CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Azienda Ospedaliera
Istituti Clinici di Perfezionamento
Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione convenzionato con l’Università degli Studi di Milano
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
FORNITURA DI CUSTOM PACK E SET INTRAVITREALI PER INTERVENTI DI OCULISTICA NECESSARI ALLE AO ICP E AO DI MELEGNANO PER UN PERIODO DI 36 MESI
CIG LOTTO 1 CUSTOM PACK AO ICP: 62521659C4 CIG LOTTO 2 SET INTRAVITREALI AO ICP: 6252171EB6
CIG LOTTO 3 SET INTRAVITREALI AO MELEGNANO: 62521773AD
I N D I C E
PREMESSA
PARTE PRIMA – OGGETTO E CLAUSOLE DELL’APPALTO
01 – Oggetto dell’appalto
02 – Durata e decorrenza del contratto della fornitura e periodo di prova
03 – Valore complessivo dell’appalto, costi della sicurezza, volumi di attività e prezzi offerti 04 – Condizioni e modalità di fornitura e relative specifiche
PARTE SECONDA – CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO
05 – Referenti dell’appalto 06 – Variazioni
07 – Clausola di salvaguardia
08 – Responsabilità civile, copertura assicurativa 09 - Deposito cauzionale
10- Cessione del contratto e subappalto occulto
11 – Interruzione della fornitura da parte del contraente 12 - Obblighi ed oneri dell’aggiudicatario
13 – Tracciabilità dei flussi finanziari e relative clausole risolutive
14 – Obblighi connessi alla sicurezza ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 15 – Codice etico aziendale e Codice etico regionale degli appalti
16 - Scioperi e causa di forza maggiore
17 – Rendicontazione, fatturazione e pagamenti 18 – Revisione prezzi
19 – Penalità e risoluzione del contratto 20 - Diritto di recesso
21 - Clausola risolutiva espressa
22 - Fallimento, successione, liquidazione del fornitore 23 – Clausola di adesione
24 - Spese contrattuali 25 - Controversie
26 - Rinvio altre norme
PREMESSA
La razionalizzazione degli acquisti è fra i prioritari interventi che il quadro normativo e regolamentare definisce per il raggiungimento dei prefissati obiettivi di finanza pubblica.
In questo quadro complessivo si inseriscono le regole di gestione del sistema socio sanitario regionale, in particolare, dettano le linee di indirizzo per gli acquisti delle Aziende Sanitarie Lombarde, disposte alla D.G.R. Regione Lombardia del 23 dicembre 2014, n. X/2989, avente ad oggetto “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 2015 ”.
Le linee di indirizzo per gli acquisti, dettate nella Deliberazione soprarichiamata, impegnano le aziende sanitarie a procedere in via prioritaria attraverso procedure in forma aggregata, sulla base delle esigenze e dei fabbisogni degli Enti Sanitari lombardi.
Con deliberazione 28 luglio 2008, n. 327 questa Azienda Ospedaliera ha aderito all’ “Accordo Interaziendale per la disciplina di forme aggregate riguardanti l’approvvigionamento e gestione di beni e di servizi delle Aziende Ospedaliere di Milano e Provincia”
Con riferimento a quanto sopra:
⮱ L’AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO
⮱ L’AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI MELEGNANO
convengono di procedere congiuntamente all’acquisto di quanto specificato in oggetto secondo la seguente procedura:
- l’Azienda mandataria procede, su delega e mandato dell’ altra azienda, nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblici appalti, all’espletamento della procedura di gara, per il proprio fabbisogno e per quello della mandante;
- con la delega di cui al precedente punto l’Ente sanitario mandante delega l’Azienda mandataria alla scelta dei contraenti e, nello stesso tempo, da mandato alla stessa di agire in nome e per conto delle medesime, per il che gli effetti del contratto stesso si verificano direttamente nella sfera giuridica di ogni singolo Ente delegante e si perfezioneranno all’atto della stipula da parte del singolo Ente dei conseguenti contratti. L’Azienda Ospedaliera Capofila, non sarà, perciò, chiamata a rispondere a nessun titolo, del rapporto contrattuale che si stabilirà tra l’aggiudicatario e l’Ente Sanitario aggregato, restando l’A.O. Capofila del tutto estranea in merito. In tal caso, infatti, il presente Capitolato e le condizioni di aggiudicazione costituiscono unicamente il fondamento di un autonomo rapporto contrattuale tra fornitore e terzo interessato.
- La presente gara, in forma associata, darà vita a distinti rapporti contrattuali intercorrenti tra l’impresa aggiudicataria e ciascun Ente aggregato. Tali rapporti, indipendenti gli uni dagli altri, si costituiranno dopo il provvedimento di aggiudicazione definitiva, con la stipula dei relativi contratti ai sensi dell’art. 11 comma 10 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. Ciascun contratto potrà contenere norme differenti limitatamente a durata, facoltà di recesso, consegna e ricezione merci, garanzie e scadenze di prodotti, modalità di fatturazione e termini di pagamento.
Per la presente procedura è individuata quale mandataria la:
AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO di Milano
PARTE PRIMA – OGGETTO E CLAUSOLE DELL’APPALTO
01 – Oggetto dell’appalto
1.1 Il presente Capitolato Speciale disciplina la fornitura di Custom pack e set intravitreali, occorrenti alla SC Oculistica dell’A.O. ICP di Milano e alla S.C. Oculistica dell’A.O. di MELEGNANO, suddivisa in tre distinti lotti da aggiudicare disgiuntamente, per un periodo di 36 mesi nel rispetto delle condizioni e modalità di erogazione della fornitura dettagliatamente riportate nel successivo art. 4 del presente Capitolato.
1.2 Nel corso del periodo di vigenza del contratto, la Ditta aggiudicataria dovrà erogare la fornitura rispettando puntualmente tutte le disposizioni inerenti il contenuto, le caratteristiche e le modalità di erogazione previste nel presente Capitolato Speciale; eventuali variazioni in corso d'esecuzione, potranno essere rappresentate alle Aziende committenti e, previa specifica autorizzazione, formalizzate con atto scritto, (vedasi, al riguardo successivo art. 6)
1.3 Tutte le prescrizioni di seguito riportate potranno essere successivamente integrate da ulteriori e più precise indicazioni circa le modalità di erogazione a cui il soggetto aggiudicatario dovrà attenersi. Sarà compito dell’erogatore gestire la fornitura e rendere disponibile tutto quanto necessario allo svolgimento dello stesso in relazione alle finalità da conseguire, secondo quanto disposto nel seguito del presente documento e previsto in contratto. La Società dichiara, a tal fine, di possedere l’organizzazione, i mezzi e le persone necessarie per l’erogazione della fornitura alle condizioni tutte del presente Capitolato Speciale e previste dalla normativa vigente in materia.
02 – Durata e decorrenza del contratto della fornitura e periodo di prova
DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO
2.1 Il contratto avrà durata di 36 mesi e si precisa che l’erogazione della fornitura decorrerà dalla data della stipula del contratto o dalla data indicata nel provvedimento di aggiudicazione o nella lettera di affidamento, con previsione della facoltà di recesso prevista al successivo art. 20.
2.2 Le Aziende Ospedaliere si riservano la facoltà, che l'aggiudicatario si obbliga ad accettare quale clausola di contratto, di prorogare il contratto successivamente alla scadenza dello stesso, per il periodo necessario all’espletamento delle procedure concorsuali di individuazione del nuovo aggiudicatario – alle medesime condizioni contrattuali in essere – senza che l’Appaltatore possa pretendere compensi ulteriori. L’aggiudicatario si obbliga, pertanto, a proseguire la fornitura dietro semplice richiesta scritta anticipata da parte delle Aziende Ospedaliere rispetto la scadenza naturale del contratto.
PERIODO DI PROVA
2.3 Le Aziende Ospedaliere si riservano di sottoporre la fornitura oggetto della presente gara ad un periodo di prova, di 3 MESI, decorrenti dalla data di avvio della fornitura, nel corso del quale verrà verificata la piena idoneità dei dispositivi offerti, a giudizio insindacabile delle Aziende Ospedaliere. Detto periodo è incluso nella durata contrattuale di 36 mesi.
In caso di esito negativo del periodo di prova, Il DEC, predisporrà apposita relazione nella quale saranno
evidenziate le ragioni e gli elementi comprovanti la non accettabilità della fornitura resa, previa contestazione in contraddittorio delle cause dell’inadeguatezza della fornitura offerta. Detta relazione deve essere trasmessa formalmente dal DEC al RUP (per l’AO ICP - Responsabile della S.C. Provveditorato Economato; per l’AO MELEGNANO – Responsabile S.S. Gestione Aziendale Procedure di Gara), a seguito della quale, si provvederà a comunicare tale circostanza alla società con un preavviso non inferiore a 20 giorni dalla data di scadenza del periodo di prova della fornitura e il contratto si intenderà risolto, ai sensi dell’art. 1456 cc..
Alla società non sarà riconosciuto alcun indennizzo, ma si procederà al mero pagamento delle prestazioni regolarmente effettuate.
03 - Valore complessivo dell’appalto, costi della sicurezza , volumi di attività e prezzi offerti Valore complessivo dell’appalto
Il Valore presunto della fornitura (IVA ESCLUSA), per l’intero periodo contrattuale (36 mesi) di ciascun lotto, è quantificato come segue:
- LOTTO 1 - CUSTOM PACK importo complessivo 36 mesi € 121.500,00 Iva esclusa
- LOTTO 2 - SET INTRAVITREALI – IVT importo complessivo 36 mesi € 48.000,00 Iva esclusa
- LOTTO 3 – SET IVT AO MELEGNANO importo complessivo 36 mesi € 31.200,00 Iva esclusa
Volumi di attività
Nelle tabelle che seguono è indicata per ogni lotto la previsione quantitativa:
LOTTO 1: AO ICP
Q.tà nel pack | LOTTO 1 - CUSTOM PACK AO ICP | Q.Tà triennale |
1 | siringa luer lock 10ml | 4.500 |
1 | siringa luer lock da 3 ml | |
1 | siringa luer lock da 1 ml | |
1 | protezione oculare universale | |
1 | telo 140x240cm con foro e pellicola incisione | |
1 | cannula da idrodissezione 25G | |
1 | cannula da camera anteriore 30G 22mm | |
1 | cannula da camera anteriore 25G 22mm | |
1 | tampone oculare 8x6cm | |
10 | garze 7.5x7.5cm 8 strati | |
3 | copribracciolo con nastri | |
6 | salviette in tessuto | |
1 | sacchetto plastica 60x60cm | |
1 | copritavolo impermeabile 140x180cm | |
1 | paio guanti per chirurgia oculistica senza talco misura 6.5 | |
1 | copritavolo TNT 140x180cm piegato | |
1 | camice chirurgico L con velcro | |
2 | camici chirurgici XL con velcro |
LOTTO 2: AO ICP
Q.tà nel SET | LOTTO 2 SET IVT AO ICP | Q.Tà triennale |
1 | Telo 100x150 – avvolgi componenti | 2.400 |
1 | Vaschetta sagomata multi scomparto | |
1 | Siringa 1ml LL | |
1 | Ago ipodermico 30G | |
1 | Blefarostato adulti | |
1 | Marcatore corneal 3,5 -4,00 mm | |
1 | Spugna con manico per disinfezione | |
10 | Bastoncino oftalmico | |
1 | Bicchiere graduato 60 ml | |
1 | Forbice mod. Bonn retta 9 cm | |
5 | Garze in TNT 10x10 | |
1 | Tampone oculare | |
1 | Camice chirurgo (mis.da definire) | |
1 | Salvietta assorbente 38x40 | |
1 | Telo oftalmico 75x100 con tasca raccolta fluidi e foro 6x9 con zona adesiva di incisione |
LOTTO 3: AO MELEGNANO
Q.tà nel SET | LOTTO 3 - SET IVT AO MELEGNANO | Q.Tà triennnale |
1 | Telo avvolgi componenti | 2.400 |
1 | Blefarostato adulti | |
1 | Marcatore sclerale mm 3,5 -4,00 | |
3 | Bastoncino oftalmico | |
1 | pinza per batuffoli ad anelli | |
5 | Garze in cotone 16 strati 10x10 senza filo rx | |
1 | Tampone oculare adesivo | |
2 | Camici chirurgici mis. L | |
2 | Salvietta assorbente | |
1 | Telo oftalmico SMS idrorepellente cm 75 x cm 90 con foro cm 6x9 con zona adesiva di incisione |
I dati sopra indicati riguardano unicamente la previsione di stima delle Aziende Ospedaliere; l’aggiudicatario della fornitura sarà tenuto a garantire in ogni caso l’espletamento della stessa, in base al concreto ed effettivo fabbisogno, sia per un numero superiore, sia per un numero inferiore, alle condizioni indicate negli atti di gara tutti, senza che possa avanzare pretese di qualsivoglia natura. I concorrenti alla gara dovranno prendere conoscenza delle condizioni nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sull’esecuzione della fornitura e sulle condizioni del contratto.
Prezzi offerti
I prezzi offerti si intendono definitivi, fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura e nel loro complesso, remunerativi.
Le Stazioni Appaltanti si riservano di rinegoziare i prezzi contrattuali aggiudicati a seguito della presente procedura di gara, qualora fosse riscontrato che i prezzi di riferimento indicati dall’AVCP, oggi X.X.XX., e/o da altri Enti (Osservatorio acquisti o contratti o altri siti nazionali a tal proposito istituiti) siano inferiori rispetto a quelli offerti ed aggiudicati in sede di gara.
04 – Condizioni e modalità di fornitura e relative specifiche
Punti operativi e articolazione degli orari di espletamento/ punti operativi e modalità di espletamento
a) Punti Operativi
La fornitura di custom pack e set intravitreali dovrà essere effettuata presso le seguenti strutture:
• SC Oculistica del PO BASSINI dell’AO ICP
• Servizio di Farmacia interna P.O. di Vizzolo Predabissi dell’AO MELEGNANO
b) Modalità di consegna
AO ICP
La consegna del materiale dovrà essere effettuata a cura e a carico della ditta aggiudicataria a seguito di ricevimento del formale ordine di acquisto trasmesso via fax o via e- mail, in modo periodico, così da garantire la continuità dell’attività, utilizzando i codici e i prezzi delle confezioni indicate in offerta. Il materiale dovrà, inoltre, pervenire in porto franco presso i Magazzini Aziendali, secondo quanto espressamente indicato nell’ordine.
La ditta effettuerà le consegne a propria diligenza, rischio e spesa di qualunque natura.
L’accettazione delle merce non solleva la ditta dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti non rilevabili all’atto della consegna.
I danneggiamenti ricevuti dai prodotti per il trasporto e per le operazioni di carico e scarico sono sempre, e fino al loro utilizzo, imputabili alla ditta, salvo la sua propria azione di rivalsa nei confronti dello spedizioniere.
I documenti di trasporto ai sensi della legislazione vigente, devono obbligatoriamente indicare:
⮚ data di consegna della merce;
⮚ luogo data e numero di ordine;
⮚ numero di lotto di produzione dei singoli prodotti.
In mancanza di tali dati, qualora la merce fosse respinta, non saranno accettati reclami dalla ditta.
La ditta deve garantire che, anche durante la fase di trasporto, siano rigorosamente osservate le idonee modalità di conservazione dei prodotti. Sull’imballaggio esterno devono essere riportate tutte le informazioni previste dalle normative vigenti e necessarie per garantire una utilizzazione corretta.
Sulla singola confezione e sull’imballaggio più esterno devono essere ben visibili:
⮚ descrizione del prodotto;
⮚ codice del prodotto;
⮚ numero di lotto e data di produzione dei singoli prodotti;
⮚ data di scadenza;
⮚ nome o ragione sociale e indirizzo del produttore o fornitore;
⮚ destinazione d’uso;
Con la presentazione dell’offerta la ditta si impegna a consegnare qualunque quantitativo richiesto, anche minimo.
È tassativamente esclusa l’imposizione di minimi d’ordine.
La merce di volta in volta ordinata deve essere consegnata entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell’ordine o comunque entro i termini indicati negli ordini emessi. In casi eccezionali di urgenza, la consegna deve avvenire entro 48 ore dal ricevimento dell’ordine, anche telefonico. Qualora ciò non sia possibile la ditta deve provvedere alla consegna di almeno un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata.
Le consegne dovranno essere effettuate, di norma, tra le 8,00 e le 15,30 di tutti i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì. Per consegne al di fuori di tali orari dovrà essere contattato telefonicamente il magazzino direttamente interessato, che sarà indicato nell’ordinativo di fornitura emesso da parte delle struttura competente.
Per lo scarico del materiale, il fornitore non potrà avvalersi di personale dell’Azienda Ospedaliera. Ogni operazione dovrà essere eseguita dal fornitore, ovvero dal corriere incaricato della consegna, previo eventuale accertamento dell’ubicazione dei locali.
L’Aggiudicatario assumerà a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura anche nei casi di scioperi o vertenze sindacali, sia del personale dipendente sia del personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte, promovendo tutte le iniziative atte ad evitare l’interruzione o ritardi nell’espletamento del rapporto contrattuale.
Nel caso in cui la ditta fornitrice si trovasse, eccezionalmente, nell’impossibilità di rispettare i predetti tempi, deve darne comunicazione scritta (via fax o via e-mail) alla SC Provveditorato Economato e al Servizio di Farmacia, immediatamente e comunque non oltre le 6 ore dal ricevimento dell’ordine. In caso d’inadempienza, sarà applicata la penale, come previsto dall’ art. 19 del presente Capitolato.
L’accettazione delle merci da parte del personale incaricato non solleverà l’Aggiudicatario dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in relazione ai vizi apparenti od occulti riscontrati all’atto del consumo. La firma per ricevuta non impegnerà in ogni caso l’Amministrazione se non come attestazione della quantità di colli ricevuta; l’Azienda Ospedaliera si riserverà il diritto di comunicare la proprie osservazioni e le eventuali contestazioni, per iscritto, anche in seguito.
L’Azienda Ospedaliera potrà, a sua esclusiva discrezione, chiedere all’Aggiudicatario altra quantità in sostituzione della merce rifiutata, la quale dovrà essere sostituita con altra della quantità prescritta, entro il termine massimo di 72 ore, oppure provvedervi direttamente sul libero mercato. Nel primo caso, l’Aggiudicatario dovrà provvedere nei tempi e modi indicati, reintegrando l’Amministrazione d’ogni spesa o danno derivanti dalla male eseguita somministrazione. Nel secondo caso, l’Aggiudicatario dovrà reintegrare l’Amministrazione tanto dell’eventuale maggior spesa derivante quanto dell’eventuale danno.
In caso di forniture accettate per esigenze di servizio, ma risultanti in seguito non rispondenti ai requisiti, sì da legittimarne la svalutazione, l’Amministrazione invierà comunicazione scritta all’Aggiudicatario ed opererà, senza alcuna formalità, una detrazione pari al minor valore che riconoscerà ai generi stessi.
L’Azienda Ospedaliera non assume comunque la responsabilità della merce respinta ma non ritirata dalla ditta.
La fornitura sarà verificata e controllata dal Servizio di Farmacia secondo le modalità ritenute più opportune.
AO MELEGNANO
La consegna del materiale dovrà essere effettuata a cura e a carico della ditta aggiudicataria a seguito di ricevimento del formale ordine di acquisto trasmesso via fax o via e- mail, in modo periodico, così da garantire la continuità dell’attività, utilizzando i codici e i prezzi delle confezioni indicate in offerta. Il materiale dovrà, inoltre, pervenire in porto franco presso i Magazzini Aziendali di Farmacia, secondo quanto espressamente indicato nell’ordine.
La ditta effettuerà le consegne a propria diligenza, rischio e spesa di qualunque natura.
L’accettazione delle merce non solleva la ditta dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti non rilevabili all’atto della consegna.
I danneggiamenti ricevuti dai prodotti per il trasporto e per le operazioni di carico e scarico sono sempre, e fino al loro utilizzo, imputabili alla ditta, salvo la sua propria azione di rivalsa nei confronti dello spedizioniere.
I documenti di trasporto ai sensi della legislazione vigente, devono obbligatoriamente indicare:
⮚ data di consegna della merce;
⮚ luogo data e numero di ordine;
⮚ numero di lotto di produzione dei singoli prodotti.
In mancanza di tali dati, qualora la merce fosse respinta, non saranno accettati reclami dalla ditta.
La ditta deve garantire che, anche durante la fase di trasporto, siano rigorosamente osservate le idonee modalità di conservazione dei prodotti. Sull’imballaggio esterno devono essere riportate tutte le informazioni previste dalle normative vigenti e necessarie per garantire una utilizzazione corretta.
Sulla singola confezione e sull’imballaggio più esterno devono essere ben visibili:
⮚ descrizione del prodotto;
⮚ codice del prodotto;
⮚ numero di lotto e data di produzione dei singoli prodotti;
⮚ data di scadenza;
⮚ nome o ragione sociale e indirizzo del produttore o fornitore;
⮚ destinazione d’uso;
Con la presentazione dell’offerta la ditta si impegna a consegnare qualunque quantitativo richiesto, anche minimo.
È tassativamente esclusa l’imposizione di minimi d’ordine.
La merce di volta in volta ordinata deve essere consegnata entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell’ordine o comunque entro i termini indicati negli ordini emessi. In casi eccezionali di urgenza, la consegna deve avvenire entro 48 ore dal ricevimento dell’ordine, anche telefonico. Qualora ciò non sia possibile la ditta deve provvedere alla consegna di almeno un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata.
Le consegne dovranno essere effettuate tra le 8,00 e le 13,00 di tutti i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì. Per lo scarico del materiale, il fornitore non potrà avvalersi né di personale né di strumentazione dell’Azienda Ospedaliera. Ogni operazione dovrà essere eseguita dal fornitore, ovvero dal corriere incaricato della consegna, previo eventuale accertamento dell’ubicazione dei locali.
L’Aggiudicatario assumerà a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura anche nei casi di scioperi o vertenze sindacali, sia del personale dipendente sia del personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte, promovendo tutte le iniziative atte ad evitare l’interruzione o ritardi nell’espletamento del rapporto contrattuale.
Nel caso in cui la ditta fornitrice si trovasse, eccezionalmente, nell’impossibilità di rispettare i predetti tempi, deve darne comunicazione scritta (via fax o via e-mail) al Servizio di Farmacia, immediatamente e comunque non oltre le 6 ore dal ricevimento dell’ordine. In caso d’inadempienza, sarà applicata la penale, come previsto dall’ art. 19 del presente Capitolato.
L’accettazione delle merci da parte del personale incaricato non solleverà l’Aggiudicatario dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in relazione ai vizi apparenti od occulti riscontrati all’atto del consumo. La firma per ricevuta non impegnerà in ogni caso l’Amministrazione se non come attestazione della quantità di colli ricevuta; l’Azienda Ospedaliera si riserverà il diritto di comunicare la proprie osservazioni e le eventuali contestazioni, per iscritto, anche in seguito.
L’Azienda Ospedaliera potrà, a sua esclusiva discrezione, chiedere all’Aggiudicatario altra quantità in sostituzione della merce rifiutata, la quale dovrà essere sostituita con altra della quantità prescritta, entro il termine massimo di 72 ore, oppure provvedervi direttamente sul libero mercato. Nel primo caso, l’Aggiudicatario dovrà provvedere nei tempi e modi indicati, reintegrando l’Amministrazione d’ogni spesa o danno derivanti dalla male eseguita somministrazione. Nel secondo caso, l’Aggiudicatario dovrà reintegrare l’Amministrazione tanto dell’eventuale maggior spesa derivante quanto dell’eventuale danno.
In caso di forniture accettate per esigenze di servizio, ma risultanti in seguito non rispondenti ai requisiti, sì da legittimarne la svalutazione, l’Amministrazione invierà comunicazione scritta all’Aggiudicatario ed opererà, senza alcuna formalità, una detrazione pari al minor valore che riconoscerà ai generi stessi.
L’Azienda Ospedaliera non assume comunque la responsabilità della merce respinta ma non ritirata dalla ditta.
La fornitura sarà verificata e controllata dal Servizio di Farmacia secondo le modalità ritenute più opportune.
PARTE SECONDA – CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO
05 – Referenti dell’appalto
Per l’A.O. ICP:
Responsabile aziendale della gestione ed esecuzione dell’appalto (DEC): è individuato dall’A.O. Ha il compito di verificare la perfetta esecuzione della fornitura , garantendo la massima funzionalità dell’appalto alle esigenze aziendali di qualità e di buona gestione. Il Responsabile aziendale dell’appalto si fa carico di coinvolgere e coordinare i diversi soggetti aziendali cui l’appaltatore dovrà fare riferimento in relazione alle diverse problematiche, in particolare, per quanto riguarda gli aspetti igienico sanitari e tecnico-organizzativi, la Direzione Sanitaria o la S.C. Direzione medica di Presidio; con riferimento alle problematiche tecniche collegate alle apparecchiature ed alla strumentazione parte della fornitura, al Servizio di Ingegneria Clinica; relativamente alle problematiche specifiche di erogazione della fornitura in ordine ai consumabili, alla S.C. Farmacia ed ai referenti di laboratorio; per le procedure per la qualità e rischio clinico, la S.C. Controllo di Gestione, Programmazione, Qualità e Risk Management; in relazione alle problematiche concernenti la prevenzione e sicurezza sul lavoro, la S.C. Servizio di Prevenzione e Protezione e per quanto invece concerne gli adempimenti contrattuali di tipo amministrativo la S.C. Provveditorato Economato.
Per l’A.O. MELEGNANO:
Responsabile aziendale della gestione ed esecuzione dell’appalto (DEC): è individuato dall’A.O. Ha il compito di verificare la perfetta esecuzione della fornitura , garantendo la massima funzionalità dell’appalto alle esigenze aziendali di qualità e di buona gestione. Il Responsabile aziendale dell’appalto si fa carico di coinvolgere e coordinare i diversi soggetti aziendali cui l’appaltatore dovrà fare riferimento in relazione alle
diverse problematiche, in particolare, per quanto riguarda gli aspetti igienico sanitari e tecnico-organizzativi, la Direzione Sanitaria o la S.C. Direzione medica di Presidio; con riferimento alle problematiche tecniche collegate alle apparecchiature ed alla strumentazione parte della fornitura, al Servizio di Ingegneria Clinica; relativamente alle problematiche specifiche di erogazione della fornitura in ordine ai consumabili, alla S.C. Farmacia ed ai referenti di laboratorio; per le procedure per la qualità e rischio clinico, la S.C. Controllo di Gestione, Programmazione, Qualità e Risk Management; in relazione alle problematiche concernenti la prevenzione e sicurezza sul lavoro, la S.C. Servizio di Prevenzione e Protezione e per quanto invece concerne gli adempimenti contrattuali di tipo amministrativo la S.S. Gestione Aziendale delle Procedure di Gara.
Per l’Appaltatore:
Responsabile della commessa: nominato dall’appaltatore e munito di delega piena ed espressa, è la diretta interfaccia del Responsabile aziendale dell’appalto ed avrà la funzione di garantire la perfetta esecuzione della fornitura e di controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti. A lui faranno capo l’organizzazione e la programmazione di tutte le attività previste, nonché l’applicazione delle norme vigenti in tutte le materie connesse a qualsiasi titolo al presente appalto.
Dovrà dirigere e controllare lo sviluppo e il coordinamento di tutti i ruoli e di tutti i processi operativi al fine di ottimizzarne il rendimento.
L’appaltatore dovrà indicare la persona che, eccezionalmente, in caso di assenza o impedimento di breve periodo, sostituirà in tutte le funzioni il responsabile della commessa.
06 – Variazioni
Le caratteristiche della fornitura in oggetto sono dettagliatamente indicate al precedente punto 4.
L’oggetto della fornitura potrà subire variazioni per numero di sedi e/o quantitativi in aumento o in diminuzione rispetto a quanto specificatamente definito ai precedenti punti 3 e 4. Le AA.OO potranno, pertanto, richiedere alla ditta aggiudicataria le necessarie variazioni (di sedi ed orari e di quantitativi), corrispondendo alla stessa un importo mensile in incremento o in diminuzione calcolato sulla base delle condizioni economiche offerte in sede di gara e dell’entità delle prestazioni/dei quantitativi oggetto di variazione ai sensi di quanto disposto dall’art. 11 del R.D. n. 2440 del 18.11.1923 (Legge sulla contabilità generale dello Stato - disposizione non abrogata dal D. Lgs n. 163/06 e s.m.i., e conseguentemente tuttora vigente) secondo cui: “Qualora, nel corso di esecuzione di un contratto, occorra un aumento od una diminuzione nelle opere, lavori o forniture, l’appaltatore è obbligato ad assorgettarvisi, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto…”.
Tutte le variazioni, in ogni caso, saranno oggetto di formale comunicazione tra i soggetti contraenti.
Ai sensi dell’art. 114, comma 2 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i. e dell’art. 311 del DPR n. 207/2010, la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.
Nei casi sopra indicati, la stazione appaltante può chiedere all’esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l’esecutore è tenuto ad eseguire, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni
superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore.
Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal responsabile del procedimento.
Il fornitore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai commi 1 e 3, dell’art. 311 del DPR n. 207/2010, alle stesse condizioni previste dal contratto.
In ogni caso l’esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell’esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.
07 – Clausola di salvaguardia
Nel caso in cui la titolarità del rapporto contrattuale avente ad oggetto la fornitura del presente capitolato transitasse, durante il periodo di vigenza del contratto, in capo ad altre Aziende od Enti, per effetto di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale, sarà facoltà dell'Amministrazione subentrante dare continuità alla stessa, ovvero recedere dal contratto. Alla Ditta, in questo caso, saranno riconosciute solo le prestazioni già effettuate, previa comunicazione a mezzo PEC e/o fax, entro 6 mesi dalla data di efficacia del provvedimento che dispone la modifica strutturale.
Le Aziende Ospedaliere si riservano altresì, qualora Consip o la Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA Spa) della Regione Lombardia attivassero una convenzione in merito all’esecuzione di fornitura comparabile a quella oggetto del presente capitolato, di aderire alla stessa mediante recesso dal contratto stipulato, con semplice preavviso di 30 giorni, senza alcun onere e/o indennizzo a carico delle AA.OO, fatto salvo il caso in cui l’aggiudicataria sia disponibile ad adeguare i propri prezzi a quelli applicati dalla convenzione Consip ovvero ARCA.
Ai sensi dell’art. 15, comma 13, lett. b) della Legge n. 135/2012: “Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi: (Omissis) Qualora sulla
base dell'attività di rilevazione di cui al presente comma, nonché sulla base delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di beni e servizi, emergano differenze significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, e ciò in deroga all'articolo 1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera per differenze significative dei prezzi si intendono differenze superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di riferimento.”
Le Aziende Ospedaliere si riservano, infine, di rinegoziare i prezzi contrattuali aggiudicati a seguito della presente procedura di gara, qualora fosse riscontrato che i prezzi di riferimento indicati dall’AVCP e/o da altri (Osservatorio acquisti o contratti o altri siti nazionali a tal proposito istituiti) sono inferiori rispetto a quelli
offerti ed aggiudicati in sede di gara.
08 – Responsabilità civile, copertura assicurativa
L’Aggiudicatario è responsabile, a tutti gli effetti, della perfetta esecuzione, del corretto e completo adempimento delle fornitura conformemente alle condizioni contrattuali nonché nel rispetto di tutte le vigenti norme di legge.
Il Fornitore sarà conseguentemente ritenuto responsabile per gli eventuali danni comunque arrecati a terzi e riconducibili a difetti o all’uso di materiali o articoli difettosi.
L’Aggiudicatario dovrà dimostrare, fornendone copia, di essere in possesso di congrue polizze assicurative di responsabilità civile verso terzi e di responsabilità civile prodotti a copertura dei rischi connessi alla fornitura del/dei prodotto/i oggetto del presente appalto. In particolare le polizze dovranno prevedere il risarcimento per eventuali danni causati a cose e/o a persone e imputabili alla difettosità o al vizio del prodotto nonché al comportamento del personale dipendente dall’aggiudicatario o di eventuali sub appaltatori.
Il Fornitore si impegna a mantenere in vigore le suddette polizze per tutta la durata del contratto e fino all’intervenuta cessazione, nei termini di legge, degli obblighi risarcitori in capo all’aggiudicatario stesso.
* * * * * * *
Le Aziende Appaltanti saranno esonerate da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale di cui si avvarrà a qualsiasi titolo l’appaltatore nell’esecuzione del contratto. Non sarà neppure responsabile dei danni diretti o indiretti che l’appaltatore dovesse subire in conseguenza di un fatto doloso o colposo di terzi, compresi i dipendenti delle AA.OO., in particolare, in conseguenza di furti.
09 - Deposito cauzionale
1. Ai sensi dell’art.113, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, l’aggiudicatario del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria (fideiussione bancaria o polizza assicurativa) di importo pari al 10% dell’importo contrattuale (iva esclusa).
Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale (iva esclusa).
La garanzia di cui sopra deve prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 del codice civile;
- la operatività della garanzia entro 15 gg,. a semplice richiesta scritta dell’Azienda Ospedaliera.
2. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
3. A richiesta dell’aggiudicatario, l’S.C. Provveditorato Economato rilascerà, qualora non vi siano motivi ostativi, idoneo documento – da consegnare all’istituto garante – comprovante lo stato di avanzamento dell’esecuzione del contratto. L’ammontare residuo della garanzia è svincolato al
termine del contratto con le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente. Il termine per l’emissione del certificato di regolare esecuzione, rimane sospeso in caso di contestazioni sul servizio da parte dell’Azienda Appaltante, opportunamente comunicati all’aggiudicatario. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di definizione della contestazione.
4. Il deposito cauzionale definitivo è prestato a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall’inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni, nonché del rimborso all’A.O. ICP delle somme che questi abbia eventualmente pagato in più, durante l’esecuzione del servizio, in confronto all’effettivo credito del fornitore.
5. La cauzione provvisoria sarà restituita dopo la consegna della cauzione definitiva. Nell’attesa della cauzione definitiva, l’Azienda Ospedaliera potrà rivalersi, per le inadempienze contrattuali dell’aggiudicatario, anche sulla cauzione provvisoria e/o sulle fatture in attesa di liquidazione.
6. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.
7. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 75, comma 7 del succitato D. Lgs 163/06,l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
10 - Cessione del contratto e subappalto occulto
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità fatto salvo quanto previsto dall’art.116 del D. Lgs. n. 163/2006.
La cessione del credito dell’aggiudicatario, di cui all’art.1260 c.c. e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui all’art. 117 del D.Lgs. n.163/2006.
L’aggiudicatario non potrà dare in subappalto parte della fornitura (comunque non superiore al 30%), senza la preventiva autorizzazione scritta delle Aziende Appaltanti.
Quanto sopra alle seguenti condizioni:
• l’aggiudicatario dovrà avere indicato, in sede di offerta, la propria intenzione a ricorrere al subappalto, con specificazione dei servizi, forniture o parti di servizi o forniture che intende subappaltare (art. 118, comma 2, punto 1) D.Lgs. n. 163/2006);
• l’aggiudicatario provvederà al deposito del contratto di subappalto (cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto) presso l’Azienda, almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni, con contestuale trasmissione:
• della certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata (art. 118, comma 2, punto 3) D. Lgs. n. 163/2006);
• dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006;
• insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia (art. 10 della legge 31 maggio 1965, e ss. mm.) (art. 118, comma 2, punto 4) D. Lgs. n. 163/2006).
Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture inerenti l’esecuzione del contratto di cui al presente appalto deve essere inserita, a pena di nullità assoluta,
un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.
Gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 gravano, pertanto, anche sui soggetti subappaltatori o subcontraenti, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente le Stazioni Appaltanti e la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente (art. 3, comma 8, della L. 136/2010).
L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda entro trenta giorni (art. 118, comma 8 D. Lgs. n. 163/2006) dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità della documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 €uro, detto termine è dimezzato (art. 118, comma 8 D. Lgs. n. 163/2006).
L’aggiudicatario e, per suo tramite, i subappaltatori trasmettono alle Aziende prima dell’avvio della fornitura la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza.
Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, all'affidatario e, per suo tramite, ai subappaltatori, le Aziende Appaltanti provvederanno all’acquisizione d’ufficio del DURC documento unico di regolarità contributiva.
Le AA.OO. provvederanno al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore all’aggiudicatario della fornitura. E’ fatto obbligo al fornitore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate (art. 118, comma 3, D. Lgs. n. 163/2006).
Le AA.OO. provvederanno al pagamento all’aggiudicatario del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante che l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati correttamente eseguiti (art. 35, commi 28 e 32 D.L. 04 luglio 2006, n. 223 – convertito con legge 04 agosto 2006, n. 248). Le Aziende possono sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta documentazione; tale situazione interrompe i termini per il pagamento, di cui all’art. 18 del presente Capitolato.
La partecipazione alla gara comporta, di regola, l’esclusione della possibilità, per i soggetti concorrenti, di essere successivamente autorizzati ad assumere la veste di subappaltatori.
L’esecuzione delle prestazioni affidata in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (art. 118, comma 9, D. Lgs. n. 163/2006).
11 – Interruzione della fornitura da parte del contraente
In considerazione della specifica finalità della fornitura, destinato a tutelare il primario diritto di accesso della persona alle strutture di cura, la ditta aggiudicataria s’impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni con continuità ed affidabilità, indipendentemente dall’avverarsi di eventi – anche non programmabili ma prevedibili – connessi alla gestione del proprio personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto, ivi compreso il caso di sciopero. In tal ultimo caso dovranno essere preventivamente comunicati al Direttore dell’Esecuzione dell’Appalto le modalità di garanzia della fornitura, nel rispetto degli standard minimi, nonché al/ai Coordinatore-i/Assistente-i/Supervisore-i aziendali.
Qualora l’arbitraria sospensione della fornitura da parte del contraente dovesse protrarsi per un periodo continuativo superiore a tre giorni, le Aziende Appaltanti potranno ritenere risolto il contratto, con incameramento del deposito cauzionale, nonché il risarcimento del maggior danno da parte del contraente inadempiente.
Nel caso di sospensione/interruzione della fornitura le Stazioni Appaltanti hanno piena facoltà, nei giorni di sospensione, di far eseguire la fornitura nel modo che ritengano più opportuno, addebitando all’appaltatore la relativa spesa, fatta salva ogni altra azione.
12 - Obblighi ed oneri dell’aggiudicatario
L’Impresa è ben consapevole di stipulare un contratto con una Struttura Pubblica e pertanto non potrà accampare qualsivoglia scusa, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare alla fornitura e/o prestazione in tutto o in parte.
Tale inadempimento comporta, oltre agli eventuali rilievi contemplati dal Codice Civile, anche eventuali violazioni, nel caso ne ricorressero gli estremi, di carattere penale quale interruzione di pubblico servizio (art. 331 e seguenti c.p.).
Il contraente aggiudicatario si impegna a svolgere la fornitura, oggetto del presente Capitolato speciale, in piena autonomia, in relazione all’organizzazione delle risorse da impiegare, al fine di garantire un adeguato livello dello stesso, con assunzione del relativo rischio di impresa, utilizzando personale tecnicamente qualificato e preparato. Tutti gli obblighi necessari per l’espletamento della fornitura devono intendersi a completo carico dell’aggiudicatario.
In particolare e fatto obbligo all’aggiudicatario di:
- erogare la fornitura secondo i termini previsti e svolgerli secondo le modalità riportate nella documentazione di gara, tutta, e nell’offerta;
- erogare la fornitura oggetto dell’affidamento in conformità a tutte le vigenti norme comunitarie, leggi e regolamenti nazionali e/o regionali, applicabili alla stessa, garantendone il buon andamento e la corretta e diligente esecuzione;
- assumere gli oneri che dovessero, eventualmente, essere sopportati delle AA.OO. in conseguenza dell’inosservanza di obblighi a carico suo o del personale da esso dipendente;
- assicurare la conformità - assumendosi la piena ed incondizionata responsabilità di qualunque inadempimento - agli obblighi nascenti dai documenti di gara, da parte di soggetti terzi esecutori della fornitura oggetto dell’affidamento;
- considerare inclusi nella percentuale di sconto offerta o comunque nel prezzo complessivo offerto, anche gli oneri e le spese, non specificatamente indicati, ma risultanti necessari, per l’esecuzione dei servizi previsti dalla documentazione di gara;
- osservare le norme derivanti dalle vigenti disposizioni normative relative all’assicurazione degli operatori contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l’invalidità, la vecchiaia, e le altre disposizioni in vigore che potranno intervenire nel corso dell’affidamento;
- adottare i procedimenti e le cautele atte a garantire l’incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi impiegati nell’esecuzione dei servizi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni. L’aggiudicatario sarà responsabile, sia penalmente che civilmente, tanto verso l’Azienda Ospedaliera che verso terzi, di tutti i danni di qualsiasi natura o che potessero essere arrecati, sia durante che dopo l’erogazione della fornitura, per colpa o negligenza, tanto sua che dei suoi dipendenti, o anche come semplice conseguenza della fornitura;
- liberare le AA.OO. ed i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia che potesse derivare loro da terzi per titoli di cui al precedente punto;
- mantenere sul luogo di lavoro una severa disciplina da parte del suo personale, con l’osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni di volta in volta impartite, consentendo al Responsabile del procedimento delle AA.OO. o suo delegato di chiedere l’allontanamento di quegli operatori o incaricati che non fossero graditi alle AA.OO. medesima per qualsiasi motivata ragione;
- segnalare alla Direzione sanitaria di presidio, nonché al DEC e alla S.C. Provveditorato Economato per l’AO ICP, per l’AO di MELEGNANO al Responsabile S.S. Gestione Aziendale delle Procedure di Gara eventuali
disguidi, riscontrati durante l’espletamento della fornitura, tali da pregiudicare l’esito della fornitura stessa nonché la sicurezza degli operatori addetti alla fornitura;
- provvedere a tutte le spese ed ulteriori oneri, connessi al personale dipendente impiegato nell’appalto;
- risarcire i danni causati nel corso dello svolgimento della fornitura a persone e/o cose, con particolare riferimento alle infrastrutture aziendali per le quali le AA.OO. sono autorizzate a detrarre direttamente il costo di ripristino sull’importo corrispettivo dovuto all’impresa stessa;
- far fronte ad ogni incombenza, non specificata nel presente Capitolato speciale, necessaria all’espletamento della fornitura;
- consentire, in qualsiasi momento l’effettuazione di controlli da parte delle AA.OO., rendendo accessibile la documentazione relativa al personale impiegato ed all’espletamento dell’appalto;
- sostenere tutte le spese, compresi bollo e registrazione, dovute alla stipula del contratto;
- ottemperare alla normativa sulla privacy;
- obbligarsi ad assicurare ai lavoratori dipendenti impiegati le condizioni economiche risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria oppure quelle proposte in sede di offerta se migliorative;
- obbligarsi allo svolgimento di attività attinenti la fornitura in oggetto anche se non esplicitamente descritte nel presente Capitolato comunque necessarie a garantire la regolare erogazione delle forniture richieste.
Il contraente aggiudicatario non potrà eccepire, durante l’erogazione della fornitura, la mancata conoscenza delle condizioni riportate negli atti di gara o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore. Per tutte le ragioni espresse l’aggiudicatario assume interamente su di sé, esentando le AA.OO., tutte le responsabilità organizzative, esecutive e civili connesse allo svolgimento della fornitura oggetto dell’affidamento. Di tali oneri ed obblighi, come degli altri indicati o richiamati nel presente Capitolato speciale, l’aggiudicatario ha tenuto debito conto nello stabilire i prezzi delle forniture. All’Aggiudicatario non spetterà, dunque, altro compenso, se non quello derivante dai prezzi offerti, in virtù dello sconto unico percentuale offerto.
13 – Tracciabilità dei flussi finanziari e relative clausole risolutive
La società aggiudicataria, conformemente a quanto previsto dall'alt. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217, si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara.
Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i saranno comunicati alla Stazione Appaltante in occasione della sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata alla Stazione Appaltante entro 7 gg. dall'accensione del nuovo conto corrente dedicato.
Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara - ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche - devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà pacificamente fornito dalla Stazione Appaltante.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.
La ditta aggiudicataria prende atto della circostanza che gli obblighi inerenti la tracciabilità di cui ai commi precedenti, gravano, altresì, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere a darne immediata comunicazione all'A.O. contraente e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano.
14 – Obblighi connessi alla sicurezza ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08
AO ICP
Al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento in materia di prevenzione e sicurezza, nonché di fornire informazioni circa i rischi specifici esistenti negli ambienti dell’appaltatore, in allegato alla documentazione di gara, e più precisamente al Disciplinare di gara (di cui costituisce l’Allegato n. 4bis), viene posto l’Opuscolo Informativo “rischi lavorativi specifici negli ambienti dell’Azienda Ospedaliera ICP e misure di prevenzione e emergenza. Informazioni di sicurezza rivolte alle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi per lavori affidati all’interno dell’Azienda ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo 81/08 – Rev. 03”, redatto dall’A.O. nel mese di marzo 2015.
Inoltre, si allega, sempre al succitato Disciplinare di gara (Allegato n. 4), il Documento relativo agli obblighi ex art. 26, comma 3-bis D.Lgs. 81/2008, che i partecipanti alla gara dovranno unire alla propria offerta sottoscritto digitalmente e marcato temporalmente, per presa visione, da parte del legale rappresentante o da persona autorizzata ad impegnare il concorrente.
AO MELEGNANO
Al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento in materia di prevenzione e sicurezza, nonché di fornire informazioni circa i rischi specifici esistenti negli ambienti dell’appaltatore, che sarà inoltrato in sede di stipula del contratto all’aggiudicatario, viene posto il “ Documento di Cooperazione e Coordinamento- Informazione alle imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività” redatto ai sensi dell’ art. 26, comma 1, lettera b) - D.Lgs. 81/2008, specifico per ogni singolo Presidio Ospedaliero afferente alla A.O. di Melegnano.
Le imprese partecipanti alla gara dovranno predisporre i loro Piani Operativi di Sicurezza (POS) specifici per i rischi propri che introdurranno per l’espletamento dei lavori.
Si allega inoltre il modello di DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) che i partecipanti alla gara dovranno unire alla propria offerta compilato nelle parti di competenza
All’atto della formalizzazione dell’incarico, l’Azienda Appaltante e l’Aggiudicatario completeranno la redazione del DUVRI ai sensi art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.,
15 – Codice etico aziendale e Patto di integrità
AO ICP ed AO MELEGNANO
L’Amministrazione Contraente, i concorrenti e l’Aggiudicatario sono tenuti ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
A tal fine la ditta, nei rapporti inerenti al presente contratto, s’impegna ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel Codice Etico adottato dall'A.O. ICP e dall’A.O. MELEGNANO e pubblicato rispettivamente sul sito xxx.xxx.xx.xx e xxx.xxxxxxxxxxx.xx
La ditta aggiudicataria s’impegna, altresì, a rispettare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutte le obbligazioni contenute nel “Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali”, approvato con X.X.X. Xxxxxxx Xxxxxxxxx 00 gennaio 2014, n. X/1299.
Detto Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l’Amministrazione Contraente, il/i concorrente/i e l’aggiudicatario/gli aggiudicatari, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, nel corso dell’espletamento ed in occasione della presente procedura e della stipula ed esecuzione del/i rispettivo/i contratto/i.
Il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali costituirà parte integrante e sostanziale del Contratto e relativi ordinativi di fornitura.
Il concorrente:
a) esprime l’impegno a non porre in essere comportamenti in violazione a quanto disposto dal Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, assumendosi le relative responsabilità;
b) prende atto che, in caso di aggiudicazione in proprio favore, ha l’onere di pretendere il rispetto da parte dei propri subappaltatori e sub affidatari degli obblighi previsti dal Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali e che la violazione dello stesso da parte di detti subappaltatori e sub affidatari è causa di risoluzione del Contratto;
c) prende, altresì, atto che la violazione del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali comporta l’applicazione delle sanzioni stabilite all’articolo 4 del medesimo Patto e segnatamente:
A. l’esclusione dalla procedura di affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all’aggiudicazione, l’applicazione di una penale dall’1% al 5% del valore del contratto;
B. la revoca dell’aggiudicazione, la risoluzione di diritto del Contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 del codice civile e l’incameramento della cauzione definitiva. L’Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del Contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall’art.121, comma 2, D.Lgs.104/2010. È fatto salvo in ogni caso l’eventuale diritto al risarcimento del danno.
C. l’Amministrazione aggiudicatrice, per il tramite degli uffici della Giunta regionale, segnala agli altri soggetti di cui all’All.A1 L.R. .n.30/2006 l’operatore economico che abbia violato uno degli impegni previsti dall’articolo 2. La Giunta e i soggetti del Sistema Regionale di cui all’ All.A1 L.R. n.30/2006 tengono conto della segnalazione ricevuta ai fini delle valutazioni relative all’esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall’articolo 38, comma 1, lettera f), D.Lgs. n. 163/2006.
La ditta è pertanto consapevole che eventuali proprie violazioni del Codice Etico aziendale e del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali costituiscono causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire.
16 - Scioperi e causa di forza maggiore
Trattandosi di servizio di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne, si rimanda a quanto previsto dalla Legge 146/90, che prevede l’obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali
secondo le intese definite dal CCNL e dai contratti decentrati a livello nazionale per quanto concerne i contingenti di personale. Ciò per quanto concerne il servizio di consegna della fornitura.
L’aggiudicatario, pertanto, applicherà in detti casi, il proprio piano operativo necessario a garantire i servizi minimi essenziali, previo accordo con il DEC, la S.C. Provveditorato Economato e le strutture interessate dalla fornitura e dai relativi servizi delle Aziende Ospedaliere.
Il contraente aggiudicatario provvederà, tramite avviso scritto e con un anticipo di 5 (cinque) giorni, a segnalare alle Aziende Ospedaliere tramite il DEC, i suoi coordinatori/assistenti/supervisori aziendali, della fornitura, la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell’assemblea sindacale interna e/o esterna.
Le Aziende Ospedaliere si riservano la facoltà di trattenere un importo calcolato in relazione al minore servizio prestato.
Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore, il servizio di emergenza non risultasse idoneo a soddisfare le esigenze delle Aziende Ospedaliere, queste ultime provvederanno allo svolgimento dello stesso nel modo che riterranno più opportuno, riservandosi di addebitare al contraente inadempiente il maggior onere sostenuto.
17 – Rendicontazione, fatturazione e pagamenti
AO ICP ed AO MELEGNANO
La Ditta aggiudicataria provvederà ad emettere le fatture riferite agli ordinativi d’acquisto emessi dall’Azienda Ospedaliera con riferimento ai prodotti oggetto della presente fornitura, regolarmente eseguita.
Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà indicare il riferimento del contratto di fornitura e della richiesta di approvvigionamento/numero di ordinativo cui si riferisce e, sebbene non obbligatorio, riportare preferibilmente il relativo CIG.
* * * * *
Le società aggiudicatarie provvederanno ad emettere, a decorrere dal 31 marzo 2015, come disposto dal Decreto Legge n. 66/2014, le fatture riferite agli ordinativi d’acquisto emessi dall’Azienda Ospedaliera con riferimento ai prodotti oggetto della presente fornitura, regolarmente eseguita, esclusivamente in formato elettronico, secondo le modalità sotto riportate.
Denominazione Ente | Azienda Ospedaliera "Istituti Clinici di Perfezionamento" di Milano |
Codice Ipa | aoilp_mi |
Codice Univoco Ufficio | UFUVGR |
Nome dell'Ufficio | Uff_eFatturaPA |
Cod.fisc.del Servizio di F.E. | 80031750153 |
Partita Iva | 04408300152 |
Denominazione Ente | Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Melegnano |
Codice Ipa | ao_mele |
Codice Univoco Ufficio | UFDDWA |
Nome dell'Ufficio | Uff_eFatturaPA |
Cod.fisc.del Servizio di F.E. | 12319420159 |
Partita Iva | 12319420159 |
Indirizzo PEC |
* * * * *
La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell’Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 (“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”).
Le fatture elettroniche indirizzate all’AO ICP devono fare riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio così come censiti su xxx.xxxxxxxx.xxx.xx.
Denominazione Ente | Azienda Ospedaliera "Istituti Clinici di Perfezionamento" di Milano |
Codice Ipa | aoilp_mi |
Codice Univoco Ufficio | UFUVGR |
Nome dell'Ufficio | Uff_eFatturaPA |
Cod.fisc.del Servizio di F.E. | 80031750153 |
Partita Iva | 04408300152 |
Ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse dovranno riportare necessariamente:
1. Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
2. Il codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico.
Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono:
1. Data e Numero d’Ordine d’Acquisto (associato a ciascuna riga fattura)
2. Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura)
3. Totale documento
4. Codice fiscale del cedente
5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso.
Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie.
Le Aziende Ospedaliere appaltanti hanno conferito mandato irrevocabile alla società Finlombarda S.p.a. per l’esecuzione dei pagamenti per conto delle suddette Amministrazioni.
La società aggiudicataria, pertanto, riceverà il pagamento delle proprie fatture direttamente dalla società Finlombarda S.p.A.
L'art. 1 co. 629 lett. b) della legge di stabilità 2015 ha apportato la seguente modifica al DPR 633/72 inserendo il nuovo art. 17-ter rubricato "operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" che muta i criteri di applicazione dell'imposta per le forniture di beni e servizi effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, introducendo nel nostro ordinamento il metodo del c.d. "split payment".
Le disposizioni in materia di “Split payment” introdotte dalla Legge di Stabilità per l’anno 2015, si applicano alle operazioni per le quali l’IVA è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015 per tutte le cessioni di beni e servizi poste in essere nei confronti degli Enti Pubblici. Pertanto le fatture dovranno essere emesse, per quanto riguarda l’importo relativo all’IVA, alle aliquote in vigore, con la dicitura:
“SPLIT PAYMENT” –art. 17 ter del DPR n. 633/1972
e i pagamenti da parte delle Aziende ospedaliere, per l’acquisizioni di beni e servizi, devono essere effettuati al netto dell’IVA applicata in fattura.
Il soggetto pubblico in relazione alle suesposte operazioni, assume il ruolo di debitore dell’IVA e dovrà provvedere al versamento dell’IVA direttamente all’Erario con le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente in materia.
Con la Legge n. 190/2014 (cd Legge di stabilità 2015), è altresì previsto il meccanismo del reverse charge per le seguenti prestazioni:
Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici-nuova lettera a-ter) del comma 6 dell’art. 17;
Alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell’art. 7-bis, co. 3 , lettera
a) – nuova lettera d-quater) del comma 6 dell’art. 17.
Per il corrente anno 2015 e per tutti gli adempimenti che riguarderanno la registrazione ed i successivi pagamenti dei documenti passivi emessi in regime di “REVERSE CHARGE” si chiede di riportare, in modo esplicito, la seguente dicitura:
“IVA DA VERSARE AI SENSI DELL’ART. 17 TER DEL DPR N. 633/1972”
Il pagamento della fattura avverrà entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento ed accettazione della stessa secondo le modalità espressamente previste dalla legge.
Ai fini di poter consentire al DEC e agli uffici preposti la verifica ed il controllo dei servizi/forniture effettivamente rese per la corretta liquidazione delle fatture, il Contraente dovrà far pervenire relativa documentazione attestante la regolare e corretta esecuzione del servizio/fornitura con indicazione dell’importo unitamente al dettaglio delle singole voci fatturate. Tale documentazione dovrà pervenire
all’Ufficio protocollo di questa AO in busta chiusa all’attenzione della S.C. provveditorato Economato nonché presso ogni Presidio per il quale il servizio è stato prestato per la parte di competenza.
La liquidazione della fattura avverrà solo ed esclusivamente a seguito della eseguita verifica di conformità della prestazione ed attestazione di regolare esecuzione della fornitura, da parte degli uffici competenti e, laddove individuato, dal DEC o del referente aziendale dell’appalto.
La S.C. Provveditorato Economato procederà alla liquidazione delle stesse in base ai prezzi pattuiti, previa verifica e riscontro dei documenti di accompagnamento.
Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra (art. 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari e relative clausole risolutive”); in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi di pagamento, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
In caso di ritardato pagamento si concorda che il saggio degli interessi sarà determinato in misura pari all’interesse legale di mora, ai sensi della normativa vigente.
Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l’interruzione del servizio da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza naturale del contratto.
La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell’aggiudicataria del presente Capitolato speciale, del contratto e di tutte le eventuali integrazioni pattizie intervenute in corso di vigenza del contratto e debitamente documentate; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore dell’Azienda Ospedaliera, fino alla rimozione totale dell’impedimento da parte del fornitore.
La liquidazione delle fatture resta, inoltre, subordinata, alle verifiche condotte dall’A.O. ICP e dall’A.O. MELEGNANO in ordine alla regolarità dei versamenti, da parte del soggetto aggiudicatario, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e/o soci nel caso di società cooperative.
18 – Revisione prezzi
Il corrispettivo, determinato in sede di gara, si intende esaustivo di tutte le prestazioni richieste al fornitore e resta fisso e invariabile per tutta la durata contrattuale. L’imposta sul valore aggiunto è a carico delle Aziende Ospedaliere. La revisione prezzi non si applica alle prestazioni rese nel corso dei primi dodici mesi, ma si applica esclusivamente (qualora la successiva istruttoria condotta dall’ufficio competente dimostri che essa è dovuta) alle prestazioni rese dopo la data di ricezione della richiesta revisionale da parte dell’Azienda Ospedaliera, a tal scopo farà fede il timbro di ricevimento posto dall’ufficio protocollo delle AA.OO. Committenti. Sarà, pertanto, onere dell’appaltatore inviare circostanziata e documentata istanza revisionale. La prima istanza di revisione potrà essere presentata alla scadenza del primo anno di contratto.
La revisione viene operata sulla base di un’istruttoria, condotta dal predetto ufficio, con riferimento ai costi standardizzati determinati e pubblicati – ai sensi dell’art. 7, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 – dall’ “Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” di cui all’art. 7 del citato Decreto, nonché sulla base degli elenchi dei prezzi rilevati dall’ISTAT e pubblicati, con cadenza almeno semestrale, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi del comma 5 dell’art. 7 del D.Lgs. n. 163/2006.
In assenza dei dati di cui al comma precedente, fatte salve emanande nuove disposizioni in materia, per il calcolo del compenso revisionale si utilizzeranno gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
ed impiegati, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; il mese iniziale di riferimento sarà quello di avvio dell’esecuzione della fornitura.
19 - Penalità e risoluzione del contratto
Durante il periodo di vigenza del contratto la ditta dovrà rispettare gli standard di resa previsti ed adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, i cui contenuti si evincono dal Capitolato Speciale d’Appalto, e dovrà rispettare gli standard qualitativi di fornitura e ivi prescritti, nonché indicati in sede di offerta.
A riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, derivante da violazioni di norme di legge o del contratto, da cui derivi l’interruzione della fornitura ovvero il pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento della stessa, in quantità e/o qualità non tali da configurare giusta causa di risoluzione, la
S.C. Provveditorato Economato, a seguito di comunicazione formale da parte del DEC, provvederà ad emettere diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. Il fornitore è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa. Tali controdeduzioni dovranno pervenire al protocollo delle Aziende Ospedaliere entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della lettera di contestazione.
In caso di mancato riscontro, entro i suddetti termini , o qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti, le AA.OO. procederanno ad applicare penali in misura compresa tra il 3 % e il 10% dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell’importo contrattuale complessivo, da determinare per ogni inadempimento contestato in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale inadempimento.
La messa in mora avverrà attraverso formale lettera (da inoltrarsi tramite FAX o PEC) di contestazione degli addebiti da parte delle AA.OO..
* * * * * *
Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l'Azienda committente promuove l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i.
Queste Aziende Ospedaliere, dopo l’applicazione di 3 (tre) penalità derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui sopra assunti dall’aggiudicatario o al verificarsi di n. 3 parziali inadempimenti ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi alle AA.OO. un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell’Esecuzione dell’Appalto, si riserva il diritto di dichiarare non compatibile la fornitura e di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.
Resta comunque fermo il rispetto delle disposizioni legislative in materia di applicazione di penali.
Si precisa che l’importo della penale non potrà essere in ogni caso superiore agli importi previsti dalla legge (10% dell’importo contrattuale netto complessivo).
In tutte le ipotesi sopra contemplate, resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti dalle Aziende committenti.
Gli importi addebitati a titolo di penale e/o risarcimento danni e la maggiore spesa derivante da un eventuale acquisto in danno, potranno essere recuperati mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo alla Ditta e/o sul deposito cauzionale, ed eventualmente qualora non sufficienti, sulle fatture ammesse al pagamento, mediante emissione nota di credito.
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Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, le Aziende committenti si riservano la facoltà di affidare la fornitura al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di gara, come previsto dall’art. 140 del D. Lgs n. 163/06 e s.m.i.
20 - Diritto di recesso
E’ prevista la facoltà di recesso dal contratto da parte delle Aziende committenti, con semplice preavviso di 30 giorni senza il riconoscimento di alcun indennizzo, onere, o compenso di sorta, ai quali le parti espressamente rinunciano, nei seguenti casi:
- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi dell’art. 26 della L. 488/99, aggiudicasse la fornitura di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l’aggiudicataria non sia in grado di praticare almeno tali prezzi;
- qualora, durante la vigenza del contratto, fosse attivata una convenzione per la medesima ed identica fornitura oggetto del presente appalto, da parte della Centrale Regionale Acquisti (della regione Lombardia), in conformità alle linee di indirizzo fornite dalla DGR n. IX/2633 in data 06.12.2011 e successive DGR n. IX/4334 del 26 ottobre 2012, n. X/1185 del 20 dicembre 2013 e n. X/2989 del 23 dicembre 2014, in materia di acquisti delle Aziende Sanitarie.
In tali casi le Aziende Ospedaliere si riservano, tuttavia, la facoltà di:
🢭 procedere, con la/e Società aggiudicataria/e dei Lotti di cui alla presente procedura, ad apposito negoziato per uniformare alle eventuali condizioni economiche migliorative delle convenzioni suddette,
🢭 in caso di esito negativo del negoziato, di recedere dal contratto in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con preavviso da notificarsi al fornitore entro 30 giorni, con nota trasmessa a mezzo PEC o FAX.
Le Aziende Ospedaliere hanno diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, senza il riconoscimento di alcun indennizzo, onere, o compenso di sorta, nei seguenti casi:
a) in qualsiasi momento di vigenza del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 252/1998 e
s.m.i. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l’Impresa è obbligata a comunicare alla Stazione appaltante le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell’organo di amministrazione), entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
b) qualora venisse riscontrata la violazione da parte del Contraente, del Codice Etico pubblicato sui siti delle Aziende committenti e la violazione del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali approvato con DGR Regione Lombardia 30 gennaio 2014 n. X/1299;
c) in caso di innovazioni medico scientifiche che riconducano ad un necessario cambio di metodica;
d) per un diverso assetto organizzativo delle Aziende Ospedaliere che faccia venire meno la necessità della fornitura oggetto del presente appalto. In tale ultima ipotesi il recesso unilaterale da parte delle Aziende Committenti verrà esercitato previo preavviso al contraente aggiudicatario di 6 (sei) mesi.
e) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico; in tal caso le AA.OO. saranno tenute al pagamento delle forniture regolarmente eseguite ai prezzi del contratto.
Nelle ipotesi di recesso unilaterale sopra menzionate, deve comunque essere garantita la continuità della fornitura - sino all’individuazione del nuovo contraente e/o all’avvio della nuova conduzione organizzativa e produttiva - al fine di evitare gravi pregiudizi e/o disservizi alle Aziende committenti, che sono obbligate ad assicurare la tutela e l’erogazione dei servizi sanitari in favore dell’utenza.
L’aggiudicatario non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente Capitolato. Tutte le riserve che la Ditta aggiudicataria intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alle Aziende committenti e documentate con l’analisi dettagliata delle somme di cui ritiene di avere diritto.
Detta comunicazione dovrà essere fatta valere entro il termine di 15 giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Non esplicando le sue riserve nei modi e nei termini sopra indicati la ditta appaltatrice decade dal diritto di fare valere le riserve stesse.
Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall’Amministrazione che emanerà gli opportuni provvedimenti.
L’impresa contraente assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possono essere vantati da terzi tenendo indenni queste Aziende Ospedaliere da qualsiasi molestia.
Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
Si osservano, comunque, in caso di variazioni soggettive, le disposizioni dell’art. 51 del D. Lgs. 163/006 e s.m.i..
21 - Clausola risolutiva espressa
Le Aziende committenti avranno facoltà di procedere di diritto, ex art. 1456 del codice civile, alla risoluzione del contratto, previa comunicazione all’aggiudicatario con lettera trasmessa a mezzo PEC o FAX, nei seguenti casi:
1. inottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 3, c. 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136: il contratto d’appalto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cc., nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
2. incapacità da parte dell’Aggiudicatario di produrre la documentazione prevista dagli atti della procedura di gara, ovvero risultassero false le dichiarazioni rese al momento della formulazione dell’offerta;
3. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione della fornitura;
4. interruzione non giustificata della fornitura;
5. gravi e reiterate negligenze e/o inadempienze nell’espletamento della fornitura;
6. reiterati e/o abituali ritardi nell’esecuzione e consegne delle forniture rispetto ai termini prescritti nel presente Capitolato;
7. constatazione di tre casi di non conformità relativi allo stesso prodotto;
8. gravi e ripetute violazioni degli obblighi e condizioni contrattuali, non sanati in seguito a diffida formale da parte dell’amministrazione;
9. verificarsi di n. 3 parziali inadempimenti ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi all’A.O. ICP un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell’Esecuzione dell’Appalto;
10. esito negativo del periodo di prova, fissato dall’art. 2.3 del presente Capitolato
11. incapacità, per qualsiasi motivo, a tener fede agli impegni contrattuali assunti;
12. subappalto totale o parziale non autorizzato;
13. in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, amministrazione controllata, o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
14. inadempienza accertata del rispetto dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali, nonché violazione delle norme relative ai contributi in favore dei lavoratori;
15. inadempienza accertata della normativa di cui al D.Lgs 81/2008 e xx.xx, e più in generale alle norme e leggi sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro ed assicurazioni obbligatorie del personale vigenti;
16. rinuncia della ditta offerente.
Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione avviene di diritto quando le Aziende committenti deliberino di avvalersi della presente clausola risolutiva, e di tale volontà ne diano comunicazione scritta alla Società aggiudicataria.
Nei casi sopra previsti, la società aggiudicataria, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che le Aziende Ospedaliere sono chiamate a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell’affidamento della fornitura ad altra società.
Nei casi di risoluzione del contratto di cui sopra le AA.OO. si riservano ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riservano di esigere dal contraente il rimborso di eventuali maggiori spese incontrate rispetto a quello che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.
In caso di risoluzione, le Aziende Ospedaliere affideranno ad altra società la fornitura, utilizzando, se possibile, la graduatoria della presente gara e, incamerata la cauzione prestata, alla fine del periodo contrattuale provvederanno ad addebitare alla Società inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti anche sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione.
Le Aziende appaltanti, inoltre, si riservano la facoltà di risolvere, anche parzialmente, il contratto in qualunque momento, senza ulteriori oneri per le Aziende medesime, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione.
Per quanto non contemplato nel presente Capitolato speciale, si fa riferimento alla normativa vigente con particolare riferimento agli artt. 1453 e seguenti del codice civile.
Qualora la Società aggiudicataria disdicesse il contratto prima della scadenza convenuta, le Aziende Ospedaliere tratterranno, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale ed addebiteranno le maggiori spese comunque derivanti per l’assegnazione della fornitura ad altra Ditta, a titolo di risarcimento danni, rivalendosi anche sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione
In tutti i casi nulla sarà comunque dovuto alla società per gli investimenti messi in atto per l’attivazione del contratto.
* * * * *
Ferme restando le ipotesi di cui sopra in merito alla risoluzione del contratto per inadempimento, costituisce causa di risoluzione espressa dello stesso, ex art. 1456 Cod. Civ. - che si verificherà dietro semplice comunicazione scritta dell’AO - la violazione da parte del contraente delle obblighi posti a carico del contraente e previsti dal Decreto Presidente della Repubblica (D.P.R.) 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), da intendersi quali obbligazioni contrattuali.
Il Contrante, a tal proposito, dichiara inoltre di conoscere i contenuti del soprarichiamato D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ed in particolare rispetto agli artt. 4, 6, 7, 11, 13 e 14 al fine di non incorrere in condotte contrarie ai principi in esso enunciati.
La tolleranza da parte dell’AO di inadempimenti del contraente ad uno qualsiasi degli obblighi posti a suo carico dal presente rapporto contrattuale non rappresenterà acquiescenza, né potrà in alcun modo far presumere la perdita di efficacia delle clausole oggetto di inadempimento.
E' fatto salvo il diritto al risarcimento del danno subito dall’AO in dipendenza degli inadempimenti di cui sopra. Nel caso in cui il contratto derivante dalla presente procedura si risolva per inadempimento del Contraente, l’AO avrà diritto a trattenere tutte le somme eventualmente dovute al Contraente in conto risarcimento danni fino alla liquidazione degli stessi.
22 - Fallimento, successione, liquidazione del fornitore
Nel caso di fallimento del contraente, erogatore della fornitura, il contratto si riterrà rescisso di pieno diritto dal giorno della dichiarazione di fallimento, salva la facoltà per le AA.OO. di ricorrere ad azione di rivalsa sulla cauzione e sui crediti maturati per tutte le eventuali ragioni di danni.
In caso di morte del contraente le obbligazioni derivanti dal contratto saranno assunte solidalmente dagli eredi, riservandosi comunque le AA. OO. la facoltà di ritenere cessato il contratto stesso.
In caso di scioglimento o di liquidazione del fornitore le AA.OO., a loro insindacabile giudizio, avranno il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, quanto la continuazione dello stesso da parte dell’eventuale nuovo soggetto subentrante.
Resta salva la facoltà di cui all’art. 140 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i., nel caso di fallimento dell’esecutore del contratto o di risoluzione dello stesso.
23 – Clausola di adesione
Le Stazioni appaltanti, coerentemente con le direttive regionali, hanno aderito all’”Accordo Interaziendale di Milano e Provincia”, pertanto, nel corso del periodo di vigenza contrattuale potrà richiedersi, alle Imprese aggiudicatarie di garantire la fornitura, alle medesime condizioni contrattuali previste dal presente capitolato speciale, anche a favore delle Aziende che hanno aderito all’Accordo, che ne facciano espressa richiesta entro 18 mesi dalla data di decorrenza del contratto e fino ad un massimo di 300% dell’importo di aggiudicazione complessivo per ogni singolo lotto.
L’adesione successiva da parte di altre Aziende comporterà per le parti contraenti gli stessi obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato speciale; in particolare il termine di scadenza del rapporto contrattuale dovrà coincidere con quello che verrà fissato dall’Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano.
Qualora l’impresa aggiudicataria non intenda aderire alle eventuali richieste che dovessero sopravvenire, dovrà espressamente specificarlo in calce alla dichiarazione di cui all’Allegato 1 – Istanza di partecipazione - del Disciplinare di Gara - da inserire nella busta telematica n. 1, relativa alla doc. amministrativa. Qualora detta dichiarazione, della quale sarà data pubblica lettura nel corso della prima seduta relativa all’apertura della busta telematica relativa alla documentazione amministrativa, non venga espressa, sarà considerata accettata dall’Impresa la possibilità di successiva adesione sopra illustrata.
Le Aziende che hanno aderito all’“Accordo Interaziendale per la disciplina di forme aggregate riguardanti la fornitura e la gestione di beni e servizi delle Aziende Ospedaliere di Milano e Provincia” sono:
- A.O. "FATEBENEFRATELLI" - MILANO
- A.O. "X. XXXXXXX" - GARBAGNATE
- A.O. ISTITUTO ORTOPEDICO XXXXXXX XXXX - MILANO
- A.O. "X. XXXXX" - MILANO
- A.O. "OSP. NIGUARDA CA'GRANDA"- MILANO
- A.O. "X. XXXXX XXXXXXXX" - MILANO
- A.O. "X. XXXXXXX" – MONZA
- A.O. “S. PAOLO” – MILANO
- A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO DI MELEGNANO
- A.O. OSPEDALE CIVILE DI DESIO E VIMERCATE
- FONDAZIONE IRCSS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI DI MILANO
- FONDAZIONE IRCSS ISTITUTO NEUROLOGICO XXXXX XXXXX DI MILANO
- AREU “AZIENDA REGIONALE EMEREGENZA URGENZA”
- FONDAZIONE IRCSS POLICLINICO SAN XXXXXX DI PAVIA
- FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO.
24 - Spese contrattuali
Ogni spesa riguardante il contratto, tassa di registro, bolli, quietanze, così come ogni altra tassa ed imposta cui potesse dare titolo il contratto, sono a carico del fornitore, fatta eccezione per l’IVA che è a carico delle Aziende Appaltanti, secondo le aliquote stabilite dalla Legge. La ditta aggiudicataria dovrà provvedere al versamento delle spese di bollo e di registro entro 15 giorni dalla relativa richiesta della S.C. Provveditorato- Economato per l’AO ICP, e della S.S. Gestione Aziendale Procedure di Gara per l’AO di MELEGNANO.
Le spese per la pubblicazione degli atti di gara - ai sensi di quanto disposto dal comma 35 dell’art. 34 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, in Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 - è a carico dell’aggiudicatario e dovrà avvenire mediante rimborso alla Staziona Appaltante entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione.
25 - Controversie
Ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 163/06 e successive modifiche, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto potranno sempre essere risolte mediante transazione, nel rispetto del codice civile. Tutte le controversie che dovessero insorgere dal presente contratto, saranno devolute al giudice competente per giurisdizione ai sensi dell’art. 244 del D.Lgs 163/06.
Le parti concordano di eleggere quale foro esclusivo e non concorrente il Foro di Milano, rinunciando espressamente agli altri fori concorrenti previsti dal c.p.c..
26 - Rinvio altre norme
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale e dal contratto d’appalto, trovano applicazione le disposizioni contenute nel codice civile, nel CCNLL di settore, nelle leggi e regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto del presente capitolato, ed in particolare quelle contenute nel D.Lgs. 163/2006, nel D.P.R. 207/2010, e nel D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
(Luogo, data) Firma per accettazione
Ai sensi dell'art. 1341 c.c. specificamente si approva il contenuto degli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16,
17, 19, 20, 21, 23, 24 e 25
(Luogo, data) Firma per accettazione