TRA
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA ESTAR E PUNTOZERO
S.C.A.R.L. PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURE DI GARA DI COMUNE INTERESSE PER L’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO DELLE AZIENDE SANITARIE
TRA
PuntoZero S.c.ar.l. (di seguito denominata “PuntoZero S.c.a.r.l.” o “Parte”), Codice Fiscale e Partita IVA n. 02915750547, con sede legale in Perugia, Via Xxxxxx dal Pozzo snc, rappresentata dal suo Amministratore Unico, Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, suo legale rappresentante, ivi domiciliato in ragione della sua carica
E
l’Ente di supporto tecnico amministrativo regionale (di seguito denominato “Estar”o “Parte”), C.F./Partita Iva 06485540485, con sede legale in Xxxxxxx, Xxx xx Xxx Xxxxx x. 00 – Palazzina 14, rappresentato dal suo Direttore Generale, Dr.ssa Xxxxxx Xxxxx, suo legale rappresentante, ivi domiciliato in ragione della sua carica
(dette, congiuntamente, “Parti”)
PREMESSO CHE
1) la L.R. Toscana n. 40/2005 e xx.xx. ed ii., prevedendo l’istituzione dell’Ente di supporto tecnico - amministrativo regionale (Estar) a decorrere dal 01/10/2014 per l’esercizio delle funzioni tecniche, amministrative e di supporto delle Aziende sanitarie, degli Enti del servizio regionale e delle Società della Salute, individua le seguenti materie di competenza:
a) approvvigionamento di beni e servizi (Estar opera quale centrale di committenza per conto delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliero-universitarie ed é pertanto soggetto a tutte le disposizioni nazionali e regionali che disciplinano gli acquisti delle aziende stesse. Estar può altresì operare per conto delle Società della Salute);
b) magazzini e logistica distributiva;
c) tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
d) tecnologie sanitarie;
e) procedure concorsuali e selettive per il reclutamento del personale;
f) processi per il pagamento delle competenze economiche del personale afferente al servizio sanitario regionale;
g) gestione delle procedure di gara per la manutenzione, alienazione, concessione e locazione del patrimonio immobiliare delle aziende sanitarie;
2) in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 9 e 19 della L.R. n. 9 del 29 aprile 2014 “Norme in materia di sviluppo della società dell’informazione e riordino della filiera ITC regionale”, in data 6 giugno 2014 è stata costituita la Centrale Regionale Acquisti Sanità (C.R.A.S.), quale struttura operativa all’interno della società consortile Umbria Salute, dalle Aziende sanitarie consorziate, in nome e per conto della Regione Umbria, al fine di assicurare l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse del servizio sanitario regionale”;
3) con PEC del 29/12/2014 trasmessa all’ANAC il Presidente della Giunta regionale ha designato Umbria Salute e Servizi/CRAS quale Soggetto Aggregatore per la Regione Umbria;
4) con l’art. 4 della L.R. Umbria n. 13/2021 è stata confermata la funzione della Società – che dal 01/01/2022 ha assunto la denominazione di “PuntoZero S.c.ar.l.” - di “… centrale di committenza, ai sensi dell’articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), e soggetto aggregatore unico regionale, ai sensi dell’articolo 9, commi 1 e 5 del decreto- legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.
89. Per lo svolgimento delle attività di soggetto aggregatore, nonché delle attività di centrale regionale di acquisto, PuntoZero S.c.ar.l. si articola in due sezioni: a) centrale regionale di acquisto per il sistema sanitario regionale, di seguito CRAS; b) centrale regionale di acquisto per il sistema pubblico regionale, di seguito CRA.”
5) l’art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) dispone che:
- la stazione appaltante, nell'ambito delle procedure gestite dalla centrale di committenza di cui fa parte, è responsabile del rispetto del Codice dei Contratti Pubblici per le attività ad essa direttamente imputabili. La centrale di committenza che svolge esclusivamente attività di centralizzazione delle procedure di affidamento per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori è tenuta al rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e ne è direttamente responsabile;
- due o più stazioni appaltanti che decidono di eseguire congiuntamente appalti e concessioni specifici e che sono in possesso, anche cumulativamente, delle necessarie qualificazioni in rapporto al valore dell'appalto o della concessione, sono responsabili in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal D. Lgs. n. 50/2016. Le stazioni appaltanti provvedono altresì ad individuare un unico responsabile del procedimento in comune tra le stesse, per ciascuna procedura, nell'atto con il quale hanno convenuto la forma di aggregazione in centrale di committenza o il ricorso alla centrale di committenza;
- se la procedura di aggiudicazione non è effettuata congiuntamente in tutti i suoi elementi a nome e per conto delle stazioni appaltanti interessate, esse sono congiuntamente responsabili solo per le parti effettuate congiuntamente. Ciascuna stazione appaltante è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal D. Lgs. n. 50/2016 unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto;
6) le centrali di commitenza Estar e PuntoZero S.c.a.r.l. con il presente Accordo intendono porre in essere una attività di reciproca collaborazione per l’espletamento di procedure di gara per l’acquisto di beni e servizi, per conto delle Aziende sanitarie, che siano di comune interesse, perseguendo la razionalizzazione della spesa per forniture e servizi e lavori ed il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità delle procedure e delle attività contrattuali attraverso l'aggregazione e la riqualificazione della domanda;
TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Oggetto
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Le Parti convengono di attuare una collaborazione fra Centrali di Committenza relativamente alle procedure di gara per l’acquisto di beni e servizi, per conto delle Aziende sanitarie, inserite nelle rispettive programmazioni, che risultino di comune interesse e dal cui svolgimento in forma congiunta possa derivare un vantaggio reciproco in termini di riduzione dei tempi e costi delle stesse.
3. Le Parti a tal fine si impegnano a:
- condividere, con cadenza annuale, le rispettive programmazioni, al fine di individuare le procedure di gara di reciproco interesse, in relazione ai fabbisogni dei soggetti obbligati all’utilizzo dei contratti da esse discendenti;
- svolgere in forma congiunta le procedure di affidamento individuate, con l’individuazione della Parte procedente.
4. Trattandosi di una forma di collaborazione tra Stazioni Appaltanti, le attività oggetto del presente Accordo, o comunque riconducibili allo stesso, non prevedono il riconoscimento di corrispettivi di alcun genere tra le parti. Qualora sorgesse necessità di sostenere costi o oneri specifici, la relativa regolamentazione sarà concordata per iscritto tra le parti di volta in volta con apposito atto.
Articolo 2 - Pianificazione coordinata
1. Al fine di eseguire in modo coordinato la fase della pianificazione delle gare si concorda che:
- le Parti procedano a comunicare reciprocamente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le iniziative che intendono avviare nel biennio successivo;
- le Parti, entro il termine indicato nella comunicazione, procederanno all’individuazione delle iniziative cui intendono aderire e, nel caso di iniziative previste da entrambe le Parti, all’individuazione della Stazione appaltante che effettuerà la procedura;
- il programma delle iniziative congiunte così individuate dovrà essere approvato dalle Parti e costituirà atto integrativo delle rispettive programmazioni, salva la conferma di cui all’art 3;
- contestualmente all'approvazione del piano delle iniziative congiunte, ciascuna delle Parti individuerà il proprio Referente.
Articolo 3 - Progettazione della procedura di acquisto
1. In relazione alle procedure individuate di interesse congiunto, le Parti si impegnano a collaborare nella fase di progettazione della procedura di acquisto, ed in particolare:
- la Parte procedente si impegna ad inviare le specifiche tecniche delle forniture al fine di acquisire un riscontro sulla rispondenza delle specifiche alle necessità delle
Aziende sanitarie dell’altra Regione ed una conferma all’effettuazione congiunta della procedura;
- ciascuna delle Parti si impegna ad effettuare la ricognizione dei fabbisogni ed a comunicarla all'altra, ai fini dell’inserimento degli stessi nella procedura di affidamento.
Articolo 4 - procedure di affidamento e stipula contratti
1. In relazione alle procedure individuate in fase di pianificazione dei fabbisogni di interesse congiunto, ciascuna delle Parti svolgerà, quale centrale di committenza, la procedura di affidamento individuando espressamente i fabbisogni.
2. La Parte che procede all’effettuazione della procedura si impegna a svolgere la stessa in tutte le sue fasi, fino all’aggiudicazione definitiva e a trasmettere all’altra Centrale di Committenza il/i nominativo/i dell’aggiudicatario/i, importi e prezzi e le informazioni ed i dati più rilevanti in merito alla gara in corso, alla relativa aggiudicazione ed ai controlli svolti sull’aggiudicatario.
3. Le procedure di gara poste in essere dai soggetti firmatari del presente accordo sono effettuate nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di appalti pubblici, in modalità telematica utilizzando i rispettivi sistemi telematici, salvo diverse modalità individuate in sede di elaborazione della Pianificazione di cui al precedente art. 2.
4. A seguito dell’efficacia dell’aggiudicazione, ciascuna centrale di committenza procederà con la stipula della Convenzione o dell’Accordo quadro relativamente ai fabbisogni espressi dalle Aziende Sanitarie utilizzatrici di riferimento, che avverrà in modalità elettronica, in conformità di quanto disposto dalla normativa vigente. Dell’avvenuta stipula viene data reciproca comunicazione.
5. Ciascuna Amministrazione contraente che utilizza Accordi quadro o Convenzioni stipulati dalla centrale di committenza di riferimento procederà ad affidare i contratti specifici ed è responsabile della relativa gestione ed esecuzione.
6. Le eventuali modifiche agli Accordi quadro/Convenzioni di cui all’art. 106 del D Lgs 50/2016, ed in particolare eventuali opzioni di revisioni prezzi, sono gestite in modo autonomo dai soggetti aggregatori i quali si impegnano a fornirsi reciproche informazioni e a collaborare al fine di uniformare il loro operato.
Articolo 5 - Obblighi a carico delle Parti
1. La Parte che effettua la procedura di gara:
a) collabora con il Referente (individuato dall'altra Parte contestualmente all'approvazione del piano delle iniziative congiunte di cui all'art 2) per giungere alla pianificazione del fabbisogno complessivo;
b) predispone e adotta la modulistica di gara;
c) redige e approva tutti gli atti di gara, incluso quello di nomina della Commissione giudicatrice;
d) svolge la procedura di gara in tutte le sue fasi, fino all’aggiudicazione definitiva e alla stipula della Convenzione/Accordo-quadro per le Aziende Sanitarie di riferimento;
e) trasmette all’altra Parte le informazioni ed i dati più rilevanti in merito alla gara in corso e alla relativa aggiudicazione, al fine di consentire allo stesso di stipulare la Convenzione/Accordo Quadro di pertinenza.
2. Le Parti si impegnano inoltre:
a) a fornire indicazioni utili per assicurare la migliore esecuzione degli obblighi connessi al presente Accordo;
b) ad operare in piena e costante collaborazione, al fine della corretta ed efficiente utilizzazione del presente Accordo.
Articolo 6 - Tutela della protezione dei dati personali
1. Le Parti garantiscono, reciprocamente, il rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. ed ii. (D. Lgs. n. 101/2018), del RGPD e delle disposizioni emesse in materia dal Garante per la protezione dei dati personali.
2. Ai sensi dell’art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito RGPD) le Parti assumono il ruolo di Contitolari del trattamento poichè determinano congiuntamente le finalità ed i mezzi del trattamento. Successivamente le Parti determineranno in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dal RGPD, con particolare riguardo all’esercizio dei diritti dell’interessato e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni,
3. Le Parti si impegnano a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti al presente Accordo, anche successivamente alla cessazione dello stesso, le notizie riservate di cui siano venute a conoscenza.
4. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati forniti o raccolti in conseguenza della stipulazione del presente Accordo verranno trattati esclusivamente per finalità di collaborazione fra Centrali di Committenza relativamente alle procedure di gara per l’acquisto di beni e servizi, per conto delle Aziende sanitarie, inserite nelle rispettive programmazioni, che risultino di comune interesse e dal cui svolgimento in forma congiunta possa derivare un vantaggio reciproco in termini di riduzione dei tempi e costi delle stesse e di condizioni di acquisto più vantaggiose.
Articolo 7- Durata
1. Il presente Accordo ha durata di 2 anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione, con facoltà di rinnovo espresso per un ulteriore biennio.
2. Le Parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente ed unilateralmente dal rapporto di collaborazione oggetto del presente Accordo con un preavviso di almeno 60 giorni, da comunicare mediante PEC all'altra Parte, ferma restando la regolare conclusione delle procedure in corso all'atto del recesso.
Articolo 8 - Copertura assicurativa
1. Per l'attività di collaborazione espletata dal personale di Estar è garantita la copertura assicurativa “Infortuni Inail” posta a carico dell'Ente di appartenenza.
2. Per l'attività di collaborazione espletata dal personale di PuntoZero S.c.a.r.l. è garantita la copertura assicurativa “Infortuni Inail” posta a carico della società consortile.
Articolo 9 - Modalità di sottoscrizione ed aspetti fiscali
1. Ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss. mm. ed ii., il presente Accordo è sottoscritto digitalmente con trasmissione a mezzo posta certificata.
2. Il presente Accordo verrà registrato solo in caso d’uso, a cura ed a spese della Parte interessata.
3. L’imposta di bollo relativa al presente Accordo è assolta in modo virtuale da PuntoZero S.c.a.r.l.
Articolo 10 - Controversie
1. In caso di controversie relative all'interpretazione/validità/esecuzione del presente Accordo, le Parti si impegnano, in prima istanza, ad un tentativo di definizione in via amichevole.
2. In caso di controversie di natura giudiziaria, si conviene che il Foro competente è quello di Firenze.
Articolo 11 - Norma di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia.
Articolo 12 - Norma finale
1. Il presente Accordo non trova applicazione per le procedure di gara per l'approvvigionamento di forniture e servizi afferenti alle categorie merceologiche di cui ai XX.XX.XX.XX. 24/12/2015 e 18/7/2018.
Letto, confermato e sottoscritto.
L’AMMINISTRATORE UNICO PUNTOZERO SCARL
XXX. XXXXXXXXX XXXXXXXX
IL DIRETTORE GENERALE ESTAR
DR. SSA XXXXXX XXXXX