COMUNE DI CALVIZZANO
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COMUNE DI CALVIZZANO
CITTA’ METROPOLITANA
Xxxxx Xxxxxxxxxx 0- 00000 XXXXXX
CAPITOLATO D’ONERI PER IL SERVIZIO DI: “MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA”.
Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO
L’appalto ha per oggetto l'esercizio e conduzione dell'impianto di pubblica illuminazione, il servizio di ricambio lampade, nonché la manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà Comunale e degli altri impianti elettrici nei locali di proprietà Comunale. All’individuazione del contraente si procederà, previa pubblicazione di avviso manifestazione di interesse, ai sensi dell’art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 col criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016. L’appalto ha lo scopo di garantire il corretto esercizio dell'impianto di pubblica illuminazione.
Ai fini del presente capitolato si intende per:
impianto di pubblica illuminazione: il complesso formato dalle linee di alimentazione, dai sostegni e dalle apparecchiature destinato a realizzare l'illuminazione di aree esterne ad uso pubblico. Si considera che l'impianto ha inizio dal punto di consegna dell'energia, in quanto presente;
esercizio e conduzione dell'impianto di pubblica illuminazione: l'insieme delle operazioni di conduzione dell'impianto e del controllo di tutti i suoi parametri funzionali, di sicurezza elettrica delle linee e delle apparecchiature in tensione, di sicurezza meccanica e di stabilità per gli elementi di sostegno nei termini previsti dalle vigenti leggi, dai regolamenti sanitari, dai regolamenti regionali e comunali, nonché dalle specifiche del presente capitolato;
L'appaltatore dovrà inoltre provvedere a:
1) La buona manutenzione in stato di perfetta efficienza degli impianti di illuminazione pubblica e degli altri impianti elettrici e di illuminazione degli edifici, immobili scuole ed attrezzature di proprietà del Comune;
2) La regolazione secondo il programma orario e la manutenzione degli apparecchi automatici e non automatici di accensione e spegnimento degli impianti d’illuminazione;
3) La pulizia, almeno una volta ogni sei mesi, delle lampade, dei portalampade, dei vetri e dei globi dei corpi illuminanti, sia interna che esterna ed eventuale sostituzione dei vetri delle lanterne dei pali artistici;
4) La revisione periodica semestrale dell’impianto della P.I. e degli altri impianti elettrici e di illuminazione degli edifici, immobili ed attrezzature di proprietà del Comune, con relazione scritta della verifica effettuata e segnalazione di eventuali lavori da effettuare. Detta revisione deve essere fatta su tutte le lampade ad incandescenza, led, reattori, lampade a bulbo, scatole contenitrici, valvole, isolatori, dei cavi elettrici e singoli apparecchi;
5) Il ricambio delle lampade a bulbo soggette a progressivo esaurimento;
6) La sostituzione delle lampade spente per rottura, bruciatura, esaurimento oppure difettose, la sostituzione dei reattori, degli apparecchi di servizio alle singole lampade, delle scatole contenitrici, delle valvole, degli isolatori inidonei, dei portalampade, delle campane, dei globi, dei cappucci e simili;
7) La pulizia, almeno una volta ogni sei mesi, della base dei pali da erbe infestanti, detriti, ecc, adozione di ogni accorgimento e cautela per assicurare la conservazione e la staticità, con riguardo particolare alle opere di consolidamento delle basi soggette a forme di marciscenze attraverso metodi idonei, quali placcaggi metallici, pitturazioni protettive, isolamenti con asfalto e quanto altro necessario;
8) La sostituzione, quando si rende necessario, per il ripristino del funzionamento del corpo illuminante e del relativo palo, nei casi di usura e naturale deterioramento o danneggiamenti vari, di tutto quanto risulta installato nelle singole derivazioni fino al portalampada, cavo, fune di acciaio, ganci, collari, morsetti a cavalletto, salvacorda, fascette e/o eliche reggicavo, morsetti terminali per fune d’acciaio, portafusibili, portalampada e materiali di consumo, cavo di alimentazione fino ad una lunghezza massima di metri cento per ogni intervento, la sostituzione o installazione di organi illuminanti;
9) Oltre alle prestazioni precedentemente stabilite e comprese nel contratto, potranno essere concordati, su iniziativa dell’Ufficio Tecnico Comunale,
a)interventi di manutenzione straordinaria, estensioni o potenziamento della rete esistente o altri lavori come: sostituzione o posa in opera di pali e lampioni ecc.. L’importo dell’intervento, di volta in volta, dovrà essere sottoscritto dal Responsabile del Procedimento motivando la congruità dello stesso e la sua convenienza e verificato a fine esecuzione lavori;
b)eventuale assistenza e collaborazione tecnica in materia elettrica (allacci e collegamenti elettrici, montaggio amplificazione, e quanto altro necessario) nell’ambito di manifestazioni varie organizzate dall’Amministrazione Comunale, esclusivamente per la sola messa in opera del materiale che sarà messo a disposizione dall’Amministrazione. L’importo dell’intervento, di volta in volta, dovrà essere sottoscritto dal Responsabile dell’Ufficio che organizza le manifestazioni, motivando la congruità dello stesso e la sua convenienza e verificato a fine esecuzione lavori;
L’ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell’appalto verranno indicati e precisati all’emissione di ogni singolo ordine di lavoro e con le caratteristiche descritte negli articoli di elenco prezzi, salvo più precise indicazioni che all’atto esecutivo potranno essere impartire dalla Direzione Lavori. L’ente appaltante si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all’atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune nell’interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che l’Appaltatore possa tranne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente Capitolato Generale approvato con D. Min. LL.PP. n° 145 del 19 aprile 2000, nel rispetto del D.lgs n. 50/2016 e s.m. e i. e nel presente Capitolato Speciale;
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi degli impianti e relativi calcoli, delle relazioni specialistiche di prevenzione incendi e delle opere edili e accessorie, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
Art. 2 Ammontare dell’appalto
1. L’importo dell’appalto è definito come segue: euro 30.393,46 di cui euro 29.797,51 per lavori a base d’asta euro 595,95 oneri per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta oltre iva. Il costo della manodopera è pari ad Euro 8.243,25 pari al 27,664%
Il quadro economico è il seguente:
A | Importo a corpo al netto degli O.d.S. | € | 29.797,51 | |||||
C | Oneri per la sicurezza speciali | € | 595,95 | |||||
D | TOTALE LAVORI | € | 30.393,46 | |||||
E | Somme a disposizione dell'Amministrazione | |||||||
E1 | IVA sui lavori [22%] | € | 6.686,56 | |||||
E2 | Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 | 2,000% | € | 607,87 | ||||
E3 | oneri smaltimento | € | 2.312,11 | |||||
F | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € | 9.606,54 | |||||
G | TOTALE INTERVENTO | € | 40.000,00 |
2. L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara applicato all’importo di euro 29.797,51 al quale vanno aggiunti gli oneri per la sicurezza pari ad euro 595,95;
Art. 3
DURATA DELL’APPALTO
L’appalto avrà la durata di anni uno con decorrenza dalla data di avvenuta aggiudicazione con approvazione da parte del Responsabile del settore dei relativi atti di gara. Alla scadenza il contratto si intenderà risolto di diritto senza alcuna formalità. L’Ente Appaltante si riserva di procedere alla consegna del servizio all’aggiudicataria in via d’urgenza nei casi indicati dall’art. 32, comma 8, D.Lgs. 50/2016, sotto riserva di stipula del contratto. Il servizio di manutenzione potrà essere prorogato con atto formale del Responsabile del Settore fino ad un massimo di mesi sei, agli stessi patti e condizioni del contratto principale, nelle more dell’espletamento di una nuova gara per l’individuazione dell’operatore economico.
Art. 4
MODALITA’ DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI
L'esecuzione dei singoli interventi è disposta dalla Stazione appaltante mediante ordini di servizio trasmessi via telefax, posta elettronica od internet. E' fatto obbligo all’Appaltatore di essere munito di apparecchio telefax ed indirizzo elettronico per ricevimento di messaggi e- mail funzionanti 24 ore su 24. L’appaltatore sarà tenuto ad interfacciarsi con la stazione appaltante utilizzando eventuale software messo a disposizione dalla stessa. Gli ordini di servizio per interventi urgentissimi o urgenti potranno essere impartiti anche verbalmente, ma verranno successivamente confermati per iscritto. Gli interventi saranno programmati con la Stazione appaltante ed i termini d'esecuzione saranno riportati sull'ordine di servizio. Il lavoro dovrà essere iniziato e completato nei termini riportati su ogni singolo ordine e più precisamente: gli interventi URGENTISSIMI dovranno essere eseguiti entro 24 ore; gli interventi URGENTI dovranno essere eseguiti entro 48 ore; gli interventi ORDINARI dovranno essere eseguiti entro 15 giorni; per gli interventi programmati la tempistica sarà definita negli ordini di servizio in relazione alla tipologia del lavoro. LA VERIFICA E LA SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE E DELLE APPARECCHIATURE ESAURITE, DANNEGGIATE, MAL FUNZIONANTI O FUORI
USO DOVRA’ COMUNQUE AVVENIRE CON CADENZA MENSILE. L’Appaltatore dovrà essere reperibile 24 ore su 24 per TUTTA LA DURATA DEL SERVIZIO AFFIDATO al fine di soddisfare le eventuali necessità manutentive in cui l’assoluta tempestività è indispensabile per risolvere situazioni particolari, scongiurare l’aggravarsi di danni che siano già in corso di produzione, rimuovere problematiche fonti di potenziale od effettivo pericolo, attivare e/o consentire la riattivazione DI servizi; pertanto è fatto obbligo all’appaltatore stesso di dotarsi di apparecchio telefonico portatile, attivo 24 ore su 24, il cui numero dovrà essere comunicato alla Stazione appaltante; il recapito telefonico potrà essere comunicato dalla stessa Stazione appaltante ai soggetti per conto dei quali la medesima agisce. L'entità e la qualità delle maestranze e dei mezzi d'opera dovranno essere tali da garantire l'esecuzione a regola d'arte dei singoli interventi, entro i termini fissati dalla Stazione appaltante. L’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante l’avvenuto inizio dei lavori e l’avvenuta ultimazione dell’intervento entro due giorni dalla data della stessa. Il mancato rispetto dei termini indicati verrà trattato come il ritardo nella esecuzione effettiva, con conseguente applicazione delle medesime penali di cui successivi articoli. Analogamente l’Appaltatore ha l’obbligo di trasmettere alla Stazione appaltante tutta la documentazione a supporto della stesura della contabilità di ogni singola pratica e per la stesura della contabilità finale. Il termine massimo consentito per la messa a disposizione della citata documentazione è fissato in giorni 30 naturali consecutivi dalla data di ultimazione dell’intervento. Per il mancato rispetto di tale termine si procederà all’automatica applicazione delle penali di cui all’art. 13. Le comunicazioni riferite alla gestione operativa degli interventi manutentivi, comprese quelle citate relative allo stato d’avanzamento dei singoli lavori ed alla avvenuta ultimazione degli stessi, potranno essere inviate a cura dell’Appaltatore, via telefax od e.mail, ai recapiti comunicati dalla Stazione appaltante. Parimenti, la Stazione appaltante potrà utilizzare le stesse modalità per comunicare con l’Appaltatore. L’Appaltatore dovrà assicurare la disponibilità di manodopera, di mezzi e di materiali in funzione delle segnalazioni e delle richieste di intervento che verranno inoltrate dalla Direzione Lavori della Stazione appaltante. Il numero degli automezzi a disposizione sarà quello necessario per condurre sui luoghi di lavoro le diverse squadre di operai, compresi i relativi attrezzi e materiali. Per mezzi d'opera e attrezzature normalmente necessari s'intende tutto quanto normalmente utilizzato per l'esecuzione di lavori di manutenzione all'interno ed all'esterno, quali ad esempio attrezzatura minuta relativa a qualsiasi specialità edile ed affine, trapani, argani, compressori, martelli demolitori, elettropompe, cavalletti e ponteggi, autocarro con piattaforma aerea ecc. Per materiali minuti necessari s'intendono fondamentalmente tutti i materiali di consumo
normalmente utilizzati per l'esecuzione di riparazioni e sostituzione , relativamente a qualsiasi specialità edile ed affine.
Art. 5
MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
1. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. ddddd) del D.Lgs.50/2016 e dell’articolo 43 comma 6, del D.P.R. n. 207/2010.
2. L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
3. I prezzi unitari, non hanno alcuna efficacia negoziale e l’importo complessivo dell’offerta, resta fisso e invariabile, ai sensi dei commi 1 e 2; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali, essendo obbligo esclusivo del concorrente di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.
4. I prezzi unitari di cui al comma 3, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016, e che siano estranee ai lavori già previsti.
5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara di cui all'articolo 2, comma 1, colonna a.1).
Art. 6
CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI
1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 83, comma 1, e 216, commi 14 e 15, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dell’articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all’allegato «A» del predetto D.P.R., i lavori sono classificati nella categoria prevalente (da intendersi quella di importo più elevato fra le categorie costituenti l’intervento) di opere: “OG10” " MPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUNIMAZIONE.
2. ..omissis
3. Le sopraindicate categorie con i loro relativi importi sono dettagliate nella Tabella «A», allegata al presente capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale. Tali parti di lavoro sono subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente capitolato speciale, con i limiti e le prescrizioni di cui alla sopracitata Tabella “A”
4. I lavori appartenenti a categoria generale OG10 dell’allegato «A» al D.P.R. n. 207 del 2010, diversa da quella prevalente di importo superiore al 10% dell’importo complessivo dei lavori, devono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria (attestazione SOA o possesso dei requisiti di cui all’articolo 90 del D.P.R. n.
207 del 2010); in caso contrario devono essere realizzati da un’impresa mandante qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di tipo verticale, ovvero da un’impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta; in ogni caso l’esecutore (sia esso impresa mandante, sia un subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari (attestazione SOA o possesso dei requisiti di cui all’articolo 90 del D.P.R. n. 207 del 2010). Qualora l’appaltatore, direttamente o tramite un’impresa mandante qualora egli sia un’associazione temporanea, non possieda i requisiti per la predetta categoria, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come subappaltabili, pena la non ammissione alla gara stessa. I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati con il numero 2 nella tabella «A» allegata al presente capitolato speciale
5. I lavori appartenenti a categorie specializzate dell’allegato «A» al D.P.R. n. 207 del 2010, diverse da quella prevalente, di importo superiore al 10% dell’importo complessivo dei lavori, possono essere realizzati dall’appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì, a scelta dello stesso appaltatore, essere realizzati da un’impresa mandante ovvero realizzati da un’impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta in possesso dei relativi requisiti di qualificazione (attestazione SOA o possesso dei requisiti di cui all’articolo 90 del
D.P.R. n. 207 del 2010). I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati con i numeri 3 e 4 nella tabella «A» allegata al presente capitolato speciale.
6. Fatto salvo quanto specificato al comma 7, i lavori appartenenti a categorie generali o specializzate diverse da quella prevalente, di importo non superiore al 10% dell’importo totale dei lavori (e non superiore a Euro 150.000), possono essere realizzati dall’appaltatore anche se
questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì essere realizzati per intero da un’impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta; l’impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti di qualificazione (attestazione SOA o possesso dei requisiti di cui all’articolo 90 del
D.P.R. n. 207 del 2010) . I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati con il numero 2 nella tabella «A» allegata al presente capitolato speciale
7. Per i lavori appartenenti alla categoria prevalente, vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori abilitati per le attività di cui all’art.1 del D.M. n. 37 del 2008: lettere a), e) e g) con i relativi importi dettagliati nella Tab. A allegata. I lavori devono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei predetti requisiti; in caso contrario essi devono essere realizzati da un’impresa mandante qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea, ovvero da un’impresa subappaltatrice nei limiti del 30%; in ogni caso l’esecutore deve essere in possesso dei requisiti necessari.
8. Il subappalto delle diverse lavorazioni non può superare, complessivamente, il 30% dell’importo complessivo dei lavori.
Art. 5
GRUPPI DI CATEGORIE OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI
1. I gruppi di categorie omogenee di cui all’articolo 43 commi 6 e 7, e all’articolo 184 del
D.P.R. n. 207/2010, nonché all’articolo 35 del presente capitolato speciale, sono indicati nella tabella «A», allegata allo stesso capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 6
INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Art. 7
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, anche qualora non materialmente allegati:
x.xx capitolato generale d’appalto approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;
b.elaborati grafici del progetto;
c. il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008;
x.xx piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), X.Xxx. 81/2008;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in parti colare:
- il D.Lgs. 50/2016;
- il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- il computo metrico e il computo metrico estimativo;
- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori;
- le quantità delle singole voci elementari, rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.
Art. 8
Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L’appaltatore da atto di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. Di avere inoltre effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
Art. 9 Fallimento dell’appaltatore
1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, fatti salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’articolo 110 del D.Lgs. n.50/2016.
2. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del D.Lgs. n.50/2016.
Art. 10
Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del Capitolato Generale d’Appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del Capitolato Generale d’Appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del Capitolato Generale d’Appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
Art. 11
Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi dell'articolo 45-bis del presente capitolato.
3. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
4. Xxx l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
5. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
6. L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
7. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
8. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
9. La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'esecutore.
00.Xx applicano gli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale d’Appalto.
Art. 12
Convenzioni europee in materia di valuta e termini
1. Tutti gli atti predisposti dal Committente per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dal Committente per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente
specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente capitolato, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE del 3 giugno 1971 n. 1182.
CAPO 3
TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 13 Consegna e inizio dei lavori
1. Il responsabile del procedimento autorizza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016, il direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione alla consegna dei lavori subito dopo che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.
2. La consegna dei lavori deve avvenire entro e non oltre 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva.
3. Il direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione comunica all’esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell’esecutore gli oneri per le spese
relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.
4. In caso di consegna ai sensi del comma 1, secondo periodo, il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall’esecutore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipulazione del contratto.
5. Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L’esecutore è responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.
6. La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l’esecutore; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile ove dovuta.
7. Qualora l’esecutore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
8. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l’esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l’esecutore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dall’articolo 13-quinquies. Ove l'istanza dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dall’articolo 13-quinquies.
9. La facoltà della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell’esecutore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal comma 8, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.
10. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 9.
11. Nelle ipotesi previste dai commi 8, 9 e 10 il responsabile del procedimento ha l’obbligo di informare l’Autorità.
12. All'avvio del servizio sarà redatto un verbale di consegna dell'impianto di pubblica illuminazione come definito all'art. 1 del presente capitolato, nello stato di fatto in cui si trova.
13. Dalla data del verbale di consegna l'appaltatore assumerà in carico tutti gli impianti fino alla data di ultimazione del servizio nella quale sarà redatto un verbale di riconsegna all'Amministrazione.
Art. 13-bis.
Verbale di consegna dei lavori
Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi:
a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
b) le aree, i locali, l’ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell’esecutore, unitamente ai mezzi d’opera per l’esecuzione dei lavori;
c) la dichiarazione che l’area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dei lavori.
2. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di consegna.
3. Qualora la consegna sia eseguita ai sensi dell'articolo 13, comma 4, il processo verbale indica a quali materiali l'esecutore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall’esecutore. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni.
4. Il processo verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall'esecutore. Dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori.
5. Un esemplare del verbale di consegna è inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'esecutore, ove questi lo richieda.
Art. 13-ter. Omissis
Art. 13-quater.
Consegna di materiali da un esecutore ad un altro
1. Nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nell’esecuzione dell’appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi.
2. Qualora l’esecutore sostituito nell’esecuzione dell’appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo esecutore. Qualora il nuovo esecutore non intervenga si sospende la consegna e si procede con le modalità indicate all’articolo 13, comma 7.
Art. 13-quinquies.
Omissis
Art. 14
Termini per l'ultimazione dei lavori
1. La durata dell'appalto è fissata anni UNO (trecentosessanta/giorni) dalla data del verbale di consegna. I giorni si intendono naturali e consecutivi.
2 Omissis
3. Nel calcolo del tempo contrattuale non si terrà conto delle ferie contrattuali.
4. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma o del successivo programma esecutivo dei lavori approvato dalla Direzione Lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
Art. 15 Sospensioni e proroghe
Si applicano le disposizioni dell’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 16
Penali in caso di ritardo
1. Qualora a seguito di richiesta d'intervento l’Appaltatore non ottemperi nei termini temporali indicati nel presente capitolato, potrà essere comminata una penale, che tuttavia non esonera l'Impresa dal pagamento di maggiori danni causati direttamente o indirettamente dal mancato o dal ritardato intervento. Il ritardo nell’esecuzione dei singoli interventi ordinati dalla direzione comporta l’applicazione nella misura di seguito indicata. Penali per ritardati inizio e/o ultimazione lavori: Interventi urgentissimi – penale di 200 € (duecento euro) per ogni giorno di ritardo. Interventi urgenti – penale di 100 € (centoeuro) per ogni giorno di ritardo. Interventi ordinari o programmati – penale di 50 € (cinquantaeuro) per ogni giorno di ritardo. Penale per ritardata consegna documentazione contabile: Fissata forfettariamente nello 0,5% dell’importo netto del consuntivo di ogni pratica per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo. Nel caso di mancato inizio delle prestazioni richieste o nel caso l'Impresa non provveda alla sistemazione di interventi non eseguiti a regola d'arte e contestati entro il termine fissato, la Direzione Lavori fisserà un termine perentorio, decorso inutilmente il quale la Direzione Lavori affiderà d'ufficio ad altra impresa l'esecuzione delle opere ordinate, con addebito dell'eventuale maggior costo sostenuto, oltre ad una maggiorazione del 10% (dieci per cento) per spese di ricerca dell'esecutore, per la predisposizione ed il coordinamento dell'intervento. La ripetuta inosservanza di tale obbligo darà titolo alla Stazione appaltante per procedere alla risoluzione del contratto per colpa dell’Appaltatore, con addebito di ogni danno. L'Appaltatore avrà l'obbligo di consentire l'accesso al cantiere all'impresa incaricata, mettendo gratuitamente a disposizione l'uso di attrezzature necessarie all'esecuzione dell'intervento ordinato (ponteggi, protezioni ecc.).
Art. 17
Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma
L’appaltatore deve predisporre cronoprogramma del servizio impartito dall’Ente per gli interventi ordinari, trasmettere lo stesso all’ente Comune per la valutazione e condivisione;
Art. 18
Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono giustificato motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o
espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.
Art. 19
Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi costituisce grave inadempimento ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile e comporta l’avvio del procedimento di risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante, ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.
2. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, fini dell'applicazione delle penali, il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall’esecutore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.
3. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 20 Anticipazione
1. In applicazione dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n.50/2016, è riconosciuta all’appaltatore un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale relativo ai lavori.
2. In ogni caso l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’impresa, di apposita garanzia, anche a mezzo di polizza fidejussoria, di un importo almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge; la garanzia viene ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento.
Art. 21 Pagamenti in acconto
L’Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera con cadenza TRIMESTRALE, al netto dell’anticipazione di cui al precedente art. 20, per lavori effettivamente ordinati, eseguiti e regolarmente riconosciuti, misurati e registrati dal DL. Ciascuna rata sarà commisurata all'importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dal DL, in concorso e contesto con l’Appaltatore, desunto dal registro di contabilità, al netto del ribasso d'asta e delle altre ritenute. Ad ogni certificato di pagamento dovrà corrispondere da parte dell’appaltatore l'emissione di regolare fattura quietanzata. In caso di mancato recapito o di fattura non conforme al certificato di pagamento, o in caso di mancata apposizione della firma da parte dell’Appaltatore sul registro di contabilità, la liquidazione sarà sospesa fino a quando non saranno adempiute le prescritte formalità senza che l’Appaltatore possa avanzare richieste di riconoscimento di interessi per ritardati pagamenti. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta
dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di approvazione del collaudo provvisorio. Gli stati di avanzamento saranno emessi entro trenta giorni dalla data del loro riconoscimento che deve avvenire come sopra indicato; i certificati di pagamento saranno emessi entro quarantacinque giorni dalla data di emissione degli stati di avanzamento. II certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all‘art. 4, c. 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile. Il termine per disporre il pagamento dell’importo dovuto è di 30 giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento emesso dal RUP. I pagamenti rimarranno sospesi in assenza di trasmissione della relativa fattura, senza che per ciò l’Appaltatore possa pretendere compensi a titolo di interessi moratori. Il pagamento delle rate di acconto è subordinato all’acquisizione del DURC regolare relativamente alla ditta appaltatrice ed a tutti gli eventuali subappaltatori, inoltre l’appaltatore dovrà depositare presso la Stazione appaltante. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore, si provvederà alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al primo capoverso.
Art. 22 Pagamenti a saldo
Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, con apposito verbale; redatto il verbale di ultimazione, è accertata e predisposta la liquidazione dell’ultima rata d’acconto qualunque sia l’ammontare della somma. Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'Appaltatore e, per la Stazione appaltante, dal RUP entro 30 giorni dalla sua redazione; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP predispone in ogni caso una sua relazione al conto finale. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. precedente, nulla ostando, è pagata entro 30 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Il pagamento della rata di saldo, disposto previo deposito di garanzia fideiussoria, prevista dal successivo art. 32, resa ai sensi dell'art. 103 c. 6 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile. Il pagamento della rata di saldo è subordinato all’acquisizione del DURC regolare relativamente alla ditta appaltatrice ed a tutti gli eventuali subappaltatori.
Art. 23
Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
Omissis.
Art. 24
Ritardi nel pagamento della rata di saldo
1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 22, comma 3, per causa imputabile all’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.
Art. 25 Revisione prezzi
1. Non è prevista la revisione dei prezzi di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n.50/2016.
Art. 26
Cessione del contratto, cessione dei crediti e vicende soggettive dell’appaltatore
1. Fatto salvo il disposto dell’art. 106, comma 1, n. 2, lett. d) del D.Lgs. n.50/2016, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma ai sensi dell’art.105 del D.Lgs. n.50/2016; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, a discrezione della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art.106, comma 13, del D.Lgs. n.50/2016.
CAPO 5
CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 27
Lavori a misura
omissis
Art. 28 Lavori a corpo
L'ordine di servizio per l'esecuzione dei singoli interventi, redatto in duplice copia, a cura della Direzione Lavori, sarà recapitato via telefax all’Appaltatore. Quest'ultimo, a lavori conclusi, produrrà una relazione sull'intervento eseguito, redatta su formulario predisposto dalla Stazione appaltante, dalla quale dovranno risultare i seguenti elementi: estremi dell'ordine di servizio; descrizione dei lavori eseguiti; descrizione sintetica dei materiali usati; nominativo degli operai che hanno eseguito l'intervento, con indicazione analitica delle ore giornalmente impiegate; di un responsabile o di un delegato per gli edifici scolastici e gli uffici, a conferma dell'avvenuta esecuzione dei lavori e con l'indicazione di eventuali osservazioni; estratto conto dei lavori eseguiti, predisposto sulla base dei documenti contrattuali da trasmettere alla Stazione appaltante tramite il software appositamente fornito ed accesso ad internet ed eventuale copia cartacea. Preliminarmente alla contabilizzazione dei lavori, la Stazione appaltante procederà alla verifica della regolarità tecnico-amministrativa degli interventi eseguiti, accertando anche la qualità dei lavori effettuati e dei materiali impiegati, e della congruità degli estratti conto trasmessi dall'Impresa. Il registro di contabilità dovrà essere firmato per accettazione dall’Appaltatore con o senza riserve nel giorno in cui viene presentato. Nell'ipotesi che la Direzione Lavori giudicasse gli interventi non eseguiti a regola d'arte, l’Appaltatore dovrà procedere alla sistemazione o rifacimento delle opere entro il termine assegnatole. La Stazione appaltante non procederà alla contabilizzazione di quegli interventi i cui conteggi siano incompleti o non siano stati predisposti conformemente ai documenti contrattuali.
Per gli interventi che necessitano di impiego di manodopera edile entro la mezza giornata lavorativa, è data all’Appaltatore la facoltà di richiedere la contabilizzazione in economia computando perciò la prestazione di manodopera edile, per opere di demolizione e ripristino di opere edili, fino ad un massimo di 8 ore (2 operai ore 4 + 4), oltre ad eventuali prestazioni in economia per opere specialistiche, sempre fino ad un massimo di 8 ore (2 operai, ore 4 + 4), per ogni eventuale settore specialistico che sia intervenuto nelle lavorazioni (idraulico, elettricista, falegname, pittore ecc.) e computando inoltre la sola fornitura dei materiali necessari. Nel caso l’Appaltatore opti per la contabilizzazione in economia, s'intendono comprese nel massimo delle 8 ore di manodopera edile le eventuali ore impiegate per l'assistenza alla manodopera specialistica diversa da quella edile. Sia nel caso di contabilizzazione in economia, che in quello di contabilizzazione a misura, l’Appaltatore può inoltre richiedere la contabilizzazione della prestazione di manodopera edile o idraulica fino ad un massimo di 8 ore (2 operai, ore 4+4) per indagini e verifiche connesse con la ricerca di perdite di acqua, nei casi giustificati da oggettive condizioni e circostanze verificabili. E' data infine la facoltà all'Ente Appaltante di chiedere all’Appaltatore di procedere direttamente a sopralluoghi. In questo caso l’Appaltatore è tenuto ad eseguire il sopralluogo, indagare sulla natura del problema, quindi trasmettere via telefax alla Stazione appaltante le proprie conclusioni scritte. La trasmissione delle risultanze sarà anticipata telefonicamente o verbalmente qualora, avuto riguardo al problema rilevato, l’Appaltatore ritenga ci siano effettivamente gli estremi per un intervento urgente. Tuttavia spetta alla Direzione Lavori della Stazione appaltante disporre o meno l'esecuzione dell'intervento, che in relazione al caso sarà scritto o verbale. La prestazione, così come definita al precedente paragrafo, viene compensata con un importo variabile fino ad un massimo di tre ore di operaio edile specializzato. Qualora il sopralluogo richiesto dalla Stazione appaltante abbia per oggetto la verifica di problemi impiantistici, l’Appaltatore potrà avvalersi della collaborazione di tecnici o ditte specializzate. Il compenso relativo a tali prestazioni verrà quantificato di volta in volta con riferimento alla complessità dell'indagine e delle necessità operative conseguenti.
Art. 29 Lavori in economia
1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo quanto previsto dall’articolo
179 del D.P.R. n. 207/2010. Con riferimento al secondo periodo del 1° comma del predetto articolo si stabilisce che la tariffa locale utilizzata ai fini della liquidazione è quella del listino Regione Campania anno 2018.
Art. 30
Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
CAPO 6 CAUZIONI E GARANZIE
Art. 31 omissis
Art. 32 Garanzia definitiva
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, D.Lgs. 50/2016, è richiesta una garanzia definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell’importo contrattuale.
2. La garanzia prestata a titolo di cauzione definitiva, se presentata mediante polizza fidejussoria, dovrà in ogni caso essere conforme agli schemi tipo di cui al D.M. n. 123/2004. La medesima garanzia può essere aumentata o ridotta in caso rispettivamente di aumento o di riduzione degli importi contrattuali.
Art. 33 Riduzione delle garanzie
In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell’impresa singola.
Art. 34
Assicurazione a carico dell’impresa
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione appaltante - al momento della sottoscrizione del contratto e comunque almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori - una polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi.
2. La polizza per la copertura delle predette garanzie assicurative deve essere conforme agli schemi tipo approvati con Decreto Ministeriale n. 123 del 12 marzo 2004 (sezione II “Coperture Assicurative”).
3. L’oggetto dell’assicurazione per danni alle opere è, in sintesi, il seguente:
a) Partita 1 - Opere: il rimborso dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate. La somma assicurata è pari all’importo contrattuale, al lordo dell’IVA, come stabilito nel bando di gara;
b) Partita 2 - Opere preesistenti: il rimborso dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate. L’importo del valore delle predette preesistenze, come stimato dal progettista, è quantificato in Euro 100.000,00;
c) Partita 3 - Demolizione e Sgombero: Il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate, nel limite del massimale assicurato.
2. L’oggetto dell’assicurazione per la responsabilità civile durante l’esecuzione del contratto è, in sintesi, il seguente: tenere indenne l’assicurato (committente e contraente) di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni e danneggiamenti a cose in relazione ai servizi e lavori in appalto. Il massimale per la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi deve essere non inferiore a Euro 500.000,00.
CAPO 7 DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 35 Variazione dei lavori
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori
eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 106 del D.Lgs. n.50/2016.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori e preventiva approvazione della stazione appaltante.
Il mancato rispetto del periodo precedente, comporta, salva diversa valutazione del responsabile del procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
3. Qualora, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n.50/2016, sia necessario introdurre in corso d’opera variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, non previste nel contratto, il direttore dei lavori propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al responsabile del procedimento
4. L’esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non alterino la natura generale dei lavori compresi nell'appalto. Per il mancato adempimento dell’esecutore si applicano le disposizioni di cui all’articolo 45-bis del presente capitolato. Qualora l’importo delle variazioni rientri nel limite stabilito dal comma 12 dell’art.106 del D.Lgs. n.50/2016, la perizia di variante è accompagnata da un atto di sottomissione che l’esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall’esecutore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali, in relazione a quanto disposto dal successivo comma 9, è condizionata tale accettazione
5. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma del successivo articolo 37.
6. L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell’articolo 106 del D.Lgs. n.50/2016 consentono di disporre varianti in corso d’opera è demandato al responsabile del procedimento, che vi provvede con apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti.
7. Le perizie di variante, corredate dei pareri e delle autorizzazioni richiesti, sono approvate dall'organo decisionale della stazione appaltante su parere dell'organo consultivo che si è espresso sul progetto, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal responsabile del procedimento con la relazione di cui al comma precedente, sempre che non alterino la natura generale del progetto.
8. I componenti dell'ufficio della direzione lavori sono responsabili, nei limiti delle rispettive attribuzioni, dei danni derivati alla stazione appaltante dalla inosservanza del presente articolo. Essi sono altresì responsabili delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuta regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni a beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti.
9. Se la variante supera il limite previsto dal comma 12 dell’art.106 del D.Lgs. n.50/2016, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all’esecutore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all’esecutore le proprie determinazioni. Qualora l’esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario.
Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’esecutore.
00.Xx fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto
originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’esecutore ai sensi in sede di transazione o accordo bonario. La disposizione non si applica nel caso di variante disposta ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016. Nel calcolo di cui al presente comma non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, delle opere relative a fondazioni.
11. In caso di dissenso sulla misura del compenso è accreditata in contabilità la somma riconosciuta dalla stazione appaltante, salvo il diritto dell’esecutore di formulare la relativa riserva per l'ulteriore richiesta. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre in merito alla perizia di variante, deve essere presentato annotato per iscritto
nell’atto di sottomissione o nell’atto aggiuntivo o - qualora i predetti documenti non debbano essere redatti - alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
12.Qualora il progetto definitivo o esecutivo sia stato redatto a cura dell’esecutore, e la variante derivi da errori o omissioni progettuali imputabili all’esecutore stesso, sono a suo totale carico l'onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per mancato rispetto dei termini di ultimazione contrattuale e gli ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante
00.Xx sensi dell’art.106, comma 1, lett.a) del D.Lgs. n.50/2016, non sono considerati varianti ai sensi del comma 1, bensì modifiche gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento dell’importo complessivo di ciascuna delle categorie omogenee (colonna “categorie di opere generali e specializzate (SOA)”, come individuate nella tabella «B» allegata al presente capitolato speciale d’appalto) e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato. In questi casi non si applica la procedura prevista ai commi precedenti.
Art. 36
Varianti per errori od omissioni progettuali
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 106 comma 2 e 108 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 37
Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:
a) desumendoli dal prezzario di cui all’articolo 32, comma 1, del D.P.R. n.207/2010;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.
2. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta.
3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
4. Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta. In caso gara con offerta a prezzi unitari viene applicato lo sconto medio (come risultante dall’aggiudicazione).
5. Se l’esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
CAPO 8
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 38
Norme di sicurezza generali
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. Tale piano dovrà prevedere la salvaguardia degli operai e del personale presente in cantiere e dovrà prevedere il particolare contesto di intervento. Siamo in presenza infatti di un cantiere e nelle immediate vicinanze e a contatto con fabbricati occupati a cui vanno applicate le norme di salvaguardia da rumore prodotto e trasmesso per via aerea o per contatto.
Qualora l’impresa per la vicinanza o per la particolare lavorazione non sia in grado di ricondurre il rumore o le vibrazioni a limiti normativamente accettabili dovrà concordare con la direzione lavori, con il Coordinatore per la Sicurezza con l’ASL locale ed eventualmente con l’ARPA turni di lavoro in orari meno lesivi per l’utenza e per gli operatori dell’Asilo Nido. E’ obbligo dell’appaltatore in ogni modo trovare soluzioni accettabili da parte degli Enti preposti al controllo e dalla direzione lavori.
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
Art. 39
Sicurezza sul luogo di lavoro
1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle Leggi e dai contratti in vigore.
2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
Art. 40 Piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 09.04.2008.
2. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte
presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
Art. 41
Piano operativo di sicurezza
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui artt. 28 e 29 e gli adempimenti di cui all’art. 26 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 81/2008 e contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 17 comma 1 lettera b) e articolo 18 del medesimo decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente articolo 40, previsto dagli articoli 91 comma 1 lettera a) e 100 del D.Lgs. n. 81 del 2008.
Art. 42
Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli 95 e 96 e all’allegato XIII del Decreto Legislativo n. 81 del 2008.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle Direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, gli estremi dell'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
CAPO 9 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 43 Subappalto
1. Le lavorazioni sono subappaltabili a soggetti in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e dei requisiti di qualificazione tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria, in osservanza dell’articolo 84 del D.Lgs. n. 50/2016, del presente capitolato e del bando di gara. Ai fini della qualificazione di applicano gli articoli da 60 a 96 del
D.P.R. n.207/2010.
2. La stazione appaltante predispone, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, appositi modelli da compilare a cura dell’appaltatore per l’istruttoria finalizzata all’autorizzazione del subappalto. La predetta modulistica contiene i riferimenti normativi e gli adempimenti obbligatori per Legge a carico dell’appaltatore e del subappaltatore necessari al rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante.
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; il termine per il rilascio dell’autorizzazione viene sospeso qualora l’istanza o la relativa documentazione sia incompleta o non correttamente compilata ovvero qualora manchi uno o più dei presupposti di Legge per il rilascio dell’autorizzazione medesima.
4. Si applicano le disposizioni dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.
Art. 44
Responsabilità in materia di subappalto
1. Il Direttore dei Lavori e il Responsabile del Procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.
2. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della Legge 13 settembre 1982, n. 646, come
modificato dal Decreto Legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla Legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno) .
Art. 45 Pagamento dei subappaltatori
Si applicano le disposizioni dell’art. 105 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.
CAPO 10
CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 45-bis
Contestazioni tra la stazione appaltante e l’esecutore
1. Il direttore dei lavori o l’esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l’esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all’esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.
2. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l’imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all’esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
3. L’esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell’esecutore.
4. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.
Art. 46 Controversie
1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 48-bis e l’appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il comma 2.
2. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Lecco, ed è esclusa la competenza arbitrale di cui all’art.209 del D.Lgs. n.50/2016.
3. L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro
imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
Art. 47
Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
omissis
Art. 48
Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto in applicazione dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, a titolo meramente esemplificativo, nei seguenti casi, da considerarsi grave inadempimento contrattuale:
a) frode nell'esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo 81/2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 40 e 41 del presente capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal Responsabile del Procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle
nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso
danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dall’articolo 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 48 bis.
Accordo bonario
Si applicano le disposizioni dell’art. 205 del D. Lgs. n. 50/2016.
CAPO 11 DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 49 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione dell’appaltatore, il certificato di ultimazione che deve pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale e consecutivo successivo alla sua redazione; un esemplare del certificato deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato. Con il certificato di ultimazione dei lavori il DL può assegnare un termine perentorio, non superiore a quarantacinque giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte dello stesso come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori.
In caso di ritardo nell’ultimazione delle lavorazioni marginali, rispetto al termine perentorio di cui sopra, il direttore dei lavori accerterà l’inefficacia del certificato di ultimazione dei lavori e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni marginali. In questo caso si applicano le penali di cui all’art. 16 comma 1.
Entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante.
In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell’articolo 230 del regolamento.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale. Nel caso in cui l'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione, per motivi non imputabili alla Stazione Appaltante o all'organo di collaudo, non sia conclusa entro il termine previsto, il periodo di manutenzione gratuita si intenderà prorogato sino all'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante.
Art. 50
Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione
1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
Art. 51
Presa in consegna dei lavori ultimati
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori, anche nel caso di ultimazione di parti dell’opera purché fruibili.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
Entro il termine perentorio di cui sopra, l’Appaltatore dovrà consegnare alla Stazione appaltante, previa verifica ed accettazione del Direttore dei Lavori, la documentazione di cui all’art. 53 comma 4 del presente CSA, in deroga alla tempistica prevista nel sopradetto articolo.
5. Qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di prendere in consegna le opere subito dopo
l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.
CAPO 12 NORME FINALI
Art. 52
Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al D.P.R. n.207/2010, per la parte ancora in vigore e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per
le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private,
la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la
sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;
d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui
materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di con - tratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei mate riali di
rifiuto lasciati da altre ditte;
l) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
m) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
o) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
p) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
controlli dei lavori tenendo a disposizione del di rettore dei lavori i disegni e le tavole per gli oppor tuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
r) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
s) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
t) Il ripristino nelle condizioni originarie, dell’area occupata dal cantiere, ed anche delle aree interessate dal transito dei relativi mezzi d’opera impiegati.
u) Lo sviluppo delle attività del cantiere, dovrà essere subordinato e quindi coordinato con tutte le attività, facendo comunque esclusivamente riferimento alla D.L. per la soluzione delle eventuali possibili problematiche di interferenza.
v) Gli oneri per l’occupazione o l’utilizzo di aree o proprietà confinanti con il cantiere che vengano utilizzate per transito, manovre, carico o scarico di materiali inerenti al cantiere.
2. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso la Stazione Appaltante e tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le
disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
3. Sono a carico dell'appaltatore e quindi comprese nel prezzo d'appalto determinato in sede di offerta, oltre alle attività ed ai servizi già descritti nel presente capitolato agli articoli che precedono, le seguenti prestazioni:
- sostituzione delle lampade esistenti per assicurare i valori minimi previste dalla norme tecniche di settore (illuminamento misurato sul piano orizzontale alla quota di 1 m dal piano di calpestio ed in asse con la sorgente luminosa secondo i parametri stabiliti dalla normativa di settore);
- sostituzione delle lampade e delle apparecchiature guaste;
- sostituzione delle lampade spente e delle apparecchiature inefficienti o guaste; in particolare l'appaltatore provvederà all'esecuzione degli interventi, qualunque sia la causa che ha determinato il guasto o il mal funzionamento, anche a seguito di segnalazioni dei vigili urbani o di privati cittadini, sempre previa autorizzazione della Stazione Appaltante;
- controllo periodico delle linee elettriche e dei sostegni;
- verifica costante della condizione di sicurezza elettrica e di isolamento degli impianti e meccanica dei sostegni, delle mensole e dei pali;
- verniciatura dei sostegni, delle mensole e dei pali (ad eccezione di quelli zincati), trattamento anticorrosivo alla base e numerazione dei sostegni, pali, paline, mensole ecc.
- verifica periodica e pulizia dei quadri elettrici;
- verifica dei dispersori con ingrassaggio dei dispersori e controllo della continuità dell'impianto;
- misura dei valori di resistenza di terra dei singoli dispersori e dell'intero impianto, con stesura di apposito verbale a firma del verificatore;
- pulizia dei corpi illuminanti, delle brillantature e delle parti ottiche, da eseguirsi contemporaneamente al ricambio delle lampade;
- ricambio delle minuterie (guarnizioni, gonnelle, coppe, reattori, condensatori, accenditori, morsettiera, relè, ecc.) all'occorrenza;
- ricambio componentistica dei quadri elettrici (interruttori, fusibili, armadi, ecc.), all'occorrenza;
- eventuali spese per prove sui materiali ordinate dalla direzione dei lavori;
- eventuali spese per l'esecuzione di prove di funzionamento e collaudo;
- messa a disposizione della Stazione Appaltante di strumenti di misura, utensili e quant'altro necessario per le operazioni inerenti gli interventi;
- nomina di un proprio Responsabile Tecnico;
- esecuzione di rapporti periodici degli interventi e rapporti di verifica (verifica sicurezza elettrica e meccanica); in particolare l'appaltatore dovrà assicurare la costante verifica dello stato complessivo degli impianti, sia ai fini della sicurezza che dalla funzionalità, con l'obbligo di segnalare alla Stazione Appaltante ogni anomalia o stato di pericolo;
Art. 53
Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
1. L'appaltatore è obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
c) a consegnare al direttore lavori/direttore dell'esecuzione, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
d) a consegnare al direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
2. Omissis.
3. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori/direttore dell'esecuzione un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
4. L'appaltatore deve trasmettere alla Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni naturali e consecutivi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, previa verifica ed accettazione del Direttore dei Lavori, la seguente documentazione in triplice esemplare:
- gli schemi grafici in forma "as-built" (oltre i tre esemplari su supporto cartaceo produrre una copia su supporto informatico in formato .dwg) di tutte le opere realizzate;
- la dichiarazione di conformità degli impianti alla regola dell’arte ai sensi della normativa vigente;
- l’elenco dei materiali / apparecchiature forniti / posati, compreso le relative dichiarazioni di prestazione (DoP), previste dal Regolamento (UE) n. 305/2011 dei produttori, i relativi cataloghi e le schede tecniche;
- le istruzioni dattiloscritte, ben chiare e particolareggiate, per il funzionamento degli impianti;
- i piani di manutenzione contenenti le istruzioni dattiloscritte per la manutenzione delle varie apparecchiature componenti gli impianti con riportate le scadenze previste dalla vigente normativa;
- gli schemi che rappresentino in modo chiaro e completo i particolari di ogni singolo impianto;
- gli schemi topografici in forma "as-built" degli impianti (oltre i tre esemplari su supporto cartaceo produrre una copia su supporto informatico in formato .dwg);
Per gli impianti elettrici, in aggiunta alla documentazione sopradetta, va prodotta la seguente:
- la dichiarazione di conformità alle vigenti normative dei quadri rilasciata dal costruttore;
- gli schemi elettrici funzionali dei quadri in forma "as-built" (oltre i tre esemplari su supporto cartaceo produrre una copia su supporto informatico in formato .dwg);
- la relazione di verifica con riportati i dati delle misure e dei controlli effettuati con riferimento alle nome di
settore, in particolare:
a) prova di continuità dei conduttori di terra, di protezione ed equipotenziali;
b) misura della resistenza di terra;
c) prova di funzionamento dei dispositivi di protezione a corrente differenziale,
d) prova di resistenza d'isolamento dell'impianto elettrico;
- le dichiarazioni di conformità dei materiali, redatte come indicato al successivo art. 60;
Art. 54
Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione
1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell’articolo 36 del Capitolato Generale d’Appalto i materiali provenienti dalle escavazioni sono ceduti all’appaltatore che per tale cessione non dovrà corrispondere alcunché in quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali è già stato dedotto in sede di determinazione dei prezzi contrattuali.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del Capitolato Generale d’Appalto.
Art. 55 Custodia del cantiere
1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
Art. 56 Cartello di cantiere
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990 n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato nella allegata tabella «C», curandone i necessari aggiornamenti periodici.
Art. 57
Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.
Art. 58 ATTREZZATURE E MATERIALI
Tutte le attrezzature ed i materiali sono a carico dell’Appaltatore.
Tutti i materiali, quali lampade, portalampade, reattori, valvole, cavi elettrici ed ogni altra componente o attrezzatura elettrica o accessoria restano a carico dell’appaltatore;
Resta inteso che eventuali danni, derivanti da incidenti o da manifestata incuria, imputabili all’Appaltatore saranno allo stesso addebitati;
Gli attrezzi, gli utensili vari, i materiali per la pulizia, e quant’altro occorra per il completo ottimale soddisfacimento del servizio oggetto del presente sono a carico dell’Appaltatore;
Art. 59
Pulizia generale finale degli ambienti
Omissis
TABELLA «A»
CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI
LAVORI (articoli 4 e 43, comma 1)
Lavori di Categoria di cui all’allegato A del D.P.R. (DPR 207/2010)
TIPO DI LAVORAZIONE | CATEGORIE DI OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE (SOA) | MPORTO TOTALE LAVORAZIONE |
" MPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUNIMAZIONE | OG10 | euro 29.797,51 |
TABELLA "B"
DETERMINAZIONE DELLE CATEGORIE DI OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE (SOA) AI SENSI DELL'ART. 3 C. 1 lett. S DEL DPR 207/2010
LAVORI A CORPO
TABELLA PARAMETRICA LAVORAZIONI A CORPO
TABELLA "C"
Consistenza dell’impianto di pubblica illuminazione sul territorio comunale
ANAGRAFE dell IMPIANTO di PUBBLICA ILLUMINAZIONE | |||||
N° ord. | ubicazione | N° PALI | H palo | tipo lampada | quadro elettrico |
1 | viale della Repubblica | 16 | 9 | 250 W | xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ENEL |
2 | via delle 4 giornate | 8 | 9 | 250 W | xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ENEL |
3 | via Baracca | 23 | 8 | 150 W | angolo Xxx Xxxxxx - Xxx Xxxxxxx |
0 | via Ritiro | 15 | mensole | 150 W | angolo Xxx Xxxxxx - Xxx Xxxxxxx |
0 | via Ritiro parcheggio | 4 | 7 | 150 W | angolo Xxx Xxxxxx - Xxx Xxxxxxx |
0 | xxx Xxxx | 00 | mensole | 150 W | Piazza Xxxxxxx I° di fronte Xxx Xxxxxx |
0 | xxx Xxxxxx | 00 | mensole | 150 W | Xxxxxx Xxxxxxx Xx xx xxxxxx Xxx Xxxxxx |
0 | xxx xx Xxxxxxx | 0 | 5 | 150 W | adiacente passo carraio scuola X.Xxxx |
9 | xxxxx Xxxxxx | 0 | 5 | 150 W | adiacente passo carraio scuola X.Xxxx |
10 | via X Xxxxx | 8 | 5 | 150 W | adiacente passo carraio scuola X.Xxxx |
11 | xxx X.Xxxxx | 0 | 9 | 250 W | xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ENEL |
12 | viale della Libertà | 6 | 9 | 150 W | adiacente passo carraio scuola X.Xxxx |
13 | via XXV aprile | 4 | mensole | 70 W | adiacente passo carraio scuola X.Xxxx |
14 | xxx Xxxxxxxx | 0 | 5 | 70 W | adiacente passo carraio scuola X.Xxxx |
15 | via X xxxxxxx | 7 | 5 | 70 W | adiacente passo carraio scuola X.Xxxx |
16 | xxx Xxxxxxx | 0 | 5 | 70 W | adiacente passo carraio scuola X.Xxxx |
17 | xxx Xxxxxxxx | 0 | 5 | 70 W | adiacente passo carraio scuola A.Diaz |
18 | xxx Xxxxxxx | 0 | 5 | 70 W | adiacente passo carraio scuola X.Xxxx |
19 | via Papa G.XXIII | 14 | 5 | 70 W | adiacente passo carraio scuola X.Xxxx |
20 | via Dell' indipendenza | 22 | 9 | 150 W | adiacente passo carraio scuola X.Xxxx |
21 | xxx X. Xxxxxxxxx 0 ° tratto (incrocio Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx - X.xxx Xxxxxxx X) | 00 | 5 | 2X100 W | Xxxxxx Xxxxxxx Xx xx xxxxxx Xxx Xxxxxx |
00 | xxx X. Xxxxxxxxx 0 ° tratto ( X.xxx Xxxxxxx X- xxxxxx xxx Xxxxx ) | 00 | 0 | 2X100 W | Via X. Xxxxxxxxx adiacente bar Xxxxxxxxxx |
23 | xxx X. Xxxxxxxxx | 0 | 7 | 150 W | Altezza cabina Enel di via E de Xxxxxxx |
24 | xxxxxx Xxxxxxx Xx | 0 | mensole | 150 W | Xxxxxx Xxxxxxx Xx xx xxxxxx Xxx Xxxxxx |
00 | xxxxxx Xxxxxxx Xx | 0 | 5 | 150 W | Xxxxxx Xxxxxxx Xx xx xxxxxx Xxx Xxxxxx |
00 | via X. Xxxx (compreso 2 vicolo analisi cliniche ) | 9 | mensole | 150 W | Via X. Xxxxxxxxx adiacente bar Xxxxxxxxxx |
27 | xxx Xxxxxxx | 0 | 8 | 250 W | cabina ENEL xxx Xxxxxxx |
00 | via Galiero parcheggio | 8 | 9 | 250 W | cabina ENEL xxx Xxxxxxx |
00 | xxx Xxxxxxx xxxx giochi | 4 | 9 | 250 W | cabina ENEL xxx Xxxxxxx |
00 | xxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx | 0 | 4 | 100 W | cabina ENEL xxx Xxxxxxx |
00 | xxx Xxxxxxxxx | 00 | 9 | 150 W | via Garibaldi altezza trav. Privata lato sx direzione alveo |
32 | xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx | 0 | 8 | 150 W | via Garibaldi altezza trav. Privata lato sx direzione alveo |
33 | xxx Xxxxx | 0 | 8 | 150 W | via Garibaldi altezza trav. Privata lato sx direzione alveo |
34 | xxx Xxxxxxx | 00 | 9 | 150 W | angolo chiesa S.Xxxx Via Dante A |
35 | via Martiri di Kindù | 30 | 9 | 150 W | altezza Vialla Holiday |
36 | via X.Xxxxxxxxx | 18 | 8 | 150 W | angolo chiesa S.Xxxx Via Dante A |
37 | xxx Xxxxxxxx | 00 | 8 | 150 W | Cabina ENEL Xxx Xxxxxxxx |
00 | xxx X. Xxxxx | 00 | 7 | 150W | Via X. Xxxxxxxxx adiacente bar Xxxxxxxxxx |
39 | via X. Xxxxx | 7 | 5 | 150 W | Via X. Xxxxxxxxx adiacente bar Xxxxxxxxxx |
40 | xxx Xxx xx Xxxxx | 00 | 9 | 150 W | Cabina ENEL Angolo Via X.xx Torre |
41 | xxx Xxxx Xxxx 0x tratto | 17 | 8 | 150 W | Cabina ENEL Angolo Via X.xx Torre |
42 | xxx Xxxx Xxxx 0x tratto | 26 | 8 | 150 W | adiacente parcheggio Com. Xxx X Xxxx |
00 | via X.xx Xxxxxxx 1° tratto | 5 | 6 | 150 W | Altezza cabina ENEL Xxx X Xx Xxxxxxx |
00 | xxx X.xx Xxxxxxx 0x tratto | 37 | 6 | 150 W | Altezza xxx X. Xxxxx |
00 | via X.Xxxx | 10 | 5 | 2X150 W | adiacente passo carraio scuola X.Xxxx |
46 | xxx X.Xxxxxxx 0x tratto da piazza S.Xxxxxx a lciv. 84 | 25 | 9 | 150 W | Xxx X.Xxxxxxx xxx 00 |
47 | xxx xxxxxx xx Xxxxxxx | 0 | 7 | 150 W | Via X.Xxxxxxx civ 84 |
48 | xxx X.Xxxxxxx 0x tratto dal a lciv. 114 fino all'incrocio di Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx | 00 | 9 | 150 W | Via X.Xxxxxxx civ 156 |
49 | xxxxxxxxx X.Xxxxxx | 0 | 7 | 150 W | Altezza cabina ENEL Xxx X. xx Xxxxxxx |
00 | via X.Xxxxx | 4 | 6 | 150 W | angolo G.B. Vico con Xxx X. Xxxxx |
00 | viale della Resistenza 1° tratto | 39 | 9 | 250 W | Altezza Hotel Donato |
52 | viale della Resistenza 2° tratto | 29 | 9 | 250 W | Altezza cabina ENEL Melluso |
53 | via Xxxxxxxxxx 1° tratto dall'inizio fino al 20°palo | 20 | 8 | 150 W | via Marchesi in adiacenza Cabina ENEL |
54 | via Xxxxxxxxxx 2° tratto dal 20°palo fino incrocio 2° trav. Via Xxxxxxxxxx tenimento Villaricca | 36 | 8 | 150 W | via Calamandrei in adiacenza Cabina ENEL |
55 | strada PEEP 2° tratto | 2 | 8 | 150 W | Cabina ENEL Angolo Via X.xx Torre |
56 | strada PEEP !° tratto | 19 | 8 | 150 W | Via X. Xxxxxxxxx adiacente bar Xxxxxxxxxx |
57 | Xxx X.Xxxxxx 0x tratto incrocio Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx - Xxxxxx X .Xxxxxx | 00 | 8 | 150 W | via S. Piero in adiacenza Chiesa |
58 | Xxx X.Xxxxxx 0xx tratto incrocio Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx - Xxxxxx X .Xxxxxx | 0 | 8 | 150 W | via Marchesi in adiacenza Cabina ENEL |
59 | xxx Xxxxxxxx | 00 | 8 | 150 W | via Marchesi in adiacenza Cabina ENEL |
60 | xxx Xxxxxxxxxx | 00 | 8 | 150 W | via Marchesi in adiacenza Cabina ENEL |
61 | xxx xxxx' Xxxx | 00 | 8 | 150 W | xxx xxxx'xxxx -xxxxxx XXXX |
00 | xxx xxx Xxxx | 0 | 8 | 150 W | xxx xxxx'xxxx -xxxxxx XXXX |
00 | xxx xxx Xxxxxx | 00 | 8 | 150 W | xxx xxxx'xxxx -xxxxxx XXXX |
00 | xxx xxx xxxx | 0 | 8 | 150 W | via dell'olmo -cabina ENEL |
65 | Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxx X.Xxxxx | 00 | Via X.Xxxxx adiacente IACP | ||
Totele | 885 |