ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
CAPITOLATO SPECIALE PER IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI VEICOLI PER SERVIZI DIVERSI
PARTE PRIMA: DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
L’appalto ha per oggetto il servizio di noleggio a lungo termine senza conducente di veicoli di nuova produzione, in unico lotto, destinati ad uffici e servizi diversi, da prestarsi con le modalità meglio specificate nei successivi articoli e nell’Allegato Tecnico, che forma parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Speciale.
I veicoli oggetto del servizio, identici per ciascuno dei due gruppi del lotto, dovranno essere immatricolati successivamente alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte per la presente gara, soddisfare le caratteristiche minime previste nell’Allegato Tecnico, ed essere allestiti con i loghi e le decorazioni specificate, in analogia con gli altri veicoli del Comune di Modena.
Il Servizio comprende, quale parte integrante e sostanziale, l’esecuzione in capo all’aggiudicatario di ogni incombenza amministrativa e fiscale relativa alla proprietà ed al possesso, con la sola eccezione di quelle poste dalla Legge in capo al conducente, nonché la prestazione dei seguenti servizi connessi:
• Manutenzione ordinaria e straordinaria
• Copertura assicurativa senza franchigia
• Gestione sinistri e soccorso stradale
• Veicolo sostitutivo, in alcuni casi specifici
• Reportistica e call center
• Ritiro veicoli usati di proprietà dell’Amministrazione e loro demolizione/radiazione
La gestione del carburante, nonché di tutto quanto attiene al personale ed alla guida dei veicoli, sono a totale carico dell’Amministrazione.
ART. 2 –QUANTITA’
Le quantità di veicoli, suddivise in gruppi omogenei, sono definite nell’Allegato Tecnico.
Durante la vigenza del contratto, l’Amministrazione si riserva il diritto di variare le quantità ordinate, in positivo, nel limite del 30% (trenta per cento) del numero di veicoli messi a gara, ferme restando le condizioni di aggiudicazione e senza che la Ditta aggiudicataria possa sollevare eccezioni.
Tale facoltà potrà essere esercitata esclusivamente entro il 12° (dodicesimo) mese dalla decorrenza del servizio (vedi Parte Terza, art.31) .
Il contratto per i veicoli di nuova consegna terminerà alla medesima scadenza dei contratti del medesimo gruppo.
ART. 3 – DURATA ED IMPORTO
La durata del servizio è di mesi 48 (quarantotto), ed una percorrenza indicativa presunta di ciascun gruppo secondo quanto indicato nell’Allegato Tecnico.
Al termine del periodo contrattuale, in sede di restituzione dei veicoli alla Ditta aggiudicataria, l’Amministrazione si riserva la facoltà, di prorogare il periodo di esplet amento del servizio, anche per singoli veicoli o gruppi di essi, per un periodo massimo di 3 (tre) mesi, con le modalità definite di seguito; proroga che l’aggiudicatario è tenuto ad accettare alle condizioni del contratto ed al medesimo canone.
Un ulteriore proroga di 3 (tre) mesi potrà essere accettata dalla Ditta aggiudicataria che si impegna ad applicare un canone aggiornato in base all' indice ISTAT più recente.
L’importo a base d’asta è riportato nel bando. L’importo contrattuale è quello definito in sede di aggiudicazione.
ART. 4 - ADEGUAMENTO E RIVALUTAZIONE CANONE
I canoni di noleggio non potranno subire variazioni in xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx non sarà riconosciuta alla Ditta aggiudicataria alcuna maggiorazione sugli stessi, salvo quanto previsto in materia di eventuali conguagli chilometrici.
ART. 5 – CONGUAGLI CHILOMETRICI
La Ditta aggiudicataria, alla scadenza del contratto di noleggio, addebiterà o rimborserà all’Amministrazione i chilometri eccedenti o inferiori al monte chilometrico previsto, utilizzando la seguente formula per la valutazione del costo chilometrico in eccesso ed in difetto:
P= (0.15*Canone*n) / Km dove
P = costo per Km in eccesso o in difetto
0.15 = coefficiente di abbattimento
Canone = canone di noleggio mensile (IVA esclusa) n = durata del noleggio espressa in mesi
Km = percorrenza chilometrica contrattuale espressa nell' Allegato Tecnico
L’addebito o il rimborso dovuto a percorrenze superiori o inferiori a quelle contrattuali sarà applicato tenendo conto di una franchigia del +10% rispetto alla percorrenza contrattuale.
Gli addebiti ed i rimborsi eccedenti alla franchigia per ciascun veicolo, potranno essere compensati.
Per tutti gli ordini successivi al primo, ai fini del calcolo della percorrenza, essa sarà riproporzionata al periodo effettivo di detenzione del veicolo, così come per le franchigie chilometriche.
ART. 6 – DISCIPLINARE DI RECESSO
L' Amministrazione si riserva la facoltà di restituire anticipatamente il singolo veicolo rispetto alla naturale scadenza, con un preavviso scritto di almeno 30 (trenta) giorni. Essa si obbliga a non esercitare tale facoltà nei primi 12 (dodici) mesi del periodo contrattuale.
L' Amministrazione si obbliga inoltre a corrispondere in caso di recesso i seguenti importi
• tra 12 mesi e 24 mesi 4 mensilità di canone
• tra 24 mesi e 30 mesi 3 mensilità di canone
• tra 30 mesi e 36 mesi 2 mensilità di canone
• tra 36 mesi e 42 mesi 1 mensilità di canone
• oltre 42 mesi 0 mensilità di canone
Nessun importo sarà dovuto dall' Amministrazione in caso di recesso anticipato dovuto a incidente, furto o incendio. E' fatta salva l' applicazione dell' articolo precedente sui conguagli chilometrici da rapportarsi al periodo di effettivo utilizzo.
ART. 7 – CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Il corrispettivo del servizio sarà fatturato a canone, con quota mensile posticipata, secondo quanto indicato nella scheda d’offerta.
Eventuali conguagli chilometrici, disciplinati separatamente, saranno oggetto di fatturazione separata.
La fattura o nota di variazione dovrà espressamente indicare il dettaglio analitico dei corrispettivi applicati per ciascun singolo veicolo.
Ogni fattura dovrà essere inviata, immediatamente dopo l’emissione della copia cartacea, anche in formato elettronico all’indirizzo/i e-mail indicati dall’amministrazione. La copia cartacea della fattura dovrà essere inviata al COMUNE DI MODENA - SERVIZIO FINANZE ED ECONOMATO - Xxx Xxxxxxx 00 - 00000
Xxxxxx
Le fatture saranno comunque liquidate solo dopo la verifica del puntuale assolvimento del servizio. Ogni fattura, redatta in lingua italiana, dovrà necessariamente contenere almeno i seguenti elementi:
1) data e numero dell’ordine emesso dallo scrivente Settore - data e atti del contratto se già stipulato
2) il servizio prestato
3) l’importo contrattuale espresso in Euro
4) eventuali sconti
5) tutti i dati relativi al pagamento (numero conto corrente- Codice CAB – ABI – ecc.)
6) I.V.A di legge
7) ogni altra indicazione utile
Nel caso di A.T.I. la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascuna impresa in proporzione alla sua quota percentuale di partecipazione all’A.T.I. stessa.
Il fatturato verrà comunque liquidato a favore della capogruppo.
Il pagamento verrà effettuato a mezzo mandato, emesso dalla Ragioneria Comunale entro 90 (novanta) giorni dalla data di registrazione della fattura da parte della Ragioneria stessa, ai sensi dell’art.4 commi 2 e 4 del DLgs 9.10.02 n°231, della Convenzione di Tesoreria e dell' art. 38 del Regolamento di Contabilità del Comune di Modena.
Si precisa a tale proposito che, in base al comma 7 dell’art. 10 della convenzione di tesoreria, in vigore dal 1°Luglio 2002, l’estinzione dei mandati di pagamento può avvenire con le seguenti modalità:
- per contanti allo sportello del tesoriere
- mediante accreditamento su c/c postale
- mediante accreditamento su c/c bancario.
L’estinzione per contanti allo sportello è gratuita, l’accredito su c/c postale è a carico del beneficiario secondo i prezzi stabiliti dalle poste Italiane, l’accredito su c/c bancario soggiace alle seguenti condizioni:
- il tesoriere non applica alcuna commissione a carico dei Beneficiari per bonifici su c/c bancari presso le proprie filiali (Gruppo Unicredit: Rolo Banca, Credito Italiano CariVerona, CRTorino, CRTrento e Rovereto, Cassa Marca) applicando una valuta pari a 1 (uno) giorno lavorativo successivo alla data dell’operazione;
- il tesoriere applica una commissione pari a euro 4,65 a carico dei beneficiari per accrediti c/c bancari presso altri istituti di credito per ogni singolo mandato emesso, applicando una valuta pari a 4 (quattro) giorni lavorativi successivi alla data dell’operazione.
L’aggiudicatario deve comunicare al Servizio Finanze ed Economato, prima della stipula del contratto, gli eventuali estremi del conto corrente (numero, Istituto di Credito, codice CAB, codice ABI) intestato a su cui accreditare il corrispettivo contrattuale.
La cessazione e la decadenza dell’incarico o l’impedimento della Ditta aggiudicataria, per qualsiasi causa avvenga ed anche qualora ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, deve essere tempestivamente notificata all’Amministrazione Comunale, la quale non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a istituto di Credito non più autorizzato a riscuotere.
Ogni pagamento è subordinato al puntuale ed esatto adempimento di ogni obbligazione contrattuale; l’amministrazione si riserva pertanto di sospendere il pagamento delle fatture in caso di violazione anche solo di una delle norme del presente capitolato.
ART. 8 - CAUZIONE PROVVISORIA
Le offerte devono essere accompagnate dalla ricevuta attestante l' avvenuta costituzione del deposito cauzionale provvisorio. In ogni caso il deposito cauzionale deve essere effettuato con un unico tipo di valori.
L’importo del deposito provvisorio è stabilito nella misura del 2% (due per cento) dell’importo a base di gara.
Le modalità di prestazione della cauzione provvisoria sono definite al punto 10 delle Norme di Gara.
La ricevuta del deposito cauzionale provvisorio verrà riconsegnata alla Ditta aggiudicataria solo alla costituzione del deposito cauzionale definitivo.
ART. 9 – CAUZIONE DEFINITIVA
La Ditta aggiudicataria è tenuta a versare, prima della stipula del contratto, una cauzione pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare del prezzo di aggiudicazione al netto degli oneri fiscali, nelle forme e nei modi previsti per la cauzione provvisoria, definiti al punto 10 delle Norme di Gara (vedi anche parte Terza, art.39).
La cauzione rimane vincolata per tutta la durata del contratto, eventualmente decurtata secondo quanto specificato nei successivi articoli, salvo obbligo di reintegro, e viene restituita senza interessi dopo aver accertato che la Ditta aggiudicataria ha adempiuto in modo pieno e perfetto a tutte le obbligazioni contrattuali, e comunque finchè non sia stata eliminata ogni eventuale eccezione e definita qualsiasi controversia.
ART. 10 – POLIZZA E RESPONSABILITA’ CIVILE DELL’APPALTATORE
La Ditta aggiudicataria è tenuta ad osservare, nell’interesse dei propri dipendenti e collaboratori impegnati nell’esecuzione della prestazioni di cui al presente contratto, le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
Essa è tenuta inoltre ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e dai contratti d’area, nonché quelle portate da successive modificazioni ed integrazioni ai contratti stessi.
L’Amministrazione è dunque esonerata da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa su richiamata.
La Ditta aggiudicataria risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione del rapporto contrattuale:
a) a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà della Ditta stessa;
b) a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell’Amministrazione;
c) a terzi e/o cose di loro proprietà.
A tal fine l’aggiudicatario è tenuto a stipulare una polizza assicurativa con primario istituto assicurativo e di gradimento del Comune di Modena, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine all’esecuzione di tutte le attività oggetto del contratto, per qualsiasi danno che l’aggiudicatario possa arrecare al Comune di Modena, ai suoi dipendenti o collaboratori, nonché a terzi anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali etc.
I massimali per evento dannoso o sinistro di tale polizza dovranno essere non inferiori ad • 2.582.284,49, con franchigia a carico dell’Amministrazione pari ad • 1.291,14. L a polizza dovrà inoltre prevedere al rinuncia dell' assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di omesso o parziale pagamento dei premi, in deroga al disposto dell’art.1901 cod.civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, a parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod.civ.
La copertura assicurativa dovrà avere validità ed efficacia per tutta la durata contrattuale, e comunque essere prorogabile fino al completo adempimento delle prestazioni contrattuali.
Qualora l’aggiudicatario fosse già provvisto di idonea polizza con primario istituto assicurativo e di gradimento del Comune di Modena, a copertura del rischio da responsabilità civile, dovranno comunque essere rispettate le prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale, anche mediante polizze integrative e/o aggiuntive.
ART. 11 - ONERI A CARICO DELLA DITTA
Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese che l’aggiudicatario medesimo dovrà sostenere per l’esecuzione del servizio, nessuna esclusa, ad eccezione dell’IVA, che rimane a carico dell’Amministrazione Comunale nella misura prevista dalla legge.
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In particolare, a titolo esemplificativo, si evidenziano le seguenti:
• le spese inerenti l’eventuale ritiro e la consegna dei veicoli;
• le spese conseguenti alla sostituzione dei beni riscontrati irregolari o rivolte alla eliminazione dei difetti riscontrati;
• eventuali spese extra di piccola partita.
ART. 12 – SUBAPPALTO
E’ vietato subappaltare integralmente il servizio assunto sotto la comminatoria dell’immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni e delle spese causate all’Amministrazione Comunale, salvo maggiori danni accertati.
La Ditta concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione (non oltre il 30% - trenta per cento dell’importo offerto) dovrà farne richiesta in sede di offerta, indicando ai sensi dell’art. 18 della Legge
n. 55/90 e successive modifiche ed integrazioni la parte di prestazione che intende subappaltare, nonché la percentuale della prestazione che viene appaltata, ferma restando la responsabilità dell’appaltatore aggiudicatario nei confronti dell’Amministrazione per il complesso degli obblighi previsti dal presente capitolato.
L’accettazione del subappalto è subordinata all’adozione da parte dell’Amministrazione di specifico provvedimento autorizzativo.
In caso di subappalto a terzi di parti del servizio, l’Amministrazione Comunale rimane estranea al rapporto contrattuale tra l’appaltatore ed il subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e responsabilità contrattuali, nessuno escluso, faranno carico all’appaltatore.
ART. 13 - DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO
E’ vietato all’aggiudicatario cedere in tutto o in parte il presente contratto pena l’immediata risoluzione, incameramento della cauzione e rivalsa dei danni subiti.
E’ altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dal presente contratto senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione, pena l’immediata risoluzione, incameramento della cauzione e rivalsa dei danni subiti. Le cessioni dei crediti sopra indicate non producono comunque effetto nei confronti dell' Amministrazione fino ad accettazione espressa da parte di quest' ultima.
In caso di cessione d' azienda o di ramo d' azienda, di fusione o nel caso di atti di trasformazione in conseguenza dei quali la Ditta aggiudicataria perda la propria identità giuridica, essa è tenuta a darne tempestiva comunicazione all' Amministrazione. L' Amministrazione ha diritto ad opporsi al subingresso del nuovo soggetto nel contratto nei 90 giorni successivi alla comunicazione, dichiarandone la risoluzione.
Le trasformazioni sopra indicate non producono comunque effetto nei confronti dell' Amministrazione fino ad accettazione espressa da parte di quest' ultima.
In caso di inadempimento agli obblighi del presente articolo l' Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
ART. 14 – PENALITA’
Qualora la Ditta non ottemperasse agli obblighi previsti nel presente Capitolato Speciale, l’Amministrazione applicherà le penalità di seguito indicate.
Le seguenti penali saranno a computate per ciascun evento:
• Emissione di fattura o nota di variazione non conforme | ||
al Capitolato (art.7) | • | 150,00 |
• Tardiva trasmissione elenco centri di servizio (art.21) | • | 150,00 |
Le seguenti penali saranno a computate per ciascun singolo veicolo ed evento:
• Tardivo intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria (art.20) • Omesso o irregolare intervento di manutenzione ordinaria | • | 100,00 |
o straordinaria (art.20) | • | 150,00 |
• Tardivo intervento di depannage (art.22) | • | 150,00 |
• Omesso intervento di depannage ovvero oltre 12 ore dalla chiamata (art.22) | • | 250,00 |
• Omessa fornitura veicolo sostitutivo (art.23) | • | 500,00 |
• Tardiva esecuzione servizio accessorio (artt.24 - 29) • Omessa o irregolare esecuzione servizio accessorio (artt.24 - 29) | • | 200,00 • 300,00 |
• Ritardo nella consegna dei veicoli eccedente il 60° giorno successivo allo scadere del termine di consegna, per ogni giorno solare (art.31) | • | 50,00 |
• Ritardo nella consegna dei veicoli: penalità fissa applicata il 60° giorno successivo allo scadere del termine di consegna (art.31) | • | 150,00 |
• Tardiva trasmissione dati veicoli o preavviso consegna (art.32) | • | 50,00 |
• Omessa o incompleta trasmissione dati veicoli o preavviso consegna (art.32)• 50,00
• Ritardata consegna dei veicoli in preassegnazione allo scadere del termine
di consegna (art.32) • 50,00
Xxxxxxx nel ritiro del veicolo rifiutato al collaudo (art.37) per ogni giorno solare di ritardo | • | 50,00 |
Xxxxxxx nella riconsegna del veicolo rifiutato (art.37) per ogni giorno solare di ritardo | • | 50,00 |
Tardivo ritiro veicoli riconsegnati (art.38) | • | 100,00 |
Omesso o incompleto ritiro veicoli riconsegnati (art.38) | • | 150,00 |
Disservizio causato da inadempimento anche parziale ovvero irregolare esecuzione degli obblighi contrattuali, | • | 300,00 |
Grave disservizio causato da inadempimento anche parziale ovvero irregolare esecuzione degli obblighi contrattuali, | • | 1.000,00 |
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Tali penalità si applicheranno salvo documentate e comprovate cause di forza maggiore, fra le quali comunque sono escluse quelle derivanti da ritardata consegna da parte della Ditta produttrice dei veicoli proposti.
L’eventuale causa di forza maggiore non è opponibile se non comunicata alla Stazione Appaltante con le modalità e nei termini specificate all’art. 35, Parte Terza.
E’ fatto salvo comunque il ristoro dei maggiori danni e quanto disposto sulle modalità di rifusione dei danni e sulla risoluzione del rapporto contrattuale..
ART. 15 - RIFUSIONE DANNI E PENALITA’
Per ottenere il pagamento delle penalità e la rifusione dei danni, previsti dal presente Capitolato Speciale l’Amministrazione, fatti salvi i maggiori danni subiti, ha diritto a rivalersi, mediante trattenuta, sui crediti della Ditta aggiudicataria o sulla cauzione prestata la quale, eccezion fatta ovviamente per il caso di risoluzione del contratto, deve essere immediatamente reintegrata.
ART. 16 - RISOLUZIONE
L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il rapporto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 C.C., a tutto rischio della Ditta aggiudicataria mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, qualora la Ditta aggiudicataria
1. superi di oltre 150 (centocinquanta) giorni i termini di consegna previsti per il Gruppo n.1
2. non intenda sottostare alle penalità
3. violi le disposizioni di cui agli ("Subappalto") e ("Cessione del contratto e credito")
4. interrompa o sospenda il servizio anche in conseguenza di ritardo nel pagamento delle fatture ed in oltre in caso di
1. duplice rifiuto di un veicolo al collaudo
2. reiterato inadempimento che si protragga oltre il termine assegnatogli dall' Amministrazione per l' adempimento
3. applicazione di più di cinque penalità nel corso di 365 giorni solari, continui e consecutivi (ad eccezione di quelle che interessano la consegna)
4. interruzione a tempo indeterminato del servizio di call-center
In caso di risoluzione del contratto l' Amministrazione procederà a ritenere definitivamente la cauzione prestata, nonché a procedere nei confronti della Ditta aggiudicataria per il risarcimento dell' ulteriore danno.
ART. 17 - CONDIZIONI AMBIENTALI.
La Ditta aggiudicataria con la presentazione dell’offerta riconosce di essersi resa pienamente edotta e di avere tenuto debito conto di tutte le condizioni ambientali e delle circostanze ed alee ad esse connesse che possono avere influenza sulla esecuzione del contratto e sulla determinazione dei prezzi.
La Ditta dichiara pertanto di avere preso esatta conoscenza dei luoghi ove può essere eseguito il servizio, nonché della disponibilità e del costo effettivi della mano d’opera e di tutto quanto necessario al puntuale e corretto espletamento del servizio. Essa pertanto non potrà sollevare alcuna obiezione per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere durante il servizio appaltato in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo all’ubicazione nonché alla natura e caratteristiche del servizio.
ART. 18 – FALLIMENTO E MORTE
L’Aggiudicataria si obbliga per sè, per i suoi eredi ed aventi causa.
L’appalto si intende revocato e quindi il contratto risolto in caso di fallimento dell’aggiudicatario.
In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà pure facoltà dell’Amministrazione di scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione od il recesso del contratto.
Nei raggruppamenti temporanei d’impresa, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Amministrazione avrà la facoltà di proseguire il contratto con un’impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause suddette, che sia designata mandataria tramite mandato speciale con rappresentanza, ovvero di recedere dal contratto.
In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
ART. 19 - FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia insorga fra le parti è competente il Foro di Modena.
PARTE SECONDA: DISCIPLINA PARTICOLARE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
ART. 20 - SERVIZI INCLUSI: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
L’aggiudicatario assume in capo a se stesso ogni onere connesso alla proprietà, al possesso, all’uso ed alla manutenzione dei veicoli forniti, con le sole esclusioni della gestione del carburante e del personale adibito alla guida.
Sarà pertanto sua esclusiva cura la manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli forniti, dei pneumatici e della carrozzeria, nonché i controlli periodici sui veicoli stessi prescritti dal costruttore o suggeriti dalle regole dell’arte o dalla buona tecnica.
In particolare l' aggiudicatario è tenuto ad effettuare tutti gli interventi meccanici ordinari e straordinari, gli interventi su pneumatici necessari per mantenere in efficienza e sicurezza i veicoli, compreso il rabbocco fluidi, garantendo sempre la massima efficienza e sicurezza.
A tal fine l’aggiudicatario è tenuto a fornire, in sede di consegna, per ciascun veicolo un “Vademecum d’Uso” destinato agli utilizzatori, con le istruzioni cui attenersi per la corretta gestione del veicolo, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: le indicazioni sull’accesso ai servizi, le officine, i recapiti telefonici per gli interventi ordinari e di emergenza ed ogni altra informazione utile alla migliore gestione del servizio. Tale Vademecum dovrà essere costantemente aggiornato.
Gli interventi dovranno essere effettuati esclusivamente presso officine qualificate come “autorizzate” dalla casa costruttrice di riconosciuta affidabilità e competenza mediante l’uso di pezzi di ricambio originali.
Dovrà essere garantito il cambio gomme nel rispetto delle norme del vigente Codice della Strada, e la fornitura a richiesta di pneumatici da neve e/o catene per il periodo invernale.
Si intendono in ogni caso inclusi nel canone di noleggio:
- I controlli periodici: gli interventi indicati dal costruttore sul libretto d' uso e manutenzione (cd. tagliandi), nonché tutte le verifiche, ispezioni e controlli consigliate dalle norme tecniche e dalla diligenza in rapporto alla percorrenza chilometrica ed all' età del veicolo
- La manutenzione ordinaria: gli interventi volti alla riparazione di parti o componenti soggetti ad usura ed alla sostituzione di materiali di consumo (batterie - pneumatici - lubrificanti)
- La manutenzione straordinaria: gli interventi volti al ripristino della funzionalità del veicolo.
- I lavaggi a seguito di lavori di manutenzione.
- L’accesso a tutti i servizi ordinari e di emergenza tramite numero verde e/o call-center.
L’Amministrazione potrà effettuare direttamente interventi di modesta entità, qualora essi si dimostrino indispensabili per garantire la circolazione del veicolo e non sia possibile accedere ai punti di assistenza indicati dall’aggiudicatario.
Tali interventi saranno immediatamente ammessi a rimborso qualora soddisfino le seguenti prescrizioni:
- Importo di ogni singolo intervento inferiore ad •200,00 (IVA esclusa)
- Fattura intestata all’aggiudicatario
- Presentazione richiesta nei 30 giorni dall’intervento.
ART. 21 - MODALITA’ DI ACCESSO AI SERVIZI MANUTENTIVI
I punti di assistenza dovranno essere ubicati all’interno del perimetro urbano, e dovranno garantire almeno cinque giorni di apertura alla settimana per otto ore al giorno.
Il dettaglio delle modalità di accesso sarà specificato nell’offerta e illustrato nel “Vademecum d’Uso” fornito con ciascun veicolo.
Dovranno comunque essere indicate in sede di offerta, per ciascuna marca proposta, un minimo di 2 (due) officine in grado di effettuare riparazioni e manutenzioni meccaniche ed elettrauto, autorizzate dalla casa produttrice dei veicoli.
Dovranno inoltre essere indicate in sede di offerta un minimo di 2 (due) carrozzerie, autorizzate dalla casa produttrice.
Di tali ditte dovranno essere forniti gli estremi indentificativi completi. In sede di offerta è facoltà della Ditta concorrente indicare la disponibilità di un numero maggiore di officine meccaniche/elettrauto e/o carrozzerie rispetto al minimo.
Con la presentazione dell’offerta, la Ditta si obbliga a fornire elenco dettagliato delle convenzioni con tutti i punti di assistenza indicati nell’offerta, nel termine di 60 giorni solari continui e consecutivi dalla data di aggiudicazione.
ART. 22 - SERVIZI ACCESSORI: DEPANNAGE
La Ditta aggiudicataria del servizio dovrà assicurare in caso di fermo del veicolo per avaria, sia in ambito urbano che extraurbano, il recupero del veicolo entro il termine massimo di 4 (quattro) ore dal momento della sua comunicazione, anche telefonica.
L' aggiudicatario si impegna a garantire un servizio, incluso nel canone di noleggio, di soccorso stradale 24 ore su 24, 7 giorni su 7, su strada urbana ed extra urbana e sulla rete autostradale.
L’amministrazione dovrà comunque essere tenuta indenne da ogni onere o spesa conseguenti il rientro presso la sede comunale di appartenenza del conducente, di eventuali terzi trasportati e di eventuali beni o cose trasportate.
ART. 23 - SERVIZI ACCESSORI: VEICOLO SOSTITUTIVO
Il veicolo sostitutivo è previsto, con le modalità e le limitazioni di cui al presente articolo, per i veicoli di tutti i gruppi.
In caso manutenzione o comunque intervento, che comporti un fermo tecnico o l’assenza del veicolo per un periodo di durata, presunta o effettiva, superiore a 10 giorni lavorativi (lunedì-venerdì non festivi) consecutivi, l’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l’attivazione di un servizio di veicolo sostitutivo senza conducente ad esclusivo carico dell’affidatario e senza che ciò comporti spese o oneri di alcun genere a carico dell’Amministrazione.
Questo può essere reso con le modalità che la Ditta ritiene più opportune, anche con veicolo non di proprietà dell’aggiudicatario.
ART. 24 - SERVIZI ACCESSORI: SOSTITUZIONE VEICOLO INUTILIZZABILE
In caso di incidente, furto, incendio o evento qualsiasi che rendano inutilizzabile permanentemente il veicolo, la Ditta aggiudicataria è tenuta a proporne la sostituzione alle medesime condizioni contrattuali, nei tempi previsti per l’ordine di un veicolo nuovo.
La sostituzione potrà avvenire anche con un veicolo usato, in buono stato, con le medesime caratteristiche tecniche e gli allestimenti previsti per il veicolo originario e percorrenze analoghe a quello sostituito con tolleranza +/- 15%.
In caso di accettazione da parte dell’Amministrazione, il contratto di noleggio terminerà alla scadenza originaria; in caso di rifiuto, il contratto si intenderà risolto .
ART. 25 – SERVIZI ACCESSORI: GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
Tutti i veicoli dovranno essere dotati delle seguenti coperture assicurative:
• R.C. Auto con un massimale unico non inferiore a •. 5.000.000,00 (cinquemilioni) incluse
- responsabilità civile;
- infortuni conducente;
- responsabilità civile dei Terzi trasportati;
- ricorso Terzi da incendio;
L' Amministrazione dovrà comunque essere tenuta indenne anche dai seguenti rischi
• Incendio, anche dai danni causati:
- allo scopo di impedire l’incendio,
- dallo scoppio del serbatoio contenente il carburante e dall’azione del fulmine, anche quando non vi sia sviluppo di fiamma,
• Furto totale, parziale o tentato e Xxxxxx, sia fermo che in circolazione, compresi i danni subiti dal veicolo durante la circolazione avvenuta dopo il furto o la rapina fino al momento del ritrovamento.
• Xxxxx subiti dal veicolo in conseguenza di urto, collisione e ribaltamento verificatosi durante la circolazione (Kasko senza franchigie)
• Vetri e cristalli
• Eventi atmosferici (trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti)
• Eventi socio politici (tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio, o comunque dolosi)
Per quanto concerne i rischi derivanti da incendio, furto, rapina, eventi socio politici, nonché da altri eventi (Kasko: danno sia agli allestimenti che alla carrozzeria e/o al motore), è data facoltà alla Ditta aggiudicataria di stipulare i relativi contratti assicurativi ovvero assumere a proprio carico i rischi stessi, dandone dichiarazione congiuntamente all’offerta.
L' Amministrazione si intende comunque sollevata dal riconoscimento di qualunque franchigia e da ogni onere concernente eventuali eventi dannosi per i veicoli, che si dovessero verificare per qualsiasi circostanza durante l' utilizzo degli stessi, per l' intero periodonctorattuale.
ART. 26 - SERVIZI ACCESSORI: ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
Qualunque tassa, bollo o imposta gravante sui veicoli noleggiati sarà a cura e spese della Ditta aggiudicataria per tutto il periodo di svolgimento del servizio.
Le multe per infrazioni al Codice della Strada che eventualmente saranno notificate alla Ditta aggiudicataria, dovranno essere trasmesse al Comune di Modena – Servizio Finanze ed Economato – Ufficio Acquisti, applicando la procedura prevista dall’Art. 201 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/92.
ART. 27 - SERVIZI ACCESSORI: REPORTISTICA
La Ditta aggiudicataria dovrà trasmettere su supporto cartaceo e contestualmente su idoneo supporto magnetico, compatibile con gli strumenti di office automation in uso all’Amministrazione (ad es.file excel), e con le cadenze sottospecificate, i seguenti resoconti o report:
INTERVENTI ESEGUITI ED EVENTI
Descrizione di qualsiasi intervento eseguito sui singoli veicoli, così come risultanti dalla fatturazione pervenuta all’aggiudicatario (da non allegare), con percorrenza rilevata dal contachilometri alla data dell’esecuzione.
Dovrà essere indicata ogni altro dato conosciuto dall’aggiudicatario, significativo per il monitoraggio dell’utilizzo: sinistri attivi/passivi, eventi straordinari e/o di particolare rilevanza etc.
PERCORRENZE
La Ditta aggiudicataria, durante il periodo contrattuale, è tenuta a verificare su base trimestrale la percorrenza chilometrica di ciascun veicolo, e trasmettere all’Amministrazione il risultato di tale verifica..
I resoconti o report di cui al presente articolo dovranno avere cadenza trimestrale, a decorrere dal primo mese intero di espletamento del servizio.
All’ultimo report annuale dovrà essere allegato anche il riepilogo dei precedenti emessi nell’anno solare.
ART. 28 – SERVIZI ACCESSORI : RITIRO USATO
L’aggi udicatario del servizio con la presentazione dell’offerta si obbliga irrevocabilmente al ritiro dei veicoli di proprietà del Comune di Modena elencati in allegato, tenendo indenne l’Amministrazione da qualsiasi onere o spesa, anche di natura fiscale, a far data dal ritiro dell’usato, e comunque entro il termine di consegna dei veicoli oggetto del primo ordine.
L’aggiudicatario è tenuto a procedere alla demolizione e radiazione al PRA dei veicoli ritirati, a suo esclusivo onere e spesa, nei termini e con le modalità di cui al successivo art.29.
L’Amministrazione si impegna a rendere disponibili per il ritiro i veicoli usati, a far data dal giorno successivo al collaudo con esito positivo dei veicoli ordinati. In caso di consegne frazionate, l’Amministrazione ha facoltà di indicare a proprio insindacabile giudizio i veicoli disponibili per il ritiro. I veicoli indicati potranno essere resi disponibili anche su aree pubbliche incustodite.
Il valore economico complessivo dei veicoli da ritirare è pari a zero. Tutte le spese relative al ritiro dei veicoli, loro eventuale custodia, e/o adempimenti amministrativi connessi, sono a carico della ditta aggiudicataria.
Prima della presentazione dell’offerta le ditte concorrenti potranno procedere ad un es ame dei veicoli di cui sopra previo accordo telefonico con il Servizio Finanze ed Economato – Ufficio Acquisti.
ART. 29 – DEMOLIZIONE E RADIAZIONE DELL’USATO
L’aggiudicatario è tenuto a provvedere alla demolizione, smaltimento ecologico, e radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico dei veicoli ritirati, nel termine di giorni 90 dal loro ritiro, salvo diverso accordo scritto con l’Amministrazione.
Dovrà inoltre dare tempestivo riscontro scritto delle operazioni di cui sopra all’Amministrazione.
Nel caso in cui l’aggiudicatario valuti l’opportunità di trasferire la proprietà di uno o più veicoli ritirati a terzi, ovvero procedere alla loro esportazione, in vece della loro radiazione, è tenuto a concordarne le modalità con l’Amministrazione, fatto comunque salvo il disposto del precedente art.28.
Nel solo caso di eventuale indisponibilità sopravvenuta a causa di sinistro prima della data di ritiro dei veicoli da parte dell’aggiudicatario, l’Amministrazione provvederà a sua cura e spese alla demolizione e radiazione.
Per eventuali danni successivi alla data del ritiro da parte della ditta aggiudicataria (es. pagamento tasse di proprietà, etc.), l’Amministrazione si rivarrà sul fatturato di quest’ultima, con le modalità previste per l’applicazione delle penalità.
PARTE TERZA: DISCIPLINA DELLA CONSEGNA E RESTITUZIONE DEI VECOLI
ART. 30 - PENDENZA DI CONTRATTO
Successivamente all’aggiudicazione si addiverrà alla formale stipulazione del contratto.
L’Amministrazione si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale mediante l’emissione di apposito ordine, anche in pendenza della stipulazione del contratto.
ART. 31 - CONSEGNA DEI VEICOLI E DECORRENZA DEL SERVIZIO
La disciplina della consegna del presente articolo e seguenti, si applica sia nel caso di primo Ordine che di ordinativi successivi (adempimenti preliminari, preassegnazione, forza maggiore etc.).
La consegna dovrà essere eseguita con le modalità e per le quantità previste dall’ordine emesso dal Servizio Finanze ed Economato - Ufficio Acquisti, inviato anche a mezzo telefax.
Il termine di consegna è stabilito in modo differenziato per i diversi gruppi di veicoli, e specificatamente:
- per il Gruppo 1: il termine è 90 giorni solari, continui e consecutivi dalla data dell’ordine emesso dall’Ufficio Acquisti e trasmesso anche mediante telefax.
- per il Gruppo 2: il termine è 120 giorni solari, continui e consecutivi dalla data dell’ordine emesso dall’Ufficio Acquisti e trasmesso anche mediante telefax.
- per il Gruppo 3: il termine è 120 giorni solari, continui e consecutivi dalla data dell’ordine emesso dall’Ufficio Acquisti e trasmesso anche mediante telefax.
- per il Gruppo 4: il termine è 120 giorni solari, continui e consecutivi dalla data dell’ordine emesso dall’Ufficio Acquisti e trasmesso anche mediante telefax.
- per il Gruppo 5: il termine è 120 giorni solari, continui e consecutivi dalla data dell’ordine emesso dall’Ufficio Acquisti e trasmesso anche mediante telefax.
Le date dello spirare del termine costituiranno le date di decorrenza del Servizio.
L’Amministrazione porrà in uso i veicoli eventualmente consegnati anche prima dello spirare del termine, corrispondendo il relativo canone.
Ai fini della durata contrattuale farà fede la data di consegna dell’ultimo veicolo di ciascun gruppo. Pertanto in caso di consegna frazionata dei veicoli oggetto del primo ordine, si computerà lo spirare della durata del servizio a far data dal giorno dell’ultimo veicolo consegnato per ciascun gruppo.
Quanto ai veicoli relativi ad ordini successivi al primo, potranno essere posti in uso al momento stesso della consegna, anche anticipata rispetto al termine di consegna previsto. Il relativo canone decorrerà dalla data di effettiva consegna.
Al solo fine di agevolare le operazioni di fatturazione, pagamento e reportistica, la frazione di mese della consegna dei singoli veicoli sarà considerato autonomamente. Successivamente i termini di fatturazione e reportistica decorreranno dal giorno 1 del mese.
ART. 32 – ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA CONSEGNA
L’aggiudicatario è tenuto a comunicare i dati relativi ai veicoli ordinati nel termine di 48 ore dalla loro avvenuta immatricolazione, anche la fine di ordinare le relative carte carburanti.
Tale comunicazione dovrà avvenire in forma scritta e contenere copia dei documenti di proprietà e circolazione disponibili per il veicolo.
La consegna dovrà avvenire nel luogo che sarà comunicato dall' Amministrazione Comunale con un preavviso di 72 ore da comunicarsi al referente, all' indirizzo ed al numero di telefax indicato nell' ordine.
ART. 33 – PREASSEGNAZIONE
Nel caso in cui uno o più veicoli non siano resi disponibili, per qualsiasi ragione, nel termine di consegna previsto, l’aggiudicatario è tenuto a rendere disponibile entro il medesimo termine un veicolo analogo, in sostituzione di quello mancante ordinato, con le medesime modalità di consegna dei veicoli ordinati.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di rinunciare in parte, al diritto alla preassegnazione. Tale rinuncia potrà essere esercitata fino a 24 ore dalla consegna prevista. Essa ne darà in tal caso comunicazione scritta all’Aggiudicatario.
L’aggiudicatario è tenuto comunque a tutti gli adempimenti, fra i quali quello di comunicazione al referente indicato nell’ordine della disponibilità del veicolo in preassegnazione, nel termine di 72 ore antecedenti la consegna.
Il veicolo sostitutivo può essere non di proprietà dell’aggiudicatario, ed essere in possesso di questi a qualsiasi titolo. L’aggiudicatario è tenuto a garantire per tale/i veicolo/i i medesimi servizi e garanzie, senza eccezione alcuna, previsti dal rapporto contrattuale disciplinato dal presente capitolato.
L’aggiudicatario ne sopporterà ogni onere e spesa, anche qualora acquisito a noleggio da terzi, sino alla consegna del veicolo ordinato.
Decorsi 60 (sessanta) giorni solari, continui e consecutivi, dal termine di consegna previsto senza che, per qualsiasi ragione, uno o più veicoli ordinati siano stati consegnati, si applicheranno le penalità previste per mancata consegna.
ART. 34 – CARATTERISTICHE DEI VEICOLI IN PREASSEGNAZIONE
In ogni caso di preassegnazione i veicoli dovranno possedere caratteristiche tecniche e merceologiche non inferiori a quelli ordinati, ad esclusione di:
• impianto a gas metano: potrà essere non presente
• allestimento con logo Amminstrazione: potrà essere non presente
• percorrenza: il veicolo in preassegnazione potrà non essere a km zero, ma non potrà comunque aver percorso più di Km 15.000 (quindicimila)
Cilindrata, potenza, optionals, accessori etc dovranno essere posseduti dal veicolo preassegnato in misura, qualità e quantità, non inferiori al veicolo ordinato.
I veicoli forniti in preassegnazione non conformi alle caratteristiche previste, potranno essere rifiutati dall’Amministrazione, che potrà procedere all’acquisizione di veicolo conforme, addebitandone ogni onere e spesa all’aggiudicatario con le modalità previste per l’applicazione delle penalità.
ART. 35 – CAUSE DI FORZA MAGGIORE
L’aggiudicatario è tenuto a documentare e comprovare eventuali cause di forza maggiore che ostacolino o impediscano il pieno e perfetto adempimento delle obbligazioni contrattuali specificate nel presente capitolato.
Eventuali cause di forza maggiore dovranno essere comunicate e dettagliatamente specificate in forma scritta nel termine di 48 ore dal loro verificarsi. Dopo tale termine l’Amministrazione non è tenuta a riconoscerne alcuna validità.
Fra le cause di forza maggiore sono comunque escluse quelle derivanti da ritardata consegna da parte della Ditta produttrice dei mezzi proposti.
E’ fatto salvo comunque il ristoro dei maggiori danni e quanto disposto ai successivi articoli sulle modalità di rifusione danni e sulla risoluzione del rapporto contrattuale.
ART. 36 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI
I veicoli dovranno avere le caratteristiche previste nell' Allegato Tecnico, e disporre dell' allestimento minimo ivi indicato. Ulteriori allestimenti e/o dotazioni aggiuntive, indicati in sede di offerta, saranno valutati al fine dell' attribuzione del punteggio con le modalità previste alla parte quarta del presente Capitolato.
I veicoli dovranno essere immatricolati a cura e spese dell' aggiudicatario, in regola con le vigenti norme, particolarmente in materia di circolazione stradale e di emissioni inquinanti, consegnati pronti all’uso, perfettamente circolanti, con 10 litri di carburante.
I veicoli di ciascun gruppo potranno essere prodotti da costruttori diversi.
Dovrà essere garantita identità di marca/ modello/ versione all’interno di ciascun gruppo, a pena di rifiuto al collaudo dell’intero gruppo.
Marca, modello e versione/allestimento di ciascun singolo veicolo, che dovranno essere dichiarati ed illustrati in sede di offerta, non potranno subire variazioni in diminuzione per tutto il periodo contrattuale, anche in caso di sostituzione del veicolo per sinistro, furto o altre cause..
In caso di sostituzione con veicolo di versione nuova o aggiornata, anche nel caso di distruzione o furto, ed anche nel caso in cui il veicolo originario non sia più in produzione o disponibile, non sarà riconosciuta alcuna maggiorazione al canone rispetto a quanto indicato in sede di offerta.
Con la presentazione dell’offerta la Ditta concorrente autorizza l’Amministrazione ad effettuare eventuali installazioni di attrezzature o allestimenti integrativi (quali apparati radioricetrasmittenti, box, cassettiere o allestimenti interni etc,) che saranno rimossi integralmente a cura e spese dell’Amministrazione entro il termine di riconsegna dei veicoli alla Ditta aggiudicataria.
ART. 37 - COLLAUDO DEI VEICOLI FORNITI
Alla consegna dei veicoli i tecnici incaricati dall' Amministrazione procederanno ad eseguire il collaudo sugli stessi al fine di verificare la corrispondenza delle caratteristiche con quanto previsto dal presente Capitolato e dagli Allegati, la presenza per ogni veicolo del Vademecum d’Uso, e le eventuali integrazioni e migliorie presentate in sede di offerta.
I tecnici incaricati provvederanno a redigere in duplice copia il verbale di collaudo.
Qualora si riscontrassero difformità da quanto previsto od offerto, l’Amministrazione potrà rifiutare il veicolo.
La Ditta aggiudicataria è tenuta a ritirare il veicolo rifiutato entro 24 ore dalla comunicazione di contestazione/rifiuto ed a sostituirlo con altro idoneo ovvero ad eliminare le anomalie, il tutto entro il termine di 5 (cinque) giorni solari.
L' accettazione dei veicoli da parte dell' Amministrazione non solleva la Ditta dalle responsabilità e dagli obblighi derivanti da vizi occulti non rilevati o non rilevabili all' atto della consegna.
ART. 38 – RICONSEGNA DEI VEICOLI
Al termine del 48° mese di effettuazione del servizio inizierà la riconsegna dei veicoli, che potrà avvenire in forma frazionata in consegne settimanali anche di soli 5 (cinque) veicoli, per complessive 5 (cinque) settimane.
Il pagamento del canone sarà pertanto dovuto solo per la parte di veicoli non ancora riconsegnata.
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere a richiesta del servizio utente a ritirare ogni settimana gli automezzi segnalati in forma scritta dall’Amministrazione. In caso di mancato ritiro dei veicoli entro il termine indicato, per i quali non sarà comunque pagato il canone, gli stessi potranno essere posizionati anche su aree pubbliche non custodite.
Si provvederà a corrispondere, fino alla settimana del ritiro, la quota-parte del canone spettante ottenuta commisurando in trentesimi il canone mensile offerto in sede di gara. I veicoli non ancora riconsegnati sono ad ogni effetto in servizio e rientrano nelle clausole contrattuali pattuite ivi compreso il canone mensile.
PARTE QUARTA: DISCIPLINA DELLA GARA
ART. 39 – CAUZIONE PROVVISORIA - MODALITA’
Non saranno ammesse offerte prive della ricevuta di versamento della cauzione provvisoria, di cui alla parte prima del presente Capitolato.
Detta cauzione provvisoria dovrà essere prestata nelle modalità di indicate al punto 10 delle Norme di Gara.
ART. 40 - OFFERTE
Con la presentazione delle offerte si intendono accettate da parte della Ditta concorrente tutte le condizioni del presente Capitolato Speciale.
Non saranno accettate offerte incomplete, o che comunque non consentano la completa valutazione di tutti i parametri di cui al presente Capitolato Speciale.
L’offerta, pena il suo annullamento, non dovrà contenere nè riserve, né condizioni o alternative.
L’offerta, i documenti e le dichiarazioni previste dal bando e dal presente Capitolato Speciale dovranno essere presentati come segue:
> PLICO n° 1 busta chiusa e sigillata, riportante il riferimento circa il contenuto, contenente tutte le indicazioni, dichiarazioni e certificazioni richieste dal bando, dalle norme di Gara e dal presente Capitolato Speciale, fra le quali l’attestazione di versamento del il deposito cauzionale provvisorio (DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA).
> PLICO n° 2 busta chiusa e sigillata, riportante il riferimento circa il contenuto, contenente unicamente la Relazione e gli allegati di cui all’art. 42, riportante le caratteristiche dei veicoli e dei servizi proposti (OFFERTA TECNICA).
> PLICO n° 3 busta chiusa e sigillata riportante il riferimento circa il contenuto, contenente unicamente l’offerta economica, di cui al successivo art.43 (OFFERTA ECONOMICA).
I tre plichi di cui sopra dovranno essere inseriti in un unico plico riportante i riferimenti della gara, ragione sociale del mittente, numero telefono, numero telefax.
Qualora il concorrente intenda avvalersi della facoltà di ricorrere al subappalto, nella misura ammessa dalla normativa in vigore, l’intenzione dovrà essere specificata in apposita dichiarazione allegata alla documentazione amministrativa.
ART. 41 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa ai sensi dell’art.23 comma 1 del DLgs 157/95, valutata in base ai seguenti elementi, indicati in ordine decrescente di importanza: PREZZO, QUALITA’.
A) QUALITA’ - Punteggio massimo: Punti 50
A1) Normativa antinquinamento max punti 11,00
Verrà valutato positivamente, con l’attribuzione di punteggio, l’effettuazione del servizio con veicoli che già rispettano le norme antinquinamento “Euro 4”.
Dovrà essere fornita apposita documentazione a dimostrazione di quanto dichiarato (depliant ufficiale produttore, dichiarazione del produttore, scheda tecnica ufficiale, documenti immatricolazione, etc.). Il punteggio di cui sopra verrà attribuito come di seguito precisato:
Gruppo 1: PUNTI | 7,00 |
Gruppo 2: PUNTI | 1,50 |
Gruppo 3: PUNTI | 1,50 |
Gruppo 4: PUNTI | 0,50 |
Gruppo 5: PUNTI | 0,50 |
A2) Numero officine max punti 4
Verrà valutato positivamente, con l’attribuzione di punteggio, l’impiego di un numero di centri di servizio maggiore rispetto al minimo fissato. Si procederà, pertanto, ad attribuire:
a) AUTOFFICINE MECCANICHE/ELETTRAUTO: PUNTI 0,80 per ogni officina in più rispetto al minimo fissato all’art.21, fino da un massimo di 2 punti
b) CARROZZERIE: PUNTI 0,80 per ogni carrozzeria in più rispetto al minimo fissato all’art.21, fino da un massimo di 2 punti.
A3) Caratteristiche tecnologiche bi-fuel (soli Gruppi 1, 2 e 3) max punti 10 Verrà valutato positivamente, con l’attribuzione di punteggio, l’effettuazione del servizio con veicoli che già all’origine sono prodotti con caratteristiche bi-fuel.
Dovrà essere fornita apposita documentazione a dimostrazione di quanto dichiarato (depliant ufficiale produttore, dichiarazione del produttore, scheda tecnica ufficiale, documenti immatricolazione, etc.). Il punteggio verrà attribuito come segue:
Gruppo 1: | PUNTI | 6,00 |
Gruppo 2: | PUNTI | 2,00 |
Gruppo 3: | PUNTI | 2,00 |
A4) Sicurezza: airbag max punti 6
Sarà valutata positivamente, con attribuzione di punteggio, la presenza di un numero maggiore di air-bag sui veicoli forniti rispetto al numero minimo fissato all’Allegato Tecnico.
Si procederà ad attribuire punti per ogni dotazione di airbag (coppia di “air-bag laterali” ovvero di “ airbag testa” ovvero “ airbag passeggero”) in più rispetto al minimo fi ssato per ciascun veicolo.
Gruppo 1: PUNTI 2,50 per ogni dotaz.aggiuntiva fino a max 4,40 punti Gruppo 2: PUNTI 0,50 per ogni dotaz.aggiuntiva fino a max 0,80 punti Gruppo 3: PUNTI 0,20 per ogni dotaz.aggiuntiva fino a max 0,30 punti Gruppo 4: PUNTI 0,18 per ogni dotaz.aggiuntiva fino a max 0,25 punti Gruppo 5: PUNTI 0,18 per ogni dotaz.aggiuntiva fino a max 0,25 punti
Dovrà essere fornita apposita documentazione a dimostrazione di quanto dichiarato (depliant ufficiale produttore, dichiarazione del produttore, scheda tecnica ufficiale, documenti immatricolazione, etc.).
A5) Autonomia a Metano (soli Gruppi 1, 2 e 3) max punti 7
Verrà valutato positivamente, con l’attribuzione di punteggio, l’effettuazione del servizio con veicoli che prevedono la maggiore autonomia dichiarata dal produttore con la sola alimentazione a metano. Si procederà, pertanto, ad attribuire:
Gruppo 1:
• punti 2,40 per il veicolo con autonomia maggiore a metano fra quelli proposti;
• punti 1,00 per il veicolo secondo classificato fra quelli proposti;
• punti 0,50 per il veicolo terzo classificato fra quelli proposti;
Gruppo 2:
• punti 2,30 per il veicolo con autonomia maggiore a metano fra quelli proposti;
• punti 1,00 per il veicolo secondo classificato fra quelli proposti;
• punti 0,50 per il veicolo terzo classificato fra quelli proposti;
Gruppo 3:
• punti 2,30 per il veicolo con autonomia maggiore a metano fra quelli proposti;
• punti 1,00 per il veicolo secondo classificato fra quelli proposti;
• punti 0,50 per il veicolo terzo classificato fra quelli proposti;
Ai veicoli identici, per marca/modello/versione/allestimento ovvero di metanizzazione analoga, anche se offerti da concorrenti diversi, sarà comunque attribuito il medesimo punteggio.
Dovrà essere fornita apposita documentazione a dimostrazione di quanto dichiarato (depliant ufficiale produttore, dichiarazione del produttore, scheda tecnica ufficiale, documenti immatricolazione, etc.).
A6) Volumi e capacità di carico (soli Gruppi 2 e 3) max punti 10 Verrà valutato positivamente, con l’attribuzione di punteggio, l’effettuazione del servizio con veicoli che prevedono particolare volume e/o capacità di carico.
Verrà valutato positivamente con l’attribuzione di punteggio la fornitura di veicoli con un v ano di carico di dimensioni maggiori rispetto a quelle minime fissate, a partire dai valori in centimetri della lunghezza massima e larghezza minima del vano di carico con i sedili in posizione eretta.
Si procederà, pertanto, ad attribuire punti 0,12 per ogni n. 1 (uno) cm (centimetro) in più rispetto al minimo fissato, sia in lunghezza che in larghezza, con i seguenti massimi:
Gruppo 2: PUNTI fino a max 2,25 Gruppo 3: PUNTI fino a max 0,75
Verrà valutato positivamente con l’attribuzione di punteggio la fornitura di veicoli con una po rtata superiore al minimo fissato. Si procederà, pertanto, ad attribuire punti 0,65 per ogni 10 (dieci) Kg (chilogrammi) in più rispetto al minimo fissato, con i seguenti massimi:
Gruppo 2: PUNTI fino a max 1,50 Gruppo 3: PUNTI fino a max 1,50
Verrà valutato positivamente con l’attribuzione di punteggio la fornitura di veicoli con vano di carico con un volume di carico superiore al minimo fissato, al netto di eventuali bombole, passaruota, ruote o ruotini, ed ingombri fissi o mobili di qualsiasi natura. Si procederà, pertanto, ad attribuire punti 0,08 per ogni 10 (dieci) dm3 superiori a quello fissato.
Gruppo 2: PUNTI fino a max 3,20 Gruppo 3: PUNTI fino a max 0,80
Dovrà essere fornita apposita documentazione a dimostrazione di quanto dichiarato (depliant ufficiale produttore, dichiarazione del produttore, scheda tecnica ufficiale, documenti immatricolazione, etc.).
Ai veicoli identici, per marca/modello/versione/allestimento ovvero di metanizzazione analoga, anche se offerti da concorrenti diversi, sarà comunque attribuito il medesimo punteggio.
A7) Certificazione sistema di qualità max punti 2
Verrà valutato positivamente con l’attribuzione di punteggio il possesso di certificazione del sistema di qualità aziendale, alla data del 31.12.2003 o antecedente. Si procederà, pertanto, ad attribuire i seguenti punteggi:
1) Possesso della certificazione della serie UNI ISO 9001:1994 oppure
UNI ISO 9001:2000 continuativamente dalla data del 31.12.2001 punti 2,00
2) Conseguimento della certificazione della serie UNI ISO 9001:1994 oppure
UNI ISO 9001:2000 successivamente alla data del 31.12.2001 e suo possesso punti 1,40
3) Possesso della certificazione della serie UNI-ISO 9002:1994
continuativamente dalla data del 31.12.2001 punti 1,60
4) Conseguimento della certificazione della serie UNI-ISO 9002:1994
successivamente alla data del 31.12.2001 e suo possesso attuale punti 1,00
Si precisa che i punteggi di cui sopra non sono cumulabili. A ciascuna ditta verrà attribuito il solo punteggio riferito al documento di maggiore importanza.
Nel caso di offerte presentate da A.T.I. il punteggio di ciascuna impresa verrà attribuito in proporzione alla sua quota percentuale di partecipazione all’A.T.I. stessa. I singoli punteggi c osì ottenuti verranno successivamente sommati al fine di ottenere il punteggio dell’ATI.
B) PREZZO - Punteggio massimo: Punti 50
Il punteggio massimo verrà attribuito alla ditta che avrà presentato l’offerta economica più bassa rispetto all' importo a base di gara.
Per l' attribuzione del punteggio alle altre ditte concorrenti si adotterà il sistema di calcolo di seguito specificato:
Pb x PM
X =
Po
dove: X = punteggio attribuibile alla ditta in esame; Pb = prezzo complessivo più basso;
PM = punteggio massimo attribuibile Po = prezzo offerto ditta in esame.
Risulterà aggiudicataria la Ditta che avrà conseguito il maggiore punteggio risultante dalla somma dei punti conseguiti nella valutazione di ciascun parametro (Prezzo + Qualità).
Ciascun concorrente dovrà conseguire relativamente al parametro qualità un punteggio complessivo non inferiore a punti 25. La ditta che non consegua tale punteggio minimo non sarà ammessa alla fase successiva della gara.
In caso di parità di punteggio si procederà come segue:
a. In caso di assenza dei pari offerenti si procederà mediante sorteggio;
b. In caso taluno sia presente si procederà ad esperimento di miglioria, invitando i presenti a redigere una offerta economica migliorativa rispetto a quella presentata;
c. In caso di rifiuto dei presenti si procederà mediante sorteggio.
L’Amministrazione si riserva inoltre di aggiudicare l’appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta, ritenuta valida, o di non aggiudicare.
Saranno assoggettate a verifica, in contraddittorio con la Ditta, le offerte anormalmente basse a norma dell’art. 25, D.Lgs. 17.3.1995, n. 157 così come modificato dal D.Lgs.65/2000.
ART. 42 - FORMULAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
La Ditta concorrente dovrà produrre una relazione che descriva dettagliatamente ed in modo esauriente le cinque tipologie di veicoli proposti, specificandone marca, modello, tipo, versione, allestimento.
Qualora l’impianto a metano sia progettato separatamente dal veicolo ed istallato successivamente all’uscita dalla linea di produzione, anche marca, modello, tipo, versione e caratteristiche tecniche di quest’ultimo; dovrà essere fornita inoltre dettagliata scheda tecnica ufficiale del produttore e installatore di tale impianto, nonché le specifiche di omologazione.
Per ciascun veicolo proposto l’offerta tecnica dovrà inoltre contenere i dati essenziali, al fine di consentire la corretta attribuzione del punteggio tecnico senza rinvii o richiami a depliant o materiale illustrativo del produttore (che è tuttavia consentito allegare come integrazione).
Fra i dati essenziali richiesti si evidenziano i seguenti.
A1) Normativa antinquinamento dichiarata dal produttore. Va comprovata da copia di materiale del produttore o di terzi, come specificato al precedente art. 41.
A2) Numero officine
AUTOFFICINE MECCANICHE/ELETTRAUTO CARROZZERIE
Dettagliato elenco completo di ragione sociale, indirizzo, e recapiti telefonici/fax dei centri di servizio che il concorrente, con la presentazione dell’offerta, offre e dichiara convenzionati, ovvero si impegna a convenzionare nei 60 giorni dall’aggiudicazione, per tutte le operazioni di manutenzione e depannage previsti alla Parte Seconda del presente Capitolato (artt.20 e seguenti).
A3) Caratteristiche tecnologiche bi-fuel (soli Gruppi 1, 2 e 3) dichiarate dal produttore. Va comprovata da copia di materiale del produttore o di terzi, come specificato al precedente art. 41.
A4) Sicurezza: airbag. Tipo e posizione nel veicolo degli airbags offerti in aggiunta a quelli minimi previsti dal presente Capitolato. La loro presenza e ubicazione va comprovata da copia di materiale del produttore o di terzi, come specificato al precedente art. 41.
A5) Autonomia a Metano (soli Gruppi 1, 2 e 3) dichiarata dal produttore. Va comprovata da copia di materiale del produttore o di terzi, come specificato al precedente art. 41.
A6) Volumi e capacità di carico (soli Gruppi 2 e 3) dichiarata dal produttore. Va comprovata da copia di materiale del produttore o di terzi, come specificato al precedente art. 41.
In particolare il concorrente dovrà dichiarare:
Lunghezza massima e larghezza minima del vano di carico con gli eventuali sedili in posizione eretta.
Portata utile a vuoto, in kilogrammi.
Volume di carico utile, in decimetri cubi, al netto di eventuali bombole, passaruota, ruote o ruotini, ed ingombri fissi o mobili di qualsiasi natura
A7) Certificazione sistema di qualità posseduta da ciascuna delle imprese concorrenti, anche in A.T.I., alla data del 31.12.2003. Va comprovata da copie delle certificazioni stesse e delle eventuali certificazioni antecedenti, possedute, conseguite o confermate alla data del 31.12.2001, come specificato al precedente art. 41.
E’ consentito, ad integrazione di quanto sopra, ed al fine di agevolare la comprensione delle caratteristiche tecniche e dell’aspetto dei veicoli offerti, l’utilizzo di materiale illustrativo del produttore e/o dell’istallatore e/o dell’allestitore.
Non sono ammessi richiami o rinvii generici alle norme in vigore, all’offerta, al Capitolato Speciale o al bando di gara.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta in ogni sua pagina.
ART. 43 - FORMULAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA
La Ditta concorrente dovrà produrre la propria offerta economica al ribasso redatta, a pena di esclusione, sulla “Scheda d’Offerta” allegata al presente Capitolato, completata in ogni sua parte, datata e firmata, indicando:
Il canone mensile, onnicomprensivo forfettario al netto di I.V.A. unitario (colonna A della Scheda d’Offerta) e per ogni gruppo indicato all’Allegato Tecnico (colonna D).
L’importo complessivo, da indicare sommando gli importi totali di ogni gruppo per l’intero periodo contrattuale, dovrà essere inferiore all’importo a base di gara.
Non saranno ammesse offerte in aumento.
Le offerte non dovranno contenere riserve o condizioni, pena l’annullamento delle stesse.
L’offerta verrà aperta in seduta pubblica solo dopo l’esame, da parte di apposita Commissione Giudicatrice, dell’offerta tecnica e dopo l’attribuzione del relativo punteggio.
Tutte le offerte dovranno essere comprensive di tutte le spese che l’aggiudicatario medesimo dovrà sostenere per l’esecuzione del servizio, nessuna esclusa, ad eccezione dell’IVA.
L’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta in ogni sua pagina.
ART. 44 – VALIDITA' DELLA GRADUATORIA
In caso di revoca dell’aggiudicazione o risoluzione del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare alla ditta che segue nella graduatoria approvata con il provvedimento di aggiudicazione, alle medesime condizioni proposte in sede di gara.
Entro i termini di validità dell’offerta economica, indicati nel bando di gara e/o nella lettera d’invito, la concorrente classificata in posizione utile in graduatoria, sarà tenuta all’accettazione dell’aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la variazione dei prezzi) che impediscano la stipulazione del contratto.
Trascorso il termine di validità dell’offerta, l’aggiudicazione stessa sarà subordinata all’accettazione da parte dell’impresa interessata.
PARTE QUINTA: DISPOSIZIONI FINALI
ART. 45 – TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del DLgs. 30.06.03 n°196, si informa che i dati forniti dalle Imprese sono dal Comune di Modena trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale su ccessiva stipula e gestione dei contratti. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Modena.
ART. 46 - RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI
Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale ed a completamento delle disposizioni in esso contenute si applicano le disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento alle norme del D.Lgs. 17.3.1995, n. 157, oltre al vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti.
Il Dirigente del Servizio Finanze ed Economato
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx