Polizza Collettiva n. 3925 feel Life
Polizza Collettiva n. 3925 feel Life
Contratto di Assicurazione per i casi di Decesso, Invalidità Totale Permanente e
Inabilità Totale Temporanea dell’Aderente/Assicurato
Contraente: MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES ITALIA S.P.A., con sede
legale in Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx, 000 - 00000 Xxxx, Partita IVA 01123081000.
Compagnia di assicurazione: AXA FRANCE VIE, iscritta al registro di commercio delle Imprese di Nanterre n°310499959, con sede al 313, Terrasses de l'Arche – 92727 Nanterre Cedex, rappresentata da Xxxxxx Xxxxxxxxx.
Polizza collettiva n. 3925
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE:
• Nota Informativa
• Glossario
EDIZ IONE 01.10.2018
• Condizioni di Assicurazione
• Modulo di Adesione
• Informativa sul Trattamento dei Dati Personali
DEVE ESSERE CONSEGNATO ALL’ADERENTE/ASSICURATO PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL MODULO DI ADESIONE CONTRATTUALE
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA
POLIZZA COLLETTIVA N. 3925 STIPULATA TRA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES ITALIA S.P.A. E AXA FRANCE VIE
Edizione 01 Ottobre 2018
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ora IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
L’Aderente/Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione.
A. INFORMAZIONI SULLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
AXA France Vie S.A. iscritta al registro di commercio delle Imprese di Nanterre n°310499959 con sede legale al 313, Terrasses de l'Arche – 00000 Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, autorizzata ad operare in Italia in regime di Libera Prestazione di Servizi con Provvedimento ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 209/2005 con provvedimento emesso il 20 febbraio 2006 per le garanzie in caso di Decesso, Invalidità Totale Permanente, e Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia.
AXA France Vie viene di seguito denominata “Compagnia”.
La Compagnia mette a disposizione dei clienti il proprio sito internet: xxx.xxx-xxxxxxxx.xxx. Numero telefonico 800 089 728
Indirizzo Email xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx-xxxxxxxx.xxx
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Compagnia (dati aggiornati al 31 dicembre 2017) Patrimonio netto di AXA France Vie S.A.: 3.934.394 migliaia di euro di cui 487.725 migliaia di euro relativi al capitale sociale e 3.446.669 migliaia di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali, compreso il
risultato di esercizio.
Indice di solvibilità di AXA France Vie S.A. riferito alla gestione vita e relativo all’ultimo bilancio approvato, è pari al 149%. Tale indice è definito come rapporto tra fondi propri di base e requisito patrimoniale di solvibilità.
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
La Polizza Collettiva 3925 (di seguito definita Contratto) è un Contratto di Assicurazione con coperture assicurative prestate per una durata variabile secondo quanto definito al momento dell’adesione. La copertura assicurativa relativa a ciascuna Adesione ha in ogni caso durata massima pari a 5 anni.
Avvertenza |
La durata delle coperture assicurative viene scelta dall’Aderente/Assicurato in sede di sottoscrizione del Modulo di Adesione, tra un minimo di 12 ed un massimo di 60 mesi. Non è previsto il tacito rinnovo e, pertanto, alla scadenza della copertura assicurativa non è necessario comunicare la disdetta. Per i dettagli relativi al recesso dall’Adesione al Contratto si rinvia all’art. 5 delle Condizioni di Assicurazione. |
Sono assicurabili le persone fisiche residenti in Italia che:
a) abbiano acquistato o preso in locazione un Autoveicolo stipulando un finanziamento o leasing con la Contraente;
b) abbiano un’età compresa tra 18 e 70 anni non compiuti al momento della sottoscrizione dell Modulo di Adesione;
c) non abbiano un’età a scadenza della copertura superiore a 75 anni compiuti.
Le coperture assicurative decorrono, a condizione che il Premio sia stato pagato, dalle ore 24:00 della Data di Decorrenza, coincidente con la data di pagamento del premio.
Il Contratto prevede le seguenti coperture assicurative:
Le coperture assicurative sono offerte in modo congiunto e in un’unica soluzione.
Copertura assicurativa | Prestazione assicurata | Carenza | Franchigia | Periodo di riqualificazione | Limite di Indennizzo |
A – Decesso (ramo vita) | 50% del Valore di acquisto dell’Autoveicolo + € 400,00 in caso di passaggio di proprietà dell’Autoveicolo successivamente al Sinistro | nessuna | nessuna | nessuno | 75.000€ + 400€ trapasso |
B – Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia (≥60%) (ramo danni) | 50% del Valore di acquisto dell’Autoveicolo + € 400,00 in caso di passaggio di proprietà dell’Autoveicolo successivamente al Sinistro | nessuna | nessuna | nessuno | 75.000€ + 400€ trapasso |
C – Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia (ramo danni) | Indennità fissa mensile per tipologia di veicolo più indennità fissa “una tantum” per tipologia di veicolo | 60 giorni* | 30 giorni | 30 giorni (180 giorni se il nuovo sinistro è dovuto allo stesso infortunio/malattia del sinistro precedente) | Importi fissi di indennità come da Condizioni di Assicurazione (Art. 1 punto C) comma 6. Max 12 mensilità per ogni sinistro e max 24 per Assicurato e per tutta la durata |
*applicabile solo se da Malattia
Le coperture assicurative di cui alle tabelle sopra riportate sono regolamentate dall’art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione – delle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenza |
Ai sensi dell’art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione – delle Condizioni di Assicurazione, la copertura assicurativa relativa al caso di Invalidità Totale e Permanente (copertura B) non è operante se il grado di invalidità permanente accertato non sia maggiore o uguale al 60%. |
Avvertenza |
Ai sensi dell’art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione – delle Condizioni di Assicurazione le coperture assicurative sono prestate con le carenze e franchigie come indicato nella tabella di cui sopra e con i limiti di indennizzo previsti dall’art. 1 delle Condizioni di Assicurazione relativamente a ciscuna copertura assicurativa. |
Esempio di operatività della copertura in caso di riscontrata Invalidità Totale Permanente (copertura assicurativa B)
Grado di invalidità permanente accertato | Indennizzo |
30% | Non indennizzabile |
60% | Indennizzo pari al 50% del Valore di acquisto del veicolo + € 400,00 in caso di passaggio di proprietà dell’Autoveicolo successivamente al Sinistro |
Esempio di operatività della Carenza (60 giorni) in caso di riscontrata Inabilità Temporanea Totale da Malattia (copertura assicurativa C).
Data Adesione | Evento | Carenza | Indennizzo |
01/03 | 01/04 | 60 giorni | Non indennizzabile |
01/03 | 01/08 | 60 giorni | Indennizzabile a partire dal 01/05 |
Esempio di operatività della Franchigia in caso di riscontrata Inabilità Temporanea Totale (copertura assicurativa C).
Data evento | Periodo di inabilità | Franchigia | Indennizzo |
01/03 | 90 gg | 30 giorni | Mensilità indennizzate: 2 (aprile e maggio) |
01/03 | 20 gg | 30 giorni | Mensilità indennizzate: nessuna |
Avvertenza |
Ai sensi dell’art. 2 – Esclusioni – delle Condizioni di Assicurazione, le coperture assicurative sono prestate con specifiche esclusioni. |
Avvertenza |
Ai sensi dell’art. 3.1 – Requisiti di assicurabilità – delle Condizioni di Assicurazione, l’età degli assicurati non potrà essere: • inferiore a 18 al momento della sottoscrizione della Richiesta di Adesione; • superiore a 75 alla scadenza della copertura. |
4. Premi
Periodicità. Le prestazioni assicurate sono garantite previo pagamento, alla Compagnia da parte dell’Aderente/Assicurato per il tramite della Contraente, di un Premio unico in via anticipata e in un’unica soluzione. Il suo ammontare dipende dal Capitale Assicurato e dalla durata della copertura assicurativa scelta dall’Aderente/Assicurato.
Gli oneri economici connessi al servizio assicurativo sono ad esclusivo carico dell’Aderente/Assicurato, che è obbligato, pertanto, a rimborsare alla Contraente l’importo del Premio corrisposto alla Compagnia.
Mezzi di pagamento. L’importo del Premio unico anticipato è sempre finanziato dal Contraente all’Aderente/Assicurato con il contratto di finanziamento/leasing per l’acquisto o presa in locazione dell’Autoveicolo. Il Contraente, a sua volta, versa alla Società il premio unico anticipato in nome e per conto dell’Aderente/Assicurato.
Il contratto non prevede il riscatto.
Il costo trattenuto dalla Compagnia a titolo di spese di acquisizione e gestione del Contratto, già incluso nei tassi di Premio, è pari al 61,63% del Premio unico anticipato al netto delle imposte, dove applicabili. La quota parte percepita in media per l’intermediazione è pari al 82,15% del costo stesso.
A titolo esemplificativo per un Premio unico anticipato al netto delle imposte di Euro 1.000,00, al netto delle imposte, i costi trattenuti dalla Compagnia a titolo di spese di acquisizione e gestione del Contratto sono pari a Euro 616,30di cui Euro 506,30rappresentano l’importo percepito per l’intermediazione.
Avvertenza |
In caso di premio finanziato, in occasione della estinzione anticipata del contratto finanziario, l’Aderente/Assicurato potrà richiedere la cessazione anche delle coperture assicurative. In tal caso la Compagnia, anche per il tramite della Contraente, restituirà all’Aderente/Assicurato la parte di premio non goduta, al netto delle imposte, in proporzione dei mesi ed anni residui di durata della copertura. |
Avvertenza |
In caso di alienazione dell’Autoveicolo, tutte le coperture assicurative cessano automaticamente. In tal caso la Compagnia, anche per il tramite della Contraente, restituirà all’Aderente/Assicurato la parte di premio non goduta, al netto delle imposte, in proporzione dei mesi ed anni residui di durata della copertura. |
5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili
Il presente contratto non prevede alcuna partecipazione agli utili.
C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
6. Costi
6.1 Costi gravanti sul Premio
Costi a carico dell’Aderente/Assicurato | Di cui quota parte percepita in media dall’intermediario | Periodicità di prelievo | Modalità di prelievo |
61,63% | 82,15% | Sul Premio unico anticipato imponibile | Compresi nel Premio |
6.2 Costi per riscatto
Il contratto non prevede il riscatto della prestazione assicurata.
6.3 Costi applicati in funzione della modalità di partecipazione agli utili
Non previsti.
7. Sconti
Il contratto non prevede sconti.
8. Regime fiscale Trattamento fiscale dei premi
Sui premi versati alla Compagnia aventi ad oggetto il rischio di Decesso e di Invalidità Totale Permanente entro il limite massimo di € 530,00, in base alla normativa vigente alla data di redazione della presente Polizza collettiva, è riconosciuta una detrazione di imposta ai fini IRPEF attualmente del 19% dei Premi stessi.
Tassazione delle prestazioni
Le prestazioni erogate non sono soggette ad alcuna tassazione.
Imposta sul premio
Garanzia Decesso: esente; garanzia Invalidità Totale Permanente: 2,5%; garanzia Inabilità Totale Temporanea: 2,5%
Non pignorabilità e non sequestrabilità
Ai sensi dell’art. 1923 del c.c, le somme dovute per la copertura in caso di morte non sono pignorabili né sequestrabili.
D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
9. Modalità di Perfezionamento del Contratto
Per le modalità di perfezionamento del Contratto e la decorrenza delle coperture assicurative si rinvia all’art. 4 – Decorrenza, durata e cessazione delle coperture assicurative – ed all’art. 3 – Requisiti di Assicurabilità e Formalita’ di adesione alla Polizza Collettiva - delle Condizioni di Assicurazione.
10. Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi
Il presente Contratto non prevede la sospensione del pagamento dei premi.
11. Riscatto e riduzione
Il Contratto non prevede valore di riduzione e di riscatto.
12. Revoca della proposta
Il Contratto non prevede revoca della proposta.
13. Diritto di recesso
Avvertenza |
Ai sensi dell’art. 6 – Recesso – delle Condizioni di Assicurazione, l’Aderente/Assicurato ha diritto di recedere dalle coperture assicurative relative alla propria Adesione entro sessanta giorni dalla Data di decorrenza. Il Recesso deve essere comunicato per iscritto alla Compagnia, o per mezzo della Contraente, mediante lettera raccomandata contenente gli estremi identificativi della Polizza, ed inviata a: AXA France Vie Xxxxx Xxxx 00 – 00000 Xxxxxx Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di Recesso, la Compagnia rimborsa all’Aderente/Assicurato, anche per il tramite della Contraente, il Premio da questi corrisposto al netto della parte relativa al periodo per il quale l’Adesione al Contratto ha avuto effetto. L’esercizio del diritto di recesso da parte dell’Aderente/Assicurato implica necessariamente il recesso da tutte le coperture assicurative. Il Contratto non prevede la facoltà di esercitare il diritto di recesso da parte della Compagnia in riferimento ad una singola adesione alla Polizza Collettiva. |
14. Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione
Si rinvia all’art. 8 – Denuncia dei sinistri – delle Condizioni di Assicurazione per il dettaglio della documentazione che l’avente diritto è tenuto a presentare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni.
La Compagnia si impegna a liquidare il Sinistro entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa, prevista dall’art. 8 – Denuncia dei sinistri – delle Condizioni di Assicurazione, in riferimento a ciascuna specifica copertura assicurativa, comprovante il Sinistro. In riferimento alla garanzia di ramo vita per il caso Decesso, le somme liquidate saranno corrisposte ai beneficiari, in base a quanto previsto dall’art. 7 – Beneficiari – delle Condizioni di Assicurazione.
I diritti dei beneficiari dei contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, come da Art. 2952 Codice Civile, così come modificato dalla Legge 221 del 17/12/2012.
Decorso tale termine senza che la Compagnia abbia ricevuto alcuna comunicazione e/o disposizione, gli importi derivanti dal Contratto verranno devoluti al Fondo costituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Regolamento di attuazione L. 23 dicembre 2005 n. 266 con D.P.R. n.116 del 22/6/2007 in materia di “Rapporti dormienti”).
In riferimento alle garanzie di ramo danni per il caso di Invalidità Totale Permanente o per il caso di Inabilità Totale Temporanea, il diritto all’Indennizzo si prescrive nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
15. Legge applicabile al Contratto
Al Contratto si applica la legge italiana.
16. Lingua in cui è redatto il Contratto
Il Contratto, e ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di Contratto, sono redatti in lingua italiana.
17. Reclami
Reclami alla Compagnia
Eventuali reclami relativi al presente contratto di assicurazione o alla gestione del Sinistro possono essere presentati da parte dell’Aderente/Assicurato o da qualsiasi altro soggetto legittimato alla Compagnia, all’UFFICIO RECLAMI della Compagnia, secondo le seguenti modalità:
o Posta: AXA France Vie, Corso Como 17 – 00000 Xxxxxx;
o mail: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx-xxxxxxxx.xxx;
o tel: x00 00.00.00.00.00
I reclami indirizzati alla Compagnia contengono:
- nome, cognome, xxxxxxxxx completo e recapito telefonico del reclamante;
- numero della polizza, nominativo della Contraente, numero dell’Adesione e nominativo dell’Aderente;
- numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento (se il reclamo fa riferimento ad un sinistro in gestione);
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.
specificando per iscritto e in maniera dettagliata le ragioni e i fatti invocati. Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.
Reclami all’Intermediario
Per i reclami inerenti al comportamento dell’Intermediario/Contraente che ha il rapporto diretto con le imprese di assicurazione, o comunque per tutti i reclami che rientrino nella competenza dello stesso (ivi inclusi quelli relativi ai comportamenti dei propri dipendenti e collaboratori), l’Aderente/Assicurato o qualsiasi altro soggetto legittimato si può rivolgere direttamente per iscritto (a mezzo posta, fax o e- mail) all’Ufficio Reclami dell’intermediario scrivendo ai seguenti recapiti:
Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A. (Customer Care)
Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx 000 00000 Xxxx
Email: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx - Tel. 00.000000 - Fax 00.00000000
Reclami all’IVASS
In caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo o in caso di risposta ritenuta non soddisfacente, il reclamante potrà presentare formale reclamo a:
IVASS - Servizio Tutela del Consumatore
Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx Fax: 06.42.133.206
allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario o dall’Impresa preponente o utilizzando l’apposito modello predisposto per la presentazione dei reclami, disponibile sul sito dell’Autorità al seguente link: xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx_xxx/xxxx/X0000/Xxxxxxxx0_Xxxxx%00xx%00xxxxxxx.xxx
La presentazione del reclamo all’IVASS può avvenire anche via PEC all'indirizzo xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx. In tal caso, per velocizzarne la trattazione, è opportuno che gli eventuali allegati al messaggio PEC siano in formato PDF
I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS contengono:
- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
In alternativa, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo direttamente al sistema estero competente:
La Médiation de l'Assurance
XXX 00000, 00000 Xxxxx Xxxxx 00
O tramite la procedura sul sito web: xxxxx://xxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xxx,
chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, oltre a quanto previsto in base alla vigente normativa in merito alla mediazione civile.
18. Informativa in corso di Contratto
La Compagnia si impegna a comunicare all’Aderente/Assicurato le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella Nota Informativa, intervenute per effetto di modifiche alla normativa successive alla Conclusione del Contratto.
19. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazione nella professione
L’Aderente/Assicurato è esonerato dal dover dare comunicazioni alla Compagnia di eventuali aggravamenti e diminuzioni di rischio ai sensi degli Artt. 1897-1898 Codice Civile.
20. Sanzioni
In nessun caso la Compagnia sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base del presente Contratto, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la stessa a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione in forza di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
21. Conflitto di interessi
AXA France Vie |
Il rappresentante legale |
Xxxxxx Xxxxxxxxx |
Aderente/Assicurato | “Aderente” è il soggetto persona fisica o giuridica, cliente della Contraente, in possesso di tutti i requisiti di assicurabilità, che aderisce alla Polizza Collettiva sottoscrivendo il Modulo di Adesione. In caso di Aderente persona fisica, egli stesso diventa il soggetto “Assicurato”, cioè il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. In caso di Aderente persona giuridica l’Assicurato è il legale rappresentante della persona giuridica Aderente. |
Autoveicolo | l’autoveicolo di marca Mercedes-Benz e Smart acquistato dall’Aderente/Assicurato mediante finanziamento o locazione finanziaria stipulati con la Contraente. |
Beneficiario | Xxxxxxxx a cui spettano le Prestazioni previste dal Contratto. |
Capitale Assicurato | Prestazione in forma di capitale, il cui ammontare è indicato nel Modulo di Adesione, che la Compagnia corrisponde al Beneficiario in caso di Decesso o Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato nel corso della durata dell’assicurazione. |
Carenza | Periodo di tempo, immediatamente successivo alla Data di Decorrenza, durante il quale l’assicurazione non ha effetto. |
Compagnia | AXA France Vie iscritta al registro di commercio delle Imprese di Nanterre n°310499959 con sede legale al 313, Terrasses de l'Arche – 00000 Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, autorizzata ad operare in Italia in regime di Libera Prestazione di Servizi con Provvedimento ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 209/2005. |
Contraente | MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES ITALIA S.P.A., con sede legale in Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx, 000 - 00000 Xxxx, Partita IVA 01123081000. |
Data di Decorrenza | Data a partire dalla quale l’Adesione produce i suoi effetti. La Data di |
Esclusioni | Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Compagnia. |
Franchigia | Periodo di tempo immediatamente successivo al verificarsi di un Sinistro, in relazione al quale non viene riconosciuta alcuna Prestazione |
Inabilità Totale Temporanea | Per i non lavoratori (inclusi i pensionati): l’Inabilità Totale Temporanea è la perdita temporanea ed in misura totale della capacità dell’Assicurato di attendere ad almeno 2 delle seguenti 4 basilari attività inerenti la vita umana riportate di seguito: nutrirsi, vestirsi, lavarsi, muoversi. |
Indennità | Prestazione sotto forma di indennità, il cui ammontare è indicato nel Modulo di Adesione, che la Compagnia corrisponde al Beneficiario in caso di Inabilità Totale Temporanea dell’Aderente/Assicurato nel |
Infortunio | Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca il Decesso dell’Aderente/Assicurato o lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano come conseguenza l’Inabilità Totale Temporanea. |
incoscienza. | |
Invalidità Totale Permanente | |
IVASS | |
Malattia | Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio. |
Modulo di Adesione: | Modulo sottoscritto dall’Aderente/Assicurato, con il quale egli conferma di avere ricevuto, letto ed accettato le Condizioni di Assicurazione, e manifesta alla Compagnia la volontà di aderire al contratto. |
Normale Attività Lavorativa | Attività retribuita o comunque produttiva di reddito svolta dall’Assicurato, con carattere di abitualità e prevalenza, |
Periodo di riqualificazione | Il periodo di tempo successivo alla cessazione dello stato di Inabilità Totale Temporanea dell’Aderente/Assicurato, liquidato in base al contratto, che deve trascorrere prima che l’Aderente/Assicurato possa presentare un’ulteriore denuncia relativa ad un nuovo Sinistro per Inabilità Totale Temporanea. |
Polizza Collettiva | la Polizza Collettiva n. 3925 stipulata tra la Compagnia e la Contraente nell’interesse di più Assicurati che vogliano proteggersi contro i rischi coperti dalla stessa polizza, attraverso adesione che si perfezione mediante sottoscrizione del Modulo di Adesione. |
Importo, comprensivo di imposte, dovuto alla Compagnia quale | |
Prestazione: | Prestazione che la Compagnia corrisponde al Beneficiario in caso di |
Recesso: | Diritto dell’Aderente/Assicurato di recedere dalle coperture assicurative relative alla propria singola adesione alla Polizza Collettiva e farne cessare gli effetti, da comunicarsi alla Compagnia (o per il tramite della Contraente) entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza. |
Sinistro: | Verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del Contratto e per il quale viene prestata l’assicurazione ed erogata la Prestazione. |
Valore di Acquisto | il valore di acquisto (IVA inclusa) dell’Autoveicolo, come indicato nella fattura di acquisto dell’Autoveicolo stesso e nel Modulo di Adesione |
GARANZIA | CARENZA | FRANCHIGIA | LIMITE INDENNIZZO PRINCIPALE | LIMITE INDENNIZZO "UNA TANTUM" | ESCLUSIONI |
DECESSO | nessuna | nessuna | € 75.000 | € 400 | |
(ramo vita) | |||||
INVALIDITA' | |||||
TOTALE | |||||
PERMANENTE da Infortunio o | nessuna | nessuna | € 75.000 | € 400 | Dettaglio |
Malattia | all'art. 2 | ||||
(ramo danni) | Condizioni di | ||||
INABILITA' | Assicurazione | ||||
TEMPORANEA | |||||
TOTALE da Infortunio o | 60 giorni* | 30 giorni | € 1.000 | € 2.000 | |
Malattia | |||||
(ramo danni) |
*Applicabile solo se da Malattia
IN CASO DI SINISTRO:
- CONTATTARE IL N° 800 089 728
- INVIARE LA DOCUMENTAZIONE DI CUI ALL’ART. 8 DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE A:
- EMAIL: XXXXXXX.XXXXXXXXXXXXX@XXX-XXXXXXXX.XXX
Art. 1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE E PRESTAZIONI
La Compagnia, alle condizioni di seguito indicate, garantisce gli Aderenti/Assicurati che aderiscono alla Polizza Collettiva contro i rischi di:
A) Decesso (garanzia di ramo vita)
1. Assicurati garantiti: tutti gli Aderenti alla Polizza Collettiva.
2. Rischio assicurato: decesso per qualunque causa.
3. Franchigia e Carenza: non applicabili.
4. Prestazione: la Compagnia, in caso di Sinistro, liquida ai Beneficiari il Capitale Assicurato, consistente nella somma dei seguenti importi:
(i) una somma pari al 50% del Valore di acquisto dell’Autoveicolo, con una prestazione
assicurativa massima pari ad €75.000,00, più
(ii) una ulteriore somma pari ad €400,00 qualora, successivamente al verificarsi del Sinistro, avvenga il passaggio di proprietà dell’Autoveicolo.
B) Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia (garanzia di ramo danni)
1. Assicurati garantiti: tutti gli Aderenti alla Polizza Collettiva.
2. Rischio assicurato: Invalidità Totale Permanente a seguito di Infortunio o Malattia, da intendersi, ai fini dell’assicurazione, come la perdita totale e definitiva della capacità lavorativa generica dell’Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia, indipendentemente dalla specifica professione esercitata certificata dalla commissione medica competente ad accertare il grado di invalidità permanente. Tale invalidità è riconosciuta quando il grado di percentuale di invalidità accertato sia pari o superiore al 60%, ai sensi del DPR 38/2000 e successive modificazioni”.
3. Franchigia e Carenza: non applicabili.
4. Prestazione: la Compagnia, in caso di Sinistro, liquida ai Beneficiari il Capitale Assicurato consistente nella somma dei seguenti importi:
(i) una somma pari al 50% del Valore di acquisto dell’Autoveicolo, con una prestazione
assicurativa massima pari ad €75.000,00, più
(ii) una ulteriore somma pari ad €400,00 qualora, successivamente al verificarsi del Sinistro, avvenga il passaggio di proprietà dell’Autoveicolo.
C) Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia (garanzia di ramo danni)
1. Assicurati garantiti: tutti gli Aderenti alla Polizza Collettiva.
2. Rischio assicurato: Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia da intendersi, ai fini dell’assicurazione, a seconda che l’Assicurato svolga o meno una attività lavorativa, come segue:
o se Assicurato lavoratore: perdita totale, in via temporanea, della capacità di attendere alla propria Normale Attività Lavorativa;
o se Assicurato non lavoratore (inclusi i pensionati): perdita temporanea ed in misura totale della capacità di attendere ad almeno 2 delle seguenti 4 basilari attività inerenti la vita umana riportate di seguito: nutrirsi, vestirsi, lavarsi, muoversi.
3. Franchigia: la copertura prevede un periodo di franchigia di 30 giorni, decorrente dalla data del Sinistro. Se il Sinistro (cioè lo stato di inabilità dell’Assicurato) ha durata inferiore a 30 giorni, nessuna Prestazione è dovuta dalla Compagnia.
4. Carenza: la copertura prevede un periodo di carenza di 60 giorni, applicabile solo in caso di evento derivante da Malattia. Se il Sinistro si verifica durante il Periodo di Carenza nessuna Prestazione è dovuta dalla Compagnia.
5. Periodo di riqualificazione: 30 giorni (180 giorni se il nuovo sinistro è dovuto allo stesso infortunio o malattia del sinistro precedente).
6. Prestazione: la Compagnia, trascorso il periodo di Franchigia sopra indicato e fermi i Limiti di indennizzo di cui al successivo par. C.7), liquida al Beneficiario:
(i) una Indennità “una tantum” (corrisposta cioè una sola volta al termine del periodo di Franchigia), più
(iI) una Indennità mensile per ciascun ulteriore periodo consecutivo ed ininterrotto di 30 giorni di durata del Sinistro (cioè di permanenza dello stato di inabilità) che persiste nel corso della durata di validità dell’assicurazione (pertanto, in caso di cessazione delle coperture ai sensi del successivo Art. 4.3, la Compagnia non sarà tenuta al pagamento di alcuna Indennità mensile ed interromperà eventuali pagamenti in corso).
Entrambe le Indennità sono fisse e calcolate in funzione della tipologia di Autoveicolo, come da tabella seguente:
Tipo Autoveicolo | Indennità una tantum | Indennità mensile |
SMART | €500.00 | €250,00 |
NGCC | €1.000,00 | €500,00 |
CLASSE C | €1.500,00 | €750,00 |
ALTRE MB | €2.000,00 | €1.000,00 |
VAN | €1.000,00 | €500,00 |
TRUCK | €2.000,00 | €1.000,00 |
7. Limiti di Indennità mensile. L'Indennità mensile è riconosciuta fino ad un numero massimo di:
a. 12 Indennità mensili per singolo Sinistro; e,
b. 24 Indennità mensili per l'intera durata dell'assicurazione, in caso di più Sinistri.
Art. 2 – ESCLUSIONI
2.1 Esclusioni copertura Decesso
La copertura relativa al rischio Decesso è esclusa nei seguenti casi:
a) Dolo dell'Aderente/Assicurato ovvero della Contraente o del Beneficiario;
b) Partecipazione attiva dell'Aderente/Assicurato: a delitti dolosi; a fatti di guerra, dichiarata o di fatto, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; a risse, tranne per il caso di legittima difesa; ad atti di terrorismo e sabotaggio;
c) Infortuni di volo se l’Aderente/Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo ed, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
d) Suicidio per i 12 mesi dall’entrata in vigore dell’assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall’eventuale riattivazione dell’assicurazione;
e) Malattie ed Infortuni che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni atomiche o di radiazioni atomiche;
f) Sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altre patologie ad essa collegate.
2.2 Esclusioni copertura Invalidità Totale Permanente
La copertura relativa al rischio Invalidità Totale Permanente è esclusa nei seguenti casi:
a) Infortuni causati da atti volontari di autolesionismo dell’Aderente/Assicurato o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da lui stesso procurata;
b) Infortuni causati all’Aderente/Assicurato da abuso di psico-farmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l’uso di psico-farmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
c) Infortuni occorsi alla guida di veicoli a motore e natanti, se dovuti ad un tasso alcolemico dell’Aderente/Assicurato superiore a quanto consentito dalla normativa in vigore al momento del sinistro.
d) Infortuni causati da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Aderente/Assicurato o atti contro la sua persona da lui volontariamente compiuti o consentiti;
e) Infortuni causati da guerra anche non dichiarata od insurrezioni, occupazioni militari, invasioni,
rivoluzioni;
f) Infortuni causati da scioperi, sommosse, tumulti e risse a cui l’Aderente/Assicurato abbia preso parte attiva;
g) Infortuni causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche, (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, eccetera);
h) Eventi determinati per effetto delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi;
i) Applicazioni di carattere estetico, richieste dall’Aderente/Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad Infortunio avvenuto durante il periodo di validità dell’assicurazione;
j) HIV o AIDS.
k) Mal di schiena e patologie assimilabili salvo che siano comprovate da esami radiologici e clinici che diano origine ad uno stato di invalidità totale;
l) Infortuni causati da:
• paracadutismo, uso, anche come passeggero, di deltaplani, ultraleggeri, parapendio;
• tutte le attività sportive compiute a livello professionistico salvo la partecipazione a competizioni, o relative prove, che abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali;
• dall'uso, anche come passeggero, di mezzi subacquei, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
• dalla guida di natanti a motore per uso non privato;
• dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Aderente/Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Aderente/Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo e abbia ottenuto lo stesso entro tre mesi dal momento del sinistro;
• dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, xxx, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo o sport aerei in genere;
2.3 Esclusioni copertura Inabilità Totale Temporanea.
La copertura relativa al rischio di Inabilità Totale Temporanea è esclusa nei seguenti casi:
a) Infortuni causati da atti volontari di autolesionismo dell’Aderente/Assicurato o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da lui stesso procurata;
b) Infortuni causati all’Aderente/Assicurato da abuso di psico-farmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l’uso di psico-farmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
c) Infortuni occorsi mentre alla guida di veicoli a motore e natanti, se dovuti ad un tasso alcolemico dell’Aderente/Assicurato superiore a quanto consentito dalla normativa in vigore al momento del sinistro.
d) Infortuni causati da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Aderente/Assicurato o atti contro la sua persona da lui volontariamente compiuti o consentiti;
e) Infortuni causati da guerra anche non dichiarata od insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni;
f) Infortuni causati da scioperi, sommosse, tumulti e risse a cui l’Aderente/Assicurato abbia preso parte attiva;
g) Xxxxx, gravidanza, aborto spontaneo o procurato o complicazioni derivanti da tali eventi;
h) Infortuni causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche, (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, eccetera);
i) Eventi determinati per effetto delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi;
j) Applicazioni di carattere estetico, richieste dall’Aderente/Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad Infortunio avvenuto durante il periodo di validità dell’assicurazione;
k) Mal di schiena e patologie assimilabili salvo che siano comprovate da esami radiologici e clinici che diano origine ad uno stato di inabilità totale;
l) HIV o AIDS.
m) Infortuni causati da:
• paracadutismo, uso, anche come passeggero, di deltaplani, ultraleggeri, parapendio;
• tutte le attività sportive compiute a livello professionistico salvo la partecipazione a competizioni, o relative prove, che abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali;
• dall'uso, anche come passeggero, di mezzi subacquei, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
• dalla guida di natanti a motore per uso non privato;
• dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Aderente/Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Aderente/Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo e abbia ottenuto lo stesso entro tre mesi dal momento del sinistro;
• dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, xxx, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo o sport aerei in genere;
3– REQUISITI DI ASSICURABILITA’ E FORMALITA’ DI ADESIONE ALLA POLIZZA COLLETTIVA
3.1. Requisiti di assicurabilità
Sono assicurabili le persone fisiche residenti in Italia che:
a) abbiano acquistato o preso in locazione un Autoveicolo stipulando un finanziamento o leasing con la Contraente;
b) abbiano un’età compresa tra 18 e 70 anni non compiuti al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione;
c) non abbiano un’età a scadenza della copertura superiore a 75 anni compiuti.
3.2. Formalità di adesione alla Polizza Collettiva
L’Aderente/Assicurato aderisce alla Polizza Collettiva mediante la sottoscrizione del Modulo di Adesione, la cui validità è pari a 6 mesi.
La Compagnia accetta automaticamente in copertura tutti gli Aderenti/Assicurati in possesso di tutti i requisiti di assicurabilità, a condizione che sia stato corriposto il Premio.
4 – DECORRENZA, DURATA E CESSAZIONE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE
4.1 Data di Decorrenza delle coperture assicurative
Le coperture assicurative decorrono, a condizione che il Premio sia stato pagato, dalle ore 24:00 della Data di Decorrenza, coincidente con la data di pagamento del premio.
4.2 Durata delle coperture assicurative
La durata delle coperture assicurative viene scelta dall’Aderente/Assicurato in sede di sottoscrizione del Modulo di Adesione, tra un minimo di 12 ed un massimo di 60 mesi. Resta fermo il requisito di
assicurabilità di cui al precedente Art. 3.1 lett. c) e, pertanto, la durata prescelta deve comunque essere tale per cui, alla scadenza dell’assicurazione, l’Aderente/Assicurato non abbia ancora compiuto 75 anni.
4.3 Cessazione delle coperture assicurative
Per tutti gli Aderenti/Assicurati le coperture assicurative si estinguono alle ore 24:00 del giorno in cui si verifica uno dei seguenti eventi:
• naturale scadenza della coperture assicurative;
• liquidazione della Prestazione di cui alle garanzie Decesso o Invalidità Totale Permanente;
• alienazione dell’Autoveicolo;
• esercizio del diritto di recesso da parte dell’Aderente/Assicurato;
Inoltre, in caso di Premio finanziato, in occasione della estinzione anticipata del finanziamento, l’Aderente/Assicurato potrà richiedere la cessazione anche delle coperture assicurative. In tal caso, così come per i casi di alienazione dell’Autoveicolo, la Compagnia, anche per il tramite della Contraente, restituirà all’Aderente/Assicurato la parte di premio non goduta, al netto delle imposte, in proporzione dei mesi ed anni residui di durata della copertura.
5 – PREMIO
5.1 – Tipologia, periodicità ed ammontare del Premio
Le Prestazioni assicurate sono garantite previo pagamento, alla Compagnia da parte dell’Aderente/Assicurato per il tramite della Contraente, di un Premio unico in via anticipata e in un’unica soluzione. Il suo ammontare dipende dal Capitale Assicurato e dalla durata della copertura assicurativa scelta dall’Aderente/Assicurato.
L’onere economico finale del Premio per l’assicurazione prestata è sempre a carico dell’Aderente/Assicurato. L’ammontare del Premio è indicato nel Modulo di Adesione.
5.2 - Mezzi di pagamento
L’importo del Premio unico anticipato è sempre finanziato dal Contraente all’Aderente/Assicurato con il contratto di finanziamento/leasing per l’acquisto o presa in locazione dell’Autoveicolo. Il Contraente, a sua volta, versa alla Società il premio unico anticipato in nome e per conto dell’Aderente/Assicurato.
6 – RECESSO
L’Aderente/Assicurato ha diritto di recedere dalle coperture assicurative relative alla propria adesione entro sessanta giorni dalla Data di Decorrenza.
Il Recesso deve essere comunicato per iscritto alla Compagnia, o per mezzo della Contraente, mediante lettera raccomandata contenente gli estremi identificativi della Polizza, ed inviata a:
AXA France Vie
Xxxxx Xxxx 00 – 00000 Xxxxxx
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di Recesso, la Compagnia rimborsa all’Aderente/Assicurato, anche per il tramite della Contraente, il Premio da questi corrisposto al netto della parte relativa al periodo per il quale l’Adesione al Contratto ha avuto effetto. L’esercizio del diritto di recesso da parte dell’Aderente/Assicurato implica necessariamente il recesso da tutte le coperture assicurative.
Il contratto non prevede la facoltà di esercitare il diritto di recesso da parte della Compagnia in riferimento ad una singola adesione alla Polizza Collettiva.
7 – BENEFICIARI
Beneficiario delle Prestazioni assicurative è:
a) in caso di Sinistro per Invalidità Totale Permanente o Inabilità Totale Temporanea: l’Aderente/Assicurato.
b) In caso di Sinistro per Decesso: se l’Aderente è una persona fisica, gli eredi legittimi e/o testamentari dell’Aderente/Assicurato. Se l’Aderente è una persona giuridica, la Società Aderente.
In riferimento alla garanzia Decesso, si precisa che l’Aderente/Assicurato può in qualsiasi momento revocare o modificare i Beneficiari mediante comunicazione scritta inviata alla Compagnia o con testamento nel quale venga chiaramente evidenziato il riferimento al presente contratto di assicurazione.
La designazione del Beneficiario non può essere modificata nei seguenti casi:
a) dopo che l’Aderente/Assicurato e il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente: (i) la rinuncia al diritto di revoca della designazione in precedenza effettuata;
(ii) l'accettazione del beneficio;
b) dopo la morte dell’Aderente/Assicurato;
c) dopo che, verificatosi il Decesso dell’Aderente/Assicurato, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla società di volersi avvalere del beneficio.
8 – DENUNCIA DEI SINISTRI
Per ottenere la liquidazione della Prestazione devono essere consegnati alla Compagnia, entro 30 giorni dal momento del sinistro o dal momento in cui l’Aderente/Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, i seguenti documenti, necessari a verificare l’effettiva sussistenza dell’obbligo di pagamento, con una delle seguenti modalità:
Modalità di denuncia | Recapito |
Via Posta (anche raccomandata a/r) | AXA France Vie, Xxxxx Xxxx 00 – 00000 Xxxxxx |
Via e-mail |
Decesso
-Fattura di acquisto dell'Autoveicolo
- certificato di morte;
- Scheda di morte oltre il 1° anno di vita (ISTAT Modello D4);
- copia della cartella clinica;
- in caso di decesso avvenuto a seguito di incidente stradale, copia del verbale reso dalle autorità intervenute. Se esistente, copia del reperto autoptico completo di accertamenti effettuati o, in alternativa, dichiarazione rilasciata dagli organi competenti attestanti la mancata esecuzione del referto autoptico.
La Compagnia si riserva il diritto di acquisire ulteriore documentazione, non prevista nelle presenti Condizioni di Assicurazione, in considerazione di particolari esigenze istruttorie.
Gli aventi causa dovranno inoltre fornire la seguente documentazione:
- l’atto di notorietà da cui risulti l’esistenza o meno di testamento e, in caso affermativo, copia auten- tica del testamento pubblicato;
- nel caso in cui la designazione beneficiaria sia genericamente determinata, dall’atto notorio dovrà risultare l’elenco di tutti gli eredi con l’indicazione delle generalità complete, dell’età, dello stato civile, della capacità di agire di ciascuno di essi, del rapporto e grado di parentela con l’Assicurato e con l’esplicita dichiarazione che oltre a quelli elencati non esistono, né esistevano alla morte dell’Assicurato, altre persone aventi comunque diritto per legge alla successione;
- nel caso in cui tra i Beneficiari vi siano soggetti minori od incapaci, il decreto di autorizzazione del Giudice Tutelare a riscuotere la somma dovuta con esonero di AXA France Vie da ogni responsabilità circa il pagamento della somma stessa.
Invalidità Totale Permanente
- Fattura di acquisto dell’Autoveicolo
- dichiarazione del sinistro compilato dal medico curante;
- copia della cartella clinica se, a seguito del sinistro, è stato necessario il ricovero;
- in caso di sinistro avvenuto a seguito di incidente stradale, copia del verbale reso dalle autorità intervenute;
- certificazione di invalidità permanente emessa dagli Enti preposti (INAIL, INPS, ASL, ecc.).
Inabilità Totale Temporanea
- certificato rilasciato dal medico curante o dagli enti preposti (INPS, INAIL) datato recentemente, attestante la causa, la data di inizio e la data dell’eventuale fine del periodo di Inabilità Totale Temporanea al lavoro;
- copia della cartella clinica.
La documentazione andrà presentata al verificarsi del sinistro e allo scadere di ogni periodo di Inabilità certificato dal medico.
L’Assicurato deve consentire alla Compagnia le indagini e gli accertamenti necessari da svolgersi tramite persone di fiducia della Compagnia stessa. L’Assicurato si impegna a dare tempestiva comunicazione alla Compagnia in caso di cessazione dello stato di inabilità.
Disposizioni comuni
La Compagnia si riserva il diritto di richiedere, direttamente all’Aderente/Assicurato o agli aventi causa, ulteriori accertamenti medici o documentazioni atte ad una corretta valutazione del Sinistro.
L’Aderente/Assicurato deve inoltre:
− sciogliere dal segreto professionale i medici curanti;
− consentire le indagini, gli accertamenti e le visite mediche eventualmente necessarie da effettuarsi ad opera di consulenti medici di fiducia della Compagnia, il cui costo sarà a totale carico della Compagnia medesima.
La Compagnia esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa comprovante il diritto al pagamento della Prestazione.
9 – LIMITI TERRITORIALI
L’assicurazione vale per sinistri verificatisi nel mondo intero.
10 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Aderente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la risoluzione del contratto di assicurazione ai sensi degli artt. 1892,1893 e 1894 c.c.
11 – COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni da parte dell’Aderente/Assicurato alla Compagnia dovranno essere fatte per iscritto.
Eventuali comunicazioni da parte della Compagnia saranno indirizzate al domicilio indicato dall’Aderente/Assicurato sul Modulo Adesione.
12 – IMPOSTE E ALTRI ONERI FISCALI
Le imposte e gli altri oneri fiscali presenti e futuri relativi sono a carico dell’Aderente/Assicurato.
La parte di Premio relativo alla garanzia Decesso è esente da imposta, mentre la parte di Premio relativo alle garanzie Invalidità Totale Permanente e Inabilità Temporanea Totale è soggetta ad un’imposta pari al 2,5%.
Sui premi versati alla Compagnia aventi ad oggetto il rischio di Decesso e di Invalidità Totale Permanente entro il limite massimo di € 530,00, in base alla normativa vigente alla data di redazione della presente Polizza collettiva, è riconosciuta una detrazione di imposta ai fini IRPEF attualmente del 19% dei Premi stessi.
Le prestazioni erogate non sono soggette ad alcuna tassazione.
Ai sensi dell’art. 1923 del c.c, le somme dovute per la copertura in caso di morte non sono pignorabili né sequestrabili.
13– RINUNCIA ALL’AZIONE DI RIVALSA
In caso di evento da Infortunio, qualora l’Infortunio subito dall’Aderente/Assicurato sia imputabile a responsabilità di terzi, la Compagnia rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione previsto dall’art. 1916 del c.c.
14 – ARBITRATO
In caso di Xxxxxxxx, le parti hanno la facoltà di rimettere alla decisione di un collegio di tre medici le eventuali controversie sulla natura e valutazione delle lesioni, delle malattie o sul grado di invalidità che sono oggetto delle coperture prestate dalla presente Polizza. In tal caso le Parti conferiranno mandato, con scrittura privata, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo, o in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Tale luogo si intende la città sede dell’istituto di medicina legale più vicino all’Aderente/Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico. Le decisioni del Collegio dei Medici sono vincolanti per le Parti. È possibile in ogni caso rivolgersi all’autorità giudiziaria.
15 – LEGGE APPLICABILE
La Legge applicabile al contratto di assicurazione è quella italiana.
16 – PRESCRIZIONE
In riferimento alla garanzia di ramo vita per il caso Decesso, i diritti dei beneficiari dei contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, come da Art. 2952 Codice Civile, così come modificato dalla Legge 221 del 17/12/2012. Decorso tale termine senza che la Compagnia abbia ricevuto alcuna comunicazione e/o disposizione, gli importi derivanti dal Contratto verranno devoluti al Fondo costituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Regolamento di attuazione L. 23 dicembre 2005 n. 266 con D.P.R. n.116 del 22/6/2007 in materia di “Rapporti dormienti”).In riferimento alle garanzie di ramo danni per il caso di Invalidità Totale Permanente o per il caso di Inabilità Totale Temporanea, il diritto all’Indennizzo si prescrive nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
17 – RECLAMI
17.1 – Reclami alla Compagnia
Eventuali reclami relativi al presente contratto di assicurazione o alla gestione del Sinistro possono essere presentati da parte dell’Aderente/Assicurato o da qualsiasi altro soggetto legittimato all’UFFICIO RECLAMI della Compagnia secondo le seguenti modalità:
o Posta: AXA France Vie, Corso Como 17 – 00000 Xxxxxx XX;
o mail: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx-xxxxxxxx.xxx;
o tel: x00 00.00.00.00.00
I reclami indirizzati alla Compagnia contengono:
- nome, cognome, xxxxxxxxx completo e recapito telefonico del reclamante;
- numero della polizza, nominativo della Contraente, numero dell’Adesione e nominativo dell’Aderente;
- numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento (se il reclamo fa riferimento ad un sinistro in gestione);
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.
specificando per iscritto e in maniera dettagliata le ragioni e i fatti invocati. Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.
17.2 – Reclami all’Intermediario
Per i reclami inerenti al comportamento dell’Intermediario/Contraente che ha il rapporto diretto con le imprese di assicurazione, o comunque per tutti i reclami che rientrino nella competenza dello stesso (ivi inclusi quelli relativi ai comportamenti dei propri dipendenti e collaboratori), l’Aderente/Assicurato o qualsiasi altro soggetto legittimato si può rivolgere direttamente per iscritto (a mezzo posta, fax o e- mail) all’Ufficio Reclami dell’intermediario scrivendo ai seguenti recapiti:
Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A. (Customer Care)
Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx 000 00000 Xxxx
Email: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx - Tel. 00.000000 - Fax 00.00000000
17.3 – Reclami all’IVASS
In caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo o in caso di risposta ritenuta non soddisfacente, il reclamante potrà presentare formale reclamo a:
IVASS - Servizio Tutela del Consumatore
Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx Fax: 06.42.133.206
Allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario o dall’Impresa preponente o utilizzando l’apposito modello predisposto per la presentazione dei reclami, disponibile sul sito dell’Autorità al seguente link: xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx_xxx/xxxx/X0000/Xxxxxxxx0_Xxxxx%00xx%00xxxxxxx.xxx
La presentazione del reclamo all’IVASS può avvenire anche via PEC all'indirizzo xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx. In tal caso, per velocizzarne la trattazione, è opportuno che gli eventuali allegati al messaggio PEC siano in formato PDF
I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS contengono:
- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
In alternativa, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo direttamente al sistema estero competente:
La Médiation de l'Assurance
XXX 00000, 00000 Xxxxx Xxxxx 00 O tramite la procedura sul sito web:
xxxxx://xxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xxx, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, oltre a quanto previsto in base alla vigente normativa in merito alla mediazione civile.
18 – FORO COMPETENTE
Il Foro competente è quello del luogo di residenza o sede dell’Aderente/Assicurato, o quello da lui preferito.
19 – SANZIONI
In nessun caso la Compagnia sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base del presente Contratto, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la stessa a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione in forza di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
20 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) si informa l’ “Interessato” (contraente / aderente alla polizza collettiva o convenzione / assicurato / beneficiario / loro aventi causa) di quanto segue. |
AVVERTENZA PRELIMINARE |
In caso di prodotti assicurativi intermediati ai singoli aderenti a Polizze Collettive o convenzioni, la presente Informativa viene resa dalla compagnia assicurativa (Titolare del Trattamento) anche nell’interesse degli altri titolari del trattamento nell’ambito della c.d. catena assicurativa, ai sensi del Provvedimento del Garante Per la Protezione dei Dati Personali del 26 aprile 2007 (doc. web n. 1410057). |
1. IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DELLA COMPAGNIA TITOLARE DEL TRATTAMENTO |
AXA FRANCE VIE iscritta al registro di commercio delle Imprese di Nanterre n°000 000 000 con sede legale al 313, Terrasses de l'Arche – 00000 Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, autorizzata ad operare in Italia in regime di Libera Prestazione di Servizi con Provvedimento IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) emesso il 20 febbraio 2006 ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 209/2005, iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall’IVASS, in appendice Elenco II, nr. II.00022. |
2. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) |
L’interessato può contattare il Responsabile della Protezione dei dati (DPO - Data Protection Officer) della compagnia titolare del Trattamento scrivendo ai seguenti contatti: • per posta: AXA FRANCE VIE - Xxx.xx del Data Protection Officer - Corso Como n. 17 – 00000 XXXXXX |
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI PERSONALI E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO |
Le finalità del trattamento dei dati personali raccolti sono le seguenti: a. finalità strettamente connesse e strumentali all'offerta, conclusione ed esecuzione del contratto di assicurazione stipulato (inclusi gli eventuali rinnovi), al pagamento dei premi, alla gestione e liquidazione dei sinistri b. finalità di ridistribuzione del rischio mediante riassicurazione o coassicurazione, nonché di prevenzione, individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative e relative azioni legali; c. finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo Il trattamento è da considersi lecito in quanto necessario per dare esecuzione al contratto di assicurazione, dalla fase precontrattuale di assunzione del rischio alla fase liquidativa di accertamento del diritto alla prestazione. Il trattamento è altresì da cosiderarsi lecito in quanto l’interessato ha espresso il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, anche relativi al proprio stato di salute, per le finalità sopra indicate, mediante apposita dichiarazione resa in forma scritta. |
4. LE CATEGORIE DI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO |
Possono essere oggetto di trattamento, solo ed esclusivamente per le finalità sopra indicate, le seguenti categorie di dati personali dell’interessato: a. Dati identificativi dell’interessato, quali: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, estremi del documento di identificazione, il codice fiscale, e-mail, numero di telefono; b. Dati dell’interessato idonei a rivelare lo stato di salute, solo qualora strettamente necessari a dare esecuzione al contratto di assicurazione, dalla fase precontrattuale di assunzione del rischio alla fase liquidativa di accertamento del diritto alla prestazione. |
In caso di polizze connesse a finanziamenti o mutui, sono altresì oggetto di trattamento i dati relativi al finanziamento/mutuo strettamente necessari per l’assicurazione (ad esempio: numero del finanziamento assicurato, decorrenza e durata del finanziamento ai fini della copertura, società finanziaria erogante, capitale erogato e rata mensile ai fini della quantificazione delle prestazioni in caso di sinistro). In caso di polizze vendute aventi ad oggetto rischi sugli autoveicoli, sono altresì oggetto di trattamento i dati che identificano il mezzo assicurato (targa, numero di telaio, data di immatricolazione). In caso di pagamento premi con modalità bonifico bancario o SEPA direct debit, saranno altresì oggetto di trattamento le coordinate bancarie (IBAN) dell’interessato, così come in caso di liquidazione delle prestazioni previste dal contratto. |
5. DESTINATARI / CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI |
Destinatari dei dati personali dell’interessato sono anzitutto i dipendenti e/o collaboratori della compagnia Titolare del trattamento facente parte della organizzazione interna del Titolare, che trattano i dati raccolti esclusivamente nell’ambito delle rispettive mansioni (ad es.: ufficio sinistri, ufficio reclami, ufficio back-office, ufficio underwriting), in conformità alle istruzioni ricevute dal Titolare e sotto la loro autorità. Destinatari dei dati personali dell’Interessato sono altresì le seguenti categorie di soggetti terzi, esterni alla organizzazione della compagnia Titolare del trattamento, ai quali i dati personali possono essere comunicati. Tali soggetti agiscono in qualità di autonomi titolari del trattamento, salvo il caso in cui siano stati designati responsabili del trattamento. Tali soggetti sono: a. altri soggetti del settore assicurativo (c.d. catena assicurativa), quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, broker, agenti ed altri intermediari assicurativi intermediari assicurativi (e relativi addetti all’attività di intermediazione); b. professionisti, consulenti, studi o società operanti nell’ambito di rapporti di consulenza e assistenza professionale, quali studi legali, medici di fiducia, periti, consulenti privacy, consulenti antiriciclaggio, consulenti fiscali, consulenti/società antifrode, professionisti/società di recupero crediti, società incaricate del monitoraggio/controllo qualità dell’offerta e collocamento dei contratti di assicurazione, etc.; c. soggetti che svolgono attività connesse e strumentali all’esecuzione del contratto di assicurazione e alla gestione e liquidazione del sinistro, quali: attività di stoccaggio, gestione, archiviazione e distruzione della documentazione dei rapporti intrattenuti con la clientela e non; attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela; attività di assistenza alla clientela (es.: call center, help desk); attività di offerta e collocamento a distanza di contratti di assicurazione (call center esterni); attività di assunzione medica del rischio, gestione, liquidazione e pagamento dei sinistri; attività di amministrazione delle polizze e supporto alla gestione ed incasso dei premi; d. organismi associativi consortili propri del settore assicurativo (ANIA) o finanziario, cui il Titolare o gli altri titolari della catena assicurativa sono iscritti; e. società del gruppo di appartenenza della compagnia Titolare del Trattamento o degli altri titolari della catena assicurativa (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); f. altri soggetti nei cui confronti la comunicazione dei dati è obbligatoria per legge quali, a titolo esemplificativo: IVASS, Banca d’Italia - UIF (Unità d’informazione finanziaria), Agenzia delle Entrate, Magistratura, Forze dell’Ordine. |
6. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A DESTINATARI UBICATI IN PAESI TERZI |
I dati personali dell’interessato non sono trasferiti a destinatari ubicati in paesi terzi. |
7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI |
I dati personali sono conservati per un periodo di 10 anni dalla scadenza o anticipata cessazione, per qualsiasi causa, del contratto di assicurazione e, in ogni caso, in conformità alla regole dell’autorità di vigilanza di |
settore. |
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO |
L’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare: a. l’accesso ai dati personali che lo riguardano; b. la rettifica dei dati personali che lo riguardano; c. la cancellazione dei dati personali che lo riguardano; d. la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano. L’interessato ha altresì i seguenti diritti nei confronti del Titolare: e. diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano; f. diritto alla portabilità dei dati che lo riguardano. Per “diritto alla portabilità” si intende il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali forniti al Titolare, nonché il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare cui li ha forniti (ai sensi dell’Art. 20 del Regolamento); g. diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. L’interessato ha, infine, il seguente diritto: h. diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati Personali, per lamentare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Il reclamante potrà far pervenire il reclamo al Garante utilizzando la modalità che ritiene più opportuna, consegnandolo a mano presso gli uffici del Garante (all'indirizzo di seguito indicato) o mediante l'inoltro di: i. raccomandata A/R indirizzata a: Garante per la protezione dei dati personali - Xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 Xxxx; ii. e-mail all'indirizzo: xxxxxxx@xxxx.xx, oppure xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx; iii. fax al numero: 06/000000000. |
9. FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI PERSONALI |
La compagnia Titolare del Trattamento raccoglie i dati personali dell’interessato direttamente dall’interessato stesso (anche tramite propri outsourcer che entrano in contatto con esso) oppure presso gli intermediari assicurativi (e relativi addetti all’attività di intermediazione) incaricati o comunque coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo oppure presso il Contraente della Polizza Collettiva o convenzione. |
10. INFORMAZIONI SU PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONI |
I dati personali raccolti non sono oggetto di processi decisionali automatizzati, né sono oggetto di profilazione. |
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Data dell’ultimo aggiornamento del presente documento 01.10.2018