REGOLAMENTO DI
REGOLAMENTO DI
ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il presente Regolamento di Mediazione (“Regolamento”) si applica alla procedura di mediazione delle controversie finalizzata alla conciliazione (“Mediazione”), gestita da CONCILIA Srl ("CONCILIA") che le parti intendono risolvere in via pacifica e negoziata.
2. Il presente Regolamento si applica alle mediazioni nazionali aventi ad oggetto diritti disponibili. Per le controversie internazionali possono essere adottati altri regolamenti; anche in base agli accordi stipulati tra CONCILIA ed i suoi partner esteri.
3. CONCILIA può prendere in esame la possibilità di avvalersi di mediatori, strutture e personale di altri Organismi di Mediazione, con i quali abbia raggiunto degli accordi a tal fine, anche per singoli affari di Mediazione, e di avvalersi dei risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia.
ART. 2 AVVIO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE, PRESENZA DELLE PARTI E POTERI DI RAPPRESENTANZA
1. Chiunque (persona fisica o giuridica) può avviare nei confronti di una o più parti la procedura di Mediazione depositando l’”Istanza di Mediazione” predisposta da CONCILIA o un documento scritto equivalente.
2. L’originale cartaceo della suddetta Istanza di Mediazione, debitamente sottoscritto e compilato dall’istante nelle forme necessarie, deve essere presentato a CONCILIA esclusivamente mediante una delle seguenti modalità:
a) deposito materiale presso la Sede CONCILIA prescelta, solo negli orari e nei giorni di apertura della singola sede;
b) invio mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica certificata di CONCILIA indicato sul sito xxxxx://xxxxxxxx.xx e sull'Istanza di Mediazione;
c) trasmissione mediante fax unicamente al numero della Sede Nazionale CONCILIA indicato sul sito xxxxx://xxxxxxxx.xx e sull'Istanza di Mediazione;
d) trasmissione mediante raccomandata con avviso di ricevimento unicamente all’indirizzo della Sede Nazionale di CONCILIA, indicato sul sito xxxxx://xxxxxxxx.xx e sull'Istanza di Mediazione;
e) altre modalità preventivamente concordate espressamente con la Segreteria Nazionale di CONCILIA.
3. L’Istanza di Mediazione deve contenere, a pena di responsabilità delle parti istanti per indicazioni incomplete, inesatte o non veritiere:
a) Il nome dell'Organismo di Mediazione CONCILIA e del tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia;
b) I dati ed i recapiti - anche telefonici e fax - della parte istante e dei suoi assistenti (se nominati) e della controparte/controparti e dei loro assistenti (se nominati);
c) L’eventuale indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.), cui intendono ricevere tutte le comunicazioni relative al Procedura di Mediazione;
d) L’oggetto della controversia;
e) Le ragioni poste a fondamento della pretesa;
f) Il valore della controversia, che deve essere individuato in base ai criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Nei casi di liti di valore indeterminato, indeterminabile, o qualora vi sia un rilevante disaccordo tra le parti sulla stima del valore della lite, CONCILIA deciderà sul valore della controversia in base ai criteri stabiliti dalla normativa vigente, comunicandolo successivamente alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
g) Ogni altra informazione che dovesse rendersi necessaria in base alle disposizioni di legge applicabili.
h) L’eventuale atto scritto nel quale risulti inserita una clausola di Mediazione presso CONCILIA;
l) Copia del versamento di quanto dovuto a CONCILIA, nella misura indicata dalla normativa vigente, oltre alle spese di comunicazione a carico della parte istante e le eventuali altre spese che CONCILIA deve sostenere. In ogni caso le indennità di mediazione devono essere corrisposte per intero prima del rilascio dell'originale o della copia del verbale di accordo o di mancata conciliazione.
4. La Mediazione ha una durata non superiore a 90 giorni dal deposito dell’istanza, fatta salva la diversa volontà delle parti. Nel caso di ricorso alla Mediazione su invito o ordine del giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice medesimo per il deposito dell’istanza.
5. CONCILIA comunica alle parti l’avvenuta ricezione dell’istanza e ogni altra eventuale informazione utile per l’avvio della procedura. Di tali comunicazioni alla/e controparte/i, in particolare in relazione a quanto previsto dalla legge in merito al decorso dei termini di prescrizione e decadenza, in aggiunta a CONCILIA, è invitata a farsi carico, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, la stessa parte istante. Tutte le predette attività sono effettuate da CONCILIA nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente, tenuto anche conto delle eventuali esigenze organizzative dell’Organismo e delle parti.
6. La parte convocata è invitata a comunicare a CONCILIA, via fax o posta elettronica certificata, la propria adesione al procedimento di Mediazione tempestivamente, e comunque non oltre 7 giorni solari antecedenti il primo incontro di mediazione.
7. CONCILIA si riserva la facoltà, sentite le parti e con opportuno preavviso, di modificare o rinviare la data fissata per l’incontro di Mediazione al fine di agevolare il buon esito della procedura.
8. La Mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti possono anche svolgersi secondo modalità telematiche previste da CONCILIA e descritte sul sito xxxxx://xxxxxxxx.xx. Le Mediazioni potranno anche essere svolte parzialmente per via telematica, con modalità che - in ogni caso - ne assicurino e garantiscano la sicurezza delle comunicazioni ed il rispetto della riservatezza e della normativa.
ART. 3 LUOGO DELLA MEDIAZIONE
1. Il luogo dell’incontro di Mediazione è fissato nelle sedi di CONCILIA accreditate presso il Ministero della Giustizia e territorialmente competenti in base alle disposizioni di legge vigente.
2. Tuttavia, gli incontri di Mediazione potranno essere fissati:
a) in altro luogo, rispetto a quello dove si svolge il procedimento, con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'Organismo;
presso altri luoghi ritenuti idonei, con il consenso di tutte le parti, salva opposizione di CONCILIA;
b) presso le strutture di altri organismi di Mediazione, con cui CONCILIA abbia concluso apposite convenzioni, anche per singoli affari di Mediazione, comunicate ai competenti Uffici del Ministero della Giustizia.
ART. 4 MEDIATORE
1. CONCILIA designa il mediatore idoneo al rapido e corretto svolgimento dell’incarico dalla lista dei propri mediatori accreditati, tenute in considerazione la specifica competenza professionale desunta anche dalla tipologia di laurea posseduta, l’eventuale preferenza espressa dalle parti e la disponibilità del mediatore. A tal fine CONCILIA tiene anche conto della vicinanza geografica del mediatore alle singole sedi secondarie di CONCILIA accreditate al Ministero della Giustizia, delle diverse aree di specifica competenza professionale, nonché, all’interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di Mediazione di ciascun mediatore, tenendo conto della eventuale dichiarazione di competenza per materia mediante autocertificazione scritta proveniente dal singolo mediatore.
2. Le parti, presentando un’istanza congiunta, possono indicare un mediatore specifico tra quelli accreditati presso CONCILIA, ai fini della sua eventuale designazione da parte dell’organismo, tenuto conto anche della disponibilità del mediatore stesso. Sul sito xxx.xxxxxxxx.xx può essere consultato il curriculum vitae di ciascun mediatore.
3. Eventuali costi di trasferta per i mediatori non operanti prevalentemente nella città dove si svolge la procedura di Mediazione saranno preventivamente concordati, debitamente documentati, e a carico delle parti L’elenco dei mediatori di CONCILIA è su base nazionale. CONCILIA si riserva la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi iscritti al Registro con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione.
4. Il mediatore nominato, che non abbia alcun interesse personale o economico connesso con l’esito della Mediazione o che non versi in alcuno stato di incompatibilità, prima dell’inizio dell’incontro di Mediazione deve accettare per iscritto l’incarico assegnatogli ed i suoi obblighi mediante la sottoscrizione di una “Dichiarazione di accettazione dell’incarico e di indipendenza e imparzialità”, con riferimento esplicito al Codice Europeo di condotta per mediatori.
5. Il mediatore deve comunicare ogni e qualsiasi interesse di tipo personale o economico che sia sopravvenuto all'inizio del procedimento e di cui sia a conoscenza e che potrebbe pregiudicare l’imparzialità del procedimento di Mediazione. In tal caso CONCILIA procederà alla sostituzione del mediatore con altro presente nell’elenco dei mediatori accreditati. CONCILIA decide insindacabilmente sulla sostituzione. Nel caso di sostituzione CONCILIA comunica alle parti il nuovo mediatore nominato e il procedimento di Mediazione prosegue normalmente.
6. Nell’ambito della procedura di Mediazione per cui è incaricato, il mediatore non agisce in alcun modo per conto o a nome di CONCILIA.
7. Con l'accordo o su incarico di CONCILIA, il mediatore convoca personalmente le parti.
ART. 5 PRESENZA DELLE PARTI E POTERI DI RAPPRESENTANZA
1. Le persone fisiche devono partecipare personalmente alla procedura di Mediazione, potendo farsi assistere da una o più persone di fiducia. Solo per gravi ed eccezionali motivi, possono partecipare alla procedura per il tramite di uno o più rappresentanti muniti dei necessari poteri per definire la controversia. In ogni caso, è necessario portare a conoscenza di CONCILIA, con congruo anticipo, i nominativi di chi sarà presente all’incontro di Mediazione.
2. Le persone giuridiche devono partecipare alla procedura di Mediazione a mezzo di un rappresentante munito degli appositi poteri per risolvere la controversia. In ogni caso, è necessario portare a conoscenza di CONCILIA, con congruo anticipo, i nominativi di chi sarà presente all’incontro di Mediazione.
3. Nelle mediazioni obbligatorie e disposte dal giudice in base all'art. 5 co. 1-bis e co. 2, D. Lgs. 28/2010: le parti devono partecipare con l'assistenza di un avvocato al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura. Nelle mediazioni c.d. facoltative, invece, le parti possono partecipare senza l'assistenza di un avvocato.
ART. 6 POTERI DEL MEDIATORE E PROCEDURA DI MEDIAZIONE
1. Il mediatore non ha il potere di decidere la lite. Il mediatore opera con informalità, neutralità, indipendenza, imparzialità e nel rispetto del Regolamento e delle “Norme di comportamento dei mediatori di CONCILIA” e del “Codice Europeo di condotta per mediatori”.
2. Il mediatore conduce la procedura nel modo che ritiene più consono, tenendo in buon conto la volontà delle parti, la natura della controversia ed ogni altra circostanza idonea ad assicurare la rapida ed effettiva soluzione della disputa.
3. Spetta esclusivamente al mediatore la valutazione se procedere solo con incontri congiunti o anche con incontri singoli e disgiunti con le parti e/o con i loro assistenti.
4. Se il mediatore lo ritiene opportuno, sentite tutte le parti e CONCILIA, egli potrà richiedere che singole fasi della Mediazione possano svolgersi in collegamento a distanza o in via telematica.
5. Entro 30 giorni dal deposito dell’istanza CONCILIA S.r.l. fissa il primo incontro tra le parti e il mediatore, con lo scopo di verificare le reali possibilità di successo del tentativo di conciliazione. Nelle ipotesi di tentativo di conciliazione volontario, ove le parti decidano di terminare il tentativo di conciliazione durante il primo l’incontro, il procedimento si conclude con un mancato accordo. Nei casi di tentativo di conciliazione previsto come obbligatorio per legge o su invito del giudice, ove le parti decidano di terminare il tentativo di conciliazione durante il primo l’incontro, il procedimento si conclude con un mancato inizio della mediazione. In tutti i casi, qualora le parti ed il mediatore ritengano sussistente la possibilità di iniziare la procedura di mediazione, si procederà con lo svolgimento della stessa procedura preferibilmente immediatamente, oppure in incontri successivi. Se il primo incontro si concluse senza che le parti abbiano raggiunto un accordo il mediatore redige verbale di mancato accordo. Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro nessun compenso è dovuto per l'Organismo di mediazione (in base all'art. 17, co. 5-ter, D. Lgs n. 28/2010), salvo le spese in favore dell'Organismo di mediazione (spese di avvio e spese vive documentate). Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo. Se il primo incontro si conclude con esito positivo il mediatore emette un verbale di chiusura del primo incontro dal quale dovrà risultare la volontà delle parti di procedere allo svolgimento della mediazione vera e propria (come definita dall'art. 1, co. 1, lett. a) del D. Lgs. 28/2010).
6. Il mediatore può anche aggiornare la Mediazione ad altro incontro, al fine di rendere possibile per le parti l’analisi di specifiche e determinate proposte, la raccolta di nuove informazioni, la predisposizione di documenti necessari alle parti, e per qualunque altra ragione che possa agevolare la procedura di mediazione.
7. In controversie complesse, CONCILIA può concordare con le parti la nomina di un coadiutore del mediatore.
8. Nelle controversie che richiedono competenze tecniche specifiche, ottenuto il consenso delle parti, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il loro compenso, che sarà interamente pagato dalle parti, viene determinato secondo le tariffe professionali, ove esistenti, o, diversamente, sarà concordato con le parti.
9. Al mediatore è permesso emettere una proposta conciliativa che potrà essere verbalizzata esclusivamente nel caso in cui venga richiesta da tutte le parti che partecipano alla procedura.
10. In tutti i casi, salvo diverso accordo tra le parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento
ART. 7 CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA
1. La Mediazione si intende conclusa in tutti i seguenti casi:
a) qualora vi sia impossibilità al raggiungimento di una conciliazione;
b) quando le parti hanno raggiunto la conciliazione della controversia;
c) quando sono decorsi 90 giorni dal deposito dell’Istanza di Mediazione o dall’invito del giudice, salvo diverso accordo tra CONCILIA e le parti.
2. Della conclusione della Mediazione di cui ai punti precedenti il mediatore dà atto in apposito processo verbale che viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore stesso, che ne certifica l’autografia. Il mediatore dà inoltre atto dell’eventuale impossibilità di una parte a sottoscriverlo.
3. Al termine di ogni Mediazione ad ogni parte del procedimento viene consegnata idonea scheda per la valutazione del servizio, allegata al presente Regolamento, che verrà trasmessa al responsabile del registro degli organismi di mediazione tenuto presso il Ministero della Giustizia.
ART. 8 MANCATO ACCORDO DI CONCILIAZIONE
1. In caso di rifiuto della proposta del mediatore, da comunicarsi come per legge, il verbale di fallita conciliazione sarà emesso decorsi 7 giorni lavorativi dalla scadenza del termine previsto dalla legge per l'accettazione delle parti.
2. CONCILIA potrà nominare un mediatore accreditato diverso da quello che è stato nominato per la procedura di Mediazione, al fine di comporre e sottoscrivere il verbale di mancato accordo conciliativo o di mancata partecipazione di una o più parti alla Mediazione.
ART. 9 RISERVATEZZA
1. L’intera procedura di Mediazione, comprese tutte le informazioni ed i documenti che si riferiscono alla fase di avvio della procedura, è riservata.
2. Le parti devono astenersi dal chiamare a testimoniare - su ogni e qualsiasi elemento e fatto appreso durante la Mediazione - in eventuali successivi procedimenti giurisdizionali, arbitrali o di qualsiasi altra natura, il mediatore, il mediatore in tirocinio assistito, chiunque presti il proprio servizio o la propria opera all’interno di CONCILIA o comunque nell’ambito del procedimento di Mediazione e tutti i partecipanti all’incontro di Mediazione.
3. Il mediatore, il mediatore in tirocinio assistito, le parti, gli avvocati e/o i consulenti di ogni parte, ed ogni altro partecipante alla Mediazione, non devono divulgare a terzi, né utilizzarli o presentarli in eventuali successivi procedimenti giurisdizionali, arbitrali o di qualsiasi altra natura:
a) le opinioni espresse, i suggerimenti, le ammissioni, le offerte fatte da controparte e dal mediatore e le dichiarazioni rese durante tutta la procedura di Mediazione;
b) i fatti occorsi ed ogni tipologia di dichiarazione appresa durante la procedura di Mediazione.
4. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso degli incontri singoli e disgiunti – e salvo il consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni – il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
5. CONCILIA assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dalle stesse parti o formato durante il procedimento.
6. Il principio della riservatezza non si applica quando:
a) tutte le parti dispongano di derogarvi;
b) una legge obblighi CONCILIA o il mediatore alla non applicazione della regola della riservatezza;
c) CONCILIA o il mediatore ritengano che, ove fosse applicata la previsione della riservatezza, è possibile il verificarsi di un concreto pericolo di pregiudizio ai superiori interessi dei minori o alla vita o all’integrità fisica o psicologica di una persona;
d) il mediatore ritenga che vi possa essere una verosimile concreta possibilità che nei suoi confronti possa essere esperito un procedimento penale, ove la regola della riservatezza fosse applicata.
ART. 10 INDENNITÀ, COSTI E SPESE
1. Le parti devono corrispondere in egual misura a CONCILIA le indennità della Mediazione in base alla “Tabella delle indennità” in vigore al momento dell’avvio della procedura di Mediazione.
2. Le indennità della Mediazione sono dovute in solido da ciascuna delle parti che ha aderito al procedimento e sono quelle previste dalle normative vigenti al momento della procedura, e dalla Tabella liberamente redatta da CONCILIA.
3. Le indennità includono le spese di gestione del procedimento e l’onorario del mediatore.
4. Nelle mediazioni facoltative l'importo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, può essere aumentato in misura non superiore ad un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare.
5. Qualora la Mediazione si svolga in una città ove non è presente una sede di CONCILIA, oltre alle spese di trasferta del mediatore, saranno a carico delle parti i costi per l’affitto di locali ed attrezzature previamente comunicati e debitamente documentati.
6. Sono sempre dovute le spese di avvio e le spese vive documentate.
ART. 11 RESPONSABILITÁ DELLE PARTI
1. Oltre alle ipotesi di responsabilità di cui all'Art. 2, comma 3, del presente Regolamento, configurano responsabilità esclusiva delle parti:
a) l'individuazione dell'assoggettabilità della disputa ad un procedimento di Mediazione, di eventuali eccezioni, esclusioni, pregiudiziali, preclusioni, prescrizioni o decadenze che non siano state espressamente comunicate a CONCILIA all'atto di presentazione e deposito dell'Istanza di Mediazione;
b) la verifica del tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia;
c) l'individuazione dei soggetti che devono partecipare al procedimento di Mediazione, anche con riferimento alle ipotesi di litisconsorzio necessario;
d) l'indicazione della forma, natura e contenuto della delega della parte al proprio rappresentante;
e) i recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
f) le dichiarazioni in merito alla sussistenza delle condizioni per l’ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
g) la non esistenza di più istanze di mediazione relative alla stessa controversia;
h) l'indicazione di ogni altra comunicazione trasmessa a CONCILIA o al mediatore nominato, dal deposito dell’istanza di mediazione sino alla conclusione della procedura.
Art. 12 MEDIAZIONE IN MODALITA’ TELEMATICA
1. Il servizio telematico di mediazione rappresenta una modalità di tipo integrativo e complementare del servizio di mediazione classico.
2. Per la mediazione telematica CONCILIA si avvale di una piattaforma ad accesso riservato e disponibile al proprio indirizzo web dedicato xxxxx://xxxxxxxx.xx, con protocolli di sicurezza il cui standard è definito dal protocollo per la comunicazione sicura https. Il servizio è accessibile dal sito web xxxxx://xxxxxxxx.xx, previa registrazione, da effettuarsi seguendo le istruzioni riportate sul sito stesso. A seguito della registrazione, all’utente vengono attribuite una username ed una password personali e riservate, da utilizzarsi per l’accesso al Servizio e lo svolgimento della mediazione, nel giorno e nell'ora stabiliti.
3. La gestione del Servizio telematico e' conforme a tutti i requisiti di sicurezza e riservatezza previsti dalla normativa in vigore, nel rispetto della riservatezza dei dati personali, della sicurezza delle comunicazioni e dell’uguale capacità dei partecipanti di utilizzare tali strumenti.
4. CONCILIA, per quanto gli compete, tutelerà la riservatezza, dei dati personali comunicati dall'utente, delle credenziali di accesso e di tutte le informazioni fornite, in modo anche da tutelarli da accessi non autorizzati. Tuttavia, CONCILIA non potrà essere ritenuta responsabile ove le parti permettano ad altri soggetti l'utilizzo delle proprie credenziali (username e password personali),
nonché qualora soggetti terzi intercettino o accedano illegalmente a dati, trasmissioni o comunicazioni private.
5. La procedura di mediazione telematica si attiva attraverso l'invio della istanza di mediazione in formato elettronico o cartaceo, debitamente compilata, datata e sottoscritta. L'istanza e' reperibile sul sito di CONCILIA (xxxxx://xxxxxxxx.xx).
6. L'accesso al servizio telematico e' riservato ai soli utenti che presentano la domanda di mediazione (parti istanti) e la relativa adesione (parti convocate aderenti), nonché al mediatore incaricato ed alla Segreteria di CONCILIA.
7. Le credenziali di accesso, personali e segrete, sono fornite automaticamente dal programma di video-conferenza dedicato alle parti e al mediatore via email, e permettono l'accesso, relativamente alla sola mediazione in corso, nel giorno e nell'ora prestabiliti per ogni singola sessione. Per ogni singola mediazione le credenziali di cui sopra verranno rinnovate ad ogni sessione di mediazione.
8. L'utilizzo della mediazione telematica, che può riguardare l’intero procedimento di mediazione o sue singole fasi, è consentito presso CONCILIA anche nei casi in cui una (o più) delle parti partecipi all'incontro in video-conferenza e l'altra (o le altre) partecipi fisicamente nella sede CONCILIA deputata per competenza territoriale, alla presenza del mediatore e - eventualmente- del personale di Segreteria. Con riferimento alle singole fasi, l’utilizzo della modalità telematica potrà anche alternarsi e combinarsi alle modalità tradizionali (comunicazioni telefoniche, via fax, posta, e-mail, ecc...).
9. Durante l'incontro di mediazione telematica, il mediatore comunica con le parti attraverso il programma di video-conferenza dedicato, potendosi anche avvalere, se lo ritiene opportuno, dello strumento asincrono della posta elettronica certificata.
10. Ove lo riterrà opportuno, il mediatore potrà interloquire separatamente con le parti attraverso sessioni riservate, utilizzando le apposite funzioni presenti nell'applicazione online utilizzata.
11. Il verbale, l'accordo e l'eventuale proposta, potranno essere sottoscritti e trasmessi con modalità idonee a garantirne la provenienza, ivi compresa la firma digitale.
ART. 13 LEGGE APPLICABILE
1. La Mediazione presso CONCILIA è regolata e produce gli effetti che sono stabiliti dalle normative italiane applicabili.
ALLEGATI
Costituiscono parte integrante del presente Regolamento, i seguenti allegati: Allegato I. Tabella delle indennità, costi e spese di Mediazione di CONCILIA; Allegato II. Codice europeo di condotta per mediatori;
Allegato III. Scheda di valutazione del Servizio di Mediazione di CONCILIA
ALLEGATO I. TABELLA DELLE INDENNITÀ, COSTI E SPESE DI MEDIAZIONE DI CONCILIA
Tutte le indennità sotto riportate si intendono al netto di IVA
L’indennità complessiva di Mediazione che ciascuna parte deve corrispondere comprende le seguenti voci:
A) SPESE DI AVVIO:
€ 40,00 + IVA per le liti di valore fino a € 250.000;
€ 80,00 + IVA per le liti di valore superiore a € 250.000;
Le spese di avvio devono essere versate al momento del deposito dell’istanza di Mediazione per la parte istante e al momento dell’adesione al procedimento per la parte convocata, e sono da considerarsi condizione essenziale per l’avvio della procedura di Mediazione.
Le parti dovranno tempestivamente inviare a CONCILIA, via email o via fax, prova cartacea dell’avvenuto pagamento. In ogni caso, qualora la Parte Istante rinunci alla procedura di mediazione, CONCILIA non provvederà al rimborso dei suddette spese di avvio.
B) SPESE VIVE DOCUMENTATE
Qualora le parti decidano di proseguire la procedura oltre il primo incontro, le spese sono le seguenti:
C) SPESE DI MEDIAZIONE
PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI MEDIAZIONE: Condizione di procedibilità, disposta dal giudice, volontaria e da contratto
Valore della lite | Indennità per ciascuna parte e al netto di IVA |
da 0 a € 1.000 | € 40 |
da € 1.001 a € 5.000 | € 85 |
da € 5.001 a € 10.000 | € 155 |
da € 10.001 a € 25.000 | € 235 |
da € 25.001 a € 50.000 | € 400 |
da € 50.001 a € 250.000 | € 665 |
da € 250.001 a € 500.000 | € 1.000 |
da € 500.001 a € 2.500.000 | € 1.900 |
da € 2.500.001 a € 5.000.000 | € 2.600 |
oltre € 5.000.001 | € 4.600 |
CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' di cui all'art. 16 del D.M. n. 180/2010, come modificato dal D.M. n. 145/2011 e dal D. M. n. 139/2014
1) L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2) Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40,00 (oltre IVA) per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 (oltre IVA) per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.
3) Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella allegata al decreto.
4) L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella:
a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1-bis e comma 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione e' liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite e' indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.
11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.
13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.
14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
I pagamenti devono essere effettuati a mezzo bonifico bancario intestato a:
CONCILIA S.r.l.
Banca BCC Roma - IBAN: XX00X0000000000000000000000
Causale: è necessario indicare nella causale del bonifico la città competente per territorio della sede di CONCILIA, nome e cognome della parte, numero di protocollo della procedura di mediazione indicato nella lettera di convocazione, ovvero la data di deposito dell'istanza.
Esempio: Milano, Xxxxxxxx Xxxxx, 7770120 (in caso di istanza di mediazione già protocollata) Esempio: Milano, Xxxxxxxx Xxxxx, data di deposito istanza (in caso di deposito istanza di mediazione)
CREDITO DI IMPOSTA E AGEVOLAZIONI FISCALI
In caso di successo della mediazione, tutte le parti beneficiano di un credito d’imposta sulle indennità fino a concorrenza di € 500. In caso d’insuccesso della mediazione, invece, il credito d’imposta è ridotto della metà. 2) Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro fino alla concorrenza di € 50.000.
Allegato II. CODICE EUROPEO DI CONDOTTA PER MEDIATORI
I mediatori di CONCILIA aderiscono al Codice di condotta redatto da un gruppo di esperti con l’assistenza della Commissione europea e presentato a Bruxelles il 2 luglio 2004.
1. COMPETENZA, NOMINA E ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI
1.1. Competenza
I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di Mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di Mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.
1.2. Nomina
Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la Mediazione potrà aver luogo. Prima di accettare l’incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la Mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.
1.3. Onorari
Ove non sia stato già previsto, il mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni complete sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il mediatore non dovrà accettare una Mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state approvate da tutte le parti interessate.
1.4. Promozione dei servizi del mediatore
I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.
2. INDIPENDENZA ED IMPARZIALITÀ
2.1. Indipendenza
Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera.
Le suddette circostanze includono:
– qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;
– qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all’esito della Mediazione;
– il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti.
In tali casi il mediatore può accettare l’incarico o proseguire la Mediazione solo se sia certo di poter condurre la Mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti.
Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.
2.2. Imparzialità
Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di Mediazione.
3. L’ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA
3.1. Procedura
Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella Mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di Mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell’ambito dello stesso.
Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell’avvio della Mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell’accordo di Mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore e alle parti.
Su richiesta delle parti, l’accordo di Mediazione può essere redatto per iscritto.
Il Mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l’esigenza di una rapida risoluzione della controversia.
Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la Mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti.
Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente.
3.2. Correttezza del procedimento
Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento.
Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla Mediazione, nel caso in cui:
– sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione; o
– il mediatore concluda che la prosecuzione della Mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia.
3.3. Fine del procedimento
Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini.
Le parti possono ritirarsi dalla Mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione.
Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l’accordo e delle possibilità di rendere l’accordo esecutivo.
4. RISERVATEZZA
Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla Mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la Mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico.
Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all’altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.
ALLEGATO III. SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE DI CONCILIA
Sede CONCILIA di Prot. di Mediazione n. /
Data Mediatore
Scala di valutazione: 1=valore minimo - 5=valore massimo
I. VALUTAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
a. Grado di soddisfazione nella partecipazione al procedimento di Mediazione rispetto ad un giudizio in tribunale:
1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □
b. La Mediazione ha consentito di risparmiare tempo, costi e rischi del ricorso ad un tribunale?
1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □
II. VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE
a. Grado di professionalità dell’assistenza della Segreteria e completezza ed utilità delle informazioni fornite durante tutto il corso del procedimento di Mediazione:
1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □
b. Adeguatezza e comfort della sede e degli spazi che sono stati messi a disposizione delle parti durante l’incontro di Mediazione:
1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □
III. VALUTAZIONE DEL MEDIATORE
a. Grado di competenza del mediatore nelle tecniche di gestione del conflitto e del procedimento di mediazione:
1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □
b. Abilità del mediatore nel facilitare una soluzione conciliativa per la composizione della lite tra le parti:
1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □
IV. COMMENTI E SUGGERIMENTI
Nome e Cognome Data di Nascita Firma