Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile Ciclomotori e Motocicli
Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile Ciclomotori e Motocicli
Nuova 1° Global Linea Veicoli
Modello 14-000000088 - Ed. 01.05.2015
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE
a) Nota Informativa comprensiva del glossario
b) Condizioni di assicurazione
c) Informativa privacy
DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
Divisione
INDICE
PAG.
Nota Informativa 1 di 17
Condizioni Generali di Assicurazione 1 di 46
Vincoli 17 di 46
Condizioni Aggiuntive per la Copertura di Rischi 20 di 46
non compresi nell’Assicurazione Obbligatoria per la Responsabilità Civile
Condizioni Speciali di Assicurazione 23 di 46
E) Franchigia Fissa ed Assoluta 24 di 46
G) Maggiorazione Del Premio Per Sinistrosità - Peius 25 di 46
H) Bonus/Malus due ruote per Ciclomotori, Quadricicli leggeri, Motoveicoli e Motoslitte 28 di 46
Fonti Normative 37 di 46
Informativa al Cliente 1 di 4
Nuova 1a Global - RC Ciclomotori e Motocicli - EDIZIONE 05/2015
NOTA INFORMATIVA PER CICLOMOTORI E MOTOCICLI NUOVA 1a GLOBAL
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE DI CICLOMOTORI E MOTOCICLI
(Ai sensi dell’articolo 185 del Decreto Legislativo n° 209 del
7 settembre 2005 e del Regolamento ISVAP n. 35/2010)
NOTA INFORMATIVA
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
Ricordiamo che presso i nostri punti vendita o accedendo al nostro sito internet è possibile richiedere un preventivo gratuito, redatto tenendo conto degli elementi di personalizzazione previsti dalla Tariffa e in base alla formula contrattuale prescelta tra quelle da noi offerte.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A., in breve UnipolSai S.p.A., società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi presso l’IVASS al n. 046.
Sede Legale in xxx Xxxxxxxxxxx x. 00 – 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx).
Recapito telefonico 051-5077111 Telefax 051-375349, siti internet: xxx.xxxxxxxxx.xxx - xxx.xxxxxxxxx.xx, indirizzo di posta elettronica xxxx-xxxxx@xxxxxxxxx.xx.
È autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell’8/11/1993 pubblicato sulla G. U. n. 276 del 24/11/1993; è iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione presso l’IVASS al n. 1.00006.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa (dati aggiornati a: 04/2014) In base alla situazione patrimoniale di apertura della Società risultante dalla fusione alla data del 1° gennaio 2014, il patrimonio netto dell’Impresa è pari ad € 5.076.312.130,36, con capitale sociale pari ad € 1.977.533.765,65 e totale delle riserve patrimoniali pari ad
€ 2.765.037.497,82. L’indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 1,52.
Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni sull’impresa di assicurazione contenute nella presente Nota informativa si rinvia al link: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/Xxxxxx/Xxxxxxxx- mento_Fascicoli_Informativi.aspx.
UnipolSai Assicurazioni S.P.A. comunicherà per iscritto al contraente le altre modifiche del Fascicolo informativo e quelle derivanti da future innovazioni normative.
Per ogni chiarimento, il Suo Agente/Intermedio assicurativo di fiducia è a disposizione per darLe tutte le risposte necessarie.
NOTA INFORMATIVA
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
GLOSSARIO
APPLICAZIONE
Il documento che riporta, per la singola targa, i dati tecnici del veicolo e che attesta le ga- ranzie pattuite nella forma a Libro Matricola.
AREE AEROPORTUALI
Aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.
ASSICURATO
La persona fisica o giuridica la cui Responsabilità Civile è coperta con il contratto.
ATTESTAZIONE (ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO)
Il documento che la Compagnia di Assicurazioni è tenuta a rilasciare al Contraente e nel quale sono indicate le caratteristiche del Rischio assicurato.
COASSICURAZIONE
Ripartizione fra più assicuratori in quote determinate e dunque senza solidarietà tra gli stessi di un Rischio assunto tramite un unico assicuratore (compagnia delegataria).
CODICE (CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE)
Il Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005.
COMMITTENTE
Nel contratto di appalto chi incarica un appaltatore di eseguire un’opera.
CONSAP
La Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (con Sede in Xxx Xxxx, 00 – 00000 Xxxx – xxx.xxxxxx.xx).
CONTRAENTE
La persona fisica o giuridica, anche diversa dall’Assicurato, che sottoscrive il contratto di assicurazione, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente quello di pagare il Premio.
DENUNCIA
Avviso del verificarsi di un Sinistro comunicato dall’Assicurato all’Assicuratore.
NOTA INFORMATIVA
FAMIGLIARE CONVIVENTE
Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discen- denti legittimi, naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo gra- do di tutti i predetti soggetti purché aventi la stessa residenza in base allo stato di famiglia.
FRANCHIGIA
La parte del danno che rimane a carico dell’Assicurato, espressa in cifre.
IVASS
Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.
LEASING
Contratto di locazione in cui il locatore concede in godimento il veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico.
LOCATARIO
L’utilizzatore di un veicolo affidatogli in locazione, le cui generalità siano riportate sulla carta di circolazione.
MASSIMALE
Il limite massimo dell’esposizione dell’assicuratore nell’assicurazione di Responsabilità Civile.
MORA
Periodo massimo di 15 giorni susseguente alla scadenza convenuta per il pagamento dei
Premi o delle rate di Premio – successive alla prima rata di Premio stabilita dal contratto
- entro il quale l’assicurazione resta valida ed operante anche se non è stato versato il
Premio scaduto.
È previsto dall’articolo 1901, 2° comma, del Codice Civile.
Alla luce dell’articolo 170 bis del Codice la garanzia è operante fino all’ora e alla data di effetto del nuovo contratto eventualmente stipulato e comunque non oltre il quindicesimo giorno dalla scadenza contrattuale.
NORME TARIFFARIE
Le norme di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI che indicano le modalità di applicazione della
Tariffa, nonché gli sconti, gli aumenti ed i Premi applicabili in casi particolari.
PERIODO DI ASSICURAZIONE
Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.
NOTA INFORMATIVA
PERIODO DI OSSERVAZIONE
Il periodo contrattuale (regolamentato dall’articolo 7 delle Condizioni Generali di Assicu- razione - Periodi di osservazione della sinistrosità) rilevante ai fini dell’applicazione delle regole evolutive.
POLIZZA
La scheda sottoscritta dal Contraente e con la quale UNIPOLSAI ASSICURAZIONI presta la garanzia assicurativa.
PREMIO
Somma di denaro dovuta dal Contraente all’Assicuratore, quale corrispettivo dell’obbliga- zione da questo assunta.
PREMIO NETTO
Somma dovuta dal Contraente a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI al netto dell’imposta sulle assicurazioni e, per la garanzia Responsabilità civile autoveicoli terrestri, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).
PROPRIETARIO DEL VEICOLO
Colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
RESPONSABILITÀ PARITARIA
Ricorre nei casi in cui la responsabilità del Sinistro sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti.
RESPONSABILITÀ PRINCIPALE
Nel caso in cui il Sinistro coinvolga due veicoli, ricorre quando la responsabilità prevalente è attribuita ad uno dei conducenti, mentre, per i Sinistri con più di due veicoli coinvolti, ricorre nei casi in cui ad uno dei conducenti sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti.
RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA
Il ripristino del veicolo, da parte di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, nello stato antecedente il Sinistro anche mediante, ove necessario, la sostituzione dei pezzi danneggiati con pezzi nuovi.
RISCHIO
La probabilità che si verifichi il Sinistro.
NOTA INFORMATIVA
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
TARIFFA
L’insieme dei fattori di Xxxxxxx che concorrono a definire il Premio RC Auto determinato da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI in vigore al momento della stipulazione o dell’eventuale rinnovo del contratto.
TERZI
Coloro che vengono definiti come tali dall’articolo 129 del Codice.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
La Compagnia di Assicurazioni che presta le garanzie stabilite nel contratto.
3. Coperture assicurative offerte
La copertura offerta assicura i Rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione per i possibili danni involontariamente cagionati a Terzi dalla circolazione del veicolo nelle aree pubbliche o a queste equiparate (articolo 1 “Oggetto dell’assicurazione” delle Condizioni Generali di Assicurazione) compresa la Responsabilità Civile dei Trasportati. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI propone per i ciclomotori e motocicli la formula tariffaria Bo- nus/Malus (Condizione Speciale H, cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio) che prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in diminuzione o in aumento del Premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di Sinistri per i quali l’Assicurato ha la Responsa- bilità principale nei Periodi di osservazione, e si articola in 18 classi di appartenenza, come riportate nella Tabella 1 della Premessa della Condizione Speciale H.
Si può scegliere di pattuire l’applicazione di una Franchigia, con riduzione del Premio. In tale ipotesi si dovrà rimborsare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI l’importo del risarcimento rientrante nei limiti della Franchigia, come riportato al punto 15 della stessa Condizione Speciale H (Franchigia Fissa ed Assoluta).
AVVERTENZA
Premesso che la copertura assicurativa si estende ai danni involontariamente ca- gionati a Terzi durante la circolazione del veicolo in aree private, si precisa che la garanzia non opera in caso di danni verificatisi durante la sosta del veicolo medesi- mo in area privata. Non sono altresì coperti i danni comunque cagionati nelle Aree Aeroportuali e i danni causati dalla partecipazione del ciclomotore/motociclo a gare o competizioni sportive (articolo 1 “Oggetto dell’assicurazione” delle Condizioni Ge- nerali di Assicurazione).
NOTA INFORMATIVA
AVVERTENZA
Esclusioni, condizioni di sospensione e rivalsa
Segnaliamo che le Condizioni di Assicurazione prevedono alcuni casi nei quali la ga- ranzia non opera. In tali ipotesi, in forza dell’articolo 144 del Codice UNIPOLSAI ASSI- CURAZIONI potrà rivalersi nei confronti dell’Assicurato o del Contraente, per ottenere il rimborso di quanto abbia dovuto pagare ad un Terzo in seguito ad un Sinistro.
Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’articolo 2 “Esclu- sioni e rivalsa”, 3 “Estensione territoriale” e 6 “Determinazione del premio-comuni- cazioni del Contraente” delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Segnaliamo che la garanzia assicurativa resta sospesa ai sensi del primo e del secondo comma dell’articolo 1901 del codice civile in caso di mancato pagamento del Premio e qualora il Contraente si sia avvalso della facoltà prevista dall’articolo 9 “Sospensione in corso di contratto”, cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio.
AVVERTENZA
Ricordiamo che qualora sia pattuita l’applicazione di una Franchigia fissa (punto 15 della Condizione Speciale H), si deve rimborsare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI l’importo del risarcimento che rientra nei limiti della Franchigia stessa. Per esem- pio, se è stata pattuita una Franchigia di € 218, in presenza di un danno di € 750 si dovrà rimborsare l’intero importo della Franchigia stessa; in presenza invece di un danno di € 150 si dovrà rimborsare quest’ultimo importo. Ricordiamo inoltre che i Xxxxxxxxx riportati in Polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risar- cimenti dovuti sulla base delle estensioni di garanzia e sulla base delle eventuali “Condizioni Aggiuntive” acquistate (articolo 1 “Oggetto dell’assicurazione” delle Condizioni Generali di Assicurazione).
AVVERTENZA
Come previsto dall’art. 22 del Decreto Legge nr. 179 del 18/10/2012, convertito con modificazioni dalla Legge nr. 221 del 17 dicembre 2012, il contratto, di durata an- nuale (o su richiesta dell’Assicurato, di anno più frazione) cesserà automaticamente alla sua scadenza senza alcun obbligo di disdetta.
Le relative garanzie saranno operanti fino all’ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo RC Auto eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità. 3.1 Estensioni della copertura
Dietro pagamento di un sovrappremio è possibile estendere la copertura a Rischi non com- presi nell’assicurazione obbligatoria, scegliendo le Garanzie Aggiuntive di seguito elencate:
D) Rinuncia alla rivalsa nei confronti dell’Ente Proprietario/Locatario o della Società Proprietaria/Locataria;
NOTA INFORMATIVA
K) Rinuncia alla rivalsa per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
N) Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati;
T) Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati e per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto dalle suddette Condi- zioni Aggiuntive.
4. Soggetti esclusi dalla garanzia
Si ricorda che la garanzia non copre:
• i danni alla persona e alle cose subiti dal conducente;
• i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:
a) il Proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio ed il Locatario nel caso di veicolo concesso in Leasing;
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente del veicolo e delle persone elencate al punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con esse o siano a loro carico in quanto l’Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l’Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b).
Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia al capitolo “Fonti Normative” del contratto di assicurazione ed all’articolo 129 del Codice.
5.Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio - nullità
AVVERTENZA
Eventuali dichiarazioni false o reticenze sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione.
AVVERTENZA
In particolare, le dichiarazioni false o reticenze sulle circostanze del Rischio potreb- bero comportare la rivalsa in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che invece si sarebbe determinato conoscendo tali circostanze. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’articolo 6 “Determinazione del Premio-comunicazioni del Contraente” delle Condizioni Generali di Assicurazione.
NOTA INFORMATIVA
6. Premi
Il Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati alla consegna della Polizza; le rate successive dovranno essere pagate alle successive scadenze, salvo diversi accordi, presso l’Agenzia o il punto di vendita al quale è assegnato il contratto (articolo 4 - “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia” delle Condizioni Generali di Assicurazione).
Per le Polizze a Libro Matricola, che assicurano flotte di veicoli, il Premio può essere sog- getto a regolazione annuale con le modalità indicate in Polizza cui si rimanda per gli aspetti di dettaglio.
Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall’articolo 47 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento con- sentiti dalla legge ed attivati presso l’intermediario.
Si segnala che il Premio viene determinato sulla base di alcuni parametri di personalizza- zione previsti dalla Tariffa, come per esempio l’età del Proprietario.
L’importo del Premio è comprensivo delle provvigioni riconosciute da UNIPOLSAI ASSICU- RAZIONI all’intermediario. La periodicità di pagamento del Premio è annuale. È prevista la possibilità di frazionare il Premio in rate trimestrali, quadrimestrali o semestrali con le maggiorazioni rispettivamente del 5,1%, 4,3%, 3,6% sul Premio annuo lordo. L’eventuale frazionamento è indicato in Polizza.
AVVERTENZA
Si ricorda che in caso di cessazione del Rischio (alienazione, consegna in conto ven- dita, furto, rapina, appropriazione indebita, demolizione, distruzione o esportazione definitiva del veicolo) si può ottenere la restituzione della parte di Premio netto pagato relativo al periodo residuo non goduto (per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli articoli 8 “Trasferimento della proprietà del veicolo”, 14 ”Furto, Rapina e Appropriazione indebita del veicolo”, e 15 ”Distruzione o demolizione o esportazio- ne definitiva del veicolo” delle Condizioni Generali di Assicurazione).
7. Informativa in corso di contratto
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si impegna a trasmettere al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione scritta unitamente all’Attestazione, riportante l’informativa prevista dalle disposizioni vigenti, incluse le eventuali variazioni peg- giorative apportate alla classe di merito.
8. Attestazione sullo stato del Rischio – classe di merito
L’Attestazione, che ha una validità di cinque anni dalla data di scadenza del contratto per la quale è stata rilasciata, è un documento indispensabile per conoscere le caratteristiche del Rischio da assicurare e quindi per stabilire un Premio corretto. Nello stesso tempo è uno strumento dal quale risulta la sinistrosità del veicolo assicurato (per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’articolo 16 ”Attestazione dello stato del Rischio” delle Condizioni Ge- nerali di Assicurazione).
NOTA INFORMATIVA
Per queste ragioni si fa presente che:
• se il veicolo è già stato assicurato in precedenza, si deve consegnare al nuovo As- sicuratore la relativa Attestazione in occasione della stipulazione di un successivo contratto;
• UNIPOLSAI ASSICURAZIONI invia l’Attestazione al Contraente almeno trenta giorni prima di ogni scadenza annuale del contratto, indipendentemente dal fatto che si intenda o meno rinnovarlo con lo stesso Assicuratore.
Relativamente ai contratti stipulati con la formula Bonus/Malus – Condizione Speciale H
-, sull’Attestazione rilasciata da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI vengono indicate, oltre alla classe di provenienza e di assegnazione derivante dalle condizioni applicate al contratto, anche quella derivante dall’applicazione delle indicazioni contenute nel Regolamento ISVAP
n. 4/2006 (Classe di Conversione Universale o CU).
AVVERTENZA
Informiamo che la classe di merito di conversione universale cosiddetta CU riporta- ta sull’Attestazione è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti RC di ciascuna Compagnia. Quest’ultima classe, in caso di variazione della Compagnia di assicurazione, potrà essere presa in considerazione dal nuovo Assicuratore uni- tamente alle informazioni relative alla sinistrosità pregressa.
Riportiamo, di seguito, alcuni criteri di assegnazione del contratto alle classi di merito previ- ste dalla Classe di Conversione Universale (CU), come da allegato 2 al Regolamento ISVAP n. 4/2006:
- in caso di prima assicurazione del veicolo a seguito di immatricolazione o voltura (acquisto per i ciclomotori) o a seguito di cessione del contratto classe di merito CU 14.
- Negli altri casi, relativi a contratti che non risultino già assegnati ad una classe di merito CU, quest’ultima viene determinata sulla base del numero di annualità (con- siderando le ultime 5 complete) senza Sinistri pagati, anche a titolo parziale, con Responsabilità principale.
Anni senza Sinistri | Classe di Merito |
5 | 9 |
4 | 10 |
3 | 11 |
2 | 12 |
1 | 13 |
0 | 14 |
NOTA INFORMATIVA
N.B.: non sono considerati anni senza Sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (Non Assicurato) o N.D. (dato non disponibile);
non si considera l’anno in corso.
Per determinare la classe di assegnazione, si prendono in considerazione TUTTI gli even- tuali Sinistri pagati, anche a titolo parziale, con Responsabilità principale provocati nell’ul- timo quinquennio (compresa l’annualità in corso) per ogni Sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi.
Nel caso in cui venga assicurato un ciclomotore/motociclo di prima immatricolazione o questo sia assicurato per la prima volta dopo una voltura o l’acquisto, si ricorda che si può usufruire della classe di merito CU.
Lo stesso vale per la classe di merito interna ove quest’ultima sia compatibile con quanto è previsto dalle condizioni di assicurazione applicate alla Polizza.
CLASSE DI MERITO DI ASSEGNAZIONE DI INTERNA
La classe di merito di assegnazione interna viene stabilita nell’ambito delle Norme Tariffarie in vigore al momento della stipulazione del contratto, consultabili preventivamente presso l’Agenzia/punto di vendita cui è appoggiato il contratto o sul sito Internet di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI (xxx.xxxxxxxxx.xx). In assenza di indicazioni troveranno applicazione i criteri indicati dalle Condizioni di Assicurazione che di seguito sintetizziamo.
La Condizione Speciale H – Bonus/Malus “Due Ruote” delle Condizioni di Assicurazione stabilisce che, per ciclomotori e motocicli, la classe di merito di assegnazione è la 14 per i veicoli assicurati per la prima volta dopo l’immatricolazione o una voltura/l’acquisto per i ciclomotori (punto 2.1) (invariata rispetto a quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 4/2006). Per gli aspetti di maggior dettaglio si rimanda alla Condizione speciale H dal punto 2 al punto 9.
INFORMAZIONE SUL DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO
La Condizione Speciale H prevede il mantenimento della classe di merito - purché non cambi il Proprietario (il Locatario nel caso di contratto di Leasing) - in caso di:
- trasferimento di proprietà del veicolo;
- distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo;
- documentata consegna in conto vendita del veicolo (ad eccezione delle Polizze a Libro Matricola);
- furto, rapina ed appropriazione indebita del veicolo.
Qualora ricorra una delle precedenti circostanze il mantenimento della classe in corso è possibile anche per un veicolo di proprietà di un Famigliare Convivente del Proprietario (o del Locatario, nel caso dei contratti di Leasing) del veicolo sostituito.
NOTA INFORMATIVA
Il diritto al mantenimento della classe in corso può essere fatto valere anche dal coniuge in comunione dei beni nonché, in caso di variazione della proprietà del veicolo, per il conferi- mento della proprietà piena ad uno solo dei precedenti comproprietari.
9. Recesso
La previsione del diritto di recesso, prevista nello schema di Nota Informativa di cui all’alle- gato 9 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, è da intendersi superata in forza dell’art. 22 del Decreto Legge nr. 179 del 18/10/2012, convertito con modificazioni dalla Legge nr. 221 del 17 dicembre 2012, che ha introdotto il divieto del rinnovo tacito per i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dell’articolo 2952 del codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di Premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Nell’assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il Terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione. Per quanto concerne la decadenza conseguente ad omessa o ritardata Denuncia di Xxxxxxxx si rimanda all’avvertenza di cui al successivo punto 12.
11. Regime fiscale
Sul Premio imponibile di Xxxxxxx si applicano gli oneri fiscali in base alle aliquote sotto riportate e parafiscali (contributo al Servizio Sanitario Nazionale pari al 10,5% del Premio RcAuto) che sono a carico del Contraente e che, in base alla normativa vigente, sono soggetti alle seguenti aliquote:
Xxxxxxxx | Xxxxxxxx |
RC Auto | 12,5 % (*) |
AVVERTENZA
Imposta sulla Rc Auto
(*) Il Decreto Legislativo 6 maggio 2011 n.68 (c.d. Decreto sul Federalismo Fiscale), dispo- ne che le Province potranno applicare, in loro piena autonomia, una variazione in misura non superiore a 3,5% punti percentuali in aumento o in diminuzione, dell’aliquota base del 12,5% della garanzia RC Auto.
Le variazioni di aliquota introdotte dalle Province vengono pubblicate sul sito internet del Mini- stero dell’Economia e delle Finanze (xxx.xxxxxxx.xxx.xx), sezione Fiscalità Locale – Imposta RC Auto, ed hanno vigore dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della delibera di variazione. Decorso tale termine tutti i pagamenti di premi assicurativi RC Auto riferibili alle Province che hanno variato l’aliquota saranno assoggettati alla nuova aliquota.
NOTA INFORMATIVA
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Procedura per il risarcimento del danno
Ai sensi dell’articolo 143 del Codice in caso di Sinistro il Contraente ha l’obbligo di far pervenire prontamente la relativa Denuncia alla Sede di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI o all’A- genzia/punto di vendita presso il quale ha stipulato il contratto.
A questo scopo si deve utilizzare l’apposito modulo (Constatazione amichevole di incidente
- Denuncia di Sinistro) fornito da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sulle modalità di compilazione di tale modulo si rinvia a quanto previsto dall’articolo 10 “Richiesta di risarcimento danni ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice – Denuncia dei Sinistri” delle Condizioni Generali di Assicurazione.
AVVERTENZA
L’Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro a pena di decadenza entro 5 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o da quello in cui ne è venuto a conoscenza (articolo 10 “Richiesta di risarcimento danni ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice – Denuncia dei Sinistri” delle Condizioni Generali di Assicurazione), pena la perdita del diritto all’indennizzo/risarcimento o la sua riduzione ai sensi dell’articolo 1915 del codice civile.
Per quanto concerne:
• la procedura di risarcimento diretto, si rinvia agli articoli 149 e 150 del Codice e al Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2006 (per i sinistri che coinvolgono ciclomotori, la procedura si applica a condizione che i ciclomotori stessi siano muniti di targa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2006, n. 153),
• il risarcimento del danno subito dal Terzo trasportato, si rinvia all’articolo 141 del Codice,
• le altre ipotesi di risarcimento, si rinvia agli articoli 144, 145 e 148 del Codice.
A seguire ricordiamo i termini di legge entro i quali le imprese di assicurazioni devono pro- cedere alla liquidazione e al pagamento dei Sinistri.
Con riferimento alla procedura di risarcimento diretto, in caso di richiesta danni comple- ta, l’impresa deve procedere all’offerta oppure deve comunicare all’Assicurato i motivi che impediscono di formulare l’offerta, con le seguenti tempistiche:
> per i danni a cose: entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, qualora il modulo di Denuncia del Sinistro (modello C.A.I.) sia sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti; entro sessanta giorni, diversamente, qualora il modulo di Denuncia del Sinistro sia sottoscritto da un solo conducente;
NOTA INFORMATIVA
> nel caso di lesioni, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.
L’impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro quindici giorni decor- renti dalla data in cui ha ricevuto la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione da parte del danneggiato o qualora non sia pervenuta alcuna risposta entro quindici giorni dalla data in cui il danneggiato ha ricevuto l’offerta.
Negli altri casi, qualora non sia applicabile la procedura di Risarcimento diretto, l’impresa deve formulare l’offerta, oppure comunicare i motivi per cui ritiene di non farla, entro ses- santa giorni dal ricevimento della richiesta danni da parte del danneggiato (entro trenta giorni in caso di sottoscrizione del modulo di Denuncia del Sinistro da parte dei conducenti coinvolti).
In caso di Xxxxxxxx mortali o con lesioni, l’offerta - o la comunicazione dei motivi per cui si ritiene di non farla – deve essere formulata entro novanta giorni dalla ricezione della docu- mentazione prevista dal secondo comma dell’articolo 148 del Codice.
L’impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro quindici giorni dalla data in cui ha ricevuto dal danneggiato la dichiarazione di accettazione o di mancata ac- cettazione.
Nel caso in cui il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta entro trenta giorni dalla data in cui ha ricevuto l’offerta, l’impresa corrisponde comunque la somma offerta entro i quindici giorni successivi.
Nel caso in cui si rendano necessari ulteriori approfondimenti nell’ottica della prevenzione e del contrasto delle frodi assicurative, i termini entro i quali l’impresa deve procedere all’of- ferta oppure comunicare i motivi per cui ritiene di non farla sono sospesi. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia al secondo comma dell’articolo 148 del Codice.
Ricordiamo che sul sito internet di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI (xxx.xxxxxxxxx.xx) è possibi- le trovare l’indicazione del centro di liquidazione Sinistri territorialmente competente.
13. Incidenti stradali con controparti estere
In caso di incidente stradale avvenuto in Italia con veicolo immatricolato all’estero, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti, si deve inviare una raccomandata con avviso di ricevimento all’U.C.I., Ufficio Centrale Italiano, xxxxx Xxxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx, che provvederà alla gestione del Sinistro ai sensi dell’articolo 125 del Codice.
Se durante un viaggio all’estero (in uno dei Paesi del Sistema Carta Verde) si resti coin- volti in un incidente stradale provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo (Paesi dell’Unione Europea, Norvegia, Islanda e Liechtenstein), per chiedere il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere al rappresen- tante nominato in Italia dall’impresa di assicurazione del responsabile del Sinistro.
NOTA INFORMATIVA
Per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante (c.d. “mandatario”), si deve inviare apposita richiesta al Centro di Informazione Italiano, all’indirizzo:
CONSAP S.p.A.
Centro di Informazione Italiano Xxx Xxxx, 00 - 00000 Xxxx
mail: xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx fax: x00 00 00000000
telefono: x00 00 00000000
o accedere al sito Internet: xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-x-xxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxxxxx/ centro-di-informazioneitaliano.
In entrambi i casi occorrerà indicare in modo chiaro tutti gli elementi utili a risalire ai sog- getti interessati, come ad esempio data e luogo di accadimento del Sinistro ed estremi dei veicoli coinvolti (targa del veicolo responsabile del Sinistro, nazionalità, impresa di assicu- razione del veicolo responsabile del Sinistro, se nota).
N.B.: se l’incidente è provocato all’estero da un veicolo non immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo, l’applicazione della procedura sopra indicata non è pos- sibile.
In questi casi, se l’incidente è accaduto in uno dei Paesi aderenti al sistema della Carta Verde, la richiesta di risarcimento potrà essere indirizzata all’impresa di assicurazione del responsabile del Sinistro oppure al Bureau nazionale dello Stato di accadimento del Sinistro se il veicolo che ha provocato il danno è immatricolato in uno Stato diverso rispetto a quello dell’accadimento (gli indirizzi dei vari Bureaux sono indicati nel sito web dell’UCI).
Per maggiori dettagli si rimanda ai siti dell’IVASS e dell’UCI, ricordando che nel caso in cui l’assicuratore estero o il mandatario per la gestione dei Sinistri non rispondano entro tre mesi, si può fare appello alla Consap che in veste di Organismo di Indennizzo provvederà per le fasi successive.
In caso di Sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato oppure in caso di Sinistro causato dal ladro a partire dal giorno successivo alla denuncia di furto presentata all’Autorità competente, la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta all’impresa desi- gnata dal Fondo di Garanzia per le vittime della Strada istituito presso la Consap.
14. Facoltà del Contraente di rimborsare l’importo liquidato per un Sinistro
Si ricorda che, al fine di evitare l’applicazione del malus e la conseguente maggiorazione
NOTA INFORMATIVA
del Premio, si può decidere di rimborsare alla Consap (per i Sinistri liquidati nell’ambito della procedura di risarcimento diretto) o a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI (per gli altri Sinistri) l’importo di uno o più Sinistri liquidati integralmente nel Periodo di osservazione immediatamente precedente alla data di scadenza del contratto.
Tale facoltà potrà essere esercitata entro nove mesi [270 giorni] dalla scadenza con- trattuale (articolo 11 Condizione Speciale H “Facoltà del Contraente di rimborsare i Sinistri liquidati”).
15. Accesso agli atti dell’impresa
Ricordiamo che i Contraenti e i danneggiati possono accedere agli atti relativi ai procedi- menti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, una volta che tali procedimenti siano conclusi.
Quanto sopra salvo il caso previsto dal comma 2 bis dell’articolo 148 del Codice – cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio - in cui l’impresa abbia presentato denuncia o querela.
Per gli aspetti di maggior dettaglio relativi all’esercizio del diritto di accesso agli atti si rinvia a quanto previsto dall’articolo 146 del Codice e dal Decreto Ministeriale n° 191/2008.
In particolare, per quanto concerne i termini in cui la richiesta di accesso deve essere invia- ta, rinviamo all’articolo 3 del Decreto Ministeriale n° 191/2008.
Ci limitiamo qui a ricordare sinteticamente che il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta all’impresa. Il richiedente deve allegare copia di un documento di ricono- scimento e specificare gli estremi dell’atto oggetto della richiesta, oppure gli elementi che ne consentano comunque l’individuazione.
L’impresa deve comunicare al richiedente l’eventuale irregolarità o incompletezza della richiesta d’accesso entro quindici giorni dalla ricezione.
L’impresa comunica al richiedente l’atto di accoglimento della richiesta di accesso entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta o della richiesta corretta, indicando il responsabile dell’ufficio competente nella trattazione del Sinistro, il luogo in cui effettuare l’accesso e il periodo di tempo, non inferiore a quindici giorni, per visionare gli atti richiesti ed estrarne copia.
Il procedimento di accesso deve concludersi entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Il rifiuto o la limitazione dell’accesso devono essere motivati e comunicati per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta.
Nell’ambito della procedura di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del Codice, competente a fornire le risposte del caso in materia di accesso agli atti è l’impresa gestionaria, di cui al punto 12.
16. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a:
NOTA INFORMATIVA
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.
Reclami e Assistenza Clienti
Via della Unione Europea, 3/B – 20097 – San Xxxxxx Xxxxxxxx (MI) Fax: (x00) 00.0000.0000
Indirizzo di Posta Elettronica: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxx - fax 00.00.000.000 o 00.00.000.000, corredando l’esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa.
Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventua- le recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descri- zione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Si evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all’IVASS.
Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l’Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell’IVASS), si ricor- da che per eventuali reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante, avente domicilio in Italia, può presentare il reclamo all’IVASS oppure direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: http:// xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx) chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
L’Amministratore Delegato
Xxxxx Xxxxxx
Il rappresentante legale UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
CONDIZIONI GENERALI
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE RCA PER CICLOMOTORI E MOTOCICLI
(Ai sensi degli articoli 122 e seguenti del Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005
“Nuovo Codice delle Assicurazioni Private”)
CONDIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assicura, in conformità alle norme del Codice, i Rischi della Re- sponsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti nel contratto, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a Terzi dalla circolazione del veicolo descritto in Polizza.
L’assicurazione copre anche:
1. la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private escluse le Aree aeroportuali. Ai fini della presente estensione di garanzia la sosta del veicolo non è equiparata alla circolazione;
2. la responsabilità civile dei trasportati sul veicolo indicato in Polizza per i danni involon- tariamente cagionati a Xxxxx non trasportati in relazione a fatti connessi con la circola- zione del veicolo assicurato;
3. la responsabilità per i danni causati dal traino di “carrelli appendice” a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
4. la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione del veicolo;
5. PER MOTOVEICOLI DATI A NOLEGGIO CON CONDUCENTE O AD USO PUBBLICO: la responsabilità del Contraente, del conducente e del Proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed og- getti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sè dai Terzi trasportati, esclusi denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e rela- tivi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali, documenti e biglietti di viaggio nonchè bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto o da smarrimento;
6. PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI COSE IN BASE ALLA CARTA DI CIRCO- LAZIONE: la responsabilità del Proprietario e del Committente per i danni involontaria- mente cagionati ai Terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati Terzi.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI inoltre assicura, sulla base delle “Condizioni Aggiuntive” ripor- tate nelle pagine successive, i Rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano state espressamente richiamate in Polizza.
In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti 1, 2, 5 e 6 i Massima- li convenuti sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell’assicurazione
CONDIZIONI GENERALI
obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle “Condizioni Aggiuntive” e delle sopra richiamate estensioni.
L’assicurazione non comprende i Rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive di cui all’articolo 124 del Codice, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
ARTICOLO 2 - ESCLUSIONI E RIVALSA
Salvo che non sia diversamente convenuto l’assicurazione non è operante:
• se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
• nel caso di veicolo con “targa prova”, se la circolazione avviene senza l’osser- vanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo;
• nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal Proprietario (nel caso dei contratti di Leasing, dal Locatario), da un suo dipendente o da un suo colla- boratore occasionale purché in quest’ultimo caso il rapporto di collaborazione possa essere provato per iscritto;
• per i danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in confor- mità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
• se il conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l’ef- fetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
• in caso di dolo del conducente.
Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l’articolo 144 del Codice, UNI- POLSAI ASSICURAZIONI eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rinuncia comunque ad esercitare il diritto di rivalsa se al mo- mento del Sinistro:
• il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell’esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata;
• il conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rinno- vata abiliti alla guida del veicolo indicato in Polizza, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del Sinistro stesso. È in ogni caso necessario che anche la pa- tente scaduta abilitasse alla guida del veicolo.
ARTICOLO 3 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vatica-
CONDIZIONI GENERALI
no, della Repubblica di San Marino e degli Stati aderenti all’Unione Europea, nonchè per il territorio dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Mo- naco, della Svizzera, di Andorra e della Serbia.
L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde; a questo scopo UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rilascia il certificato internazio- nale di assicurazione (Carta Verde).
L’assicurazione non vale, tuttavia, per gli Stati le cui sigle internazionali, sulla Carta Verde stessa, siano barrate.
La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria RC Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla Polizza.
La Carta Verde è valida per lo stesso Periodo di assicurazione per il quale è stato pagato il
Premio o la rata di Premio. Inoltre:
- per le scadenze intermedie di Premio trova applicazione l’articolo 1901, 2° comma del Codice Civile, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza delle rate di Premio interessate;
- per le scadenze di annualità, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI risponde anche dei danni che si verifichino fino all’ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo even- tualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità.
Qualora la Polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del Periodo di assicurazione e comunque prima della scaden- za indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a restituire immediatamente quest’ultima a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI la quale eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.
Resta fermo quanto disposto al precedente articolo 2 - Esclusioni e rivalsa.
ARTICOLO 4 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
Il Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati alla consegna della Polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emes- se da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il Premio.
Il pagamento, salvo diverso accordo tra le parti, va eseguito presso l’Agenzia o il Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto, che sono autorizzati a rilasciare il certificato, il contrassegno e la Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore.
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall’ora convenuta) del giorno indicato
CONDIZIONI GENERALI
in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga le rate di Premio intermedie successive alla prima, l’assicura- zione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
ARTICOLO 5 – COMUNICAZIONE DEL NUOVO PREMIO
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, in occasione delle scadenze annuali del contratto mette a disposizione del Contraente le nuove condizioni di Premio, presso l’Agenzia o il Punto di Vendita ai quali il contratto è assegnato, almeno trenta giorni prima delle scadenze medesime.
ARTICOLO 6 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO - COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE
Il Premio è determinato in base ai dati riportati sulla Polizza con riferimento al veicolo ed al suo utilizzo, al Proprietario dello stesso (nel caso dei contratti di Leasing, al Locatario), al Contraente, al conducente esclusivo ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla Polizza stessa, nonché al contenuto dell’ultima Attestazione conseguita in corso di validità.
In caso di comunicazioni inesatte o reticenze da parte del Contraente, oppure da parte dell’Assicurato se persona diversa dal Contraente, al momento della conclu- sione del contratto troveranno applicazione gli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto.
In caso di mancata comunicazione, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia pagato al Terzo, in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, ai sensi dell’articolo 1898 del Codice Civile.
ARTICOLO 7 - PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ
Per l’applicazione delle regole evolutive ove previste dalle Condizioni Speciali, sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:
1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessan- ta giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa;
periodi successivi: in caso di permanenza presso lo stesso assicuratore iniziano sessanta giorni prima della decorrenza contrattuale e terminano sessanta giorni prima della sca- denza dell’annualità assicurativa.
CONDIZIONI GENERALI
ARTICOLO 8 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO
Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI l’eventuale trasferimento di proprietà del veicolo, fornendone idonea documenta- zione.
In questi casi viene adottata una delle seguenti soluzioni:
a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO
L’alienante, previa restituzione all’Agenzia o al Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto del certificato, del contrassegno e della Carta Verde relativi al veicolo alienato, può chiedere che il contratto sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà o di un suo Famigliare convivente: in questo caso UNIPOLSAI ASSICURAZIONI procede all’eventuale conguaglio del Premio dell’annualità in corso sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie in vigore sul contratto sostituito; la formula tariffaria e l’eventuale Condizio- ne Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituente purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo assicurato.
Le disposizioni del capoverso precedente si applicano anche nel caso in cui vi sia una docu- mentata consegna del veicolo in conto vendita; tale documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore.
b) CESSIONE DEL CONTRATTO
Se il contratto relativo al veicolo alienato viene ceduto all’acquirente, il cedente è tenuto a darne immediata comunicazione a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, fornendo tutte le in- dicazioni necessarie per il rilascio dei nuovi documenti assicurativi. Il cedente resta tenuto al pagamento dei Premi successivi fino al momento di detta comunicazione. Sono ammesse ulteriori cessioni del contratto. Il contratto ceduto si risolve automatica- mente alla sua naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta. La garanzia è operante fino all’ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità.
Per l’assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo con- tratto: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI pertanto non rilascerà l’Attestazione.
c) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Se non si verifica quanto indicato alle precedenti lettere a) e b) il contratto si risolve dalla data di perfezionamento del trasferimento di proprietà; in tal caso il Contraente deve darne comunicazione a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI restituendo contestualmente certificato di assicurazione, contrassegno e Carta Verde. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rimborsa al Contraente la parte di Premio netto corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del Premio netto annuo per ogni giorno di garanzia residua dal giorno in cui riceve
CONDIZIONI GENERALI
la comunicazione e purché i predetti documenti siano stati restituiti.
Per i contratti di durata inferiore ad un anno UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non procede al rimborso della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.
Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si abbia il trasferimento di proprietà del veicolo, il Premio netto corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del Premio annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI procede inoltre al rimborso dell’eventuale integrazione richiesta al momento della sospen- sione.
Qualora il contratto sospeso si sia risolto dopo diciotto mesi [540 giorni] senza che il Con- traente abbia richiesto la riattivazione delle garanzie il Premio netto corrisposto e non usu- fruito viene rimborsato se entro dodici mesi [360 giorni] da tale data si verifica il trasferimento di proprietà del veicolo.
Il contratto si risolve, senza rimborso del Premio, anche nel caso di documentata consegna del veicolo in conto vendita a condizione che siano stati restituiti all’Agenzia o al Punto di Vendita di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI il certificato di assicurazione, il contrasse- gno e la Carta Verde. In caso di successivo trasferimento di proprietà del veicolo stesso il Contraente ha diritto al rimborso del Premio netto pagato e non goduto dal momento della consegna in conto vendita del veicolo (o in caso di contratto sospeso dal momento della sospensione).
ARTICOLO 9 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO
Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a dar- ne comunicazione a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI restituendo (in caso di furto, rapina o appropriazione indebita se ancora in suo possesso) il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde all’Agenzia o al Punto di Xxxxxxx ai quali è assegna- to il contratto.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rilascia un’appendice che deve essere sottoscritta dal Contra- ente. La sospensione decorre dall’ora e dalla data indicate sulla predetta appendice.
Al momento della sospensione, il Periodo di assicurazione in corso con Premio pagato deve avere una residua durata pari almeno a trenta giorni.
Qualora tale durata sia inferiore, il Premio non goduto deve essere proporzionalmente inte- grato fino a raggiungere trenta giorni, con rinuncia però, da parte di UNIPOLSAI ASSICURA- ZIONI, alle successive rate di Premio relative al periodo di sospensione utilizzato.
Decorsi diciotto mesi [540 giorni] dalla sospensione senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia il contratto si risolve: qualora entro dodici mesi [360 giorni] dalla data di risoluzione si abbiano il trasferimento di proprietà, la consegna in conto vendita (seguita da documentato trasferimento di proprietà), la distruzione, la demolizione, l’espor- tazione definitiva, il furto, la rapina o l’appropriazione indebita del veicolo, il Premio netto
CONDIZIONI GENERALI
corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del Premio netto annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI procede inoltre al rimborso dell’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
Per i contratti con frazionamento del Premio il Contraente è tenuto a corrispondere, salvo si sia verificato il trasferimento di proprietà, la consegna in conto vendita (seguita da docu- mentato trasferimento di proprietà), la distruzione, la demolizione, l’esportazione definitiva, il furto, la rapina o l’appropriazione indebita del veicolo, le eventuali rate insolute successive alla risoluzione del contratto.
RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO
All’atto della riattivazione del contratto, il Premio viene determinato da UNIPOLSAI ASSI- CURAZIONI sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie in vigore sul contratto sospeso. La riattivazione è possibile sia sullo stesso veicolo che su di un altro veicolo, purché il Proprietario assicurato (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o un suo Famigliare convivente.
In caso di riattivazione del contratto su di un altro veicolo occorre inoltre che il precedente veicolo sia stato alienato, consegnato in conto vendita, demolito, distrutto, esportato defini- tivamente oppure sia stato oggetto di furto, rapina o appropriazione indebita.
Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.
La formula tariffaria e l’eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituente purché siano compatibili con la categoria di appar- tenenza del veicolo assicurato.
Riattivazione dopo un periodo di sospensione inferiore a tre mesi [90 giorni]
Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi [90 giorni] le scadenze di rata e di annualità del contratto sospeso non vengono modificate ed il Premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione rimane acquisito a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI; quest’ultima rimborsa invece l’eventuale integrazione cor- risposta al momento della sospensione.
Il Periodo di osservazione non subisce interruzioni.
Riattivazione dopo un periodo di sospensione pari o superiore a tre mesi [90 giorni] Qualora la sospensione abbia avuto una durata pari o superiore a tre mesi [90 giorni] sia le scadenze delle eventuali rate intermedie che la scadenza annuale del contratto vengono prorogate per un periodo uguale a quello della sospensione.
Sul Premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto si imputa, a favore del Contraente, il Premio pagato e non goduto, compresa l’eventuale integrazione corrisposta al momento della sospensione.
Il Periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende
CONDIZIONI GENERALI
a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tuttavia tiene conto, ai fini dell’applicazione delle regole evo- lutive previste dalle Condizioni Speciali, dei Sinistri eventualmente liquidati durante la so- spensione.
ESCLUSIONI
Non è consentita la sospensione nei seguenti casi:
• per i contratti di durata inferiore all’anno;
• per i contratti ceduti all’acquirente del veicolo venduto;
• per i contratti amministrati con “libro matricola”;
• per i contratti per l’assicurazione temporanea di veicoli a motore usati circolanti ai fini della vendita per prova, collaudo o dimostrazione.
Per ciclomotori, quadricicli e motocicli la sospensione è consentita solo in caso di alienazione, furto, rapina, appropriazione indebita, demolizione, distruzione o esportazione definitiva del veicolo in questione comprovate da idonea documen- tazione.
ARTICOLO 10 - RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 149 E 150 DEL CODICE - DENUNCIA DEI SINISTRI
Qualora trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice la richiesta di risarcimento è presentata con lettera raccomandata - con avviso di ricevimento o con consegna a mano - telegramma o fax. È esclusa la presenta- zione in via telematica.
In ogni caso deve essere presentata Denuncia del Sinistro redatta sul modulo, fornito da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, Constatazione amichevole di incidente - denuncia di sini- stro, conforme a quello previsto dal Regolamento ISVAP n° 13 del 6/2/2008.
La predetta Denuncia deve essere presentata entro cinque giorni da quello in cui il
Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne è venuto a conoscenza.
La Denuncia deve in ogni caso contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla Polizza ed al Sinistro e ad essa devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro stesso.
Il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di presentazione della Denuncia del Sinistro come sopra indicati può comportare per UNIPOLSAI ASSICURAZIONI gravi pregiudizi economici e per questo la stessa si riserva ogni azione per il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla mancata, tardiva o incompleta Denuncia del Sinistro, ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.
ARTICOLO 11 - GESTIONE DELLE VERTENZE
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI può assumere a nome dell’Assicurato la gestione delle ver-
CONDIZIONI GENERALI
tenze, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso e con facoltà di designare legali, periti, consulenti o tecnici:
- in sede stragiudiziale e in sede giudiziale civile, fino alla definizione del danno;
- in sede giudiziale penale fino alla conclusione del grado del procedimento in corso al momento della definizione del danno.
Sono a carico di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale assicurato indicato nella scheda di polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra UNIPOLSAI ASSICURAZIONI e il Contraente e/o Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non riconosce le spese sostenute all’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
L’Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui le leggi lo pre- vedano o UNIPOLSAI ASSICURAZIONIlo richieda.
ARTICOLO 12 - DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto, ha durata annuale o su richiesta dell’Assicurato di anno più frazione e si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta. La garanzia è operante fino all’ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità.
Qualora il contratto venga emesso in sostituzione di un altro per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all’anno.
ARTICOLO 13 - CONTRATTI DI DURATA INFERIORE AD UN ANNO
I contratti di durata inferiore all’anno cessano alla loro naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta e per essi è esclusa la sospensione.
È altresì esclusa qualsivoglia variazione, salvo in caso di trasferimento della proprietà, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo. Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.
ARTICOLO 14 - FURTO, RAPINA O APPROPRIAZIONE INDEBITA DEL VEICOLO
In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo il Contraente è tenuto a darne comunicazione a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, restituendo, se ancora in suo posses- so, il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde all’Agenzia o al Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto.
Il Contraente deve inoltre consegnare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI copia della de-
CONDIZIONI GENERALI
nuncia presentata all’Autorità competente.
Il Contraente, fatta salva la possibilità di sospendere le garanzie ai sensi dell’articolo 9 – Sospensione in corso di contratto, può scegliere una delle seguenti soluzioni:
a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO
Il contratto viene reso valido per un altro veicolo appartenente al Proprietario del veicolo rubato o ad un suo Famigliare convivente.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI procede all’eventuale conguaglio del Premio dell’annualità in corso sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie in vigore sul contratto sostituito.
La formula tariffaria e l’eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituente purché siano compatibili con la categoria di appar- tenenza del veicolo assicurato.
b) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto si risolve a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’Autorità di Pubblica Sicurezza e UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rimborsa al Contraente la parte di Premio netto corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del Premio netto annuo per ogni giorno di garanzia residua.
Per i contratti di durata inferiore ad un anno UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non procede al rimborso della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.
Nel caso in cui il contratto sia sospeso il Premio netto corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del Premio netto annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI procede inoltre al rimborso dell’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
Qualora il contratto sospeso si sia risolto dopo diciotto mesi [540 giorni] senza che il Con- traente abbia richiesto la riattivazione delle garanzie il Premio netto corrisposto e non usu- fruito viene rimborsato se entro dodici mesi [360 giorni] dalla data di risoluzione si verificano il furto, la rapina o l’appropriazione indebita del veicolo.
ARTICOLO 15 - DISTRUZIONE O DEMOLIZIONE O ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEI- COLO
Nel caso di cessazione di Xxxxxxx a causa di distruzione o demolizione o esportazione defi- nitiva del veicolo assicurato, il Contraente è tenuto a darne comunicazione a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, restituendo il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde all’Agenzia o al Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto.
Il Contraente deve inoltre consegnare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI:
CONDIZIONI GENERALI
• in caso di distruzione o esportazione definitiva del veicolo, la documentazione certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatri- colazione (nel caso dei ciclomotori del certificato di circolazione);
• in caso di demolizione, copia del certificato attestante l’avvenuta consegna del veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore.
Il Contraente può scegliere una delle seguenti soluzioni:
a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO
Il contratto viene reso valido per un altro veicolo appartenente al Proprietario del veicolo distrutto, demolito od esportato o ad un suo Famigliare convivente.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI procede all’eventuale conguaglio del Premio dell’annualità in corso sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie in vigore sul contratto sostituito.
La formula tariffaria e l’eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituente purché siano compatibili con la categoria di appar- tenenza del veicolo assicurato.
b) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto si risolve dalla data di distruzione, demolizione o esportazione definitiva del vei- colo e UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rimborsa al Contraente la parte di Premio netto corrispo- sta e non usufruita in ragione di 1/360 del Premio netto annuo per ogni giorno di garanzia residua dal giorno in cui riceve la comunicazione e purché i predetti documenti siano stati restituiti. Qualora certificato/contrassegno/Carta Verde siano andati distrutti con il veicolo, ai fini della quantificazione del rimborso si considerano i giorni di garanzia residua dalla data di restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione (nel caso dei ciclomotori del certificato di circolazione).
Per i contratti di durata inferiore ad un anno UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non procede al rimborso della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.
Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si abbia la distruzione, la demolizione o l’espor- tazione definitiva del veicolo, il Premio netto corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del Premio netto annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI procede inoltre al rimborso dell’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
Qualora il contratto sospeso si sia risolto dopo diciotto mesi [540 giorni] senza che il Con- traente abbia richiesto la riattivazione delle garanzie il Premio netto corrisposto e non usu- fruito viene rimborsato se entro dodici mesi [360 giorni] da tale data si verificano la distruzione, la demolizione o l’esportazione definitiva del veicolo.
CONDIZIONI GENERALI
ARTICOLO 16 - ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rilascia al Contraente, almeno trenta giorni prima della scaden- za del contratto, un’Attestazione contenente:
- la denominazione dell’impresa di assicurazione;
- il nome del Contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta oppure la de- nominazione sociale se persona giuridica;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del contratto per il quale l’Attestazione viene rilasciata;
- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di iden- tificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- il numero dei Sinistri pagati con Responsabilità principale o con Responsabilità parita- ria, eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi cinque anni con la specificazione della tipologia di danno liquidato;
- il numero e gli importi delle Franchigie formalmente richieste all’Assicurato e da questi non corrisposte;
- la firma dell’Assicuratore.
Nel caso di stipula di Xxxxxxx ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 134, comma 4-bis, del Codice, l’Attestazione contiene l’indicazione di tale circostanza. Tale indicazione viene mantenuta anche nelle Attestazioni successive alla prima.
Qualora il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole Bonus/Malus che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del Premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di Sinistri nel corso del Periodo di osservazione vengono indicati:
- la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l’annualità successiva;
- la classe di merito di assegnazione del contratto per l’annualità successiva determinata secondo le indicazioni contenute nel Regolamento ISVAP n°4 del 9 agosto 2006 (Classe di Conversione Universale o CU);
- i Sinistri pagati con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria nel Periodo di osservazione considerato con la relativa percentuale di responsabilità.
Qualora sia stata richiamata la Condizione Speciale G - Maggiorazione del Premio per sinistrosità/Peius viene indicato:
- il numero dei Sinistri pagati con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria
nel Periodo di osservazione considerato con la relativa percentuale di responsabilità;
CONDIZIONI GENERALI
- il richiamo al Peius qualora tale maggiorazione sia dovuta;
- la classe di merito di assegnazione del contratto per l’annualità successiva determinata secondo le indicazioni contenute nel Regolamento ISVAP n°4 del 9 agosto 2006 (Classe di Conversione Universale o CU).
È legittimato al ritiro dell’Attestazione oltre al Contraente anche il Proprietario (o il Locatario nel caso dei contratti di Leasing o l’acquirente con patto di riservato dominio o l’usufruttua- rio) del veicolo, se persona diversa dal Contraente.
In caso di risoluzione del contratto per furto, esportazione definitiva all’estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del vei- colo UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rilascia al Contraente l’Attestazione relativa all’annualità in corso qualora il Periodo di osservazione risulti concluso.
Nel caso di veicoli assicurati con polizze amministrate con “libro matricola”, UNI- POLSAI ASSICURAZIONI:
- non rilascia l’Attestazione per i veicoli rimasti in garanzia per una durata inferio- re ad un anno. Per tali veicoli l’Attestazione viene rilasciata al termine della successiva annualità assicurativa della Polizza.
- rilascia l’Attestazione in caso di risoluzione del contratto per furto, esportazione definiti- va all’estero, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del veicolo quando il Periodo di osservazione risulti concluso.
Nel caso di contratto stipulato in Coassicurazione con ripartizione del Rischio tra più Impre- se, l’Attestazione viene rilasciata dalla delegataria.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non rilascia l’Attestazione nel caso di:
• contratti sospesi, qualora il Periodo di osservazione non risulti concluso;
• contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
• contratti, o Applicazioni, che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno;
• contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, fatto salvo quanto sopra previsto per i casi di furto, esportazione definitiva all’estero, do- cumentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del veicolo;
• cessione del contratto per trasferimento della proprietà del veicolo assicurato.
Validità dell’Attestazione
Il periodo di validità dell’Attestazione è pari a dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza del contratto per il quale la stessa è stata rilasciata. La validità dell’Attestazione è posti- cipata fino ad un massimo di cinque anni dalla scadenza del contratto a cui si riferisce a condizione che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto.
CONDIZIONI GENERALI
In caso di Xxxxxxx sospesa la validità dell’ultima Attestazione conseguita è posticipata fino ad un massimo di cinque anni dalla scadenza del contratto a cui si riferisce a condizione che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di sospensione di tale contratto.
Qualora il veicolo indicato nell’Attestazione sia stato oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita, esportazione definitiva all’estero, consegna in conto vendita, distruzione, demoli- zione o trasferimento di proprietà la validità dell’Attestazione stessa è pari ad un massimo di cinque anni dalla data di scadenza del contratto per il quale quest’ultima è stata rila- sciata. In ogni caso qualora siano decorsi più di cinque anni l’Attestazione non è più valida.
ARTICOLO 17 - SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO - DUPLICA- TO DI POLIZZA
Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato di assicurazione o del contras- segno, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI vi provvede previa restituzione di quelli da sostituire e previo l’eventuale conguaglio del Premio.
Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comun- que siano venuti a mancare per causa giustificata, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rilascia un duplicato su richiesta ed a spese del Contraente.
Se la perdita del certificato o del contrassegno è dovuta a sottrazione, distruzione o a smar- rimento il Contraente deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente Autorità.
Ai sensi dell’articolo 1888 del Codice Civile, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rilascia un du- plicato o una copia della Polizza su richiesta ed a spese del Contraente e può esigere la presentazione o la restituzione dell’originale.
Se la perdita della Polizza è dovuta a sottrazione, distruzione o a smarrimento, il Contraen- te deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente Autorità.
ARTICOLO 18 - IMPOSTE E TASSE
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al Pre- mio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI.
ARTICOLO 19 - COMPETENZA TERRITORIALE
Per le controversie nascenti dal presente contratto e riguardanti un consumatore così come definito dall’articolo 3 del Decreto Legislativo 6/9/2005 n° 206 (Codice del Consumo), è competente esclusivamente l’Autorità Giudiziaria ove il medesimo ha la residenza o il do- micilio.
Negli altri casi è competente, a scelta della parte attrice, l’Autorità Giudiziaria del luogo di
CONDIZIONI GENERALI
residenza o sede legale del convenuto oppure quella dove ha sede l’Agenzia o il Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto.
ARTICOLO 20 – RISARCIMENTO DEI DANNI IN FORMA SPECIFICA
Qualora il Contraente Assicurato abbia dichiarato in Polizza di volersi avvalere del Risarci- mento del danno in forma specifica per i Sinistri che rientrino nella procedura e nella disci- plina di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del Codice, il Premio RC Auto sarà ridotto nella misura prevista dalla Tariffa o dalle Norme Tariffarie ed indicata in Polizza. Tale modalità di risarcimento dei danni troverà applicazione solo nei casi in cui il Contraente Assicurato non sia responsabile neppure parzialmente in ordine alla causazione del danno; inoltre la predetta modalità di risarcimento dei danni, in caso di sostituzione della Polizza per qualsivoglia causa, troverà applicazione sulla Polizza sostituente sola- mente nei casi ed alle condizioni previste dalle Norme Tariffarie.
L’indennizzo corrisposto da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non potrà comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro.
ARTICOLO 21 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme legislative e rego- lamentari vigenti.
VINCOLI
CLAUSOLE
I) PER I VEICOLI LOCATI IN LEASING
CLAUSOLA N. 1 (pagamento anticipato, in un'unica soluzione, dell’intero Premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di Leasing)
La Polizza è vincolata, sino alla data di scadenza del vincolo indicata in essa, a fa- vore dell’Ente vincolatario che è intestatario del veicolo concesso in Leasing al Contraente; pertanto UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si impegna nei confronti dell’ Ente vincolatario stesso:
a) a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso scritto dell’Ente vincolatario;
b) a comunicare all’Ente vincolatario ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indi- cato in Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa Denuncia.
In caso di Xxxxxxxx che cagioni danni al veicolo assicurato rientrante nella procedura e nella disciplina di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del Codice, l’indennizzo verrà corrisposto all’Ente vincolatario nella sua qualità di Proprietario di detto veicolo e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.
Si precisa che il Premio è stato corrisposto in un’unica soluzione sino alla data di scadenza del vincolo indicata in Polizza, salvo conguaglio da effettuarsi alla scadenza del contratto in conseguenza dell’applicazione delle regole evolutive di cui alle Condizioni Speciali della garanzia di Responsabilità Civile. Il contratto di assicurazione si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta.
La garanzia è operante fino all’ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità.
CLAUSOLA N. 2 (pagamento del Premio di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di Leasing)
La Polizza è vincolata, sino alla data di scadenza del vincolo indicata in essa, a fa- vore dell’Ente vincolatario che è intestatario del veicolo concesso in Leasing al Contraente; pertanto UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si impegna nei confronti dell’ Ente vincolatario stesso:
a) a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell’Ente vincolatario;
b) a comunicare all’Ente vincolatario ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indi- cato in Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa Denuncia;
c) a comunicare all’Ente vincolatario con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel paga- mento delle rate intermedie scadute, nonchè l’eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale.
VINCOLI
In caso di Xxxxxxxx che cagioni danni al veicolo assicurato rientrante nella procedura e nella disciplina di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del Codice, l’indennizzo verrà corrisposto all’Ente vincolatario nella sua qualità di Proprietario di detto veicolo e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.
Fino alla data di scadenza del vincolo indicata in Polizza il Contraente potrà avva- lersi della facoltà di sospendere il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, solo con il consenso scritto dell’Ente vincolatario.
II) PER I VEICOLI VENDUTI RATEALMENTE CON IPOTECA LEGALE O CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO A FAVORE DELL’ ENTE FINANZIATORE
CLAUSOLA N. 3 (pagamento anticipato, in un'unica soluzione, dell’intero Premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di vendita rateale)
La Polizza è vincolata sino alla data di scadenza del vincolo a favore dell’Ente vinco- latario in essa indicata e pertanto UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si obbliga per la durata della Polizza stessa:
a) a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell’Ente vincolatario;
b) a comunicare all’Ente vincolatario ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indi- cato in Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa Denuncia;
c) a non pagare, in caso di Xxxxxxxx che cagioni danni al veicolo assicurato rientrante nella procedura e nella disciplina di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del Codice, l’indennizzo senza il consenso scritto dell’Ente vincolatario e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, a versare a quest’ultimo l’indennità liquidata, contro quietanza liberatoria al cui rilascio l’Ente vincolatario è fin d’ora auto- rizzato dal Contraente.
Si precisa che il Premio è stato corrisposto in un’unica soluzione sino alla data di scadenza del vincolo indicata in Polizza, salvo conguaglio da effettuarsi alla scadenza del contratto in conseguenza dell’applicazione delle regole evolutive di cui alle Condizioni Speciali della garanzia di Responsabilità Civile.
Il contratto di assicurazione si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta.
La garanzia è operante fino all’ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità.
CLAUSOLA N. 4 (pagamento del Premio di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di vendita rateale)
VINCOLI
La Polizza è vincolata sino alla data di scadenza del vincolo a favore dell’ Ente vinco- latario in essa indicata e pertanto UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si obbliga per la durata della Polizza stessa:
a) a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell’Ente vincolatario;
b) a comunicare all’Ente vincolatario ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indi- cato in Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa Denuncia;
c) a comunicare all’Ente vincolatario con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel paga- mento delle rate intermedie scadute nonchè l’eventuale mancato rinnovo esplicito del contratto alla scadenza naturale;
d) a non pagare, in caso di Sinistro che cagioni danni al veicolo assicurato rientrante nella procedura e nella disciplina di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del Codice, l’indennizzo senza il consenso scritto dell’Ente vincolatario e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, a versare a quest’ultimo l’indennità liquidata, contro quietanza liberatoria al cui rilascio l’Ente vincolatario è fin d’ora auto- rizzato dal Contraente.
Fino alla data di scadenza del vincolo indicata in Polizza il Contraente può avvalersi della facoltà sospendere il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicura- zione, solo con il consenso scritto dell’Ente vincolatario.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER LA COPERTURA DI RISCHI NON COMPRESI
NELL’ ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
Le seguenti Condizioni Aggiuntive sono valide soltanto se espressamente richiama- te in Polizza.
D) Rinuncia alla rivalsa nei confronti dell’Ente Proprietario/Locatario o della Società Proprietaria/Locataria
Preso atto che il veicolo indicato in Polizza è dato in uso dall’Ente Proprietario/Locatario o dalla Società Proprietaria/Locataria (Leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasiona- li, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, a parziale deroga dell’articolo 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione - Esclusioni e rivalsa, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del solo Ente Proprietario/Locatario o della sola Società Proprietaria/Locataria:
. se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
. per i danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle dispo- sizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione (nel caso dei ciclomotori del certificato di circolazione);
. se il conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
L’assicurazione non è operante nel caso in cui l’Ente Proprietario/Locatario, o la So- cietà Proprietaria/Locataria, fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all’azione di rivalsa.
K) Rinuncia alla rivalsa per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, a parziale deroga dell’articolo 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione - Esclusioni e rivalsa, rinuncia al diritto di rivalsa nel caso di Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
N) Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, a parziale deroga dell’articolo 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione - Esclusioni e rivalsa, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell’Assicurato in conseguenza dell’inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati sul veicolo indicato in Polizza, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si riserva il diritto di rivalsa verso il conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà.
T) Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati e per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, a parziale deroga dell’articolo 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione - Esclusioni e rivalsa, rinuncia al diritto di rivalsa:
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
• nel caso di Xxxxxxxx causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
• nei confronti dell’Assicurato in conseguenza dell’inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati sul veicolo indicato in Polizza, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circola- zione. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si riserva il diritto di rivalsa verso il conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà;
• nei confronti del Proprietario del veicolo indicato in Polizza nel caso in cui quest’ultimo sia guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, purché il Proprietario stesso non fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all’azione di rivalsa.
U) Sospensione in corso di contratto per motoveicoli, motoslitte, quadricicli traspor- to cose e quadricicli trasporto persone
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, a parziale deroga dell’articolo 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione – Sospensione in corso di contratto consente – al massimo due volte per an- nualità assicurativa - la sospensione senza motivazione delle garanzie in corso di contratto per i motoveicoli, le motoslitte, i quadricicli trasporto cose ed i quadricicli trasporto persone.
W) Riattivazione dopo un periodo di sospensione pari o superiore ad un mese [30 giorni]
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, a parziale deroga dell’articolo 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione – Sospensione in corso di contratto consente la proroga delle scadenze, sia delle eventuali rate intermedie che della scadenza annuale, di un periodo uguale a quello della sospensione purché la sospensione stessa abbia avuto durata pari o superiore ad un mese [30 giorni].
CONDIZIONI SPECIALI
CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE
CONDIZIONI SPECIALI
Le Condizioni Speciali che seguono sono valide soltanto per le categorie di vei- coli indicate dalle Tariffe e dalle Norme Tariffarie e, in ogni caso, operano solo se espressamente richiamate in Polizza. Si precisa che i riferimenti a FONDIARIA-SAI, FONDIARIA-SAI divisione La Fondiaria o divisione Sai devono intendersi relativi alla Società FONDIARIA-SAI S.p.A. che, con effetto dal 6 gennaio 2014, a seguito di fusio- ne per incorporazione con Unipol Assicurazioni S.p.A. e Milano Assicurazioni S.p.A. (oltre che di Premafin Finanziaria S.p.A. – Holding di Partecipazioni), ha assunto la denominazione sociale di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.
E) FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA
La presente assicurazione è stipulata con Franchigia fissa ed assoluta per ogni
Sinistro nell’ammontare precisato in Polizza.
Il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a UNIPOLSAI ASSICU- RAZIONI l’importo del risarcimento rientrante nei limiti della Franchigia.
Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 149 e 150 del Codice UNIPOLSAI ASSICU- RAZIONI conserva il diritto di gestire il Sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della Franchigia.
CONDIZIONI SPECIALI
G) MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITÀ - PEIUS
1. PREMESSA
La presente assicurazione è stipulata nella formula con maggiorazione del Premio per si- nistrosità - PEIUS, che prevede - solo per l’annualità immediatamente successiva - una maggiorazione del Premio in presenza di Sinistri nel Periodo di osservazione.
2. APPLICAZIONE DEL PEIUS
Se nel Periodo di osservazione vengono pagati:
• due Sinistri, il Premio dovuto per l’annualità immediatamente successiva viene aumen- tato del 15%;
• tre o più Sinistri, il Premio dovuto per l’annualità immediatamente successiva viene aumentato del 25%.
Ai fini di tali aggravi vengono considerati Sinistri quelli con Responsabilità principale e quelli con Responsabilità paritaria con riferimento al numero di volte in cui la percentuale di responsabilità cumulata nell’ultimo quinquennio di osservazione sia pari ad almeno il 51%. Nel caso di pagamenti a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti – riferiti allo stesso Sinistro - non determinano l’applicazione del Peius.
3. VEICOLI GIÀ ASSICURATI IN PRECEDENZA
Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato in precedenza, al contratto stesso si applica la maggiorazione di cui sopra qualora dall’ultima Attestazione conseguita in corso di validità essa risulti dovuta.
In caso di passaggio da una formula tariffaria con “Franchigia fissa ed assoluta” alla for- mula tariffaria “Peius”, di cui alla presente Condizione Speciale, le percentuali di Respon- sabilità paritaria eventualmente evidenziate nell’Attestazione verranno cumulate – ai fini sia dell’applicazione delle regole evolutive per la classe di merito CU che per l’applicazione del- la maggiorazione se dovuta - solo nell’annualità successiva alla stipulazione del contratto.
4. ATTESTAZIONE MANCANTE
In mancanza di consegna dell’Attestazione, il contratto viene stipulato con la maggiorazione del 25%. Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell’At- testazione che sia consegnata entro tre mesi [90 giorni] dalla stipulazione del contratto. L’eventuale rimborso della maggiorazione viene effettuato da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest’ultimo, viene conteg- giata sull’ammontare del Premio per la nuova annualità.
5. ATTESTAZIONE RELATIVA AD UN CONTRATTO SCADUTO DA PIÙ DI DODICI MESI
Qualora l’ultima Attestazione conseguita si riferisca ad un contratto scaduto da più di do-
CONDIZIONI SPECIALI
dici mesi, ma da meno di cinque anni, il nuovo contratto viene stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti a condizione che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto o, se il precedente contratto è sospeso, successivamente alla data di sospensione della Polizza. In mancanza di tale dichiarazione, o qualora il contratto sia scaduto da più di cinque anni, la nuova Polizza è stipulata con la maggiorazione del 25%.
6. VEICOLO GIÀ ASSICURATO CON CONTRATTO DI DURATA INFERIORE ALL’ANNO
Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all’anno (di seguito indicato come “temporaneo”), si applica la maggiora- zione di cui sopra se quest’ultimo contratto ne era gravato.
Qualora il veicolo non fosse già assicurato presso UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divi- sione Sai o divisione La Fondiaria o FONDIARIA-SAI il Contraente deve consegnare copia del precedente contratto temporaneo nonché l’eventuale ultima Attestazione conseguita sulla base della quale quest’ultimo era stato stipulato; in assenza, al contratto viene applicata la maggiorazione del 25%.
Lo stesso accade qualora il contratto precedente, sia scaduto da più di cinque anni. La maggiorazione del 25% viene applicata anche qualora il contratto precedente sia scaduto da più di dodici mesi salvo che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto o, se il precedente contratto è sospeso, successivamente alla data di sospensione della Polizza.
7. VEICOLO ASSICURATO PER LA PRIMA VOLTA
Se il contratto è relativo ad un veicolo assicurato per la prima volta:
a) dopo la prima immatricolazione;
b) dopo una voltura;
il Contraente è tenuto a consegnare copia della carta di circolazione del veicolo o della sua ricevuta sostitutiva e copia del relativo foglio complementare o certificato di proprietà oppure dell’appendice di cessione del contratto precedente. In difetto, il contratto è stipulato con la maggiorazione del 25%.
8. VEICOLO GIÀ ASSICURATO PRESSO IMPRESA POSTA IN LIQUIDAZIONE COATTA AM- MINISTRATIVA
Qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno pres- so un’impresa alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, il Contraente deve provare di avere fatto richiesta dell’Attestazione all’impresa o al Commissario Xxxxxxxxxxx e deve dichiarare, ai sen- si e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, gli elementi che
CONDIZIONI SPECIALI
sarebbero stati indicati nell’Attestazione ove fosse stata rilasciata.
Il contratto viene stipulato con la maggiorazione di cui sopra, se quest’ ultima risulta dovuta in base alla predetta dichiarazione del Contraente. In mancanza di tale dichiarazione il contratto viene stipulato con la maggiorazione del 25%.
9. VEICOLO GIÀ ASSICURATO ALL’ESTERO
All’Attestazione è equiparata a tutti gli effetti la dichiarazione rilasciata, per lo stesso veico- lo, dal precedente assicuratore estero.
10. FACOLTÀ DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE I SINISTRI LIQUIDATI
È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di Premio conseguenti all’applica- zione del Peius offrendo a CONSAP (per i Sinistri liquidati nell’ambito della procedura di Risarcimento Diretto) o a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI (per gli altri Sinistri) il rim- borso degli importi liquidati per tutti o per parte dei Sinistri considerati nel Periodo di osservazione precedente alla data di scadenza del contratto. Tale facoltà riguarda solo i Sinistri liquidati integralmente nel corso dell’annualità in scadenza e potrà essere esercitata entro nove mesi [270 giorni] dalla scadenza contrattuale.
11. SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO
La sostituzione del contratto non interrompe il Periodo di osservazione in corso, purché il Proprietario (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o un suo Famigliare convivente.
CONDIZIONI SPECIALI
H) BONUS/MALUS DUE RUOTE PER CICLOMOTORI, QUADRICICLI LEGGERI, MOTO- VEICOLI E MOTOSLITTE
1. PREMESSA
La presente assicurazione è stipulata nella formula Bonus/Malus Due Ruote - che prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di Sinistri nei Periodi di osservazione - che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di Premio decrescenti o crescenti, determinati secondo la tabella 1:
TABELLA 1 - CLASSI DI MERITO
Classi di merito | Coefficienti di determinazione del Premio |
1 | 0,50 |
2 | 0,53 |
3 | 0,56 |
4 | 0,59 |
5 | 0,62 |
6 | 0,66 |
7 | 0,70 |
8 | 0,74 |
9 | 0,78 |
10 | 0,82 |
11 | 0,88 |
12 | 0,94 |
13 | 1,00 |
14 | 1,15 |
15 | 1,30 |
16 | 1,50 |
17 | 1,75 |
18 | 2,00 |
CONDIZIONI SPECIALI
La classe di assegnazione viene determinata sulla base dei criteri indicati dalle Norme Tariffarie in vigore al momento della stipulazione del contratto.
In mancanza di indicazioni nelle Norme Tariffarie, si applicano i criteri indicati ai punti seguenti.
2. CICLOMOTORI, QUADRICICLI LEGGERI, MOTOVEICOLI E MOTOSLITTE ASSICURATI PER LA PRIMA VOLTA
2.1. DOPO L’ACQUISTO
Sono assegnati alla classe di merito 14 i contratti che si riferiscono a:
. ciclomotori/quadricicli leggeri assicurati per la prima volta dopo l’acquisto o un passag- gio di proprietà;
. motoveicoli e motoslitte assicurati per la prima volta dopo la prima immatricolazione o dopo una voltura.
Qualora il Contraente consegni un’Attestazione, in corso di validità, il Proprietario (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) - persona fisica - del veicolo o un suo Famigliare con- vivente, potrà usufruire per il nuovo veicolo della medesima tipologia, di sua proprietà o a lui locato:
- della classe di merito risultante dall’ultima Attestazione conseguita in corso di validità rilasciata da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Sai o divisione La Fondiaria o da FONDIARIA-SAI e relativa ad un contratto in corso con formula tariffaria Bonus/Malus Due Ruote;
- della classe di merito CU risultante dall’ultima Attestazione conseguita in corso di vali- dità in tutti gli altri casi
Il Contraente è tenuto, alternativamente, a consegnare:
- per i ciclomotori/quadricicli leggeri, copia del certificato di circolazione e dell’e- ventuale appendice di cessione del contratto precedente;
- per i motoveicoli e le motoslitte, copia della carta di circolazione del veicolo o della sua ricevuta sostitutiva e copia del relativo foglio complementare o certifi- cato di proprietà oppure dell’appendice di cessione del contratto precedente.
In assenza della documentazione sopra indicata il contratto è assegnato alla classe di merito 18.
2.2. IN LUOGO DI UN ALTRO CICLOMOTORE/QUADRICICLO LEGGERO/MOTOVEICOLO/ MOTOSLITTA CHE SIA STATO OGGETTO DI FURTO/RAPINA/APPROPRIAZIONE INDEBI- TA, ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL’ESTERO, CONSEGNA IN CONTO VENDITA, DISTRU- ZIONE, DEMOLIZIONE O TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ
In caso di anticipata risoluzione del contratto per furto/rapina/appropriazione indebita,
CONDIZIONI SPECIALI
esportazione definitiva all’estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, de- molizione o trasferimento di proprietà (o qualora tali eventi avvengano successivamente alla scadenza del rapporto contrattuale) di un ciclomotore/quadriciclo leggero/motoveicolo/ motoslitta in luogo della quale venga assicurato un altro veicolo di nuova proprietà della medesima tipologia, si procede come di seguito indicato purché l’ultima Attestazione con- seguita sia in corso di validità:
Ciclomotore/quadriciclo leggero/motoveicolo/motoslitta già assicurato presso UNI- POLSAI ASSICURAZIONI divisione Sai o divisione La Fondiaria o presso FONDIA- RIA-SAI con formula tariffaria Bonus/Malus Due Ruote.
Il nuovo contratto verrà assegnato alla classe di merito risultante dall’ultima Attestazione conseguita in corso di validità rilasciata per il veicolo precedente purché il Proprietario del nuovo veicolo (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o un suo Fami- gliare convivente.
Il Contraente è tenuto a consegnare a seconda dei casi:
- copia della denuncia di furto/rapina/appropriazione indebita rilasciata dalle competenti Autorità;
- copia della documentazione comprovante l’esportazione definitiva all’estero, la consegna in conto vendita, la distruzione, la demolizione o il trasferimento della proprietà del veicolo;
- copia del certificato di circolazione per i ciclomotori/quadricicli leggeri;
- copia della carta di circolazione o della sua ricevuta sostitutiva e copia del relati- vo foglio complementare o certificato di proprietà per i motoveicoli e le motoslitte.
Altri casi di ciclomotore/quadriciclo leggero/motoveicolo/motoslitta già assicurato. Il nuovo contratto verrà assegnato alla classe di merito CU risultante dall’ultima Attestazio- ne conseguita in corso di validità del veicolo precedente, purché il Proprietario del nuovo veicolo (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o un suo Famigliare convivente.
Il Contraente è tenuto a consegnare a seconda dei casi:
- l’ultima Attestazione conseguita in corso di validità del veicolo precedente;
- copia della denuncia di furto/rapina/appropriazione indebita rilasciata dalle competenti Autorità;
- copia della documentazione comprovante l’esportazione definitiva all’estero, la consegna in conto vendita, la distruzione, la demolizione o il trasferimento della proprietà del veicolo;
- copia del precedente contratto assicurativo;
- copia del certificato di circolazione per i ciclomotori/quadricicli leggeri;
- copia della carta di circolazione o della sua ricevuta sostitutiva e copia del relati-
CONDIZIONI SPECIALI
vo foglio complementare o certificato di proprietà per i motoveicoli e le motoslitte.
3. VEICOLO GIÀ ASSICURATO CON UNIPOLSAI ASSICURAZIONI DIVISIONE SAI O DIVI- SIONE LA FONDIARIA o FONDIARIA-SAI NELLA FORMULA BONUS/MALUS DUE RUOTE Se il veicolo era precedentemente assicurato nella formula tariffaria Bonus/Malus Due Ruo- te la classe di merito di assegnazione è quella indicata dall’ultima Attestazione conseguita in corso di validità.
4. ALTRI CASI DI VEICOLO GIÀ ASSICURATO
Per i ciclomotori/quadricicli leggeri/motoveicoli/motoslitte già assicurati presso:
- UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Sai o divisione La Fondiaria o FONDIARIA-SAI in una formula diversa dal Bonus/Malus Due Ruote
oppure
- non assicurati con UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Sai o divisione La Fondiaria o FONDIARIA-SAI
il contratto è assegnato alla classe di merito di assegnazione CU risultante dall’ultima Atte- stazione conseguita in corso di validità. Se l’Attestazione non riporta la classe di merito di assegnazione CU il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 13.
Il Contraente non assicurato presso UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Sai o divi- sione La Fondiaria o FONDIARIA-SAI è tenuto a consegnare a UNIPOLSAI ASSICURA- ZIONI l’ultima Attestazione conseguita in corso di validità.
In caso di passaggio da una formula tariffaria con “Franchigia fissa ed assoluta” alla for- mula tariffaria “Bonus/Malus”, di cui alla presente Condizione Speciale, le percentuali di Responsabilità paritaria eventualmente evidenziate nell’Attestazione verranno cumulate - ai fini dell’applicazione delle regole evolutive sia per la classe di merito interna che per quella CU - solo nell’annualità successiva alla stipulazione del contratto.
5. ATTESTAZIONE CONSEGNATA SUCCESSIVAMENTE ALLA STIPULAZIONE DEL CON- TRATTO
La classe di assegnazione del contratto è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell’ultima Attestazione conseguita in corso di validità che sia consegnata in data successi- va a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre tre mesi [90 giorni] da quest’ultima data.
L’eventuale differenza di Premio risultante a credito del Contraente viene rimborsata da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest’ultimo, viene conteggiata sull’ammontare del Premio per la nuova annualità.
6. DICHIARAZIONE ESTERA
Nel caso in cui la nuova Polizza si riferisca ad un veicolo già assicurato all’estero, il con- tratto è assegnato alla classe di merito 14, a meno che il Contraente non consegni una
CONDIZIONI SPECIALI
dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l’assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di Sinistri nelle annualità immediatamente pre- cedenti alla stipulazione del nuovo contratto. Tale dichiarazione può essere utilizzata, anche per un nuovo veicolo della stessa tipologia del precedente, negli stessi casi previsti per l’Attestazione.
7. VEICOLO GIÀ ASSICURATO CON CONTRATTO DI DURATA INFERIORE ALL’ANNO
Nel caso in cui il veicolo fosse già assicurato con contratto di durata inferiore all’anno (di seguito indicato come “temporaneo”) si applicano le seguenti disposizioni.
7.1. VEICOLO GIÀ ASSICURATO CON POLIZZA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI DIVISIONE SAI O DIVISIONE LA FONDIARIA o FONDIARIA-SAI
Il nuovo contratto è assegnato alla classe 14 o alla stessa classe di merito di quello prece- dente, se quest’ultimo prevedeva la formula tariffaria Bonus/Malus Due Ruote.
Se il precedente contratto temporaneo è cessato da più di dodici mesi, e purché la stipula- zione del nuovo contratto avvenga entro cinque anni dalla sua scadenza, si applica quanto è previsto al capoverso precedente qualora il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla cessazione.
In assenza di tale dichiarazione, o qualora siano trascorsi più di cinque anni dalla scadenza del precedente contratto, il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 18.
7.2 ALTRI CASI DI VEICOLO GIÀ ASSICURATO
Il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 14. Il Contraente deve consegna- re copia del precedente contratto temporaneo; in mancanza di tale copia la nuova Polizza è assegnata alla classe di merito 18.
Lo stesso accade qualora il contratto precedente sia scaduto da più di cinque anni.
La classe 18 viene applicata anche qualora il contratto precedente sia scaduto da più di dodici mesi salvo che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla cessazione o, se il precedente contratto è sospeso, successivamente alla data di sospensione della Polizza.
In assenza di tale dichiarazione il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 18.
8. VEICOLO GIÀ ASSICURATO PRESSO IMPRESA POSTA IN LIQUIDAZIONE COATTA AM- MINISTRATIVA
Qualora il contratto precedente sia stato stipulato presso un’impresa alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministra-
CONDIZIONI SPECIALI
tiva il Contraente deve provare di aver fatto richiesta dell’Attestazione all’impresa o al Commissario Liquidatore e deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, gli elementi che sarebbero stati indicati nell’At- testazione ove fosse stata rilasciata. In mancanza di tale dichiarazione il contratto è assegnato alla classe di merito 18.
9. ATTESTAZIONE MANCANTE O RELATIVA AD UN CONTRATTO SCADUTO DA PIÙ DI DODICI MESI
In assenza dell’Attestazione il contratto viene assegnato alla classe di merito 18.
Lo stesso accade qualora il contratto precedente sia scaduto da più di cinque anni.
La classe 18 viene applicata anche qualora il contratto precedente sia scaduto da più di dodici mesi salvo che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto o, se il precedente contratto è sospeso, successivamente alla data di sospensione della Polizza.
In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato:
- alla classe di assegnazione indicata dall’ultima Attestazione conseguita in corso di vali- dità se il veicolo era già assicurato con Polizza UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Sai o divisione La Fondiaria o FONDIARIA-SAI nella formula tariffaria Bonus/Malus Due Ruote;
- alla classe di assegnazione CU in tutti gli altri casi.
10. RINNOVO DEL CONTRATTO
Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all’atto dell’eventuale rinnovo, alla classe di merito di pertinenza, in base alla tabella 2, a seconda che UNIPOLSAI ASSICURAZIONI abbia o meno effettuato, nel Periodo di osservazione o in periodi precedenti, pagamenti a seguito di Sinistri con Responsabilità principale. Si terrà conto inoltre dei Sinistri con Responsabilità paritaria pagati, prendendo come riferimento l’ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità pregressa, qualora la percentuale di responsabilità “cumulata” sia pari ad almeno il 51%.
Nel caso di pagamenti a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti - riferiti allo stesso Sinistro - non determinano l’applicazione del malus. In mancanza di pagamento, anche parziale, di danni -anche in presenza di Denuncia di Sinistro o di richiesta di risarcimento - il contratto è considerato immune da Sinistri agli effetti dell’applicazione della predetta tabella 2.
CONDIZIONI SPECIALI
TABELLA 2 - REGOLE EVOLUTIVE
Classe di merito di asseganzione in base a: - numero di Sinistri con Responsabilità principale pagati e - numero di volte che la Responsabilità paritaria “cumulata” per i Sinistri pagati ha raggiunto almeno il 51%. | |||||
Classe di merito di provenienza | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 o più |
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
CONDIZIONI SPECIALI
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
11. FACOLTÀ DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE I SINISTRI LIQUIDATI
È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di Premio o di fruire delle riduzioni di Premio conseguenti all’applicazione delle regole evolutive di cui alla tabella 2 offrendo a CONSAP (per i Sinistri liquidati nell’ambito della procedura di Risarcimento Diretto) o a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI (per gli altri Sinistri) il rimborso degli importi liquidati per tutti o per parte dei Sinistri considerati nel Periodo di osservazione precedente alla data di scadenza del contratto.
Tale facoltà riguarda solo i Sinistri liquidati integralmente nel corso dell’annualità in scadenza e potrà essere esercitata entro nove mesi [270 giorni] dalla scadenza contrattuale.
12. SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO
La sostituzione del contratto non interrompe il Periodo di osservazione in corso - e com- porta perciò il mantenimento della classe di merito - purché il Proprietario (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o un suo Famigliare convivente.
13. SOSTITUZIONE DEL VEICOLO
La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto con mantenimento - per un altro ciclomotore, quadriciclo leggero, motoveicolo o motoslitta - della classe di merito in corso solo nel caso di trasferimento della proprietà, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva, furto, rapina o appropriazione indebita, purché il Pro- prietario del veicolo sostituente (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o un suo Famigliare convivente. Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.
L’ultima Attestazione conseguita in corso di validità relativa ad un veicolo consegnato in conto vendita o oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita può essere utilizzata per assicurare nuovamente lo stesso veicolo, rientrato dal conto vendita o ritrovato; se per tale veicolo non è stata mai conseguita alcuna Attestazione, il contratto è assegnato alla stessa classe di merito di assegnazione della Polizza precedente se stipulata con UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Sai o divisione La Fondiaria o FONDIARIA-SAI ovvero op- pure alla classe di merito 14 negli altri casi.
14. VEICOLO GIÀ ASSICURATO PER IL QUALE VIENE UTILIZZATA L’ATTESTAZIONE RELATIVA AD UN ALTRO VEICOLO DELLA MEDESIMA TIPOLOGIA CHE SIA STATO OG- GETTO DI FURTO/RAPINA/APPROPRIAZIONE INDEBITA, ESPORTAZIONE DEFINITIVA
CONDIZIONI SPECIALI
ALL’ESTERO, CONSEGNA IN CONTO VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O TRA- SFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ
Si applica quanto riportato al punto 2.2 anche qualora il Contraente all’atto della stipulazio- ne del contratto consegni l’ultima Attestazione in corso di validità conseguita per un altro veicolo della medesima tipologia - oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita, esporta- zione definitiva all’estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento di proprietà - appartenente allo stesso Proprietario/Locatario o ad un suo Famigliare convivente.
Tale operazione può essere compiuta un’unica volta.
15. FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA
Qualora nel contratto sia stata pattuita l’applicazione di una Franchigia fissa ed assoluta, il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a UNIPOLSAI ASSICURA- ZIONI l’importo del risarcimento rientrante nei limiti della Franchigia.
Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 149 e 150 del Codice UNIPOLSAI ASSICU- RAZIONI conserva il diritto di gestire il Sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della Franchigia.
Ai fini dell’evoluzione delle classi di merito non si tiene conto dei Sinistri il cui importo rientri nei limiti della Franchigia, purché sia stato effettuato il dovuto rimborso a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI.
Qualora quest’ultimo avvenga dopo la scadenza naturale del contratto, UNIPOLSAI ASSICU- RAZIONI assegna il contratto stesso, all’atto del primo rinnovo successivo al rimborso, alla classe di merito cui lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso in cui il Sinistro non fosse avvenuto.
In questo caso UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non procede ad alcun conguaglio di Premio. Nel caso in cui il rapporto assicurativo sia cessato UNIPOLSAI ASSICURAZIONI mette a disposizione degli aventi diritto una nuova Attestazione.
FONTI NORMATIVE
FONTI NORMATIVE
FONTI NORMATIVE
CODICE CIVILE
Articolo 1888 - Prova del contratto
Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.
L’assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro docu- mento da lui sottoscritto.
L’assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del Contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell’origi- nale.
Articolo 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l’assi- curatore non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L’assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l’impugnazione.
L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
Articolo 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha co- nosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia cono- sciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Articolo 1894 – Assicurazione in nome o per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattez- za delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicu- ratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.
FONTI NORMATIVE
Articolo 1898 - Aggravamento del rischio
Il Contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato.
L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicura- to entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio.
Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicura- tore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggrava- mento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’ef- ficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta e ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
Articolo 1901 - Mancato pagamento del premio
Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicu- razione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
(...)
Articolo 1915 - Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio
L’assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità. Se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assi- curatore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Articolo 2054 – Circolazione di veicoli
Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei condu- centi abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
FONTI NORMATIVE
Il proprietario del veicolo o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del vei- colo è avvenuta contro la sua volontà.
In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.
Articolo 2952 - Prescrizione in materia di assicurazione
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.
FONTI NORMATIVE
Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005 (CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE)
Articolo 122 - Veicoli a motore
1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile e dall’articolo 91, comma 2, del codice della strada. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell’ISVAP, individua la tipologia di veicoli esclusi dall’obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.
2. L’assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai traspor- tati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
3. L’assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del loca- tario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall’articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità di pub- blica sicurezza. In deroga all’articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l’assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell’imposta pagata e del contributo previsto dall’articolo 334.
4. L’assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventual- mente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitual- mente.
Articolo 124 - Gare e competizioni sportive
1. Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove non possono essere autorizzate, anche se in circuiti chiusi, se l’organizzatore non abbia provveduto a contrarre assicurazione per la responsabilità civile.
2. L’assicurazione copre la responsabilità dell’organizzatore e degli altri obbligati per i dan- ni arrecati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi e ai veicoli da essi adoperati.
FONTI NORMATIVE
Articolo 129 - Soggetti esclusi dall’assicurazione
1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicura- zione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.
2. Ferme restando la disposizione di cui all’articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:
a) i soggetti di cui all’articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all’articolo 91, comma 2, del codice della strada;
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l’assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l’assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).
Articolo 134 – Attestazione sullo stato del rischio
(...)
4-bis. L’impresa di assicurazione in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto relativo ad un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risul- tante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.
AArticolo 144 - Azione diretta del danneggiato
1. I l danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione.
2. Per l’intero massimale di polizza l’impresa di assicurazione non può opporre al danneg- giato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno. L’impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di
FONTI NORMATIVE
rifiutare o ridurre la propria prestazione.
3. Nel giudizio promosso contro l’impresa di assicurazione è chiamato anche il responsa- bile del danno.
4. L’azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l’azione verso il responsabile.
Articolo 149 - Procedura di risarcimento diretto
1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente. Essa si applica anche al dan- no alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall’articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall’articolo 141.
3. L’impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbli- gata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.
4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l’impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.
5. L’impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al dan- neggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta o che non abbia fatto per- venire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all’eventuale liquidazione definitiva del danno.
6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall’articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l’azione diretta di
FONTI NORMATIVE
cui all’articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L’impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l’altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell’ambito del sistema di risarcimento diretto.
Articolo 150 - Disciplina del sistema di risarcimento diretto
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice sono stabiliti:
a) i criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti anche per la defini- zione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione;
b) il contenuto e le modalità di presentazione della denuncia di sinistro e gli adempi- menti necessari per il risarcimento del danno;
c) le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell’impresa di assicurazione per il risar- cimento del danno;
d) i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori;
e) i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto.
2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall’articolo 149 non si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto.
3. L’ISVAP vigila sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati dalle imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di liquida- zione e la stabilità delle imprese.
Art. 170-bis. – (Durata del contratto)
1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circo- lazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell’assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all’articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L’impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il Contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza.
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Articolo 171 - Trasferimento di proprietà del veicolo o del natante
1. Il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante determina, a scelta irrevocabile dell’alienante, uno dei seguenti effetti:
a) la risoluzione del contratto a far data dal perfezionamento del trasferimento di pro- prietà, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assi- curazione al netto dell’imposta pagata e del contributo obbligatorio di cui all’articolo 334;
b) la cessione del contratto di assicurazione all’acquirente;
c) la sostituzione del contratto per l’assicurazione di altro veicolo o, rispettivamente, di un altro natante di sua proprietà, previo l’eventuale conguaglio del premio.
2. Eseguito il trasferimento di proprietà, l’alienante informa contestualmente l’impresa di assicurazione e l’acquirente se, insieme al veicolo, viene ceduto il contratto di assicura- zione.
3. La garanzia è valida per il nuovo veicolo o natante dalla data del rilascio del nuovo cer- tificato e, ove occorra, del nuovo contrassegno relativo al veicolo o al natante secondo le modalità previste dal regolamento adottato, su proposta dell’ISVAP, dal Ministro delle attività produttive.
FONTI NORMATIVE
Decreto Legislativo n° 206 del 6 settembre 2005 (CODICE DEL CONSUMO)
Articolo 3 - Definizioni
1. Ai fini del presente codice … si intende per:
a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività impren- ditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
(...)
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SULL’USO DEI SUOI DATI E SUI SUOI DIRITTI
Art. 13 D. Lgs 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali
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3) Ad esempio: IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d’Italia, AGCM, Garante Privacy, oppure per gli adempimenti in materia di accertamenti fiscali con le relative comunicazioni all’Amministrazione Finanziaria, nonché per gli obblighi di identificazio- ne, registrazione ed adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 231/07), nonché per segnalazione di eventuali operazioni ritenute sospette all’UIF presso Banca d’Italia, ecc.
4) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche comple- mentari, nonché l’adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l’esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la pre- venzione e l’individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l’esercizio e la difesa di diritti dell’assicuratore; per l’adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; per l’analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tariffarie.
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5) Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. Le società facenti parte del Gruppo Unipol cui possono essere comunicati i dati sono ad esempio Unipol Banca S.p.A., Linear S.p.A., Unisalute S.p.A. ecc. Per ulteriori informazio- ni, si veda l’elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. xxx.xxxxxx.xx.
6) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all’estero (ove richiesto) verso Paesi dell’U- nione Europea o terzi rispetto ad essa, da soggetti che fanno parte della c.d. “catena assicurativa” come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; banche depositarie per i Fondi Pensione, medici fiduciari, periti, autofficine, legali; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo, aventi natura pubblica o associativa per l’adempimento di obblighi normativi e di vigilanza, altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l’elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per il Riscontro).
7) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
8) Nonché, in base alle garanzie assicurative da Lei eventualmente acquistate e limitatamente alla gestione e liquidazione dei sinistri malattia, UniSalute S.p.A, con sede in Bologna, via Larga, 8.
USA_Info_Cont_01 - ed. 01/05/2014
Modello 14-000000088 – Ed. 01.05.2015