ACCORDO NAZIONALE AGIDAE E OO.SS. DI CATEGORIA SULLA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI
Parte Terza ALLEGATI ALLEGATO n. 1
ACCORDO NAZIONALE AGIDAE E XX.XX. DI CATEGORIA SULLA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Testo Unico D.LGS. 81/2008 e successive integrazioni
Commento [WAA1]: 09.04.2008
VISTI il D.Lgs. 09.2.2008 n. 81 e successive integrazioni “Testo Unico sulla Sicurezza”, il quale fissa sia i principi generali per la tutela della salute e la sicurezza, che la
rappresentanza dei lavoratori nei posti di lavoro, demandando alla contrattazione collettiva la definizione degli aspetti applicativi;
CONSIDERATO che le parti intendono definire tali aspetti applicativi, in base agli orientamenti di partecipazione che hanno ispirato le direttive della Unione Europea;
RAVVISATA l'opportunità di definire i temi concernenti la rappresentanza dei lavoratori sulla sicurezza e la salute, le sue modalità d'esercizio nei posti di lavoro, la formazione della rappresentanza e la costituzione, a norma dell'art. 2 del D.Lgs. 81/2008, degli organismi paritetici territoriali;
RITENUTO che la logica, che fonda i rapporti tra le parti nella materia in questione, è quella di superare posizioni conflittuali ed ispirarsi a criteri di partecipazione;
LA PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:
PRIMA PARTE
1. IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA
L'art. 47 del D.Lgs 81/2008 al 2° comma precisa che “in tutte le aziende o unità produttive è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza", fissa i criteri per la sua individuazione, e prevede il rinvio alla contrattazione collettiva per la definizione di altri parametri, in tema di diritti, formazione e strumenti per l'attuazione degli incarichi.
I luoghi di lavoro, a norma dell'art. 63 comma 2, debbono essere strutturati tenendo conto di eventuali portatori di handicap.
A) ISTITUTI FINO A QUINDICI DIPENDENTI
1. Negli Istituti di ogni ordine e grado, dove si esercitano attività educative, di istru- zione, convitti, studentati, collegi, nonché centri sportivi e culturali aderenti all'AGIDAE, aventi fino a quindici dipendenti, il rappresentante viene eletto dai lavoratori al loro interno (cfr. art. 47, comma 3).
La riunione dei lavoratori deve essere esclusivamente dedicata a tale funzione.
2. MODALITÀ DI ELEZIONE
L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti al libro matricola e possono essere eletti tutti quelli con contratto a tempo indeterminato.
Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto colui che ha maggiore anzianità di servizio.
Prima della votazione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell'elezione che viene comunicato subito al datore di lavoro.
L'incarico ha la durata di tre anni.
3. TEMPO DI LAVORO DEDICATO ALLA SICUREZZA
Al rappresentante per la sicurezza spettano, per lo svolgimento dell'incarico previsto a norma dell'art. 50 del D.Lgs 81/2008, negli Istituti che occupano fino a 15 dipendenti, permessi retribuiti pari a 12 ore annue.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 50, lettere b), c), d), g), i) ed l), non viene utilizzato il predetto monte ore.
Ricevuto il verbale d'elezione, il datore di lavoro comunica il nome dell'eletto, quale rappresentante per la sicurezza, alla Commissione Paritetica Regionale e questa alla Commissione Paritetica Nazionale.
B) ISTITUTI CON PIÙ DI 15 DIPENDENTI
Negli Istituti che occupano più di 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza viene designato dai lavoratori tra i componenti della RSI o RSU se presenti (cfr. art. 47 c. 4).
I permessi di cui al comma precedente sono pari a 18 ore annue per gli Istituti con numero di dipendenti da 16 a 60; pari a 24 ore annue per gli Istituti con più di 60 dipendenti.
PROCEDURE PER L'ELEZIONE O LA DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA
IN ISTITUTI CON PIÙ DI 15 DIPENDENTI
Negli Istituti con più di quindici dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle Rappresentanze Sindacali Aziendali. In assenza di tali rappresentanze, è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, secondo le modalità di cui al punto 2 (cfr. art. 47, comma 3).
Nel caso di dimissioni, o di mancata accettazione dell'elezione, subentrano, come rappresentante per la sicurezza, e in via subordinata, i lavoratori che hanno ottenuto più voti durante l'elezione.
In questo caso, allo stesso spettano le sole ore di permesso previste per la sua funzione.
Il verbale con il nominativo del rappresentante per la sicurezza deve essere comunicato alla Direzione dell'Istituto, che informerà la Commissione Paritetica Regionale e quella Nazio-nale, presso la quale si terrà il relativo elenco.
C) ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA
Per le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la cui disciplina è contenuta all'art. 50 del D.Lgs 81/2008, le parti concordano quanto segue.
1. ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO
Commento [WAA2]: ai luoghi di lavoro
Il diritto di accesso al luoghi di lavoro viene esercitato nel rispetto delle esigenze di Istituto, in accordo con il gestore, e con le limitazioni previste dalla legge.
Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro.
2. MODALITÀ DI CONSULTAZIONE
La consultazione del rappresentante per la sicurezza è prevista a carico del datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 50 del D.Lgs 81/2008, e deve essere svolta in modo da garantire la sua tempestività ed effettività, fornendo tutti gli strumenti necessari. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante, il quale conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale.
3. INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e le documentazioni di cui all'art. 50, comma 1, lett. e) e f) del D.Lgs 81/2008.
Ha diritto inoltre di consultare la relazione sulla valutazione dei rischi, di cui all'art. 28 comma 2, conservata presso l'Istituto.
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta secondo quanto previsto dalla normativa.
Per informazioni, inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, si intendono quelle concernenti l'Istituto, per gli aspetti relativi all'igiene ed alla sicurezza del lavoro.
Il rappresentante, ricevute le documentazioni e le notizie, è tenuto a farne un uso stretta- mente connesso alla sua funzione, nel rispetto della riservatezza.
4. FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA
Commento [WAA3]: comma 1, lettera g)
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad un'adeguata formazione prevista al 10° comma, lettera G, dell'art. 50 del D.Lgs 81/2008. Tale formazione, a carico del datore di lavoro, verrà realizzata attraverso permessi retribuiti aggiuntivi, rispetto a quelli già previsti per la normale attività, deve prevedere un programma utile, adeguato alle sue funzioni e deve contenere:
• conoscenze generali su doveri e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
• conoscenze generali sui rischi delle attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
• metodologie sulla valutazione del rischio;
• metodologie minime di comunicazione.
La durata dei corsi di formazione è di 32 ore.
Il datore di lavoro, in caso di rilevanti innovazioni sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, provvederà all'integrazione della formazione.
5. RIUNIONI PERIODICHE
Negli Istituti con più di quindici dipendenti il datore di lavoro indice, almeno una volta l'anno, una riunione in merito alla valutazione sulle condizioni generali di sicurezza. La riunione, alla quale partecipano i soggetti di cui all'art. 35, comma 1 del D.Lgs 81/2008, viene convocata, mediante atto scritto, con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso.
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica in presenza di gravi e motivate situazioni di rischio o di palesi variazioni delle condizioni di prevenzione presenti nell'Istituto.
Della riunione viene redatto relativo verbale.
PARTE SECONDA: ORGANISMI PARITETICI
Commento [WAA4]: Non c’è un comma 2
2 lettera ee) del dal 2° comma
Le parti contraenti, nel mettere in atto quanto disposto dall’art. 2 comma X.Xxx 81/2008 e dal successivo art. 51, fermo restando quanto previsto dello stesso articolo, concordano quanto segue:
1. COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE
La commissione Paritetica Nazionale assume anche compiti in materia di igiene e sicurezza, e precisamente:
• promuove la costituzione di Organismi Paritetici Regionali (sezioni specifiche aggiuntive paritetiche) e coordina la loro attività;
• organizza seminari ed altre attività complementari dei componenti gli Organismi Paritetici Regionali;
• definisce le linee guida ed i comportamenti comuni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
• valuta eventuali esperienze ed intese già operanti nel settore, che siano di riferimento per gli Organismi Paritetici Regionali, anche in relazione all’attuazione di progetti formativi in ambito locale;
• promuove e coordina interventi formativi, attivando canali di finanziamento da parte dell'Unione Europea e di altri Enti pubblici Nazionali e Comunitari;
• favorisce lo scambio di informazioni e valutazioni sugli aspetti applicativi della vigente normativa e delle iniziative delle Amministrazioni Pubbliche;
• approfondisce le proposte di normative comunitarie e nazionali, allo scopo di individuare eventuali posizioni comuni da prospettare al Governo, al Parlamento, alle Amministrazioni competenti.
2. COMMISSIONE PARITETICA REGIONALE
Entro 180 giorni, dalla data del presente accordo a livello regionale, le Commissioni Paritetiche Regionali, coordinate con la Commissione Paritetica Nazionale, assumono anche il compito di promuovere iniziative formative in tema di prevenzione.
A tal fine la Commissione Paritetica Nazionale di sua iniziativa, o su proposta delle Commissioni Paritetiche Regionali, elabora progetti formativi in materia di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro. Tali progetti formativi, elaborati in sintonia con le linee guida e le indicazioni di carattere generale concordate in seno alla Commissione Paritetica Nazionale, vengono comunicati alla Commissione Paritetica Regionale.
La Commissione Paritetica Regionale, onde favorire la realizzazione delle iniziative proposte, oltre a tenere rapporti con l'Ente Regione e gli altri soggetti istituzionali e non,
operanti in materia di salute, sicurezza e prevenzione, può, di sua iniziativa, promuovere direttamente l'organizzazione di corsi o giornate formative specifiche.
PARTE TERZA: COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Fondamentale importanza, per una gestione condivisa e non conflittuale sulle materie della formazione e della rappresentanza nella prevenzione sul lavoro, assume in base al D.Lgs 81/2008, la costituzione di Organismi Paritetici per la "composizione" di possibili conflitti.
Tali Organismi, infatti, rappresentano la prima istanza di risoluzione di controversie insorte nella "applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti".
Le Commissioni Paritetiche Regionali agiscono come Organismi Paritetici ai quali sono attribuite le funzioni di composizione in base all'art. 2 del D.Lgs 81/2008. In particolare, spetta ad esse:
• informare i soggetti interessati ai temi della salute e della sicurezza;
• tenere un elenco comprendente tutti i nominativi dei rappresentanti per la sicurezza eletti o designati nelle Istituzioni scolastiche del territorio di com- petenza dell'Organismo;
• trasferire i dati sopra citati alla Commissione Paritetica Nazionale.
Le parti ribadiscono la convinzione che la questione della materia della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro sia realizzabile con soluzioni condivise ed attuabili.
Pertanto, in tutti i casi di controversie, relative all'applicazione delle norme sui diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti, le parti interessate (il datore di lavoro, i lavoratori o i loro rappresentanti) si impegnano ad adire la Commis-sione Paritetica Regionale al fine di riceverne, ove possibile, una soluzione concordata.
La parte che ricorre alla Commissione Paritetica Regionale ne informa le altre parti interessate.
Per quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia alla normativa vigente.
ALLEGATO n. 2
ACCORDO QUADRO NAZIONALE
PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE RIVOLTI AI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA DI CUI AL TESTO UNICO D.LGS 81/2008
e successive integrazioni
Commento [WAA5]: 09.04.2008
VISTI il D.Lgs. 09.02.2008 n. 81 e successive integrazioni “Testo Unico sulla Sicurezza”, il quale fissa sia i principi generali per la tutela della salute e la sicurezza, che la rappresentanza dei lavoratori nei posti di lavoro, demandando alla contrattazione collettiva la definizione degli aspetti applicativi;
Commento [WAA6]: 09.04.2008
VISTO l’art. 37 co. 10-11-12 del D.Lgs. 09.2.2008 n. 81 contenente disposizioni sulle modalità, durata e contenuti specifici della formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
VISTO l'Accordo tra le XX.XX. di categoria e l'AGIDAE, che introduce nel settore della Scuola non statale cattolica, la figura del Rappresentante dei lavoratori;
VISTA la lettera C, punto 3 Rappresentante dei Lavoratori
, del citato Accordo Nazionale che attribuisce al per la Sicurezza il diritto/dovere ad una adeguata
bis
Commento [WAA7]: punto 4
formazione per l'espletamento dei compiti connessi alla funzione;
VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 16 gennaio 1997 sulla "individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione";
si conviene quanto segue:
A) MODALITÀ DEL CORSO DI FORMAZIONE PER I R.L.S.
1. Tutti i lavoratori eletti o designati secondo le modalità indicate nel citato Accordo Nazionale dell'11 aprile 1997, sono tenuti a partecipare ad un corso di formazione della durata minima di 32 ore sulle materie concernenti l'incarico.
2. Il corso di formazione, i cui costi sono a carico dei datori di lavoro, potrà essere organizzato anche su base provinciale e/o regionale.
3. La durata minima del corso è di 32 ore, ripartite su non meno di 5 giorni lavorativi. Il
R.L.S. è dispensato dallo svolgere attività lavorativa per la durata dell'intero corso.
Qualora le ore di durata del corso fossero superiori all'orario settimanale individuale, le ore eccedenti vengono considerate come ore di ferie aggiuntive a quelle previste dal vigente CCNL.
4. Per la durata dell'intero corso spetta al R.L.S. la normale retribuzione e un rimborso chilometrico, qualora la sede del corso sia distante oltre 20 Km dall’abituale sede lavorativa. Il rimborso è pari ad un quinto del costo della benzina per chilometro.
5. In caso di assenza dal corso, per motivi non dipendenti dalla volontà del R.L.S. e comunque previsti dal vigente CCNL, il R.L.S. sarà chiamato ad un eventuale successivo corso, con rimborso delle spese di viaggio, secondo quanto riportato al punto 4.
B) CONTENUTI MINIMI IN MATERIA DI FORMAZIONE DEI RAPPRE- SENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA E RUOLO DEGLI ORGANISMI PARITETICI
La salute sui posti di lavoro è il risultato di un'azione congiunta, frutto della collaborazione tra le parti coinvolte. Per attuare concretamente tale principio, il presente Accordo prevede interventi di formazione rivolti sia ai lavoratori che ai Rappresentanti per la Sicurezza.
Per i contenuti minimi della formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, le parti, nel rispetto di quanto all'art. 1 del Decreto Ministeriale del 16 gennaio 1997, indicano nel successivo schema le specifiche materie oggetto del corso di formazione, che potranno comportare integrazioni e approfondimenti secondo i particolari indirizzi didattici di ciascun Istituto.
Il comma 7 bis dell'art. 37 del D.Lgs 81/2008 assegna agli Organismi Paritetici un ruolo fondamentale e centrale per quanto riguarda la promozione e la progettazione della formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, tanto da far assumere agli Organismi stessi un importante ruolo di monitoraggio nelle varie fasi del processo formativo e, pertanto, è opportuno che vengano attivati e ricercati i necessari ed idonei collegamenti con tutte quelle strutture pubbliche e private, che potranno contribuire a vari livelli alla realizzazione del percorso formativo, così come definito ai punti 1 e 2 della Seconda Parte dell'Accordo Nazionale dell'11 aprile 1997.
SCHEMA FORMATIVO
PER I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA:
1) Aspetti applicativi della nuova normativa
2) Aspetti giuridici generali:
2.1) principi costituzionali e civilisti;
2.2) soggetti destinatari delle normative:
- datore di lavoro;
- lavoratore;
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- dirigente;
- responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- preposto;
- medico competente.
2.3) I principali obblighi di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Le misure di prevenzione in generale.
2.4) I diritti e gli strumenti partecipativi dei lavoratori: informazione, formazione, consultazione, ecc.
2.5) Le funzioni di vigilanza.
3) Le norme di igiene e sicurezza del lavoro:
3.1) le normative previgenti al D.Lgs 81/2008; DPR 547/1955, DPR 303/1956 ecc., in generale, Direttive Comunitarie;
3.2) il D.Lgs 81/2008;
3.3) la definizione ed individuazione dei fattori di rischio;
3.4) la valutazione del rischio: significato e procedure;
3.5) l’individuazione delle misure di prevenzione (tecniche, organizzative, procedurali).
4) La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza:
4.1) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza: D.Lgs 81/2008;
4.2) risorse informative aziendali, accesso ed utilizzo;
4.3) il ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nella logica partecipativa e nel quadro delle relazioni sindacali;
4.4) l'Accordo di comparto e la sua applicazione.
5) Nozioni di comunicazioni:
5.1) comunicazione interpersonale e di gruppo in relazione al ruolo partecipativo del X.XX;
5.2) comunicazione attiva/passiva con i lavoratori;
5.3) comunicazione con gli altri soggetti della prevenzione.
Alla fine del corso, sarà rilasciato al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza un attestato comprovante l'avvenuta formazione, nel rispetto delle vigenti norme in materia. L'attestazione è depositata in originale presso la Direzione dell'Istituto. Gli elenchi dei partecipanti al corso saranno depositati presso la Commissione Paritetica Regionale e da questa inviati alla Commissione Paritetica Nazionale.
C) LA DOCENZA
Le parti concordano che lo svolgimento della docenza in ordine alle materie i cui
contenuti vertono su diritti e doveri del Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori, di cui ai punti 4) e 5), possa essere affidata a docenti segnalati dalle XX.XX. di categoria, firmatarie del CCNL, che comunicheranno i nominativi entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo alla Commissione Paritetica Nazionale, che li trasmetterà alle Commissioni Paritetiche Regionali per competenza.
D) OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
I lavoratori, anche attraverso l'intervento del loro R.L.S., devono ricevere, secondo il dispositivo legislativo, una formazione adeguata (art. 50, lettera g, X.Xxx 81/2008 e art. 1 Decreto Ministeriale del 16 gennaio 1997).
Le materie oggetto della formazione dei lavoratori sono:
1) i rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni nonché possibili danni e conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione.
2) Nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sui posti di lavoro.
3) Cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo.
Commento [WAA8]: 09.04.2008
4) Materie previste dall'Accordo Nazionale dell’11 aprile 1997 e dall’art. 37 co. 11 D.Lgs. 09.02.2008.