MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Rep. n.
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL’IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE
Contratto in forma pubblica amministrativa – a seguito di procedura aperta, in ambito europeo, svolta ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e xx.xx (Codice dei Contratti Pubblici) – per l’affidamento del servizio di mediazione linguistica e culturale per le esigenze della Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere.
Importo complessivo di € , di cui € quale imponibile netto ed € per IVA al 22 % - CUP:
F89F19000770005 - CIG: 8274595BCC
(Progetto cofinanziato dall’UE nell’ambito del Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 - Nuove Frontiere per la Sicurezza Interna, Progetto 88.2.6 “Prosecuzione del servizio di mediazione linguistica e culturale per le esigenze della Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere”)
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno 2020 addì , in Roma, nella sede del Ministero dell’Interno, avanti a me, , Ufficiale Rogante del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, come da D.M. 23.5.2007, registrato all’Ufficio Centrale del Bilancio in data Visto n. , sono presenti:
1) , agente in nome e per conto del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento, la quale dichiara che l’Amministrazione rappresentata è iscritta alla partita fiscale n. 80202230589;
2) Il dott./dott.ssa , nato/a a il , domiciliato/a in , Via , per la carica, presso la sede sociale in , nella sua qualità di , che dichiara che la predetta risulta iscritta nel Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale n. , partita IVA n. , domicilio fiscale e sede legale in , come risulta dal documento di verifica di autocertificazione rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura .
I predetti, della cui identità personale io, Ufficiale Xxxxxxx, sono certo, con il mio consenso rinunciano alla presenza di testi.
PREMESSO CHE
a) con decreto prot. n. 8158 del 25 febbraio 2019 è stato ammesso al finanziamento sul “Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 – ISF 2 Borders il Progetto 88.2.6 “Prosecuzione del servizio di mediazione linguistica e culturale per le esigenze della Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere”;
b) il Ministero dell’Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, con determinazione a contrarre del 27 febbraio 2020, come integrata e modificata dalla successiva determinazione del 15 maggio 2020, ha stabilito di indire, ai sensi dell’articolo 60 del D. lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e xx.xx (Codice dei Contratti pubblici), una procedura aperta, in ambito europeo, per l’affidamento del servizio di mediazione linguistica e culturale, a sostegno del personale della Polizia di Stato impegnato nella gestione del rilevante flusso migratorio che da tempo sta interessando il territorio italiano, per la durata di 19 (diciannove) mesi, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
c) l’Amministrazione ha proceduto, mediante apposito bando di gara n. pubblicato nel Supplemento Ufficiale alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il , ad indire una gara di appalto, in ambito europeo, dandone massima pubblicità, ai sensi dell’articolo 72, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss,mm, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 5^ Serie speciale relativa ai contratti pubblici n. , ai sensi del successivo articolo 73 del medesimo decreto legislativo, nonché, per estratto, su due quotidiani nazionali e su due quotidiani aventi particolare diffusione nella Regione Lazio;
d) a seguito della conclusione della procedura di gara di cui al precedente punto b), sono pervenute n.
offerte e che l’Amministrazione, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dalla
Commissione Ministeriale nella seduta del , con decreto n. del ha aggiudicato il servizio a , avendo ottenuto il miglior punteggio sulla scorta dell’offerta tecnico/economica presentata, al prezzo complessivo di XXX xxxxxxx;
e) l’aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, nonché la garanzia definitiva ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xx. ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti dal Capitolato d’Xxxxx;
f) che con richiesta , in data , si è provveduto ad inoltrare alla Prefettura ufficio territoriale del Governo di la richiesta di informazioni antimafia, ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e, ricorrendo le condizioni previste dall’articolo 92, comma 3, del citato D.Lgs. n. 159/2011, la Stazione appaltante intende procedere alla stipula del presente contratto di appalto, che, conseguentemente, è sottoposto a condizione
risolutiva, derivando dall’esito negativo delle verifiche antimafia ex X.Xxx. n. 159/2011, l’inefficacia dello stesso, con ogni conseguenza di legge;
g) l’aggiudicatario dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni poste a suo carico e che la documentazione di gara ha consentito al medesimo di acquisire tutti gli elementi necessari per una idonea valutazione delle suddette prestazioni, nonché di formulare le relative offerte alla cui esecuzione lo stesso si è obbligato;
Articolo 1
(Oggetto del contratto e descrizione del servizio)
1.1. Il presente contratto, tra la Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere – d’ora in poi “Stazione Appaltante - SA” - e , di seguito denominato/a “Fornitore”, ha come oggetto l’affidamento del “Servizio di mediazione linguistica e culturale per le esigenze della Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere” finanziato fino al 30/06/2022 con le risorse del Fondo Sicurezza Interna 2014-2020, Progetto 88.2.6 “Prosecuzione del servizio di mediazione linguistica e culturale per le esigenze della Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere”, salvo eventuale imputazione della spesa relativa alle prestazioni rese oltre il richiamato limite temporale sul capitolo 2765/01 del bilancio di previsione del Ministero dell’Interno.
1.2. Fanno parte dell’appalto tutti i servizi e le prestazioni descritti nel Capitolato d’Oneri, che dovranno essere svolti conformemente a quanto previsto nello stesso Capitolato, in osservanza delle norme vigenti ed in base all’Offerta tecnica. I documenti sopraindicati, sebbene non allegati, sono custoditi agli atti della SA e costituiscono parte integrante del presente contratto ai sensi dell’articolo 99 del X.X. 00 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato).
1.3. Il Fornitore dovrà svolgere le attività di cui al presente articolo secondo le modalità e le tempistiche previste nel Capitolato e nell’Offerta tecnica.
1.4. L’importo complessivo contrattuale è pari ad € , di cui € quale imponibile netto ed € per
I.V.A. al 22%.
1.5. La stipulazione del presente contratto avverrà previo esito positivo del controllo formale effettuato dai competenti uffici dell’Autorità Responsabile del Fondo Sicurezza interna 2014-2020 (ISF) sulla procedura e sugli atti di gara. Nel caso in cui l’esito negativo dei predetti controlli determini la totale o parziale soppressione del finanziamento assegnato al Progetto, l’Amministrazione valuterà la necessità di esercitare i poteri di autotutela.
Articolo 2
(Norme regolatrici del contratto)
2.1. L'esecuzione del presente contratto è regolata:
(a) dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra la SA e il Fornitore relativamente alle prestazioni di cui allo stesso;
(b) dal D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e xx.xx., (d’ora in avanti, indifferentemente D.Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici) e dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del previgente Codice dei contratti pubblici) e xx.xx., per la parte tuttora in vigore;
(c) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato;
(d) dalle prescrizioni del D.P.R. 7 agosto 1992, n. 417 (Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) e xx.xx.;
(e) dall’articolo 5, comma 7, del Regolamento (UE) n.514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi, ai sensi del quale: “La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei Conti hanno potere di revisione contabile esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell’Unione ai sensi del presente regolamento e dei regolamenti specifici”;
(f) dal Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che istituisce, nell’ambito del Fondo Sicurezza Interna (ISF), lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE;
(g) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative, già emanate e che saranno eventualmente emanate in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai punti precedenti;
(h) dalle clausole del Fondo Sicurezza Interna 2014/2020;
(i) dal Patto di Integrità, accluso al presente contratto (All. A), e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Interno, adottato con decreto del Sig. Ministro in data 8.8.2016 e registrato alla Corte dei Conti il 9.9.2016, nonché dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.
2.2. Il Fornitore contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui alle predette lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i) che, ad eccezione del Patto di Integrità, si intendono qui
integralmente trascritte, senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell’articolo 99 del Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.
2.3. In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente contratto e quelle contenute nei documenti sopraindicati, vale l’interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione del servizio, e comunque prevarrà la ratio contenuta nelle clausole del contratto d’appalto. In caso di discordanza o contrasto tra gli atti e/o i documenti di gara prodotti dal Fornitore e quelli prodotti dalla SA, prevarranno quelli prodotti da quest’ultima.
Articolo 3 (Domicilio legale)
A tutti gli effetti di legge, il Fornitore dichiara di eleggere domicilio in , ove è convenuto che possono essere ad esso notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al presente contratto. Il Fornitore è tenuto a comunicare alla SA ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico del Fornitore tutte le conseguenze che possono derivare dall’intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall’eventuale ritardo nell’esecuzione del contratto.
Articolo 4 (Durata del contratto)
La durata del contratto è di 19 (diciannove) mesi a decorrere dal , salvo specifica autorizzazione all’esecuzione anticipata da parte della SA, secondo quanto previsto dall’articolo 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss,mm,
Articolo 5
(Esecuzione del contratto e Direttore dell’Esecuzione)
5.1. Il presente contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo del controllo della Corte dei Conti di cui all’art. 3, comma 1 lett. g) della Legge 14.1.1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti) e xx.xx., a tenore del quale i provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento.
5.2. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle controdeduzioni della SA, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimette l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro 30 (trenta) giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi.
5.3. La data di decorrenza contrattuale, salvo specifica autorizzazione all’esecuzione anticipata, coincide con la data di comunicazione, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), al Fornitore dell’avvenuta registrazione, da parte dei competenti organi di controllo, del decreto di approvazione del presente contratto a norma delle vigenti disposizioni di legge.
5.4. Il Fornitore è tenuto, entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della predetta comunicazione, a comunicare alla SA, a mezzo PEC, l’avvenuta ricezione della notifica della registrazione del decreto approvativo del contratto.
5.5. Ai sensi dell’articolo 101, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xx., la SA, entro 10 (dieci) giorni dalla data di esecutività del presente contratto, provvederà a comunicare al Fornitore il nominativo del “Direttore dell’Esecuzione” del contratto, con compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile dell’esecuzione del presente contratto, in ossequio al disposto normativo di cui all’articolo 111, comma 2, del menzionato decreto legislativo.
5.6. Il “Direttore dell’Esecuzione”, congiuntamente con il Responsabile Unico del Procedimento, dovrà assicurare altresì la regolare esecuzione del contratto da parte del Fornitore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti di gara. Il Fornitore dovrà, pertanto, individuare successivamente alla sottoscrizione del contratto, all’interno della propria struttura, a suo totale carico ed onere, un “Coordinatore Generale” ed un “Coordinatore Operativo” per le attività dei mediatori, dei quali sarà fornito recapito telefonico per ogni comunicazione urgente che si rendesse necessaria anche al di fuori delle ore di servizio.
5.7. Il “Coordinatore Generale” costituirà la principale interfaccia con la SA, anche per gli aspetti di carattere amministrativo-contabile e dovrà lavorare in accordo con il “Direttore dell’Esecuzione” nominato dalla SA. Il “Coordinatore Operativo” per le attività dei mediatori ricoprirà il ruolo di capo progetto per la gestione degli aspetti di tipo organizzativo. Tale figura provvederà, per conto del Fornitore, a vigilare affinché il servizio risponda a quanto stabilito dal contratto, predisporrà i piani di inserimento lavorativo, le attività, i turni e le sostituzioni, controllando che il personale impiegato osservi le funzioni attribuite. Il Fornitore comunicherà alla SA, per iscritto, i nominativi dei suddetti Coordinatori e degli eventuali sostituti.
5.8. In ogni caso, la SA si riserva la facoltà di richiedere in ogni tempo, la sostituzione del “Coordinatore Generale” e del “Coordinatore Operativo” nominati dal Fornitore, il quale dovrà provvedere alla nomina di nuove figure che siano di gradimento della stessa SA, nel rispetto dei livelli di servizi indicati nel Capitolato d’Oneri.
5.9. La SA manterrà funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività di mediazione, nonché controllo, verifica e monitoraggio del servizio svolto, riservandosi la facoltà insindacabile di chiedere al Fornitore una riorganizzazione delle attività in presenza di sopravvenute ed impreviste necessità.
5.10. Il soggetto incaricato di tenere per la SA le comunicazioni formali con il “Coordinatore Generale” nominato dal Fornitore, nonché di svolgere le funzioni di Direttore dell’Esecuzione del Contratto ai sensi dell’articolo 101 del D.Lgs. n. 50/2016, è individuato con atto della SA e comunicato al Fornitore prima dell’avvio delle attività.
Articolo 6 (Livelli di servizio)
Il Fornitore garantisce i livelli di servizio indicati nel Capitolato d’Oneri. Nel caso in cui i servizi erogati non siano conformi a quanto richiesto, verranno applicate le penali indicate nello stesso Capitolato d’Oneri.
Articolo 7
(Modalità di esecuzione del servizio)
Il Fornitore riconosce che i requisiti, i vincoli temporali e le obbligazioni previsti nel Capitolato d’Oneri e nel Disciplinare di gara, sono da considerarsi essenziali a tutti gli effetti, ai sensi dell’articolo 1457 Codice Civile. Per quanto non espressamente sopra indicato, si fa riferimento al Capitolato d’Oneri ed all’offerta aggiudicata.
Articolo 8
(Obblighi ed adempimenti a carico del Fornitore)
8.1. Il Fornitore si impegna ad eseguire le prestazioni nel rispetto di tutte le normative comunitarie nazionali e locali vigenti in materia.
8.2. Il Fornitore dichiara e garantisce che il personale che eseguirà le prestazioni sia in possesso di tutte le necessarie competenze e qualificazioni di legge e che sia istruito al meglio sulle attività e sui compiti oggetto delle attività da svolgere.
8.3. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti del personale occupato nelle attività contrattuali le condizioni normative, retributive, previdenziali, assistenziali ed assicurative non inferiori a quelle risultanti dalle disposizioni normative applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, manlevando sin d’ora la SA rispetto a qualsiasi danno cagionato da propri dipendenti, collaboratori, consulenti, subappaltatori o propri fornitori in genere durante l’esecuzione del contratto.
8.4. Il Fornitore è unico responsabile per tutto quanto possa accadere a chiunque operi alle sue dipendenze o per suo conto durante l’esecuzione delle prestazioni.
8.5. In ogni caso, è espressamente convenuto sin da ora che il Fornitore manlevi e tenga indenne la SA in relazione ad ogni pretesa che dovesse essere azionata in sede giudiziale o stragiudiziale, da parte del
personale utilizzato dal Fornitore, dagli enti previdenziali o da qualunque terzo in dipendenza dell'esecuzione delle singole attività ed in relazione all'applicazione o violazione delle normative vigenti.
8.6. La SA si riserva di espletare in qualunque momento i controlli opportuni e necessari a verificare la conformità delle attività espletate, alle norme ed alle prescrizioni contrattuali e a quelle di legge, anche attraverso la formulazione di domande e quesiti da porre direttamente al “Coordinatore Generale”, che dovrà riscontrarle adeguatamente e prontamente.
8.7. Qualora, ad esito delle verifiche di cui al precedente paragrafo, emergano delle inidoneità nell’esecuzione delle prestazioni o inadempienze contrattuali del Fornitore, sarà facoltà della SA applicare le penali previste dal presente contratto.
Articolo 9 (Verifica di conformità)
9.1. Il “Direttore dell’Esecuzione”, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dal presente contratto, dalle disposizioni del Capitolato d’Oneri e dalla normativa di settore, procederà alla verifica di conformità̀ in corso di esecuzione, rilasciando apposita certificazione, prima del pagamento di ogni fattura.
9.2. La verifica di conformità sarà avviata entro 20 (venti) giorni dall’ultimazione delle prestazioni. Per quanto non espressamente sopra indicato e per le ulteriori modalità di esecuzione, si fa riferimento al Capitolato d’Oneri ed all’offerta aggiudicata.
Articolo 10
(Scioperi e cause di forza maggiore – sospensione del servizio)
10.1. Eventuali scioperi nazionali delle maestranze, purché tempestivamente denunciati entro 48 (quarantotto) ore dal loro inizio e dimostrati con documenti riconosciuti validi dalla SA, daranno diritto al prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale pari ad altrettanti giorni solari quanti sono stati quelli di sciopero.
10.2. I termini di esecuzione contrattuale non potranno essere prolungati in caso di scioperi aziendali, intendendo per tali, quelli che si originano o si esauriscono nel ristretto ambito dell'azienda. Qualora altri eventi di forza maggiore (incendi, alluvioni o altre cause naturali), impediscano al Fornitore di rispettare i termini fissati, si conviene che i termini stessi potranno essere prolungati a richiesta del Fornitore e a giudizio insindacabile della SA e comunque per non oltre 30 (trenta) giorni.
10.3. Ove in corso di esecuzione del contratto insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, il Fornitore sarà tenuto a proseguire le attività eseguibili in maniera parziale, mentre provvederà a sospendere le residue attività non
eseguibili, dandone atto in apposito verbale; in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che comportino la sospensione delle prestazioni si applicano, per quanto compatibili ai servizi, le disposizioni di cui all’articolo 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xx..
10.4. In tali casi, il “Direttore dell’Esecuzione” può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento del Fornitore, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione del servizio. Il verbale è inoltrato al Responsabile Unico del Procedimento entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione.
10.5. Le contestazioni del Fornitore in merito alle sospensioni delle attività sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa delle attività, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa delle attività; qualora il Fornitore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il Responsabile Unico del Procedimento ne dà avviso all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
10.6. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario e cessate le cause che ne hanno determinato l’adozione, il Responsabile Unico del Procedimento dispone la ripresa dell’esecuzione ed indica il nuovo termine contrattuale.
10.7. Qualora il Fornitore non adempia gli obblighi contrattuali entro il nuovo termine fissato e stabilito dalla SA a seguito della disposta ripresa, la stessa SA potrà procedere all’applicazione delle penali, ovvero alla risoluzione del contratto, nonché all'esecuzione in danno del Fornitore, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
Articolo 11 (Modifiche contrattuali)
11.1. Qualora nel corso dell'esecuzione del servizio si rendesse necessario ed opportuno, operare modifiche, nonché varianti al contratto di appalto, per il configurarsi delle ipotesi previste e disciplinate dall’articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xx, il Responsabile Unico del Procedimento provvederà a fornire formale autorizzazione.
11.2. Qualora dette modifiche risultassero di entità tale da non dar luogo a variazioni dei prezzi o delle altre condizioni contrattuali, il Fornitore sarà tenuto ad eseguirle senza alcun compenso su richiesta della SA.
11.3. Se tali modifiche risulteranno di entità tale da comportare degli aumenti o delle diminuzioni di costo, comunque non superiori al 10% dell’importo complessivo, le Parti hanno facoltà di richiedere, con decorrenza dalla data dell’istanza presentata ai sensi dell’articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre
2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo contrattuale medesimo.
Quanto sopra sarà fatto constatare:
a) con verbale sottoscritto dalle parti, qualora le modifiche o le varianti tecniche non comportino prolungamenti dei termini per la verifica di conformità e variazioni di prezzo;
b) con atto addizionale, se le modifiche o le varianti tecniche comportino variazioni di prezzo, prolungamento dei termini per la verifica di conformità, diminuzioni di prestazioni e comunque di oneri e costi.
Tali documenti, sottoscritti dalle Parti, dovranno chiaramente precisare le modifiche da introdurre, descritte singolarmente.
11.4. Tutte le modifiche e le variazioni devono essere sottoposte all’approvazione della stessa Autorità che ha approvato il contratto, ai sensi dell’articolo 119 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato.
11.5. La SA, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre al Fornitore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto medesimo. In tal caso il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Per quanto non espressamente previsto trovano applicazione le altre disposizioni di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xx.
Articolo 12 (Proprietà e diritti)
12.1. I dati raccolti saranno trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e rispetto delle norme di sicurezza. anche con strumenti informatici, in conformità all’articolo13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente nell’ambito della presente procedura, nonché dell’esistenza dei diritti di cui agli articoli 15 e ss. del medesimo Regolamento.
12.2. I contraenti convengono che i documenti di riscontro e rendicontazione che dovranno essere prodotti nell’ambito del servizio diverranno di proprietà della SA.
12.3. Qualsiasi materiale fornito dalla SA ai fini del servizio di cui al presente contratto è di proprietà esclusiva della SA e, pertanto, al termine delle attività contrattuali, dovrà essere riconsegnato, a cura e spese del Fornitore, alla SA medesima.
12.4. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità in ordine alla buona conservazione ed alla integrità dei suddetti materiali fino alla loro completa restituzione. Il Fornitore si impegna a non utilizzare in alcun modo tutto quanto fornito dalla SA, se non per l’esecuzione del servizio, fermo restando che, ove la SA riscontri il mancato adempimento a tale obbligo, potrà chiedere la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’articolo 1456 Codice Civile.
Articolo 13 (Adempimenti antimafia e subappalto)
13.1. La stipula del presente contratto viene eseguita sotto l’osservanza degli adempimenti previsti dal D. lgs.
6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) e ss.mm.ii.
13.2. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto e per le motivazioni indicate nei documenti di gara, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni .
13.3. Il Fornitore provvederà al deposito dei contratti di subappalto presso gli Uffici della SA almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative Prestazioni.
13.4. Contestualmente, il Fornitore trasmetterà, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal vigente Codice dei Contratti in relazione alla Prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xx.
13.5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore il quale rimane in ogni caso unico responsabile in via esclusiva della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali nei confronti della SA, anche per quelle attività svolte da impresa appaltatrici. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Autorità da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
13.6. La SA si riserva la facoltà di risolvere il contratto e procedere ad esecuzione in danno nel caso in cui venissero rilevati subappalti non autorizzati nel corso dell’esecuzione del contratto.
13.7. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
Articolo 14 (Garanzia definitiva)
14.1. A titolo di garanzia degli obblighi assunti, il Fornitore, ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2006, ha costituito una garanzia definitiva di € emessa da . L’importo delle garanzia è pari al , pari a
% dell’importo contrattuale, ridotto delle percentuali di cui all’articolo 93 c.7, del Codice dei contratti pubblici (laddove il fornitore abbia prodotto le certificazioni previste dallo stesso articolo 93, c.7).
14.2. Tale garanzia prevede espressamente e rimarrà vincolata fino al termine del periodo di completamento di tutte le prestazioni contrattuali.
14.3. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per qualsiasi causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla SA. In caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della garanzia, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull'importo del prezzo da versare al Fornitore, fatta salva la facoltà, da parte della SA, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la garanzia residua nonché la richiesta di risarcimento di ogni maggior danno.
14.4. La garanzia definitiva avrà efficacia fino all'integrale adempimento delle obbligazioni cui il Fornitore è tenuto in virtù del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte della SA a seguito della verifica di conformità. La SA ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi previsti dal presente contratto.
14.5. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rimanda alle altre disposizioni del richiamato articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 15 (Trasparenza dei prezzi)
00.0.Xx Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
15.2.Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni indicate nei precedenti punti, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile, per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 16 (Pagamenti)
16.1. Il corrispettivo per l’appalto, IVA esclusa, è pari a € .
16.2. Il corrispettivo è determinato “a misura”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera eeeee) del D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xx. L’importo del contratto potrà variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità
effettivamente eseguite, fermo restando i sopra richiamati limiti di legge applicabili ex articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xx. e dalle condizioni previste nel presente contratto.
16.3. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso di esecuzione, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei Contratti.
16.4. Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà, a seguito dell’esito positivo della verifica di conformità e previa trasmissione della fattura elettronica intestata al Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dell’Immigrazione e delle Frontiere per il tramite del Sistema di Interscambio (SDI), riportante, oltre agli elementi previsti dalla normativa di riferimento, il numero del contratto, il Codice Unico di Progetto (CUP): F89F19000770005, il Codice Identificativo Gara (CIG): 8274595BCC e l’oggetto dell’attività prestata.
16.5. Al pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore si provvede tramite le risorse nazionali e comunitarie disponibili sul Fondo di Rotazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ex L. 183/87, subordinato all’esito positivo dei controlli effettuati dai competenti Uffici della Segreteria Tecnica Amministrativa dei Fondi Europei e Programmi Operativi nazionali.
16.6. Il codice univoco per la fatturazione elettronica è TT1DH4.
16.7. L’erogazione delle rate di saldo da parte della SA, avverrà dietro presentazione da parte del Fornitore, di una relazione sull’attività svolta, avente la medesima data delle fatture e della certificazione di conformità del servizio rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, sulla base delle seguenti modalità e termini:
- “modalità permanente”: n. 9 (nove) rate con cadenza bimestrale e n.1 (una) rata mensile finale per le attività effettivamente erogate dal Fornitore, per un importo massimo pari ad € IVA esclusa;
- “modalità a consumo”: n. 3 (tre) rate con cadenza semestrale e n. 1 (una) rata mensile finale per le attività richieste dalla SA ed effettivamente erogate dal Fornitore, per un importo massimo di €
.
16.8. Nel caso in cui le verifiche di cui sopra non diano esito positivo e non possa conseguentemente procedersi alle approvazioni del caso (per la riscontrata carenza o inadeguatezza dei servizi e prodotti forniti o anche per la riscontrata carenza o inadeguatezza delle relazioni periodiche trasmesse), l’Amministrazione, salvo ogni altro rimedio, sospenderà il pagamento degli importi relativi sino ad eliminazione delle carenze riscontrate.
16.9. Ricorrendone i presupposti di gravità e persistenza, l’Amministrazione potrà altresì decurtare in via definitiva l’importo dei corrispettivi di competenza per un importo corrispondente al valore dei servizi contestati.
16.10. Al termine del contratto di appalto, la SA verificherà i costi effettivamente sostenuti dal Fornitore e gli importi eventualmente da recuperare.
16.11. I pagamenti saranno eseguiti secondo le tempistiche sopra descritte, mediante accreditamento sul conto corrente bancario dedicato che sarà comunicato dall’appaltatore ai sensi dell’articolo 17 del presente contratto.
Trovano applicazione le disposizioni relative alla scissione del pagamento dell’IVA dovuta, ai sensi dell’articolo 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto).
16.12. Ai sensi dell’articolo 4, comma 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e xx.xx., le Parti concordano di stabilire in 60 (sessanta) giorni solari il termine per i pagamenti da parte della SA di quanto dovuto, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica.
16.13. L’Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture dipendenti da eventuali temporanee indisponibilità delle risorse del Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 (ISF2), assegnate al Progetto.
16.14. Il Fornitore si impegna, altresì, una volta ottenuto il pagamento, a provvedere ai propri obblighi di pagamento verso i propri fornitori con lo stesso giorno di valuta.
16.15. Le modalità di pagamento seguiranno le disposizioni previste in materia dei Fondi di Sicurezza Interna 2014-2020 (ISF2); inoltre, le stesse, nonché le modalità di dimostrazione della spesa, potranno subire gli adattamenti dovuti ad eventuali e specifiche disposizioni ulteriori che potrebbero intervenire a livello europeo e nazionale. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque, ove vi siano fatture in pagamento, la SA procederà ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
16.16. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 30, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xx., in caso di ottenimento da parte del Responsabile Unico del Procedimento, del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del Contratto, lo stesso provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dall’Amministrazione, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
Ai sensi del sopra richiamato articolo 30, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xx. all’importo netto dei singoli pagamenti è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Le ritenute effettuate saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della SA della verifica di conformità, previo rilascio del DURC.
Articolo 17 (Tracciabilità dei flussi finanziari)
17.1. Il Fornitore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e xx.xx., e all’articolo 6 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 (Misure urgenti in materia di sicurezza) convertito, con modificazioni, dalla Legge del 17 dicembre 2010, n. 217.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente contratto, il Fornitore prende atto dei seguenti codici: Codice Identificativo Gara (CIG) n. 8274595BCC – Codice Unico di Progetto (CUP) n. F89F19000770005.
17.2. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Direzione Centrale – Ufficio Affari Generali e Giuridici il conto corrente bancario dedicato alla commessa pubblica di cui al presente contratto, ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 136/2010 e xx.xx..
17.3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Direzione Centrale – Ufficio Affari Generali e Giuridici ogni modifica relativa ai dati trasmessi in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti, accesi presso banche, dedicati, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica di cui al presente contratto, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica medesima. Nello stesso termine, il Fornitore provvede, altresì, a comunicare al suddetto Ufficio, le eventuali modifiche relative alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
17.4. Il Fornitore, si obbliga, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, secondo periodo della Legge n. 136/2010 e xx.xx., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suindicata Legge n. 136/2010 e xx.xx..
17.5. Il Fornitore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, è tenuto a darne immediata comunicazione alla Direzione Centrale – Ufficio Affari Generali e Giuridici e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma.
17.6. Il Fornitore si obbliga e garantisce che, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale, nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
17.7. Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla SA ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma, della notizia dell’inadempimento della propria eventuale controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
17.8. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il Fornitore e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati all'esecuzione del presente appalto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva alla commessa pubblica. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e xx.xx., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Resta fin da ora inteso che, il presente contratto si intenderà risolto di diritto in tutti i casi in cui risulterà il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al contratto medesimo.
Articolo 18
(Risoluzione di diritto e recesso della SA per sopravvenienza convenzione stipulata dalla Consip S.p.A.)
Ai sensi di quanto disposto all’articolo 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), convertito con Legge 7 agosto 2012,
n. 135, la SA si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, previa formale comunicazione al Fornitore, con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate successivamente dalla Consip S.p.A., ai sensi dell’articolo 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Legge finanziaria 2000), siano migliorativi rispetto a quelli previsti nel contratto, sempreché il Fornitore non acconsenta a modificare le condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3, della Legge n. 488/1999.
Articolo 19 (Penali)
19.1. Nel caso di mancato rispetto dei livelli di servizio di cui al precedente articolo 6, saranno applicate le penali previste dal punto 13 del Capitolato d’Oneri, con le modalità ivi previste.
19.2. I ritardi dovuti a cause di forza maggiore e, comunque, non imputabili al Fornitore dovranno risultare da apposite comunicazioni sottoscritte da rappresentanti del Fornitore stesso, secondo le modalità e le tempistiche previste dall’articolo 13 del Capitolato d’Xxxxx.
19.3. L’importo delle penali potrà essere dedotto dalla cauzione fornita dal Fornitore a garanzia della buona esecuzione del contratto, che si intende vincolata anche a copertura del suddetto impegno. In tal caso il Fornitore si obbliga a ripristinare l’originaria entità del deposito cauzionale.
19.4. Qualora gli inadempimenti siano tali da comportare una penale complessiva di importo superiore al 10% dell’importo contrattuale, la SA si riserva di procedere alla risoluzione contrattuale ex articolo 1456 del Codice Civile, in danno del Fornitore contraente, procedendo all’incameramento del deposito cauzionale.
19.5. Resta ferma la facoltà della SA, in caso di mancata esecuzione delle prestazioni di ricorrere ad altro operatore economico, addebitando al Fornitore i relativi oneri sostenuti. L’applicazione delle penali non preclude il diritto della SA di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.
Articolo 20
(Clausola dell'Amministrazione più favorita)
Il Fornitore assicura che i prezzi indicati nell’offerta e riprodotti in contratto sono i più favorevoli praticati a parità di prestazioni, termini e condizioni, dal Fornitore, a qualsiasi altro soggetto pubblico, in Italia o in ambito
comunitario, e che eventuali minori prezzi applicati ai servizi fino ad avvenuta favorevole verifica di conformità, a parità di oneri fiscali, saranno applicati anche a quelli oggetto del presente contratto.
Articolo 21
(Obblighi nei confronti dei lavoratori e in materia di tutela ambientale)
21.1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene tutti i relativi oneri, inclusa la copertura assicurativa delle risorse occupate, nonché garantendo la tutela delle condizioni di salute del personale impiegato nel rispetto delle disposizioni normative, di volta in volta applicabili, anche in relazione ad eventuali situazioni di contingenza di sicurezza sanitaria.
21.2. In particolare, si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l’esecuzione della commessa formante oggetto dell’appalto, le condizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e xx.xx.), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi, nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro applicabile alla data dell’offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna dei beni e servizi oggetto del presente contratto.
21.3. I suddetti obblighi vincolano il Fornitore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
21.4. Inoltre, il Fornitore si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente le normative vigenti in materia di rispetto dell’ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (Legge 9 dicembre 1977, n. 903 e legge del 10 aprile 1991, n. 125) e di diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68 e xx.xx.).
21.5. In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti, la SA, previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze denunciate dall’Ispettorato del Lavoro, o comunque accertate, potrà sospendere l’emissione dei mandati di pagamento per l’ammontare che sarà indicato dall’Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definita.
21.6. Per detta sospensione il Fornitore non può opporre eccezioni alla SA, né pretendere da essa risarcimento danni. La sospensione dei pagamenti non incide sull’obbligo del Fornitore di adempiere alle proprie prestazioni. Il Fornitore non potrà considerare tale comportamento della SA come inadempimento, ovvero come produttivo di danni per il Fornitore stesso. Il Fornitore manleva e tiene indenne la SA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie.
Articolo 22
(Obblighi del Fornitore in materia di tutela della riservatezza)
22.1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la SA e comunque per i cinque (5) anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
22.2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L’obbligo di cui al comma precedente non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio o comunque accessibili a terzi.
22.3. Il Fornitore è responsabile dell’esatta osservanza degli impegni di cui sopra da parte del proprio personale consulenti e risorse, [nonché dei propri eventuali subappaltatori], dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi comunque impiegati nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.
22.4. In caso di inosservanza degli impegni assunti dal Fornitore di cui ai sopracitati commi del presente
articolo, la SA ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero per ciò derivare alla SA.
22.5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la SA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla SA.
22.6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 25 (“Trattamento dei dati personali”), il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (GDPR e d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.) e ulteriori provvedimenti in materia.
Articolo 23
(Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa)
Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente contratto nei confronti di terzi, dei propri lavoratori e della SA.
Il Fornitore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti e risorse, alla SA, al suo personale, nonché ai terzi nello svolgimento delle attività oggetto del servizio.
In adempimento a quanto previsto dal punto 19 del Capitolato d’Xxxxx, il Fornitore ha presentato copia delle polizze ivi previste, impegnandosi a mantenerle valide ed efficaci per tutta la durata del contratto stesso presentando copia della/e quietanza/e di avvenuto pagamento. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la validità delle coperture assicurative di cui sopra, il presente contratto si risolverà di diritto con conseguente escussione della garanzia definitiva e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito, a tale stregua, dalla SA.
Articolo 24
(Clausola risolutiva espressa
24.1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste negli articoli 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xx., si conviene che, in ogni caso, la SA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi, mediante PEC/lettera raccomandata A/R, senza bisogno di messa in mora, nei seguenti casi:
a) gravi violazioni di legge, frode e grave negligenza nell’esecuzione del servizio;
b) stato di inosservanza del Fornitore riguardo tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per lo svolgimento del contratto;
c) manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio;
d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) costituzione di associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto abusivo, fatta salva, in quest’ultimo caso l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 2-quinquIes della Legge 12 ottobre 1982, n. 726;
e) sospensione del servizio da parte del Fornitore senza giustificato motivo o mancata ripresa degli stessi da senza giustificato motivo;
f) rallentamento delle prestazioni senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare la realizzazione del servizio nei termini previsti dal contratto;
g) cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal Disciplinare di gara, dal presente contratto e dalla legislazione vigente;
h) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
i) inadempienza accertata agli obblighi ed agli oneri fiscali e contributivi previsti ed imposti dalla legge, nonché – comunque – perdita delle condizioni per contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xx.;
j) revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell’esercizio delle attività oggetto dell’appalto.
k) contestazione e applicazione di penali, da parte della SA, per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale, come previsto dal precedente articolo 20 del presente contratto;
l) mancato rispetto dell’obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all’esecuzione del presente contratto attraverso l’utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane S.p.A., ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, così come previsto dalla Legge n. 136/2010 e xx.xx..
m) violazione dell'obbligo a carico del Fornitore di riconoscere la SA quale unico interlocutore nell'esecuzione del contratto;
n) casi di cui all’articolo 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010 e xx.xx. e di violazione di quanto previsto dall’articolo 17 del Capitolato d’Xxxxx;
o) violazione degli obblighi di cui al successivo articolo 25 “Trattamento dei dati personali”.
24.2. Nelle ipotesi sopra indicate, il presente contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione da parte della SA, in forma PEC o di lettera raccomandata, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, con contestuale escussione della cauzione definitiva.
Inoltre, verrà applicata ai danni del Fornitore una penale di importo pari al 10% dell’importo residuo del contratto, fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente e dedotti gli importi relativi alle penali già applicate per l’inadempimento che ha comportato la risoluzione del contratto.
24.3. La risoluzione ai sensi del presente articolo darà diritto alla SA di affidare a terzi – in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xx. – l'esecuzione dell’appalto in danno al Fornitore, con addebito ad esso dei maggiori costi sostenuti dalla SA. Tali spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti del Fornitore, senza pregiudizio dei diritti della SA sui beni dello stesso.
Nel caso di minore spesa, nulla compete al Fornitore inadempiente. L’esecuzione in danno non esime il Fornitore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
24.4. In ottemperanza al disposto di cui all’articolo 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010), nell’ipotesi di esito positivo dell’informazione antimafia, la SA recederà dal contratto, nonché revocherà le eventuali autorizzazioni al subcontratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
24.5. In tale ipotesi la SA avrà la facoltà di incamerare la cauzione, salvo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Articolo 25 (Trattamento dei dati personali)
25.1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto, le informazioni circa il trattamento dei dati personali conferiti per l’esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro, in virtù del GDPR (General Data Protection Regulation ), secondo quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679 (nel seguito anche “Regolamento UE”) e D.Lgs. 101/2018.
25.2. La SA tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la sottoscrizione
del presente contratto il Fornitore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, tramite il sito internet della SA.
25.3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato GDPR e dal d.lgs. 196/2003 e s.m.i., con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
25.4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
25.5. Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE, per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l’esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto dell’Amministrazione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali.
25.6. Il Fornitore/Responsabile si impegna a presentare, su richiesta dell’Amministrazione, garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali. Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:
a) assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali;
b) eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
c) attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento” ed organizzarli nei loro compiti;
d) verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al GDPR così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
e) implementare le misure predisposte dalla normativa in vigore sugli amministratori di sistema, tra l’altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il titolare del trattamento si riserva di richiedere;
f) adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest’ultimo nello svolgimento della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, conformemente all’articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale;
h) ai sensi dell’art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell’Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell’art. 30 c. 4 del Regolamento UE.
25.7. Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile su richiesta del Titolare, si impegna a: i) restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l’adempimento di tale operazione.
25.8. Il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile o da un sub-Responsabile.
25.9 Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l’autorizzazione scritta da parte del Titolare.
25.10. Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l’attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull’attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.
25.10. Nel caso in cui il Fornitore, o i suoi subappaltatori o subcontraenti, agiscano in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, il Fornitore risponderà del danno causato.
Articolo 26 (Decadenza e diritti dell’assuntore)
Il Fornitore si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede giudiziaria volta a far valere pretese di ogni tipo, fondate sul presente contratto, da un’apposita istanza da trasmettersi alla SA, entro 3 (tre) mesi dal giorno della liquidazione finale del contratto.
Articolo 27
(Divieto di cessione del credito)
I crediti suddetti non possono formare oggetto di cessioni e di nessun atto di disposizione da parte del creditore neanche a scopo di garanzia, né possono essere incassati da soggetti diversi dal creditore. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono esclusi, tra gli altri, i mandati ad esigere e le deleghe all’incasso.
La violazione di quanto disposto nel presente articolo attribuisce all’Amministrazione contraente il diritto di risolvere il rapporto contrattuale, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, con conseguente diritto al risarcimento dei danni.
Articolo 28 (Risoluzione del contratto e recesso)
28.1. Ai sensi dell’articolo 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xx., è in facoltà della SA, previa formale comunicazione da darsi con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, recedere dal contratto in qualunque tempo, previo il pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite.
28.2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.
28.3. Il Fornitore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
28.4. La SA ha diritto di recedere dal contratto anche in caso si verifichino fattispecie che facciano venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto o – a titolo esemplificativo e non esaustivo – sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in
materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore.
28.5. Nel caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del Codice Civile.
28.6. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà̀ cessare le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla SA.
28.7. La SA avrà il diritto di risolvere il contratto, sempre che il Fornitore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere, che dovrà essergli notificata dalla SA con preavviso di non meno di quindici (15) giorni naturali e consecutivi, mediante PEC, o in caso di impossibilità di utilizzo della stessa, attraverso lettera raccomandata A/R, nei casi qui di seguito indicati:
a) inadempimento alle disposizioni del “Direttore dell'Esecuzione” del contratto riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
c) rallentamento delle prestazioni contrattuali, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicarne la realizzazione e il completamento nei termini previsti dal presente contratto e dal Capitolato d’Oneri;
d) non rispondenza delle prestazioni contrattuali fornite al Capitolato d’Xxxxx e al contratto;
e) sia intervenuta, nei confronti dell’appaltatore, sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xx., ovvero nel caso in cui l’appaltatore non sia in possesso dei requisiti di cui al citato articolo 80.
Articolo 29 (Controversie contrattuali)
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Articolo 30
(Rimborso delle spese di pubblicità legale)
Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 73, comma 4 e 216, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a rimborsare alla SA – entro 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione – le spese per la
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana degli avvisi e dei bandi di gara, pari ad
€ IVA inclusa.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 73, comma 4, 216, comma 11, del Codice dei Contratti, 66, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, e 34, comma 35, del D.L. del 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il Fornitore si obbliga a rimborsare alla SA – entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione – le spese per la pubblicazione sui quotidiani, pari ad € IVA inclusa.
I predetti rimborsi andranno effettuati mediante versamento presso la Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio, con imputazione al Capo XIV – capitolo 3560/03 “Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell’Interno” del bilancio dello Stato.
In caso di omesso o ritardato versamento, le spese di cui al presente articolo verranno detratte in sede di liquidazione delle prestazioni, con l’aggiunta degli interessi legali decorrenti dal giorno successivo al termine dei 60 (sessanta) giorni previsti per l’adempimento.
Articolo 31
(Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze)
La SA, in applicazione dell’articolo 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, è esonerata dall’obbligo della redazione del Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), in quanto l’oggetto dell’appalto è configurabile come semplice attività di prestazione di carattere intellettuale. Resta comunque l’obbligo, in capo alla SA di verificare l’idoneità tecnico – professionale del Fornitore, di promuovere la cooperazione ed il coordinamento ai fini della sicurezza e di fornire ai lavoratori dettagliate informazioni circa i rischi specifici presenti nel luogo in cui sono destinati ad operare e circa le misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività.
Articolo 32
(Modalità di stipula e oneri contrattuali)
32.1. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell’art. 32 del Codice dei Contratti pubblici e dell’articolo 6 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con l. 21 febbraio 2014, n. 9.
32.2. Sono a carico del Fornitore, in conformità con quanto previsto dagli articoli 16-bis e 16-ter del X.X. 00 novembre 1923, n. 2440, le spese di copia e stampa, per le quali il Fornitore è tenuto a versare la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, sul Conto Corrente Postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma e le spese per imposta di registro e imposta di bollo da versare con modello F23 dell’Agenzia delle Entrate di Roma. Il versamento della somma di cui al presente comma, dovrà essere
effettuato entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di stipulazione del presente contratto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei 5 (cinque) giorni fino alla data dell'effettivo versamento.
32.3. Restano a carico del Fornitore gli oneri fiscali previsti dalle leggi in vigore, fino ad esaurimento del presente contratto.
Articolo 33 (Variazioni societarie)
Il Fornitore si obbliga a comunicare tempestivamente all’Amministrazione ogni variazione intervenuta nella composizione societaria rispetto alla comunicazione fornita per la stipula del presente contratto.
L'Amministrazione non risponderà, in nessun caso, di qualsiasi conseguenza derivante dall’omessa notifica delle variazioni di cui sopra.
Articolo 34 (Obblighi di pubblicità)
Il Fornitore si obbliga a riportare la dicitura “Progetto 88.2.6 -Prosecuzione del servizio di mediazione linguistica e culturale per le esigenze della Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere” finanziato dall’UE nell’ambito del Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 Nuove Frontiere per la Sicurezza Interna, su tutta la documentazione contrattuale e le forniture oggetto del presente contratto, secondo le modalità prescritte all’art. 1 del Regolamento (UE) 1049/2014.
Richiesto io, Ufficiale Xxxxxxx, ho ricevuto il presente atto, non in contrasto con l’ordinamento giuridico, in formato elettronico composto da pagine scritte per intero e parte della presente, oltre le clausole vessatorie, del quale ho dato lettura alle Parti, che lo approvano dichiarandolo conforme alle loro volontà e, con me, lo sottoscrivono con firma autografa apposta in mia presenza, acquisita digitalmente tramite scanner, a norma di Xxxxx.
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, il Fornitore dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli di contratto:
Il sottoscritto , in qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 del cod. civ. il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le
relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Articolo 1 – Oggetto del contratto e descrizione del servizio; Articolo 8 – Obblighi ed adempimenti a carico del Fornitore; Articolo 11 – Modifiche contrattuali;
Articolo 15 – Trasparenza dei prezzi; Articolo 19 – Penali;
Articolo 23 – Xxxxx, responsabilità civile e polizza assicurativa; Articolo 28 – Risoluzione del contratto e recesso;
Articolo 34 – Obblighi di pubblicità.