CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO POLIZZA DI ASSICURAZIONE
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO POLIZZA DI ASSICURAZIONE
DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA
Durata del contratto
Dalle ore 24.00 del : | 31/12/2014 |
Alle ore 24.00 del : | 31/12/2018 |
SOMMARIO
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Art.1 | Definizioni |
Art.2 | Descrizione del rischio |
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.1 | Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio |
Art.2 | Assicurazione presso diversi Assicuratori |
Art.3 | Durata del contratto |
Art.4 | Pagamento del premio e decorrenza della garanzia |
Art.5 | Regolazione del premio |
Art.6 | Recesso a seguito di sinistro |
Art.7 | Modifiche dell’assicurazione |
Art.8 | Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società |
Art.9 | Oneri fiscali |
Art.10 | Foro competente |
Art.11 | Interpretazione del contratto |
Art.12 | Obblighi in caso di sinistro |
Art.13 | Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio |
Art.14 | Partecipazione delle Società - Associazione Temporanea d’Impresa |
Art. 15 | Coassicurazione e delega |
Art.16 | Clausola Broker |
Art.17 | Rinvio alle norme di legge |
Art.18 | Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. 136/2010 |
SEZIONE 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Art.1 | Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) |
Art.2 | Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.) |
Art.3 | Malattie professionali |
Art..4 | Esclusioni |
Art.5 | Qualifica di terzo |
Art.6 | Esemplificazioni di garanzia |
Art.7 | Ricerca/sperimentazione clinica su esseri umani |
Art.8 | Gestione delle vertenze di danno e spese legali |
Art.9 | Validità territoriale |
Art.10 | Rinuncia alla rivalsa |
SEZIONE 4 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art.1 | Massimali |
Art.2 | Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti |
Art.3 | Gestione della franchigia |
Art.4 | Disposizione finale |
Art 5 | Calcolo del premio |
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Art. 1 – Definizioni
Assicurazione: | Il contratto di assicurazione |
Polizza: | Il documento che prova l'assicurazione; |
Contraente: | L’Università degli Studi di Udine. |
Assicurato: | La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato, oltre al Contraente: L’Università degli studi di Udine tutte le persone fisiche dipendenti o non dal Contraente di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività, ivi compresi il Rettore, gli Amministratori, i Consiglieri, i docenti, i ricercatori, il personale tecnico- amministrativo, i dirigenti, i collaboratori coordinati continuativi, i cultori della materia, i visiting-professors, i visiting- researchers, gli studenti, i visiting- students, gli stagisti, i tirocinanti pre e post laurea, i borsiti, gli assegnisti di ricerca, i laureati frequentatori e le associazioni dopolavoristiche e ricreative o di volontariato ed i loro aderenti e qualunque altra persona che intrattenga con l’Università un qualsiasi rapporto, sia lo stesso a titolo oneroso o a titolo gratuito. gli Enti con i quali l’Assicurato gestisce per delega i servizi. Gli assicurati sono terzi tra di loro. |
Società: | l’impresa assicuratrice |
Broker: | Marsh S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società. |
Premio: | la somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Rischio: | la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
Sinistro: | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Indennizzo: | la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Franchigia: | la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Scoperto: | la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Cose: | sia gli oggetti materiali sia gli animali. |
Danno corporale: | il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale. |
Danni materiali: | il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa. |
Massimale per sinistro: | la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà. |
Massimale per anno: | la massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo. |
Annualità assicurativa o periodo assicurativo: | il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. |
Definizione di Studenti ai fini del conteggio del premio | A titolo esemplificativo e non limitativo gli iscritti a corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale, di diploma universitario, corsi di perfezionamento, master, master universitari, scuole di specializzazione. |
Definizioni di Retribuzione ai fini del conteggio del premio | Tutto ciò che i prestatori di lavoro dipendenti (docenti, ricercatori, personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato - personale con contratto a termine - supplenti) ricevono a compenso dell’opera prestata (al lordo di ogni trattenuta) e/o gli importi pagati dall’Assicurato a soggetti terzi quale corrispettivo per l’utilizzo delle stesse persone, nonché l’ammontare dei compensi per gli amministratori denunciati ai fini della determinazione del premio INAIL. |
Prestatori di Lavoro | Tutte le persone fisiche di cui l’Assicurato si avvalga, anche |
occasionalmente, nell’esercizio dell’attività assicurata, indicate qui di seguito: 1) Personale dipendente dell’Assicurato, nonché tutti gli altri soggetti per i quali sussista in capo all’Assicurato l’obbligo di assicurazione INAIL o per i quali l’Assicurato provveda volontariamente, ove previsto, all’assicurazione INAIL; 2) Persone per le quali l’obbligo di assicurazione INAIL ricada su soggetti diversi dall’Assicurato; 3) Persone per le quali non vige l’obbligo di assicurazione INAIL e in rapporto di servizio con il Contraente |
Art. 2 – Descrizione del rischio
La garanzia della presente polizza è operante per la responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente o comunque svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario. La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore o altro degli Assicurati salve le esclusioni espressamente menzionate.
L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile dell’Assicurato derivante dallo svolgimento, nelle sue sedi e presso terzi, dell’attività universitaria come previsto, a titolo esemplificativo e non limitativo, dalle nome di legge, dallo Statuto e da tutti i regolamenti dell’Università.
Sono comprese inoltre tutte le attività:
- preliminari, complementari, accessorie, commerciali, agricole, sanitarie, assistenziali, socio-culturali, di tirocinio pre e post-laurea, tecniche, sportive e ricreative nessuna esclusa anche se non connesse direttamente alle attività principali;
- di didattica, di ricerca, di consulenza, di sperimentazione che vengono svolte dall’Assicurato presso aziende agricole, cliniche, ospedali, laboratori di ricerca e simili ma escluso l’esercizio in proprio di cliniche e ospedali.
A titolo esemplificativo e non limitativo, le attività principali svolte dal Contraente sono le seguenti:
• didattica e ricerca collegate e previste dalla norme di legge, dallo Statuto, dai Regolamenti, da convenzioni. Tali attività sono svolte presso le proprie strutture oppure presso altre strutture equiparabili, omologhe, assimilabili, di supporto o collegate all’attività dell’Università, a titolo esemplificativo e non limitativo presso: laboratori , centri di studio, campi sperimentali, impianti sportivi, stabilimenti industriali, commerciali, agricoli o del terziario, stabilimenti marittimi e specchi d’acqua, laghi e fiumi, terreni agricoli, stalle, scavi archeologici, grotte, sentieri di montagna e territori rupestri, miniere, cantieri con accesso a ponteggi anche durante lo svolgimento di tirocini pratici pre e post laurea e di visite guidate o viaggi di studio con l’uso di qualsiasi mezzo;
• ricerca e sperimentazione in genere, inclusa sperimentazione su animali;
• gestione di corsi di studio universitari, di formazione e di aggiornamento professionale;
• attività di tirocinio pre e post laurea e attività connesse ai corsi di dottorato di ricerca;
• attività di ricerca, di formazione, di prototipazione e di consulenza per enti pubblici o privati;
• proprietà oppure gestione diretta o affidata a terzi, di strutture, alloggi, impianti, impianti sportivi, parcheggi, spazi museali, biblioteche o altri locali adibiti a servizi agli studenti e ad altri utenti o dipendenti e assimilati.
L’Università degli studi di Udine, qualora non gestisca in proprio tali attività, servizi e competenze, può avvalersi di ditte appaltatrici o di altri Enti appositamente delegati; in tal senso la garanzia vale per la responsabilità civile che possa ricadere sull’Assicurato in qualità di committente.
La garanzia non comprende la gestione di cliniche universitarie e/o strutture sanitarie in genere e l’espletamento di attività medica in genere. Resta comunque compresa la responsabilità dell’Università degli Studi di Udine per fatto commesso dagli studenti e tirocinanti della facoltà di Medicina.
L'Assicurato può svolgere tutte le attività riconducibili a quanto sopra elencato anche partecipando ad enti, società oppure consorzi o avvalendosi di terzi.
L'Assicurato può anche svolgere o far svolgere "per conto", "in concessione", "in appalto" o in qualsiasi altra forma tutte le attività sopramenzionate.
Sono equiparati all'Assicurato, a tutti gli effetti di polizza, anche Enti, Strutture, Organizzazioni o Società controllate o collegate dall'Assicurato, che svolgono attività rientranti in quanto sopradescritto, con decorrenza dal momento in cui l'Assicurato ne chieda l’inserimento in copertura.
I massimali assicurati rappresentano comunque il massimo esborso della Società, anche in caso di corresponsabilità dell'Assicurato.
Per l'individuazione degli Assicurati si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.
Il Contraente e gli Assicurati sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze di responsabilità Civile da loro sottoscritte precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.
Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.
Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.
In deroga al disposto dell’Art.1910 C.C., si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto.
Il Contraente ha l’obbligo di prestare tale dichiarazione in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.
Art. 3 - Durata del contratto
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo.
E’ facoltà del Contraente recedere dal contratto al termine di ogni annualità mediante preavviso di almeno 90 giorni prima della scadenza della rata di premio annuale.
Con il termine predetto il presente contratto è sottoposto anche alla condizione risolutiva prevista dall’ art.1, comma 7 del D.L. 95/2012 (come convertito con L. n. 135/2012) .
E’ inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea per massimo 6 mesi della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d’ora a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.
Art. 4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore
24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
I termini di pagamento sopra indicati sono pattuiti in conformità alla previsione dell'art. 1 c.4 del D.Lgs. 192/2012.
Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto Ministeriale n.40 del 18/01/2008 e della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.22 del 29/07/2008, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la Società stessa da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi di legge, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 (trenta) giorni di cui all'art. 3 del Decreto sopra citato.
Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 ce. nei confronti della Società stessa.
Art. 5 – Regolazione del premio
Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 4) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.
Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società, entro 90 giorni dal ricevimento dei dati consuntivi da parte della Contraente.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, a mezzo PEC (Posta elettronica certificata), la risoluzione del contratto.
In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
I termini di pagamento sopra indicati sono pattuiti in conformità alla previsione dell'arti c.4 del D.Lgs. 192/2012.
Art. 6 - Recesso a seguito di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi a mezzo PEC (posta elettronica certificata). Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento del suddetto preavviso da parte del ricevente. In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.
Qualora venga esercitato il diritto di recesso di cui al primo comma del presente articolo, il Contraente potrà richiedere alla Società di recedere alla prima scadenza utile da tutti gli altri contratti assicurativi, tanto in
qualità di Delegataria che di Coassicuratrice, essa avesse in essere con il Contraente stesso mediante preavviso scritto da inviarsi almeno un mese prima della scadenza del periodo assicurativo in corso di ciascun contratto.
Nel caso di recesso esercitato dalla Società è fatta salva la possibilità da parte del Contraente di richiedere la proroga di 6 mesi prevista dall’art. 3.
Art. 7 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.
Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto e la corrispondenza tra il Contraente, la Società ed il Broker avverrà solo con strumenti di comunicazione digitale, quali la posta elettronica certificata (PEC) e la posta elettronica, esclusivamente agli indirizzi scambiati tra le parti. I documenti scambiati che richiedono una sottoscrizione saranno sottoscritti digitalmente. La Società dovrà dotarsi degli opportuni strumenti di conservazione di tali documenti ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.. I costi sostenuti dalla Società per adeguarsi a tali standard di comunicazione e sottoscrizione saranno a carico della Società stessa.
Art. 9 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, relativi all’assicurazione, sono a carico del Contraente anche se il pagamento fosse stato anticipato dalla Società.
Art. 10 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente, ovvero il Foro di Udine.
Art. 11 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato ed al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 12 – Obblighi in caso di sinistro
Il Contraente, venuto a conoscenza del sinistro, deve darne notizia alla Società non appena possibile e comunque non oltre 30 giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza, fermo restando quanto previsto dall’art. 2952 C.C. e successive modifiche in relazione ai termini di prescrizione
Relativamente ai sinistri che interessino la garanzia RCO:
Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente:
in caso di sinistro per il quale ha luogo l’inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;
in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 13 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Art. 14– Partecipazione delle Società’ – Associazione temporanea di imprese (operante se del caso)
Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:
Compagnia ..…Società mandataria Compagnia ..…Società mandante Compagnia ..…Società mandante
Il termine “Società” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l’Associazione Temporanea di Imprese.
La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.
Le Società convengono che l’incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del broker.
Art. 15 - Coassicurazione e delega (operante se del caso)
L'assicurazione è ripartita tra le Società indicate nel riparto del premio, in base alle rispettive quote percentuali:
⇒ Compagnia … Quota … % - Delegataria
⇒ Compagnia … Quota … % - Coassicuratrice
⇒ Compagnia … Quota … %- Coassicuratrice
L’Impresa Delegataria provvederà, comunque ed in ogni caso, in deroga a quanto disposto dall’art.1911 c.c. e con responsabilità solidale di tutte le imprese partecipanti all’accordo di coassicurazione, ad emettere atto di liquidazione per l’intero importo dei sinistri nei confronti dell’Assicurato danneggiato o comunque dell’avente diritto senza che possano essere ad esso opposte eccezioni e/o riserve da parte delle altre Imprese Coassicuratrici.
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla società di brokeraggio assicurativo Marsh Spa e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla società Marsh X.x.X.xx quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, xxx comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.
Le Società convengono che l’incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del broker.
Art. 16 - Clausola Broker
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo Marsh S.p.A, in qualità di Broker ai sensi del D.Lgs. 209/2005.
Ogni notizia data o spedita dalla Società potrà essere inviata al suddetto Broker e dovrà essere considerata come eseguita alla Contraente stessa, così come ogni notizia data o spedita dal broker alla Società dovrà essere considerata come eseguita dalla Contraente stessa.
La Società Assicuratrice inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e che tale pagamento è liberatorio per il Contraente.
Farà fede ai fini della copertura assicurativa la data di comunicazione scritta del Broker alla Società dell’avvenuto incasso del premio.
La Società prende atto che la remunerazione annua del Broker per il presente contratto e pari a Euro 2.259,00= (duemiladuecentocinquantanove/00) che verranno trattenute dal broker dal premio imponibile corrisposto dal Contraente.
La remunerazione annua indicata è in misura fissa e immodificabile e potrà solo essere oggetto di adeguamento annuale in base a quanto previsto dall’art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006.
La remunerazione del Broker resterà ad intero ed esclusivo onere della Società.
Art. 17 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 18 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. 136/2010
La Società appaltatrice, il Broker, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto, sono tenute ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. .
I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unicodi Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.
Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e dell’art. 3, c. 8 della Legge.
SEZIONE 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l’Assicurato debba rispondere.
Art. 2 – Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1. ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n.1124/1965, del D.L. n.317/1987 e del D.Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti dai prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti.
2. Per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all’assicurazione obbligatoria di Legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1 che precede.
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n.1124/1965 e del D.Lgs 23/2/2000 n° 38 od eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1, nonché ai lavoratori parasubordinati così come definiti all’art.5 del D.Lgs. 38/2000 per morte e per lesioni personali.
Tanto l’assicurazione RCT quanto l’assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INAIL nonché dall’INPS ai sensi di Legge .
L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità.
Art. 3 – Malattie professionali
La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali (o da causa di servizio) dalla magistratura con sentenza passata in giudicato.
L’estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie insorgano e si manifestino durante il periodo di validità della presente polizza e non oltre 12 mesi dalla cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.
Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso é tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.
Art. 4 - Esclusioni
Dall'assicurazione sono esclusi i danni:
1. da furto, salvo quanto previsto ai punti 16 e 20 del successivo art.6.
2. ricollegabili a rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità della normativa D. Lgs. 209/2005, e successive variazioni ed integrazioni, l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da impiego di aeromobili;
3. verificatesi in connessione con trasformazione e assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, ecc. salvo quanto previsto al punto 2 del successivo art.6.
4. di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall’asbesto o da qualsiasi sostanza contenete in qualsiasi forma o misura asbesto e dall'amianto;
5. derivanti da campi elettromagnetici;
6. di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazioni, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto di seguito previsto per inquinamento accidentale;
7. derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali derivanti o causati da atti di terrorismo, guerra civile, occupazione militare o invasione
8. derivanti o connessi allo svolgimento di attività medico-ospedaliere e assistenziali, salvo quanto previsto nella sezione 2 “Descrizione del rischio”.
Art. 5 – Qualifica di terzo
Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto al Contraente.
Non è considerato terzo il legale rappresentante del Contraente, fermo restando che sono compresi i danni subiti dal medesimo qualora determinati da fatti non da lui direttamente gestiti.
Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.
Art. 6 – Esemplificazioni di garanzia
A puro titolo esemplificativo e non limitativo l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile imputabile all’Assicurato per:
1) l’impiego di qualsiasi apparecchiatura ad uso tecnico, sperimentale, medicale ed elettromedicale, comprese quelle a raggi x per lo svolgimento delle attività di didattica, di ricerca, di sperimentazione ecc…;
2) danni derivanti dalla detenzione e dall’uso di fonti radioattive relativamente alle attività svolte;
3) produzione, trattamento, sottoposizione a test, distribuzione, conservazione, detenzione e utilizzo in genere di ogni tipo di materiale o sostanza nonché di ogni prodotto derivato da tali materiali o sostanze;
4) trasporto di terzi su veicoli a motore di proprietà o in uso all’Assicurato mentre circolano all'interno di aree private dell’Assicurato, salvo quanto previsto del D. Lgs. 209/2005 e successive modifiche (assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti);
5) danni che gli Assicurati possano arrecare a materiale/apparecchiature assegnate all’Università da terzi in genere (ditte, Società, Enti ecc…) compreso i danni provocati dalle apparecchiature concesso in comodato o ad uso a terzi;
6) operazioni di ritiro o consegna di merci presso terzi;
7) danni a veicoli sotto carico e scarico ovvero in sosta, esclusi i danni da furto e mancato uso;
8) danni a condutture ed impianti sotterranei in genere, a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento o franamento del terreno, da qualsiasi causa determinati;
9) danni da incendio; garanzia operante a secondo rischio rispetto alla pari garanzia nella polizza All Risks e/o Incendio eventualmente in essere stipulata dal Contraente. Nel caso di inesistenza o non operatività o per quanto non coperto dalla succitata polizza All Risks/Incendio, la presente garanzia opererà a primo rischio;
10) produzione e somministrazione di cibi, bevande e simili; proprietà o gestione di bar e mense; proprietà, gestione o committenza di distributori di prodotti alimentari, bevande e simili; qualora questi servizi fossero affidato a terzi la garanzia opera in relazione alla committenza;
11) servizio di vigilanza effettuato da guardiani anche armati compreso l’eccesso colposo di legittima difesa qualora questo servizio fosse affidato a terzi la garanzia opera in relazione alla committenza;
12) proprietà, detenzione, custodia e utilizzo di animali per lo svolgimento delle attività previste dal Contraente;
13) dalla circolazione, all'interno di aree e complessi, nonché proprietà ed operatività di mezzi di trasporto e/o sollevamento, macchine operatrici, semoventi, gru, e simili impiegati per le operazioni connesse all'attività svolta dall'Assicurato;
14) attività di squadre antincendio e di sicurezza organizzate dall’Assicurato;
15) RC che possa ricadere sulla Contraente per lesioni a persone nei casi di aggressione a scopo di rapina verificatisi nei locali o aree aperte di pertinenza dei fabbricati della Contraente, nonché per atti violenti connessi a manifestazione di natura sindacale e/o sociale.
16) danni da furto cagionati a Terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato; ciò a parziale deroga dei rischi esclusi dall’assicurazione;
17) danni cagionati durante i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione o pulizia di locali, di macchinari o impianti, comprese operazione di derattizzazione e/o disinfestazione anche con uso di prodotti tossici
o nocivi. Nel caso in cui i lavori siano appaltati a terzi la garanzia si estende alla responsabilità derivante alla Contraente dalla direzione dei lavori o dal rapporto di committenza;
18) proprietà e manutenzione di insegne, cartelli e striscioni; qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera in relazione alla committenza;
19) organizzazione di visite guidate, conferenze, tavole rotonde, seminari, convegni, congressi ed altre manifestazioni in genere, anche con esposizione e/o utilizzo di materiale proprio e/o di Terzi, di visite ai locali propri e di Terzi, di ed iniziative a carattere educativo nelle scuole e non o presso altri Atenei o Enti anche stranieri, il tutto anche nella qualità di concedente spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori ivi compreso il rischio relativo all’allestimento ed allo smontaggio degli stand in genere;
20) per il furto e per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia all'Assicurato;
21) la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato, per le attività svolte nell’ambito di tirocini pre e post laurea, previste dalle norme di legge, dallo Statuto, dai Regolamenti, da convenzioni, e/o prestazioni di attività di consulenza, stipulate con soggetti pubblici e privati;
22) responsabilità da inquinamento accidentale. La garanzia comprende i danni cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di eventi esclusi al punto 6 dell’art.4 che precede, a seguito di fatto improvviso e accidentale;
23) limitatamente alla RC Personale dei dipendenti autorizzati a svolgere l’attività di c.d. “Telelavoro” presso il proprio domicilio, si precisa che si intendono assicurati, nei limiti del massimale convenuto in polizza, i danni a cose e/o persone, compresi tutti i familiari conviventi con il lavoratore/dipendente derivanti dalla proprietà e dall’uso delle attrezzature oggetto del “Telelavoro”;
24) La responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art.2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dagli Assicurati, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dall'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone xxxxxxxxxxx.xx prende inoltre atto che la garanzia viene estesa ai danni causati dall’uso di velocipedi utilizzati per motivi di servizio, sia di proprietà degli assicurati che del Contraente;
25) Premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest'ultimo subiti a causa di difetto di manutenzione e comunque per danni di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere;
26) La responsabilità civile derivante dalla distribuzione e dallo smercio di prodotti in genere compresi i farmaceutici ed i galenici. L’assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell’assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i generi alimentari e farmaceutici di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l’assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto;
27) Danni derivanti da interruzione o sospensione totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, commerciali turistiche o di servizio, nonché qualsiasi danno indiretto a terzi in conseguenza di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
28) La garanzia viene estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato nella qualità di proprietario, comodatario, locatario, e/o detentore a qualsiasi titolo, di fabbricati, pertinenze, terreni, impianti sportivi, impianti di gas criogeni liquefatti e/o compressi, strade boschi, filari, piante, recinzioni, canali, fossi e rogge con relativi ponti e ponticelli, passerelle, parchi, giardini, dipendenze, a qualunque uso destinati, e dei relativi impianti (ascensori, montacarichi, elevatori, scale mobili ecc.).
La garanzia si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli immobili.
Il Contraente è esonerato dalla dichiarazione dell’ubicazione e dei valori degli immobili assicurati e dalla successiva comunicazione di qualunque variazione.
La presente garanzia viene estesa anche ai danni derivanti da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, inerenti alla propria attività, per ristrutturazione, sopraelevazione, demolizione, ampliamento, riparazione e riadattamento; ove questi lavori fossero affidati a terzi, la garanzia opererà per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella qualità di committente di tali lavori.
La presente garanzia è operante anche per i fabbricati dati in locazione, comodato o uso a qualsiasi titolo a terzi.
L’Assicurazione è estesa alla Responsabilità Civile che incombe all’Assicurato per i danni derivanti dalla mancata o erronea applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro e i danni derivanti ai sensi dei:
D. Lgs n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
L. R. Friuli V.G. 14/2002 e successive modificazioni ed integrazioni;
D. Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
29) La RC Personale di contrattisti, laureandi, diplomandi, borsisti, studenti, specializzandi, tirocinanti pre – post laurea, dottorandi, amministratori, docenti, dipendenti, titolari di assegni di ricerca, partecipanti ai master, assistenti ai portatori di handicap, ospiti, volontari, addetti ai servizi di portineria ecc… di cui il Contraente si avvale nell’esercizio della sua attività anche se svolta all’estero.
Ai fini della presente garanzia gli Assicurati sono considerati tutti terzi tra di loro.
Art. 7 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali
La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato.
Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'Art.1917 C.C.
La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa.
La Società non risponde di multe od ammende né delle spese di amministrazione di giustizia penale.
A parziale deroga di quanto sopra riportato, la società presta la sua assistenza in sede di giudizio penale anche con nomina di legale indicato dall’assicurato alla società che risieda nel luogo ove ha sede l’ufficio giudiziario competente e ne sostiene le spese nei limiti di legge, anche dopo l’eventuale tacitazione della/e parte/i lesa/e, cioè fino all’esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della liquidazione del danno.
Art. 8 – Validità territoriale
La presente assicurazione ha validità nel mondo intero.
Art. 9 – Rinuncia alla rivalsa
A parziale deroga dell’art. 1916 del c.c. la Società rinuncia, fatto salvo il caso di xxxx, all’azione di rivalsa nei confronti dei responsabili del sinistro.
Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante ai sensi di legge al Contraente e allo Stato. Qualora il Contraente eserciti l’azione di rivalsa lo stesso si impegna a riconoscere quanto ricavato alla Società nei limiti dell’importo già risarcito dalla Società stessa.
SEZIONE 4 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art. 1 – Massimali
La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l’assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:
Responsabilità Civile verso Terzi | € 8.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di |
€ 8.000.000,00 per ogni persona | |
€ 8.000.000,00 per danni a cose | |
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro | € 8.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di |
€ 2.500.000,00 per persona |
Resta convenuto fra le parti che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l’esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati.
In caso di sinistro che interessasse contemporaneamente le garanzia RCT ed RCO, la Società non sarà comunque tenuta a pagare somma maggiore di €. 8.000.000,00.=
Art. 2 – Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti
L’assicurazione di cui alla presente polizza è prestata con una franchigia frontale per qualsiasi tipo di danno di €. 500,00 per ogni sinistro, salvo eventuali maggiori scoperti/franchigie previste dalla condizioni di polizza. La Società, nei limiti dei massimali di cui all’Art.1, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sotto riportate con l’applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.
Garanzia | Limiti di risarcimento | Scoperto e/o franchigia | |||||
Danno biologico | I massimali R.C.O. di polizza | € | 2.500,00 | ||||
Malattie professionali | I massimali R.C.O. di polizza | Nessuno | |||||
Interruzioni e sospensioni di attività | € 1.000.000,00 x sinistro | Scop 10% minimo € massimo € 30.000,00 | 4.000,00 | ||||
Danni da furto | € 50.000,00 per sinistro /anno | € | 500,00 per sinistro | ||||
Danni a cose in consegna e custodia | € 1.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo | € | 500,00 per sinistro | ||||
Danni per l’impiego di apparecchiature (art.6 punto 1 Sez.3) | € 3.000.000,00 sinistro/anno? | per | |||||
Danni da incendio | € 1.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo | € | 500,00 per sinistro | ||||
Danni da inquinamento accidentale | € 1.000.000,00 anno | per | sinistro | / | € | 500,00 per sinistro | |
Xxxxx a cose sollevate, caricate scaricate | e | € 50.000,00 per sinistro e anno | € | 500,00 per sinistro | |||
Danni a cose nell’ambito esecuzione dei lavori | di | € 100.000,00 per sinistro e anno | € | 500,00 per sinistro | |||
Danni applicazione D. Lgs. 196/2003 | €. 500.000,00 per sinistro/anno | €. 1.000,00 per sinistro |
Art. 3 – Gestione della franchigia
La Società provvederà alla gestione e liquidazione di tutti i danni compresi quelli il cui importo rientra totalmente o parzialmente nelle franchigie inserite nel presente contratto assicurativo. Semestralmente la Società provvederà entro 30 giorni ad emettere appendice con la quale si provvederà all’incasso delle somme dovute dall’Ente in riferimento ai sinistri pagati dalla Compagnia a titolo di franchigia, il cui importo sarà corrisposto dal Contraente entro 60 giorni dalla data di emissione di detta appendice.
Art.4 – Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio.
Art. 5 – Calcolo del premio
Il premio anticipato dovuto dalla Contraente potrà essere calcolato:
sull’ammontare delle retribuzioni.