Contract
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni
Compagnia: Credemassicurazioni S.p.A. Prodotto: Creacasa Protezione Rata
Data ultimo aggiornamento: 01/01/2019
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza facoltativa assicura i rischi di eventi gravi e imprevisti che potrebbero compromettere il pagamento delle rate del mutuo ed è collegata ai contratti di mutuo riferiti alla clientela di Credito Xxxxxxxx.
Che cosa è assicurato?
In base all’attività professionale da te svolta al momento dell’adesione, ti verranno proposte le seguenti garanzie:
Invalidità Totale Permanente da infortunio o malattia superiore al 65%;
Inabilità Temporanea Totale da infortunio o malattia per i soli lavoratori autonomi;
Ricovero in Istituto di Cura dovuto a infortunio o malattia per i lavoratori dipendenti pubblici e privati e i non lavoratori;
Perdita del Posto di Lavoro per i soli lavoratori dipendenti privati assunti con un contratto a tempo indeterminato da almeno 12 mesi.
Credemassicurazioni garantisce il rimborso di un importo pari alla somma di 24 rate assicurate mensili al momento del verificarsi dell’invalidità totale permanente e una somma pari a tante rate assicurate mensili quante sono le rate del mutuo in scadenza durante il periodo di inabilità, ricovero e disoccupazione.
L’importo della rata assicurata mensile non può essere superiore a € 1.500.
Che cosa non è assicurato?
Non sono assicurabili le persone che al momento della stipula della polizza non abbiano un’età compresa fra un minimo di 18 anni compiuti e un massimo di 74 anni.
Le garanzie Invalidità Totale Permanente, Inabilità Temporanea Totale, Ricovero in Istituto di Cura, non sono valide nei seguenti casi:
sinistri che siano conseguenza dell’uso di stupefacenti o allucinogeni, dell’abuso di farmaci, o di stati di ubriachezza o d’alcolismo acuto o cronico;
malattie e infortuni che siano conseguenza diretta della pratica di attività pericolose, sportive professionistiche o di sport pericolosi o estremi;
patologie psichiatriche o psicologiche e loro conseguenze;
sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altre patologie ad essa collegate;
ricoveri per lunga degenza o convalescenze qualora resi necessari prevalentemente da misure di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento.
Le garanzie Inabilità Temporanea Totale e Ricovero in Istituto di Cura non sono operanti in caso di aborto volontario non terapeutico.
La copertura relativa al rischio di Perdita del Posto di Lavoro è esclusa nei seguenti casi:
se l’assicurato, al momento del sinistro, non risulti assunto con contratto a tempo indeterminato da almeno dodici mesi;
licenziamento dell’assicurato presso il medesimo datore di lavoro dal quale aveva ricevuto prima dell’adesione, un’intimazione di licenziamento o una comunicazione scritta nella quale veniva individuato come lavoratore oggetto di una procedura di mobilità o cassa integrazione;
licenziamenti dovuti a“giusta causa” o a motivi disciplinari; dimissioni;
licenziamenti tra congiunti (coniuge o convivente; ascendenti e discendenti; collaterali; altri parenti e aflni) l’esclusione opera anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro sia costituito in forma societaria;
licenziamenti tra persone conviventi;
le situazioni che diano luogo all’indennizzo da parte della Cassa integrazione guadagni ordinaria, edilizia o straordinaria.
Ci sono limiti di copertura?
L’assicurazione vale per le persone di età non superiore a 75 anni.
L’Invalidità Totale Permanente da infortunio o da malattia inferiore o uguale al 65% non è coperta dalla polizza e, per il solo caso di Invalidità Totale Permanente da malattia, la copertura assicurativa è sottoposta ad un periodo di carenza di 90 giorni, immediatamente successivo alla data di effetto della polizza, durante il quale la copertura non è eflcace.
La copertura assicurativa per il caso di Inabilità Temporanea Totale da infortunio o malattia è sottoposta ad un periodo di franchigia e si attiva solo se l’inabilità ha una durata superiore a 60 giorni.
Il Ricovero in Istituto di cura dovuto a infortunio o malattia deve avere una durata pari o superiore a 5 pernottamenti consecutivi.
La copertura assicurativa per il caso di Perdita del posto di lavoro è sottoposta ad un periodo di carenza di 180 giorni, immediatamente successivo alla data di effetto della polizza, durante il quale la copertura non è eflcace.
La prestazioni assicurative a seguito di Inabilità temporanea Totale, Perdita del Posto di Lavoro, Ricovero in Istituto di Cura prevedono un massimo di 3 sinistri indennizzabili e fino a 12 rate assicurate mensili per ogni sinistro.
Dove vale la copertura?
Le coperture per Invalidità Totale Permanente e Perdita del Posto di Lavoro, quest’ultima relativa a contratti di lavoro regolati dalla Legge Italiana, sono valide in tutto il mondo.
Le Coperture per Inabilità Temporanea Totale e Ricovero in Istituto di Cura valgono soltanto per i sinistri verificatisi nell’ambito dell’Unione Europea.
Che obblighi ho? • Quando sottoscrivi il contratto e nel caso sia presentata una richiesta di risarcimento, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato e/o la variazione della tua attività professionale. Eventuali dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio e/o la variazione di attività professionale, possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto. |
Quando e come devo pagare? Il premio deve essere pagato alla data di decorrenza della polizza tramite bonifico bancario o addebito diretto sul c/c bancario. In caso di rinnovo del contratto, potrai pagare i premi per le annualità successive mediante autorizzazione di addebito bancario continuativo a mezzo SEPA Direct Debit (S.D.D.). Il premio è comprensivo di imposte. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? Le coperture assicurative possono durare inizialmente uno o tre anni a seconda dell’opzione prescelta, decorrono dalle ore 24 della data di pagamento del premio e cessano alle ore 24 del giorno di scadenza dell’assicurazione. Le coperture sono tacitamente rinnovabili di anno in anno per una durata massima complessiva pari a quella del contratto di mu- tuo. |
Come posso disdire la polizza? Hai la facoltà di esercitare il diritto di recesso, entro il termine di 60 giorni dalla data di pagamento del premio. Inoltre, puoi non dare corso al tacito rinnovo del contratto mediante disdetta da comunicare almeno 15 giorni prima della scadenza dell’assicurazione. Per esercitare tali diritti devi inviare, entro i termini predetti, una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo di Credemassicurazioni. In caso di recesso, ti verrà restituita la parte di premio relativa al rischio non corso ad esclusione delle eventuali imposte. Per l’esercizio di tali diritti non verrà addebitato alcun costo. |
Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa collegata ai contratti di mutuo riferiti alla clientela di Credito Xxxxxxxx X.x.X.
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Compagnia: Credemassicurazioni S.p.A. Prodotto: Creacasa Protezione Rata
Data di realizzazione: 01/01/2019
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente e il potenziale Aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il Contraente e l’Aderente devono prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Credemassicurazioni Società per Azioni, in forma abbreviata Credemassicurazioni S.p.A., Sede Legale e Direzione Generale: Xxx Xxxxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx (Xxxxxx); per informazioni e assistenza contattare il numero verde 000 00.00.00; Fax: 0000 000000; Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; Email: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; Posta Elettronica Certificata (PEC): xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei Rami 1, 2, 3, 8 (esclusi i danni provocati da energia nucleare), 13 e 17 con provvedimento ISVAP n. 894 del 22/06/1998. Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 9 con provvedimento ISVAP n. 894 del 22/06/1998 e n. 1755 del 19/12/2000. Autorizzata ad estendere l’esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 16 con provvedimento ISVAP n. 2619 del 06/08/2008. Autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 18 con provvedimento Isvap n. 2809 del 23/06/2010. Iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00131.
Il patrimonio netto civilistico di Credemassicurazioni al 31 dicembre 2017, escluso il risultato di periodo, ammonta a € 27 milioni, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a € 14,1 milioni e le riserve patrimoniali risultano essere pari a
€ 12,9 milioni. Tutti i dati sono desunti dal Bilancio Civilistico e dal Bilancio di Solvibilità al 31 dicembre 2017, ivi inclusa la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) disponibili sul sito internet dell’impresa al seguente link: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxx-xxxxx-xxxxxxxxxx%X0%X0-x-xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx-xxxx-xxxxxxx L’indice di solvibilità, determinato in applicazione della normativa Solvency II, è pari al 259,58% quale rapporto tra Fondi Propri Ammissibili (€ 45,52 milioni) e Requisito Patrimoniale di Solvibilità (€ 17,54 milioni), e pari al 609,11% quale rapporto tra Fondi Propri Ammissibili (€ 45,52 milioni) e Requisito Patrimoniale Minimo (€ 7,47 milioni).
Al contratto si applica la legge italiana.
Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni.
Le garanzie vengono proposte all’Aderente/Assicurato opportunamente abbinate in pacchetti al fine di soddisfare le diverse necessità assicurative legate all’attività professionale svolta al momento dell’adesione:
- per i lavoratori dipendenti privati le garanzie offerte sono Invalidità totale permanente grave da infortunio o malattia, Perdita del posto di lavoro e Ricovero in istituto di cura;
- per i lavoratori autonomi le garanzie offerte sono Invalidità totale permanente grave da infortunio o malattia e Inabilità temporanea totale da infortunio o malattia;
- per i lavoratori dipendenti pubblici e per i non lavoratori le garanzie offerte sono Invalidità totale permanente grave da infortunio o malattia e Ricovero in istituto di cura.
Saranno operanti solo le garanzie acquistate ed esplicitamente indicate nel modulo di adesione e l’impegno di Credemassicurazioni sarà limitato ai massimali e alle somme assicurate concordate.
Che cosa è assicurato?
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni. Le garanzie Invalidità Totale Permanente da infortunio o malattia, Inabilità Temporanea e Totale al lavoro, Ricovero in Istituto di Cura non sono valide nei seguenti casi: dolo dell'Aderente/Assicurato ovvero del Contraente o del Beneficiario; partecipazione attiva dell'Aderente/Assicurato: a delitti dolosi; a risse, tranne per il caso di legittima difesa; ad atti di terrorismo e sabotaggio; in occasione di fatti di guerra, dichiarata o di fatto; azioni intenzionali dell’Aderente/Assicurato quali: la mutilazione volontaria; i sinistri provocati volontariamente dall'Aderente/Assicurato; infortunio di volo, se l'Aderente/Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, o in qualità diversa da passeggero di aeromobili in servizio pubblico per il trasporto di persone; partecipazione a corse di velocità con qualsiasi mezzo a motore e relativi allenamenti, partecipazione a imprese di carattere eccezionale quali – a titolo esemplificativo – spedizioni esplorative o himalayane o artiche, regate oceaniche, sci estremo; malattie ed Infortuni che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni o di radiazioni atomiche, naturali o provocate artificialmente. La copertura relativa al rischio di Perdita del Posto di Xxxxxx è esclusa nei seguenti casi: cessazione, alla loro scadenza, di: contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di inserimento (ex formazione lavoro), contratti di apprendistato, contratti di somministrazione lavoro (ex lavoratori interinali), contratti di lavoro intermittente; contratti di lavoro stipulati all'estero (salvo che il rapporto di lavoro sia regolato dalla Legge Italiana); risoluzione del rapporto di lavoro a seguito del raggiungimento dell’età richiesta per il diritto a “pensione di vecchiaia o di anzianità”; risoluzioni del rapporto di lavoro, anche consensuali, avvenute a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza. |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Ci sono limiti di copertura?
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: in caso di sinistro l’Aderente/Assicurato o i suoi aventi diritto devono compilare correttamente il modulo di denuncia del sinistro e produrre tutta la documentazione necessaria. Tale modulo di denuncia dovrà essere inoltrato direttamente al Contraente Credito Emiliano (per il tramite della filiale che ha provveduto all’erogazione del contratto di mutuo), ovvero a Credemassicurazioni con le seguenti tempistiche: - nei casi di Invalidità Totale Permanente da Infortunio e Invalidità Totale Permanente da Infortunio entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di accadimento del sinistro; - nei casi di Invalidità Totale Permanente da Malattia entro e non oltre il sessantesimo giorno da quando la malattia faccia presumere che abbia esito invalidante; - nei casi di Ricovero in Istituto di Cura non oltre il quindicesimo giorno dalla data del ricovero; - nei casi di Perdita del Posto di lavoro non oltre il sessantesimo giorno dal licenziamento per “giustificato motivo oggettivo”. Oltre al modulo di denuncia del sinistro è necessario inoltrare a Credemassicurazioni la seguente documentazione relativa all’Aderente/Assicurato: - copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono; - in caso di Invalidità Totale Permanente, certificazione di invalidità emessa dagli enti preposti o da un medico legale con l’attestazione del grado di invalidità, nonché copia della cartella clinica ed eventuale verbale di incidente stradale; - in caso di Inabilità Temporanea Totale, certificato medico attestante l’inabilità, eventuale certificato di ricovero in ospedale, documentazione attestante il fatto che l’Aderente/Assicurato è un lavoratore autonomo; |
- in caso di Ricovero in Istituo di Cura, copia della cartella clinica completa, documentazione attestante il fatto che l’Aderente/Assicurato è un lavoratore dipendente o che evidenzi lo stato di non lavoratore; - in caso di Perdita del Posto di Xxxxxx, copia della lettera di assunzione, copia della lettera di licenziamento, copia del certificato di disponibilità al lavoro rilasciato dalla sezione circoscrizionale per l’impiego o documento equipollente, copia della busta paga relativa alla retribuzione percepita nel mese di adesione, nei due mesi successivi ed eventualmente, ove necessario, la busta paga del mese precedente alla data di adesione. Per effettuare la denuncia di sinistro è possibile utilizzare l’apposito modulo di denuncia disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx (sezione “Area Clienti”). | |
Assistenza diretta/in convenzione: il prodotto non prevede la presenza di prestazioni fornite da enti/strutture convenzionate con la compagnia. | |
Prescrizione: si precisa che i diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Obblighi dell’impresa | Credemassicurazioni effettuerà il pagamento a favore degli aventi diritto entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | L’entità del premio dipende dal pacchetto di garanzie prescelto, dalla durata dell’assicurazione e dalla rata assicurata mensile. Qualora, a seguito della scelta espressa dall’Aderente/Assicurato, il contratto abbia una durata iniziale triennale, il premio è calcolato sui primi tre anni e pagato in un’unica soluzione in via anticipata. Trascorsi i 3 anni, è previsto il pagamento, in unica soluzione, di un premio annuo in occasione dei rinnovi taciti del contratto. In virtù della durata poliennale del contratto, Credemassicurazioni pratica una riduzione di premio per i primi tre anni, nel corso dei quali non è consentita la facoltà di recesso dal contratto; detta riduzione di premio, è pari al 5% rispetto ad analoga copertura di durata annuale. Nel caso l’Aderente/Assicurato scelga invece, una durata iniziale annuale, è previsto il pagamento del premio annuo in via anticipata. Trascorso il primo anno, è previsto il pagamento, in unica soluzione, di un premio annuo in occasione dei rinnovi taciti del contratto. |
Rimborso | Nel caso di estinzione anticipata totale del contratto di mutuo al quale è collegata la polizza, la copertura assicurativa verrà risolta e Credemassicurazioni provvederà alla restituzione della parte di premio pagato (al netto delle imposte di legge) relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza. Nell’ipotesi di trasferimento del debito ad altro soggetto mutuante (c.d. “portabilità”) ovvero di rinegoziazione del contratto di mutuo al quale è collegata la polizza, si potrà scegliere se mantenere in essere la copertura assicurativa ovvero richiedere a Credemassicurazioni l’anticipata risoluzione. In quest’ultimo caso, Credemassicurazioni provvederà alla restituzione della parte di premio pagato (al netto delle imposte di legge) relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza. Nel caso di estinzione anticipata parziale del contratto di mutuo al quale è collegata la polizza, le somme assicurate saranno ridotte nella medesima proporzione. Credemassicurazioni provvederà, inoltre, alla restituzione della corrispondente quota parte del premio pagato (al netto delle imposte di legge). |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Sospensione | Il prodotto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Questa copertura assicurativa è collegata esclusivamente ai contratti di mutuo riferiti alla clientela privata di Credito Xxxxxxxx ed è rivolta a tutelare la persona dai rischi di eventi gravi e imprevisti che potrebbero compromettere il pagamento delle rate del mutuo, quali: l’invalidità permanente grave e, a seconda dell’attività professionale svolta, l’inabilità temporanea totale per i lavoratori autonomi, la perdita del posto di lavoro per i lavoratori dipendenti di aziende private, il ricovero in istituto di cura da infortunio o malattia per i lavoratori dipendenti pubblici, i non lavoratori e i lavoratori dipendenti di aziende private.
A chi è rivolto questo prodotto?
Tipologia di costo | % del premio versato (al netto delle imposte) |
Costi di intermediazione | 45% |
Altri costi | 10% |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | È possibile presentare un reclamo all’impresa inviando una comunicazione, in forma scritta e corredata da eventuale documentazione, alla preposta Funzione Reclami di Credemassicurazioni SpA ai seguenti recapiti: Credemassicurazioni SpA - Funzione Reclami, Xxx Xxxxx Xxxx 0, 00000 Xxxxxx Xxxxxx; fax 0000000000; e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx oppure compilando l’apposito form presente all’indirizzo internet: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx- reclami La Funzione Reclami di Credemassicurazioni, in conformità alle disposizioni in materia, fornirà riscontro entro il termine massimo di quarantacinque giorni dal ricevimento del reclamo. Detto termine, qualora il reclamo attenga al comportamento di eventuali Agenti di cui si avvale Credemassicurazioni per lo svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa, rimane sospeso sino ad un massimo di 15 giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l’Autorità di vigilanza del Paese d’origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile. |
Il premio è comprensivo dei costi di intermediazione e degli ulteriori costi relativi alla gestione del contratto di assicurazione. La tabella riporta le diverse tipologie di costo espresse in termini percentuali sul premio versato al netto delle imposte.
Quali costi devo sostenere?
IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL’IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE E ALL’ADERENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA. |
Creacasa Protezione Rata
Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa collegata ai Contratti di mutuo riferiti alla clientela di Credito Xxxxxxxx X.x.X.
Polizza collettiva N. 90000031ZX di Credemassicurazioni S.p.A.
Condizioni di Assicurazione
comprensive di:
• Glossario
• Modulo di Adesione (fac simile)
da consegnare all’Aderente prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione.
Edizione 3885T0119
Credemassicurazioni SpA
Capitale interamente versato di euro 14.097.120 REA 218847 presso la Camera di Commercio di Reggio Xxxxxx Registro delle Imprese di Reggio Xxxxxx, Codice Fiscale e Partita IVA 01736230358 - Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00131- Sede Legale e Direzione: Xxx Xxxxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx (Xxxxxx) Tel: x00 0000 000000 - Fax: x00 0000 000000 - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx -
PEC: xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Credemassicurazioni ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla
Condizioni di Assicurazione
Data ultimo aggiornamento: 01/01/2019
ART. 1 OGGETTO DELLA COPERTURA E OBBLIGHI DELLA COMPAGNIA
Le prestazioni previste dal presente Contratto di Assicurazione, se rese operanti, sono assicurate - nei limiti ed alle condizioni stabiliti negli articoli successivi – in relazione ai seguenti eventi:
INVALIDITA’ TOTALE PERMANENTE GRAVE DA INFORTUNIO O MALATTIA(ART. 7.A) INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DAINFORTUNIO OMALATTIA (ART. 7.B) RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA(ART. 7.C)
PERDITA DEL POSTO DI LAVORO (ART. 7.D)
LE PRESTAZIONI ASSICURATE PRESCELTE DALL’ADERENTE/ASSICURATO SONO ESPRESSAMENTE INDICATE NEL MODULO DI ADESIONE.
Le garanzie vengono proposte all’Aderente/Assicurato opportunamente abbinate in pacchetti acquistabili singolarmente al fine di soddisfare le diverse necessità assicurative legate all’attività professionale svolta al momento dell’adesione.
Per i lavoratori dipendenti privati (vedi definizione del Glossario), le garanzie offerte sono: Pacchetto: invalidità permanente grave, perdita d'impiego, ricovero
• Invalidità totale permanente grave da infortunio o malattia (art. 7.A)
• Ricovero in istituto di cura (art. 7.C)
• Perdita del posto di lavoro (art. 7.D)
Per i lavoratori autonomi (vedi definizione del Glossario), le garanzie offerte sono: Pacchetto: invalidità permanente grave, inabilità temporanea totale
• Invalidità totale permanente grave da infortunio o malattia (art. 7.A)
• Inabilità temporanea totale da infortunio o malattia (art. 7.B)
Per i lavoratori Dipendenti Pubblici e per i Non Lavoratori (vedi definizioni del Glossario), le garanzie offerte sono:
Pacchetto: invalidità permanente grave, ricovero
• Invalidità totale permanente grave da infortunio o malattia (art. 7.A)
• Ricovero in istituto di cura (art. 7.C)
Le prestazioni saranno corrisposte, nei limiti ed alle condizioni stabiliti negli articoli successivi.
Gli obblighi di Credemassicurazioni risultano esclusivamente dalla polizza collettiva n. 90000031ZX (e dalle appendici emesse e firmate dalla Direzione della Compagnia stessa) stipulate dal Contraente in nome e nell’interesse dei sottoscrittori di un Contratto di Mutuo e in abbinamento a detto contratto.
Saranno operanti solo le garanzie acquistate ed esplicitamente indicate nel Modulo di Adesione.
ART. 2 PERSONE ASSICURABILI - PERSONE ASSICURATE – LIMITI D’ETÀ
L’adesione all’assicurazione è facoltativa. L’assicurazione “Creacasa Protezione Rata” può essere collocata esclusivamente in abbinamento ad un Contratto di Mutuo riferito ad un cliente (Aderente/Assicurato per la presente assicurazione) di Credito Xxxxxxxx X.x.X (Contraente della presente assicurazione). Tale Contratto di Mutuo viene univocamente identificato mediante apposito numero di riferimento riportato sul Modulo di Adesione.
L’Aderente/Assicurato è persona fisica, cliente del Contraente, che alla data di adesione alla presente assicurazione, abbia un’età compresa fra un minimo di 18 anni compiuti ed un massimo di 74 anni non compiuti.
L’assicurazione vale per le persone di età non superiore a 75 anni.
Relativamente agli assicurati che abbiano compiuto i limiti di età assicurabile in corso di contratto, la garanzia vale sino alla scadenza dell’annualità assicurativa in corso dopodiché la polizza si intenderà automaticamente cessata.
ART. 3 DECORRENZA E DURATA DELLE COPERTURE E TACITA PROROGA DEL CONTRATTO
Per ogni Aderente/Assicurato le Coperture decorrono (ferme le Carenze stabilite ai rispettivi artt. 7A, 7D) dalle ore 24.00 della data di “decorrenza dell’assicurazione” indicata nel Modulo di Adesione, se il premio è stato pagato (altrimenti dalle ore 24.00 del giorno in cui la Compagnia Assicuratrice abbia avuto notizia certa dell’avvenuto pagamento) e cessano alle ore 24.00 del giorno in cui sia trascorso l’intero periodo di durata dell’assicurazione.
Il contratto prevede il tacito rinnovo alla sua scadenza.
In mancanza di disdetta, l’assicurazione a far tempo dalla data di scadenza riportata sul Modulo di Adesione, è prorogata per una durata pari ad un anno e così in seguito per i successivi periodi pari ad un anno per una durata massima complessiva pari a quella del Contratto di Mutuo. Quando la durata del Contratto di Mutuo non sia in anni interi, il contratto di assicurazione potrà essere rinnovato annualmente per una durata massima complessiva inferiore alla durata del Contratto di Mutuo; in particolare, il contratto di assicurazione potrà essere rinnovato al massimo fino all’ultima annualità intera prevista dal Contratto di Mutuo.
La disdetta può essere esercitata, sia da parte dell’Aderente/Assicurato sia da parte di Credemassicurazioni, mediante lettera raccomandata, spedita:
• nel caso di disdetta data dall’Aderente/Assicurato, alla sede di Credemassicurazioni o all’intermediario presso il quale è stata sottoscritta l’adesione almeno 15 giorni prima della scadenza;
• nel caso di disdetta data da Credemassicurazioni, all’ultimo domicilio noto dell’Aderente/Assicurato risultante alla Compagnia almeno 15 giorni prima della scadenza.
Oltre alla modalità sopra indicata e nel rispetto dei termini previsti, l’Aderente/Assicurato potrà comunicare la propria disdetta anche mediante lettera consegnata a mano (nel quale caso farà fede la data o il timbro di ricevimento rispettivamente apposti da Credemassicurazioni o dall’intermediario) o a mezzo fax, inoltrati alla sede di Credemassicurazioni o all’intermediario presso il quale è stata sottoscritta l’adesione.
La disdetta ha come effetto la risoluzione definitiva del rapporto contrattuale.
In ogni caso, resta inteso che il contratto cessa anticipatamente alle ore 24.00 del giorno in cui si verifica il primo di almeno uno tra i seguenti eventi:
a. morte dell’Aderente/Assicurato;
b. liquidazione dell’Indennizzo previsto per Invalidità Totale Permanente dell’Aderente/Assicurato;
x. xxxxxxxxxx anticipata totale o trasferimento del Contratto di Xxxxx, ove in quest’ultimo caso l’Aderente/Assicurato non abbia comunicato alla Compagnia la volontà di mantenere in essere le garanzie assicurative (in tal caso verrà restituito il premio versato, al netto delle eventuali imposte di legge, relativo al periodo per il quale le Garanzie non hanno avuto effetto; l’importo da restituire sarà determinato con le modalità indicate al successivo art. 11.1).
ART. 4 DICHIARAZIONI DELL’ADERENTE/ASSICURATO
Le dichiarazioni dell’Aderente/Assicurato devono essere esatte e complete.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione delle Coperture, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 c.c.
ART. 5 FACOLTÀ DI RECESSO DAL CONTRATTO
Entro il termine di 60 giorni dalla data di conclusione del Contratto di Assicurazione, l’Aderente/Assicurato ha la facoltà di recedere dall’assicurazione. Per esercitare tale diritto l’Aderente/Assicurato deve inviare,
entro tale termine, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di Credemassicurazioni; a tale fine farà fede la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno.
Si precisa che il recesso ha comunque l’effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dall’assicurazione a decorrere dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale d’invio.
Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso verrà rimborsata all’Aderente/Assicurato, per il tramite del Contraente, la parte di premio relativa al rischio non corso (al netto delle eventuali imposte di legge).
Per l’esercizio del diritto di recesso non verrà addebitato alcun costo a carico dell’Aderente/Assicurato.
Oltre alla modalità sopra indicata e nel rispetto dei termini previsti, l’Aderente/Assicurato potrà esercitare il diritto di recesso anche mediante lettera consegnata a mano (nel quale caso farà fede la data o il timbro di ricevimento rispettivamente apposti da Credemassicurazioni o dall’intermediario) o a mezzo fax, inoltrati alla sede di Credemassicurazioni o all’intermediario presso il quale è stata sottoscritta l’adesione.
Nel caso la durata iniziale del contratto sia stabilita dall’Aderente/Assicurato in tre anni si precisa che, nel corso della durata triennale, la facoltà di disdetta potrà essere esercitata a partire dalla seconda ricorrenza annua computata dalla data di “decorrenza dell’assicurazione”, con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale viene esercitata la facoltà di recesso.
In virtù della durata poliennale del contratto, Credemassicurazioni pratica infatti una riduzione di premio per i primi tre anni, nel corso dei quali non è consentita all’Aderente/Assicurato la facoltà di recesso dal contratto; detta riduzione di premio è pari al 5% rispetto ad analoga copertura di durata annuale. Il premio indicato nel Modulo di Adesione è già comprensivo della suddetta riduzione. Sul Modulo di Adesione è, inoltre, indicata la percentuale di sconto applicata al contratto, per l’ipotesi di durata iniziale triennale.
Il premio pattuito è dovuto dall’Aderente/Assicurato alla data di “decorrenza dell’assicurazione” (riportata sul Modulo di Adesione) ed è determinato in base:
- alla durata dell’assicurazione (indicata nel Modulo di Adesione);
- dalla rata assicurata mensile (indicata nel Modulo di Adesione).
Qualora, a seguito della scelta espressa dall’Aderente/Assicurato, il contratto abbia una durata iniziale triennale, il premio è calcolato sui primi tre anni e pagato in un’unica soluzione in via anticipata. Trascorsi i 3 anni, è previsto il pagamento, in unica soluzione, di un premio annuo in occasione dei rinnovi taciti del contratto. Qualora, venga invece prescelta una durata annuale, è previsto il pagamento in un’unica soluzione in via anticipata. Trascorso il primo anno è previsto il pagamento in un’unica soluzione di un premio anno in occasione dei rinnovi taciti del contratto.
In entrambi i casi il premio è indicato sul Modulo di Adesione.
Il Contraente, alla data di “decorrenza dell’assicurazione” (riportata sul Modulo di Adesione), incassa il Premio (riportato sul Modulo di Adesione) - tramite bonifico bancario o tramite addebito diretto del c/c bancario dell’Aderente/Assicurato - per conto della Compagnia in forza di un mandato all’incasso appositamente conferito dalla stessa al Contraente.
In caso di rinnovo del contratto i premi per le successive annualità saranno corrisposti mediante autorizzazione di addebito bancario continuativo a mezzo SEPA Direct Debit (S.D.D.).
7.A COPERTURA PER INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO O MALATTIA
Rischio assicurato
Il rischio assicurato è l’Invalidità Totale Permanente (tale è considerata l’invalidità superiore al 65%) a seguito di infortunio o malattia a condizione che:
a) l’Infortunio o la malattia si siano verificati durante il periodo in cui la copertura è efficace;
b) l’Invalidità Totale permanente dell’Aderente/Assicurato sia riconosciuta entro 12 mesi dalla data del verificarsi dell’Infortunio o della malattia che l’hanno provocata;
c) in caso di invalidità totale permanente da malattia, il sinistro sia avvenuto dopo le ore 24.00 della data di scadenza del periodo di carenza di 90 giorni;
d) la Compagnia Assicuratrice abbia accertato, ricorrendo eventualmente a consulenti medici di propria fiducia, l’effettiva sussistenza delle condizioni per il pagamento dell’indennizzo a favore dell’Aderente/Assicurato;
e) il sinistro non rientri nelle esclusioni di cui al successivo art. 9;
f) l’Aderente/Assicurato o i suoi aventi causa abbiano adempiuto agli oneri di cui all’art. 13.
Prestazione Assicurata
L’Indennizzo che Credemassicurazioni è obbligata a corrispondere all’Aderente/Assicurato in base alla Copertura per il caso di Invalidità Totale Permanente da infortunio o malattia, nei limiti e alle condizioni di cui alle presenti Condizioni di Assicurazione, consiste in un importo pari alla somma di 24 Rate Assicurate mensili.
Come data di sinistro si intende, in caso di infortunio, la data di accadimento e in caso di malattia la data di presentazione della domanda di invalidità alla ASL o in mancanza, la data indicata sulla certificazione del medico legale.
Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di Inabilità Temporanea Totale, Perdita del Posto di Lavoro, Ricovero in Istituto di Cura dopo la data di accertamento dell’Invalidità saranno detratti dall’Indennizzo dovuto per l’Invalidità Totale Permanente.
7.B COPERTURA PER INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA
Rischio assicurato
Il rischio assicurato è l’inabilità temporanea e totale al lavoro. L'Aderente/Assicurato si definisce temporaneamente “inabile totalmente al lavoro” se, a causa di un infortunio o di una malattia, si trova nella completa impossibilità fisica, medicalmente accertata, di esercitare la sua professione o mestiere, a condizione che il giorno in cui si verifica il sinistro egli eserciti effettivamente una attività lavorativa autonoma regolare.
Franchigia
La copertura assicurativa per il caso di inabilità temporanea e totale al lavoro dovuta ad infortunio o malattia è sottoposta ad un periodo di franchigia assoluta di 60 giorni.
Prestazione Assicurata
Dopo il periodo di franchigia sopra indicato, Credemassicurazioni corrisponderà una somma pari a tante Rate Assicurate mensili quante sono le rate di ammortamento del Contratto di Mutuo, al quale l’assicurazione è collegata, in scadenza durante il restante periodo dell'inabilità stessa, fino ad un limite massimo di 12 Rate Assicurate mensili per ogni sinistro; ogni rata di indennizzo successiva alla prima è riferita a un periodo di 30 giorni continuativi di Inabilità Totale a decorrere dalla data di scadenza della rata.
Qualora l'Aderente/Assicurato, dopo una ripresa dell’attività lavorativa, subisca - prima che siano trascorsi 30 giorni dalla suddetta ripresa - una nuova interruzione di lavoro a seguito della medesima malattia o del medesimo infortunio, la copertura assicurativa viene ripristinata senza l'applicazione di un nuovo periodo di franchigia, ferma la corresponsione massima di 12 Rate Assicurate mensili per sinistro.
Qualora il nuovo sinistro sia dovuto a causa diversa dal precedente, verrà applicato il periodo di franchigia. Qualora il piano di ammortamento del Contratto di Mutuo preveda una periodicità di rimborso diversa da quella mensile, al fine di individuare sia il giorno di scadenza della rata immediatamente successiva al compimento della franchigia, sia il periodo di 30 giorni consecutivi di Inabilità Temporanea Totale indennizzabili successivi al primo periodo, si farà riferimento per ogni mese al giorno effettivo di scadenza della rata (ad esempio il giorno 15 del mese).
La prestazione assicurativa prevede un limite massimo di 3 sinistri indennizzabili a termini di Polizza
Qualsiasi indennizzo sarà pagato nei limiti del massimale di 1.500 Euro mensili per ciascun Aderente/Assicurato.
Denunce successive
Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Inabilità Temporanea Totale, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri per Inabilità Temporanea Totale se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un Periodo di Riqualificazione pari a 30 giorni, oppure a 120 giorni se il nuovo Sinistro è dovuto allo stesso Infortunio o alla stessa Malattia del Sinistro precedente.
Resta inteso che gli obblighi assunti da Credemassicurazioni nei confronti di ciascun Assicurato cessano nel caso in cui siano stati già liquidati 3 sinistri per la presente garanzia.
7.C COPERTURA PER RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA
Rischio assicurato
Il rischio assicurato è il Ricovero in Istituto di Cura dovuto a Infortunio o Malattia.
In caso di Ricovero in Istituto di Cura Credemassicurazioni corrisponderà l’Indennizzo qualora:
a) l’Infortunio e la Malattia si siano verificati durante il periodo in cui la Copertura è efficace;
b) il Ricovero abbia una durata pari o superiore a 5 pernottamenti continuativi;
c) il Sinistro non rientri nelle esclusioni di cui all’art. 9;
d) siano stati adempiuti gli oneri di cui all’art. 13.
Prestazione Assicurata
Per ogni Sinistro il primo Indennizzo, pari ad una Rata Assicurata mensile, sarà liquidato alla scadenza della rata di ammortamento del Contratto di Mutuo, al quale l’assicurazione è collegata, immediatamente successiva al Periodo di franchigia di 5 pernottamenti consecutivi di Ricovero in Istituto di Cura, fino ad un massimo di 12 Rate Assicurate per sinistro; ogni rata di indennizzo successiva alla prima è riferita a un periodo di 30 pernottamenti continuativi di ricovero a decorrere dalla scadenza della rata.
Qualora l’Aderente/Assicurato, dopo una ripresa delle normali occupazioni, subisca un nuovo Ricovero, questo è considerato un nuovo sinistro e verrà applicato un nuovo periodo di franchigia.
La prestazione assicurativa prevede un limite massimo di 3 sinistri indennizzabili a termini di Polizza.
Qualora il piano di ammortamento del Contratto di Mutuo preveda una periodicità di rimborso diversa da quella mensile, al fine di individuare sia il giorno di scadenza della rata immediatamente successiva al compimento della franchigia, sia il periodo di 30 giorni consecutivi di Ricovero indennizzabili successivi al primo periodo, si farà riferimento per ogni mese al giorno effettivo di scadenza della rata (ad esempio il giorno 15 del mese).
Qualsiasi indennizzo sarà pagato nei limiti del massimale di 1.500 Euro mensili per ciascun Aderente/Assicurato.
Resta inteso che gli obblighi assunti da Credemassicurazioni nei confronti di ciascun Aderente/Assicurato cessano nel caso in cui siano stati già liquidati 3 sinistri per la presente garanzia.
7.D COPERTURA PER PERDITA DEL POSTO DI LAVORO
Rischio assicurato
Il rischio assicurato è il licenziamento per “giustificato motivo oggettivo” per i Lavoratori Dipendenti Privati che, al momento del sinistro, abbiano superato il periodo di prova e risultino assunti con contratto a tempo indeterminato da almeno dodici mesi.
Carenza
La copertura assicurativa per il caso di perdita del posto di lavoro dovuta a “giustificato motivo oggettivo” è sottoposta ad un periodo di carenza di 180 giorni.
Prestazione assicurativa
Credemassicurazioni corrisponderà una somma pari a tante Rate Assicurate mensili quante sono le rate di ammortamento del Contratto di Mutuo, al quale l’assicurazione è collegata, in scadenza durante il restante periodo di disoccupazione, fino ad un massimo di 12 Rate Assicurate mensili per ogni sinistro; ogni rata di indennizzo successiva alla prima è riferita a un periodo di 30 giorni continuativi di disoccupazione a decorrere dalla scadenza della rata.
Nel caso in cui l’Aderente/Assicurato, successivamente al licenziamento, stipuli un nuovo contratto di lavoro subordinato, o riprenda un’attività remunerativa di altra natura, l’indennizzo non sarà più dovuto.
Qualora l’Aderente/Assicurato venga nuovamente licenziato, la copertura assicurativa verrà riattivata, a condizione che l’Aderente/Assicurato al momento del sinistro sia nuovamente un Lavoratore Dipendente Xxxxxxx, che abbia superato il periodo di prova e che risulti assunto da almeno sei mesi.
La prestazione assicurativa prevede un limite massimo di 3 sinistri indennizzabili a termini di Polizza.
Qualora il piano di ammortamento del Contratto di Mutuo preveda una periodicità di rimborso diversa da quella mensile, al fine di individuare il periodo di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione indennizzabili successivi al primo periodo, si farà riferimento per ogni mese al giorno effettivo di scadenza della rata (ad esempio il giorno 15 del mese).
Qualsiasi indennizzo sarà pagato nei limiti del massimale di 1.500 Euro mensili per ciascun Aderente/Assicurato.
Denunce successive
Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Perdita del Posto di Lavoro, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri per Perdita del Posto di Lavoro se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un Periodo di Riqualificazione (6 mesi) nel corso del quale l’Aderente/Assicurato sia ritornato ad essere un Lavoratore Dipendente Privato, che abbia superato il periodo di prova e che risulti assunto da almeno sei mesi.
Resta inteso che gli obblighi assunti da Credemassicurazioni nei confronti di ciascun Aderente/Assicurato cessano nel caso in cui siano stati già liquidati 3 sinistri per la presente garanzia.
Per le controversie relative ai contratti di assicurazione è esclusivamente competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio dell’Aderente/Assicurato, dei beneficiari ovvero degli aventi diritto.
Qualora tra il Contraente, l’Aderente/Assicurato e la Compagnia Assicuratrice che presta la specifica copertura insorgano eventuali controversie sulle conseguenze dell’Infortunio o della Malattia oppure sul grado di Invalidità Totale Permanente, la decisione della controversia può essere demandata, su accordo delle Parti, ad un collegio di tre medici. L’incarico deve essere conferito per iscritto con indicazione dei termini della controversia.
I medici del Collegio sono nominati uno per parte ed il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici della città ove ha sede l’istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell’Aderente/Assicurato, luogo dove si riunirà il Collegio stesso. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’Invalidità Totale Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio.
Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
ART. 9 DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI
Le coperture per Invalidità Totale Permanente e Perdita del Posto di Lavoro relativi a contratti di lavoro regolati dalla Legge Italiana sono valide in tutto il mondo. Le Coperture per Inabilità Temporanea Totale e Ricovero in Istituto di Cura valgono soltanto per i Sinistri verificatisi nell’ambito dell’Unione Europea.
Le garanzie Invalidità Totale Permanente da infortunio o malattia, Inabilità Temporanea e Totale al lavoro, Ricovero in Istituto di Cura non sono valide nei seguenti casi:
- dolo dell'Aderente/Assicurato ovvero del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Aderente/Assicurato: a delitti dolosi; a risse, tranne per il caso di legittima difesa; ad atti di terrorismo e sabotaggio; in occasione di fatti di guerra, dichiarata o di fatto;
- azioni intenzionali dell’Aderente/Assicurato quali: la mutilazione volontaria; i sinistri provocati volontariamente dall'Aderente/Assicurato; i sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o allucinogeni, dell’abuso di farmaci, o di stati di ubriachezza o d'alcolismo acuto o cronico;
- infortunio di volo, se l'Aderente/Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, o in qualità diversa da passeggero di aeromobili in servizio pubblico per il trasporto di persone;
- partecipazione a corse di velocità con qualsiasi mezzo a motore e relativi allenamenti, partecipazione a imprese di carattere eccezionale quali – a titolo esemplificativo – spedizioni esplorative o himalayane o artiche, regate oceaniche, sci estremo;
- patologie psichiatriche o psicologiche e loro conseguenze;
- malattie ed Infortuni che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni o di radiazioni atomiche, naturali o provocate artificialmente;
- malattie od infortuni che siano conseguenza diretta: della pratica di attività sportive professionistiche o della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere, alpinismo oltre il terzo grado della scala di valutazione della difficoltà U.I.A.A. senza accompagnamento di guida patentata, sci alpinismo senza accompagnamento di guida, immersioni subacquee con autorespiratore, rafting o canoa o idrospeed in tratti con rapide, lotta nelle varie forme;
- sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altre patologie ad essa collegate;
- ricoveri o convalescenze dovute alla necessità dell’Aderente/Assicurato di avere assistenza di terzi per effettuare gli atti elementari della vita quotidiana, nonché ricoveri per lunga degenza o le convalescenze qualora siano resi necessari prevalentemente da misure di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento.
Le garanzie Inabilità Temporanea e Totale al lavoro, Ricovero in Istituto di Cura non sono operanti in caso di aborto volontario non terapeutico.
La copertura relativa al rischio di Perdita del Posto di Lavoro è esclusa nei seguenti casi:
- licenziamento dell'Aderente/Assicurato presso il medesimo datore di lavoro dal quale aveva ricevuto prima dell’adesione, un’intimazione di licenziamento o una comunicazione scritta nella quale veniva individuato come lavoratore oggetto di una procedura di mobilità o cassa integrazione;
- licenziamenti dovuti a “giusta causa”;
- dimissioni;
- licenziamenti dovuti a motivi disciplinari o professionali;
- licenziamenti tra congiunti (coniuge o convivente; ascendenti e discendenti; collaterali; altri parenti e affini) l’esclusione opera anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro sia costituito in forma societaria ed il congiunto sia socio e/o amministratore della società stessa;
- licenziamenti tra persone conviventi;
- cessazione, alla loro scadenza, di: contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di inserimento (ex formazione lavoro), contratti di apprendistato, contratti di somministrazione lavoro (ex lavoratori interinali), contratti di lavoro intermittente;
- contratti di lavoro stipulati all'estero (salvo che il rapporto di lavoro sia regolato dalla Legge Italiana);
- risoluzione del rapporto di lavoro a seguito del raggiungimento dell’età richiesta per il diritto a “pensione di vecchiaia o di anzianità”;
- risoluzioni del rapporto di lavoro, anche consensuali, avvenute a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza;
- le situazioni che diano luogo all’indennizzo da parte della Cassa integrazione guadagni ordinaria, edilizia o straordinaria.
ART. 10 CRITERI DI INDENNIZZABILITA'
Credemassicurazioni corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio o della malattia. Se al momento del sinistro l'Aderente/Assicurato è affetto da patologie o menomazioni preesistenti, di qualsiasi origine e tipologia, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio o la malattia avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto o di un apparato già menomati, nella valutazione del grado di invalidità permanente si terrà conto del grado di invalidità preesistente, diminuendo proporzionalmente il valore dell'organo o dell'arto o dell'apparato.
La valutazione del grado di Invalidità Permanente sarà effettuata con riferimento alla tabella di cui all’allegato
n.1 al DPR n.1124 del 30/06/1965 (cosiddette tabelle INAIL).
ART. 11 EVENTI RELATIVI AL CONTRATTO DI XXXXX
Nel caso di estinzione anticipata totale del Contratto di Mutuo al quale la presente assicurazione è collegata, l’assicurazione verrà risolta anticipatamente con restituzione della parte di Premio pagato (al netto delle eventuali imposte di legge) relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza.
Nell’ipotesi di trasferimento del debito ad altro soggetto mutuante (c.d. “portabilità”) ovvero di rinegoziazione del Contratto di Mutuo al quale la presente assicurazione è collegata, l’Aderente/Assicurato potrà scegliere se mantenere in essere l’assicurazione ovvero ottenerne la risoluzione anticipata con restituzione della parte di Premio pagato (al netto delle eventuali imposte di legge) relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza.
Nel caso di estinzione anticipata parziale del Contratto di Xxxxx al quale la presente assicurazione è collegata, ferma restando la piena vigenza, l’operatività e la durata del presente contratto, le somme assicurate e, in caso di tacita proroga del presente contratto ai sensi dell’art. 3, i successivi premi annui saranno ridotti nella medesima proporzione, con restituzione della parte di Premio pagato (al netto delle eventuali imposte di legge), così come disciplinato al successivo art. 11.4.
Ogni eventuale restituzione verrà effettata a favore dell’Aderente/Assicurato entro 30 giorni dalla data in cui quest’ultimo avrà perfezionato le operazioni relative agli eventi sopracitati.
11.1 Estinzione anticipata totale del Contratto di Mutuo
Nel caso di estinzione anticipata totale del Contratto di Mutuo, cesseranno tutte le garanzie e l’assicurazione dovrà intendersi risolta a partire dalle ore 24.00 del giorno di estinzione del Contratto di Mutuo.
In tal caso all’Aderente/Assicurato verrà restituita la parte di Premio pagato, al netto delle imposte di legge e considerando eventuali precedenti estinzioni anticipate parziali, relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza (ossia dalla data di estinzione del Contratto di Mutuo fino alla scadenza dell’assicurazione). Essa è calcolata in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura.
Sotto si riportano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso.
L’importo da restituire, calcolato in funzione del tempo trascorso tra la data di decorrenza e la data di estinzione, è ottenuto moltiplicando l’importo del Premio pagato – al netto di imposte - per un rapporto avente:
- al numeratore il numero di giorni intercorrenti tra la data di anticipata estinzione dell’assicurazione e la data di scadenza della stessa;
- al denominatore il numero di giorni intercorrenti tra la data di decorrenza e la data di scadenza dell’assicurazione.
Esempio di importo da restituire in caso di estinzione anticipata totale del Contratto di Mutuo | |
Decorrenza dell’assicurazione | 09/05/2016 |
Scadenza dell’assicurazione | 09/05/2019 |
Rata assicurata mensile | € 714,50 |
Premio unico lordo pagato | € 1.170,52 |
Premio unico netto imposte | € 1.141,97 |
Data estinzione anticipata totale | 24/11/2017 |
Importo da restituire | € 555,13 |
11.2 Portabilità del Contratto di Mutuo
Nel caso di “portabilità” del Contratto di Mutuo stipulato con il Contraente (Credito Xxxxxxxx X.x.X.), l’Aderente/Assicurato potrà comunicare la propria volontà di mantenere in essere l’assicurazione. .In ogni caso, la comunicazione riguardante la volontà di mantenere in essere la copertura assicurativa, dovrà essere inoltrata a Credemassicurazioni, per il tramite del Contraente, congiuntamente a quella di avvenuto trasferimento del Contratto di Mutuo.
In mancanza di tale comunicazione cesseranno tutte le garanzie e l’assicurazione dovrà intendersi risolta a partire dalle ore 24.00 del giorno di trasferimento del Contratto di Mutuo.
In tal caso all’Aderente/Assicurato verrà restituita la parte di Premio pagato, al netto delle eventuali imposte di legge, relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza (ossia dalla data di estinzione del Contratto di Mutuo stipulato con il Contraente - per effetto di “portabilità” verso altro soggetto mutuante - e fino alla scadenza dell’assicurazione).
L’importo da restituire sarà determinato con le modalità indicate al precedente art. 11.1.
11.3 Rinegoziazione del Contratto di Mutuo
In caso di rinegoziazione (ex art. 3 d.l. 93/2008) del Contratto di Mutuo stipulato con il Contraente (Credito Xxxxxxxx X.x.X.), l’assicurazione continua alle condizioni originariamente pattuite.
Tuttavia l’Aderente/Assicurato, contestualmente alla richiesta di rinegoziazione del Contratto di Mutuo, potrà richiedere alle Compagnie Assicuratrici, per il tramite del Contraente, la cessazione della presente assicurazione e la stipula di una nuova assicurazione in base alle nuove condizioni. In tale caso:
- la copertura cesserà e l’assicurazione dovrà intendersi risolta a partire dalle ore 24.00 del giorno di rinegoziazione del Contratto di Mutuo;
- con riferimento all’assicurazione cessante, all’Aderente/Assicurato, per il tramite del Contraente, verrà restituita la parte di Premio pagato, al netto delle eventuali imposte di legge, relativa al periodo residuo
rispetto alla scadenza (ossia a partire dalla data di rinegoziazione del Contratto di Mutuo fino alla data di scadenza dell’assicurazione.).
L’importo da restituire sarà determinato con le modalità indicate al precedente art. 11.1.
11.4 Estinzione anticipata parziale del Contratto di Xxxxx
Nel caso di estinzione anticipata parziale del Contratto di Xxxxx, ferma restando la piena vigenza, l’operatività e la durata del presente contratto, le somme assicurate e, in caso di tacita proroga del presente contratto ai sensi dell’art. 3, i successivi premi annui saranno ridotti nella medesima proporzione.
In tale caso le somme assicurate, rappresentate dalla Rata Assicurata mensile, verranno adeguate proporzionalmente a partire dalle ore 24.00 del giorno di estinzione anticipata parziale del Contratto di Mutuo. Le nuove somme assicurate saranno ottenute moltiplicando le precedenti somme assicurate per un rapporto avente:
- al numeratore, il capitale residuo oggetto del Contratto di Mutuo risultante dall’estinzione anticipata parziale;
- al denominatore, il capitale residuo oggetto del Contratto di Mutuo prima dell’estinzione anticipata parziale.
L’importo che verrà restituito all’Aderente/Assicurato per la parte di Premio pagato sarà determinato con le medesime modalità indicate al precedente art 11.1, ma sarà limitato alla proporzionale riduzione delle somme assicurate. Nello specifico l’importo da restituire sarà determinato moltiplicando l’importo calcolato con le modalità indicate al precedente articolo 11.1 per un rapporto avente:
- al numeratore, l’importo di capitale parzialmente estinto relativo al Contratto di Mutuo;
- al denominatore, il capitale residuo oggetto del Contratto di Mutuo prima dell’estinzione anticipata parziale.
I successivi premi annui, relativi agli eventuali rinnovi del contratto di assicurazione, saranno rideterminati in base alle somme assicurate proporzionalmente adeguate in conseguenza dell’estinzione anticipata parziale del Contratto di Mutuo.
Esempio di importo da restituire in caso di estinzione anticipata parziale del Contratto di Mutuo | |
Decorrenza dell’assicurazione | 15/05/2016 |
Scadenza dell’assicurazione | 15/05/2019 |
Rata assicurata mensile | € 605,50 |
Premio unico lordo pagato | € 635,20 |
Premio unico netto imposte | € 619,71 |
Data estinzione anticipata parziale | 26/10/2017 |
Capitale parzialmente estinto relativo al mutuo | € 15.000,00 |
Capitale residuo del mutuo prima dell’estinzione parziale | € 62.069,77 |
Importo da restituire | € 77,65 |
Beneficiario della Prestazione Assicurata per il caso di Invalidità Totale Permanente da infortunio o malattia, Inabilità Temporanea Totale, Ricovero in Istituto di Cura e Perdita del posto di lavoro è esclusivamente l’Aderente/Assicurato.
ART. 13 DENUNCIA E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI – OBBLIGHI RELATIVI
Tale modulo di denuncia dovrà essere inoltrato direttamente al Contraente (per il tramite della filiale che ha provveduto all’erogazione del Contratto di Mutuo), ovvero a Credemassicurazioni S.p.A., xxx Xxxxx Xxxx 0, 00000 Xxxxxx Xxxxxx con le seguenti tempistiche:
- nei casi di Inabilità Temporanea Totale entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di accadimento del sinistro;
- nei casi di Invalidità Totale Permanente da Infortunio entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di accadimento del sinistro;
- nei casi di Invalidità Totale Permanente da Malattia entro e non oltre il sessantesimo giorno da quando la malattia faccia presumere che abbia esito invalidante;
- nei casi di Ricovero in Istituto di Cura non oltre il quindicesimo giorno dalla data del ricovero;
- nei casi di Perdita del Posto di lavoro non oltre il sessantesimo giorno dal licenziamento per “giustificato motivo oggettivo”;
Unitamente al modulo di denuncia del sinistro dovrà essere allegata la seguente documentazione relativa all’Aderente/Assicurato:
• in relazione alla richiesta di indennizzo per Invalidità Totale e Permanente da Infortunio o malattia:
- copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono;
- certificazione di Invalidità Totale e Permanente emessa dagli enti preposti o da un medico legale con l’attestazione del grado di Invalidità, nonché copia della cartella clinica ed eventuale verbale di incidente stradale;
- dichiarazione dell’Aderente/Assicurato che libera del riserbo i medici curanti nel dare informazioni alla Compagnia Assicuratrice;
- ogni documento inerente il Sinistro che gli possa ragionevolmente essere richiesto.
La valutazione dell’invalidità, in ogni caso, non può avvenire prima di 6 mesi dalla denuncia di Xxxxxxxx.
• In relazione alla richiesta di indennizzo per Inabilità Temporanea Totale:
- copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono;
- certificato medico attestante l’Inabilità Totale Temporanea; eventuale certificato di ricovero in ospedale;
- i successivi certificati medici emessi alla scadenza del precedente (il mancato invio di un certificato alla scadenza del precedente costituisce presunzione di cessazione del periodo di Inabilità Totale Temporanea);
- dichiarazione dell’Aderente/Assicurato che libera del riserbo i medici curanti nel dare informazioni alla Compagnia Assicuratrice;
- documentazione attestante il fatto che l’assicurato è un Lavoratore Autonomo;
- ogni documento inerente il Sinistro che gli possa ragionevolmente essere stato richiesto.
• In relazione alla richiesta di indennizzo per Ricovero in Istituto di Cura:
- copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono;
- copia della cartella clinica completa;
- dichiarazione dell’Aderente/Assicurato che libera del riserbo i medici curanti nel dare informazioni alla Compagnia Assicuratrice;
- documentazione attestante il fatto che l’Aderente/Assicurato è un Lavoratore Dipendente Privato oppure un Lavoratore Dipendente Pubblico o che evidenzi lo stato di Non Lavoratore;
- copia della busta paga relativa alla retribuzione percepita nel mese di adesione e nei due mesi successivi;
- ogni documento inerente il Sinistro che gli possa ragionevolmente essere stato richiesto.
• In relazione alla richiesta di indennizzo per Perdita del Posto di Xxxxxx:
- copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono;
- copia della lettera di assunzione;
- copia della lettera di licenziamento;
- copia del certificato di disponibilità al lavoro rilasciato dalla sezione circoscrizionale per l’impiego o documento equipollente;
- copia della busta paga relativa alla retribuzione percepita nel mese di adesione, nei due mesi successivi ed eventualmente, ove necessario, la busta paga del mese precedente alla data di adesione ;
- ogni documento inerente il Sinistro che gli possa ragionevolmente essere stato richiesto.
Il diritto all’Indennizzo per Invalidità Totale e Permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile a eredi o aventi causa. Tuttavia, se l’Aderente/Assicurato, denunciato il sinistro, muore - per cause indipendenti dalle lesioni subite o dalla malattia denunciata - prima che l’Indennizzo sia stato pagato, Credemassicurazioni, previa produzione del certificato di morte dell’Aderente/Assicurato, liquida agli eredi o aventi causa l’importo già concordato o, in alternativa, l’importo offerto.
Se l’Aderente/Assicurato muore per cause indipendenti dalle lesioni riportate nell’infortunio denunciato o dalla malattia denunciata e prima che siano stati effettuati gli accertamenti e verifiche previsti in polizza,
Credemassicurazioni liquida agli eredi o aventi causa, previa produzione del certificato di morte dell’Aderente/Assicurato, l’importo offribile se oggettivamente determinabile con le modalità e nei termini stabiliti dalle condizioni di polizza, anche attraverso l’esame di documentazione prodotta dagli eredi o aventi causa, attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti (a titolo esemplificativo certificato di invalidità INPS/INAIL) corredata, se non ancora prodotta, da tutta la relativa documentazione medica e la cartella clinica, qualora ci sia stato ricovero.
Credemassicurazioni effettuerà il pagamento a favore degli aventi diritto entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta.
Decorso tale termine corrisponderà gli interessi moratori, calcolati a partire dal termine stesso, a favore del Beneficiario. Ogni pagamento viene effettuato direttamente da Credemassicurazioni al Beneficiario.
Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda, secondo quanto previsto dall’art. 2952 del c.c.
Data ultimo aggiornamento: 01/01/2019
Glossario
Indica il significato dei principali termini utilizzati in polizza
ADERENTE: Xxxxxxxx che, avendo stipulato un Contratto di Mutuo con il Contraente ha sottoscritto il Modulo di Adesione alla copertura assicurativa. L’adesione all’assicurazione è facoltativa.
AMMORTAMENTO FRANCESE: E’ una modalità di ammortamento di un debito che prevede il pagamento di rate periodiche costanti posticipate.
ASSICURATO: Persona fisica a cui si riferisce l’assicurazione; essa si identifica con l’Aderente. BENEFICIARIO: Xxxxxxxx a favore del quale Credemassicurazioni riconoscerà il pagamento dell’indennizzo. CARENZA: Periodo immediatamente successivo alla data di effetto del Contratto di Assicurazione durante il quale le garanzie non sono efficaci. Se l'evento assicurato avviene in tale periodo Credemassicurazioni non corrisponde la prestazione assicurata.
COMPAGNIA: Credemassicurazioni S.p.A.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE: Insieme delle clausole che disciplinano il Contratto di Assicurazione.
CONTRAENTE: Credito Xxxxxxxx X.x.X. che ha stipulato la Polizza di assicurazione.
CONTRATTO DI MUTUO: Il contratto stipulato dal Contraente nel quale sono indicati i termini e le condizioni di rimborso del prestito erogato e dove gli Aderenti/Assicurati possono essere coloro che hanno sottoscritto il contratto di mutuo o i garanti del contratto stesso.
COPERTURA: Le garanzie assicurative concesse ad un Aderente/Assicurato da Credemassicurazioni, ai sensi delle presenti Condizioni di Assicurazione, ed in forza della quale la Compagnia stessa è obbligata al pagamento dell’Indennizzo al verificarsi di un Sinistro previsto dalla polizza.
DECORRENZA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE: La data a partire dalla quale le coperture assicurative hanno effetto.
DETRAIBILITÀ FISCALE (DEL PREMIO VERSATO): Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione dalle imposte sui redditi.
DURATA CONTRATTUALE: Periodo durante il quale il Contratto di Assicurazione è efficace.
ESCLUSIONI: Xxxxxx esclusi o limitazioni relativi alla copertura prestata, elencati in appositi articoli o clausole del Contratto di Assicurazione.
FRANCHIGIA: La Franchigia per le Garanzie Inabilità Temporanea Totale, Ricovero in Istituto di Cura, è il periodo di tempo durante il quale, sebbene in presenza di un evento indennizzabile ai termini del presente Contratto di Assicurazione, l’Assicurato non ha diritto ad alcuna indennità. La Franchigia per la Garanzia Invalidità Totale Permanente è il grado percentuale pari o al di sotto del quale non viene pagato alcun indennizzo.
INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE: La perdita temporanea e in misura totale, a seguito di infortunio o malattia non esclusi dalla garanzia, della capacità dell'Aderente/Assicurato ad attendere alla propria professione o mestiere.
INDENNIZZO: La somma dovuta dalla Compagnia in base ad una Copertura prevista dalle polizze, a seguito del verificarsi di un Sinistro.
INFORTUNIO: Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili che abbiano come conseguenza la morte, l'Invalidità Permanente Totale o l’Inabilità Temporanea Totale o il Ricovero in Istituto di Cura.
Sono inoltre parificati ad Infortunio:
1. l'asfissia non di origine morbosa;
2. gli avvelenamenti acuti da ingestione inconsapevole o da assorbimento involontario di sostanze;
3. l'annegamento;
4. l'assideramento o il congelamento;
5. i colpi di sole o di calore.
INTERMEDIARIO: Xxxxxxxx che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzata a tali attività. Per la presente assicurazione è Credito Emiliano tramite gli addetti di filiale oltre agli iscritti alla sezione E del RUI per il fuori sede.
INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE: La perdita totale, definitiva ed irrimediabile, da parte dell’Aderente/Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia, della capacità di attendere a un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dall’attività esercitata. L’Invalidità Totale Permanente sarà riconosciuta quando il grado percentuale di invalidità, valutato in base alla tabella contenuta nell’Allegato 1 al D.P.R. 30.6.1965 n° 1124 (Tabella INAIL), sia superiore al 65% (è comunque esclusa l’applicazione delle tabelle di cui al D.P.R. del 23 febbraio 2000 n. 38).
ISTITUTO DI CURA: Istituto universitario, ospedale, casa di cura, regolarmente autorizzati a fornire assistenza ospedaliera. Non sono considerati istituti di cura gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente
finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni e le strutture per anziani.
IVASS: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolge le funzioni di vigilanza sul settore assicurativo e che dal 1° gennaio 2013 è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP.
LAVORATORE AUTONOMO: La persona fisica che eserciti un’attività lavorativa regolare o una professione indipendente e che, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) non percepisca un reddito da lavoro dipendente. Sono altresì considerati lavoratori autonomi i lavoratori dipendenti che percepiscano un reddito a fronte di contratti a progetto e quelli indicati come non Lavoratori Dipendenti ovvero i Lavoratori con:
- contratto a tempo determinato
- contratto di inserimento (ex contratti di formazione lavoro)
- contratto di apprendistato
- contratti di somministrazione lavoro (ex lavoratori interinali)
- contratti di lavoro intermittente
- i lavoratori il cui contratto di lavoro sia stipulato all’estero (salvo che detto contratto sia regolato dalla legge italiana).
Sono considerati lavoratori autonomi i congiunti di soci e/o amministratori di società che prestino la propria attività alle dipendenze della società stessa.
LAVORATORE DIPENDENTE PRIVATO: La persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di Aziende private, in base ad un contratto di lavoro dipendente, che abbia superato il periodo di prova e che risulti assunto con contratto a tempo indeterminato da almeno dodici mesi.
Non sono considerati lavoratori dipendenti i lavoratori con:
- contratto a tempo determinato
- contratto di inserimento (ex contratti di formazione lavoro)
- contratto di apprendistato
- contratti di somministrazione lavoro (ex lavoratori interinali)
- contratti di lavoro intermittente
- i lavoratori il cui contratto di lavoro sia stipulato all’estero (salvo che detto contratto sia regolato dalla legge italiana).
LAVORATORE DIPENDENTE PUBBLICO: Il Lavoratore Dipendente di una Pubblica Amministrazione, cioè: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative; le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi ed associazioni; le Istituzioni Universitarie; gli Istituti Autonomi case popolari; le Camere Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e loro associazioni; tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale; l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.lgs. 30.7.1999 n. 300. Sono altresì considerati dipendenti pubblici i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato cosi come da L. 70/1975.
LIQUIDAZIONE: Determinazione e pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi del sinistro indennizzabile.
MALATTIA: Alterazione evolutiva dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
MARGINE DI SOLVIBILITA’: Corrisponde in linea di massima al patrimonio libero dell’impresa di assicurazione, cioè al netto del patrimonio vincolato a copertura delle riserve tecniche. In tal senso, il margine di solvibilità rappresenta una garanzia ulteriore della stabilità finanziaria dell’impresa. Nelle assicurazioni contro i danni, il margine di solvibilità è calcolato in funzione dei premi incassati o dell’onere dei sinistri; nell’assicurazione sulla vita deve invece essere proporzionale agli impegni assunti.
MODULO DI ADESIONE: Modulo sottoscritto dall’Aderente/Assicurato per fruire delle coperture assicurative collettive stipulate dal Contraente; il Modulo di Adesione contiene dichiarazioni rilevanti ai fini della validità delle Coperture e della individuazione delle garanzie rese operanti.
NON LAVORATORE: Xxxxx che non è né Lavoratore Dipendente Privato, né Lavoratore Dipendente Pubblico, né Lavoratore Autonomo (ad esempio: benestanti, pensionati, casalinghe, studenti).
Sono considerati Non Lavoratori i Lavoratori Dipendenti Privati che al momento dell’adesione:
- si trovino collocati in Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria o Straordinaria;
- che risultino assunti con contratto a tempo indeterminato da meno di dodici mesi.
NORMALE ATTIVITÀ LAVORATIVA: L’attività retribuita o comunque redditizia svolta dall’Aderente/Assicurato immediatamente prima del Sinistro.
PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO: Momento in cui avviene il pagamento del premio.
PERDITA D’IMPIEGO: La perdita del lavoro a seguito di licenziamento per “giustificato motivo oggettivo” indipendentemente dalla volontà o dalla colpa dell’Assicurato.
PERIODO DI COPERTURA (O DI EFFICACIA): Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.
POLIZZA: Documento che fornisce la prova dell’esistenza del Contratto di Assicurazione e che disciplina lo stesso con Credemassicurazioni.
PREMIO: Somma di denaro dovuta da ciascun Aderente/Assicurato a Credemassicurazioni in relazione alla Copertura prestata con la Polizza.
PRESCRIZIONE: Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
RATA ASSICURATA MENSILE: Importo della rata indicato sullo spazio riservato alle “Dati relativi alla copertura assicurativa” incluso nel Modulo di Adesione e su cui si basano le garanzie assicurative che prevedono il rimborso delle rate.
RECESSO (O RIPENSAMENTO): Diritto dell’Aderente/Assicurato di recedere dal Contratto di Assicurazione e farne cessare gli effetti.
RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA: Degenza in Istituto di Cura (pubblico o privato) resa necessaria da infortunio o malattia la cui durata sia maggiore di 5 pernottamenti consecutivi.
SINISTRO: Verificarsi del fatto dannoso oggetto del Contratto di Assicurazione per il quale viene prestata la garanzia.
CREACASA PROTEZIONE RATA
Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa collegata ai Contratti di Mutuo riferiti alla clientela di Credito Xxxxxxxx X.x.X. (Polizza collettiva di Credemassicurazioni S.p.A. n. 90000031ZX)
Contraente: Credito Xxxxxxxx X.x.X.
Aderente/Assicurato
MODULO DI ADESIONE
indicare cognome e nome, xxxxxxxxx, data di nascita, sesso, codice fiscale
Dati relativi al Contratto di Mutuo
durata (in mesi)
numero
Estremi dell'Adesione
progressivo n. | decorrenza dell'assicurazione | scadenza dell'assicurazione | durata iniziale dell'assicurazione (in mesi) |
Dati relativi alla copertura assicurativa
Attività professionale (vedi definizioni nel Glossario)
rata assicurata mensile
Garanzie
Premio
imponibile | di cui costi a carico dell'Aderente/Assicurato | imposte | premio lordo |
parte dei costi riconosciuta all'Intermediario (1) |
(1) pari al 45% del premio, al netto di eventuali imposte di Legge
Il sottoscritto Aderente/Assicurato:
• prende atto che Credito Xxxxxxxx X.x.X. ha stipulato la polizza collettiva di Credemassicurazioni S.p.A. N. 90000031ZX in nome e nell’interesse dei sottoscrittori di un Contratto di Mutuo e in abbinamento a detti contratti;
• dà atto che le informazioni necessarie a valutare le proprie esigenze assicurative ai fini della conclusione del contratto sono state raccolte prima della sottoscrizione dell'adesione al contratto;
• dichiara di voler aderire alla polizza collettiva sopraindicata;
• dichiara di aver ricevuto e letto i documenti "Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti” Allegato 3 e “Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto” Allegato 4, ai sensi del Regolamento IVASS 40/2018;
• dichiara di essere informato che come previsto dall'art. 5 delle Condizioni di Assicurazione, ha diritto di recedere dall'assicurazione entro il termine di 60 giorni dalla data di conclusione del contrat- to. Per il recesso l'Aderente deve inviare apposita comunicazione secondo le modalità indicate all'art. 5 delle Condizioni di Assicurazione;
• dichiara di essere a conoscenza che gli eventuali rimborsi e/o eventuali liquidazioni di sinistro a lui spettanti, fatto salvo diverse disposizioni impartite nel corso della durata contattuale ovvero in sede di liquidazione del sinistro, saranno accreditate sul proprio conto corrente di corrispondenza in essere presso Credito Xxxxxxxx X.x.X.
FAC - SIMILE
• ha diritto di richiedere a Credemassicurazioni le credenziali per l’accesso all'Area Riservata.
Periodicità e mezzi di pagamento
Il sottoscritto Aderente/Assicurato prende atto che:
• Credemassicurazioni S.p.A. ha conferito al Contraente Credito Xxxxxxxx X.x.X. un mandato all'incasso del premio in forza del quale il pagamento del premio a Credito Xxxxxxxx X.x.X. equivale al pagamento fatto alla stessa Credemassicurazioni S.p.A. ai fini della validità dell'assicurazione e, a tal fine, il sottoscritto Aderente conferisce a sua volta a Credito Xxxxxxxx X.x.X. espresso incarico di provvedere ad addebitare su conto corrente di corrispondenza in essere presso la predetta banca l'importo relativo al "premio lordo" dovuto per l'intera durata della presente assicurazione;
• l'adesione alla polizza collettiva sopraindicata prevede il tacito rinnovo per un periodo pari ad un anno a far data dalla scadenza indicata alla voce "scadenza dell'assicurazione" e così in seguito, sino ad una durata massima complessiva pari a quella del Contratto di Mutuo;
• dichiara di aver conferito mandato, tramite apposito modulo, a Credemassicurazioni ad addebitare i premi successivi al primo, relativi al tacito rinnovo annuo, sul proprio conto corrente mediante autorizzazione di addebito bancario continuativo a mezzo SEPA Direct Debit (S.D.D.).
firma Aderente/Assicurato
Il sottoscritto Aderente/Assicurato dichiara di aver ricevuto e letto il Set Informativo comprensivo dei seguenti documenti: DIP Danni e DIP aggiuntivo Danni (Mod. 3885D0119), Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario e Fac simile del Modulo di Adesione (Mod. 3885T0119), Documento Informativo sul trattamento dei dati personali (Mod. 53090518).
firma Aderente/Assicurato
firma Aderente/Assicurato
Il sottoscritto Aderente\Assicurato dichiara di approvare specificatamente agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ., i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: art.1 - oggetto delle coperture e obbligo della Compagnia; art. 2 - persone assicurabili - persone assicurate - limiti d'età; art.3 - Decorrenza, durata delle coperture e tacita proroga del contratto; art. 5 - facoltà di recesso dal contratto; art.6 – pagamento del premio; art. 7.A - copertura per invalidità totale permanente da infortunio o malattia; art. 7.B - copertura per inabilità temporanea totale da infortunio o malattia; art. 7.C - copertura per ricovero in istituto di cura; art. 7.D - copertura per perdita del posto di lavoro; art. 9 - delimitazioni dell'assicurazione - esclusioni; art. 11 - eventi relativi al contratto di mutuo; art. 11.1 - estinzione anticipata totale del contratto di mutuo; art. 11.2 - portabilità del contratto di mutuo; art. 11.3 - rinegoziazione del contratto di mutuo; art. 11.4 - estinzione anticipata parziale del contratto di mutuo; art. 12 - beneficiari; art. 13 - denuncia e liquidazione dei sinistri - obblighi relativi.
Credemassicurazioni rende noto che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto di assicurazione, possono compromettere totalmente o parzialmente il diritto alla prestazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 del C.C.. La variazione anche di una sola di tali informazioni deve essere comunicata immediatamente alla Compagnia.
Consenso privacy
Premesso che dichiaro di aver letto e compreso l’Informativa che mi è stata fornita ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679:
• Autorizzo il Titolare ai trattamenti necessari per l’acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione dei contratti e per la successiva gestione, anche mediante mezzi di comunicazione a distan- za, dei rapporti accesi con la Società, nonché per l’esecuzione dei contratti assicurativi sottoscritti e per tutti gli adempimenti connessi, per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e/o normative comunitarie, oppure da organi di vigilanza e controllo o da altre autorità a ciò legittimate, conformemente a quanto indicato al punto 3.1 dell’Informativa. Non applicabile alle persone giuridiche (società), enti e associazioni:
firma Aderente/Assicurato
• Autorizzo il Titolare e l’Intermediario/Collocatore a trattare categorie particolari di miei dati personali qualora sia necessario per l’apertura e la gestione del rapporto contrattuale conformemente a
quanto indicato al punto 2.2 e 3.1 dell’Informativa. Non applicabile alle persone giuridiche (società), enti e associazioni:
firma Aderente/Assicurato
cognome, nome e visto incaricato per verifica firma e poteri
Luogo e data
Credemassicurazioni SpA Il Direttore Generale Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Ufficio delle Entrate Reggio Xxxxxx
CREDEMASSICURAZIONI
S.p.A.
Credemassicurazioni SpA - Capitale interamente versato di euro 14.097.120 REA 218847 presso la Camera di Commercio di Reggio Xxxxxx Registro delle Imprese di Reggio Xxxxxx, Codice Fiscale e Partita IVA 01736230358 - Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00131- Sede Legale e Direzione: Xxx Xxxxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx (Xxxxxx) Tel: x00 0000 000000 - Fax: x00 0000 000000 - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - PEC: xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - Credemassicurazioni ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla “Comunicazione standard etici” consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
CRSMO03885XDE01190101
Spett.le Credemassicurazioni S.p.A. Ufficio Sinistri
Xxx Xxxx 0
00000 Xxxxxx Xxxxxx XX
Polizza Creacasa Protezione Rata: denunciamo un sinistro!
• Numero di adesione
• Filiale
• Nome del tuo gestore
Dati dell’Assicurato
Cognome e Nome
Data di nascita / / Sesso
Domicilio/Residenza: Via _n
Comune Cap Provincia
Telefono/Fax
E-mail Attività lavorativa al momento del sinistro
Denuncia
Breve descrizione a cura del cliente dell’infortunio (luogo, giorno di accadimento / / , ora e cause che lo hanno determinato); in caso di malattia, descrizione e data / / di prima diagnosi della patologia riscontrata; Comunicazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo:
e pertanto richiedo l’attivazione della garanzia (Indicare con una X ):
Invalidità Permanente da infortunio o malattia (garanzia valida per tutti gli assicurati)
da allegare:
• Copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono
• Certificazione di Invalidità Totale e Permanente emessa dagli enti preposti o da un medico legale con l’attestazione del grado di Invalidità, nonché copia della cartella clinica ed eventuale verbale di incidente stradale
Inabilità Temporanea Totale lavorativa da infortunio / malattia (riservato ai lavoratori autonomi)
da allegare:
• Copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono
• Copia delle cartelle cliniche relative ai ricoveri o altra eventuale documentazione medica con certificato medico attestante l’Inabilità Totale Temporanea
• Certificati medici emessi alla scadenza del precedente (il mancato invio di un certificato alla scadenza del precedente costituisce cessazione del periodo di Inabilità Totale Temporanea)
• Documentazione che attesti, in caso di Inabilità Temporanea Totale, che alla data del sinistro l’Assicurato è un lavoratore autonomo (es. Visura Camerale aggiornata ad una data successiva al sinistro, partita iva..)
…segue
Ricovero in Istituto di Cura dovuto a infortunio/malattia (riservato ai non lavoratori/Dipendenti pubblici e privati)
da allegare:
• Copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono
• Copia delle cartelle cliniche relative ai ricoveri o altra eventuale documentazione medica con certificato medico attestante l’Inabilità Totale Temporanea
• Certificati medici emessi alla scadenza del precedente (il mancato invio di un certificato alla scadenza del precedente costituisce cessazione del periodo di Inabilità Totale Temporanea
• Documentazione attestante il fatto che l’Aderente/Assicurato è un Lavoratore Dipendente Pubblico o che evidenzi lo stato di Non Lavoratore
• Copia della busta paga relativa alla retribuzione percepita nel mese di adesione e nei due mesi successivi
Dichiarazione dell’Assicurato che libera del riserbo i medici curanti
Dichiaro che le informazioni da me fornite corrispondono al vero ed, inoltre, dichiaro di sciogliere da ogni riserbo i medici curanti e di consentire alla Compagnia Assicuratrice le indagini e gli accertamenti al fine di adempiere agli obblighi contrattuali relativamente alla presente denuncia di sinistro.
Data / /
Firma (leggibile)
Compilare SOLO in caso di Perdita del Posto di Lavoro
Perdita del Posto di Lavoro (riservato ai Lavoratori Dipendenti Privati)
da allegare:
• Copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono
• Copia della lettera di assunzione
• Copia della lettera di licenziamento
• Copia del certificato di disponibilità al lavoro rilasciato dalla sezione circoscrizionale per l’impiego o documento equipollente
• Copia della busta paga relativa alla retribuzione percepita nel mese di adesione, nei due mesi successivi ed eventualmente, ove necessario, la busta paga del mese precedente alla data di adesione
Dichiarazione dell’Assicurato che libera del riserbo il datore di lavoro
Dichiaro che le informazioni da me fornite corrispondono al vero ed inoltre dichiaro di sciogliere da ogni riserbo il datore di lavoro e di consentire alla Compagnia Assicuratrice le indagini e gli accertamenti al fine di adempiere agli obblighi contrattuali relativamente alla presente denuncia di sinistro.
Data / /
Firma (leggibile)
Per rendere più rapida la valutazione del tuo sinistro, ti ricordiamo di spedire tutta la documentazione richiesta.
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