Sintesi su Ipotesi Accordo CCNL LAPIDEI Industria – 3 maggio 2013
Sintesi su Ipotesi Accordo CCNL LAPIDEI Industria – 3 maggio 2013
Firmata l'ipotesi di accordo del CCNL Lapidei e materiali estrattivi Industria, in data 3 Maggio 2013, le Segreterie nazionali esprimono giudizio positivo sull'intesa raggiunta, in questa momento di crisi e di difficoltà economica generale.
Nel testo dell'accordo si evidenziano i seguenti temi innovativi:
1) -Parte normativa
Sono stati armonizzati e regolati diversi istituti contrattuali:
⮚ revisione dell’accordo sull’apprendistato professionalizzante:
o migliorate le parti inerenti il periodo di prova, la percentuale di apprendisti da confermare per procedere a ulteriori assunzioni;
o possibilità di avviare percorsi di apprendistato a partire dal livello D (esclusione dei livelli F ed E);
o regolamentazione del periodo di formazione in 18 mesi per qualifica finale D e 36 mesi per tutti i livelli superiori;
o revisione dei livelli retributivi:
- 1 livello sotto per qualifica finale D;
- 2 livelli sotto per qualifica finale dalla C in su nella prima parte, 1 livello sotto per la parte rimanente, ad esclusione degli ultimi sei mesi per i quali la retribuzione sarà quella della categoria di uscita al 100%;
o l’eventuale premio di risultato è incrementato dal 50% al 90% di quanto previsto per il lavoratore di analogo livello;
o equiparazione dei trattamenti di malattia e infortunio a quelli della categoria di appartenenza;
o le assenze per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio dovranno superare i 45 giorni (complessivi) e non più 30, per determinare l’allungamento del periodo formativo;
o il periodo di apprendistato verrà computato nell’anzianità di servizio;
o la formazione professionalizzante non sarà inferiore a 80 ore annue, comprensive della formazione teorica; per quanto concerne la formazione sulla sicurezza sul lavoro il monte ore dedicato arriverà fino a 40 ore nel periodo;
⮚ disciplina del contratto a tempo determinato:
o regolamentazione delle assunzioni con “causale” e “senza causale”;
o ridefinizione di un unico limite percentuale di assunzioni a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato, nella misura massima del 25% sul totale degli occupati a tempo indeterminato, comprensiva della percentuale prevista per legge per le assunzioni “acausali” (6%);
o definite le deleghe ai livelli decentrati della contrattazione, territoriale o aziendale, per l’individuazione dei casi in cui prolungare la durata temporale dei contratti “acausali” e la riduzione dei tempi di intervallo nella successione di contratti a termine;
o ai fini del computo del periodo massimo dei 36 mesi di lavoro, si cumulano tutti i periodi di rapporti di lavoro stipulati con contratti di somministrazione a tempo determinato e con contratti a tempo determinato;
o la stipula di un ulteriore contratto, alla scadenza dei 36 mesi, presso la Direzione territoriale del Lavoro, non potrà avere una durata massima superiore a 4 mesi, anziché 8 come previsto dalla legge.
⮚ disciplina della somministrazione di lavoro:
o uniformati i limiti percentuali di assunzioni in somministrazione a tempo determinato e con contratto a tempo determinato nella misura massima del 25%;
o recepimento della possibilità di assumere senza causale nei limiti già stabiliti per il contratto a tempo determinato;
o la contrattazione territoriale o aziendale potrà individuare processi organizzativi utili ad allungare la durata massima del contratto di somministrazione “acausale” fino a 36 mesi;
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o ai fini del computo del periodo massimo dei 36 mesi di lavoro, si cumulano tutti i periodi di rapporti di lavoro stipulati con contratti di somministrazione a tempo determinato e con contratti a tempo determinato;
o divieto di attivare contratti di somministrazione per le mansioni previste dal livello F (esiguo contenuto professionale);
o premio di risultato riconosciuto ai lavoratori somministrati a tempo determinato in proporzione al periodo di missione lavorato nell’anno di riferimento.
⮚ disciplina del contratto a tempo parziale:
o confermata la possibilità per il lavoratore di farsi assistere nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa;
o ratificato il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (e viceversa) per:
▪ i lavoratori affetti da patologie oncologiche con ridotta capacità lavorativa;
▪ patologie oncologiche riguardanti il coniuge, il figlio o i genitori;
▪ assistenza a una persona convivente con totale o permanente inabilità lavorativa di cui alla legge n. 104/1992;
▪ il caso di lavoratore o lavoratrice con figlio convivente di età non superiore a 13 anni o con figlio convivente portatore di handicap di cui alla legge n. 104/1992.
⮚ nuove modalità di convalida delle dimissioni:
o è stato recepito l’Accordo Interconfederale 3 agosto 2012 sulla convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali;
o responsabilità sociale d'impresa: è stato migliorato l’articolato contrattuale, anche in relazione ai compiti del CPNL ;
⮚ comitato paritetico nazionale lapideo:
o sarà istituito il nuovo comitato nazionale per il settore lapideo, CPNL, che darà continuità a quanto già attuato con il ccnl del 2008;
⮚ lavoro di posa in opera negli appalti:
o nel rispetto di quanto previsto nei capitolati d’appalto, il vigente ccnl sarà applicato ai “posatori” solo se la posa costituisce una delle fasi di lavorazione dell’opera.
2) Parte economica
- È stato rinnovato in questo momento difficile grazie prima di tutto alla tenuta unitaria dei sindacati al tavolo contrattuale.
- E' stato ottenuto un aumento salariale soddisfacente, di € 130 al parametro 136 valore “contrattuale” € 3.393
⮚ L’aumento di 130 euro al parametro 136 livello "C" è così distribuito:
- € 50 dal 1° aprile 2013
- € 40 dal 1° aprile 2014
- € 40 dal 1° aprile 2015
⮚ Welfare contrattuale di settore
Abbiamo ottenuto un aumento del contributo per la previdenza complementare. L’aumento “a regime” del contributo a carico del datore di lavoro per gli iscritti a Fondo Arco è dello 0,30%, che passa, nei tre anni di vigenza contrattuale, dall'attuale quota dell’1,30% a 1,60% così distribuiti:
• 0,10% 1° aprile 2013
• 0,10% 1° aprile 2014
• 0,10% 1° aprile 2015
Partirà la Sanità integrativa per il settore: dal 1 ottobre 2013 le aziende verseranno un contributo obbligatorio totalmente a carico della impresa, di 5€, per tutti i dipendenti in forza. Dal 1° gennaio 2015 incrementato a 8€. Entro il 30 settembre 2013 sarà individuato il Fondo che fornirà le prestazioni sanitarie integrative.