AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di
Xxxxxx Inferiore Angri Mercato San Xxxxxxxx E Castel San Giorgio
STAZIONE APPALTANTE
Comune di Xxxxxx Inferiore
DISCIPLINARE DI GARA
Gara europea per la fornitura del sistema informativo comunale integrato e di servizi professionali correlati
CIG. 8565307AEE
1. Premesse
Con determina a contrarre n. 2478 del 31.12.2020 questa Amministrazione ha stabilito di affidare il servizio di fornitura di un sistema informativo integrato e servizi ICT connessi. L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
L’appalto è interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016. Pertanto, le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo della Piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco Fornitori e delle Gare Telematiche del Comune di Xxxxxx Inferiore, accessibile all'indirizzo: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/.
A tal fine, gli operatori economici interessati, qualora non vi abbiano già provveduto, dovranno procedere alla registrazione on line sul Sistema per il rilascio della password che consentirà la partecipazione alle procedure di gara presenti sulla piattaforma telematica.
Al suddetto indirizzo sono disponibili un manuale di guida alla registrazione preliminare nonché un servizio di assistenza.
Il luogo di svolgimento del servizio è XXXXXX INFERIORE codice NUTS ITC35.
Il CIG è 8565307AEE
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il sig. Xxxxxxx Xxxxx, mail: xxxxxxx.xxxxx@xxxxxx.xxxxxx-xxxxxxxxx.xx.xx
2. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni
2.1. Documenti di gara
La documentazione di gara comprende:
1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara e relativi allegati (istanza di partecipazione, DGUE, Dichiarazioni integrative DGUE, Dichiarazioni integrative, Offerta Economica);
3. Capitolato Speciale d'Appalto;
4. Relazione illustrativa con quadro economico.
Tutta la documentazione di gara è visionabile, oltre che sul sito istituzionale dell'Ente (xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxx-xxxxxxxxx.xx.xx , sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e Contratti - Centrale Unica di Committenza - Atti Anno 2021), sulla piattaforma digitale delle gare
telematiche del Comune di Xxxxxx Inferiore (xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/), dove è possibile consultare i dettagli delle gare pubblicate e scaricare la relativa documentazione di gara anche senza effettuare la registrazione e/o Login.
2.2. Chiarimenti
I chiarimenti in ordine alla presente procedura potranno essere formulati attraverso la piattaforma, dopo aver effettuato il Login con la password rilasciata dal sistema ed aver avviato la procedura di partecipazione alla presente gara. Il sistema consente, anche prima della conclusione della fase di partecipazione, di inviare quesiti selezionando l'apposito tasto "Invia quesito alla Stazione Appaltante", presente in "dettagli" della gara.
Sarà possibile formulare i quesiti esclusivamente in lingua italiana entro e non oltre il giorno 8 Aprile 2021.
Le risposte alle richieste di chiarimenti in merito alla presente procedura e/o le eventuali informazioni e precisazioni fornite dall’Amministrazione verranno rese almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e saranno gestite attraverso la piattaforma e visibili, una volta selezionato "dettagli", nella tendina a sinistra in "I tuoi quesiti".
Il quesito, se d’interesse generale, sarà tradotto in FAQ, visibile nella tendina a sinistra da tutti gli operatori economici che hanno avviato la procedura di partecipazione alla gara e pubblicato sul sito dell’amministrazione all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxx-xxxxxxxxx.xx.xx nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e Contratti - Centrale Unica di Committenza - Atti Anno 2021.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
I concorrenti, anche dopo aver perfezionato la procedura di partecipazione, devono periodicamente consultare (sulla piattaforma digitale) i dettagli della gara a cui si sta partecipando, al fine di apprendere tempestivamente le eventuali rettifiche che potrebbero essere state apportate al bando anche successivamente alla sua pubblicazione.
In tal caso, sarà presente una comunicazione in "dettagli" del bando di gara a cui si partecipa, che riporta la notizia circa la rettifica e rimanda all'avviso completo visionabile in "Documentazione gara" oltre che sul sito web del comune di Xxxxxx Inferiore.
2.3. Comunicazioni
Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni effettuate dalla stazione appaltante si intendono validamente ed efficacemente effettuate se inoltrate tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con l'invio di apposito messaggio al/i concorrente/i destinatari,
visionabile in "Area Messaggi" ovvero in Cruscotto "ultimi messaggi ricevuti non letti".
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i
subappaltatori indicati.
3. Oggetto dell’appalto e importo
L’appalto è costituito da un unico lotto per assicurare il corretto funzionamento, la migliore fruibilità del
sistema integrato, la facilità di formazione e l’omogeneità tecnologica.
Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto
n. | Descrizione servizio | CPV | P (principale) S (secondaria) | Importo |
1 | Servizi di manutenzione di sistemi e di assistenza | 72250000-2 | 421.000,00 | |
Importo totale a base di gara | 421.000,00 |
L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.
L’appalto è finanziato con finanziamenti propri dell’amministrazione, a fronte di appositi stanziamenti
di bilancio.
L’importo a base di gara è stato calcolato in relazione alla stima dei fabbisogni dell’Amministrazione
dettagliati nella relazione illustrativa.
4. Durata dell’appalto e opzioni
4.1. Durata
La durata dell’appalto è di 63 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio del servizio; i primi 3 mesi saranno destinati alle attività di migrazione dati, startup del sistema e formazione, mentre i restanti 60 costituiranno il periodo di erogazione del sistema, manutenzione ed assistenza.
È facoltà della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 32, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., in casi di urgenza, dare avvio all’esecuzione anticipata del contratto nei modi e alle condizioni previste al comma 8 del suddetto Decreto, previa adozione da parte del Responsabile del Procedimento di apposito provvedimento autorizzativo nel quale si dia atto in concreto dei motivi che giustificano l’esecuzione anticipata e previ, in ogni caso, gli accertamenti previsti dalla legge e la costituzione della cauzione definitiva di cui al Disciplinare di gara.
4.2. Opzioni
Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. e), del Codice, se la modifica è inferiore o pari al 10% del valore iniziale del contratto. Le modifiche non possono alterare la natura generale del contratto.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario (comunque non superiore a 6 mesi) alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto (valore a base di gara e
opzione di proroga), è pari ad € 421.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.
5. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6. Requisiti generali
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80
del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53,
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione
dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
6.1.Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (articolo 80, comma 1, del Codice)
1) Sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui al successivo punto 6.3, di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
a) xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del D.P.R. n. 309 del 1990, dall’articolo 291-quater del D.P.R. n. 43 del 1973 e dall’articolo
260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322- bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 2007 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 24 del 2014;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 1 (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione
A, ed eventualmente all’appendice 2 del DGUE)
1. Fatto salvo quanto previsto dalla successiva nota numero 6 devono essere dichiarati tutti i provvedimenti definitivi, con l’indicazione del reato, delle circostanze, dell’epoca della Commissione, e di ogni altra notizia utile a permetterne la valutazione dell’incidenza ai fini della partecipazione alla gara.
2. L’operatore economico, limitatamente al caso in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 (diciotto) mesi o abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso se prova con la pertinente documentazione da allegare al DGUE di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che tali ultimi siano sufficienti, l'operatore economico è ammesso; viceversa si procede all’esclusione.
3. Se l’operatore economico è escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di
appalto non può avvalersi della possibilità prevista dal precedente numero 2, durante il periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
4. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, e non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari alla durata della pena principale con un massimo di 5 (cinque) anni.
5. Non è richiesta la dichiarazione delle sentenze relative a reati depenalizzati, quando è intervenuto il provvedimento di riabilitazione, quando il reato dopo la condanna è stato dichiarato estinto dal giudice dell’esecuzione o in caso di revoca della condanna xxxxxxxx.
6. Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi e far accertare da tutti i soggetti di cui al 6.3, delle situazioni penali mediante visura del casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 33 del d.P.R. n. 313 del 2002.
6.2.Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia (articolo 80, comma 2, del Codice)
Sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui al successivo punto 6.3, di:
a) cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del
2011;
b) tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del decreto legislativo n. 159 del2011.
Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 2 (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, primo riquadro, del DGUE)
1. Si rammenta che i motivi di esclusione per provvedimenti antimafia imputabili all’operatore economico possono avere come causa misure di prevenzione adottate nei confronti di uno o più d’uno dei soggetti (persone fisiche) elencati all’articoli 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011 oppure situazioni ostative di cui all’articolo 84, comma 4, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 riconducibili agli stessi soggetti.
2. Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi e far accertare da tutti i soggetti di cui al punto 6.3, dell’inesistenza di provvedimenti ostativi di natura antimafia mediante visura del casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 33 del D.P.R. n. 313 del2002.
6.3.Persone fisiche destinatarie dei provvedimenti ostativi (articolo 80, comma 3, del Codice)
L’esclusione per i motivi di cui ai precedenti punti 6.1 e 6.2 è disposta se i relativi provvedimenti ostativi
sono stati emessi nei confronti:
a) di una o più d’una delle persone fisiche elencate nel seguito, attualmente in carica:
1) in caso imprenditore individuale: il titolare;
2) in caso di società di persone: tutti i soci;
3) in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;
4) in caso di altri tipi di società (quali società di capitali, società cooperative e societàconsortili):
− i rappresentanti legali e gli amministratori (amministratore unico o amministratore delegato con potere di rappresentanza);
− il presidente e i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, siano titolari di poteri di direzione o di vigilanza (es. consiglieri delegati, revisori);
− il sindaco o i membri del collegio sindacale (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale) o i membri del comitato per il controllo sulla gestione (nelle società con sistema di amministrazione monistico);
− i membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza (nelle società con sistema di amministrazione dualistico);
− i membri dell’Organismo di vigilanza di cui all’articolo del decreto legislativo n. 231 del 2001;
− altri soggetti ai quali siano stati conferiti poteri di direzione e gestione dell’operatore economico idonei a determinare in qualsiasi modo o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico (es. Direttori generali);
5) limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci: il socio unico (persona fisica), il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);
6) in tutti i casi: i procuratori speciali e gli institori se dotati dei poteri sufficienti alla stipulazione del contratto per il quale l’operatore economico concorre, o comunque di poteri così ampi e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi se non di spessore superiore a quelli che lo statuto assegna agli amministratori;
7) i direttori tecnici;
b) di una delle persone fisiche di cui alla precedente lettera a), cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando. Qualora ricorra la condizione ostativa nei confronti di un soggetto cessato, l’esclusione è disposta qualora l’operatore economico non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
Per un ulteriore approfondimento sul tema si rimanda al Comunicato del Presidente ANAC del 08/11/2017, che ha sostituito il precedente Comunicato del 26/10/2016.
Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 3 (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione
A, ed eventualmente all’appendice 1 del DGUE)
1. Qualora l’operatore economico ometta l’indicazione di uno o più d’uno dei soggetti di cui alla lettera a), risultanti da documenti o registri pubblici, la dichiarazione sarà ammissibile e suscettibile di soccorso istruttorio; tuttavia se in fase di verifica o in qualunque altra fase del procedimento, come previsto dall’articolo 80, comma 6, del Codice, dovesse risultare la presenza di un motivo di esclusione in capo ai predetti soggetti omessi, la dichiarazione sarà considerata mendace con la conseguente esclusione dal procedimento.
2. In luogo della dichiarazione dei soggetti (persone fisiche) cessati dalla carica nell’anno precedente, deceduti, irreperibili o indisponibili al rilascio della dichiarazione in proprio, è ammessa la dichiarazione del rappresentante legale dell’operatore economico, in loro vece, anche con la condizione «per quanto di propria conoscenza». La dichiarazione è considerata mendace qualora difforme da stati e condizioni potenzialmente ostativi, note al dichiarante in modo incontrovertibilmente manifesto (ad esempio, assunzione di provvedimenti in conseguenza delle condanne, coinvolgimento del dichiarante nel medesimo procedimento penale, dichiarazioni difformi presentate in altri procedimenti).
3. In caso di presenza di soggetti cessati di cui alla lettera b), incorsi in uno dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1 o 2 (come riportati ai punti 6.1 e 6.2), non si procede all’esclusione se l’offerente dimostra o documenta, con argomentazioni oggettive e convincenti, che l’impresa abbia assunto adempimenti e comportamenti che comportano la completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata rispetto al soggetto cessato. A tale scopo l’offerente deve riportare le pertinenti indicazioni di “self cleaning” nel DGUE o allegare a quest’ultimo la pertinente dimostrazione.
4. Nel caso l’operatore economico nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando abbia stipulato contratti di acquisizione di azienda o di ramo d’azienda, trasformazione o fusione per incorporazione, l’esclusione è disposta se i motivi di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1 o 2 (come riportati ai punti 6.1 e 6.2), ricorrono nei confronti di uno dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice, che hanno operato nell’ultimo anno presso l’operatore economico cedente, trasformato o incorporato, salvo che l’operazione sia avvenuta in modo da escludere qualsiasi influenza degli amministratori e direttori tecnici della precedente gestione sull’operato della nuova realtà aziendale e sia venuto meno qualsiasi possibilità di collegamento tra il cedente e cessionario.
5. Nel caso l’operatore economico abbia stipulato contratti affitto di azienda o di ramo d’azienda, l’esclusione è disposta se i motivi di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1 o 2 (come riportati ai
punti
6.1 e 6.2), ricorrono nei confronti di uno dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice,
dell’azienda affittante o locatrice.
6. Qualora una persona fisica ricopra più ruoli tra quelli indicati, anche con riferimento ai soggetti cessati, è sufficiente che tutte le condizioni non ostative siano dichiarate una sola volta.
7. Qualora nei confronti dei soggetti cessati ricorra una causa ostativa o potenzialmente ostativa, l’operatore economico deve dimostrare allegando la relativa documentazione al DGUE di aver assunto misure adeguate di dissociazione dalla condotta sanzionata.
6.4.Motivi di esclusione per omessi pagamenti (articolo 80, comma 4, del Codice)
L’esclusione è disposta se l’operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:
a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2- bis, del D.P.R. n. 602 del 1973;
b) dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostativa al rilascio del DURC di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (in G.U. n. 125 del 2015).
Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 4 (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione B, del DGUE)
1. L'operatore economico è ammesso se dimostra, allegando al DGUE la pertinente documentazione, di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
2. Quanto alla lettera b):
− il motivo di esclusione opera anche se, dopo la presentazione dell’offerta, l’operatore abbia provveduto alla regolarizzazione in seguito ad "invito" dell'Ente certificante; tale regolarizzazione non è utilizzabile nemmeno con soccorso istruttorio per la regolarizzazione postuma in sede di gara;
− non è considerato ostativo un omesso pagamento nella misura non superiore a quella non ostativa al rilascio del DURC.
6.5.Ulteriori motivi di esclusione (articolo 80, comma 5, lettere a), b), c), d), e), del Codice)
L’esclusione è disposta se per l’operatore economico ricorre una delle seguenti condizioni:
a) ha commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni di cui all’allegato X del Codice;
b) si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
c) si è reso colpevole di gravi illeciti professionali
c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;
c-quater) l’operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più
subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
d) ricade in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibili né nelle condizioni di astensione di cui all’articolo 7 del d.P.R. n. 62 del 2013;
e) incorre nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella
preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del Codice.
Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere a), b), c), d), e) (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione C, del DGUE)
1. Le condizioni di cui alle lettere a) e c), devono essere corredate dall’indicazione delle parti, delle circostanze, dell’eventuale contenzioso in atto o definito in sede giurisdizionale o arbitrale, dell’epoca della Commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell’incidenza ai fini della partecipazione alla gara; l’operatore economico è ammesso se prova con la pertinente documentazione a corredo di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall’illecito o dalla condizione e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico,
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.
2. Quanto alle condizioni di cui alla lettera b), l’operatore economico:
− gestito dal curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato; se l’ANAC ai sensi dell’articolo 110, comma 5, del Codice, ha subordinato la partecipazione alla necessità di ricorso all’avvalimento, l’offerente deve avvalersi di un idoneo operatore economico ausiliario e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto dallo specifico articolo relativo l’avvalimento;
− in concordato con continuità aziendale non ancora omologato, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato, allegando, ai sensi dell’articolo 000-xxx, xxx X.X. n. 267 del 1942, la relazione di un professionista che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto e avvalersi di un idoneo operatore economico ausiliario impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa aggiudicataria nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto dallo specifico articolo relativo l’avvalimento;
− in caso di concordato con continuità aziendale omologato, la partecipazione e ammessa salvo che il provvedimento di omologazione abbia imposto restrizioni alla partecipazione agli appalti pubblici.
3. Quanto alle condizioni di cui alla lettera c), a mero titolo orientativo ai fini dichiarativi, si rinvia alle Linee guida n. 6 di ANAC (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 260 del 7 novembre 2017). È in ogni caso possibile effettuare le dichiarazioni anche per fattispecie non previste dal DGUE, mediante idonea produzione documentale, anche mediante integrazione modifica del DGUE stesso.
4. Quanto alle condizioni di cui alle lettere d) ed e), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui al punto 6.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico.
6.6.Ulteriori motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale (articolo 80, comma 5, lettere f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m), del Codice)
L’esclusione è altresì disposta se per l’operatore economico ricorre una delle seguenti condizioni:
f) è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
n. 231 del 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
f-bis) l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
g) è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
h) ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, accertato definitivamente nell’anno antecedente la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera
a) e o in ogni caso, che la violazione eventualmente accertata sia stata rimossa;
i) ha violato la disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.
l) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981;
m) si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.
Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m)) (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numeri da 1 a 6, del DGUE)
1. Quanto alle condizioni di cui alla lettera f), a titolo di esempio il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può derivare da atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell’articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, violazione della contrattazione collettiva ai sensi dell’articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013; incapacità a contrattare o divieto in applicazione degli articoli 32- quater o 603-ter del codice penale.
2. Quanto alle condizioni di cui alla lettera h), l’esclusione opera in caso di intestazione fiduciaria a
soggetti non autorizzati ai sensi della legge n. 1966 del 1939.
3. Quanto alle condizioni di cui alla lettera i), l’operatore economico è in regola con le disposizioni se il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all’articolo 4 della legge n. 68 del 1999 rispetta le seguenti condizioni, fatte salve le esclusioni, gli esoneri e le ulteriori deroghe previste dalla medesima Legge:
− sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
− due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
− un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
4. Quanto alle condizioni di cui alle lettere g), l) e m), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui al punto 6.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico.
5. Quanto alle condizioni di cui alla lettera l), emergenti dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del Bando comunicata dal procuratore della Repubblica all'ANAC, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la denuncia, devono risultare dal sito dell'Osservatorio dell’ANAC.
6.7.Motivo di esclusione per passaggio dall’impiego pubblico all’attività privata (art. 53 comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001) (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE)
È escluso l’operatore economico nel quale uno dei soggetti di cui al punto 6.3, titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico, si trova nella condizione prevista dall’articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ed esteso dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (cosiddetto pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.
7. Requisiti speciali e mezzi di prova
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. L'operatore economico, a tal fine, può limitarsi a compilare la sezione α della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della medesima parte IV.
I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione
richiesta dal presente disciplinare.
7.1. Requisiti di idoneità professionale - ex art. 83 comma 1, lett. a), del codice
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. (condizioni dichiarate nella Parte IV, sezione A del DGUE).
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
7.2.Requisiti di capacità economico-finanziaria - ex art. 83 comma 1, lett. b), del codice
b) Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili di € 168.400,00 IVA esclusa pari al doppio dell’importo del servizio rapportato ai 5 anni di durata; tale requisito è richiesto al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile e con esperienza nel settore oggetto dell’appalto.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice
− per le società di capitali, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
− per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da
meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
7.3.Requisiti di capacità tecnico-professionale - ex art. 83 comma 1 lett. c) del Codice.
c) aver prestato in almeno uno degli anni 2018, 2019 o 2020 un servizio analogo a quello oggetto di gara per almeno un Comune di dimensioni maggiori a 40.000 abitanti.
Si precisa che per attività analoghe si intendono entrambe le seguenti prestazioni minime:
• fornitura di una suite software, con unica base dati, basata su cloud computing, comprendente almeno i seguenti moduli:
1) demografici;
2) finanziari e controllo di gestione;
3) atti amministrativi e protocollo;
4) tributi
5) pagamenti on line
6) servizi on line
• servizi professionali di installazione, manutenzione, assistenza,
• servizio di conservazione sostitutiva dei dati e dei documenti in cloud integrato con la suite sw realizzata ed erogato da conservatore accreditato.
I relativi contratti possono:
• essersi conclusi;
• essere ancora in corso di svolgimento;
• avere avuto inizio prima del periodo di riferimento.
La comprova del requisito deve essere fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice attraverso la produzione di un elenco recante le esperienze vantate, il nominativo, recapito telefonico ed e-mail del referente dell’ente presso cui è stato svolto il servizio, la data di inizio e fine del servizio stesso e/o:
− originale o copia conforme del contratto stipulato o altro documento da cui risulti il servizio svolto e del periodo di esecuzione;
− originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con
l’indicazione dell’oggetto del servizio svolto e del periodo di esecuzione.
d) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 o successiva nel settore EA33.
La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 o successiva.
Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI
CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.
Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.
e) Possesso di una valutazione di conformità del servizio ISO 27001:2013 o successiva.
La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di prodotto/servizio rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17065 per lo specifico settore e campo di applicazione richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 765/2008. Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.
7.4.Indicazioni per raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di reti e GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da:
a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 lett. b) deve essere soddisfatto nei termini di seguito indicati: il requisito è cumulabile, fermo restando che la mandataria deve possedere la quota maggioritaria pari almeno al 60% e la mandante nella misura minima del 10% fino alla concorrenza del 100%.
Il requisito di carattere tecnico-professionale di cui al punto 7.3 lett. c) deve essere posseduto per intero dalla mandataria o da uno dei mandanti.
Il requisito di carattere tecnico-professionale di cui al punto 7.3 lett. d) ed e) deve essere posseduto per intero dalla mandataria o da uno dei mandanti.
7.5.Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del
Xxxxxx, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorziomedesimo;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
8. Avvalimento
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
È consentito l’avvalimento della certificazione di qualità a condizione che siano messi a disposizione dell’ausiliata, in relazione all’esecuzione dell’appalto, le risorse e l’apparato organizzativo dell’impresa ausiliaria in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
L’operatore qualora intenda ricorrere all’avvalimento dovrà produrre la documentazione di cui al punto 14.2.
La mancata produzione di tale documentazione è sanabile, mediante soccorso istruttorio, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. La mancata indicazione di tali elementi non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione
alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
9. Subappalto
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato.
Il concorrente è tenuto ad indicare nell’offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.
Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:
• l’omessa dichiarazione della terna;
• l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
• l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. La mancata produzione di tale documento e di quelli indicati al punto 14.2 è sanabile mediante soccorso istruttorio. Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna, comporta l’esclusione del concorrente dalla gara.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
10. Garanzia provvisoria
L’offerta è corredata anche da:
1. una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 1% del prezzo base dell’appalto e precisamente pari a € 4.210,00, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice, ai sensi art. 1 Dl Semplificazioni;
2. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.
159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci
rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
o xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
o xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
o xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxx e.jsp In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (DM 19 gennaio 2018, n. 31);
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del
codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere presentate sottoscritte con firma
elettronica dall’operatore economico in una delle seguenti forme:
− documento informatico ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale anche del soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
− copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo e dei documenti
di riconoscimento) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata a norma degli art. 18 e seguenti del D.Lgs. n. 445/2000 e s.m. e i.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui
all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi
requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del
sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
11. Contributo Anac
I concorrenti, a pena d'esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 35,00 secondo le modalità di cui
alla delibera pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta
ai documenti di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il
concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
12. Modalità di presentazione dell’offerta
L’Offerta deve pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 22 Aprile 2021.
In caso di impossibilità di presentazione dell’offerta entro tale termine per malfunzionamenti del portale, l’Amministrazione prorogherà il suddetto termine per il tempo strettamente necessario al ripristino e corretto funzionamento dello stesso.
L’Offerta si compone dei seguenti documenti racchiusi in tre buste virtuali:
− “Documentazione amministrativa”;
− “Offerta tecnica”;
− “Offerta economica”.
Ai fini della presentazione dell’offerta, i concorrenti devono prendere visione delle "Istruzioni per la partecipazione ad una procedura di gara telematica", disponibili sulla piattaforma digitale delle gare telematiche del Comune di Xxxxxx Inferiore (xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), ed essere in possesso dei requisiti informatici ivi previsti.
Le ditte che intendano partecipare alla gara dovranno accedere all'indirizzo: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e provvedere alla registrazione (usufruendo del supporto tecnico ivi previsto) ovvero se, già registrati, effettuare il Login. Indi, visualizzata la gara in Home - "ultime gare pubblicate" ovvero in "Bandi di gara", selezionare, in dettagli, "avvia la procedura di partecipazione".
A questo punto sarà possibile allegare, entro e non oltre il termine di scadenza previsto, nel seguente ordine, la documentazione amministrativa, la documentazione offerta tecnica e la documentazione offerta economica di cui al presente disciplinare. Completata la fase di caricamento di tutta la documentazione, sarà possibile selezionare "Trasmetti e conferma la partecipazione" e scaricare la relativa ricevuta; il sistema genera un messaggio di conferma partecipazione.
In caso di partecipazione di costituendo RTI, alla voce “In che forma desidera partecipare?”. Selezionare, nell'anagrafica del concorrente, l’opzione Raggruppamento temporaneo di imprese (ATI) o Professionisti (RTP), il software consentirà di inserire il nome del raggruppamento e dei componenti.
L’Azienda o il Professionista corrispondente all’utente che ha effettuato il login verrà considerato il capofila del raggruppamento. Cliccando su “Aggiungi un componente al raggruppamento” è possibile inserire i dati del/i componente/i.
Si precisa che l'operatore economico può ritirare la partecipazione fino al momento di avvio della seduta di gara.
Per ogni dubbio o chiarimento relativi alla procedura di partecipazione alla gara, gli operatori economici sono invitati a prendere visione dei manuali-guide disponibili sulla piattaforma.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
L’istanza di partecipazione, l’offerta tecnica, l’offerta economica, la dichiarazione di avvalimento e il relativo schema di contratto di avvalimento potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articolo 83, comma3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella
“Documentazione Amministrativa” si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Le dichiarazioni, il DGUE ed i documenti possono essere oggetto di richiesta di chiarimenti da parte della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 83 del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza
del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento
attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
13.Soccorso istruttorio
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso
istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Nel caso di richiesta da parte della Stazione Appaltante di chiarimenti e/o integrazioni, il concorrente visualizzerà detta richiesta sulla piattaforma telematica, in Cruscotto "ultimi messaggi ricevuti non letti", ovvero in "Area Messaggi", visionabile nella tendina a sinistra.
Per tanto la documentazione integrativa sarà inviata alla Stazione Appaltante, entro il termine stabilito,
attraverso la piattaforma telematica, selezionando "Rispondi al messaggio" (ove comporre il Testo e allegare il file e/o i files contenenti detta documentazione).
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla xxxxxxxxx.Xx di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
14. Documentazione amministrativa
Dovranno essere inserite tra la documentazione amministrativa la domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative, DGUE, nonché le dichiarazioni e documentazione a corredo in relazione alle diverse forme di partecipazione.
14.1. Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all’”Allegato 1_disciplinare_domanda di partecipazione” che contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Nella domanda il concorrente deve indicare la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara. Per esse opera il divieto di partecipare alla medesima gara in qualsiasi altra forma. Le consorziate esecutrici, unitamente al consorzio, dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice. Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa e inserita nell'apposito campo obbligatorio. In tale seconda ipotesi il concorrente allega copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico e da questi firmata digitalmente ovvero come copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo e dei documenti di riconoscimento) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata a norma degli art. 18 e
seguenti del D.Lgs. 445/2000 e s.m. e i. Nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
Nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti costituito, la domanda deve essere presentata e firmata digitalmente dal legale rappresentante dalla mandataria/capofila.
Nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti, deve essere presentata e firmata digitalmente dal legale rappresentante di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere presentata e firmata digitalmente dal legale rappresentante del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere presentata e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere presentata e firmata digitalmente dal legale rappresentante dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è presentata e firmata digitalmente dal legale rappresentante dal consorzio medesimo.
14.2. DGUE, documento di gara unico europeo
Il concorrente compila il DGUE messo a disposizione sulla piattaforma telematica, da inserire nell'apposito campo obbligatorio, compilato secondo le modalità di seguito riportate.
Il modello di formulario DGUE, adottato con regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 3/16 del 6 gennaio 2016, è stato adattato alle disposizioni della normativa nazionale (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Linee guida per la compilazione del modello di formulario del DGUE approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 /01/2016 - G.U. n. 174 del 27 luglio 2016).
Il DGUE, ai sensi dell’art. 85 d.lgs. 50/2016, è un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare, in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, in cui l’operatore economico conferma il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale.
L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere all'offerente, in qualsiasi momento della procedura, di presentare tutti i certificati e documenti complementari richiesti, o parte di essi, se necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In
caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascun’ausiliaria, deve inserire nell’apposito spazio del sistema telematico "Documentazione in caso di avvalimento":
1) DGUE, firmato digitalmente dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, firmata digitalmente dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente ilconcorrente;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice firmata digitalmente dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4) contratto di avvalimento in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo e dei documenti di riconoscimento) autenticato con le modalità previste dal punto 14.1. Nel contratto l’ausiliaria si deve obbligare, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto.
A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del
Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
5) PASSOE dell’ausiliaria firmato digitalmente;
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell’art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.
Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:
1) DGUE, con firma digitale del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
2) PASSOE del subappaltatore firmato digitalmente.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A- B-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α».
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto digitalmente dal rappresentante legale o procuratore dell’operatore economico nei termini di cui al punto 14.1.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara.
14.3. Dichiarazioni da inserire nella domanda di partecipazione alla voce “dichiarazioni ulteriori” - rese ai sensi dell'art. 38 del dpr 445/2000 e dell'art. 65 del d.lgs. 82/2005 (ovvero per i concorrenti residenti all'estero secondo la legislazione dello stato di appartenenza).
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con le quali:
− dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
− dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha
preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
− accetta in ogni sua parte il Capitolato Speciale, il disciplinare e gli altri documenti di gara ad esso allegati e di accettare senza riserve tutti i termini e le condizioni in essi contenuti, nonché di aver preso piena conoscenza e di accettare gli eventuali chiarimenti resi dalla Stazione Appaltante;
− accetta l’eventuale consegna anticipata del servizio sotto riserva di legge, anche nelle more della sottoscrizione del contratto;
− dichiara di non eccepire, durante l’esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come circostanze contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dal Capitolato;
− dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti il patto di integrità della stazione appaltante (art. 1, comma 17, della l. 190/2012) reperibile sul sito internet istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
− si impegna a rispettare, ai sensi dell'art. 30 comma 3 del Codice, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
− di essere a conoscenza e di accettare, ai sensi dell'art. 52 della L.R. 3/2007, l'obbligo di attuare in favore dei propri dipendenti e/o collaboratori condizioni economiche e contrattuali non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, nonché di essere a conoscenza del vincolo per la stazione appaltante di subordinare l'aggiudicazione ed i pagamenti degli acconti e del saldo alla verifica del DURC;
− di essere a conoscenza e di accettare le condizioni del Programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica (per cui l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione nell'anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, ed alla verifica dei pagamenti dei tributi locali IMU, Tarsu e Tosap/Cosap), pubblicata sul sito del Comune di Xxxxxx Inferiore all'indirizzo: xxx.xxxxxx.xxxxxx-xxxxxxxxx.xx.xx;
− di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010 e s.m.i.;
− di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio e neppure in forma individuale, qualora si partecipi alla stessa in forma associata;
− l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari;
− indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;
− autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere contenuta nell’offerta tecnica e dovrà esser adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
− di essere informato sul regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e sull’art. 13 della legge n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e ai fini del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nel Capitolato relativo alla presente procedura, che si
intende integralmente trascritto, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del
medesimo decreto legislativo.
− di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di offerta e, comunque, nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxx e per gli effetti della normativa vigente;
− di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità di quanto dichiarato, l’Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata e la Stazione Appaltante avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria prestata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.;
− di essere consapevole che la Stazione Appaltante, si riserva il diritto, motivandone le ragioni, di sospendere, annullare, revocare, indire nuovamente o non aggiudicare la gara, nonché di non stipulare il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione, e di non avanzare alcuna pretesa nei confronti della Stazione Appaltante ove ricorra una di tali circostanze;
− di essere a conoscenza che le comunicazioni della Stazione appaltante si intendono validamente ed efficacemente effettuate tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con l'invio di apposito messaggio al concorrente, visionabile in "Area Messaggi" ovvero in Cruscotto "ultimi messaggi ricevuti non letti";
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
− si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 000
xxx xxx X.X. 00 xxxxx 0000, x. 000:
− indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
Le suddette dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e firmate digitalmente
dagli aventi titolo.
14.4. Documentazione a corredo
La documentazione di cui al presente punto, da prodursi in formato elettronico ovvero con scansione del documento cartaceo, dovrà esser firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD dai diversi soggetti aventi titolo come specificato ai punti precedenti.
Il concorrente allega:
1. Istanza di partecipazione
2. DGUE
3. DGUE Integrativo
4. Dichiarazioni integrative
5. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente, firmato digitalmente dai diversi soggetti aventi titolo secondo quanto specificato nel documento medesimo; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice;
6. garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice da inserire nell'apposito spazio previsto. Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
7. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC; il partecipante deve inserire nell'apposito spazio "Contributo Anac", a seconda della modalità di pagamento scelta, scansione digitale della stampa della ricevuta di pagamento, trasmessa dal “Servizio di riscossione”, oppure la scansione digitale dello scontrino rilasciato dal punto vendita, oppure, per i soli operatori economici esteri, la scansione digitale della ricevuta di bonifico bancario internazionale:
8. nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento o al subappalto la documentazione all’uopo
indicata al paragrafo 14.2.
Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, firmata digitalmente dal rappresentante legale/procuratore della mandataria.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autenticata e firmata digitalmente dal rappresentante legale/procuratore del capofila, ove sia indicato il soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:
- dichiarazione firmata digitalmente con le modalità di cui al punto 14.1 attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, presentato e firmato come documento informatico o copia informatica di documento analogico con le modalità di cui al 14.1, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:
- copia autentica del contratto di rete, presentato e firmato come documento informatico o copia
informatica di documento analogico con le modalità di cui al 14.1, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, presentato e firmato come documento informatico o copia informatica di documento analogico con le modalità di cui al 14.1, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, presentato e firmato come documento informatico o copia informatica di documento analogico con le modalità di cui al 14.1, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24
del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
15. Offerta tecnica
Una volta completato il caricamento della documentazione amministrativa, nel campo obbligatorio “Offerta tecnica” - fase 3, dovrà esser inserita, a pena di esclusione, una relazione tecnica dei servizi offerti con le modalità di seguito precisate.
L'offerta tecnica dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto munito di rappresentanza del concorrente o da suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati l’offerta dovrà esser presentata e firmata digitalmente con le modalità di cui al punto 14.1.
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche stabilite nel Capitolato Speciale di Appalto, pena
l’esclusione, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.
La relazione tecnica deve contenere i seguenti elementi e dovrà essere strutturata in base al numero di pagine massimo di seguito specificato:
1. Livello di integrazione con particolare riguardo alla integrazione tra moduli interni, alla modalità di gestione dei dati senza ridondanze e incongruenze fra i diversi moduli e all’integrabilità verso moduli esterni (max pag. 8);
2. Caratteristiche architetturali e generali con particolare riguardo alle caratteristiche
dell’architettura web e caratteristiche dell’interfaccia e del dialogo (xxx xxx. 8);
3. Caratteristiche Funzionali degli Applicativi (max pag. 25);
4. Qualità e Metodologia di Gestione e conduzione del Progetto con particolare riguardo
all’organizzazione e metodologie del progetto (xxx xxx. 10);
5. Qualità dei Servizi con particolare riguardo al Piano di avvio, al Piano di rilascio e di collaudo, al Gantt delle attività, al Piano di formazione, ed alle caratteristiche del team di Progetto (max pag. 9);
6. Qualità della migrazione dati con particolare riguardo alla Struttura della banca dati migrata, alle Procedure per misurare e mantenere la qualità del dato, al Miglioramento dei tempi di realizzazione ed alle Procedure per la verifica della corretta migrazione (max pag.10);
7. Qualità dei Servizi di Continuità e Piano di Manutenzione con particolare riguardo alla Manutenzione correttiva, alla Manutenzione Adeguativa, all’Assistenza ed alla Piattaforma di Help Desk –Trouble Ticketing (max pag. 5);
8. Ulteriori servizi correlati senza aggravio di costi specificando gli ulteriori servizi non compresi nel capitolato, ma comunque correlati alla prestazione oggetto di gara. Tali ulteriori servizi devono
essere proposti senza costi aggiuntivi e devono rispettare le condizioni del capitolato in merito a tecnologie, diritti, sicurezza, compliance normativa ecc. (max. pag. 5);
Le pagine devono essere in formato A4, il font di tipo Calibri di dimensione 11. Non sono accettate le pagine redatte “per immagine”. Le immagini saranno accettate solo come foto, disegni, diagrammi e simili utili a documentare quanto descritto.
La stessa dovrà essere predisposta in lingua italiana seguendo l'articolazione della griglia di valutazione, dovrà contenere ogni elemento utile ai fini dell'attribuzione del punteggio.
Inoltre, nell’offerta tecnica dovrà essere indicato un ambiente di verifica accessibile da remoto attraverso browser e le credenziali di prova per accedervi, in modo che la commissione possa verificare quanto specificato dall’offerta tecnica.
Sarà valutata positivamente la presenza delle seguenti caratteristiche:
• il rilascio all’ente del software e di tutte le successive modifiche ed integrazioni, in modalità open source, cedendo i diritti di utilizzo, modifica e cessione in riuso ad altri enti (in conformità a quanto definito nell’art. 69 del CAD). La licenza Open Source valutata positivamente è la «GNU Affero General Public License» versione 3 e successive (codice SPDX: AGPL-3.0-or-later): xxxxx://xxxx.xxx/xxxxxxxx/XXXX-0.0-xx-xxxxx.xxxx;
• la possibilità di utilizzare, per lo svolgimento delle funzioni di editing dei dati, di un editor html integrato non proprietario, mantenendo la possibilità di utilizzare editor esterni open source o proprietari;
• la presenza di un workflow applicativo con interfaccia grafica, che consenta all’ente di costruire e implementare specifici procedimenti amministrativi, in grado di suggerire chi deve fare cosa, come e quando, trasversalmente ai moduli della piattaforma;
• la presenza di un sistema di autenticazione degli utenti integrabile con quello utilizzato dall’ente,
basato sul protocollo LDAP su Windows Active Directory.
• la funzionalità di firma digitale e marca temporale senza dover utilizzare software aggiuntivi (Dike, ecc.);
• la possibilità di accedere a tali servizi (firma digitale e marca temporale) sia su postazioni di lavoro desktop che su dispositivi mobili (smartphone, tablet, ecc.), quindi non solo tramite l’utilizzo di smart-card ma anche tramite funzionalità di firma remota, generatore fisico di One Time Password (OTP) o app da scaricare su dispositivo mobile; nel caso di richiesta di integrazione di firma digitale tramite firma grafometrica, l’installazione di componenti specifici (driver, plugin) viene ammessa in quanto opzione voluta dall’ente e non richiesta come condizione necessaria per il funzionamento del software offerto;
• la possibilità di integrazione (individuazione residenti, geolocalizzazione identificativi catastali, ecc.) con la cartografia comunale, attualmente gestita in ambiente con una apposita applicazione web di terze parti (v. capitolato tecnico).
15.1. Sessione dimostrativa ed ambiente di verifica
È facoltà della Stazione Appaltante richiedere una apposita sessione dimostrativa (Demo) del sistema informativo proposto; in tal caso saranno fornite indicazioni su data e luogo della dimostrazione.
La demo verterà sulla reale funzionalità del sistema che dovrà essere indipendente dal Sistema Operativo dei PC e dovrà essere in grado di funzionare su sistemi mobile Tablet e Smartphone Android, iPad e iPhone Apple forniti dall’ente.
Verrà messo a disposizione di ciascun partecipante un dispositivo (PC, tablet, smatphone….) dotato di sistema operativo qualunque (Linux, Windows, Apple….) oltre ad un collegamento internet per la connessione al data center proposto dall’offerente e contenente le applicazioni ed il database dimostrativo del partecipante.
16. Offerta economica
L’offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello redatto dall’Amministrazione e allegato al presente disciplinare, a pena di esclusione, contiene:
a) l'indicazione del prezzo offerto, in cifre ed in lettere, al netto di IVA, nonché il corrispondente ribasso percentuale unico sull'importo a base d'asta. Il numero massimo di cifre decimali dopo la virgola potrà essere pari a 3 (TRE), nel caso in cui tali valori fossero espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 3 (TRE), saranno considerate esclusivamente le prime 3 (TRE) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;
b) l’indicazione del prezzo offerto per l’erogazione di una giornata di consulenza onsite espletata da uno specialista dell’Appaltatore che sia esperto nell’utilizzo / training / configurazione / personalizzazione / manutenzione della suite sw oggetto del presente bando. Il prezzo, espresso in cifre ed in lettere al netto di IVA, deve includere il ribasso percentuale unico sull’importo stimato dalla Stazione Appaltante per la prestazione, che è di euro 560 al netto di IVA. Il numero massimo di cifre decimali dopo la virgola potrà essere pari a 3 (TRE), nel caso in cui tali valori fossero espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 3 (TRE), saranno considerate esclusivamente le prime 3 (TRE) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;
c) la dichiarazione attestante che il prezzo offerto è congruo e remunerativo, in quanto determinato valutando tutte le variabili che potrebbero influenzarlo;
La stessa deve essere inserita, una volta completata la fase 3, nel campo obbligatorio "Offerta economica"
– fase 4.
La documentazione comprovante l'assolvimento dell'imposta di bollo nel rispetto delle circolari dell’Agenzia delle Entrate in merito alle modalità di assolvimento della stessa in modo virtuale sarà inserita nell'apposito campo "Bollo F24".
La violazione delle disposizioni sull’imposta di bollo non pregiudica la partecipazione alla procedura né l’ammissione dell’offerta, tuttavia il documento sprovvisto di xxxxx sarà inviato all’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte dell’offerente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dell’importo dello stesso tributo evaso (articoli 19, 25 e 31 del D.P.R. n. 642 del 1972).
Il concorrente può inserire nel campo "Eventuali documenti integrativi" della fase 4 – offerta economica, le giustificazioni di cui all'art. 97 del Codice.
L’offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto munito di rappresentanza del concorrente o da suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati l’offerta dovrà esser presentata e firmata digitalmente con le modalità di cui al punto 14.1.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta, con conseguente esclusione dell’offerente.
L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella documentazione offerta economica, costituirà causa di esclusione. Verranno altresì escluse le offerte plurime, condizionate, alternative.
17. Criterio di aggiudicazione
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta Tecnica | 80 punti |
Offerta Economica – Importo della fornitura | 15 punti |
Offerta Economica – Costo giornata di consulenza onsite su richiesta | 5 punti |
TOTALE | 100 |
Il punteggio complessivo di ogni singola offerta sarà dato dalla seguente formula:
Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn
dove
Pi Cai Cbi | = = = | punteggio concorrente i; coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i; coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i; |
....................................... | ||
Cni | = | coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i; |
Pa | = | peso criterio di valutazione a; |
Pb | = | peso criterio di valutazione b; |
……………………………
Pn = peso criterio di valutazione n.
Criteri di valutazione dell’offerta Tecnica
Il punteggio è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
Nell’apposita colonna vengono indicati i punteggi discrezionali “qualitativi”, il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice, e i punteggi “quantitativi” (sì/no), attribuiti in base a quanto specificato nell’offerta mediante l’applicazione di una formula matematica.
Nr. criterio | Nr. subcriterio | Descrizione | Valore subcriterio | Valore criterio | Tipologia criterio Qualitativo (QL) o Quantitativo (QN) |
Livello di integrazione | 18 | ||||
Gestione di conservazione digitale interna | |||||
1.1 | nativa (il fornitore deve essere | 3 | QN | ||
conservatore accreditato XxXX) | |||||
1 | |||||
Gestione di PagoPA interna nativa (il | |||||
1.2 | fornitore deve essere intermediario | 3 | QN | ||
diretto) | |||||
1.3 | Gestione di SIOPE+ interna nativa (il fornitore deve essere intermediario diretto) | 3 | QN |
1.4 | Livello di integrazione tra moduli | 3 | QL | ||
1.5 | Livello di integrabilità verso moduli esterni | 3 | QL | ||
1.6 | Univocità, congruenza e coerenza dei dati gestiti dai diversi moduli applicativi | 3 | QL | ||
Caratteristiche architetturali e generali | 12 | ||||
2.1 | Caratteristiche dell’architettura web | 2 | QL | ||
2.2 | Caratteristiche dell’interfaccia e del dialogo | 2 | QL | ||
Possibilità di utilizzare un editor html | |||||
2.3 | integrato non proprietario, mantenendo la possibilità di utilizzare editor esterni open | 1 | QN | ||
source o proprietari | |||||
Presenza di un workflow applicativo con | |||||
interfaccia grafica, che consenta all’ente di | |||||
2.4 | costruire e implementare specifici procedimenti amministrativi | 3 | QN | ||
trasversalmente ai moduli della | |||||
2 | piattaforma; | ||||
Presenza di un sistema di autenticazione | |||||
2.5 | degli utenti integrabile con quello utilizzato dall’ente, basato sul protocollo LDAP su | 1 | QN | ||
Windows Active Directory. | |||||
Presenza di funzionalità di firma digitale e | |||||
2.6 | marca temporale senza dover utilizzare | 1 | QN | ||
software aggiuntivi | |||||
Possibilità di accedere a firma digitale e | |||||
2.7 | marca temporale sia su sistemi desktop che su sistemi mobili (smartphone, tablet, ecc.) | 1 | QN |
3 | 2.8 | Possibilità di integrazione (individuazione residenti, geolocalizzazione identificativi catastali, ecc.) con la cartografia comunale, attualmente gestita con un modulo webGiS ad hoc (v. capitolato tecnico) | 1 | QN | |
Caratteristiche Funzionali degli Applicativi | 15 | ||||
3.1 | Completezza funzionale dei diversi moduli | 15 | QL | ||
4 | Qualità e Metodologia di Gestione e conduzione del Progetto | 5 | |||
4.1 | Organizzazione del progetto | 3 | QL | ||
4.2 | Metodologie del progetto | 2 | QL | ||
5 | Qualità dei Servizi | 5 | |||
5.1 | Piano di avvio | 1 | QL | ||
5.2 | Xxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx | 0 | QL | ||
5.3 | Gantt delle attività | 1 | QL | ||
5.4 | Piano di formazione | 1 | QL | ||
5.5 | Caratteristiche del team di Progetto | 1 | QL | ||
6 | Qualità della migrazione dati | 10 | |||
6.1 | Struttura della banca dati migrata | 2 | QL | ||
6.2 | Procedure per misurare e mantenere la qualità del dato | 2 | QL | ||
6.3 | Miglioramento dei tempi di realizzazione | 2 | QL | ||
6.4 | Procedure per la verifica della corretta migrazione | 4 | QL | ||
Qualità dei Servizi di Continuità e Piano di Manutenzione | 5 |
7 | 7.1 | Manutenzione correttiva | 2 | QL | |
7.2 | Manutenzione Adeguativa | 1 | QL | ||
7.3 | Assistenza | 1 | QL | ||
7.4 | Piattaforma di Help Desk – Trouble Ticketing | 1 | QL | ||
8 9 | Cessione attraverso licenze open source | 3 | |||
8.1 | Codice sorgente con licenza «GNU Affero General Public License» versione 3 e successive (codice SPDX: AGPL-3.0-or- later): xxxxx://xxxx.xxx/xxxxxxxx/XXXX-0.0- or-later.html. (escluso piattaforma di videoconferencing) | 2 | QN | ||
8.2 | documentazione tecnica del software rilasciata con licenza Creative Commons CC-BY 4.0 (codice SPDX: CC-BY-4.0) xxxxx://xxxx.xxx/xxxxxxxx/XX-XX-0.0.xxxx. | 1 | QN | ||
Miglioramento Service Level Agreement delle Penali | 3 | ||||
9.1 | Risoluzione del 100% (invece che 99%) delle anomalie bloccanti segnalate entro 24 ore. | 1 | QN | ||
9.2 | Disponibilità del sistema DIS>99% (invece del 98%). | 1 | QN | ||
9.3 | Risoluzione del 100% (invece che 99%) delle anomalie bloccanti segnalate entro la data comunicata per la risoluzione, che in ogni caso non potrà essere superiore a 15 giorni lavorativi a partire dalla segnalazione del DEC. | 1 | QN | ||
Ulteriori servizi correlati senza aggravio di costi | 4 |
10 | 10.1 | Ulteriori servizi non compresi nel capitolato, ma comunque correlati alla prestazione oggetto di gara. Tali ulteriori servizi devono essere proposti senza costi aggiuntivi e devono rispettare le condizioni del capitolato in merito a tecnologie, diritti, sicurezza, compliance normativa ecc. | 4 | QL |
Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice è prevista una soglia minima di sbarramento: saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà all'apertura della loro offerta economica, i concorrenti la cui Offerta Tecnica abbia conseguito un punteggio inferiore a 56/80.
Per ricavare il punteggio dell’Offerta Tecnica del singolo concorrente α si applicherà il metodo “aggregativo compensatore” come di seguito espresso:
POTα = Σn[Wi*V(a)i]
Wi = Punteggio attribuito al requisito (i)
V(a)i = Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i)
V(a)i = può assumere valori tra zero e uno
n = numero dei requisiti (desumibili dalla Tabella
A1) Σn = sommatoria rispetto a tutti i requisiti
La Commissione valuterà le offerte assegnando i punteggi in base ai valori elencati nelle tabelle seguenti ricorrendo, ove necessario per la definizione dei coefficienti alla “media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari”. Nello specifico, i Commissari procedono all’attribuzione dei coefficienti, compresi tra 0 e 1 secondo lo schema che segue:
Valutazione discrezionale | Coefficiente |
NEGATIVO | 0,00 |
SCARSO | 0,25 |
SUFFICIENTE | 0,50 |
BUONO | 0,75 |
OTTIMO | 1 |
Per ogni requisito valutato si procederà al calcolo della media dei coefficienti attribuiti dai commissari che saranno poi trasformate in coefficienti definitivi (compresi tra 0 e 1) riportando ad 1 la media più
alta e proporzionando ad essa le altre (arrotondamento per eccesso alla terza cifra). Pi = media punteggi requisito i
Pmax = Valore più alto della media punteggi requisito i
17.1. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio
dell’offerte economica
Per l’offerta economica la Commissione attribuirà un massimo di 15 punti, in base alla seguente formula bilineare (linee Guida n° 2 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, recanti “Offerta Economicamente più vantaggiosa” approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n° 1005, del 21 Settembre 2016):
Ci (per Ai ≤ Asoglia) = X * Ai/Asoglia
Ci (per Ai > Asoglia)= X + (1-X) * [(Ai-Asoglia) / (Amax- Asoglia)] dove
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
Ai = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti X = 0,80
Amax = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente.
Ai fini dell’attribuzione e del calcolo dei punteggi, eventuali valori non interi verranno approssimati fino alla seconda cifra decimale.
Si procederà analogamente a quanto descritto in precedenza per l’attribuzione dei max. 5 punti relativi al
costo giornaliero della consulenza specialistica onsite.
18.Svolgimento della gara e proposta di aggiudicazione
La gara si svolgerà in seduta pubblica telematica telematica, presso la sede principale del Comune Appaltante, sita in P.zza Xxxx, 1 – 84014 Xxxxxx Inferiore, il 27 aprile 2021 alle ore 10.
Tale seduta pubblica telematica tramite piattaforma, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e ora che saranno comunicate ai concorrenti attraverso la piattaforma almeno 2 giorni prima della data fissata.
Le successive sedute pubbliche saranno comunicate con le medesime modalità.
I concorrenti potranno assistere alle operazioni di gara solo da remoto, collegandosi al link contenuto nella comunicazione di avvio seduta di gara che gli stessi riceveranno all'atto dell'avvio della seduta
pubblica da parte dell'operatore autorizzato ad avviare la seduta di gara (ovvero selezionare "Dettagli" della gara e "Assisti alla seduta di gara").
In particolare, conformemente alle Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del RUP" approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1096 del 26/10/2016, il RUP avvia le operazioni di gara e procede ad esaminare la documentazione amministrativa dei concorrenti, provvedendo a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di
gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
19.Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice viene nominata, ai sensi dell'art. 77 e 216, comma 12, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di membri pari a 3, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi del comma 9 del suddetto art. 77. A tal fine rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
Essa viene affiancata da un segretario verbalizzante senza diritto di voto.
La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
20.Valutazione delle offerte tecniche ed economiche
Espletati tutti gli adempimenti amministrativi, la Commissione aggiudicatrice, in seduta pubblica telematica, procede allo sblocco della documentazione Offerta Tecnica delle concorrenti ammesse alla fase successiva della gara, verificando la presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
Indi, in una o più sedute riservate, la Commissione aggiudicatrice procederà all’esame e valutazione delle offerte tecniche ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicate nel presente disciplinare.
La Commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La Commissione non procederà alla apertura dell’offerta economica dei predetti operatori.
In successiva seduta pubblica telematica, verranno resi noti i punteggi attribuiti all'offerta tecnica, e si procederà allo sblocco della documentazione Offerta Economica, dando evidenza dei relativi ribassi offerti.
Sarà, pertanto, stilata una graduatoria provvisoria, visibile da remoto, sulla base del punteggio ottenuto dalla somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi
punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica telematica, redige la
graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto ai punti precedenti.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 21.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti tra la documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
21.Verifica di Anomalia delle Offerte.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 22.
22. Aggiudicazione
All’esito delle operazioni di cui sopra la Commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e rimette al RUP tutti gli atti ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente
cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.
Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica
del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32,
comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da
calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010,
n. 136 e successive modifiche.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Xxxxxx Inferiore della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 2.500,00. La stazione appaltante comunicherà
all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse
- ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
23. Definizione delle controversie
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il T.A.R. Salerno rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
Per informazioni sui termini di presentazione di ricorso: cfr. D.lgs.104/2010 e s.m.i.
24. Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
Allegati al disciplinare:
1. Facsimile istanza di partecipazione;
2. DGUE;
3. DGUE integrativo
4. Dichiarazioni integrative
5. Mod. Offerta Economica;
Il Responsabile del Procedimento (Sig. Xxxxxxx Xxxxx)
Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 D.Lgs. 82/2005)