CONVENZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI UN POSTO DI RUOLO DI PROFESSORE ORDINARIO AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 3, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240
UNIFGCLE - Prot. n. 0011922 - II/7 del 31/03/2020 - Delibera Consiglio di Amministrazione n. 133/2020
CONVENZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI UN POSTO DI RUOLO DI PROFESSORE ORDINARIO AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 3, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240
L'Università di Foggia, C.F. 94045260711, con sede legale in Foggia, via X. Xxxxxxx, n. 89/91, rappresentata dal Magnifico Rettore, Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx, nato a Lecce il 16/02/1975, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Università, sita in Foggia, via A. Gramsci n. 89/91, di seguito denominata anche semplicemente “Università”
E
l'I.R.C.C.S. “Casa Sollievo della Sofferenza”, P.I. , con sede
legale in San Xxxxxxxx Xxxxxxx (Fg), viale Cappuccini, rappresentata dal
Direttore Generale, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, nato a , il
, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’I.R.C.C.S., di seguito denominato anche semplicemente “Ente”
PREMESSO
• che l’Università di Foggia, svolge, per le proprie finalità istituzionali, attività di ricerca scientifica, di didattica e di alta formazione professionale specialistica, nel rispetto dei principi fissati dalla legislazione vigente;
• che l’Università di Foggia e l’I.R.C.C.S. “Casa Sollievo della Sofferenza” hanno da tempo in corso rapporti di collaborazione didattica, scientifica e assistenziale e che, pertanto, è comune interesse delle parti promuovere ulteriori iniziative nel campo della ricerca scientifica, della didattica, dell’alta formazione, e della formazione
professionale, come pure lo sviluppo di percorsi collaborativi nell’ambito dell’erogazione di servizi assistenziali integrati con quelli didattici e scientifici;
• che l'Università e l'Ente possono entrambe avvalersi, per il conseguimento delle proprie finalità, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, accordi e contratti;
• che, in particolare, l'Università e l'Ente, nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, intendono impegnarsi a promuovere congiuntamente opportunità e iniziative di collaborazione scientifica, riconducibili ai naturali ambiti di afferenza e nello specifico le indicate attività di collaborazione possono investire, indicativamente e non esaustivamente, i seguenti ambiti:
✓ sviluppo di attività di ricerca di comune interesse e attivazione di progetti di collaborazione in campo clinico-assistenziale nell’ambito della diagnostica per immagini;
✓ collaborazioni scientifiche nell'ambito della ricerca nel campo della diagnostica per immagini e dei suoi più recenti sviluppi scientifici, tecnologici e assistenziali;
✓ collaborazione per progetti di sviluppo professionale in ambito assistenziale e accademico, ivi compresi l'ambito dei dottorati di ricerca, delle specializzazioni e di incarichi di insegnamento;
• che il X.X.X. XXX/00 “Diagnostica per immagini” è presente nell’ordinamento didattico dei corsi di laurea incardinati nei Dipartimenti
di area medica dell’Università;
• che l'Ente ha particolare interesse a che lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica, didattica, alta formazione e formazione professionale in ambito radiodiagnostico sia condotta da docenti qualificati del S.S.D. MED/36 “Diagnostica per immagini” dell’Università di Foggia, in modo da garantire la massima integrazione tra le attività assistenziali e quelle didattiche e scientifiche universitarie secondo le modalità della alta formazione integrata;
• che l'Ente, per le finalità di cui sopra, ha interesse a potenziare l’organico del personale docente dell’Università per il X.X.X. XXX/00 “Diagnostica per immagini”, ed ha formalmente manifestato, con nota acquisita al protocollo universitario con n. 52465 – III/13 del 17/12/2019 la disponibilità a finanziare, ai sensi dell’art. 18, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell’art. 5, comma 5, lettera a), del D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 49, la copertura di un posto di professore di I fascia per il suddetto S.S.D. mediante l’espletamento di una procedura selettiva riservata a personale già in servizio presso l’Università e in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore di I fascia per il S.S.D. MED/36 “Diagnostica per immagini” ai sensi dell’art. 24, comma 6, della citata legge 30 dicembre 2010, n. 240;
• che l’Università ha interesse ad intensificare le forme di collaborazione con l’Ente come sopra specificate potenziando l’organico dei docenti del S.S.D. MED/36 “Diagnostica per immagini” mediante l’istituzione
di un posto di professore di I fascia da reclutare attraverso l’espletamento di una procedura selettiva ex art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con finanziamento a carico dell’Ente;
TANTO PREMESSO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1 - Oggetto
Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.
L'Università e l'Ente si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione che possono investire, tra gli altri, i seguenti ambiti:
✓ sviluppo di attività di ricerca di comune interesse e attivazione di progetti di collaborazione in campo clinico-assistenziale nell’ambito della diagnostica per immagini;
✓ collaborazioni scientifiche nell'ambito della ricerca nel campo della diagnostica per immagini e dei suoi più recenti sviluppi scientifici, tecnologici e assistenziali;
✓ collaborazione per progetti di sviluppo professionale in ambito assistenziale e accademico, ivi compresi l'ambito dei dottorati di ricerca, delle specializzazioni e di incarichi di insegnamento;
Art. 2 - Accordi attuativi
La concreta realizzazione delle iniziative di collaborazione tra Università ed Ente si potrà articolare anche attraverso la stipula di specifici protocolli attuativi, fatti salvi i contenuti qui esplicitamente disciplinati dagli artt. 3 e
5.
Art. 3 - Contenuti specifici della collaborazione
L’Università si impegna ad istituire un posto di professore di I fascia per il
S.S.D. MED/36 “Diagnostica per immagini”, presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, da coprire mediante procedura selettiva ex art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Il docente reclutato dovrà essere in possesso di documentata esperienza clinica e scientifica nel settore di riferimento. L'Ente si impegna a finanziare per un quindicennio, ai sensi dell’art. 5, comma 5, lettera a), del D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 49 il costo sostenuto dall’Università per l’assunzione di un professore di I fascia da chiamarsi all’esito della suddetta procedura selettiva. Nello specifico, l’Ente si impegna ad erogare la somma complessiva di € 522.000,00 in n. 15 anni, mediante un versamento annuo di € 34.800,00. La prima quota annua dovrà essere versata entro 30 (trenta) giorni dalla stipula della presente convenzione e, comunque, prima della pubblicazione del bando della procedura selettiva da parte dell’Università; le successive quote dovranno essere versate entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dall’anno 2021. L’obbligo di corresponsione delle somme suddette è, in ogni caso, subordinato alla copertura del posto di professore di I fascia per il S.S.D. MED/36 “Diagnostica per immagini” da parte dell’Università. Le parti convengono che gli importi sopra indicati fanno riferimento alla quantificazione standard della frazione di “punto organico” necessaria alla copertura del posto vigente al momento della stipula della presente convenzione. L’Università si impegna a dare immediata comunicazione
all’Ente della conclusione della procedura selettiva e del nominativo del docente che sarà chiamato a ricoprire il posto finanziato, nonché di qualsiasi mutamento dello stato giuridico di quest’ultimo che possa avere riflessi diretti relativamente alla copertura finanziaria del posto e all’attuazione del presente accordo.
Art. 4 – Fideiussione
A garanzia dell’integrale e puntuale adempimento dell’intera obbligazione pluriennale di cui al precedente art. 3, l’I.R.C.C.S. “Casa Sollievo della Sofferenza” deposita, all’atto della sottoscrizione della presente convenzione, idonea fideiussione bancaria irrevocabile, ma condizionata all’aggiudicazione del posto di professore di I fascia nel settore scientifico disciplinare MED/36.
Sarà cura esclusiva dell’I.R.C.C.S. “Casa Sollievo della Sofferenza” comunicare all’Istituto di credito che ha prestato fideiussione l’avvenuto avveramento della condizione sopra indicata, dandone notizia, per conoscenza, all’Università.
Art. 5 – Collaborazione in ambito assistenziale
Le parti convengono che il vincitore della procedura selettiva che prenderà servizio come professore di I fascia per il s.s.d. MED/36 effettuerà, presso l’I.R.C.C.S. “Casa Sollievo della Sofferenza”, n. 1 accesso a settimana per lo svolgimento di funzioni assistenziali a titolo gratuito, senza oneri finanziari a carico delle parti firmatarie la presente convenzione.
Art. 6 - Dati Personali
I dati trattati in esecuzione della presente convenzione saranno utilizzati per
i soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione o riservatezza dei dati e delle informazioni.
Art. 7 - Durata
Il presente Accordo avrà la durata di anni quindici a decorrere dalla data della sottoscrizione.
Art. 8 - Integrazioni, Modifiche e Clausole di salvaguardia
Le Parti possono, di comune accordo, modificare o integrare le presenti disposizioni, tenendo conto di aspetti e circostanze che possono emergere nel corso della collaborazione. Gli impegni assunti dall’Ente all’art. 3 della presente convenzione nei confronti dell'Università verranno meno qualora e dal momento in cui dovessero avverarsi le seguenti situazioni:
✓ il professore di I fascia reclutato mediante la suddetta procedura selettiva dovesse cessare il proprio rapporto lavorativo con l'Università;
✓ non dovessero essere soddisfatte le condizioni previste all'art. 3 della presente convenzione;
Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme del codice civile e delle disposizioni normative e regolamentari applicabili.
Art. 9 - Controversie
Per qualunque controversia relativa alla presente convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Foggia.
Art. 10 – Norma di chiusura
La presente convenzione viene redatta in formato elettronico e sottoscritta digitalmente da entrambe le parti.
L’imposta di bollo e le eventuali spese inerenti la presente convenzione
sono a carico dell’I.R.C.C.S. “Casa Sollievo della Sofferenza”.
La presente convenzione sarà registrata in caso d’uso, con spese a carico della parte richiedente.
firme