Regolamento d’investimento
Regolamento d’investimento
SOMMARIO | |||
A | DISPOSIZIONI GENERALI | ||
1 | FONDAMENTI E MEZZI | ||
1.1 | Fondamenti e scopo…………………...……………………………………………………………………….. | 4 | |
1.2 | Obiettivi e mezzi………………………………………………………………………………………………….. | 4 | |
1.3 | Mansioni e competenze .......................................................................................................................... | 4 | |
1.4 | Allegati...................................................................................................................................................... | 4 | |
B | PRINCIPI DI INVESTIMENTO PATRIMONIALE | ||
2 | CONDIZIONI QUADRO | ||
2.1 | Disposizioni di legge ………………………………………………………………….…………………………. | 4 | |
2.2 | Capacità di rischio ................................................................................................................................... | 4 | |
3 | STRATEGIA D’INVESTIMENTO | ||
3.1 Allocazione strategica degli asset SAA………………………………………………………………………… | 5 | ||
3.2 Strategia di investimento ………………………………………………………………………………………… | 5 | ||
3.3 Larghezze di banda ……………………………………………………………………………………………... | 5 | ||
3.4 Limiti d’investimento ai sensi dell’OPP 2 ……………………………………………………………………… | 5 | ||
4 | SELEZIONE E MONITORAGGIO DEI GESTORI PATRIMONIALI | ||
4.1 | Criteri di selezione …………………………………………………………………………………………..…… | 5 | |
4.2 | Profilo di requisiti…………………………………………………………………………………………….…… | 5 | |
4.3 | Criteri di valutazione aggiuntivi …………………………………………………………………………………. | 5 | |
4.4 | Controlling ………………………………………………………………………………………………………… | 5 | |
5 | PRINCIPI DI VALUTAZIONE | ||
5.1 | Swiss GAAP FER 26……………………………………………………………………………………………… | 5 | |
5.2 | Valute estere…………………………………………………………………………………………….……..…. | 5 | |
5.3 | Investimenti in titoli……………………………………………………………………………………..……..…. | 5 | |
5.4 | Immobili……………………………………………………………………………………………………………. | 5 | |
5.5. | Investimenti valore nominale……………………………………………………………………………………. | 5 | |
6 | RISERVA DI FLUTTUAZIONE DI VALORE | ||
6.1 | Metodo del value-at-risk ………………………………………………………………………………………… | 6 | |
6.2 | Valore obiettivo…………………..………………………………………………………………………………… | 6 | |
6.3 | Accantonamenti…………………………………………………………………………………………………… | 6 | |
C | DIRETTIVE SUGLI INVESTIMENTI | ||
7 | PRINCIPI | ||
7.1 Commerciabilità e affidabilità creditizia ………………………………………………………………………… | 6 | ||
7.2 Benchmark …………………………………………………………………………………………………….…. | 6 | ||
7.3 Stili di investimento …………………………………………………………………………………………….… | 6 | ||
7.4 Prestito titoli ………………………………………………………………………………………………………. | 6 | ||
7.5 Restrizioni d’investimento ai sensi dell’OPP 2………………………………………………………………… | 6 | ||
7.6 Garanzia delle valute estere…………………………………………………………………………………….. | 6 | ||
8 | DIRETTIVE SULLE CATEGORIE D’INVESTIMENTO | ||
8.1 Liquidità …………………………………………………………………………………………………………… | 7 | ||
8.2 Obbligazioni in franchi svizzeri …………………………………………………………………………………. | 7 | ||
8.3 Obbligazioni mondo …………………………………………………………………………..……………….… | 7 | ||
8.4 Mercati emergenti, alto rendimento, prestiti subordinati……………………………………………………... | 7 |
8.5 Prestiti convertibili 7
8.6 Azioni……………………………………………………………..…………………………………….…………. | 7 | ||
8.7 Immobili ……………………………………………………………………………………………….…………. | 7 | ||
8.8 Ipoteche ………………………………………………………………………………………………………….. | 7 | ||
8.9 Derivati …………………………………………………………………………………………………….……… | 7 | ||
8.10 Investimenti alternativi ………………………………………………………………………………………….… | 8 | ||
8.11 Investimenti nell’infrastruttura (Svizzera ed estero)…………………………………………………………… | 8 | ||
D | DIRITTI E DOVERI | ||
9 | ESERCIZIO DEI DIRITTI DI VOTO DEGLI AZIONISTI | ||
9.1 Esercizio dei diritti di voto degli azionisti ……………………………………………………………………… | 8 | ||
9.2 Obbligo di voto……………………………………………………………………………………………………. | 8 | ||
9.3 Trattande……………………………………………………………………………………………………..…… | 8 | ||
9.4 Interesse degli assicurati…………………………………….…………………………………………….….… | 8 | ||
9.5 Competenza decisionale…………………………………………………………………………………….…… | 8 | ||
9.6 Rapporto sul comportamento di voto…………………………………………………………………………… | 9 | ||
10 | TUTELA DEGLI INTERESSI, INTEGRITÀ E LEALTÀ NELLA GESTIONE PATRIMONIALE | ||
10.1 Requisiti per la gestione patrimoniale………………………………………………………………..………… | 9 | ||
10.2 Evitare i conflitti di interesse…………………………………………………………………..….……………… | 9 | ||
10.3 Negozi giuridici con parti correlate……………………………………………………………………….…….. | 9 | ||
10.4 Operazioni per conto proprio…………………………………………………………………………………… | 9 | ||
10.5 Divulgazione………………………………………………………………………………………………………. | 9 | ||
10.6 Cessione di vantaggi patrimoniali…………………………….………………………………………………… | 9 | ||
11 | SOSTENIBILITÀ, ETICA E STRATEGIA CLIMATICA | 10 | |
12 | CONTROLLING E REPORTING | 11 | |
E | DISPOSIZIONI FINALI | ||
13 | MODIFICHE ED ENTRATA IN VIGORE | ||
13.1 | Testo originale …………………………………………………………………………………………………… | 11 | |
13.2 | Modifiche ………………………………………………………………………………………………………… | 11 | |
13.3 | Entrata in vigore …………………………………………………………………………………………………. | 11 | |
F | ALLEGATI | ||
I II III IV V VI | Strategia d’investimento………………………………………….…………………………………………….… Diagramma delle funzioni……………………………………………………………………………………..… Concetto di informazione……………………………………………………………………………………….. Vantaggi patrimoniali……………………………………………………………………………………………… Regolamento di competenza investimenti patrimoniali (esclusi immobili Svizzera e paesi esteri di lingua tedesca come da allegato VI) ……………………………………………………………………….… Regolamento di competenza immobili Svizzera e paesi esteri di lingua tedesca………………………… | 12 | |
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A | DISPOSIZIONI GENERALI | |
1 | FONDAMENTI E MEZZI | |
1.1 | Sulla base del punto 2.3 dell’atto di fondazione e del punto 2.2 lettera c del Regolamento sull’or- ganizzazione, il Consiglio di fondazione della Fondazione di previdenza per il personale dei me- dici e veterinari PAT-BVG (di seguito PAT-BVG) emana il seguente regolamento d'investimento. Il regolamento d'investimento disciplina, nell’ambito delle disposizioni della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (di seguito LPP) e dell'Ordi- nanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (di seguito OPP 2), gli obiettivi, i mezzi e le procedure della gestione patrimoniale della PAT-BVG secondo diret- tive vincolanti ai sensi dell'art. 49a OPP 2. Ciò garantisce che il Consiglio di fondazione possa svolgere il suo compito di gestione finanziaria in modo completo e trasparente. Il presente rego- lamento d'investimento e i relativi allegati sono vincolanti per tutti gli organi e i funzionari. | Basi e scopo |
1.2 | Garantire il raggiungimento del tetto delle prestazioni della PAT-BVG è una priorità assoluta della politica di investimento. Gli obiettivi a lungo termine della politica d'investimento relativi a liquidità, sicurezza e rendimento devono essere derivati in modo coerente dalle circostanze attuariali e dai requisiti della PAT-BVG, avendo accuratamente riguardo per la capacità di rischio della PAT- BVG. Il Consiglio di fondazione verifica periodicamente (sulla base dell'art. 50 OPP 2) la strategia a lungo termine e l’obiettivo di rendimento da perseguire, tenendo conto del rendimento nominale calcolato in considerazione dei requisiti definiti dal perito in materia di previdenza professionale ai sensi dell'art. 52a LPP nonché dei flussi di capitale a favore della PAT-BVG. La politica d’investimento deve essere realizzata, tenendo conto dell’effettiva situazione finan- ziaria e delle prospettive di sviluppo prevedibili, al fine di soddisfare le esigenze di una gestione finanziaria efficiente. Le opportunità di generare utili sui mercati finanziari devono essere sfrut- tate, le ripercussioni di eventuali riduzioni di proventi imprevedibili devono essere limitate il più possibile e gli sviluppi critici nella gestione patrimoniale devono essere rilevati per tempo. | Obiettivi e mezzi |
1.3 | Il Consiglio di fondazione è responsabile del contenuto del regolamento d'investimento e dei relativi allegati. Se necessario, la Commissione Investimenti rivede il regolamento d'investimento e lo sottopone all'approvazione del Consiglio di fondazione. Le mansioni e le competenze dei singoli organi nell'ambito della gestione patrimoniale sono di- sciplinate negli allegati II e V in modo tale che il Consiglio di fondazione possa esercitare i suoi poteri decisionali e le sue responsabilità ai sensi dell'OPP 2. | Mansioni e competenze |
1.4 | I seguenti allegati costituiscono parte integrante del presente Regolamento d'investimento: I Strategia d’investimento II Diagramma delle funzioni III Concetto di informazione IV Vantaggi patrimoniali V Regolamento di competenza per gli investimenti patrimoniali (esclusi gli immobili Svizzera e paesi esteri di lingua tedesca secondo l'allegato VI) VI Regolamento di competenza immobili Svizzera e paesi esteri di lingua tedesca | Allegati |
B | PRINCIPI DI INVESTIMENTO PATRIMONIALE | |
2 | CONDIZIONI QUADRO | |
2.1 | Le norme e le disposizioni di legge sugli investimenti, in particolare quelle della LPP e dell'OPP 2, devono essere sempre rispettate così come devono essere seguite le istruzioni e le raccomandazioni dell'UFAS. Eventuali deroghe consentite dalla legge sono definite nel presente regolamento d'investimento. | Disposizioni di legge |
2.2 | In un'analisi periodica delle attività e passività, si cerca un’allocazione del patrimonio ottimizzata per il rendimento conforme alla capacità di rischio e agli obiettivi della PAT-BVG. | Capacità di ri- schio |
3 | STRATEGIA D’INVESTIMENTO | |
3.1 | Sulla base dei risultati dell'analisi delle attività e passività, il Consiglio di fondazione determina la strategia d'investimento a lungo termine (Allocazione strategica degli asset SAA). Questa è sot- toposta a verifiche periodiche. | Allocazione strategica degli asset SAA Verifica |
3.2 | La strategia d'investimento con le relative fasce è riportata nell'allegato I e viene attuata nel ri- spetto delle disposizioni di legge e delle direttive del presente regolamento d'investimento. | Strategia di in- vestimento |
3.3 | Le fasce devono essere sempre rispettate. Di norma, eventuali violazioni della fascia devono essere eliminate entro tre mesi. Qualora ciò sia inappropriato, la decisione deve essere verba- lizzata con le relative considerazioni. | Fasce |
3.4 | In virtù dell’art. 50 comma 4 OPP 2, sono ammessi gli ampliamenti delle possibilità d'investimento secondo i limiti previsti dall'OPP 2 di cui all'allegato I, a condizione che le deroghe previste dalle disposizioni dell'art. 50 comma 1-3 OPP2 siano rispettate e possano essere presentate in modo definitivo nell'allegato del conto annuale. Durante la fase di costituzione della classe di investimento di immobili esteri nel periodo 2022- 2026, la fascia applicabile può essere superata in conformità all'allegato I del presente regola- mento. | Limiti d’investi- mento ai sensi dell’OPP 2 |
4 | SELEZIONE E MONITORAGGIO DEI GESTORI PATRIMONIALI | |
4.1 | Profilo dei requisiti | |
4.2 4.3 | Nella valutazione degli investimenti/delle collocazioni selezionati, possono essere prese in con- siderazione ulteriori esperienze già fatte dalla PAT-BVG, referenze o presentazioni personali dei gestori patrimoniali. I criteri decisivi applicati nella selezione degli investimenti/delle collocazioni vengono documen- tati in modo comprensibile. | Criteri di valutazione aggiuntivi Criteri di selezione |
4.4 | In caso di gravi violazioni delle direttive d'investimento stabilite nel contratto di mandato, il man- dato viene revocato, appena possibile dopo l’accertamento di tali violazioni. | Controlling |
5 | PRINCIPI DI VALUTAZIONE | |
5.1 | Swiss GAAP FER 26 | |
5.2 | Le valute estere sono convertite ai valori di cambio alla data di riferimento. | Valute estere |
5.3 | Investimenti in titoli | |
5.4 | Immobili | |
5.5 | Generalmente la liquidità, i crediti, i debiti e le ipoteche sono valutati al valore nominale. | Investimenti va- lore nominale |
6 | RISERVA DI FLUTTUAZIONE DI VALORE | |
6.1 | - la diversificazione tra le diverse categorie d’investimento (matrice di correlazione); - il costo delle passività della PAT-BVG; - eventuali altri costi (gestione patrimoniale, ecc.); | Metodo value-at-risk |
6.2 | Valore obiettivo | |
6.3 | Accantonamenti | |
C | DIRETTIVE SUGLI INVESTIMENTI | |
7 | PRINCIPI | |
7.1 | In generale, bisogna fare attenzione a investire in titoli facili da negoziare e con una solvibilità impeccabile. | Commerciabilità e affidabilità credi- tizia |
7.2 | I risultati ottenuti in ogni categoria d'investimento sono confrontati, laddove disponibile, con un indice di mercato come benchmark. Gli indici di mercato utilizzati, ponderati sulla base dell’SAA, danno come risultato il rendimento teorico del portafoglio della strategia. Il rendimento ottenuto sul patrimonio in gestione può essere utilizzato per valutare se è stato raggiunto un vantaggio di rendimento attraverso la gestione attiva. | Benchmark |
7.3 | I mandati di gestione patrimoniale possono perseguire una strategia di investimento attiva o passiva. Possono essere conferiti mandati misti (diverse categorie d'investimento in un mandato) oppure mandati di gestione patrimoniale specifici (solo una categoria d'investimento per portafoglio). Ai sensi dell'art. 56 OPP2, in tutte le categorie d'investimento sono ammessi investimenti diretti (partecipazioni in singoli titoli) o investimenti collettivi (fondi d'investimento, fondazioni d'investimento o società di partecipazione). Tutte le classi d’investimento possono essere gestite attivamente o passivamente. | Stili di investi- mento |
7.4 | Il prestito di titoli (securities lending) non è ammesso. | Prestito titoli |
7.5 | In caso di strumenti d'investimento combinati, generalmente per la verifica dell'osservanza delle | Restrizioni d’investimento ai sensi dell’OPP 2 Copertura delle va- lute estere |
disposizioni d'investimento dell'OPP2 (restrizioni d'investimento) sono determinanti per | ||
l'assegnazione gli investimenti sottostanti. Per le singole categorie d'investimento si applicano | ||
le direttive di cui al seguente punto 8. | ||
7.6 | La copertura di posizioni in valuta estera è consentita in tutte le categorie d'investimento | |
corrispondenti. |
8 | DIRETTIVE SULLE CATEGORIE D’INVESTIMENTO | |
8.1 | I mezzi liquidi (ad esempio, depositi sul conto corrente o a risparmio, depositi a tempo determinato e investimenti sul mercato monetario, fondi del mercato monetario, obbligazioni a breve termine, ecc.) possono essere detenuti con una durata massima di 12 mesi. Le obbligazioni correnti sono garantite da liquidità in franchi svizzeri. Le valute estere esigibili dopo una vendita di titoli possono essere detenute a condizione che sia previsto un reinvestimento nella stessa valuta. | Liquidità |
8.2 | Gli investimenti in obbligazioni in franchi svizzeri vengono effettuati solo in prestiti facilmente negoziabili di debitori con "investment grade", corrispondente a un rating minimo di "BBB-" (Moody's Baa3, Standard & Poor's BBB- o simile). Se sono disponibili rating differenti di diverse agenzie di rating, si applica il rating di volta in volta più basso. Se il rating di un prestito obbligazionario scende al di sotto di "BBB-", deve essere venduto entro 90 giorni, a meno che la Commissione d’Investimento non conceda esplicitamente una disposizione derogatoria. Per gli investimenti collettivi, si applica un rating medio di almeno A- (Standard & Poor’s, di seguito denominata S&P) o A3 (Moody’s). In assenza di un rating ufficiale di S&P o Moody's, il prestito obbligazionario viene valutato con un rating bancario. | Obbligazioni in franchi svizzeri |
8.3 | Gli investimenti in obbligazioni in valuta estera vengono effettuati solo in prestiti obbligazionari facilmente negoziabili di debitori con "investment grade", corrispondente a un rating minimo di "BBB-" (Moody's Baa3, S&P BBB- o simile). Se sono disponibili rating differenti di diverse agenzie di rating, si applica il rating di volta in volta più basso. Se il rating scende al di sotto di "BBB-", l’obbligazione in valuta estera deve essere venduta entro 90 giorni, a meno che la Commissione d’Investimento non conceda esplicitamente una disposizione derogatoria. Per gli investimenti collettivi, si applica un rating medio di almeno A- (S&P) o A3 (Moody’s). | - Obbligazioni mondo |
8.4 | Opportunisticamente, le obbligazioni mondo possono essere investite fino a un massimo del 40% della quota strategica in prestiti obbligazionari dei mercati emergenti, prestiti obbligazionari ad alto rendimento (high yield) e prestiti obbligazionari subordinati. | Mercati emergenti, alto rendimento, prestiti obbligazionari su- bordinati |
8.5 | Sono ammessi investimenti in prestiti obbligazionari convertibili senza investment grade. L'assegnazione entro i limiti dell’OPP2 viene effettuata in base alle rispettive caratteristiche. | Prestiti obbligazio- nari convertibili |
8.6 | La categoria d'investimento delle azioni contiene partecipazioni in società nazionali ed estere quotate in borsa in Svizzera o all'estero. I titoli secondari (società di piccole e medie dimensioni) sono ammessi. Gli investimenti settoriali o tematici sono consentiti tenendo conto di una diversificazione equilibrata. | Azioni |
8.7 | Gli investimenti in immobili possono essere effettuati tramite investimenti diretti in Svizzera e all'estero nonché tramite investimenti collettivi (quote di fondi, quote di fondazioni d'investimento o azioni immobiliari in immobili nazionali ed esteri). Gli investimenti diretti in Svizzera devono essere adeguatamente diversificati in base alla posi- zione geografica, al tipo di utilizzo e alla dimensione. La quota della PAT-BVG in un singolo immobile / edificio non deve superare il 15% (valore indicativo) del patrimonio immobiliare diretto in Svizzera. Gli investimenti diretti in immobili sanitari e infrastrutture (come ad es. istituti, appartamenti per anziani, cliniche, università, ecc.) sono ammessi, oltre che in Svizzera, anche nei paesi esteri di lingua tedesca. A tale proposito, si prediligono in generale i contratti di locazione a lungo termine. Gli investimenti ammissibili, le caratteristiche di diversificazione e le competenze sono discipli- nati nella strategia immobiliare separata. Il regolamento di competenza per gli immobili in Sviz- zera e nei paesi esteri di lingua tedesca (allegato A della strategia immobiliare) è una compo- nente obbligatoria del presente regolamento d'investimento e figura nell'allegato VI del presente regolamento. | Immobili |
Il valore commerciale di tutti gli investimenti diretti deve essere determinato annualmente da un perito indipendente secondo un metodo trasparente e di mercato (di solito il metodo DCF).
8.8 | Le ipoteche possono essere effettuate in comunità di creditori oppure come investimenti indiretti in Svizzera. La PAT-BVG non concede ipoteche ai suoi assicurati o a parti terze. | Ipoteche |
8.9 | I derivati possono essere utilizzati nell’ambito dell'art. 56a OPP 2. I derivati devono essere liquidabili su base giornaliera e sono utilizzati solo a titolo accessorio. I possibili strumenti includono ad es. future, forward, swap, opzioni, ecc. Le obbligazioni risultanti dai derivati devono essere completamente coperte in ogni momento, tramite liquidità in caso di operazioni che aumentano la partecipazione e tramite investimenti base in caso di operazioni che riducono la partecipazione. L'accumulo di leverage (= credito occulto) e la vendita allo scoperto di investimenti base sono severamente vietati. La controparte per le transazioni non standardizzate (OTC, opzioni venditore, ecc.) deve avere almeno un rating AA (S&P's) oppure Aa2 (Moody's). | Derivati |
8.10 | Gli investimenti alternativi sono consentiti nell'ambito dell'SAA in conformità all'allegato I. | Investimenti alternativi |
In linea di massima, gli investimenti alternativi sono effettuati tramite investimenti collettivi diver- | ||
sificati, certificati diversificati o mandati diversificati. Gli investimenti estesi secondo il punto 3.5 | ||
devono essere giustificati e resi noti nel conto annuale. I prodotti strutturati devono disporre di | ||
una protezione del capitale. Possono essere effettuati investimenti in beni infrastrutturali che | ||
non soddisfano pienamente i criteri definiti nell'art. 8.11. | ||
Ad eccezione degli investimenti in oro, gli investimenti in materie prime non sono previsti. | ||
8.11 | Gli investimenti in infrastrutture (in Svizzera e all'estero) possono essere effettuati tramite stru- | Infrastruttura |
menti d'investimento quotati o non quotati, tramite strumenti d'investimento collettivo, fondazioni | ||
d'investimento e strutture analoghe nonché fondi di fondi, società di partecipazione o investi- | ||
menti diretti non quotati. Gli investimenti infrastrutturali non devono comportare un leverage a | ||
livello di classe d’investimento. | ||
D | DIRITTI E DOVERI | |
9 | ESERCIZIO DEI DIRITTI DI VOTO DEGLI AZIONISTI | |
9.1 | L'esercizio dei diritti di voto degli azionisti è disciplinato dalle disposizioni dell'Ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa (OReSA). | Esercizio diritti di voto degli azioni- sti |
9.2 | I diritti di voto vengono esercitati in società anonime svizzere le cui azioni sono quotate in borsa in Svizzera o all'estero e nelle quali la PAT-BVG detiene direttamente delle azioni. Per le quote in schemi azionari collettivi, la PAT-BVG non fa alcuna raccomandazione. Il voto deve essere espresso nell'interesse degli assicurati della PAT-BVG in conformità al punto 9.4. | Obbligo di voto |
9.3 | I diritti di voto vengono generalmente esercitati sulle seguenti trattande: 1. Elezione dei membri del Consiglio di amministrazione, del Presidente del Consiglio di am- ministrazione, dei membri del comitato di retribuzione e del rappresentante indipendente; 2. Modifiche alle disposizioni dello statuto in materia di retribuzione; 3. Retribuzioni del Consiglio di amministrazione, della direzione e del comitato consultivo. | Trattande |
9.4 | Gli interessi degli assicurati si considerano tutelati in presenza delle seguenti condizioni: 1. Per evitare l'arbitrarietà, le azioni svizzere quotate in borsa e detenute direttamente am- montano in totale ad almeno il 20% di tutti gli investimenti azionari svizzeri secondo l'SAA, e | Interesse degli assicurati |
2. rispetto alla capitalizzazione in borsa della società interessata, la partecipazione della PAT- BVG è pari o superiore allo 0.25%, con un minimo di 1 milione di CHF, e
3. il massimo beneficio possibile che la PAT-BVG potrebbe derivare da un voto attivo è di almeno CHF 5‘000.--. Il massimo beneficio possibile è determinato confrontando le propo- ste di emendamento secondo il punto 2 e 3 del paragrafo 9.3 con i costi sostenuti per il voto. | ||
9.5 | Se le condizioni di cui al punto 9.4 sono soddisfatte, la Commissione d'Investimento decide se sostenere eventuali proposte in deroga del Consiglio d'amministrazione nell'interesse degli as- sicurati. | Competenza decisionale |
9.6 | In merito alle votazioni, obbligatorie per la tutela degli interessi degli assicurati secondo il punto 9.4, ogni anno sul sito web della PAT-BVG viene pubblicato un rapporto riassuntivo sul compor- tamento di voto. Se la PAT-BVG non segue le proposte del Consiglio di amministrazione o si astiene dal voto, motiva dettagliatamente la sua decisione. Il rapporto sarà pubblicato dopo la fine della stagione dell'assemblea generale (di solito in autunno). | Rapporto sul comportamento di voto |
10 | TUTELA DEGLI INTERESSI, INTEGRITÀ E LEALTÀ NELLA GESTIONE PATRIMONIALE | |
10.1 | La PAT-BVG si impegna a rispettare lo statuto ASIP. Tutte le persone coinvolte nella gestione patrimoniale si impegnano a rispettarlo. Le persone e le istituzioni incaricate della gestione patrimoniale devono essere qualificate a tal fine e garantire di soddisfare in particolare i requisiti dell'art. 51b comma 1 LPP e di rispettare gli art. 48g-48l OPP2. | Requisiti per la gestione patrimo- niale |
10.2 | I contratti di assicurazione e di gestione stipulati dalla PAT-BVG ai fini dell'attuazione della pre- videnza professionale devono poter essere rescissi al più tardi cinque anni dopo la rispettiva stipula senza svantaggi per la PAT-BVG. | Evitare i conflitti di interesse |
10.3 | Nel caso di negozi giuridici significativi con parti correlate, devono essere richieste offerte con- correnti. A tale proposito, deve esserci una completa trasparenza sull'assegnazione. Sono considerate persone correlate in particolare il coniuge, il partner registrato, il convivente e i parenti fino al secondo grado nonché persone giuridiche aventi un’autorizzazione economica. L’organo di revisione controlla se nei negozi giuridici divulgati sono tutelati gli interessi della PAT-BVG. | Negozi giuridici con parti correlate |
10.4 | Le persone e le istituzioni incaricate della gestione patrimoniale devono agire nell'interesse della PAT-BVG e non usare la loro posizione per ottenere vantaggi patrimoniali personali. È fatto divieto di: a front running (sfruttare la conoscenza anticipata di transazioni future per effettuare operazioni per conto proprio). b parallel running (conclusione di operazioni per conto proprio parallele a dette transazioni). c after running (conclusione di operazioni per conto proprio subito dopo dette transazioni). d negoziare un titolo o un investimento fintantoché la PAT-BVG negozia tale titolo o investimento e nel caso in cui ne possa derivare uno svantaggio per la PAT-BVG. e ridistribuire depositi della PAT-BVG senza un motivo economico nell’interesse di quest’ultima. | Operazioni per conto proprio |
10.5 | Alla fine di ogni esercizio, tutte le persone incaricate dell'investimento e della gestione del patri- monio previdenziale devono presentare una dichiarazione scritta alla PAT-BVG sugli eventuali vantaggi patrimoniali personali connessi allo svolgimento della rispettiva attività per la PAT-BVG. Doni occasionali di scarso valore e abituali non sono soggetti a divulgazione. I requisiti minimi dell'obbligo di divulgazione sono disciplinati nell'allegato IV. | Divulgazione |
10.6 | I vantaggi patrimoniali sotto forma di retrocessioni devono essere ceduti alla PAT-BVG. Con il termine retrocessioni si intendono prestazioni fornite da parti terze (rimborsi sotto forma di prov- vigioni, indennità di distribuzione e per il portafoglio, pagamenti, sconti di partner commerciali) a un gestore patrimoniale nell'ambito della gestione patrimoniale di quest’ultimo per i clienti. Questi vantaggi includono anche indennità per l’apporto di nuovi clienti e di nuovi fondi. | Cessione di van- taggi patrimoniali |
Per le persone e le istituzioni incaricate della direzione, dell'amministrazione o della gestione patrimoniale della PAT-BVG, le modalità di compensazione e il relativo importo devono essere riportati in un accordo scritto in modo chiaramente determinabile. Esse hanno l’obbligo di con- segnare alla PAT-BVG tutti i vantaggi patrimoniali che ricevono in aggiunta nell’ambito dello svolgimento della rispettiva attività per l'istituzione. | ||
11 | SOSTENIBILITÀ, ETICA E STRATEGIA CLIMATICA | |
Per quanto riguarda gli investimenti, devono essere considerati anche i punti di vista della so- stenibilità e dell’etica. Oltre ad aspetti economico-finanziari con un orientamento sul lungo ter- mine, in linea di principio gli investimenti sostenibili (Socially Responsible Investments SRI) con- siderano anche questioni ambientali, sociali e legate alla governance. In particolare vi rientrano la preservazione delle basi fisiche della vita, la preservazione delle risorse naturali, l’integrazione di tutti nella società e la tutela degli interessi delle generazioni future. | Sostenibilità, etica e strategia climatica | |
Oltre alla Costituzione federale, a fungere da base per la politica della sostenibilità della PAT- BVG sono le convenzioni sottoscritte dalla Svizzera che si ritrovano in gran parte nei 10 principi del Global Compact delle Nazioni Unite. | Sostenibilità | |
Diritti dell’uomo 1. Le aziende devono sostenere e osservare la protezione dei diritti internazionali dell’uomo e 2. assicurarsi di non rendersi corresponsabili di eventuali violazioni dei diritti dell’uomo. | ||
Norme di lavoro 3. Le aziende devono tutelare la libertà di associazione e il riconoscimento efficace del diritto alle trattative collettive nonché impegnarsi per 4. l’eliminazione di qualsiasi forma di lavoro forzato e obbligatorio; 5. l’abolizione del lavoro minorile; e 6. l’eliminazione della discriminazione in ambito di assunzione e occupazione. | ||
Tutela dell’ambiente 7. Le aziende devono sostenere un approccio preventivo nella gestione dei problemi ambien- tali, 8. prendere iniziative per generare un maggiore senso di responsabilità per l’ambiente e 9. promuovere lo sviluppo e la diffusione di tecnologie ecosostenibili. | ||
Lotta alla corruzione 10. Le aziende devono adoperarsi per impedire qualsiasi tipo di corruzione, incluso il ricatto. | ||
Fonte: Global Compact delle Nazioni Unite | ||
La PAT-BVG rafforza il rispetto di queste norme da un lato con il suo impegno presso la fonda- zione ethos e dall’altro collaborando, per gli investimenti di titoli, soprattutto con gestori patrimo- niali esterni che hanno sottoscritto gli “UN Principles for Responsible Investment” (Principi per l’Investimento Responsabile delle Nazioni Unite, UN PRI) e, in qualità di azionisti, gestori patri- moniali e fornitori di servizi finanziari, si sono impegnati con la propria firma a osservare futuri aspetti ambientali, sociali e legati alla direzione aziendale (= criteri ESG) in tutte le attività. I partner della PAT-BVG devono integrare gli aspetti ESG nelle proprie analisi e nella gestione del portafoglio e devono richiedere alle aziende tramite un dialogo diretto (impegno) la tutela dell’ambiente, il rispetto di standard sociali e una buona direzione aziendale. | ||
Non sono consentiti investimenti diretti il cui obiettivo principale o il fulcro di investimento risiede negli ambiti del riarmo, dell’energia nucleare, dell’ingegneria genetica, della pornografia, dei gio- chi d’azzardo o della produzione di tabacco. | ||
Strategia climatica Il cambiamento climatico costituisce un elemento centrale ESG e cela opportunità e rischi per gli investimenti della PAT-BVG. Pertanto, la PAT-BVG adempie al proprio dovere di diligenza fiduciaria considerando nella propria attività di investimento tutti i rischi legati al portafoglio, tra cui anche i rischi climatici. Tenendo in considerazione gli interessi finanziari degli assicurati, la |
PAT-BVG ha quindi deciso di adottare le seguenti misure per prestare attenzione all’importanza dell’impronta di carbonio nel portafoglio e per ridurre l’intensità di CO2 degli investimenti PAT- BVG.
Strategia clima- tica
• Investimenti ▪ Per quanto riguarda i nuovi investimenti, la PAT-BVG predilige investimenti con un’in- tensità di CO2 inferiore rispetto al benchmark/peergroup. ▪ Sono esclusi gli investimenti diretti in produttori di carbone. ▪ Controllo critico della partecipazione ad aumenti di capitale di aziende di investimenti di obbligazioni e azioni esistenti • La PAT-BVG ha già partecipato al test pilota di compatibilità climatica nel 2017 e nel 2020 (cooperazione con l'Ufficio federale dell'ambiente UFAM) e anche in futuro esaminerà la compatibilità climatica del portafoglio, apportando, dove possibile, miglioramenti. • Investimenti immobiliari diretti ▪ Nell’ambito della ristrutturazione e della manutenzione di proprietà immobiliari esistenti, la PAT-BVG tiene conto delle possibilità di ridurre il consumo energetico; da un lato tramite interventi edili, dall’altro riducendo la percentuale di risorse non rinnovabili dell’intero consumo energetico in modo da ottenere un’emissione di CO2 minore. ▪ Per i nuovi edifici, la PAT-BVG mira a raggiungere un tipo di costruzione il più sosteni- bile possibile e investe anche in progetti lungimiranti e neutrali per il clima. • Rischi climatici ▪ La PAT-BVG monitora gli sviluppi, identifica la necessità di agire e implementa le mi- sure appropriate. • Comunicazione periodica sulle misure ESG adottate (incl. misure climatiche). • Misurazione periodica del portafoglio PAT-BVG relativamente ai criteri ESG e/o all’in- tensità di CO2, laddove possibile. | ||
12 | CONTROLLING E REPORTING | |
Gli investimenti e la relativa gestione devono essere monitorati su base continuativa. Sui vari contenuti del monitoraggio deve essere presentato periodicamente e al livello appropriato un rapporto in modo che gli organi responsabili abbiano a disposizione informazioni esaurienti. I relativi dettagli sono disciplinati nell'allegato III. | Controlling e re- porting | |
E | DISPOSIZIONI FINALI | |
13 | MODIFICHE ED ENTRATA IN VIGORE | |
13.1 | Per l’interpretazione delle eventuali traduzioni del presente regolamento d’investimento è deter- minante il testo originale in lingua tedesca. | Testo originale |
13.2 | Il presente regolamento d'investimento può essere modificato dal Consiglio di fondazione in qualsiasi momento in conformità con le leggi e l'atto di fondazione. Le modifiche al regolamento vengono notificate all'autorità di sorveglianza. | Modifiche |
13.3 | Il presente regolamento d'investimento entra immediatamente in vigore mediante la decisione del Consiglio di fondazione del 18/11/2021 e sostituisce il precedente regolamento d’investi- mento del 16/11/2017. | Entrata in vigore |
I STRATEGIA DI INVESTIMENTO
ALLEGATO al REGOLAMENTO D’INVESTIMENTO valido dal 18/11/2021
1 FONDAMENTI
Sulla base delle disposizioni di legge e del regolamento d'investimento, il Consiglio di fondazione emana le seguenti diret- tive per la determinazione dell’allocazione strategica degli asset (SAA).
2 PARAMETRI, INDICATORI
I seguenti parametri, importanti per la gestione finanziaria, sono rilevati almeno su base annuale:
- Rendimento previsto dell’SAA
- Rendimento nominale (rendimento richiesto per mantenere costante il grado di copertura)
- Obiettivo di rendimento (incl. la costituzione di riserve)
- Rischio previsto dell’SAA (deviazione standard)
- Valore obiettivo della riserva di fluttuazione di valore
3 | ALLOCAZIONE STRATEGICA DEGLI ASSET E FASCE |
Classe d’investimento | Strategia | Fasce | Limiti OPP2 | Max. 30% di valute estere senza copertura valutaria | |
LIQUIDITÀ | 2.0% | 0 - 15% | 100% | 10% per debitore ad eccezione della Confederazione, di istituti svizzeri per obbligazioni fondiarie, contratti collettivi di assicurazione | |
OBBLIGAZIONI | 20.0% | 0 - 30% | |||
Obbligazioni CHF | 7.0% | 0 - 10% | |||
Obbligazioni societarie CHF | 5.0% | 0 - 10% | |||
Investimenti ipotecari | 2.0% | 0 - 5% | |||
- Obbligazioni mondo | 13.0% | 0 - 25% | |||
Obbligazioni societarie | 8.0% | 0 - 15% | |||
Obbligazioni dei mercati emer- genti in valuta forte | 5.0% | 0 - 10% | |||
AZIONI | 33.0% | 5 - 50% | 50% | 5% per società in caso di investimenti diretti | |
Azioni Svizzera | 11.0% | 5 - 20% | |||
Azioni mondo | 22,0% | 0 - 30% | |||
Paesi sviluppati | 16.0% | 0 - 30% | |||
Mercati emergenti | 6.0% | 0 - 10% | |||
IMMOBILI Immobili Svizzera Immobili Estero | 28.0% 20.0% 8.0% | 10 - 30% 10 - 30% 0 - 10% | 30%, di cui max. 1/3 all'e- stero | 5% per immobile; valore temporaneo del credito ipotecario per immobile fino al 30% max. del valore commerciale | |
INFRASTRUTTURA (Svizzera ed estero) | 6.0% | 0 - 10% | 10% | ||
INVESTIMENTI ALTERNATIVI | 11.0% | 5 - 20% | 15% | Soltanto tramite investimenti collettivi diversificati, certificati diversificati op- pure mandati diversificati. | |
Mercati privati | 9.0% | 5 - 20% | |||
Private Equity | 4.0% | 0 - 10% | |||
Debito privato | 5.0% | 0 - 15% | |||
Investimenti alternativi residui | 2.0% | 0 - 10% |
4 | BENCHMARK |
I risultati degli investimenti patrimoniali vengono costantemente confrontati con un benchmark secondo il punto 7.2 del regolamento d'investimento. Il benchmark di volta in volta appropriato per ogni categoria d'investimento è determinato dalla Commissione d'Investimento. I benchmark utilizzati sono segnalati nella relazione al Consiglio di fondazione. | |
5 | MODIFICHE ED ENTRATA IN VIGORE |
Il presente allegato è considerato parte integrante del regolamento d'investimento ed è stato approvato dal Consiglio di fondazione il 18/11/2021. Esso entra in vigore il 18/11/2021 e può essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione, nel rispetto delle disposizioni di legge. Il presente allegato sostituisce l'allegato del 30/11/2017. |
II DIAGRAMMA DELLE FUNZIONI
ALLEGATO al REGOLAMENTO D’INVESTIMENTO valido dal 18/11/2021
1
FONDAMENTI
Sulla base delle disposizioni di legge e del regolamento d'investimento, il Consiglio di fondazione emana il seguente dia-
gramma delle funzioni.
2 | LEGENDA DEL DIAGRAMMA DELLE FUNZIONI |
Funzioni: | Funzionari: | ||
A | Domanda, inizializzazione, pianifi- cazione, ecc. | SR | Consiglio di fondazione |
E | Decisione | AK | Commissione d’Investimento |
D | Esecuzione e/o attuazione | IK | Commissione immobiliare |
K | Controllo, monitoraggio | GL | Direzione (in questo caso l'amministratore delegato insieme al capo/ai capi reparto responsabile/i) |
IB | Consulenti/amministratori di investimenti e/o di immobili, esperti di investimenti | ||
IC | Investment controller | ||
GC | Global Custodian | ||
Partner | Se necessario (esperto di previdenza professionale, gestore pa- trimoniale, esperto di costruzioni/immobili, banca, amministra- tore fiduciario, ente di revisione, gruppi di fondazioni d'investi- mento, ecc.) |
3 | DIAGRAMMA DELLE FUNZIONI | ||||||||
Mansione | SR | AK | IK | GL | IB | IC | GC | Partner | |
Definire e analizzare l'organizzazione d’investimento | E | A | A | A / D | A | K | D | ||
Istituzione di commissioni, elezione dei membri | A / E | ||||||||
Modifiche al regolamento d'investimento e agli allegati | E | A | A | A / D | A | K | |||
Stabilire l’SAA e le fasce | E | A | A | ||||||
Attuare le tattiche nell’ambito dell'SAA e delle fasce | K | E | E | E / A / D | A | K | D | ||
Violazione della fascia fino a 3 mesi | E | A / D | A | K | D | ||||
Violazione della fascia per più di 3 mesi | E | D | D | ||||||
Acquisizione diretta di immobili in Svizzera e in Germania | E / K | A / D / K | |||||||
Acquisizione indiretta di immobili in Svizzera e all'estero | E | A / E / D / K | E / A / K | ||||||
Acquisizione di altre proprietà immobiliari, parcelle agricole | E / K | A / D | |||||||
Coordinamento tra i funzionari | D | K | |||||||
Elezione e destituzione di consulenti/amministratori fiduciari di investimenti/immobili | A / E | A / E | A / D / K | ||||||
Elezione e destituzione dell’investment controller e del GC | A / E / K | A / D / K | |||||||
Determinazione delle banche depositarie | E | A / D | K | ||||||
Incarico ALM per determinare il rendimento nominale e l’obiettivo di rendimento | K | E | A / D | D | K | ||||
Determinare l'ammontare della riserva di fluttuazione di va- lore | E | A | D | K | A/D | ||||
Definire i benchmark | E | A/D | A | A/K | D | ||||
Investimenti e riallocazioni a medio termine - Gestione | E | E | E | A / E / D | A | K | D | ||
Pianificare e assicurare la liquidità | E / K | E / D | K | ||||||
Esercitare i diritti di voto degli azionisti | A | E | A / D | A | K | A | |||
Determinare le valutazioni / eseguire i lavori di controllo | E | A | D/K | D/K | D/K | ||||
Preparare la contabilità di titoli e finanziaria | K | K | D | ||||||
Misurare e analizzare mensilmente la performance | K | K | D/K | D |
Monitorare la conformità con il regolamento d’investimento | K | D / K | D/K | |||||
Scelta e destituzione dei gestori patrimoniali | E | A / D | K | |||||
Valutare e monitorare le prestazioni dei gestori del portafo- glio | K | D / K | D | D / K | ||||
Xxxxxxxx e ottimizzare i costi dei gestori patrimoniali | E / K | A/ E / D / K | D / K | |||||
Definire il piano d'azione e azionare il riequilibrio | E | D | A / D | K | D |
4 | MODIFICHE ED ENTRATA IN VIGORE |
Il presente allegato è considerato parte integrante del regolamento d'investimento ed è stato approvato dal Consiglio di fondazione il 18/11/2021. Esso entra in vigore il 18/11/2021 e può essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione, nel rispetto delle disposizioni di legge. Il presente allegato sostituisce l'allegato del 30/11/2017. |
III CONCETTO DI INFORMAZIONE
ALLEGATO al REGOLAMENTO D’INVESTIMENTO valido dal 18/11/2021
1
FONDAMENTI
Sulla base delle disposizioni di legge e del regolamento d'investimento, il Consiglio di fondazione emana il seguente concetto
di informazione.
2 | FLUSSO DI INFORMAZIONI ADEGUATO AL LIVELLO |
Lo scopo del concetto di informazione è quello di garantire il monitoraggio e il controllo continuativi della situazione finanzia- ria. La fornitura adeguata al livello di informazioni rilevanti per la gestione assicura che ci siano le basi per adempiere alla diligenza.
3
FLUSSO DI INFORMAZIONI
SR | Consiglio di fondazione |
AK | Commissione d’Investimento |
IK | Commissione immobiliare |
GL | Direzione |
RVA | Sezione Investimenti patrimoniali |
RI | Sezione Immobili |
IB | Consulenti d'investimento e/o immobiliari, esperti d'investimento |
IC | Investment controller |
GC | Global Custodian |
Partner | Se necessario (ad es. autorità di vigilanza, esperto di previdenza professionale, ente di revisione, vari clienti, ecc.) |
Tipo di rapporto | Destinatario dell informazioni | Broker di informa- zioni | Periodicità |
Rapporti sugli investimenti | AK, GL | GC | mensile |
Rapporto di controllo, rapporto sui rischi | AK, GL | IC, IB | trimestrale |
Rendicontazione immobiliare investimenti diretti | SR, IK, GL, IC | RI | trimestrale |
Cockpit CP | SR | GL, IB | trimestrale |
Rapporti sugli investimenti | SR | GC | semestrale |
Lettera di gestione dell’ente di revisione, rapporto annuale | SR | GL, ente di revisione | annuale |
Audit sugli investimenti | AK, GL | IC | annuale |
Sintesi della gestione risultante dall’audit degli investimenti | GL, AK, SR | IC | annuale |
Rapporto sui rischi ad hoc - Piano d'azione | AK, GL | RVA, IB | se richiesto |
Violazione della fascia per più di 3 mesi | SR, AK | RVA, AK, IC | se necessario, con protocollo |
Studio ALM | SR, AK, GL | RVA, cliente, IB | se necessario, al più tardi ogni 5 anni |
Sviluppo dei mercati di investimento | SR, AK, GL | RVA, cliente, IB, IC | se richiesto |
Simulazioni di strategia, valutazione del rendimento/rischio SAA | AK, GL | Cliente, IB | se richiesto |
Ricerche, valutazioni e raccomandazioni di investimento | AK, GL | Cliente, IB, IC | se richiesto |
Eventi speciali | Adeguato al livello | SR, AK, IK, GL, IC | se richiesto |
4 | MODIFICHE ED ENTRATA IN VIGORE |
Il presente allegato è considerato parte integrante del regolamento d'investimento ed è stato approvato dal Consiglio di fondazione il 18/11/2021. Esso entra in vigore il 18/11/2021 e può essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione, nel rispetto delle disposizioni di legge. Il presente allegato sostituisce l'allegato del 30/11/2017 |
IV VANTAGGI PATRIMONIALI
ALLEGATO al REGOLAMENTO D’INVESTIMENTO valido dal 18/11/2021
1 | FONDAMENTI |
Sulla base delle disposizioni di legge e del regolamento d'investimento, il Consiglio di fondazione emana le seguenti dispo- sizioni sulla dichiarazione dei vantaggi patrimoniali. | |
2 | DIVULGAZIONE DEI VANTAGGI PATRIMONIALI |
Le persone e le istituzioni incaricate della direzione o della gestione patrimoniale devono dichiarare annualmente i rispettivi interessi al Consiglio di fondazione. Vi rientrano in particolare i diritti economici in aziende che hanno una relazione commer- ciale con la PAT-BVG. Nel caso del Consiglio di fondazione, questa comunicazione deve essere fatta all'ente di revisione. Le persone e le istituzioni incaricate della direzione, dell'amministrazione o della gestione patrimoniale della PAT-BVG de- vono presentare annualmente al Consiglio di fondazione una dichiarazione scritta di rinuncia a tutti i vantaggi patrimoniali ai sensi dell'art. 48k OPP 2 e dello statuto ASIP. | |
3 | DONI OCCASIONALI DI SCARSO VALORE E ABITUALI (NON SOGGETTI A DICHIARAZIONE) |
I doni occasionali di scarso valore e abituali non soggetti a dichiarazione sono definiti nella dichiarazione dello statuto ASIP. | |
4 | FORMA DELL’OBBLIGO DI DICHIARAZIONE |
La dichiarazione dei vantaggi patrimoniali deve essere effettuata secondo l'art. 10.1 del Regolamento d’investimento. | |
5 | MODIFICHE ED ENTRATA IN VIGORE |
Il presente allegato è considerato parte integrante del regolamento d'investimento ed è stato approvato dal Consiglio di fondazione il 18/11/2021. Esso entra in vigore il 18/11/2021 e può essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione, nel rispetto delle disposizioni di legge. Il presente allegato sostituisce l'allegato del 16/11/2017. |
V REGOLAMENTO DI COMPETENZA INVESTIMENTI PATRI-
MONIALI (esclusi immobili Svizzera e paesi esteri di lin- gua tedesca come da allegato VI)
ALLEGATO al REGOLAMENTO D’INVESTIMENTO valido dal 18/11/2021
Legenda | |||
Commissione d’Investimento PAT-BVG | AK | ||
Amministratore delegato PAT-BVG | GF | ||
Responsabile degli investimenti patrimoniali | L VA | ||
COMPETENZE | Competenza in | Informazione a: | Prepa- ra- zione / Do- manda |
Investimenti in nuove collocazioni / mandati | |||
Indipendentemente dall’entità del mandato | AK | AK | L VA |
1. Allocazione tattica e riallocazione nelle collocazioni/nei mandati esistenti | |||
Fino allo 0.2% degli investimenti patrimoniali (esclusi gli immobili diretti) per transazione; ciò si ap- plica a un massimo di 5 transazioni al mese | L VA | AK | L VA |
Tra lo 0.2% e l’1.00% degli investimenti patrimoniali (esclusi gli immobili diretti) per transazione; ciò si applica a max. 1 transazione al mese | L VA e GF in- sieme | AK | L VA |
Dall'1% degli investimenti patrimoniali (esclusi gli immobili diretti) per transazione | AK | AK | L VA |
MODIFICHE ED ENTRATA IN VIGORE |
Il presente allegato è considerato parte integrante del regolamento d'investimento ed è stato approvato dal Consiglio di fondazione il 18/11/2021. Esso entra in vigore il 18/11/2021 e può essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione, nel rispetto delle disposizioni di legge. |
VI REGOLAMENTO DI COMPETENZA IMMOBILI SVIZZERA E PAESI ESTERI DI LINGUA TEDESCA
ALLEGATO al REGOLAMENTO D’INVESTIMENTO valido dal 18/11/2021
Legenda | |||
Consiglio di fondazione PAT-BVG | SR | ||
Commissione immobiliare PAT-BVG | IK | ||
Commissione d’Investimento PAT-BVG | AK | ||
Commissione d’Investimento DAGID | AK DAGID | ||
Direzione PAT-BVG | GL | ||
Responsabile sezione Immobili | RL | ||
Sezione Immobili | RI | ||
Incaricato del mandato per il settore immobiliare | MI | ||
COMPETENZE | Competenza in | Informazione a: | Prepa- ra- zione / Do- manda |
1 Ristrutturazioni / Manutenzione / Riparazioni in Svizzera | |||
Fino a un importo di CHF 800‘000: | RL | IK (sessione) SR (tramite verbale IK) | RI |
Tra un importo di CHF 800‘000 e CHF 3‘200‘000: | GL | IK (sessione) SR (tramite verbale IK) | RI |
A partire da un importo di CHF 3‘200‘000: | IK | SR (verbale IK) | RI |
2 Nuovi investimenti in Svizzera e all'estero (al di fuori della fondazione d'investimento) | |||
2.1 Sviluppi del progetto | IK | SR (verbale IK) | RI |
2.2 Acquisizione di proprietà immobiliari esistenti | IK | SR (verbale IK) | RI |
2.3 Modifiche neutre in termini di performance durante la fase progettuale | |||
fino al 10% | RL | IK (sessione) SR (verbale IK) | RI |
tra il 10% e il 20% | GL | IK (sessione) SR (verbale IK) | RI |
dal 20% | IK | SR (verbale IK) | RI |
3 Nuovi investimenti in paesi di lingua tedesca all'interno della fondazione d’investimento DAI / gruppo d'investimento DAGID | |||
3.1 Decisioni sull'oggetto | AK DAGID | SR PAT-BVG | MI |
3.2 Impegno di capitale | AK PAT-BVG | SR PAT-BVG | MI |
3.3 Modifiche neutre in termini di performance durante la fase progettuale | |||
fino al 10% | AK DAGID | ||
tra il 10% e il 20% | AK DAGID | ||
dal 20% | AK DAGID |
5 | MODIFICHE ED ENTRATA IN VIGORE |
Il presente allegato è considerato parte integrante del regolamento d'investimento ed è stato approvato dal Consiglio di fondazione il 18/11/2021. Esso entra in vigore il 18/11/2021 e può essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione, nel rispetto delle disposizioni di legge. |