PNRR - Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica
PNRR - Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica
Missione: 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica Componente: 2 – Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile
Investimento: 5.4
Accordo tra Mise e CDP Venture Capital SGR S.p.A
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
E
CASSA DEPOSITI E PRESTITI VENTURE CAPITAL SGR SPA
INDICE
Norme di riferimento
Sommario
1. Definizioni 8
2. Politica di investimento dello strumento 11
3. Criteri di ammissibilità 11
4. Obiettivi in materia di cambiamenti climatici 12
5. Politica azionaria, compresa la strategia di uscita per investimenti azionari 13
6. Politica di verifica e della sostenibilità del principio DNSH e lista di esclusione 13
7. Politica antiriciclaggio e conflitto di interessi 14
8. Timeline per la raccolta di fondi e per l’attuazione dell’Investimento 15
9. Regolamento di gestione del Green Transition Fund 15
10. Commissioni 15
11. Sistema di monitoraggio 15
12. Procedura finanziaria 16
13. Controllo 16
14. Pubblicità e comunicazione 17
15. Durata dell’Accordo 17
Il presente Accordo è concluso da e tra:
il MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, debitamente rappresentato da Xxxxxxxx Xxxxxxxx, in qualità di Direttore Generale, Direzione Generale Incentivi alle Imprese;
e
CDP VENTURE CAPITAL SGR S.p.A, debitamente rappresentata da dall’xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, in qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale
di seguito denominati collettivamente "le Parti" e singolarmente "la Parte", a seconda del contesto.
Visti
− il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19;
− il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
− il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
− l’allegato riveduto della Decisione di esecuzione del Consiglio relativa all’approvazione della valutazione del PNRR dell’Italia, trasmesso dal Segretariato generale del Consiglio, recante traguardi/obiettivi, indicatori e calendari in relazione a misure e investimenti del medesimo PNRR;
− in particolare, la misura M2C2 - Investimento 5.4 “Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica”, previsto nell’ambito della Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile” del predetto Piano, che prevede l’istituzione di un fondo denominato “Green Transition Fund” al fine di incoraggiare e stimolare la crescita di un ecosistema di innovazione, con particolare focus sui settori della transizione verde, tramite investimenti di venture capital diretti e indiretti;
− il decreto del Ministro dello sviluppo economico (MiSE), di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (MEF) e con il Ministro per il Sud del 27 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2019, recante “Definizione delle modalità di investimento del Ministero dello sviluppo economico attraverso il Fondo di sostegno al venture capital”;
− la direttiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011 sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010;
− il regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione del 19 dicembre 2012 che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza;
− il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria” e s.m.i. (TUF);
− il regolamento delegato (UE) 2019/820 della Commissione del 4 febbraio 2019 che integra il regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i conflitti di interesse in materia di fondi europei per il venture capital;
− il regolamento della Banca d’Italia di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lett.
b) e c-bis), del TUF;
− la comunicazione del 22 gennaio 2014 della Commissione europea, recante gli «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio» (2014/C 19/04), e la successiva omologa comunicazione del 16 dicembre 2021 (2021/C 508/01);
− il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 138 del 13 maggio 2014;
− il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e successive modificazioni ed integrazioni;
− il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la
decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
− il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 e, in particolare, l’articolo 9, che individua gli obiettivi ambientali, e l’articolo 17, che definisce il principio di non arrecare un danno significativo ai predetti obiettivi (DNSH, “Do not significant harm”);
− la comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01 del 18 febbraio 2021, concernente “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
− il regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
− il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017;
− la comunicazione della Commissione europea 2021/C280/01 del 13 luglio 2021, concernente “Orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU”;
− i principi trasversali previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, quali, tra gli altri, il principio del contributo all’obiettivo climatico e Green (cosiddetto, tagging), gli Allegati VI e VII al Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
− l’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
− l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della medesima legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
− il comma 1044 dello stesso articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;
− il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e successive modificazioni e integrazioni;
− l’articolo 2, comma 6-bis, del predetto decreto-legge n. 77 del 2021, che stabilisce che “le amministrazioni di cui al comma 1 dell’articolo 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR”;
− il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l’individuazione delle Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
− il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;
− il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021 e s.m.i., relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e corrispondenti milestone e target;
− i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea, ripartiti per interventi a titolarità di ciascuna Amministrazione, riportati nella Tabella B allegata al predetto decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e s.m.i., nonché le disposizioni di cui al punto 7 del medesimo decreto, ai sensi delle quali “le singole Amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione Europea”;
− il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 ottobre 2021, recante le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
− il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre 2021, in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;
− la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP), codice identificativo dei progetti di investimento pubblici che costituisce lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici;
− gli obblighi di assicurare il conseguimento di target, milestone ed obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
− la circolare RGS-MEF del 14 ottobre 2021, n. 21, “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;
− la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
– Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”;
− la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;
− la circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022, n. 9, “Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;
− il regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, Provvedimento Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 e s.m.i..
Considerato che:
− nell’ambito di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, è previsto, nella Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, Investimento 5.4 “Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica”, che prevede l’istituzione di un fondo denominato “Green Transition Fund” al fine di incoraggiare e stimolare la crescita di un ecosistema di innovazione, con focus particolare sui settori della transizione verde (es. rinnovabili, mobilità sostenibile, efficienza energetica, economia circolare, trattamento rifiuti, batterie, etc.), tramite investimenti di venture capital diretti e indiretti (nel seguito, Investimento 5.4.), con strategia di investimento focalizzata sui settori prima indicati e a copertura delle diverse fasi di sviluppo, con investimenti nei fondi più rilevanti di Venture Capital con focus green in startups e incubatori/programmi di accelerazione, affiancando i più rilevanti VC managers e operatori del sistema;
− al fine di sostenere l’attuazione del predetto Investimento 5.4., con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021, recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”, è stato assegnato al Ministero dello sviluppo economico (nel seguito, Ministero), in qualità di Amministrazione titolare dell’Intervento, l’importo di euro 250.000.000,00, al fine di incoraggiare e stimolare la crescita di un ecosistema di innovazione tramite investimenti diretti o indiretti di venture capital e di venture debt;
− l’Investimento 5.4. è implementato attraverso l’istituzione di uno strumento gestito da CDP Venture Capital SGR S.p.A. (nel seguito, soggetto gestore) responsabile dell’attuazione del predetto strumento, finalizzato a sostenere lo sviluppo del venture capital in Italia, successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo finanziario, che disciplina diritti e obblighi connessi all’attuazione del medesimo investimento e fornisce indicazioni sulle modalità di esecuzione dell’intervento, in coerenza con i principi e gli obiettivi generali del PNRR nonché con i target e le milestone di progetto in esso definiti;
− con decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 marzo 2022, registrato alla Corte dei Conti il 20 aprile 2022, al n. 314 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 105 del 6 maggio 2022, il Ministero ha fornito le disposizioni atte a consentire la realizzazione del predetto Investimento 5.4 per il finanziamento delle operazioni di sostegno alle imprese target conformi ai requisiti previsti dal decreto stesso, attraverso il fondo di investimento alternativo mobiliare e riservato, denominato “Green Transition Fund” (GTF), istituito e gestito dal soggetto gestore, che già gestisce il Fondo Nazionale per l’Innovazione;
− ai fini del rispetto dell’articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021, nella gestione del GTF si prevede l’adozione di iniziative volte ad investire almeno il 40 (quaranta) per cento delle risorse assegnate all’Investimento 5.4. per il finanziamento di operazioni da realizzare nei territori delle Regioni del Mezzogiorno;
− gli interventi previsti nell’ambito dell’Investimento 5.4. sono realizzati conformemente alle politiche di investimento e in linea con gli obiettivi del regolamento (UE) 2021/241, anche in relazione all’applicazione del principio di “non arrecare un danno significativo” , come ulteriormente specificato negli orientamenti tecnici in materia dalla circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”; del pari, dai predetti interventi sono escluse le attività elencate all’Allegato V del regolamento (UE) 2021/523 che istituisce il programma InvestEU;
− il presente Accordo disciplina i rapporti tra il Ministero e il soggetto gestore per la costituzione e la gestione del GTF, al quale sono assegnate risorse a valere sul PNRR, da investire nel settore del venture capital;
− l’Accordo prevede, inoltre, gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa europea di riferimento, relativi all’attività di monitoraggio e avanzamento dello stato di attuazione dello strumento finanziario, il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione nonché delle misure per la sana e trasparente gestione finanziaria;
− il presente Accordo definisce altresì la politica e la strategia di investimento del GTF, in linea con gli obiettivi del regolamento (UE) 2021/241, con specifico riferimento ai reciproci rapporti, alle modalità operative, agli obiettivi di investimento, all’ambito di applicazione e ai destinatari ammissibili, agli intermediari finanziari ammissibili e al processo di selezione, al tipo di sostegno fornito, al rischio/rendimento connesso al piano degli investimenti, all’adozione di una politica di rischio, al rispetto del principio del doppio finanziamento, al rispetto delle disposizioni in tema di antiriciclaggio, alla governance, ai limiti di diversificazione e concentrazione, alla politica azionaria, compresa la strategia di uscita dagli investimenti effettuati, alla politica DNSH e di prestito, al divieto di doppio finanziamento e alla timeline per il raggiungimento dei target e alla loro modalità di verifica;
− il presente Accordo vincola le Parti al rispetto dell’ulteriore disciplina definita dalla Commissione europea, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal MEF in ordine all’attuazione degli interventi del PNRR, ove applicabile.
Tutto ciò visto e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue.
1. Definizioni
Ai fini del presente Accordo, sono adottate le seguenti definizioni:
a) “Accordo”: il presente Accordo finanziario e i suoi successivi emendamenti, integrazioni e modifiche;
b) “Codice Unico di Progetto (CUP)”: il codice fornito dal Ministero che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio nell’ambito degli investimenti pubblici;
c) “decreto 3 marzo 2022”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 105 del 6 maggio 2022, volto a consentire la realizzazione dell’Investimento 5.4 “Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica” previsto nell’ambito della Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, del PNRR, nel rispetto della disciplina europea e nazionale di riferimento, che detta le necessarie indicazioni per il sostegno finanziario a valere sulle risorse del PNRR degli interventi attivati nell’ambito della predetta misura;
d) “decreto 27 giugno 2019”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per il Sud, 27 giugno 2019, recante definizione delle modalità di investimento del Ministero attraverso il Fondo di sostegno al venture capital, come tempo per tempo modificato;
e) “doppio finanziamento”: la previsione di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 così come riportata nelle istruzioni fornite dalla circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021,
n. 33 e s.m.i.,
f) “Green Transition Fund o GTF o Fondo”: il fondo di investimento alternativo mobiliare chiuso e riservato istituito con le risorse aggiuntive attribuite al Fondo di sostegno al venture
capital per le finalità dell’Investimento 5.4 “Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica” previsto nell’ambito della Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, del PNRR, avente un ammontare pari a euro 000 000 000, che verrà utilizzato per gli investimenti diretti e/o per gli investimenti indiretti;
g) “Fondo di sostegno al venture capital”: il Fondo di sostegno al venture capital istituito dall’articolo 1, comma 209, della legge n. 145 del 2018, nello stato di previsione del Ministero;
h) “Fondi per il venture capital”: i fondi per il venture capital come definiti dall’articolo 1, lettera c), del decreto 27 giugno 2019, come tempo per tempo modificato;
i) “Fondi per il venture debt”: i fondi per il venture debt come definiti dall’articolo 1, lettera m-ter), del decreto 27 giugno 2019, come tempo per tempo modificato;
j) “Fondi target di terzi”: il fondo per il venture capital o il fondo per il venture debt gestito da un gestore autorizzato che, nella propria politica di investimento, prevede anche l’investimento in imprese target operanti in uno o più settori rilevanti per il GTF;
k) “gestore autorizzato”: il soggetto, diverso dal soggetto gestore, autorizzato ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno Stato dell’Unione Europea, o comunque residente in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo che siano compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 220 del 19 settembre 1996, e che sia soggetto a un regime di autorizzazione da parte delle autorità di vigilanza di uno dei suddetti Stati;
l) “imprese target”: le start - up con elevato potenziale di sviluppo, con particolare riguardo verso le piccole e medie imprese delle filiere della transizione ecologica e le piccole e medie imprese che realizzano progetti innovativi;
m) “incubatori/programmi di accelerazione”: l’insieme di attività e servizi che sostengono la nascita e lo sviluppo di imprese;
n) “intermediari finanziari ammissibili” gli intermediari finanziari autorizzati alla gestione di Fondi di Investimento alternativi mobiliari riservati di tipo chiuso, come identificati dal Testo Unico Bancario (TUB) e dal Testo Unico della Finanza (TUF);
o) “investimenti diretti”: indica gli investimenti di equity, quasi equity, debito e quasi-debito nelle imprese target per le finalità dell’Investimento 5.4 “Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica” previsto nell’ambito della Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, del PNRR;
p) “investimenti indiretti”: indica gli investimenti nei fondi target di terzi per le finalità dell’Investimento 5.4 “Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica” previsto nell’ambito della Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, del PNRR;
q) “milestone”: il traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l’Unione europea o a livello nazionale (ad esempio, legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.);
r) “Ministero”: il Ministero dello sviluppo economico, titolare della Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile” del PNRR, rappresentato dalla competente divisione della DGIAI, Divisione V “Accesso al credito e Incentivi fiscali”;
s) “periodo di ammissibilità dell’intervento”: indica il periodo durante il quale sono effettuate le operazioni di investimento, sia nella modalità diretta che nella modalità indiretta da parte del GTF per le finalità dell’Investimento 5.4 “Supporto a start - up e venture capital attivi nella transizione ecologica” secondo quanto previsto nell’ambito della Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile” del PNRR;
t) “PMI”: le piccole, medie e microimprese, come definite dalla Commissione europea con Raccomandazione 361 dell'8 maggio 2003;
u) “PNRR”: il Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 e approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;
v) “principio DNSH”: il principio di “non arrecare un danno significativo” definito all’articolo 17 del regolamento UE 2020/852, al quale devono conformarsi gli investimenti e le riforme del PNRR;
w) “OLAF”: l’Ufficio europeo per la lotta antifrode;
x) “regolamento finanziario”: il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione;
y) “Xx.Xx.Xx.”: il sistema di gestione e controllo applicabile all’intervento di cui al presente
Accordo a valere sul PNRR;
z) “Sistema “ReGiS”: il sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043 della legge n. 178 del 2020 (Legge di bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella governance del Piano;
aa) “soggetto gestore”: CDP Venture Capital SGR S.p.A., soggetto attuatore dell’intervento, cui sono affidati i compiti di avvio, attuazione e regolare funzionalità dell’intervento finanziato dal PNRR di cui al presente Accordo;
bb) “tagging ambientale”: metodologia basata sull’applicazione di un coefficiente di calcolo del sostegno agli obiettivi ambientali da parte delle Misure previste dal PNRR;
cc) “target”: il traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l’Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato (ad esempio, numero di imprese target).
2. Politica di investimento dello strumento
2.1 Nell’ambito delle disposizioni definite per l’attuazione dell’Investimento 5.4 “Supporto a start- up e venture capital attivi nella transizione ecologica”, del PNRR, il GTF ha l’obiettivo di attivare, entro il 30 giugno 2026, almeno 000 000 000 di euro di investimenti privati nel settore delle tecnologie verdi, con riguardo agli investimenti volti a favorire la transizione ecologica anche con riferimento alle filiere negli ambiti, in particolare, dell’utilizzo di fonti di energia rinnovabile, dell’economia circolare, della mobilità sostenibile, dell’efficienza energetica, della gestione dei rifiuti e dello stoccaggio di energia, ovvero di altri ambiti della transizione ecologica.
2.2 Le risorse finanziarie destinate al GTF sono pari a euro 250.000.000,00 e sono utilizzate per investimenti diretti e/o investimenti indiretti in imprese target in linea con gli obiettivi della transizione verde, al fine di ampliare il capitale a disposizione di ricercatori e start-up, rafforzare l'azione dei fondi di venture capital attivi e sviluppare iniziative nuove e innovative, nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto 3 marzo 2022.
2.3 In attuazione di quanto disposto all’articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021 e successive modifiche e integrazioni, il soggetto gestore pone in essere ogni opportuna iniziativa per riservare un importo almeno pari al quaranta percento (40%) delle risorse disponibili per gli investimenti del GTF nelle imprese target per il finanziamento di operazioni da realizzare nelle Regioni del Mezzogiorno (Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), oppure che abbiano sede operativa ubicata nelle predette Regioni.
2.4 Per le finalità di cui al presente Accordo, il GTF opera attraverso investimenti diretti ovvero investimenti indiretti a favore di start-up con elevato potenziale di sviluppo, con particolare riguardo verso le piccole e medie imprese delle filiere della transizione ecologica e le piccole e medie imprese che realizzano progetti innovativi, anche già avviati, non prima del 1° febbraio 2020, caratterizzati da significativo grado di scalabilità e favorisce il co-investimento con fondi istituiti e gestiti dal soggetto gestore ovvero, su un flusso delle opportunità di investimento generato dal medesimo gestore nonché con altri fondi di investimento purché gestiti da gestori autorizzati, con significativa esperienza e positivi risultati in operazioni analoghe e in possesso di un assetto organizzativo in linea con le migliori prassi di mercato.
2.5 La gestione del GTF è affidata al soggetto gestore che opera a condizioni di mercato nel rispetto di quanto previsto nella comunicazione della Commissione europea relativa agli “Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio” (2021/C 508/01) e nella comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01).
3. Criteri di ammissibilità
3.1 Sono ammissibili all’investimento da parte del GTF interventi:
a) con periodo di investimento non superiore a cinque anni, seguiti da ulteriori cinque anni di gestione del portafoglio;
b) con importo dell’investimento compreso tra euro 1.000.000,00 ed euro 15.000.000,00, per investimenti diretti, e tra euro 5.000.000,00 ed euro 20.000.000,00, per investimenti indiretti;
c) rivolte agli ambiti di cui ai paragrafi 2.1 e 2.4 del presente Accordo;
d) conformi agli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio DNSH, come meglio specificato al paragrafo 6;
e) che concorrono al 100% al raggiungimento dell’“obiettivo climatico”, sulla base della metodologia prevista dall’Allegato VI del regolamento (UE) 2021/241;
f) rispettino il divieto di doppio finanziamento di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241, ferme restando le specificità derivanti dalla forma di intervento di cui al presente Accordo;
g) conformi alle ulteriori disposizioni nazionali ed europee di riferimento.
3.2 Il soggetto gestore assicura che l'investimento nell’impresa target sostenuto dal GTF corrisponda ai requisiti di cui alla lettera e) del paragrafo 3.1, per il raggiungimento del tagging ambientale, nel rispetto dei criteri esplicitati al paragrafo 6 del presente Accordo. In caso di investimento indiretto, il medesimo impegno è assunto dai gestori autorizzati.
3.3 In ottemperanza a quanto disposto dal PNRR, gli investimenti sono condotti dal soggetto gestore e dai gestori autorizzati, tenendo conto, tra l’altro, dei principi trasversali della parità di genere e della protezione e valorizzazione dei giovani, rispetto ai quali i regolamenti di gestione potranno prevedere eventuali criteri di priorità nell’analisi a favore di imprese target con tali requisiti.
3.4 Nell’ambito degli investimenti condotti dal soggetto gestore e dai gestori autorizzati, ove le imprese target svolgano attività sensibili ai sensi delle normative rilevanti in materia di disabilità, il soggetto gestore e i gestori autorizzati avranno cura di assicurare, caso per caso, in occasione della stipula dell’accordo di investimento, il rispetto di tali normative da parte delle medesime imprese target.
4. Obiettivi in materia di cambiamenti climatici
4.1 Al fine di contribuire positivamente al tagging ambientale:
a) nel caso di investimento diretto, il soggetto gestore si impegna ad acquisire, nella fase di valutazione dell’intervento, una relazione rilasciata da un esperto ambientale che definisca che l’investimento concorre al contributo positivo perseguito dall’investimento de quo;
b) nel caso di investimento indiretto, il soggetto gestore prevede che il medesimo impegno ad acquisire la suddetta relazione venga assunto dal gestore autorizzato.
4.2 In relazione alla conformità agli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio DNSH, ferme restando le esclusioni settoriali di cui al paragrafo 6, gli esperti ambientali di cui al punto precedente assicurano:
a) la verifica della sostenibilità, effettuata ai sensi degli orientamenti tecnici della Commissione sulla verifica di sostenibilità per il Fondo InvestEU, secondo le indicazioni
contenute nella circolare RGS-MEF n. 32 del 30 dicembre 2021 e tenendo conto del regime relativo ai vincoli DNSH indicato dalla medesima circolare per l’investimento in oggetto;
b) la verifica della conformità giuridica dei progetti alla pertinente legislazione ambientale dell’Unione europea e nazionale;
c) che il contributo climatico dell'investimento secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241 rappresenti il 100 % del costo totale dell'investimento.
5. Politica azionaria, compresa la strategia di uscita per investimenti azionari
5.1 La politica di disinvestimento del GTF sarà disciplinata nel regolamento di gestione del Fondo in linea con gli standard di mercato.
6. Politica di verifica e della sostenibilità del principio DNSH e lista di esclusione
6.1 Al fine di assicurare che le operazioni sostenute nell'ambito del GTF soddisfino il requisito di conformità al principio DNSH, prima di perfezionare l’investimento e durante tutta la durata dello stesso, il soggetto gestore esclude dalla possibilità di investire in imprese target che svolgano alcuna delle attività tra quelle elencate all’articolo 3, comma 4 del decreto 3 marzo 2022.
6.2 Il soggetto gestore assicura che, prima di perfezionare l’investimento e durante tutta la durata dello stesso, le risorse del GTF non siano impegnate in operazioni di investimento in attività non conformi alla normativa ambientale europea e nazionale.
6.3 Nel caso di investimento indiretto, il soggetto gestore prevede che il rispetto dei requisiti di cui al presente paragrafo vengano assunti dal gestore autorizzato.
6.4 La politica di verifica del rispetto del principio DNSH viene applicata dal soggetto gestore facendo altresì riferimento ai requisiti tassonomici relativi ai codici Nace/Ateco soggetti ad esclusione come riportati alla Scheda 26 di cui alla Guida operativa allegata alla circolare RGS- MEF del 30 dicembre 2021, n. 32.
6.5 Il soggetto gestore non può operare investimenti ricadenti nell’ambito dei seguenti codici Nace/Ateco:
05: estrazione di carbone (esclusa torba);
06: estrazione di petrolio greggio e di gas naturale; 07: estrazione di minerali metalliferi;
08.9 estrazione di minerali e prodotti di cava n.c.a (e in generale tutta la sezione b – attività estrattiva);
24.46: trattamento dei combustibili nucleari;
09: attività di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale;
19: fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio; 35.2: produzione di gas; distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte; 38.21: trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi;
38.22: trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi.
6.6 Al fine di cui al paragrafo 6.1, il soggetto gestore verifica che gli investimenti del GTF
rispettino i criteri di cui al precedente paragrafo, attraverso le due fasi di seguito descritte:
- ex ante: nel caso di investimento diretto, il soggetto gestore verifica che le risorse non siano utilizzate per investire in Imprese target che svolgano attività nei settori/codici Nace/Ateco sopra elencati; in caso di investimento indiretto, il medesimo impegno è assunto con riferimento ai fondi target di terzi;
- ex post: nel caso di investimento diretto, il soggetto gestore verifica che le imprese target abbiano rispettato l’impegno a non mutare codici Nace/Ateco in settori esclusi (sulla base della lista di cui al punto precedente), per tutta la durata dell’investimento e disciplina specifiche clausole di salvaguardia a tutela dell’investimento delle risorse nei rispettivi accordi di investimento; in caso di investimento indiretto, il medesimo impegno di verifica è assunto con riferimento ai fondi target di terzi.
7. Politica antiriciclaggio e conflitto di interessi
7.1 Il soggetto gestore, nel rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108, in particolare, si impegna a:
a) assicurare il principio di sana gestione finanziaria e la trasparenza secondo quanto disciplinato nell’articolo 33 del regolamento finanziario;
b) adottare misure adeguate per prevenire, individuare e risolvere le frodi, la corruzione e i conflitti di interessi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
c) adottare un’adeguata politica di contenimento e gestione del rischio al fine di assicurare una buona gestione del GTF;
d) adottare una organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e internazionale;
e) adottare misure adeguate volte ad evitare il rischio di doppio finanziamento degli interventi sostenuti con risorse pubbliche, ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle istruzioni fornite dalla circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33 e s.m.i., ferme restando le specificità dell’intervento di cui al presente Accordo;
f) garantire l’avvio tempestivo dell’intervento per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto della tempistica prevista dal relativo cronoprogramma di intervento e di sottoporre al Ministero le eventuali modifiche al progetto.
7.2 Il soggetto gestore gestisce eventuali conflitti d’interesse secondo quanto disposto nel regolamento delegato (UE) 2019/820 della Commissione del 4 febbraio 2019 che integra il regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza per quanto riguarda i conflitti di interesse, nonché della Parte 4 del Regolamento della Banca d’Italia di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lett. b) e c-bis), del TUF. In particolare, il soggetto gestore implementa procedure e misure organizzative per l’individuazione, gestione e informazione relative ai conflitti d’interesse; adotta un’efficace
politica di gestione dei conflitti di interesse in linea con il principio di proporzionalità e mantiene un registro dei medesimi.
7.3 Il GTF ha un obiettivo di rischio / rendimento in linea con le attuali condizioni di mercato per la tipologia di fondo di venture capital chiuso mobiliare e riservato, che opera tramite investimenti diretti e/o investimenti indiretti, connesso all’andamento del portafoglio di investimenti considerato nella sua interezza, assicurando una adeguata diversificazione del medesimo.
7.4 Il soggetto gestore è dotato di presidi organizzativi e di governance in linea con la normativa di settore di fonte nazionale e sovranazionale.
8. Timeline per la raccolta di fondi e per l’attuazione dell’Investimento
8.1 Il Ministero, in qualità di investitore unico del GTF, trasferisce le risorse finanziare al soggetto gestore sulla base del fabbisogno necessario ad assicurare la continuità operativa del Fondo, secondo le modalità previste al successivo paragrafo 12.
8.2 Le risorse, messe a disposizione del soggetto gestore, devono essere da questo utilizzate entro il termine di scadenza del Periodo di ammissibilità dell’investimento.
8.3 Il soggetto gestore comunica tempestivamente al Ministero la data di istituzione del GTF e di apertura della relativa sottoscrizione.
8.4 Il soggetto gestore si impegna a comunicare tempestivamente al Ministero ogni ritardo nell’attuazione dell’intervento secondo quanto previsto nell’ambito del presente Accordo.
9. Regolamento di gestione del Green Transition Fund
9.1 Il Ministero, entro 30 giorni dalla trasmissione del regolamento di gestione del GTF, valutata la conformità del medesimo alle previsioni del presente Accordo e alle disposizioni previste nel decreto 3 marzo 2022 nell’ambito del PNRR, comunica al soggetto gestore l’approvazione del suddetto regolamento e procede alla sottoscrizione delle quote del fondo, conformemente a quanto previsto dal presente Accordo.
10. Commissioni
10.1 Per la gestione del GTF e dei fondi target di terzi sono previste commissioni di gestione, di performance e/o altre commissioni, determinate dal regolamento di gestione rispettivamente del GTF e dei fondi target di terzi, a diverso titolo riconosciute al soggetto gestore e ai gestori autorizzati, e da questi definite secondo standard di mercato (i.e. percentuale, calcolata sulla dotazione del fondo nel periodo di investimento e sull’ammontare investito nel periodo successivo fino alla chiusura del fondo), pur nel rispetto delle soglie cumulative massime per dette commissioni previste, per i soggetti attuatori degli interventi di equity, quasi-equity e debito, all’articolo 13.3 del regolamento (UE) 480/2014 e secondo i criteri stabiliti nei rispettivi regolamenti di gestione.
11. Sistema di monitoraggio
11.1 Il soggetto gestore provvede alla rilevazione e imputazione nel Sistema ReGiS dei dati di monitoraggio sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario che caratterizzano l’attuazione dell’intervento, nonché di ogni altro elemento utile per l’analisi e la valutazione degli interventi
secondo quanto definito negli articoli 29 e 30 del regolamento (UE) 2021/241 e nel rispetto delle relative disposizioni operative emanate dal MEF.
11.2 Il soggetto gestore ai sensi dell’articolo 1, comma 1043, della legge del 30 dicembre del 2020,
n. 178 e nel rispetto dell’articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241, trasmette al Ministero, con cadenza semestrale le relazioni periodiche di gestione del GTF, con evidenza dei dati completi delle imprese target, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del numero e dell’ammontare delle operazioni di investimento effettuate dal GTF, delle risorse impegnate, e degli altri dati e informazioni rilevanti per le finalità di monitoraggio previste dalle norme europee o nazionali. La relazione finale, relativa all’ultimo semestre del periodo di ammissibilità dell’intervento, deve essere trasmessa entro i termini previsti per la verifica del conseguimento della milestone e dei target dell’intervento.
11.3 Al fine di assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR, il soggetto gestore adotta il Codice unico di progetto (CUP) nella fase di costituzione del GTF e lo utilizza in tutte le successive transazioni, inclusi gli ordini di impegno e di pagamento indicandolo su tutti gli atti amministrativo/contabili.
11.4 Il Ministero vigila sull’attuazione dell’intervento e verifica l’avanzamento del progetto con riferimento alle procedure, ai flussi finanziari nonché al conseguimento di target e milestone, nel rispetto dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2021/241.
11.5 Il soggetto gestore è tenuto a rispondere ad ogni eventuale richiesta di informazioni, di dati e di rapporti tecnici disposta dal Ministero ovvero da altri soggetti coinvolti nella governance del PNRR.
12. Procedura finanziaria
12.1 Per la gestione dell’intervento, il Ministero provvede al trasferimento al GTF delle risorse - rese disponibili dal Servizio centrale del PNRR - sulla base del fabbisogno rilevato dal soggetto gestore, dal conto corrente di Tesoreria dello Stato intestato al Ministero dello sviluppo economico di cui all’articolo 39, comma 1-bis, decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, tenendo conto delle somme già trasferite. Sulla base dell’andamento dell’intervento in oggetto e di eventuali ulteriori esigenze rilevate, il descritto flusso finanziario e la relativa procedura potrà essere oggetto di modifica in accordo con i competenti uffici del MEF.
12.2 Fermo restando quanto specificato nel precedente paragrafo, il soggetto gestore, relativamente alla gestione delle risorse del GTF, adotta un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata che ne garantisca la costituzione come capitale distinto dagli altri fondi che amministra e che assicuri la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse per tutte le transazioni relative agli interventi.
13. Controllo
13.1 Le strutture del Ministero coinvolte a diversi livelli di controllo eseguono le verifiche sulle procedure, sulle spese e sui target in conformità con quanto stabilito dall’art. 22 del regolamento (UE) 2021/241.
13.2 Il Ministero si avvale per le attività di controllo del sistema informatico ReGiS., in conformità a quanto previsto dal Xx.Xx.Xx. del PNRR.
13.3 Il soggetto gestore è tenuto al rispetto degli obblighi di conservazione documentale inerenti il GTF e l’attuazione delle stesso, e, nel rispetto anche di quanto previsto dall’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, la documentazione relativa alle operazioni dovrà essere messa prontamente a disposizione su richiesta del Ministero, del Servizio centrale per il PNRR, dell’Unità di Audit, della Commissione europea, dell’OLAF, della Corte dei Conti europea, della Procura europea e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali, autorizzando la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e l’EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018.
14. Pubblicità e comunicazione
14.1 Il soggetto gestore garantisce il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e pubblicità previsti dall’art. 34 del regolamento (UE) 2021/241 indicando nel regolamento di gestione del GTF di cui all’articolo 9 e nella documentazione contrattuale relativa agli investimenti diretti e investimenti indiretti che l’operazione di investimento è finanziata nell’ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation EU, riportandone l’emblema dell’Unione europea, e fornire un’adeguata diffusione e promozione dell’intervento, anche online, sia web sia social, in linea con quanto previsto dalla “Strategia di Comunicazione del PNRR”.
14.2 Il presente Accordo, in conformità a quanto previsto nell’allegato alla Decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione europea relativa all’approvazione del PNRR, recante traguardi/obiettivi, indicatori e calendari in relazione alle misure e investimenti del medesimo PNRR, è pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico.
15. Durata dell’Accordo
15.1 Le attività, indicate dettagliatamente nel presente Accordo, sono avviate dai soggetti deputati a partire dalla data di sottoscrizione del medesimo Accordo.
15.2 La durata del presente Accordo corrisponde alla durata del GTF e si estingue, in pari data, con la chiusura e liquidazione del GTF, salvo che ogni eventuale obbligo assunto dal soggetto gestore nei confronti del Ministero non sia estinto fino al puntuale adempimento del medesimo.