Accordo
Traduzione1
Accordo
tra la Confederazione Svizzera e
la Repubblica del Madagascar concernente
0.975.252.3
la promozione e la protezione reciproca degli investimenti
Concluso il 19 novembre 2008
Approvato dall’Assemblea federale il 10 marzo 20092 Entrato in vigore mediante scambio di note il 7 maggio 2015
(Stato 7 maggio 2015)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero e
il Governo della Repubblica del Madagascar,
animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica nel reciproco interesse dei due Stati;
nell’intento di creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra Parte;
consapevoli della necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti esteri allo scopo di stimolare il flusso di capitali e di tecnologia e di promuovere la prosperità economica dei due Stati;
persuasi che questi obiettivi possono essere raggiunti senza ridurre le norme d’appli- cazione generale riguardanti la salute, la sicurezza e l’ambiente,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo:
(1) Il termine «investimenti» comprende ogni tipo di averi e include in particolare, ma non esclusivamente:
(a) la proprietà di beni mobili e immobili, nonché qualsiasi altro diritto reale come servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari, usufrutti e tutti i diritti analoghi;
(b) le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società;
(c) i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico;
RU 2015 1573; FF 2009 535
1 Dal testo originale francese.
2 RU 2015 1571
(d) i diritti d’autore, i diritti di proprietà industriale (quali brevetti di invenzione, modelli d’utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di com- mercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), il know-how e la clientela;
(e) le concessioni di diritto pubblico, comprese le concessioni di prospezione, estrazione o sfruttamento di risorse naturali, nonché altri diritti conferiti per legge, per contratto o per decisione dell’autorità, conformemente alla legge.
Qualsiasi modifica della forma d’investimento degli averi non invalida la loro quali- fica di investimento, a condizione che detta modifica non sia contraria all’appro- vazione data, eventualmente, in relazione agli averi originariamente investiti.
(2) Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente:
(a) le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte, hanno la citta- dinanza della medesima;
(b) gli enti giuridici, comprese le società, le società registrate, le società di persone o altre organizzazioni costituite o organizzate altrimenti conforme- mente alla legislazione di detta Parte contraente, che esercitano attività eco- nomiche reali sul territorio di questa stessa Parte.
(3) Il termine «redditi» designa gli importi provenienti da un investimento e include in particolare, ma non esclusivamente, gli utili, gli interessi, i profitti in capitale, i dividendi, i canoni e le remunerazioni.
(4) Il termine «territorio» include la zona marittima della Parte contraente interes- sata, di seguito definita come la zona economica e la piattaforma continentale che si estendono oltre il limite delle acque territoriali della Parte contraente interessata e sulle quali essa ha diritti sovrani o una giurisdizione conformemente al diritto inter- nazionale.
Art. 2 Campo d’applicazione
Il presente Accordo si applica agli investimenti effettuati sul territorio di una Parte contraente in conformità alle sue leggi e regolamenti che sono detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, da investitori dell’altra Parte contraente. Si applica a tali investimenti, effettuati primo o dopo l’entrata in vigore dello stesso, ma non alle controversie riguardanti fatti sopraggiunti prima di tale data.
Art. 3 Promozione, autorizzazione
(1) Ciascuna Parte contraente promuove, per quanto possibile, gli investimenti degli investitori dell’altra Parte contraente sul proprio territorio, anche mediante lo scam- bio di informazioni tra le Parti contraenti sulle possibilità d’investimento, e autorizza tali investimenti in conformità delle proprie leggi e regolamenti.
(2) Dopo aver autorizzato un investimento sul proprio territorio, ciascuna Parte contraente rilascia, in conformità delle proprie leggi e regolamenti, tutte le autoriz- zazioni e i permessi necessari relativi all’investimento, inclusi quelli per l’esecu- zione di contratti di licenza, di assistenza tecnica, commerciale o amministrativa e per le attività dei quadri dirigenti e degli esperti scelti dall’investitore.
(3) Ciascuna Parte contraente pubblica senza indugio, o rende accessibile al pub- blico in altro modo, le proprie leggi, regolamenti, procedure e decisioni amministra- tive d’applicazione generale, nonché gli accordi internazionali che possono avere un’incidenza sugli investimenti degli investitori dell’altra Parte contraente.
Art. 4 Protezione e trattamento generale
(1) Ciascuna Parte contraente accorda agli investimenti effettuati sul proprio territo- rio da investitori dell’altra Parte contraente un trattamento giusto ed equo nonché protezione e sicurezza integrali e costanti. Nessuna delle Parti contraenti intralcia in qualsivoglia maniera, con provvedimenti ingiustificati o discriminatori, l’esecu- zione, la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento, lo sviluppo o l’alienazione di tali investimenti.
(2) Nessuna disposizione del presente Accordo può essere interpretata nel senso che impedisca a una Parte contraente di adottare misure che, conformi al presente Accordo, perseguano l’interesse pubblico, quali ad esempio le misure riguardanti la salute, la sicurezza o l’ambiente.
Art. 5 Trattamento nazionale e trattamento della nazione più favorita
(1) Ciascuna Parte contraente accorda sul proprio territorio agli investimenti degli investitori dell’altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello che essa accorda agli investimenti dei suoi propri investitori o agli investimenti degli investitori di uno Stato terzo, considerato che è determinante il trattamento più favorevole per l’investitore interessato.
(2) Ciascuna Parte contraente accorda agli investitori dell’altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello ch’essa accorda ai suoi propri investitori o agli investitori di uno Stato terzo per quanto concerne l’esecuzione, la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento o l’alienazione dei loro investimenti, considerato che è determinante il trattamento più favorevole per l’investitore interessato.
(3) Se una Parte contraente accorda particolari privilegi agli investitori di uno Stato terzo in virtù di un accordo istitutivo di una zona di libero scambio, un’unione doganale o un mercato comune o in virtù di un accordo per evitare la doppia imposi- zione, detta Parte contraente non è tenuta ad accordare tali privilegi agli investitori dell’altra Parte contraente.
Art. 6 Libero trasferimento
(1) Ciascuna Parte contraente accorda agli investitori dell’altra Parte contraente, senza restrizioni e senza indugio, in moneta liberamente convertibile, il trasferimen- to degli importi relativi ai loro investimenti, in particolare ma non esclusivamente:
(a) dei redditi;
(b) degli importi legati a obblighi contrattuali, compresi i prestiti;
(c) degli importi destinati a coprire le spese relative alla gestione dell’investi- mento;
(d) dei redditi e di altre rimunerazioni del personale impiegato all’estero in rela- zione con l’investimento;
(e) del capitale iniziale e degli importi supplementari necessari al mantenimento o all’aumento dell’investimento;
(f) dei proventi della vendita o della liquidazione parziale o totale dell’investi- mento, comprese le eventuali plusvalenze;
(g) dei pagamenti derivanti dagli articoli 7 e 8 del presente Accordo.
(2) Xxxxx sia stato convenuto diversamente con l’investitore, i trasferimenti sono effettuati al tasso di cambio applicabile il giorno del trasferimento, conformemente alle vigenti prescrizioni di cambio della Parte contraente, sul cui territorio l’investi- mento è stato effettuato.
(3) Un trasferimento è considerato effettuato «senza indugio» qualora sia stato realizzato entro un periodo considerato normale per l’adempimento delle formalità di trasferimento. Detto periodo inizia il giorno della presentazione della domanda di trasferimento e non supera in alcun caso tre mesi.
Art. 7 Espropriazione, indennizzo
(1) Nessuna Parte contraente prende, direttamente o indirettamente, provvedimenti di espropriazione o nazionalizzazione, né provvedimenti analoghi o con effetti equivalenti nei confronti degli investimenti di investitori dell’altra Parte contraente, tranne che per ragioni di interesse pubblico e a condizione che essi non siano discriminatori, che siano conformi alle prescrizioni legali e implichino un inden- nizzo adeguato e effettivo. Tale indennizzo corrisponde al valore di mercato del- l’investimento espropriato immediatamente prima che la decisione di espropriazione sia comunicata o divenga di dominio pubblico, considerato che è determinante il primo di questi eventi. L’ammontare dell’indennizzo è stabilito in una moneta liberamente convertibile e versato senza ritardi ingiustificati all’avente diritto, indi- pendentemente dal suo luogo di domicilio o di sede.
(2) L’investitore colpito dall’espropriazione ha il diritto, secondo la legislazione della Parte contraente che espropria, di far tempestivamente esaminare il suo caso e la valutazione del suo investimento da un’autorità giudiziaria o da un’altra autorità indi- pendente di tale Parte, in conformità con i principi enunciati nel presente articolo.
(3) Se una Parte contraente espropria gli averi di una società registrata o costituita conformemente alla legislazione in vigore su una parte qualsiasi del proprio territo- rio e nella quale investitori dell’altra Parte contraente possiedono delle quote, essa garantisce, nella misura necessaria e conformemente alla sua legislazione, che l’indennizzo previsto nel paragrafo (1) del presente articolo sia versato a questi investitori.
Art. 8 Compensazione per perdite
Gli investitori di una Parte contraente i cui investimenti abbiano subìto perdite a seguito di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emer- genza, rivolta, disordini civili o altre eventi analoghi sopraggiunti sul territorio
dell’altra Parte contraente, fruiscono, da parte di quest’ultima, di un trattamento conforme all’articolo 5 del presente Accordo per quanto riguarda la restituzione, l’indennizzo, la compensazione o altro regolamento.
Art. 9 Altri obblighi
Ciascuna Parte contraente si conforma a tutti gli obblighi assunti nei confronti di uno specifico investimento di un investitore dell’altra Parte contraente e sui quali l’inve- stitore che ha effettuato, acquisito o accresciuto un investimento, ha fatto affidamen- to in buona fede.
Art. 10 Disposizioni più favorevoli
Se le disposizioni della legislazione di una Parte contraente o norme di diritto internazionale accordano agli investimenti degli investitori dell’altra Parte un tratta- mento più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, esse prevalgono su quest’ultimo nella misura in cui siano più favorevoli.
Art. 11 Principio di surrogazione
Se una Parte contraente o un organismo da essa designato ha effettuato un paga- mento in virtù di una garanzia finanziaria contro i rischi non commerciali per un investimento di uno dei suoi investitori sul territorio dell’altra Parte, quest’ultima riconosce i diritti della prima Parte secondo il principio di surrogazione nei diritti dell’investitore.
Art. 12 Controversie tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente
(1) Per trovare una soluzione alle controversie tra una Parte contraente e un investi- tore dell’altra Parte contraente in merito agli investimenti e, impregiudicato l’arti- colo 13 del presente Accordo (Controversie tra le Parti contraenti), le parti interes- sate procedono a consultazioni.
(2) Se tali consultazioni non portano a una soluzione entro sei mesi dalla domanda scritta di consultazioni, l’investitore può sottoporre la controversia alla giurisdizione giudiziaria o amministrativa della Parte contraente sul cui territorio è stato effettuato l’investimento o all’arbitrato internazionale. In quest’ultimo caso l’investitore può scegliere tra:
(a) il Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti (CIRDI), istituito dalla Convenzione per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, aperta alla firma a Washington il 18 marzo 19653 (di seguito la «Convenzione di Washington»); e
3 RS 0.975.2
(b) un tribunale arbitrale ad hoc che, salvo diverso accordo tra le parti, è costi- tuito secondo il regolamento d’arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (CNUDCI).
(3) Ciascuna Parte contraente acconsente a sottoporre le controversie sugli investi- menti all’arbitrato internazionale.
(4) Una società registrata o costituita conformemente alle leggi vigenti sul territorio di una Parte contraente e che, prima dell’insorgere della controversia, era controllata da investitori dell’altra Parte, è considerata società di quest’ultima Parte contraente ai sensi dell’articolo 25 paragrafo (2) lettera (b) della Convenzione di Washington.
(5) La Parte contraente che è parte in causa non può, in nessun momento della procedura, eccepire la propria immunità o il fatto che l’investitore ha ottenuto, in virtù di un contratto di assicurazione, un indennizzo a copertura totale o parziale del danno subìto.
(6) Nessuna delle Parti contraenti intenta un’azione per via diplomatica per una controversia sottoposta all’arbitrato internazionale, salvo che l’altra Parte contraente rifiuti di conformarsi alla sentenza arbitrale.
(7) La sentenza arbitrale è definitiva e vincolante per le parti alla controversia ed è eseguita senza indugio conformemente alla legislazione della Parte contraente inte- ressata.
Art. 13 Controversie tra le Parti contraenti
(1) Le controversie tra le Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’applica- zione delle disposizioni del presente Accordo sono composte, se possibile, per via diplomatica.
(2) Se le due Parti contraenti non giungono a un’intesa entro sei mesi dall’insorgere della controversia, quest’ultima è sottoposta, su richiesta dell’una o dell’altra Parte, a un tribunale arbitrale di tre membri. Ogni Parte contraente designa un arbitro e i due arbitri così designati nominano un presidente, che deve essere cittadino di uno Stato terzo.
(3) Se una Parte contraente non ha designato il proprio arbitro e non ha dato seguito all’invito rivoltole dall’altra Parte di procedere entro due mesi a tale designazione, l’arbitro è nominato, su richiesta di quest’ultima Parte, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia.
(4) Se i due arbitri non si accordano sulla scelta del presidente nei due mesi succes- sivi alla loro designazione, quest’ultimo è nominato, su richiesta dell’una o dell’altra Parte contraente, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia.
(5) Se, nei casi previsti nei paragrafi (3) e (4) del presente articolo, il Presidente della Corte internazionale di giustizia è impedito a esercitare tale funzione o è citta- dino di una Parte contraente, le nomine sono fatte dal Vicepresidente o, se quest’ultimo fosse impedito o fosse cittadino di una Parte contraente, dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di una Parte contraente.
(6) Salvo diversa disposizione delle Parti contraenti, il tribunale stabilisce le proprie norme procedurali. Ciascuna Parte contraente assume le spese del proprio membro
del tribunale nonché quelle della sua rappresentanza nella procedura arbitrale. Le spese del presidente e le rimanenti spese sono suddivise in parti uguali tra le Parti contraenti, salvo che il tribunale arbitrale non disponga altrimenti.
(7) Le decisioni del tribunale sono definitive e vincolanti per le Parti contraenti.
Art. 14 Disposizioni finali
(1) Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui i due Governi si sono notifi- cati reciprocamente l’adempimento delle formalità legali richieste per la messa in vigore di accordi internazionali; esso rimane in vigore per un periodo di dieci anni. Se non è denunciato per scritto con preavviso di sei mesi prima della scadenza di tale periodo, è considerato tacitamente rinnovato di volta in volta per una durata di due anni, alle stesse condizioni.
(2) In caso di denuncia, le disposizioni degli articoli 1–13 del presente Accordo si applicano ancora per un periodo di dieci anni agli investimenti effettuati prima della sua scadenza.
(3) Il presente Accordo sostituisce gli articoli 7 («Protezione degli investimenti») e 8 («Clausola arbitrale per la protezione degli investimenti») dell’Accordo del 17 marzo 19644 concernente il commercio, la protezione degli investimento e la cooperazione tecnica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Madaga- scar.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Antananarivo, il 19 novembre 2008, in due originali in lingua francese.
Per il
Consiglio federale svizzero: Xxxxxx Xxxx
Per il
Governo della Repubblica del Madagascar: Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx
4 RS 0.946.295.231