DISCIPLINARE DI GARA
Area Sport
Servizio Tecnico Impianti Sportivi
DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA EX ART.60 D.LGS.50/2016 CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA – ART.95 COMMA 2 DEL D.LGS.50/2016 PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, CON LA FORMULA DELLA FINANZA DI PROGETTO, AI SENSI DELL’ART. 183 E SEGUENTI DEL CODICE, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA XXXXX XXXXXXX s.n.c., CON LAVORI ACCESSORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE NONCHÉ ONERI DI PROGETTAZIONE.
CIG: 8598759068 CUP: B61J20000170005 CPV: 92610000-0
Disciplinare di gara per l'affidamento servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale di via Xxxxx Xxxxxxx s.n.c., con lavori accessori di ristrutturazione e riqualificazione nonché oneri di progettazione.
PREMESSE
Indice
1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
1.1 Documenti di gara
1.2 Chiarimenti
1.3 Comunicazioni
2. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
2.1 Xxxxxx e canone concessorio
3. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO
4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
5. REQUISITI GENERALI
6. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA
6.1 Requisiti di idoneità professionale
6.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria
6.3 Requisiti di capacità tecnico-professionale
6.4 Comprova requisiti
7. AVVALIMENTO
8. SUBAPPALTO
9. CAUZIONI
9.1 Cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del Codice
9.2 Cauzione di cui all'art. 183, comma 13 del Codice
10. CONTRIBUTO ANAC
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
12. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
12.1 Cauzioni di cui al par. 9.1 e 9.2
12.2 Istanza di partecipazione
12.3 DGUE – Documento di Gara Unico Europeo
12.4 Dichiarazioni
12.5 Documentazione prevista all'art. 89 del Codice
12.6 Patto di integrità
12.7 Attestato di avvenuto sopralluogo
13. DOCUMENTAZIONE OFFERTA TECNICA
14. DOCUMENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA
15. VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA
16. SVOLGIMENTO GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
17. AGGIUDICAZIONE
18. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
18.1 Protocollo di Legalità
18.2 Tracciabilità dei flussi finanziari
18.3 Codice di comportamento
18.4 Decreto MIT 2 dicembre 2016 (rimborso spese pubblicazione obbligatoria)
18.5 Patto di Integrità
19. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Premesse
Il presente disciplinare di gara costituisce parte integrante e sostanziale del bando e contiene le norme relative alla modalità di partecipazione alla procedura di gara di cui all'oggetto.
Con deliberazione di G.C. n.379 del 16 ottobre 2020 è stato approvato il progetto definitivo presentato dalla costituenda ATI MEP, costituita dalla MEP s.r.l. (mandataria) e dalla SSD MEP Calcio s.r.l. (mandante) ai sensi dell'art.1 comma 304 lettera b) della legge 147/2013, completo di piano economico Finanziario (PEF) asseverato, e del piano di gestione, per l'affidamento mediante concessione di servizi, della gestione economica e funzionale, della progettazione esecutiva, dell'esecuzione dei lavori di riqualificazione e dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per la durata della concessione, dell'impianto sportivo del del comune di Napoli sito nella 6^ Municipalità (Ponticelli, Barra, San Xxxxxxxx a Teduccio) ed individuato al NECEU terreni al fg 164 particella 292, in via Xxxxx Xxxxxxx s.n.c..
Con la medesima deliberazione di G.C. n.379/2020 è stata dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza del progetto definitivo presentato dalla costituenda ATI MEP.
Con l'approvazione della proposta presentata dalla costituenda ATI MEP la stessa società ha assunto il ruolo di soggetto promotore ex art.1 comma 304 lettera d della legge 147/2013, con l’attribuzione dei benefici di Xxxxx.
Sulla scorta delle premesse e in esecuzione della determinazione a contrarre n. 01 del 20 gennaio 2021, è stata indetta una procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt.60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito Codice) per l’affidamento in concessione, con la formula della Finanza di Progetto, ai sensi dell’art. 183 e seguenti del Codice, della gestione del campo sportivo comunale di via Xxxxx Xxxxxxx s.n.c.., con lavori accessori di ristrutturazione e riqualificazione nonché oneri di progettazione, come meglio specificato negli atti di gara messi a disposizione dei concorrenti.
CUP: B61J20000170005 - CIG: 8598759068
RUP della procedura di gara è arch. Xxxxxxxx XXXXXXXX funzionario del servizio Tecnico Impianti Sportivi del Comune di Napoli
Gli interessati ed il soggetto promotore, in possesso dei requisiti specificati nel presente disciplinare, possono partecipare alla presente procedura di cui all'art.183 comma 15 del d.lgs.50/2016 ed all'articolo 1 comma 304 lettera d) della legge 147/2013 e ss.mm.ii.
Ai sensi dell’art.183 comma 15 del Codice, il soggetto promotore può esercitare il diritto di prelazione. Pertanto, se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati dall'art.183 comma 9 del d.lgs.50/2016. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui all'art.183 comma 9 del d.lgs.50/2016. Nel caso di aggiudicazione a soggetto diverso dal promotore, si applica quanto previsto dal comma 304 lettera d) penultimo capoverso della legge 147/2013; l'aggiudicatario è tenuto a subentrare anche nell’accordo con SSD MEP Calcio s.r.l. in qualità di Società Sportiva utilizzatrice in via prevalente dell’impianto sportivo comunale di via Xxxxx Xxxxxxx s.n.c e dovrà consentire alla stessa l'utilizzo della struttura sportiva alle stesse condizioni delle altre società sportive utilizzatrici dell'impianto stesso.
Si specifica che la somma relativa agli oneri per la predisposizione della proposta e per la predisposizione del progetto “definitivo” è corrispondente a € 12.103.40 oltre IVA 22% pari al 2,5% delle spese di investimento. L'affidamento della concessione comporta il trasferimento del rischio operativo in capo al concessionario ai sensi dell'art.165 comma 1 del D.lgs.50/2016.
L'affidamento della concessione è interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell'art.58 del D.Lgs.50/2016. Pertanto, le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo della Piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco Fornitori e delle Gare Telematiche del Comune di Napoli, accessibile all'indirizzo: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xxxxxx.xx
A tal fine, gli operatori economici interessati, dovranno, qualora non vi abbiano già provveduto, procedere alla registrazione on_line sul Sistema per il rilascio della password che consentirà la partecipazione alle procedure di gara presenti sulla piattaforma telematica.
Al suddetto indirizzo sono disponibili un manuale di guida alla registrazione preliminare nonché un servizio di assistenza.
1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
1.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
- Bando e Disciplinare di gara (Norme Integrative al Bando).
- Proposta presentata, ex art.1 comma 304 lettera b) della legge n.147/13, relativa alla richiesta della concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo del comune di Napoli sito nella 6^ Municipalità (Ponticelli, Barra, San Xxxxxxxx a Teduccio) ed individuato al NECEU terreni al fg 164 particella 292, in via Xxxxx Xxxxxxx s.n.c.., con annessa l'esecuzione di lavori accessori di ristrutturazione e riqualificazione dell’impianto sportivo nel suo insieme, dalla costituenda ATI MEP costituita dalla MEP s.r.l. (mandataria) e dalla SSD MEP Calcio s.r.l. (xxxxxxxx), ed approvata con deliberazione di G.C. n.379 del 16 ottobre 2020 ex art.1 comma 304 della legge 147/2013 e xx.xx. e ii. costituita dai seguenti elaborati:
Elenco elaborati:
1. RTG – Relazione tecnica;
2. Documentazione fotografica;
3. RGF – Relazione geotecnica generale e delle fondazioni;
4. RM – Relazione sui materiali;
5. MD – Piano di Manutenzione – Strutture;
6. RC – Relazione di calcolo;
7. TC – Tabulato di calcolo strutture;
8. RTI – Relazione impiantistica;
9. CV – Calcolo e Verifiche impianto elettrico;
10. SU – Schema Unifilare;
11. RA – Relazione Acustica;
12. EP - Xxxxxx Xxxxxx – Opere Edili;
13. CME – Computo Metrico Estimativo – Opere Edili;
14. EP S – Elenco prezzi Unitari – Strutture;
15. CME S – Computo Metrico estimativo – Strutture;
16. CSA – capitolato Speciale di appalto;
17. PSC – Piano di Sicurezza e Coordinamento;
18. DG – Diagramma di Gant – ;
19. VR - Valutazione del Rischio – SIC,
20. RGL – Relazione Geologica;
21. RGS – Relazione sismica;
22. RGT – Relazione Geotecnica;
23. BC – Bozza di Convenzione;
24. Contratto di gestione impianto;
25. Capitolato di Gestione impianto sportivo;
26. PEF – Piano Economico Finanziario asseverato;
27. QE – Quadro Economico;
28. Tav.A 01 - stato pregresso e situazione attuale - planimetria – Inquadramento planimetrico scala 1:500;
29. Tav. A02 - stato pregresso e situazione attuale - Piante e Prospetti - spogliatoio e spalti -scala 1:100;
30. Tav. A03 - stato pregresso e situazione attuale - Pianta Palestra quota sottostrada - scala 1:100;
31. Tav. P01 - situazione di progetto Planimetria - Planimetria generale - particolari - scale varie;
32. Tav. P02 - situazione di progetto Architettonico - Piante, sezioni e prospetti - spogliatoio, spalti e palestra - scala 1:100;
33. Tav. S01 - situazione di progetto - Strutturale - Fondazione e piano coperture - carpenterie scale varie;
34. Tav. IMP01 - situazione di progetto - Layout elettrico esterni - scala 1:200;
35. Tav. IMP02 - situazione di progetto - Layout elettrico interni - scala 1:200;
36. Tav. V01 - situazione di progetto Prevenzione incendi - Piante - spogliatoio, spalti e palestra scala 1:100;
37. Tav. AC01 - situazione di progetto - allestimento di cantiere - Planimetria generale scala varie
38. Deliberazione G.C.n.379/2020 -approvazione progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità;
39. Determinazione del corrispettivo per l'affidamento del servizio della progettazione esecutiva e del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione.
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx e all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xxxxxx.xx
1.2 CHIARIMENTI
I chiarimenti in ordine alla presente procedura, potranno essere formulati attraverso la piattaforma, dopo aver effettuato il Login con la password rilasciata dal sistema ed aver avviato la procedura di partecipazione alla presente gara. Il sistema consente, anche prima della conclusione della fase di partecipazione, di inviare quesiti selezionando l'apposito tasto "Invia quesito alla Stazione Appaltante", presente in "dettagli" della gara. Sarà possibile formulare quesiti entro e non oltre 6 giorni antecedenti il termine per la presentazione delle offerte, di cui al punto IV.2.2 del bando di gara e comunque non oltre il termine ultimo per la presentazione di quesiti indicato nei dettagli gara.
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali informazioni, fornite ai sensi dell’art.74 comma 4 del Codice almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte saranno gestite attraverso la piattaforma e visibili, una volta selezionato "dettagli" nella tendina a sinistra in "I tuoi quesiti". Il quesito può essere pubblicato in forma anonima sotto forma di faq visibile sempre nella tendina a sinistra da tutti gli operatori economici che hanno avviato la procedura di partecipazione alla gara. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
N.B. I concorrenti, anche dopo aver perfezionato la procedura di partecipazione, devono periodicamente consultare i dettagli della gara (sulla piattaforma digitale) a cui si sta partecipando, al fine di apprendere tempestivamente le eventuali rettifiche che potrebbero essere state apportate al bando anche successivamente alla sua pubblicazione.
In tal caso, sarà presente una comunicazione in "dettagli" del bando di gara a cui si partecipa, che riporta la notizia circa la rettifica e rimanda all'avviso completo visionabile in "Documentazione gara" oltre che sul sito web del Comune di Napoli.
1.3 COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art.76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo
PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art.76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo tramite PEC.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art.45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
2. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto è costituito da un unico lotto.
Ai sensi di quanto disposto dall'art.51 del D.lgs.50/2016, la motivazione della mancata suddivisione in lotti funzionali riguarda la natura stessa del servizio di gestione e manutenzione dell’impianto sportivo da svolgere, in quanto prestazione peculiare unica con la finalità di promuovere lo sport nell’ambito del sistema cittadino, finalizzato al soddisfacimento di bisogni degli utenti nel proprio contesto di vita individuale e sociale. In questo quadro il presente appalto non risulta efficacemente frazionabile per il conseguimento delle migliori condizioni economiche e di risultato come risulta dalla documentazione allegata. L’appalto è composto dalle seguenti attività:
Descrizione attività | Prestazione | CPV |
Servizio di gestione impianto sportivo | Principale | 92610000-0 |
Realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo | Secondaria | 45212290-5 |
Servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione | Secondaria | 71240000-2 |
Ai sensi dell’art. 48 comma 2 del Codice, in caso di raggruppamento di tipo verticale, la prestazione principale deve essere eseguita interamente dalla capogruppo mandataria.
In particolare, a carico dell’aggiudicatario è prevista:
• la predisposizione del Progetto Esecutivo relativo ai lavori, come da progetto definitivo allegato alla presente, di riqualificazione ed ampliamento dell’impianto sportivo del comune di Napoli sito in via Xxxxx Xxxxxxx ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice e degli articoli da 33 a 43 del DPR 207/2010;
• nel caso di affidamento dell'esecuzione dei lavori a soggetti terzi da parte del concessionario, l'affidamento dello svolgimento delle funzioni di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
• l’esecuzione dei lavori accessori, tenuto conto della proposta del promotore presentata ex art.1 commi 303- 304- 305 della legge 147/13, ed approvato con deliberazione di G.C.n. 379/2020 del 16/10/2020, oltre alle eventuali migliorie presentate in sede di gara dall'aggiudicatario stesso;
• la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto sportivo secondo le previsioni del Progetto Esecutivo e del piano di manutenzione allegato al progetto esecutivo;
• l’erogazione dei Servizi in conformità a quanto stabilito nella Convenzione sottoscritta con
l'amministrazione comunale;
• il reperimento di tutte le autorizzazioni necessarie al funzionamento dell'impianto sportivo ed all'erogazione del servizio di gestione;
• la gestione e lo sfruttamento economico dell’impianto secondo quanto previsto nella proposta del promotore approvata con Delibera di G.C. n. 379/2020 del 16/10/2020 e da quanto offerto in sede di gara, per una durata massima di complessivi 20 anni, incluso il tempo per l’esecuzione dei lavori da parte del Concessionario;
• l'assunzione dei rischi riportati nella matrice di cui all'art. 29 della bozza di convenzione allegata alla proposta della costituenda ATI MEP (promotore);
• l'assunzione del rischio di costruzione, rischio operativo, rischio di disponibilità, rischio di domanda così come disciplinati dal d.lgs. 50/2016.
Il concessionario, dopo l'aggiudicazione, ha facoltà, ai sensi dell’art.184 del Codice, di costituire una Società di progetto in forma di società per azioni od a responsabilità limitata, anche consortile, e secondo le disposizioni riportate nel paragrafo 5 della Bozza di convenzione allegata alla proposta della costituenda ATI MEP. L'ammontare minimo del capitale sociale della società eventualmente costituita deve essere pari ad € 10.000,00, nel caso di S.r.l., e pari a € 50.000,00, nel caso di S.p.A.
Tutto quanto sopra relativamente al complessivo intervento inerente la gestione, manutenzione e riqualificazione dell'impianto sportivo Comunale DI VIA Xxxxx Xxxxxxx s.n.c., come meglio specificato nel progetto definitivo posto a base di gara, presentato dalla costituenda ATI MEP, ed approvato con deliberazione di G.C.n. 379/2020 del 16/10/2020 ex art.1 comma 304 della legge 147/2013.
Il valore presunto della concessione, stimato ex art. 167 comma 4 del d.lgs. 50/2016, è pari ad € 7.073.445,00.
Ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett. a) del Codice, la procedura di gara è al di sopra della soglia comunitaria. L'appalto è finanziato con fondi interamente resi disponibili dal soggetto aggiudicatario. A carico del Comune di Napoli non compete alcun “prezzo” ai sensi degli artt. 165 co.2 e 180 co. 6 del Codice ed il Comune di Napoli non potrà fornire al concessionario alcun contributo economico a fronte della gestione da lui svolta. Al Concessionario competono, per tutta la durata della concessione, tutti i costi di gestione e di manutenzione dell’impianto oltre agli altri costi di cui al capitolato lavori e al capitolato di gestione allegati agli atti di gara.
L’importo per la prestazione inerente al servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è pari ad € 23.227,20 oltre IVA e oneri previdenziali ed è stimato in base al DM 16/06/2016 (categoria Edilizia, id opera E12).
L’ammontare complessivo dell'investimento (progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, verifiche tecniche e prove di laboratorio, collaudo, revisione tecnico contabile, tutto comprensivo di oneri previdenziali) per la riqualificazione dell'impianto sportivo comunale di via Xxxxx Xxxxxxx s.n.c. ammonta ad € 484.136,00 oltre IVA come da quadro economico dell’intervento di cui al progetto “definitivo” del proponente.
Riassumendo:
Valore stimato della Concessione ex art. 167 del D.lgs. n.50/2016 | € 7.073.445,00 |
Importo complessivo dell’investimento al netto dell’IVA, risultante dal quadro economico allegato alla proposta del promotore. | € 484.136,00 |
Importo per la prestazione inerente al servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione incluso nell’importo complessivo dell’investimento | € 23.227,20 |
Somma relativa agli oneri per la predisposizione della proposta e per la predisposizione del progetto “definitivo” pari al 2,5% del valore dell’investimento | € 12.103.40 |
Canone concessorio annuo offerto dal proponente | € 6.000,00 |
Il concessionario provvederà alla realizzazione dell'intervento in oggetto e alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile e degli impianti tecnologici recuperando la somma investita attraverso i ricavi della gestione. Pertanto la controprestazione a favore del concessionario consisterà unicamente nel diritto di
gestire funzionalmente e sfruttare economicamente le opere realizzate per la durata della concessione. L'equilibrio dell'investimento deve risultare da un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito, ovvero da una delle società di cui all'art. 183, comma 9, del Codice.
Le lavorazioni di cui si compone l'intervento rilevanti ai fini della qualificazione rientrano nelle seguenti categorie:
a. interventi di manutenzione degli edifici che interessano:
• impianto elettrico;
• impianto termico e trattamento aria;
• impianto idrico sanitario;
• rinnovamento opere edili, ecc.;
b. interventi di miglioramento del complesso sportivo mediante:
• realizzazione di nuovi spogliatoi negli ambienti dell'alloggio del custode attualmente libero,
• realizzazione di un gazebo;
• Interventi di valorizzazione sociale dell'impianto sportivo;
• realizzazione di un campo polivalente di calcetto /tennis
• adeguamento e miglioramento funzionale e aggiornamento alle norme di sicurezza degli impianti sportivi D.M.I. 18/03/1996;
Ai sensi dell'art 174 comma 2 del Codice, il concorrente deve indicare in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intende subappaltare a terzi.
Le lavorazioni, ai fini della qualificazione delle imprese sono complessivamente riconducibili alle seguenti Categorie:
CATEGORIA | QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA SI/ NO E CLASSIFICA | IMPORTO | INDICAZIONI SPECIALI AI FINI DELLA GARA |
PREVALENTE O SCORPORABILE | |||
OG1 edifici civili e industriali | SI CLASSIFICA I | € 300.187,98 | PREVALENTE |
OG11 Impianti elettrici e di rilevazione fumi ed allarme ecc.. | SI CLASSIFICA I | € 86.932,06 | SCORPORABILE/SUBAPPALTABILE |
TOTALE | € 387,120.04 |
2.1. DURATA E CANONE CONCESSORIO
La Concessione, decorrerà dalla data del verbale di consegna dell’impianto sportivo al concessionario.
La durata della concessione relativa alla proposta della ATI MEP (promotore) è di 20 anni di gestione incluso il tempo per l’esecuzione dei lavori ed il canone concessorio annuo riportato nel PEF allegato alla proposta è pari ad € 6.000,00. Sulla suddetta durata i partecipanti alla gara possono proporre offerte in diminuzione in conformità del PEF da loro presentato.
Sul suddetto canone concessorio i partecipanti alla gara possono proporre offerte in aumento percentuale in in conformità del PEF da loro presentato.
Nel periodo di durata della concessione sono pertanto comprese anche le fasi di progettazione esecutiva, realizzazione e collaudo dei lavori di riqualificazione dell’impianto.
In particolare, la durata delle attività contrattuali è così suddivisa:
Entro 30 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, il Concessionario dovrà consegnare al Concedente il Progetto Esecutivo completo degli eventuali pareri necessari dei soggetti preposti.
Il concessionario dovrà redigere il Progetto Esecutivo in conformità al Progetto Definitivo, approvato con deliberazione di G.C. n.379/2020 , alle eventuali migliorie offerte in sede di gara, alle relative disposizioni del
Codice e del Regolamento, e delle osservazioni e prescrizioni formulate dal Concedente.
Il concessionario, dovrà provvedere ad acquisire sul progetto esecutivo, gli eventuali pareri necessari ai fini dell'approvazione del progetto esecutivo stesso da parte dell'Amministrazione Concedente.
Termine di esecuzione dei lavori: i lavori dovranno essere ultimati entro 12 mesi decorrenti dalla data del verbale di consegna ed inizio lavori come risultanti dallo schema di convenzione e programma lavori presentato dal concessionario.
L’Amministrazione si riserva di autorizzare l'esecuzione anticipata delle prestazioni qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 32, comma 8, del D.Lgs. 50/16.
Ai sensi dell'art.106 comma 11 del Codice, il contratto può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
3. SOPRALLUOGO
Il sopralluogo sulle aree e immobili interessati ai lavori e servizi è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.
Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo i concorrenti devono inviare alla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla data di scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, all'indirizzo PEC xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. La richiesta deve specificare l'indirizzo di posta elettronica certificata cui indirizzare la convocazione. Detto sopralluogo non deve essere effettuato dal proponente che ha già effettuato il rilievo, approntato la restituzione grafica e redatto il progetto definitivo.
ll sopralluogo verrà effettuato nei soli giorni stabiliti dal RUP. Data e luogo del sopralluogo sono comunicati con almeno due giorni di anticipo. All'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere un documento a conferma dell'effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione.
L’effettuazione del sopralluogo è indispensabile per poter formulare l’offerta e la mancata effettuazione dello stesso comporta l’esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, in quanto determinante la mancanza di un elemento essenziale dell’offerta stessa. La mancata effettuazione del sopralluogo non è pertanto regolarizzabile o sanabile e non è assoggettata all’applicazione dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016.
Il sopralluogo potrà essere effettuato dal rappresentante legale, dal direttore tecnico del concorrente, come risultante da certificato CCIAA/ALBO/REGISTRO o da altro soggetto munito di delega e purché dipendente dell'operatore economico concorrente.
In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché muniti di delega di tutti detti operatori.
Non si effettueranno sopralluoghi oltre il termine di 10 giorni prima della scadenza del bando.
Al termine della presa visione dei luoghi e del progetto verrà rilasciata dal RUP o da un suo delegato, apposita dichiarazione di presa visione del progetto e dei luoghi di esecuzione dei lavori, da allegarsi ai documenti di gara.
4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Tra questi sono ricompresi gli Enti di Promozione Sportiva, le Società Sportive Dilettantistiche, le Associazioni Sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive riconosciute dal CONI in possesso dei seguenti requisiti:
a) Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, affiliate almeno ad una federazione sportiva o ente di promozione sportiva, legalmente costituite conformemente alla vigente normativa;
b) Gli Enti di Promozione sportiva e le Federazioni Sportive riconosciuti dal CONI;
c) l raggruppamenti temporanei, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui ai punti a) e b).
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, possono indicare consorziate esecutrici diverse per ogni lotto. Le medesime esecutrici e le imprese raggruppate possono partecipare ad altri lotti da sole o in RTI/Consorzi con altre imprese, rispettando il limite di partecipazione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
5.REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del
Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art.53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n.165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
6. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO- ORGANIZZATIVA E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
6.1 Requisit i di idoneità professionale:
Per la gestione dell’impianto
• Iscrizione alla CCIAA, con oggetto sociale attinente alla gestione di impianti sportivi.
Ai concorrenti appartenenti ad altro Stato membro, si applica quanto prescritto dall’art. 83, comma 3 del Codice.
In caso di ATI orizzontale il suddetto requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa costituente l’ATI/il RTI. In caso di ATI verticale il suddetto requisito deve essere posseduto dalla capogruppo mandataria che esegue la prestazione principale (servizio di gestione impianto sportivo)
Per i soggetti designati per la progettazione:
a) Iscrizione presso i competenti Ordini professionali;
b) Per il soggetto a cui è affidato il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è richiesto il possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008;
c) Possesso dei requisiti di cui al D.M. 263/2016.
Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
Per i lavori:
I concorrenti che eseguano direttamente i lavori con la propria organizzazione di impresa devono essere in possesso di idonea attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella categoria e per la classifica adeguata ai lavori da assumere, ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., come riepilogate nel seguito:
CATEGORIA | QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA SI/NO E CLASSIFICA | IMPORTO | INDICAZIONI SPECIALI AI FINI DELLA GARA |
PREVALENTE O SCORPORABILE | |||
OG1 edifici civili e industriali | SI CLASSIFICA I | € 300.187,98 | PREVALENTE |
OG11 Impianti elettrici e di rilevazione fumi ed allarme ecc.. | SI CLASSIFICA I | € 86.932,06 | SCORPORABILE/SUBAPPALTABILE |
TOTALE | € 387,120.04 |
N.B.
I concorrent i beneficiano dell’incremento della classifica OG1 I di qualificazione nei limit i ed alle condizioni indicate all’art. 61, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
Il concorrente che non sia in possesso di adeguata qualificazione per le suddette categorie potrà, in alternativa, dichiarare il subappalto per tali categorie, oppure partecipare in raggruppamento temporaneo di tipo verticale con soggetto qualificato, oppure ricorrere all’istituto di avvalimento per la categoria OG1 o, in alternativa, ricorrere alla procedura di affidamento a terzi secondo quanto stabilito dal Xxxxxx.
6.2 Requisit i di capacità economico–finanziaria ex art. 95 del DPR 207/2010:
Ai sensi dell’art. 95, comma 1, del D.P.R. 207/2010, i concorrenti, se eseguono lavori con la propria organizzazione di impresa, devono essere qualificati secondo quanto previsto dall’art. 79 comma 7 del D.P.R. 207/2010, con riferimento ai lavori direttamente eseguiti ed essere in possesso dei requisiti seguenti:
A) fatturato medio, al netto di IVA, relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell’investimento previsto per l’intervento
€ 48.413,60 (euro quarantottomilaquattrocentotredici/60);
B) avere un capitale sociale non inferiore ad € 24.206,80 (euro ventiquattromiladuecentosei/80) – pari ad un ventesimo dell’investimento previsto.
Tali requisiti vengono richiesti in quanto si tratta di servizio che deve essere garantito secondo standard elevati e perciò necessitanti di una struttura organizzativa adeguata predefinita e con esperienza pregressa. Inoltre, tale requisito di capacità economico-finanziaria viene previsto in quanto necessario a garantire la sostenibilità del progetto che prevede costi a carico dell’aggiudicatario per la realizzazione del progetto stesso.
In caso di RTI/consorzio ordinario di concorrenti, rete di impresa GEIE, il requisito di cui alla lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che l'impresa mandataria dovrà possedere la quota maggioritaria. Il requisito di cui alla lett. b) deve essere soddisfatto per intero dall’impresa mandataria. Nell’ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) si applica l'art. 47 del Codice.
Nel caso gli operatori economici siano consorzi, è obbligatorio indicare nello specifico la/e consorziata/e ero- gante/i i servizi oggetto del presente appalto.
I mezzi di prova sono quelli indicati nell'Allegato XVII, parte I del Codice.
6.3 Requisiti di capacità tecnico–professionale ex art. 95 del DPR 207/2010
C) aver svolto negli ultimi cinque anni, servizi affini (gestione di impianti sportivi con caratteristiche simili a quello oggetto della concessione costituito da un campo di calcio a 8 e da una palestra) a quello previsto dall’intervento per un importo medio di € 24.206,80 (euroventiquattromiladuecentosei/80) - pari al cinque per cento dell’ investimento previsto;
D) aver svolto negli ultimi cinque anni, almeno un servizio affine a quello previsto dall’intervento per un importo almeno di € 9.682,72 (euronovemilaseicentottantadue/72) – pari al due per cento dell’investimento previsto.
In alternativa, ex art. 95 comma 2 del DPR 207/2010, i requisit i di capacità tecnico professionale cui al punto c) e al punto d) di questo paragrafo si intendono assolt i se il concorrente dimostra di possedere un fatturato
medio di cui al 6.2 lett. a) pari almeno ad € 120.000,00 (euro centoventimila/00) e un capitale sociale di cui al 6.2 lett.b) pari almeno ad € 60.000,00 (eurosessantamila/00).
Con riferimento ai requisiti di cui sopra, in caso di partecipazione in R.T.I, per quanto riguardo il requisito di cui alla lett. a), dovrà essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria e che, per quanto riguarda il requisito di cui alla lett. b), dovrà essere posseduto per intero dall’impresa mandataria.
Qualora il concorrente intenda eseguire direttamente i lavori o l’esecutore degli stessi sia in raggruppamento temporaneo di impresa con il concorrente, si richiede (in capo al soggetto esecutore degli stessi):
E) di essere in possesso di attestazione SOA, in corso di validità, rilasciata da Società di Attestazione SOA regolarmente autorizzata, da cui risulti l’iscrizione per la categoria OG 1 classifica I e OG11 classifica I (categoria SIOS di cui al D.M. 248/2016), per prestazione di progettazione e di esecuzione, e di avere una struttura tecnica in possesso dei requisiti speciali richiesti per la progettazione.
N.B: Con specifico riferimento alle lavorazioni comprese nella categoria OG11, il possesso dei relativi requisiti potrà essere dimostrato in sede di gara anche ai sensi dell'articolo 90, del D.P.R. n. 207/2010 ossia dichiarando quanto segue:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data del bando all'importo del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del presente bando;
c) adeguata attrezzatura tecnica.
Il concorrente che non sia in possesso di adeguata qualificazione per le suddette categorie potrà, in alternativa, dichiarare il subappalto per tali categorie, oppure partecipare in raggruppamento temporaneo di tipo verticale con soggetto qualificato, oppure ricorrere all’istituto di avvalimento per la categoria OG1 o, in alternativa, ricorrere alla procedura di affidamento a terzi secondo quanto stabilito dal Xxxxxx.
6.3.3 Progettazione esecutiva
Di essere in possesso dei requisiti per la progettazione esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.
La categoria, destinazione funzionale e ID opere, oggetto di progettazione esecutiva, determinate secondo quanto previsto dal D.M. 17 Giugno 2016 (Allegato corrispettivo progettazione) è riportata nella seguente ta- bella:
Categoria | ID opere | Grado di complessità | Importo lavori | Onorario della progettazione definitiva ed esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione |
Edilizia | E. 12 | 1,15 | € 387.120,04 | € 23.227,20 |
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto che viene designato quale potenziale affidatario dell’incarico, lo stesso dovrà essere espletato da professionisti iscritti in appositi Albi degli ordinamenti profes - sionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione delle offerte, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. All’atto dell’affidamento dell’incarico dovrà essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario.
Il/i soggetto/i che verrà/nno designato/i quale potenziale/i affidatario/i dell’incarico della progettazione esecutiva, sia che faccia parte dello staff tecnico impresa concorrente in possesso di attestazione SOA per l’esecuzione e per la progettazione, sia che venga associato o indicato in sede di partecipazione alla gara, dovrà essere in possesso dei requisiti di cui al D.M. n. 263/2016 e possedere i requisiti per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.
Inoltre, dovrà:
✓ non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del Codice;
✓ non essere indicato come progettista da altra impresa concorrente alla medesima gara;
✓ in caso di raggruppamenti temporanei di soggetti di cui all’articolo 46 comma 1, lett. e) del Codice, gli stessi dovranno prevedere, quale progettista, la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione e dovrà essere indicato il soggetto incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni.
6.4 Comprova dei requisiti
Ai sensi dell’art. 85 del Codice, la Stazione Appaltante prima di aggiudicare la gara, procede alla verifica dei re- quisiti speciali e generali dichiarati dal concorrente primo classificato.
La Stazione Appaltante ha comunque la facoltà di procedere, durante l’espletamento della gara, ad una verifica a campione dei requisiti dichiarati.
Ai sensi dell’art. 9, comma 1bis, della Delibera AVCP 111/2012 e successive modifiche (v. Delibera Anac n. 157/2016), l’utilizzo della piattaforma con procedura di gara interamente telematica permette, in regime transitorio, di derogare all’AVCpass.
7. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art.89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art.45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art.83, comma 1, lett. b) e c) del Codice e dei punti 6.2 e 6.3 del presente disciplinare, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].
Ai sensi dell’art.89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art.89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art.89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art.89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo “Comunicazioni”, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
8. SUBAPPALTO
In caso di subappalto si applica quanto prescritto all’art.174 del Codice.
Nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere al subappalto deve allegare dichiarazione con l’indicazione della prestazione da subappaltare ex art. 174 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, in mancanza di tale dichiarazione il subappalto non sarà autorizzato.
Il subappalto nella progettazione è ammesso nei limiti di cui all’art. 31, comma 8, del Codice.
9. CAUZIONI
9.1Cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del Codice
L’offerta è corredata da:
a) da una cauzione provvisoria pari al 2,0% del valore della concessione, ovvero pari a € 141.468,90;
b) da una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art.93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art.89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art.89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n.231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Banco di Napoli, Tesoreria del Comune di Napoli;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art.93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art.103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx- non- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art.127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n.123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art.30 della L. 11 febbraio 1994, n.109 deve intendersi sostituito con l’art.93 del Codice);
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
• in originale o in copia autentica ai sensi dell’art.18 del d.p.r.28 dicembre 2000, n.445;
• documento informatico, ai sensi dell’art.1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
• copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art.22, commi 1 e 2, del d.lgs.82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs.82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art.93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art.45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art.45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art.93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art.45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art.20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
9.2 Cauzione di cui all'art. 183, comma 13 del Codice.
L'offerta deve essere corredata da una cauzione pari ad almeno il 2,5% del valore dell'investimento di € 484.136,00 e pertanto la cauzione è pari a € 12.103,40. Alla stessa non si applicano le riduzioni di cui all’art.93 comma 7 del Codice.
Detta garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta ed è svincolata, a seguito dell’aggiudicazione definitiva, al momento del pagamento delle spese di investimento da parte dell’aggiudicatario all’avente diritto. Detta cauzione è dovuta, infatti, ai sensi del combinato dei commi 9 e 15 art.183 D.Lgs. n.50/2016, a garanzia dell’eventuale pagamento delle spese per la predisposizione dell’offerta, in caso di esercizio – o mancato esercizio - del diritto di prelazione della costituenda ATI MEP nella qualità di Promotore.
10. CONTRIBUTO ANAC
Come comunicato sul sito ANAC in data 23.12.2020 “A decorrere dal 1° gennaio 2021 gli operatori economici e le stazioni appaltanti sono nuovamente tenuti al versamento dei contributi dovuti all'Autorità per tutte le procedure di scelta del contraente”. Pertanto, i concorrenti, a pena d'esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, scegliendo tra le modalità disponibili sul sito dell'ANAC (già AVCP) per il seguente importo: € 200.00
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica raggiungibile all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xxxxxx.xx. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsivoglia altra modalità di presentazione. Per partecipare alla procedura, i soggetti interessati dovranno:
1. collegarsi al profilo committente all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xxxxxx.xx e, selezionando la procedura, registrarsi al Portale Appalti, attivando la funzione “Registrati” presente nella sezione Bandi di gara e contratti – “Accesso Operatori Economici”;
2. accedere al Portale con le credenziali ottenute in fase di registrazione;
3. prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel “Manuale Operativo partecipazione Gare Telematiche” disponibile sulla piattaforma;
4. disporre di firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione e l’offerta o presentare firma autenticata.
N.B. L’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella documentazione offerta economica, costituirà causa di esclusione. Verranno altresì escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento.
La piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:
- Busta A – Contenente DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
- Busta B – Contenente OFFERTA TECNICA;
- Busta C – Contenente OFFERTA ECONOMICA
L’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica costituirà causa di esclusione.
Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive.
Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana o accompagnata da traduzione asseverata.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Si precisa che l’offerta deve essere sottoscritta digitalmente, pena l’esclusione, dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore; nel caso di concorrent i con idoneità plurisoggettiva non ancora costituit i i suddet t i document i devono essere sottoscrit t i da tut t i i sogget t i che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.
Effettuata la registrazione l’interessato dovrà seguire la seguente procedura: visualizzata la gara in Home - "ultime gare pubblicate" ovvero in "Bandi di gara", selezionare, in dettagli, "avvia la procedura di partecipazione". A questo punto sarà possibile allegare, entro e non oltre il termine di scadenza previsto, nel seguente ordine, la documentazione amministrativa, la documentazione offerta tecnica e la documentazione offerta economica di cui al presente disciplinare. Completata la fase di caricamento di tutta la documentazione, sarà possibile selezionare "Trasmetti e conferma la partecipazione" e scaricare la relativa ricevuta; il sistema genera un messaggio di conferma partecipazione.
In caso di partecipazione di costituendo RTI, alla voce “In che forma desidera partecipare?” Selezionare, nell'anagrafica del concorrente, l’opzione Raggruppamento temporaneo di imprese (ATI) o Professionisti (RTP), il software consentirà di inserire il nome del raggruppamento e dei componenti. L’Azienda o il Professionista corrispondente all’utente che ha effettuato il login verrà considerato il capofila del raggruppamento. Cliccando su Aggiungi un componente al raggruppamento è possibile inserire i dati del/i componente/i.
Si precisa che l'operatore economico può ritirare la partecipazione fino al momento di avvio della seduta di gara. Si precisa inoltre, che ogni singolo documento prodotto digitalmente non dovrà superare la dimensione di 50 MB; la dimensione totale del plico telematico non dovrà superare i 1 GB.
12. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
12.1 Cauzioni di cui ai par. 9.1 e 9.2
Il mancato inserimento della documentazione nel campo obbligatorio "Cauzione-fideiussione" non consente il passaggio alla fase successiva.
12.2 Istanza di partecipazione
La domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante e inserita nell'apposito campo obbligatorio.
Nel caso di partecipazione in costituendo raggruppamento o in costituendo consorzio ordinario di concorrenti, la domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo o consorzio. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già
regolarmente costituito, la domanda deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della mandataria, con allegata copia autentica, rilasciata dal notaio, dell’ATTO DI COSTITUZIONE di RTI/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI /XXXX, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all’art. 48 commi 12 e 13, del D.Lgs. 50/2016, in formato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo. La domanda può essere sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo;
In caso di partecipazione dei soggeF di cui agli artt.47 e 48 del Codice:
1) I consorzi stabili, ex art.47 del Codice, sono tenuti ad indicare nell'istanza per quali consorziate essi concorrono. Per esse opera il divieto di partecipare alla medesima gara in qualsiasi altra forma. Le consorziate esecutrici, unitamente al consorzio, dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del Codice.
2) In caso di costituendo RTI, l'istanza di partecipazione deve contenere: - l'indicazione delle parti della prestazione che saranno eseguite da ciascun operatore riunito e le relative quote percentuali; - l'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in RTI, indicando l'impresa designata come mandataria. Ciascuna impresa riunita in raggruppamento deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del Codice.
3) In caso di RTI già costituito, l'istanza di partecipazione deve contenere l'indicazione delle parti della prestazione che saranno eseguite da ciascun operatore riunito e le relative quote percentuali, ad essa deve essere allegata, altresì, copia autenticata del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferita alla mandataria. Ciascuna impresa riunita in raggruppamento deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del Codice.
4) In caso di consorzio ordinario si applicano le disposizioni di cui all'art.48 del Codice, dettate per i raggruppamenti temporanei d'impresa, in particolare l'obbligo di indicare le parti della prestazione che saranno eseguite da ciascun operatore consorziato. Ciascuna impresa consorziata deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.
5) In caso di soggetti di cui alle lett. f) e g) del Codice, si applicano le disposizioni di cui all'art.48 del Codice.
In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3 comma 4 quater del D.L. n. 5/2009, occorre allegare:
• copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art.25 del CAD, con indicazione dell'organo comune di rappresentanza;
• dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
• dichiarazione di cui all'art.48 comma 4 del Codice.
In caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art.3 comma 4 quater del D.L. n.5/2009, occorre allegare:
• copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art.25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario delle parti del servizio di cui all'art. 48 comma 4 del Codice. Qualora il contratto sia redatto con mera firma digitale non autenticata (art.24 del CAD), il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato con scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art.25 del CAD.
In caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, occorre allegare:
• copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art.25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario delle parti del servizio di cui all'art. 48 comma 4 del Codice;
o in alternativa
• copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto sia redatto con mera firma digitale non autenticata (art.24 del CAD), il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art.25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
1) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzione di capogruppo;
2) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
3) le parti del servizio o fornitura, di cui all'art.48 comma 4 del Codice, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
12.3 DGUE
Il concorrente compila il DGUE (di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche) messo a disposizione sotto forma di file editabile in “Documentazione Amministrativa” secondo quanto di seguito indicato.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Compilata dalla stazione appaltante.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:
• DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
Parte III – Motivi di esclusione
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
1.1.a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale del presente disciplinare;
1.1.b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria del presente disciplinare;
1.1.c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica del presente disciplinare;
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. Il DGUE deve essere presentato:
a. nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
b. nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
c. nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
12.4 Dichiarazioni - firmate digitalmente e inserite nell'apposito campo obbligatorio "Autocertificazione"
- rese ai sensi dell'art.38 del DPR 445/2000 e dell'art.65 del D.Lgs.82/2005 (ovvero per i concorrenti residenti all'estero secondo la legislazione dello Stato di appartenenza), con le quali il concorrente attesta:
1) di essere a conoscenza e di accettare, ai sensi dell'art.52 della L.R.3/2007, l'obbligo di attuare in favore dei propri dipendenti e/o collaboratori condizioni economiche e contrattuali non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, nonché di essere a conoscenza del vincolo per la stazione appaltante di subordinare l'aggiudicazione ed i pagamenti degli acconti e del saldo alla verifica del DURC;
2) che il prezzo offerto desunto dal computo metrico redatto dall’aggiudicatario tiene conto degli oneri previsti dall'osservanza delle norme per la sicurezza fisica dei lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto dalla Legge 327/2000 nonché degli obblighi in materia di sicurezza e della condizione di lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. 81/08 e ss. mm. ii;
3) di essere a conoscenza delle norme in materia antimafia di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii., al D.L. 187/2010 e ss.mm.ii. ed al D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.
4) di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme pattizie contenute nel “Protocollo di legalità” sottoscritto dal Comune di Napoli e dalla Prefettura di Napoli in data 1.8.07, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura e del Comune di Napoli e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, richiamando in particolare gli artt.2 e 8 (vedasi successivo art.19 "Informazioni Complementari", ove vengono riportati per esteso);
5) di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010 e ss.mm.ii.;
6) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio e neppure in forma individuale, qualora si partecipi alla stessa in forma associata;
7) l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari;
8) di essere a conoscenza e di accettare le condizioni richiamate dal Documento Unico di Programmazione 2020/2022 del Comune di Napoli, c.d. Programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica (per cui l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione nell'anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, ed alla verifica dei pagamenti dei tributi locali IMU, Tarsu e Tosap/Cosap), pubblicato sul sito del Comune di Napoli all'indirizzo: www.co- xxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxx;
9) di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. 254 del 24/4/14 e ss.mm.ii approvata con Deliberazione di G.C. n. 217 del 29/04/2017, che, all'art. 2 comma 3, dispone l'applicazione del Codice anche alle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Napoli; attesta, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del predetto Codice di Comporta- mento, di non aver concluso, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta amministrazione comunale, anche non più in sevizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione comunale in procedi- menti in cui la controparte sia stata interessata; si impegna altresì a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16/ter del D.lgs. 165/2001.
N.B. - Le sanzioni applicabili all'impresa affidataria in caso di violazione di quanto disposto dal Codice di Comportamento dei dipendent i dell'Ente, sono quelle previste nel Patto di Integrità adottato dall'Ente (art.20 c.7 del Codice di Comportamento).
In caso di gravi e reiterate violazioni delle suddette disposizioni il presente contratto sarà unilateralmente risolto dall’Amministrazione
10) di impegnarsi a rispettare, ai sensi dell'art.30 comma 3 del Codice, gli obblighi in materia ambientale,
sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazio nali elencate nell'allegato X. (Ai sensi dell'art.94 comma 2 del Codice, la Stazione Appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui al suddetto articolo.)
11) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad eseguire l'appalto, per l'intera durata dell’affidamento, con personale in possesso dei requisiti così come indicati capitolato di gestione allegato all’offerta. A tal fine si impegna a fornire, in caso di aggiudicazione, elenco nominativo del personale impiegato nell’espletamento delle attività ed a dimostrarne il possesso dei relativi requisiti richiesti previa presentazione dei curricula.
12) (Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) di impegnarsi ad uni- formarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge.
13) di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art.53, comma 5, lett. a), del Codice. 13.
14) di essere informato, ai sensi della normativa vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara.
15) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art.80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
16) Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art.186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n.267, 16, indica i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ………………... rilasciati dal Tribunale di…………………………….nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n.267;
17) indicazione del/i nominativo/i del/i soggetto/i incaricato/i della progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
18) di impegnarsi alla piena attuazione del piano finanziario ed al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti;
19) di essere a conoscenza che in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento entro dodici mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione si procederà alla risoluzione del rapporto e il con cessionario non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute;
20) (nel caso in cui il Concessionario non intenda eseguire direttamente i lavori con la propria organizzazione d’impresa o tramite imprese collegate o controllate o in raggruppamento) di non eseguire direttamente i lavori oggetto della concessione e si impegna ad affidare gli stessi a terzi, nel rispetto della vigente normativa;
21) di accettare il progetto definitivo redatto dal Promotore e approvato con Delibera G.C. n. 379/2020 come base per le migliorie da apportare.
Le dichiarazioni di cui al presente punto vanno rese e firmate digitalmente anche dalle imprese mandanti e dalle consorziate esecutrici e inserite nell'apposito campo obbligatorio "Autocertificazione".
12.5 Tutta la Documentazione prevista all'art. 89 del Codice, in caso di avvalimento.
In particolare, l’operatore economico deve inserire nell’apposito spazio del sistema telematico "Documentazione in caso di avvalimento" il contratto di avvalimento, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante copia autentica della scansione dell’originale cartaceo rilasciata da notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Detto contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
• oggetto;
• risorse e mezzi, (personale, attrezzature etc…) messi a disposizione per l’esecuzione dell’appalto, in modo determinato e specifico;
• durata;
• ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento.
L'impresa ausiliaria dovrà compilare un distinto DGUE e firmarlo digitalmente; lo stesso potrà essere inserito, a cura dell'impresa avvalente, o nell'apposito spazio "DGUE" ovvero nello spazio "Documentazione in caso di av- valimento".
Inoltre, nello spazio "Documentazione in caso di avvalimento" dovrà essere inserita la dichiarazione, firmata digitalmente dall'impresa ausiliaria, con la quale la stessa si obbliga nei confronti del concorrente e della Stazione Appaltante a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
12.6 Attestazione dell'avvenuto versamento del contributo all'ANAC, di cui al par.10.
A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nell'apposito spazio "Contributo Anac", a seconda della modalità di pagamento scelta, scansione digitale della stampa della ricevuta di pagamento, trasmessa dal “Servizio di riscossione”, oppure la scansione digitale dello scontrino rilasciato dal punto vendita, oppure, per i soli operatori economici esteri, la scansione digitale della ricevuta di bonifico bancario internazionale.
12.7 Patto di Integrità, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente.
Lo stesso dovrà essere firmato digitalmente anche dai legali rappresentanti delle imprese mandanti, delle imprese ausiliarie e delle consorziate esecutrici.
Lo stesso dovrà essere inserito nell'apposito campo obbligatorio "Patto di Integrità".
12.7 Attestato di avvenuto sopralluogo.
12.8 Attestazione SOA
13. OFFERTA TECNICA
L’offerta tecnica presentata dal soggetto partecipante deve contenere:
1) Bozza di Convenzione, avente i medesimi contenuti di quella presentata dal Promotore e posta a base di gara, adeguata alle proposte migliorative eventualmente presentate dal concorrente nella proposta.
N:B: La bozza di convenzione, a pena di esclusione, non dovrà contenere alcun riferimento agli aspetti quantitativi che sono valutati nell’offerta economica (importo riconosciuto al Comune e ribasso sulla durata della concessione e dei lavori) che dovranno essere indicati soltanto nei documenti inseriti nella Busta – offerta economica.
2) Piano gestionale;
Premesso che la valutazione delle offerte presentate verrà fatta a partire dal progetto gestionale presentato dal promotore e messo a base di gara, dovrà essere presentato un piano gestionale che illustri e metta in evidenza i seguenti aspetti:
a) modalità di gestione dell'attività e dei servizi sportivi, anche attraverso l'informatizzazione della struttura mediante programma gestionale con il quale sarà possibile ottenere report giornalieri degli accessi, oggetto di richiesta a campione da parte della Amministrazione in qualunque momento;
b) come il gestore intende favorire le finalità sociali dell’impianto e in particolare come intende rapportarsi con le politiche sociali del comune. Inoltre dovrà indicare la quantità e la qualità degli spazi riservati eventualmente alle associazioni di promozione sociale;
c) il modello organizzativo previsto per la gestione dell'impianto polivalente, esplicitando con chiarezza e completezza gli organigrammi presentati, il rispettivo ruolo del personale impiegato nell’erogazione del servizio nonché il livello di formazione.
Il piano dovrà indicare:
• le qualifiche degli istruttori, (titoli conseguiti: laurea in Scienze Motorie, attestati e brevetti rilasciati da Federazioni o Enti di promozione sportiva) le qualifiche possono essere integrate
dalla società successivamente alla aggiudicazione;
• le modalità di retribuzione degli istruttori, con i cosiddetti “contratti sportivi”, o con l’inserimento come dipendenti nella organizzazione di un impianto.
d) servizi migliorativi e proposte innovative offerte in coerenza con l'oggetto della concessione.
e) Programmazione e modalità di manutenzione (ordinaria e straordinaria) dell'impianto sportivo.
N.B. In detta relazione non dovranno essere riportati, a pena di esclusione, element i quantitativi oggetto di valutazione nell’offerta economica (come ad es. tariffe scuola calcio).
Nelle ipotesi in cui il piano gestionale del concorrente non prevede alcuna modifica e/o integrazione migliorativa rispetto al progetto gestionale posto a base di gara, il punteggio attribuito al corrispondente criterio sarà pari a 0 (zero) punti.
3) Proposte migliorative (descritte solo dal punto di vista qualitativo) al progetto definitivo approvato con deliberazione di G.C. n. 379/2020. Non sono ammesse varianti sostanziali all’organizzazione del progetto e alla destinazione d’uso dei campi sportivi; il concorrente, pertanto, può proporre solo soluzioni migliorative e qualitative di dettaglio. L'esame delle varie proposte migliorative dei concorrenti riguarderà gli aspetti qualitativi, in particolare saranno valutati elementi volti al contenimento dei consumi ed efficientamento energetico dell'impianto sportivo nel suo complesso, al miglioramento della fruibilità ed accessibilità e sicurezza, alla sistemazione delle aree a verde, con riferimento, in particolare:
f) agli infissi, ai materiali ed agli elementi tecnologici impiegati per l’isolamento e/o la coibentazione dei fabbricati (copertura, facciate esterne ed interne) finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica dell'impianto sportivo e, conseguentemente, alla riduzione del fabbisogno energetico del complesso stesso, di cui dovranno essere dimostrati i risultati attesi sotto il profilo dei relativi consumi.
g) Pregio delle dotazioni tecniche, tecnologiche e dei relativi apparecchi utilizzati, proposti dall’operatore economico concorrente, da installare nei compendi sportivi, capaci di conseguire il contenimento dei costi di impiego degli impianti attraverso la riduzione della “bolletta energetica e del fabbisogno della risorsa idrica”.
h) Migliorie al progetto definitivo in termini di funzionalità ed accessibilità dell'impianto sportivo e delle aree a verde.
i) Miglioramento del comfort e della fruibilità della tribuna spettatori del campo di calcio a 9, con esclusione di proposte di copertura della stessa.
La mancata presentazione della proposta migliorativa al progetto definitivo posto a base di gara comporterà l’attribuzione di 0 (zero) punti al corrispondente criterio.
N.B. Sono ammesse soltanto migliorie, non variant i al progetto (così come individuate nella Delibera ANAC n.210/2017).
La Commissione nel valutare le proposte migliorative terra conto anche della qualità, forma e completezza della documentazione presentata.
IN DETTA DOCUMENTAZIONE NON DOVRANNO ESSERE RIPORTATI, A PENA DI ESCLUSIONE, ELEMENTI QUANTITATIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE NELL’OFFERTA ECONOMICA.
L'offerta tecnica dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto munito di rappresentanza e in caso di costituendo RTI, consorzio ordinario o GEIE, da ciascuna impresa riunita o consorziata.
La stessa dovrà essere predisposta seguendo l'articolazione della griglia di valutazione, dovrà contenere ogni elemento utile ai fini dell'attribuzione del punteggio ed essere inserita, una volta completato il caricamento della documentazione amministrativa, nell'apposito campo obbligatorio "Offerta Tecnica" - fase 3.
14. OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica presentata dal soggetto partecipante dovrà contenere:
1) Capitolato di gestione con indicazione del piano tariffario praticato agli utenti singoli ed alle
associazioni sportive.
2) Il piano economico Finanziario (PEF) della concessione, asseverato da uno dei soggetti indicati dal comma
9 dell'art.183 del d.lgs.50/2016 (istituto bancario o società di servizi). Il piano deve documentare la redditività dell'investimento e contenere il quadro di tutti i costi che l'aggiudicatario dovrà sostenere, comprensivo di tutti i costi di gestione per tutto l'arco temporale della concessione.
Nel PEF dovranno essere esplicitati:
• Valore Attuale Netto (VAN di Piano);
• Tasso Interno di Rendimento (TIR di Piano)
• Valore delle spese di manutenzione ordinaria previste per ogni anno di gestione;
• Valore dei costi di manutenzione straordinaria per il rifacimento delle attrezzature sportive (pavimentazioni dei campi);
• Il canone concessorio annuo, in favore dell'amministrazione comunale salvaguardando l'equilibrio economico finanziario della proposta stessa.
Il PEF non è oggetto di valutazione nell’offerta economicamente più vantaggiosa, ma viene assunto al procedimento al fine di una valutazione di congruità tecnico – economica dell’offerta presentata.
3) Cronoprogramma dei lavori;
4) Computo metrico dei lavori;
5) Dichiarazione, compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri, redatta in lingua italiana ed in competente bollo (Euro 16,00) contenente l’ offerta proposta dal concorrente, espressa in cifre ed in lettere, relativamente a:
• dell’importo complessivo delle migliorie offerte dal partecipante alla gara (in termini di incremento economico rispetto all’importo di esecuzione dei lavori) e che saranno eseguite dallo stesso in caso di aggiudicazione, opportunamente dettagliato nel computo metrico da allegare all'offerta economica;
• ribasso sull’importo della quota di iscrizione annuale alla scuola calcio (a carico degli utenti fruitori dell’impianto) e dell'importo della quota di iscrizione e frequenza stabilite dal promotore;
• della riduzione del numero di anni della concessione offerta dal partecipante;
• aumento del canone annuo di concessione offerto dal concorrente;
• l’indicazione dei costi aziendali e dei costi della manodopera, ai sensi dell’art.95 comma 10 del d.lgs.50/2016.
La mancata presentazione di proposte migliorative relative all’offerta economica comporterà l’attribuzione di (0) zero punti al relativo criterio.
Si precisa che:
• saranno escluse dalla valutazione le offerte plurime, o espresse in diminuzione rispetto all’importo del progetto a base di gara, e/o quelle in aumento rispetto agli anni della concessione posta a base di gara;
• in caso di discordanza tra i valori espressi in cifre e quelli indicati in lettere prevarrà il valore indicato in lettere.
L'offerta economica dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto munito di rappresentanza e in caso di costituendo RTI/consorzio ordinario o GEIE, da ciascuna impresa riunita o consorziata.
La stessa deve essere inserita, una volta completata la fase 3, nel campo obbligatorio "Offerta economica" – fase 4.
La documentazione comprovante l'assolvimento dell'imposta di bollo sarà inserita nell'apposito campo "Assolvimento imposta di bollo".
Il concorrente può inserire nel campo "Eventuali documenti integrativi" della fase 4 – offerta economica, le giustificazioni di cui all'art. 97 del Codice.
15. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA
L'assegnazione dei punteggi avverrà in base all'esame comparato degli elementi tecnici ed economici.
Ai fini dell’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione di gara attribuirà, un totale di 100 punti massimi così suddivisi
Offerta Tecnica | fino a 70 punti |
Offerta Economica | fino a 30 punti |
OFFERTA TECNICA – Xxxxxxx 70 punti
La documentazione tecnica presentata da ciascun partecipante sarà esaminata e valutata, antecedentemente l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, da una apposita commissione giudicatrice, individuata dalla Stazione Appaltante, la quale attribuirà a suo insindacabile giudizio il punteggio.
In particolare il punteggio verrà attribuito in base ai seguenti criteri:
Nr. criterio | Nr. subcriterio | OFFERTA TECNICA Descrizione Criteri | Valore subcriterio | Valore criterio | Tipologia criterio Qualitativo (QL) o Quantitativo (QN) |
1 | Bozza di convenzione e piano di gestione | Punti 50 | |||
1.1 | Modalità di gestione delle attività e dei servizi sportivi, anche attraverso l’informatizzazione della struttura | Punti 10 | QL | ||
1.2 | Proposte migliorative dell'uso pubblico e sociale dell'impianto sportivo | Punti 15 | QL | ||
1.3 | Modello organizzativo previsto per la gestione dell’impianto, con esplicitazione dei ruoli del personale impiegato, delle qualifiche e delle modalità retributive. | Punti 10 | QL | ||
1.4 | Servizi migliorativi e proposte innovative | Punti 5 | QL | ||
1.5 | Programmazione e modalità di manutenzione, dell’impianto sportivo. | Punti 10 | QL | ||
Progetto | Punti 20 | ||||
2 | 2.1 | Qualità delle migliorie al progetto definitivo in termini di contenimento dei consumi ed efficientamento energetico (di cui ai punti 3a) e 3b) | Punti 10 | QL | |
2.2 | Qualità delle migliorie al progetto definitivo in termini di funzionalità ed accessibilità dell'impianto sportivo e delle aree a verde | Punti 5 | QL | ||
2.3 | Miglioramento del comfort e della fruibilità della tribuna spettatori del campo di calcio a 9. | Punti 5 | QL | ||
Totale punti offerta tecnica | Punti 70 |
CLAUSOLA DI SBARRAMENTO
L’operatore economico concorrente che non avrà totalizzato almeno 45 punti dei 70 punti complessivi previsti per l’offerta tecnica sarà escluso dalla gara, in quanto il progetto presentato sarà ritenuto insufficiente.
OFFERTA ECONOMICA | FINO A 30 PUNTI |
L’offerta economica terrà conto: 1. dell’importo complessivo delle migliorie offerte dal partecipante alla gara (in termini di incremento economico rispetto all’importo di esecuzione dei lavori) e che saranno eseguite dallo stesso in caso di aggiudicazione, opportunamente dettagliato nel computo metrico da allegare all'offerta economica; 2. ribasso sull’importo della quota di iscrizione e frequenza (con KIT) annuale alla scuola calcio (a carico degli utenti fruitori dell’impianto) stabilite dal promotore; 3. della riduzione del numero di anni della concessione offerta dal partecipante; 4. aumento del canone annuo di concessione offerto dal concorrente; 5. riduzione del tempo di esecuzione dei lavori rispetto al cronoprogramma del promotore. |
Nr. criterio | Nr. sub- criterio | Descrizione | Valore sub- criterio | Valore criterio | Tipologia criterio Qualitativo (QL) o Quantitativo (QN) |
3 | Offerta Economica | Punti 30 | |||
3.1 | Incremento offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori che saranno eseguiti dal partecipante alla gara | Punti 5 | QN | ||
3.2 | Ribasso sull’importo della quota di iscrizione e frequenza (con KIT) annuale alla scuola calcio stabilita dal promotore. | Punti 5 | QN | ||
3.3 | Riduzione del numero di anni della concessione offerta dal partecipante | Punti 3 | QN | ||
3.4 | Aumento del canone annuo offerto inserito nel Piano Economico Finanziario | Punti 15 | QN | ||
3.5 | Riduzione del tempo di esecuzione dei lavori rispetto al cronoprogramma a base di gara | Punti 2 | QN | ||
Totale punti offerta economica | Punti 30 |
Ai fini del calcolo per l'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione, nominata con Disposizione Dirigenziale del Dirigente del Servizio Tecnico Impianti Sportivi dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, applicherà, secondo quanto disposto dall'Allegato P del D.P.R. 207/2010, il seguente metodo : Aggregativo Compensatore:
C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
Σn = sommatoria.
a) Per quanto riguarda gli elementi qualitativi, i coefficienti V(a)i saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari ai sottocriteri, secondo i valori di seguito indicati.
a. il coefficiente 0 corrisponde a non valutabile;
b. il coefficiente 0,20 corrisponde a inadeguato;
c. il coefficiente 0,40 corrisponde appena accettabile;
d. il coefficiente 0,60 corrisponde a sufficiente;
e. il coefficiente 0,80 corrisponde a buono;
f. il coefficiente 1 corrisponde a ottimo.
Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti, attribuiti ad ogni criterio o sottocriterio da parte di tutti i commissari, in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate (poi si procederà a moltiplicare tale media definitiva per il punteggio massimo previsto per quel dato subcriterio). Qualora dovesse pervenire una sola offerta non si procederà al calcolo dei coefficienti definitivi.
OFFERTA ECONOMICA 30 PUNTI
b) Per quanto riguarda gli elementi quantitativi di cui al punto 3 in tabella (misurabili attraverso un valore numerico), sarà applicato il seguente criterio:
Elemento 3.1:
Si applicherà la formula:
P = 5 * Ra/Rmax
Ra=incremento assoluto offerto dal concorrente a (Rmax=incremento più elevato)
Per cui sarà attribuito il massimo punteggio, pari a 5, al concorrente che proporrà l’incremento maggiore sull’importo dei lavori (Rmax) rispetto a quello a cui si riferisce il progetto a base di gara. Agli altri concorrenti sarà attribuito il punteggio proporzionale all’incremento dell’importo dei lavori proposto (Ra), secondo la formula riportata. Nel caso di offerta pari a zero, il punteggio attribuito sarà pari a 0.
Elemento 3.2: Sarà attribuito il massimo punteggio al concorrente che offrirà il maggior ribasso sulla quota di iscrizione annuale alla scuola calcio riportata negli atti a base di gara. Agli altri concorrenti sarà attribuito il punteggio secondo la seguente formula:
P = 5 * Ra/Rmax
Ra=ribasso del concorrente a
Rmax=il ribasso percentuale più elevato
Nel caso di offerta pari a zero, il punteggio attribuito sarà pari a 0.
Elemento 3.3
Massimo punteggio attribuito al concorrente che offre la maggiore riduzione sulla durata della concessione riportata negli atti a base di gara, secondo la formula:
P= 3 * Ra/Rmax
Ra= riduzione offerta dal concorrente a Rmax= riduzione più elevata
Nel caso di offerta pari a zero, il punteggio attribuito sarà pari a 0.
Elemento 3.4
Massimo punteggio al concorrente che proporrà l’importo del canone annuo più alto. Altri concorrenti punteggio proporzionale all’importo canone proposto secondo la formula:
P= 15 * Ra/Rmax
Ra = canone offerto dal concorrente a Rmax= canone più elevato
Nel caso di offerta pari a zero, il punteggio attribuito sarà pari a 0.
Elemento 3.5
Massimo punteggio attribuito al concorrente che offre la maggiore riduzione sulla durata dei lavori riportata negli atti a base di gara, secondo la formula:
P= 2 * Ra/Rmax
Ra= riduzione offerta dal concorrente a Rmax= riduzione più elevata
Nel caso di offerta pari a zero, il punteggio attribuito sarà pari a 0.
In caso di parità di punteggio si darà priorità al punteggio attribuito all'elemento "offerta tecnica", in caso di pareggio sia del punteggio totale che parziale per entrambi gli elementi, si procederà al sorteggio ai sensi dell’art. 77 del R.D. 827/24.
16. SVOLGIMENTO DELLA GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
La gara si svolgerà in seduta pubblica, da remoto, nella data indicata dal bando di gara e nelle successive date, comunicate alle imprese concorrenti attraverso la piattaforma e via PEC.
I concorrent i potranno assistere alle operazioni di gara anche da remoto, collegandosi al link contenuto nella comunicazione di avvio seduta di gara che gli stessi riceveranno all'atto dell'avvio della seduta pubblica da parte dell'operatore autorizzato ad avviare la seduta di gara (ovvero selezionare "Dettagli" della gara e "Assist i alla seduta di gara"). La commissione giudicatrice viene nominata, ai sensi dell'art. 77 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Essa viene affiancata in seduta pubblica da un segretario verbalizzante senza di- ritto di voto. Nelle more dell'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei commissari, si applica il comma 12 dell'art.216 del Codice.
In particolare, conformemente al "Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara" approvato con Deliberazione di G.C. n. 745 del 01/12/2016 e alle Linee Guida ANAC n. 3 "No- mina, ruolo e compiti del RUP" approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1096 del 26/10/2016, il RUP avvia le operazioni di gara e procede ad esaminare la documentazione amministrativa dei concorrenti, provvedendo:
- alla validazione della documentazione idonea;
- all'esclusione, qualora ricorrano irregolarità essenziali non sanabili;
- al soccorso istruttorio, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 83 comma 9 del Codice.
Espletati tutti gli adempimenti amministrativi, la commissione aggiudicatrice, nominata, nel regime transitorio, con apposita disposizione dirigenziale, procede allo sblocco, in seduta pubblica, della documentazione Offerta Tecnica delle concorrenti ammesse alla fase successiva della gara, per attestarne e validarne il contenuto. Indi, in una o più sedute riservate, la commissione aggiudicatrice procederà alla valutazione delle offerte tecniche ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al par. 16. In successiva seduta pubblica, la stessa darà lettura dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica, con relativa pubblicazione dei punteggi, e procederà allo sblocco della documentazione Offerta Economica e alla determinazione dei punteggi attribuiti alla stessa.
Sarà, pertanto, stilata una graduatoria provvisoria, visibile da remoto, sulla base del punteggio ottenuto dalla somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica.
La commissione procede alla proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che abbia conseguito il punteggio più elevato, anche in presenza di una sola offerta valida, salvo la verifica della congruità di cui all’art. 97 comma 3 del Codice. In caso di gara deserta o infruttuosa si procederà ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. a) del Codice. Resta fermo quanto previsto all’art. 183 comma 15 del codice relativamente all’esercizio da parte del promotore del diritto di prelazione qualora non risultasse aggiudicatario.
Ai sensi dell'art. 95 comma 12 del Codice, la Stazione Appaltante può comunque decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.
17. AGGIUDICAZIONE
Con specifico provvedimento, l'Amministrazione previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art.33 comma 1 del Codice, procede all'aggiudicazione.
In caso di riscontro negativo dei controlli, condotti ai sensi del Codice, di decadenza dell'aggiudicazione e/o risoluzione del contratto, l'amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione a favore del
concorrente che segue in graduatoria, che sarà tenuto ad accettare entro i termini di validità dell'offerta economica indicati dal bando di gara.
La stipulazione del contratto di concessione può avvenire solamente a seguito della definizione della procedura di aggiudicazione conseguente anche alla eventuale accettazione di modifiche progettuali da parte del promotore o aggiudicatario, se diverso dal promotore.
In sede di aggiudicazione, l'impresa affidataria dovrà, unitamente a tutta la documentazione richiesta , presentare, ai sensi dell’art.183 comma 13 del codice, la cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del codice. Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 103; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse ivi comprese quelle di registro ove dovute relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della pre- stazione.
La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice può disporre l'esecuzione anticipata nelle more della stipula contrattuale. In tal caso la garanzia definitiva dovrà decorrere dalla data di effettivo inizio attività e non dalla stipula contrattuale.
18. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Si applicano al presente appalto:
18.1 Protocollo di Legalità
Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C.3202 del 05/10/07, ha preso atto del “ Protocollo di Legalità” sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all’indirizzo xxx.xxxxxxxxx.xx, nonché sul sito Web del Comune di Napoli xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx unitamente alla Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07. Gli articoli 2 e 8 del “Protocollo di legalità”, che contengono gli impegni e le clausole alle quali la stazione appaltante e l’aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, sono integralmente ripro- dotti nel presente disciplinare di gara, che forma parte integrante e sostanziale del bando, evidenziando inoltre che le clausole di cui all’art. 8, rilevanti per gli effetti risolutivi, verranno inserite nel contratto o subcontratto per essere espressamente sottoscritte dall’aggiudicatario.
PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI
sottoscritto in data 1° agosto 2007 (estratto contenente gli articoli 2 ed 8)
ART. 2
La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n.163/06, del D.P.R. n.252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n.3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati;
Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 curo, ovvero ai subappalti c/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 curo; tutte somme al netto di IVA, la stazione appaltante:
a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo. tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994; allo scopo di acquisire
ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, 1’intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
b) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio; decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia dì cui all'art. 5 del D.P.R.252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a
IV. rendere operativa una specifica clausola che preveda espressa- mente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno salvo comunque il maggior danno nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;
c) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione imme- diata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;
d) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98 ;
e) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;
f) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di xxxxxxxxxx e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura dei servizi; si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:
I. accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o
della fornitura ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estera, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi ai fini delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del decreto legislativo n.190/02 con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, l'applicazione di una penale nella misura del 10% dell’importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalla somme dovute in relazione alla prima erogazione utile; l'impresa dovrà, altresì, incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art 7 del presente protocollo, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l’introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95%
XX.xxxx'importo del contratto;
III. comunicare alla Camera di commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati" i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati accesi i conti, comprensivi degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell'istituto, numero del conto, Cin, ABI e CAB) e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;
si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al decreto legge n.143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto c/o al subcontratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni salvo comunque il maggior danno nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.
ART. 8
1. La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:
Clausola n. 1
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'impren- ditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
Clausola n. 3
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.
Clausola n. 4
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione im- mediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art.10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali
d'interesse. Qualora il con- tratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.
Clausola n. 5
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia con- trattuale e sindacale.
Clausola n. 6
La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autoriz- zare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
Clausola di cui al comma 2 dell’art. 3
“La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nel caso di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell’art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell’art. 10 del dpr.252/98 a carico del subfornitore.”
18.2 Tracciabilità dei flussi finanziari
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Napoli della notizia dell’inadempimento della propria controparte (su- bappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
18.3 Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli
Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. n. 254 del 24/04/2014 e ss.mm.ii., ha approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, visionabile sul sito xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx in "Amministrazione trasparente", le cui disposizioni si applicano altresì alle imprese fornitrici di beni e servizi. Le sanzioni sono previste all'art.20 comma 7 di detto codice.
18.4 Ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Decreto MIT 2 dicembre 2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara (su GURI), stimate in € 6.000,00 salvo conguaglio, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
18.5 Patto di Integrità
La Deliberazione di Giunta Comunale n.797 del 03/12/2015 “Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017: Approvazione del Patto di Integrità per l'affidamento di commesse” approva il documento denominato “Patto di Integrità” recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti.
Il suddetto documento, pertanto, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato dal concorrente nella “Documentazione Amministrativa”.
19. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Napoli, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della normativa vigente e del regolamento UE n. 2016/679 i dati forniti dalle società saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto. Il titolare del trattamento è il Comune di Napoli