Contract
CONVENZIONE PER LA RICOLLOCAZIONE PRESSO ALTRI ENTI PUBBLICI DEL PERSONALE ISCRITTO ALLA LISTA SPECIALE DI CUI ALL’ART. 6, COMMA 1, LETT. F) DELLA L.R. 3/2008.
L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari (P. IVA 02268260904) con sede legale in Xxxxxxx, Xxxxx Xxx Xxxxxx x. 00, rappresentata dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, nella sua qualità di Direttore Generale dell’Azienda medesima, denominata in seguito più brevemente “AOU di Sassari“.
E
La Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale (C.F. 80002870923) con sede in Cagliari Via San Xxxxxx n. 60 - rappresentata dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, nella sua qualità di Direttore Generale, denominato in seguito più brevemente “Assessorato del Lavoro”
PREMESSO
- che la L.R. 31/98 prevede all’art. 1, comma 2 bis che gli Assessorati regionali, gli Enti, gli Istituti e le Aziende e Agenzia regionali costituiscono il sistema Regione e rappresentano il comparto unico di contrattazione regionale;
- che la L.R. 31/98 prevede all’art. 1, comma 2 ter della L.R. 31/98 che il sistema Regione e le Amministrazioni locali costituiscono il sistema dell’Amministrazione pubblica in Sardegna articolato in Sistema regionale centrale e sistema territoriale e locale;
- che l’espressione “altri Enti pubblici” richiamata dall’art. 30, comma 7, della L.R. 2/2007 (modificata dall’art. 6, comma 5, della L.R. 3/2008) è riferita alle Amministrazioni pubbliche non rientranti nel sistema Regione ma nel sistema territoriale e locale così come previsto dall’art. 1 della L.R. 31/1998 e succ. mod. e integ;
- che la L.R. n 3 del 2008 all’art. 6, comma 1, punto f) ha istituito una Lista speciale ad esaurimento per il personale, avente i requisiti previsti dalla stessa, iscritto all’Albo di cui all’art. 1 L.R. 42/89;
- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 51/14 del 18.12.2019, riguardante le Linee d’indirizzo per gli adempimenti di natura gestionale del datore di lavoro relativi al personale iscritto alla lista speciale ad esaurimento di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, ha previsto la stipula o il rinnovo delle convenzioni con gli Enti pubblici che si rendano disponibili ad accogliere in servizio il personale iscritto alla lista speciale ad esaurimento di cui all’art. 6, comma 1, lettera f) della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3;
- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 51/14 del 18.12.2019 ha approvato lo schema tipo di convenzione ed il relativo prospetto costi per l'assegnazione in mobilità temporanea del personale della Lista speciale presso altri Entri pubblici, incrementando la quota di compartecipazione finanziaria a carico dell'Ente di assegnazione nella misura del 40% del trattamento stipendiale e confermando il 100% del trattamento economico accessorio a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- che L’Assessorato Regionale del Lavoro e le XX.XX del comparto F.P hanno sottoscritto in data 03.04.2017, prot. 11801/Cont/24 “l’Accordo integrativo di tutti i dipendenti della Lista speciale ad esaurimento di cui alla legge regionale n. 3/2008";
- che L’Assessorato Regionale del Lavoro e le XX.XX del comparto F.P hanno sottoscritto in data 26.07.2018, prot. 34648/Conv/224 “l’Accordo riguardante l’erogazione della retribuzione di rendimento (incremento aggiuntivo di Fascia A) per il personale della lista speciale ad esaurimento”;
- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 59/91 del 27.11.2020, ha dato mandato al Direttore generale dell’Assessorato Regionale del Lavoro di procedere alla rimodulazione del Fondo incentivi previa intesa con le XX.XX regionali del comparto F.P.;
- che in data 09.02.2021, prot. 9800 l’Assessorato Regionale del Lavoro e le XX.XX del comparto F.P hanno sottoscritto un accordo con il quale hanno rimodulato il Fondo incentivi e previsto l’erogazione della retribuzione di rendimento del personale della Lista speciale in linea con quella percepita dal personale del ruolo unico regionale, nel rispetto delle linee d’indirizzo previste dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 59/51 del 27 novembre 2020;
- che la Giunta regionale con deliberazione n. 18/17 del 10.06.2022 recante “linee d’indirizzo in materia di mobilità del personale della Lista speciale temporaneamente assegnato presso gli Enti pubblici della Sardegna in regime di convenzione” ha disposto di incrementare, a decorrere dal 1.01.2023, la quota di compartecipazione finanziaria a carico dell’Ente pubblico di assegnazione, nella misura del 60% del trattamento stipendiale, confermando il 100% del trattamento economico accessorio.
- che l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari con nota del 25.10.2022 prot. n. 68321 ha manifestato l’interesse alla stipula della convenzione per la mobilità temporanea, dal 01.01.2023 al 31.12.2023 della sig.ra Panu Iole Grazia matr. 850108;
- che, con nota del Direttore Generale n. 73900 del 17.11.2022, è stato comunicato alla sig.ra Panu Iole Grazia matr. 850108l’assegnazione in mobilità temporanea in regime di
convenzione, per l’annualità 2023 per espletare le mansioni inerenti il proprio livello funzionale, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari.
TUTTO CIO PREMESSO
Le parti contraenti, previa verifica e conferma della premessa che precede e che dichiarano di accettare quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1
Oggetto della convenzione
L’Assessorato del Lavoro consente la mobilità temporanea presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari della sig.ra:
PANU Xxxx Xxxxxx, nata a Sassari il 30.12.1964, residente in Xxxxxxx Xxx X. Xx Xxxxx x. 00/x,
livello funzionale VIII, attualmente iscritta alla Lista speciale ad esaurimento con decorrenza 01/08/2008, matricola n. 850108, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. f) della L.R. del 05/03/2008 n. 3.
Art. 2
Decorrenza e durata della convenzione
La presente convenzione ha durata annuale con decorrenza dal 1.01.2023 al 31.12.2023.
Art. 3 Mansioni
I dipendenti interessati alla mobilità temporanea dovranno espletare le mansioni inerenti il proprio livello funzionale, avendo riguardo alle funzioni istituzionali svolte dall’Amministrazione/Azienda pubblica presso la quale è assegnato il dipendente, in coerenza con i principi di flessibilità, adattabilità, innovazione e armonizzazione tra personale della Lista e personale di ruolo dell’Ente così come previsto dall’art. 5 dell’Accordo integrativo del 3 aprile 2017.
Art. 4 Posizione giuridica
Le parti concordano il mantenimento della posizione giuridica ed economica già acquisita dal lavoratore interessato alla mobilità e si impegnano ad applicare il C.C.N.L. del Settore Formazione
Professionale e l’accordo integrativo di tutti i dipendenti della Lista Speciale sottoscritto in data 3 aprile 2017. Non possono essere estesi ai dipendenti della Lista speciale in mobilità mediante convenzione, istituti contrattuali non previsti dal CCNL F.P. e dall’accordo integrativo sottoscritto in data 03.04.2017, prot. 11801/Cont/24;
Art. 5
Orario di lavoro e aspetti organizzativi
ILa dipendente svolgerà le proprie mansioni secondo l’orario di lavoro previsto dal vigente C.C.N.L. del Settore Formazione Professionale. Con riguardo agli aspetti organizzativi della gestione del personale ed, in particolare per la rilevazione delle presenze giornaliere, verrà applicato il medesimo sistema utilizzato per il personale di ruolo dell’Amministrazione a cui è assegnato il/la dipendente.
L’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari si impegna a trasmettere mensilmente, e comunque entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento, il prospetto delle presenze giornaliere del personale in mobilità con la relativa documentazione giustificativa in originale al fine di consentire la predisposizione delle retribuzioni ed il conseguente pagamento delle spettanze e degli oneri accessori nel rispetto del C.C.N.L. di settore e della normativa vigente.
Art. 6 Finanziamento
I costi annuali stimati previsti per la durata della presente convenzione, per il periodo 01.01.2023/31.12.2023, pari a € 54.383,12, comprendenti le retribuzioni, gli oneri accessori, i ratei di tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto, saranno così ripartiti: € 21.753,25 saranno a carico dell’Assessorato Regionale del Lavoro, mentre € 32.629,87 saranno a carico dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, come da prospetto riepilogativo (allegato costi alla presente convenzione).
Le voci retributive accessorie, (missioni, lavoro straordinario etc.) sono interamente a carico dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, nel rispetto del CCNL della Formazione Professionale, dell’Accordo integrativo e della normativa vigente per il personale della Regione.
I costi attualmente stimati potrebbero subire variazioni in base alle modifiche delle vicende contrattuali derivanti da accordi negoziali o ad innovazioni normative. L’Amministrazione/Azienda pubblica ha l’obbligo per la durata della convenzione, di effettuare un controllo periodico relativo alla
quantificazione dei costi del personale previsto in convenzione, attivando laddove fosse necessario una formale interlocuzione con l’Assessorato Regionale del lavoro.
L’Assessorato del Lavoro provvederà direttamente al pagamento della retribuzione al dipendente in mobilità temporanea.
La quota del 60% della convenzione, maggiorata delle spese per voci retributive accessorie, sarà corrisposta all’Assessorato Regionale del Lavoro dall’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari al termine di ciascun esercizio finanziario, dietro formale richiesta dell’Assessorato del Lavoro medesimo.
L’Assessorato del Lavoro provvederà, inoltre, ad effettuare tutti gli adempimenti di natura fiscale, assicurativa e previdenziale dovuti per il lavoratore interessato. Sarà tuttavia responsabilità dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, comunicare tempestivamente tutte le informazioni che necessitano all’Assessorato del Lavoro, in qualità di datore di lavoro, per ottemperare agli obblighi di legge nei termini previsti.
Qualora i ritardi o le omissioni dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari dovessero generare sanzioni o responsabilità civili o penali a carico dell’Amministrazione regionale, quest’ultima si rivarrà nei confronti della medesima Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari
Art. 7
Incremento aggiuntivo di “fascia A”
L’Assessorato regionale del Lavoro provvederà a corrispondere annualmente l’incremento aggiuntivo di ”Fascia A” (retribuzione di rendimento) al personale della Lista Speciale in mobilità temporanea mediante la presente convenzione, con la medesima tempistica di erogazione prevista per il personale dipendente dell’Amministrazione regionale e secondo le procedure valutative in uso presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari in cui presta servizio, che ha l’obbligo di darne tempestiva comunicazione alla Direzione Generale dell’Assessorato Regionale del Lavoro.
I costi relativi all’erogazione dell’incremento aggiuntivo di “Fascia A” sono posti a carico dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari presso la quale presta servizio il dipendente. Non è consentita l’erogazione di ulteriori risorse finanziarie a titolo di produttività al personale della Lista in quanto in contrasto con la normativa vigente per il personale della Regione.
Art. 8
Incarico incentivante di “fascia B”
La dotazione finanziaria del Fondo incentivi è determinata annualmente dal Direttore Generale dell’Assessorato Regionale del Lavoro in misura pari al 4% dell’imponibile previdenziale annuo del personale della Lista speciale secondo quanto previsto dall’art. 4 dell’accordo integrativo.
Gli incarichi di cui al presente articolo, sono attribuititi ai dipendenti della Lista speciale in mobilità dal Direttore Generale dell'Assessorato del lavoro a seguito di preventiva richiesta da parte dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, nei limiti del budget annuale messo a disposizione dal Datore di lavoro a titolo di anticipazione e nel rispetto delle modalità di conferimento previste dall’art. 5 dell’Accordo integrativo.
I costi relativi all’erogazione dell’incarico di fascia B sono posti integralmente a carico dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari presso la quale presta servizio il dipendente.
Art. 9
Attività extra ufficio
Le attività extra ufficio sono soggette alla disciplina generale prevista dall’art. 44 della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 “Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione” e dal Decreto dell’Assessore del Personale n. 37/1 del 11.01.2021 recante “Revisione e aggiornamento dei criteri e delle procedure per la concessione delle autorizzazioni ai dipendenti dell’Amministrazione regionale per lo svolgimento di incarichi e attività extra-impiego. Legge regionale 13 novembre 1998 n. 31, articoli 44 e 45. Approvazione della disciplina”.
Lo svolgimento di “incarichi temporanei” anche a favore di soggetti pubblici, che non rientrano nei doveri d’ufficio del dipendente e per i quali viene corrisposto uno specifico compenso, devono essere preventivamente autorizzati dal Direttore Generale dell’Assessorato Regionale del Lavoro, previa richiesta scritta di autorizzazione da parte del dipendente su apposita modulistica predisposta dall’Assessorato regionale del Lavoro.
Il compenso per le attività extra ufficio di cui al precedente art. 9, dovrà essere liquidato al dipendente della lista speciale dall’Amministrazione /Azienda pubblica che lo ha attribuito con proprio atto deliberativo.
I compensi relativi alle attività extra impiego non possono essere oggetto di anticipazione da parte del Datore di lavoro. Le eventuali richieste che dovessero pervenire non verranno prese in considerazione.
. Art.10
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Per il dipendente in mobilità temporanea presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari è competenza del medesimo provvedere all’applicazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.lgs del 09.04.2008 n. 81 e della normativa vigente.
Art. 11 Provvedimenti disciplinari
L’azione disciplinare nei confronti della dipendente in mobilità temporanea verrà esercitata dal Direttore Generale dell’Assessorato Regionale del Lavoro.
Qualora dovessero ricorrere gli estremi per l’applicazione di sanzioni disciplinari, l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari dovrà comunicare tempestivamente gli elementi che dovranno formare oggetto di contestazione ai sensi dell’art. 7 della legge n. 300/1970.
Art. 12
Recesso volontario o convenzionale
Le parti contraenti possono recedere unilateralmente dalla presente convenzione, mediante formale comunicazione con preavviso di almeno 15 giorni.
Art. 13 Ricollocazione del dipendente
L’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari può chiedere la ricollocazione del dipendente della lista speciale presso il proprio Ente.
Art. 14
Clausola compromissoria
Le parti convengono sin da ora che, per tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto alla presente convenzione saranno deferite in esclusiva al Foro di Cagliari.
Art. 15 Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le parti dichiarano di fare riferimento alla normativa contrattuale e di legge attualmente vigente.
Art. 16
La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso. Cagliari
Per l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari Per la Regione Autonoma della Sardegna Il Direttore Generale Il Direttore Generale
Dr. Xxxxxxx Xxxxx Dr. Xxxxxxx Xxxxxxx
Firmato digitalmente Firmato digitalmente
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano di conoscere ed accettare espressamente le seguenti clausole contrattuali:
• Art. 2: Decorrenza e durata della convenzione
• Art. 14: Clausola compromissoria Cagliari
Per l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari Per la Regione Autonoma della Sardegna Il Direttore Generale Il Direttore Generale
Dr. Xxxxxxx Xxxxx Dr. Xxxxxxx Xxxxxxx
Firmato digitalmente Firmato digitalmente