DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA'
(ALLEGATO 2)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA'
ai fini della concessione di “Aiuti Stato nell’ambito del regime de minimis””
(art. 19, art. 46 e art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
Il/la sottoscritt..........................................................
Nome
................................................................................
Cognome
Nat….a …………………………………………… il.............................................................................
residente a ………………………………………… in Via ………………………………………………
in qualità di Titolare/Legale Rappresentante dell'impresa…................…….....................................
Con sede legale in…………………………………………………………. Via/Piazza……………………………………………………………………..
in relazione alla propria domanda di sostegno finanziario a parziale rimborso delle spese di allestimento dello stand per la partecipazione alla manifestazione “SALONE DEL GUSTO TORINO 2010”
preso atto
• che la Commissione Europea, con il proprio regolamento CE n.1998/2006 del 15 dicembre 2006 (GUCE L 379 del 28.12.2006 pag. 5), ha stabilito che:
a) è pari a 200.000 Euro l’importo massimo totale di aiuti pubblici, che possono essere concessi ad una medesima impresa in un periodo di tre esercizi finanziari utilizzati per scopi fiscali dall’impresa a decorrere dall’ultima erogazione, tale intendendosi il momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto giuridico di ricevere gli aiuti.
b) tale importo comprende qualsiasi vantaggio apprezzabile in termini economici accordato quale «aiuto de minimis» indipendentemente dalla tipologia ed obiettivo;
c) gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo a un’intensità d’aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione;
• che nel caso l’impresa dovesse risultare destinataria di “aiuti di Stato” per un importo superiore ai 200.000 Euro nel triennio da considerare e l’aiuto dovesse essere dichiarato incompatibile alle norme del trattato CE dalla Commissione UE, sarà obbligata a restituire le somme eccedenti maggiorate dagli interessi;
consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi vigenti in materia (art. 76 D.P.R. n. 445/2000) e che la falsa dichiarazione comporta la decadenza dai benefici previsto dall’intervento camerale soprarichiamato (art. 75 D.P.R. n. 445/2000).
DICHIARA
sotto la propria responsabilità
a) che l'impresa rientra nella definizione di piccola e media impresa, di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 Maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, recepita a livello nazionale con D.M. del 18 Aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12.10.2005);
a) che l’impresa non ha beneficiato dei contributi pubblici concessi in regime di de minimis (Regolamento CE n.1998/2006 del 15 dicembre 2006 (GUCE L 379 del 28.12.2006 pag. 5), sino alla data della presente dichiarazione;
OPPURE
(barrare la tabella qualora l’ipotesi non ricorra)
• che l’impresa, da me rappresentata, ha beneficiato negli ultimi tre anni a partire dalla data di notifica del riconosciuto finanziamento e nel periodo intercorrente tra questa data e la data della presente dichiarazione – dei seguenti aiuti dallo Stato concessi in regime di de minimis:
Ente erogatore | Riferimento di Legge | Importo dell’aiuto | Data di concessione |
SI IMPEGNA INOLTRE
a comunicare in forma scritta i contributi in regime de minimis che l’impresa da me rappresentata dovesse successivamente ricevere.
_lì
Il Titolare o Legale Rappresentante: Cognome.............................Nome ………………………..
Firma.................................................................
Estremi del documento d’identità ( )
Allegare copia fotostatica del documento d’identità
AVVERTENZE
D.M. 18/4/2003
Per la definizione di microimpresa, piccola e media impresa si fa riferimento al D.M. 18.04.2003 quale allegato “A” alla presente dichiarazione.
Settori di attività esclusi dal regime “de minimis”
a) aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/200 del Consiglio (GU L. 17 del 21.1.2000, pag. 22)
b) aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato 1 del trattato;
c) aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell’allegato 1 del trattato, nei casi seguenti:
I. quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
II. quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
d) aiuti ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività di esportazione;
e) aiuti condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione;
f) aiuti ad imprese attive nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002;
g) aiuti destinati all’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
h) aiuti concessi a imprese in difficoltà.
ALLEGATO “A”
DEFINIZIONE DELLE MICROIMPRESE, PICCOLE IMPRESE E MEDIE IMPRESE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE
Estratto della Raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla nuova definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie L 124 del 20.5.2003; recepita con D.M. del 18 Aprile 2005
Articolo 1
Impresa
Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica.
In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica.
Articolo 2
Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese
1. La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
2. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
3. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
Articolo 3
Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari
1. Si definisce “impresa autonoma” qualsiasi impresa non identificabile come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.
2. Si definiscono “imprese associate” tutte le imprese non identificabili come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).
Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 %, qualora siano presenti le categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:
a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio (“business angels”) che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito da suddetti “business angels” in una stessa impresa non superi 1250000 EUR;
b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale; d) autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5000 abitanti.
3. Si definiscono “imprese collegate” le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Sussiste una presunzione juris tantum che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo xxxxx, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma tramite una o più altre imprese, o con degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.
Le imprese fra le quali sussiste una delle suddette relazioni attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui.
Si considera mercato contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione.
4. Xxxxx nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.
5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associate o collegata nonché i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o più, da una o più imprese collegate fra di loro o attraverso persone fisiche o un gruppo di persone fisiche. La dichiarazione non ha alcun influsso sui controlli o sulle verifiche previsti dalle normative nazionali o comunitarie.
Articolo 4
Dati necessari per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento
1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette.
2. Se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, constata di aver superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2 essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi.
3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.
Articolo 5
Gli effettivi
Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'anno in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di tale impresa a tempo pieno.
Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti: a) dai dipendenti che lavorano nell'impresa; b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa; c) dai proprietari gestori; d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.
Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o parentali non è contabilizzata.
Articolo 6
Determinazione dei dati dell'impresa
1. Per le imprese autonome i dati, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono dedotti dai conti dell'impresa stessa.
2. Per le imprese associate o collegate, i dati, inclusi quelli relativi agli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.
Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima.
L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si sceglie la percentuale più elevata fra le due).
Per le partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata.
Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 i dati delle imprese associate dell'impresa in questione risultano dai conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano già stati ripresi tramite il consolidamento.
Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi vengono aggregati in modo proporzionale i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.
4. Se dai conti consolidati non risultano gli effettivi di una data impresa, il calcolo di tale dato si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese di cui l'impresa in questione è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.