CONDIVISIONE DI FUNZIONI DELLA DESTINAZIONE TURISTICA NELL’AMBITO DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO E DELLE POLITICHE DI SOSTEGNO ALLA VALORIZZAZIONE E PROMO- COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA DI CUI ALLA L.R. DELL’EMILIA-ROMAGNA N. 4/2016
CONDIVISIONE DI FUNZIONI DELLA DESTINAZIONE TURISTICA NELL’AMBITO DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO E DELLE POLITICHE DI SOSTEGNO ALLA VALORIZZAZIONE E PROMO- COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA DI CUI ALLA L.R. DELL’XXXXXX-ROMAGNA N. 4/2016
CONVENZIONE TRA
Città Metropolitana di Bologna - Destinazione turistica Bologna metropolitana e
Provincia di Modena
L’anno duemiladiciassette, il giorno 31 del mese di luglio, tra i Sigg.ri:
Xxxxxxxx Xxxxxx, Sindaco della Città Metropolitana di Bologna quale Destinazione turistica Bologna metropolitana (di seguito Destinazione turistica), in forza della Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 39 del 26 luglio 2017
e
Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, Presidente della Provincia di Modena (di seguito Provincia), in forza della Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 68 del 28 luglio 2017;
Premesso:
• che con la L.R. n. 4/2016 in materia di Ordinamento turistico regionale, la Regione Xxxxxx-Romagna ha avviato una ampia e complessiva riforma del sistema dell'organizzazione turistica, che prevede in particolare l’istituzione delle Destinazioni turistiche di interesse regionale;
• che ai sensi dell'art. 12 comma 5 della L.R. 4/2016, si prevede che "Qualora la Città metropolitana di Bologna proponga come area vasta a finalità turistica, di cui al comma 1, l'ambito territoriale coincidente con il perimetro del territorio metropolitano, si individua nella Città metropolitana stessa l'ente che assume la funzione di Destinazione turistica di cui al comma 3, in virtù della funzione fondamentale di promozione e coordinamento dello sviluppo economico prevista dall'articolo 1, comma 44, della legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), e in attuazione dell'Intesa quadro tra Regione Xxxxxx-Romagna e Città metropolitana di Bologna."
• che con X.X.X. x. 0000 xxx 00/00/00, xx Xxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxx ha istituito, su proposta della Città metropolitana di Bologna, l'area vasta a finalità turistica della Città metropolitana di Bologna, il cui ambito territoriale coincide con il perimetro del territorio metropolitano;
• che la stessa D.G.R. n. 2175/2016 individua nella Città metropolitana l'ente che assume la funzione di Destinazione turistica di cui al comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale n. 4/2016;
Visto:
• che l’art. 12, comma 13 bis, della citata L.R. n. 4/2016 prevede che una Provincia contermine alla Città metropolitana di Bologna possa delegare alla stessa Città metropolitana funzioni riguardanti gli interventi per la promozione e la commercializzazione turistica, sulla base di un'apposita convenzione che ne individua e ne regola i relativi rapporti, con particolare riferimento alle modalità di raccordo fra gli organi istituzionali dei due enti ed alle forme di concertazione con i soggetti privati sulle linee strategiche e programmatiche per lo sviluppo delle attività di promo- commercializzazione condivise;
• che la Città metropolitana di Bologna - Destinazione turistica Bologna metropolitana e la Provincia di Modena ravvisano pertanto l’opportunità di avvalersi di tale convenzione ai fini di un coordinamento degli interventi per la promozione e la commercializzazione turistica, in funzione di
un’azione congiunta nei segmenti di promozione turistica condivisi e nella ricerca di sinergie derivanti da una gestione integrata delle attività;
• che l’art 30, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” prevede che le convenzioni stipulate tra enti locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
Considerato che:
• le motivazioni della riforma apportata con la citata L.R. n. 4/2016 pongono al centro della programmazione locale l’ambito territoriale di area vasta a finalità turistica, entro il quale definire tematiche di prodotto e di offerta sulle quali investire in termini di promo-commercializzazione, in stretta sinergia tra gli enti locali e le aggregazioni private che si occupano di turismo;
• risulta pertanto fondamentale individuare un ambito turistico ottimale per coniugare i valori dei territori e la collocazione che, all’interno dei medesimi, devono trovare i prodotti e le offerte turistiche;
• l’area della città metropolitana di Bologna e della provincia di Modena costituiscono assieme un ambito territoriale di interesse turistico che — nel rispetto dei principi indicati dalla nuova legge regionale, così come sopra richiamati — racchiude opportunità significative di rilancio e sviluppo dell’economia turistica attraverso l’integrazione delle misure a sostegno del settore, il coordinamento degli strumenti e la condivisione delle attività tra i diversi attori istituzionali e con la componente imprenditoriale;
• i fattori di richiamo turistico di particolare interesse e per i quali si ritiene strategico attivare una condivisione delle azioni, in funzione del potenziamento dei segmenti di offerta turistica correlati, anche mediante politiche di brand identity, riguardano principalmente:
1. Motor Valley, quale complesso di elementi di interesse turistico-culturale ed emozionali derivati dalla storia dei marchi, da musei e collezioni, dai circuiti e dalle manifestazioni sportive connesse;
2. le eccellenze agroalimentari e della tradizione enogastronomica, che comprendono diversi prodotti tipici con marchi DOP e IGP che si collocano nella storia dei luoghi e delle popolazioni;
3. il turismo della neve nel comprensorio delle stazioni invernali del Cimone e del Corno alle Scale, sia sotto il profilo sportivo che come risorsa più ampia per diverse forme di turismo ricreativo, naturalistico, delle famiglie e dei gruppi;
4. i grandi eventi dotati di un potenziale di attrattività turistica, che interessano diversi ambiti quali il mondo della cultura, lo sport e la musica.
Considerato inoltre che:
• le fonti di finanziamento della destinazione turistica saranno assicurate dalla Regione per i programmi, i progetti e le iniziative di promo-commercializzazione di interesse regionale e locale; dai contributi annuali dei Comuni e delle Unioni; dai contributi pubblici e privati per la partecipazione ai programmi di iniziative realizzati dalla destinazione turistica; dai contributi concessi dall’Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici e da attività di fundraising;
• il regolamento per lo svolgimento e l'organizzazione della funzione di Destinazione turistica (adottato dalla Città Metropolitana di Bologna con Delibera del Consiglio metropolitano n. 8 del 22/02/2017) prevede l’insediamento di un Comitato di indirizzo con compiti istruttori proponenti che, con riferimento agli strumenti di programmazione previsti dalla L.R. n. 4/2016, riguardano in
particolare le linee guida triennali della strategia per la promo-commercializzazione turistica ed il Programma Annuale di Attività Turistica;
• il Comitato di indirizzo di cui sopra propone altresì ai soggetti pubblici un’ipotesi di contributo per il funzionamento della destinazione e le quote di partecipazione dei soggetti privati ai programmi di iniziative realizzati dalla destinazione turistica, previo parere della Cabina di Regia;
si conviene
Art. 1 – Oggetto della convenzione
1. La Città metropolitana di Bologna e la Provincia di Modena sviluppano congiuntamente gli interventi per la promozione e la commercializzazione turistica nei segmenti turistici rappresentati da:
a) Motor Valley, quale complesso di elementi di interesse turistico-culturale ed emozionali derivati dalla storia dei marchi, da musei e collezioni, dai circuiti e dalle manifestazioni sportive connesse;
b) le eccellenze agroalimentari e della tradizione enogastronomica, che comprendono diversi prodotti tipici con marchi DOP e IGP che si collocano nella storia dei luoghi e delle popolazioni (Food Valley);
c) il turismo della neve nel comprensorio delle stazioni invernali del Cimone e del Corno alle Scale, sia sotto il profilo sportivo sia come risorsa più ampia per diverse forme di turismo ricreativo, naturalistico, delle famiglie e dei gruppi;
d) i grandi eventi con un potenziale di attrattività turistica.
2. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, disciplina le modalità di raccordo fra gli organi istituzionali della Città metropolitana e della Provincia e le forme di concertazione con i soggetti privati sulle linee strategiche e programmatiche per lo sviluppo delle attività di promo- commercializzazione condivise di cui al comma 1, nonché i rapporti finanziari e l’organizzazione degli uffici tra gli enti convenzionati.
Art. 2 – Finalità
Nel quadro dei principi indicati dalla L.R. n. 4/2016 ed in attuazione delle funzioni in essa previste, la presente convenzione adotta le seguenti finalità principali:
a) la definizione di una programmazione strategica per il perseguimento di obiettivi di sviluppo dell’economia turistica e di qualificazione dei fattori di attrattività ed immagine dei territori;
b) il coordinamento delle azioni in un assetto di area vasta;
c) l’innalzamento del livello partecipativo e di condivisione tra enti pubblici e le imprese private.
Art. 3 – Raccordo tra Organi istituzionali e forme di concertazione
1. Il Presidente della Provincia o suo delegato partecipa alle sedute del Comitato di indirizzo della Destinazione turistica Bologna metropolitana con funzioni parificate a quelle degli altri componenti nelle materie e nelle decisioni riguardanti gli ambiti di attività di cui all’art. 1 della presente convenzione.
2. La Provincia designa il rappresentante del sistema turistico modenese in Cabina di Regia regionale, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. e) della L.R. n. 4/2016.
3. La Destinazione turistica Città Metropolitana di Bologna individua nell'ambito del sistema turistico di competenza il proprio rappresentante della Cabina di Regia regionale, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della L.R. n. 4/2016.
4. Ai fini della condivisione delle linee strategiche programmatiche di sviluppo delle attività di promo- commercializzazione di cui all’art. 1 della presente convenzione e ai sensi dell’art. 12, comma 13- quater della L.R. 4/2016, la composizione della Cabina di Regia prevista all’art. 12 (comma 12) della
L.R. 4/2016 è estesa alla partecipazione di n. 2 rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche locali della Provincia e n. 4 rappresentanti dell’imprenditoria turistica modenese.
5. I suddetti rappresentanti sono individuati dal Presidente della Provincia e comunicati al Presidente della Destinazione Turistica nei casi di nomina, rinnovo o sostituzione.
6. Le decisioni della Cabina di Regia vengono assunte ai sensi dell'art. 5 delle Linee Guida inerenti il funzionamento e la composizione delle Cabine di Regia delle Destinazioni turistiche approvate con Delibera Regionale n° 447/2017.
Art. 4 – Programmazione e attuazione delle attività condivise
1. Il Consiglio della Provincia approva le attività progettuali, afferenti agli interventi previsti dall’art. 1 della presente convenzione, proposte dagli organi di cui al precedente art. 3 in quanto parti integranti del Programma Annuale di Attività Turistica della Destinazione turistica.
2. Il territorio della Provincia di Modena con i suoi rappresentanti in Cabina di Regia contribuisce alla definizione delle modalità di attuazione delle attività condivise ed afferenti agli ambiti di cui all'art. 1, comma 1 della presente convenzione, anche eventualmente avvalendosi di professionalità ed operatori qualificati individuati in base alla specificità di progetti ed iniziative.
Art. 5 – Rapporti finanziari
1. Su proposta del Comitato di Indirizzo della Destinazione turistica, l’Assemblea dei Sindaci della Provincia adotta annualmente un prospetto di finanziamento delle funzioni condivise con la Destinazione Turistica.
2. Il Consiglio della Provincia approva uno schema di riparto tra enti pubblici del territorio provinciale del contributo al funzionamento della Destinazione turistica in relazione alle funzioni condivise ed alle attività coordinate, in conformità con il prospetto finanziario di cui al punto precedente.
3. La Provincia di Modena trasferisce nell’anno di competenza alla Destinazione Turistica Città Metropolitana di Bologna la propria quota di finanziamento, a seguito dell’approvazione del Programma Annuale delle Attività Turistiche previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 786/2017, nel quale sono delineate le attività e le risorse afferenti agli interventi per la promozione e la commercializzazione turistica previsti dall’art. 1 comma 1 della presente convenzione.
4. La Destinazione turistica redige apposito rendiconto delle entrate e delle spese sostenute per le funzioni condivise, con riferimento al proprio bilancio approvato, corredato da relazione dell’attività svolta.
5. In merito al finanziamento regionale concesso ai sensi dell’art. 7 comma 2, lettera b) della L.R. 4/2016, per quanto disciplinato dall’art. 1 della presente convenzione, le parti convengono sull’opportunità che sia assegnato direttamente dalla Regione alla Destinazione turistica.
Art. 6 – Esercizio delle funzioni ed organizzazione degli uffici
1. La Provincia collabora con la Destinazione turistica Bologna metropolitana alla progettazione degli interventi previsti dall'art. 1 ed alla gestione delle procedure amministrative inerenti l’attuazione della presente convenzione. La Destinazione turistica svolgerà le predette attività avvalendosi del personale messo a disposizione a questo scopo dalla Provincia.
2. La Destinazione turistica Città Metropolitana di Bologna nelle procedure di individuazione dei soggetti che gestiscono la progettazione e la realizzazione degli interventi, individua -nel rispetto delle norme nazionali ed europee - modalità partecipative dei territori di riferimento.
Art. 7 – Durata della convenzione
La presente convenzione ha la durata di 3 (tre) anni a partire dalla data della sua sottoscrizione.
Art. 8 – Recesso
1. Gli enti firmatari possono recedere dalla presente convenzione – mediante Deliberazione consiliare
– con un preavviso di almeno tre mesi, dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata agli altri Enti. Il recesso ha effetto dal primo di gennaio dell’anno successivo a quello della comunicazione.
2. La convenzione potrà, inoltre, essere sciolta anticipatamente con il consenso degli Enti firmatari.
3. In caso di scioglimento o recesso, gli Enti procederanno a stabilire la destinazione ed assegnazione delle risorse finanziarie disponibili.
Art.9 - Controversie
1. Ogni eventuale controversia derivante dall’interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, viene rimessa ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri di cui:
• uno nominato dal Presidente della Provincia,
• uno nominato dal Sindaco della Città metropolitana di Bologna - Destinazione turistica,
• uno nominato dal Presidente della Regione.
2. Gli arbitri così nominati risolveranno le controversie senza formalità, nel rispetto del principio del contraddittorio e con pronuncia inappellabile.
Art. 10 - Disposizioni finali
La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell’articolo 16, tab. B, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e sarà registrata in caso d’uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Letto e confermato,
Per la Città metropolitana di Bologna - Destinazione turistica Bologna metropolitana
Xxxxxxxx Xxxxxx
Per la Provincia di Modena Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx
(documento firmato digitalmente) (documento firmato digitalmente)