Condizioni generali di acquisto di alpitronic S.r.l.
Condizioni generali di acquisto di alpitronic S.r.l.
1. Definizioni
1.1. Con il termine "alpitronic" si intende la società alpitronic S.r.l. con sede a 00000 Xxxxxxx (XX), Xxx xx Xxxxx xx Xxxxx 00, partita iva IT02632180218.
1.2. Con il termine "fornitore" si intende la società (produttore o commerciante) che fornisce a alpitronic i beni e/o i servizi.
1.3. Con il termine "Parti" si intendono alpitronic e il fornitore insieme.
1.4. Il termine "beni" si riferisce a tutti i beni e prodotti che alpitronic acquista sulla base di un contratto di acquisto o di fornitura per conto proprio o per conto di terzi.
1.5. Il termine "servizio" si riferisce a tutte i servizi o prestazioni che alpitronic acquista dal fornitore sulla base di un contratto di acquisto o di fornitura per conto proprio o di terzi.
2. Ambito di applicazione
2.1. alpitronic ordina beni e/o servizi esclusivamente sulla base delle presenti Condizioni Generali di Acquisto.
2.2. Le condizioni contrattuali eventualmente predisposte dal fornitore non hanno efficacia tra le parti, salvo espli- cita approvazione di alpitronic. Un ordine effettuato da alpitronic ovvero il pagamento o l'accettazione dei beni o dei servizi da parte di alpitronic non costituisce in nessun caso un'accettazione delle condizioni generali di vendita del fornitore.
3. Ordine, conclusione del contratto e parti integranti del contratto
3.1. Il contratto di acquisto o di fornitura si perfeziona quando il Fornitore ha accettato per iscritto l'ordine trasmesso da alpitronic, comprese le quantità, le specifiche dei prodotti, la qualità, i tempi di consegna e tutte le altre informazioni contenute nell'ordine. Se il Fornitore non conferma l'ordine entro cinque giorni, l'ordine si consi- dera tacitamente accettato. In ogni caso, sono parti integranti del contratto tutte le specifiche dei beni e servizi, i requisiti di qualità, le garanzie di qualità, nonché i requisiti di sicurezza, salute e ambiente concordati con il fornitore.
3.2. Gli ordini, le loro modifiche e integrazioni e gli eventuali accordi presi in relazione all'ordine devono essere redatti per iscritto. Ciò vale anche per la rinuncia al requisito della forma scritta. Per la validità giuridica di accordi orali è necessaria una successiva conferma scritta da parte del reparto interessato di alpitronic (ufficio acquisti). Ciò vale anche per le modifiche e le integrazioni successivi.
4. Consegna, termini e penali
4.1. I beni e i servizi ordinati devono essere consegnati secondo i termini di consegna e le condizioni specificate nei singoli contratti o ordini. Qualora beni e servizi non vengano consegnati nei tempi o nella qualità specificati, alpitronic si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, fatto salvo il e diritto al risarcimento dei danni.
4.2. Salvo che nei singoli contratti o ordini non è stato concordato diversamente, la consegna dei beni e servizi avviene DDP (duty delivery paid- Incoterms 2020) presso la sede di alpitronic.
4.3. I beni devono essere imballati in modo da essere adeguatamente protetti prima, durante e dopo la consegna. Il fornitore deve presentare prima di effettuare la prima consegna il suo concetto di imballaggio ad alpitronic che deve approvarlo.
4.4. Le date di consegna concordate sono vincolanti. Qualora il fornitore non fosse in grado di rispettare le date di consegna concordate, è tenuto a comunicare immediatamente ad alpitronic i motivi del ritardo e la nuova data di consegna prevista.
4.5. Se il fornitore è inadempiente, alpitronic può, a sua discrezione e a spese del fornitore, richiedere una conse- gna espressa da parte del fornitore o provvedere direttamente in proprio a spese del fornitore, in modo da garantire la consegna puntuale dei beni o ridurre al minimo il ritardo.
4.6. In caso di mancato rispetto dei termini, è dovuta una penale del 0,2% per ogni giorno di ritardo, calcolata sull'importo dell'ordine (IVA esclusa). Il diritto all’adempimento degli obblighi contrattuali rimane invariato. L'im- porto totale della penale contrattuale è limitato al 10% del rispettivo importo del contratto /ordine (IVA esclusa). La penale viene aggiunta all'importo totale dei danni richiesti per il mancato rispetto dei termini. Restano im- pregiudicati ulteriori diritti derivanti dal mancato rispetto dei termini di consegna. Tali diritti comprendono in particolare azioni di regresso nei confronti del fornitore per qualsiasi pagamento da parte di alpitronic ai propri clienti derivante dal titolo di ritardata consegna.
5. Lavorazione di materiale messo a disposizione da alpitronic e componenti forniti in conto lavorazione
5.1. Il fornitore è obbligato a controllare il materiale e le componenti messe a disposizione da alpitronic con l’ordi- naria diligenza del professionista per individuare eventuali difetti riconoscibili e, se tali difetti sussistessero, a notificarli immediatamente ad alpitronic.
alpitronic GmbH
Bozner-Boden-Mitterweg 33
I-39100 Bozen
Tel. x00 0000 000 000
Bank: Sparkasse Bozen
IBAN: XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000
BIC: XXXXXX0X000
5.2. Il materiale fornito in conto lavorazione e le componenti messe a disposizione di alpitronic rimangono di sua proprietà e devono essere conservati separatamente, gestiti e contrassegnati in modo tale che alpitronic sia chiaramente identificabile come proprietario. I beni forniti possono essere utilizzati esclusivamente per l’ese- cuzione degli ordini di alpitronic.
6. Modifiche e aggiunte
6.1. alpitronic può richiedere, nell’ambito delle capacità prestazionali del fornitore, modifiche e aggiunte, a meno che ciò non sia irragionevole per il fornitore. La facoltà di chiedere modifiche e aggiunte si riferisce anche a modifiche che riguardano i termini di consegna o di fornitura e in particolare ad aumenti della capacità produt- tiva o a misure di accelerazione del processo produttivo stesso o simile.
6.2. Se il fornitore solleva dei dubbi in merito alle modifiche e aggiunte, è tenuto a comunicarle immediatamente per iscritto ad alpitronic.
6.3. Se le modifiche e aggiunte richieste incidono su disposizioni contrattuali, ad es. sul prezzo pattuito e/o sui termini di consegna, il fornitore è tenuto ad informare senza indugio alpitronic per iscritto. Le parti si accorde- ranno immediatamente per iscritto in merito ad eventuali modifiche del contratto causate dalle modifiche e aggiunte, tenendo conto di eventuali aumenti o riduzioni di prezzo. Il fornitore è tenuto a comprovare in modo adeguato la rispettiva variazione del prezzo dovuta a modifiche e aggiunte richieste e, su richiesta di alpitronic, concede accesso ai relativi documenti per la rideterminazione del prezzo (ad es. offerte di fornitura, fatture di fornitori, bolle di consegna, offerte di subfornitori o fatture). Se non viene raggiunto un accordo prima dell’ese- cuzione della prestazione, il fornitore non ha il diritto di rifiutare l’esecuzione della prestazione in tutto o in parte o di interrompere i lavori.
7. Accettazione, trasferimento del rischio e della proprietà, obbligo di ispezione e denuncia dei difetti
7.1. La consegna della prestazione del fornitore dovrà avvenire nel luogo di ricevimento designato da alpitronic previa conferma di ricevimento della stessa, a meno che l'accettazione della prestazione non sia stata con- cordata diversamente. Un eventuale ispezione di qualità o accettazione tecnica non sostituisce la consegna previa conferma di ricezione o accettazione o collaudo. È esclusa l'accettazione implicita, in particolare con la messa in funzione o in servizio della prestazione da parte di alpitronic. Il rischio e la proprietà passano ad alpitronic immediatamente e senza vincoli al momento della consegna previa conferma di ricezione, accetta- zione o collaudo. Prestazioni parziali sono consentite solo previo consenso di alpitronic.
7.2. alpitronic verifica la prestazione contrattuale entro un periodo di tempo ragionevole per individuare eventuali scostamenti qualitativi e quantitativi. Il reclamo dei difetti si considera effettuato tempestivamente se viene notificato per iscritto entro due settimane. In caso di evidenti scostamenti qualitativi e quantitativi (ad es. danni di trasporto, consegne errate o mancanze), il termine decorre dalla consegna della prestazione nel luogo di ricevimento designato e, in caso di scostamenti qualitativi e quantitativi occulti, nel momento della loro sco- perta. Per salvaguardare i diritti è sufficiente che alpitronic invii la notifica dei difetti entro questo termine. Se è stata concordata un collaudo, non vi è alcun obbligo di ispezione dei beni nel momento di ricevimento.
8. Fatturazione e pagamento
8.1. I beni e i servizi vengono remunerati ai prezzi indicati nell'ordine o nel contratto individuale, che sono al netto dell'IVA. I prezzi si intendono franco luogo di destinazione secondo la clausola di consegna DDP (Incoterms 2020) ai sensi dell'art. 4.2se non diversamente concordato. I costi per i test di qualità, di sicurezza e di collaudo previsti da norme di legge o concordati contrattualmente, oltre al costo per il personale ausiliario e le attrezza- ture necessarie per effettuare tali test, sono compresi nei prezzi contrattualmente concordati.
8.2. Sulla fattura devono essere indicati: il numero d'ordine di alpitronic, il numero della bolla di consegna, l'indirizzo di consegna, il codice articolo del fornitore e di alpitronic, la descrizione dell'articolo e/o la descrizione della prestazione e i rispettivi quantitativi, nonché ogni ulteriore informazione necessaria per il ricalcolo o il controllo della fattura. In mancanza di tali requisiti la fattura non sarà processata.
8.3. Se non diversamente specificato nel contratto o nell'ordine, il termine di pagamento è di 60 giorni data fattura fine mese (60 gg FM).
8.4. Il pagamento secondo i termini di pagamento concordati presuppone che tutti gli eventi che fanno scattare il pagamento delle relative rate, nonché delle rate precedenti, siano stati adempiute, che siano state fornite le garanzie concordate e che il fornitore abbia adempiuto agli altri obblighi divenuti esigibili, in particolare la consegna della documentazione concordata e prevista dalle norme di legge.
8.5. alpitronic si riserva il diritto di compensare in ogni momento eventuali importi a debito del fornitore con importi a credito.
8.6. Il pagamento viene generalmente effettuato tramite bonifico bancario. Per i pagamenti internazionali vale quanto segue: il pagante si fa carico delle spese da lui sostenute, il beneficiario si fa carico delle rimanenti spese (regola SHARE).
9. Qualità e responsabilità per difetti
9.1. La prestazione contrattuale deve essere prestata nella quantità ordinata, corrispondere alle specifiche ordinate e nella qualità concordata esenti da danni di progettazione, vizi di materiale o di lavorazione.
9.2. Tutti i servizi devono essere forniti in modo sicuro, da personale competente e qualificato, e di una qualità che ci si aspetta da uno specialista in materia.
9.3. Tutti i beni e i servizi devono essere conformi alle specifiche e ai requisiti determinati nei contratti, nonché ai requisiti legali e normativi e non devono violare i diritti di proprietà intellettuale.
9.4. Il Fornitore garantisce che i suoi servizi sono privi di vizi e difetti e che sono adatti allo scopo concordato e che hanno la qualità concordata oltre all’esistenza delle caratteristiche garantite.
9.5. In particolare, alpitronic ha il diritto di esigere, a sua discrezione, l'eliminazione del difetto o la consegna di un bene privo di difetti o la produzione di un nuovo bene. L'adempimento successivo deve essere effettuato in accordo con alpitronic e tenendo conto delle sue esigenze aziendali. Il fornitore deve sostenere tutte le spese e tenere indenne alpitronic per tutti i danni subiti nell’ambito della responsabilità per vizi e difetti. Il fornitore si fa inoltre carico di tutti i costi sostenuti da alpitronic ad es. per lo smontaggio, il trasporto, il montaggio, la progettazione e documentazione, derivanti dalla riparazione o sostituzione. Ulteriori rivendicazioni legali di alpitronic rimangono inalterate.
9.6. Il termine di prescrizione per la denuncia di difetti è di due anni dall'accettazione o dalla presa in consegna contro conferma di ricezione, a meno che non sia stato concordato un termine più lungo in singoli casi o a meno che la legge non preveda un termine più lungo. Il termine è prorogata per il periodo di tempo che inter- corre tra la denunica del difetto e la sua eliminazione.
9.7. Se l'oggetto della fornitura/servizio viene riconsegnato, riparato o sostituito in tutto o in parte, il termine di prescrizione per la denuncia di difetti per il bene consegnato, sostituito o riparato in tutto o in parte o per il corrispondente componente parziale inizia nuovamente.
9.8. In caso di un difetto di serie (frequenza del difetto notevolmente superiore ai valori normalmente previsti, pre- vedibili o specificati), alpitronic può richiedere la sostituzione gratuita di tutti i beni di fornitura / servizi della rispettiva serie / lotto, indipendentemente dal fatto che il difetto si sia già verificato o meno sui singoli articoli di fornitura / servizi. Inoltre, il fornitore è tenuto a rimborsare ad alpitronic tutti i danni diretti e indiretti e i costi e le spese supplementari da essa sostenuti a causa del difetto di serie (in particolare per i costi di montaggio e smontaggio, spese per la gestione del reclamo anche di terzi, compresi i costi di ispezione esterna e interna, logistica, ed altri costi causati da reclami di terzi, ecc.). Restano impregiudicati ulteriori diritti al risarcimento di ogni ulteriore danno da parte di alpitronic.
9.9. In casi urgenti, in particolare nei casi in cui la data di consegna è essenziale e non può essere posticipata e i difetti dei beni consegnati causano danni sproporzionatamente elevati, alpitronic ha il diritto di effettuare essa stessa la consegna successiva o di farla effettuare da terzi a spese e a rischio del fornitore e di rivalersi successivamente nei confronti di quest'ultimo per tutti i costi e i danni che ne derivano. In questi casi, alpitronic informerà immediatamente il fornitore di tutti i passi intrapresi.
9.10. Il fornitore deve stipulare un’assicurazione adeguata contro tali richieste di risarcimento e fornire la prova dell'esistenza di un'assicurazione di responsabilità civile con una somma assicurativa minima di 5 milioni di euro per sinistro, compresa la responsabilità civile da prodotto e la responsabilità civile estesa da prodotto con una somma assicurativa minima di 2 milioni di euro per sinistro. La prova deve essere fornita annualmente dal fornitore tramite l’invio del certificato di assicurazione. La responsabilità contrattuale e legale del fornitore non dipende e non è limitata dall’esistenza o meno di una tale eventuale assicurazione del fornitore.
9.11. Se parti delle prestazioni nell’ambito dell’adempimento successivo vengono modificate o sostituite da altre componenti, i relativi pezzi di ricambio e le parti di ricambio devono essere cambiati o sostituiti a spese del fornitore.
9.12. alpitronic addebiterà spese di gestione fino a 150,00 euro per ogni denuncia di difetti. Questo importo sarà compensato alla prima occasione con qualsiasi importo dovuto da alpitronic al fornitore.
10. Responsabilità delle parti contraenti
10.1. Il fornitore è responsabile di eventuali danni derivanti dalla fornitura di parti difettose. Se un terzo rivendica un diritto nei confronti di alpitronic a causa della difettosità delle prestazioni del fornitore, quest'ultimo è tenuto ad esonerare immediatamente alpitronic da tali pretese di terzi.
10.2. Eventuali limitazioni o esclusioni di responsabilità da parte del fornitore non sono in alcun caso ammissibili e non saranno riconosciute.
11. Proprietà intellettuale
11.1. Il fornitore garantisce che i beni e le prestazioni da lui forniti non violano diritti di terzi - - in particolare diritti d'autore, diritti di proprietà intellettuale e industriale - che possano limitare o escludere l'utilizzo delle presta- zioni da parte di alpitronic e/o garantisce che alpitronic ha la facoltà di trasferire i relativi diritti.
11.2. Nel caso in cui l’uso del bene o della prestazione fornita venga pregiudicato o vietato a causa di violazioni di diritti di proprietà di terzi, il fornitore è obbligato, a prima richiesta, a modificare o sostituire i servizi e beni in modo tale che non violano più il diritto di proprietà intellettuale di terzi, ma siano comunque conforme alle condizioni contrattuali, oppure il fornitore si procurerà tutti i diritti necessari a sue spese in modo tale che la prestazione contrattuale sia conforme al contratto senza restrizioni e senza costi aggiuntivi per alpitronic.
11.3. Il fornitore manleva alpitronic, a prima richiesta, dalle rivendicazioni che un terzo fa valere nei confronti di questa per violazione di diritti di proprietà. L’obbligo di indennizzo comprende l’assunzione di tutti i costi e le spese sostenute da alpitronic in relazione a richieste di risarcimento da parte di terzi. Il fornitore condurrà le necessarie controversie legali a proprio nome e a proprie spese per quanto possibile. In tale caso, tuttavia, il fornitore è tenuto ad informare alpitronic in modo esauriente sul corso e sull’esito della controversia.
11.4. Ulteriori rivendicazioni di alpitronic rimangono inalterate.
12. Riservatezza
12.1. Il fornitore si impegna a trattare tutti i dati, le informazioni e i documenti di cui viene a conoscenza direttamente o indirettamente a causa del o in relazione al contratto e che sono riconoscibili come riservati o contrassegnati come tali, come riservati e a mantenerli segreti, fintanto non sono diventati di dominio pubblico o fintanto alpitronic non ha precedentemente acconsentito per iscritto alla divulgazione. Il fornitore è obbligato ad utiliz- zarli solo per l'esecuzione dei servizi, a non divulgarli, in tutto o in parte o in qualsiasi altro modo, a terzi e a imporre a tutte le persone che vengono a conoscenza di tali dati, informazioni e documenti, direttamente o indirettamente, nel corso dell’esecuzione dei contratti, un obbligo di riservatezza che comprenda almeno gli stessi obblighi che il contraente assume in virtù di tale obbligo. L'obbligo di riservatezza continua ad applicarsi anche oltre la durata del contratto.
12.2. Il fornitore è autorizzato a propagare informazioni sull’esistenza dei rapporti commerciali esistenti con alpitronic in pubblicazioni o a fini pubblicitari solo previo consenso scritto di alpitronic. Il consenso concesso è valido fino alla revoca. La revoca da parte di alpitronic è possibile in qualsiasi momento senza la necessità di dover rispettare un periodo di preavviso e senza doverne indicare i motivi.
13. Risoluzione del contratto
13.1. alpitronic ha il diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento ai sensi dell'articolo 1373 del Codice Civile.
13.2. Inoltre, alpitronic ha diritto alla disdetta immediata se:
13.2.1. vi è una violazione del contratto da parte del fornitore o
13.2.2. il fornitore è insolvente o fallito o la sua situazione finanziaria si deteriora a tal punto che non si può escludere l'insolvenza.
14. Obblighi in caso di risoluzione del contratto
14.1. Con la risoluzione del contratto, le autorizzazioni di accesso precedentemente concesse al personale del for- nitore interessato agli impianti e ai locali di alpitronic cessano. Il fornitore è tenuto a restituire tutti i documenti, le informazioni, i progetti e i disegni che ha ottenuto nell'ambito del contratto e/o ai fini dell'esecuzione o in occasione del contratto. Le copie di documenti su supporti elettronici e su supporti informatici, che non pos- sono essere consegnati, devono essere cancellate dal fornitore o rese definitivamente inutilizzabili.
15. Informativa per il trattamento dati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
15.1. I dati da Lei forniti saranno trattati da alpitronic per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte, o per l'attuazione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato, o per l'esecuzione di un obbligo legale. Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutti gli adempimenti richiesti dagli obblighi legali e contrattuali e, pertanto, un eventuale rifiuto (in tutto o in parte) potrebbe rendere impossibile l'instaurazione o la prosecu- zione del rapporto commerciale con il cliente.
15.2. I dati personali necessari per il conseguimento delle finalità sopra descritte potranno essere comunicati a dipendenti interni autorizzati da alpitronic al trattamento, nonché a partner esterni con i quali Alpitronic ha regolato il rapporto di protezione dei dati mediante apposita documentazione, se necessario nominando re- sponsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR 2016/679.
15.3. L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679, contattando il Titolare del trattamento (xxxx@xxxxxxxxxx.xx).
16. Clausola di salvaguardia
16.1. Qualora singole disposizioni delle condizioni generali di acquisto siano o diventino invalide o impraticabili, le condizioni nel suo insieme e la validità delle restanti disposizioni rimangono invariati. In questo caso, la dispo- sizione non valida/non piú applicabile deve essere sostituita o integrata in modo tale che lo scopo economico previsto dalla disposizione non valida/non applicabile sia raggiunto per quanto possibile. Lo stesso vale se una lacuna si manifesta durante l'esecuzione del contratto.
17. Legge applicabile e foro competente
17.1. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
17.2. Se una controversia nasce da un rapporto contrattuale tra alpitronic e uno dei suoi clienti - sia che alpitronic avvii la controversia, sia che essa venga convenuta in giudizio, sia che alpitronic venga chiamata in causa - la clausola arbitrale e/o l'accordo sulla giurisdizione eventualmente concordata nel contratto principale tra alpi- tronic e il cliente si applica anche nei confronti del fornitore, a partire dal momento in cui alpitronic è o dovrebbe diventare parte del procedimento.
17.3. In subordine: per tutte le controversie derivanti dal rapporto contrattuale è esclusivamente competente il foro di Bolzano.
Luogo / Data:
Firma:
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il fornitore conferma di aver letto e accettato le seguenti clausole:
Art. 4 (Consegne, termini e penalità contrattuali): Limitazione di eccezioni; penali contrattuali Art. 6 (Modifiche e integrazioni): Modifica unilaterale del contratto
Art. 8 (fatturazione e pagamento): Limitazione di eccezioni; clausola di compensazione Art. 9 (Qualità e responsabilità per difetti): Limitazione di eccezioni
Art. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. (Risoluzione del contratto): Diritto di recesso unilate- rale
Art. 17 (Clausola sulla giurisdizione)
Luogo / Data: Firma: