APP. E- 1914 - CIG 7836315BB3 - CUP B31I18000240006 (PROGETTO ECCEL1822DIPNBM_INFRASTRUTTURE)
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2, lett. b) DEL D.LGS. N.50/16
APP. E- 1914 - CIG 7836315BB3 - CUP B31I18000240006 (PROGETTO ECCEL1822DIPNBM_INFRASTRUTTURE)
FORNITURA DI UN DENSITOMETRO OSSEO TECNOLOGIA DUAL- ENERGY X-RAY ABSORPTIOMETRY PER IL DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE, BIOMEDICINA E MOVIMENTO – UNIVERSITA’ DI VERONA
IMPORTO A BASE D’ASTA EURO 64.000,00 IVA ESCLUSA
(“Oneri per la sicurezza per rischi da interferenze” non soggetti a ribasso, pari a Euro 0,00)
FOGLIO PATTI E CONDIZIONI
Sommario
ART. 01 - ENTE APPALTANTE ...............................................................................................................
ART. 02 - OGGETTO DELLA FORNITURA ................................................................................................
ART. 03 – IMPORTO DELLA FORNITURA ................................................................................................
ART. 04 – CONSEGNA DELLA FORNITURA .............................................................................................
ART. 06 -– COLLAUDO DELLA FORNITURA.............................................................................................
ART. 07 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE ..............................................................................................
ART. 08 – RESPONSABILITÀ E GARANZIE ..............................................................................................
ART. 09 – DANNI A TERZI E COSE .........................................................................................................
ART. 10 – COMUNICAZIONI ALLA DITTA AGGIUDICATARIA – VERIFICA DEI REQUISITI ...............................
ART. 11 - EVENTI ESTINTIVI DEL CONTRATTO……………………………………………………
ART. 12 - DIVIETO CESSIONE E SUBCESSIONE .....................................................................................
ART. 13 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)...........................................................
ART. 14 – CONTABILITÀ E PAGAMENTI ..................................................................................................
ART. 15 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI .................................................................................
ART. 16 - VARIANTI INTRODOTTE DALLA STAZIONE APPALTANTE…………………………………………………….
ART. 17 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO………………………………………………………..
ART. 18 – CONTESTAZIONE DELLE INADEMPIENZE CONTRATTUALI - PENALI ...........................................
ART. 19 - SUBAPPALTO ......................................................................................................................
ART. 20 - PERSONALE DELLA DITTA ....................................................................................................
ART. 21 - RISCHI DA INTERFERENZE E DUVRI........................................................................................
ART. 22 - PIANO PREVENZIONE ANTICORRUZIONE - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ ......................................
ART. 23 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI…………………………………………………
ART. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....................................................................................
ART. 25 - CONTROVERSIE ...................................................................................................................
ART. 26 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ....................................................................................
GESTIONE DELLA FORNITURA……………………………………………………………………………………….
ART. 27 - REQUISITI FORMALI DI PARTECIPAZIONE……………………………………………………………………..
ART. 28 - PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA………………………………………………………………………………..
ART. 29 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE…………………………………………………………………………………….
ART. 30 - AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA………………………………………………………………………….
ART. 31 - DOMICILIO DELL'AGGIUDICATARIO E FORO COMPETENTE……………………………………………….
ART. 32 - SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO……………………………………………………………………………..
ART. 33 – RIFERIMENTI NORMATIVI .............................................................................................................................
ART. 34 - CARATTERISTICHE INDISPENSABILI DELLA FORNITURA .......................................................................
ART. 35 – ONERI COMPRESI NEL PREZZO OFFERTO ...............................................................................................
PARTE AMMINISTRATIVA
Università degli Studi di Verona - Direzione Tecnica e Logistica - Xxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx tel. +39 045/0000000/5227 – sito internet: xxxx://xxx.xxxxx.xx; PEC xxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx.
ART. 02 - OGGETTO DELLA FORNITURA
Il presente Xxxxxx Xxxxx e Condizioni regola i rapporti tra l’Università di Verona (di seguito denominata “Università”) e l’Operatore economico affidatario (di seguito denominato “Appaltatore”), per la fornitura di un Densitometro Total Body con tecnologia Dual- energy X-ray Absorptiometry. La gara sarà gestita su apposito portale del Xx.XX. (mercato elettronico della pubblica amministrazione).
ART. 03 – IMPORTO DELLA FORNITURA
Il valore a base di gara presunto della fornitura è stimato in euro 64.000,00 IVA esclusa, oltre a euro 0,00
(zero/00), non soggetti a ribasso di gara, in quanto costi della sicurezza per rischi da interferenze.
Ai sensi dell’art. 51, c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 si precisa che l’appalto è composto da un unico lotto per le seguenti ragioni:
- la gara prevede l’acquisto di un Densitometro Total Body con tecnologia Dual-energy X-ray Absorptiometry in grado di eseguire analisi di composizione corporea (massa minerale, magra, grassa) a corpo intero e regionale.
Ai sensi dell’art. 51, c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 si specificano di seguito le regole e i criteri oggettivi e non discriminatori che si intendono applicare per determinare l’aggiudicazione del lotto:
− perfetta corrispondenza con le caratteristiche tecniche richieste, specificate dettagliatamente nel foglio patti e condizioni;
− prezzo adeguato al valore della tecnologia proposta.
ART. 04 - CONSEGNA DELLA FORNITURA
L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Il Densitometro deve essere consegnato dalla ditta entro 60 giorni di calendario dalla data di stipulazione del contratto, ovvero, su espressa richiesta della stazione appaltante, entro 60 giorni di calendario dalla data dell’aggiudicazione definitiva, assumendosi da parte della dotta ogni rischio legato all’eventuale mancata stipulazione per difetto dei requisiti dichiarati nell’offerta tecnica.
La ditta deve effettuare la consegna di tutta la strumentazione a proprio rischio e con a proprio carico le spese di qualsiasi natura presso il Dipartimento di Neuroscienze, biomedicina e movimento Laboratorio di Antropometria e Composizione Corporea c/o Palazzetto dello sport Gavagnin, via Montelungo, Verona Per informazioni sulla collocazione e sulle necessità di predisporre idonea attrezzatura di sollevamento e posa la ditta può chiedere chiarimenti e delucidazioni alla dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx mail xxxxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xx.
La consegna dei beni deve essere effettuata nella quantità, tempi, modalità e luogo indicati nei documenti
di gara o diversamente comunicati per iscritto dal direttore dell'esecuzione del Contratto.. Nel caso di lievi discordanze fra quanto richiesto e quanto fornito, non facilmente e immediatamente riconoscibili, queste possono essere opposte alla ditta entro 30 giorni dalla consegna. L’accettazione ed il collaudo, anche trascorso il termine di 60 giorni, non esonerano la ditta dalla responsabilità per eventuali difetti ed imperfezioni. La stazione appaltante, qualora decidesse di trattenere ugualmente la strumentazione, può, a proprio insindacabile giudizio, sospendere il pagamento della fattura ed esigere l’adeguamento gratuito della strumentazione a quanto richiesto in sede di gara. Qualora la stazione appaltante decidesse di rifiutare i beni forniti, in quanto non conformi alle caratteristiche tecniche richieste, la ditta deve a sua cura e spese sostituirli entro 60 giorni lavorativi dalla comunicazione con altri che soddisfino le condizioni pattuite.
All’atto della consegna il fornitore deve presentare il documento di trasporto in duplice esemplare, nel quale risultino dettagliatamente indicate specie e quantità dei singoli beni forniti. Una copia sottoscritta dal ricevente, sarà restituita al fornitore o all'incaricato della consegna. Inoltre, sono a carico del fornitore aggiudicatario tutte le spese comunque connesse alla fornitura.
ART. 05 – VERIFICA DI CONFORMITA’
L'esecuzione dell'appalto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. La verifica di conformità è effettuata da apposita commissione. La verifica è effettuata in contradditorio tra le parti.
Il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all’esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere. Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.
Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Sia nel caso che la difformità della fornitura risulti all'evidenza, sia che emerga dalle verifiche successive alla consegna, l'Ente ha il diritto di respingere, ed il fornitore l'obbligo di ritirare, i beni che risultassero di caratteristiche diverse da quanto proposto in sede di aggiudicazione delle forniture, ovvero di qualità diversa da quella pattuita o, per altre ragioni, inaccettabili. In tal modo il fornitore, oltre alla refusione delle eventuali spese peritali sostenute, dovrà provvedere alla sostituzione dei beni, nel termine che gli verrà indicato, con altri corrispondenti alla qualità stabilita. Qualora i beni contestati non venissero tempestivamente ritirati dal fornitore, l'Ente non risponderà della loro perdita o deterioramento durante la temporanea custodia.
In caso di mancata o ritardata sostituzione, l'Ente si riserva la facoltà di approvvigionarsi degli stessi presso il candidato classificatosi secondo in graduatoria, se esistente, con spese a totale carico del fornitore aggiudicatario, il quale non potrà fare opposizione o sollevare eccezioni sulla qualità e sui prezzi dei beni così acquistati.
La disposizione contenuta nel precedente comma si applica anche per consegne di beni in quantità inferiori a quelle ordinate.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di sostituire la verifica di conformità con l'attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione. L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 30 giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene i seguenti elementi:
1) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
2) l'indicazione dell'esecutore;
3) il nominativo del direttore dell'esecuzione;
4) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
5) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
6) la certificazione di regolare esecuzione.
ART. 06 - COLLAUDO DELLA FORNITURA
Il collaudo finale avrà luogo entro 1 mese dalla data di stato di consistenza finale, in contraddittorio con la ditta e previo accordo.
Le operazioni di collaudo consisteranno in una giornata di test dello strumento fornito con esecuzione di esami di composizione corporea e verifica della presenza e funzionalità dei software installati.
Sono a carico della ditta i rischi di danno derivanti dalla fornitura prima che sia emesso il certificato di collaudo, salvi i danni imputabili alla stazione appaltante.
ART. 07 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore è tenuto:
• a eseguire la fornitura oggetto del contratto con precisione, cura e diligenza utilizzando le pratiche, le cognizioni e gli strumenti più idonei;
• al rispetto della normativa in materia di privacy;
• al rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, di assistenza e previdenza, antinfortunistica, di orario di lavoro e di imposte e tasse.
Nel procedere all’esecuzione degli obblighi contrattuali, l’Appaltatore si comporterà sempre come consigliere e consulente dell’Università e non avrà responsabilità decisionale.
ART. 08 – RESPONSABILITÀ E GARANZIE
L’Appaltatore:
1) assume a proprio ed esclusivo carico e sotto la propria responsabilità ogni eventuale e possibile danno che, in conseguenza dell’esecuzione della fornitura, dovesse occorrere, a causa dell’Appaltatore stesso o dei suoi lavoratori, a cose o persone, liberando sin da ora l’Università da ogni responsabilità o conseguenza di rilevanza civile e/o penale;
2) effettua l’allacciamento delle proprie attrezzature e l’impiego di energia elettrica mediante personale esperto, secondo le disposizioni vigenti in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
3) solleva l’Università da ogni responsabilità in materia di infortuni sul lavoro che sono a carico dell’Appaltatore;
4) solleva l’Università da qualsiasi responsabilità per eventuali danneggiamenti e furti compiuti nei confronti delle attrezzature;
5) manleva l’Università da qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti in relazione alle prestazioni oggetto della fornitura, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese;
6) costituisce, in tempo utile per la stipula del contratto, una garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo netto del contratto originario, per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme che l’Università avesse eventualmente pagato in più durante il contratto, salva la risarcibilità del maggior danno verso l’Appaltatore e il ricorso ad ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La cauzione dovrà essere disposta a favore dell’Università secondo le modalità che verranno comunicate e sarà costituita ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348, e cioè mediante fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni, oppure mediante polizza assicurativa rilasciata da imprese
di assicurazioni secondo la legislazione vigente; per la validità di tali forme di deposito l'istituto garante dovrà espressamente dichiarare:
- -di rinunciare al termine semestrale previsto dall'art. 1957 C.C.;
- -di obbligarsi a versare all’Università su semplice domanda, senza eccezioni o ritardi, l'ammontare della somma garantita o della minore somma richiesta;
- -di ritenere valida la fideiussione fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento, perciò l'Università potrà provvedere a stipulare il contratto con il secondo miglior classificato.
Il Responsabile Unico del Procedimento controlla l’esecuzione del contratto congiuntamente con il Direttore dell’esecuzione. La verifica di conformità certifica che l’oggetto del contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e dei patti concordati in sede di aggiudicazione e consente lo svincolo progressivo della cauzione.
Lo svincolo sarà disposto dall’Università per il 70% del contratto alla consegna della fornitura; il restante 30% della cauzione, sarà svincolato automaticamente non oltre 1 mese dal termine dell'attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione, con la sola condizione della preventiva consegna all’Istituto garante da parte dell’Università dei documenti, in originale o copia autentica, dell’avvenuta esecuzione.
ART. 09 – DANNI A TERZI E COSE
L’Appaltatore è tenuto, sempre e in ogni caso, tanto verso l’Università quanto verso Terzi, a rispondere di tutti i danni alle persone, agli animali e alle cose, derivante dalle prestazioni oggetto del contratto.
Le eventuali spese, anche giudiziali, che l’Università dovesse sostenere per i danni provocati dall’Appaltatore, sono integralmente a carico dell’Appaltatore, che sarà tenuto prontamente a rimborsarle su semplice richiesta dell’Università. In ogni caso, l’Appaltatore è tenuto a manlevare l’Università da qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del della fornitura, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese.
ART. 10 – COMUNICAZIONI ALLA DITTA AGGIUDICATARIA – VERIFICA DEI REQUISITI
L’Università comunicherà, entro 5 giorni dall’aggiudicazione definitiva della gara, a seguito di provvedimento esecutivo dell’organo competente, l’esito della stessa agli operatori economici che hanno partecipato alla gara. L’operatore economico aggiudicatario dovrà comprovare, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziario e tecnico-organizzativa richiesti in sede di gara.
L’Università potrà comunque procedere in qualsiasi momento a verifiche d’ufficio in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione.
Nel termine che verrà indicato dall’Università, l’aggiudicatario sarà tenuto ad intervenire per la sottoscrizione del contratto d’appalto. Si precisa che tutte le spese attinenti al contratto, diritti di segreteria, bolli e tasse ed ogni altra, nessuna esclusa, sono a carico dell’aggiudicatario.
La stipula del contratto successivamente all'aggiudicazione, sarà effettuata subordinatamente:
- alla costituzione della cauzione definitiva prevista dal presente capitolato;
- alla verifica dell'inesistenza a carico dell'aggiudicatario di procedimenti o di provvedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 25.12.1956 n. 1423, ovvero di provvedimenti indicati nel secondo comma dell'art. 10 della Legge 31.05.1965 n. 575, nonché degli artt. 10 ter e 10 quater della citata legge n. 575/1965 e successive modifiche ed integrazioni;
- alla verifica della situazione di regolarità contributiva prevista dal D.L. 210/2002 e s.m.i;
- alla verifica delle dichiarazioni fatte dall’aggiudicatario.
Qualora l’aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto, ovvero le documentazioni non risultino conformi alle dichiarazioni contenute nell’offerta e/o non si presenti alla stipula del contratto nel giorno e ora stabiliti, l’Università, avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l’aggiudicazione e di procedere all’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 332 della legge 20.03.1865 n. 2248, allegato F e successive modificazioni (incameramento cauzione provvisoria).
In tal caso, l’Università si riserva la facoltà di poter procedere alla stipula del contratto di appalto con l’operatore economico la cui offerta risulti, dal verbale di aggiudicazione, essersi qualificata come la seconda migliore.
Si precisa che tutte le spese attinenti al contratto, diritti di segreteria, bolli e tasse ed ogni altra, nessuna esclusa, sono a carico dell’impresa aggiudicataria.
Art. 11 - EVENTI ESTINTIVI DEL CONTRATTO
Risoluzione per Impossibilità sopravvenuta: qualora l’Appaltatore non potesse proseguire la fornitura secondo le modalità richieste, deve darne immediata comunicazione al RUP, che si riserva di accertare l’impossibilità e l’eventuale imputabilità a esso, ai fini della risoluzione del contratto.
Risoluzione per inadempimento e clausola risolutiva espressa: in caso di gravi inadempimenti degli obblighi contrattuali ritenuti essenziali, è facoltà dell’Università risolvere il rapporto ex art. 1456 cc., dandone comunicazione scritta all’Appaltatore.
La valutazione della gravità dell’inadempimento è di esclusiva competenza dell’Università.
E’ inoltre facoltà insindacabile dell’Università procedere alla risoluzione del contratto, senza obbligo o bisogno di messa in mora dell’Appaltatore, nei seguenti casi:
- gravi violazioni degli obblighi di affidamento, degli orari e dei metodi concordati con i referenti dell’Università;
- grave disservizio quantificabile in almeno 3 giorni lavorativi, consecutivi o meno, su 10 giorni lavorativi mensili;
- mancato reintegro del deposito cauzionale entro il termine di 15 giorni naturali, successivi e continui dalla richiesta dell’Università;
- cessione del contratto di cui all’art. 15.
Risoluzione per fallimento dell’Appaltatore: in caso di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo dell’Appaltatore, l’Università non ha più interesse a proseguire il rapporto contrattuale, che si intende risolto con effetto a partire dal mese successivo alla comunicazione da parte dell’Appaltatore di uno dei provvedimenti di cui sopra.
Risoluzione per sopravvenuta disponibilità di convenzioni CONSIP: qualora l'Università accerti la disponibilità di nuove convenzioni CONSIP che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'Appaltatore, si riserva di recedere dal contratto nel caso in cui l’Appaltatore stesso non sia disposto a una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.
Il contratto potrà, inoltre, risolversi negli altri casi previsti dal Codice Civile. La risoluzione produrrà i propri effetti dal momento della ricezione da parte dell’Appaltatore della comunicazione di risoluzione inviata dall’Università con PEC.
In caso di risoluzione l’Università provvederà senza bisogno di messa in mora e con provvedimento amministrativo all’incameramento del deposito cauzionale, fatta salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri diritti e interessi.
In qualsiasi caso di risoluzione si procederà a interpello degli operatori economici che hanno partecipato alla gara originaria, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento della fornitura. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
Si partirà dal successivo miglior offerente dopo l'aggiudicatario. In caso di non accettazione da parte del secondo classificato, si potrà procedere allo scorrimento dell’eventuale graduatoria, fino a esaurimento della stessa.
Nel caso in cui, invece, l’Università dovesse eventualmente sostenere spese per esperire una nuova procedura selettiva, le stesse saranno a carico dell’operatore economico affidatario inadempiente.
ART. 12 - DIVIETO CESSIONE E SUBCESSIONE
Il contratto non può essere ceduto, né può essere oggetto di sub-cessione, cessione parziale, gratuita o onerosa, comodato. L’eventuale silenzio dell’Università non potrà avere alcun effetto favorevole per l’Appaltatore.
ART. 13 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)
Direttore dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 101 del Codice D.lgs 50/2016 è la dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx del Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento dell’Università di Verona. Ella può nominare uno o più assistenti cui affida, sotto la sua sorveglianza, alcune attività di xxxxxxxxxx.Xx direttore dell’esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo dell’esecuzione del contratto. Attesta la corretta e completa esecuzione della fornitura redigendo uno stato di consistenza finale.
ART. 14 - VARIANTI INTRODOTTE DALLA STAZIONE APPALTANTE
La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.
Inoltre, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.
ART. 15 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.
Di tale sospensione verranno fomite le ragioni.
La sospensione della prestazione potrà essere ordinata per:
a) cause di forza maggiore;
b) altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.
Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.
Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.
Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.
ART. 16 – CONTABILITÀ E PAGAMENTI
Il pagamento del corrispettivo per le prestazioni oggetto del contratto sarà stabilito secondo quanto previsto all’art. 4 co. 4 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, con emissione di fatture rilasciate ai sensi del
D.P.R. 633 del 26.10.1972 e successive integrazioni e modificazioni, e subordinato a:
− accertamento della regolarità delle prestazioni svolte;
− verifica del regolare versamento dei contributi assicurativi, previdenziali ed assistenziali dovuti dal contraente.
L’Amministrazione universitaria effettuerà il pagamento dell’intero importo contrattuale a seguito dell’avvenuta fornitura, montaggio, messa in funzione (come da certificato di consistenza finale) e dell’avvenuto collaudo positivo. In caso di contestazione e fino alla risoluzione della stessa, l’Amministrazione universitaria si riserva di sospendere il pagamento della fattura contestata. L’Università non risponde per eventuali ritardi nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte delle ditta appaltatrice dei requisiti sopra indicati.
Si fa presente che nel caso di pagamenti per “stati di avanzamento” e quindi di acconti, ai sensi dell’art. 4 co. 3 del DPR 5/10/2010 n. 207 e s.m.i., verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento sull’importo progressivo dello stato di avanzamento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.”. Dovendo la stazione Appaltante acquisire d’ufficio il Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC), qualora uno di questi segnali un’inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il Responsabile del Procedimento trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza (ai sensi dell’art. 4 co.2 del DPR 5/10/2010 n. 207 e s.m.i.). il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate tramite il DURC, è disposto dalla stazione Appaltante, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
ART. 17 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. e della legge 217/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto.
Qualora l’appaltatore non ottemperasse agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., per la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. In occasione di ogni pagamento all’Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’Università verifica l’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
ART. 18 – CONTESTAZIONE DELLE INADEMPIENZE CONTRATTUALI - PENALI
La ditta è sottoposta all’applicazione di penali quando effettua, in ritardo sul termine stabilito, la consegna, salvo il caso di comprovata forza maggiore. Lo stesso vale se il ritardo sul termine stabilito è causato dalla sostituzione della strumentazione, o degli accessori, o delle parti, risultate difettose nel momento della consegna o nel momento della prova di funzionamento o nei 60 giorni successivi alla consegna (in questo caso per cause non imputabili alla stazione appaltante), e se ciò comporta l’impossibilità di utilizzo della strumentazione.
Importi delle penali applicate:
a. fino a 60 giorni di ritardo: addebito mediante detrazione sull’importo della fornitura, di un importo pari al 2 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.
b. addebito delle eventuali spese, comprese quelle dovute ad un eventuale contratto di locazione di attrezzatura o strumentazione equivalente.
c. oltre i 60 giorni di ritardo: facoltà per la stazione appaltante di risolvere il contratto in danno.
Gli importi delle penali che dovessero eventualmente essere applicate, sono trattenute sull’ammontare della fattura ammessa a pagamento e, comunque, regolati prima dello svincolo della cauzione definitiva. Le penali vengono notificate alla ditta, con contestazione scritta. Decorsi 10 giorni dal ricevimento della stessa, le penali si intenderanno accettate.
L’accertamento dell’infrazione sarà effettuato dal funzionario universitario, responsabile del contratto o da un suo delegato, alla presenza del legale rappresentante della ditta concessionaria o dal funzionario responsabile incaricato dalla stessa.
A tale scopo il funzionario universitario responsabile del contratto comunicherà tempestivamente alla ditta il giorno e l’ora in cui si valuterà lo stato della situazione in modo da consentire alla ditta concessionaria di intervenire. Qualora la ditta non manifesti la volontà di partecipare all’accertamento in oggetto, il funzionario responsabile del contratto procederà autonomamente alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine dell’applicazione della sopracitata penale che dovrà essere corrisposta dalla ditta concessionaria.
E’ ammesso il subappalto nella misura non eccedente il 30% dell'importo complessivo dell'appalto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Nel caso l'Appaltatore intenda avvalersi di tale possibilità dovrà indicarlo nell'offerta, precisando altresì la percentuale.
Al fine di ottenere l'autorizzazione al subappalto, è fatto obbligo all'Appaltatore di consegnare il contratto di subappalto unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei necessari requisiti e alla documentazione richiesta ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, almeno 20 giorni prima dell'inizio effettivo delle prestazioni.
Qualora l’Appaltatore provveda direttamente al pagamento del subappaltatore, è fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
ART. 20 - PERSONALE DELLA DITTA
La ditta aggiudicataria dovrà risultare in regola l’ottemperanza alle norme della L. 68 del 12.03.99 che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.
Tutto il personale impiegato dovrà risultare regolarmente assunto dalla ditta aggiudicataria e dovrà operare sotto la sua responsabilità esclusiva.
La ditta aggiudicataria dovrà:
❖ selezionare accuratamente il personale addetto, in modo che siano garantiti:
• un contegno civile, educato e consono alla fornitura in appalto;
• il rispetto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e di protezione dei lavoratori vigenti nel luogo in cui sono svolte le prestazioni;
• la riservatezza su dati e informazioni in merito alle attività o organizzazione dell’Università eventualmente conosciute nel corso o per lo svolgimento del contratto.
Il personale utilizzato, professionalmente qualificato ed in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività cui è adibito dovrà:
❖ essere a conoscenza delle modalità di espletamento dell’oggetto dell’appalto a cui sarà adibito e dovrà essere consapevole dell’ambiente in cui è tenuto ad operare.
❖ mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti.
❖ mantenere altresì un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto al fine di svolgere adeguatamente le mansioni affidategli senza ostacolare l’andamento regolare del lavoro dell’Amministrazione Universitaria, nonché disponibile alla collaborazione con altri operatori ed in particolare nei riguardi dell’utenza;
❖ esporre la tessera di riconoscimento;
❖ consegnare al proprio superiore ogni oggetto che risulti smarrito o rinvenuto nell’espletamento della fornitura.
ART. 21 - RISCHI DA INTERFERENZE E DUVRI
L’Appaltatore è soggetto alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro previste dal Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/2008, che si impegna a rispettare.
L’Appaltatore dovrà tenere in considerazione che, all’interno dell’Università, è presente una molteplicità di rischi (chimico, fisico, biologico, …) ed è quindi di fondamentale importanza che dichiari di conoscere l’organizzazione e gli ambienti presso i quali dovrà operare, le misure previste, gli altri lavori/servizi/forniture appaltati dall’Università a ditte esterne.
I rischi presenti nell’Università, e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate, sono dettagliati nella Procedura universitaria per la gestione degli adempimenti per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro nei contratti di appalto, d’opera e somministrazione, che fa parte integrante del presente documento, e i cui dati sono stati estratti dal “Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)” dell’Ateneo. Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno sottoscrivere la dichiarazione di presa visione e accettazione di tale allegato. I costi della sicurezza, connessi con l’oggetto del presente appalto, propri dell’Appaltatore, dovranno essere evidenziati a parte, nell’offerta economica.
Per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti è possibile contattare il Servizio Prevenzione e Protezione (tel. 0000000000, mail: xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxx.xx ).
La valutazione dei rischi interferenti, le misure previste per eliminarli/ridurli, la quantificazione dei costi della sicurezza, il nominativo del RUP e degli altri referenti della sicurezza, l’elenco degli appalti che interessano l’area oggetto del lavoro/servizio/fornitura sono riportati nel D.U.V.R.I. ricognitivo allegato al presente capitolato.
ART. 22 - PIANO PREVENZIONE ANTICORRUZIONE - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ
Nello svolgimento delle attività oggetto dell’appalto, l’Appaltatore dovrà uniformarsi ai principi e doveri richiamati nel Piano Prevenzione Anticorruzione adottato dall’Università di Verona e scaricabile dal sito internet xxx.xxxxx.xx al link “Amministrazione Trasparente”.
L’Università ha aderito al Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 09 gennaio 2012 sottoscritto tra le Prefetture della Regione Veneto, l’U.R.P.V., l’ANCI Veneto e la Regione Veneto.
ART. 23 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
Gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", pubblicato sul sito dell'Università degli studi di Verona, xxx.xxxxx.xx, sezione Amministrazione trasparente, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori dell'impresa contraente. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento".
ART. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui l’Università entrerà nella disponibilità, si precisa quanto segue:
Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali
Titolare del trattamento è il Responsabile Unico del Procedimento, Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxx , Responsabile Area Acquisti della Direzione tecnica e logistica dell’Università di Verona (tel. x00 000 0000000, pec. xxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx).
Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento è finalizzato alla gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente. I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.
Base giuridica del trattamento
L’Università tratta i dati personali lecitamente ai fini della partecipazione alla procedura di gara; per l’aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione dell’obbligazione contrattuale e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad essa conseguenti ai sensi di legge.
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali Con riguardo ai dati personali relativi alla partecipazione alla gara o all'esecuzione del contratto relativi all'adempimento ad un obbligo normativo, la mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso.
Conservazione dei dati I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata del contratto e, successivamente, per il tempo soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previsti, da norme di legge o regolamento.
Comunicazione dei dati
I dati personali potranno essere comunicati a:
● consulenti e commercialisti o altri legali che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
● istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
● soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
● Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge.
Profilazione e Diffusione dei dati
I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.
Diritti dell’interessato
Tra i diritti riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
● chiedere l'accesso ai dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
● richiedere ed ottenere, nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati, i dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
● opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al ricorrere di situazioni particolari;
● revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la origine razziale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
● proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx).
In prima istanza, per qualsiasi contestazione fra le parti relativa alla gestione della fornitura, dovrà essere esperito un tentativo di conciliazione. Qualora non si riuscisse a dirimere la controversia, si adirà la via giudiziale, con la competenza in via esclusiva del Tribunale di Venezia.
L’Università non è da ritenersi responsabile per eventuali controversie tra gli utenti e l’operatore economico affidatario.
ART. 26 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi degli artt. 4) e 6) della Legge 07.08.90 n. 241, il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxx in qualità di Responsabile Area Acquisti della Direzione tecnica e logistica dell’Università di Verona (tel. x00 000 0000000 PEC xxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx).
GESTIONE DELLA FORNITURA
ART. 27 – REQUISITI FORMALI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici interessati ad essere invitati al successivo confronto concorrenziale devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 83 D. Lgs. n. 50/16 di seguito indicati.
1. Assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. lgs. n. 50/2016
2. Requisiti e capacità di cui all'art. 83 c. 1 lett. a) b) e c) del D. lgs. n. 50/2016
2.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
1.1.1 Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Per gli operatori economici di altri Stati Membri si applica l'art. 83, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016.
2.2 CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA :
2.2.1 Fatturato globale dell’operatore economico degli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione della manifestazione di interesse. Costituisce condizione essenziale per la partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura negoziata, che l’importo risultante dalla somma dei tre esercizi finanziari sia pari a due volte l'importo a base d'asta.
2.3 CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI
2.3.1 elenco delle principali forniture analoghe a quella oggetto della manifestazione di interesse, eseguite negli ultimi tre esercizi finanziari, con la descrizione dell’esatto oggetto, del rispettivo importo, data, durata, destinatario e l’espressa dichiarazione di regolare esecuzione degli stessi. Se trattasi di forniture effettuate ad amministrazioni pubbliche, esse sono provate da certificati rilasciati dalle amministrazioni medesime; se trattasi di forniture effettuate a privati, l’effettuazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente. Costituisce condizione essenziale per la partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura negoziata, che:
a) la somma dell’importo dei fatturati annui per forniture analoghe a quella oggetto della manifestazione di interesse, eseguite negli ultimi tre esercizi finanziari, sia pari a una volta l'importo a base d'asta;
b) aver eseguito negli ultimi tre esercizi finanziari almeno una fornitura analoga a quella oggetto della manifestazione di interesse, del valore unitario ari allo 0,30 dell’importo a base d’asta.
Si precisa che per forniture analoghe si intendono fornitura assimilabili a quella oggetto della procedura negoziata fatto salvo il caso di strumentazione innovativa ma comunque riconducibile allo scopo della fornitura.
2.3.2 Eventuali certificazioni di qualità della ditta, rilasciati da organismi competenti attestanti che la stessa osserva le normative in materia di garanzia e qualità in conformità con la normativa europea.
3. di essere iscritto al Mercato della Pubblica Amministrazione (bando BENI - RICERCA, RILEVAZIONE SCIENTIFICA E DIAGNOSTICA/ BENI - FORNITURE SPECIFICHE PER LA SANITA’) alla data della presentazione della manifestazione di interesse.
Si precisa che nel caso di operatori economici di cui all’art. 45 comma 2 lettere b), c), d) e), f) e g):
In relazione ai requisiti 1) e: tale requisito deve essere posseduto da tutti i membri componenti raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi o GEIE, costituiti o da costituirsi.
In relazione alla capacità 2.1.1): tale capacità deve essere posseduta da tutti i membri componenti raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi o GEIE, costituiti o da costituirsi.
In relazione alla capacità 2.2.1): tale capacità deve essere posseduta cumulativamente da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi o GEIE, costituiti o da costituirsi.
In relazione alle capacità 2.2.2) e 2.3.1): tale capacità deve essere posseduta dalla mandataria in misura non inferiore al 60% e dalle mandanti in misura non inferiore al 10%.
In relazione alla capacità 2.3.2): tale capacità deve essere posseduta almeno dalla mandataria.
Sono ammessi alla procedura negoziata i concorrenti di cui all’art. 45, del D.lgs 50/2016, nonché concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia ex art. 45 del citato X.Xxx.
Sono altresì ammessi i concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 50/2016. In tal caso, l’impegno a costituire l’A.T.I. o il raggruppamento, al fine di garantire l’immodificabilità ai sensi dell’art. 48, comma 9, del D.Lgs 50/2016, deve specificare il modello (orizzontale, verticale o misto), nonché specificare le parti della fornitura che verranno eseguite da ciascuna associata. La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione, costituisce motivo di esclusione dalla procedura negoziata.
In conformità a quanto disposto dall’art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente procedura negoziata in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla procedura negoziata anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla procedura negoziata medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
ART. 28 – PRESENTAZIONE DELL’ OFFERTA
L’operatore economico dovrà far pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15.04.2019, tramite portale MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) la propria offerta tecnica ed economica correlata dei seguenti documenti amministrativi:
1. Domanda di ammissione (allegato modulo A.1)
2. Ulteriore dichiarazione relativa all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del D.lgs. n. 50/2016 – condanne penali (allegato modulo A. 2)
3. DGUE (allegato A.3)
4. Dichiarazione inerente la gestione degli adempimenti per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro per lavori, servizi e forniture che rientrano tra le esclusioni previste dal comma 3 bis, art.26, D.lgs. 81/2008 (allegato modulo A.4)
5. Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa concorrente ovvero dai legali rappresentanti delle imprese concorrenti in caso di ATI o di consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lettere e) e g) del D.lgs.50/2016 (allegato A.5)
6. Codice Etico del personale della stazione appaltante sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa concorrente ovvero dai legali rappresentanti delle imprese concorrenti in caso di ATI o di consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lettere e) e g) del D.lgs.50/2016 (allegato A.6)
7. Tracciabilità dei flussi finanziari (allegato A.7)
8. Dichiarazione da rendersi in caso di avvalimento da parte di soggetto ausiliario (allegato A.8)
9. Richiesta chiarimenti (allegato A.9)
10. PASSOE rilasciato dal sistema dopo che l’operatore economico ha eseguito la registrazione al servizio AVCPASS (in xxx.xxxx.xx – servizi ad accesso riservato) ed indicato a sistema il CIG della procedura cui intende partecipare.
Descrizione - Caratteristiche tecniche – Quantitativi presunti
La fornitura oggetto del presente capitolato è riferita al materiale sotto indicato con le seguenti caratteristiche tecniche:
Un (1) impianto radiologico per la mineralogia ossea a raggi X (DXA) di tipo Total Body, mediante un’unica console di acquisizione e gestione pazienti.
CARATTERISTICHE TECNICHE FUNZIONALI
Densitometro a doppia energia a fascio collimato Area di scansione di almeno 190 x 60 cm
Letto predisposto per sostenere soggetti obesi MISURAZIONI ED ESAMI
Possibilità di scelta dell’operatore del distretto di interesse da esaminare SW per l’analisi Total Body
SW per la scansione vertebrale
SW per la scansione femorale adulto/pediatrico: trocantere, intertrocantere, collo, triangolo di Xxxx.
SW per la scansione dell’avambraccio.
Calcolo della composizione corporea (massa minerale, massa magra e massa grassa) SW per la scansione delle protesi metalliche
SW per il calcolo e valutazione della dose RX assorbita dal paziente Sistema di controllo della qualità mediante fantoccio dedicato
SISTEMA OPERATIVO E GESTIONE PAZIENTE
Work station appropriato
SW per la gestione del data base del paziente
SW per la comparazione di esami eseguiti in tempi successivi allo stesso paziente Produzione di dati statistici, per paziente, per confronto ai pari età, ect.
Interfacciamento DICOM 3.0 alla rete DOTAZIONE
Apparecchiatura completa per il funzionamento
Sistema informatico: N.1 PC di ultima generazione e monitor dedicato per la gestione del densitometro, degli esami di indagine radiologica e per la gestione del paziente.
Tavolo di lavoro
Fantoccio spinale per il controllo della qualità Stampante laser a colori formato A4.
OFFERTA TECNICA:
La ditta dovrà redigere una esaustiva relazione descrittiva in grado di offrire un quadro adeguato e completo delle caratteristiche e delle prestazioni del Densitometro Total Body con tecnologia Dual-energy X-ray Absorptiometry oggetto della fornitura proposta. Potranno essere a tal fine allegati i documenti attestanti i brevetti che contraddistinguono le caratteristiche tecniche uniche del dispositivo offerto.
Gli elaborati e la documentazione dell’Offerta Tecnica devono essere sottoscritti dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.
Nel caso in cui gli elaborati e la documentazione di cui sopra siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.
La Stazione Appaltante si riserva il diritto di non aggiudicare la fornitura qualora questa non sia idonea in relazione all’oggetto del contratto.
OFFERTA ECONOMICA:
Il prezzo globale che il concorrente richiede per l’esecuzione della fornitura, espresso in cifre e in lettere, al netto dell’IVA. (in conformità al modulo C allegato).
L’offerta, redatta in competente bollo ed in lingua italiana, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del concorrente o da suo procuratore e contenente l’indicazione dell’importo corrispondente (in cifre e in lettere) dei propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. In caso di discordanza tra l’offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere, sarà ritenuta valida l’offerta più vantaggiosa per la Stazione Appaltante. Non saranno considerate valide offerte superiori alla base di gara. Gli importi, anche se dichiarati, da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall’Italia, devono essere espressi in euro.
ART. 29 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.lgs 50/2016 determinata da una commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 del D.lgs 50/2016 e sulla base dei criteri e pesi di seguito indicati, in base ai seguenti elementi:
1) Prezzo Max punti 20/100
2) Qualità Max punti 80/100
Il punteggio per l’elemento Prezzo sarà attribuito applicando la seguente formula:
Pi = ( Xmin / Xi ) x 20
Dove:
Pi = punteggio assegnato all’offerta della ditta i-esima relativamente al prezzo
Xi = prezzo offerto dalla ditta i-esima Xmin = minor prezzo offerto
Il prezzo dovrà prevedere al massimo due cifre decimali. In caso di discordanza fra il valore espresso in cifre e quello espresso in lettere, verrà preso in considerazione quello più vantaggioso per l’amministrazione. Tale formula sarà applicata anche nell’ipotesi in cui sia necessario valutare solo due offerte.
Il punteggio per l’elemento Qualità, sarà attribuito sulla base dei seguenti parametri tecnici:
Parametri tecnici di valutazione della qualità. Elenco delle caratteristiche qualitative richieste. | Punteggio | |
Lettino con portata adeguata a esame pazienti obesi | SI/NO | 8 |
Sistema di detezione con numero di detettori adeguato all’ampiezza della finestra di scansione | SI/NO | 9 |
Sistema di calibrazione automatico in tempo reale durante tutta l’esecuzione dell’esame | SI/NO | 3 |
Software installato e funzionante per analisi della composizione corporea a livello corporeo totale e regionale (arto superiore dx e sx; arto inferiore dx e sx; tronco; regione a scelta; regioni di interesse clinico secondo le buone pratiche correnti. | SI/NO | 7 |
Software installato e funzionante per analisi di composizione corporea per piccoli animali | SI/NO | 7 |
Software installato e funzionante per interfacciamento DICOM | SI/NO | 6 |
Software installato e funzionante per valutazione del grasso viscerale | SI/NO | 7 |
Software installato e funzionante per rianalisi precedenti scansioni al fine di effettuare una analisi comparata dei dati archiviati nello strumento attualmente in uso (QDR Explorer W) | SI/NO | 10 |
Software installato e funzionante per detezione sarcopenia | SI/NO | 7 |
Distanza superfice letto-braccio porta rilevatori adeguata a esami pazienti obesi | SI/NO | 8 |
Possibilità di installazione in ambiente non schermato | SI/NO | 8 |
Per questi parametri viene assegnato il 100% in cui è prevista la risposta SI, e 0% in caso di assenza (risposta NO).
In sede di gara, per i punti indicati in tabella “Parametri tecnici” la ditta dovrà fornire una relazione tecnica con dettagliata descrizione della fornitura offerta. A dimostrazione di quanto dichiarato nella relazione tecnica, la ditta dovrà fornire del materiale illustrativo (inteso come brochure, pubblicazioni scientifiche ecc.). Dovrà inoltre dettagliare i parametri della fornitura offerta compilando l’apposito modello che verrà allegato alla lettera di invito.
La gara verrà aggiudicata alla Ditta che avrà ottenuto il punteggio, composto dal prezzo e dalla qualità, più alto. A parità di punteggio totale la gara sarà aggiudicata alla ditta che avrà ottenuto il punteggio maggiore relativamente alla qualità. Qualora anche tale punteggio fosse paritario si procederà mediante sorteggio. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
ART. 30 – AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA
L’aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti: documentazione relativa alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale. Tale documentazione deve essere inserita a sistema (AVCPASS) dall’operatore economico. La documentazione da inserire è solo quella nella esclusiva disponibilità degli operatori economici e non reperibile presso Enti certificatori.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente antimafia. A norma dell’art. 32, c. 8 del D.Lgs. n.50/2016 il contratto verrà firmato entro 60 giorni dalla efficacia dell’aggiudicazione. Ai sensi dell’art. 209, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
Prima della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario deve dare dimostrazione di aver costituito il deposito della garanzia definitiva in conformità a quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% del valore totale del contratto, salvo il caso in cui il ribasso sia superiore al 20 per cento; in tal caso la garanzia è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia deve avere una validità corrispondente alla durata del contratto e, ad ogni modo sino a quando ne venga disposto lo svincolo dalla stazione appaltante. La garanzia dovrà inoltre essere reintegrata qualora durante l’esecuzione del contratto l’Amministrazione dovesse avvalersene.
La prescritta cauzione, pari a 1/10 (un decimo) dell'importo contrattuale netto, che può essere prestata nelle seguenti modalità:
- mediante versamento alla Tesoreria dell'Università di Verona con sede in Piazza Nogara (VR) - previa trasmissione della quietanza bancaria con indicazione della seguente causale: "cauzione app. E-1914 DENSITOMETRO ”. Le coordinate bancarie sono le seguenti: BPM, Agenzia: Xxxx xx Xxxxxx- Xxxxxx Xxxxxx, 0 –37121 Verona (VR) IBAN ABI: 05034, CAB: 11750, CIN: U, ccb: 000000011000, IBAN: XX00- X-00000-00000-000000000000.
- nei modi previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, e cioè mediante fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375 e s.m.i., ovvero mediante polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazioni secondo la legislazione vigente; per la validità di tali forme di deposito l'istituto garante dovrà espressamente dichiarare:
a. di aver preso visione dei documenti contrattuali e degli atti in essi richiamati;
b. di rinunciare al termine semestrale previsto dall'art. 1957 del codice civile;
c. di rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e di obbligarsi a versare su semplice domanda scritta dell’Università, senza eccezioni o ritardi, l'ammontare della somma garantita o della minore somma richiesta dall’Università prevedendone l’operatività entro 15 giorni;
d. di mantenere valida la fidejussione fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale e comunque fino a che la ditta appaltatrice non abbia consegnato l’originale della polizza unitamente alla dichiarazione liberatoria a svincolo della cauzione emessa dall’Università in qualità di Ente garantito.
Ai sensi dell’art. 93, comma 7, l'importo della garanzia sopra indicato, può essere ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.
Ai fini della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario è tenuto, a pena di decadenza dall’aggiudicazione, ad ottemperare agli adempimenti sotto riportati, in conformità alle richieste che gli perverranno dalla stazione appaltante e nel rispetto della tempistica assegnata.
Nello specifico dovrà:
- Produrre la garanzia definitiva in conformità alle modalità specificate dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e della presente lettera d’invito;
- Esibire, qualora l’aggiudicazione fosse disposta a favore di una A.T.I. ( non costituita) , la scrittura privata autenticata prevista dall’art. 48, c. 13 del D.Lgs. 50/2016;
- Sottoscrivere il contratto entro i termini che verranno resi noti dalla stazione appaltante nella consapevolezza che, in caso di inottemperanza, l’amministrazione si riserva di disporre la decadenza dall’aggiudicazione, e all’affidamento dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria.
Comporterà l’esclusione del concorrente la mancata produzione, nei termini indicati, della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale AVCP (servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
ART. 31 – DOMICILIO DELL’AGGIUDICATARIO E FORO COMPETENTE
Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto sarà competente il Tribunale di Venezia.
ART. 32 – SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
La Ditta aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro previste dal Testo Unico sulla sicurezza D.lgs. 81/2008, che si impegna a rispettare.
In considerazione della tipologia di appalto, le cui attività sono riconducibili a quelle citate nell’art. 26, comma
3 bis, del D.lgs. 81/08 e s.m.i., non si ritiene necessaria la stesura del DUVRI e la conseguente quantificazione degli oneri della sicurezza volti ad eliminare le interferenze, che sono da considerarsi pari a zero.
I rischi associati alle interferenze causate dal lavoro/servizio/fornitura in oggetto si ritengono di lieve entità, e possono essere eliminati/ridotti adottando semplici accorgimenti organizzativi e osservando le prescrizioni riportate nella dichiarazione che la ditta dovrà ritornare sottoscritta dal suo legale rappresentante (allegato A. 5 alla lettera di invito), prima dell’inizio della fornitura. Il modulo prevede anche uno spazio per eventuali comunicazioni integrative che la ditta ritenga di suggerire per migliorare la sicurezza. La ditta deve tenere in considerazione che dovrà operare all’interno di una struttura nella quale sono presenti dipendenti universitari e/o utenti e/o dipendenti di ditte appaltatrici di altri lavori/servizi/forniture, con possibilità di affollamento in particolari orari di punta, e conseguente rischio di intralcio della circolazione, anche di sicurezza, qualora non venissero rispettate le disposizioni. Per una migliore visione dei rischi presenti, ed una più precisa valutazione dei propri costi della sicurezza per l’esecuzione dell’appalto oggetto del presente affidamento, le ditte partecipanti potranno effettuare un sopralluogo delle aree interessate. I costi della sicurezza connessi con l’oggetto della presente procedura di gara, propri della ditta appaltatrice, dovranno essere ricompresi nell’importo complessivo della offerta ed evidenziati, a parte nella stessa. La ditta si farà carico, all’interno dei propri costi della sicurezza, degli oneri richiesti per le attività di coordinamento, qualora si rendessero necessarie per l’esecuzione dell’appalto stesso, rendendosi altresì disponibile allo scambio di informazioni ed a pianificare le proprie attività per eliminare/ridurre le interferenze che dovessero subentrare.
Per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti è possibile contattare il Servizio Prevenzione e Protezione (tel. 0000000000, mail: xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxx.xx).
PARTE TECNICA
ART. 33 – RIFERIMENTI NORMATIVI
Oltre che alle condizioni generali e particolari riportate nei documenti di gara e contrattuali e per quanto non stabilito nel presente capitolato, l’affidamento dell’appalto è soggetto all’osservanza di tutte le leggi e disposizioni, compresi regolamenti e prescrizioni dell’Università degli studi di Verona, che trovino comunque applicabilità. L’appalto è inoltre soggetto al D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativo ai lavori, forniture e servizi” e s.m.i e alle condizioni stabilite nel vigente Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di Verona.
Gli operatori economici sono obbligati alla conoscenza le disposizioni che disciplinano la gara e il rapporto contrattuale conseguente all’aggiudicazione; non sarà quindi ammessa alcuna ignoranza in merito.
Per quanto non risulti sopra contemplato, si fa riferimento alle Leggi e Regolamenti in vigore in quanto applicabili.
In via esemplificativa e non esaustiva, si richiamano:
− Codice Civile
− R.D. 23.05.1924 n.827 “Regolamento per la contabilità dello Stato”
− Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità
− Legge 22.04.1941 n. 633 sulla tutela del diritto d’autore e Legge 248/2000 sul diritto di riproduzione
− D.Lgs. 30/6/03 n. 196 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali”
− D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e s.m.i.
Devono, inoltre, essere rispettate le condizioni generali e particolari della fornitura riportate nel contratto, nonché le leggi e i regolamenti generali in materia, attualmente in vigore nella UE e in Italia, o che venissero emanati in vigenza del Contratto, anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nel presente Capitolato.
ART. 34 - CARATTERISTICHE INDISPENSABILI DELLA FORNITURA
Gli elementi qui descritti rappresentano, a pena d’esclusione, la configurazione minima richiesta della fornitura a cui l’Offerente dovrà conformarsi nella sua offerta. L’Offerente dovrà formulare la propria offerta tecnica prevedendo una strumentazione di ultima generazione.
Lo strumento dovrà avere le caratteristiche tecniche di seguito elencate:
a) Capacità di esecuzione di densitometria corporea Total Body con tecnologia Dual-energy X-ray Absorptiometry;
b) Tempo di scansione del corpo intero inferiore a 10 minuti;
c) Software di analisi per composizione corporea (massa minerale, magra, grassa).
ART. 35 – ONERI COMPRESI NEL PREZZO OFFERTO
Formano parte dell’appalto la fornitura dei beni indicati, l’installazione, la formazione sul posto del personale, il collaudo e la stesura della relativa documentazione, nonché la garanzia e l’assistenza tecnica full risk di dodici mesi, come di seguito dettagliato con le seguenti specifiche minime e inderogabili:
2. servizio di garanzia full risk di dodici mesi a far data dal collaudo;
3. assistenza tecnica full-risk di dodici mesi comprendente la manutenzione ordinaria e straordinaria compresa la fornitura di parti di ricambio degli strumenti, con interventi entro le quarantotto ore e garanzia minima di supporto telefonico;
4. supporto telefonico con risposta garantita entro 24 ore da parte di personale tecnico idoneo all’evasione della richiesta di informazioni;
5. adeguato supporto telefonico con risposta immediata alla comprensione della problematica e sua immediata risoluzione;
6. installazione e training on-site adeguato dopo la messa in funzione dello strumento a totale onere a carico della Ditta fornitrice.
La ditta deve fornire a propria cura e spese tutti i documenti relativi, anche non tecnici, relativi al funzionamento della strumentazione ed ai sistemi, compresi eventuali aggiornamenti.