CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO
ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2, 1° comma
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Tra i signori:
- xxxxxxxxx , nata a xxxxxx (xx) il xxxxxxxxxx, residente a xxxxxxxxxx (xx) in Xxx xxxxxxxxxxx , Xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, di seguito denominata “Parte locatrice”
- xxxxxxxxx , nata a xxxxxx (xx) il xxxxxxxxxx, residente a xxxxxxxxxx (xx) in Xxx xxxxxxxxxxx , Xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, di seguito denominata “Parte conduttrice”
si conviene quanto segue:
1) Oggetto. Parte locatrice concede in locazione a parte conduttrice, che accetta per sé e suoi aventi causa, l’unità immobiliare sita a Bologna (BO) in Xxx xxxxxxxxxxx x.xx ,xxxxx xx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dotata altresì di cantina ciclabile al piano seminterrato. L'unità immobiliare risulta essere non imbiancata e non parzialmente totalmente arredata come da separato verbale di consegna sottoscritto a parte dai contraenti e corredato di foto.
Comunicazione ex art.8, comma 3 d.l. 11 luglio 1992, n 333 (convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359)
Dati catastali: censita al NCEU del Comune di xxxx al Foglio x.xxx, Num xxx,Sub. Xx, categoria xx ,classe x, vani xxx con rendita catastale € xxxx, composta da xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,
La parte locatrice sotto la propria responsabilità, dichiara:
- con riguardo alla conformità dell'immobile e alle norme edilizie e urbanistiiche che è conforme.
- con riguardo alla conformità degli impianti e alle normative vigenti che l'impianto elettrico è conforme e che la relativa documentazione amministrativa e tecnica è in un suo possesso,
-la parte locatrice con riguardo allla Certificazione energetica, consegna alla parte conduttrice attestazione ACE n° n.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, con classe energetica xx EPtot xxxxxxxx rilasciata il xxxxxxxxx
- con riguardo alla caldaia per l'impianto di riscaldamento autonomo che è conforme e che la relativa documentazione amministrativa e tecnica è in un suo possesso;
2) Uso abitativo. Il contratto di locazione viene concluso per esclusive esigenze abitative ex art. 2, I° comma, legge 9 dicembre 1998, n. 431. Parte conduttrice dichiara di aver visionato i locali e di averli trovati adatti all’uso convenuto e in buono stato di manutenzione, riconoscendo che sono esenti da difetti che possano influire sulla salute di chi vi abita. È fatto assoluto divieto a parte conduttrice di adibire l’immobile ad uso diverso da quello pattuito. L’eventuale violazione di tale divieto costituirà grave inadempimento e motivo di risoluzione immediata del contratto. L’unità immobiliare si concede per uso esclusivo di abitazione della parte conduttrice e delle persone attualmen te con lui conviventi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3) Durata. La durata della locazione è pattuita in anni quattro dal xxxxxxx al xxxxxxxx e sarà automaticamente rinnovata per eguale periodo, fatta salva la facoltà di disdetta di parte locatrice al termine dei primi quattro anni, motivata ai sensi dell’art. 3 L. 431/98, ed in via esemplificativa, qualora parte locatrice intenda adibire l’immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere, ovvero vendere l’immobile alle condizioni e con le modalità di cui all’art. 3 L. 431/98.
La dichiarazione motivata di diniego di rinnovo del contratto alla prima scadenza deve essere comunicata da parte locatrice, mediante lettera raccomandata pervenuta al domicilio di parte conduttrice almeno sei mesi prima della scadenza. Alla seconda scadenza del contratto(termine dell'eventuale periodo di rinnovo del contratto), ciascuna delle Parti avrà diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni oppure per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata a/r da inviare alla controparte almeno 6 (SEI) mesi prima della scadenza. La parte interpellata dovrà rispondere mediante lettera raccomandata entro (60) sessanta giorni dalla data di ricevimento di tale raccomandata.. In mancanza di risposta o di accordo, il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione. In mancanza della suddetta comunicazione (finalizzata all'attivazione della procedura per il rinnovo a nuove condizioni o alla rinuncia al rinnovo) il contratto si rinnoverà tacitamente per anni 4(quattro) alle medesime condizioni. Alle scadenze successive, il contratto si rinnoverà di ugual periodo ove non venga inviata lettera raccomandata a/r di disdetta da riceversi almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.
4) Recesso della parte conduttrice. Parte conduttrice, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere dal presente contratto dando comunicazione a parte locatrice, tramite lettera raccomandata a/r, con preavviso di almeno 3 (TRE) mesi.
5) Canone di locazione. Il canone di locazione viene concordato in €. xxxx ( xxxxxxxxxxxx/00) , da pagarsi in n. 12 (dodici) rate eguali anticipate di euro xxx,00 (xxxxxxxxxx/00) ciascuna, entro e non oltre il giorno xx (xxxxxxx) di ogni mese, che parte conduttrice si obbliga a corrispondere tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a xxxxxxxxxxx, con il seguente codice IBAN :xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Il mancato o ritardato pagamento,totale o parziale, del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori,trascorsi i termini di cui all'art. 5 della legge 392/1978 per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto ove di importo pari a una mensilità del canone), costituisce in mora parte conduttrice, e darà diritto a parte locatrice di chiedere la risoluzione del contratto, come per legge, oltre al risarcimento degli eventuali danni, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 55 e ss. Legge 27 luglio 1978, n. 392.
6) Aggiornamento e revisione del canone. Il canone inizialmente pattuito sarà aggiornato automaticamente dall'inizio del secondo anno di locazione nella misura massima della variazione ISTAT (o di altro istituendo ente statistico europeo). La variazione Istat verrà determinata utilizzando l'indice mensile del primo mese anteriore a quello d'inizio della locazione.
7) Manutenzione e oneri accessori. La somma convenuta come corrispettivo della locazione non è comprensiva degli oneri accessori. Detti oneri accessori verranno corrisposti dalla parte conduttrice alla stregua della ripartizione millesimale e/o pro quota parte unitaria attribuita a ciascun condòmino. Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della “Tabella oneri accessori”, allegato G al de creto emanato dal ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze del 30 dicembre 2002, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge 431/19987. In ogni caso sono interamente a carico della parte conduttrice le spese – in quanto esistenti – relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all’ordinaria manutenzione dell’ascensore, alla fornitura dell’acqua nonché dell’energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell’aria, e ogni altra connes sa al funzionamento e alla manutenzione degli impianti e spazi comuni. Le spese per il servizio di portineria, ove istituito, saranno a carico della parte conduttrice nella misura del 90%. Il pagamento di quanto sopra deve avvenire :
Opzione a) direttamente dalla parte conduttrice all’amministratore, entro le scadenze previste e previa esibizione del piano di riparto, salvo il conguaglio a fine esercizio finanziario.
Opzione B) dalla parte conduttrice alla parte locatrice mensilmente e unitamente al canone di locazione in numero 12 rate mensili di euro xxxxxxxxxxx (…......../00) per tutta la durata contrattuale sempre salvo conguaglio alla fine dell'esercizio.
Oltre al canone sono interamente a carico della parte conduttrice le utenze di luce, acqua, gas e la tassa rimozione rifiuti ed ulteriori tasse che potessero essere introdotte in futuro. I contratti delle predette utenze, verranno intestati o volturati alla parte conduttrice a sua cura e spese. Alla scadenza del contratto o all'interruzione del rapporto di locazione la parte conduttrice si impegna a produrre, alla parte locatrice, le ultime bollette pagate.
In ogni caso, parte conduttrice si impegna a mantenere l’unità immobiliare in buono stato locativo osservando la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l’uso determinato, provvedendo a tutte le riparazioni di ordinaria manutenzione necessarie all’uso convenuto. Parte locatrice potrà sostituirsi a parte conduttrice qualora questa non provveda tempestivamente alle opere di sua competenza, ed il relativo costo dovrà esserle rimborsato entro 30 giorni dall'avvenuta riparazione. In caso contrario, la somma sarà prelevata dal deposito che dovrà essere immediatamente integrato dalla parte conduttrice.
8) Consegna e riconsegna dei locali. La parte conduttrice dichiara di aver visitato l’unità immobiliare locatagli e di averla trovata adatta all’uso convenu to, esenti da vizi che possano recare pregiudizio alla salute di chi vi abita, adeguata alle sue specifiche esigenze, in particolare per quanto riguarda tutti gli impianti, nonché gli infissi e serramenti, esonerando la parte locatrice da ogni e qualsiasi obbligo a effettuare adattamento di sorta. La parte conduttrice dichiara di prendere l’unità immobi liare in consegna a ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della medesima. La parte conduttrice si impegna (art. 1590 c.c.) a riconsegnare l’unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta, come risultante dal verbale di consegna sottoscritto dalle parti e rilasciato in copia alla parte conduttrice stesso, fatto sempre salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno.
9) Miglioramenti ed addizioni. La parte conduttrice non può compiere alcun lavoro, addizioni e/o innovazioni e/o miglioramenti e/o trasformazioni sull’unità immobiliare, senza il preventivo consenso scritto della parte locatrice, fermo restando che, anche se autorizzati, i lavori e le relative pratiche amministrative per l’autorizzazione verranno eseguiti a spese della parte conduttrice e verranno rimossi, sempre a sua cura e spese, a fine locazione. Ogni aggiunta che non possa essere tolta senza danneggiare i locali e ogni altra innovazione, pur autorizzata, resterà acquisita alla proprietà a titolo gratuito.
10) Divieto di sublocazione e cessione del contratto di locazione. È fatto espresso divieto a parte conduttrice di sublocare o dare in comodato anche solo parzialmente l’immobile locato, così come è altresì fatto divieto di cedere anche solo parzialmente il presente contratto. L’eventuale violazione di tale divieto costituirà grave inadempimento e motivo di risoluzione immediata del presente contratto, a danno e spese di parte conduttrice ai sensi dell’art. 1456 c.c.
11) Riparazioni straordinarie. Viene pattuito che, qualora si eseguano sull’immobile o nell’edificio condominiale rilevanti opere atte a conservare ad esso la sua destinazione o per evitare maggiori danni che ne compromettano l’efficienza in relazione all’uso a cui è adibito, o comunque opere di straordinaria manutenzione, di ristrutturazione, ricostruzione o rinnovazione impianti, il canone pattuito si intenderà integrato con un aumento annuo pari all’interesse legale sul capitale impiegato nei lavori effettuati; l’aumento decorre automaticamente dalla data di ultimazione delle opere.
12) Deposito cauzionale. Per assicurare a parte locatrice l'assoluta integrità e il buono stato dell’immobile, durante il rapporto contrattuale e fino al momento della riconsegna, parte conduttrice versa al momento della stipulazione del presente contratto, nelle mani di parte locatrice, la somma di Euro xxx,xx (xxxxxxxx/00) pari a xx (xxx) mensilità del canone,a titolo di deposito cauzionale non produttiva/produttive di interessi. Tale deposito, non imputabile in conto pigioni, sarà restituito al termine della locazione previa verifica dello stato dell'immobile e sempre che parte conduttrice abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal contratto di locazione.
13) Antenna. Parte conduttrice - in caso d’installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi esclusivamente dell’impianto relativo, restando sin d’ora parte locatrice - in caso d’inosservanza - autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese di parte conduttrice, il quale nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.
14) Accesso all'immobile. Le Parti convengono che alla parte locatrice è data facoltà, per motivate ragioni, di visitare o di far visitare i locali af fittati con preavviso di qualche giorno. La parte conduttrice si impegna a far accedere le maestranze per l’esecuzione di eventuali interventi urgenti o indilazionabili. In caso di messa in vendita dell'immobile e comunque durante gli ultimi sei mesi del rapporto, parte conduttrice si impegna a garantire l'accesso all'immobile per mostrarlo a coloro che volessero acquistarlo o prenderlo in locazione.
15) Diritto di prelazione. La parte conduttrice non ha diritto di prelazione nella vendita, da esercitarsi secondo gli artt. 38, 39 e 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
16) Ritardato rilascio. In caso di mancato rilascio del bene locato alle scadenze di legge, parte conduttrice si obbliga a corrispondere alla parte locatrice una penale giornaliera pari alla trentesima parte del canone mensile maggiorato del 30%, salvo comunque il maggior danno ex art. 1591 c.c.
17) Regolamento condominiale. Parte conduttrice si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri familiari conviventi ed agli ospiti l’eventuale regolamento e le delibere condominiali relative all'immobile locato. È in ogni caso vietato a parte conduttrice compiere atti e/o tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.
18) Responsabilità. Parte conduttrice esonera espressamente parte locatrice da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto dei dipendenti di parte locatrice medesima, per i danni da fatto o a danno di terzi, ivi compresi i danni causati da fughe di gas, incendio e allagamento; esonera inoltre parte locatrice per le interruzioni incolpevoli dei servizi.
19) Modifiche e/o integrazioni del contratto. Qualsiasi modifica e/o integrazione del presente contratto, sotto pena di inefficacia, non potrà' avere luogo e non potrà' essere provata se non mediante atto scritto
20) Disciplina. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, le Parti fanno espresso rinvio alle disposizioni vigenti del codice civile, della legge 27 luglio 1978, n. 392, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali, in quanto applicabili, nonché (ove presente) al regolamento del condominio di cui parte conduttrice dichiara di aver preso conoscenza mediante lettura integrale del testo.
21) Elezione di domicilio di parte conduttrice. Parte conduttrice dichiara di eleggere domicilio presso i locali oggetto della locazione, ove dovranno essere pertanto indirizzate sia tutte le comunicazioni contrattuali sia notificati tutti gli atti, anche giudiziali ed esecutivi, relativi al presente contratto. Qualora parte conduttrice abbia rilasciato l'immobile, il medesimo domicilio è eletto presso l'Ufficio di Segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.
22) Privacy. In riferimento alla legge sulla privacy n. 196/2003, le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i loro dati personali, a patto che si tratti di incombenze originate dal contratto stesso.
23) Oneri fiscali e di registrazione. Tutte le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute di quietanza conseguenti, di esazione fitti, ivi compresi i diritti banca, sono a carico della parte conduttrice. La parte locatrice provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia alla parte conduttrice, che corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà. In caso di risoluzione anticipata l’imposta dovuta è posta per intero a carico della parte conduttrice. Per quanto non previsto si farà riferimento alle leggi vigenti e alle norme del codice civile. Si precisa però che parte locatrice opta per la ”cedolare secca” e che pertanto le presenti spese non saranno dovute alla sottoscrizione del presente contratto, ma solo se la parte locatrice decidesse di revocare l'opzione della “cedolare secca”.
24) Risoluzioni delle controversie Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o connesse allo stesso, che dovessero insorgere tra le Parti, escluse quelle che comportano l’avvio dei procedimenti per convalida di licenza o di sfratto, saranno devolute a un tentativo di conciliazione presso l’Organismo di mediazione della Camera di commercio di Bologna e risolte secondo il regolamento da questa adottato. Nel procedimento avviato le Parti, eventualmente, a loro scelta, potranno essere assistite dalla rispettiva organizzazione sindacale dei Conduttori e associazione della proprietà edilizia.
25) Contrattazione. Le parti dichiarano che ogni singola clausola del presente accordo è stata espressamente concordata fra le medesime e che dal loro insieme nasce l'equilibrio contrattuale perseguito dalle parti.
Bologna,
La parte locatrice La parte conduttrice
Si dichiara di aver preso esatta visione delle clausole e condizioni di cui sopra, e in particolare delle condizioni di cui agli artt. 2 (Destinazione d’uso), 3 (Durata della locazione. Disdetta e rinnovazione del contratto), 5 (Canone e pagamento), (Consegna e riconsegna dei locali), 9 (Addizioni e migliorie) , 10 (Sublocazione), 12 (Deposito cauzionale), 14 (Accesso all’immobile) 18 (Responsabilità),19 (Modifiche e/o integrazioni del contratto) ,21 (elezione del domicilio della parte conduttrice), 22 (Privacy- trattamento dei dati personali), 23 (Oneri fiscali e di registrazione), 24 (Risoluzione delle controversie), 25 (contrattazione), le cui clausole – rilette e approvate – vengono dalla parte conduttrice stessa accettate a ogni conseguente effetto, e in particolare ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.
La parte locatrice La parte conduttrice
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