CONVENZIONE
CONVENZIONE
TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA FACOLTA’ DI FARMACIA
E
L’ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA
PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PROFESSIONALE
premesso
che l’art. 27 del D.P.R. 382/80 prevede: “I Rettori delle Università possono stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, su proposta delle facoltà... al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extra universitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale”
che I’art. 8 comma I della Legge 341/90 prevede: “Per la realizzazione dei corsi di studio nonché delle attività culturali e formative di cui all’art. 6, le università possono avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato, e la stipulazione di apposite convenzioni”
che l’art. 2 comma i (Tabella XXVII - Corso di Laurea in Farmacia) del
D.P.R. 30/6/95 “Modificazioni all’ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in Farmacia” pubblicato sulla G.U. n. 41 del 19/2/96 prevede: “La durata del corso di laurea in Farmacia è fissata in cinque anni e comprende un periodo semestrale di tirocinio pratico professionale presso una farmacia aperta al pubblico od ospedaliera”
che l’art. 5-bis del D.M. 9/9/57 “Regolamento sugli esami di stato di abilitazione all’esercizio delle professioni” prevede: “Agli esami di stato per l’esercizio della professione di farmacista sono ammessi anche i laureati in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche che abbiano compiuto il tirocinio prescritto dal vigente ordinamento didattico”
che i corsi di laurea specialistica in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche appartengono alla classe delle lauree specialistiche in Farmacia e Farmacia Industriale (14/S) e che il D.M. 28/11/2000, negli obiettivi formativi qualificanti prevede: “i laureati nei corsi di laurea specialistica della classe sono dotati delle basi scientifiche e della preparazione teorica e pratica necessarie all’esercizio della professione di farmacista ” e “i corsi hanno durata di cinque anni, che comprendono un
periodo di sei mesi di tirocinio professionale presso una farmacia aperta al pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico, per non meno di 20 CFU”
si conviene e si stipula quanto segue:
Art1
La Facoltà di Farmacia dell’Università degli Studi di Parma, per lo svolgimento del tirocinio professionale, di durata semestrale, volto a fornire a laureati in Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche specifiche conoscenze professionali necessarie per l’ammissione all’esame di stato di abilitazione all’esercizio della professione di farmacista, si avvale della collaborazione dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Massa Carrara, secondo le modalità e le condizioni contenute nella presente convenzione.
Le modalità di accesso saranno oggetto di una reciproca consultazione nel rispetto del regolamento del tirocinio professionale approvato dal Consiglio della Facoltà di Farmacia in data 4/6/2001 e allegato alla presente Convenzione di cui costituisce parte integrante, nonché delle vigenti disposizioni universitarie in materia.
Art.2
Le attività pratiche verranno svolte in farmacie convenzionate (art. 2 del Regolamento), nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalle vigenti disposizioni in materia. L’attività svolta nell’ambito del tirocinio non costituisce premessa per un rapporto di lavoro fra il tirocinante e la farmacia ospitante né può essere sostitutiva di manodopera aziendale o di prestazione professionale. Non è considerata remunerazione l’eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti da parte del tirocinante.
Art.3
La farmacia individua, tra il proprio personale abilitato alla professione di Farmacista, il responsabile delle attività di tirocinio.
Art.4
L’Università degli Studi di Parma garantisce che i frequentanti il tirocinio sono coperti da polizza di assicurazione per gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, nonché per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l’effettuazione
delle predette attività.
La polizza di assicurazione è stipulata con ….
Sono esclusi dalla copertura i trasferimenti del tirocinante da e per la sede del tirocinio, con qualsiasi mezzo vengano effettuati.
Compete alla struttura ospitante la copertura assicurativa del personale dipendente dalla struttura stessa, nonché dei locali e delle infrastrutture messi a disposizione per l’attività di tirocinio.
Art.5
Le parti contraenti della presente convenzione accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall’attività costituente l’oggetto della presente convenzione e, nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, di risolvere ogni eventuale vertenza mediante arbitrato rituale ai sensi dell’art. 806 e seguenti del codice di procedura civile ad opera di un collegio di tre arbitri. Di questi, uno è nominato da ciascuna delle stesse parti. I due arbitri nomineranno, di comune accordo, il terzo componente del Collegio; in caso di disaccordo la nomina sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Parma, Foro in cui il collegio arbitrale ha sede.
Art.6
La presente convenzione entra in vigore con la data della sua stipula ed ha durata annuale automaticamente rinnovabile. Ciascuna delle parti potrà recedere dalla convenzione mediante preavviso da comunicarsi almeno quattro mesi prima con raccomandata A.R.
Si dà atto che per l’attivazione della presente convenzione non conseguirà a carico di ciascun Ente alcun onere finanziario a favore dell’altro.
Art.7
La presente convenzione è impegnativa per le parti contraenti in conformità delle Leggi che ne dispongono il funzionamento.
Art.8
Per quanto non espressamente contenuto nella presente convenzione le parti rinviano a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Il Preside della Facoltà di Farmacia della Facoltà degli Studi di Parma Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Il Presidente dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Massa Carrara Xxxx. Xxxx Xxxxxxx
Il Rettore dell’Università degli Studi di Parma Xxxx. Xxxx Xxxxxxxx
Autorizzata con Decreto Pettorale Reg, IX S n. 504 del 11/02/2002
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA
FACOLTÀ DI FARMACIA
TIROCINIO PROFESSIONALE REGOLAMENTO
Art.1 - Definizione del tirocinio
Il tirocinio, previsto dall’Ordinamento Didattico vigente per gli studenti del Corso di Laurea in Farmacia, può essere svolto presso farmacie aperte al pubblico od ospedaliere che abbiano aderito alla convenzione di cui al successivo art. 2.
Il tirocinio consiste nella partecipazione dello studente all’attività della farmacia ospitante in rapporto alle finalità del tirocinio stesso, definite nel successivo art. 4.
Il tirocinio non deve essere motivo di rapporto di lavoro retribuito, né essere comunque sostitutivo di manodopera aziendale o di prestazione professionale; ne sono impedimenti le esigenze in materia assicurativa, le normative sul lavoro e le responsabilità per eventuali danni. Non è considerata remunerazione l’eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti da parte del tirocinante.
Art. 2 - Rapporti con le farmacie
I rapporti con le farmacie sono regolati da apposita convenzione stipulata fra l’Università degli Studi di Parma, nella persona del Rettore, e l’Ordine Professionale della provincia in cui ha sede la farmacia, nella persona del Presidente.
Le farmacie che attivano il tirocinio per gli studenti del Corso di Laurea in Farmacia della Facoltà di Farmacia dell’Università di Parma debbono inviare al Presidente dell’Ordine dei Farmacisti della provincia di cui fanno parte un atto di adesione alla convenzione, sottoscritto dal titolare o dal direttore della farmacia.
E’ compito dell’Ordine competente per territorio predisporre ed aggiornare l’elenco delle farmacie convenzionate e curarne la diffusione, ivi inclusa la trasmissione alla Segreteria di Facoltà.
Art. 3 - Modalità di svolgimento del tirocinio.
In ottemperanza a quanto stabilito dalla Direttiva 85/432 CEE e ripreso dalla Ministeriale prot. n.438 deI 28/2/2000, il tirocinio deve essere svolto a tempo pieno per una durata complessiva di almeno sei mesi (750 ore).
In caso di assenza il tirocinante è tenuto ad avvertire il responsabile del tirocinio (vedi art. 6).
Di norma il tirocinio deve essere svolto presso un’unica farmacia e completato nell’arco di non più di nove mesi.
Art. 4 :Finalità del tirocinio.
lI tirocinio deve essere orientato a fornire allo studente le conoscenze necessarie ad
un corretto esercizio professionale per quanto attiene a:
a) la conduzione tecnico-amministrativa della farmacia inerente l’organizzazione, il disimpegno e lo svolgimento del servizio farmaceutico sulla base della normativa vigente, nazionale e regionale;
b) la prestazione farmaceutica, con particolare riguardo a quella svolta nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
c) l’informazione e l’educazione sanitaria della popolazione attraverso il momento distributivo, finalizzate al corretto uso dei medicinali ed alla prevenzione;
d) le fonti di informazione disponibili nella farmacia o accessibili presso strutture centralizzate;
e) i prodotti diversi dai medicinali, a questi affini e comunque con valenza sanitaria;
f) la gestione imprenditoriale della farmacia e gli adempimenti inerenti la disciplina fiscale;
g) l’impiego dei sistemi elettronici di supporto al rilevamento ed alla conservazione dei dati sia professionali che aziendali;
h) l’ordine professionale e la deontologia;
i) la pratica di preparazione galenica.
Non è consentito affidare al tirocinante compiti che esulino da queste finalità, come pure, in condizioni di autonomia, consentirgli la dispensazione al pubblico dei medicinali e degli altri prodotti di cui alla lettera e).
Agli effetti dell’art. 14 della legge 3014/1962 n. 283 e dell’art. 37 del D.P.R. 26/3/1980 n. 327 al tirocinante non possono essere demandate mansioni che comportino il contatto diretto o indiretto con le sostanze alimentari, se non in possesso di libretto sanitario.
Art. 5 - Limitazioni
Le farmacie non possono accettare come tirocinanti studenti che siano parenti fino al 2° grado del titolare o del direttore.
Art. 6 - Domanda di tirocinio
La domanda di tirocinio deve essere presentata alla Segreteria della Facoltà di Farmacia dell’Università di Parma almeno un mese prima della data di inizio prevista. Nella domanda dovrà essere indicato il periodo di tempo durante il quale si intende svolgere il tirocinio, la farmacia prescelta ed il responsabile del tirocinio, con il
benestare scritto dell’Ordine competente per territorio.
Qualsiasi variazione dovrà essere autorizzata dal competente Ordine e comunicata per iscritto alla Segreteria della Facoltà.
Art. 7 : Libretto di frequenza
Lo studente prima di iniziare il tirocinio è tenuto a ritirare presso la Segreteria della Facoltà di Farmacia il libretto di frequenza, che deve essere compilato e firmato giornalmente con la descrizione dell’attività svolta. Il libretto deve essere controfirmato giornalmente dal referente della farmacia che dovrà inoltre, al termine del tirocinio, riportarvi il giudizio complessivo.
Il competente Ordine, considerato anche il contenuto del libretto, certifica la validità del tirocinio e trasmette la documentazione (libretto incluso) alla Segreteria della Facoltà.
Art 8 - Tirocini all’estero
Lo svolgimento del tirocinio all’estero nell’ambito di programmi di scambio con
altre Università (Xxxxxxxx/Xxxxxxx) deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio di Facoltà.
Art. 9.- Laureati in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche
Secondo la normativa vigente possono accedere al tirocinio anche i laureati in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche.
La garanzia assicurativa attivata dall’Università di Parma è estesa fino al compimento del tirocinio, comunque non oltre un anno dalla data del conseguimento della laurea.
Art. 10- Scadenze
Il presente regolamento entra in vigore con l’anno accademico 2001/2002.
Il Preside provvederà ad inviare in tempo utile agli Ordini dei Farmacisti delle province del bacino di utenza dell’Università di Parma la convenzione di cui all’art. 2 per la relativa stipula. Sarà cura degli Ordini invitare le farmacie ad essi afferenti ad aderire alla convenzione, nel rispetto del presente Regolamento.
Art. 11- Norme transitorie
I tirocini in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento