CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA IN REGIME DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE
LETTERA “B”
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA IN REGIME DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE
Tra
la Regione Basilicata, C.F. 80002950766, in persona del Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana, Xxxx. Xxxxxx XXXXXXX nato a Napoli il 05.12.1959, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana, via X. Xxxxxxxxx, 00
e
il Rilevatore
(Cognome Nome), nato/a a il , residente a
in xxx
X.X.
XXXXXXXX
- xxx xx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx (XX) n. 1166/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all’indagine sui metodi di produzione agricola l’ISTAT effettuerà di concerto con la Regione Basilicata, nel corso dell’anno 2013, l’Indagine sulla struttura e produzioni delle aziende agricole, con riferimento all’annata agraria 2012-2013;
- che in data è stata adottata la D.D. della Direzione Generale n. , avente ad oggetto “Avviso pubblico di selezione comparativa per il conferimento di incarichi di collaborazione per n. 24 Rilevatori da impegnare nelle attività di indagini sulla struttura della aziende agricole e di indagine sui metodi di produzione agricola
– anno 2013”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata (BURB) n. del ;
- che in data è stata adottata la D.D. della Direzione Generale n. , avente ad oggetto “Avviso pubblico di selezione comparativa per il conferimento di incarichi di collaborazione per n. 24 Rilevatori da impegnare nelle attività di indagini sulla struttura della aziende agricole e di indagine sui metodi di produzione agricola
– anno 2013 - Approvazione e pubblicazione dell’Elenco Degli Idonei”;
- che con D.D. della Direzione Generale n. del è stato approvato il relativo schema di contratto per la disciplina del rapporto di lavoro;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Articolo 2
Oggetto e natura della prestazione d’opera in regime di lavoro autonomo occasionale
1. La Regione Basilicata, come innanzi rappresentata, affida al/alla
, che accetta, l'incarico di prestazione d’opera in regime di lavoro autonomo occasionale come Rilevatore che prevede l’espletamento delle seguenti attività: partecipare alle riunioni di formazione; contattare l’unità di rilevazione, effettuare l’intervista e compilare il questionario; aggiornare la lista di aziende agricole; effettuare le verifiche di congruenza delle informazioni raccolte; effettuare le eventuali re-interviste per la risoluzione dei problemi riscontrati;
consegnare settimanalmente n. questionari compilati al Responsabile dell’Ufficio
Regionale di Censimento; riferire su eventuali problematicità al personale attestato all’Ufficio Regionale di Censimento; registrare i questionari sul Sistema di Gestione della Rilevazione (SGR) e software collegati; effettuare i piani di controllo per la verifica dei dati registrati su SGR e software collegati; revisionare quotidianamente i questionari.
Il mancato rispetto della disposizione relativa alla consegna settimanale dei questionari correttamente compilati, registrati e revisionati, comporterà la de-assegnazione dei questionari non consegnati. La Regione, ai fini del calcolo spettante al singolo rilevatore, si riserva di non corrispondere alcun compenso per i questionari che risultano inutilizzabili per le seguenti motivazioni:
- errori connessi alle fasi di raccolta e registrazione dati e revisione dei questionari;
- consegna dei questionari all’URC oltre i limiti di tempo imposti dal calendario delle operazioni stabilite dall’ISTAT per la chiusura dell’indagine.
2. Il Rilevatore è tenuto a compiere tutti gli spostamenti necessari, con i relativi oneri e responsabilità anche di guida a proprio carico, per raggiungere la sede individuata per lo svolgimento delle attività di formazione iniziale ed eventualmente di aggiornamento in itinere, per effettuare l’attività di rilevazione presso le aziende
agricole costituenti il proprio gruppo di unità di rilevazione dell’indagine e per raggiungere periodicamente la sede dell’Ufficio Regionale di Censimento di Potenza e le sedi degli Uffici Territoriale della Regione Basilicata ricadenti nella macroarea sub-regionale di riferimento.
3. Il Rilevatore è tenuto a rendere disponibile per tutte le attività di rilevazione un proprio personal computer (PC) con relativa connessione a internet, con tutti i relativi oneri e responsabilità a proprio carico, necessario per la registrazione on-line dei questionari e per i periodici scarichi/trasferimenti dei dati dal/al Sistema di Gestione della Rilevazione (SGR) e software collegati.
4. Nell'espletamento delle attività di cui al precedente comma 1. e ai fini della migliore realizzazione dell'incarico, il Rilevatore organizzerà il proprio lavoro in completa autonomia e senza vincoli di orario, nel rispetto delle scansioni temporali indicate dalla competente struttura del Dipartimento.
5. In ogni caso, la presente prestazione di lavoro si svolgerà senza alcun inserimento nell'organizzazione della Regione Basilicata e senza vincolo di subordinazione nei confronti della stessa.
6. Resta inteso che nel perseguimento degli obiettivi dell'incarico affidato, il Rilevatore dovrà concordare, con il Responsabile dell’Ufficio Regionale di Censimento o con il personale attestato al medesimo Ufficio, ogni eventuale aspetto o questione operativa relativa all’incarico.
Articolo 3 Diritti di privativa
E' espressamente convenuto che le informazioni raccolte tramite il questionario ed ogni risultato o diritto di qualsiasi natura connesso all'attività svolta dal Rilevatore nell'ambito dell'incarico conferitogli sono e restano acquisiti in piena e definitiva proprietà dall’ISTAT, che avrà il diritto di utilizzarli anche in altre forme o modalità o di cederli in tutto o in parte alla Regione Basilicata, senza nulla dovergli corrispondere ad alcun titolo oltre il compenso espressamente indicato nel presente contratto.
Articolo 4
Luogo di svolgimento dell’incarico
1. Le attività si svolgeranno sul territorio della macroarea sub-regionale così come individuata dall’art. 5 dell’avviso di selezione giusta D.D. della Direzione Generale del
n. di sua competenza. Il Rilevatore è comunque autorizzato ad accedere durante il normale orario di lavoro ai locali della struttura centrale del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana, Potenza in Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx x. 00.
Articolo 5 Durata dell’incarico
1. Il presente incarico avrà una durata non superiore a 30 (trenta) giornate/uomo da utilizzare in un arco temporale di quattro mesi decorrenti dalla data del
di sottoscrizione del presente contratto. Esso comunque termina alla data di scadenza stabilita dal calendario dall’ISTAT per la chiusura dell’indagine.
2. L'incarico potrà cessare in ogni momento prima della scadenza per recesso di una delle parti con preavviso di almeno quindici giorni o nel caso in cui si dovesse verificare una situazione di incompatibilità così come previsto dall’art. 11 dell’Avviso di selezione dei Rilevatori approvato con D.D. della Direzione Generale del
n. .
3. Il presente incarico si riterrà cessato anche nella situazione di cui all’art. 8 del presente contratto. In questo caso la decorrenza sarà immediata e collegata alla data di inizio della violazione così come accertata dal personale attestato all’Ufficio Regionale di Censimento e formalizzato dal responsabile del medesimo Ufficio nelle vesti di responsabile anche del trattamento dei dati personali.
Articolo 6 Compenso dell’incarico
Il contributo spese che la Regione Basilicata riconosce per lo svolgimento della rilevazione, per la raccolta, registrazione e revisione dei dati dei questionari elettronici è stabilito dalla circolare ISTAT del 28/08/2013 Prot. n. 54438 nel modo seguente:
o € 51,50 per ciascun questionario relativo ad aziende attive regolarmente compilato in tutte le sue sezioni;
o € 27,50 per ciascun questionario relativo ad aziende attive compilato parzialmente (su valutazione dell’Istat relativa alla qualità e rilevanza dei campi compilati);
o € 17,90 per ciascun questionario relativo ad aziende inattive/cessa/smembrate/fuse compilato sino alla Sezione II inclusa;
o € 5,00 per ciascun questionario relativo ad aziende non rilevate (assenza o rifiuto del conduttore, indirizzo errato o insufficiente).
Tale contributo si compone oltre che dal compenso lordo (IRPEF ed IVA) da erogare al singolo rilevatore per l’attività di che trattasi anche degli oneri a carico dell’Ente Regione (IRAP + INPS).
L’erogazione degli emolumenti ai Rilevatori avverrà in un’unica soluzione ed a conclusione delle attività di rilevazione e registrazione dei dati rilevati sul sistema informatico SGR, delle unità censuarie ricevute in assegnazione, e comunque solo dopo il controllo e la revisione dei questionari effettuata dal personale in carica all’Ufficio Regionale di Censimento (URC) e in concomitanza alla validazione dei questionari da parte dell’ISTAT.
Articolo 7 Riservatezza
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 la Regione Basilicata s’impegna a rispettare la riservatezza delle informazioni personali fornite del Rilevatore. Tutti i dati conferiti saranno trattati solo per finalità connesse e strumentali alla gestione del rapporto, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Articolo 8 Trattamento dati personali
Il Rilevatore nello svolgimento dell’attività affidatagli si impegna a non fornire a terzi alcuna informazione acquisita in sede di espletamento dell'incarico, in osservanza del DLgs 196/2003, del DLgs 322/1989 e dell’art. 326 del c.p., così come riportato nello specifico Atto di Designazione accettato e sottoscritto a parte.
La violazione delle norme riportate nel suddetto Atto di Designazione da parte del Rilevatore incaricato del trattamento dei dati personali determina oltre alle responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale anche l’automatica immediata rescissione del contratto.
Articolo 9 Foro competente
Ogni controversia relativa alla interpretazione ovvero all'esecuzione del presente contratto è attribuita alla competenza esclusiva del foro di Potenza.
Articolo 10 Norma di rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia agli articoli 2222 e ss. del codice civile e ad ogni disposizione normativa vigente in materia.
L.c.s. Potenza,
IL RILEVATORE IL DIRIGENTE GENERALE