EMAIL: ufficiogare@gruppogiannecchini.com
Spett.le
Società Del Monte Ristorazione Collettiva Xxx xxx Xxxxxx x.0000
Xxxxx
EMAIL: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
OGGETTO: Lettera d'ordine contratto: “SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER GLI STUDENTI FREQUENTANTI IL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DEL TURISMO E PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI SISTEMI TURISTICI MEDITERRANEI DI LUCCA - CIG N° ZA73367E84”
Essendo Codesta Società Del Monte Ristorazione Collettiva srl (di seguito denominata Aggiudicatario) con sede in Lucca, Via del Tiglio n.1697 C.F./P. I.V.A. 01171020462, risultata aggiudicataria definitiva del servizio di cui in oggetto, a seguito della procedura effettuata attraverso il Sistema Telematico START:
- preso atto della richiesta inserita dal Servizio Ristorazione sul sistema Workflow;
- dato atto, altresì, atto che l'Azienda ha proceduto alla:
1) verifica del casellario ANAC;
2) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
3) verifica camerale e fallimentare;
in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti il contratto verrà risolto con semplice comunicazione tramite Pec all’Aggiudicatario nel rispetto dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, in tal caso si darà luogo al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. L’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, (di seguito denominata Azienda), con sede in Firenze, viale Gramsci n.36, C.F. 94164020482 e P. IVA n. 05913670484, affida a codesto spett.le Aggiudicatario il servizio di cui trattasi alle condizioni risultanti dagli atti della procedura e in conformità dell’offerta presentata sul sistema e firmata digitalmente.
1.Condizioni
Il servizio deve essere effettuato alle condizioni sopra richiamate ed avviene ad esclusivo rischio dell’Aggiudicatario ed è comprensiva di tutte le spese ed oneri ad essa connessa, nessuno escluso.
2. Vizi
L’Aggiudicatario garantisce che il servizio sia immune da vizi e difetti per un periodo di 12 mesi
dalla data di verifica della regolare esecuzione, salvo diverso termine stabilito in relazione alla natura specifica della prestazione o dagli atti della procedura a cui si fa rinvio.
3. Corrispettivo
Il corrispettivo massimo contrattuale, per la durata dalla data di accettazione della presente lettera contratto e fino al 30/06/2022 è fissato in Euro 16.800,00 al netto dell’IVA, come risulta dall’offerta presentata in sede di gara. I singoli prezzi da praticare sono quelli risultanti nel dettaglio dall’offerta presentata dall’Aggiudicatario in modalità telematica in sede di gara. Verranno pagati esclusivamente i servizi effettivamente richiesti e prestati, l’Azienda non garantisce il raggiungimento dell’importo complessivo.
4. Modifiche e variazioni del contratto
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotti dall’Aggiudicatario, se non è disposta e preventivamente approvata dall’Azienda nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e dagli atti della procedura. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e ove l’Azienda lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino a carico dell’Aggiudicatario della situazione originaria preesistente. Qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni l’Azienda potrà richiedere all’Aggiudicatario le variazioni contrattuali di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 106/2016 e dagli atti della procedura. Con la sottoscrizione della presente lettera d’ordine\contratto l’Aggiudicatario si obbliga, ai sensi dell’art. 106 comma 12 del citato X.Xxx.
n. 50/2016 ad eseguire tutte le prestazioni comportanti un aumento o una diminuzione fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, alle stesse condizioni previste dal contratto originario.
5. Revisione prezzi
I prezzi pattuiti si intendono fissi e invariabili per tutta la durata contrattuale, la revisione prezzi è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla legge e con le modalità in essa indicate.
6. Fatturazione e pagamenti
L’Azienda è soggetta all'applicazione dello “Split payment” ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del
D.L. 50 del 24 aprile 2017 e le fatture trasmesse esclusivamente con il sistema di interscambio dovranno recare la dicitura IVA “Scissione dei pagamenti”. La fatturazione delle prestazioni dovrà avvenire mensilmente, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati. Le fatture elettroniche, intestate all’Azienda Regionale per il
Diritto allo Studio Universitario della Toscana – Xxxxx Xxxxxxx, x. 00 Xxxxxxx, dovranno pervenire esclusivamente tramite Sistema di Interscambio (SDI) secondo le relative specifiche tecniche:
• Fatturazione Elettronica sede di Firenze: Codice univoco ufficio: PVBWDD; Nome ufficio:
FatturaPA_DSU_FI
secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”, con l’indicazione del codice CIG ZA73367E84 e la denominazione del Settore Aziendale in favore del quale è stato effettuato il servizio. I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall’art. 4, c. 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.e.ii., a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra, dopo l’accertamento con esito positivo del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) così come sopra previsto per le modalità di fatturazione, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Ai fini del pagamento del corrispettivo l’Azienda procederà ad acquisire, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell’Aggiudicatario attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Azienda non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto all’autorità competente entro i due giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura, il termine di 30 giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall’Aggiudicatario per detto periodo di sospensione dei termini. Qualora dalle risultanze del DURC risulti una inadempienza contributiva, l’Azienda segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. Ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, inoltre in caso di ottenimento da parte del RUP del DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, l’Azienda tramite il RUP trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC, è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Aggiudicatario impiegato nell’esecuzione del
contratto, l’Azienda tramite il RUP applica quanto previsto all’art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016. La fattura relativa all’ultima parte del corrispettivo contrattuale deve essere emessa dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione e il relativo pagamento viene disposto secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa alle medesime condizioni, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’Aggiudicatario ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, previste nel presente contratto per i pagamenti delle fatture emesse in corso di esecuzione. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate. Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all’articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. L'Azienda, ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973 così come modificato dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 986-989, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica che l’Aggiudicatario non sia inadempiente all’obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta. I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore del codice iban dell’istituto di credito da Voi indicato o su un conto corrente o postale che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 giorni dalla sua prima utilizzazione. L’Azienda, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti all’Aggiudicatario fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali.
7. Obblighi e responsabilità
L’Aggiudicatario è tenuto ad eseguire quanto prevede l’oggetto dell’appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l’Azienda del buon andamento dello stesso e della disciplina dei proprio dipendenti. L’Aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare a quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. L’Aggiudicatario è
obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all’Aggiudicatario, fino a quanto non sia accertato integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso l’Aggiudicatario non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni. L’Aggiudicatario, nell’espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative alla presente lettera d’ordine\contratto, è obbligata a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell’Azienda che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell’esecuzione del servizio ricadrà sull’Aggiudicatario restandone sollevata l’Azienda. L’Aggiudicatario è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione del servizio.
8. Penali e risoluzione del contratto
L’erogazione del servizio mensa comprensivo di tutte le prestazioni previste nel CSA deve essere effettuata con continuità, fatte salve le chiusure previste nel CSA. Ove si verifichino inadempienze da parte dell’Aggiudicatario nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dall’Azienda penali, in relazione alla gravità delle inadempienze, a tutela delle norme contenute nel CSA.
Le penalità che l’Azienda si riserva di applicare sono le seguenti:
-Euro 1.000,00= per ogni mancato giorno di apertura;
-Euro 500,00= per ogni mancato adempimento rispetto alle prescrizioni del CSA costituisce oggetto contrattuale, salvo il caso in cui è prevista una specifica sanzione ad hoc; o per ogni violazione del divieto di utilizzare i locali e le attrezzature per scopi diversi da quelli previsti nel CSA.
-Euro 400,00= per ogni giorno di sciopero a cui sia mancato il preavviso di cui all’art. 13 del CSA;
-Euro 260,00= per ogni mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie rilevate e
contestate per iscritto come sopra specificato;
-Euro 260,00= per ogni mancata conformità dei prodotti alimentari e non alimentari rilevata durante tutto il ciclo di produzione;
-Euro 230,00= per mancato rispetto delle modalità di accesso di cui all’art. 4 del CSA oltre alla rivalsa dell’Azienda stessa per l’eventuale danno economico procuratole;
-Euro 200,00= per ogni caso di mancato rispetto del menù;
-Euro 150,00= per accertato utilizzo improprio dell’hardware e software messo a disposizione dall’Azienda per l’esecuzione del servizio;
-Euro 50,00= per ogni intervento di ripristino dell’hardware e/o del software messo a disposizione dell’Azienda, oltre al risarcimento integrale dei danni eventualmente arrecati ai beni suddetti.
In caso di ritardo nell’adempimento delle prestazioni contrattuali è prevista a carico dell’Aggiudicatario una penale giornaliera pari allo 0,8 per mille dell’ammontare netto contrattuale.
Nel caso in cui la mancata apertura della mensa si protragga oltre il quinto giorno consecutivo l’Azienda si riserva di risolvere il contratto.
Le penali sopra indicate non sono applicabili qualora non siano imputabili all’Aggiudicatario e tale circostanza sia dimostrata dall’Aggiudicatario stesso.
Prima di applicare la penale, l’Azienda provvederà a comunicare l’avvio del procedimento all’Aggiudicatario tramite PEC, l’Aggiudicatario entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento potrà inviare le proprie controdeduzioni, qualora queste ultime non vengano accolte, l’Azienda applicherà la penale decurtandola dalle competenze dell’Aggiudicatario operando detrazioni sulle fatture la lui emesse o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva che dovrà essere reintegrata dall’Aggiudicatario senza bisogno di ulteriore diffida.
Nel caso in cui l’Azienda accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall’Aggiudicatario, non procederà con l’applicazione delle penali e disporrà un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto darà luogo all’applicazione delle penali.
L’Azienda procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile:
-nei casi di cui all’art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016;
-per mancata apertura della mensa per più di 5 (cinque) giorni consecutivi;
-per impiego di personale non dipendente dell’Aggiudicatario;
-per reiterate inosservanze delle norme igienico - sanitarie nella conduzione delle strutture affidate all'Aggiudicatario;
-per casi accertati di tossinfezioni alimentare;
-per ripetuta inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o mancata applicazione dei contratti collettivi;
-per utilizzo fraudolento del sistema di rilevazione degli accessi;
-violazione grave e/o ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
-comminazione di sanzioni per un importo pari al 10% dell’importo dell’appalto;
-mutamento a insindacabile giudizio dell’Aggiudicatario della destinazione d’uso dei locali;
-nel caso in cui siano contestate ed accertate inadempienze, nella misura di n. 10 anche non consecutive nel corso di 12 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto, che hanno originato l’applicazione delle penali di cui al presente articolo;
-in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla L. 136/2010;
-in caso di subappalto non autorizzato dall’Azienda;
-in caso di cessione di tutto o parte del contratto;
-in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Azienda da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell’Aggiudicatario;
-in caso di violazione dell’articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door).
In caso di risoluzione del contratto, ai sensi dei precedenti commi del presente articolo:
-resta ferma l’ulteriore disciplina dettata dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016;
-l’Azienda procederà in tutto o in parte all’escussione della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 14, salvo l’ulteriore risarcimento dei danni da parte dell’Aggiudicatirio.
L’incameramento della cauzione avverrà mediante semplice dichiarazione intimata a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC.
9. Recesso
L’Azienda si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra. L’Aggiudicatario rinuncia espressamente ora per
allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del Codice Civile. E’ fatto divieto all’Aggiudicatario di recedere dal contratto
10. Estensione degli obblighi codice comportamento dipendenti pubblici L’Aggiudicatario, in ottemperanza dell’articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Azienda, approvato con deliberazione n. 10 del 4 marzo 2014, quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all’attività svolta.
11. Rinvio
• Per quanto non espressamente previsto nella presente lettera d’ordine\contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:
• - nel D.Lgs. 50/2016 “Codice del Contratti pubblici” e ss.mm.ii;
• - nel DPR 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del X.Xxx. 163/2006 “Codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” per il tempo e nei casi previsti dall’art. 216 del citato D. Lgs. 50/2016;
• - nella normativa regionale relativa agli appalti di lavori, forniture e servizi.
12. Foro competente
Per qualsiasi controversia derivante o connessa alla presente convenzione, ove l’Azienda sia attore o convenuto, è competente il foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, Codice Civile il contraente dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui ai punti: 2. Vizi, 3. Corrispettivo, 4. Modifiche e Variazioni del contratto, 6. Fatturazione e pagamenti; 7. Obblighi e responsabilità, 8. Penali e risoluzione del contratto, 9. Recesso, 11. Foro competente.
Letto, firmato e sottoscritto digitalmente
p. la DITTA