«MANUALE DEL CONDUCENTE – VETTORE»
«MANUALE DEL CONDUCENTE – VETTORE»
ISTRUZIONI SCRITTE
PER LA CORRETTA ESECUZIONE DEL TRASPORTO
Decreto Legislativo n. 286/2005, Articolo 7, comma 4
“Quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato, concluso ai sensi dell'articolo 5, gli organi di polizia stradale che hanno accertato la violazione, da parte del conducente del veicolo con cui è stato effettuato il trasporto, dei limiti di velocità di cui all'articolo 142 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, o la mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo di cui all'articolo 174 dello stesso decreto legislativo, verificano la compatibilità delle istruzioni scritte fornite al vettore, in merito all'esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui è stata contestata la violazione.
Le istruzioni devono trovarsi a bordo del veicolo e possono essere contenute nella scheda di trasporto o nella documentazione equivalente ovvero allegate alla documentazione equipollente di cui all'articolo 7-bis.
In mancanza delle istruzioni di cui sopra a bordo del veicolo, al vettore ed al committente si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni contestate al conducente.
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Le stesse sanzioni sono altresì applicate al vettore e al committente quando le istruzioni di trasporto sono incompatibili con il rispetto delle predette norme”.
MANUALE DEL CONDUCENTE – VETTORE ISTRUZIONI SCRITTE
PER LA CORRETTA ESECUZIONE DEL TRASPORTO
INDICE
Pag 2 Promemoria, data di consegna documento istruzioni e firma per ricevuta da parte dell’autista
Pag 3 Scopo del manuale
Pag 4 Programmazione del lavoro – tempi di guida e riposo - Regolamento (CE) n.561/2006
Pag 5 Regolamento (CE) n.561/2006 – disciplina dei periodi di guida e riposo dei conducenti - sintesi normativa
Pag 6 Codice della strada – articoli di riferimento e relative sanzioni
Pag 11 Uso del veicolo
Pag 12 CCNL logistica, trasporto merci e spedizione – Art. 30 “responsabilità dell’autista e del personale di scorta “
Pag 13 CCNL logistica, trasporto merci e spedizione – Art. 32 “diritti e doveri del lavoratore – Provvedimenti disciplinari – Licenziamenti”
Ragione sociale – Intestazione dell’impresa: ________________________________________________________________
Sede legale : ________________________________________________________________________________________________________
Tel : _________________Fax:_________________ Mail : __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ Timbro e firma dell’azienda
Il presente documento è redatto in conformità a quanto previsto dall’articolo 7, commi 4, del X.X.xx n.286 del 21.11.2005 e ss.mm.ii.
Esso risulta pertanto essere rivolto sia ai conducenti dipendenti dell’azienda, che ad eventuali vettori a cui viene affidato il trasporto quando il CONTRATTO DI TRASPORTO NON È STIPULATO IN FORMA SCRITTA.
Con la sua predisposizione, consegna e controfirma del conducente o del vettore, si forniscono, in forma sintetica, adeguate ISTRUZIONI SCRITTE circa le norme di comportamento cui essi devono attenersi nell’esecuzione delle prestazioni di trasporto con particolare riferimento al RISPETTO:
LIMITI DI VELOCITÀ (Articolo 142, , X.x.xx n. 285/92 e ss.mm.ii)
DURATA DEI TEMPI DI GUIDA E RIPOSO (Articolo 174 , X.x.xx n. 285/92 e ss.mm.ii)
Questo documento ha validità soltanto per l’impresa che lo ha rilasciato e per un anno dalla data della firma del conducente.
Data di consegna del documento
NOME COGNOME DIPENDENTE – VETTORE (in stampatello) PER RICEVUTA ED ACCETTAZIONE
Numero di matricola (Firma del dipendente – vettore)
Scopo del presente manuale è quello di istruire e fornire agli autisti e/o ai vettori cui viene assegnato il viaggio, norme di comportamento da rispettare in materia di codice della strada, normativa sui tempi di guida e riposo e, in generale, in materia di sicurezza durante l’esecuzione di un servizio di trasporto.
A tal proposito, con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 286/2005 (art. 7 comma 4), per alcuni soggetti della filiera del trasporto, sono state individuati precisi profili di responsabilità individuale e di tipo concorsuale in caso di accertamento di determinate infrazioni del Codice della Strada commesse alla guida dei veicoli utilizzati nelle operazioni di trasporto da parte del conducente.
In presenza di contratto di trasporto NON STIPULATO IN FORMA SCRITTA, il comma 4 dell’articolo 7 del X.X.xx 286/2005, per alcune infrazioni commesse dal CONDUCENTE, stabilisce infatti una RESPONSABILITÀ CONCORSUALE , per le seguenti figure:
VETTORE: impresa di autotrasporto iscritta all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, ovvero impresa non residente in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada. Si considera vettore anche l’impresa iscritta all’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi associata a una cooperativa, aderente a un consorzio o parte di una rete di imprese, nel caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento cui aderisce (art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 286/2005) Xxxxxx è considerato vettore direttamente la singola impresa aderente al consorzio e/o rete di impresa e/o cooperative.
COMMITTENTE: impresa o persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore. Si considera committente anche l’impresa iscritta all’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi che stipula contratti scritti e svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all’affidamento del trasporto (art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 286/2005). È la stessa norma a qualificare come committenti le imprese di logistica.
Ai sensi del X.X.xx n.286/2005, articolo 7, comma 4
SCATTA LA RESPONSABILITÀ DEL VETTORE E DEL COMMITTENTE PER LE SEGUENTI VIOLAZIONI COMMESSE DAL CONDUCENTE :
LIMITI DI VELOCITÀ ( Articolo 142, X.x.xx n. 285/92 e ss.mm.ii)
DURATA DEI TEMPI DI GUIDA E RIPOSO (Articolo 174 , X.x.xx n. 285/92 e ss.mm.ii)
Per ovviare alla responsabilità concorsuale del vettore-committente, il conducente deve tenere a bordo del veicolo, apposite ISTRUZIONI SCRITTE sulla corretta esecuzione del trasporto.
La tenuta a bordo dei veicoli di tali istruzioni, potrebbe consentire di evitare la responsabilità concorsuale del vettore e del committente e la conseguente applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni contestate al conducente.
Con il presente manuale, si ritiene pertanto opportuno richiamare ulteriormente l’attenzione dei conducenti e dei vettori a cui viene assegnata l’esecuzione del trasporto, sul rispetto di quanto disposto dal X.X.xx 286/2005 e sulle norme generali di sicurezza e buon comportamento durante l’esecuzione del trasporto.
Il conducente-vettore, deve rispettare i tempi di guida e riposso di cui al Reg.(CE) n. 561/2006:
REGOLAMENTO (CE) n.561/2006 - disciplina dei periodi di guida, delle interruzioni e dei periodi di riposo dei conducenti:
Il TITOLAREDI IMPRESA e il CONDUCENTE DIPENDENTE che guidano mezzi per trasporto di cose con massa complessiva a pieno carico maggiore a 3,5 tonnellate, in conformità al dettato del Reg. 561/06 DEVONO RISPETTARE LE SEGUENTI CONDIZIONI:
PERIODI DI GUIDA - Art. 6
Regola Generale: massimo 9 ore giornaliere; il periodo di guida giornaliero può tuttavia essere esteso fino a 10 ore, non più di due volte nell’arco della settimana. Massimo 56 ore di guida settimanale (9x4=36 + 10x2=20) tra le 00.00 del lunedì e le 24 della domenica. Guida massima per un periodo di DUE SETTIMANE: 90 ore di guida massime (Es.: 1° settimana ore 56 – 2° sett. Ore 34)
INTERRUZIONI - ART. 7
Dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza il conducente deve osservare un'interruzione di almeno 45 minuti consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo.
Questa interruzione può essere sostituita da un’interruzione di almeno 15 minuti, seguita da un’interruzione di almeno 30 minuti; le due interruzioni devono essere intercalate nel periodo di guida (La sanzione scatta solo se supero le 4,5 ore senza pause. Quindi la o le pause possono essere fatte anche al limite delle 4,5 ore di guida).
RIPOSO GIORNALIERO - ART. 8
LA REGOLA GENERALE: almeno 11 ore consecutive di riposo
Nell’arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale, i conducenti devono avere effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero.
LE SOLUZIONI POSSIBILI: In alternativa il riposo giornaliero regolare può essere preso in due periodi (per un totale di 12 ore): il primo dei quali deve essere di almeno 3 ore senza interruzione ed il secondo di almeno 9 ore senza interruzione . Il riposo giornaliero ridotto – minimo di 9 ore – non può essere attuato per più di tre volte a settimana.
PERIODI DI RIPOSO SETTIMANALI - ART. 8
Il periodo di riposo settimanale comincia al più tardi dopo sei periodi di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo settimanale. Il periodo di riposo settimanale regolare è di 45 ore; in alternativa si può utilizzare quello ridotto individuato all’articolo 8, paragrafo 6, del Reg.(CE) n° 561/2006 e che prevede una durata minima di 24 ore continuative (ferme restando due pre-condizioni: 1) che le 21 ore di riposo compensativo residuali siano effettuate, in unica soluzione, entro la fine della 3° settimana successiva a quella in cui si è effettuato il risposo settimanale ridotto – 2) qualsiasi riposo preso a compensazione di un periodo di riposo settimanale ridotto, è attaccato ad un altro periodo di riposo di almeno 9 ore)
LIMITI DI VELOCITÀ (articolo 142 del C.d.S.)
Mezzo | Strada urbana | Strada extraurbana | Superstrada | Autostrada |
Autocarro con m.p.c. inferiore o uguale alle 3,5 ton. | 50 Km/h | 90 Km/h | 110 Km/h | 130 Km/h |
Autocarro con m.p.c. superiore alle 3,5 e inferiore o uguale alle 12 ton. | 50 Km/h | 80 Km/h | 80 Km/h | 100 Km/h |
Autocarro con m.p.c. superiore alle 12 ton. | 50 Km/h | 70 Km/h | 70 Km/h | 80 Km/h |
Autotreno con qualsiasi m.p.c. del complesso di veicoli | 50 Km/h | 70 Km/h | 70 Km/h | 80 Km/h |
Autoarticolato con qualsiasi m.p.c. | 50 Km/h | 70 Km/h | 70 Xx/x | 00 Xx/x |
XXXXXXXXXXX 000/0000
(X.X. Unione Europea n. L 102 dell’11 Aprile 2006)
DISCIPLINA DEI PERIODI DI GUIDA, DELLE INTERRUZIONI E DEI PERIODI DI RIPOSO DEI CONDUCENTI – SINTESI NORMATIVA -
Gli autisti TITOLARI/SOCI/COLLABORATORI, devono rispettare le tempistiche di guida dettate dal Reg. 561/ di lavoro di cui al CCNL (così come determinato dal X.X.xx 234/07 che dal 1° Gen. ’08 ha recepito la Dir. 2002/15/CE) | 06. Per gli AUTISTI DIPENDENTI l’orario deve essere soddisfatto tenendo conto e | ||||
rispettando le tempistiche di guida previste dal Reg. 561/06. | |||||
DEFINIZIONI – ART. 3 D. 234/07 | Reg. 561/06 CAMPO DI APPLICAZIONE- Art.2 | Reg. 561/06 PERIODI DI GUIDA-Art. 6 | |||
ORARIO DI LAVORO: ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività SETTIMANA: il periodo compreso fra le ore 00,00 del lunedì e le ore 24,00 della domenica; NOTTE: un periodo di almeno quattro ore consecutive tra le ore 00,00 e le ore 7,00; LAVORO NOTTURNO: ogni prestazione espletata durante la notte compresa tra le 0.00 e le 7.00. Esso non deve essere svolto in un nastro lavorativo superiore a 10 ore nelle 24 TEMPI DI INATTIVITÀ: tempi non lavorati che si alternano a periodi di lavoro effettivo e che si pongono tra l'inizio e la fine del lavoro, durante i quali il lavoratore può ricostituire le energie psicofisiche consumate nella prestazione; | Il regolamento si applica al trasporto su strada di merci, effettuato da veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 3,5 tonnellate; | Regola Generale: 9 ore massimo il periodo di guida giornaliero può tuttavia essere esteso fino a 10 ore, non più di due volte nell’arco della settimana. Xxxxxxx 56 ore di guida settimanale (9x4=36 + 10x2=20) tra le 00.00 del lunedì e le 24 della domenica e senza superare l’orario di lavoro massimo consentito dalla Dir.15/2002 (60 ore) e sempreché la media settimanale, su 4 mesi, sia di 48 ore massimo. Per i lavoratori riconosciuti discontinui (3°Liv. Super) l’orario settimanale massimo consentito è di 61 ore sempreché la media settimanale, su 6 mesi, sia di 58 ore max. Guida massima per un periodo di DUE SETTIMANE: 90 ore di guida massime (Es. : 1° settimana ore 56 – 2° sett. Ore 34 ) | |||
Reg. 561/06 - INTERRUZIONI - ART. 7 | Reg. 561/06 PERIODI DI RIPOSO SETTIMANALI - ART. 8 | ||||
Dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza il conducente deve osservare un'interruzione di almeno 45 minuti consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo. Questa interruzione può essere sostituita da un’interruzione di almeno 15 minuti, seguita da un’interruzione di almeno 30 minuti; le due interruzioni devono essere intercalate nel periodo di guida Con il termine “INTERRUZIONE”si intende «ogni periodo in cui il conducente non può guidare o svolgere altre mansioni e che serve unicamente al suo riposo » (art.4 D.561/06); non rientrano nelle interruzioni attività quali il carico/scarico, la pulizia e manutenzione del veicolo, la sorveglianza, le formalità amministrative, le attese per il carico/scarico. Tali attività rientrano nell’orario di lavoro sotto la definizione di “ALTRE MANSIONI” (art.3 lettera a, Dir.2002/15). Il tempo impiegato dal conducente per recarsi sul luogo ove prende in consegna un veicolo rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, o per ritornare se il veicolo non si trova nel luogo di residenza del conducente né presso la sede di attività del datore di lavoro da cui egli dipende, non è considerato come riposo o interruzione, a meno che il conducente si trovi su una nave traghetto o un convoglio ferroviario e disponga di una branda o di una cuccetta. | Il periodo di riposo settimanale comincia al più tardi dopo sei periodi di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo settimanale. Il periodo di riposo settimanale regolare è di 45 ore. Nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno due periodi di riposo settimanale regolare (45 ore) oppure un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore . Qualsiasi riposo preso a compensazione di un periodo di riposo settimanale ridotto è attaccato a un altro periodo di riposo di almeno 9 ore. Un periodo di riposo settimanale che cade in due settimane può essere conteggiato in una delle due, ma non in entrambe. | ||||
Reg. 561/06 - RIPOSO GIORNALIERO - ART. 8 | |||||
LA REGOLA GENERALE: Xxxx’arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale, i conducenti devono avere effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero | LE SOLUZIONI POSSIBILI : In alternativa il riposo giornaliero regolare può essere preso in due periodi (per un totale di 12 ore): il primo dei quali deve essere di almeno 3 ore senza interruzione ed il secondo di almeno 9 ore senza interruzione. Se la parte di periodo riposo giornaliero effettuata entro le previste 24 ore è di almeno 9 ore ma inferiore a 11, tale periodo di riposo è considerato un RIPOSO GIORNALIERO RIDOTTO. Il riposo giornaliero ridotto – minimo di 9 ore – non può essere attuato per più di tre volte a settimana. Un periodo di riposo giornaliero può essere prolungato e convertito in un periodo di riposo settimanale regolare o un periodo di riposo settimanale ridotto. | ||||
Reg. 561/06 - RIPOSO GIORNALIERO IN CASO DI MULTIPRESENZA DI CONDUCENTI | |||||
In caso di MULTIPRESENZA di conducenti, si può derogare alla regola generale ed effettuare un nuovo periodo di riposo giornaliero di almeno 9 ore nell’arco di 30 ore dal termine di un periodo di riposo giornaliero o settimanale. Per la 1° ora di multipresenza la presenza del conducente è facoltativa, ma per il resto del periodo è obbligatoria – Art.4, lettera o) - (in pratica esistono occasioni in cui il secondo conducente viene prelevato poco tempo dopo l'inizio del tragitto pertanto, poiché ciò si riferisce solo a un breve periodo all'inizio del tragitto, non dovrebbero verificarsi difficoltà di applicazione). | 21 ore | TEMPO | GUIDA | DISPONIBILITA’ | |
4 ore e 30 minuti | 1° conducente | 2° conducente | |||
4 ore e 30 minuti | 2° conducente | 1° conducente | |||
4 ore e 30 minuti | 1° conducente | 2° conducente | |||
4 ore e 30 minuti | 2° conducente | 1° conducente | |||
9 ore | Riposo con veicolo fermo |
Il conducente - vettore deve eseguire il trasporto nel rispetto del codice della strada (X.X.xx n°285/1992) ed, in particolare, dei seguenti articoli: | ||||
Norma violata | motivazione | Sanzione ( Euro) | Punti patente | Sanzione accessoria |
Art. 6 – cc. 1 e 12 | Circolazione giorni vietati | da euro 422 a euro 1.697 | Sospensione patente (¼ mesi) sospensione carta di circolazione( ¼ mesi) | |
Art. 10- cc.1 e 18 | Veicoli eccezionali per dimensioni senza autorizzazione | da euro 779 a euro 3.143 | Sospensione patente (da 15 a 30 giorni) carta di circolazione (da 1 a 2 mesi) | |
Art. 10 – cc. 2 lett. A) e 18 | Veicoli eccezionali per massa senza autorizzazione | da euro 779 a euro 3.143 | Sospensione patente (da 15 a 30 giorni) carta di circolazione (da 1 a 2 mesi) | |
Art. 10 – Art. 62 – c. 7 | Eccedenza dei limiti di massa | da euro 779 a euro 3.143 | Sospensione patente (da 15 a 30 giorni) carta di circolazione (da 1 a 2 mesi) | |
Art. 10 – cc. 2 lett. B) e 18 | Trasporti di blocchi di pietra, prefabbricati, prodotti siderurgici, ecc. senza autorizzazione | da euro 779 a euro 3.143 | Sospensione patente (da 15 a 30 giorni) carta di circolazione (da 1 a 2 mesi) | |
Art. 10 – cc. 3 lett. A) e 18 | Carichi sporgenti posteriormente oltre 3/10 | da euro 779 a euro 3.143 | Sospensione patente (da 15 a 30 giorni) carta di circolazione (da 1 a 2 mesi) | |
Art. 10 – cc. 3 lett. B) e 18 | Carichi sporgenti posteriormente oltre i limiti di categoria | da euro 779 a euro 3.143 | Sospensione patente (da 15 a 30 giorni) carta di circolazione (da 1 a 2 mesi) | |
Art. 10 – cc. 3 lett. C) e 18 | Carichi sporgenti anteriormente | da euro 779 a euro 3.143 | Sospensione patente (da 15 a 30 giorni) carta di circolazione (da 1 a 2 mesi) | |
Art. 10 – cc. 3 lett. D) e 18 | Trasporto di veicoli senza autorizzazione | da euro 779 a euro 3.143 | Sospensione patente (da 15 a 30 giorni) carta di circolazione (da 1 a 2 mesi) | |
Art. 10 – cc. 3 lett. E) e 18 | Trasporto di container senza autorizzazione | da euro 779 a euro 3.143 | Sospensione patente (da 15 a 30 giorni) carta di circolazione (da 1 a 2 mesi) | |
Art. 10 – cc. 3g),bis o ter) lett. E 18 | Trasporto di animali, paglia, macchine senza autorizzazione | da euro 779 a euro 3.143 | Sospensione patente (da 15 a 30 giorni) carta di circolazione (da 1 a 2 mesi) | |
Art. 10 – c. 18 | Autorizzazione non valida o decaduta | da euro 779 a euro 3.143 | Sospensione patente (da 15 a 30 giorni) carta di circolazione (da 1 a 2 mesi) | |
Art. 10 – c. 18 | Violazione delle condizioni poste dall’autorizzazione | da euro 779 a euro 3.143 | Sospensione patente (da 15 a 30 giorni) carta di circolazione (da 1 a 2 mesi) | |
Art. 10 – c. 19 | Altre violazioni delle prescrizioni dell’autorizzazione | da euro 156 a euro 628 | Non previste | |
Art. 10 – cc. E 20 | Circolazione senza avere con sé l’autorizzazione | da euro 41 a euro 169 | Non previste | |
Art. 10 – c. 21 | Trasporto di cose diverse da quelle previste | da euro 422 a euro 1.697 | Sospensione patente (da 15 a 30 giorni) sospensione della carta di circolazione (da uno a sei mesi). Alla terza violazione, accertata in un periodo di cinque anni, è disposta la revoca, sulla carta di circolazione, della qualifica di mezzo d'opera | |
Art. 10 – cc. 7 lett. A) e 18 | Mezzi d’opera che superano i limiti di massa dell’art. 10 c. 8 | da euro 779 a euro 3.143 | Sospensione patente (da 15 a 30 giorni) carta di circolazione (da 1 a 2 mesi) | |
Art. 10 – cc. 7 lett. C) e 18 | Circolazione di mezzi d’opera su strade con segnali di limitazione della massa | da euro 779 a euro 3.143 | Sospensione patente (da 15 a 30 giorni) carta di circolazione (da 1 a 2 mesi) |
Il conducente - vettore deve eseguire il trasporto nel rispetto del codice della strada (X.X.xx n°285/1992) ed, in particolare, dei seguenti articoli: | ||||||||
Norma violate | motivazione | Sanzione ( Euro) | Punti patente | Sanzione accessoria | ||||
Art. 10 – cc. 7 lett. C) e 22 | Circolazione percorribili | su | strade | non | da euro 422 a euro 1.697 | Sospensione patente (da 15 a 30 giorni) carta di circolazione (da 1 a 2 mesi) | ||
Art. 62- c.7 | Superamento dei limiti di massa previsti (per categoria di veicoli) | da euro 779 a euro 3.143 | Sospensione patente (da 15 a 30 giorni) carta di circolazione (da 1 a 2 mesi) | |||||
Art. 62- c.7 | Superamento dei limiti di massa gravante sull’asse più caricato | da euro 779 a euro 3.143 | Sospensione patente (da 15 a 30 giorni) carta di circolazione (da 1 a 2 mesi) | |||||
Art. 82- cc.8 e 10 | Destinazione di veicolo diversa da quella indicata sulla carta di circolazione | da euro 85 a euro 338 | Sospensione della carta di circolazione da 1 a 6 mesi ( in caso di recidiva da 6 a12) | |||||
Art. 82- cc.8 e 10 | Utilizzo del veicolo per uso diverso da quello indicato sulla carta di circolazione | da euro 85 a euro 338 | Sospensione della carta di circolazione da 1 a 6 mesi ( in caso di recidiva da 6 a12 | |||||
Art. 82- cc9 e 10 | Trasporto di persone con autocarro non autorizzato | Da euro 422 A euro 1.697 | Sospensione della carta di circolazione da 1 a 6 mesi ( in caso di recidiva da 6 a12 | |||||
Art. 94 – c.4 | Circolazione certificato aggiornato | di | di | veicoli proprietà | con non | da euro 356 a euro 1.778 | Ritiro carta di circolazione | |
Art.115- cc. 1 lett. E) e 3 | Guida di particolari veicoli per trasporto di cose senza avere 21 anni | da euro 155 a euro 624 | Fermo veicolo per 30 giorni | |||||
Art.115- cc. 2 lett. A) e 3 | Guida di particolari veicoli per trasporto di cose oltre 65 anni | da euro 155 a euro 624 | Fermo veicolo per 30 giorni | |||||
Art.136 – c. 6 e art. 116 – c. 13 | Residenza in Italia da oltre un anno con patente estera scaduta | Da 2.257 a euro 9.032 | Fermo amministrativo veicoli per 3 mesi | |||||
Art. 142 – c. 7 | Superamento limiti di velocità di non oltre 10 Km/h | da euro 41 a euro 169 | ||||||
Art. 142 – c. 8 | Superamento dei limiti di velocità di oltre 10 Km/h ma di non oltre 40 km/h | da euro 169 a euro 680 | 3 | |||||
Art. 142 – c. 9 | Superamento dei limiti di velocità di oltre 40 Km/h ma di non oltre 60 km/h | da euro 532 a euro 2.127 | 6 | Sospensione patente da 1 a 3 mesi (recidiva nei due anni sospensione da 8 a 18 mesi) | ||||
Art. 142 – c. 9-bis | Superamento limiti di velocità per oltre 60 Km/h | da euro 779 a euro 3.119 | 10 | Sospensione della patente di guida da 6 a 12 mesi (in caso di recidiva nei due anni, revoca della patente) | ||||
Art. 143 – c. 12 | Circolazione contromano in curve, dossi o con limitata visibilità | Da euro 302 a euro 1.207 | 10 | Sospensione patente da 1 a3 mesi (da 2 a 6 mesi in caso di recidiva) | ||||
Art. 143 – cc. 4 e 12 | Circolazione contromano su strada divisa in carreggiate separate | Da euro 321 a euro 1.283 | 10 | Sospensione patente da 1 a3 mesi (da 2 a 6 mesi in caso di recidiva) | ||||
Art.148 – cc.9 e 16 | Sorpasso a destra di tram o filobus in movimento | da euro 163 a euro 652 | 10 | Sospensione patente da 1 a 3 mesi | ||||
Art.148 – cc.10 e 16 | Sorpasso in curva, dosso, o con scarsa visibilità | da euro 163 a euro 652 | 10 | Sospensione patente da 1 a3 mesi | ||||
Art.148 – cc.11 e 16 | Sorpasso di veicolo che sta a sua volta sorpassando | da euro 163 a euro 652 | 10 | Sospensione patente da 1 a3 mesi | ||||
Art.148 – cc.11 e 16 | Sorpasso di veicoli fermi ai semafori, ai passaggi a livello o incolonnati | da euro 163 a euro 652 | 10 | Sospensione patente da 1 a3 mesi | ||||
Art.148 – cc.12 e 16 | Sorpasso alle intersezioni | da euro 163 a euro 652 | 10 | Sospensione patente da 1 a3 mesi | ||||
Art.148 – cc.13 e 16 | Sorpasso ai passaggi a livello e agli attraversamenti pedonali | da euro 163 a euro 652 | 10 | Sospensione patente da 1 a3 mesi |
Il conducente - vettore deve eseguire il trasporto nel rispetto del codice della strada (X.X.xx n°285/1992) ed, in particolare, dei seguenti articoli: | |||||||||
Norma violate | motivazione | Sanzione ( Euro) | Punti patente | Sanzione accessoria | |||||
Art.148 – cc.14 e 16 | Inosservanza del divieto di sorpasso per i veicoli pesanti | da euro 321 a euro 1.283 | 10 | Sospensione patente da 2 a 6 mesi | |||||
Art.164 – cc.1 e 8 | Carico mal sistemato | Da euro 85 a euro 338 | 3 | Ritiro documenti Patente e carta di circolazione | |||||
Art.164 cc. 2 e 8 | Sporgenza longitudinale anteriore del carico | Da euro 85 a euro 338 | 3 | Ritiro documenti Patente e carta di circolazione | |||||
Art.164 cc. 2 e 8 | Sporgenza posteriore necessaria | del | longitudinale carico non | Da euro 85 a euro 338 | 3 | Ritiro documenti Patente e carta di circolazione | |||
Art.164 cc. 3 e 8 | sporgenze laterali oltre i 30 cm | Da euro 85 a euro 338 | 3 | Ritiro documenti Patente e carta di circolazione | |||||
Art.164 cc. 3 e 8 | sporgenze laterali difficilmente percepibili | Da euro 85 a euro 338 | 3 | Ritiro documenti Patente e carta di circolazione | |||||
Art.164 cc. 4 e 8 | Sporgenza degli accessori mobili | Da euro 85 a euro 338 | 3 | Ritiro documenti Patente e carta di circolazione | |||||
Art.164 cc. 5 e 8 | Trasporto o traino di carichi striscianti | Da euro 85 a euro 338 | 3 | Ritiro documenti Patente e carta di circolazione | |||||
Art.164 cc. 6 e 8 | Pannelli di segnalazione delle sporgenze longitudinali mancanti (o non conformi) | Da euro 85 a euro 338 | 3 | Ritiro documenti Patente e carta di circolazione | |||||
Art.168 c.8 | Trasporto di merci pericolose senza autorizzazione o in violazione della stessa | Da euro 2006 a euro 8.025 | 10 | Sospensione patente (da 2 a 6 mesi ) carta di circolazione (da 2 a 6 mesi) in caso di recidiva, confisca del veicolo | |||||
Art. 168 C. 9 | Infrazioni su idoneità veicoli, pannelli, etichette, sosta, ecc. | da euro 406 a euro 1.632 | 10 | Sospensione patente(da 2 a 6 mesi ) carta di circolazione (da 2 a 6 mesi) | |||||
Art. 174 c.4 | Inosservanza periodi di guida giornalieri | da euro 40 a euro 161 | 2 | ritiro temporaneo dei documenti di guida | |||||
Art. 174 c.4 | Inosservanza periodi di riposo giornaliero | da euro 213 a euro 851 | 2 | ritiro temporaneo dei documenti di guida | |||||
Art. 174 c.5 | Tempi di guida protratti oltre il 10% del limite giornaliero | da euro 319 a euro 1.276 | 5 | ritiro temporaneo dei documenti di guida | |||||
Art. 174 c.5 | Tempi di riposo non osservati per oltre il 10% del minimo giornaliero | da euro 372 a euro 1.489 | 5 | ritiro temporaneo dei documenti di guida | |||||
Art. 174 c.6 | Tempi e di guida ovvero tempi di riposo sforati per oltre il 20% dei limiti giornalieri | da euro 425 a euro 1.701 | 10 | ritiro temporaneo dei documenti di guida | |||||
Art. 174 c.7 | Inosservanza periodi di guida settimanale per oltre il 10% del limite | da euro 372 a euro 1.489 | 1 | ritiro temporaneo dei documenti di guida | |||||
Art. 174 c.7 | Inosservanza periodi di riposo settimanale per oltre il 10% del limite minimo | da euro 266 a euro 1.063 | 3 | ritiro temporaneo dei documenti di guida | |||||
Art. 174 c.7 | Tempi e di guida ovvero tempi di riposo sforati per oltre il 20% dei limiti settimanali | da euro 425 a euro 1.701 | 5 | ritiro temporaneo dei documenti di guida | |||||
Art. 174 c.8 | Mancato rispetto delle disposizioni relative alle interruzioni | da euro 164 a euro 659 | 2 | ||||||
Art. 174 c. 11 | Inosservanza dell’intimazione di non circolare | Da euro 1.882 A euro 7.528 | 10 | Ritiro documenti | |||||
Art.176 cc.1 lett.a) e 19 | Inversione del senso di marcia in autostrada | da euro 2066 a euro 8.025 | Fermo patente | veicolo | per | 3 | mesi | revoca | |
Art.176-cc.1 lett.b) e 20 | Attraversamento dello sparti traffico | da euro 422 a euro 1.697 | 10 | sospensione patente da 2 a 6 mesi | |||||
Art.176-cc.1 lett. a) e 19 | Percorrere la carrareccia in senso contrario | da euro 1.886 a euro 7.546 | Fermo patente | veicolo | per | 3 | mesi | revoca | |
Art.176-cc.1 lett.b) e 20 | retromarcia in autostrada | da euro 398 a euro 1.596 | 10 | sospensione patente da 2 a 6 mesi |
Il conducente - vettore deve eseguire il trasporto nel rispetto del codice della strada (X.X.xx n°285/1992) ed, in particolare, dei seguenti articoli: | ||||
Norma violate | motivazione | Sanzione ( Euro) | Punti patente | Sanzione accessoria |
Art.176-cc.1 lett.c) e 20 | Circolazione sulla corsia di emergenza | da euro 398 a euro 1.596 | 10 | sospensione patente da 2 a 6 mesi |
Art.176-cc.1 lett.d) e 20 | Circolazione sulla corsia di variazione di velocità | da euro 398 a euro 1.596 | 10 | sospensione patente da 2 a 6 mesi |
Art.179-c.2 | Cronotachigrafo mancante o non omologato | da euro 849 a euro 3.396 | 10 | Sospensione patente da 15 giorni a 3 mesi |
Art.179-c.2 | Cronotachigrafo non funzionante | da euro 849 a euro 3.396 | 10 | Sospensione patente da 15 giorni a 3 mesi |
Art.179-c.2 | Circolazione con cronotachigrafo alterato | da euro 1.698 a euro 6.792 (Sanzione raddoppiata) | 10 | Sospensione patente da 15 giorni a 3 mesi |
Art.179-c.2 | Circolazione con sigilli manomessi | da euro 1.698 a euro 6.792 (Sanzione raddoppiata) | 10 | Sospensione patente da 15 giorni a 3 mesi |
Art.179-c.2 | Mancato inserimento del foglio di registrazione | da euro 849 a euro 3.396 | 10 | Sospensione patente da 15 giorni a 3 mesi |
Art.179-c.2 bis | Inadempienze relative al limitatore di velocità | da euro 948 a euro 3.792 | 10 | Sospensione patente da 15 giorni a 3 mesi |
Art.179-c.2 bis | Limitatore di velocità alterato | da euro 1.7896 a euro 7.584 (Sanzione raddoppiata) | 10 | Revoca patente |
Art.186 – c. 2. let. a) | Guida in stato di ebbrezza : valore superiore a 0,5 e minore a 0,8 g/l | da euro 532 a euro 2.127 | 10 | sospensione della patente di guida da tre a sei mesi |
Art.186 – c. 2, lett. b) | Guida in stato di ebbrezza : valore superiore a 0,8 e minore a 1,5 g/l | da euro 800 a euro 3.200 | 10 | arresto fino a sei mesi - sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno |
Art.186 – c. 2, lett. c) | Guida in stato di ebbrezza : valore superiore a 1,5 g/l | da euro 1.500 a euro 6.000 | 10 | arresto da sei mesi ad un anno - sospensione della patente di guida da uno a due anni- confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato |
Art.186- cc.2 e 5 | Conducente sottoposto a cure mediche a seguito di incidente stradale, presenta stato di ebbrezza | 10 | Informativa all’AG sospensione patente - revoca patente | |
Art.186- c.7 | Rifiuto dell’accertamento dello stato di ebbrezza | da euro 1.500 a euro 6.000 | 10 | arresto da sei mesi ad un anno - sospensione della patente di guida da uno a due anni- confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato |
Art.187- c.1 | Guida sotto l’influenza di stupefacenti | da euro 1.500 a euro 6.000 | 10 | arresto da sei mesi ad un anno - sospensione della patente di guida da uno a due anni |
Art.187- c.8 | Rifiuto dell’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti | da euro 1.500 a euro 6.000 | 10 | arresto da sei mesi ad un anno - sospensione della patente di guida da uno a due anni- confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato |
Il conducente - vettore deve eseguire il trasporto nel rispetto del codice della strada (X.X.xx n°285/1992) ed, in particolare, dei seguenti articoli: | ||||
Norma violate | motivazione | Sanzione ( Euro) | Punti patente | Sanzione accessoria |
Art.189- cc. 1 e 5 | Fuga dopo incidente con danni a cose: senza necessità di revisione del veicolo | da euro 296 a euro 1184 | 4 | Sospensione patente (da 15 giorni a 2 mesi ) |
Art.189- cc. 1 e 5 | Fuga dopo incidente con danni a cose: con necessità di revisione del veicolo | da euro 296 a euro 1184 | 10 | Sospensione patente (da 15 giorni a 2 mesi ) |
Art.189-cc.1 e 6 | Fuga con incidente con danni alle persone | 10 | è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, | |
Art.189-cc. 1 e 7 | Omissione di soccorso alle persone ferite | la reclusione da un anno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni | ||
Art. 193 – cc. 1 e 2 | Circolazione senza assicurazione | da euro 849 a euro 3.396 | Sequestro del veicolo | |
Art.213 - c. 4 | Circolazione con veicolo sequestrato | da euro 2.006 a euro 8.025 | Sospensione patente da 1 a 3 mesi | |
Art.213 - c. 4 | Circolazione con veicolo sequestrato | da euro 2.006 a euro 8.025 | Sospensione patente da 1 a 3 mesi | |
Art.216 - c.6 | Circolazione con patente di guida ritirata | da euro 2.006 a euro 8.025 | caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo i casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa. | |
Art.217- c. 6 | Circolazione con carta di circolazione sospesa | da euro 2.006 a euro 8.025 | Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da tre a dodici mesi e, in caso di reiterazione delle violazioni, la confisca amministrativa del veicolo | |
Art.218 - c. 6 | Circolazione con patente sospesa | da euro 2.006 a euro 8.025 | Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo. |
MANUALE DEL CONDUCENTE – VETTORE
ISTRUZIONI SCRITTE PER LA CORRETTA ESECUZIONE DEL TRASPORTO
Nell’esecuzione del servizio di trasporto, il conducente – vettore deve adottare il seguente comportamento
USO DEL VEICOLO
1. Uso dei veicoli della ditta esclusivamente per il lavoro assegnato, non far salire a bordo del veicolo persone estranee all’ambiente di lavoro o comunque senza l’autorizzazione della ditta.
2. Per le spese dei viaggi non saranno ritenute valide, spese sostenute se prive di riscontro.
3. Avvisare in tempo utile la ditta per eventuali manutenzioni e/o rotture dei mezzi per evitare la perdita del trasporto.
4. In caso di impossibilità da parte del datore di lavoro di rintracciare il dipendente per le disposizioni del giorno seguente, si prega gentilmente di contattare la ditta almeno una volta al giorno, entro
……………………………….
5. Il dipendente autista è tenuto ad accettare gli ordini di viaggio impartitegli dal datore di lavoro.
6. In caso di incidente con danni a persone e/o a cose, il dipendente autista deve dare comunicazione immediata al datore di lavoro e, nel caso, attendere istruzioni.
MANUALE DEL CONDUCENTE – VETTORE
ISTRUZIONI SCRITTE PER LA CORRETTA ESECUZIONE DEL TRASPORTO
Il conducente dipendente è informato sulle seguenti condizioni previste dal CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE
Rinnovato il 3 Dicembre 2017
Decorrenza: 1 gennaio 2016 Scadenza: 31 dicembre 2019
Art. 30 – Responsabilità dell'autista e del personale di scorta
1. Nell’ambito del proprio orario di lavoro così come definito dal presente CCNL, il conducente, ad esclusione del riempimento e dello svuotamento del container, è tenuto all’effettuazione e/o alla collaborazione alle operazioni di carico e scarico della merce e delle unità di carico vuote, trasportate o da trasportare, con il veicolo da lui condotto.
Il datore di lavoro è tenuto a garantire l’adeguata formazione e l’osservanza delle norme di sicurezza previste dal
D. Lgs. 81/08, nonché la fornitura di idoneo vestiario, oltre la normale dotazione dei Dpi e delle adeguate attrezzature necessarie.
Le modalità di esecuzione delle attività di cui sopra devono formare oggetto di verifica e confronto a livello aziendale con le RSA/RSU, XX.XX. stipulanti il presente CCNL.
Fermo restando che i soggetti sindacali titolati alla verifica e al confronto sono le XX.XX. stipulanti il presente CCNL, per le imprese aderenti alle associazioni datoriali dell’artigianato tali verifiche e confronti dovranno essere effettuati in sede aziendale oppure, in alternativa, presso gli enti bilaterali territoriali, con le modalità previste nella sezione artigiana del presente CCNL.
L’autista non deve essere comandato a svolgere attività di facchinaggio, intese quali diverse movimentazioni della merce rispetto a quelle di cui al primo capoverso.
2. L’autista è responsabile del veicolo affidatogli e, unitamente al personale di scorta, di tutto il materiale, delle merci e dei documenti che ricevono in consegna rispondendo degli eventuali smarrimenti e danni che siano ad essi imputabili, esclusi i casi fortuiti o di forza maggiore.
L’autista è tenuto alla corretta compilazione ed utilizzazione dei fogli di registrazione del tachigrafo ovvero della carta tachigrafica.
L’autista è tenuto a custodire con diligenza le tessere ed altri strumenti di pagamento che riceve in consegna dal datore di lavoro rispondendo dell’eventuale smarrimento e/o dei danni diretti ed indiretti che dovessero derivare dalla negligente custodia e/o dall’uso improprio. L’autista può utilizzare le tessere ed altri strumenti di pagamento esclusivamente per compiere spese ricollegabili all’attività lavorativa.
È a carico del datore di lavoro, l'onere di provare:
– la gravità della responsabilità del lavoratore;
– l'ammontare definitivo dei danni subiti a lui imputabili.
Agli effetti della responsabilità del lavoratore è rilevante l'osservanza delle norme sulla sicurezza della circolazione fermo restando l'obbligo per il datore di lavoro di garantire le condizioni di piena efficienza dei veicoli. A tale scopo, il lavoratore è tenuto a comunicare tempestivamente difetti e anomalie da lui riscontrate. Nel caso che il datore di lavoro abbia stipulato polizze di assicurazione kasko, deve comunicare ai lavoratori ed alla RSA/RSU le condizioni dell'assicurazione.
Eventuali forme assicurative possono essere concordate con il concorso economico dei lavoratori, in occasione della conclusione dei contratti di secondo livello.
3. L'autista è inoltre responsabile per le contravvenzioni a lui imputabili per negligenza.
4. Quando le due parti - azienda e lavoratore - siano d'accordo a produrre opposizione a provvedimento contravvenzionale, l'onere relativo - compreso quello dell'assistenza legale - è a carico dell'azienda.
5. A scanso di ogni responsabilità il conducente, prima di iniziare il servizio, deve in ogni caso assicurarsi che il veicolo stesso sia in perfetto stato di funzionamento, che non manchi del necessario ed in caso contrario deve darne immediatamente avviso all'azienda, la quale ha l'obbligo di predisporre le condizioni affinché tali verifiche possano essere effettuate.
6. Prima di interrompere il servizio per i periodi di riposo il conducente deve mettere in opera tutte le strumentazioni fornite dall'azienda e adottare tutte le misure necessarie per prevenire furti e danni al veicolo e alle merci.
MANUALE DEL CONDUCENTE – VETTORE
ISTRUZIONI SCRITTE PER LA CORRETTA ESECUZIONE DEL TRASPORTO
Il conducente dipendente, è informato sulle seguenti condizioni previste dal CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE
Rinnovato il 3 Dicembre 2017
Decorrenza: 1 gennaio 2016 Scadenza: 31 dicembre 2019
Art. 32 – Diritti e doveri del lavoratore – Provvedimenti disciplinari – Licenziamenti
A) Diritti e doveri del lavoratore
1. I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della legge 20.5.1970, n.300 (Statuto dei lavoratori).
2. Sia il datore di lavoro (o chi lo rappresenta) che il lavoratore devono nei reciproci rapporti usare modi educati nel pieno rispetto della loro dignità e dei loro diritti.
B) Provvedimenti disciplinari
1. Le mancanze del lavoratore potranno essere punite con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa in misura non superiore a 3 ore di retribuzione da versarsi all'Istituto di Previdenza Sociale;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo da 1 a 10 giorni.
2. L'impresa che intenda chiedere il risarcimento dei danni al lavoratore deve preventivamente adottare almeno il provvedimento disciplinare del rimprovero scritto, specificando l'entità del danno.
Al lavoratore verrà addebitato l’intero importo del danno nei casi di dolo o colpa grave o per danni di importo fino a 3.500 €.
Laddove il danno superi l’importo di 3.500 €, la somma che potrà essere posta a carico del lavoratore sarà limitata al 75% dell’importo del danno stesso, con un massimo di 20.000 €.
Qualora l’azienda abbia stipulato una copertura assicurativa con franchigia, al dipendente sarà addebitato il solo valore della franchigia stessa.
Gli importi così addebitati al dipendente saranno trattenuti con rate mensili, esposte in busta paga, la cui somma non dovrà superare 1/5 della retribuzione lorda mensile; in caso di cessazione del rapporto di lavoro l’importo residuo sarà detratto dalle competenze di fine rapporto.
Sono fatti salvi gli eventuali accordi sindacali di miglior favore in essere.
3. A titolo indicativo:
1) il rimprovero verbale o scritto può essere inflitto al lavoratore che commetta durante il lavoro lievi mancanze;
2) il provvedimento di cui al punto c) potrà essere adottato a carico:
– del lavoratore che si presenti in ritardo al lavoro più volte nello stesso mese, lo sospenda o lo interrompa in anticipo senza giustificato motivo oppure non adempia ripetutamente nello stesso mese alle formalità prescritte per il controllo, a norma di legge, della presenza;
– dell’autista che compili e che utilizzi in modo non conforme i fogli di registrazione del tachigrafo e della carta tachigrafica;
– del lavoratore che non comunica l’assenza per malattia e/o la relativa prognosi nonché l’infortunio, secondo le modalità e la tempistica previste dal presente CCNL;
– del lavoratore che sia sorpreso a fumare nei locali dove sia prescritto il divieto, salvo i più gravi provvedimenti previsti al numero 3) del presente articolo;
– del lavoratore che tenga un contegno inurbano o scorretto verso la clientela;
– del lavoratore che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene dell'azienda;
3) il provvedimento di cui al punto d) potrà essere adottato a carico:
Il conducente dipendente, è informato sulle seguenti condizioni previste dal CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE
Rinnovato il 3 Dicembre 2017
Decorrenza: 1 gennaio 2016 Scadenza: 31 dicembre 2019
– del lavoratore che si assenti simulando malattia o con sotterfugi si sottragga agli obblighi di lavoro;
– del lavoratore che si presenti o si trovi in servizio in stato di ubriachezza;
– del conducente che ometta di fare il rapporto al rientro del veicolo per gli incidenti accaduti nel corso del servizio o trascuri di provvedere a raccogliere, ove possibile, le testimonianze atte a suffragare ogni eventuale azione di difesa;
– del lavoratore che persista a commettere mancanze previste con la multa;
– del lavoratore che sia sorpreso a fumare nei locali di deposito di cotone, seta, legname, iuta, foraggi, merci imballate con paglia o carta, carta e infiammabili in genere;
– dell’autista che non inserisca il foglio di registrazione e/o la carta tachigrafica nell’apparecchio di controllo;
– del lavoratore che arrechi danno per incuria al materiale e/o alla merce che deve trasportare, o che comunque abbia in consegna, al veicolo o a terzi oppure non avverta subito l’azienda degli eventuali danni arrecati;
– del lavoratore che non utilizzi in modo corretto il tachigrafo e tutti i dispositivi di sicurezza sia individuali che quelli in dotazione del mezzo;
– del lavoratore che per la seconda volta non comunica l’assenza per malattia e/o la relativa prognosi nonché infortunio, secondo le modalità e la tempistica previste dal presente CCNL;
– del lavoratore che esegua il lavoro affidatogli con provata negligenza;
– del lavoratore che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla sicurezza dell’azienda.
4. Nei casi non elencati le sanzioni saranno applicate riferendosi per analogia di gravità a quelli elencati.
5. Nel caso di recidività potranno essere applicate le sanzioni di grado immediatamente superiore a quelle applicate per le mancanze precedenti.
6. Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore più grave del rimprovero verbale senza avergli preventivamente e per iscritto contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dovrà essere inviata al lavoratore tassativamente entro 20 giorni dalla data in cui l'impresa è venuta a conoscenza del fatto contestato.
7. Il lavoratore, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione, potrà chiedere di essere sentito a sua difesa con la facoltà di farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
8. La sanzione disciplinare dovrà essere inviata dall'impresa al lavoratore entro e non oltre 20 giorni dalla scadenza del termine di 10 giorni stabilito dal precedente comma 7.
9. Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare, ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, può promuovere nei 20 giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione tramite l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo e, in difetto di accordo, nominato dal Direttore dell'Ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio.
10. Qualora l'azienda non provveda, entro 10 giorni dall'invito rivoltogli dall'Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto.
11. Se l'impresa adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
12. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione.
Il conducente dipendente è informato sulle seguenti condizioni previste dal CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE
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Decorrenza: 1 gennaio 2016 Scadenza: 31 dicembre 2019
Estratto
13. Se il danno è inferiore a 1.000 euro e l’azienda lo quantifica immediatamente, comunicandone l’entità al lavoratore, sarà evitata la procedura disciplinare qualora il lavoratore sottoscriva entro 10 giorni dalla data in cui l’impresa è venuta a conoscenza del fatto una dichiarazione di responsabilità alla presenza di un rappresentante sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. In tal caso l’importo addebitato al lavoratore sarà limitato al 75% dell’importo del danno. In difetto di sottoscrizione si applicherà la procedura di cui al presente articolo. Sono fatti salvi gli eventuali accordi sindacali di miglior favore in essere.
C) Licenziamenti
1. I licenziamenti individuali sono regolati dagli artt.2118 e 2119 del Codice Civile, dalle leggi 15 luglio 1966, n.604, 20 maggio 1970, n.300 e 11 maggio 1990, n.108.
A puro titolo semplificativo e non esaustivo il licenziamento disciplinare può essere adottato:
- nel caso di assenza ingiustificata del lavoratore per almeno quattro giorni consecutivi, salvo i casi di forza maggiore;
- nel caso di assenza ingiustificata per almeno quattro volte nel periodo di un anno;
- ai lavoratori mobili che non abbiano comunicato all’azienda nei modi e nei termini stabiliti dal presente CCNL il ritiro della patente e/o della carta di qualificazione del conducente;
- al lavoratore che per la terza volta non comunica l’assenza per malattia e/o la relativa prognosi nonché l’infortunio, secondo le modalità e la tempistica previste dal presente CCNL;
- nel caso di manomissione dell’apparecchio di controllo del veicolo e/o dei suoi sigilli;
- nel caso in cui il lavoratore si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti per determinare se lo stesso si trovi sotto l’effetto di alcool o stupefacenti;
- nel caso in cui il lavoratore guidi durante il periodo di ritiro della patente;
- nel caso in cui il lavoratore commetta molestie sessuali o cagioni lesioni volontarie fisiche a colleghi o a personale esterno;
- in caso di atti di vandalismo nei confronti dei materiali dell’azienda;
- in caso in cui il lavoratore provochi rissa all’interno dei luoghi di lavoro;
- in caso di furto.
2. I licenziamenti per riduzione di personale sono regolati dalla legge 23 luglio 1991, n.223 e successive modificazioni.
3. Il divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio è disciplinato dalla legge 9 gennaio 1963, n.7.
4. Il divieto di licenziamento delle lavoratrici madri è disciplinato dal T.U. sulla maternità 26 marzo 2001, n.151 e successive modifiche.