Autostrade e trafori (Società e Consorzi Concessionari)
Autostrade e trafori (Società e Consorzi Concessionari)
ACCORDO DI RINNOVO
Roma, 1 agosto 2013
Decorrenza: 1 gennaio 2013 - Scadenza: 31 dicembre 2015
Parti stipulanti Federreti, con la partecipazione delle Aziende associate Fise ACAP, con la partecipazione delle Aziende associate
FILT CGIL FIT CISL
UILTRASPORTI SLA CISAL UGLTRASPORTI
Le Parti, con il presente Accordo, hanno rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da Società e consorzi concessionari di autostrade e trafori 4 agosto 2011, apportando le seguenti modifiche e/o integrazioni.
Il contratto con le decorrenze specifiche per i singoli istituti avrà scadenza il 31 dicembre 2015.
Le modifiche normative sotto riportate entreranno in vigore dal 1 agosto 2013.
Art. 3 - Assunzione a tempo parziale
Inserire al punto 5
Al termine del primo periodo del comma 2, inserire il seguente:
“Decorsi cinque mesi dalla stipula del patto che prevede clausole flessibili e/o elastiche, il lavoratore può chiederne la modifica o darne disdetta".
Punto 16
L'Azienda porrà particolare attenzione e adotterà tutte le iniziative necessarie per favorire la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, anche per esigenze temporanee, presentate dal lavoratore nei casi di comprovate necessità familiari di cui al successivo capoverso. Qualora il numero delle richieste risulti superiore alle disponibilità aziendali, la scelta tra le varie istanze sarà effettuata secondo i seguenti criteri elencati in ordine di priorità:
a) patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazioni di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n.104, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100%, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al Decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992;
b) presenza di figlio convivente di età non superiore agli anni 13 o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'art.3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) patologia gravi così come classificate dal Decreto Ministeriale n. 278/2000 riguardante il coniuge, i figli, o i genitori del lavoratore e della lavoratrice;
d) rientro dal periodo di astensione obbligatoria.
e) A parità di condizioni si darà precedenza all'anzianità di servizio.
Nei casi in cui, ricorrendo le specifiche condizioni di cui alle lettere predette, l'Azienda conceda la trasformazione temporanea da tempo pieno a tempo parziale, il rapporto di lavoro verrà automaticamente ripristinato a tempo pieno, ferma rimanendo la sede di lavoro, decorso il periodo definito d'intesa con il lavoratore.
I periodi minimi e massimi sono stabiliti, salvo casi particolari, in 6 e 24 mesi.
Negli altri casi l'Azienda concederà la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, anche per esigenze temporanee, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e produttive.
Art. 6 - Contratto di inserimento
Nota a Verbale in calce
Ferma restando l'abrogazione del contratto di inserimento prevista nell'art. 1, comma 14, della Legge n. 92/2012, la disciplina contenuta nel presente articolo si applica ai contratti di inserimento istaurati a tutto il 31/12/2012.
Art. .... - Telelavoro (Articolo nuovo)
1. Compatibilmente con le necessità del servizio, è ammessa l'utilizzazione di forme di telelavoro con particolare attenzione alle lavoratrici madri e/o ai lavoratori padri nonché ai lavoratori che comprovino specifiche necessità di cura per sé e/o per soggetti del proprio nucleo familiare.
2. I costi relativi alle connessioni telematiche e le apparecchiature e i programmi necessari alla realizzazione di attività in telelavoro sono ad esclusivo carico aziendale.
3. L'organizzazione connessa alle attività prestate in locali aziendali e la definizione degli orari e delle prestazioni effettuabili in telelavoro sono oggetto di definizione congiunta del secondo livello aziendale di contrattazione.
4. Le parti si incontreranno allo scopo di definire, entro il primo trimestre del 2014, un accordo quadro in materia.
Art. 15 - Permessi
3. In occasione della nascita di un figlio al lavoratore vengono concesse due giornate di permesso retribuito. Uno dei permessi dovrà essere usufruito obbligatoriamente e dovrà essere goduto entro il quinto mese di vita del figlio.
4. Al lavoratore colpito da grave lutto familiare (genitore, coniuge, figlio, fratello, convivente more uxorio) viene concesso un permesso retribuito, da utilizzarsi in unica soluzione, di cinque giorni più i giorni necessari per l'eventuale viaggio, per un massimo di dieci giorni complessivi.
Art. 30 - Trasferte
Il punto 1) è sostituito con il seguente.
1) La Società per esigenze di servizio può inviare il lavoratore in trasferta, corrispondendo il seguente trattamento:
a) Rimborso spese viaggio
Il rimborso spese viaggio sarà oggetto di esame congiunto a livello aziendale in funzione della possibilità di armonizzarlo con i vigenti sistemi di prezzo del trasporto.
b) Rimborso spese vitto e alloggio
Il rimborso a piè di lista, nei limiti della normalità, delle spese documentate di vitto e alloggio sostenute in trasferta.
In caso di trasferta che preveda la necessità di pernottamento, in aggiunta al trattamento di cui sopra, verrà corrisposta una indennità di trasferta pari a € 20.
Chiarimento a verbale
Le parti si danno atto che le quote orarie utili per il pagamento di quanto previsto ai commi
2 e 3 del punto 2 non prevedono alcuna maggiorazione di cui all'art. 11 - lavoro straordinario.
Art. 32 - Trattamento di malattia
Al punto 10 viene aggiunto il seguente comma:
"In presenza di gravi patologie del lavoratore, come individuate nell'elenco di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) del Regolamento di cui al D.M. n. 278/2000, il periodo di aspettativa previsto dal presente punto 10 è elevato a sei mesi".
Art. 34 - Tutela della maternità/paternità e congedi
La lettera A) è sostituita dalla seguente:
"A) Congedi e permessi di maternità/paternità
1. Salvo quanto disposto dal presente articolo, alla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza e puerperio, ed al lavoratore padre, si applicano le disposizioni di legge in materia.
2. La Società corrisponderà alla lavoratrice durante i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro un'indennità pari al 100% della retribuzione mensile di cui all'art.22., punto 1, integrando fino a tale misura l'indennità liquidata dall'istituto assicuratore.
3. Nei primi 8 anni di vita del figlio, in materia di congedo parentale, si applicano le vigenti disposizioni di legge.
4. I congedi parentali possono essere frazionati, ove il servizio lo consenta, anche a ore.
5. Entro il terzo anno di vita del figlio, senza limite massimo, ed entro l'ottavo nel limite di 5 giornate lavorative all'anno per ciascun figlio, ciascun lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro senza oneri per l'azienda, debitamente documentando l'assenza attraverso certificato medico.
6. L'adozione e l'affido sono equiparati agli effetti del presente articolo alla maternità e paternità.
7. Per quanto attiene la tutela della sicurezza e della salute delle donne durante il periodo di gravidanza, si applica quanto previsto dal D.Lgs. n. 151/2001".
NOTA A VERBALE:
Le Parti convengono di rimettere alla valutazione dell'Ente Bilaterale l'adozione di eventuali iniziative a favore delle lavoratrici madri e/o dei lavoratori padri.
TUTELA DEI DIPENDENTI PORTATORI DI HANDICAP E LORO FAMILIARI
- Nei confronti dei dipendenti che si trovino nelle condizioni descritte nella legge 5 febbraio 1992, n°104, trovano applicazione le agevolazioni riportate all'art.33 della stessa legge così come integrato e modificato dagli articoli 19 e 20 della legge 53/2000, dagli articoli 33 e 42 del D.Lgs. 151/2001, nonché dalla legge 183/2010.
- Al fine di contemperare il diritto all'assistenza con le normale esigenze organizzative e tecniche produttive dell'impresa, al lavoratore che fruisce dei permessi, di cui al citato articolo 33 della legge 104/1992, il datore di lavoro potrà richiedere la programmazione delle giornate e/o degli orari in cui se ne prevede la fruizione. La programmazione dovrà essere comunicata di norma 7 giorni prima della fruizione.
- Il lavoratore ha facoltà di modificare le giornate e/o gli orari in precedenza programmati per la fruizione dei permessi dandone immediato avviso qualora la programmazione indicata comprometta il diritto del disabile ad una effettiva assistenza.
- Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, qualora nella stessa sede di lavoro o nello stesso comparto organizzativo, ci sia una concentrazione di lavoratori aventi diritto
alla fruizione dei permessi, le Parti si incontreranno a livello locale al fine di verificare possibili soluzioni per la gestione dell'attività lavorativa interessa.
Art. ... - Assistenza Sanitaria Integrativa
1. In coerenza con quanto stabilito dal 2° capoverso della rubrica "Assistenza sanitaria integrativa" dell'Accordo nazionale 4.8.2011, da intendersi qui integralmente recepito, la contrattazione di secondo livello dovrà stabilire, qualora non si sia ancora provveduto, l'utilizzazione del contributo ivi previsto - decorrente dal mese di giugno 2012 - entro il 31 marzo 2014, per la realizzazione di un sistema di assistenza sanitaria. Le Società che non provvedano all'utilizzo predetto entro il termine di cui sopra saranno tenute ad erogare ad ogni lavoratore a tempo indeterminato una quota di retribuzione pari a € 13 mensili per dodici mensilità a titolo di indennità sostitutiva dell'assistenza sanitaria integrativa, quale elemento di cui all'art. 22 punto 2 del vigente c.c.n.l.
2. Le parti, tenuto anche conto delle diverse situazioni ad oggi esistenti in materia, si impegnano a proseguire il confronto, a partire dal mese di ottobre 2013, finalizzato a definire un sistema nazionale, cui le singole società aderiranno, che costituirà il trattamento minimo garantito di tutele sanitarie integrative.
In tale premessa, le singole società s1 1mpegnano a portare alla medesima scadenza del 31 dicembre 2015 le rispettive polizze sanitarie stipulate o stipulande in applicazione del presente ceni.
Resta fermo che la contrattazione di secondo livello potrà riconoscere ai lavoratori delle singole società ulteriori "garanzie integrative opzionali" in materia.
Art.19 - Classificazione del personale
Le Parti, valutato positivamente il lavoro svolto durante il rinnovo del vigente contratto, condividono di istituire una Commissione Paritetica che svolgerà i propri lavori entro giugno 2014 perseguendo l'obiettivo di sperimentare modelli organizzativi condivisi anche durante il periodo di vigenza contrattuale.
Art. 52 - Igiene, sicurezza, salute e ambiente di lavoro
Il punto 1 è sostituito dal seguente:
“1. Le attribuzioni previste dall’art. 50 del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 e successive modificazioni sono esercitate dai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) secondo le modalità e le procedure stabilite dall’Accordo interconfederale 22.6.1995.
In attuazione di quanto previsto dall’art. 47, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, gli strumenti per l’espletamento delle funzioni del R.L.S. sono stabiliti dalla contrattazione di 2° livello”.
Viene introdotto il seguente punto 5:
“5. Viene istituito tra le parti stipulanti il presente contratto un Osservatorio di comparto sulla sicurezza sul lavoro, composta pariteticamente da 5 membri, con il compito di analisi e studio della normativa nazionale e comunitaria in materia e di monitoraggio sulle iniziative e le buone pratiche in atto nel settore.”
All’interno del vigente ccnl, i riferimenti normativi relativi al D.Lgs. 19.9.1994, n. 626 sono correlativamente sostituiti da quelli relativi al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni.
Art. 54 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE
A decorrere dal 1 luglio 2014 il contributo a carico dell'Azienda calcolato sugli elementi della retribuzione mensile di cui al punto 1 dell'art. 22 è incrementato dello 0,50%;
A decorrere dal 1 dicembre 2015 il contributo a carico dell'Azienda calcolato sugli elementi di cui sopra è incrementato di un ulteriore 0,50%
Chiarimento a verbale
Le parti si danno atto che le Società del comparto non aderenti al fondo ASTRI e che aderiscono ad altre forme di previdenza integrativa saranno tenute ad incrementare la misura del contributo attualmente erogato con un importo la cui misura verrà comunicata per tempo da FISE - ACAP con una apposita lettera in concomitanza con le scadenze previste.
PARTE ECONOMICA
Le Parti convengono di verificare attentamente gli eventuali scostamenti tra l'inflazione prevista e quella effettivamente realizzata nell'arco di vigenza del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, al fine di individuare, qualora si registrassero significativi scostamenti, gli interventi necessari r il recupero degli stessi.
MINIMI TABELLARI
I minimi tabellari mensili vengono determinati nei valori e con le decorrenze indicati nella tabella di seguito riportata:
Xxx. | Parametri | Incremento complessivo | Incrementi | ||||
dal 1/8/2013 | dal 1/1/2014 | dal 1/8/2014 | dal 1/1/2015 | dal 1/8/2015 | |||
A | 235 | 238,18 | 47,64 | 47,64 | 47,64 | 47,64 | 47,64 |
A1 | 210 | 212,84 | 42,57 | 42,57 | 42,57 | 42,57 | 42,57 |
B | 185 | 187,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 |
B1 | 169 | 171,28 | 34,26 | 34,26 | 34,26 | 34,26 | 34,26 |
C | 148 | 150,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
C1 | 135 | 136,82 | 27,36 | 27,36 | 27,36 | 27,36 | 27,36 |
D | 100 | 101,35 | 20,27 | 20,27 | 20,27 | 20,27 | 20,27 |
Liv. | Minimo al 31/12/2012 | Nuovi minimi | ||||
dal 1/8/2013 | dal 1/1/2014 | dal 1/8/2014 | dal 1/1/2015 | dal 1/8/2015 | ||
A | 2009,72 | 2057,36 | 2104,99 | 2152,63 | 2200,26 | 2247,90 |
A1 | 1795,93 | 1838,50 | 1881,07 | 1923,63 | 1966,20 | 2008,77 |
B | 1582,10 | 1619,60 | 1657,10 | 1694,60 | 1732,10 | 1769,60 |
B1 | 1445,32 | 1479,58 | 1513,83 | 1548,09 | 1582,35 | 1616,60 |
C | 1265,70 | 1295,70 | 1325,70 | 1355,70 | 1385,70 | 1415,70 |
C1 | 1154,54 | 1181,90 | 1209,27 | 1236,63 | 1264,00 | 1291,36 |
D | 855,19 | 875,46 | 895,73 | 916,00 | 936,27 | 956,54 |
Le parti si danno atto che gli incrementi dei minimi tabellari definiti con il presente accordo non sono considerati utili fino al31 dicembre 2015 ai fini del computo dei compensi relativi a qualsiasi tipologia di lavoro straordinario.
UNATANTUM
Ai lavoratori a tempo indeterminato in forza alla data di stipulazione del presente accordo verrà corrisposto, a copertura del periodo 1° gennaio-31 luglio 2013, un importo forfettario lordo pro capite nelle misure di seguito riportate:
Liv. | € |
A | 168,00 |
A1 | 150,00 |
B | 132,00 |
B1 | 121,00 |
C | 106,00 |
C1 | 97,00 |
D | 72,00 |
Tali importi, che saranno corrisposti unitamente alla retribuzione del mese di agosto 2013, verranno proporzionalmente determinati, per i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 2012, in funzione dei mesi di servizio prestati dalla data di assunzione. Per il personale a tempo parziale tali importi verranno erogati nella misura del 60%. Tale misura è elevata al 70% quando la durata mensile, o rapportata a mese, della prestazione di cui al punto 3 dell'art. 3 del c.c.n.l. 15 luglio 2005 risulti superiore a 80 ore. La frazione di mese viene computata come mese intero.
Ai fini di cui al comma precedente non vengono considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni, mentre quelle pari o superiori a 15 giorni vengono computate come mese intero.
Gli importi forfettari di cui sopra non saranno considerati utili ai fini dei vari istituti contrattuali e di legge, né ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto.
Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza, puerperio e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo l o gennaio-31 luglio 2013 che hanno dato luogo a pagamento di indennità a carico dell'Istituto competente e di integrazione a carico delle Aziende, saranno considerate utili ai fini della maturazione degli importi di cui sopra.