REGOLAMENTO DEI CONTRATTI di eco center SPA Articolo 1
REGOLAMENTO DEI CONTRATTI di eco center SPA
Articolo 1
(Oggetto)
1.1 Il presente Regolamento disciplina l’aggiudicazione di contratti per l’acquisizione di lavori, di servizi e di forniture.
1.2 Nell’individuazione della normativa di riferimento si è tenuto conto:
• della natura giuridica dell’eco center SPA, quale impresa pubblica gestita da società di diritto privato a totale partecipazione pubblica, che svolge attività industriale per la gestione di servizi ambientali di interesse economico generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
• dell’affidamento “in house” del servizio economico generale di gestione di impianti e servizi ambientali da parte degli enti locali soci;
• della conseguente collocazione tra i soggetti privati tenuti all’osservanza della disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 per l’acquisto di lavori, servizi e beni, in virtù della previsione contenuta nel comma 7 dell’articolo 16 del decreto legislativo 175 del 19 agosto 2016 (Testo unico in materia di partecipazione pubblica);
• della legge provinciale n. 16 del 2015, contenente le “Disposizioni sugli appalti pubblici”, con particolare riferimento all’articolo 2 che ha definito “Ambito di applicazione soggettivo”.
1.3 Con il presente Regolamento viene effettuata una distinzione in ragione dell’importo della sovvenzione da parte degli enti locali soci o della Provincia autonoma di Bolzano o altre amministrazioni aggiudicatrici (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici
territoriali, altri enti pubblici non economici, organismi di diritto pubblico, associazioni, unioni, consorzi costituiti da detti soggetti) e precisamente:
a) per l’affidamento di lavori e opere superiore al milione di euro per la cui realizzazione sia previsto, un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell’importo dei lavori c.d. interesse provinciale;
b) per l’affidamento di appalti di servizi e forniture il cui valore stimato, al netto dell’IVA, sia pari o superiore alle soglie comunitarie, allorché tali appalti siano connessi a un appalto di lavori di cui alla precedente lettera a), e per i quali sia previsto, un contributo diretto e specifico in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell’importo dei servizi o delle forniture.
1.4 Sono esclusi dal presente Regolamento i protocolli di intesa e, comunque, ogni accordo di collaborazione (PPP ed altre tipologie di accordi consentiti dalla normativa vigente).
1.5 Il presente Regolamento dovrà conformarsi alla normativa di attuazione delle direttive comunitarie che dovesse essere emanata per disciplinare gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Articolo 2
(Principi)
2.1 Ove possibile e tecnicamente possibile dovrà essere garantito il rispetto dei principi di rotazione nonché della libera concorrenza, della parità di trattamento, della non discriminazione, della trasparenza e della proporzionalità, tenuto conto, congiuntamente o disgiuntamente, delle esperienze contrattuali registrate nei confronti dell’impresa, dell’operatività dell’impresa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori e
delle maestranze occupate nell’impresa, che devono essere congrue rispetto ai tempi e contenuti dell’appalto.
2.2 Nessuna prestazione di beni, di servizi e di lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica e non periodica, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottrarla alla disciplina prevista dal presente Regolamento (c.d. Principio del divieto di frazionamento) o comunque dalla normativa europea ed in particolare senza tener conto dell’autonomia funzionale della parte dell’opera.
2.3 Il calcolo del valore stimato per le prestazioni di beni, di servizi e di lavori va determinato con riferimento al singolo oggetto della prestazione richiesta al netto dell’IVA e/o imposte.
Articolo 3
(Contratti finanziati)
3.1 I lavori e opere d’interesse provinciale di importo superiore ad un milione di euro al netto dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), di cui al punto 1.3, dovranno essere affidati attraverso l’attivazione di una procedura prevista dalla normativa sugli appalti pubblici a livello statale o provinciale.
3.2 L’acquisizione di servizi e forniture d’interesse provinciale connessi a lavori e opere d’interesse provinciale, di cui al punto 1.3, pari o superiore alla soglia comunitaria dovranno essere affidati attraverso l’attivazione di una procedura prevista dalla normativa sugli appalti pubblici a livello statale o provinciale.
Articolo 4
(Lavori e opere, servizi e forniture non d’interesse provinciale)
4.1 Le acquisizioni di beni, servizi e lavori e opere esclusi dal campo di applicazione del precedente articolo 3 (Contratti finanziati) dovranno essere effettuate mediante l’attivazione di una procedura negoziata.
4.2 Le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi. Per acquisizioni di lavori e opere, servizi e forniture di importo uguale o superiore a € 40.000,00 (Euro quarantamila/00), l’affidamento avviene previa consultazione di almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei o inferiore in difetto di soggetti richiedenti, individuati sulla base di indagini di mercato.
4.2-bis È possibile ricorrere ad una procedura negoziata con affidamento diretto: a) in presenza di condizioni particolarmente vantaggiose, sia dal punto di vista tecnico che economico e ciò nel rispetto dei principi di economicità, efficacia e tempestività dell’intervento; b) nei casi di urgenza che non consentono di effettuare un sondaggio di mercato; c) quando le prestazioni possono essere fornite unicamente da un determinato operatore economico per motivi di diritti di esclusiva, inclusi i diritti di proprietà intellettuale, per motivi tecnici tali da escludere la concorrenza.
4.3 Alla selezione possono partecipare i soggetti che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti di cui al comma successivo.
4.4 L’affidatario di lavori e opere, servizi e forniture deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico – professionale ed economica – finanziaria stabiliti di volta in volta in ragione dell’oggetto dell’appalto.
I requisiti morali sono i requisiti generali previsti dalla normativa sugli appalti pubblici a livello statale o provinciale.
4.5 Per la procedura di affidamento di importo uguale o superiore a 40.000,00 Euro è consentito l’utilizzo di mezzi di trasmissione dell’offerta diversi dalla busta chiusa,
restando inteso che, comunque, devono essere garantiti i principi della segretezza e della trasparenza.
4.6 Per le acquisizioni di lavori e opere, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 (Euro quarantamila/00) è consentito l’affidamento diretto ad un singolo operatore economico.
4.7 Per l’affidamento di lavori e opere, servizi e forniture è consentito stipulare un “Contratto aperto”, che non riconosca alcuna esclusiva.
4.8 Per la gestione di cassa per l’acquisto di beni necessari per l’attività viene costituito un fondo economale, al fine di provvedere agli acquisti di beni che rientrano nelle spese minute e di entità non superiore a € 5.000,00 (Euro cinquemila/00), necessari per sopperire, con immediatezza, ad esigenze funzionali dell'ente (quali ad esempio: detersivi, cancelleria, valori bollati, pezzi di ricambio di apparecchiature, ferramenta varie, lampadine, ecc.).
4.9 E’ consentito l’utilizzo del fondo economale per piccoli interventi di manutenzione ordinaria che consistono in riparazioni e/o messa in opera di beni acquistati dall’Ente, il cui importo non ecceda l’importo di € 1.000,00 (Euro mille/00).
4.10 L’utilizzo del fondo economale non richiede il rispetto di particolari formalità, fermo restando la tutela dell’interesse dell’Ente di garantire la qualità e la corretta esecuzione delle prestazioni.
Articolo 5
(Disciplinare di gara)
5.1 Il Direttore è competente ad approvare il disciplinare di gara (lex specialis) che dovrà essere osservato nell’affidamento di contratti per l’acquisizione di lavori, di servizi e di forniture.
Articolo 6
(Responsabile del procedimento)
6.1 Per ogni singola procedura attivata per l’aggiudicazione di contratti per l’acquisizione di lavori, di servizi e di beni, viene nominato un Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).
6.2 Il R.U.P. cura e gestisce la procedura per l’aggiudicazione di lavori, di servizi e forniture necessaria a consentire l’attività ordinaria e nel rispetto delle norme previste dal presente Regolamento. In particolare, il RUP avrà il compito di acquisire il CIG ed assolvere agli adempimenti imposti a favore Osservatorio per i lavori, servizi e forniture d’interesse provinciale di cui all’Art. 1.3 del presente Regolamento. Dovrà inoltre essere garantito l’assolvimento di ogni obbligo previsto per i pagamenti e quelli previsti dalla normativa antimafia.
Articolo 7
(Svolgimento)
7.1 Le procedure per l’espletamento delle gare sono curate e gestite dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), con l’ausilio del Settore Appalti nonché della Struttura richiedente l’acquisizione di lavori, di servizi e di beni, fermo restando che l’attivazione delle stesse non fa sorgere alcun obbligo per eco center S.p.A., la quale assume le proprie decisioni in proposito soltanto con l’emissione dell’ordine o l’adozione dell’aggiudicazione definitiva da parte del Direttore o del Consiglio di Amministrazione, in funzione delle deleghe conferite.
Articolo 8
(Commissione di gara)
8.1 La Commissione di gara, ove ritenuta necessaria, sarà nominata dal Direttore successivamente alla presentazione delle offerte e sarà composta da almeno tre membri scelti tra i dipendenti o da terzi in possesso di idonea professionalità e competenza. La funzione di Presidente della Commissione di gara dovrà essere assunta in conformità alle prescrizioni delle normative vigenti.
Articolo 9
(Aggiudicazione)
9.1 L’aggiudicazione sarà emessa dal Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), dal Presidente della Commissione di gara, dal Direttore o dal Consiglio di Amministrazione a conclusione dei lavori in funzione delle deleghe conferite.
9.2 L’aggiudicazione per i lavori, servizi e forniture d’interesse provinciale di cui all´ Art.
1.3 del presente Regolamento sarà emessa dal Direttore o dal Consiglio di Amministrazione, in funzione delle deleghe conferite.
Articolo 10
(Lotta alla corruzione e prevenzione dei reati)
Eco Center S.p.A. ha adottato un proprio Codice Etico ed un Modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei reati ai sensi del D.lgs. 231/2001.
I partner, i fornitori e tutti coloro che, a qualsiasi titolo, anche informalmente e temporaneamente, operino in nome e/o per conto di Eco Center S.p.A. sono tenuti al rispetto delle disposizioni e dei principi di cui al MOG e all’allegato Codice Etico.
Nello specifico, nell’ambito dell’esecuzione delle prestazioni affidate ai sensi del presente Regolamento, l’aggiudicatario si obbliga per sé e per i suoi collaboratori, sub-appaltatori, sub-contraenti, sub-fornitori e terzi (nel senso più ampio del termine), a rispettare le disposizioni contenute in tali documenti, pubblicati sul sito istituzionale della Società al seguente link xxxxx://xxx.xxx-xxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx- generali/atti-generali-1045.html.