CONTRATTO DI SUBCONCESSIONE
CONTRATTO DI SUBCONCESSIONE
TRA
SO.G.A.S. S.p.A., società di gestione Aeroporto dello Stretto “Xxxx Xxxxxxx” di Reggio Calabria, P. IVA 00607320801, con sede presso l’Aeroporto dello Stretto “Xxxx Xxxxxxx” di Reggio Calabria, via Provinciale Ravagnese 11 – CAP 00000 Xxxxxx Xxxxxxxx, di seguito denominata “SO.G.A.S.”, in persona del Presidente del C.d.A., xxxx. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, e domiciliato per la carica presso la sede della società
E
con sede legale in , Via – CAP
Codice Fiscale e Partita IVA
nr. di seguito più semplicemente indicata come la subconcessionaria, in persona del legale rappresentante Dott. , domiciliato presso la sede della Società
PREMESSO
- Che, in forza del provvedimento prot. n. 136481/14/LB del 25 giugno 1986, il Ministero dei Trasporti Direzione Generale dell'Aviazione Civile- ha affidato alla So.G.A.S. S.p.A. la gestione, in regime di precariato, dei servizi aeroportuali e delle aerostazioni passeggeri e merci dell'Aeroporto di Reggio Calabria e le relative pertinenze;
- Che dall'1.01.2000, la So.G.A.S. S.p.A., in forza del decreto D. D. G. n. 22/99 del 13.12.99, ha avviato la gestione delle aree e dei manufatti del complesso aeroportuale in regime di anticipata occupazione ai sensi e per gli effetti dell'Art.17 D.L. 25/03/97 n. 67, convertito con modifiche dalla legge 23.05.97 n. 135;
- Che, la So.G.A.S. S.p.A. è stata altresì autorizzata a svolgere in proprio, o mediante subconcessioni, i servizi aeroportuali indicati nel disciplinare del 25 giugno 1986, prot. n. 136481/14/LB;
- Che, per quanto sopra, la So.G.A.S. S.p.A. può consentire, previo assenso dell'Amministrazione concedente, l'uso di parti del sedime aeroportuale, di locali ed aree siti nell'aerostazione, di impianti ed ogni altra pertinenza ed introitarne i relativi proventi;
- Che dal 1 luglio 2011 tutte le aree all’interno dell’Aerostazione passeggeri sono state trasferite da ENAC a So.G.A.S. S.p.A.;
- Che da ultima consegna delle aree avvenuta in data 31/10/2014 con verbale prot. n° 3163 le aree a destinazione commerciale assegnate alla So.G.A.S. S.p.A. risultano evidenziate nelle allegate planimetrie, avuto particolare riguardo per gli impianti pubblicitari esistenti in esse ricomprese;
- Che, in data / / SO.G.A.S. S.p.A. ha indetto una procedura concorrenziale per l’affidamento in subconcessione in esclusiva delle aree e degli spazi indicati nelle planimetrie, interni ed esterni dell’Aeroporto dello Stretto, per lo svolgimento dell’attività di progettazione, sviluppo, gestione operativa e commerciale degli spazi con impianti ad immagini fisse, luminose a messaggio variabile e di tipo multimediale:
- che, aggiudicataria della suddetta procedura è risultata la società con sede legale in
, Via CAP , come da relativo verbale redatto
dalla Commissione incaricata nella seduta del , convalidato con nota prot. nr.
del ;
- che ha dichiarato di essere a perfetta conoscenza delle condizioni generali di contratto e di accettarle in modo pieno ed incondizionato;
- che dovendosi, ora, provvedere alla sottoscrizione del relativo contratto che, disciplini i rapporti tra SO.G.A.S. S.p.A. e
Tutto quanto premesso
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO APPRESSO
Le premesse e gli allegati costituiscono e formano parte integrante del presente contratto a tutti gli effetti di legge.
ART. 1 OGGETTO
SO.G.A.S. S.p.A. affida in sub concessione in esclusiva a come sopra rappresentata, la quale legalmente e formalmente accetta, le aree e gli spazi , interni ed esterni dell’Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx “X.XXXXXXX” xx Xxxxxx Xxxxxxxx (XX), indicati nelle seguenti planimetrie che si allegano al presente contratto per costituirne parte integrante ed essenziale, per lo svolgimento dell’attività di pubblicità con impianti ad immagini fisse, luminose a messaggio variabile e di tipo multimediale: TAV. 01-02-03-04-05-06-07-08-09 P.G.I.P./CAPITOLATO TECNICO
Le aree oggetto della procedura verranno consegnate alla società aggiudicataria allo stato in cui si trovano e sarà cura della società aggiudicataria provvedere a suo carico alla eventuale rimozione dei vecchi impianti ed alla eventuale sostituzione e messa in opera della nuova tipologia di impianti nonché, a fine periodo di subconcessione, all’eventuale ripristino dello stato dei luoghi così come risultanti da verbale di consegna. Gli impianti oggi esistenti ed eventualmente rimossi, saranno custoditi e/o comunque rimarranno nella piena assoluta disponibilità del Gestore Aeroportuale.
Gli eventuali impianti in sostituzione dovranno essere posizionati secondo le prescrizioni tecniche di massima contenute nelle stesse planimetrie riferite all’ambito aeroportuale, con precisa indicazione che gli impianti esterni dovranno avere le medesime caratteristiche tecniche in termini di dimensioni, sistema illuminante ecc. ecc. degli impianti attualmente presenti.
L’esclusiva è comunque limitata alle esposizioni aventi solo scopo promozionale, con esclusione esplicita di ogni attività di vendita diretta o indiretta; nel caso in cui tali attività accompagnino l’attività promozionale (vedi sottoscrizioni di contratti commerciali, carte di credito e/o telefonia mobile) la società aggiudicataria dovrà richiedere autorizzazione specifica ad SO.G.A.S. che, a Suo insindacabile giudizio, potrà o meno concederla anche valutando eventuali sovrapposizioni ad altre attività commerciali presenti in Aeroporto. La subconcessione riveste carattere di esclusività nei limiti di quanto derogato ai successivi capoversi. Non rientrano nella sub concessione e pertanto rimangono nella piena disponibilità di SO.G.A.S. S.p.A.:
- le aree e gli spazi non indicati e non contemplati nelle planimetrie oggetto della procedura e/o eventuali aree aggiuntive non comprese nelle attuali planimetrie oggetto di gara, che si venissero a realizzare in esito a nuovi lavori e/o ampliamento degli attuali spazi e locali;
- a titolo esemplificativo e non esaustivo, la pubblicità sui carrelli portabagagli, veicoli speciali, bus e mezzi di rampa interpista, pontili di imbarco, pubblicazioni e dépliant, etichette bagagli, carte di imbarco e sistemi informatici multimediali, che forniscono informazioni agli utenti e comunque ogni altro mezzo e/o area non indicata nel presente bando;
- le esposizioni pubblicitarie riferite a campagne per la promozione di aree commerciali aeroportuali, con possibilità di esporre all’interno dei messaggi pubblicitari anche i marchi dei sub concessionari operanti in aeroporto; nonché riferite a campagne per la promozione della propria attività istituzionale di SO.G.A.S. S.p.A. quali: campagne di promozione del traffico aereo, di nuove tratte e/o nuovi voli, esposizioni di orari relativi ai vari servizi, pubblicazioni riguardanti i servizi di trasporto in genere, anche se di interesse di altre amministrazioni nazionali od estere, campagne di promozione turistica del territorio da parte degli Enti Pubblici territoriali, enti locali e/o strutture di promozione turistica;
- le indicazioni aventi carattere non pubblicitario, ma di pubblica utilità per convegni, meeting, fiere, mostre, anche con uso di courtesy desk o avvisi che SO.G.A.S. S.p.A. e/o ENAC ritenessero di esporre, in via provvisoria o definitiva, ad uso proprio o di altro Ente pubblico;
- gli eventi speciali quali convention, presentazioni stampa, meeting la cui gestione rimane esclusivamente di SO.G.A.S. S.p.A. Nell’ambito di tali eventi speciali potranno essere esposti Marchi e comunicazioni dei titolari dell’evento, su supporti autonomi rispetto agli impianti pubblicitari aeroportuali; ove tali soggetti intendano esporre anche messaggi pubblicitari sul circuito degli impianti pubblicitari della sub concessionaria, dovranno acquistarli direttamente da quest’ultima.
La sub concessionaria prende atto che gli Enti e le altre società sub concessionarie operanti in aeroporto hanno comunque titolo esclusivo di esporre all’interno dell’area da essi avuta in sub concessione, comprese eventuali vetrine e propri mezzi mobili, la pubblicità dei prodotti da loro commercializzati e/o sul prospetto insegne con la propria denominazione o ragione sociale e con la propria attività commerciale, senza obbligo di alcun compenso a favore della sub concessionaria dell’attività di pubblicità. Entro 30 giorni dalla data di scadenza del contratto, gli impianti dovranno essere rimossi a carico della sub concessionaria e le aree riconsegnate a SO.G.A.S. S.p.A. libere e sgombere da ogni bene non di propria appartenenza, salvo diversa intercorsa libera pattuizione tra le parti interessate. Nel caso di richiesta da parte della subconcessionaria di sostituzione impianti,
SO.G.A.S. S.p.A. è tenuta a verificare la congruità delle installazioni contenute nel progetto, che la subconcessionaria dovrà presentare ad SO.G.A.S. per opportuna approvazione e che sarà successivamente approvato dall'ENAC, restando comunque a carico della subconcessionaria l’installazione degli impianti e/ o l’eventuale smaltimento degli impianti preesistenti.
La Subconcessionaria dichiara di aver preso visione delle aree subconcesse e di accettarle, senza riserve, nello stato di fatto in cui si trovano al momento della consegna e di impegnarsi a restituirle nello stesso stato, salvo diverso accordo tra le parti.
ART. 2 - DURATA
La durata della subconcessione è fissata in 36 MESI (trentasei mesi), decorrenti dall’avvio di esecuzione del servizio. In particolare So.G.A.S. S.p.A. si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 163/2006, di esercitare l’opzione per la proroga per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi, con atto unilaterale da comunicarsi entro i 60 giorni antecedenti la data della scadenza contrattuale.
ART. 3 - CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Quale corrispettivo della subconcessione, la Subconcessionaria si obbliga a corrispondere ad SO.G.A.S. S.p.A un canone per il primo anno, pari a € (euro-
/00), al netto dell’IVA.
Dal secondo anno, il canone offerto per il primo anno sarà aggiornato in misura pari alla variazione percentuale più elevata tra l’indice ISTAT e il 100% dell’aumento del traffico passeggeri registrato nell’Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx “Xxxx Xxxxxxx” xx Xxxxxx Xxxxxxxx (XX). Il canone annuo sarà versato in quattro rate trimestrali anticipate entro 30 giorni data fattura.
Nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi, dal 31esimo giorno decorreranno interessi moratori in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della BCE, maggiorato di sette punti percentuali ai sensi del D.Lgs. 231/02.
In caso di mancato pagamento entro 60 giorni dalla scadenza della fattura, SO.G.A.S. S.p.A., previa contestazione scritta, avrà facoltà di dichiarare la decadenza dell’atto per inadempienza e di agire legalmente per il recupero coattivo di quanto dovuto.
ART. 4 - INSTALLAZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE
La Subconcessionaria dovrà provvedere all’allestimento degli spazi, ivi compresa la realizzazione delle opere civili di finitura interna, opere impiantistiche, conformi alle normative sulla sicurezza e prevenzione incendi (impianti elettrici, dati e di terra), alla gestione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature. Le lavorazioni dovranno avvenire previa presentazione dei seguenti documenti:
- POS;
- elenco del personale e dei mezzi;
- attestato della frequentazione del corso di formazione sulla security (a proprie spese) per il personale incaricato allo svolgimento delle lavorazioni;
- elenco delle apparecchiature, comprensive dei certificati di omologazione a marchio CE.
- certificato attestante il Sistema di Gestione Qualità, di cui alla norma Iso 9001;
- certificato attestante il Sistema di Gestione Ambientale, di cui alla norma Iso 14001.
- Quanto altro non eventualmente previsto nel presente contratto ma ad uopo esplicitamente richiesto dal Gestore Aeroportuale o dall’Ente Regolatore ENAC
Le aree oggetto di subconcessione saranno allestite in conformità al progetto presentato dalla Subconcessionaria ed approvato da SO.G.A.S. S.p.A.. Nessuna mutazione al progetto approvato, ed oggetto della presente subconcessione, potrà essere attivata ad iniziativa della Subconcessionaria; in caso necessitino delle variazioni, queste dovranno essere preventivamente comunicate ad SO.G.A.S.
S.p.A. per l’approvazione. Gli impianti rimangono di proprietà della ditta Subconcessionaria che ha l’obbligo di rimuovere a propria cura e spese alla scadenza del contratto, salvo diverso accordo fra le parti.
ART. 5 – OBBLIGHI ED ONERI DELLA SUBCONCESSIONARIA
Oltre al pagamento dei corrispettivi di cui all’art. 3, sono a carico della Subconcessionaria:
- ogni spesa necessaria per l’esecuzione dell’attività (licenze ed autorizzazioni inerenti lo svolgimento delle attività in oggetto),
- gli oneri e i costi per la realizzazione, installazione, manutenzione ed esercizio degli impianti e delle strutture fisse e mobili, nonché di tutti gli allacciamenti.
Gli impianti elettrici che verranno installati e/o ristrutturati dalla Subconcessionaria devono essere a norma del D.M. 37/08 e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia. SO.G.A.S. S.p.A., peraltro, rimane estranea ai rapporti tra la Subconcessionaria e l'ente distributore di energia elettrica per l'allacciamento della rete e la relativa fornitura., per la quale la stessa suboncessionaria dovrà provvedere direttamente ad effettuare la relativa richiesta. Allo scadere del contratto l’impianto elettrico sarà di completa proprietà di SO.G.A.S. S.p.A.
- quanto derivante dalle leggi di PS;
- le imposte e le tasse di qualsiasi natura relative all'attività ed all’immobile in oggetto, quelle comunali dei rifiuti urbani e quelle comunali della pubblicità;
- gli oneri e i costi per la realizzazione, installazione, manutenzione della grafica;
- gli oneri di approvazione dei progetti dovuti ad ENAC;
- gli oneri e i costi derivanti dagli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento della grafica, in modo che la stessa sia sempre in buono stato ed adeguata allo standard qualitativo aeroportuale;
- la riparazione dei danni provocati a SO.G.A.S. S.p.A. o a terzi, direttamente o indirettamente dai dipendenti o da chiunque altro acceda in ambito aeroportuale in forza dei suoi rapporti con la Subconcessionaria;
- quanto derivante da tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela e assistenza dei lavoratori;
- quanto previsto da tutte le disposizioni aeroportuali e da tutte le normative e prescrizioni delle Autorità competenti nazionali (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - ENAC), nei limiti e per quanto connesso e pertinente all’attività oggetto del presente atto.
- quanto previsto da tutte le norme di safety e security aeroportuale.
Ad insindacabile giudizio di SO.G.A.S. S.p.A. gli impianti potranno essere temporaneamente o definitivamente rimossi per interventi infrastrutturali, di pianificazione e organizzazione dei flussi aeroportuali ed eventualmente potranno essere ricollocati dalla Subconcessionaria su indicazione di SO.G.A.S. S.p.A. in aree o strutture idonee allo svolgimento dell’attività di cui all’oggetto.
Tutto il personale impegnato ed operativo nell’area sub concessa in virtù del presente contratto dovrà, altresì, essere obbligatoriamente dotato di tesserino di riconoscimento aeroportuale rilasciato da ENAC in base alla normativa vigente tempo per tempo. È fatto divieto alla Subconcessionaria di esercitare qualsiasi forma di pubblicità diretta e indiretta al di fuori dei propri impianti.
La Subconcessionaria ha l’obbligo di comunicare per iscritto ad SO.G.A.S. S.p.A. entro 30 giorni, ogni mutamento dei propri assetti societari di controllo.
Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. la Subconcessionaria si impegna ad effettuare un sopralluogo delle aree subconcesse e delle eventuali aree non assegnate ad uso esclusivo in cui è previsto eserciti la propria attività, allo scopo di informarsi sui rischi specifici e relative misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione all’attività svolta dalla Subconcessionaria. La Subconcessionaria è tenuta a rispettare:
- la Carta dei Servizi adottata da SO.G.A.S. S.p.A. nell’Aeroporto dello Stretto, ai sensi della normativa vigente, nonché al Regolamento di Scalo per la parte applicabile alla Subconcessionaria.
- le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 200l n. 231, e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle eventualmente previste dal Modello 231 della società di Gestione, pubblicato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e si impegna a tenere ed a far tenere, in relazione al presente contratto, un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello, per le parti applicabili, e comunque tale da non esporre la Società al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo. L'inosservanza di tale impegno da parte della subconcessionaria costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà SO.G.A.S. S.p.A. a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 1456 cod. civ., fermo restando il risarcimento dei danni.
La Subconcessionaria si impegna altresì ad integrare la propria documentazione e quella dei partners, redatta ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i., con le prescrizioni in tema di prevenzione/protezione e gestione delle emergenze individuate in sede di sopralluogo e a renderne edotti i propri dipendenti, nonché a trasmetterle alle eventuali ditte sulle quali esercita direzione e sovrintendenza.
ART. 6 - MODALITÀ DI GESTIONE ORDINARIA DELLL’ATTIVITA’
Oltre agli oneri di cui al precedente art. 5, la Subconcessionaria si impegna, con la sottoscrizione del presente contratto, a:
- analizzare eventuali criticità del progetto in termini gestionali, sotto il profilo della logistica, della sicurezza, della manutenzione degli impianti, della gestione delle emergenze, della armonizzazione e contenimento dei consumi energetici.
- sottoporre ad SO.G.A.S., per la preventiva approvazione, il bozzetto di tutte le facciate pubblicitarie che verranno di volta in volta installate. L’approvazione del bozzetto da parte di SO.G.A.S. non costituirà in alcun modo elemento di corresponsabilità diretta o indiretta del contenuto pubblicitario. Al riguardo la subconcessionaria assume a proprio rischio e totale carico ogni responsabilità.
- riscontro del ritorno economico derivante dai contratti stipulati, aggiornato periodicamente; Inoltre, la Subconcessionaria dovrà:
- provvedere con oneri a proprio carico ad eseguire interventi di manutenzione ordinaria e di adeguamento tecnico e normativo delle aree e degli impianti, in modo che gli stessi siano sempre in buono stato e piena efficienza, e dovrà mantenere gli stessi in uno stato ineccepibile al fine di contribuire al massimo decoro dell’aerostazione;
Nel caso in cui venissero accertate delle irregolarità, dei disservizi o violazioni delle prescrizioni o mancato adempimento delle obbligazioni di cui sopra, SO.G.A.S. S.p.A., - previa contestazione scritta ed eventuali controdeduzioni della Subconcessionaria, avrà diritto di applicare una penale da Euro 500,00 (cinquecento euro) fino ad un importo massimo di Euro 3.000,00 (tremila euro), salvo comunque l’addebito delle ulteriori spese se sostenute da SO.G.A.S. S.p.A. e salvo il diritto di revocare il presente contratto nei casi più gravi, così come previsto all’art. 10.
ART. 7 - CUSTODIA
SO.G.A.S. S.p.A. non intende costituirsi depositaria dei valori, oggetti attrezzi o materiali che la Subconcessionaria tiene o terrà nelle aree in subconcessione, rimanendo la custodia e conservazione degli stessi a totale carico, rischio e pericolo della Subconcessionaria, senza responsabilità alcuna da parte di SO.G.A.S. S.p.A. né per mancanze o sottrazioni, né per danni provocati da incendi, inondazioni e altre cause anche se in dipendenza dell’esercizio della navigazione aerea.
ART. 8 – RESPONSABILITÀ COPERTURA ASSICURATIVA
La Subconcessionaria ha prodotto, all’atto della sottoscrizione del presente contratto, una polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi e verso i propri dipendenti, SO.G.A.S. compresa, nr. stipulata con . La polizza copre tutti i rischi dell’espletamento dell’attività oggetto della subconcessione, con scadenza intermedia annuale, che sarà rinnovata per l’intera durata della subconcessione ed è dotata di un massimale non inferiore a € 4.000.000,00 unico (euro quattromilioni/00). Tale polizza contiene, altresì, l’estensione al ricorso terzi da incendio e i danni da interruzione delle attività commerciali per un massimale non inferiore ad €. 1.000.000,00 (euro unmilione/00) restando inteso che tale massimale non costituisce il limite del danno da risarcirsi da parte della Subconcessionaria, per il quale danno, nel suo valore complessivo, risponderà, comunque, la Subconcessionaria.
Tale copertura dovrà contenere espressamente la seguente integrazione: estensione al novero di terzi alla SO.G.A.S. S.p.A., ai suoi dipendenti, ai suoi consulenti. SO.G.A.S. S.p.A. è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che per le stesse cause dovessero derivare all’aggiudicatario o al suo personale.
Tale polizza prevede l’estensione al novero di terzi, ad SO.G.A.S. S.p.A., ai suoi dipendenti, ai suoi consulenti e ai suoi appaltatori e/o subappaltatori.
La stessa polizza contiene il vincolo a favore di SO.G.A.S., per una durata pari a quella della subconcessione, utilizzando il seguente testo: “la presente polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore di SO.G.A.S. S.p.A., concessionaria dei beni demaniali ENAC; pertanto la Società assicuratrice si obbliga:
- a riconoscere detto vincolo come l’unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto;
- a non liquidare alcun indennizzo se non in contradditorio e con il consenso scritto di SO.G.A.S. S.p.A.;
- a notificare tempestivamente a SO.G.A.S. S.p.A. a mezzo lettera raccomandata, l’eventuale mancato pagamento dei premi ed a considerare valida a tutti gli effetti l’assicurazione fino a quando non siano trascorsi 20 giorni dalla data di ricezione di detta lettera raccomandata da parte di SO.G.A.S. S.p.A.
Resta convenuto, inoltre, che non potranno aver luogo diminuzioni di massimali, variazioni alle garanzie di polizza, storno o disdetta del contratto di assicurazione senza il preventivo consenso
scritto da parte di SO.G.A.S. S.p.A.”.
SO.G.A.S. S.p.A. è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che per le stesse cause dovessero derivare alla Subconcessionaria o al suo personale.
ART. 9 – FIDEIUSSIONE
A garanzia della piena ed esatta osservanza degli obblighi contrattuali assunti, la Subconcessionaria
ha prodotto una fideiussione bancaria nr. in favore di SO.G.A.S. S.p.A., stipulata
con la avente scadenza il , per un importo pari all’importo del minimo garantito di cui all’art. 3 e quindi pari ad € , (euro /00).
Tale fideiussione evidenzia:
- che lo svincolo sarà disposto solo da SO.G.A.S. con apposita dichiarazione o restituzione dell’originale;
- che l’Ente fideiussore si obbliga incondizionatamente e senza riserva alcuna ad effettuare, su semplice richiesta di SO.G.A.S., il versamento della somma dovuta entro 15 giorni;
- che l’ente fideiussore rinuncia al beneficio della preventiva escussione del garantito (art. 1944 c.c.);
- che l’ente fideiussore rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 2° comma c.c..
Detta cauzione dovrà essere rinnovata per ciascun anno di durata contrattuale e resta vincolata sino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, e comunque non oltre 90 giorni dopo la data di cessazione della subconcessione.
ART. 10 – REVOCA E DECADENZA
SO.G.A.S. S.p.A. procederà alla revoca della subconcessione di cui al presente atto, prima della scadenza contrattuale, nei seguenti casi:
- qualora la Società venga sottoposta a procedure concorsuali;
- revoca da parte del Ministero concedente della concessione di cui alle premesse del presente contratto;
- mancanza di autorizzazione o comunque impedimento opposto dal competente Ministero alla subconcessione delle suddette aree;
- ragioni di forza maggiore ovvero mutate esigenze nella dislocazione e ristrutturazione dei servizi nell’ambito dell’aerostazione, che determinino l’incompatibilità della permanenza della sub concessionaria nelle aree concesse, od in eventuali altre disponibili, il tutto valutabile secondo criteri di obiettiva necessità.
SO.G.A.S. si riserva, altresì, il diritto di revocare in qualsiasi momento in tutto o in parte la subconcessione a suo insindacabile giudizio per esigenze proprie e/o dell'Autorità Concedente in relazione alle necessità del servizio aeronautico, per altri motivi connessi al pubblico interesse, per sdemanializzazione dei beni oggetto del presente contratto.
Ricorrendo le condizioni sopra elencate la sub concessionaria non avrà diritto ad indennizzo alcuno e sarà tenuta al pagamento del corrispettivo in relazione al periodo effettivamente trascorso.
La sub concessionaria avrà, inoltre, diritto alla restituzione della garanzia di cui al precedente art. 9. SO.G.A.S. si riserva, altresì, relativamente alla realizzazione di progetti di ristrutturazione delle infrastrutture aeroportuali, la facoltà di limitare l’oggetto della presente subconcessione o di modificare l’ubicazione e/o la superficie totale delle aree con altre ugualmente idonee in termini dimensionali e qualitativi.
Le suddette variazioni saranno comunicate da SO.G.A.S. alla sub concessionaria mediante raccomandata a/r. con un preavviso di almeno 20 giorni.
SO.G.A.S S.p.A. dichiarerà la decadenza della sub concessionaria nei seguenti casi:
- svolgimento, nelle aree oggetto di subconcessione di attività diverse da quelle indicate nel precedente art. 1;
- inadempienza degli obblighi derivanti dalla subconcessione;
- cessione da parte della sub concessionaria in tutto o in parte del presente contratto o di beni oggetto del medesimo a qualunque titolo anche gratuito senza autorizzazione di SO.G.A.S.;
- esecuzione da parte della sub concessionaria di operazioni in sostituzione o in concorrenza di servizi che, in base alla vigente legislazione, sono istituzionalmente eseguiti da SO.G.A.S.;
- ritardo nel pagamento del corrispettivo previsto che si protragga per oltre 60 giorni;
- qualunque ulteriore motivo riconducibile all’art. 47 del codice della navigazione.
Prima di dichiarare la decadenza SO.G.A.S. S.p.A. fisserà un termine entro il quale l’interessato può presentare le sue deduzioni.
Al sub concessionario decaduto non spetterà alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute.
SO.G.A.S. avrà il diritto di ritenere la cauzione di cui al precedente art. 9, oltre alla richiesta dei maggiori danni.
ART. 11 – RISOLUZIONE
SO.G.A.S. S.p.A. procederà alla risoluzione del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
- mancata stipula o rinnovo delle assicurazioni di cui al precedente art. 8;
- mancata stipula o reintegro della fideiussione di cui al precedente art.9;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dagli articoli che precedono anche con riferimento agli standard dei servizi previsti dalla Carta dei Servizi di SO.G.A.S.;
- mancato rispetto del codice etico e del modello SO.G.A.S. S.p.A. per la parte applicabile. SO.G.A.S. avrà il diritto di ritenere la fideiussione di cui al precedente art. 9, oltre alla richiesta dei maggiori danni.
ART 12 RICONSEGNA DEI BENI – ESTROMISSIONE FORZATA
In ciascuna delle ipotesi di scadenza per decorso del termine stabilito, revoca, risoluzione, rinunzia e decadenza, la subconcessionaria ha l'obbligo di riconsegnare le aree affidate sgombere a proprie spese dai beni che non debbano essere restituiti ad SO.G.A.S., entro 30 giorni dal ricevimento di apposita, semplice intimazione scritta di quest'ultima.
Il mancato adempimento di tale intimazione attribuirà senz'altro ad SO.G.A.S. il diritto di provvedere, d'ufficio, e previa comunicazione ad ENAC DA, allo sgombero delle aree dagli impianti presenti ed alla ripresa del pieno possesso delle stesse, in danno della sub concessionaria, la quale sin da ora solleva SO.G.A.S. da ogni e qualsivoglia rivendicazione da parte di eventuali terzi interessati verso i quali essa sola risponderà delle conseguenze dell’estromissione forzata.
Al momento della consegna delle aree sarà redatto apposito verbale, in contraddittorio con la sub concessionaria e anche da questi sottoscritta, recante la descrizione delle aree rilasciate
In caso di estromissione forzata o di assenza della sub concessionaria, il verbale di cui sopra sarà redatto in presenza di un rappresentante delle Forze dell’Ordine presenti in Aeroporto.
ART 12 bis INDENNITA’ PER OCCUPAZIONE SINE TITULO
In tutti i casi di risoluzione anticipata e/o di decadenza per le cause stabilite dai precedente articoli 10 e 11 e nei casi in cui non sia stato possibile procedere ai sensi dell’articolo 12 comma 2, la Sub concessionaria dovrà corrispondere, a titolo di indennità per occupazione sine titulo delle aree la somma di € 2.000,00 al giorno
ART. 13 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto non può essere ceduto, né sono cedibili i diritti che ne derivano, neppure parzialmente, pena la decadenza dello stesso.
È vietata la cessione, in tutto o in parte, della gestione dell’attività e l’uso delle aree sub concesse, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, parziale e/o temporanea, pena l'immediata revoca del presente contratto, senza il consenso espresso, scritto e preventivo di SO.G.A.S. S.p.A.. Tale consenso scritto e preventivo dovrà essere rilasciato anche per la cessione del presente contratto ad altre società dello stesso gruppo o quando la sub concessionaria affida la gestione del punto vendita ad altri operatori economici.
ART. 14 - VIGILANZA
Il legale rappresentante di SO.G.A.S., i funzionari ENAC e gli incaricati di SO.G.A.S. hanno diritto di vigilare sull’attività della Sub concessionaria, al fine di assicurare l’osservanza delle disposizioni contenute nel presente atto ed a tal fine la Sub concessionaria si impegna a consentire loro in qualsiasi momento il libero accesso sulle aree interessate per gli accertamenti che fossero ritenuti necessari.
ART. 15 – FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Reggio Calabria.
ART. 16 – SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto sono a carico della Sub concessionaria.
ART. 17 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, le parti dichiarano che i dati personali di cui venissero reciprocamente a conoscenza nell'esecuzione del presente contratto saranno utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del medesimo.
ART. 18 - DOMICILIO FISCALE
Ai fini del presente contratto SO.G.A.S. S.p.A. elegge il proprio domicilio fiscale presso l’Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxx (CAP 89134), mentre la Sub concessionaria in
indirizzi ai quali dovranno essere notificati gli atti riguardanti il presente contratto.
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Reggio Calabria, lì
La Subconcessionaria SO.G.A.S. S.p.A.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. la subconcessionaria dichiara di accettare espressamente le seguenti disposizioni del presente contratto: art. 1 (Oggetto), art. 2 (Durata), art. 3 (Corrispettivi e modalità di pagamento), art. 5 (Obblighi ed oneri della Subconcessionaria), art. 6 (Modalità di svolgimento del servizio), art. 7 (Custodia), art. 8 (Responsabilità e copertura assicurativa), art. 9 (Cauzione definitiva), art. 10 (Revoca e decadenza), art. 11 (Risoluzione), art. 12 (Riconsegna aree) 13 ( Divieto di cessione del contratto), art. 15 (Foro competente), art. 16 (Spese contrattuali), art. 17 (Trattamento dei dati personali), art. 18 (Domicilio fiscale).
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Reggio di Calabria, lì
La Subconcessionaria SO.G.A.S. S.p.A.