COMUNE DI CORMONS
COMUNE DI CORMONS
P R O V I N C I A D I G O R I Z I A
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI
Approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 19/2/2010, come modificato dalle deliberazioni consiliari n. 75 del 16/11/2011 e n. 34 del 29/5/2013
INDICE
Capo I - Disposizioni generali
Art. 1 - Oggetto Art. 2 – Diffusione
Art. 3 – Consiglieri comunali
Art. 4 – Prima seduta del Consiglio
Art. 5 – Primi adempimenti del Consiglio Art. 6 – Dimissioni dalla carica di consigliere
Art. 7 – Surrogazione e supplenza dei consiglieri
Art. 8 – Decadenza dalla carica di consigliere comunale
Capo II - Gruppi consiliari
Art. 9 – Composizione e costituzione Art. 10 – Conferenza dei capigruppo
Capo III - Commissioni consiliari
Art. 11 – Funzioni
Art. 12 – Istituzione e composizione Art. 13 – Funzionamento
Art. 14 - Indagini conoscitive
Capo IV - Organizzazione e disciplina delle adunanze del Consiglio
Art. 15 – Attività del Consiglio comunale Art. 16 – Sede delle adunanze
Art. 17 – Convocazione Art. 18 – Ordine del giorno
Art. 19 – Deposito degli atti
Art. 20 – Pubblicità e segretezza delle adunanze Art. 21 – Legalità delle adunanze
Art. 22 – Aggiornamento dell’adunanza
Art. 23 – Adempimenti preliminari dell’adunanza Art. 24 – Ordine di trattazione degli argomenti Art. 25 – Partecipazione del segretario comunale Art. 26 - Revisore dei conti
Art. 27 – Ammissione di funzionari, amministratori e consulenti in aula Art. 28 – Contenuto del verbale dell’adunanza
Art. 29 – Votazione
Art. 30 – Votazione per singole parti Art. 31 – Votazione segreta
Art. 32 – Irregolarità nella votazione Art. 33 – Validità delle deliberazioni
Art. 34 – Deliberazioni immediatamente eseguibili Art. 35 – Norme per la discussione
Art. 36 – Durata degli interventi Art. 37 – Dichiarazione di voto Art. 38 – Mozione d’ordine
Art. 39 – Questioni pregiudiziali e sospensive
Art. 40 – Fatto personale
Art. 41 – Ordine durante le sedute
Art. 42 – Comportamento dei consiglieri Art. 43 - Tumulto in aula
Art. 44 - Comportamento del pubblico
Capo V - Diritti e facoltà dei consiglieri
Art. 45 – Diritti dei consiglieri
Art. 46 – Diritto all’informazione dei consiglieri Art. 47 – Diritto d’iniziativa dei consiglieri
Art. 48 – Emendamenti Art. 49 - Interrogazioni
Art. 50 – Svolgimento delle interrogazioni Art. 51 – Interpellanze
Art. 52 – Svolgimento delle interpellanze
Art. 53 – Svolgimento congiunto di interpellanze ed interrogazioni Art. 54 – Mozioni
Art. 55 – Svolgimento delle mozioni
Capo VI - Disposizioni finali
Art. 56 – Entrata in vigore - Pubblicazione
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 OGGETTO
1. Il presente regolamento disciplina l’attività del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari, nonchè le funzioni della conferenza dei capigruppo e dei gruppi consiliari, al fine di assicurare il loro regolare ed ordinato svolgimento ed il pieno responsabile esercizio da parte dei consiglieri delle loro attribuzioni.
2. Se nel corso delle adunanze del Consiglio comunale si dovessero presentare casi che non risultano disciplinati dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, la decisione su di essi è adottata dal Sindaco ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti.
3. Se nel corso delle adunanze delle commissioni consiliari si dovessero presentare casi che non risultano disciplinati dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, la decisione su di essi è adottata dal presidente della commissione, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti.
ART. 2 DIFFUSIONE
1. Una copia del regolamento deve rimanere depositata nella sala delle adunanze durante le sedute, a disposizione dei consiglieri. Copia dello stesso viene inviata ai consiglieri neo eletti.
ART. 3 CONSIGLIERI COMUNALI
1. I Consiglieri comunali entrano nell’esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti, ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.
2. Essi durano in carica sino alla elezione dei nuovi, a qualunque causa dovuta.
ART. 4
PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO
1. La prima convocazione è disposta dal Sindaco neo eletto entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
ART. 5
PRIMI ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO
1. Nella prima adunanza del Consiglio comunale si deve procedere ai seguenti adempimenti di carattere obbligatorio:
a) verifica dell’eleggibilità dei propri componenti;
b) giuramento del Sindaco;
c) nomina della commissione elettorale comunale;
d) comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta;
e) discussione e votazione degli indirizzi generali di governo.
ART. 6
DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE
1. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo al Consiglio ed assunte immediatamente al protocollo dell’Ente nell’ordine di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.
2. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni.
3. Il Consiglio, entro dieci giorni, deve procedere alla surrogazione dei consiglieri dimissionari previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e di incompatibilità nei confronti dei surroganti, con apposita deliberazione, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
ART. 7
SURROGAZIONE E SUPPLENZA DEI CONSIGLIERI
1. Nel Consiglio comunale il seggio che durante il mandato elettorale rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto.
2. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell’art. 59 c. 1 del D.Lgs. 267/00, il Consiglio comunale, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, e comunque non oltre trenta giorni da essa, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del precedente comma 1.
3. Il consigliere comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti alla carica, sia nell’ambito del Comune, sia in altri enti, istituzioni ed organismi.
ART. 8
DECADENZA DELLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE
1. Il Consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l’esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nel caso di cui all’art. 59 c. 6 del D.Lgs. 267/00, o nel caso di ingiustificata assenza a tre sedute consecutive del Consiglio comunale, previo espletamento della procedura di cui all’art. 8 c. 9 dello Statuto comunale.
2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dalla legge.
CAPO II GRUPPI CONSILIARI
ART. 9 COMPOSIZIONE E COSTITUZIONE
1. Tutti i consiglieri devono appartenere a un gruppo consiliare.
2. I gruppi consiliari sono costituiti di norma dai consiglieri eletti nella medesima lista elettorale, a prescindere dal numero.
3. E’ ammesso che gli appartenenti a liste diverse costituiscano un unico gruppo consiliare, dandone comunicazione al Sindaco.
4. I gruppi consiliari si costituiscono di norma nella prima adunanza del Consiglio neo eletto sulla base della dichiarazione di appartenenza fatta da ogni singolo consigliere riportata nel verbale.
5. Il Consiglio comunale prende atto con delibera dell’avvenuta costituzione dei gruppi consiliari e dei relativi capigruppo.
6. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo consiliare diverso da quello in cui è stato eletto deve darne tempestiva comunicazione al Sindaco ed al segretario comunale, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del capogruppo del diverso gruppo consiliare cui aderisce.
7. In mancanza di comunicazione viene considerato capogruppo il consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti individuali nel gruppo.
8. Agli effetti di quanto previsto dalle normative vigenti in materia di controlli sugli atti degli Enti Locali, ai capigruppo consiliari viene trasmesso l’elenco delle deliberazioni adottate, in ciascuna adunanza, dal Consiglio e dalla Giunta Comunale.
ART. 10 CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO
1. La conferenza dei capigruppo è convocata dal Sindaco o da un suo delegato, che la presiede, ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o a richiesta di uno o più capigruppo, per la programmazione generale dei lavori del Consiglio comunale, nonchè per l’esame di argomenti che il Sindaco stesso ritenga di iscrivere all’ordine del giorno.
2. I capigruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza se impossibilitati ad intervenire personalmente.
CAPO III COMMISSIONI CONSILIARI
ART. 11 FUNZIONI
1. Le commissioni consiliari svolgono le funzioni di cui all’art. 11 c. 4 dello Statuto comunale.
2. Nel corso della prima adunanza di ogni anno, il presidente informa il Consiglio comunale sull’andamento dei lavori della commissione, presentando relazione scritta al Sindaco.
3. Le commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio comunale.
ART. 12 ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE
1. Il Consiglio comunale, per tutta la durata in carica, può costituire al suo interno commissioni consiliari, stabilendone il numero e le competenze e determinando la loro composizione numerica.
2. Le commissioni consiliari vengono costituite mediante deliberazione del consiglio comunale assunta con votazione palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Le commissioni consiliari sono composte esclusivamente da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi, secondo quanto previsto dall’art. 11 c. 3 dello Statuto comunale.
3bis. Nelle Commissioni consiliari per ciascun gruppo rappresentato può essere nominato un componente supplente. 1
1 Comma 3bis aggiunto con la deliberazione consiliare n°75 dd. 16/11/2011
4. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa tramite il proprio capogruppo un altro rappresentante ed il Consiglio comunale procede alla sostituzione.
5. Un consigliere comunale può essere presidente di una sola commissione consiliare.
ART. 13 FUNZIONAMENTO
1. Le riunioni delle commissioni sono pubbliche salvi i casi di cui all’art. 20 c. 1 del presente regolamento.
2. Le riunioni delle commissioni sono valide se gli intervenuti rappresentano almeno la metà dei consiglieri in carica.
3. La prima convocazione delle commissioni viene fissata dal Sindaco con avviso scritto da recapitarsi ai componenti con un preavviso di almeno cinque giorni.
4. Durante la prima riunione della commissione i componenti eleggono il presidente con votazione a maggioranza assoluta dei propri componenti che a tale fine esprimono un voto rapportato al peso del loro gruppo in Consiglio comunale.
5. Le successive riunioni della commissione sono convocate dal rispettivo presidente, con le modalità di cui al comma 3. Su espressa indicazione degli interessati, l’avviso stesso può essere sostituito da comunicazione informatica.
6. Le riunioni devono inoltre essere convocate dal presidente a seguito di richiesta scritta e motivata di tanti commissari quanti ne servono a rappresentare un terzo dei consiglieri assegnati entro il termine di tre giorni successivi.
7. L’avviso di convocazione contiene l’ordine del giorno da porre in discussione.
8. In caso di assenza o impedimento del presidente della commissione ne fa le veci il componente consigliere più anziano d’età.
9. Su richiesta del presidente, alle riunioni della commissione può partecipare un dipendente comunale con funzioni di verbalizzante.
10. Alle riunioni delle commissioni possono essere invitati a partecipare con diritto di parola ma senza diritto di voto il Sindaco, assessori e consiglieri comunali, il segretario e altri funzionari comunali e/o qualsiasi rappresentanza di cittadini in grado di fornire chiarimenti sugli argomenti all’ordine del giorno.
11. A conclusione di ogni seduta, fatto salvo il caso di cui al comma 9, il presidente, o altro componente previamente indicato, redige un verbale che deve essere inoltrato al Sindaco e depositato in segreteria entro i successivi trenta giorni.
12. A conclusione dei lavori d’esame di argomenti da sottoporre all’ordine del giorno del Consiglio comunale o di discussione di materie complesse, può essere redatto un documento riassuntivo sul quale ogni componente esprime un voto avente valenza ai sensi del precedente comma 4.
ART. 14 INDAGINI CONOSCITIVE
1. Le commissioni consiliari possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo, possono procedere all’audizione del Segretario comunale e dei titolari degli uffici comunali nonchè degli amministratori e dei dirigenti di enti e aziende partecipate dal Comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l’esibizione di atti e documenti.
CAPO IV
ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO
ART. 15
ATTIVITA’ DEL CONSIGLIO COMUNALE
1. L’attività del Consiglio comunale è disciplinata dal presente regolamento, approvato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei votanti.
ART. 16
SEDE DELLE ADUNANZE
1. Il Consiglio comunale si riunisce nella propria sede all’interno del palazzo comunale. Nella sala di riunione viene esposto il gonfalone comunale. Può riunirsi in altro luogo, per comprovate esigenze e per determinazione del Sindaco, comunicata ai consiglieri con l’avviso di convocazione.
2. In occasione delle riunioni del Consiglio comunale vengono esposte all’esterno dell’edificio ove si tengono le adunanze la bandiera della Repubblica Italiana, quella della Comunità Europea e quella della Regione Friuli Venezia Giulia.
ART. 17 CONVOCAZIONE
1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Sindaco o, nel caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce ai sensi dell’art. 16 dello Statuto comunale.
2. La convocazione avviene con avviso scritto da notificarsi al domicilio indicato dai consiglieri a cura del messo comunale oppure, a richiesta del Consigliere, utilizzando ogni altro mezzo di comunicazione fax o e-mail all’indirizzo dichiarato dallo stesso, almeno cinque giorni prima dell’adunanza.2
3. L’avviso di convocazione contiene indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza, nonchè la sede dove la stessa sarà tenuta.
4. Il Consiglio comunale è convocato d'urgenza quando sussistano motivi rilevanti ed indilazionabili che rendano necessaria l'adunanza. In tali casi l’avviso di convocazione è comunicato almeno ventiquattro ore prima dell’adunanza prevista ed ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti e purché il rinvio non determini la scadenza di termini perentori. In tale caso l’avviso del rinvio è comunicato soltanto ai consiglieri assenti.
5. Il Consiglio comunale può essere convocato, ferma restando sempre la esclusiva competenza del Sindaco, anche a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune. La richiesta suddetta deve contenere, oltre all’indicazione degli argomenti da inserire all’ordine del giorno, le eventuali proposte di deliberazione al riguardo. Copia della richiesta di convocazione deve essere presentata al segretario comunale per l’istruttoria e per l’acquisizione dei pareri di legge sulle eventuali proposte di deliberazione.
6. Nel caso di cui al precedente comma il Consiglio deve riunirsi entro il termine di giorni venti dalla presentazione della richiesta.
7. Le convocazioni del Consiglio comunale vengono portate a conoscenza della popolazione mediante pubblicazione sul sito internet del Comune ed affissione degli avvisi in pubblici esercizi.
2 Comma modificato con deliberazione del Consiglio comunale n° 34 dd. 29/5/2013
ART. 18 ORDINE DEL GIORNO
1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Gli argomenti sono indicati nell’ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
3. L’ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione, del quale costituisce parte integrante.
4. L'elenco degli argomenti da trattare nell’adunanze è pubblicato all'albo del Comune il giorno stesso in cui si procede alla comunicazione dell’avviso di convocazione ai consiglieri e rimane esposto fino al giorno in cui ha luogo l’adunanza. Contestualmente ne viene data informazione sul sito informatico del Comune.
ART. 19 DEPOSITO DEGLI ATTI
1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all’ordine del giorno devono essere depositati presso l’ufficio segreteria o, previa comunicazione in tal senso, in altro idoneo locale della sede comunale, cinque giorni precedenti all’adunanza.
2. Gli atti relativi alle adunanze convocate d’urgenza, di cui all’art. 17 c. 4, sono depositati almeno ventiquattro ore prima dell’adunanza.
3. E’ fatto salvo il rispetto dei diversi termini previsti dalla legge, dallo Statuto comunale, o dagli altri regolamenti comunali per il deposito di determinate categorie di atti e documenti.
4. All’inizio della riunione i documenti devono essere depositati nella sala dell’adunanza e nel corso di essa ogni consigliere può consultarli.
ART. 20
PUBBLICITA’ E SEGRETEZZA DELLE ADUNANZE
1. Le adunanze del Consiglio sono pubbliche eccetto i seguenti casi:
a) quando la segretezza dell’adunanza sia espressamente richiesta dalla legge;
b) quando si tratti di deliberare su questioni concernenti persone in merito ad apprezzamenti su qualità morali, attitudini, meriti o demeriti etc.;
c) quando nel corso della discussione in aula il Consiglio, con deliberazione motivata assunta a maggioranza dei votanti, stabilisce che la adunanza deve essere comunque segreta per ragioni di moralità e di delicatezza. Il Sindaco dispone che le persone estranee al Consiglio escano dall’aula.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell’ordine del giorno, salvo il caso di cui al comma 1 lett. c).
ART. 21 LEGALITA’ DELLE ADUNANZE
1. Il Consiglio non può deliberare se non interviene almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tale fine il Sindaco, salvo sia richiesta per legge e per Statuto una maggioranza qualificata.
2. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza.
3. I consiglieri che invece escono dalla sala dell’adunanza prima della votazione non si computano nel numero richiesto per rendere legale l’adunanza.
4. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal segretario comunale, ed i cui risultati sono annotati a verbale.
5. Nel caso in cui, trascorsi trenta minuti dall’ora fissata nell'avviso di convocazione, ed eseguito l'appello, sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per deliberare validamente, il Sindaco ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
6. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello sono tenuti a darne avviso al segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Sindaco che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il Sindaco dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, per un tempo massimo di dieci minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, il Sindaco scioglie la seduta.
7. La verifica del numero legale può essere comunque sempre richiesta da qualsiasi consigliere comunale.
8. Nel caso in cui l’adunanza sia andata deserta per mancanza del numero legale, il Consiglio comunale è obbligatoriamente riconvocato entro i successivi dieci giorni.
9. La comunicazione del Sindaco ai consiglieri presenti in aula al momento della scioglimento della seduta vale a tutti gli effetti come convocazione ai sensi dell’art. 17 del presente regolamento.
10. L’aggiornamento della seduta viene comunicato ai consiglieri non presenti in aula al momento dello scioglimento ove possibile con le modalità di cui all’art. 17 c. 2 del presente regolamento, o diversamente, se reso necessario da motivi d’urgenza, con altro strumento con valore di notifica.
ART. 22 AGGIORNAMENTO DELL’ADUNANZA
1. Nel caso in cui i lavori del Consiglio si protraggano per più di cinque ore dall’orario di apertura, previo accordo tra i capigruppo consiliari, e ove nessun consigliere si opponga formalmente, il Sindaco può disporre la sospensione dell’adunanza ed il suo aggiornamento.
2. Nel caso di sospensione il Sindaco comunica ai consiglieri presenti data, ora e luogo della nuova adunanza, nonché i punti all’ordine del giorno ancora da discutere.
3. L’aggiornamento dell’adunanza deve avvenire entro e non oltre i successivi dieci giorni.
4. La comunicazione del Sindaco ai consiglieri presenti in aula al momento della sospensione vale a tutti gli effetti come convocazione ai sensi dell’art. 17 del presente regolamento.
5. L’aggiornamento della seduta viene comunicato ai consiglieri non presenti in aula al momento della sospensione ove possibile con le modalità di cui all’art. 17 c. 2 del presente regolamento, o diversamente, se reso necessario da motivi d’urgenza, con altro strumento con valore di notifica.
ART. 23
ADEMPIMENTI PRELIMINARI DELL’ADUNANZA
1. Il Consiglio, salvo diversa disposizione di legge, è presieduto dal Sindaco; in caso di sua assenza o impedimento la presidenza è assunta dal Vice Sindaco e, in caso di assenza di questi dall’assessore più anziano di età.
2. In apertura di seduta, dopo la verifica dei presenti effettuata dal segretario comunale per appello nominale, il Sindaco può tenere commemorazioni e fare comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno.
3. Su tali commemorazioni e comunicazioni i consiglieri possono intervenire per non più di cinque minuti e comunque non può procedersi a deliberazioni.
4. Successivamente il Consiglio approva per alzata di mano i verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente.
5. Sui processi verbali non è concessa la parola, salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.
ART. 24
ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI
1. Gli argomenti posti all’ordine del giorno vengono trattati secondo l’ordine di iscrizione. Tuttavia, su proposta motivata del Sindaco o di qualsiasi consigliere, il Consiglio, previa decisione da assumere con le modalità di cui all’art. 38 del presente regolamento, può in qualunque momento decidere di invertire l’ordine della trattazione degli argomenti in discussione.
ART. 25
PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE
1. Il Segretario comunale:
a) è responsabile della redazione del verbale della seduta;
b) se richiesto dal Sindaco o dai consiglieri, esprime il proprio parere su questioni di legittimità relative agli argomenti in discussione;
c) svolge ogni altro compito relativo al corretto e ordinato svolgimento dei lavori del Consiglio richiesto dalla legge, dallo Statuto, dal presente regolamento e dagli altri regolamenti comunali.
2. Il Segretario comunale deve ritirarsi dall’adunanza quando la proposta di deliberazione in discussione coinvolga interessi suoi ovvero interessi di suoi parenti od affini entro il quarto grado; in tale caso il Sindaco affida ad un consigliere le funzioni di segretario verbalizzante.
ART. 26 REVISORE DEI CONTI
1. Il revisore dei conti può essere invitato dal Sindaco ad intervenire nelle sedute del Consiglio per relazionare o dare informazioni ai consiglieri.
ART. 27
AMMISSIONE DI FUNZIONARI, AMMINISTRATORI E CONSULENTI IN AULA
1. Il Sindaco può invitare all’adunanza i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Può altresì invitare gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune, consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione, e qualsiasi altra persona idonea a fornire illustrazioni e chiarimenti.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Sindaco o dai consiglieri, i predetti soggetti vengono congedati, restando a disposizione se in tal senso richiesti.
ART. 28
CONTENUTO DEL VERBALE DELL’ADUNANZA
1. Il Segretario comunale registra nelle deliberazioni o nei documenti prodotti dal Consiglio la sintesi della discussione e dei dibattiti, egli interventi e delle deliberazioni rese dai consiglieri nonché l’esito delle votazioni ed ogni altro fatto rilevante verificatosi durante la seduta, al fine di documentare l’attività del Consiglio.
2. Le registrazioni documentali vengono redatte in forma sintetica, ma in modo sufficientemente chiaro e comprensibile.
3. I consiglieri che presentino durante la seduta il testo scritto delle dichiarazioni e degli interventi svolti o di interrogazioni, mozioni ed interpellanze possono richiedere che detti documenti vengano allegati al verbale.
4. A supporto della verbalizzazione documentale, lo svolgimento della seduta viene registrato con strumenti audio. I supporti di registrazione vengono identificati con la data della seduta e conservati per consentire, in caso di necessità, l’eventuale trascrizione.
ART. 29 VOTAZIONE
1. Tutte le votazioni hanno luogo di regola con votazione palese salvo quando occorra deliberare su questioni concernenti persone. In tale ipotesi, la votazione avviene con le modalità indicate all’art. 31.
2. I consiglieri sono obbligati a non prendere parte alla votazione quando si deliberi su questioni nelle quali essi o anche i parenti o gli affini sino al quarto grado civile abbiano interesse.
3. I consiglieri possono inoltre non prendere parte alla votazione per insindacabili motivi di opportunità.
4. Gli eventuali assessori esterni, pur partecipando alle sedute consiliari, non hanno diritto di voto e non concorrono alla determinazione del numero legale.
ART. 30
VOTAZIONE PER SINGOLE PARTI
1. Il Consiglio può disporre, su proposta del Sindaco o a richiesta di un capogruppo, che si proceda a votazione per divisione delle singole parti di una proposta di deliberazione.
2. In ogni caso, su ogni proposta di deliberazione il Consiglio deve esprimersi con votazione finale complessiva.
ART. 31 VOTAZIONE SEGRETA
1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede.
2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come segue:
a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, e prive di segni di riconoscimento;
b) ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.
3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine, dal primo in eccedenza.
4. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
5. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Sindaco, affinché ne sia preso atto a verbale.
6. Terminata la votazione, il Sindaco, con l'assistenza di tre scrutatori, di cui uno in rappresentanza della minoranza, e del segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
7. Il carattere segreto della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con l'assistenza dei consiglieri scrutatori.
ART. 32 IRREGOLARITA’ NELLA VOTAZIONE
1. Quando si verifica un’irregolarità nella votazione, il Sindaco, su segnalazione dei consiglieri o del segretario, può valutare le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.
ART. 33
VALIDITA’ DELLE DELIBERAZIONI
1. Una deliberazione è valida se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei votanti fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata e l’ipotesi in cui la legge preveda la rappresentanza della minoranza, per la quale conseguono l’elezione coloro che riportano il maggior numero di voti.
2. Partecipano al voto coloro che abbiano espresso voto favorevole o contrario.
3. Coloro che si astengono dal voto non si computano nel numero dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. Una deliberazione non approvata può essere riproposta al Consiglio solo in un’adunanza successiva.
ART. 34
DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI
1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili. 3
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo immediatamente dopo l’approvazione della deliberazione, con votazione separata in forma palese.
ART. 35
NORME PER LA DISCUSSIONE
1. I consiglieri partecipano alle adunanze vestiti decorosamente e nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, rivolti al Sindaco ed al Consiglio.
2. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Sindaco all’inizio del dibattito o al termine dell’intervento di un collega.
3. I consiglieri intervengono solo dopo avere ottenuto la parola dal Sindaco.
4. Il Sindaco concede la parola secondo l’ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
5. I consiglieri iscritti a parlare che non si trovino in aula al momento del proprio turno decadono dalla facoltà di intervenire.
4. Non è permesso ad alcuno di interrompere chi parla, né intervenire mentre altri hanno la parola, tranne al Sindaco per richiamo al regolamento.
3 L’espressione “con il voto favorevole della maggioranza dei votanti” è stata abrogata con la deliberazione consiliare n°75 dd. 16/11/2011 (in quanto materia disciplinata dalla legge)
5. Non sono consentiti i dialoghi e le discussioni fra i consiglieri. Ove esse avvengano, il Sindaco deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola in capo al consigliere iscritto a parlare.
6. Gli interventi devono riguardare unicamente gli argomenti in discussione; il Sindaco richiama il consigliere che si discosta dall’argomento in discussione e lo invita ad attenervisi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, per due volte invitato, persista nel suo atteggiamento.
ART. 36
DURATA DEGLI INTERVENTI
1. Ogni consigliere può fare due distinti interventi sui singoli punti all'ordine del giorno; il primo intervento non può superare i dieci minuti, il secondo cinque, salvo diverse indicazioni preventivamente concordate nella conferenza dei capigruppo, per argomenti di rilevante importanza come, a livello esemplificativo, il bilancio annuale di previsione, il rendiconto della gestione, il bilancio pluriennale, le dichiarazioni programmatiche e le modifiche statutarie.
2. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all’altra.
3. Il Sindaco, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, dichiara chiusa la discussione.
4. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa solo per la dichiarazione di voto.
ART. 37 DICHIARAZIONE DI VOTO
1. A conclusione della discussione, ciascun capogruppo o, in sostituzione, un consigliere per ogni gruppo può fare dichiarazione di voto per la durata non superiore a tre minuti, dando succinta motivazione dell’orientamento proprio o del proprio gruppo.
2. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capogruppo, hanno diritto anch’essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo di cinque minuti.
3. Iniziata la votazione non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.
ART. 38 MOZIONE D’ORDINE
1. La mozione d’ordine è un richiamo sull’osservanza delle norme relative alla procedura delle discussioni o delle votazioni.
2. Sulla mozione d’ordine, dopo il proponente, possono intervenire solo un oratore contro ed uno a favore, per non più di cinque minuti ciascuno.
3. Il Sindaco chiama il Consiglio comunale a decidere su tale richiamo mediante votazione palese a maggioranza.
ART. 39
QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE
1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell’argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, chiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali o sospensive poste prima dell’inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all’esame dell’argomento cui si riferiscono.
4. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più consiglieri, un consigliere per ciascun gruppo per non oltre cinque minuti.
5. Il Consiglio decide a maggioranza dei votanti, con votazione palese.
ART. 40 FATTO PERSONALE
1. Costituisce fatto personale l’essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Sindaco, se decide che il fatto sussiste, concede la parola al richiedente, il quale deve contenere il proprio intervento in cinque minuti. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Sindaco, sulla questione posta decide il Consiglio, per alzata di mano e senza discussione con votazione palese.
3. Il consigliere che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha la facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificarle.
4. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o comunque discuterli.
ART. 41
ORDINE DURANTE LE SEDUTE
1. Al Sindaco spetta la dichiarazione dell’apertura e della chiusura della seduta ed il mantenimento dell’ordine durante le sedute.
2. Spetta inoltre al Sindaco la dichiarazione della sospensione della seduta che può avvenire o per iniziativa del Sindaco stesso o su richiesta di un capogruppo consiliare e può avere una durata massima di quindici minuti.
ART. 42 COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI
1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico - amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione e del civile rispetto.
3. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Sindaco lo richiama immediatamente ed ordina la cessazione del comportamento.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Sindaco può interdirgli la parola fino alla conclusione dell’argomento in discussione.
ART. 43 TUMULTO IN AULA
1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l’ordine, il Sindaco sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.
ART. 44 COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO
1. Il pubblico è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall’approvare e dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio. Senza esplicita autorizzazione del Sindaco non può accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri.
2. Qualora persone del pubblico turbino l'ordine o comunque in qualche modo ostacolino il proseguimento dei lavori, il Sindaco, dopo opportuni richiami, può disporre l’espulsione dall’aula degli autori della turbativa.
3. Ove gli autori della turbativa non siano individuabili, o il pubblico non si attenga ai richiami, il Sindaco, sospesa eventualmente la seduta per il tempo necessario, ordina lo sgombero e la seduta prosegue senza la presenza del pubblico.
4. Nel caso di mancanza dell’ordine la forza pubblica non può intervenire nella sala delle riunioni, se non per ordine del Sindaco e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
CAPO V
DIRITTI E FACOLTA’ DEI CONSIGLIERI
ART. 45
DIRITTI DEI CONSIGLIERI
1. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.
2. L’amministrazione mette a disposizione dei consiglieri una stanza con tutti gli strumenti che permettano di svolgere la funzione alla quale sono stati eletti.
ART. 46
DIRITTO ALL’INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI
1. L’amministrazione comunale favorisce il diritto all’informazione dei consiglieri nell’ambito dei programmi di innovazione tecnologica per la trasparenza amministrativa, con strumenti che permettano la possibilità di consultazione on-line degli atti amministrativi e la comunicazione istituzionale con mezzi di trasmissione telematica.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, i consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all’espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune, nei modi, tempi e limiti previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari in materia.
3. Ai sensi dell’art. 9 c. 6 dello Statuto comunale, i consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, nonché di quelli degli altri enti ed aziende partecipate, esclusi quelli riservati per legge o regolamento.
4. L'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma è effettuato dai consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario comunale ed ai dipendenti responsabili preposti agli
uffici interessati.
5. Per coordinare l'esercizio del diritto dei consiglieri con le esigenze di funzionamento dell'organizzazione del Comune e degli altri enti, il Sindaco invia a tutti i consiglieri l'elenco degli uffici comunali e degli altri enti ed aziende partecipate, precisando nello stesso le funzioni esercitate, l'ubicazione, il nominativo del dipendente responsabile e del suo sostituto, i giorni di ogni settimana ed il relativo orario nel quale i consiglieri comunali possono ottenere direttamente e senza alcun adempimento procedurale, informazioni e notizie ed effettuare la consultazione di atti utili all'espletamento del loro mandato.
6. I consiglieri comunali, a seguito di richiesta anche verbale, hanno diritto al rilascio di copia degli atti di cui al comma 3.
7. Il rilascio delle copie avviene, ove non sia possibile farlo immediatamente, entro i tre giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.
8. Il responsabile dell’ufficio interessato dalla richiesta di accesso agli atti, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.
9. Le copie vengono rilasciate in carta semplice con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica di consigliere comunale ed in esenzione dei diritti di segreteria e senza alcuna spesa.
10. Le informazioni ed i documenti acquisiti dai consiglieri comunali ai sensi del presente articolo possono essere utilizzati esclusivamente per l'esercizio delle funzioni connesse alla carica elettiva ricoperta ed il consigliere, in nessun caso, ne può fare un uso privato.
11. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
ART. 47
DIRITTO D’INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI
1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la predisposizione di proposte di deliberazione da iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio previa presentazione delle stesse almeno quindici giorni prima dell’adunanza.
2. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, viene sottoscritta dal consigliere proponente ed è inviata al Sindaco, che, sentito il Segretario, la trasmette al responsabile del settore competente nella materia per l’effettuazione dell’istruttoria. Al termine di questa, il Sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale utile, indicando, assieme all'oggetto, il consigliere proponente.
ART. 48 EMENDAMENTI
1. Gli emendamenti a proposte di deliberazione sono presentati per iscritto, prima della seduta o durante la seduta, anche nel corso della discussione sulla proposta di deliberazione oggetto dell'emendamento.
2. Gli emendamenti presentati prima della seduta vengono depositati presso la segreteria comunale ed immediatamente comunicati al Sindaco ed al segretario generale, il quale,
avvalendosi dei responsabili dei settori o servizi preposti, ne cura l'istruttoria con procedura d'urgenza.
3. Gli emendamenti presentati prima della discussione sulla proposta oggetto di emendamento vengono letti dal Sindaco prima dell'inizio della discussione; il segretario, su richiesta del Sindaco, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Tuttavia, su richiesta effettuata dal segretario, per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera può essere rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno, o, quando tali elementi non sono acquisibili nel corso dell’adunanza, su proposta del Sindaco, di un capogruppo, o di tre consiglieri, con votazione favorevole della maggioranza dei votanti la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.
4. In caso di necessità, il Sindaco può comunque sospendere la seduta per il tempo strettamente necessario alla valutazione degli emendamenti.
5. Gli emendamenti sono illustrati e discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo l'ordine logico che il Sindaco reputi appropriato.
6. La votazione degli emendamenti precede quella del testo della proposta originaria. Sono votati prima gli emendamenti soppressivi, poi quelli modificativi e da ultimo gli emendamenti aggiuntivi.
7. Ogni consigliere non può intervenire più di una volta sullo stesso emendamento e tale intervento non può superare i cinque minuti.
8. Se gli emendamenti sono approvati, viene posta in votazione la deliberazione nel testo integrato o modificato dagli stessi; se gli emendamenti non sono approvati, viene posta in votazione la deliberazione nella sua stesura originale.
ART. 49 INTERROGAZIONI
1. L’interrogazione consiste nella domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta al Sindaco o alla Giunta, se il Sindaco o la Giunta intendano comunicare al Consiglio documenti o stiano per prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati.
2. L’interrogazione può essere presentata per iscritto o verbalmente da uno o più consiglieri. Se è presentata verbalmente va inserita nel verbale in cui è stata annunciata.
3. Il consigliere, nel presentare un’interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. In tal caso, il Sindaco, o l’assessore delegato, è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni.
4. Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco, o l’assessore delegato, può rispondere seduta stante, ovvero, qualora sia necessario assumere ulteriori informazioni, può riservarsi di rispondere nel corso della successiva seduta.
ART. 50
SVOLGIMENTO DELLE INTERROGAZIONI
1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un assessore. Esse possono dar luogo a replica, di durata non eccedente i cinque minuti, da parte dell’interrogante, che può anche dichiarare di essere o no soddisfatto.
2. Nel caso in cui l’interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
3. Tanto sulla interrogazione quanto sulla risposta non è ammessa alcuna discussione.
4. L’assenza dell’interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell’interrogazione.
ART. 51 INTERPELLANZE
1.. L’interpellanza consiste nella domanda fatta al Sindaco o alla Giunta circa i motivi e gli intendimenti della loro condotta. Se il consigliere non è soddisfatto della risposta ed intende promuovere una discussione sui chiarimenti dati dalla Giunta, può presentare una mozione.
2. L’interpellanza può essere presentata per iscritto o verbalmente da uno o più consiglieri. Se è presentata verbalmente va inserita nel verbale in cui è stata annunciata.
3. Il consigliere, nel presentare un’interpellanza, può chiedere che venga data risposta scritta. In tal caso, il Sindaco, o l’assessore delegato, è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni.
4. Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco, o l’assessore delegato, può rispondere seduta stante, ovvero, qualora sia necessario assumere ulteriori informazioni, si riserva di rispondere nel corso della successiva seduta.
ART. 52
SVOLGIMENTO DELLE INTERPELLANZE
1. Le risposte alle interpellanze vengono date dal Sindaco o da un assessore. Esse possono dar luogo a replica, di durata non eccedente i cinque minuti, da parte dell’interpellante, che può anche dichiarare di essere o no soddisfatto.
2. Nel caso in cui l’interpellanza sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto diverso accordo.
3. Tanto sulla interpellanza quanto sulla risposta non è ammessa alcuna discussione.
4. L’assenza dell’interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell’ interpellanza.
ART. 53
SVOLGIMENTO CONGIUNTO DI INTERPELLANZE E DI INTERROGAZIONI
1. Le interpellanze e le interrogazioni relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi sono svolte congiuntamente. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo la risposta, possono replicare nell’ordine gli interroganti e gli interpellanti.
ART. 54 MOZIONI
1. La mozione può consistere in un giudizio che il consigliere vuole promuovere sull’operato del Sindaco o della Giunta, in una proposta di provvedimenti o in un voto sui criteri da seguire in ordine ad un dato argomento.
2. La mozione deve essere presentata per iscritto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza del Consiglio; essa è parificata alle proposte d'iniziativa consiliare di cui all’art. 47 del presente regolamento.
3. La mozione può inoltre essere presentata per iscritto al Sindaco durante la seduta consiliare.
4. Quando la mozione viene presentata nel corso di una seduta del Consiglio comunale, il Sindaco, senza far luogo a discussione immediata su di essa, ne fa prendere atto a verbale
e la stessa viene iscritta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva a quella di presentazione
ART. 55 SVOLGIMENTO DELLE MOZIONI
1. Le mozioni sono svolte nella seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all’occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari; l’illustrazione non può eccedere i dieci minuti, così come i successivi interventi.
3. Il consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica.
4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.
5. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti che vengono discussi e votati separatamente osservando le norme generali del presente regolamento.
6. Le mozioni comportano l'adozione di un voto deliberativo a conclusione del dibattito.
CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI
ART. 56
ENTRATA IN VIGORE - PUBBLICAZIONE
1. Il presente regolamento entra in vigore decorso il termine di pubblicazione all’Albo comunale della deliberazione di approvazione.