MODALITA’ OPERATIVE
Allegato alla Delibera della Giunta Regionale n. 24/14 del 27.6.2013
MODALITA’ OPERATIVE
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LE OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA AGEVOLATA
Art. 23, primo comma, legge 21 maggio 1981, n. 240
Nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”)
PREMESSA
Le presenti modalità operative entrano in vigore il giorno della loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e si applicano esclusivamente alle operazioni di locazione finanziaria stipulate a decorrere da tale data.
Le stesse disciplinano la concessione di contributi in conto canoni previsti dall'art. 23, comma 1 della legge 21 maggio 1981, n. 240 sulle operazioni di locazione finanziaria effettuate in favore delle imprese artigiane.
Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione di beni mobili e immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito.
Sono autorizzate ad operare nel comparto del leasing artigiano agevolato, ai sensi della norma sopra richiamata, le Società di locazione finanziaria iscritte nell'Elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e le Banche che svolgono direttamente attività di locazione finanziaria iscritte all’Albo previsto dall'art. 13 del decreto medesimo1.
L’Ente gestore, selezionato mediante procedura a evidenza pubblica, gestisce, in regime di concessione, il Fondo costituito per la concessione del contributo in conto canoni sulle operazioni di locazione finanziaria citate.
Le imprese in possesso dei requisiti possono presentare la domanda di agevolazione tramite:
- le Società di locazione finanziaria, le Banche che svolgono direttamente attività di leasing e le Associazioni Artigiane di categoria2.
I predetti Xxxxxxxx hanno l'obbligo di portare a conoscenza delle imprese che richiedono l'ammissione alle agevolazioni le presenti modalità operative.
Le agevolazioni di cui alle presenti disposizioni sono deliberate dal Comitato tecnico regionale di cui all’art. 37 della L. 949/52, istituito dalla Regione.
La modulistica occorrente per la richiesta delle agevolazioni è disponibile sul sito internet dell’Ente gestore unitamente alle presenti modalità operative e alle istruzioni di compilazione. Detta modulistica predisposta dall’Ente Gestore è approvata e resa operativa dall’Assessorato di spesa competente.
1 Per brevità, successivamente denominate “Società”.
2 Per brevità, successivamente denominati “Soggetto presentatore”
AGEVOLAZIONE IN CONTO CANONI
1. Soggetti beneficiari
Possono beneficiare degli interventi agevolativi le imprese artigiane, con esclusione di quelle appartenenti ai settori riportati nell’appendice n. 1, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte negli albi di cui alla legge 443/85 entro la data indicata come decorrenza del contributo che abbiano stipulato con le Società contratti di locazione finanziaria in coerenza con le destinazioni di cui al successivo paragrafo 3.
2. Domanda di ammissione al contributo in conto canoni
La domanda di ammissione al contributo in conto canoni deve essere compilata via web dal Soggetto presentatore utilizzando il software messo a disposizione dall’Ente gestore sul proprio sito istituzionale. L’originale cartaceo stampato dalla procedura informatica dovrà essere quindi sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa artigiana3 con le modalità previste dall’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dal Soggetto presentatore e da quest’ultimo trasmesso tempestivamente all’Ente gestore, comunque non oltre 6 mesi dalla data di decorrenza del contributo (vedi successivo paragrafo 8, comma 4°) a pena di inammissibilità della domanda medesima. Ai soli fini della verifica temporale farà fede il timbro postale di spedizione.
Alla domanda cartacea, da utilizzare anche per autocertificare l’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane, deve essere allegata, in originale o in copia autenticata dalla Società, la seguente documentazione:
a) copia conforme all’originale del verbale di consegna sottoscritto dall’impresa contenente la descrizione, la data e il luogo di consegna dei beni;
b) la planimetria dei locali con l'indicazione della loro singola destinazione, nel caso di operazioni di locazione finanziaria immobiliare.
Le imprese beneficiarie di agevolazioni di importo superiore a Euro 154.937,07, escluse quelle esercitate in forma individuale, devono presentare, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000, apposita dichiarazione sostitutiva, (utilizzando lo schema riportato sul sito dell’Ente gestore) sottoscritta dagli interessati attestante la sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011, nonché, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 91, comma 6^, la sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4 (art. 84, comma 3^, D.Lgs. 159/2011).
Contestualmente alla stampa della domanda di agevolazione l’Ente gestore rilascia alla Società e all’impresa beneficiaria ricevuta riportante data e ora di presentazione, numero di posizione assegnato alla richiesta ed il Responsabile dell’unità organizzativa competente per l’istruttoria. Dalla data di ricezione della richiesta cartacea, completa della necessaria documentazione, decorrono i termini per la concessione delle agevolazioni di cui al successivo paragrafo 7.
3 Per brevità successivamente chiamata Impresa.
3. Destinazione dell'operazione di locazione finanziaria
Le operazioni di locazione finanziaria, sulle quali possono essere concessi contributi in conto canoni, devono avere per oggetto:
a) l'acquisto, la costruzione la ristrutturazione e/o l'ampliamento di locali (locazione finanziaria immobiliare), posti al servizio dell’attività artigiana4 dell'impresa;
b) macchine, attrezzi strumentali e automezzi nuovi5, ovvero usati nel rispetto della norma 4 del Regolamento CE 448/2004 (locazione finanziaria mobiliare e di automezzi) posti al servizio dell’attività artigiana dell’impresa, incluse le spese per gli impianti e le attrezzature connesse al sistema informatico e comunicazionale.
La dichiarata e documentata destinazione artigiana dei beni oggetto delle operazioni di locazione finanziaria deve essere mantenuta, per tutta la durata dell’agevolazione, sotto pena di revoca.
Nel computo dell’ammontare del contributo da assegnare a favore dell’impresa va fatto salvo il disposto del 5° comma dell’art. 2 del Regolamento C E 1998/2006 ove si stabilisce che gli aiuti “de minimis” non sono cumulabili con altri aiuti relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo da luogo a un’intensità d’aiuto superiore a quella fissata per le specifiche circostanze di ogni caso, da un Regolamento di esenzione per categoria o da una decisione della Commissione.
Al termine dell'operazione di locazione finanziaria, l'impresa artigiana locataria non potrà beneficiare – per l'acquisto dei beni locati – delle agevolazioni previste dalla vigente normativa in materia di finanziamenti artigiani agevolati.
Il contributo in conto canoni non puo’ essere concesso per il rinnovo di un contratto di locazione finanziaria in precedenza agevolato, ovvero per la locazione finanziaria di beni già di proprietà dell'impresa conduttrice.
Nel caso di operazione avente ad oggetto macchine, attrezzi strumentali e automezzi usati, ai sensi della citata norma 4 del Regolamento 448/2004, devono essere prodotte:
1) una dichiarazione del venditore che attesti l’origine esatta del materiale e che confermi che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha mai beneficiato di altre agevolazioni nazionali o comunitarie;
2) una dichiarazione di un perito iscritto all’Albo professionale che attesti che: a) il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo del materiale simile nuovo; b) le caratteristiche tecniche del materiale usato sono adeguate alle esigenze dell’azienda e sono conformi alle norme standard pertinenti.
4 Per attività certificate devono intendersi quelle espressamente previste nella certificazione della Camera di Commercio.
5 La circostanza, ove non rilevabile dalla documentazione prodotta, deve essere attestata dalla Società.
4. Importo dell'operazione di locazione finanziaria ammissibile al contributo
L'importo dell'operazione di locazione finanziaria ammissibile al contributo in conto canoni è pari al valore del bene al netto di imposte, tasse, oneri accessori e spese, diminuito del prezzo convenuto per il trasferimento della proprietà al termine del contratto di locazione finanziaria.
L’importo ammissibile al contributo in conto canoni non può comunque superare il 90% della spesa d'investimento, tenuto conto della eventuale complessiva residua esposizione per precedenti operazioni di contributo in conto interessi ovvero in conto canoni, nel limite di:
- € 325.368,00: per le imprese individuali e societarie;
- € 697.217,00: a) per i consorzi di imprese non costituiti sotto forma di società cooperativa; b) per le imprese cooperative; c) per le società costituite da non più di due anni, derivanti dalla fusione di due o più imprese preesistenti, iscritte nell'Albo delle Imprese Artigiane da almeno tre anni;
- € 1.394.433,00: per i consorzi costituiti in forma di cooperativa, previsti dal 3° comma dell'artico lo 6 della Legge n. 443/85 (consorzi misti).
Per le imprese di produzione di beni i suddetti limiti sono elevati del 100%, ossia rispettivamente ad € 650.736,00, € 1.394.434,00 ed € 2.788.866,00.
Sono escluse dall'agevolazione le operazioni di locazione finanziaria di beni il cui valore, al netto di imposte, tasse, oneri accessori e spese, sia inferiore a 5.165,00 Euro.
5. Durata di riconoscimento del contributo in conto canoni
Qualunque sia la maggior durata dei contratti di locazione finanziaria, quella ammissibile al contributo in conto canoni non può essere superiore:
- a dodici anni, se riguarda beni immobili;
- a sei anni, se riguarda beni mobili.
Qualora il contratto di locazione finanziaria riguardi una impresa di nuova costituzione6, le predette durate sono elevate rispettivamente a 15 anni per i beni immobili ed 8 anni per i beni mobili.
6. Tasso e condizioni economiche applicabili dalle Società
Le operazioni di locazione finanziaria sono stipulate al tasso ed alle altre condizioni economiche liberamente concordate tra le parti.
La copia autentica del contratto di locazione finanziaria resterà a disposizione dell’Ente Istruttore presso la Società.
6 Si considerano di nuova costituzione le imprese iscritte negli Albi artigiani da non oltre un anno dalla data di presentazione della domanda di concessione del contributo in conto canoni alla Società.
Il pagamento anticipato di canoni è consentito fino alla misura massima del 20% del valore locato, ovvero alla sommatoria dell’importo dei canoni corrispondenti a 6 mesi – beni mobili - a 12 mesi - beni immobili -
7. Ammissione al contributo in conto canoni
La domanda di ammissione al contributo in conto canoni, se completa e corredata della documentazione indicata al precedente paragrafo 2 e 3, viene sottoposta, nel rispetto dell’ordine cronologico di ricezione, all’esame del Comitato tecnico regionale di cui all’art. 37 della legge n. 949/52.
In caso di documentazione incompleta ovvero insufficiente, le integrazioni e i chiarimenti devono essere trasmessi entro il termine di tre mesi dalla data di ricezione della relativa comunicazione effettuata dall’Ente gestore. L’ammissione al contributo in conto canoni è deliberata nel termine di
45 giorni dalla data di ricezione della domanda stessa o della documentazione che la deve completare, entro 15 giorni dalla data della delibera viene data comunicazione alla Società e all’impresa beneficiaria dell’avvenuta ammissione al contributo, nella medesima nota è data indicazione del responsabile dell’unità organizzativa competente per la gestione dell’agevolazione.
Il Comitato può deliberare la concessione di contributi sino al raggiungimento del plafond di risorse attribuito preventivamente dalla Regione al fondo.
8. Xxxxxxx, decorrenza ed erogazione del contributo in conto canoni
Il contributo in conto canoni è determinato in misura percentuale del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di locazione finanziaria7 pari al 64%.
Il contributo è calcolato in misura equivalente al contributo in conto interessi spettante ad una corrispondente operazione effettuata ai sensi dell'art. 37 della Legge n. 949/52. Il contributo in conto interessi è determinato, sull’importo del finanziamento ammesso all’agevolazione, quale quota parte degli interessi posti a carico dei fondi pubblici, calcolati al tasso di riferimento.
Detta misura non potrà superare il limite previsto dal regime comunitario “de minimis”.
La decorrenza del contributo in conto canoni è quella del primo canone periodico di importo costante.
Il contributo è accreditato direttamente all'impresa beneficiaria in unica soluzione in forma attualizzata, applicando quale tasso di attualizzazione il tasso di riferimento vigente alla data di attualizzazione medesima. A tal fine nella domanda di agevolazione l’impresa deve indicare obbligatoriamente il codice Iban del conto sul quale effettuare tale accredito.
In ogni caso l’impresa, la Società di locazione finanziaria / Banca che svolge direttamente attività di leasing e l’Associazione Artigiana di categoria presentatrice della domanda, hanno l’obbligo di informare immediatamente l’Ente gestore, anche a mezzo fax, in merito ad eventuali cause che determinano la decadenza parziale o totale del diritto alle agevolazioni concesse, quali:
7 Il tasso di riferimento da considerare è quello indicato e aggiornato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, in conformità con le disposizioni dell’Unione Europea. Detta misura di tasso di riferimento è resa pubblica sul seguente sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxx_xxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxx.xxxx.
cessazione dell’attività, cessazione della destinazione aziendale del/i bene/i agevolato/i, anticipata estinzione del finanziamento, revoca del finanziamento, mancata esecuzione del piano di rimborso della locazione finanziaria.
Con cadenza semestrale l’Ente gestore ha l’obbligo di verificare presso le Società la presenza di cause di decadenza parziale o totale del diritto all’agevolazione connesse al contratto di locazione finanziaria.
L’ Ente gestore invia annualmente all’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio gli elenchi delle imprese agevolate e dei contributi concessi e i dati e le elaborazioni statistiche necessarie a consentire di svolgere il monitoraggio e la valutazione di efficacia delle agevolazioni concesse unitamente all’esito di tutte le attività di verifica effettuate presso le imprese beneficiarie.
Il contributo in conto canoni e’ assoggettato al regime fiscale previsto dalla normativa vigente. Le eventuali ritenute vengono effettuate dall’Ente gestore all’atto dell’erogazione del contributo.
A fronte delle ritenute effettuate, l’Ente gestore rilascia all’impresa una dichiarazione per i relativi adempimenti fiscali.
9. Revoca del contributo in conto canoni
L’Ente gestore si riserva la facoltà di accertare direttamente sia presso la Società che presso l'impresa, la sussistenza per tutta la durata del contratto di locazione finanziaria, delle condizioni e finalità dell’operazione ammessa al contributo in conto canoni.
In caso di mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione i contributi sono revocati totalmente o parzialmente.
Il contributo in conto canoni potrà, inoltre, essere revocato in caso di mancato adempimento, da parte dell'impresa, dell'obbligo – previsto dall'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 - di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e delle zone, salvo specifici casi previsti da leggi e da forme di programmazione negoziata.
I contributi erogati e risultati indebitamente percepiti a seguito di revoca per fatti imputabili all’impresa e non sanabili dovranno essere restituiti dall’impresa stessa all’Ente gestore, maggiorati degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5 p.p. per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.
Nella fattispecie, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da 2 a 4 volte l’importo del contributo indebitamente fruito.
Per fatti non imputabili all’impresa, i contributi indebitamente percepiti saranno maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento. Alle operazioni di recupero delle somme nei confronti delle imprese inadempienti provvede l’Ente gestore con le modalità previste dall’art. 9, comma 5 del Decreto Lgs. 31 marzo 1998, n. 123.