Documento presentato ed approvato dalla CTSS metropolitana di Bologna nella seduta del 5 .12.2019
Convenzione tra l’Azienda Usl di Bologna e i Comuni richiedenti per l’utilizzo delle camere mortuarie del Distretto di
Documento presentato ed approvato dalla CTSS metropolitana di Bologna nella seduta del 5 .12.2019
Richiamati :
• l’art. 12 del D.P.R. n.285/1990,
Regolamento di Polizia Mortuaria, laddove stabilisce che i Comuni debbono disporre di appositi locali per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto, le salme di persone:
a) morte in abitazione inadatte nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
b) morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;
c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;
• l’art. 10 , comma 1, della L.R. 19/2004 “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria” che amplia la disposizione di cui al precedente punto a) prevedendo che anche su espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l’osservazione presso l’obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate;
• l’art. 13 del citato D.P.R. laddove prevede che i Comuni devono disporre di un Obitorio per l’assolvimento delle seguenti funzioni:
a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività;
• l’art. 14 del citato D.P.R. laddove dispone che i depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal Comune anche presso ospedali e altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici e che nei Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti il locale destinato a deposito d’osservazione deve essere distinto dall’Obitorio;
Richiamati inoltre:
• il DPR del 14/01/1997 “ Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnici e organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private”;
• la l.r n.34/98 e smi “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture pubbliche e private in attuazione del DPR 14/01/1997;
• la deliberazione della Giunta regionale n.327/2004 laddove definisce i requisiti per il servizio mortuario in capo alle Aziende sanitarie;
Atteso che i Comuni hanno l’obbligo di disporre di una struttura idonea a disposizione della collettività per assolvere alle funzioni obitoriali, di deposito e osservazione nei casi di cui ai soprarichiamati artt.12 e 13 del DPR n.285/90;
Accertato che i Comuni afferenti all’ambito territoriale del Distretto di non dispongono, presso i propri cimiteri, di strutture adibite a camera mortuaria, aventi le caratteristiche di cui al più volte citato DPR 285/90, Capo III, non potendo pertanto fornire ai propri residenti il servizio pubblico dovuto dai medesimi per legge;
Considerato che l’Azienda Usl di Bologna è in grado di far fronte, a titolo oneroso, alle necessità dei Comuni sopra indicati, disponendo di deposito di osservazione, obitorio e celle frigorifere presso le seguenti strutture ospedaliere :
Distretto di Bologna Ospedale Maggiore, Ospedale Bellaria
Distretto Pianura Est Ospedale Bentivoglio Ospedale Budrio
Distretto Pianura Ovest
Ospedale San Xxxxxxxx in Persiceto
Distretto Reno Lavino Samoggia Ospedale Xxxxxxxx Xxxxxxx
Distretto Appennino Bolognese Ospedale Costa di Porretta Terme
Distretto di San Xxxxxxx Ospedale Simiani di Loiano
Rammentato che le funzioni di tanatocosmesi, di vestizione del defunto e di confezionamento del feretro non rientrano nelle competenze dell’AUSL non essendo incluse nei LEA di cui al DPCM 12/01/2017, né in altri provvedimenti amministrativi come indicato
nella nota della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Xxxxxx Xxxxxxx PG n. 175158 del 13/03/2018
Tutto ciò premesso e considerato
TRA
L’Azienda Usl di Bologna rappresentata dal Direttore Generale
nata a il , (C.F. )
• Il Comune di
• Il Comune di
• Il Comune di
•
•
•
•
E
rappresentato da
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art.1 Premessa
0.Xx premessa forma parte integrante del presente atto.
Art.2 Oggetto
1. La presente convenzione regola l’utilizzo delle camere mortuarie delle strutture ospedaliere pubbliche da parte dei Comuni sopra indicati per l’adempimento delle funzioni che il DPR 285/90 e la normativa in materia pone in capo ai medesimi, segnatamente le funzioni obitoriali e di deposito–osservazione salme, secondo l’allegato prospetto.
2. Tali funzioni riguardano
• persone morte in abitazioni private il cui corpo, per scelta dei familiari, viene trasferito in camera mortuaria ai sensi della Legge Regionale 29 luglio 2004, n.19, per il prescritto periodo di osservazione;
• persone morte in seguito a qualsiasi accidente della pubblica via o in luogo pubblico;
• persone ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;
• attività di riscontro diagnostico di cadaveri;
• trattamenti igienico-conservativi e quant’altro previsto per i cadaveri portatori di radioattività;
• le salme qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte su espressa richiesta dei familiari o dei conviventi.
Art. 3 Responsabili della gestione
1.I responsabili dei diversi aspetti compresi nella presente convenzione sono:
• per l’Azienda USL (personale della direzione medica di presidio ospedaliero)
• per i Comuni aderenti
Art. 4 Accesso alla struttura
1.L’accesso alle camere mortuarie degli operatori addetti al trasporto delle salme e del personale delle imprese funebri è disciplinato dalla Istruzione Operativa di Presidio Ospedaliero Unico Aziendale “Comportamento delle Imprese Funebri all’interno delle Camere Mortuarie degli Ospedali della Azienda USL di Bologna IRCCS” e pubblicata in data 30/05/2019 e suoi eventuali successivi aggiornamenti.
0.Xx caso di sovraffollamento o di rottura, malfunzionamento delle celle frigorifero, si provvederà all'invio dei cadaveri al Deposito e Osservazione Salme (DOS), previ accordi.
Art.5 Modalità di esecuzione
1. L’Azienda USL si impegna a mettere a disposizione, a richiesta delle Autorità competenti in materia, le proprie camere mortuarie per il deposito e per l’osservazione delle salme, per le attività di riscontro diagnostico effettuabile solo presso l’Anatomia Patologica dell’Ospedale Bellaria per deceduti adulti e presso l’anatomia patologica presso l’Ospedale Maggiore per feti e nati morti, e per l’esecuzione di indagini medico legali, consentendo altresì l’utilizzo, in caso di necessità, degli impianti per la conservazione delle salme e garantendo il funzionamento del servizio.
2. L’Azienda USL mette a disposizione le proprie camere mortuarie anche ai familiari o conviventi che ne facciano espressa richiesta, previa diagnosi di morte da parte del medico curante o dipendente o convenzionato con il SSN e nel rispetto dei tempi e delle modalità stabilite dalla normativa (DPR 285/1990 e L.r 19/2004). La richiesta deve essere inoltrata formalmente alla Direzione del Presidio Ospedaliero Unico Aziendale.
3. Il personale incaricato del trasporto provvederà al deposito delle salme nella struttura della Camera Mortuaria, con obbligo di compilare apposito registro Entrata/Uscita di Camera Mortuaria cui risulti ogni estremo utile all’identificazione anagrafica del cadavere, al luogo di provenienza, al giorno ed ora di rinvenimento, all’autorità che dispone il trasporto, nonché fornire alla Direzione del Presidio Ospedaliero unico Aziendale copia del certificato di trasporto ex art.10 LR 19/2004 o autorizzazione formale al trasporto per i cadaveri accertati mediante tanatogramma.
4. L’onere economico del trasporto e/o prelievo delle salme è a carico del Comune di residenza del defunto o del cittadino residente nel comune qualora si avvalga di detto servizio.
5. Il personale in servizio presso la camera mortuaria degli ospedali del presidio:
• accoglie le salme durante l’orario di servizio e compatibilmente con le esigenze del servizio stesso;
• provvede alla loro idonea collocazione e custodia;
• provvede allo svolgimento delle attività di competenza medico- sanitaria attribuite dalla normativa di riferimento;
• provvede a garantire il periodo di osservazione delle salme fino all’accertamento della realtà della morte e alla compilazione del certificato necroscopico;
• in caso di salme a disposizione dell’Autorità Giudiziaria cura i rapporti con gli organi di polizia per la parte di propria competenza;
• vigila e controlla i locali di osservazione, di deposito e di esposizione durante l’orario di servizio e nei casi in cui è previsto personale dedicato
• garantisce la manutenzione ordinaria (pulizia locali, strumenti, attrezzature);
• provvede a consegnare il cadavere a chi è autorizzato al ritiro;
• informa il medico di guardia della Direzione di presidio e il responsabile organizzativo della Camera Mortuaria i quali provvederanno a informare i Comuni circa il verificarsi di eventi che incidono sulla regolarità del servizio;
• garantisce e supervisiona l'accesso giornaliero, festivi compresi, del pubblico per la visita ai feretri esposti nelle camere ardenti;
• vigila in merito al rispetto degli orari di partenza dei feretri concordati con le Imprese Onoranze Funebri (IOF) e comunicati al Comune.
6. I cadaveri non richiesti dagli aventi diritto al termine degli adempimenti di legge, saranno sepolti nel Cimitero del Comune di residenza a cura del medesimo nel rispetto delle norme vigenti al riguardo (funerale sociale).
Art 6 Corrispettivo
1.I comuni afferenti all’ambito territoriale dell’AUSL di Bologna
- e meglio indicati nel prospetto allegato - che aderiscono alla presente convenzione si impegnano a corrispondere all’Azienda USL, quale corrispettivo per il servizio prestato, un contributo annuo determinato sulla base del numero di abitanti secondo il tariffario allegato alla presente convenzione;
2. Tale corrispettivo verrà aggiornato al momento dell’eventuale rinnovo della convenzione secondo l’indice Istat rilevato al 31 dicembre dell’anno precedente.
Qualora il Comune non aderisca a corrispettivo del servizio erogato su richiesta dei familiari o dei conviventi è prevista una tariffa pari a € 200,00 più IVA per salma.
L’Azienda USL provvede a emettere fattura relativa al cittadino residente nel comune che si è avvalso del servizio.
Trattandosi di partecipazione a spese, gli importi richiesti si intendono assoggettati ad I.V.A.
3. Qualora si rendessero necessarie manutenzioni straordinarie derivanti da imprevedibili emergenze, calamità naturali o modifiche legislative sull’assetto delle camere mortuarie, l’Azienda USL si impegna a rappresentare, motivando e dettagliando adeguatamente, l’entità delle spese. I comuni si impegnano a partecipare a tali spese in quota proporzionale insieme agli altri comuni aderenti alla convenzione.
Art 7 Modalità di pagamento
1. I Comuni si impegnano a liquidare annualmente e pagare la fattura elettronica a tal fine emessa dall’Azienda USL sulla base dei dati ricevuti entro 60 giorni dall’emissione della stessa.
Art 8 Decorrenza e Validità
1. La presente convenzione ha validità triennale decorrente dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovata, previo accordo tra le parti, con preavviso di almeno 60 dalla data di scadenza, da comunicare via PEC, con apposito atto sottoscritto.
2. Eventuali modifiche o integrazioni alla presente convenzione, concordate tra le parti, costituiranno oggetto di atti aggiuntivi/ integrativi alla presente convenzione.
Art 9 Inadempimento e Recesso
1. Nell’ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui agli artt 1453 e seguenti del Codice Civile
2. Le parti si riservano la facoltà di recesso, anche unilateralmente, qualora il rapporto oggetto della presente convenzione non risultasse più adeguato alle diverse–nuove esigenze organizzative e/o finanziarie, tramite comunicazione via PEC con preavviso di almeno 60 giorni.
Art 10 Riservatezza
1. I Comuni e l’Azienda USL si impegnano a mantenere la riservatezza sui dati e sui documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione direttamente connessi e derivati dall’attività svolta.
2. I suddetti dati dovranno essere trattati solo ed esclusivamente per le finalità inerenti il servizio oggetto della presente Convenzione. In caso di risoluzione, per qualsiasi causa, la destinazione dei dati trattati dovrà essere concordata con il Titolare ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. 196/2003 e smi.
3. In ottemperanza a quanto disposto dal Dlgs 196/2003 e smi il Comune è il titolare del trattamento dei dati relativi alle salme.
4. Il personale dipendente AUSL, prestatore dell’attività disciplinata dalla presente convenzione, opera quale incaricato al trattamento dati in relazione alle operazioni di elaborazione dei dati personali e sensibili di cui venga a conoscenza durante l’espletamento delle funzioni affidate.
5. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni generali in materia di protezione dei dati personali.
Art 11 Foro competente
1. La risoluzione di tutte le controversie inerenti la validità, l’efficacia, l’interpretazione e l’esecuzione della presente Convenzione è demandata al Foro di Bologna, quale foro esclusivo.
Art 12 Norme finali
1. La presente Convenzione potrà essere concordemente ridefinita in ogni parte a seguito di interventi legislativi o regolamentari, a livello Nazionale e/o Regionale che, qualora non diversamente previsto, ne impongono la sua modifica o risoluzione.
2. La presente Convenzione, composta di n.12 articoli, è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, con oneri a carico della parte nel cui interesse viene richiesta la registrazione, ai sensi dell’art. 1, (lett. B) della Tariffa parte II° del DPR 26/04/1986,
n. 1321 “Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro” e s.m.i.
3. La presente Convenzione è soggetta all’imposta di bollo ai sensi del DPR 26/10/1972 n. 642 “Disciplina dell’imposta di bollo”.L’imposta di bollo è a carico dei singoli Comuni che, una volta assolto l’adempimento, sono tenuti a trasmettere copia della quietanza di pagamento all’Azienda USL di Bologna.
4. La presente Convenzione, di 7 pagine, redatta e approvata per essere in tutto conforme alla volontà delle parti contraenti, viene firmata digitalmente ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis, della Legge 241/90 e s.m.i.
5. Per quanto non espressamente previsto si richiama la normativa vigente, il codice civile e i regolamenti comunali e aziendali in materia.
ALLEGATO
TARIFFARIO
POPOLAZIONE RESIDENTE | TARIFFA | |
Fino a 7.000 residenti | € | 1.100,00 |
Da 7.001 a 14.000 residenti | € | 2.400,00 |
Da 14.001 a 21.000 residenti | € | 4.200,00 |
Oltre 21.000 residenti | € | 7.500,00 |