GUASTI MACCHINA
Capitolato speciale dell’assicurazione
GUASTI MACCHINA
Decorrenza ore 24,00 del
Scadenza ore 24,00 del
DEFINIZIONI
Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:
CONTRAENTE | Il soggetto che stipula l'assicurazione |
ASSICURATO | il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione |
ASSICURAZIONE | il contratto di assicurazione |
ATTO VANDALICO | atto violento operato con qualunque mezzo allo scopo di danneggiare l’altrui proprietà senza ricavarne lucro alcuno e profitti per sé o per altri |
COLLAUDO DEL MACCHINARIO | il controllo e la verifica degli impianti, dei macchinari e dei relativi componenti in condizioni di carico e funzionamento - con introduzione di materie prime o di altri materiali e sistemi di processo - analoghe a quelle di esercizio o, nel caso, di motori e generatori elettrici, trasformatori, convertitori o rettificatori con allacciamento alla rete o ad altro circuito di carico, con l’accettazione da parte dell’Assicurato degli stessi senza riserva alcuna |
COMPAGNIA | l'impresa assicuratrice delegataria |
COSE ASSICURATE e/o ENTI ASSICURATI | gli impianti e i macchinari , collaudati e pronti per l’uso, che sono oggetto dell'assicurazione |
DANNI MATERIALI | distruzione o danneggiamento di beni fisicamente determinati |
DANNO LIQUIDABILE | danno determinato in base alle Norme Generali, Condizioni Particolari, Condizioni Particolari Aggiuntive e Clausole Speciali tutte di Polizza, senza tener conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo |
FRANCHIGIA | l’importo che viene detratto dall’indennizzo per ciascun sinistro e che rimane a carico del Contraente/Assicurato |
INDENNIZZO / RISARCIMENTO | la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro, tenuto conto delle limitazioni delle somme assicurate, dei limiti di indennizzo/risarcimento, dei massimali, dell’applicazione della franchigia o scoperti o relativi minimi |
BROKER | Il mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, che agisce ai sensi della Legge 209/2005, riconosciuto dalla Compagnia Delegataria |
POLIZZA | il documento che prova l'assicurazione |
PREMIO | la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia |
RISCHIO | la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivare; |
SCOPERTO | la quota in percentuale di ogni danno liquidabile a termini di Polizza che rimane a carico dell’Assicurato; |
SINISTRO | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Agli effetti della limitazione delle somme assicurate e dell'applicazione delle franchigie stabilite per ogni sinistro, si intende per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente riconducibili ad una stessa causa prima. |
Definizioni relative alla Sezione II – Danni da interruzione di attività
COSTI FISSI | I costi di esercizio insopprimibili che necessariamente permangono anche quando si verifica una interruzione di esercizio |
COSTI VARIABILI | I costi di esercizio che possono o potrebbero essere sospesi quando si verifica una interruzione dell’attività assicurata, indicati nel prospetto a mani della compagnia ed esclusi dall’assicurazione |
FRANCHIGIA TEMPORALE | L’importo sull’indennizzo che resta a carico dell’Assicurato in relazione ad un determinato periodo di tempo. Detto importo si ottiene dividendo il profitto lordo assicurato per 360 (trecentosessanta) e moltiplicando il risultato ottenuto per il numero di giorni (franchigia temporale) riportato nella scheda di polizza |
PERIODO DI INDENNIZZO | Il periodo che ha inizio al momento del sinistro ,avente come limite la durata specificata nella scheda di polizza, durante il quale i risultati dell’attività dichiarata risentono delle conseguenze del sinistro. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente la data del sinistro |
PROFITTO LORDO | La differenza tra l’ammontare del volume di affari addizionato alle rimanenze finali e l’ammontare delle rimanenze iniziali addizionato degli acquisti di merci (al netto degli sconti ottenuti) e agli altri costi di esercizio eventualmente non assicurati indicati nella scheda di polizza. Le rimanenze iniziali e quelle finali devono essere determinate secondo i normali metodi contabili dell’Assicurato. |
RAPPORTO DELLE RETRIBUZIONI | Il rapporto tra le retribuzioni ed il volume di affari durante l’anno finanziario immediatamente precedente la data del sinistro |
RAPPORTO DI PROFITTO LORDO | Il rapporto tra il profitto lordo ed il volume di affari relativo all’esercizio immediatamente precedente la data del sinistro |
RETRIBUZIONI | Gli emolumenti lordi di tutti i dipendenti ed i relativi contributi a carico dell’Assicurato nonché gli accantonamenti per indennità di anzianità e di previdenza |
VOLUME D’AFFARI | Quanto pagato o pagabile dall’Assicurato per merci vendute e consegnate e per servizi resi durante l’attività dichiarata nelle ubicazioni indicate in polizza nelle quali l’attività stessa si svolge |
VOLUME D’AFFARI ANNUO | Il giro d’affari realizzato durante i 12 (dodici) mesi immediatamente precedenti la data del sinistro |
VOLUME D’AFFARI DI RIFERIMENTO | Il giro d’affari realizzato durante il periodo corrispondente al periodo di indennizzo durante i 12 (dodici) mesi immediatamente precedenti la data del sinistro, opportunamente aumentato quando il periodo di indennizzo eccede 12 (dodici mesi) |
NORME GENERALI DI POLIZZA
Norme generali relative alla Sezione I - Danni materiali
Art. 01 - Oggetto dell'assicurazione
La Compagnia si obbliga, mediante il pagamento da parte del Contraente del corrispettivo premio di assicurazione e nei limiti, alle Condizioni ed Esclusioni che seguono, a risarcire tutti i danni materiali diretti causati da guasti accidentali agli enti assicurati durante il periodo di validità della presente Polizza e mentre gli enti stessi si trovano entro i limiti del luogo indicato in Polizza, siano essi in funzione o fermi, vengano smontati, rimossi, rimontati per la loro pulitura, verifica, revisione o riparazione.
Ai fini della presente copertura assicurativa per GUASTO si deve intendere un DANNO MATERIALE DIRETTO ACCIDENTALE IMPROVVISO ED IMPREVISTO, causato da:
a) incuria, imperizia, negligenza, atti dolosi di dipendenti;
b) difetti di fusione, del materiale e di costruzione, errori di progettazione e di montaggio;
c) incidenti fortuiti di funzionamento quali errata messa a punto, allentamento delle parti, vibrazioni, sollecitazioni anormali, tormento molecolare, forza centrifuga, velocità eccessiva, difettosa o accidentale mancanza di lubrificazione, grippaggio, colpo di ariete, surriscaldamento locale (ad esclusione del surriscaldamento di caldaie o impianti similari quando tale surriscaldamento sia seguito da esplosione), mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione;
d) caduta, urto, collisione o eventi similari, ostruzione da o introduzione di corpi estranei;
e) gelo;
f) effetti di corrente elettrica conseguenti a eccessivo o insufficiente voltaggio; deficienza di isolamento, corti circuiti, circuiti aperti o arco voltaico; effetti di elettricità statica; scoppio di trasformatori, di interruttori in aria o in olio;
g) qualsiasi altro evento che non sia qui di seguito escluso.
Art. 02 - Esclusioni
La Compagnia esclude dal risarcimento i danni:
a) causati da incendio o dall'opera di spegnimento e di demolizione conseguente a incendio; esplosione o scoppio; colpo diretto di xxxxxxx; furto o tentativo di furto; ammanchi in genere; crollo dell'edificio; cedimenti del terreno o delle fondamenta; caduta aeromobili; frane; straripamenti, allagamenti, impantanamento; acqua condotta; valanghe; trombe marine, trombe d'aria e cicloni; terremoti; eruzioni vulcaniche ed eventi naturali in genere.
La rottura violenta di turbine, compressori, cilindri di motori, cilindri idraulici, volani, o altre parti di macchinario soggette a forza centrifuga, trasformatori e interruttori in olio non è considerata «esplosione» o «scoppio»;
b) conseguenti a collaudo, intenzionale sovraccarico o a esperimenti che comportino imposizioni di condizioni anormali. La verifica del buon funzionamento degli enti assicurati e delle installazioni di controllo e sicurezza di detti enti non è considerata "collaudo" o "esperimento";
c) attribuibili ad eventi il cui verificarsi è certo e/o a guasti dovuti a difetti e deficienze che esistevano già all'atto della stipulazione del contratto e che erano a conoscenza, o che comunque avrebbero dovuto esserlo con l’uso della normale diligenza, al Contraente e/o all'Assicurato o ad un loro dipendente responsabile, e non vennero resi noti alla Compagnia;
d) causati con dolo del Contraente e/o dell'Assicurato o dei loro rappresentanti legali. Per Rappresentanti del Contraente e/o dell'Assicurato si devono intendere il legale Rappresentante e/o il Socio a responsabilità illimitata e/o l'Amministratore Delegato. La Compagnia risponde invece per i danni, risarcibili a termini della presente Xxxxxxx, anche quando conseguenti a colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato e/o dei loro Legali Rappresentanti nonché di quelli causati da dolo dei dipendenti del Contraente e/o dell'Assicurato;
e) ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, xxxxxxxx, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; fili e cavi di collegamento, tubi flessibili, materiali di congiungimento e guarnizione e tutte le parti non metalliche ad eccezione degli isolanti dei conduttori di elettricità; a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi ad altre parti delle coseassicurate;
f) a sistemi ed apparecchiature elettroniche per elaborazione dati, salvo si tratti di elaboratori di processo, apparecchiatura di comando, controllo e regolazione del macchinario o impianto;
g) dovuti a deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte delle cose assicurate causato dal loro naturale uso o funzionamento, ruggine, incrostazione, graduale deterioramento conseguente a condizioni atmosferiche, attacco da acidi, scalfitture altrimenti prodotte a superfici verniciate o lucidate, limitatamente alla sola parte direttamentecolpita;
h) derivanti da aumenti del costo di riparazione o sostituzione in seguito all’applicazione di leggi e/o ordinanze, impedimento all’uso e forzata inattività nonché penali e danni indiretti di qualsiasi natura, salvo che per quegli eventi
specificatamente assicurati con la Sezione II della presente Polizza, se attivata;
i) verificatisi in conseguenza di reazioni e radiazioni nucleari, contaminazioni radioattive e biologiche nonché i danni dovuti a contaminazione da amianto, funghi e/o muffe tossiche ed i relativi costi di smaltimento;
l) conseguenti a guerra, invasione, atti di una potenza nemica, ostilità od operazioni belliche (vi sia o meno dichiarazione di guerra), guerra civile, occupazione militare o usurpazione di potere; ammutinamento, rivoluzione, insurrezione, ribellione, sommossa, sciopero, serrata, tumulti popolari; cospirazione, azioni di persone che agiscono per conto di o in accordo con organizzazioni che svolgono attività tendenti al sovvertimento con la forza del Governo di diritto o di fatto o ad influenzarlo con il terrorismo e la violenza; confisca, requisizione o distruzione o danneggiamento per ordine del Governo di diritto o di fatto o di qualsiasi altra Autorità pubblica; restando sempre a carico dell'Assicurato l'onere della prova che i danni non ebbero alcun rapporto con i richiamati eventi;
m) di natura estetica che non compromettano la funzionalità della cosa assicurata ma che non siano connessi con altri danni indennizzabili;
n) dovuti a difetti di rendimento;
o) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione; accaduti in occasione di spostamenti dal luogo di installazione originario nonché di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in Polizza, salvo che per le cosemobili;
p) per la registrazione e la rettifica dell’anormale funzionamento dell'ente assicurato a meno che la registrazione e la rettifica non siano rese necessarie da un sinistro assicurato ed indennizzabile dalla presente Polizza;
q) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate; sono comunque escluse le spese di manutenzione, aggiornamento e miglioramento.
nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui ai precedenti punti derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente Sezione di Polizza, la Compagnia indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.
Art. 03 - Somma assicurata
La somma assicurata per ciascun ente deve essere eguale al prezzo di acquisto dell'ente stesso a nuovo al momento del sinistro, ossia il prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale oppure, se questa non fosse più disponibile sul mercato, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato.
Xxxxxx e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo.
Art. 04 - Sinistri - Criteri di risarcimento
In caso di sinistro qualsiasi liquidazione viene effettuata come segue:
a) in caso di danno riparabile:
La Compagnia liquida un indennizzo pari all'ammontare delle spese complessive incontrate per:
- la fornitura delle parti da rimpiazzare o del materiale impiegato nella riparazione, compresi gli eventuali diritti doganali e di dazio;
- la mano d'opera necessaria alla riparazione, smontaggio e rimontaggio dell'ente danneggiato, calcolata a tariffa normale;
- i trasporti per via ordinaria, esclusi quelli per via aerea.
Le spese sopra indicate si intendono quelle stimabili al momento in cui il sinistro si è verificato.
Tali spese si intendono limitate al ripristino dell'ente danneggiato nelle condizioni di funzionamento anteriori al sinistro, rimanendo a carico dell'Assicurato ogni altra spesa resasi necessaria per modifiche o migliorie effettuate al momento delle riparazioni e per eventuali riparazioni provvisorie. Se alcune parti sono irreparabili, la Compagnia liquida un indennizzo pari al più recente costo delle parti stesse praticato dal fabbricante o dal fornitore.
b) in caso di danno non riparabile:
La Compagnia liquida un indennizzo pari al valore di mercato dell'ente stesso aumentato dell'ammontare delle spese complessive incontrate per:
- i trasporti per via ordinaria, esclusi quelli per via aerea;
- la mano d'opera necessariaper lo smontaggio dell'ente danneggiato irreparabilmente nonché quella necessaria per il montaggio del nuovo ente in sostituzione, calcolata a tariffa normale;
- gli eventuali diritti doganali e di dazio.
Un ente si considera non suscettibile di riparazione quando le spese come valutate al paragrafo a) del presente articolo eguagliano o superano il suo valore di mercato, tenuto conto della sua vetustà o del suo deperimento per uso o altra causa. Le spese sopra indicate si intendono quelle stimabili al momento in cui il sinistro si è verificato.
c) L'indennizzo non può in alcun caso essere superiore agli importi come calcolati ai paragrafi a) e b) del presente articolo, diminuiti del valore ricavabile da eventuali residui, della riduzione proporzionale prevista al paragrafo a) dell'Art. 16) che
segue, se del caso, nonché dello scoperto/franchigia convenuta, a sensi dell'Art. 10) delle Norme generali comuni alle Sezioni I e II.
Art. 05 - Sinistri - Diritto della Compagnia di effettuare le riparazioni
La Compagnia si riserva il diritto di provvedere direttamente alla riparazione o alla sostituzione degli enti assicurati danneggiati in luogo di risarcire il danno. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta al Contraente.
Norme generali relative alla Sezione II – Danni da interruzione di attività
Art. 01 - Oggetto dell’assicurazione
La Compagnia si obbliga, mediante il pagamento da parte del Contraente del corrispettivo premio di assicurazione e nei limiti delle condizioni ed esclusioni che seguono, a risarcire i DANNI INDIRETTI derivanti all’Assicurato dalla forzata interruzione o riduzione dell’attività assicurata per effetto di un sinistro dovuto ad un evento accidentale che colpisca gli enti assicurati e sia risarcibile a termini della SEZIONE I – Danni materiali diretti della presente Polizza.
Resta convenuto che tutte le eventuali modifiche dell'assicurazione che ampliano la copertura prevista dalla Sezione I di Polizza sono da ritenersi automaticamente valide ed operanti anche per la presente Sezione II.
Art. 02 - Esclusioni
La Compagnia esclude dal risarcimento i DANNI INDIRETTI conseguenti a:
- giornate di sospensione dell’attività assicurata che si sarebbero rese necessarie, per qualsiasi motivo, anche se il sinistro non si fosse verificato.
La Compagnia inoltre non risponde per:
- danni o deprezzamenti di merci e/o prodotti in lavorazione;
- liquidazioni di personale resosi superfluo;
- penali od indennità dovute a terzi.
La Compagnia non risponde infine per i danni indiretti conseguenti a prolungamento od estensione dell’inattività causati da:
- eventi eccezionali verificatisi durante l’inattività stessa; tali sono da considerare in ogni caso gli scioperi e gli eventi di forza maggiore che non costituiscano un nuovo sinistro, indennizzabile a termini della Sezione I della presente Polizza;
- limitazioni dell’esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza o nel rimpiazzo delle opere edili, delle macchine o degli impianti colpiti, derivanti da norme di legge o da provvedimenti dell’Autorità;
- difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali od altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;
- carenza, distruzione, deterioramento o danno a materie prime, prodotti semilavorati o finiti o altri materiali necessari per il corretto svolgimento dell’attività, anche a seguito di un evento altrimenti risarcibile a termini di Polizza;
- mancata disponibilità da parte dell’Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell’attività;
- revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo degli enti assicurati danneggiati o distrutti;
- sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti salvo quanto diversamente pattuito dalle condizioni particolari della presente Polizza.
Art. 03 - Delimitazione dell’assicurazione
L'assicurazione è prestata alla condizione che gli enti siano assicurati - e lo rimangano durante l'intero periodo di validità della presente Polizza - contro i danni materiali diretti causati da Guasti alle Macchine (Sezione I) e che l'Assicurato abbia ottenuto, in base a tale assicurazione, il pagamento dei danni materiali subiti o gliene sia stata riconosciuta larisarcibilità.
Qualora il pagamento dei danni materiali non venisse effettuato o la loro risarcibilità non venisse riconosciuta a causa dell'esistenza di una franchigia a carico dell'Assicurato, l'assicurazione prestata con questa Sezione di Polizza è egualmente operativa
Art. 04 - Somma assicurata
La somma assicurata deve corrispondere al profitto lordo atteso per il periodo di indennizzo assicurato ma comunque non inferiore a quello relativo a 12 (dodici) mesi di attività.
Detto importo si determina, in base all’ultimo esercizio finanziario chiuso, alla data della stipulazione dell’assicurazione e corretto per tenere conto sia delle variazioni intervenute dalla chiusura dell’esercizio al momento della stipulazione, sia delle successive tendenze dell’attività dichiarata per il periodo di assicurazione in corso.
Il Contraente deve trasmettere alla Compagnia, in anticipo rispetto all’effetto della Polizza, un prospetto che indichi criteri ed importi utilizzati per la determinazione della somma assicurata.
Se uno o più costi fissi non fossero assicurati con la presente Polizza (essendo stati detratti nello stabilire la somma assicurata, in conformità con il prospetto trasmesso alla Compagnia) nel calcolo dell'importo indennizzabile a titolo di aumento dei costi di esercizio, ogni spesa supplementare viene ridotta nel rapporto esistente tra il profitto lordo e lo stesso profitto lordo sommati ai costi di esercizio non assicurati.
Gli eventuali costi fissi di esercizio non assicurati devono essere indicati in Polizza.
Art. 05 - Revisione delle somme assicurate
E' facoltà delle Parti di chiedere, prima dell'inizio di ogni anno assicurativo, la revisione delle somme che si intendono assicurate per l'anno medesimo, fermo restando ogni altro obbligo contrattuale.
Art. 06 - Sinistri – Clausola aggiustamenti
Per la corretta determinazione dell’indennizzo dovuto dalla Compagnia, si deve tenere conto di tutti quegli aggiornamenti ed adattamenti resi necessari dall'orientamento degli affari e da variazioni o da particolari circostanze che influenzano gli affari stessi sia prima che dopo il sinistro o che avrebbero influenzato gli affari se il sinistro non si fosse verificato, in modo che le cifre così aggiornate ragionevolmente rappresentino il più approssimativamente possibile i reali risultati di esercizio che sarebbero stati conseguiti durante il periodo successivo al sinistro se questo non si fosse verificato.
Art. 07 - Sinistri - Criteri di risarcimento e ammontare dell’indennità massima
In caso di sinistro qualsiasi liquidazione viene effettuata come segue:
L'Assicurazione di cui alla presente Sezione II di Polizza è limitata al mancato PROFITTO LORDO in dipendenza di:
a) RIDUZIONE DEL GIRO DI AFFARI
b) AUMENTO DEI COSTI LAVORAZIONE e la somma risarcibile a termini di Polizza è:
I) per la riduzione del VOLUME DI AFFARI:
l'importo che risulta moltiplicando il RAPPORTO DI PROFITTO LORDO per l'ammontare della riduzione, conseguente al sinistro, avutasi nel VOLUME DI AFFARI durante il PERIODO DI INDENNIZZO, rispetto al VOLUME DI AFFARI DI RIFERIMENTO;
II) per l'aumento dei COSTI DI LAVORAZIONE:
le spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute allo scopo di evitare o diminuire la riduzione del VOLUME DI AFFARI che si sarebbe verificata a causa del sinistro durante il PERIODO DI INDENNIZZO, se tali spese non fossero state effettuate.
L'indennizzo a questo titolo non può tuttavia superare l'importo che si ottiene applicando il RAPPORTO DI PROFITTO LORDO all'ammontare della riduzione in tale modo evitata, dedotto qualsiasi esborso non effettuato durante il PERIODO DI INDENNIZZO relativo a oneri e spese dell'attività dell'Azienda, al di fuori del computo del PROFITTO LORDO, che siano cessati o che siano ridotti a seguito di sinistro.
Rimane stabilito che qualora la somma assicurata risultasse inferiore alla somma ottenuta applicando il RAPPORTO DI PROFITTO LORDO all'ammontare del VOLUME DI AFFARI ANNUO, l'indennizzo viene proporzionalmente ridotto.
L’indennizzo complessivamente dovuto dalla Compagnia è pari alla somma degli importi di cui ai punti a) e b), aggiornati con le modalità previste dal disposto dell’Art. 6) precedente, dedotta l’eventuale riduzione proporzionale prevista al paragrafo
a) dell'Art. 16) che segue nonché lo scoperto/franchigia convenuto, ai sensi dell'Art. 10) delle Norme generali comuni alle Sezioni I e II.
Art. 08 - Sinistri - Attività svolta in altri luoghi dopo il sinistro
Se durante il periodo di indennizzo l'Assicurato vende merce o presta servizi in ubicazioni diverse da quelle indicate in Polizza, a beneficio proprio, sia direttamente sia per altrui tramite, quanto pagato o pagabile all'Assicurato stesso per effetto di tali vendite o prestazioni viene incluso nel calcolo del volume di affari durante il periodo diindennizzo.
Art. 09 - Sinistri – Prescrizione del reclamo
La Compagnia non riconosce alcun reclamo di indennizzo ai sensi della presente Polizza dopo lo spirare:
a) di mesi 24 (ventiquattro) di calendario a decorrere dalla fine del periodo di indennizzo, come indicato nella scheda di Polizza, o
b) di mesi 3 (tre) di calendario a decorrere dalla data in cui i danni materiali diretti siano stati ammessi a risarcimento o sia stato pagato il sinistro che ha dato luogo alla richiesta di indennizzo dei danniindiretti;
sempreché, per il reclamo non sia in corso un arbitrato od un’azione legale.
Art. 10 - Risoluzione dell’assicurazione
Limitatamente a questa Sezione II di Polizza, il contratto è risolto di diritto nei casi di fallimento o di ammissione dell'Assicurato alla procedura di amministrazione controllata o di concordato preventivo, di messa in liquidazione, di cessione o vendita dell'attività assicurata.
Norme generali comuni alle Sezioni I e II
Art. 01 - Durata e limitazione temporale della copertura
Per le cose assicurate la garanzia ha la durata indicata nella scheda di Polizza, a partire dall’effetto della presente copertura assicurativa, anch’esso indicato nella scheda di Polizza, ma comunque non prima che le stesse siano state collaudate con soddisfazione e siano state dichiarate pronte all’uso.
La Compagnia non è obbligata per i danni che si verifichino in epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione, né per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino da difetti di cui il Contraente e/o l'Assicurato erano a conoscenza al momento della stipulazione della Polizza.
Art. 02 - Dichiarazioni inesatte e reticenze
La Compagnia presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio in base alle dichiarazioni del Contraente e/o dell'Assicurato, i quali hanno l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possono influire sul rischio. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 X.X.
Xxx. 00 - Xxxxxxxxxxxx del contratto e successive modifiche
Il contratto di assicurazione, per essere valido, deve essere stipulato per iscritto mediante Polizza, che ne determina l’effetto e la scadenza, sottoscritta dalla Compagnia a mezzo delle persone all’uopo autorizzate e dal Contraente.
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto con l’emissione da parte della Compagnia di un documento (denominato atto di variazione e/o appendice) la cui validità si intende parimenti subordinata alla sottoscrizione da parte della Compagnia, mediante le persone all’uopo autorizzate, e dal Contraente.
Art. 04 - Pagamento del premio e decorrenza della Polizza
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento. La Compagnia assicuratrice accetta il prolungamento a 30 (trenta) giorni del periodo di rispetto per il pagamento del premio, indipendentemente ed al di là delle previsioni del Codice Civile (Art. 1901 comma primo).
Se il Contraente non paga i premi o le rate del premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del 30° (trentesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.
I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla sede della Compagnia.
Art. 05 - Nuove assicurazioni - Obbligo di comunicazione
Il Contraente si obbliga, prima di stipulare un'altra assicurazione sopra la totalità o parte degli enti assicurati con la presente Polizza, a darne avviso alla Compagnia. Questa ha il diritto di farsi rilasciare dal Contraente copia della Polizza stipulata con altra Compagnia e ha la facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione al Contraente nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della copia stessa.
Art. 06 - Conservazione e ispezione degli enti assicurati
Tutti gli enti assicurati devono essere mantenuti in buone condizioni, tecniche e funzionali, conformi al loro uso e alla loro destinazione secondo le vigenti norme Ministeriali o di altro genere che riguardino il funzionamento e le verifiche degli enti assicurati. Detti enti non devono mai essere adibiti a funzioni diverse da quelle per cui sono stati costruiti o essere sottoposti a tormenti che creino sollecitazioni anormali e superiori a quelle tecnicamente consentite.
La Compagnia in qualsiasi momento ha diritto di procedere, direttamente o per mezzo di suoi incaricati, alla visita degli enti assicurati ed alla ispezione dei libri contabili; l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. L'esercizio di tale diritto non fa venire meno alcuno degli obblighi esistenti a carico del Contraente e dell'Assicurato.
Art. 07 - Aggravamento del rischio
L'assicurazione è prestata in base alle dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato alla Compagnia sulle caratteristiche dell'attività e del rischio assicurati, fornite mediante compilazione di un questionario o in alternativa qualsiasi altra proposta e/o dichiarazione scritta per la valutazione da parte della Compagnia della presente copertura assicurativa.
Qualsiasi spostamento, cambiamento, aggiunta o riparazione di una qualsiasi parte dell'impianto, dei suoi accessori o degli enti assicurati in genere e/o qualsiasi variazione alle normali condizioni di esercizio e/o gli eventuali mutamenti, intervenuti dopo la stipulazione della presente Polizza, che comportino un aggravamento del rischio devono essere comunicati per iscritto alla Compagnia, la quale, direttamente o tramite un proprio incaricato, si riserva il diritto di approvare o meno le eventuali modifiche. In caso di non approvazione, la Compagnia ha la facoltà di annullare l'assicurazione, in tutto o in parte, rimborsando al Contraente la quota di premio non goduto.
Per i sinistri che si verificano prima che siano trascorsi i termini per l'efficacia del recesso o per il pagamento del soprapremio da parte del Contraente, si applicano le disposizioni dell’Art. 1898 ultimo comma del Codice Civile.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi di detto Art. 1898 C.C.
Art. 08 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio e le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia alla facoltà di recesso.
Tuttavia, nel caso in cui il contratto sia soggetto all’applicazione di un premio minimo, l’importo versato dal Contraente per l’annualità in corso si intende comunque acquisito dalla Compagnia e le eventuali rate di premio successive alla comunicazione restano invariate.
Art. 09 - Sospensione dell’assicurazione durante il ripristino
Avvenuto un sinistro risarcibile ai sensi della presente Xxxxxxx, l'assicurazione si intende sospesa nei confronti dell'ente danneggiato o parte di esso fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.
In caso di inattività dell'Azienda per cause diverse da quelle previste all'Art. 1) delle Norme generali relative alla Sezione I - Danni materiali della presente Polizza, l'assicurazione prestata con la Sezione II di Polizza è sospesa fino al momento in cui l'attività dell'Azienda stessa viene in tutto o in parte ripresa.
Quando l'inattività dell'Azienda è parziale, l'assicurazione ha effetto limitatamente a quella parte della stessa che continua ad essere in attività.
Il premio dell'annualità in corso rimane acquisito per intero alla Compagnia.
Art. 10 - Scoperto/Franchigia
In caso di sinistro, la Compagnia corrisponde la somma liquidata a termini di Polizza, sotto deduzione dello scoperto/franchigia e con il minimo indicato nella scheda di Polizza, restando tale scoperto/franchigia e minimo a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa sotto pena di decadenza dal diritto all’indennizzo, farli assicurare da altri.
Qualora più enti assicurati siano coinvolti nello stesso sinistro, si applica solo una volta, per ciascuna Sezione di Polizza, il maggiore degli scoperti/franchigie relative al singolo ente.
Art. 11 - Sinistri - Onere della prova
In tutti i casi in cui la Compagnia rileva l’irrisarcibilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati, l’onere della prova che tale danno rientra nelle garanzie di Polizza è a carico dell'Assicurato il quale intenda far valere un diritto all’indennizzo.
Art. 12 - Sinistri - Obblighi dell'Assicurato
Al verificarsi di un evento che dia o che possa dare origine ad un danno risarcibile ai sensi della presente Polizza, il Contraente e l'Assicurato si obbligano a:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Compagnia prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Compagnia ai sensi dell’art. 1914 C.C.;
b) darne avviso alla Direzione delle Compagnia, o all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza, entro 3 (tre) giorni da quando ne hanno avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.
Il Contraente e l'Assicurato devono altresì:
c) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; la Compagnia si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Compagnia, il Contraente e l'Assicurato decadono dal diritto all’indennizzo;
d) permettere alla Compagnia di assumere la direzione ed il controllo delle riparazioni da effettuare agli enti danneggiati;
e) fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a);
f) presentare alla Compagnia, a loro spese, entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui è avvenuto il sinistro o entro altro termine convenuto per iscritto con la Compagnia, un rapporto scritto contenente informazioni dettagliate sul sinistro verificatosi.
L'Assicurato è altresì tenuto a fornire a sue spese i libri contabili e altri documenti commerciali come fatture, bilanci o altri documenti, pezze giustificative, informazioni, dichiarazioni o altre prove che possono essergli richiesti ragionevolmente dalla Compagnia, al fine di esaminare o verificare la richiesta di indennizzo nonché, qualora la Compagnia lo richieda, una dichiarazione giurata attestando la fondatezza della richiesta di indennizzo e delle informazioni fornite a riguardo;
g) fornire, a proprie spese, prove, chiarimenti e quelle altre delucidazioni che possano essergli ragionevolmente richieste dalla Compagnia.
La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Compagnia, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro 8 (otto) giorni dall'avviso di cui al punto b), questi possono prendere tutte le misure necessarie.
Art. 13 - Sinistri - Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Compagnia. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Art. 14 - Sinistri - Procedura della liquidazione del danno - Nomina dei Periti liquidatori
Alla liquidazione del danno si procede mediante diretto accordo fra le Parti, ovvero, se una di queste lo richieda, mediante Periti nominati rispettivamente uno dalla Compagnia e uno dal Contraente, con un apposito atto dal quale risulti il loro mandato.
Nel caso in cui i Periti non riescano a mettersi d'accordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Il terzo Xxxxxx può essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo, su richiesta di uno solo o di entrambi i Periti.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta viene fatta, su domanda della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale Civile e Penale nella cui giurisdizione il danno è accaduto.
A richiesta di una delle Parti, il terzo Perito deve essere scelto fuori della provincia ove il danno è avvenuto. Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio Perito. Quella del terzo Perito fa carico per metà a ciascuna delle Parti e viene liquidata dalla Compagnia alla quale l'Assicurato conferisce la facoltà di prelevare la sua quota dall'indennizzo dovutogli.
I risultati della liquidazione del danno concretati dai Periti concordi, ovvero dalla maggioranza dei Periti, sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo la rettifica degli errori materiali di conteggio.
La perizia collegiale è valida ancorché il Perito dissidente si sia rifiutato di sottoscriverla, sempreché il rifiuto sia attestato nello stesso atto di perizia dagli altri Periti.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Se la Compagnia respinge una qualsiasi richiesta d'indennizzo dell'Assicurato, e se entro 24 (ventiquattro) mesi di calendario dal momento di tale rigetto la richiesta stessa non viene sottoposta al giudizio dei Periti in base alle disposizioni contenute nel presente articolo, essa viene considerata senza seguito a tutti gli effetti e non può più dare luogo a risarcimenti di sorta ai sensi della presente Polizza.
I Periti sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.
Art. 15 - Sinistri - Mandato dei Periti liquidatori
L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure mediante l'ausilio di Periti all'uopo nominati; ai Periti è conferito il seguente mandato:
a) constatare, per quanto sia possibile, circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dalla proposta, dalla Polizza e suoi successivi Atti di Variazione; riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio che non erano state rese note alla Compagnia nonché verificare se sono stati soddisfatti gli obblighi previsti dalla presente Polizza;
c) verificare esistenza, quantità e qualità degli enti assicurati, illesi, distrutti o danneggiati determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dalla Polizza;
d) constatare quale parte dell'Azienda sia rimasta forzatamente inattiva per effetto del sinistro;
e) procedere alla stima dei danni e alla loro liquidazione, separatamente per ogni singolo ente e Sezione, comprese le spese di salvataggio, in conformità alle condizioni della presente Polizza.
Art. 16 - Sinistri - Indennizzo
Si conviene tra le Parti quanto segue:
a) se la somma assicurata alla Sezione I risulta inferiore al valore di rimpiazzo quale definito dal disposto dell'Art. 3) delle Norme generali relative alla Sezione I - Danni materiali e/o quella alla Sezione II risulta insufficiente rispetto a quanto stabilito dal disposto dell’Art. 4) delle Norme generali relative alla Sezione II – Danni da interruzione di attività, la responsabilità della Compagnia si intende proporzionalmente limitata al rapporto esistente tra la somma effettivamente assicurata e l’importo che si sarebbe dovuto assicurare.
b) salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Compagnia può essere tenuta a pagare somma maggiore, per uno o più sinistri, nel corso dell'annualità assicurativa, di quella assicurata al netto della franchigia.
Art. 17 - Sinistri - Pagamento dell'indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 (trenta) giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento viene fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Art. 2).
Art. 18 - Sinistri - Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l'Assicurato che esagerano dolosamente l'ammontare del danno, dichiarano distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occultano, sottraggono o manomettono cose salvate, adoperano a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, alterano dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilitano il progresso di questo, perdono il diritto all'indennizzo.
Art. 19 - Sinistri - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Se al verificarsi di un sinistro coesistono sugli enti assicurati più assicurazioni, esse, quali ne siano la data, la durata e gli importi assicurati, sono considerate come un'assicurazione unica e contemporanea, e la Compagnia, esclusa ogni responsabilità solidale con le altre Compagnie, paga una quota di risarcimento del danno, dei costi e delle spese in misura proporzionale al rapporto esistente fra la somma da essa assicurata e la somma complessiva di tutte le altre assicurazioni esistenti.
Art. 20 - Sinistri - Facoltà di recesso
Dopo ogni sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente e la Compagnia possono recedere dall'assicurazione. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 (trenta) giorni dalla data di invio della stessa. Nel solo caso di recesso esercitato dalla Compagnia, quest’ultima si impegna a mettere a disposizione del Contraente la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 21 - Sinistri - Diritto di rivalsa
La Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti delle persone di cui il Contraente e/o l'Assicurato debbano rispondere a norma di legge, delle Società controllate, controllanti, consociate, collegate al Contraente e/o all’Assicurato e dei loro dipendenti, salvo il caso di dolo, a condizione che il Contraente o l'Assicurato non esercitino essi stessi l'azione di richiesta di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo.
La Compagnia si riserva, invece, il diritto di esperire, a nome del Contraente e/o dell'Assicurato, ma a proprio favore, qualunque azione di rivalsa per il recupero da terzi, diversi da quelli citati in precedenza, di indennizzi da essa corrisposti all'Assicurato. Resta inoltre a completa discrezione della Compagnia la condotta di tale azione di rivalsa ed il Contraente e l'Assicurato sono tenuti a fornire le informazioni e prestare la collaborazione che la Compagnia possa ragionevolmenterichiedere.
Art. 22 - Forma delle comunicazioni alla Compagnia
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e l'Assicurato sono tenuti, debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata, telegramma, telefax o e-mail alla Direzione della Compagnia ovvero all'Agenzia alla quale la Polizza è assegnata. Se dette comunicazioni hanno per scopo di introdurre nella Polizza varianti o modifiche qualsiasi, queste debbono risultare da una dichiarazione firmata dalla Compagnia e dal Contraente.
Art. 23 - Rinnovo del contratto
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo.
Il Contraente ha la facoltà altresì ove lo ritenga conveniente di richiedere il rinnovo del contratto per una durata massima pari a
n. 180 (centoottanta giorni) con preavviso di almeno due mesi dalla scadenza.
E’ inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.
Art. 24 - Imposte e tasse
Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge o ai sensi di Polizza, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori e agli atti da essi dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Compagnia.
Art. 25 - Foro competente
Per le controversie riguardanti l’esecuzione del presente contratto è competente esclusivamente il Foro del luogo dove ha sede legale il Contraente.
.
Art. 26 - Interpretazione del testo di Xxxxxxx
La presente Polizza e le relative Appendici e Atti di Variazione, formanti parte integrante della Polizza stessa, debbono essere considerate come un unico contratto e le parole ed espressioni alle quali un particolare significato è stato attribuito in una qualsiasi parte della presente Polizza, relative Appendici e Atti di Variazione, conservano il medesimo particolare significato ovunque esse possano apparire.
Art. 27 - Rinvio alle norme di Legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 28 - Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
L'Assicuratore si impegna a dare immediata comunicazione all’Ente ed alla Prefettura-ufficio territorialmente competente del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
CONDIZIONI PARTICOLARI
(operanti solo se espressamente richiamate nella "scheda di Polizza")
Condizioni Particolari relative alla Sezione I - Danni materiali
Art. 01 - Cose ad impiego mobile
A parziale deroga dell'Art. 2), comma a) delle Norme generali relative alla Sezione I - Danni materiali di Polizza, la garanzia viene estesa ai danni derivanti da incendio, inondazione, allagamento, impantanamento, franamento, cedimento del terreno, terremoto.
Per ciascun sinistro e per tutti i sinistri avvenuti durante l'annualità assicurativa, la Compagnia non è tenuta a pagare somma superiore a quella indicata nella scheda di Polizza.
Art. 02 - Danni da inondazione, allagamento ed impantanamento nelle centrali idroelettriche
A parziale deroga dell'Art. 2), comma a) delle Norme generali relative alla Sezione I - Danni materiali di Xxxxxxx, la garanzia viene estesa ai danni causati da inondazione, allagamento ed impantanamento, conseguenti a rottura delle condotte forzate, degli organi di chiusura, delle carcasse delle turbine idrauliche o delle pompe di accumulazione, purché indennizzabili a termini di Polizza.
Per ciascun sinistro e per tutti i sinistri avvenuti durante l'annualità assicurativa, la Compagnia non è tenuta a pagare somma superiore a quella indicata nella scheda di Polizza.
Art. 03 - Danni ai basamenti
Ad integrazione di quanto previsto dalla presente copertura assicurativa, si conviene di includere in garanzia i danni ai basamenti in muratura degli enti assicurati avvenuti in conseguenza di guasti meccanici e/o elettrici che abbiano colpito il macchinario assicurato e siano risarcibili a termini di Polizza.
Per ciascun sinistro e per tutti i sinistri avvenuti durante l'annualità assicurativa, la Compagnia non è tenuta a pagare somma superiore a quella indicata nella Tabella Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti.
Art. 04 - Danni ai fabbricati
Ad integrazione di quanto previsto dalla presente copertura assicurativa, resta convenuto che la Compagnia risponde dei danni diretti e materiali cagionati ai fabbricati inerenti gli impianti oggetto della presente Polizza per rotture, lesioni, crolli, sfondamenti e simili avvenuti in conseguenza di guasti meccanici e/o elettrici che abbiano colpito il macchinario assicurato e siano risarcibili a termini di Polizza.
Questa estensione riguarda esclusivamente i fabbricati situati nel recinto dello stabilimento, indicato in Polizza.
Per ciascun sinistro e per tutti i sinistri avvenuti durante l'annualità assicurativa, la Compagnia non è tenuta a pagare somma superiore a quella indicata nella Tabella Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti.
Art. 05 - Macchine per cantiere - Trasporto e trasferimento
A parziale deroga dell'Art. 2), comma o) delle Norme generali relative alla Sezione I - Danni materiali di Xxxxxxx, la garanzia viene estesa ai danni verificatisi in occasione di trasporto o trasferimento e relative operazioni di carico e scarico, al di fuori del luogo di impiego.
Art. 06 - Macchine per cantiere - Montaggio e smontaggio
A parziale deroga dell'Art. 2), comma o) delle Norme generali relative alla Sezione I - Danni materiali di Polizza, la garanzia viene estesa alle operazioni di montaggio e smontaggio effettuate nel luogo di impiego.
Art. 07 - Impianti a fune per trasporto pubblico di persone
A parziale deroga dell'Art. 2), comma a) e successivi delle Norme generali relative alla Sezione I - Danni materiali di Xxxxxxx, si conviene quanto segue:
a) Eventi naturali
La garanzia viene estesa ai danni dovuti all'azione meccanica diretta del fulmine, a franamento, caduta massi, valanga, slavina, effetto della pressione della neve, allagamento e tromba d'aria.
b) Prove di carico e frenatura
Si precisa che sono indennizzabili i danni dovuti a prove di carico e frenatura anche se disposte dalle competenti Autorità.
c) Trasporto delle parti di ricambio
La garanzia viene estesa ai danni alle parti di ricambio, destinate a sostituire quelle danneggiate a seguito di un sinistro indennizzabile, durante il loro trasporto dal luogo dello scarico in prossimità dell'impianto al luogo di montaggio, sempreché non esista altra copertura assicurativa per lo stesso rischio.
d) Degrado d'uso delle funi
In caso di danno alle funi, l'indennizzo, tiene conto del degrado d'uso al momento del sinistro. Tale degrado è determinato in base alla durata dell'esercizio ed alla riduzione della resistenza iniziale, stabilite per ogni tipo di fune dalle norme ministeriali e relativi regolamenti.
Per ciascun sinistro e per tutti i sinistri avvenuti durante l'annualità assicurativa, la Compagnia non è tenuta a pagare somma superiore a quella indicata nella scheda di Polizza.
Art. 08 - Costi di demolizione e sgombero
Sono comprese le spese sostenute per rimuovere, demolire, bonificare, trattare, smaltire, sgomberare e trasportare le macerie e/o i residui di danni materiali diretti, risarcibili a termini della presente Polizza, fino alla più vicina discarica disponibile ad accettarli.
In nessun caso, la Compagnia è tenuta ad indennizzare un importo superiore al 20% (ventiprocento) di quello a tale titolo assicurato, indicato nella scheda di Polizza, per demolire, sgomberare e/o smaltire sostanze “tossiche e/o nocive”, di cui al
D.P.R. n° 915/82, nonché quelle “radioattive”, come da D.P.R. n° 185/64 e successive modifiche e/o integrazioni.
Per ciascun sinistro e per tutti i sinistri avvenuti durante l'annualità assicurativa, la Compagnia non è tenuta a pagare somma superiore a quella indicata nella Tabella Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti.
Art. 09 - Spese per la ricerca del danno
Sono indennizzabili le spese necessarie che l'Assicurato deve sostenere per localizzare il danno e ciò fino alla concorrenza massima indicata nella scheda di Polizza.
Dette spese sono in aggiunta ai costi necessari per rimpiazzare, riparare e per ricostruire parzialmente o totalmente gli enti assicurati interessati da un sinistro, risarcibile a termini della presente Polizza.
La franchigia a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, è quella indicata nella scheda di Polizza.
Per ciascun sinistro e per tutti i sinistri avvenuti durante l'annualità assicurativa, la Compagnia non è tenuta a pagare somma superiore a quella indicata nella Tabella Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti.
Art. 10 - Deroga alla proporzionale
A parziale modifica del disposto del paragrafo a) dell’Art. 16) delle Norme generali comuni alle Sezioni I e II di Polizza, si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro, non si da luogo all’applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20,00% (ventiprocento). Qualora tale limite del 20,00% (ventiprocento) dovesse risultare oltrepassato, il disposto del paragrafo a) dell’Art. 16) delle Norme generali comuni alle Sezione I e II di Polizza rimane operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, il risarcimento non può superare la somma assicurata medesima.
Questa estensione della garanzia prestata non si applica a quanto assicurato con la Sezione II di Polizza.
Art. 11 - Copertura automatica
A parziale modifica del disposto dei paragrafi a) e b) dell’Art. 16) delle Norme generali comuni alle Sezioni I e II di Polizza, si conviene quanto segue:
Premesso che l'Assicurato intende garantire con la presente Polizza tutti gli enti di sua proprietà della medesima tipologia di quelli descritti nella scheda di Polizza, la Compagnia si impegna ad assicurare detti enti - collaudati e pronti all’uso - dal momento della consegna senza obbligo di denuncia immediata.
La Compagnia si impegna inoltre ad assicurare gli eventuali incrementi di valore relativi agli enti preesistenti, maturati nel corso dell'annualità assicurativa.
La garanzia prevista dai due commi precedenti viene prestata fino ad un massimo del 110 % (centodieciprocento ) della somma assicurata alla Sezione I.
Qualora al momento del sinistro venga accertata una insufficienza di assicurazione si da luogo all'applicazione della regola proporzionale, ai sensi dell'Art. 1907 del Codice Civile, solo in relazione all'eccedenza del predetto 110% (centodieciprocento). L'Assicurato si impegna ad aggiornare alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa il valore totale degli enti assicurati, comprensivo sia degli inserimenti avvenuti sia delle variazioni di valore degli enti preesistenti.
In base alle dichiarazioni dell'Assicurato, la Compagnia provvede all'emissione di apposita appendice per l'aggiornamento dei valori e per la regolazione del premio relativo all'annualità trascorsa.
La suddetta regolazione viene effettuata in base alle variazioni positive e/o negative, entro il limite del 10 % (dieciprocento ) del capitale assicurato all'inizio dell'annualità trascorsa.
Il premio di regolazione, positivo e/o negativo, viene calcolato in base al 50% (cinquantaprocento) del tasso annuo in corso. Qualora l'Assicurato non ottemperi a quanto sopra indicato entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza dell'annualità assicurativa l'operatività della presente clausola resta automaticamente sospesa fino al momento in cui l'Assicurato non provveda a trasmettere i dati di regolazione alla Compagnia.
Quanto sopra non si applica agli enti valore singolo superiore a €250.000,00 (duecentocinquantamila/00) ed a quelli di proprietà di Xxxxx a noleggio, che possono essere assicurati solo a condizioni e termini da concordarsi anticipatamente tra le Parti e solo previa conferma scritta della Compagnia.
Questa estensione della garanzia prestata non si applica a quanto assicurato con la Sezione II di Polizza.
Condizioni Particolari relative alla Sezione II – Danni da interruzione di attività
Art. 01 - Tolleranza scoperto
A parziale modifica del disposto dei paragrafi a) e b) dell’Art. 16) delle Norme generali comuni alle Sezioni I e II di Polizza, resta convenuto che la garanzia viene prestata fino ad un massimo del 110,00% (centodieciprocento) della somma assicurata alla Sezione II.
Il premio provvisoriamente conteggiato su tale somma è soggetto a conguaglio alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione, come segue:
a) minore della somma assicurata, sulla differenza si fa luogo od un rimborso pro-rata del premio per un importo non superiore al 50% (cinquantaprocento) del premio pagato su tale somma assicurata per il periodo di assicurazione di cui trattasi;
Se un sinistro dovesse verificarsi dando luogo ad un reclamo ai sensi della presente Polizza, tale rimborso viene effettuato solamente sulla parte di detta differenza non colpita dal sinistro occorso.
b) maggiore della somma assicurata, il Contraente paga alla Compagnia, sulla differenza in più, un premio addizionale per un importo non superiore al 10,00% (dieciprocento) del premio corrispondente su tale somma assicurata per il periodo di assicurazione di cui trattasi.
Questa estensione della garanzia prestata non si applica a quanto assicurato con la Sezione I di Polizza.
Condizioni Particolari comuni alle Sezioni I e II
Art. 01 - Onorari dei Periti
La Compagnia rimborsa all'Assicurato, in caso di danno risarcibile a termini di Polizza, le spese e/o onorari dallo stesso sostenute per il Perito/Arbitro di parte nonché la quota parte di spese ed onorari relativa al terzo Perito/Arbitro in caso di periziacollegiale.
A tale titolo la Compagnia non è tenuta a risarcire importo superiore al limite indicato nella Tabella Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti.
CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE
Condizioni Particolari Aggiuntive comuni alle Sezioni I e II
01. Anticipo indennizzi
Il Contraente ha diritto di chiedere ed ottenere prima della liquidazione dell’indennizzo, il pagamento di un acconto pari al 50% (cinquantaprocento) dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato come indennità in base alle previsioni del perito/arbitro della Compagnia, a condizione che non esistano contestazioni circa la risarcibilità del danno e che l’ammontare del danno superi sicuramente l’importo di € 500.000,00.= (centomila/00).
Tale acconto non può comunque essere superiore a € 5.000.000,00.= (cinquemilioni/00), qualunque sia l’ammontare stimato del danno.
Il pagamento del suddetto importo è effettuato dalla Compagnia, presso la propria sede ovvero la Sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza, entro 90 (novanta) giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 (trenta) giorni dalla richiesta ed a condizione che non sia stata fatta opposizione e non sia aperta procedura giudiziaria sulla causa del sinistro a carico dell'Assicurato.
Il Contraente è tenuto a restituire immediatamente alla Compagnia, a sua richiesta, l'acconto ricevuto, maggiorato degli interessi legali, nel caso in cui successivamente risulti sussistere o venga meno anche una sola delle condizioni di cui ai commi precedenti.
02. Buona fede
A parziale deroga del disposto degli Artt. 2) e 7) delle Norme generali comuni alle Sezioni I e II di Polizza, si conviene che l'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato/Contraente di una circostanza aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente Polizza, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente ha l'obbligo di corrispondere alla Compagnia il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dalla data in cui la circostanza aggravante si è verificata.
03. Coassicurazione e Delega
Il contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Spett. Anthea Spa – Xxxxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxxx 00/00 – Vicenza; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione sono svolti per conto della Contraente dalla Spett. Anthea Spa la quale tratta con la Compagnia Delegataria.
04. E-Risk
La Compagnia non è obbligata per danni o responsabilità di qualsiasi natura - ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici - direttamente o indirettamente causati o risultanti da:
⮚ impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto di dati, microprocessore, circuito integrato o dispositivi similari, software di proprietà o in licenza d'uso di:
- riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario;
- acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza dell'errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva data di calendario;
- acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell'azione di comandi predisposti all'interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa. Sono parimenti non indennizzabili i danni direttamente o indirettamente causati da o dovuti a qualsiasi aggiornamento o modifica dei suddetti computer, sistemi di elaborazione dati, supporti di dati, microprocessori, circuiti integrati o dispositivi similari, software di proprietà o in licenza d'uso, effettuati in previsione del cambio di data all'anno 2000;
⮚ virus informatici di qualsiasi tipo;
⮚ accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti omeno dell'Assicurato, non autorizzati
⮚ cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti;
anche se causati da atti dolosi ed anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di Xxxxxxx.
05. Termini denuncia sinistri
Il termine dell’avviso di sinistro, in deroga all’art . 1913 del C.C. viene fissato in giorni 15.
CLAUSOLE SPECIALI (CS)
(sempre operanti)
Clausole Speciali relative alla Sezione I - Danni materiali
01. Danni ai nastri trasportatori non metallici
In caso di danno ai nastri trasportatori non metallici, a parziale deroga dell'Art. 4), comma a) delle Norme generali relative alla Sezione I - Danni materiali di Xxxxxxx, si conviene che l'indennizzo tiene conto del degrado d'uso al momento del sinistro.
02. Materiali refrattari e filtri
A parziale deroga dell'Art. 4), comma a) delle Norme generali relative alla Sezione I - Danni materiali di Xxxxxxx, si conviene che in caso di danno a filtri e/o materiali refrattari l'indennizzo tiene conto del deprezzamento del valore di filtri e materiali refrattari colpiti in funzione di:
- tempo di esercizio dei filtri o refrattari danneggiati;
- vita media in condizioni di normale esercizio (riscontrabile dalle tabelle fornite dal costruttore o, in assenza di queste, dalla data normalmente programmata per la loro sostituzione).
Resta comunque stabilita una percentuale minima di deprezzamento, pari al 20% (ventiprocento) del loro costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o frazione di anno di esercizio, col massimo del 80% (ottantaprocento).
Si conviene, inoltre, che la Compagnia non è tenuta ad indennizzare i danni ai refrattari conseguenti alla prima applicazione di calore.
03. Prime esecuzioni o prototipi
Le macchine o impianti che costituiscano per il Contraente/Assicurato una prima esecuzione o prototipo, sia per le caratteristiche che per i criteri o i concetti tecnici applicati, sono esclusi dalla garanzia.
04. Revisione di impianti e turbine a vapore
Per prevenire il verificarsi di danni, la Contraente o l’Assicurato provvederanno periodicamente, a loro spese, all’accurata revisione di ogni turboalternatore a vapore (parti meccaniche ed elettriche), completamente aperto.
Le revisioni vanno fatte, indipendentemente dalla decorrenza della garanzia, tenendo conto delle esigenze di lavoro, ogni 9.000 (novemila) ore di funzionamento o, al più tardi, dopo 2 (due) anni dall’ultima revisione. Nel caso di turboalternatori a vapore, nuovi di fabbrica, la prima revisione deve venire eseguita prima che scada la garanzia.
Per gli impianti con un massimo di 1.500 (millecinquecento) ore di funzionamento all’anno, la revisione deve avvenire almeno ogni 3 (tre) anni, quando le turbine sono protette da efficaci chiusure e drenaggi nelle condotte del vapore di alimentazione e di scarico contro le infiltrazioni di vapore ed acqua, durante i periodi di inattività.
Quanto sopra non solleva la Contraente e l’Assicurato dall’obbligo di attenersi alle istruzioni del costruttore.
La Compagnia si riserva di concedere, su richiesta del Contraente o dell’Assicurato un differimento della revisione se le condizioni di esercizio lo permettono, purchè non ne derivi un pericolo per l’impianto.
05. Trasformatori ed alternatori
A parziale deroga dell'Art. 4), comma a) delle Norme generali relative alla Sezione I - Danni materiali di Polizza, si conviene che in caso di danno a trasformatori e ad alternatori, che siano in esercizio da oltre 12 (dodici) anni, l'indennizzo relativo agli avvolgimenti ed ai pacchi lamellari tiene conto del degrado d'uso che viene consensualmente fissato nella misura del 5% (cinqueprocento) del loro costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o frazione di anno di esercizio, oltre il dodicesimo, col massimo del 50% (cinquantaprocento).
Clausole Speciali relative alla Sezione II-– Danni da interruzione di attività