Convenzione Quadro tra
Convenzione Quadro tra
l’Università degli Studi di Trieste e
l’Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park
l’Università degli Studi di Trieste, in prosieguo denominata “Università”, con sede legale in Xxxxxxxx Xxxxxx, 0
- 00000 Xxxxxxx, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Xxxxxxx Xx Xxxxxxx, nato a Udine (UD), il 17 giugno 1965, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell’Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 luglio 2020
e
l’Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park, in prosieguo denominata “Area Science Park”, con sede legale in Località Padriciano, 99– 34149 Trieste, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, nato a Trieste (TS), il 20 aprile 1948, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell’Ente, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2020, n. 58,
di seguito anche indicate “Parti”,
premesso che
- l’Università di Trieste ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l’organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell’insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall’ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;
- Area Science Park è un ente pubblico nazionale di ricerca, vigilato dal Ministero dell’Università
e della Ricerca, che favorisce e promuove l’innovazione, lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e il trasferimento dei suoi risultati al mercato, lo sviluppo del sistema economico basato sulla ricerca scientifica e tecnologica e sull’innovazione e che supporta i processi di creazione di nuove imprese innovative, tenuto conto degli obiettivi strategici fissati a livello nazionale ed europeo e delle linee di indirizzo del Ministero vigilante;
- nell’ambito delle proprie finalità̀ istituzionali, Area Science Park promuove e svolge attività di ricerca scientifica e tecnologica fondamentale e applicata, di trasferimento di conoscenze e tecnologie, di diffusione dell’innovazione verso il tessuto produttivo, di formazione e di
promozione in campo industriale; promuove lo sviluppo del proprio Parco scientifico e tecnologico; realizza progetti per lo sviluppo della competitività delle imprese e dei territori basato sull’innovazione; sperimenta, migliora e diffonde le proprie metodologie operative; promuove il miglioramento dei servizi e delle infrastrutture; definisce, progetta e gestisce piattaforme scientifiche e tecnologiche;
- per il conseguimento delle proprie finalità, sia l’Università che Area Science Park possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi;
- Area Science Park è il soggetto attuatore e beneficiario diretto degli interventi finanziari previsti nell’ambito del Protocollo di Intesa siglato il 1° marzo 2018 tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per la realizzazione di ARGO, il sistema strategico basato sull’innovazione
di processi e prodotti per lo sviluppo economico a livello regionale, nazionale e internazionale, in grado di generare incrementi di produttività all’intero sistema economico attraverso l’interazione tra ricerca e industria, considerata il vero fattore trainante dello sviluppo, strutturato sul modello Hub & Spoke e realizzato attraverso lo sviluppo di quattro asset: 1) Industrial Innovation Harbour - IIH - Porto dell’Innovazione Industriale, 2) High Impact Net – HIN, 3)
Industry Platform 4 FVG – IP4FVG ‐ Piattaforma Digitale per le imprese e 4) Piattaforme Tecnologiche);
- l’Università e Area Science Park hanno già sviluppato proficue collaborazioni nella realizzazione di progetti di trasferimento tecnologico e nello svolgimento di attività congiunte di ricerca e scientifiche nonché di didattica;
- con la presente Convenzione l’Università e Area Science Park intendono sancire il raggiungimento di un’intesa per lo svolgimento di attività di comune interesse con l’obiettivo di dare attuazione a iniziative sinergiche nell’ambito di un rapporto di collaborazione strategica a lungo termine;
convengono e stipulano quanto di seguito.
Articolo 1 – Oggetto
1. Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione Quadro.
2. Le Parti si impegnano reciprocamente, nell’ambito e nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare, in forma convenzionale o istituzionale, opportunità e iniziative di collaborazione nel campo dell'innovazione tecnologica e sociale, del trasferimento, tecnologico e di know how, nonché di valutazione di impatto delle soluzioni innovative e applicate.
Articolo 2 – Obiettivi e progetti
1. L'obiettivo generale perseguito attraverso la stipulazione della presente Convenzione è lo svolgimento di attività in ambiti di comune interesse, quali in via esemplificativa ma non esaustiva:
• Super calcolo e Big data
• Digital innovation
• Innovation intelligence services
• Data lake
• FinTech e Sandboxes/Regolamentazione innovativa
• Implicazioni etiche nel campo dell'innovazione
• Strategie e metodologie riparative
• Energia Rinnovabile
• Educazione continua per le imprese
• Giustizia riparativa
• Sostenibilità ambientale ed energetica (Energia Ambiente Rifiuti)
• PROOF OF CONCEPT (POC) di tecnologie universitarie
• Sviluppo di piani di commercializzazione di brevetti
• Attivazione di network internazionali per la diffusione e la promozione delle innovazioni e delle iniziative imprenditoriali anche presso fiere ed eventi di rilievo
• Pooling brevettuale/tecnologico finalizzato ad incrementare il valore dei brevetti/tecnologie
• Attrazione di imprese e multinazionali sul territorio.
• Economia circolare e decarbonizzazione (declinati su power, industry, transportation, i.e. settori energia, industria, trasporti)
• Ambiti del sistema strategico basato sull'innovazione ARGO
• Ricerca e sviluppo in ambito biologico e medico preclinico e traslazionale
• Ricerca in ambito bioetico e di etica medica
• Tecnologie marittime (navali, portuali, logistiche).
2. Competerà alle Direzioni delle Parti individuare di comune accordo i progetti e le iniziative atti al conseguimento dell’obiettivo generale della presente Convenzione, nonché gli strumenti di realizzazione della collaborazione, quali in via esemplificativa:
• sviluppo di studi e pubblicazioni scientifiche;
• progettazione su programmi internazionali, nazionali e in collaborazione con soggetti pubblici e privati;
• attività di formazione e diffusione di nuova conoscenza;
• comunicazione e sensibilizzazione in ambito di trasferimento di conoscenza e trasferimento tecnologico;
• sviluppo e promozione internazionale di nuove imprese innovative;
• attivazione di borse di avviamento alla ricerca, ai sensi dell’art. 18, comma 5 lettera f) della L.
240/2010;
• finanziamento posti di ruolo personale docente e ricercatori.
Art. 3 – Modalità della collaborazione
1. Le modalità attuative delle predette collaborazioni, quali la realizzazione di progetti di ricerca applicata o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse per il perseguimento dell’obiettivo generale della presente Convenzione, potranno, di volta in volta, essere regolate da specifici atti e/o accordi che costituiranno parte integrante di quest’ultima.
2. Gli atti e/o accordi attuativi in questione indicheranno gli obiettivi specifici di ciascun progetto e iniziativa, individuati e stabiliti di comune accordo dalle Direzioni delle Parti, e regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l’utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria.
3. I suddetti atti e/o accordi attuativi dovranno prevedere altresì il referente, la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegnano le strutture organizzative delle Parti, attraverso il coinvolgimento delle risorse umane e strutturali più idonee al conseguimento degli obiettivi specifici del progetto o dell’iniziativa, nonché il reperimento, qualora reputato necessario, di particolari professionalità esterne funzionali ad attività specifiche, e le eventuali condizioni per l’utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati.
4. I suddetti accordi attuativi potranno essere eventualmente stipulati con il coinvolgimento di soggetti terzi
pubblici e privati.
5. Nel caso la controparte sia un ente pubblico e gli atti succitati riguardino la gestione di attività di interesse comune, essi dovranno attenersi alla disciplina di cui all’art. 15 della legge 241/90 s.m.i.
6. Qualora gli accordi attuativi prevedano prestazioni da eseguirsi da parte di terzi e non siano praticabili fattispecie convenzionali di partenariato pubblico vs. pubblico o pubblico vs. privato disciplinate dalla legge, le Parti dovranno agire in rigorosa osservanza della normativa sui contratti pubblici.
7. Gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione quadro dovranno essere, inoltre, conformi a quanto previsto dai Regolamenti per l’amministrazione, la finanza e la contabilità adottati da ciascuna delle Parti e alle “Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all’Università degli Studi di Trieste” dell’Ateneo.
8. La presente Convenzione non comporta oneri finanziari specifici per le Parti né l’erogazione di servizi contendibili. Ciascuna Parte garantisce di sostenere i costi di esecuzione delle attività discendenti a proprio carico dalla presente Convenzione, salvo che non sia diversamente specificato negli accordi attuativi.
9. Nel caso di convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, stipulati a titolo oneroso, in riferimento alla presente Convenzione, essi dovranno comunque rientrare nell’ambito delle finalità istituzionali delle Parti, che in particolare per l’Ateneo sono così individuate:
• attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale dell’Ateneo;
• attività didattiche, compresi tra l’altro corsi non curriculari, seminari, cicli di conferenze.
10. La presente Convenzione non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina.
11. La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascun Ente, ai sensi dell’art. 10 della presente Convenzione Quadro.
12. Le Parti concordano di garantire un’adeguata visibilità alla presente Convenzione.
13. Iniziative di comunicazione, promozionali o pubblicitarie della presente Convenzione e delle attività
intraprese o realizzate sulla base di essa dovranno essere previamente concordate dalle Parti.
14. In ogni opera o scritto, nel materiale e nelle attività di comunicazione riguardanti le azioni attuative della presente Convenzione dovrà essere menzionato l’intervento di entrambe le Parti e fatto uso dei relativi loghi e segni distintivi.
15. La presente Convenzione non genera alcun diritto di esclusiva. Ne consegue che ciascuna Parte è libera di sottoscrivere accordi similari con soggetti terzi.
Articolo 4 – Referenti della Convenzione
1. Per l’attuazione e la gestione delle attività di cui all'art. 1, ciascuna Parte designerà con separato atto, dandone comunicazione scritta all’altra, un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.
2. In caso di sostituzione del proprio referente ciascuna Parte informerà l’altra non appena possibile con comunicazione scritta.
Articolo 5–Clausola di non concorrenza
1. Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell’Ateneo e di Area Science Park. In caso contrario, i Referenti della Convenzione di cui all’art. 4, sono tenuti a comunicare senza ritardo eventuali situazioni di conflitto d’interesse effettivo o potenziale.
Articolo 6 – Clausola di segretezza e riservatezza
1. Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra Parte di cui venissero a conoscenza in forza dell’attività svolta nell’ambito della collaborazione instaurata con e nell’ambito della presente Convenzione Quadro.
2. Nell’espletamento delle attività attuative della presente Convenzione, ciascuna Parte dovrà, inoltre,
mantenere la riservatezza su tutte le informazioni, le idee di ricerca, gli approcci, le metodologie, i tools, le analisi, i rapporti, gli studi, il know-how, i documenti e i dati di natura tecnica, scientifica e organizzativa qualificati come confidenziali o che ragionevolmente possano essere identificati come tali (di seguito indicate per brevità “Informazioni Riservate”).
3. Ciascuna della Parti si impegna altresì a non riprodurre e utilizzare per fini diversi da quelli previsti dalla presente Convezione le Informazioni Riservate che siano state qualificate come tali fornite e/o rivelate dall’altra Parte o che abbia comunque acquisito nell’esecuzione delle attività attuative della presente Convezione.
4. Le Parti si impegnano, in particolare, a:
- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi Informazione Riservata trasmessa dall’altra Parte, senza il preventivo consenso scritto della Parte titolare delle informazioni stesse, fatta eccezione per le informazioni, le decisioni, le notizie e i dati per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione;
- conservare con la massima cura e diligenza le Informazioni Riservate, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività attuative della presente Convenzione; detti soggetti dovranno essere previamente informati del carattere confidenziale delle informazioni e impegnarsi a rispettare, nelle forme che verranno meglio definite da ciascuna Parte, gli obblighi di riservatezza previsti dalla presente Convenzione ed eventualmente dagli accordi attuativi;
- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi Informazione Riservata trasmessa dall’altra Parte, per fini diversi da quanto previsto dalla presente Convenzione, senza il preventivo consenso scritto della Parte titolare delle informazioni stesse;
- astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo
le Informazioni Riservate, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini delle attività attuative della presente Convenzione.
5. Su richiesta di ciascuna Parte, l’altra Parte restituirà immediatamente tutti i documenti contenenti le Informazioni Riservate ovvero, sempre su richiesta, ne distruggerà qualsiasi copia o riproduzione.
6. Resta inteso che le Informazioni Riservate rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che le fornisce e che nessuna disposizione della presente Convenzione o altra dichiarazione formulata nell’espletamento delle attività attuative della presente Convenzione potrà essere interpretata come concessione di licenza o qualsivoglia altro diritto sulle informazioni stesse.
7. Gli obblighi di cui al presente articolo sopravvivranno alla cessazione della presente Convenzione, per qualsiasi ragione intervenuta, e dovranno essere rispettati per un periodo di ulteriori cinque (5) anni.
8. La violazione degli impegni di riservatezza a opera di una della Parti darà diritto all’altra Parte di risolvere la presente Convenzione e gli eventuali accordi attuativi già stipulati. La Parte non inadempiente dovrà darne comunicazione scritta, a mezzo PEC, all’altra Parte e la presente Convenzione si considererà risolta al ricevimento della comunicazione. È fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.
9. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate Informazioni Riservate quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione erano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore, o che lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato la presente Convenzione.
Articolo 7 – Clausola di limitazione di responsabilità
1. Area Science Park non si assume le obbligazioni dell’Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell’Università.
2. L’Università non si assume le obbligazioni di Area Science Park né la rappresenta, agendo sempre ed
esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte di Area Science Park.
3. È esclusa ogni garanzia dell’Università per le obbligazioni contratte da Area Science Park; è parimenti esclusa ogni garanzia di Area Science Park per le obbligazioni contratte dall’Università.
Articolo 8– Spazi, Attrezzature e Servizi tecnici
1. Per consentire lo svolgimento della generale attività realizzativa di specifici progetti anche multidisciplinari e di iniziative attuative della presente Convenzione, le Parti mettono reciprocamente a disposizione l'uso dei propri locali, laboratori, attrezzature e servizi tecnici.
2. Per la specificità e l'impianto normativo che contraddistinguono la gestione degli impianti e dei servizi informatici e telematici le Parti dovranno concordare le modalità di utilizzo, tenuto conto dei conseguenti carichi economici e delle esigenze di risorse umane necessarie, esplicitandole in forma palese negli atti di stipula.
3. Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero comportare l'installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico- scientifico, ovvero per l’avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica.
Articolo 9 - Coperture assicurative e Sicurezza
1. Ciascuna Parte garantisce le coperture assicurative di legge contro il rischio degli infortuni del proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi e nel quadro della presente Convenzione, anche presso i locali e i laboratori dell’altra Parte.
2. Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.
3. Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza
in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.
Articolo 10–Proprietà intellettuale dei risultati
1. Le conoscenze pregresse di una Parte sono e restano di titolarità e proprietà della Parte medesima (background), così come i diritti di proprietà intellettuale che non siano stati generati come risultato delle attività attuative della presente Convenzione, rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che li ha generati (sideground). La presente Convenzione non attribuisce dunque ad alcuna delle Parti alcun diritto in merito ai titoli di proprietà intellettuale dell’altra Parte.
2. In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell’attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all’approvazione degli Organi competenti.
Articolo 11 – Trattamento dei dati personali
1. Le Parti si danno atto che gli eventuali trattamenti di dati personali che saranno effettuati nell’ambito delle attività conseguenti alla presente Convenzione quadro verranno effettuati da ciascuna Parte in qualità di titolare autonomo del trattamento per quanto di propria competenza e si impegnano altresì reciprocamente a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito “GDPR”), dal D.Lgs. 196/2003 “Codice privacy”, modificato dal D. Lgs. 101/2018 e s.m.i. e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, qualora
applicabili.
2. Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nella presente Convenzione in rappresentanza delle parti sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione della presente convenzione e della esecuzione del rapporto giuridico che ne discende conformemente alle informative rese ai sensi dell’art. 13 del GDPR, che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a loro conoscenza nell'ambito delle proprie procedure interne.
3. Ciascuna Parte rende disponibili le informative per tali categorie di interessati, unitamente ai loro eventuali aggiornamenti, nella sezione “privacy” del proprio sito web.
4. Ciascuna Parte, nell’ambito delle attività attuative della presente Convenzione, si impegna a mantenere indenne e manlevare l’altra Parte da ogni contestazione, azione e/o pretesa avanzate nei confronti di quest’ultima o di entrambe le Parti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze della normativa citata al comma 1 del presente articolo, non ascrivibili alla Parte che deve essere tenuta indenne.
Articolo12– Durata, rinnovo e recesso
1. La presente Convenzione ha la durata di anni tre, a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata, a scadenza, per ulteriori periodi triennali, con scambio di comunicazioni scritte, almeno tre mesi prima della scadenza.
2. Le Parti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso di tre mesi.
3. Il preavviso per il recesso è ridotto a 45 giorni nel caso di inattività protratta, o attività che rappresenti duplicazione di altre.
4. Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa qualora l’attività derivante dalla presente Convenzione comporti occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie.
5. In ogni caso il recesso dev’essere comunicato alla controparte con Posta Elettronica Certificata.
Articolo 13 - Clausola di legalità
1. Sulla base di quanto previsto dalla legge 190/2012 e s.m.i., le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell’ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee a evitare la commissione di reati e illeciti.
2. Area Science Xxxx dichiara di aver preso visione e accettare le disposizioni contenute nel Codice Etico, nel Codice di Comportamento e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottati dall’Università e consultabili nel sito web dell’Ateneo.
3. L’Università dichiara di aver preso visione e accettare le disposizioni contenute nel Codice di Comportamento e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottati da Area Science Park e consultabili nel sito web dell'Ente alla pagina Amministrazione trasparente.
Articolo 14- Controversie
1. Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nella presente Convenzione, che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi, e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione.
2. Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.
Articolo 15- Spese
1. La presente Convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per l’attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.
2. Eventuali spese, imposte e tasse inerenti al presente atto sono ripartite fra le Parti.
3. L’imposta di bollo è assolta ai sensi del D.M. 17/6/2014.
4. La presente Convenzione sarà registrata in caso d’uso ai sensi dell’art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R.
n. 131/1986.
5. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.
Il Rettore dell’Università degli Studi di Trieste Firmato digitalmente da:Xxxxxxx Xx Xxxxxxx Organizzazione:UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE/80013890324 Unita':AREA SERVIZI ICT Data:17/09/2020 12:09:13 | Il Presidente dell’Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica FdirimTartioedsitgeita–lmAernetea dSacience Park XXXXXX XXXXXXXX CN = XXXXXXXX XXXXXX X = IT |
**Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell’ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l’art. 21 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82.