ACCORDO DI PROGRAMMA
ACCORDO DI PROGRAMMA
PER LA DEFINIZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI DI PILE E ACCUMULATORI
Tra
Associazione Nazionale Comuni Italiani, con sede legale in Xxxx, Xxx xxx Xxxxxxxx, 00 – 00186, cod. fiscale 80118510587, nella persona dell’avv. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, all’uopo delegato dal Presidente (l’“ANCI”)
e
Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori, consorzio con personalità giuridica di diritto privato, con sede operativa in Xxxxxxxxx Xxxxxxx (Xxxxxx), xxx X. Xxxxxx xx Xxxxx 00/00, cod. fiscale 07481770969, nella persona del Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, nella sua qualità di Presidente, che agisce in virtù dei poteri conferitigli con delibera dell’Assemblea del 26.10.2012 (il “CDCNPA”).
PREMESSO
a) che il Decreto Legislativo 20 Novembre 2008 n. 188 e successive modifiche e integrazioni, disciplina l’immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori, nonché la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori, in attuazione della Direttiva 2006/66/CE;
b) che ai sensi delle citate norme i Produttori o i terzi che agiscono in loro nome, organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi di raccolta separata di pile e accumulatori portatili e di pile e accumulatori industriali e per veicoli, idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale, con le modalità specificate agli articoli 6 e 7 del suddetto Decreto Legislativo;
c) che nel rispetto degli obiettivi di recupero indicati dall’art. 8 del suddetto Decreto Legislativo e al fine di organizzare e gestire i sistemi di raccolta separata, i produttori di pile e accumulatori possono avvalersi delle strutture di raccolta ove istituite dal servizio pubblico, previa stipula di una convenzione;
d) che tale raccolta differenziata deve essere organizzata secondo le categorie di pile e accumulatori indicati nella tabella 1 nell’Allegato 1 del D.lgs.188/2008, ovvero:
Categoria | Tipologia |
Pile e accumulatori portatili | Pila Zinco Carbone |
Pila Zinco Cloruro | |
Pila Alcalina | |
Pila al Litio |
Pila Zinco Aria | |
Pila Zinco Argento | |
Accumulatori al Piombo | |
Accumulatori al Nichel Cadmio | |
Accumulatori Nichel Idruri Metallici | |
Accumulatori al Litio | |
Batterie Nichel Cadmio | |
Altre tipologie di Pile e Accumulatori Portatili |
Categoria | Tipologia |
Accumulatori per Veicoli | Piombo |
Nichel Cadmio | |
Altre tipologie di Accumulatori Industriali |
Categoria | Tipologia |
Accumulatori Industriali | Piombo |
Nichel Cadmio | |
Altre tipologie di Accumulatori Industriali |
e) che il Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori costituito dai Sistemi Collettivi e Individuali è il consorzio, avente personalità giuridica di diritto privato, costituito sulla base dell’art. 16 del D.Lgs. 188/08 per assicurare l’ottimizzazione delle attività di competenza dei Sistemi Collettivi e Individuali, a garanzia di comuni, omogenee ed uniformi condizioni operative, al fine di incrementare le percentuali di raccolta e di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori;
f) che l’organizzazione e la gestione della raccolta differenziata devono essere poste in essere secondo criteri che assicurino la prevenzione e – comunque – la minimizzazione degli impatti sull’ambiente e privilegino l’efficacia, l’efficienza e l’economicità del servizio;
g) che l’ANCI si pone l’obiettivo di valorizzare il rifiuto raccolto dai Comuni e dai Soggetti Gestori del servizio pubblico, attraverso una loro partecipazione diretta nel mercato delle materie prime seconde;
h) che l’ANCI intende promuovere attività volte a favorire la green economy attraverso la partecipazione degli Enti Locali nella fase di pianificazione strategica degli investimenti industriali, necessari all’ottimizzazione della filiera del riciclo nel territorio;
i) che l’ANCI e il Centro di Coordinamento si impegnano a promuovere attività di denuncia e prevenzione dell’illegalità che attualmente è presente nel mercato dei rifiuti di pile e accumulatori, quale l’immissione illecita di prodotti non conformi agli standard CE da parte di soggetti non autorizzati;
j) che sulla base della dichiarazione di immesso sul mercato di ciascuno dei Sistemi Collettivi o Individuali aderenti al CDCNPA, sono agli stessi state assegnate, zone specifiche di competenza nelle quali i Sistemi Collettivi o Individuali si sono impegnati a gestire i rifiuti di pile e accumulatori in favore dei Centri di Raccolta gestiti dai Sottoscrittori ed iscritti al Portale del CDCNPA;
CONSIDERATO
a) che, ai sensi dell’art. 6 comma 3 e dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 188/08 il CDCNPA, in rappresentanza dei produttori di pile e accumulatori, può avvalersi delle strutture di raccolta ove istituite dal servizio pubblico, tramite un accordo di programma stabilito con ANCI che definisca le condizioni generali per il ritiro da parte dei Sistemi Collettivi e Individuali dei rifiuti di pile e accumulatori portatili e di pile e accumulatori industriali e per veicoli, garantendo la razionalizzazione e l'omogeneità a livello territoriale dell'intervento;
b) che è stata riconosciuta la necessità di garantire una gestione coordinata dell’applicazione del presente Accordo di Programma, nella quale il Centro di Coordinamento assuma un ruolo di coordinamento rispetto all’operato dei Sistemi Collettivi e Individuali responsabili per conto dei Produttori per le attività di ritiro presso i Centri di Raccolta, come di seguito definiti;
c) che sia ANCI sia il Centro di Coordinamento intendono confermare il proprio impegno a perseguire concretamente gli obiettivi di prevenzione e riduzione dell’impatto sull'ambiente della gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, in ottemperanza alle finalità perseguite dall’intero sistema normativo;
d) che, ai sensi dell’art. 6 comma 3 e dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 188/08, con riferimento al precedente punto a), ANCI e i Produttori di pile e accumulatori stabiliscono le modalità di ristoro degli oneri per la raccolta separata di pile e accumulatori sostenuti dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e le modalità di ritiro da parte dei produttori presso i centri di raccolta;
e) che ANCI e il Centro di Coordinamento, in relazione alla particolare complessità delle problematiche operative e del carattere di novità dell’intero sistema, hanno convenuto sull’opportunità di incontrarsi con cadenza periodica per confrontarsi sui principi guida dell’Accordo di Programma e sulle misure implementative adottate, confermando reciproca disponibilità a adottare ogni misura necessaria al fine di adattarne i contenuti;
f) che ANCI e il Centro di Coordinamento, in base al principio della sussidiarietà, debbono garantire la raccolta del rifiuto di pile e accumulatori anche quando vengano meno le
condizioni di sostenibilità economica, fatto salvo che i Sistemi Collettivi e Individuali operano in regime di libero mercato, ai sensi dell’art. 21 comma 1 del D.Lgs. 188/08
RILEVATO
a) che, ai sensi dell’art 6 comma 4 del D.Lgs. 188/08 la raccolta separata di rifiuti di pile e accumulatori portatili è organizzata prevedendo che i distributori che forniscono nuove pile e accumulatori portatili pongano a disposizione del pubblico dei contenitori per il conferimento dei rifiuti di pile e accumulatori nel proprio punto vendita. Tali contenitori costituiscono punti di raccolta e non sono soggetti ai requisiti in materia di registrazione o di autorizzazione di cui alla vigente normativa sui rifiuti;
CONCORDANO
1. PREMESSE
Le premesse, i “considerata”, i “rilevata” e gli allegati formano parte essenziale e integrante del presente Accordo di Programma.
2. DEFINIZIONI
I termini indicati nel presente Accordo di Programma con la lettera maiuscola hanno il significato di seguito rispettivamente attribuito:
• Accordo di Programma: indica il presente accordo stipulato ai sensi dell’art. 6 comma 3 e dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 188/08.
• Condizioni Generali di Ritiro: indica le Condizioni Generali per il ritiro di rifiuti di pile e accumulatori portatili e pile e accumulatori industriali e per veicoli dai Luoghi di Raccolta di cui agli Allegati 1 e 3 al presente Accordo di Programma.
• Convenzione Operativa: indica le convenzioni per adesione di cui agli Allegati 2 e 4 del presente Accordo di Programma, relative alla gestione dei rifiuti di pile e accumulatori portatili e pile e accumulatori industriali e per veicoli.
• Informativa Privacy: indica l’informativa resa ai sensi del D. Lgs. 196/03 pubblicata sul Portale.
• Pile e accumulatori portatili: indica le pile e accumulatori portatili di cui all’art. 2 lettera
c) del D. Lgs 188/08 e s.m.i.
• Pile e accumulatori industriali e per veicoli: indica le pile e accumulatori industriali e per veicoli di cui all’art. 2 lettera e) e f) del D. Lgs 188/08 e s.m.i.
• Portale: indica il sito xxx.xxxxxx.xx.
• Punto di Prelievo: una o più Unità di Carico destinati alla raccolta di rifiuti di pile e accumulatori.
• Richiesta di Ritiro: ha il significato attribuito a tale termine nelle Condizioni Generali di Ritiro.
• Sistema Collettivo: sistema di raccolta, trattamento e riciclaggio di rifiuti di pile e accumulatori di cui agli art. 6, 7 e 10 del Decreto 188/08, partecipato da due o più produttori di pile e accumulatori.
• Sistema Individuale: sistema di raccolta, trattamento e riciclaggio di rifiuti di pile e accumulatori di cui agli art. 6, 7 e 10 del Decreto 188/08, istituito dal singolo produttore di pile e accumulatori.
• Sottoscrittore: ha il significato di soggetto giuridico che sottoscrive la convenzione operativa. Possono essere Sottoscrittori nell’ambito del presente accordo di programma solo i seguenti soggetti:
✓ Comuni o soggetti che gestiscono i Centri di Raccolta presso i quali si trovano i rifiuti di pile e accumulatori raccolti in maniera differenziata nell'ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani (rif. art.6, comma 3, e art. 7, comma.6, D.Lgs. 188/08, ultimo capoverso), d’ora in poi CdR Comunali;
• Unità di Carico: contenitore destinato alla raccolta esclusiva di rifiuti di pile e accumulatori accessibile all'utilizzatore finale e distribuito sul territorio secondo quanto previsto dall’art. 2 lettera “t” del Decreto 188/08 e s.m.i.
• Zone di Competenza: indica le zone di competenza assegnate al Soggetto Gestore sulla base del sistema di assegnazione regolato dal CDCNPA.
3. OBBLIGHI DELLE PARTI
3.1 Il Centro di Coordinamento coordina le attività dei Sistemi Collettivi e Individuali, i quali assicurano il ritiro e la raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori presso i Centri di Raccolta.
3.2 ANCI si impegna a promuovere la realizzazione da parte dei Comuni, secondo criteri che privilegino l’efficienza, l’efficacia e l’economicità del servizio, di adeguati sistemi di raccolta differenziata di pile e accumulatori.
3.3 Le parti convengono che l’operatività del sistema sarà disciplinata dal seguente sistema di regole:
3.3.1 Al fine di usufruire del servizio di ritiro dei rifiuti di pile e accumulatori coordinato dal Centro di Coordinamento, i Comuni ovvero i gestori delegati del Centro di Raccolta, qualunque sia la rispettiva forma giuridica e il loro rapporto con il Comune, (i “Sottoscrittori”) devono:
- assicurare che ciascun Centro di Raccolta sia e si mantenga conforme ai requisiti tecnico-organizzativi definiti dall’Allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i., anche secondo quanto previsto all’art. 2 comma 8 del medesimo D.M. ovvero ai diversi requisiti previsti dalla Normativa Ambientale;
- iscrivere i Centri di Raccolta destinatari dei servizi di ritiro all’apposito portale internet messo a disposizione dal Centro di Coordinamento xxx.xxxxxx.xx, sottoscrivendo le Convenzioni Operative e le relative Condizioni Generali di Ritiro di cui agli Allegati al presente Accordo di Programma, e impegnandosi a mantenere aggiornate le informazioni fornite a portale.
3.3.2 I Sistemi Collettivi e Individuali e i Sottoscrittori che sottoscrivono le Convenzioni Operative e le Condizioni Generali di Ritiro si impegnano a rispettare con diligenza le obbligazioni in esse contenute.
3.3.3 A fronte dell’implementazione dei livelli minimi di servizio per la raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori portatili e al raggiungimento delle soglie di premialità i Sistemi Collettivi e Individuali erogheranno i contributi economici ivi previsti ai Soggetti Beneficiari.
3.3.4 In ogni caso, nella gestione dei rifiuti di pile e accumulatori presso i Centri di Raccolta i Sottoscrittori dovranno attenersi alle Normative Ambientali di volta in volta applicabili, con particolare attenzione a quelle relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008, anche a tutela dei privati che abbiano eventualmente accesso al Centro di Raccolta.
3.3.5 Per quanto riguarda le attività di propria competenza, i Sistemi Collettivi e Individuali inseriscono o adeguano, qualora necessario, nei contratti con i propri fornitori di logistica specifici obblighi di attenersi alla Normativa Ambientale con particolare attenzione a quelle relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
3.3.6 il Centro di Coordinamento e i Sottoscrittori si impegnano a trasmettere tutti i dati e le informazioni relativi ai quantitativi raccolti con cadenza semestrale, utilizzando gli strumenti informatici in ambiente Internet, messi a disposizione da ANCI.
4. ISCRIZIONE E REQUISITI DI BASE DEI CENTRI DI RACCOLTA
4.1 Registrazione On line
La registrazione on line al portale del CDCNPA (xxx.xxxxxx.xx) viene effettuata dal Sottoscrittore per ciascun Centro di Raccolta gestito che ottempera ai requisiti minimi di cui al successivo articolo 4.2; al momento della registrazione il Sottoscrittore deve indicare, tra l’altro, oltre ai requisiti minimi di cui al punto 4.2, i seguenti elementi:
a) l’anagrafica del Sottoscrittore comprensiva delle informazioni necessarie anche in relazione ai soggetti persone fisiche che gestiranno operativamente il servizio;
b) le caratteristiche del Centro di Raccolta, ivi incluso l’indirizzo completo.
4.2 Requisiti minimi
Al fine di poter essere registrati al portale del Centro di Coordinamento i Sottoscrittori devono garantire che i Centri di Raccolta:
a) siano conformi alla Normativa Ambientale, ovvero soddisfino i requisiti specifici individuati dalla Normativa Ambientale applicabile caso per caso;
b) assicurino, in particolare, che i rifiuti di pile e accumulatori ricevuti siano suddivisi in maniera conforme alla Normativa Ambientale.
Il Sottoscrittore diverso dal Comune dovrà inoltre dimostrare la sua titolarità a svolgere l’attività di gestione del Centro di Raccolta, fornendo idonea documentazione.
5. RUOLO E OPERATIVITA’ DEI DIVERSI SOGGETTI
5.1 Gli obblighi di gestione a carico dei diversi soggetti della filiera dei rifiuti di pile e accumulatori sono disciplinati dal D.Lgs. 188/08 e dal D.Lgs. 152/06 e, più in generale dalla Normativa Ambientale applicabile.
5.2 La disponibilità giuridica dei rifiuti di pile e accumulatori, nel momento del ritiro (inteso come prelievo dal Centro di Raccolta) si trasferisce, in forza degli obblighi di cui al D.Lgs. 188/08, ai Sistemi Collettivi e Individuali che, ottemperando agli obblighi dei Produttori sanciti dal medesimo D.Lgs. 188/08, agiscono quali intermediari senza detenzione di tali rifiuti, anche ai fini della disciplina applicabile ai sensi del D.Lgs. 152/06. La detenzione e materiale disponibilità dei rifiuti di pile e accumulatori in questa fase di ritiro viene trasferita direttamente dal Centro di Raccolta agli operatori logistici incaricati dai Sistemi Collettivi e Individuali, operatori che rispondono alle condizioni previste per i gestori ambientali dalla Normativa Ambientale.
5.3 Il formulario di identificazione dei rifiuti, e, per quanto applicabile, i registri di cui agli artt. 190 e 193 del D.Lgs. 152/06 saranno compilati ai sensi della Normativa Ambientale vigente.
5.4 Il rapporto intercorrente tra i Sottoscrittori e Sistemi Collettivi e Individuali in relazione alle unità di carico posizionate all’interno dei Centri di Raccolta è regolato secondo quanto indicato nelle Condizioni Generali di Ritiro e nelle Convenzioni Operative.
6. ATTIVITA’ E COMPITI DEI SISTEMI COLLETTIVI E INDIVIDUALI
6.1 I Sistemi Collettivi e Individuali servono tutto il territorio nazionale e tutti i Centri di Raccolta iscritti, assicurando i livelli di servizio individuati nelle Condizioni Generali di Ritiro.
I Centri di Raccolta e i rispettivi Punti di Prelievo (intesi come una o più unità di carico)
saranno assegnati ai Sistemi Collettivi e Individuali esclusivamente dal Centro di Coordinamento, per essere serviti dai Sistemi Collettivi e Individuali medesimi, su tutto il territorio nazionale.
6.2 Le caratteristiche generali e le modalità operative relative alla gestione dei rifiuti di pile e accumulatori presso i Centri di Raccolta, con particolare riferimento a:
- unità di carico posizionabili,
- spazi ed attrezzature,
- quantità minime raccolte e saturazione per la buona operatività dei servizi,
- livelli di servizio e tempi di intervento,
- procedure per la raccolta e la movimentazione,
- procedure amministrative,
- gestione anomalie,
sono definite nelle Convenzioni Operative, e nelle Condizioni Generali di Ritiro allegate al presente Accordo di Programma, alle quali espressamente si rimanda.
7. RACCOLTA DEI RIFIUTI DI PILE E ACCUMULATORI PRESSO LA DISTRIBUZIONE
Premesso che l’art. 6 co. 4 del D.Lgs. 188/08 e s.m.i. prevede che i distributori che forniscono nuove pile e accumulatori portatili pongano a disposizione del pubblico dei contenitori per il conferimento dei rifiuti di pile e accumulatori portatili nel proprio punto vendita, nell’ambito del presente Accordo di Programma ANCI e CDCNPA si impegnano a promuovere presso quei Comuni che non hanno un Centro di Raccolta, l’iscrizione al portale del CDCNPA dei Distributori presenti nel proprio territorio, così da consentire una corretta e più efficace gestione dei flussi dei rifiuti di pile e accumulatori provenienti dagli utilizzatori finali, limitatamente ai rifiuti di pile e accumulatori portatili.
8. LIVELLI DI SERVIZIO, CORRISPETTIVI E MODALITA’ DI RISTORO
8.1 Fermo restando quanto previsto agli articoli 3 e 5 del presente Accordo di Programma, ANCI e il CDCNPA hanno individuato, in base al principio della sussidiarietà e di comune accordo, l’opportunità di incentivare scelte organizzative ed operative atte ad assicurare una elevata efficienza complessiva del sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori perseguendo le finalità di protezione ambientale sottese alla normativa di cui al D.Lgs. 188/08 e 152/06. I Sistemi Collettivi e Individuali comunque operano in regime di libero mercato, ai sensi dell’art. 21 comma 1 del D.Lgs. 188/08.
8.2 Al fine di ristorare i costi del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e dare un riconoscimento economico ai Sottoscrittori per la messa a disposizione del proprio CdR, i Sistemi Collettivi e Individuali, con le suddette premesse, mettono a disposizione un corrispettivo.
8.3 Il corrispettivo è funzionale anche al raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero dei rifiuti di pile e accumulatori come previsto dal D.Lgs. 188/08 nelle modalità previste dal seguente Accordo di Programma.
8.3.1 Livelli di servizio e modalità di ristoro per la raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori portatili
- Modalità e obiettivi di raccolta
Le modalità del servizio di raccolta differenziata vengono definite in funzione del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero di rifiuti di pile e accumulatori portatili previsto dal D.Lgs. 188/08 all’art. 8.
Ai soli fini della determinazione di un corrispettivo, a titolo di ristoro degli oneri per la raccolta separata di rifiuti di pile e accumulatori portatili come previsto dall’art. 6 comma 3, le parti assumono come riferimento un sistema di raccolta urbana che garantisca dei livelli minimi di servizio per i cittadini.
Le parti convengono che tali livelli minimi di servizio consistono in una raccolta effettuata dal Sottoscrittore presso i “punti di raccolta” (come definiti dall’art.2 comma 1 lett. t) del D.Lgs. 188/08) disposti in modo che l’utilizzatore finale possa disfarsi gratuitamente delle pile e accumulatori portatili, come previsto dal D.Lgs. 188/08 all’art. 6 comma 1.
Tali punti di raccolta dovranno almeno essere forniti e disposti presso luoghi pubblici e piccoli distributori.
I parametri individuati per la definizione del livello minimo di servizio sono il numero di contenitori e la frequenza di svuotamento. In tabella vengono riportati i livelli ritenuti minimi.
PARAMETRO | LIVELLO |
Numero di contenitori | ≥1 ogni 2000 abitanti* |
Frequenza di svuotamento | ≥1 ogni 60 giorni |
(*) Il numero minimo di contenitori si riferisce a multipli interi di 2000 abitanti.
I rifiuti di pile e accumulatori portatili raccolti dal soggetto sottoscrittore verranno ritirati presso il Centro di Raccolta Comunale iscritto al CDCNPA nell’apposito punto di prelievo e all’interno delle unità di carico consegnate dal CDCNPA.
Corrispettivi
Il corrispettivo minimo che, in conformità con quanto previsto dal D. Lgs. 188/08 art. 6 comma 3, sarà riconosciuto, a partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo, ai Sottoscrittori per il servizio di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori portatili, a titolo di ristoro degli oneri per la raccolta separata di rifiuti di pile e accumulatori portatili, sarà pari a 70 €/ton.
Un corrispettivo maggiore potrà essere concordato tra i singoli sistemi di raccolta e i singoli soggetti gestori sulla base di livelli di servizio, di modalità di raccolta o comunque di condizioni particolari del servizio di raccolta di rifiuti di pile e accumulatori portatili esistenti nel territorio di competenza del soggetto gestore.
8.3.2 Livelli di servizio, corrispettivi e modalità di ristoro per la raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori industriali e per veicoli
Per tutti i Sottoscrittori che avranno attivato il servizio tramite il CDCNPA verrà riconosciuto un corrispettivo, per aver messo a disposizione il proprio CdR, costituito da un valore basato su soglie di premialità in funzione delle quantità conferite, e più precisamente:
▪ per quantità annuali inferiori a 2000 kg (o comunque contenitore pieno nel caso di posizionamento di unità di carico inferiore), il Sistema competente corrisponderà un corrispettivo, che, in conformità con quanto previsto dal D. Lgs. 188/08 art. 7 comma 6, sarà riconosciuto, a partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo, ai Sottoscrittori per il servizio di raccolta degli accumulatori per veicoli, pari a 70 €/ton ;
▪ per quantità annuali superiori a 2000 kg, il Sottoscrittore dovrà rivolgersi direttamente ai Sistemi di raccolta istituiti dai produttori ai sensi del D.Lgs. 188/08.
8.4 Il corrispettivo sarà riconosciuto da parte dei Sistemi Collettivi e Individuali al Soggetto Beneficiario, inteso come il Sottoscrittore che abbia effettuato l’iscrizione di un Centro di Raccolta al portale del CDCNPA.
8.5 I Soggetti Beneficiari che abbiano diritto all’erogazione di un corrispettivo provvederanno a emettere i documenti contabili previsti dalla normativa applicabile a ciascun Soggetto Beneficiario per l’incasso sulla base di un rapporto (Estratto Conto, calcolato cumulativamente per tutti i CdR gestiti dal Sottoscrittore) reso disponibile dal Centro di Coordinamento stesso, nell’area riservata ai Sottoscrittori del portale xxx.xxxxxx.xx
Il documento dovrà essere emesso in coerenza con la normativa fiscale vigente e, in particolare, dovrà tenere conto della natura fiscale degli elementi presenti nell’Estratto Conto. Per tale ragione sarà necessario conoscere l’aliquota IVA applicabile ai corrispettivi. La mancata indicazione di tale valore da parte del Sottoscrittore nella propria anagrafica inserita e gestita nel portale del Centro di Coordinamento impedirà la generazione dell’Estratto Conto. A seguito dell’inserimento dell’aliquota IVA da parte del Sottoscrittore il Centro di Coordinamento renderà disponibile l’Estratto Conto non pubblicato, contestualmente alla pubblicazione dell’Estratto Conto successivo.
L’invio dei documenti contabili per l’incasso avrà un termine di esigibilità pari a 12 mesi a partire dalla data di pubblicazione dell’Estratto Conto sul sito del Centro di Coordinamento; la pubblicazione avrà cadenza semestrale e gli Estratti Conto comprenderanno tutti i corrispettivi raggiunti nell’anno, ed i pagamenti verranno effettuati a 60 giorni data documento fine mese. Il tempo di emissione dei documenti contabili risulta ridotto proporzionalmente al ritardo di inserimento del dato di aliquota IVA applicabile.
9. LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI
Le Condizioni Generali di Ritiro di cui agli Allegati 1 e 3 del presente Accordo di Programma definiscono i livelli di servizio tra i Sistemi Collettivi e Individuali e i Centri di Raccolta, stabilendo anche le relative anomalie, la cui disciplina applicativa è contenuta nella Convenzione Operativa.
10. VIGENZA DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA
10.1 Il presente Accordo di Programma resterà in vigore per il periodo di 3 (tre) anni a decorrere dal 7 novembre 2012. A tutti i Sottoscrittori registrati sul portale del CDCNPA ed aventi una convenzione attiva alla data di sottoscrizione del presente Accordo si applicheranno le condizioni previste dal presente Accordo con piena vigenza delle stesse dalla data del 7 novembre 2012 .Ogni qualvolta si verifichi una modifica alla Normativa Ambientale ovvero un altro evento straordinario ovvero ancora ove vi sia la richiesta della maggioranza dei suoi membri il Comitato Guida di cui al successivo articolo 12 si riunirà per valutare i risultati derivanti dalla attuazione dell’Accordo di Programma e, se del caso, formalizzare le relative proposte di modifica.
10.2 Con riferimento al singolo Sottoscrittore il presente Accordo di Programma sarà efficace dal momento della registrazione “on line” da parte di questo del/i Centro/i di Raccolta nel portale gestito dal Centro di Coordinamento. La registrazione “on line” consente di accedere all’acquisizione via internet della documentazione tecnica e contrattuale, che dovrà essere sottoscritta per accettazione e direttamente gestita online.
Le parti esplicitamente concordano e sottoscrivono che l’efficacia del presente Accordo di Programma e di tutti gli atti ad esso collegati decorre dal giorno della registrazione “on line” di ciascun Sottoscrittore.
11. GESTIONE DELL’ACCORDO: COMITATO GUIDA E XXXXXX TECNICO DI MONITORAGGIO
11.1 Al fine di garantire l’attuazione coordinata e coerente del presente Accordo di Programma e di monitorare l’andamento della gestione del sistema a regime, anche al fine di suggerire possibili aggiustamenti e miglioramenti o modifiche nel rispetto delle finalità di cui al D.Lgs. 188/08, le parti concordano di istituire un Comitato paritetico di coordinamento e monitoraggio, costituito da un numero di esperti pari a 5 per ciascuna delle due parti (il “Comitato Guida”).
11.2 In particolare il Comitato Guida provvederà a monitorare l’andamento dell’operatività dell’Accordo di Programma con riferimento a :
a) stato dell’arte delle iscrizioni perfezionate, della tipologia dei Centri di Raccolta, delle quantità raccolte annualmente, dei Soggetti Beneficiari, anche al fine di studiare in prospettiva – dal punto di vista dell’impatto logistico ed ambientale – una ottimizzazione dell’efficienza;
b) dati qualitativi e quantitativi sui conferimenti dei rifiuti di pile e accumulatori trasmessi semestralmente dal Centro di Coordinamento e dai Sottoscrittori;
c) effettuare il monitoraggio e l’analisi dello stato e delle modalità di attuazione dell’Accordo di Programma sul territorio nazionale;
d) effettuare il monitoraggio delle anomalie rispetto ai livelli di servizio concordati;
e) elaborare proposte per gli eventuali atti di indirizzo e modelli di semplificazione volti a agevolare l’attuazione dell’Accordo di Programma stesso;
f) agire quale supporto agli enti locali e alle loro forme associative, nonché di tutte le altre tipologie di Sottoscrittori nelle materie oggetto del presente Accordo di Programma;
g) esaminare le situazioni particolari derivanti da modelli di servizio diversi da quelli considerati nell’ambito del presente Accordo di Programma;
h) elaborare specifici progetti in materia di rifiuti di pile e accumulatori e deliberare in merito.
Il Comitato Guida promuoverà per la fase di avvio del sistema progetti speciali di comunicazione anche a supporto dei Comuni che non hanno un CdR, al fine di offrire omogenei servizi di raccolta su tutto il territorio nazionale, anche attraverso lo strumento di uno sportello informativo che offra consulenza tecnico-amministrativa e favorisca l’attivazione di convenzioni tra i Comuni e la piccola e grande distribuzione locale.
Il Comitato Guida, dotandosi di apposito regolamento interno, promuoverà e definirà Progetti Speciali per i Soggetti Sottoscrittori volti a migliorare l’efficienza della raccolta di rifiuti di pile e accumulatori, anche attraverso l’implementazione della Banca Dati ANCI sulla raccolta differenziata. I Progetti speciali saranno finanziati attraverso un fondo che sarà costituito da CDCNPA.
11.3 Il Comitato Guida è presieduto alternativamente, di anno in anno, da un rappresentante ANCI e da un rappresentante del Centro di Coordinamento e si riunirà almeno una volta ogni quattro mesi, o più frequentemente su richiesta di una delle Parti. Per il primo anno la presidenza sarà conferita ad un rappresentante del ANCI.
11.4 Il Comitato Guida ha sede presso l’ANCI. Gli eventuali gettoni di presenza per i membri del Comitato e i rimborsi delle spese di trasferta sono a carico del Centro di Coordinamento.
11.5 E’ istituito un Tavolo Tecnico di Monitoraggio sul sistema di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori, che vedrà rappresentati: ANCI ed i Soggetti Gestori dei Centri di Raccolta da una parte e il CDCNPA dall’altra in maniera paritetica con 5 rappresentanti.
Tale Programma di Monitoraggio avrà l’obiettivo di:
a) monitorare e verificare lo stato di avanzamento del sistema di raccolta di pile e accumulatori, con particolare riferimento alle condizioni tecnico/operative ad esso legate e previste nelle presenti Condizioni di Ritiro, alla sostenibilità organizzativa e ambientale del sistema medesimo;
b) valutare eventuali scostamenti, problematiche, criticità e anomalie rispetto alle condizioni tecnico/operative/organizzative suddette, analizzandone le cause/motivazioni;
c) presentare proposte migliorative al presente documento e alle condizioni tecnico/operative/organizzative ad esso collegate o soluzioni alle eventuali problematiche e criticità ;
d) costituire un adeguato strumento di supporto tecnico per il miglioramento della qualità, efficienza, efficacia ed economicità del nuovo sistema di raccolta di pile e accumulatori, nel rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale, economica e sociale.
e) Il Tavolo Tecnico si riunirà periodicamente, con l’obiettivo di verificare lo stato di avanzamento del sistema mediante la rendicontazione dei dati legati alla raccolta di pile e accumulatori, la segnalazione di eventuali anomalie e criticità, la presentazione di proposte e argomentazioni che possano portare al raggiungimento delle finalità di cui sopra;
12. FORO COMPETENTE
Per ogni controversia che non dovesse essere risolta in via bonaria per tramite del Comitato Guida sarà competente in xxx xxxxxxxxx xx xxxx xx Xxxx.
00. ALLEGATI
- ALLEGATO 1 - CONDIZIONI GENERALI DI RITIRO DI PILE E ACCUMULATORI PORTATILI ESAUSTI DAI LUOGHI DI RACCOLTA
- ALLEGATO 2 - CONVENZIONE OPERATIVA IN FORMA DI CONTRATTO PER ADESIONE PER IL RITIRO DI PILE E ACCUMULATORI PORTATILI ESAUSTI DAI LUOGHI DI RACCOLTA
- ALLEGATO 3 - CONDIZIONI GENERALI DI RITIRO DI PILE E ACCUMULATORI INDUSTRIALI E PER VEICOLI ESAUSTI DAI LUOGHI DI RACCOLTA
- ALLEGATO 4 - CONVENZIONE OPERATIVA IN FORMA DI CONTRATTO PER ADESIONE PER IL RITIRO DI PILE E ACCUMULATORI INDUSTRIALI E PER VEICOLI ESAUSTI DAI LUOGHI DI RACCOLTA
Rimini, 7 Novembre 2012
Il Delegato Anci alle politiche dell’energia e dei rifiuti | Il Presidente del CDCNPA |
Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxxx | Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx |