DISCIPLINARE DI GARA
DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELL’ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 26 DEL DLGS N.50/2016 E SS.MM.II.
LOTTO 1: “Servizio di verifica, ai fini della validazione, del progetto definitivo ed esecutivo delle opere per la realizzazione della nuova struttura ospedaliera materno/infantile X. Xxxxxx in loc. Torrette nel Comune di Ancona”. CIG: 72025357E7 - CUP: H39H10001160003
LOTTO 2: “Servizio di verifica del progetto esecutivo delle opere per la realizzazione della nuova struttura ospedaliera in loc. Campiglione nel Comune di Fermo”. CIG: 720259161E - CUP: H69H09000500003
PREMESSE
Il presente Disciplinare (di seguito, “Disciplinare”) costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara (di seguito, “Bando”) con cui è stata indetta la presente procedura ex articolo 71, co. 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, “Codice dei Contratti”).
Il presente documento contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di aggiudicazione dei servizi di cui all’oggetto in n. 2 lotti: LOTTO 1 e LOTTO 2.
La presente procedura è indetta dalla Regione Marche - P.F. “Edilizia sanitaria ed ospedaliera” (di seguito, “Stazione Appaltante”).
Ai sensi dell’articolo 74, co. 1, del Codice dei Contratti, i documenti di gara sono accessibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/Xxxxx-xx-Xxxxxxx/Xxxxxxx, come indicato nel prosieguo del presente documento. La procedura di gara si svolge ai sensi dell’articolo 60 del Codice dei Contratti.
ARTICOLO 1 - PUBBLICITA’
Tutti gli atti relativi alla presente procedura sono pubblicati sul profilo del committente (xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/Xxxxx-xx-Xxxxxxx/Xxxxxxx) e sul sito dell’Osservatorio Regionale come per legge.
Ai sensi dell’articolo 72, co. 1, del Codice dei Contratti, il Bando è stato trasmesso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea per via elettronica per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
Ai sensi dell’articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti, e dell’articolo 2, co. 6, del D.M. 2 dicembre 2016, il Bando è stato altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici.
Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti, e dell’articolo 3, co. 1, lett. b), del D.M. 2 dicembre 2016, il Bando è stato altresì pubblicato per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale.
Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti, e dell’articolo 5, co. 2, del
D.M. 2 dicembre 2016, l’operatore economico che si aggiudicherà l’appalto avrà l’obbligo di rimborsare alla Stazione Appaltante, entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici.
Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti, e dell’articolo 5, co. 2, del
D.M. 2 dicembre 2016, l’operatore economico che si aggiudicherà l’appalto avrà l’obbligo di rimborsare alla Stazione Appaltante, entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, le spese per la pubblicazione sui quotidiani.
ARTICOLO 2 - PRINCIPI GENERALI
Ai sensi dell’articolo 94, co. 2, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante si riserva di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, co. 3, del Codice dei Contratti.
Ai sensi dell’articolo 95, co. 12, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
La Stazione Appaltante si riserva di non concludere motivatamente il contratto, anche qualora sia avvenuta l’aggiudicazione.
ARTICOLO 3 - RIFERIMENTI, RUP E PUNTI DI CONTATTO. ACCESSO AGLI ATTI.
La presente procedura è indetta dalla Regione Marche - P.F. “Edilizia sanitaria ed ospedaliera”, con sede in Ancona, Xxx Xxxxxxxx x. 00.
Il responsabile unico del procedimento, per ogni singolo lotto (di seguito “RUP”) è indicato nel Bando. I punti di contatto sono indicati nel Bando.
Eventuali istanze di accesso agli atti potranno essere inviate mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo xxxxxxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia.
Il Codice NUTS della Stazione Appaltante e il Codice NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto sono indicati nel Bando.
ARTICOLO 4 - OGGETTO DELL’APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE.
Ai sensi dell’articolo 51, co. 1, del Codice dei Contratti, l’appalto è stato suddiviso in due lotti funzionali da aggiudicare con separata e autonoma procedura.
Ai sensi dell’articolo 26 del Codice dei Contratti, l’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi di:
LOTTO 1: “Servizio di verifica, ai fini della validazione, del progetto definitivo ed esecutivo delle opere per la realizzazione della nuova struttura ospedaliera materno/infantile X. Xxxxxx in loc. Torrette nel Comune di Ancona”.
La verifica è relativa ai due livelli di progettazione, definitivo ed esecutivo, che si articolano nelle seguenti classi/categorie, rilevanti ai fini della qualificazione, indicate nella tabella di seguito riportata:
Tabella n. 1
DESTINAZIONE FUNZIONALE (CODICE ex DM 17 GIUGNO 2016) | Classe e categoria ex L.143/49 | Valore dell'opera (€) per classe/categoria |
Sanità, Istruzione, Ricerca | E10 | 13.139.610,46 |
Strutture, Opere, infrastrutture puntuali | S.00 | 00.000.000,45 |
Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni | IA.01 | 1.088.321,07 |
Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni | IA.02 | 6.532.931,11 |
Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni – Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota | IA.04 | 8.742.977,90 |
TOTALE | 40.484.458,99 |
Ai sensi dell’articolo 48, co. 2, del Codice dei Contratti, la prestazione relativa alla verifica della progettazione in categoria E.10 è qualificata come principale, mentre quelle relative alla verifica della progettazione in categoria S.03, IA.01, IA.02 e IA.04 sono qualificate come secondarie.
LOTTO 2: “Servizio di verifica del progetto esecutivo delle opere per la realizzazione della nuova struttura ospedaliera in località Campiglione nel Comune di Fermo”.
La verifica è relativa al livello di progettazione esecutiva, che si articolano nelle seguenti classi/categorie, rilevanti ai fini della qualificazione, indicate nella tabella di seguito riportata:
Tabella n. 2
DESTINAZIONE FUNZIONALE (CODICE ex DM 17 GIUGNO 2016) | Classe e categoria ex L.143/49 | Valore dell'opera (€) per classe/categoria |
Sanità, Istruzione, Ricerca | E10 | 19.585.730,83 |
Strutture, Opere, infrastrutture puntuali | S.00 | 00.000.000,10 |
Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni | IA.01 | 2.548.172,53 |
Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni | IA.02 | 9.895.860,21 |
Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni – Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota | IA.04 | 10.032.896,77 |
TOTALE | 56.543.570,44 |
Ai sensi dell’articolo 48, co. 2, del Codice dei Contratti, la prestazione relativa alla verifica della progettazione in categoria E.10 è qualificata come principale, mentre quelle relative alla verifica della progettazione in categoria S.03, IA.01, IA.02 e IA.04 sono qualificate come secondarie.
***
La verifica di cui ai precedenti lotti accerta in particolare, ai sensi dell’articolo 26, co. 4, del Codice dei Contratti:
a) la completezza della progettazione e la sua rispondenza all’articolo 23 del Codice dei Contratti;
b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
c) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
d) i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
i) la manutenibilità e la presenza del piano di monitoraggio delle opere, ove richiesto.
Il luogo di esecuzione delle attività sarà la sede dell’operatore economico per quanto attiene alle attività di verifica, fatte salve le prerogative del RUP in materia di convocazione di riunioni.
ARTICOLO 5 - IMPORTO
L’importo complessivo stimato a base di gara complessivo per entrambi i lotti è di € 877.692,00 (ottocentosettantasettemila-seicentonovantadue/00), oltre IVA e oneri assistenziali e previdenziali di legge
se dovuti, ripartito come nelle seguenti Tabelle.
Ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice dei contratti i compensi dei singoli lotti sono stati calcolati con riferimento al D.M. 17 giugno 2016.
LOTTO 1
OGGETO | IMPORTI |
Servizi di verifica del progetto definitivo e esecutivo | € 579.770,00 |
IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO | € 579.770,00 |
LOTTO 2
OGGETO | IMPORTI |
Servizi di verifica del progetto esecutivo | € 297.922,00 |
IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO | € 297.922,00 |
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 26, co. 3 bis, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in considerazione della natura delle prestazioni oggetto dell’appalto, non sussiste l’obbligo di redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze per cui i relativi costi per la sicurezza sono pari a zero.
ARTICOLO 6 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO.
L’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, co. 3, lett. b), del Codice dei Contratti.
Il contratto sarà concluso in modalità elettronica.
ARTICOLO 7 - TERMINI PER L’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI.
LOTTO 1
Il termine finale per l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto è di 50 (cinquanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna da parte del RUP delle attività di verifica, ovvero il diverso termine offerto in gara dall’aggiudicatario, al netto di eventuali interruzioni previste per l’ottenimento delle necessarie approvazioni.
L’aggiudicatario non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo per le eventuali proroghe disposte dal RUP.
In particolare, nel citato termine di 50 (cinquanta) giorni, da intendersi complessivo, sono previsti singoli termini intermedi per il completamento delle attività di verifica del progetto definitivo (max 30 giorni naturali e consecutivi) e di verifica del progetto esecutivo (max 20 giorni naturali e consecutivi).
Il soggetto incaricato delle attività di verifica della progettazione è tenuto al rispetto dei seguenti termini di consegna intermedi e finali:
1) relativamente alla verifica del Progetto Definitivo:
a) entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla trasmissione da parte della Stazione Appaltante del Progetto Definitivo approvato, per come modificato e integrato dal progettista a seguito delle eventuali prescrizioni formulate in sede di autorizzazione/approvazione, il soggetto incaricato delle attività di verifica dovrà consegnare al RUP il verbale di verifica intermedio, comprensivo delle eventuali prescrizioni ad esse allegate;
b) entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla trasmissione da parte della Stazione Appaltante del
Progetto Definitivo, per come modificato e integrato dal progettista sulla base dei contenuti del Verbale di verifica intermedio, il soggetto incaricato delle attività di verifica dovrà consegnare al RUP il verbale di verifica finale e il relativo rapporto conclusivo contenente gli esiti delle verifiche eseguite sulla documentazione progettuale in esame;
2) relativamente alla verifica del Progetto Esecutivo:
a) entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla trasmissione da parte della Stazione Appaltante del Progetto Esecutivo, il soggetto incaricato delle attività di verifica dovrà consegnare al RUP il verbale di verifica intermedio, comprensivo delle eventuali prescrizioni ad esse allegate;
b) entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla trasmissione da parte della Stazione Appaltante del Progetto Esecutivo, per come modificato e integrato dal progettista sulla base dei contenuti del verbale di verifica intermedio, il soggetto incaricato delle attività di verifica dovrà consegnare al RUP il verbale di verifica finale e il relativo rapporto conclusivo contenente gli esiti delle verifiche eseguite sulla documentazione progettuale in esame, finalizzati all’emissione da parte del RUP dell’atto formale di validazione del Progetto Esecutivo.
LOTTO 2
Il termine finale per l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto è di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna da parte del RUP delle attività di verifica, ovvero il diverso termine offerto in gara dall’aggiudicatario, al netto di eventuali interruzioni previste per l’ottenimento delle necessarie approvazioni.
L’aggiudicatario non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo per le eventuali proroghe disposte dal RUP.
In particolare, nel citato termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, da intendersi complessivo, sono previsti singoli termini intermedi per il completamento delle attività di verifica del progetto esecutivo (30 giorni naturali e consecutivi).
Il soggetto incaricato delle attività di verifica della progettazione è tenuto al rispetto dei seguenti termini di consegna intermedi e finali:
a) entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla trasmissione da parte della Stazione Appaltante del Progetto Esecutivo, il soggetto incaricato delle attività di verifica dovrà consegnare al RUP il verbale di verifica intermedio, comprensivo delle eventuali prescrizioni ad esse allegate;
b) entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla trasmissione da parte della Stazione Appaltante del Progetto Esecutivo, per come modificato e integrato dal progettista sulla base dei contenuti del verbale di verifica intermedio, il soggetto incaricato delle attività di verifica dovrà consegnare al RUP il verbale di verifica finale e il relativo rapporto conclusivo contenente gli esiti delle verifiche eseguite sulla documentazione progettuale in esame, finalizzati all’emissione da parte del RUP dell’atto formale di validazione del Progetto Esecutivo.
ARTICOLO 8 - MODALITA’ DI FINANZIAMENTO
Il presente appalto trova copertura nell’ambito delle somme appositamente individuate fra le risorse assegnate alla P.F. Edilizia sanitaria ed ospedaliera, che ammontano complessivamente a:
LOTTO 1
€ 579.770,00 + CNPAIA 4% (€ 23.190,80) ed IVA 22% (€ 132.651,38) per totali € 735.612,18
Copertura finanziaria assicurata come segue nel bilancio 2017/2019 annualità 2017:
Capitolo 2130520119 | € 410.471,60 | Quota Stato |
Capitolo 2130520127 | € 325.140,58 | Quota Xxxxxxx |
XXXXX 0
€ 297.922,00 + CNPAIA 4% (€ 11.916,88) ed IVA 22% (€ 68.164,55) per totali € 378.003,43
Copertura finanziaria assicurata come segue nel bilancio 2017/2019 annualità 2017:
Capitolo 2130520117 | € 210.925,91 | Quota Stato |
Capitolo 2130520131 | € 167.077,52 | Quota Regione |
ARTICOLO 9 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE – PER ENTRAMBI I LOTTI
Ai sensi dell’articolo 26, co. 6, del Codice dei Contratti, in considerazione dell’importo dei lavori oggetto dei progetti da verificare/validare sono ammessi a partecipare esclusivamente gli organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del regolamento (CE) 765/2008, accreditati nello specifico settore “costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e relative opere impiantistiche.
Secondo la norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 «Valutazione della conformità, requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni»:
a) l’organismo di ispezione di tipo A deve essere indipendente dalle parti coinvolte; non deve far parte o essere collegato ad un soggetto giuridico che è impegnato nella progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione, acquisto, proprietà, utilizzo o manutenzione degli elementi sottoposti ad ispezione; né lui né il suo personale devono impegnarsi in attività che possano essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio ed integrità;
c) l’organismo di ispezione di tipo C è una struttura che può essere incardinata nell’ambito di organizzazioni che svolgono anche attività di progettazione; tuttavia, deve disporre, all’interno dell’organizzazione, di meccanismi di salvaguardia per assicurare adeguata separazione di responsabilità e di rendicontazione tra le ispezioni e le altre attività; la progettazione e l’ispezione dello stesso elemento, effettuate da un organismo di ispezione di tipo C, non devono essere eseguite dalla stessa persona.
Ai sensi dell’articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un R.T.I. o di consorzio ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un R.T.I. o di un consorzio.
Gli R.T.I. e i consorzi ordinari (costituiti e costituendi) dovranno indicare l’impresa mandataria e le imprese mandanti, specificando le parti e la percentuale delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli componenti l’R.T.I. o il consorzio ordinario.
Ai sensi del medesimo articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
È consentita la presentazione di offerte da parte dei raggruppamenti temporanei anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato
deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante;
In caso di raggruppamento già costituito, l’offerta deve essere sottoscritta dal solo mandatario e contenere il mandato collettivo speciale con rappresentanza.
È vietata l'associazione in partecipazione.
Ai consorzi ordinari, alle aggregazioni di imprese di rete ed ai GEIE si applicano le disposizioni previste per i raggruppamenti temporanei per quanto compatibili.
Ai sensi dell’articolo 48, co. 9 e 10, del Codice dei Contratti, è vietata, a pena di esclusione, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T.I. o del consorzio ordinario rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto dall’articolo 48, co. 18 e 19, del Codice dei Contratti.
Ai sensi dell’articolo 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 30 luglio 2010, n. 122), gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al D.M. del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al D.M. del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso, a pena di esclusione dalla presente procedura, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2010.
ARTICOLO 10 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE (PER ENTRAMBI I LOTTI)
Ai sensi dell’art. 26, comma 7, del DLgs. n. 50/2016, lo svolgimento dell’attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza, della direzione lavori e del collaudo.
L’operatore economico dovrà:
i. essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale, di cui al successivo articolo 10.1;
ii. essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di cui al successivo articolo 10.2;
iii. essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, di cui al successivo articolo 10.3;
iv. assumere gli impegni relativi al Patto di Integrità di cui al successivo articolo 10.4;
v. rendere le ulteriori dichiarazioni individuate nel successivo articolo 10.5.
In sede di gara, l’operatore economico dovrà dichiarare il possesso dei citati requisiti, mediante la presentazione del documento di gara unico europeo (di seguito, “DGUE”) di cui all’articolo 85 del Codice dei Contratti, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento utilizzando il modello di cui all’Allegato 2 al presente Disciplinare.
Ai sensi dell’articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante può, altresì, chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima.
In ogni caso, ai sensi del medesimo articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante richiederà all’aggiudicatario, nonché al soggetto che seguirà in graduatoria, di presentare documenti complementari aggiornati. La Stazione Appaltante può invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87 del Codice dei Contratti.
Ai sensi dell’articolo 83, co. 7, del Codice dei Contratti, l’operatore economico dovrà dimostrare il possesso
dei requisiti suindicati mediante i mezzi di prova di cui all’articolo 86, co. 4 e 5, del Codice dei Contratti.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 81, co. 1, e 216, co. 13, del Codice dei Contratti, la verifica del possesso dei requisiti avviene attraverso la banca dati AVCPASS istituita presso l’ANAC: a tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’ANAC (servizi ad accesso riservato-AVCpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PassOE” di cui all’articolo 2, co. 3.2, della delibera ANAC n. 157 del 16 febbraio 2016, da produrre in sede di partecipazione alla gara, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento.
Ai sensi dell’articolo 80, co. 12, del Codice dei Contratti, in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che le dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione dell’operatore economico nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, del medesimo articolo 80 del Codice dei Contratti, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
10.1 Requisiti di partecipazione d’ordine generale - PER ENTRAMBI I LOTTI
A pena di esclusione, l’operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
i. insussistenza delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice dei Contratti;
ii. insussistenza delle cause di esclusione previste dall’articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti;
iii. insussistenza delle cause di incompatibilità e/o conflitto potenziale di interesse di cui alla disciplina speciale;
iv. non ricorrenza del divieto di cui all’articolo 24, co. 7, del Codice dei Contratti;
v. indipendenza dalle parti coinvolte nella progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione, acquisto, proprietà, utilizzo o manutenzione degli elementi sottoposti ad ispezione o possesso, all’interno dell’organizzazione, di meccanismi di salvaguardia per assicurare adeguata separazione di responsabilità e di rendicontazione tra le ispezioni e le altre attività.
10.2 Requisiti di idoneità professionale PER ENTRAMBI I LOTTI
A pena di esclusione, l’operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
- Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero iscrizione all’albo delle società cooperative. Per i cittadini di altri Stati Membri si applica l’art. 83, comma 3 del DLgs. n. 50/2016.
- Essere Organismi di Ispezione di tipo A o di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del regolamento (CE) 765 del 2008, accreditati nello specifico settore “costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e relative opere impiantistiche, opere di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica” per la tipologia ispettiva “ispezioni sulla progettazione delle opere”;
***
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto aggiudicatario, l’incarico dovrà essere espletato da tecnici in possesso delle competenze richieste, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominalmente già indicati in sede di presentazione dell’offerta (Allegato 3.1/3.2), con la specificazione delle rispettive competenze professionali.
Inoltre, a pena di esclusione, l’operatore economico dovrà indicare, all’atto dell’offerta (Allegato 3.1/3.2), un coordinatore del gruppo di lavoro di verifica nella persona di un laureato in ingegneria o architettura, abilitato all’esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscritto al relativo albo professionale, che sottoscriverà tutti i rapporti rilasciati dall’Organismo di controllo nonché il rapporto conclusivo di cui
all’articolo 26, co. 8, del Codice dei Contratti.
Si precisa che il rapporto tra l’operatore economico che partecipa alla presente procedura e il soggetto incaricato di svolgere tale incarico può configurarsi esclusivamente quale:
i. rapporto di lavoro subordinato (se tale soggetto è dipendente dell’operatore economico che partecipa alla presente procedura);
ii. R.T. (se tale soggetto assume il ruolo di mandante nel R.T.);
iii. rapporto di lavoro parasubordinato (se tale soggetto e l’operatore economico che partecipa alla presente procedura intrattengono un rapporto di lavoro qualificabile come collaborazione coordinata e continuativa).
A tal fine l’operatore economico deve precisare il rapporto che intercorre con tale soggetto.
10.3 Requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale
A pena di esclusione, l’operatore economico dovrà possedere i seguenti requisiti.
LOTTO 1
Capacità economico/finanziaria:
i. fatturato globale, adeguatamente motivato, per servizi di verifica, realizzato negli ultimi cinque anni, per un importo non inferiore a € 1.159.540,00 (due volte l’importo stimato dell’appalto del servizio di verifica).
Tale capacità viene richiesta al fine di selezionare un operatore economico sul mercato con una capacità economica e finanziaria significativa, indice di affidabilità del soggetto e proporzionata al valore dell’affidamento.
Capacità tecnico/professionali
ii. avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti, o di progettazione e/o direzione lavori, relativi a lavori - per la classe e categoria E.10 - di importo ciascuno almeno pari a € 6.569.805,23 e di natura analoga allo stesso;
iii. avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti, o di progettazione e/o direzione lavori, relativi a lavori - per la classe e categoria S.03 - di importo ciascuno almeno pari a € 5.490.309,23 e di natura analoga allo stesso;
iv. avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti, o di progettazione e/o direzione lavori, relativi a lavori - per la classe e categoria IA.01 - di importo ciascuno almeno pari a € 544.160,54 e di natura analoga allo stesso;
v. avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti, o di progettazione e/o direzione lavori, relativi a lavori - per la classe e categoria IA.02 - di importo ciascuno almeno pari a € 3.266.465,56 e di natura analoga allo stesso;
vi. avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti, o di progettazione e/o direzione lavori, relativi a lavori - per la classe e categoria IA.04 - di importo ciascuno almeno pari a € 4.371.488,95 e di natura analoga allo stesso.
Per l’individuazione di servizi di verifica analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere prevista dal D.M. 17 giugno 2016 di seguito indicati.
Tabella n. 5
DESTINAZIONE FUNZIONALE (CODICE ex DM 17 GIUGNO 2016) | Classe e categoria ex L.143/49 | Valore dell'opera (€) per classe/categoria |
Sanità, Istruzione, Ricerca | E10 | 13.139.610,46 |
Strutture, Opere, infrastrutture puntuali | S.00 | 00.000.000,45 |
Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni | IA.01 | 1.088.321,07 |
Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni | IA.02 | 6.532.931,11 |
Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni – Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota | IA.04 | 8.742.977,90 |
LOTTO 2
Capacità economico/finanziaria:
i. fatturato globale, adeguatamente motivato, per servizi di verifica, realizzato negli ultimi cinque anni, per un importo non inferiore a € 595.844,00 (due volte l’importo stimato dell’appalto del servizio di verifica).
Tale capacità viene richiesta al fine di selezionare un operatore economico sul mercato con una capacità economica e finanziaria significativa, indice di affidabilità del soggetto e proporzionata al valore dell’affidamento.
Capacità tecnico/professionali
ii. avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti, o di progettazione e/o direzione lavori, relativi a lavori – per la classe e categoria E.10 – di importo ciascuno almeno pari a € 9.792.865,41 e di natura analoga allo stesso;
iii. avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti, o di progettazione e/o direzione lavori, relativi a lavori – per la classe e categoria S.03 – di importo ciascuno almeno pari a € 7.240.455,05 e di natura analoga allo stesso.
iv. avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti, o di progettazione e/o direzione lavori, relativi a lavori – per la classe e categoria IA.01 – di importo ciascuno almeno pari a € 1.274.086,26 e di natura analoga allo stesso.
v. avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti, o di progettazione e/o direzione lavori, relativi a lavori – per la classe e categoria IA.02 – di importo ciascuno almeno pari a € 4.947.930,10 e di natura analoga allo stesso.
vi. avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti, o di progettazione e/o direzione lavori, relativi a lavori – per la classe e categoria IA.04 – di importo ciascuno almeno pari a € 5.016.448,38 e di natura analoga allo stesso.
Per l’individuazione di servizi di verifica analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere prevista dal D.M. 17 giugno 2016 di seguito indicati.
Tabella n. 6
DESTINAZIONE FUNZIONALE (CODICE ex DM 17 GIUGNO 2016) | Classe e categoria ex L.143/49 | Valore dell’opera (€) per classe/categoria |
Sanità, Istruzione, Ricerca | E10 | 19.585.730,83 |
Strutture, Opere, infrastrutture puntuali | S.00 | 00.000.000,10 |
Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni | IA.01 | 2.548.172,53 |
Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni | IA.02 | 9.895.860,21 |
Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni – Singole apparecchiature per laboratori e impianti | IA.00 | 00.000.000,77 |
pilota |
N.B.: MODALITA’ DI COMPROVA DEI REQUISITI TECNICI
Per entrambi i lotti la comprova dei requisiti dovrà avvenire come segue, ai sensi dell’Allegato XVII al Codice dei Contratti:
1. quanto al requisito relativo al fatturato globale, di cui al n. i, tramite i bilanci, o loro estratti, degli ultimi cinque anni o altra documentazione equivalente, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell’operatore economico;
2. quanto ai requisiti relativi ai servizi, di cui al n. ii, n. iii, n. iv, n. v e n. vi sopraindicati si dovranno indicare: l’opera in oggetto, il committente, l’importo dei lavori e le classi e categorie dell’opera, l’oggetto ed il valore dell’incarico, la data dell’affidamento e la durata, l’attività svolta dal concorrente, gli eventuali coesecutori nonché la percentuale e la tipologia di prestazione svolta da ciascuno di quest’ultimi.
Qualora i predetti servizi siano stati espletati all’interno di raggruppamenti temporanei, sarà considerata la quota parte eseguita dal concorrente.
I lavori valutabili sono quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati e ultimati nel quinquennio antecedente la pubblicazione della presente gara sulla GUCE ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente e quindi non computabile. Non rileva a riguardo la mancata realizzazione dei lavori.
Sono valutabili i servizi svolti per committenti sia privati, sia pubblici. I servizi resi sono valutabili esclusivamente se documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione dei servizi rilasciati dai committenti pubblici e/o privati o da documentazione analoga.
Tali documenti dovranno essere presentati dall’operatore economico, previa richiesta da parte della stazione appaltante, mediante il sistema AVCPASS.
10.4 Patto di Integrità
L’operatore economico dovrà assumere l’obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e/o subappaltatori e/o fornitori facenti parte della “filiera delle imprese” il “Patto di Integrità” i cui contenuti sono qui di seguito integralmente riportati, e pertanto dichiarare:
a) Obblighi di Comunicazione.
L’Appaltatore, sia in proprio che, ai sensi dell’articolo 1381 del Codice Civile, per conto dei subappaltatori, dei sub-fornitori o comunque di qualsivoglia soggetto terzo sub-contraente, allo scopo di permettere le opportune verifiche da parte della Prefettura, delle Forze di polizia e degli organi di vigilanza preposti, anche al fine di conferire massima efficacia agli interventi di accesso ai cantieri che possono essere disposti ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 assume l’obbligo di mettere a disposizione della Stazione Appaltante le seguenti informazioni essenziali ivi citate:
(a) individuazione anagrafica del soggetto d’impresa o dell’operatore economico;
(b) tipologia e importo del contratto o subcontratto;
(c) annotazioni relative a modifiche intervenute nell’assetto proprietario o manageriale del soggetto imprenditoriale, nonché relative al direttore tecnico (da fornirsi entro trenta giorni dall’avvenuta modifica);
(d) annotazioni relative alla eventuale perdita del contratto o subcontratto e all’applicazione della relativa penale pecuniaria;
(e) indicazione del conto corrente dedicato allo specifico intervento.
L’Appaltatore accetta altresì espressamente, sia per sé che, ai sensi dell’articolo 1381 del Codice Civile, per i sub-appaltatori, i subfornitori o comunque per qualsivoglia soggetto terzo sub-contraente, che l’inosservanza degli obblighi informativi di cui alla presente clausola costituisce circostanza suscettibile di dar luogo alla risoluzione ex articolo 1453 del Codice Civile, del presente Contratto, ovvero del sub- contratto avente ad oggetto i lavori finalizzati alla realizzazione dell’Opera, il quale sub-contratto dovrà pertanto, a tale scopo, prevedere, oltre ad obbligazioni del medesimo tenore di quelle di cui alla presente clausola, anche un’apposita clausola risolutiva espressa.
b) Obblighi di prevenzione di interferenze illecite.
L’Appaltatore, sia in proprio che, ai sensi dell’articolo 1381 del Codice Civile, per conto dei subappaltatori, dei sub-fornitori o comunque di qualsivoglia soggetto terzo sub-contraente, dichiara:
(A) di assumere l’obbligo di dare notizia senza ritardo alla Prefettura-U.T.G. di Ancona, dandone comunicazione alla Stazione Appaltante, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari” (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, 2 danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.); resta fermo l’obbligo di denuncia degli stessi fatti all’Autorità Giudiziaria;
(B) di assumere l’obbligo di denunciare immediatamente all’Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esso formulata prima della gara e/o dell’affidamento o nel corso dell’esecuzione della prestazione, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione della prestazione; della denuncia saranno informate la Stazione Appaltante e la Prefettura;
(C) di assumersi tutti gli oneri e gli obblighi derivanti a suo carico dall’osservanza del contratto nonché derivanti dagli accordi/protocolli promossi dalla Stazione Appaltante con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che le realizzeranno. L’Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire gli obblighi indicati nei punti da (A) a (C) che precedono, all’interno dei contratti che saranno sottoscritti con i sub-appaltatori, sub-fornitori o comunque con ogni altro sub-contraente interessato all’intervento oggetto dell’Appalto, tramite l’inserimento, nei subcontratti e/o nei contratti di subappalto, di clausole contrattuali di contenuto analogo a quello ivi previsto. Il mancato recepimento, da parte dell’Appaltatore, dei suddetti obblighi costituisce causa di risoluzione automatica del presente Contratto ex articolo 1456 del Codice Civile.
L’Appaltatore si obbliga altresì a recepire e far recepire nei suddetti contratti con i subappaltatori, subfornitori o comunque con ogni altro sub-contraente interessato all’intervento oggetto dell’Appalto:
(X) una clausola che subordini sospensivamente l’efficacia dell’eventuale cessione, da parte dei propri sub- appaltatori, sub-fornitori o sub-contraenti a qualsivoglia titolo, di crediti rinvenienti dai contratti stessi, a favore di soggetti terzi diversi da quelli indicati nell’articolo 117, comma 1, del Codice dei Contratti, alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, delle informazioni (comunicazione o informative, a seconda del caso) antimafia di cui all’articolo 91 e ss. X.Xxx. 159/2011 a carico del cessionario, ove applicabili, oltre alla titolarità, in capo al soggetto cessionario, dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti;
(Y) una clausola che riservi all’Appaltatore la facoltà di rifiutare le anzidette cessioni di credito da parte dei propri sub-appaltatori, sub-fornitori o sub-contraenti a favore di quei cessionari per i quali il Prefetto fornisca informazioni (comunicazione o informative, a seconda del caso) antimafia rilevanti ai sensi dell’articolo 1 septies, del D.L. 6 settembre1982, n. 629, convertito in L. 12 ottobre 1982, n. 726 (c.d.
informazioni atipiche).
A tal fine, l’Appaltatore si obbliga sin d’ora ad inviare alla Stazione Appaltante, per le finalità di cui al punto che precede, una visura camerale storica, eventualmente integrata con le ultime variazioni societarie che non fossero già registrate, relativa al soggetto cessionario.
L’Appaltatore accetta altresì espressamente, sia per sé che, ai sensi dell’articolo 1381 del Codice Civile, per i sub-appaltatori, i sub-fornitori o comunque per qualsivoglia soggetto terzo sub-contraente, che l’inosservanza degli obblighi di cui alla presente clausola costituisce circostanza suscettibile di dar luogo alla risoluzione automatica, ex articolo 1456 del Codice Civile, del presente Contratto, ovvero del subcontratto avente ad oggetto i lavori finalizzati alla realizzazione dell’Opera, il quale sub-contratto dovrà pertanto, a tale scopo, prevedere, oltre ad obbligazioni del medesimo tenore di quelle di cui alla presente clausola, anche un’apposita clausola risolutiva espressa.
(c) Tracciabilità.
L’Appaltatore, si obbliga, al fine di consentire alle competenti Autorità il monitoraggio finanziario delle opere appaltate dalla Stazione Appaltante, ad assumere e a far assumere ai subappaltatori, ai sub-fornitori o comunque a qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, l’obbligo di:
(A) aprire (o trasformare, se già esistente) e fare quanto necessario affinché sia aperto (o trasformato, se già esistente) dai propri subcontraenti e/o subappaltatori e/o fornitori, un conto corrente dedicato allo specifico intervento, bancario o postale, acceso presso Poste Italiane S.p.A. o una banca (di seguito, Poste Italiane S.p.A. o la banca, l’Intermediario Finanziario) per la quale sia disponibile la funzione “Bonifico SEPA (Single Euro Payments Area)”, al fine di utilizzare detto conto per l’accredito degli incassi e l’addebito dei pagamenti comunque connessi alla realizzazione dell’intervento;
(B) comunicare alla Stazione Appaltante entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto d’appalto (ovvero del sub-contratto, del contratto di subappalto e/o del contratto di fornitura) e prima di attivare incassi e/o pagamenti sul conto dedicato allo specifico intervento, sia l’IBAN del menzionato conto, sia le generalità delle persone autorizzate ad operare sullo stesso, fermo restando che qualsivoglia cambiamento del conto dedicato allo specifico intervento potrà essere effettuato dall’operatore economico solo previa comunicazione alla Stazione Appaltante, contenente l’indicazione del nuovo IBAN, la data di attivazione del nuovo conto dedicato allo specifico intervento e la disattivazione del precedente.
L’Appaltatore accetta altresì espressamente, sia per sé che, ai sensi dell’articolo 1381 del Codice Civile, per i sub-appaltatori, i sub-fornitori o comunque per qualsivoglia soggetto terzo sub-contraente, che l’inosservanza degli obblighi di cui alla presente clausola in materia di monitoraggio finanziario costituisce circostanza suscettibile di dar luogo alla risoluzione automatica, ex articolo 1456 del Codice Civile, del presente Contratto, ovvero del sub-contratto avente ad oggetto i lavori finalizzati alla realizzazione della prestazione, il quale sub-contratto dovrà pertanto, a tale scopo, prevedere, oltre ad obbligazioni del medesimo tenore di quelle di cui alla presente clausola, anche un’apposita clausola risolutiva espressa.
In aggiunta a quanto quivi previsto conformemente alle disposizioni di cui ai precedenti punti (a), (b), e (c) la Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art.1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’Appaltatore o, nel caso in cui l’Appaltatore sia un’impresa, dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’Appaltatore medesimo, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.. La Stazione Appaltante comunicherà tempestivamente al Prefetto competente, nonché all’Autorità Nazionale Anticorruzione, la volontà di avvalersi della suddetta clausola risolutiva espressa, ai fini dell’eventuale assunzione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio previste dall’articolo 32 del D.L.
24 giugno 2014, n. 90 (convertito con modificazioni, dall’ articolo 1, co. 1, L. 11 agosto 2014, n. 114)”.
10.5 Ulteriori dichiarazioni
L’operatore economico dovrà dichiarare:
1) di aver preso visione del progetto relativo alle attività oggetto dell’appalto reso disponibile dalla Stazione appaltante mediante pubblicazione integrale di tutti gli elaborati sul profilo della Stazione Appaltante (xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/Xxxxx-xx-Xxxxxxx/Xxxxxxx), il quale risulta pienamente esaustivo ai fini della conoscenza dei luoghi ove saranno eseguiti i lavori oggetto della progettazione da verificare;
2) di accettare che, ai sensi dell’articolo 94, co. 2, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante si riserva di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, co. 3, del Codice dei Contratti;
3) di obbligarsi a rendere noto tempestivamente alla Stazione Appaltante la sopravvenienza, rispetto alle attività svolte per effetto del contratto, di cause di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell’ordine professionale di appartenenza;
4) di essere in grado, ai sensi dell’articolo 85, co. 2, del Codice dei Contratti, di fornire, su richiesta della Stazione Appaltante e senza indugio, la documentazione di cui al citato articolo 85, co. 2, del Codice dei Contratti;
5) di autorizzare la Stazione Appaltante a trasmettere le comunicazioni di cui all’articolo 76 del Codice dei Contratti all’ indirizzo di Posta elettronica certificata dichiarato in sede di partecipazione, ovvero, in caso di impossibilità di utilizzo della P.E.C., al numero di fax indicato nel DGUE;
6) di essere pienamente edotti di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.
10.6 Requisiti di partecipazione dei R.T.I. e dei consorzi
10.6.1 Requisiti di ordine generale – Patto di integrità – Ulteriori dichiarazioni
In caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 10.1 dovranno essere posseduti a pena di esclusione, le dichiarazioni relative al Patto di integrità di cui all’articolo 10.4 e le ulteriori dichiarazioni di cui all’articolo 10.5 dovranno essere rese:
i. in caso di R.T.I., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T.I. e del consorzio;
ii. in caso di consorzi stabili, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici dei servizi;
iii. in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E..
10.6.2 Requisiti di idoneità professionale
A pena di esclusione, in caso di partecipazione in forme aggregate, ciascun componente del R.T.I. o del consorzio dovrà possedere la qualifica professionale coerente con la prestazione professionale svolta: in particolare ciascun componente del R.T.I. o del consorzio dovrà essere qualificato come organismo di controllo accreditato ai sensi della norma europea UNI XXX XX XXX/XXX 00000 di tipo A e di tipo C.
10.6.3 Requisiti di capacità economico - finanziaria e di capacità tecnico - professionale
A pena di esclusione, in caso di partecipazione in forme aggregate i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti secondo quanto di seguito.
A pena di esclusione, in caso di raggruppamenti, ciascun componente deve possedere i requisiti per la parte di prestazioni che si impegna a eseguire.
A pena di esclusione, in caso di raggruppamenti di tipo orizzontale, i requisiti dovranno essere posseduti cumulativamente dal R.T. In ogni caso la mandataria deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.
A pena di esclusione, in caso di raggruppamenti di tipo verticale, la mandataria deve possedere il requisito di cui al n. i dell’articolo 10.3 che precede, mentre la mandante deve possedere il requisito di cui al n. ii, iii, iv, v e vi dell’articolo 10.3 che precede, secondo quanto disposto dall’articolo 48, co. 2, del Codice dei Contratti.
Il requisito di cui alle capacità tecnico/professionali non è frazionabile.
A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 24, co. 2, e 216, co. 5, del Codice dei Contratti, in caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria costituiti ai sensi dell’articolo 45, co. 2, lett. c) e g), del Codice dei Contratti, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale dovranno essere posseduti ai sensi dell’articolo 5 del DECRETO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 2 dicembre 2016, n. 263.
I consorzi stabili di cui all’articolo 46, co. 1, lett. f), del Codice dei Contratti, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi anche con riferimento ai requisiti delle società consorziate.
Ai sensi dell’articolo 46, co. 2, del Codice dei Contratti, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.
ARTICOLO 11 - AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del DLgs. n. 50/2016 l'operatore economico, singolo o in raggruppamento, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del DLgs. n. 50/2016 avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
Si precisa che, per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.
L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega:
- il DGUE del soggetto ausiliario (Allegato 2);
- il contratto in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
Non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l’ausiliario sia il soggetto che si avvale dei requisiti.
Il ricorso all’avvalimento non è ammesso per il soddisfacimento dei requisiti di idoneità professionale di cui al precedente paragrafo 10.2.
ARTICOLO 12 - GARANZIE – POLIZZA.
Ai sensi dell’articolo 93, co. 10, del Codice dei Contratti il concorrente non dovrà presentare nessuna garanzia provvisoria.
Prima della sottoscrizione del contratto l’Aggiudicatario dovrà produrre le seguenti garanzie e polizze:
- cauzione definitiva, nella misure e con le modalità previste dall’art. 103 del DLgs. 50/2016. L’importo della cauzione potrà essere ridotto in presenza di una delle condizioni di cui all’art. 93, co. 7 del D.Lgs. 50/2016;
- polizza di responsabilità civile professionale, estesa al danno dell’opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell’attività di verifica, aventi le seguenti caratteristiche:
a) nel caso di polizza specifica limitata all’incarico di verifica, la polizza deve avere durata fino alla data di rilascio del certificato di collaudo con un massimale di 2.500.000 euro (duemilionicinquecentomila/00) in considerazione della particolare complessità delle opere;
b) nel caso in cui il soggetto incaricato dell’attività di verifica sia coperto da una polizza professionale generale per l’intera attività, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui alla lettera a) per lo specifico progetto.
ARTICOLO 13 - CONTRIBUTO ALL’ANAC
A pena di esclusione l’operatore economico dovrà, ai sensi dell’articolo 1, co. 67, della L. n. 266/2005, effettuare, prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta, un pagamento, a titolo di contributo, in favore dell’ANAC, secondo le “istruzioni relative alle contribuzioni dovute, da soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1° gennaio 2012”.
Ai fini delle operazioni di pagamento l’operatore economico potrà seguire le modalità indicate sul sito internet dell’ANAC (xxx.xxxx.xx – contributi in sede di gara - istruzioni in vigore dall’1.1.2017).
La Stazione Appaltante, ai fini della esclusione dalla gara, procederà al controllo dell’avvenuto pagamento del contributo in epoca antecedente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta, dell’esattezza dell’importo e della corrispondenza tra il C.I.G. indicato dall’operatore economico e quello assegnato alla presente procedura.
ARTICOLO 14 - PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
I concorrenti potranno presentare la propria offerta per entrambi i lotti, ferma restando comunque la possibilità di presentare offerta anche per un singolo lotto. In ogni caso si deve ritenere che a ciascun lotto di che trattasi corrisponda una singola e distinta procedura selettiva ad evidenza pubblica e pertanto ciascun concorrente deve produrre tutta la documentazione richiesta per partecipare a ciascun lotto.
La presentazione dell’offerta dovrà avvenire mediante invio di plico contenente:
a) la Documentazione amministrativa, di cui al successivo paragrafo 15.1;
b) la Documentazione tecnica, di cui al successivo paragrafo 15.2;
c) la Documentazione economica e tempo, di cui al successivo paragrafo 15.3.
Ai sensi dell’articolo 85, co. 2, del Codice dei Contratti, l’operatore economico si avvarrà del DGUE per rendere le dichiarazioni necessarie alla partecipazione alla presente procedura.
Ogni documento relativo alla procedura dovrà essere redatto in ogni sua parte in lingua italiana e dovrà essere formato e presentato in conformità e secondo le modalità stabilite nel presente documento.
Salvo diversa indicazione, qualsiasi documento allegato dall’operatore economico in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell’offerta, dovrà essere:
i. sottoscritto;
ii. reso ai sensi e nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000.
L’offerta deve pervenire esclusivamente in modalità cartacea al seguente indirizzo: Regione Marche - P.F. Edilizia sanitaria ed ospedaliera. - Xxx Xxxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxx”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno , pena la sua irricevibilità e la non ammissione dell’operatore economico alla procedura.
L’offerta deve essere contenuta in un unico plico chiuso mediante sigillatura sui lembi di chiusura con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni. Il plico, al fine dell’identificazione della relativa provenienza, deve recare all’esterno il timbro del concorrente o altro diverso elemento di identificazione idoneo al medesimo fine. Il plico deve riportare all’esterno l’indicazione del mittente (denominazione o ragione sociale), la scritta “NON APRIRE contiene offerta relativa a procedura di gara” e l’indicazione dell’oggetto della procedura, la documentazione contenuta e il CIG relativo AL LOTTO AL QUALE SI PARTECIPA. Nel caso di soggetti plurimi, costituiti o costituendi, e soggetti ad essi assimilati, l’indicazione del mittente deve riferirsi all’impresa mandataria o al consorziato mandatario (per i soggetti costituiti) ovvero ai soggetti nei confronti dei quali viene assunto impegno a conferire mandato (per i soggetti costituendi). Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c), comma 1, dell’articolo 45 del Codice dei contratti e soggetti assimilati, l’indicazione del mittente deve riferirsi al consorzio. Nel caso di invio del plico tramite corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, tutte le indicazioni e la scritta innanzi disciplinate, devono essere riportate anche sull’involucro all'interno del quale lo spedizioniere dovesse eventualmente porre il plico stesso.
Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano. In tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna. La consegna o il recapito può avvenire nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00. L’invio o la consegna del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, esso non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati. Ai fini dell’accertamento del termine di presentazione fa fede esclusivamente la data e l’ora indicate all’atto della protocollazione della busta da parte della S.A.
All’interno del plico dovranno essere inserite tre distinte buste denominate “A”, “B” e “C”. Esse devono essere chiuse e sigillate sui lembi naturali di chiusura con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni. Le buste devono, al fine dell’identificazione della loro provenienza, recare all’esterno il timbro dell’offerente o altro diverso elemento di identificazione idoneo al medesimo fine. Inoltre, le stesse devono riportare l’indicazione dell’oggetto della procedura cui si riferisce la documentazione contenuta. Infine, le tre buste devono riportare, rispettivamente le seguenti indicazioni: Busta “A” - Documenti amministrativi, Busta “B” - Offerta tecnica e Busta “C” Offerta economica e tempo. Nel caso di soggetti plurimi, costituiti o costituendi, e soggetti ad essi assimilati, l’indicazione del timbro dell’offerente o di altro diverso elemento di identificazione idoneo, deve riferirsi all’impresa mandataria o al consorziato mandatario (per i soggetti costituiti) ovvero ai soggetti nei confronti dei quali viene assunto impegno a conferire mandato (per i soggetti costituendi). Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c), comma 1, dell’articolo 45 del Codice e soggetti assimilati, l’indicazione deve riferirsi al consorzio. La busta “C” – Offerta economica e tempo deve, a pena di esclusione, essere non trasparente o comunque tale da non rendere conoscibile il proprio contenuto relativamente ai valori economici e relativi ai tempi di espletamento. Resta, in ogni caso, ferma
l’esclusiva responsabilità del concorrente per errori o omissioni nella costituzione dei documenti.
ARTICOLO 15 - CONTENUTO DELLE BUSTE
15.1 Busta “A” – DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
La busta “A” deve contenere i documenti che di seguito si elencano.
a) Istanza di partecipazione alla procedura (Allegato 1) sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, che dovrà indicare:
a.1) la forma giuridica di partecipazione alla gara tra quelle previste all'art. 45, comma 2, D.Lgs.50/2016;
a.2) (nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs.50/2016 che non partecipino in proprio): indicare per quali consorziate il consorzio concorre. A tali consorziate è fatto divieto, ai sensi dell'art. 48, comma 7, di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara. In caso di violazione, saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato, trovando altresì applicazione l'art. 353
c.p. Dovranno essere altresì indicate le quote dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;
a.3) (nel caso di RTI o consorzi ordinari di concorrenti costituendi di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), e f) del D.Lgs.S0/2016) indicare: la denominazione sociale, la forma giuridica, la sede legale della mandataria e delle mandanti nonché le quote dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppandi/consorziandi. Si precisa che ai sensi dell'art. 92, comma 2, del
D.P.R. 207/2010 la mandataria dovrà essere qualificata in misura maggioritaria rispetto alle mandanti e comunque nella misura minima del 40%, la mandante nella misura minima del 10% e complessivamente il raggruppamento o il consorzio deve essere qualificato per la totalità dei lavori (100%). Nel rispetto delle percentuali di qualificazione sopra indicate il raggruppamento potrà liberamente indicare le quote di esecuzione dei lavori di ciascun componente;
La domanda dovrà contenere la dichiarazione, ai sensi dell'art. 48, comma 8, D.Lgs.50/2016, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese associate, di impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa designata "capogruppo", che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
a.4) (nel caso di RTI o consorzi ordinari di concorrenti costituiti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016) indicare: la denominazione sociale, la forma giuridica, la sede legale della mandataria e delle mandanti nonché le quote dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppandi/consorziandi. Si precisa che ai sensi dell'art. 92, comma 2, del
D.P.R. 207/201O la mandataria dovrà essere qualificata in misura maggioritaria rispetto alle mandanti e comunque nella misura minima del 40%, la mandante nella misura minima del 10% e complessivamente il raggruppamento o il consorzio deve essere qualificato per la totalità dei lavori (100%). Nel rispetto delle percentuali di qualificazioni sopra indicate il Raggruppamento potrà liberamente indicare le quote di esecuzione dei lavori di ciascun componente;
a.5) (se pertinente) la denominazione delle imprese cooptate ai sensi dell'art. 92 comma 5 del D.P.R. 207/2010 con indicazione della percentuale dei lavori che verranno eseguiti in ogni caso non superiore al 20% dell'importo complessivo e fermo restando che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute dalle cooptate deve essere almeno pari all'importo dei lavori a queste ultime affidati;
a.6) la dichiarazione di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nel capitolato tecnico,
a.7) la dichiarazione di possedere i requisiti e le condizioni di partecipazione previsti nel disciplinare di gara;
a.8) la dichiarazione di non trovarsi nella situazione di incompatibilità di cui all’art. 26, comma 7, del D. lgs. n. 50/2016, secondo cui lo svolgimento dell’attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza, della direzione lavori e del collaudo;
a.9) l’impegno ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta del contratto;
a.10) la dichiarazione di:
- aver preso visione di tutti gli elaborati posti a base della procedura
- aver giudicato la prestazione realizzabile, gli elaborati adeguati e i prezzi remunerativi
- aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta di tutti gli obblighi impostigli dalle vigenti disposizioni sulla tutela della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro
- aver effettuato il pagamento del contributo ai sensi dell’art. 1 commi 65 e 67 della L. 23/12/2005, n. 266.
a.11) la dichiarazione, per gli operatori economici dei Paesi “Black list”, di essere in possesso dell’autorizzazione ex art. 1, co. 1 e 2, del decreto Ministero Economie e Finanze 14/12/2000 o di aver inviato l’istanza prevista dall’art. 1, co. 3 dello stesso D.M.
a.12) la dichiarazione di autorizzare l’eventuale accesso alle informazioni fornite nell’ambito della propria offerta in quanto non costituenti segreti tecnici o commerciali, ovvero di non autorizzare l’eventuale accesso ad alcune informazioni in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali secondo le motivazioni indicate in prospetto, unitamente a documentazione di comprova, come , e di prendere atto che in assenza di comprovate motivazioni, l’autorizzazione all’accesso si intenderà concessa.
b) DGUE (Allegato 2).
reso ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. scaricabile dal sito internet: xxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxx-xx-xxxx-xxxxx-xxxxxxx-xxxx. Per la compilazione del DGUE si richiamano le Linee Guida del MIT del 18/07/2016.
N.B. 1:
La dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale e inesistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 (parte III del DGUE – sez. A), va resa, a pena di esclusione, individualmente anche dai seguenti soggetti, non firmatari dell’istanza di ammissione a gara:
- in caso di impresa individuale = titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo = soci e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari e direttore tecnico;
- altri tipi di società o consorzio = membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
In alternativa al rilascio della dichiarazione in via personale ed individuale da parte dei predetti soggetti, la dichiarazione medesima sul possesso dei requisiti di ordine generale e inesistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 può essere rilasciata dal rappresentante legale del concorrente anche con riferimento a ciascuno dei soggetti sopra indicati.
N.B. 2:
A pena di esclusione, la dichiarazione di inesistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 (parte III del DGUE – sez. A), deve riguardare anche i soggetti di cui alla precedente nota che siano cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando. Il concorrente deve quindi dichiarare:
i. se vi siano soci, soggetti titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica, cessati dalla carica nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando;
ii. qualora vi siano tali soggetti, l'assenza delle cause di esclusione oppure l'indicazione delle sentenze passate in giudicato, i decreti penali irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati;
iii. i.i.i. qualora vi siano soggetti nelle condizioni di cui al precedente punto ii) per i quali sussistano cause di esclusione, dimostrazione di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata del soggetto cessato.
In alternativa al rilascio della dichiarazione in via personale ed individuale da parte dei predetti soggetti, la dichiarazione medesima sul possesso dei requisiti di ordine generale e inesistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 da parte dei predetti soggetti può essere rilasciata dal rappresentante legale del concorrente anche con riferimento a ciascuno dei soggetti sopra indicati.
Ai sensi dell'art. 80, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, la stazioni appaltante esclude l'operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del medesimo articolo.
Ai sensi dell'art. 80, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, le cause di esclusione previste dal predetto articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
N.B. 3:
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE), il modello DGUE dovrà essere sottoscritto:
a) dal legale rappresentante dell’impresa concorrente in forma singola;
b) in caso di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE già costituito sia dalla mandataria, sia dalle mandanti/sia dal consorzio, sia dalle imprese consorziate/sia dal GEIE, sia da tutte le imprese associate;
c) in caso di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE da costituire da tutti i legali rappresentanti delle imprese associande/da tutti i legali rappresentanti delle imprese che intendono consorziarsi/da tutti i legali rappresentanti delle imprese che intendono costituire il gruppo;
d) in caso di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2 ,lett. c) e consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett.
b) sia dal legale rappresentante del consorzio, sia dalle imprese indicate come esecutrici dell'appalto;
e) in caso di avvalimento, sia dal legale rappresentante dell'impresa avvalente che di quella ausiliaria.
f) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 il modello DGUE con connessa dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritto, a pena di esclusione, sia dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune (che assume il ruolo di mandataria), sia dai legali rappresentanti delle imprese partecipanti al contratto di rete;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, a pena di esclusione, il modello DGUE deve essere sottoscritto dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, il modello DGUE deve essere sottoscritto, a pena di esclusione, sia dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria (se il raggruppamento è già costituito), sia dai legali rappresentanti delle imprese partecipanti al contratto di
rete ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
c) Mandato o atto costitutivo in caso di R.T.I./consorzi ordinari/G.E.I.E. costituiti.
In caso di R.T.I., consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti, l’atto di conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza ovvero, nel caso di consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti, il relativo atto costitutivo.
d) Atto costitutivo e statuto vigente, corredato dal verbale di assemblea, in caso di consorzi ex articolo 34, lettere b) e c) del Codice degli Appalti e di soggetti non tenuti all’iscrizione nel Registro delle Imprese.
L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministrativa, le copie dell’atto costitutivo, nonché dello statuto vigente, corredato dal relativo verbale di assemblea, dichiarate conformi all’originale ex articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritte dal legale rappresentante del consorzio.
e) Procura.
Nel caso in cui intervenisse nel procedimento di gara con un soggetto diverso dal suo legale rappresentante, l’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministrativa, la procura attestante i poteri conferitigli.
f) Dichiarazione sostitutiva sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa e di idoneità professionale (Allegati 3.1/3.2)
Il presente modello deve essere reso e sottoscritto:
- dal libero professionista singolo;
- dallo studio associato (sottoscritto da tutti i professionisti);
- dal legale rappresentante della società di professionisti;
- dal legale rappresentante della società di ingegneria;
- dal legale rappresentante del consorzio stabile;
- in caso di raggruppamento temporaneo, sia già formalmente costituito sia non ancora costituito, da tutti i componenti del raggruppamento.
g) PASSOE
documento attestante che l'operatore economico concorrente può essere verificato tramite AVCpass – di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità, rilasciato secondo le modalità riportate nel precedente paragrafo 13. Il presente documento non è richiesto a pena di esclusione, tuttavia la mancata presentazione originerà, su richiesta, la registrazione al sistema da parte dell’operatore economico partecipante.
h) (Eventuale in caso di avvalimento)
In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento:
i. il DGUE, reso e sottoscritto dal legale rappresentante dell’ausiliario;
ii. copia del contratto sottoscritto dalle parti, corredata da dichiarazione di conformità all’originale rilasciata, ai sensi dell’articolo 22, co. 2, del CAD, da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato;
iii. il PASSOE nel quale sia indicato l’ausiliario;
i) Contributo all’ANAC
prevista dalla deliberazione dell’ANAC (Delibera ANAC n.1377/2016, pubblicata nella G.U. n. 43 del 21 febbraio 2017, già in vigore dal 01 gennaio 2017) per un importo pari a:
Lotto 1 € 375,00 (euro trecentosettantacinque/00)
Lotto 2 € 225,00 (euro duecentoventicinque/00)
Il versamento deve essere effettuato secondo le istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità disponibili al seguente indirizzo:
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxx/_xxxxxxxxxxx#XX.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi ordinari o aggregazioni o GEIE, costituiti o da costituire, l’attestazione deve essere presentata solo dalla capogruppo o dalla mandataria. In caso consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il versamento deve essere eseguito dal consorzio, quale unico soggetto interlocutore della stazione appaltante, anche qualora faccia eseguire le prestazioni tramite affidamento alle imprese consorziate.
Il pagamento della contribuzione costituisce condizione di ammissibilità alla presente procedura di selezione e la mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura medesima, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della L. 266/2005. ATTENZIONE: La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
15.2 Busta “B” – OFFERTA TECNICA.
A pena di esclusione, la busta B dovrà contenere l’offerta tecnica come di seguito specificato.
A pena di esclusione, inoltre, ciascun elaborato che compone l’offerta tecnica dovrà essere firmato:
i. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell’operatore economico medesimo;
ii. in caso di R.T.I. e consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria;
iii. in caso di R.T.I., e consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante di ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I. o il consorzio ordinario;
iv. in caso di consorzi stabili, dal legale rappresentante del consorzio e dal legale rappresentante di ciascuna consorziata esecutrice.
La Documentazione tecnica dovrà contenere, a pena di esclusione, l’offerta tecnica la quale dovrà comprendere i seguenti elaborati:
Relazione A)
Una relazione tecnica illustrativa delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico. La relazione tecnica illustrativa dovrà pertanto essere organizzata in maniera tale che possano evincersi le prerogative su cui attribuire i punteggi per sub criteri, organizzandola, preferibilmente, per una più facile lettura da parte dei commissari di gara, secondo i singoli punti (A1, A2, A3) indicati nella tabella di cui al successivo art. 16. Sarà oggetto di valutazione il criterio e la metodologia esecutiva e la qualità ed intellegibilità della restituzione. Tale documentazione deve essere predisposta, in massimo n. 20 cartelle in formato A4, in numero massimo di 25 righe per facciata carattere 12 pt, interlinea 1,5, deve essere firmata dai soggetti sopra indicati e deve essere composta almeno dai seguenti tre paragrafi:
1. tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione;
2 modalità di esecuzione del servizio anche con riguardo all’articolazione temporale delle varie fasi previste evidenziando, fra le altre cose, le modalità di interazione/integrazione con la committenza nelle diverse sedi, nonché le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita;
3 le risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, attraverso la redazione:
- dell’elenco dei professionisti personalmente responsabili dell’espletamento delle varie parti del servizio, con l’indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell’offerente (socio, amministratore, dipendente o collaboratori adeguatamente qualificati), delle rispettive qualificazioni professionali, delle principali esperienze analoghe all’oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali, nonché il nominativo del Coordinatore del Gruppo di Verifica;
- dell’organigramma del gruppo di lavoro adibito all’espletamento delle diverse fasi attuative della prestazione.
Relazione B)
La relazione dovrà essere organizzata in maniera tale che possano evincersi le prerogative su cui attribuire i punteggi per sub criteri, organizzandola, preferibilmente, per una più facile lettura da parte dei commissari di gara, secondo i singoli punti (B1, B2) indicati nella tabella di cui al successivo art. 16 e dovrà contenere la documentazione di due servizi di verifica espletati relativi a interventi ritenuti dall’operatore economico significativi della propria capacità a realizzare la prestazione richiesta sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali (documentazione illustrativa ed anche grafica e, possibilmente, fotografica o di fotorendering). La documentazione richiesta deve essere predisposta in massimo n. 4 schede in formato A4, per ciascun intervento, e firmata dai soggetti sopra indicati;
A PENA DI ESCLUSIONE NON DOVRANNO ESSERE INSERITI NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA RIFERIMENTI ALL’OFFERTA ECONOMICA O TEMPORALE.
15.3 Busta “C” – OFFERTA ECONOMICA E TEMPO (Allegato 4.1/4.2)
A pena di esclusione, la busta C dovrà contenere l’offerta economica e temporale da presentare secondo quanto stabilito di seguito.
a Offerta economica
L’operatore economico in particolare dovrà a pena di esclusione:
- indicare il RIBASSO PERCENTUALE offerto; si precisa che il ribasso percentuale dovrà essere indicato in cifre impiegando soltanto tre decimali ed utilizzando come separatore delle cifre decimali la virgola;
- dichiarare di aver preso conoscenza e accettato tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione dell’appalto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo;
- dichiarare che la propria offerta sarà irrevocabile e resterà immutata sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte;
- dichiarare che la propria offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante.
b Offerta tempo
L’operatore economico in particolare dovrà a pena di esclusione:
LOTTO 1
- indicare la “RIDUZIONE TEMPORALE UNICA” da applicarsi al termine complessivo di 60 giorni previsto per l’esecuzione delle prestazioni: l’operatore economico dovrà indicare nell’apposito campo i giorni di riduzione del termine complessivo di 60 giorni di cui all’articolo 7 del presente Disciplinare, comunque non superiori a 12 giorni;
- indicare la ripartizione della riduzione temporale unica di cui al punto precedente suddivisa nelle seguenti “SCADENZE INTERMEDIE”:
SCADENZA INTERMEDIA 1: indicare i giorni di riduzione da applicarsi al termine di 30 giorni per la prima consegna al RUP del rapporto conclusivo di verifica del progetto definitivo, in misura comunque non superiore a 6 giorni;
SCADENZA INTERMEDIA 2: indicare i giorni di riduzione del termine di 30 giorni per la prima consegna al RUP del rapporto conclusivo di verifica del progetto esecutivo, in misura comunque non superiore a 6 giorni;
SI PRECISA CHE LA SOMMA DELLE RIDUZIONI OFFERTE PER CIASCUNA SCADENZA INTERMEDIA NON POTRÀ ESSERE SUPERIORE A 12 GIORNI E DOVRA' NECESSARIAMENTE COINCIDERE CON IL VALORE INSERITO
NELLA SEZIONE PRECEDENTE RELATIVO ALLA "RIDUZIONE TEMPORALE UNICA"; IN CASO DI DISCORDANZA TRA IL VALORE INSERITO NELLA RIDUZIONE TEMPORALE UNICA E LA SOMMA DELLE RIDUZIONI OFFERTE NELLE SCADENZA INTERMEDIE PREVARRA' LA RIDUZIONE TEMPORALE UNICA.
LOTTO 2
- indicare la “RIDUZIONE TEMPORALE UNICA” da applicarsi al termine complessivo di 30 giorni previsto per l’esecuzione delle prestazioni: l’operatore economico dovrà indicare nell’apposito campo i giorni di riduzione del termine complessivo di 30 giorni di cui all’articolo 7 del presente Disciplinare, comunque non superiori a 6 giorni;
ARTICOLO 16 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE.
VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA E VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA.
Ogni singolo lotto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95 del Codice dei Contratti, sulla base dei criteri e sub-criteri di seguito indicati:
TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA: 75 | |||||
CRITERI DI VALUTAZIONE | PESO | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE | SUB-PESO | ||
A | MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI VERIFICA (Caratteristiche metodologiche) | 45 | A1 | Individuazione delle tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione | 30 |
A2 | Modalità di esecuzione del servizio | 10 | |||
A3 | Risorse umane messe a disposizione | 5 | |||
B | SERVIZI ANALOGHI SVOLTI (Professionalità e adeguatezza) | 30 | B1 | Caratteristiche dei servizi analoghi svolti | 15 |
B2 | Professionalità e adeguatezza nello svolgimento dei servizi analoghi | 15 | |||
TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICO-TEMPORALE: 25 | |||||
C | RIBASSO PERCENTUALE | 20 | |||
D | RIDUZIONE TEMPORALE | 5 |
Ai fini dell’attribuzione del punteggio all’offerta tecnica verranno utilizzati i criteri motivazionali riportati nella colonna di destra della tabella seguente:
CRITERI MOTIVAZIONALI | ||
A | MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI VERIFICA | |
A1 - Individuazione delle tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione | ||
Il concorrente dovrà individuare le tematiche principali che caratterizzano la prestazione. | Verranno premiate le relazioni che esplicitano in maniera precisa e chiara quali siano le tematiche principali che caratterizzano la prestazione. | |
A2 - Modalità di esecuzione del servizio | ||
Il concorrente dovrà illustrare nella RELAZIONE le attività inerenti la verifica dei livelli di progettazione oggetto del servizio, specificando la normativa adottata, la tecnica di effettuazione | Verranno premiate le soluzioni che illustrino con precisione e chiarezza l’impostazione che si intende adottare nell’espletamento del servizio nonché nelle modalità di svolgimento delle prestazioni. |
delle analisi e delle ispezioni, le tipologie dei controlli ed il loro grado di approfondimento, le modalità di emissione delle relative risultanze ed osservazioni, la modalità di interfaccia con i progettisti e con la stazione appaltante, la gestione ed il riscontro alle controdeduzione, le modalità di individuazione e gestione delle criticità, le modalità di reporting intermedio e finale. | Si privilegerà, altresì, la soluzione che meglio riesca a garantire la necessità di interazione con i progettisti e la stazione appaltante. Si favorirà, inoltre, la soluzione con i migliori metodi di conduzione delle verifiche e di migliore gestione delle non-conformità attraverso le modalità più efficaci ed efficienti di predisposizione dei relativi report. |
A3 - Risorse umane messe a disposizione | |
Il concorrente dovrà descrivere le risorse umane facenti parte del Gruppo di Lavoro adibito all’espletamento delle diverse fasi del servizio di verifica della progettazione. In particolare dovrà essere redatto l’elenco dei professionisti che personalmente e concretamente svolgeranno le prestazioni, con l’indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell’offerente (socio, amministratore, dipendente), delle rispettive qualificazioni professionali, delle principali esperienze analoghe all’oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali. Dovranno essere inclusi i curricula delle figure professionali componenti il gruppo di lavoro. | Verranno premiate le offerte in cui sarà garantita la presenza di un team multidisciplinare ed esperto, in grado di far fronte efficacemente, nei tempi previsti per lo svolgimento delle prestazioni, a tutti gli adempimenti richiesti. Si precisa che la completezza dell’organigramma non verrà valutata necessariamente in termini quantitativi quanto in termini di varietà ed esperienza. |
B | SERVIZI ANALOGHI SVOLTI |
B1 - Caratteristiche dei servizi analoghi svolti | |
Il concorrente dovrà produrre idonea documentazione tecnica illustrativa di due servizi analoghi di verifica di progettazione definitiva e/o esecutiva (indicando committente, importo, categorie, oggetto, data dell’affidamento e durata ecc…) svolti e completati negli ultimi cinque anni, relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico e scelti tra quelli qualificabili come affini a quelli ad oggetto del presente appalto, in relazione alle classi e categorie di lavori e concernenti servizi paragonabili, per tipologia e complessità, a quelli oggetto del presente affidamento. | Verrà premiata l’attinenza dei servizi di verifica presentati al servizio oggetto dell’appalto in termini di caratteristiche tecniche, complessità ed entità delle opere. Nella valutazione dell’offerta costituirà titolo preferenziale l’attinenza, nell’ambito di ogni servizio presentato, a ciascuna delle discipline (impiantistica, architettonica e strutturale) di cui si compone l’appalto. Per l’affinità verrà considerata la tipologia delle infrastrutture oggetto di verifica, in particolare verranno premiate quelle offerte la cui documentazione evidenzi una maggiore correlazione dei servizi illustrati con il servizio oggetto di gara. |
B2 - Professionalità e adeguatezza nello svolgimento dei servizi analoghi | |
Per i servizi svolti, sopra indicati, dovranno inoltre essere descritte le modalità di svolgimento e le soluzioni adottate in relazione alle criticità specifiche dei progetti stessi. | Verranno premiate quelle offerte la cui documentazione evidenzi maggiormente le modalità efficienti ed efficaci per la soluzione delle criticità prevedibili o emerse nel corso dell’attività di verifica. |
MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
Punteggio relativo all’offerta tecnica
La valutazione delle offerte avverrà ai sensi Linee Guida ANAC n. 2 del 21 settembre 2016 “Offerta economicamente più vantaggiosa” (metodo aggregativo-compensatore) con l’applicazione della seguente formula:
Pi = Σn [Wi * V(a)i]
dove
Pi = punteggio dell’offerta i-esima n = numero totale dei requisiti
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i)
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno; Σn = sommatoria
I coefficienti V(a)i sono determinati:
a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa sono determinati attraverso il seguente metodo:
- la trasformazione in coefficienti variabili tra zero ed uno della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il “confronto a coppie”, che avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta in confronto con tutte le altre, secondo i parametri contenuti nel presente disciplinare.
Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 - preferenza media; 5 - preferenza grande; 6 - preferenza massima).
Una volta terminati i “confronti a coppie”, si sommano i valori attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari.
Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.
I coefficienti così ottenuti vengono moltiplicati per il sub-peso attribuito a quel criterio di valutazione.
Qualora le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono determinati mediante la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Tale coefficiente definitivo verrà moltiplicato per il sub-peso previsto per quel criterio di valutazione.
b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa “prezzo” e “tempo” di esecuzione delle prestazioni attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante ed il coefficiente pari a zero, attribuito ai valori degli elementi offerti pari a quelli posti a base di gara, mediante la seguente formula:
V(a)i = Ra/Rmax
dove:
per il prezzo
Ra = ribasso % offerto dal concorrente “a” Rmax = ribasso % dell’offerta più conveniente per il tempo
Ra = riduzione temporale offerto dal concorrente “a” Rmax = riduzione temporale dell’offerta più conveniente
Ogni coefficiente V(a)i determinato con le operazioni precedenti sarà approssimato fino alla quinta cifra dopo la virgola.
I punteggi saranno espressi al massimo sino alla seconda cifra decimale.
ARTICOLO 17 - INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’articolo 74, co. 1, del Codice dei Contratti, gli operatori economici potranno richiedere eventuali ulteriori informazioni inerenti la presente procedura di gara entro il termine indicato nel Bando, esclusivamente utilizzando la seguente casella di posta elettronica certificata:
xxxxxxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx
Non verranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o dopo la scadenza del termine suddetto.
Le risposte alla richieste di chiarimento saranno rese dalla Stazione appaltante anche in unica soluzione, dando comunicazione agli operatori economici della pubblicazione di tali risposte tramite posta elettronica certificata.
Le comunicazioni saranno inviate all’indirizzo dichiarato dall’operatore economico nella domanda di partecipazione. In caso di R.T.I., tali comunicazioni saranno inviate all’indirizzo dichiarato dall’operatore economico indicato quale capogruppo.
I chiarimenti di interesse generale ed altre eventuali informazioni ritenute utili verranno pubblicate sul profilo dell’Ente. È onere dei partecipanti controllare periodicamente il sito internet ove verranno pubblicati eventuali chiarimenti, precisazioni o comunicazioni.
ARTICOLO 18 - TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La presentazione delle offerte da parte degli operatori economici dovrà avvenire entro e non oltre il termine riportato nel Bando.
ARTICOLO 19 - SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte indicato nel Bando oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, saranno conservate in modo segreto, riservato e sicuro.
La procedura di gara sarà dichiarata aperta da un Seggio di gara, nella persona del RUP, il quale si riunirà in seduta pubblica nel giorno e nel luogo indicati nel Bando.
Le successive sedute pubbliche si svolgeranno nel luogo e nei giorni indicati sul profilo del committente.
A ciascuna seduta pubblica potrà intervenire un incaricato per ciascun concorrente, che abbia la legale rappresentanza dell’operatore economico ovvero sia stato da questi delegato a rappresentarlo. Tali poteri dovranno risultare da procura corredata da copia di un valido documento di identità del legale rappresentante.
Per la valutazione dell’offerta dal punto di vista tecnico ed economico sarà nominata dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell’articolo 77 del Codice dei Contratti, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, una apposita Commissione giudicatrice per ognuno dei due lotti, nel rispetto dei Criteri stabiliti dalla Deliberazione A.N.A.C. 31/5/2016 n. 620.
La Commissione sarà costituita da 3 membri, esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto, come indicato nella determina di nomina.
I componenti saranno selezionati tra il personale della Regione Marche e saranno individuati: a) il Presidente, tra il personale dirigente; b) i commissari diversi dal presidente, tra il personale appartenente alla categoria D; c) il segretario tra il personale appartenente alla categoria D o C.
Per ogni altro aspetto afferente alla nomina della commissione, si rinvia a quanto stabilito dalla Deliberazione A.N.A.C. 31/5/2016 n. 620.
La durata dei lavori della Commissione e il numero di sedute pubbliche e riservate saranno adeguati al numero di offerte presentate, fermo restando che i commissari potranno lavorare a distanza ex articolo 77, co. 2, del Codice dei Contratti.
Il Seggio, procederà allo svolgimento delle seguenti attività:
- in seduta pubblica, alla verifica della ricezione delle “Offerte” tempestivamente presentate;
- in seduta pubblica, all’apertura delle “Offerte” e all’apertura della Documentazione amministrativa;
- in seduta riservata, alla verifica delle dichiarazioni e dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa.
La Commissione, procederà allo svolgimento delle seguenti attività:
- in seduta pubblica, all’apertura della Documentazione tecnica al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti;
- in seduta riservata, alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi;
- in seduta pubblica, alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche;
- in seduta pubblica, all’apertura della Documentazione economica e all’individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia e successivi adempimenti.
Ai sensi dell’articolo 97, co. 3, del Codice dei Contratti, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi.
Ai sensi dell’articolo 97, co. 6, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
La verifica di congruità delle offerte è svolta dalla RUP che sarà coadiuvato dalla Commissione giudicatrice.
In ogni caso, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle offerte risultate anomale.
I calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla terza cifra decimale da arrotondarsi all’unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque.
All’esito delle predette operazioni sarà stilata la graduatoria provvisoria. In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., esclusivamente
nell’ambito della gara regolata dal presente Disciplinare.
Ai sensi dell’articolo 83, co. 9, del Codice dei Contratti, le carenze di qualsiasi elemento formale del DGUE possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al medesimo comma.
In particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale del DGUE, con esclusione di quelle dell’offerta tecnica ed economica, obbliga l’operatore economico al pagamento, in favore della Stazione Appaltante, di una sanzione pecuniaria, la cui misura è fissata all’1 per mille (1%0) dell’importo totale dell’appalto (con bonifico bancario in favore della Regione Marche sul conto corrente che sarà appositamente indicato).
La Stazione Appaltante assegnerà all’operatore economico un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le dovranno rendere, che l’operatore economico dovrà rendere contestualmente al documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.
La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Stazione Appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione, ma non applica alcuna sanzione.
In caso di inutile decorso del termine per la regolarizzazione l’operatore economico sarà escluso dalla presente procedura gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
In ogni caso saranno dichiarate irricevibili e/o inammissibili ed escluse dalla procedura:
a) ai sensi dell’articolo 59, co. 4, del Codice dei Contratti, le offerte in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
b) ai sensi dell’articolo 59, co. 4, del Codice dei Contratti, le offerte che la Stazione Appaltante ha giudicato anormalmente basse;
c) ai sensi dell’articolo 59, co. 4, del Codice dei Contratti, le offerte che non hanno la qualificazione necessaria;
d) ai sensi dell’articolo 59, co. 4, del Codice dei Contratti, le offerte il cui prezzo supera l'importo posto dalla Stazione Appaltante a base di gara;
e) le offerte che siano sottoposte a condizione;
f) le offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni stabilite dal presente disciplinare;
g) le offerte incomplete e/o parziali.
Ai sensi dell’articolo 95, co. 15, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
L’organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti della presente procedura è il T.A.R. territorialmente competente.
Ai sensi dell’articolo 120, co. 5, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine entro cui proporre ricorso contro il Bando e il presente documento per motivi che ostano alla partecipazione alla presente procedura è pari a 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
DOCUMENTAZIONE
ALLEGATO 1 – Domanda di partecipazione ALLEGATO 2 – Modello DGUE
ALLEGATO 3.1 – Dichiarazione sostitutiva sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico- organizzativa e di idoneità professionale (lotto 1)
ALLEGATO 3.2 – Dichiarazione sostitutiva sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico- organizzativa e di idoneità professionale (lotto 2)
ALLEGATO 4.1 - Offerta economica/tempo (lotto 1) ALLEGATO 4.2 – Offerta economica/tempo (lotto 2)
Ancona 26/09/2017 FIRMA
( arch. Nardo Goffi )
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.