CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI PRESTAZIONE LAVORATIVA
CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI PRESTAZIONE LAVORATIVA
tra
La …………………..., in persona del suo legale rappresentante, sig. ……………., nato a …………..
(……) il …/…/…, con sede legale in ……………. (…), Via ……………….., C.F. e P. IVA
…………….., di seguito denominata anche “ASSOCIANTE”;
e
Il/La Sig./ra …………………… nato/a a ………………………… (…) il …/…/…, residente a
…………………………… (………), via ……………………………………………. n. C.F.
…………………………………......, di seguito denominato/a anche “ASSOCIATO”
premesso che
a. l’Associante ha come oggetto sociale l’esercizio di ................. (inserire oggetto sociale) Le attività della Associante comprendono, in particolare:
...........;
...........;
...........;
(nei punti precedenti descrivere in maniera più dettagliata l’oggetto sociale, specificando le attività in cui si estrinseca)
b. tra i lavoratori dipendenti dell’Associante non risulta essere presente la professionalità necessaria, ragion per cui, per la realizzazione della propria attività di ......................... (inserire descrizione articolata della specifica attività), [o “per la realizzazione dell’affare consistente in ” (inserire
la descrizione articolata dell’affare)] l’Associante intende avvalersi dell’apporto lavorativo fornito da un soggetto con le necessarie competenze professionali;
c. il/la Sig./ra ……………………………………., in virtù della comprovata esperienza nel settore/del percorso formativo fin qui seguito (se possibile allegare curriculum vitae o dettagliare le esperienze rilevanti ai fini della conclusione del contratto), è in possesso delle competenze professionali necessarie a fornire l’apporto;
d. il/la Sig./ra si è reso disponibile a fornire la propria opera;
e. le parti concordano che la tipologia contrattuale meglio aderente con il rapporto che intendono instaurare è costituito dal contratto di associazione in partecipazione, ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del Codice Civile e dell’articolo 86, comma 2, del Decreto Legislativo n. 276/2003;
f. le parti dichiarano che con la presente associazione in partecipazione non viene superata la soglia prevista dall’art. 2549, comma 2, c.c.
(in alternativa, se ricorre la condizione)
le parti dichiarano di essere legate (scegliere tra rapporto coniugale/di parentela entro il terzo grado/di
affinità entro il secondo) e, conseguentemente, il presente rapporto non viene computato ai fini della disciplina prevista all’art. 2549, comma 2, c.c.
si conviene quanto segue
ART. 1 – Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
ART. 2 – Costituzione dell’associazione in partecipazione
Viene costituita tra le parti, ai sensi dell’art. 2549 c.c., un’associazione in partecipazione, avente per oggetto esclusivamente l’apporto da parte dell’associato di prestazioni di lavoro.
ART. 3 – Durata del rapporto
Ipotesi 1 – contratto a tempo indeterminato
Il rapporto di associazione in partecipazione avrà inizio a far data dal Il rapporto è a tempo
indeterminato con possibilità, per ambo le parti, di recedere previo preavviso di almeno (indicare
giorni o mesi – comunque un periodo congruo –), mediante lettera racc. a/r da rimettersi al domicilio dell’altra parte come indicata nel presente documento contrattuale o in eventuali sue integrazioni, fermo restando quanto previsto dall’art. 14 del presente contratto.
Ipotesi 2 – contratto a tempo determinato
Il rapporto di associazione in partecipazione avrà inizio a far data dal ………, con termine al ,
salvo eventuale rinnovo tacito di anno in anno, qualora non venga data eventuale disdetta a mezzo raccomandata A/R o a mano almeno (indicare giorni o mesi – comunque un periodo congruo –) prima della
scadenza del contratto, mediante lettera racc. a/r da rimettersi al domicilio dell’altra parte come indicata nel presente documento contrattuale o in eventuali sue integrazioni, fermo restando quanto previsto dall’art. 14 del presente contratto.
Ipotesi 3 – contratto ricollegato ad uno specifico affare (a tempo determinato)
Il rapporto di associazione in partecipazione avrà inizio a far data dal Il rapporto è a tempo
determinato e terminerà con la conclusione dell’affare oggetto dell’associazione in partecipazione. Le parti stimano congrua la data del , quale termine orientativo per la realizzazione dell’affare.
Art. 4 – Diritti ed obblighi verso i terzi
Ai sensi dell’art. 2551 c.c., solamente l’Associante risponderà alle obbligazioni ed acquisirà i diritti nei confronti dei terzi.
Art. 5 – Gestione dell’impresa
La gestione dell’impresa spetta all’Associante che ne rimane unico ed esclusivo titolare, e si estrinseca in: A) ;
B) ;
C) ………
Art. 6 – Apporto lavorativo
L’Associato conferirà la propria opera avente ad oggetto l’attività di (inserire, coerentemente con le
premesse, la descrizione articolata delle attività che verranno poste in essere dall’associato).
(Utilizzare una delle due clausole che seguono al fine di evidenziare la non operatività della presunzione relativa di subordinazione ricollegata ad un apporto di lavoro “non qualitativo”.)
L’attività è posta in essere da parte dell’associato per effetto delle competenze teoriche acquisite
(specificare se le competenze sono state acquisite in conseguenza dell’acquisizione di Diploma Universitario, Master, Dottorato o altra formazione documentabile). Per tale via, l’apporto rispetta la previsione contenuta nell’art. 69 bis, comma 2, lett. a) d. lgs. n. 276/2003.
(in alternativa)
L’attività è posta in essere da parte dell’associato per effetto delle capacità tecnico-pratiche acquisite da questi attraverso rilevanti esperienze maturate, posto che l’associato svolge l’attività oggetto dell’apporto sin dal (indicare il periodo temporale). Per tale via, l’apporto rispetta la previsione contenuta nell’art. 69 bis, comma 2, lett. a), d. lgs. n. 276/2003.
Art. 7 – Autonomia dell’associato
L’Associato effettuerà l’apporto oggetto del contratto con la più ampia autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione e senza esercizio, né attivo né passivo, dei poteri gerarchico, disciplinare ed organizzativo rispetto ai dipendenti dell’Associante.
L’associato si limita a rispettare le sole indicazioni di carattere generale che l’Associante gli fornirà.
In particolare, l’Associato non avrà vincoli di orario e di luogo in ordine allo svolgimento della prestazione, fatte salve le necessità proprie della realizzazione dei fini perseguiti dall’impresa [o attraverso il singolo affare]. [nel caso in cui l’apporto lavorativo venga prestato a contatto con altri soggetti ricollegati all’associante e, in linea generale, nei locali aziendali, sostituire l’ultimo capoverso con il seguente: “Tenuto conto del tipo di apporto, l’Associato svolgerà la propria attività senza vincoli di orario, tenendo conto e cercando di adeguare lo svolgimento della stessa agli orari di apertura dei locali aziendali e, in generale, al corretto adempimento dell’oggetto del presente contratto.”]
Art. 8 – Partecipazione agli utili ed alle perdite
Quale corrispettivo dell’apporto di lavoro, l’Associato avrà diritto alla partecipazione agli utili dell’impresa [o
dell’affare oggetto di associazione in partecipazione] nella misura del ….…%.
L’associato ha diritto a percepire, a titolo di acconto mensile, un importo pari ad euro ………..
Le parti chiariscono che, pur trattandosi di contratto aleatorio, visto l’andamento economico dell’Associante con riferimento agli ultimi due esercizi e viste le previsioni nel medio termine, il compenso pattuito risulta adeguato ai sensi dell’articolo 86, comma 2, decreto legislativo n. 276/2003.
Alla quota di partecipazione sarà applicato il trattamento fiscale vigente in materia.
In caso di risoluzione anticipata del presente contratto ai sensi dell’art. 14, la quota di utili spettanti all’Associato verrà rapportata al periodo, espresso in giorni, durante il quale il rapporto avrà avuto regolare esecuzione, salve eventuali ragioni di rivalsa sulla società associante.
Ai sensi dell’art. 2553 c.c. l’associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili ai sensi dell’articolo precedente.
(in alternativa)
L’associato non partecipa alle perdite.
[Secondo parte della giurisprudenza risultano legittime anche partecipazioni non direttamente ricollegate agli utili con esclusione, esplicita o implicita, della partecipazione alle perdite. La giurisprudenza ha quindi legittimato alcune ipotesi di partecipazione anche ai ricavi o la previsione di un compenso minimo garantito. Occorre tenere presente, però, che altra parte della giurisprudenza afferma l’inammissibilità di tali partecipazioni, con tendenziale riconduzione del rapporto nell’ambito di quello subordinato, da un lato e, dall’altro, che l’art. 1, comma 30, della legge n. 92/2012 ha ribadito il riferimento al concetto di utili. Pertanto, risulta opportuno, in ottica cautelativa, prevedere una partecipazione economica attenendosi al dettato normativo, ovverossia ricollegando la partecipazione dell’associato agli utili. In questo caso appare pertanto legittima anche successivamente all’entrata in vigore della legge n. 92/2012 l’esclusione della partecipazione dalle perdite posto che, comunque, in tal caso sull’associato incomberà comunque il rischio di aver apportato la propria opera senza vedersi riconosciuto alcun riconoscimento economico]
Art. 9 – Rendiconto
Il rendiconto annuale della gestione sarà redatto dall’organo amministrativo dell’associante entro il 31 dicembre di ogni anno.
Il rendiconto della gestione sarà comunicato senza ritardo all’associato.
Entro 30 giorni dall’approvazione del rendiconto, le poste attive o passive, a seguito degli anticipi corrisposti, saranno regolate mediante ulteriore attribuzione o eventuale restituzione di quanto percepito dall’associato.
Decorsi giorni 30 dalla comunicazione, in mancanza di osservazioni e/o contestazioni, il rendiconto si intende tacitamente approvato dall’Associato.
Art. 10 – Diritti ulteriori dell’Associato
Al fine di rendere edotto l’Associato dell’andamento dell’Associazione in partecipazione, le parti prevedono, quale condizione di miglior favore per l’Associato, il suo diritto ad ottenere un rendiconto periodico di metà anno (al 30 giugno).
L’associato, inoltre, sia direttamente che per interposta persona, ha diritto ad eseguire trimestralmente il controllo dei documenti contabili dell’associazione in partecipazione.
Art. 11 – Pluralità di Associazioni
Ai sensi dell’art. 2550 c.c., l’Associante non potrà associare altri soggetti con riferimento all’impresa [o al medesimo affare] in mancanza di consenso dell’Associato.
La richiesta di consenso deve rivestire forma scritta. Decorsi giorni 30 dalla richiesta, nel silenzio dell’Associato, il consenso si intende prestato.
(clausola alternativa: “Ai sensi dell’art. 2550 c.c. l’Associato conferisce consenso preventivo all’eventuale ingresso di altri Associati con partecipazione all’impresa [o al medesimo affare]. Tenuto conto dell’art. 2549, comma 2, le parti prevedono che l’Associato non potrà comunque associare un numero complessivo di soggetti superiore a tre, esclusi dal computo coloro legati all’Associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo.”)
Nel caso di ingresso di altro soggetto Associato, le parti chiariscono che il/la Sig./ra non avrà
esercizio, né attivo né passivo, dei poteri propri del rapporto di lavoro subordinato.
Art. 12 – Tutela della salute e sicurezza dell’Associato
Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo n. 81/2008, essendo l’Associato in partecipazione equiparato (ai fini della tutela della salute e sicurezza) al lavoratore dipendente, le parti chiariscono che è obbligo dell’Associante predisporre le misure atte a tutelare la salute e la sicurezza dell’Associato ed a svolgere (sopportandone gli oneri economici) le attività di formazione ed informazione sui rischi generici e specifici attinenti l’impresa in generale e, in particolare, le attività che vengono poste in essere dall’Associato in partecipazione.
L’Associato in partecipazione è tenuto al rispetto delle prescrizioni impartite dall’Associante con specifico riferimento alla tutela della salute e sicurezza ed è tenuto, altresì, a partecipare agli eventi formativi ed informativi necessari.
Art. 13 – Ulteriori condizioni regolanti l’esercizio dell’apporto lavorativo
Ogni e qualsiasi spesa inerente l’attività svolta dall’Associato si intende a carico della società Associante, che mette altresì a disposizione i beni strumentali e i mezzi necessari per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente contratto.
Art. 14 – Estinzione del contratto
Le parti concordano sulle seguenti clausole di estinzione del contratto:
a) il presente contratto cessa alla scadenza prefissata, ovvero alla conclusione dell’affare (lasciare tale pattuizione nel caso di rapporto a tempo determinato);
b) il presente contratto potrà altresì cessare senza preavviso:
(i) per recesso per giusta causa;
(ii) per accordo espresso delle parti;
(iii) per risoluzione dovuta all’impossibilità dell’Associato di ottemperare agli impegni previsti.
In particolare, le parti concordano che integrino ipotesi di recesso per giusta causa da parte dell’Associante, senza alcun termine di preavviso, con elencazione a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti casistiche:
- comportamenti dell’Associato gravemente lesivi dell’immagine dell’Associante;
- danneggiamento o perdita di prodotti/attrezzature dell’Associante;
- appropriazione indebita o utilizzo non autorizzato dei beni dell’Associante;
- svolgimento da parte dell’Associato, direttamente o indirettamente, di attività in concorrenza con l’Associante.
Il presente contratto potrà inoltre cessare con un preavviso scritto minimo di giorni 60 di calendario per recesso unilaterale di ciascuna delle parti, anche prima della realizzazione dell’affare [o del termine pattuito]. I rapporti economici tra le parti saranno liquidati con riferimento alla data di efficacia del recesso, con esclusione di qualsivoglia indennizzo, risarcimento o ulteriore compenso.
Art. 15 – Cessione del contratto
Il presente contratto non è cedibile dall’Associato a terzi per qualsiasi titolo.
Art. 16 – Comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro
La instaurazione del presente rapporto di collaborazione verrà comunicata dall’Associante al Servizio competente in base all’articolo 9-bis del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dalla legge n. 296/2006.
Art. 17 – Regime assistenziale
L’associante si impegna ad iscrivere l’associato all’Inail qualora ricorrano i presupposti previsti dal decreto Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965.
Art. 18 – Modifica delle clausole contrattuali
Eventuali accordi aggiuntivi, patti in deroga, specificazioni e quant’altro valga a modificare ovvero interpretare le pattuizioni contenute nel presente contratto, dovranno essere necessariamente espressi in forma scritta a pena di nullità. Resta pertanto escluso che qualsiasi atto posto in essere dalle parti, anche se ripetuto nel tempo, possa valere a mutare i termini della convenzione, ove non venga formalizzato per iscritto.
Art. 19 – Spese inerenti il contratto
Le spese relative alla redazione e registrazione del presente atto sono interamente a carico dell’Associante.
(Ulteriore articolo per le Associate in partecipazione)
Art. … – maternità
Le parti precisano che, a seguito del D.M. 12 luglio 2007, attuativo dell’art. 1, comma 796, della l. n. 296/2006, è esteso all’Associante il divieto di adibire al lavoro l’Associata in partecipazione nel periodo di cui all’art. 16 del d.lgs n. 151/2001, nonché in quello, eventuale, di cui al successivo art. 17. Durante tali periodi il rapporto rimane sospeso senza erogazione del corrispettivo e dell’anticipo, senza proroga alcuna del termine (ovvero con proroga del termine di giorni/mesi ).
Il diritto dell’Associata a ricevere la indennità di maternità (a carico dell’Inps) per tutto il periodo di astensione (incluso quello di interdizione anticipata) è subordinato al versamento, nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile, di almeno 3 mensilità di contribuzione calcolate in base alla nuova aliquota prevista dall’art. 7 del suddetto D.M.
Art. 20 – Clausola finale
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni di cui agli articoli 2549 e ss. c.c..
Art. 21 - Certificazione obbligatoria del contratto ex art. 2, lett. c) DPR n. 177/2011
(articolo eventuale nel caso di svolgimento dell’opera all’interno di ambienti sospetti di inquinamento o confinati)
Tenuto conto del fatto che il Collaboratore si troverà ad operare, concretamente e tenuto conto del documento di valutazione dei rischi, all’interno di ambienti sospetti di inquinamento o confinati, le parti si
impegnano a sottoporre il contratto, preventivamente alla sua esecuzione, al vaglio di una delle sedi competenti alla certificazione secondo la procedura stabilita agli artt. 75 e ss. d.lgs. n. 276/2003, in ossequio al disposto dell’art. 2, lett. c) DPR n. 177/2011, e ad ottemperare alle eventuali richiesta istruttoria al fine di una chiusura della procedura compatibilmente con l’inizio dei lavori affidati.
Letto, approvato e sottoscritto.
…………………., lì ……………….
Associante Associato
………………. …………………...
Tutela della privacy Consenso al trattamento dei dati personali | |
Preso atto dell’informativa resami ai sensi dell’art. 13, D.lgs. n. 196/2003 e noti i diritti a me riconosciuti ex art. 7, stesso decreto: | |
acconsento | non acconsento |
al trattamento dei miei dati comuni, per le finalità e nei limiti indicati dalla menzionata informativa. NOME E COGNOME FIRMA ……….……………………………. …………..………………….. | |
acconsento | non acconsento |
al trattamento dei miei dati sensibili, per le finalità e nei limiti indicati dalla menzionata informativa. (*) NOME E COGNOME FIRMA ……….………………………………… …………..………………….. |
(*) tale riquadro va adottato ove le operazioni ivi richiamate siano previste nell’informativa