CAPITOLATO DI POLIZZA KASKO PER I VEICOLI
CAPITOLATO DI POLIZZA KASKO PER I VEICOLI
NON DI PROPRIETA’IN MISSIONE PER CONTO DEL COMUNE
Comune di Merate Prot.3968 / 30-01-2018 -partenza- Cat. 5 Cl. 2 Fasc. c_f133
La presente polizza stipulata tra il
COMUNE DI MERATE
C.F./P.IVA: 00703920132
-
e la Società
--------------------------------------------------------
DURATA DEL CONTRATTO:
dalle ore 24.00’ del 30.06.2018
alle ore 24.00’ del 30.06.2023
Redatto da:
UNION BROKERS S.R.L.
Xxx Xxxxxx xx 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxx Tel.: 0000.000000 Fax.: 0000.000000
xxx.xxxxxxxxxxxx.xx - Email: xxxx@xxxxxxxxxxxx.xx
DEFINIZIONI
Nel testo che segue si intendono:
per ASSICURATO la persona fisica o giuridica nel cui interesse é stipulato il contratto; per CONTRAENTE il COMUNE DI MERATE che stipula l'assicurazione;
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per GARANZIA il singolo rischio coperto dall'assicurazione;
per POLIZZA il documento che prova il contratto di assicurazione;
per PREMIO la somma dovuta dal Contraente alla Società, comprese le imposte; per RISCHIO la probabilità che si verifichi l'evento dannoso;
per SINISTRO il verificarsi dell'evento dannoso per il quale é prestata la garanzia assicurativa; per INDENNIZZO la somma che la Società eroga all'Assicurato in caso di sinistro;
per FRANCHIGIA parte prestabilita del danno, liquidabile a termini di polizza, che resta a carico dell’Assicurato senza che possa assicurarla presso altri Assicuratori, pena decadenza dal diritto alla garanzia
per SOCIETA' La compagnia assicuratrice e le coassicuratrici.
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE
ART. 1 - Oggetto dell'assicurazione
La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti, anche se causati da colpa grave, sia su area pubblica che su area privata, subiti dai veicoli non intestati al P.R.A. al Contraente ed utilizzati dal Sindaco, dai Dipendenti, dal Segretario, dagli Assessori Comunali, dai Consiglieri Comunali, o persone autorizzate in occasione di missioni, di funzioni istituzionali o per adempimento di servizio fuori dall'ufficio, in conseguenza di:
❑ Incendio, intendendosi per tale i danni subiti dal mezzo assicurato a seguito di incendio, fulmine, scoppio di serbatoi o dell'impianto di alimentazione;
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❑ Xxxxx, intendendosi per tale la perdita dell'automezzo assicurato o di sue parti, in conseguenza di furto, rapina, estorsione, nonché i danni subiti dal veicolo stesso nella esecuzione o nel tentativo di commettere tali reati;
❑ Eventi Socio-Politici, quali tumulti popolari, scioperi, atti di terrorismo, sommosse, sabotaggio, vandalismo;
❑ Eventi Naturali, intendendosi per tali trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti;
❑ Danni Accidentali (collisione con altri veicoli, urto contro qualsiasi ostacolo, ribaltamento, uscita di strada);
❑ Danni a causa di Xxxxxx attivo o passivo, nonché di manovra a spinta o a mano.
L'assicurazione comprende anche i danni subiti dai pezzi di ricambio e dalle parti accessorie, se stabilmente installati sul veicolo.
In caso di danno parziale la Società rimborsa, senza tenere conto del degrado d’uso, le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte; l’indennizzo complessivo non può comunque superare il valore del veicolo al momento del sinistro come risultante dal successivo Art. 2. In caso di danno totale la Società rimborsa la somma pari al valore del veicolo al momento del sinistro come risulta dal successivo Art. 2 dedotto il valore di recupero.
ART. 2 - Delimitazione dell'assicurazione
Le garanzie sono prestate fino alla concorrenza massima di € 30.000,00 (trentamila/00) a primo rischio assoluto per ogni veicolo assicurato senza applicazione di scoperto o franchigia, fermo restando che l'importo del danno calcolato in base alla predetta condizione non può essere superiore in ogni caso al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
L'assicurazione non è operante:
- se il veicolo è guidato da persone non munite di regolare patente ovvero mancanti dei requisiti previsti dalla legge e comunque non dipendenti dalla Contraente;
- se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti;
- se il sinistro si verifica in conseguenza di attività illecite od estranee agli scopi della missione.
Sono inoltre esclusi dall'assicurazione i danni:
- originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni e sviluppo - comunque insorto - di energia, ancorché detti danni siano occorsi durante la circolazione;
- alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza;
- derivanti da uso improprio del veicolo;
- determinati od agevolati da dolo delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo;
- dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- verificatisi durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, relative prove ed allenamenti.
ART. 3 - Validità dell'assicurazione
Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei veicoli assicurati nonché delle generalità delle persone che usano tali veicoli.
Per l'identificazione di tali elementi si farà riferimento, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, alla dichiarazione del Contraente che attesti:
- che l'uso del veicolo al momento del sinistro era in nome e per conto del Contraente stesso;
- data e luogo della trasferta;
- generalità della persona autorizzata alla missione;
- dati individuali del veicolo usato.
ART. 4 - Estensione territoriale
L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
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L'assicurazione vale altresì per gli Stati dell'Unione Europea nonché per il territorio della Norvegia e per tutti gli Stati previsti dalla Carta Verde.
ART. 5 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare, se dovute a dolo, la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892 e 1893 C.C.)
ART 6 - Buona fede
Le inesatte od incomplete comunicazioni e dichiarazioni dell’Ente sono riconosciute come rese in buona fede dalla Società fino a prova del contrario, pertanto la polizza in relazione a queste avrà piena validità, salvo il diritto della Società a percepire l’eventuale quota di premio spettante e non pagata relativamente al maggior rischio.
Art. 7 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
1. Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell’Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui l’Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. 9 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 10 (Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art 9 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.
Art. 8 - Variazione del rischio
1. Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
2. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto all’Assicuratore. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all’organizzazione del contraente, (variazione significativa del numero dei dipendenti, adozione di strumenti di riduzione del rischio, delibere del contraente che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte)
3. IL contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
Art. 9 Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali
1. Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell’annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, l’Assicuratore può segnalare al contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all’Art. 8 (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell’art.106 del d.lgs. 50/2016 , la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti, o ai massimali assicurati.
2. Il contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste
formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
3. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.
Art. 10 Clausola di recesso
1. In caso di mancato accordo ai sensi dell’art. 9 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, l’Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità.
2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art. 9 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dall’Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.
3. Qualora alla data di effetto del recesso il contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 60 (sessanta) giorni. Il contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio.
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4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art. 24 (Produzione di informazioni sui sinistri) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.
Art. 11 - Altre assicurazioni
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.
L'Assicurato è comunque esonerato dall'obbligo di dare avviso dell'esistenza e della successiva stipulazione di altre assicurazioni, fermo l’ obbligo di denuncia delle eventuali altre assicurazioni in caso di sinistro.
ART. 12 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente e/o l'Assicurato o la Società siano tenuti, devono essere fatte per iscritto.
ART. 13 - Durata e proroga dell'assicurazione :
L'assicurazione ha validità dalle ore 24:00 del 30.06.2018 alle ore 24:00 del 30.06.2023, a prescindere dal pagamento della prima rata di premio, che dovrà avvenire entro 90 (novanta) giorni dal perfezionamento polizza. Il pagamento successivo alla prima rata è elevato a 60 (sessanta) giorni, trascorso il quale l’assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.
E’ stabilito sin d’ora il pagamento frazionato semestrale, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell’Assicurato.
A richiesta del Contraente, la Società si impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni. Il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria in misura proporzionale alla durata richiesta ed il pagamento dovrà essere effettuato entro 60 giorni dalla data di effetto dell’appendice di proroga.
Art. 14 - Rescindibilità annuale
Le Parti si riservano la facoltà di rescindere il contratto al termine di ciascun anno di assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza da parte della Contraente/Assicurato e 90 (novanta) giorni prima da parte della Società Assicuratrice.
Art. 15 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge n. 136/2010
a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
c) L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
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d) Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
ART. 16 – Regolazione premio
Il premio viene anticipato dal Contraente, che resta acquisito dalla Compagnia, è calcolato in base ad un preventivo annuo di Km 500.
Per le regolazioni premio, il premio, comprensivo di imposte, viene pattuito al costo in Euro offerto in sede di gara per ciascun chilometro eccedente i kilometri preventivati.
Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di richiesta da parte della Società, onde procedere all'eventuale conguaglio, la Contraente comunicherà alla Società il numero totale dei chilometri percorsi.
Le differenze attive risultanti dalle regolazioni devono essere pagate entro 30 (trenta) giorni dalla relativa comunicazione.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti ed il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante atto formale di messa in mora un ulteriore termine non inferiore 30 (trenta) giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva. Conseguentemente l'assicurazione resta sospesa fino alle ore
24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria, quali il registro delle missioni o altri documenti equipollenti, che dovranno essere tenuti dal Contraente costantemente aggiornati.
ART. 17 - Foro Competente
il Foro competente per qualsiasi controversia si intende quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede sociale dell'Assicurato.
ART. 18 - Imposte e tasse
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti dalla Legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
ART. 19 - Diritto di surrogazione
La Società conserva il diritto di surrogazione ex art. 1916 C.C., rinunciando ad esercitarlo nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo e dei trasportati.
ART. 20 - Rinvio alle norme di Legge
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.
ART. 21 - Clausola Broker
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione ed esecuzione della presente polizza alla Società UNION BROKERS S.R.L attuale Broker incaricato ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005 sino al 30.3.2019. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna della Parti le comunicazioni ricevute si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che , con riferimento all’art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all’art .55 del regolamento ISVAP n.05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi.
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La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato. La remunerazione del broker avverrà mediante trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Xxxxxx, alla Società. Nell’eventualità la gestione del presente contratto sia affidata ad un corrispondente o Coverholder del Lloyd’s di Londra, si prende e si da atto che: Ogni comunicazione effettuata al corrispondente si considererà come effettuata agli Assicuratori; Ogni comunicazione effettuata dal corrispondente si considererà come effettuata dagli Assicuratori. Ogni comunicazione effettuata al Broker mandatario dal corrispondente s’intenderà come fatta all’assicurato; Ogni comunicazione effettuata dal Broker al corrispondente si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. La Società autorizza all’incasso dei premi e/o delle somme dovute agli assicuratori il corrispondente e riconosce che i pagamenti effettuati dal Contraente/Broker al corrispondente hanno effetto liberatorio nei confronti della contraenza e conseguentemente impegna la Società a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.
La remunerazione del broker è a carico della Società e alla data di sottoscrizione del presente contratto è definita nella misura percentuale di cui alla determinazione di affidamento del servizio di brokeraggio n. 20 del 15.03.2016 assunta dal Servizio Gare del Comune di Merate. Alla scadenza del vigente contratto di brokeraggio assicurativo sarà cura del Comune di Merate/Contraente comunicare, entro 10 giorni dall’avvenuta aggiudicazione del nuovo contratto di brokeraggio assicurativo, il nominativo del nuovo Broker e la relativa percentuale di remunerazione.
Art. 22 - Obblighi dell'Assicurato – Denuncia del Sinistro
Nel caso si verifichi una delle condizioni descritte alla definizione di richiesta di risarcimento e/o circostanza , l’Assicurato deve darne avviso per iscritto agli Assicuratori ai quali è assegnata la Polizza anche per il tramite del broker indicato in Xxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxxx) giorni a decorrere dal giorno in cui l'ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi dell'Ente Contraente ne sia venuto a conoscenza.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 C.C.).
ART. 23 - Modalità per la denuncia dei sinistri
I sinistri devono essere denunciati dal Contraente alla Società entro 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno in cui l'ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi dell'Ente Contraente ne sia venuto a conoscenza. La denuncia deve contenere la data, il luogo e le cause del sinistro, l'indicazione delle sue conseguenze e dell'entità - almeno approssimativa - del danno, nonché gli estremi dell'Assicurato danneggiato, dell'Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.
Art. 24 - Produzione di informazioni sinistri
Entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla relativa richiesta del contraente tramite il Broker, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, l’Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al contraente l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in uno formato di standard digitale aperto (es. RTF e PDF) tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:
‐ il numero del sinistro attribuito dall’Assicuratore;
‐ la data di accadimento dell’evento;
‐ la data della denuncia;
‐ la tipologia dell’evento,
‐ la tipologia di rischio assicurato (ad esempio, ramo assicurativo);
‐ la tipologia di indennizzo (se diretto o indiretto);
l’indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
a) sinistro agli atti, senza seguito;
b) sinistro liquidato, in data con liquidazione pari a € ;
c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € .]:
1. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l’Assicuratore dovrà corrispondere al Contraente un importo pari al 1% del premio annuo lordo, fino ad un massimo del 50% del premio annuo.
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2. l’Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.
3. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l’applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.
ART. 25 - Determinazione dell'ammontare dei danni
L'ammontare del danno é dato dalla differenza fra il valore del mezzo o delle sue parti al momento del sinistro ed il valore che eventualmente resta del mezzo stesso o delle parti interessate dopo il sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi.
Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA, ove l'Assicurato la tenga a suo carico.
Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo le spese per modifiche aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.
La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sui veicoli.
ART. 26 - Gestione dei sinistri con franchigia
La Società si impegna a gestire tutti i sinistri, compresi quelli rientranti nelle franchigie contrattuali. Le franchigie dovute per i sinistri liquidati dalla Società, resteranno a carico dell’Ente, verso il quale la Società si rivarrà contestualmente alla regolazione del premio, mediante esibizione di documentazione idonea degli indennizzi, verificata e confermata dal Broker.
ART. 27 - Liquidazione del danno al veicolo e pagamento dell'indennizzo
La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti ovvero quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.
Se una delle parti non provvede - nonostante invito dell'altra - alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - su richiesta della parte più diligente - dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro é accaduto.
I periti, tenendo presente le condizioni contrattuali, decidono a maggioranza di voti inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.
Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito é a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali.
Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a favore dell'intestatario del libretto di circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'Assicurato, se diverso.
Per i danni verificatisi all'estero, la liquidazione viene effettuata in Italia.
ART. 28 - Obbligo di salvataggio e di conservazione
L'Assicurato deve fare quanto gli é possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero in tutto o in parte del mezzo: per le spese relative si applica l'art. 1914 del C.C.
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L'Assicurato é obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità.
VEICOLI ASSICURATI
ed ambito delle coperture assicurative accessorie
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I N D I C E
❑ VEICOLI ASSICURATI
❑ CADUTA AEROMOBILI od ALTRI CORPI VOLANTI
❑ ROTTURA CRISTALLI
❑ SOCCORSO STRADALE
❑ SPESE IMMATRICOLAZIONE – TASSA AUTOMOBILISTICA
❑ IMBRATTAMENTO TAPPEZZERIA
❑ DANNI DA SCASSO
❑ VALORE A NUOVO ( entro diciotto mesi dalla 1^ immatricolazione )
❑ RICORSO TERZI DA INCENDIO
ART. 29 - Veicoli assicurati
Si intendono assicurati i veicoli usati e/o utilizzati da:
• Dipendenti e collaboratori (compreso Direttore Generale, Segretario e Dirigenti);
• Amministratori (Sindaco, Assessori Comunali, Consiglieri Comunali);
• Altri soggetti autorizzati per motivo di servizio e/o missione dal Contraente, in nome e per conto del Contraente stesso;
Al solo titolo esemplificativo e non limitativo, si intendono effettuati per motivo di servizio dei Dipendenti e collaboratori:
❑ le missioni;
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❑ adempimenti d’Ufficio;
❑ attività lavorativa professionale prestata in nome e per conto del Comune.
Al solo titolo esemplificativo e non limitativo, si intendono effettuati per motivo di servizio degli Amministratori :
❑ i tragitti degli Amministratori per la partecipazione alle riunioni degli organismi collegiali ed istituzionali, ove si tengano;
❑ in occasione di incarichi, missioni, compiti d’Ufficio, servizi di rappresentanza svolti in nome e per conto del Comune;
❑ in occasione di viaggi per l’espletamento del mandato o incarico;
❑ in occasione di trasferimenti dalla propria abitazione, dimora o sede di lavoro alla sede comunale e al luogo in cui si tengano le riunioni o si svolga il mandato.
Sono coperti da garanzia assicurativa tutti i veicoli utilizzati dai soggetti indicati purché non iscritti al P.R.A. a nome del Contraente. Il Comune è esonerato dall’obbligo della preventiva denuncia dei dati identificativi degli automezzi assicurati.
ART. 30 – Estensioni di garanzia
Caduta di aeromobili od altri corpi volanti: la Società risponde dei danni che la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti e oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie possono cagionare ai veicoli assicurati.
Rottura cristalli: la Società rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatisi. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni sinistro indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.
Soccorso stradale: la Società rimborsa, fino alla concorrenza di Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni sinistro, le spese sostenute dall’Assicurato per il trasporto del veicolo danneggiato a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie di cui all’Art. 1).
Spese di immatricolazione – Spese di assicurazione RCA – Tassa Automobilistica: la garanzia opera in tutti i casi in cui il Contraente perda la disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di furto, rapina o per distruzione.
La Società rimborserà all’Assicurato:
- l’importo massimo di Euro 500,00 (cinquecento/00) delle spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per l’immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro mezzo similare;
- l’importo pari a 1/360° del premio tassabile annuo previsto per la garanzia della responsabilità civile auto, purché prestata dalla Società, per ogni giorno intercorrente tra la data dell’evento e quello della scadenza indicata sul certificato di assicurazione non oltre, comunque, la data di comunicazione all’Autorità circa l’eventuale ritrovamento del veicolo o quello della sospensione della garanzia R.C.A.;
- l’importo pari a 1/360° di quanto versato di proprietà per ogni giorno intercorrente tra la data dell’evento e la scadenza di validità in atto.
Le garanzie non operano qualora l’Assicurato non esibisca idonea documentazione comprovante la perdita di possesso del veicolo o la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico.
Imbrattamento tappezzeria da soccorso stradale: la Società previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa al Contraente le spese sostenute per il ripristino della tappezzeria del veicolo, imbrattata o danneggiata a causa di trasporto necessitato per soccorso vittime della strada comprovato con attestati di Pubblica Autorità o di addetti di nosocomi e/o Ospedali o comunque di Istituti di cura. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione. La garanzia opera con un limite di risarcimento di Euro 200,00 (duecento/00).
Comune di Merate Prot.3968 / 30-01-2018 -partenza- Cat. 5 Cl. 2 Fasc. c_f133
Danni da scasso: la Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni da effrazione o scasso subiti dai mezzi nell’esecuzione o nel tentativo di furto, o rapina di oggetti non assicurati posti all’interno dei mezzi su detti. La somma assicurata è pari a quella della garanzia Furto.
Valore a nuovo: in caso di sinistro parziale che colpisca il veicolo assicurato non verrà applicato alcun degrado d’uso alle parti sinistrate (fatta eccezione per batteria e pneumatici) se il sinistro si verifica entro 18 (diciotto) mesi dalla prima immatricolazione del veicolo.
Non si applicherà degrado alle parte sinistrate relative alla carrozzeria, manodopera e materiali d’uso.
In caso di sinistro totale che avvenga entro 10 (dieci) mesi dalla data di prima immatricolazione degli autoveicoli, la liquidazione del danno viene effettuata, nei limiti del valore assicurato, senza tener conto del degrado d’uso del veicolo o delle sue parti.
Ricorso terzi da incendio - la Società in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite massimo di € 750.000,00 (settecentocinquantamila/00) . Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell'Assicurato.
Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:
a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall’Assicurazione;
b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate nella lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).
ART. 31 – Colpa grave dell’Assicurato
La Società risponde dei danni derivanti da colpa grave dell’Assicurato.
ART. 32 – Riservatezza dei dati personali
La Società diviene titolare autonomo del trattamento dei terzi (danneggiati, ecc.) coinvolti nel rapporto assicurativo tra il Comune e la Società.
Franchigie/Scoperti e Limiti di Indennizzo
Comune di Merate Prot.3968 / 30-01-2018 -partenza- Cat. 5 Cl. 2 Fasc. c_f133
Per sinistri riferiti alle garanzie sotto indicate sono applicabili gli scoperti e/o franchigie ed i limiti di indennizzo ivi indicati.
Garanzie | Franchigie e/o Scoperti | Limiti di indennizzo |
❑ Incendio | Nessuna | € 30.000,00 |
❑ Furto | Nessuna | € 30.000,00 |
❑ Eventi Socio-Politici | Nessuna | € 30.000,00 |
❑ Eventi Naturali | Nessuna | € 30.000,00 |
❑ Danni Accidentali | Nessuna | € 30.000,00 |
❑ Caduta Aeromobili od altri corpi volanti | Nessuna | € 30.000,00 |
❑ Rottura cristalli | Nessuna | Euro 500,00 |
❑ Soccorso Stradale | Nessuna | Euro 500,00 |
❑ Spese di immatricolazione | Nessuna | Euro 500,00 |
❑ Imbrattamento tappezzeria | Nessuna | Euro 200,00 |
❑ Danni da scasso | Nessuna | Vedi garanzia Furto |
❑ Ricorso Terzi da Incendio | Nessuna | Euro 750.000,00 |