Contract
Oggetto: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura di apparecchiature di radiologia generale e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni - ID 2020
I chiarimenti saranno visibili su: xxx.xxxxxx.xx, xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx
***
1) Domanda
In riferimento al requisito di capacità economica di cui al parag. 7.2 pag 15 di 82 del Capitolato D'oneri, si richiede se considerando il settore di attività quale "apparecchiature di diagnostica per immagini" possono essere prese in considerazione la fornitura di una qualsiasi apparecchiature di diagnostica come ad esempio un ortopanoramico così come anche la fornitura di un tubo radiogeno da utilizzare su un sistema telecomandato, per il raggiungimento del tetto minimo richiesto.
Risposta
Si conferma che, secondo quanto previsto al par. 7.2 del Capitolato d’Xxxxx, possono essere presi in considerazione i contratti per la fornitura di una qualsiasi tipologia di apparecchiature di diagnostica per immagini.
2) Domanda
1) Capitolato d'oneri, Paragrafo 23, pag. 67-68: Si chiede di confermare che, in caso di individuazione di 2 aggiudicatari dell'Accordo quadro, il numero di apparecchiature oggetto di fornitura per il lotto 3 sarà pari a 68 invece che a 80. Si chiede di confermare che in caso di individuazione di 1 aggiudicatario dell'Accordo quadro il numero di apparecchiature oggetto di fornitura per il lotto 3 sarà pari a 42 invece che a 80.
2) Capitolato d'oneri, Paragrafo 23, pag. 67-68: Si chiede di confermare che, in caso di individuazione di 2 aggiudicatari dell'Accordo quadro, il numero di apparecchiature oggetto di fornitura per il lotto 4 sarà pari a 58 invece che a 60. Si chiede di confermare che in caso di individuazione di 1 aggiudicatario dell'Accordo quadro il numero di apparecchiature oggetto di fornitura per il lotto 3 sarà pari a 30 invece che a 60.
3) Capitolato d'oneri, Paragrafo 15.1, pag. 35: Si chiede di confermare che in caso l'apparecchiatura offerta non sia disponibile in alcuna struttura sanitaria italiana o estera sia possibile indicare come referenza una sede demo differente (training center, demo center, ...).
Risposta
1) In merito al lotto 3 si conferma quanto indicato al paragrafo 23 del Capitolato d’Xxxxx. In particolare, il numero di apparecchiature oggetto di fornitura in caso di individuazione di quattro o tre aggiudicatari è pari complessivamente a 85 (non 80 come indicato nel quesito), ripartite tra gli aggiudicatari secondo le quote indicate nel paragrafo sopracitato. In caso di individuazione di due aggiudicatari, il numero di apparecchiature oggetto di fornitura è complessivamente pari a 68, così ripartito:
- Primo in graduatoria: 42; Secondo in graduatoria: 26.
In caso di individuazione di un unico aggiudicatario il numero di apparecchiature oggetto di fornitura è pari a 42.
2) In merito al lotto 4 si conferma quanto indicato al paragrafo 23 del Capitolato d’Xxxxx. In particolare il numero di apparecchiature oggetto di fornitura in caso di individuazione di quattro o tre aggiudicatari è complessivamente pari a 60, ripartite tra gli aggiudicatari secondo le quote indicate nel paragrafo sopracitato. In caso di individuazione di due aggiudicatari, il numero di apparecchiature oggetto di fornitura è complessivamente pari a 48 (non 58 come indicato nel quesito), così ripartito:
- Primo in graduatoria: 30; Secondo in graduatoria: 18.
In caso di individuazione di un unico aggiudicatario il numero di apparecchiature oggetto di fornitura è pari a 30.
3) Non si conferma. Come riportato al paragrafo 15.1 del Capitolato d’Oneri, per l’esecuzione della verifica tecnica, nel caso in cui l’apparecchiatura offerta non sia disponibile in alcuna struttura sanitaria italiana, abilitata all’uso clinico, sarà possibile indicare una struttura sanitaria presente sul territorio europeo. Si ricorda che, nel caso in
cui venissero indicate struttura sanitarie sul territorio europeo tale indicazione dovrà essere accompagnata da apposita dichiarazione attestante che l’apparecchiatura offerta non è presente sul territorio nazionale.
3) Domanda
Rif. Capitolato d’Oneri, art 7.2, pag 15 – Requisiti di capacità economica e finanziaria
Si chiede di chiarire se, nel caso in cui un concorrente partecipi ad esempio ai lotti 1, 2 e 3, esso dovrà possedere il requisito del fatturato specifico dato dalla somma del valore richiesto per i vari lotti, e che sarà quindi un totale di euro 2.340.000,00 per tutti gli esercizi complessivamente considerati.
Risposta
Si conferma, secondo quanto previsto al par. 7.2 del Capitolato d’Xxxxx, che “Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui al presente paragrafo, il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti di partecipazione economico-finanziari in misura almeno pari alla somma di quanto richiesto rispetto ai lotti per i quali si presenta offerta, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.).[…]”. In caso di partecipazione ai lotti 1, 2 e 3 come da vostro esempio, il concorrente dovrà possedere un fatturato specifico medio annuo pari alla somma dei requisiti del singolo lotto, pari a 780.000. Euro (€ 150.000 + € 190.000 + € 440.000).
4) Domanda
Rif. Capitolato d’Oneri, art 7.2, pag 15 – Requisiti di capacità economica e finanziaria
“Fatturato specifico medio annuo” riferito agli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili...
Si chiede di chiarire se il suddetto valore si ottiene mediante media aritmetica dei tre esercizi finanziari considerati.
Risposta
Si conferma che il valore di fatturato deve essere calcolato come media aritmetica degli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari considerati.
5) Domanda
Rif. Capitolato d’Oneri, art 14.1, pag 28 – Modalità di pagamento bollo
Si chiede se, in luogo del modello F23, il pagamento del bollo possa essere effettuato in maniera virtuale indicando il numero dell’autorizzazione ricevuta dall’Agenzia delle Entrate.
Risposta
Non si conferma. Per assolvere all’obbligo del pagamento dell’imposta di bollo di cui al paragrafo 14.1 del Capitolato d'Oneri il Fornitore dovrà inviare e far pervenire a Consip, per ciascun lotto, attraverso il Sistema, nell’apposita sezione “Comprova imposta di bollo” copia informatica dell’F23, una per ciascun lotto cui si partecipa con specifica indicazione della gara e del lotto.
6) Domanda
Allegato 12 – Dichiarazioni familiari e conviventi, da presentarsi in caso di aggiudicazione per ciascun singolo lotto
Si chiede di confermare se, contrariamente a quanto previsto in Capitolato d’Xxxxx (art 12, pag 25), quando saranno richieste tali dichiarazioni, queste possano essere presentate su modelli già predisposti dalla scrivente, purchè contenenti le stesse dichiarazioni previste nel suddetto Allegato 12.
Risposta
Al paragrafo 24 “Documenti per la stipula” del Capitolato d’Xxxxx si chiede la presentazione di una dichiarazione conforme all’Allegato 12 Facsimile Dichiarazione familiari conviventi”, resa dai soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs.
n. 159/2011, in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi (dell’aggiudicatario e subappaltatori). Pertanto si conferma quanto richiesto purché la dichiarazione rilasciata sia conforme, per modalità e contenuto, a quanto previsto al Capitolato d’oneri e all’Allegato 12 citato.
7) Domanda
Rif. Capitolato d’Oneri, art. 15.2, pag. 36 – Documentazione a comprova delle caratteristiche tecniche In considerazione del fatto che:
a) la documentazione da presentare a comprova delle caratteristiche minime e migliorative risulta integrata in datasheet e manuali di notevoli dimensioni, con possibile superamento della capacità del sistema sebbene ci sia la possibilità di frazionare i singoli files.
b) di suddetta documentazione deve essere prodotta traduzione (semplice o giurata, a seconda dei casi) si richiede se è possibile presentare, in luogo del documento intero, estratti dai suddetti documenti limitatamente alle voci di interesse mantenendo i riferimenti ai documenti originali.
Risposta
Non si conferma. Si rinvia in proposito a quanto riportato al par. 1.1. del Capitolato d’Xxxxx, “Si precisa, altresì, che ciascun operatore economico, per la presentazione dell’offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 13 MB per singolo file, oltre la quale non ne è garantita la tempestiva ricezione[…]”. E’ possibile quindi presentare, in luogo del documento intero, frazioni del documento, ciascuna delle dimensioni di 13 MB.
Inoltre, ai sensi di quanto previsto al Capitolato d’Oneri pag. 25, per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.
8) Domanda
Rif. Schema di Accordo Quadro, art 13 – Penali
Si chiede conferma che, in applicazione della disciplina inderogabile in materia, le penali giornaliere e complessive saranno applicate nel rispetto dei limiti minimi e massimi di cui all’art. 113 bis co. 2 del D. Lgs. n. 50/16, ovvero secondo percentuali fra lo 0,3 per mille e l’1 per mille giornaliero del valore netto contrattuale e, comunque, non superiori al 10 per cento del valore netto contrattuale – come sembra evincersi dal successivo art 13 dello stesso Schema di Accordo Quadro.
Risposta
Si conferma che le penali di cui all’art. 13 dello Schema di Accordo Quadro sono state previste nel complessivo rispetto dell’art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016.
9) Domanda
Rif. Capitolato d’oneri, art. 12, pag. 24-25 – Traduzioni
Si chiede di chiarire se, in merito alle traduzioni, è da considerare valido il seguente paragrafo contenuto a pag. 25:
“Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.
Per la sola documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice” e non il paragrafo contenuto a pag. 24:
“Tutta la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e quella economica devono essere in lingua italiana o, se redatte in lingua straniera, devono essere corredate da traduzione giurata in lingua italiana”.
Risposta
Si conferma che, ai sensi di quanto previsto al Capitolato d’Oneri, art. 12, pag. 25, per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.
10) Domanda
Rif. Capitolato Tecnico, art 2, pag 4 – Aggiornamento tecnologico
Viene richiesto: “Per ogni apparecchiatura e dispositivo opzionale oggetto di fornitura dovranno essere forniti gli aggiornamenti gratuiti del/dei software e dell’hardware installato/i a garanzia della sicurezza nell’utilizzo delle apparecchiature e dispositivi opzionali per tutta la durata contrattuale”.
Chiediamo di confermare che gli unici aggiornamenti richiesti nel predetto periodo, senza aggravio di spesa, sono da intendersi relativi a tutti gli aggiornamenti, sia hardware che software, inerenti la sicurezza nell’utilizzo delle apparecchiature oggetto della presente fornitura che nel periodo contrattuale l’azienda fornitrice potrebbe rendere disponibili sul mercato.
Risposta
Si conferma, secondo quanto previsto al par. 2 del Capitolato Tecnico.
11) Domanda
Rif. Capitolato d’Oneri, art 27, pag. 76 e Schema di Accordo Quadro, art 30, pag. 41
Tenuto conto che, per regole interne aziendali non si ha accesso ai documenti di polizza assicurativa, si chiede di confermare la possibilità di produrre il certificato di Assicurazione emesso dalla Compagnia Assicurativa della nostra Casa Madre attestante l’esistenza della polizza assicurativa stessa nonchè delle clausole/vincoli assicurativi previsti nell’Allegato 7 del Capitolato d’Oneri.
Risposta
Come indicato al paragrafo 27 del Capitolato d'Oneri, si precisa che Il fornitore, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di presentazione, per ciascun lotto per cui è risultato aggiudicatario, di idonea copertura assicurativa, per le garanzie individuate nell’Allegato 7 al Capitolato d’Oneri attinenti allo svolgimento di tutte le attività oggetto dell’AQ e dei singoli Contratti di Fornitura, potrà “produrre una o più polizze di cui è provvisto, integrate e/o modificate affinché siano resi conformi ai contenuti e alle condizioni dell’allegato 7 al presente Capitolato d’Oneri”. Ed ancora, ai sensi del medesimo articolo: “potrà essere prodotto o il documento integrale di polizza assicurativa (eventualmente oscurato per le parti coperte da brevetto) ovvero un estratto di polizza con una dichiarazione della Compagnia di Assicurazioni attestante l’esistenza della stessa e delle clausole/vincoli assicurative/i previste/i nell’Allegato 7 del Capitolato d’Oneri. Consip
S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere comunque l’integrale documento di polizza”.
12) Domanda
Rif. Capitolato d’Oneri, Art. 15.3, pag. 37 - Relazione tecnica, codice concorrente e strutture sanitarie
In merito alla compilazione della tabella di corrispondenza tra bioimmagini e strutture sanitarie (Allegato 14), XXX intende sottolineare che la presentazione, per ciascuna immagine, del set di informazioni così come richiesto nel Capitolato d’oneri:
- Data di esecuzione immagine (gg/mm/aa);
- Denominazione struttura sanitaria da cui è stata selezionata l’immagine;
- Codice identificativo immagine presso la struttura sanitaria;
- Numero seriale dell’apparecchiatura su cui è stata eseguita l’immagine
costituisce di fatto un dato personale (indiretto) in quanto permette univocamente di identificare il paziente a cui l’immagine dell’esame si riferisce (anche nel caso in cui l’immagine fornita a corredo venga opportunamente de- identificata) ma anche un dato relativo alla salute (Articolo 4 definizione numero 15), che rientra tra le categorie particolari di dati personali (Articolo 9).
Per i servizi offerti alle Aziende Ospedaliere XXX opera in qualità di Responsabile del trattamento (Articolo 4 definizione numero 8) e conseguentemente tratta dati personali unicamente per conto del titolare del trattamento (le Aziende Ospedaliere) per le specifiche finalità e secondo le indicazioni definite all’interno dell’accordo per il trattamento dei dati tra le parti.
La presentazione dell’insieme delle informazioni richieste nel Capitolato, comporterebbe da parte di XXX una violazione del Regolamento per la protezione dei dati personali, ed in particolare degli Articoli 6 (“liceità del trattamento”), 7 (“condizioni per il consenso”) e 9 (“trattamento di categorie particolari di dati”), anche in presenza di uno specifico accordo tra XXX e le Aziende Ospedaliere presso le quali recuperare le informazioni, in quanto l’informativa e il consenso fornito dai pazienti in sede di esame da parte delle Aziende Ospedaliere includono solo in limitati casi, i trattamenti e le finalità necessarie alla presentazione dei dati richiesti (ovvero ricerca all’interno del database di esami/immagini che soddisfino i requisiti, partecipazione a gare pubbliche). Di fatto le Aziende Ospedaliere stesse potrebbero essere responsabili di un illecito trattamento.
Sulla base di quanto esposto sopra, XXX chiede di poter partecipare alla gara presentando le bioimmagini e fornendo, per ciascuna di queste, unicamente il dato:
Denominazione struttura sanitaria da cui è stata selezionata l’immagine.
Risposta
Si precisa che nell’Allegato 14 non sono previsti campi che consentono di identificare direttamente ed univocamente i pazienti.
La lex specialis di gara infatti non prescrive alcuna attività di identificazione (diretta o indiretta) dei pazienti. In particolare si segnala che l’eventuale “test a campione, delle bioimmagini presentate in offerta tecnica dai … concorrenti” (di cui al paragrafo 20 del Capitolato d’Oneri) effettuato dalla Commissione giudicatrice, non è in alcun modo volto a identificare i pazienti.
Inoltre, il par. 15.5 del Capitolato d’Oneri prescrive una valutazione delle bioimmagini in forma anonima, “La valutazione delle bioimmagini, per ciascun singolo lotto, da parte della Commissione aggiudicatrice avverrà in maniera
anonima….”; l’eventuale verifica delle bioimmagini - effettuata dalla commissione giudicatrice con il supporto del referente della Struttura sanitaria di riferimento per l‘immagine (il cui nominativo va dichiarato a cura del Concorrente nella compilazione dell’allegato 14) - sarà infatti volta esclusivamente a verificare che la bioimmagine sia stata effettuata presso la struttura sanitaria.
Pertanto, nel rispetto degli accordi per il trattamento dei dati tra XXX e l’Amministrazione, sarà cura del Concorrente, in accordo con la Struttura Sanitaria, definire un codice identificativo dell’immagine (ad esempio scegliendo un numero progressivo) che non consenta direttamente di ricondurre l’immagine al paziente.
Si precisa infine che, all’atto della firma della lettera di incarico, i Commissari si impegnano al più scrupoloso rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al Codice Etico di Consip, anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con la Consip stessa.
Per quanto sopra esposto, non si conferma la richiesta di cui al quesito e si chiede il rispetto delle prescrizioni della lex specialis di gara.
13) Domanda
Rif. Capitolato d’Oneri, art. 15.4 e 15.5, pag. 38-39 – Video demo + Bioimmagini e relativo set informativo
Si chiede di chiarire se quanto richiesto agli articoli 15.4 e 15.5 debba essere inserito ciasuno in due buste distinte e separate, contenente ciascuna rispettivamente Video e Bioimmagini e relativo set informativo.
Risposta
In ottemperanza ai par. 15.4 e 15.5 del Capitolato d’oneri, si conferma che il “Video demo” ed il CD/DVD con le “Bioimmagini ed il relativo set infomativo”, devono essere inseriti in due buste distinte e separate contenenti ciascuna rispettivamente Video e Bioimmagini e relativo set informativo, secondo le indicazioni del Capitolato d’oneri.
Si ricorda, inoltre, con riferimento alla presentazione della busta contenente le Bioimmagini, che secondo quanto indicato al par. 15.5 del Capitolato d’Oneri, “Per ciascun singolo Lotto per il quale partecipa, il Concorrente dovrà far pervenire a Consip S.p.A. una busta chiusa in forma anonima, […] contenente i CD/DVD non riscrivibili con le bioimmagini, il relativo set informativo ed il report di dose di ciascuna immagine (RDSR) […]”
14) Domanda
Rif. Capitolato d’Oneri, art. 15.4, pag. 38 – Video demo
Si chiede di chiarire se la busta contenente il video demo debba pervenire in forma anonima. In caso affermativo si chiedono le istruzioni per la creazione del codice di anonimizzazione.
Risposta
Come indicato al par. 15.4 del Capitolato d’Oneri “Per ciascun singolo Lotto per il quale partecipa, il Concorrente dovrà far pervenire a Consip S.p.A. una busta chiusa […] contenente il CD/DVD non riscrivibile contenente il video demo […].” Pertanto, non è richiesta la presentazione in forma anonima del Video demo e non va, pertanto, prodotto alcun codice di anonimizzazione.
15) Domanda
Buongiorno, In riferimento alla richiesta di presentazione di bioimmagini quale documentazione tecnica oggetto di valutazione, si segnala la difficoltà nel ricevere l’autorizzazione da parte delle strutture sanitarie per l’utilizzo delle stesse in una procedura pubblica. Ciò viene motivato dal fatto che il GDPR 2016/679 impone regole molto restrittive in merito alla privacy del paziente e sebbene sia prevista l’anonimizzazione delle bioimmagini, le strutture sanitarie preferiscono evitare ogni possibile causa di violazione della privacy. A fronte di ciò chiediamo che venga fornita una documentazione che attesti il rispetto del GDPR 2016/679 per questa particolare circostanza, in modo da ottenere da parte delle strutture sanitarie l’autorizzazione all’utilizzo delle bioimmagini in loro possesso.
Risposta
Si veda la risposta al quesito 12.
16) Domanda
1. ALLEGATO 4 CAPITOLATO TECNICO – Paragrafi 2.4 e 2.5 tabelle “Caratteristiche tecniche minime”: nella sezione “Monitor” viene richiesto un display monocromatico per il monitor in sala esami. Considerando che per tale applicazione e per le specifiche tecniche richieste, la qualità dei monitor LCD a colori ad oggi è paragonabile (o superiore) a quella dei monitor monocromatici e considerato che i software di ultima generazione utilizzano una
messaggistica ed una interfaccia che sfrutta il colore per ampliare le possibilità di utilizzo dello stesso, si richiede la possibilità di offrire un display a colori per il monitor della sala esami in modo da sfruttare appieno le potenzialità dei software di nuova generazione nel rispetto degli standard qualitativi delle immagini.
2. ALLEGATO 4 A MODELLO DEL SET INFORMATIVO – Tabelle bioimmagini: in riferimento ai set informativi relativi alle bioimmagini da presentare all’interno dell’offerta tecnica, si mette in evidenza che l’indicazione del BMI risulta difficilmente praticabile in quanto non risulta essere un dato standard richiesto in un esame radiologico ( e quindi reperibile nei campi DICOM dell’immagine ). Per ovvi motivi (tra i quali una questione operativa e soprattutto la privacy) risulta inoltre difficile reperire direttamente dal paziente tali dati. Chiediamo quindi un chiarimento a riguardo, considerando l’eventualità di non poter fornire in tempi così brevi quali quelli dettati dal bando di gara (per cause tecnico/legali a noi non imputabili) il valore BMI dei pazienti (parametro importante anche ai fini di una valutazione corretta dell’immagine)
Risposta
1. Si confermano le caratteristiche tecniche minime del monitor in sala esame di cui al Capitolato tecnico paragrafi
2.4 e 2.5. Nel rispetto del principio di equivalenza di cui ai commi 5 e 7 dell’art. 68 del D.Lgs. n. 50/2016, l'offerente ha la facoltà di dimostrare, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche, ferma restando la facoltà della stazione appaltante di un eventuale diniego motivato alla richiesta avanzata.
2. Si conferma quanto richiesto al par. 15.5 del Capitolato d’Xxxxx, in merito alla necessità di garantire un BMI>=25 kg/m2 . Non si richiede invece di indicare puntualmente lo stesso nell’allegato 4.
17) Domanda
1) LOTTO 1 o Riferimento Allegato 4 – Capitolato tecnico Tabella lotto 1 – pag 6 riga: Conformità all’ultimo standard DICOM compreso: Print, Storage, Storage commitment, Radiation Dose Structured Reporto Domanda: si richiede di specificare se i suddetti servizi DICOM sono da fornirsi con l’apparecchiatura o se si richiede solo la conformità
2) LOTTO 2 o Riferimento Allegato 4 – Capitolato tecnico Tabella lotto 2 – pag 8 riga: Conformità all’ultimo standard DICOM compreso: Print, Storage, Storage commitment, Radiation Dose Structured Reporto Domanda: si richiede di specificare se i sudetti servizi DICOM sono da fornirsi con l’apparecchiatura o se si richiede solo la conformità
3) LOTTO 1 e LOTTO 2 o Si richiede se nelle richieste tecniche migliorative (Bioimmagini), indicate a pag 45 del capitolato d’oneri, punti da 1.30 a 1.35 per il lotto 1 e pag 48 punti da 2.40 a 2.45 siano da produrre una singola e sola immagine per ciascun punto o se viene richiesto un set di immagini riferiti ad un esame completo.
Risposta
1) Si conferma quanto indicato nel Capitolato tecnico a pagina 6 circa i servizi DICOM da fornirsi unitamente all'apparecchiatura offerta.
2) Si conferma quanto indicato nel Capitolato tecnico a pagina 8 circa i servizi DICOM da fornirsi unitamente all'apparecchiatura offerta.
3) Le caratteristiche delle bioimmagini da presentare per ciascun lotto sono indicate al paragrafo 15.5 del Capitolato d'Oneri. In particolare, per il lotto 1, è sufficiente fornire una singola immagine per ognuna delle bioimmagini richieste. Per il lotto 2, relativamente alle bioimmagini da 1 a 4, “1. Selettiva carotide interna, acquisizione DSA (della durata di circa 5 s), proiezione frontale; 2. Selettiva carotide interna, acquisizione DSA (della durata di circa 5 s), proiezione laterale; 3. Aorta addominale, acquisizione DSA (della durata di circa 5 s), proiezione frontale;4. Aorta addominale, acquisizione DSA (della durata di circa 5 s), proiezione laterale;” sono richieste acquisizioni della durata di circa 5 secondi e sarà, pertanto, necessario fornire un set di immagini; relativamente alle bioimmagini 5 e 6 “5. Colonna lombare, proiezione laterale; 6. Epifisi prossimale del Femore, proiezione frontale” è sufficiente fornire una singola immagine per ognuna delle bioimmagini richieste.
18) Domanda
Si chiede se la comprova del requisito della capacità economica-finanziaria (art. 86 comma 4) deve essere dimostrata ottemperando un solo punto oppure è necessario assolvere più modalità indicate
Risposta
La comprova dei requisiti di capacità economica-finanziaria (art. 86 comma 4) può essere dimostrata in uno dei modi riportati al paragrafo 7.2 del Capitolato d'Oneri.
19) Domanda
Relativamente all'allegato 11 del Capitolato, in riferimento ai lotti 3, 4 e 5, non è chiaro se, per poter ridurre l'importo della Garanzia è sufficiente essere in possesso della Certificazione ISO 9000 e, quindi, ISO 9001.2015 (nonchè della ISO 13485) o se è necessario possedere anche la CE della serie UNI XXX XX XXX/XXX 00000.
Risposta
La riduzione della cauzione del 50% spetta, secondo quanto indicato nell'allegato 11 del Capitolato d’Oneri, nei casi di possesso della la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. La suddetta certificazione deve essere rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI XXX XX XXX/XXX 00000.
20) Domanda
1) Modalità di pagamento dell'imposta di bollo: è possibile, in luogo della copia informatica del modello F23, presentare una scansione del modello F23 pagato tradizionalmente presso uno sportello postale accompagnata da una dichiarazione di conformità all'originale firmata digitalmente a cura del Legale Rappresentante?
2) Si richiede conferma che la busta contenente il CD/DVD non riscrivibile relativo al video demo di cui al punto 15.4 del Capitolato d'Oneri non debba essere presentata in forma anonima e possa quindi essere identificata esternamente con i dati del mittente
3) In riferimento alle bioimmagini e relativo set informativo, si chiede se le immagini fornite debbano essere nominate con la relativa descrizione fornita nelle tabelle dell' allegato 4A (es. 'Paziente adulto: torace, paziente supino proiezione frontale') o se possano essere usate codifiche più sintetiche
Risposta
1) Si conferma che è possibile, in luogo della copia informatica del modello F23, presentare una scansione del modello F23 pagato tradizionalmente presso uno sportello postale accompagnata da una dichiarazione di conformità all'originale firmata digitalmente a cura del Legale Rappresentante.
2) Si veda risposta al quesito 14.
3) Per ciascun lotto, come riportato nell'allegato 14, le bioimmagini vanno nominate con un semplice numero progressivo. L'associazione sarà poi fatta dalla commissione giudicatrice in base al paragrafo 15.5 del Capitolato d'oneri che contiene l'elenco e la descrizione delle bioimmagini da valutare.
21) Domanda
1) In rif. al Capitolato d’oneri – pag. 62 “La Commissione avrà, quindi, facoltà di verificare, mediante test a campione, che le bioimmagini presentate in offerta tecnica dai predetti concorrenti siano state acquisite: 1) da pazienti nella pratica clinica e secondo le modalità previste nel presente Capitolato d’Oneri; 2) con apparecchiature della stessa marca e dello stesso modello di quelle offerte in gara e con configurazione che non preveda software e/o hardware di riduzione della dose e/o di processing delle immagini ulteriori rispetto a quelli offerti in gara. Tale verifica potrà essere eseguita sulla base delle tabelle di corrispondenza (All. 14)” , considerato che non sussiste l’obbligo di documentazione su PACS delle immagini Rx acquisite in pratiche intraoperatorie, si richiede se la verifica a campione descritta nel capitolato d’oneri sia valida anche per i lotti 1 e 2.
2) Lotto 4 – il punto 4.10, “Tavolo - Copertura paziente senza riposizionamento del paziente (cm)”, premia la maggiore copertura paziente senza riposizionamento; nel caso specifico se l’apparecchiatura proposta disponesse anche della movimentazione longitudinale motorizzata del piano d’esame, cioè il paziente non viene fisicamente riposizionato dall’operatore ma tramite i comandi del piano, tale movimentazione nella sua estensione, che aumenta di fatto la copertura totale paziente, verrà considerata?
Risposta
1) Si confermano le indicazioni del Capitolato d'Oneri a pag. 62 anche per i lotti 1 e 2. In particolare la commissione di gara potrà verificare la corrispondenza delle bioimmagini in base alle informazioni contenute nell'allegato 14.
2) Si conferma che la caratteristica migliorativa 4.10 di cui a pag. 51 del Capitolato d'Oneri denominata “Tavolo - Copertura paziente senza riposizionamento del paziente (cm)” può essere conseguita attraverso lo spostamento longitudinale del tavolo e/o della sorgente radiogena senza che il paziente venga riposizionato manualmente dall’operatore.
22) Domanda
1) Con riferimento a quanto indicato a pagina 28 del capitolato d'oneri sezione "Modalità di pagamento del bollo" si riscontra che il campo "descrittivo" all'interno di un F23 può contenere solo 27 caratteri. Si chiede se si possa utilizzare la dicitura "Imposta bollo.ID2020AppRad" oppure se sia possibile applicare una marca da bollo sulla domanda di partecipazione e procedere alla generazione e firma digitale del pdf scansionato.
2) Con riferimento ai "FLUSSO DATI PER LE COMMISSIONI A CARICO DEL FORNITORE" si chiede conferma che la dichiarazione sostitutiva mensile debba essere presentata solo se nel mese in questione vi è stata fatturazione di qualche elemento riconducibile alla procedura di gara mentre la fatturazione semestrale è obbligatoria indipendentemente dall'avvenuta fatturazione;
3) Si chiede conferma che il codice concorrente formato da 8 caratteri alfanumeri da abbinare alla ragione sociale di cui all'Allegato 15 debba essere di pura fantasia ed inventato dall'operatore economico
4) Al fine di garantire anonimanità del CD / DVD delle immagini si chiede se sia consentito l'invio, tramite corriere privato, di un plico in cui come emittente vi sia il nominativo di un privato (dipendente della società che invia il CD) che non risulti però come titolare di carica e/o qualifica all'interno della visura camerale. In caso contrario non si riesce ad inviduare come si possa anonimizzare l'invio di un plico tramite corriere privato in virtu del fatto che deve essere indicato obbligatoriamente sulla lettera di vettura la persona / società che opera come mittente
5) Con riferimento a quanto indicato a pagina 23 del Capitolato Tecnico "in caso di impossibilità di ripristino della funzionalità delle apparecchiature di cui ai lotti 1, 2 e 3 e dei dispositivi opzionali di tutti i lotti: sostituzione dell’apparecchiatura/dispositivo affetti da malfunzionamento con un’apparecchiatura/dispositivo identico a quello malfunzionante entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione della “Richiesta di intervento”, pena l’applicazione delle penali previste nello Schema di Accordo Quadro". Si chiede se la sostituzione dell'apparecchiatura debba essere garantita entro 5 giorni nel caso in cui non sia possibile più riparare l'apparecchiatura originale o se si debba sostituire l'apparecchiatura entro 5 giorni nel caso in cui l'operatore economico non riesca entro tale termine a riparare l'apparecchiatura ma possa riuscirci nei giorni seguenti.
6) Con riferimento a quanto indicato a pagina 16 del capitolato d'oneri " L'offerta economica contiene a pena di esclusione, i seguenti elementi: a) prezzi unitari per le voci indicate nello Schema di offerta… omissis" si chiede di specificare quale documento o tabella debba intendersi come "Schema di offerta".
7) Con riferimento alla quotazione de "servizio opzionale di “smontaggio non conservativo e trasporto al piano terra delle apparecchiature e dei relativi dispositivi opzionali usati ai fini del successivo ritiro e trattamento dei RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche" si chiede conferma che sia obbligatorio l'inserimento di tale importo nell'offerta economica anche se non espressamente indicato nel paragrafo 16 "Contenuto dell'offerta economica" del capitolato d'oneri. Si chiede inoltre conferma che vi sia un campo all'interno del portale in cui sia possibile quantificare tale importo.
8) Con riferimento a quanto indicato a pagina 22 del capitolato tecnico "In particolare il Fornitore dovrà garantire la fornitura di qualsiasi parte necessaria a mantenere in perfetta efficienza le apparecchiature e i dispositivi opzionali .... omissis per i difetti di costruzione e per i guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non
riconducibili a dolo". Si chiede conferma che siano esclusi dalla copertura dei danni accidentali di cui al punto precedente la sostituzione dei detettori nel caso in cui l'Amministrazione non abbia provveduto ad acquistare il servizio di assistenza e manutenzione full risk per 12 mesi di tale detettore che si configura come elemento opzionale di aggiudicazione.
Risposta
1) Nel modello F23, campo 12 descrizione del pagamento, qualora l’indicazione per intero “Imposta di bollo – Gara per la fornitura di apparecchiature di radiologia generale e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni - ID 2020”, richiesta a pag. 28 del Capitolato d’Oneri, non sia possibile perché supera il numero di caratteri consentiti, potrà essere indicato unicamente “imposta di bollo ID2020”. Il riferimento all’ID consente infatti di ricondurre il pagamento alla partecipazione alla presente procedura.
2) Come meglio precisato al paragrafo 3.2 dell'”Allegato 3A flusso dati per le commissioni a carico del fornitore” si ricorda che “che le dichiarazioni sostitutive attestanti gli importi di fatturato, unitamente ai reports specifici, relative sia al semestre che al mese di riferimento, dovranno pervenire anche in caso di fatturato pari a zero o in assenza di fatturato”. Non si conferma pertanto quanto espresso nel quesito.
3) Si conferma che il codice di “8 cifre (composto di 4 caratteri alfabetici e 4 numerici), generato con l’uso di caratteri alfabetici e numeri” possa essere inventato, nel rispetto delle prescrizioni del paragrafo 15.3 e 15.5 del Capitolato d'oneri.
4) In merito alla busta anonima, si conferma quanto al paragrafo 15.5 del Capitolato d'Xxxxx, in particolare “La busta anonima potrà essere inviata mediante servizio postale o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati ovvero consegnata a mano con modalità che garantiscano l’anonimato del mittente ”.
5) Si conferma quanto indicato nel Capitolato tecnico a pag. 23 “in caso di impossibilità di ripristino della funzionalità delle apparecchiature di cui ai lotti 1, 2 e 3 e dei dispositivi opzionali di tutti i lotti: sostituzione dell’apparecchiatura/dispositivo affetti da malfunzionamento con un’apparecchiatura/dispositivo identico a quello malfunzionante entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione della “Richiesta di intervento[..]”. Al termine delle operazioni di riparazione (eventuale), l'operatore economico potrà riconsegnare l'apparecchiatura originale, previa verifica di conformità effettuata in contraddittorio con l'Amministrazione.
6) Il contenuto dell'offerta economica è disciplinato al paragrafo 16 del Capitolato d'Oneri, in particolare il concorrente dovrà inserire “nell’apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione d’offerta generata dal Sistema in formato .pdf “Offerta economica”, che il concorrente dovrà inviare e fare pervenire a Consip S.p.A. attraverso il Sistema dopo averla: i) scaricata e salvata sul proprio PC; ii) sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 14.1” . La procedura permette di generare un documento con i prezzi unitari che nel Capitolato d'oneri, a pagina 42, è definito Schema di offerta.
7) Il servizio di smontaggio non conservativo, come definito al paragrafo 4.1 del Capitolato tecnico, non è oggetto di valutazione economica, pertanto non è previsto nessun campo nel portale ove inserire la quotazione dello stesso. A riguardo si rimanda al suddetto paragrafo del Capitolato Tecnico, nel dettaglio: “Qualora l’Amministrazione richieda il servizio, la stessa si impegna a corrispondere la somma di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00 euro) per apparecchiatura. Il prezzo è determinato in misura fissa per tutta la durata dell’Accordo Quadro”.
8) Si conferma che il servizio connesso con la fornitura di cui al paragrafo 3.6 non copre i danni da cadute accidentali del detettore; la prestazione è oggetto del servizio opzionale di cui al paragrafo 4.2 del Capitolato tecnico. Quest'ultimo in particolare , come indicato allo stesso paragrafo, è “comprensivo della riparazione o sostituzione del detettore wireless in caso di guasto a seguito di cadute accidentali per num. 1 (uno) evento nel corso dei 12 mesi”.
23) Domanda
1) “In riferimento al lotto 3, Criteri di attribuzione punteggio tecnico, nello specifico la caratteristica tecnica migliorativa (PM) numero 3.14 “Distanza minima del fuoco dal pavimento (cm)”, - si chiede di confermare che la stessa debba essere valutata in posizione di utilizzo del sistema e non in posizione di parcheggio”.
2) “In riferimento al lotto 3, Criteri di attribuzione punteggio tecnico, nello specifico la caratteristica tecnica migliorativa (PM) numero 3.22 “Detettore ≈30 cm x 40 cm: Dimensione della matrice di acquisizione (almeno 12 bit) (pixel)”, - si chiede di considerare e confermare che una matrice di acquisizione di oltre 12 bit possa essere ritenuta caratteristica migliorativa e quindi essere oggetto di valutazione, in quanto tale caratteristica concorre al notevole miglioramento in termini di profondità e risoluzione a basso contrasto dell’immagine digitale. Nel caso di risposta positiva si richiede di includere nel metodo di attribuzione del punteggio anche la caratteristica relativa alla profondità di immagine in bit. Es. Modifica dei valori soglia in “S3, 3.22 , MIN= 1875(pixel)*2500(pixel)*12bit; S3, 3.22 , MAX= 2400(pixel)*3200 (pixel)*12bit con coerente modifica dei valori da inserire nella formula lineare a punteggio assoluto in rif. al Capitolato d’Oneri Pag 56/82”.
3) “In riferimento al lotto 3, Criteri di attribuzione punteggio tecnico, nello specifico la caratteristica tecnica migliorativa (PM) numero 3.26 “Detettore pediatrico: Dimensione della matrice di acquisizione (almeno 12 bit) (pixel)”, - si chiede di considerare e confermare che una matrice di acquisizione di oltre 12 bit può essere ritenuta caratteristica migliorativa e quindi essere oggetto di valutazione, in quanto tale caratteristica concorre al notevole miglioramento in termini di profondità e risoluzione a basso contrasto dell’immagine digitale. Nel caso di risposta positiva si richiede di includere nel metodo di attribuzione del punteggio anche la caratteristica relativa alla profondità di immagine in bit. Es. Modifica dei valori soglia in “S3, 3.22 , MIN= 1560 (pixel)*1870(pixel)*12bit; S3, 3.22 , MAX= 2000(pixel)*2400 (pixel)*12bit con coerente modifica dei valori da inserire nella formula lineare a punteggio assoluto crescente in rif. al Capitolato d’Oneri Pag 56/82”
4) “In riferimento al lotto 3, Criteri di attribuzione punteggio tecnico, nello specifico Bioimmagini e relativo set informativo. In relazione a quanto richiesto nel capitolato D’Oneri a pag. 39/82 Viene richiesto di “consegnare un CD/DVD non riscrivibile contenente: le bioimmagini, il relativo set informativo ed il report di dose di ciascuna immagine (RDSR) (secondo il modello di cui all’allagato 4A).”Nell’allegato 4A pag 3 viene richiesto “Si ricorda di salvare il presente modulo, unitamente ai file RDSR nominati come descritto nelle tabelle sotto indicate, in formato .pdf nel CD/DVD contenente le bioimmagini”- Si chiede di indicare se i file RDSR debbano essere
presentati, nelle modalità indicate, in formato originale (DICOM), PDF o in entrambi i formati. Si chiede di confermare che gli eventuali riferimenti alle immagini presentate debbano essere evidenziati nella copia in formato PDF degli RDSR relativi a ciascun esame richiesto aggiungendo testo o indicatori colorati.
Risposta
1) Si conferma che la caratteristica migliorativa 3.14 è da riferirsi alla distanza minima del fuoco dal pavimento in posizione di utilizzo del sistema e non in posizione di parcheggio.
2) Non si conferma la richiesta di cui al quesito. La profondità di bit dell'immagine non è oggetto di attribuzione di punteggio quantitativo o tabellare.
3) Si veda risposta al quesito precedente.
4) Si conferma, secondo quanto indicato nell'allegato 4A, che il file RDSR deve essere presentato in formato .pdf. Inoltre, come richiesto, in base alle prescrizioni dell'allegato 4A, “nel caso in cui il file RDSR contenga informazioni relative anche ad altre immagini, al concorrente è inoltre richiesto di evidenziare, nel file RDSR, le informazioni che riguardano l’immagine presentata”. Si conferma che l'evidenza può essere data con indicatori colorati o con del testo aggiunto.
24) Domanda
1) In riferimento al Video demo va anch’esso anonimizzato dai dati della ditta concorrente?
2) In riferimento alle bioimmagini e in riferimento alla legge sulla privacy è necessario anonimizzare anche i dati sensibili dei pazienti sui quali è stata effettuata l’immagine?
3) La configurazione dell’apparecchiatura offerta in gara deve essere in tutto e per tutto identica alla configurazione dell’apparecchiature dove saranno prelevate le bioimmagini? Preghiamo di specificare.
Risposta
1) Si veda la risposta al quesito n. 14.
2) Si conferma quanto richiesto con il quesito.
3) Si conferma quanto indicato a pag. 36 del Capitolato d'Oneri “le bioimmagini presentate su CD/DVD in busta anonima sono relative a: pazienti reali; prodotte con un’apparecchiatura corrispondente a quella presentata a Sistema in sede di Offerta tecnica, quindi coincidente” solo “per marca, modello”; non sono inoltre ammessi “software e/o hardware di riduzione della dose e/o di processing delle immagini ulteriori rispetto a quelli offerti in gara”.
25) Domanda
1) Al paragrafo 22 “Verifica Tecnica” del Capitolato d’oneri, si disciplina la procedura di verifica tecnica sull’apparecchiatura offerta in gara. A tal scopo, si chiede che venga messo a disposizione della commissione la “manualistica tecnica” (manuale d’uso e manuale di servizio) in lingua italiana. Poiché è prassi che le P.A. richiedano il solo manuale d’uso in lingua italiana e accettino quello di service in lingua inglese, si chiede di uniformarsi a tale usanza, data l’enorme mole di lavoro e quindi l’aggravio di costi e le lunghe tempistiche che la traduzione di tale documento comporterebbe;
2) In merito al VIDEO DEMO, di cui al paragrafo 15.4 del Capitolato d’xxxxx, si chiede se, al fine della più esaustiva illustrazione delle “caratteristiche tecniche migliorative” d’interesse (criteri da 1.25 a 1.29 e da 2. 35 a 2.39 compresi) sia possibile sottoporre un Audio-VIDEO.
Risposta
1) Si conferma quanto al par. 22 “verifica tecnica” del Capitolato d’Xxxxx.
2) In merito al VIDEO Demo di cui al paragrafo 15.4 del Capitolato d'Xxxxx, si conferma la possibilità di associare un audio descrittivo del video presentato.
26) Domanda
1) Capitolato d’Oneri, art 22, pag 64 – Verifica tecnica Si richiede l’apparecchiatura completa di una copia della manualistica tecnica (manuale d’uso e manuale di servizio) in lingua italiana. Grazie di confermare che anche la manualistica di servizio deve essere prodotta in lingua italiana.
2) Capitolato d’Oneri, art 22, pag 65 – Verifica tecnica Si richiede di specificare dettagliattamente modello di fantoccio e relativi oggetti test necessari per l’esecuzione della “prova pratica”.
3) Capitolato Tecnico, art 2.3, pag 10 – Lotto 3 – Portatili di radiologia motorizzati Si richiede di confermare che la tabella “Dispositivi opzionali” presente a pag. 10 di 33 è relativa al LOTTO 3.
4) Capitolato d’Oneri, art 17.1, pag 82 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA Con riferimento ai criteri
1.27 e 1.28, si chiede di chiarire se “sistemi anticollisione” al punto 1.27 e “Console di comando per il controllo delle movimentazioni dell’apparecchiatura” al punto 1.28 siano da considerarsi un refuso. Entrambi questi criteri di valutazione del video demo si addicono a sistemi motorizzati che al lotto 1 non vengono presi in considerazione né dalle caratteristiche minimi né a quelle migliorativi del capitolato tecnico.
5) Capitolato d’Oneri, art 17.1, pag 82 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA Con riferimento ai criteri 1.18, 2.22, 2.23, 2.24, si chiede se è possibile per le ditte partecipanti alla gara, offrire dispositivi e/o sistemi che possiedano caratteristiche tecniche ritenute equivalenti a quelle richieste. Nello specifico il nostro sistema implementa una modalità di interfacciamento differente che non utilizza un monitor touchscreen sul corpo dell’arco a C. La soluzione utilizzata è studiata per garantire un interfacciamento con il sistema durante la procedura chirurgica il più possibile intuitivo, semplice ed immediato. Non sempre infatti la molteplicità di funzioni su un monitor touchscreen montato sull’arco si traduce in rapidità di intervento. Per la fase di preparazione della procedura o di elaborazione della stessa, l’operatore che utilizza il nostro sistema opera attraverso il monitor da 32” montato dalla workstation al quale può accedere a tutte le funzionalità del sistema. Si chiede dunque la possibilità che i sopracitati criteri vengano valutati attraverso punteggi discrezionali aperti dunque a soluzioni differenti ed efficienti.
Risposta
1) Si veda la risposta al quesito n. 25.
2) Si confermano le prescrizioni riportate al paragrafo 22 del Capitolato d'Xxxxx, in particolare “Per quelle caratteristiche tecniche che richiedono l’esecuzione di una esposizione e la produzione di una immagine, il Concorrente dovrà rendere disponibile alla Commissione un oggetto test, a scelta del Concorrente (es: TOR CDR, TOR 18 FG,..), da inserire al centro (intercapedine 1 della figura seguente) di in un fantoccio (es: slab di PMMA da
≈30x30 cm2 e spessore di ≈12 cm)”.
3) Si conferma la tabella a pag. 10 del Capitolato tecnico, quindi che il “Detettore wireless pediatrico con dimensione are attiva ≈ 24 x 30 cm2 con dispositivo di ricarica delle batterie del detettore” è un dispositivo opzionale del Lotto 3.
4) Si evidenzia preliminarmente che i criteri di valutazione sono stati formulati dalla stazione appaltante in conformità con quanto previsto al comma 4 dell’art. 68 del D.Lgs. n. 50/2016. Si confermano i criteri di valutazione identificati con il numero progressivo 1.27 e 1.28 del Capitolato d'Oneri relativi al Lotto 1.
5) Nel rispetto del principio di equivalenza di cui ai commi 5 e 7 del medesimo articolo, l'offerente ha la facoltà di dimostrare, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche, ferma restando la facoltà della stazione appaltante di un eventuale diniego motivato alla richiesta avanzata. Si ricorda, inoltre, che in riferimento ai lotti 1 e 2, sono oggetto di valutazione discrezionale le caratteristiche migliorative legate al Video Demo “Gestione del workflow degli esami (accettazione paziente, esecuzione esame, archiviazione esame,..)”, “Console di comando per il controllo delle movimentazioni dell’apparecchiatura” e “Console di comando per il controllo delle modalità di acquisizione ed elaborazione delle immagini” in cui il Concorrente potrà mostrare le diverse soluzioni tecnologiche adottate per le modalità di interfacciamento.
27) Domanda
1) per garantire che il video sia effettivamente anonimo è necessario coprire/eliminare i loghi, adesivi, etc presenti sull'apparecchiatura che ne identificano il fabbricante?
2) A pag. 37 del capitolato d'oneri vengono elencati i documenti a comprova. Si richiede se vanno caricati e forniti tutti o solo quelli necessari a comprovare i requisiti tecnici richiesti. Si richiede inoltre se il "manuale service" può essere prodotto in lingua inglese.
Risposta
1) Si veda risposta alla domanda 14, non è pertanto necessario procedere come richiesto nel quesito.
2) Si conferma quanto al paragrafo 15.2 del Capitolato d'Oneri, “Con riferimento a ciascun singolo lotto cui si intende partecipare, il Concorrente deve inviare attraverso l’inserimento a Sistema nell’apposita sezione dell’ Offerta Tecnica denominata “Documentazione a comprova”, la documentazione atta a comprovare il possesso di tutte le caratteristiche tecniche minime e migliorative (ove offerte) dei prodotti offerti in gara, firmata digitalmente”. Per la documentazione in lingua inglese si veda la risposta al quesito 7.
28) Domanda
Con riferimento all'allegato 14 "CORRISPONDENZA TRA BIOIMMAGINI E STRUTTURE" per i lotti 1 e 2 con la presente siamo a segnalare che, a seguito di ns. richiesta alle strutture presso le quali sono installate le ns. apparecchiature, tali enti ci hanno negato la possibilità di comunicare ogni tipo di riferimento che possa ricondurre a pazienti e medici nel rispetto della normativa sulla privacy. Siamo pertanto a chiederVi la possibilità di fornire la stessa tipologia di immagini richieste, in formato anonimo e con il solo riferimento della struttura presso la quale sono state acquisite tali immagini.
Risposta
In riferimento all’allegato 14, si conferma la possibilità di inserire nel campo “Nominativo e numero telefonico del medico della Struttura sanitaria di riferimento per l‘immagine” il nome e numero telefono di un referente della Struttura sanitaria di riferimento per l‘immagine.
29) Domanda
1) Richiedete che le bioimmagini vengano fornite in forma anonima sia per quanto riguarda il nome del concorrente che quello della struttura sanitaria dove sono state acquisite. Vi chiediamo se dobbiamo rendere anonimo anche il nome del paziente per la salvaguardia della privacy.
2) Onde evitare che i DVD inviati contenenti le bioimmagini e il video dell'apparecchio possano per qualche motivo rovinarsi e per qualche motivo non essere leggibili Vi chiediamo: è possibile mettere nella busta n.2 DVD identici o n. 1 DVD + una chiavetta USB contenente gli stessi file del DVD in modo da ridurre al minimo i problemi di lettura del file.
3) Richiedete la documentazione tecnica ufficiale del produttore dal quale si evincano i dati tecnici del prodotto e dei sui componenti principali. Essendo XXX produttore del DM che è un apparecchio unico ci pare che dobbiamo inviarvi la ns. documentazione tecnica dalla quale sia chiara la rispondenza del sistema offerto alle caratteristiche minime e migliorative. Se così non fosse Vi chiediamo quale ulteriore documentazione sia necessario produrre.
Risposta
1) Si conferma quanto richiesto, si veda anche la risposta al quesito n.24.
2) Non si conferma quanto richiesto. Si rinvia in merito alle prescrizioni del Capitolato d'Oneri.
3) Ai sensi del paragrafo 15.2 del Capitolato d'Xxxxx, si conferma quanto richiesto.
30) Domanda
1) Chiarimenti lotto1: Come nelle precedenti gare indette da Consip, si inserisce, tra i criteri di valutazione, l’indice di compattezza, definito come rapporto tra area attiva di acquisizione e area esterna del detettore, penalizzando evidentemente le aziende che, come la nostra, integrano il detettore in continuità con la C dell’arco, al fine di garantire agli operatori una maggiore visibilità, un maggior spazio libero verticale, nonché una più ordinata disposizione dell’elettronica integrata. Avendo sempre ricevuto feedback positivi, IN PARTICOLARE sul singolare design del nostro arco, ci chiediamo per quale motivo pratico (clinico e tecnico) un minor indice di compattezza venga ritenuto penalizzante. Riteniamo infatti che la tecnologia a flat panel abbia consentito in primis di eliminare l’ingombro fisico determinato dai vecchi archi a c dotati di intensificatore di immagine. Chiediamo pertanto se sia possibile stabilire un criterio che premi i vantaggi che la tecnologia più moderna (flat panel) ha consentito anche in termini di ergonomia, eliminando dalla griglia tale elemento di valutazione.
2) Chiarimenti lotto1: Tra le Caratteristiche tecniche migliorative, cui attribuire un punteggio addizionale, si inseriscono “i sistemi anticollisione (e quindi apparecchiature motorizzate). Chiediamo quale possa essere il valore aggiunto di un sistema motorizzato in chirurgia generale e ortopedia, dove è noto il sensibile rallentamento del Workflow di sala determinato da archi a C a movimentazione motorizzata (confermato dal fatto che la quasi totalità delle trattative d’acquisizione, con tali destinazioni d’uso, richiedono una movimentazione dell’Arco esclusivamente manuale). Si chiede pertanto di eliminare tale caratteristiche dal punto 1.27 della griglia relativa al lotto 1 e, conseguentemente, il punto 1.28 della stesa (Capitolato d’Oneri).
3) Chiarimenti lotto 2: Verrà attribuito un maggiore punteggio alle apparecchiature dotate di SW 3D e MPR, sistemi che prevedono ovviamente la motorizzazione delle movimentazioni (caratteristica già premiata) e una complessità costruttiva HW e SW di altissimo livello tecnologico. Tali apparecchiature hanno un prezzo di mercato nettamente superiore rispetto a quanto indicato a budget, dato che si evince in modo inequivocabile dalla ricerca di mercato da Voi effettuata prima dell’indizione gara. Inoltre, non essendo previste verifiche cliniche e qualitative di tale caratteristica, risulta concreto il rischio che l’eventuale aggiudicatario non sia effettivamente in
grado di garantire l’acquisizione di immagini 3D e MPR di qualità sufficiente, determinando però il blocco del mercato su tale tecnologia per tutta la durata dell’accordo quadro e sino ad un periodo di addirittura 24 mesi. Chiediamo fermamente di eliminare la richiesta di SW 3D ed MPR dalle caratteristiche migliorative, in quanto è impossibile che apparecchiature dotate di tali caratteristiche possano rientrare nel budget da Voi stanziato.
4) Chiarimenti lotto 2) In merito al peso del sistema offerto, chiediamo che la commissione pretenda la certificazione dello stesso tramite misurazione con bilancia elettronica.
Risposta
1) Si evidenzia preliminarmente che i criteri di valutazione sono stati formulati dalla stazione appaltante in conformità con quanto previsto al comma 4 dell’art. 68 del D.Lgs. n. 50/2016. Si ricorda poi che l’integrazione del detettore in continuità con la C dell’arco è premiata al criterio numero 1.1 del Capitolato d'Oneri.
2) Si evidenzia preliminarmente che i criteri di valutazione sono stati formulati dalla stazione appaltante in conformità con quanto previsto al comma 4 dell’art. 68 del D.Lgs. n. 50/2016. Si confermano pertanto i criteri di valutazione identificati con il numero progressivo 1.27 e 1.28 del Capitolato d'Oneri relativi al Lotto 1.
3) Si evidenzia preliminarmente che i criteri di valutazione sono stati formulati dalla stazione appaltante in conformità con quanto previsto al comma 4 dell’art. 68 del D.Lgs. n. 50/2016. Si ricorda inoltre che, secondo quanto previsto al par. 22 del Cap. d’Xxxxx, “la Commissione procederà, in contraddittorio con ciascun concorrente risultato in posizione utile per l’aggiudicazione nella graduatoria provvisoria di merito di ciascun Lotto, all’esecuzione della verifica tecnica sull’apparecchiatura offerta in gara (marca e modello).”[…]“La Commissione di gara procederà alla verifica sull’apparecchiatura di tutte le caratteristiche tecniche minime e migliorative, ove offerte dai concorrenti, accertabili tramite prova pratica o conferma visiva, al fine di riscontrare la corrispondenza tra quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica e le caratteristiche tecniche minime e migliorative dei prodotti offerti. Per quelle caratteristiche tecniche che richiedono l’esecuzione di una esposizione e la produzione di una immagine, il Concorrente dovrà rendere disponibile alla Commissione un oggetto test, a scelta del Concorrente”.
4) Non si conferma quanto richiesto. Per la comprova delle caratteristiche tecniche si conferma quanto previsto al paragrafo 15.2 del Capitolato d'Xxxxx.
31) Domanda
Paragrafo 2.5 del Capitolato tecnico “Caratteristiche tecniche minime” si richiede:- Stativo portatubo: Possibilità di poter eseguire proiezioni frontali senza interposizione del tavolo telecomandato portapaziente e senza l’uso di un secondo detettore e secondo tubo pensile. Si chiede di confermare che con l’espressione “senza interposizione del tavolo telecomandato portapaziente” si intenda senza l’interposizione di alcun piano portapaziente ivi comprese le barelle. Si chiede inoltre di confermare che tra le proiezioni frontali richieste senza interposizione del tavolo, siano comprese anche quelle del torace in ortostatismo.
Risposta
Si conferma che con la caratteristica tecnica minima di cui al paragrafo 2.5 del Capitolato tecnico denominata “Possibilità di poter eseguire proiezioni frontali senza interposizione del tavolo telecomandato portapaziente e senza uso di un secondo detettore e secondo tubo pensile ”si intenda senza l’interposizione di alcun piano portapaziente ivi comprese le barelle. Inoltre, si conferma che tra le proiezioni frontali richieste senza interposizione del tavolo sono comprese anche quelle del torace in ortostatismo.
32) Domanda
Con riferimento alla “Tabella di corrispondenza delle bioimmagini alle strutture sanitarie” di cui all’ Allegato 14 e alla richiesta del “Nominativo e numero telefonico del medico della Struttura sanitaria di riferimento per l‘immagine” ivi contenuta, con la presente si chiede, ai fini della tutela della riservatezza dei dati personali, di poter indicare il solo numero telefonico della Struttura sanitaria in luogo del nominativo e del numero telefonico del medico.
Risposta
Si veda la risposta al quesito n. 28.
Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi
Dott.ssa Xxxxxxx D’Xxxxxxxx