Schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria dell’Ente Idrico Campano per il periodo dal al _ _
Schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria dell’Ente Xxxxxx Xxxxxxx per il periodo dal al _ _
TRA
Ente Xxxxxx Xxxxxxx (in seguito denominato “Ente”) rappresentato dal nella qualità di Direttore Generale nominato con Decreto Presidenziale n. del
E
(in seguito denominato “Tesoriere”), rappresentato da
, nella qualità di
(di seguito denominate congiuntamente “Parti”)
premesso
che all’Ente si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
che l’Ente è sottoposto al sistema di “Armonizzazione dei bilanci” di cui al D.lgs. n. 118/2011;
che l’espletamento del servizio di tesoreria deve avvenire nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti dell’Ente e da quanto stabilito con la presente convenzione;
che l’Ente è sottoposto al regime di tesoreria unica di cui alla Legge n. 720/1984 e che le disponibilità dell’Ente, in base alla natura delle entrate e alle norme tempo per tempo vigenti, affluiscono nelle contabilità speciali presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato (contabilità infruttifera o fruttifera), ovvero sul conto presso il Tesoriere relativamente alle entrate per le quali ricorrano gli estremi di esonero dal circuito statale della tesoreria unica.
che, con Deliberazione del Comitato Esecutivo n. _ del , è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria dell’Ente;
si conviene e si stipula quanto segue Art. 1 - Definizioni
1. Ai fini della presente convenzione, si intende per:
a) TUEL: Testo Unico degli Enti locali di cui al D.lgs. n. 267/2000;
b) CAD: Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al D.lgs. n. 82/2005;
c) PSP: Payment Service Provider ovvero Prestatore di Servizi di Pagamento ovvero istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento nonché, quando prestano servizi di pagamento, Banche, Poste italiane S.p.A., la Banca centrale europea e le Banche centrali
nazionali se non agiscono in veste di autorità monetaria, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche;
d) SIOPE: Sistema Informativo sulle operazioni degli enti pubblici;
e) SIOPE+: Sistema di monitoraggio dei pagamenti e degli incassi delle PA che utilizza una infrastruttura di colloquio gestita dalla Banca d’Italia;
f) OIL: ordinativo informatico locale secondo il tracciato standard previsto nella circolare AgID n. 64 del gennaio 2014, incluse successive modifiche e/o integrazioni;
g) OPI: ordinativo di pagamento e incasso secondo il tracciato standard previsto nelle Regole tecniche e standard per l’emissione dei documenti informatici attraverso il sistema SIOPE+ nelle versioni tempo per tempo vigenti;
h) Tramite PA: soggetto incaricato di svolgere il colloquio telematico con XXXXXx in nome per conto dell’Ente che ha conferito l’incarico;
i) PEC: posta elettronica certificata;
j) CIG: codice identificativo di gara;
k) Operazione di Pagamento: locuzione generica per indicare indistintamente l’attività, posta in essere sia lato pagatore sia lato beneficiario, di versamento, trasferimento o prelevamento di fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario;
l) Ordinativo: documento emesso dall’Ente per richiedere al Tesoriere l’esecuzione di una Operazione di Pagamento;
m) Uscite: termine generico per individuare le somme utilizzate per Pagamenti disposti dall’Ente in favore di terzi;
n) SDD: Sepa Direct Debit;
o) Pagamento: operazione comportante una Uscita eseguita dal Tesoriere in esecuzione del servizio di tesoreria;
p) Mandato: ordinativo relativo a un pagamento;
q) Quietanza: ricevuta emessa dal Tesoriere a fronte di un Pagamento;
r) Provvisorio di Uscita: Pagamento in attesa di regolarizzazione poiché effettuato in assenza del relativo Mandato;
s) Entrate: termine generico per individuare le somme utilizzate per Operazioni di Pagamento disposte da terzi in favore dell’Ente;
t) Riscossione: operazione effettuata dal Tesoriere e comportante una Entrata in esecuzione del servizio di tesoreria;
u) Reversale: ordinativo relativo a una Riscossione;
v) Ricevuta: documento emesso dal Tesoriere a fronte di una riscossione;
w) Provvisorio di Entrata: Riscossione in attesa di regolarizzazione poiché effettuata in assenza della relativa Reversale;
x) Nodo dei Pagamenti-SPC: infrastruttura tecnologica unitaria, basata su regole e specifiche standard, che reca modalità semplificate e uniformi per l’effettuazione dei pagamenti verso la pubblica amministrazione;
y) Incasso: Operazione di Pagamento di una Entrata eseguita attraverso il Nodo dei Pagamenti–SPC;
z) RT: ricevuta telematica come definita nelle “Linee guida per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi” emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale;
aa) CIG: codice identificativo di gara; bb) CUP: codice unico di progetto.
Art. 2 - Oggetto della convenzione
1. Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell'Ente e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi.
1. Il servizio di tesoreria è svolto in conformità alla legge, agli Statuto e ai regolamenti dell'Ente, nonché a quanto stabilito nella presente convenzione.
2. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le Parti, alle modalità di espletamento del servizio possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con scambio di lettere ovvero con l’utilizzo della PEC.
2. Esula dall’accordo l’esecuzione degli incassi effettuati con modalità diverse da quelle contemplate nella presente convenzione, secondo la normativa di riferimento. In ogni caso, anche le entrate di cui al presente comma devono essere accreditate sul conto di tesoreria con immediatezza, tenuto conto dei tempi tecnici necessari.
3. L’Ente costituisce in deposito presso il Tesoriere - ovvero impegna in altri investimenti alternativi gestiti dal Tesoriere stesso - le disponibilità per le quali non è obbligatorio l’accentramento presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato; qualora previsto nel regolamento di contabilità dell’Ente, presso il Tesoriere potrebbero essere aperti appositi conti correnti intestati all’Ente medesimo per la gestione delle minute spese economali.
4. Le Parti prendono atto dell’obbligo di operare in conformità alle norme ed ai principi dell’armonizzazione contabile prevista dal D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Sono, altresì, oggetto della presente convenzione i servizi inerenti al Nodo dei Pagamenti- SPC, la piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le Pubbliche Amministrazioni e i Prestatori di Servizi di Pagamento di cui all’art. 81, comma 2-bis, del CAD, onde consentire l’adozione del sistema di pagamenti PagoPA:
- interconnessione con il Nodo dei Pagamenti-SPC;
- generazione del codice IUV;
- avvisatura;
- riconciliazione dei dati.
Art. 3 - Durata della convenzione
1. La presente convenzione ha durata triennale dal al .
2. Ai sensi dell'art. 120, comma 11, del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/202023) la durata della convenzione può essere prorogata per il tempo strettamente necessario (e comunque non oltre i sei mesi successivi alla scadenza della convenzione) alla conclusione delle procedure per l'individuazione del gestore subentrante.
3. Nelle ipotesi in cui alla scadenza della convenzione (ovvero scaduti i termini della proroga di cui al precedente comma) non sia stato individuato dall’Ente, per qualsiasi ragione, un nuovo soggetto cui affidare il servizio di tesoreria, il Tesoriere uscente assicura la continuità gestionale per l’Ente fino alla nomina del nuovo Tesoriere e riguardo ai soli elementi essenziali del cessato servizio di tesoreria. Ricorrendo tali ipotesi, le Parti concordano che ai singoli servizi/prodotti resi nelle more dell’attribuzione del servizio al Tesoriere subentrante siano applicate le condizioni economiche indicate nei fogli informativi di detti servizi/prodotti, come nel tempo aggiornati.
4. Alla cessazione della convenzione, per qualunque causa ciò avvenga, il Tesoriere, previa verifica straordinaria di cassa, dovrà rendere all’Ente il conto di gestione e tutta la documentazione relativa. Il Tesoriere uscente dovrà tempestivamente trasferire, al Tesoriere subentrante, ogni informazione necessaria all’espletamento dello stesso, tutti i valori detenuti in dipendenza della gestione e comunque tutto quanto ricevuto in custodia. Il Tesoriere uscente è tenuto a trasmettere, al Tesoriere subentrante, e per conoscenza all’Ente, l’elenco delle delegazioni di pagamento notificategli e delle fideiussioni rilasciate. Il Tesoriere uscente, su disposizione dell’Ente, è tenuto a trasferire direttamente al Tesoriere subentrante, con celerità, senza applicazione di alcun diritto o commissione, le somme destinate all’Ente eventualmente accreditate.
Art. 4 - Caratteristiche del servizio
1. Lo scambio degli ordinativi, del giornale di cassa e di ogni altra eventuale documentazione inerente al servizio è effettuato tramite le regole, tempo per tempo vigenti, del protocollo OPI con collegamento tra l’Ente e il Tesoriere per il tramite della piattaforma SIOPE+ gestita dalla Banca d’Italia.
2. I flussi possono contenere un singolo ordinativo ovvero più ordinativi.
3. Gli ordinativi sono costituiti da: mandati e reversali che possono contenere una o più “disposizioni”. Per quanto concerne gli OPI, per il pagamento di fatture commerciali devono essere predisposti singoli ordinativi. Nelle operazioni di archiviazione, ricerca e correzione (variazione, annullo e sostituzione) si considera l’ordinativo nella sua interezza.
4. L’ordinativo è sottoscritto - con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata - dai soggetti individuati dall’Ente e da questi autorizzati alla firma degli ordinativi inerenti alla gestione del servizio di tesoreria.
5. L’Ente, nel rispetto delle norme e nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici, previo invio al Tesoriere della documentazione di cui al successivo art. 9, comma 2, e dei relativi certificati di firma ovvero fornisce al Tesoriere gli estremi dei certificati stessi.
6. L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tesoriere ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione.
7. Ai fini del riconoscimento dell’Ente e per garantire e verificare l’integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, ciascun firmatario, preventivamente autorizzato dall’Ente nelle forme prescritte, provvede a conservare le informazioni di sua competenza con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno.
8. L’OPI si intende inviato e pervenuto al destinatario secondo le regole tecniche e standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+.
9. La trasmissione e la conservazione degli ordinativi compete ed è a carico dell’Ente, il quale deve rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate in materia dagli organismi competenti.
10. Il Tesoriere, all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OPI/OIL, provvede a rendere disponibile alla piattaforma SIOPE+ un messaggio attestante la ricezione del relativo flusso. Eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Tesoriere, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette a SIOPE+ un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando gli Ordinativi presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità dell’ordine conferito, previsti dalla presente Convenzione.
11. I flussi inviati dall’Ente (direttamente o tramite la piattaforma SIOPE+) entro l’orario concordato con il Tesoriere saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo per il Tesoriere, mentre eventuali flussi che pervenissero al Tesoriere oltre l’orario concordato saranno presi in carico nel giorno lavorativo successivo.
12. L’Ente potrà inviare variazioni o annullamenti di ordinativi precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino ordinativi già eseguiti dal Tesoriere, non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione e delle relative quietanze o ricevute, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell’operazione di pagamento.
13. A seguito dell’esecuzione dell’operazione di pagamento, il Tesoriere predispone ed invia giornalmente alla piattaforma SIOPE+ un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione degli ordinativi; in caso di Pagamento per cassa, la quietanza del creditore dell’Ente, raccolta su supporto separato, è trattenuta tra gli atti del Tesoriere.
14. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l’invio degli ordinativi, l’Ente, con comunicazione sottoscritta dagli stessi soggetti aventi poteri di firma sugli ordinativi, evidenzierà al Tesoriere le sole operazioni di pagamento aventi carattere d’urgenza o quelle la cui mancata esecuzione possa comportare danni economici; il Tesoriere a seguito di tale comunicazione eseguirà i pagamenti tramite provvisori di uscita. L’Ente è obbligato ad emettere gli ordinativi con immediatezza non appena rimosse le cause di impedimento.
15. Il Tesoriere si impegna, entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, ad attivare tutti i servizi necessari allo svolgimento del servizio di tesoreria garantendone la piena e perfetta operatività anche qualora l’Ente si avvalga dell’esecuzione in urgenza nelle more della stipula della convenzione.
Art. 5 - Esercizio finanziario
1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di pagamento a valere sul bilancio dell'anno precedente. Potranno essere eseguite, comunque, le operazioni di regolarizzazione dei provvisori di entrata e di uscita, di variazione delle codifiche di bilancio e SIOPE+.
Art. 6 - Riscossioni
1. Il Tesoriere effettua le riscossioni e le regolarizzazioni degli incassi in base a reversali firmate digitalmente dai soggetti autorizzati individuati dall’Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al regolamento di contabilità.
2. Il Tesoriere, tramite il giornale di cassa, rendiconta all’Ente gli accrediti effettuati attraverso il nodo dei pagamenti-SPC, riportando gli estremi identificativi evidenziati dai PSP nelle causali. L’Ente provvede a regolarizzare l’entrata tramite emissione della relativa reversale nei termini previsti al comma 4 dell’art. 180 del TUEL.
3. Ai sensi dell’art. 180 del TUEL, le reversali, ai fini dell’operatività del Tesoriere, devono contenere:
- la denominazione dell'Ente;
- l’importo da riscuotere;
- l'indicazione del debitore;
- la causale del versamento;
- la codifica di bilancio (l’indicazione del titolo e della tipologia), distintamente per residui e competenza;
- il numero progressivo della Reversale per esercizio finanziario, senza separazione tra conto competenza e conto residui;
- l'esercizio finanziario e la data di emissione;
- le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
- gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti. In caso di mancata indicazione, le somme introitate sono considerate libere da vincolo;
- la codifica SIOPE di cui all’art. 14 della Legge n. 196/2009;
- l’eventuale indicazione “contabilità fruttifera” ovvero “contabilità infruttifera” nel caso in cui le disponibilità dell’Ente siano depositate, in tutto o in parte, presso la competente Sezione della tesoreria provinciale dello Stato.
4. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare reversali che non risultino conformi a quanto previsto dalle specifiche tecniche OPI.
5. Per ogni riscossione, il Tesoriere rilascia, in nome e per conto dell'Ente, una ricevuta numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilata con procedure informatiche.
6. Il Tesoriere accetta, anche senza autorizzazione dell'Ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore dell'Ente stesso, rilasciando ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale dell’operazione di pagamento, la clausola espressa “salvi i diritti dell'ente”. Tali riscossioni sono segnalate all'Ente, il quale procede alla regolarizzazione al più presto e comunque entro i successivi sessanta giorni e, in ogni caso, entro i termini previsti per la resa del conto del Tesoriere, imputando le relative reversali all’esercizio in cui il Tesoriere stesso ha registrato l’operazione; dette reversali devono recare l’indicazione del provvisorio di entrata rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere.
7. Le entrate riscosse dal Tesoriere senza reversale e indicazioni dell’Ente sono attribuite alla contabilità speciale fruttifera.
8. Con riguardo alle entrate affluite direttamente in contabilità speciale, il Tesoriere, il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione dell’informazione dalla Banca d’Italia, provvede a registrare la relativa entrata. In relazione a ciò, l'Ente emette, nei termini di cui al precedente comma 6, le corrispondenti reversali a regolarizzazione.
9. Il prelevamento delle entrate affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente e per i quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza, è disposto dall'Ente, previa verifica di capienza, mediante emissione di reversale e nel rigoroso rispetto della tempistica prevista dalla legge. Il Tesoriere esegue il prelievo mediante strumenti informatici (SDD) ovvero bonifico postale o tramite emissione di assegno postale o tramite postagiro e accredita all’Ente l'importo corrispondente.
10. Le somme rivenienti da depositi in contanti effettuati da soggetti terzi per spese contrattuali d’asta e per cauzioni provvisorie sono accreditate dal Tesoriere su un apposito conto, previo rilascio di apposita ricevuta diversa da quella inerente alle riscossioni.
11. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare riscossioni a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale. Possono, invece, essere accettati assegni circolari o vidimati intestati all’Ente o al Tesoriere.
12. L’Ente provvede all’annullamento delle reversali non riscosse entro il termine dell’esercizio e all’eventuale loro nuova emissione nell’esercizio successivo.
13. Per gli incassi gestiti tramite procedure di addebito diretto (SDD), l’eventuale richiesta di rimborso da parte del pagatore nei tempi previsti dal regolamento SEPA comporta, per il Tesoriere, un pagamento di propria iniziativa a seguito della richiesta da parte della banca del debitore, che l’Ente deve prontamente regolarizzare entro i termini di cui al successivo art. 7, comma 7. Sempre su richiesta della banca del debitore, il Tesoriere è tenuto a corrispondere alla stessa gli interessi per il periodo intercorrente tra la data di addebito dell’importo e quella di riaccredito; l’importo di tali interessi viene addebitato all’Ente che
provvede a regolarizzarli come sopra indicato, previa imputazione contabile nel proprio bilancio.
Art. 7 - Pagamenti
1. Il Tesoriere effettua i pagamenti in base a mandati individuali e firmati digitalmente dai soggetti autorizzati individuati dall’Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al regolamento di contabilità.
2. Ai sensi dell’art. 185 del TUEL, i mandati, ai fini dell’operatività del Tesoriere, devono contenere:
- la denominazione dell'Ente;
- l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l’individuazione dei richiamati soggetti nonché del codice fiscale o partita IVA;
- l’ammontare dell’importo lordo e netto da pagare;
- la causale del pagamento;
- la codifica di bilancio (l'indicazione della missione, del programma e del titolo di bilancio cui è riferita la spesa) e la relativa disponibilità, distintamente per residui o competenza e cassa;
- la codifica SIOPE di cui all’art. 14 della Legge n. 196/2009;
- il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario;
- l'esercizio finanziario e la data di emissione;
- l'indicazione della modalità di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi;
- le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
- il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o a prestiti. In caso di mancata indicazione, il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall'Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo;
- la data nella quale il pagamento deve essere eseguito, nel caso di pagamenti a scadenza fissa, ovvero la scadenza prevista dalla legge o concordata con il creditore, il cui mancato rispetto comporti penalità;
- l’eventuale identificazione delle spese non soggette al controllo dei dodicesimi di cui al comma 5 dell’art. 163 del TUEL, in caso di “esercizio provvisorio”;
- l'indicazione della “gestione provvisoria” nei casi di pagamenti rientranti fra quelli consentiti dal comma 2 dell’art. 163 del TUEL.
3. In caso di pagamenti assoggettati agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, i mandati dovranno comunque contenere l’indicazione del codice CIG e, ove necessario, del codice CUP.
4. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare mandati che non risultano conformi a quanto previsto dalle specifiche tecniche OPI.
5. Il Tesoriere non può dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi di cui all’art. 185 del TUEL o non sottoscritti dalla persona autorizzata.
6. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall'Ente.
7. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione - ed eventuali oneri conseguenti - emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all’art. 159 del TUEL, nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge; se previsto dalla legge o dal regolamento di contabilità dell’Ente e previa richiesta presentata di volta in volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i mandati, la medesima operatività è adottata anche per i pagamenti relativi ad utenze e rate assicurative. Tali pagamenti sono segnalati all'Ente, il quale procede alla regolarizzazione al più presto e comunque entro i successivi trenta giorni e, in ogni caso, entro i termini previsti per la resa del conto del Tesoriere, imputando i relativi mandati all’esercizio in cui il Tesoriere stesso ha registrato l’operazione; detti mandati devono recare l’indicazione del provvisorio di uscita rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere.
8. L’ordinativo è emesso sull’esercizio in cui il Tesoriere ha effettuato il pagamento anche se la comunicazione del Tesoriere è pervenuta all’Ente nell’esercizio successivo.
9. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall'Ente dopo l'avvenuta conferma di ricezione dei mandati da parte del Tesoriere.
10. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l'eventuale anticipazione di tesoreria - deliberata e richiesta dall’Ente nelle forme di legge - per la parte libera da vincoli.
11. I mandati sono ammessi al pagamento entro i termini concordati tra l’Ente e il Tesoriere. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Ente sul mandato e per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l'Ente medesimo deve trasmettere i mandati entro i termini concordati tra l’Ente e il Tesoriere. Per quanto concerne i mandati da estinguere tramite strumenti informatici, ai fini della ricezione dell’ordine di pagamento si rimanda al paragrafo 2 della Circolare MEF/RGS n. 22 del 15 giugno 2018.
12. Relativamente ai mandati che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, l’Ente, al fine di consentire l’estinzione degli stessi, si impegna, entro la predetta data, a variarne le modalità di pagamento utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. In caso contrario, il Tesoriere non tiene conto dei predetti mandati e l’Ente si impegna ad annullarli e riemetterli nel nuovo esercizio.
13. L'Ente si impegna a non inviare mandati al Tesoriere oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e che non sia stato possibile inviare entro la predetta scadenza del 20 dicembre.
14. Su richiesta dell'Ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito nonché la relativa prova documentale.
15. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutuo garantite da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime,
effettua gli accantonamenti necessari; in concreto e fatti salvi diversi accordi, provvede ad accantonare ogni mese una quota pari ad un sesto delle delegazioni di pagamento relative alle rate di mutuo in scadenza nel semestre. In mancanza di fondi necessari a garantire gli accantonamenti il Tesoriere provvede tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di tesoreria. Resta inteso che qualora, alle scadenze stabilite, siano mancanti o insufficienti le somme dell’Ente necessarie per il Pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere, quest’ultimo non risponde delle indennità di mora eventualmente previste nel contratto di mutuo.
16. Esula dalle incombenze del Tesoriere la verifica di coerenza tra l’intestatario del mandato e l’intestazione del conto di accredito.
Art. 8 - Criteri di utilizzo delle giacenze per l’effettuazione dei pagamenti
1. Ai sensi di legge e fatte salve le disposizioni concernenti l’utilizzo di importi a specifica destinazione, le somme giacenti presso la contabilità speciale fruttifera sono prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti. L’anticipazione di cassa deve essere utilizzata solo nel caso in cui non vi siano somme disponibili o libere da vincoli nelle contabilità speciali e presso il Tesoriere, fermo restando quanto previsto al successivo art. 13.
2. In caso di assenza totale o parziale di somme libere, l’esecuzione del pagamento ha luogo mediante l’utilizzo delle somme a specifica destinazione secondo i criteri e con le modalità di cui al successivo art. 13.
Art. 9 - Trasmissione di atti e documenti
1. Le reversali e i mandati sono inviati dall'Ente al Tesoriere con le modalità previste al precedente art. 4.
2. L’Ente trasmette al Tesoriere lo statuto, il regolamento di contabilità e il regolamento economale ovvero qualunque altro provvedimento di cui la gestione di tesoreria debba tener conto nonché le loro successive variazioni.
Art. 10 - Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere
1. Il Tesoriere tiene aggiornato e conserva il giornale di cassa.
2. Il Tesoriere mette a disposizione dell'Ente il giornale di cassa, secondo le modalità e periodicità previste nelle regole tecniche del protocollo OPI e, con la periodicità concordata, l’eventuale estratto conto. Inoltre, rende disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa.
3. Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla trasmissione all’archivio SIOPE delle informazioni codificate relative ad ogni Entrata ed Uscita, nonché della situazione mensile delle disponibilità liquide, secondo le Regole di colloquio tra banche tesoriere e Banca d’Italia.
Art. 11 - Verifiche ed ispezioni
1. L'Ente e l’organo di revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere, con cadenza trimestrale, a verifiche ordinarie di cassa e a verifiche dei valori dati in custodia, come previsto dall’art. 223 del TUEL. Verifiche straordinarie di cassa, ai sensi dell’art. 224 TUEL, sono possibili se rese necessarie da eventi gestionali peculiari. Il Tesoriere mette a disposizione tutte le informazioni in proprio possesso sulle quali, trascorsi trenta giorni, si intende acquisito il benestare dell’Ente.
2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria di cui all'art. 234 del TUEL hanno accesso ai dati e ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria: di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria. In pari modo, si procede per le verifiche effettuate dall’Ente.
3. In caso di verifiche ed ispezioni da parte di organi superiori (es. Ministeri, Corte dei Conti ecc.), il Tesoriere è obbligato, per documentazione ed atti di sua competenza, ad assistere l’Ente ed a fornire tempestivamente tutta la documentazione e i chiarimenti richiesti; in caso di inadempienza o di mancata o ritardata consegna della documentazione, l’Ente è autorizzato a rivalersi presso il Tesoriere per eventuali danni creatisi dall’inefficienza del servizio di tesoreria.
Art. 12 - Anticipazioni di tesoreria
1. Il Tesoriere, su richiesta dell'Ente - presentata di norma prima della chiusura dell’esercizio finanziario a valere sull'esercizio successivo e corredata dalla deliberazione dell'organo esecutivo - concede anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. Più specificatamente, l’utilizzo della linea di credito viene attivato in assenza di fondi liberi disponibili.
3. L'Ente prevede in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzo e il rimborso dell'anticipazione, nonché per il pagamento degli interessi nella misura di tasso contrattualmente stabilita, sulle somme che ritiene di utilizzare.
4. Il Tesoriere procede di iniziativa per l'immediato rientro delle anticipazioni utilizzate non appena si verifichino entrate libere da vincoli. In relazione alla movimentazione delle anticipazioni l'Ente, su indicazione del Tesoriere e nei termini di cui ai precedenti artt. 6, comma 6 e 7, comma 4, provvede all'emissione delle Reversali e dei Mandati, procedendo se necessario alla preliminare variazione di bilancio.
5. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio di tesoreria, l'Ente, all'atto del conferimento dell'incarico al tesoriere subentrante, estingue immediatamente il credito del tesoriere uscente connesso all’anticipazione utilizzata, ponendo in capo al tesoriere subentrante la relativa esposizione debitoria.
6. Il Tesoriere gestisce l’anticipazione di tesoreria uniformandosi ai criteri ed alle modalità prescritte dal Principio contabile applicato n. 3.26 e n. 11.3 concernente la contabilità finanziaria e in conformità agli orientamenti relativi alla corretta applicazione dei principi contabili pubblicati da Arconet.
7. Nel caso in cui l’anticipazione di tesoreria utilizzata non venga estinta integralmente entro l’esercizio contabile di riferimento, l’utilizzo dell’anticipazione all’inizio dell’esercizio successivo resta limitato in misura pari alla differenza fra il saldo dell’anticipazione rimasto scoperto – comprensivo dell’importo per vincoli relativi ad utilizzo di fondi a specifica destinazione non ricostituiti - ed il limite massimo dell’anticipazione concedibile per l’esercizio di riferimento.
Art. 13 - Utilizzo di somme a specifica destinazione
1. L'Ente, previa apposita deliberazione dell'organo esecutivo da adottarsi ad inizio dell’esercizio finanziario e subordinatamente all’assunzione della delibera di cui al precedente art. 11, comma 1, utilizza le somme aventi specifica destinazione anche per il pagamento di spese correnti, nel rispetto delle indicazioni di cui all’art. 195 del TUEL. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria che, pertanto, deve risultare già richiesta, accordata e libera da vincoli. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con i primi introiti non soggetti a vincolo.
2. Il Tesoriere, in conformità al principio applicato n. 10 della contabilità finanziaria, è tenuto ad una gestione unitaria delle risorse vincolate; conseguentemente, le somme con vincolo sono gestite attraverso un’unica “scheda di evidenza”.
3. Il Tesoriere, verificandosi i presupposti di cui al comma 1, attiva le somme a specifica destinazione, procedendo prioritariamente all’utilizzo di quelle giacenti sul conto di tesoreria.
4. Il ripristino degli importi vincolati utilizzati per spese correnti ha luogo con priorità per quelli da ricostituire in contabilità speciale.
5. Il Tesoriere gestisce l’utilizzo delle somme a specifica destinazione uniformandosi ai criteri ed alle modalità prescritte dal Principio contabile applicato n. 10.2 e n. 10.3 concernente la contabilità finanziaria. L’Ente emette mandati e reversali a regolarizzazione delle carte contabili riguardanti l’utilizzo e la ricostituzione dei vincoli nei termini previsti dai predetti principi.
Art. 14 - Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento
1. Ai sensi dell'art. 159 del TUEL, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche dal giudice, le somme di competenza degli Enti destinate al pagamento delle spese ivi individuate.
2. Per effetto della predetta normativa, l'Ente quantifica preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposito provvedimento, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere. La notifica di detta deliberazione non esime il Tesoriere dall’apporre blocco sulle eventuali somme disponibili, fermo rimanendo l’obbligo di precisare, nella dichiarazione resa quale soggetto terzo pignorato, sia la sussistenza della deliberazione di impignorabilità, sia la sussistenza di eventuali somme a specifica destinazione.
3. Il Tesoriere, qualora dovesse dar corso a provvedimenti di assegnazione di somme emessi ad esito di procedure esecutive, pur in mancanza di disponibilità effettivamente esistenti e dichiarate, resta fin d’ora autorizzato a dar corso al relativo addebito dell’importo corrispondente sui conti dell’Ente, anche in utilizzo dell’eventuale anticipazione concessa e disponibile, o comunque a valere sulle prime entrate disponibili.
4. A fronte della suddetta delibera, per i pagamenti di spese non comprese nella delibera stessa, l’Ente si fa carico di emettere i mandati seguendo l’ordine cronologico delle fatture pervenute per il pagamento ovvero, se non vi è fattura, degli atti di impegno.
5. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce - ai fini del rendiconto della gestione - titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.
Art. 15 - Tasso debitore e creditore
1. Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui al precedente art. 12, è applicato:
a) un tasso di interesse nella seguente misura , con liquidazione
annuale. L’Ente autorizza fin d’ora il Tesoriere ad addebitare gli interessi sul conto corrente ai sensi di quanto previsto dal DM n. 343 del 3 agosto 2016 (fermo restando che l’Ente potrà revocare detta autorizzazione in ogni momento, purché prima che il predetto addebito abbia avuto luogo), mettendo a disposizione dell’Ente l'apposito riassunto scalare. L'Ente emette al più presto i relativi mandati. Nei periodi in cui il parametro dovesse assumere valori negativi, verrà valorizzato “0”;
b) una eventuale commissione di accordato nella misura del % trimestrale.
2. Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio di Tesoreria, saranno regolate alle condizioni di tasso di volta in volta stabilite dalle Parti.
3. Sulle giacenze di cassa dell’Ente viene applicato un tasso di interesse nella seguente misura
, con liquidazione annuale. Il Tesoriere procede pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione degli interessi a credito, mettendo a disposizione dell’Ente l’apposito riassunto scalare. L’Ente emette al più presto le relative reversali. Nei periodi in cui il parametro dovesse assumere valori negativi, verrà valorizzato “0”.
Art. 16 - Resa del conto finanziario
1. Il Tesoriere, entro i termini di legge di cui all’art. 226 del TUEL, rende all'Ente il “conto del tesoriere”, redatto su modello conforme a quello approvato con il D.lgs. n. 118/2011. La consegna di detta documentazione deve essere accompagnata da apposita lettera di trasmissione in duplice copia, una delle quali, datata e firmata, deve essere restituita dall’Ente al Tesoriere; in alternativa, la consegna può essere disposta in modalità elettronica.
2. L’Ente controlla il “conto del tesoriere”, ne effettua il riscontro con i dati contabili risultanti dalla contabilità finanziaria, notificando eventuali discordanze al Tesoriere che provvede alle correzioni del caso, e parifica i dati e i valori riportati dal “conto del tesoriere” con quelli risultanti dalle equivalenti scritture tenute presso l’Ente.
3. L’Ente, entro i termini previsti dalla legge, invia il conto del Tesoriere alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti.
Art. 17 - Amministrazione titoli e valori in deposito – Gestione della liquidità
1. Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione i titoli, anche in formato digitale, ed i valori di proprietà dell'Ente, alle condizioni indicate in offerta, nel rispetto delle norme vigenti in materia di deposito titoli.
2. Il Tesoriere custodisce ed amministra, altresì, i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Ente.
3. Per i prelievi e le restituzioni dei titoli si seguono le procedure indicate nel regolamento di contabilità dell'Ente o in altra normativa.
4. Il Tesoriere, su richiesta dell’Ente, propone forme di miglioramento della redditività e/o investimenti che ottimizzino la gestione delle liquidità non sottoposte al regime di tesoreria unica, che garantiscano all’occorrenza la possibilità di disinvestimento e che, pur considerati gli oneri di estinzione anticipata, assicurino le migliori condizioni di mercato.
5. La durata dei vincoli o degli investimenti deve, comunque, essere compresa nel periodo di vigenza della presente convenzione.
Art. 18 - Corrispettivo e spese di gestione
1. Per il servizio di cui alla presente convenzione spetta al Tesoriere il seguente compenso annuo omnicomprensivo: _. Il corrispettivo deve intendersi comprensivo delle spese di tenuta del conto corrente ordinario e dei conti correnti vincolati aperti presso il Tesoriere.
2. Il Tesoriere procede all’emissione della fattura elettronica relativa al compenso pattuito. Ai fini di una corretta gestione dello split payment, la fattura dovrà riportare la dicitura: scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR n. 633/72.
3. I dati per l’emissione della fattura sono i seguenti: Ente Idrico Campano - via A. Xx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - c.f. 08787891210 - codice IPA: UF1R33.
4. Il pagamento avverrà, a mezzo mandato emesso dell’Ente, entro trenta giorni dal ricevimento della fattura nel sistema d’interscambio (SDI). L’importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010, intestato al Tesoriere. L’inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione contrattuale.
5. Il Tesoriere, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Tesoriere non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
6. Resta, tuttavia, espressamente inteso che, in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Tesoriere può sospendere il servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione. Qualora il Tesoriere si renda inadempiente a tale obbligo, la Convenzione potrà essere risolta di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con nelle modalità previste dalla vigente normativa dall’Ente.
7. Per la resa di dichiarazioni di terzo, legate alle procedure esecutive (pignoramenti) promosse nei confronti dell’Ente, spettano al Tesoriere i seguenti corrispettivi:
per ogni dichiarazione resa _ _;
per ogni pratica di accertamento dell’onere del terzo .
Il Tesoriere procede, pertanto, di iniziativa all’emissione della fattura elettronica relativa al corrispettivo pattuito. L'Ente emette il relativo mandato entro trenta giorni dal ricevimento della fattura.
8. A fronte di ciascuna operazione di pagamento, l’Ente corrisponde al Tesoriere le seguenti commissioni che rientrano nel valore complessivo del costo annuo:
a. bonifici SEPA disposti su conti correnti intrattenuti presso soggetti diversi dal Tesoriere: euro zero;
b. bonifici disposti fuori ambito SEPA o in valuta diversa dall’Euro: euro zero;
c. bonifici disposti su conti correnti intrattenuti presso il Tesoriere: euro zero;
d. pagamenti disposti tramite assegni: euro zero;
e. Sepa Credit Transfer - SCT prioritario: euro zero;
f. bonifici urgenti: euro zero;
g. bonifici esteri: euro zero;
h. pagamenti disposti tramite bollettini postali: euro zero;
i. pagamenti disposti tramite MyPay: euro zero;
j. addebiti SEPA Direct Debit: euro zero;
k. accrediti SEPA Direct Debit: euro zero;
l. accrediti tramite bonifici SEPA: euro zero;
m. accrediti tramite bonifici non in ambito SEPA: euro zero;
n. avvisatura tramite MAV: euro zero;
o. accrediti tramite bollettini: euro zero;
p. transazioni per l’attività di accredito tramite procedura MAV: euro zero;
q. transazioni per l’attività di accredito tramite POS: euro zero;
r. canone fisso di utilizzo POS: euro zero;
s. costo di installazione/disinstallazione POS: euro zero.
9. Il rimborso al Tesoriere delle eventuali spese postali e per stampati, delle spese per operazioni di pagamento con oneri a carico dell’Ente e degli eventuali oneri fiscali ha luogo con la periodicità e le modalità concordate tra l’Ente e il Tesoriere.
10. Il Tesoriere procede, di iniziativa, alla contabilizzazione delle spese di cui ai precedenti commi 8 e 9, trasmettendo apposita nota-spese sulla base della quale l'Ente emette i relativi mandati. Per le operazioni ed i servizi accessori non espressamente previsti nell’offerta economica/tecnica, l’Ente corrisponde al Tesoriere i diritti e le commissioni riportate nei fogli informativi di riferimento.
11. Per i servizi inerenti il Nodo dei Pagamenti-SPC spettano al Tesoriere i seguenti compensi: euro zero.
Art. 19 - Imposta di bollo
1. L'Ente, con osservanza delle leggi sul bollo, deve indicare su tutte le operazioni di pagamento l’assoggettamento o meno all’imposta di bollo di quietanza. Pertanto, sia le reversali che i mandati devono recare la predetta indicazione, così come indicato ai precedenti artt. 5 e 6.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che, poiché le procedure informatiche inerenti all’OPI/OIL non consentono di accertare la correttezza degli specifici codici e/o descrizioni apposti dall’Ente, il Tesoriere non è in grado di operare verifiche circa la valenza di detta imposta. Pertanto, nei casi di errata/mancante indicazione dei codici o delle descrizioni appropriati, l’Ente si impegna a rifondere al Tesoriere ogni pagamento inerente le eventuali sanzioni.
Art. 20 – Garanzia fideiussoria
1. Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni assunte dall’Ente, può, a richiesta, rilasciare garanzia fideiussoria a favore dei terzi creditori. L’attivazione di tale garanzia è correlata all’apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell’anticipazione di Tesoreria.
2. Il rilascio delle garanzie fideiussorie è subordinato alla positiva valutazione del merito creditizio ad insindacabile giudizio del Tesoriere, restando fermo che saranno valutati solo impegni di firma di natura commerciale e finanziaria, ma limitati alle seguenti fattispecie: garanzia dell’obbligo di corresponsione di un corrispettivo di pagamento che sia un fitto o una prestazione/fornitura di beni e servizi o anche la potenziale manifestazione finanziaria di un danno da inadempimento contrattuale da parte dell’Ente, escluse le fidejussioni in favore di banche/istituti finanziari a garanzia di finanziamenti dagli stessi erogati.
3. E’ fatta salva, in ogni caso, la possibilità per l’Ente di richiedere ad altri istituti bancari od assicurativi ulteriori offerte sulle condizioni al momento applicabili e, qualora risultassero più convenienti, accordarsi con i medesimi offerenti, dandone comunicazione al Tesoriere.
Art. 21 - Garanzie per la regolare gestione del servizio
1. Il Tesoriere, a norma dell'art. 211 del TUEL, risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito per conto dell'Ente, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria.
Art. 22 – Penali
1. L’Ente ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e i controlli che ritiene opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l’efficacia della presente convenzione, per assicurare che da parte del Tesoriere siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riserva di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Tesoriere gli inadempimenti relativi all’applicazione delle penali.
2. Ove si verifichino inadempienze da parte del Tesoriere nell'esecuzione delle obbligazioni previste nella convenzione, non imputabili all’Ente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, l’Ente si riserva di applicare le penali di cui al presente articolo
3. Ogni violazione alle modalità pattuite di svolgimento del servizio da parte del Tesoriere sarà contestata in forma scritta a mezzo PEC dall’Ente al Tesoriere.
4. Il Tesoriere dovrà far pervenire entro 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione della contestazione, le proprie controdeduzioni. Decorso inutilmente tale termine, oppure nel caso in cui le controdeduzioni non vengano ritenute accoglibili, l’Ente applicherà le penali previste.
5. Le penali applicate saranno stabilite in misura giornaliera nelle seguenti modalità:
5a. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Ente ovvero a forza maggiore o caso fortuito per l’attivazione dei servizi di cui alla presente convenzione, l’Ente applica al Tesoriere una penale pari a 50 euro;
5b. Nel caso di inosservanze delle norme convenzionali e per ciascuna carenza rilevata che abbia determinato un mancato svolgimento del servizio a favore dell’Ente, l’Ente si riserva l'insindacabilità di applicare una penale compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare dell’ordinativo di fornitura rapportato al mese in cui si è verificata la fattispecie da cui si genera l’applicazione della penale, comunque complessivamente non superiore al dieci per cento dell’ordinativo stesso, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze derivanti dall’inadempimento.
6. Deve considerarsi mancato svolgimento del servizio anche il caso in cui il Tesoriere esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente convenzione; in tali casi, l’Ente applica al Tesoriere le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui il servizio inizia ad essere prestato in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
7. L’Ente, in caso di reiterati inadempimenti del Tesoriere, potrà applicare penali dallo 0,3 per mille all’1 per mille del valore della Convenzione, salvo il diritto alla risoluzione della Convenzione.
8. Il ritardo nell’adempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui al comma precedente comporterà la risoluzione di diritto della convenzione per grave ritardo. In tal caso, l’Ente avrà la facoltà di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Tesoriere per il risarcimento del danno.
9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Tesoriere dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
10. L’Ente potrà applicare al Tesoriere penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del corrispettivo annuo spettante al Tesoriere; il Tesoriere prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali non preclude il diritto dell’Ente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
11. Il ritardo nell’adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all’importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto della convenzione per grave ritardo. In tal caso, l’Ente ha facoltà di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Tesoriere per il risarcimento del danno.
Art. 23 – Scioperi – Sospensione del servizio
1. In caso di sciopero dei propri dipendenti il Tesoriere è tenuto a darne comunicazione scritta all’Ente in via preventiva e tempestiva, oltre che provvedere ad informare adeguatamente il pubblico.
2. Il Tesoriere è altresì tenuto ad assicurare un servizio ridotto limitatamente a situazioni di servizi programmati e non procrastinabili e di servizi essenziali, onde evitare che la loro interruzione crei grave danno all’immagine dell’Ente.
3. Il Tesoriere può legittimamente sospendere o interrompere il servizio per un massimo di 2 giorni lavorativi senza assumere responsabilità alcuna, in caso di eventi dichiarati eccezionali e di seguito elencati tassativamente:
- esigenze di ordine tecnico e cause di forza maggiore (guasti, manutenzioni, sostituzioni di apparecchiature ecc.);
- ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato nemmeno con la diligenza professionale da parte del Tesoriere.
Il Tesoriere avrà l'obbligo di comunicare tempestivamente all’Ente i fatti e le circostanze eccezionali e straordinarie impeditive delle prestazioni, ove possibile con un anticipo di almeno 5 giorni solari.
4. Al di fuori dei casi sopra indicati, l'eventuale sospensione del servizio di tesoreria per decisione unilaterale del Tesoriere, anche nel caso in cui siano in atto controversie con l’Ente, costituisce grave inadempimento contrattuale e l’Ente, a sua discrezione, potrà risolvere anticipatamente il contratto.
Art. 24 – Modifiche in corso d’esecuzione del contratto
1. Durante il periodo di validità della presente convenzione, potranno essere concordate modifiche ai termini del rapporto contrattuale ritenute necessarie od opportune per il migliore svolgimento del servizio di Tesoreria o che si rendessero indispensabili anche a seguito di nuove disposizioni normative e/o disponibilità di nuovi mezzi tecnologici.
2. Ogni modifica della presente convenzione dovrà avvenire in base alle disposizioni vigente o che saranno emanata in materia.
3. Il Tesoriere non può per nessun motivo introdurre di propria iniziativa variazioni al servizio oggetto della presente convenzione che non siano state disposte e preventivamente approvate dall’Ente.
Art. 25 – Subappalto-cessione del contratto–cessione dei crediti
1. Al subappalto si applicano le disposizioni previste dall'art. 119 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. A pena di nullità, la convenzione non può essere ceduta; non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Ai sensi del citato art. 119, il subappalto è ammesso limitatamente all'adempimento di prestazioni accessorie rispetto alle obbligazioni proprie del servizio di Tesoreria previste dal D.Lgs, n. 267/2000 e ss.mm.ii che rimangono in capo al Tesoriere.
2. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il Tesoriere. Il Tesoriere corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; L’Ente provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. Il Tesoriere è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Art. 26 – Antiriciclaggio
1. Il Tesoriere garantisce il rispetto delle disposizioni normative volte a contrastare l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di denaro di provenienza illecita e di finanziamento del terrorismo, adempiendo alle specifiche prescrizioni previste dal D. Lgs. n. 231/2007 e xx.xx. ii., dalle relative disposizioni di attuazione nonché da ogni ulteriore disposizione normativa prevista in materia.
Art. 27 - Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Il servizio di tesoreria, consistente nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria delle Pubbliche Amministrazioni e, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla presente Convenzione, si precisa che ai sensi dell’art. 4.2 della Determinazione n. 4 del
7/7/2011 dell’Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici, essendo il Tesoriere qualificato come organo funzionalmente incardinato nell’organizzazione dell’Ente, in qualità di Agente pagatore (Corte dei Conti Lombardia n. 244/2007), e, quindi, della Tesoreria come un servizio bancario a connotazione pubblicistica, gli obblighi di tracciabilità possano considerarsi assolti con l’acquisizione del CIG al momento dell’avvio della procedura di affidamento.
2. Per gli altri servizi, non strettamente rientranti nella definizione del servizio di tesoreria sopra delineato, si applicherà la normativa sulla tracciabilità ogni qualvolta se ne verifichino i presupposti ai sensi della vigente normativa e delle indicazioni ufficiali dell’ANAC e che l’inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 3 L.136/2010 costituisce causa di risoluzione contrattuale.
Art. 28 - Clausola anti pantouflage
1. In relazione alle previsioni di cui all’art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, il Tesoriere dichiara:
a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti della società e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti dell’Ente;
b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti dell’Ente, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.
I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, alla società che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà dell’Ente di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.
Art. 29 – Risoluzione del contratto
1. Oltre che in base alle clausole generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente convenzione, l’Ente potrà risolvere ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Tesoriere con le modalità previste dalla vigente normativa, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione.
2. In caso di inadempimento del Tesoriere anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa, dall’Ente per porre fine all’inadempimento; l’Ente ha la facoltà o di applicare una penale equivalente oppure di considerare risolta di diritto la convenzione, fermo il diritto dell’Ente al risarcimento dei danni ulteriori che dalla risoluzione derivino.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, l’Ente può risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Tesoriere nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa,
senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, la presente Convenzione nei seguenti casi:
a. reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Tesoriere, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all’articolo 22 del D.lgs. n. 36/2023;
b. violazione delle norme in materia di cessione della convenzione e dei crediti;
c. mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione;
d. nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi”;
e. nei casi di cui all’articolo “Cessione del contratto–cessione dei crediti”;
f. nei casi di cui all’articolo “Anti Pantouflage”.
4. L’Ente applicherà una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Tesoriere con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Ente al risarcimento dell’ulteriore danno.
Art. 30 - Recesso del contratto
1. Il recesso da parte dell’Ente è disciplinato dal D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.
2. L’Ente si riserva inoltre la facoltà, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, in tutto o in parte, con preavviso di almeno 30 giorni solari, inviato a mezzo PEC.
3. Per giusta causa si intende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il verificarsi di uno dei sottoindicati eventi:
a) qualora sia stato depositato contro il Tesoriere un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato coni creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale rientri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Tesoriere;
b) qualora il Tesoriere perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento del servizio e comunque quelli previsti dagli atti di gara;
c) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato del Tesoriere siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure di prevenzione previste dalla normativa antimafia;
d) qualora nel corso della convenzione venga a cessare per l’Ente l’obbligo giuridico di provvedere al servizio di tesoreria; in tale caso, al Tesoriere non spetta alcun genere di risarcimento per la cessazione anticipata del servizio;
e) in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Ente, che abbiano incidenza sull'esecuzione della presente convenzione; in tale caso, il Tesoriere ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ.;
f) per motivi diversi da quelli sopra elencati, purché tenga indenne il Tesoriere delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
4. Il Tesoriere dovrà comunque garantire un’attiva collaborazione in funzione della fase di transizione del servizio di tesoreria ad altro soggetto individuato dall’Ente.
5. In caso di recesso per giusta causa il Tesoriere rinuncia espressamente, secondo la formula ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria o indennizzo o rimborso delle spese sostenute.
6. Qualora nel corso della durata della convenzione siano rese disponibili da CONSIP convenzioni ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge n. 488/1999 per il servizio di Tesoreria o per le prestazioni oggetto della convenzione, l’Ente chiederà al Tesoriere di adeguarsi ai parametri di tali convenzioni che dovessero risultare più favorevoli all’Ente. In caso di mancata accettazione da parte del Tesoriere di modificare le condizioni economiche della convenzione al fine di rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999, l’Ente, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, si riserva la facoltà di recedere dal contratto, previa comunicazione a mezzo PEC, con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni solari e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.
7. In caso di cessazione anticipata del servizio di Tesoreria per qualsivoglia motivo, l’Ente si impegna ad estinguere immediatamente ogni esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni concesse dal Tesoriere, obbligandosi, in via subordinata, all’atto del conferimento dell’incarico al Tesoriere subentrante, a far assumere a quest’ultimo tutti gli obblighi inerenti le anzidette esposizioni debitorie, gli impegni di firma rilasciati nell’interesse dell’Ente, le delegazioni di pagamento relative ai mutui e prestiti notificate ai sensi dell’art. 206 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
Art. 31 – Codice di comportamento
1. Il Tesoriere si obbliga nell’esecuzione della Convenzione a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture dell’Ente o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Ente.
2. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte dell’Ente, configura un’ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione della Convenzione.
Art. 32 – Trattamento dei dati e obblighi di riservatezza
1. Nello svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione, il Tesoriere è tenuto ad osservare il Regolamento UE n. 2016/679 e s.m.i. nonché ogni altra disposizione emanata anche dall'Autorità garante per la Privacy.
2. L’Ente, ai sensi della predetta regolamentazione, alla quale si rinvia, e in ragione dell’oggetto dell’appalto, nomina il Tesoriere Responsabile del trattamento dei dati personali per l’ambito di attribuzioni, funzioni e competenze applicative degli obblighi del contratto. In qualità di Responsabile del trattamento dei dati, il Tesoriere ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa
vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto. Il Tesoriere ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in alcuna forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della prestazione affidata.
3. In particolare, i compiti e la responsabilità del Responsabile del trattamento dei dati sono:
a) verificare e controllare che nell’ambito dell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali il trattamento dei dati sia effettuato ai sensi e nei limiti del citato Regolamento e coordinarne tutte le operazioni;
b) eseguire i trattamenti funzionali ai compiti attribuiti in modo non incompatibile con le finalità per cui i dati sono stati raccolti e solo ed esclusivamente per eseguire i compiti e l’incarico attribuiti. Qualora sorgesse la necessità di trattamenti su dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti, il Responsabile dovrà informare immediatamente l’Ente;
c) individuare, nell’ambito della propria struttura aziendale, gli incaricati del trattamento dei dati ai sensi del citato Regolamento in relazione al personale che effettuerà i servizi oggetto del contratto; i nominativi di tali incaricati dovranno essere comunicati all’Ente;
d) impartire le disposizioni organizzative e operative e fornire agli incaricati le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati in relazione ai compiti loro assegnati, avendo riguardo che gli stessi abbiano accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per eseguire i compiti attribuiti, ed eseguendo gli opportuni controlli;
e) adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati, sulla base delle presenti direttive e di altre che fossero successivamente impartite;
f) consentire all’Ente verifiche periodiche circa l’adeguatezza e l’efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il rispetto delle norme di legge.
4. Il Tesoriere sarà responsabile per qualsiasi danno cagionato all’Ente o a terzi da atti, fatti o omissioni posti in essere in violazione delle disposizioni del citato Regolamento anche dai propri incaricati del trattamento e dagli amministratori di sistema.
5. Ai fini della sottoscrizione del DPA (Data Processing Agreement) è fatta salva la possibilità di utilizzare anche il modello proposto dal Tesoriere, in conformità con le Standard Contractual Clauses adottate dalla Commissione Europea il 4 giugno 2021.
Art. 33 – Referenti del Tesoriere e dell’Ente
1. Il Tesoriere dovrà nominare un proprio referente e darne comunicazione scritta all’Ente. Lo stesso dovrà avvenire in caso di sostituzione con altro Referente. Al Referente saranno indirizzate richieste, segnalazioni, contestazioni, e quant'altro ritenuto necessario.
2. Tutte le comunicazioni formali relative alle contestazioni riguardanti le modalità di esecuzione del contratto saranno trasmesse al Referente a mezzo PEC.
3. Il Dirigente della struttura organizzativa competente in materia di contabilità e il Responsabile del Servizio Finanziario sono i referenti dell’Ente.
Art. 34 - Spese di stipula e di registrazione della convenzione
1. Le spese di stipulazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del Tesoriere.
2. Agli effetti della registrazione, si applica il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131/1986.
3. La registrazione della convenzione è prevista solo in caso d’uso e le relative spese sono a carico del richiedente.
4. La stipula della convenzione può aver luogo anche tramite modalità informatiche, con apposizione della firma digitale da remoto e inoltro tramite PEC.
Art. 35 - Rinvio
1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.
Art. 36 – Foro competente
1. Per ogni controversia che dovesse insorgere nell’applicazione della presente convenzione, il Foro competente deve intendersi quello di Napoli.
Art. 37 - Domicilio delle parti
1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l'Ente e il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel preambolo della presente convenzione.