REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE FORME DI UTILIZZO E DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI E SOVVENZIONI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE.
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE FORME DI UTILIZZO E DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI E SOVVENZIONI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE.
TITOLO I PRINCIPI GENERALI
Art. 1 Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) per “impianto sportivo”, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive e motorie;
b) per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, professionistico, amatoriale, ricreativo, rieducativo, o rivolta al benessere della persona, nonché a favorire l’aggregazione sociale;
c) per “forme di utilizzo e di gestione”, le modalità con le quali Il Comune concede l’utilizzo di un impianto sportivo o ne affida la gestione a terzi;
d) per “concessione in uso”, il provvedimento con il quale Il Comune autorizza l’uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
e) per “budget di gestione”, il budget annuo di impianto che Il Comune corrisponde al soggetto al quale ha affidato la gestione;
f) per “tariffe”, le somme che l’utilizzatore dell’impianto deve versare al Comune o al gestore dell’impianto.
g) per impianti senza rilevanza economica: quelli il cui costo di gestione non è coperto dagli introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre;
h) per impianti a rilevanza economica: quelli atti a produrre un utile compatibilmente con il perseguimento dell’interesse pubblico esplicitato nell’ambito delle politiche pubbliche comunali per lo sport
Art. 2 Oggetto e finalità
1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale.
2. Gli impianti sportivi comunali, e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell’attività sportiva, motoria e ricreativa, diretta a soddisfare gli interessi generali della collettività.
Art. 3
Principi generali di intervento nel sistema sportivo locale
1. Il presente regolamento, nel rispetto della legge vigente in materia, in particolare la Legge regione Toscana 03 Gennaio 2005 n. 6, ha per oggetto la disciplina delle modalità di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli eventuali impianti sportivi
acquisiti in uso da soggetti terzi.
2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi e le attrezzature in essi esistenti, sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria, ricreativa e sociale, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili sul territorio cittadino volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.
3. Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione delle scuole e dei soggetti che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.
4. Il Comune esplica la propria azione sviluppando interazioni con altri soggetti pubblici e valorizzando la collaborazione con i soggetti privati.
5. Il Comune favorisce l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale riferibili alla promozione dell’attività sportiva e all’evoluzione del sistema sportivo locale, sulla base del principio di sussidiarietà
6. Il Comune interviene nel sistema sportivo locale sostenendo i soggetti che operano nello stesso mediante la messa a disposizione di impianti sportivi.
7. Il Comune opera per la valorizzazione degli impianti sportivi anche mediante forme di sostegno economico ai soggetti in esso operanti e con l’organizzazione di iniziative di promozione dell’attività sportiva.
Art. 4
Utilizzo degli impianti sportivi
1. L’uso degli impianti sportivi comunali, compresa la palestra scolastica, è assicurato ai cittadini, singoli o aggregati in gruppo spontanei, per lo svolgimento dell’attività sportiva e motoria, nelle sue varie forme.
2. Il Comune garantisce alle Associazioni sportive, alle Società sportive, anche di tipo professionistico, e agli Enti di promozione sportiva l’utilizzo degli impianti sportivi comunali, compresa la palestra scolastica, per lo svolgimento delle loro attività, sia generali, sia di carattere amatoriale, sia agonistiche.
3. Il Comune adotta ogni provvedimento utile a rendere vantaggiosa la combinazione tra l’uso degli stessi da parte di singoli cittadini o aggregazioni spontanee e da parte delle associazioni sportive, delle società sportive e degli enti di promozione sportiva.
Art. 5
Classificazione delle attività sportive
1. Ai fini del presente regolamento le attività sportive sono classificabili in:
a) attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, attività formativa per bambini, preadolescenti e adolescenti, attività sportiva per le scuole, attività sportiva degli adulti intesa come strumento amatoriale di tutela della salute e l'attività ricreativa e sociale dei cittadini;
b) attività agonistica, anche professionistica, svolta mediante preparazione e disputa di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi ed Enti
riconosciuti dal C.O.N.I..
TITOLO II
DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
Art. 6
Destinatari della concessione di spazi
1. Gli spazi degli impianti sportivi comunali sono concessi in uso ai seguenti soggetti:
a) Federazioni sportive nazionali e discipline associate affiliate al CONI;
b) Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
c) Istituzioni scolastiche;
d) Associazioni sportive dilettantistiche;
e) Società sportive professionistiche;
f) Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici;
g) Associazioni del tempo libero per l’effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali;
h) Persone singole o aggregate in squadre occasionali per lo svolgimento di attività sportive nel caso in cui l’impianto sportivo permetta un uso sportivo non organizzato (piscine, campi da calcetto, campi da tennis, piste di atletica…)
i) In via residuale gli spazi possono essere concessi in uso anche a soggetti aventi fini di lucro.
Art. 7
Principi e criteri per l'assegnazione in uso
1. Gli impianti sportivi possono essere utilizzati dai soggetti di cui all’Art. 6 sulla base:
a) di specifica programmazione.
b) di provvedimenti concessori, finalizzati a formalizzare i singoli rapporti tra Il Comune e gli utilizzatori.
2. La programmazione dell’utilizzo degli impianti sportivi è definita in base ai seguenti criteri generali:
a) dimensionamento complessivo del numero delle persone coinvolte nelle attività sportive organizzate e gestite dal soggetto richiedente;
b) numero relativo di ragazzi con età inferiore ai 18 anni coinvolti nelle attività sportive organizzate e gestite dal soggetto richiedente;
c) dimensionamento complessivo delle attività sportive realizzate dal soggetto richiedente con riferimento a campionati federali o comunque organizzati da Enti di promozione sportiva nel corso dell’anno sportivo;
d) dimensionamento complessivo delle attività sportive complementari a quelle agonistiche organizzate o gestite dal soggetto richiedente.
e) frequenza d’uso in base ai soggetti coinvolti nella pratica sportiva dal potenziale fruitore;
f) esigenze per utilizzi particolari, connessi ad attività di eccellenza o ad attività con ricaduta sull’intero sistema sportivo locale.
3. Il Comune definisce apposite intese con gli Istituti scolastici per la definizione di fasce orarie per gli impianti sportivi scolastici assicurati all’utilizzo di soggetti terzi, nonché per l’individuazione di elementi operativi utili a meglio determinare il quadro delle programmazioni e le singole concessioni.
4. Le domande di assegnazione da parte dei soggetti di cui all’Articolo 5, vengono presentate:
a) Direttamente al Comune di Buggiano o al Servizio con competenze sullo Sport, per gli impianti direttamente dal Comune;
b) al soggetto affidatario per impianti dati in gestione, nelle modalità definite dal singolo contratto.
5. La domanda viene effettuata su carta semplice, fina a quando l’amministrazione comunale non provveda all’emissione di un apposito modello unificato. Fino a quel momento, l’amministrazione comunale si riserva di richiedere integrazioni, documenti, autorizzazioni e quanto altro ritenga necessario al corretto esame della richiesta.
6. Nell’assegnare gli spazi, l’amministrazione comunale o il soggetto affidatario della gestione, verificata l’adeguatezza dell’impianto in relazione al tipo di attività sportiva che il richiedente intende praticarvi, seguendo i seguenti principi:
a) garantire imparzialità, eguaglianza, garanzia d’accesso a tutti i cittadini e massimo utilizzo;
b) valorizzare l’attività agonistica garantendo alle società sportive gli spazi utili allo svolgimento delle gare e degli allenamenti anche in considerazione dei risultati ottenuti;
c) valorizzare le attività sportive dilettantistiche e amatoriali quali strumenti indispensabili per la tutela della salute e lo sviluppo e la coesione sociale;
d) favorire le attività a supporto di soggetti deboli o svantaggiati;
e) garantire lo sviluppo della attività motoria e la promozione dello sport tra i giovani;
f) garantire la massima pluralità di soggetti utilizzatori, pur concentrando gli usi nei singoli impianti per evitare inefficienze legate ad una eccessiva frammentazione;
g) privilegiare nell’assegnazione i soggetti indicati al comma 1 dell’art. 5 aventi sede nel territorio del Comune di Buggiano.
7. In caso di pluralità di richieste di un impianto per la medesima fascia oraria, l’assegnazione avverrà dopo aver valutato complessivamente e comparativamente i seguenti criteri in base ai soggetti richiedenti e alle attività svolte:
a) Attività agonistica e loro livello (svolgimento campionati nazionali, regionali, provinciali, campionati federali o promozionali….);
b) Società o associazioni che garantiscano sull’impianto il maggior numero di praticanti.
c) Attività svolta per il settore giovanile, per adulti ed anziani o per portatori di handicap e soggetti con difficoltà psichica e/o sociale;
d) Società o Associazioni che praticano discipline diffuse in misura minore sul territorio;
e) Società radicate nel territorio sede dell’impianto.
8. L’uso straordinario o occasionale degli impianti sportivi, può essere autorizzato dai soggetti di cui all’art. 5 comma 1 purché non si modifichi la programmazione già effettuata o comporti variazioni condivise. Le domande dovranno pervenire al soggetto competente prima della data prevista per l’uso dell’impianto, nella domanda deve essere specificato il giorno, l’ora di inizio e di fine dell’attività, le generalità del responsabile dell’attività stessa.
9. Al concessionario è fatto divieto di subconcedere parzialmente o totalmente ai terzi gli spazi avuti in uso dal Comune. La violazione di tale divieto comporta la revoca immediata della concessione d’uso.
10. Il Comune provvede periodicamente, anche con l’ausilio dei gestori degli impianti sportivi, a controllare la rispondenza fra le assegnazioni in uso effettuate e il loro utilizzo da parte dei concessionari.
11. Nel caso di una pluralità di concessioni d’uso sullo stesso impianto, i singoli concessionari possono costituirsi in comitato d’uso per la sua gestione, cui competono solidalmente gli oneri previsti nelle concessioni.
12. Gli spazi resisi disponibili a seguito di rinuncia sono tempestivamente concessi in uso dal Comune utilizzando l’elenco dei richiedenti che non hanno ottenuto la concessione d’uso e, in mancanza di tale elenco, distribuendoli tra i concessionari interessati.
Art. 8
Uso degli impianti sportivi da parte del Comune
1. Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare gli impianti sportivi di sua proprietà, compresa la palestra scolastica, per attività di promozione della pratica sportiva, per spettacoli ed eventi culturali a beneficio della comunità locale o per rilevanti interessi pubblici.
2. Il Comune definisce, in relazione a quanto previsto al precedente comma 1, fasce orarie o spazi di utilizzo riservati.
Art. 9
Sospensione, decadenza e revoca delle assegnazioni
1. L’amministrazione comunale o il soggetto affidatario della gestione, possono sospendere le assegnazioni in uso degli impianti sportivi in caso di necessità per lo svolgimento di manifestazioni sportive di particolare importanza promosse dall’Amministrazione, per improrogabili interventi di manutenzione, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore che rendano gli impianti inagibili, con le modalità previste dalla concessione d’uso. In tali casi gli assegnatari non dovranno corrispondere al titolare della gestione le tariffe dovute per gli spazi non fruiti.
2. L’amministrazione comunale hanno facoltà di dichiarare la decadenza dalle assegnazioni in uso, ovvero di non procedere alle assegnazioni, quando rispettivamente gli assegnatari o i richiedenti:
a) risultino morosi nel pagamento delle tariffe;
b) abbiano violato le norme del presente regolamento;
c) abbiano violato le disposizioni integrative adottate dalle Circoscrizioni e/o dal Settore competente o contenute nell’atto di assegnazione;
d) abbiano arrecato danni alle strutture degli impianti sportivi e non abbiano tempestivamente proceduto al ripristino o al risarcimento.
In caso di concessione di gestione da parte di terzi, il gestore può procedere alla decadenza dalle assegnazioni in uso in base alle condizioni sopra riportate, il provvedimento dovrà essere avallato dall’amministrazione comunale.
L’amministrazione comunale possono revocare le assegnazioni in uso degli impianti sportivi: per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione; per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
per nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.
La comunicazione di sospensione, revoca e decadenza avviene con 15 giorni di preavviso, ove
possibile.
Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari d’uso, né dal Comune.
3. A società o associazioni che, in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l’utilizzo dell’impianto, non potrà essere concesso l’uso degli impianti:
a) fino a ottemperanza del debito se la violazione riguarda il pagamento degli spazi;
b) per un periodo determinato in virtù della gravità della violazione contestata, fatta salva la possibilità di applicare congiuntamente sanzioni pecuniarie previste dall’eventuale disciplinare tecnico.
4. In caso di revoca è fatto obbligo per il concessionario il risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo, neppure sotto il profilo del rimborso spese.
5. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d’uso per motivi di pubblico interesse senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il concessionario.
Art. 9
Durata dell’assegnazione
1. La durata dell'assegnazione ha validità annuale, intesa come validità limitatamente alla stagione sportiva per cui viene rilasciata, se non altrimenti specificato nell’atto di concessione.
TITOLO III
DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
Art. 10
Modalità di gestione degli impianti sportivi
1. La gestione degli impianti sportivi avviene o direttamente, in economia, o attraverso rapporti concessori con terzi.
2. La gestione degli impianti sportivi persegue finalità di ottimizzazione della fruibilità delle strutture e deve essere improntata ai principi di buon andamento e imparzialità e ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza.
3. La concessione d’uso definisce:
a) l’impianto sportivo e gli spazi orari di utilizzo;
b) la durata dell’utilizzo
c) gli obblighi del concessionario;
d) le modalità specifiche di utilizzo dell’impianto sportivo;
e) i profili economici - tariffari;
f) le responsabilità del concessionario;
g) gli eventuali limiti d’uso della struttura e delle sue attrezzature;
h) le modalità per verifiche e controlli;
i) garanzie;
j) i profili inerenti la decadenza, il ritiro e la revoca.
k) Obbligo per il concessionario di redigere una contabilità separata relativamente alla
gestione in concessione e forme di comunicazione obbligatoria verso il Comune
4. I rapporti con i soggetti affidatari della gestione degli impianti sportivi sono regolati di apposite convenzioni, nelle quali sono disciplinati gli aspetti operativi, organizzativi e economici della gestione.
5. Nelle convenzioni possono essere disciplinati anche gli eventuali aspetti riguardanti la gestione di strutture di ristoro e della pubblicità all’interno degli impianti.
6. Il contenuto minimo delle convenzioni sarà integrato da norme specifiche strettamente legate alle condizioni gestionali e alla natura dell’impianto in oggetto
7. La concessione non può essere rilasciata ai soggetti che risultino :
a) morosi nel pagamento delle tariffe d’uso;
b) trasgressori delle norme del presente Regolamento;
c) trasgressori dei criteri integrativi adottati dal Comune in base al presente Regolamento;
d) portatori di danni intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli impianti sportivi.
Art. 11
Tipologia delle concessioni di gestione
1. Le tipologie delle concessioni di gestione sono le seguenti:
a. concessione in gestione di impianti senza rilevanza economica;
b. concessione in gestione di impianti con rilevanza economica;
Art. 12
Concessione in gestione di impianti senza rilevanza economica
1. La concessione in gestione degli impianti sportivi senza rilevanza economica, è affidata in via preferenziale a:
a) società ed associazioni sportive dilettantistiche, affiliate alle federazioni sportive
b) nazionali;
c) enti di promozione sportiva e società loro affiliate;
d) associazioni di discipline sportive associate;
e) federazioni sportive nazionali e società loro affiliate;
f) associazioni che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare;
In via residuale, la gestione degli impianti senza rilevanza economica può essere affidata a società professionistiche o società di gestione impianti.
2. A fronte della gestione dell’impianto il Comune di Buggiano può erogare un contributo che verrà commisurato in base alle potenzialità dell’immobile, al bacino di utenza e all’impegno economico che il gestore sosterrà per la valorizzazione del settore giovanile dell’attività sportiva esercitata e comunque in funzione della presentazione di rendicontazione economica finanziaria, così come stabilita dal successivo comma 11..
3. La scelta del concessionario si effettua secondo le procedure di selezione previste dalle
normative vigenti in materia e dalla Legge Regione Toscana n. 6/2005.
4. La scelta dell’affidatario dovrà essere effettuata in virtù di criteri qualitativi ed economici, laddove ci sia un contributo posto a base d’asta. Nello specifico per la valutazione qualitativa dovranno essere presi in considerazione i seguenti criteri: esperienza nel settore, capacità gestionale, radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell’impianto, affidabilità economica, qualificazione professionale degli istruttori, allenatori e operatori utilizzati, compatibilità dell’attività sportiva esercitata con quella praticabile nell’impianto, organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani, servizi prestati al Comune.
5. La durata della concessione può essere fino ad un massimo di nove anni, più eventuale rinnovo da stabilire di volta in volta, in relazione alle caratteristiche dell’impianto, dell’attività sportiva che vi viene svolta, dal piano gestionale, dal piano di sviluppo dell’impianto, dalle caratteristiche ed esigenze dell’impianto stesso.
6. Il concessionario deve garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura e la custodia, gli allestimenti e disallestimenti, quando necessario, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso. Sono conseguentemente a carico del gestore, salvo diverse disposizioni eventualmente contenute nel contratto di affidamento, tutte le spese relative, ivi comprese le utenze e la manutenzione ordinaria.
7. Il concessionario deve adempiere ogni prescrizione inerente l'accesso ed impegnarsi ad applicare il piano tariffario, comprese le agevolazioni, approvato dal Comune. Il concessionario ha facoltà di introdurre formule agevolate o sconti ulteriori rispetto a quanto previsto dal Comune, salvo il mantenimento dell’equilibrio economico della gestione dimostrabile e dimostrato tramite la contabilità separata di cui al punto 11.
8. Il concessionario è tenuto, secondo le modalità definite nel contratto di gestione e le eventuali indicazioni del Comune, a ricevere le domande di uso degli spazi, a istruire il piano di utilizzo e a comunicarlo al Comune per l’eventuale nulla-osta. Il concessionario è tenuto pertanto a garantire l’apertura dell’impianto a tutti i cittadini, così come previsto dal art. 3 comma 1 lettera a) della L.R. 6/2005
9. Al concessionario spetta:
a) l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte degli assegnatari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso degli impianti;
b) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi per attività propria, nella percentuale eventualmente prevista dall’atto di concessione e con le modalità ed i vincoli indicati dallo stesso;
c) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune conceda la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di concessione;
d) l'eventuale gestione del bar o punto di ristoro eventualmente presente all'interno dell'impianto, se ciò sia stato previsto nell'atto di concessione;
e) l’eventuale corrispettivo per la gestione come risulterà quantificato in seguito alle procedure di selezione per la scelta del concessionario;
f) lo sfruttamento pubblicitario degli impianti, qualora autorizzato nel rispetto della normativa vigente;
g) l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto o messi a disposizione dal Comune.
10. Il concessionario può, nel corso della gestione, richiedere al Comune l'autorizzazione per lo svolgimento di attività di carattere ludico-ricreativo compatibili con l'attività principale. Qualora questa attività abbia carattere continuativo o molto ricorrente e comporti l'incasso di tariffe, biglietti d'ingresso o altro genere di introiti, essa potrà essere autorizzata da parte del Comune solo previa verifica delle redditività dell'iniziativa che potrà eventualmente comportare una riduzione del corrispettivo dovuto dal Comune nella misura indicata nell’atto di concessione ed eventualmente modificabile in virtù della redditività delle iniziative adottate.
11. Il soggetto gestore annualmente presenta al Comune una nota integrativa nella quale, per ogni impianto sportivo, sono evidenziate oltre alle spese e alle entrate, il prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati e il prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell’esercizio successivo, accompagnata dal rendiconto economico finanziario secondo la normativa fiscale e civile e secondo i tempi e le modalità indicate nell'atto di concessione.
12. Al concessionario è fatto divieto di cedere a terzi la gestione, sia parziale che totale, gli impianti avuti in uso dal Comune. La violazione di tale divieto comporta la revoca immediata della convenzione.
Articolo 13
Concessione in gestione di impianti con rilevanza economica
1. La concessione in gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica, è affidata a:
a) società ed associazioni sportive dilettantistiche, affiliate alle federazioni sportive nazionali;
b) enti di promozione sportiva e società loro affiliate;
c) associazioni di discipline sportive associate;
d) federazioni sportive nazionali e società loro affiliate;
e) società professionistiche
f) società di gestione impianti.
2. La concessione in gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica, si effettua per il tramite di una procedura di evidenza pubblica ai sensi di legge, in linea con le modalità previste dal regolamento dei contratti e comporta la corresponsione di un canone al Comune.
3. Nel caso in cui nel territorio comunale sia presente una o più associazioni, enti, società, anche professionistiche, che rispondano ai requisiti di cui al successivo comma 4, l’amministrazione comunale, previa presentazione da parte delle stesse di apposita richiesta, può procedere all’assegnazione mediante trattativa diretta senza evidenza pubblica, secondo comunque criteri di equità, imparzialità e trasparenza. La scelta deve comunque essere economicamente vantaggiosa per l’amministrazione comunale.
4. Per la scelta dell’affidatario dovranno essere presi in considerazione i seguenti criteri: esperienza nel settore, capacità gestionale, affidabilità economica, qualificazione professionale
degli istruttori, allenatori e operatori utilizzati, compatibilità dell’attività sportiva esercitata con quella praticabile nell’impianto, organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani, servizi prestati al Comune, offerta a rialzo sul canone. Il bando per l’affidamento dovrà, in relazione al singolo impianto, usare tutti o parte dei criteri elencati con diverse pesature.
5. A fronte della gestione dell’impianto il Comune di Buggiano può erogare un contributo parametrato all’impegno economico che il gestore sosterrà per la valorizzazione del settore giovanile dell’attività sportiva esercitata. Detto contributo ha valenza annuale e verrà ricalcolato annualmente in funzione della rendicontazione che il concessionario e obbligato a redigere e fornire all’amministrazione comunale, così come precisato al comma 11) dell’ Art. 12.
6. Per quanto riguarda la durata della concessione, diritti e obblighi del concessionario , si applicano i commi 5, 6, 7, 8 ,9 (ad eccezione della lett. e), 10 , 11 e 12 di cui all'art. 12.
7. Il concessionario organizza le attività con il solo vincolo del rispetto della destinazione, della funzionalità e del decoro dell'impianto, determinando di norma liberamente tariffe o prezzi di accesso, fatta eccezione per gli spazi e gli orari compresi nella percentuale di uso, eventualmente prevista dall’atto di concessione e definita dal Comune, per cui il concessionario opererà come previsto all’Art. 12 commi 8 e 9.
Art. 14
Norme generali sulla vigilanza
1. Il concessionario d’uso è tenuto alla corretta utilizzazione dell’impianto e al rispetto di tutte le norme del presente Regolamento.
2. Il concessionario è tenuto a vigilare sull’uso dell’impianto e a far rispettare le norme del presente Regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell’impianto o all’attività che vi si svolge.
3. Il Comune vigila sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi.
4. La vigilanza e il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune in relazione all’uso dell’impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sui concessionari.
Articolo 15
Norme generali sulla manutenzione straordinaria e attrezzature
1. In linea di principio le opere di manutenzione straordinaria sono a carico dell’Amministrazione Comunale anche per gli impianti dati in concessione a terzi. Il Concessionario ha l’obbligo di segnalare la necessità di interventi di manutenzione straordinaria al Comune di Buggiano.
2. Il Concessionario può richiedere al Comune di effettuare direttamente interventi di manutenzione straordinaria o di miglioria finalizzate alle strutture sportive dell’impianto, richiedendo un contributo a rimborso, totale o parziale, fino ad un importo massimo corrispondente alla spesa effettivamente sostenuta e da rendicontarsi e da accompagnare con
fatture quietanzate. Il concessionario è tenuto a predisporre il relativo progetto, ad acquisire tutte le autorizzazioni del caso e a presentare il tutto all’amministrazione comunale. La Giunta Comunale delibera l’autorizzazione all’effettuazione degli interventi nei tempo tecnici a norma di legge.
3. Le opere direttamente eseguite dal concessionario, di cui al comma precedente, restano a totale cura e spese di manutenzione, anche straordinaria, del concessionario stesso per tutta la durata della convenzione.
4. Qualora il Concessionario svolga lavori di manutenzione straordinaria senza la necessaria autorizzazione preventiva dell’Amministrazione, quest’ultima può, a sua discrezione e senza che il Concessionario possa avanzare alcuna pretesa al riguardo, procedere all’acquisizione a titolo gratuito dei lavori nel patrimonio del Comune, ovvero chiedere al Concessionario la remissione in pristino o ripristino della situazione precedente i lavori.
5. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall’Amministrazione Comunale ai Concessionari possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti; i contratti di gestione devono contenere le condizioni per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell’uso o della gestione.
Articolo 16
Risoluzione e revoca delle concessioni
1. Il Comune di Buggiano dichiara risolta la concessione degli impianti sportivi quando:
a) i pagamenti delle utenze sono effettuati con ritardi superiori a tre mesi;
b) la manutenzione ordinaria non è effettuata in modo adeguato e comunque tale che possa recare pregiudizio allo stato di funzionalità degli impianti e della conservazione degli immobili;
c) i concessionari si siano resi inadempienti nei confronti del Comune nell’esecuzione delle prestazioni a loro carico.
2. Il Comune di Buggiano revoca le concessioni di gestione degli impianti sportivi, fatte salve le conseguenze previste dall’art. 21 quinquies della Legge 241/90 e smi, quando:
a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
b) per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione;
c) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
d) per nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.
TITOLO IV TARIFFE
Art. 17
Tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi
1. Per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento delle tariffe determinate annualmente dal Comune.
2. Le tariffe sono stabilite in misura fissa a prestazione o in misura proporzionale agli incassi
connessi all’uso dell’impianto e sono comprensive di IVA. Esse vengono quantificate con specifico atto deliberativo della Giunta Comunale
3. Il Comune, a seconda della tipologia dell’impianto sportivo, può formalizzare con specifici provvedimenti la concessione gratuita degli impianti per manifestazioni di particolare interesse pubblico.
Art. 18
Modalità di riscossione delle tariffe
1. Il pagamento delle tariffe da parte degli utenti degli impianti è di norma anticipato.
2. Al fine dell’esazione delle tariffe a percentuale sugli incassi, le Società, gli Enti o le persone che effettuano manifestazioni con ingresso a pagamento devono produrre in visione al termine di ogni mese di attività le registrazioni tenute ai sensi delle imposte sugli spettacoli sulle quali Il Comune effettua i conteggi delle somme dovute per l’uso degli impianti.
3. La procedura di cui al comma precedente vale anche per le manifestazioni di spettacolo non aventi carattere sportivo, per le quali può essere concesso l’uso di impianti sportivi, salvo l’immediato pagamento prima dello svolgimento dell’iniziativa della tariffa minima dovuta per l’uso della struttura secondo gli importi stabiliti dal Comune.
4. Per gli ingressi a manifestazioni organizzate dal Comune presso impianti sportivi soggette all’imposta sugli spettacoli valgono le modalità di riscossione, registrazione e rendicontazione stabiliti dalla vigente normativa.
5. In caso di esazione di tariffe stabilite in misura fissa il soggetto gestore provvede a tutte le fasi relative alla riscossione sulla base del calendario d’uso predisposto all’inizio di ogni stagione sportiva e comunicato al Comune.
6. Al fine della verifica di gestione, al termine di ogni esercizio finanziario il soggetto gestore presenta al comune un rendiconto ove sono evidenziati gli incassi a vario titolo conseguiti (concessioni d’uso stagionali, utilizzi occasionali, manifestazioni, ecc.).
TITOLO V
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ED ALTRE SOVVENZIONI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE
Art. 19 Principi Generali
1. Al fine di sostenere il sistema sportivo locale e di ottimizzare l’impiego delle risorse economiche il Comune interviene a favore dei soggetti che operano nel sistema mediante:
a) concessione di contributi economici, intesi come finanziamenti generali per l’attività del soggetto beneficiario, comunque non configurabili come corrispettivo;
b) concessione di sovvenzioni economiche, intese come forme di sostegno economicamente apprezzabili, anche in termini di detrazione di costi, riferibili in termini generali a
supportare l’attività del soggetto beneficiario;
c) altri benefici, intesi come forme di sostegno economicamente apprezzabili, sviluppabili con misure diverse, compreso l’acquisto di attrezzature, per il supporto, in via generale, all’attività dei soggetti beneficiari.
2. I benefici di cui sopra possono essere concessi sia per l’attività istituzionale, sia per iniziative specifiche e occasionali.
3. I contributi e gli altri benefici sono utilizzabili solo per la realizzazione delle attività per le quali sono stati concessi.
4. I contributi economici e le altre forme di benefici sono concesse alle Associazioni sportive, alle Società sportive e agli Enti di promozione sportiva che sviluppano attività sportive dilettantistiche, amatoriali e coinvolgenti giovani nell’ambito del territorio comunale.
5. Associazioni e Comitati con finalità istituzionali diverse dallo svolgimento di attività sportive, che tuttavia operino in tale contesto anche per l’organizzazione di singole manifestazioni o iniziative, comunque a beneficio della comunità locale e del sistema sportivo locale;
6. Enti, Associazioni, Fondazioni e altre Istituzioni di carattere pubblico e privato, che presentino progetti di pubblico interesse rientranti nell’ambito dello sviluppo del sistema sportivo locale.
Art. 20
Criteri per la concessione dei benefici
1. I benefici sono concessi su domanda del legale rappresentante del soggetto, suIla base dei seguenti presupposti :
a) iniziativa o attività rientrante nell’ambito di sviluppo delle attività sportive e di promozione sportiva;
b) iniziativa o attività collegabile con le strutture e i servizi pubblici e con le altre organizzazioni del sistema sportivo locale in una logica di rete integrata;
c) attività o iniziativa caratterizzata per l'originalità e l'innovazione.
2. I criteri per la valutazione della domanda di benefici sono :
a) dimensionamento complessivo del numero delle persone coinvolte nelle attività sportive organizzate e gestite dal soggetto richiedente;
b) numero relativo di ragazzi con età inferiore ai 18 anni coinvolte nelle attività sportive organizzate e gestite dal soggetto richiedente;
c) dimensionamento complessivo delle attività sportive realizzate dal soggetto richiedente con riferimento a campionati federali o comunque organizzati da Enti di promozione sportiva nel corso dell’anno sportivo;
d) dimensionamento complessivo delle attività sportive complementari a quelle agonistiche organizzate o gestite dal soggetto richiedente.
3. La rilevanza dell’iniziativa o della manifestazione occasionale per la comunità locale, rapportata al presumibile coinvolgimento di praticanti sportivi della stessa e alla preventivabile interazione con organismi operanti nel sistema sportivo locale;
1. La Giunta Municipale definisce :
Art. 21 Gestione delle risorse
a) Con propri atti di indirizzo criteri integrativi o interpretativi di quelli stabiliti dal precedente articolo al fine di orientare, la distribuzione delle risorse con riferimento agli obiettivi e ai programmi di attività definiti nel Piano Esecutivo di Gestione.
b) Con riferimento al bilancio, il quadro complessivo delle risorse da destinare ai contributi economici.
c) Le modalità e i termini per l’emanazione degli avvisi pubblici finalizzati alla presentazione delle richieste.
Art. 22
Procedure per la concessione dei contributi
1. La richiesta di contributo è presentata dal legale rappresentante del soggetto interessato . In ogni caso esso deve precisare nell’istanza:
a) le attività per le quali si richiede il contributo;
b) il quadro di budget preventivo per le stesse;
c) i principali elementi correlabili alle attività programmate dal Comune in materia di sport.
2. La liquidazione del contributo avviene sulla base di presentazione della documentazione fiscale relativa alle spese effettivamente sostenute dal sodalizio e di una relazione comprovante la corrispondenza tra il programma presentato e quello effettivamente realizzato.
3. Qualora la rendicontazione evidenzi un costo inferiore a quello indicato nel preventivo, il contributo verrà proporzionalmente ridotto.
4. La somma corrisposta non può comunque essere superiore alla differenza tra costi e ricavi a consuntivo.
5. I contributi sono assoggettati ad imposta secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Art .23
Concessione in uso di beni Comunali
1. L’utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture da parte di soggetti individuati agli atti, costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori. Esso potrà essere ricorrente od occasionale e potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti per l’assegnazione di contributi in relazione alle reali disponibilità e alle attività programmate dal Comune.
2. L’uso dei beni è disposto su domanda dei soggetti interessati e sulla base di specifica istruttoria, con riferimento all’attività svolta o programmata, nonché all’uso specifico del bene richiesto.
Art. 24 Patrocinio
1. La Giunta Municipale concede ai soggetti operanti nel sistema sportivo locale che ne facciano richiesta in relazione a singole iniziative o a manifestazioni sportive il patrocinio che può essere gratuito od oneroso.
2. La concessione del patrocinio gratuito comporta la possibilità di inserire l’immagine dello stemma del Comune nel materiale illustrativo dell’iniziativa o della manifestazione sportiva, nonché l’esplicitazione della relazione collaborativa con la medesima.
3. Il patrocinio oneroso comporta per i soggetti che l’abbiano ottenuto la fruizione delle agevolazioni previste dalle leggi e dei regolamenti comunali e per il comune esborso di somme o mancati introiti e può essere concesso anche in aggiunta ai contributi o alla sovvenzioni di carattere economico.
TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 25 Disposizioni finali e di garanzia
1. Il Comune resta estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto e obbligazione posta in essere fra i destinatari dei benefici e soggetti terzi.
2. Il Comune non assume alcuna responsabilità in merito all’organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali abbia accordato benefici.
3. Le disposizioni del presente Regolamento inerenti la gestione degli impianti si applicano a partire alla prima stagione sportiva successiva all’entrata in vigore delle norme regolamentari.
4. Dall’entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.
Art. 26 Rinvii
1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia:
a) per le forme di concessione in gestione degli impianti sportivi alla vigente normativa in materia di concessioni ed appalti, all’ art. 90 comma 25 della L. n. 289 del 27.12.2002 e alla conseguente legge 6/2005 della Regione Toscana “ Disciplina delle modalità di affidamento di impianti sportivi da parte degli enti pubblici territoriali della Toscana." ;
b) per l’utilizzo di impianti sportivi scolastici alle leggi 04/08/1977, n. 517 e s.m.i. e 11/01/1996, n. 23, DPR 567 del 10.10.1996 e art. 90 comma 26 della L. 289 del 27.12.2001 ;
c) per l'individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive alla legge del 23/03/1981, n. 91 e successive modificazioni ed integrazioni e all’art. 90 legge 289/2002 relativo alle disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica e s.m.i;
d) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate alle disposizioni delle singole Federazioni sportive e degli Enti di promozione sportiva affiliati al CONI;
e) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva alla normativa generale e specifica inerente gli enti di promozione sportiva;
2. Per i profili contabili e fiscali relativi all'esazione delle tariffe ed ai corrispettivi o canoni non
disciplinati dal presente regolamento si rinvia alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente.