CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
DANNI ABITAZIONE
CASA SERENA
MODELLO CSR.2018.001-2019.001 – EDIZIONE 01.11.2019
Il Set Informativo prevede i seguenti documenti:
a) Dip Base;
b) Dip Aggiuntivo;
c) Glossario;
d) Condizioni di assicurazione
che devono essere consegnati al contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente l’Informativa Precontrattuale
Documento redatto secondo le linee guida del tavolo tecnico ANIA – Associazioni dei consumatori – Associazioni intermediari – per “Contratti semplici e chiari”.
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CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMO DANNI
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni Compagnia: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Prodotto: Casa Serena
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con Decreto del Ministro
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al
n. 1.00115, dell’Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.
·
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete, relative al prodotto, sono fornite nel seguente documento: Set informativo
CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?
La presente polizza presenta una serie di garanzie preposte al rimborso dei danni da incendio dell’abitazione ed al suo contenuto, al rimborso in caso di furto, scippo o rapina e altri danni ai beni come meglio specificato nel testo di polizza, alla copertura di responsabilità civile del capofamiglia, al rimborso delle spese legali attraverso la copertura di tutela giudiziaria. Il tutto completato da una gamma di prestazioni di assistenza messe a disposizione dall’Impresa tramite la propria Centrale Operativa.
Si rammenta come le coperture operanti saranno quelle risultanti dalla Scheda di Polizza sottoscritta dal Contraente.
🗸
civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Xxxxx, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell’ambito dell’attività extraprofessionale. L’assicurazione vale inoltre:
a) per la responsabilità civile dei familiari risultanti dallo stato di famiglia;
b) per la responsabilità civile che possa derivare all’assicurato da fatto
illecito cagionato da persone delle quali debba rispondere;
c) per la responsabilità civile di ogni altra persona stabilmente convivente e
residente con l’assicurato e risultante dallo stato di famiglia.
d) Per danni provocati da animali domestici;
se acquistata la relativa garanzia aggiuntiva, si può comprendere l’estensione al Bed & Breakfast purché l’attività sia regolarmente denunciata e svolta
nell’ubicazione indicata nel modulo di polizza.
Assistenza
L’Impresa si obbliga a fornire assistenza mettendo ad immediata disposizione
🗸
dell’assicurato un aiuto, in denaro o in natura, nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito alla
persona.
Tutela Legale
L’impresa si obbliga, ad assumere a proprio carico – fino alla concorrenza
🗸
di massimali indicati in polizza – il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale necessari per la tutela dei diritti dell’assicurato.
CHE COSA È ASSICURATO?
Coperture:
Incendio (Fabbricato / Contenuto):
🗸 Incendio, fulmine, esplosione, implosione e scoppio;
🗸 caduta di ascensori e montacarichi compresi i danni subiti dalla cabina e dalle parti meccaniche, caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, veicoli spaziali, meteoriti, satelliti artificiali;
🗸 bang sonico determinato da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
🗸 caduta di alberi non appartenenti al Contraente o all’Assicurato;
🗸 urto di veicoli o di natanti, non appartenenti e/o in uso al Contraente o all’Assicurato;
🗸 fuoriuscita di fumo a seguito di guasto accidentale degli impianti per la produzione del calore;
🗸 sviluppo di fumi, gas, vapori, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettriche e/o elettroniche, di impianti di riscaldamento, condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti ad eventi in garanzia;
CHE COSA NON È ASSICURATO?
🗴 Non sono assicurabili le abitazioni che abbiano almeno una delle seguenti
caratteristiche:
• con ubicazioni al di fuori del territorio italiano;
• con installazione di pannelli fotovoltaici.
🗴 Non è possibile inserire in copertura oltre alla dimora abituale anche le dimore
saltuarie;
🗴 I danni derivanti da eventi catastrofali: terremoto, alluvione, inondazione e
allagamento.
🗸 atti dolosi, compresi quelli vandalici, non verificatisi in conseguenza degli eventi previsti all’articolo Eventi sociopolitici e dolosi, anche se avvenuti in occasione di furto o rapina; relativamente ai danni causati da atti vandalici ai locali ed agli infissi in occasione di furto o rapina;
🗸 le spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire in idonea discarica i residui del sinistro;
🗸 la perdita dei canoni di locazione o i canoni che l’Assicurato in qualità di locatario abbia dovuto versare, successivamente al sinistro, al locatore.
🗸 Le spese di perizia, di trasloco e deposito del contenuto presente nei locali danneggiati per agevolare il ripristino e la perdita dei canoni di locazione non percepiti dall’assicurato in qualità di locatore o i canoni che l’Assicurato in qualità di locatario abbia dovuto versare al locatore;
🗸 Se acquistate le garanzie aggiuntive, si possono ricomprendere i danni causati da eventi atmosferici, sovraccarico di neve, eventi socio- politici.
Furto, Rapina e Xxxxxx
🗸 L’Impresa si obbliga a indennizzare l’assicurato dei danni causati da:
CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
Tutte le garanzie non comprendono:
! atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni;
! eruzioni vulcaniche, terremoti, xxxxxxxx, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, altri fenomeni naturali;
! sviluppo comunque insorto, controllato o no, d’energia nucleare o di radioattività;
! dolo dell’assicurato, del contraente o dei loro famigliari conviventi;
! danni ai veicoli targati (esclusi i ciclomotori) salvo quello di proprietà di terzi;
! da inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo;
! danni o infortuni derivanti dall’azione, presenza e uso/manipolazione di amianto, oggetti che lo contengano e asbesto.
! All’interno di ciascun Capitolo sono indicate le eventuali ulteriori esclusioni specifiche, meglio dettagliate del DIP Aggiuntivo.
! Franchigie e scoperti diversi, specificati nelle singole sezioni delle diverse
garanzie, meglio dettagliate nelle Condizioni di Assicurazione.
a) furto del Contenuto posto nei locali del Fabbricato assicurato e relative dipendenze, a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:
I. violandone le difese esterne mediante - rottura, scasso; - uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili;
II. per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
III. in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia
avvenuta in un momento successivo alla chiusura del Fabbricato; Per i valori e gli oggetti preziosi custoditi in cassaforte, cassaforte a muro ed armadi corazzati, l’assicurazione è operante a condizione che l’autore del furto abbia violato la cassaforte, cassaforte a muro o l’armadio corazzato nei modi previsti al precedente punto I).
b) Rapina o estorsione avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate, quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
c) Atti vandalici e guasti al Contenuto compiuti dagli autori del furto, della
rapina o dell’estorsione consumati o tentati.
d) Infedeltà del personale domestico per furto, rapina o appropriazione
indebita nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
Altri danni
🗸 Acqua condotta, comprese le spese per la ricerca e riparazione del guasto, danni a terzi e rimborso del consumo dell’acqua calcolato sull’eccedenza rispetto alle fatture dell’anno precedente;
🗸 Fenomeno elettrico;
🗸 Vetri e cristalli;
Responsabilità Civile
🗸 L’Impresa si obbliga – fino alla concorrenza dei massimali indicati in polizza
– a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale
DOVE VALE LA COPERTURA?
🗸 Per il Capitolo Incendio, Assistenza e Altri Danni la copertura opererà nel territorio della Repubblica Italiana.
🗸 Per il Capitolo Furto e Responsabilità Civile la copertura opererà nel territorio dell’Unione Europea.
🗸 Per il Capitolo Tutela legale vale per i sinistri processualmente trattabili:
a) per vertenze di natura extracontrattuale e penale: in Europa geografica, compresi i Paesi del bacino del Mediterraneo;
b) per vertenze di natura contrattuale: nei paesi dell’Unione Europea, Svizzera, Principato di Monaco, Andorra, Liechtenstein, Repubblica di X. Xxxxxx e Città del Vaticano.
CHE OBBLIGHI HO?
Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l’omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto dell’Indennizzo.
Il Contraente ha altresì l’obbligo di pagare il premio al fine di determinare l’operatività della copertura assicurativa.
Il Contraente, in caso di sinistro, deve mettere a disposizione dell’Impresa tutta la documentazione necessaria alla verifica del caso.
QUANDO E COME DEVO PAGARE?
Il contratto si intende perfezionato con il pagamento, per il tramite del contraente, del premio che è determinato per
periodi di assicurazione annuale. Resta fermo il disposto dell’art. 1901 c.c.
Il pagamento potrà avvenire per tramite dell’Intermediario oppure direttamente all’Impresa. Il premio è già comprensivo di imposte.
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall’ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima
rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
L’assicurazione ha validità annuale e – se stipulata con tacito rinnovo – alla sua naturale scadenza, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata AR spedita da una parte esclusivamente alla sede dell’altra almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per un anno e così successivamente.
Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.
COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?
Il Contraente potrà disdire la polizza, ove sita stata stipulata con tacito rinnovo, inviando all’Impresa una comunicazione a mezzo raccomandata A/R entro 30 giorni (o quanto diversamente esplicitato nella appendice di polizza) dalla scadenza annuale contrattualmente prevista.
Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.
ASSICURAZIONE MULTIRISCHI DELL’ABITAZIONE
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Nobis Casa Serena
Versione del 01 Novembre 2019 (ultimo disponibile)
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede Legale a 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX) alla xxx Xxxxx 00 e Direzione Generale a 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX) al xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 00. Tel: x00.000.0000000, sito internet xxx.xxxxx.xx, e-mail: xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx, PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al
n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo. Capogruppo del Gruppo Nobis, iscritto al n. 052 dell’Albo dei Gruppi Assicurativi.
Esercizio 2018
Bilancio approvato il 29/04/2019
Il patrimonio netto della Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta ad € 43.549.367 di cui capitale sociale € 34.013.382, riserva di sovrapprezzo € 100.382 e riserve patrimoniali € 9.435.603.
Si precisa che gli indici di solvibilità, regime Solvency II, riferito alla gestione danni è pari a: 126,18% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su SCR (Requisito Patrimoniale di Solvibilità) e 280,40% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su MCR (Requisito Patrimoniale Minimo).
Al contratto si applica la normativa italiana e lo stesso è soggetto esclsuivamente alla giurisdizione italiana.
CHE COSA È ASSICURATO? | |
In merito alle Garanzie Incendio, Xxxxx, Rapina e scippo, Altri danni ai beni, Rc verso terzi, Assistenza e Tutela Legale, per quanto riguarda la loro formulazione base, non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto riportato nel DIP Base Nobis Casa Serena. L’ampiezza dell’impegno dell’Impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente. | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Indicare l’opzione | Non sono previste riduzioni di premio per il prodotto Nobis Casa Serena. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
INCENDIO | |
Fabbricato | Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Base. |
Contenuto | Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Base. |
Eventi Sociopolitici | La presente opzione indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate verificatesi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari, sommosse, terrorimo e sabotaggio, compresi gli atti vandalici e dolosi avvenuti in relazione a tali eventi. Si intendono compresi i danni causati dall’intervento delle Forze dell’Ordine a seguito di tali eventi. |
Eventi Atmosferici | La presente opzione indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da grandine, vento e quanto da esso trasportato, bagnamento dovuto a precipitazioni atmosferiche, sccumulo di polvere, sabbia o quant’altro trasportato dal vento, verificatosi all’interno del fabbricato a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi oggettivamente riscontrabili di cui sopra. |
Grandine | La presente opzione indennizza i danni materiali e diretti causati da grandine a serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di fibrocemento e manufatti in plastica, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati. |
Sovraccarico Neve | La presente opzione indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, da crollo totale o parziale, provocato da sovraccarico di neve, nonché i conseguenti danni da bagnamento alle cose assicurate. |
Ricorso Terzi | La presente opzione tiene indenne l’Assicurato fino alla concorrenza del massimale presente in polizza, degli importi per capitale, interessi e spese che egli sia tenuto a corrispondere, per danni materiali e diretti causati alle cose di terzi, da evento indennizzabile a termini di polizza dovuto ad incendio, esplosione o scoppio che abbiano colpito le cose assicurate. |
XXXXX, XXXXXX E XXXXXX | |
Furto, Xxxxxx e Xxxxxx | Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Base. |
ALTRI DANNI AI BENI | |
Acqua Condotta | La presente opzione indennizza i danni materiali e diretti causati al Fabbricato e al contenuto, per la fuoriuscita d’acqua a seguito di gelo, di occlusione e/o rottura accidentale di condutture di impianti idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento pertinenti il fabbricato stesso inclusi quelli interrati e compreso il rigurgito dei sistemi di scarico. Danni a Xxxxx: l’opzione tiene indenne l’Assicurato di quanto sia tenuto a pagare in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione agli eventi sopra descritti. Rimborso consumo d’acqua: a seguito di evento indennizzabile l’impresa rimborsa il costo del consumo dell’acqua, tale importo sarà determinato sull’eccedenza del fatturato, riferito al periodo in cui si è verificata la rottura, calcolato sulla media delle bollette dell’anno precedente. Spese di ricerca e riparazione: l’opzione indennizza le spese sostenute per la demolizione ed conseguente ripristino delle parti del fabbricato oggetto dell’intervento, a seguito di evento indennizzabile a termini di polizza. |
Fenomeno Elettrico | La presente opzione indennizza i danni materiali e diretti da fenomeno elettrico ad apparecchiature ed impianti elettrici ed elettronici, compresi elettrodomestici, in relazione alle somme Fabbricato e/o Contenuto, se assicurate, per effetto di correnti, scariche elettriche od altri fenomeni elettrici, anche se conseguenti a fulmine. |
Vetri, Cristalli | La presente opzione indennizza i danni derivanti da rottura sia accidentale che per fatto intenzionale di terzi delle lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro compresi specchi facenti parte del fabbricato o del relativo contenuto, in quanto assicurati, installate su porte o finestre oppure collocate all’interno dei locali assicurati. |
RESPONSABILITÀ CIVILE | |
Responsabilità civile verso terzi | Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Base. |
Vita Privata | La presente opzione è prestata per la responsabilità civile derivante all’Assicurato e ai componenti del nucleo familiare con lui conviventi da fatto proprio e da fatto, anche doloso, di persone di cui l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, incluso il presonale domestico. |
Proprietà dell’abitazione | La presente opzione è prestata per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni di cui debba rispondere in proprio, nonché, per la quota a suo carico, per i danni di cui debba rispondere la proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini. |
Bed & Breakfast | La presente opzione è prestata purchè l’attività sia regolarmente denunciata e venga svolta nell’ambito dell’ubicazione indicata in polizza sulla base della normativa regionale vigente. L’opzione è estesa all’esercizio di tale attività e alla responsabilità verso i clienti fruitori del servizio. |
ASSISTENZA | |
Assistenza | La garanzia prevede l’invio di un idraulico per interventi di emergenza e per danni da acqua, invio di un fabbro e un elettricista per interventi di emergenza, spese di albergo, rientro anticipato, invio di un sorvegliante, pensione per gli animali domestici, trasloco. |
TUTELA LEGALE | |
Tutela Legale | L’Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste nella presente polizza, l’onere dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale a seguito di un sinistro rientrante nella copertura assicurativa. L’assicurazione, pertanto, è prestata per le spese, competenze ed onorari dei professionisti liberamente scelti dall’assicurato per: a) l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, compreso il procedimento di mediazione ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010; b) il Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), nella misura della competenza liquidata dal Giudice, e il Consulente Tecnico di Parte (CTP); c) l’intervento di un informatore (investigatore privato) per la ricerca di prove a difesa; d) un legale e/o perito di controparte, in caso di soccombenza dell’assicurato con condanna alle spese, nella misura liquidata dal Giudice; e) gli arbitrati rituali e/o irrituali, compreso l’arbitrato e azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazione (escluso Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A), atte a riconoscere il diritto dell’assicurato al risarcimento e/o quantificazione dello stesso; f) le transazioni preventivamente autorizzate dall’Impresa; g) la formulazione di ricorsi ed istanze da presentarsi alle Autorità competenti. L’Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste nella presente polizza, anche le spese di giustizia nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale). |
CHE COSA NON È ASSICURATO? | |
Rischi esclusi | I rischi esclusi sono già stati dettagliati nel DIP Base, alla consultazione del quale si rimanda in questa sede. |
CI SONO LIMITI DI COPERTURA? | |
Le esclusioni, valide per tutte le garanzie, sono già state elencate nel DIP Base. Qui di seguito, si riportano le principali esclusioni specifiche per ciascuna garanzia; per eventuali franchigie, scoperti e limiti si rimanda alle condizioni di polizza. | |
Incendio Fabbricato e Contenuto | Non sono indennizzabili i danni : • causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare e invasione; • causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; • causati con dolo del Contraente, dell’Assicurato e dei componenti dei loro nuclei familiari; • causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, maremoti e frane; • di smarrimento, furto, rapina, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo delle cose assicurate, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione; • indiretti quali: impossibilità di ricostruire il fabbricato secondo la sua originaria destinazione o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate. • di fenomeno elettrico a macchine, apparecchi ed impianti elettrici, e relative componenti elettroniche da qualsiasi causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione; • ai veicoli targati (esclusi i ciclomotori), salvo quelli di proprietà di terzi indennizzabili in base alla garanzia Ricorso terzi. |
Eventi Sociopolitici | Non sono indennizzabili i danni: • da imbrattamento di muri esterni; • causati da atti di terrorismo, diretti o indiretti originati da contaminazione di sostanze biologiche e/o chimiche; • derivanti da confisca, sequestro, furto, rapina e saccheggio. |
Eventi Atmosferici | Non sono indennizzabili i danni causati da: • intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi; • fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d’acqua naturali o artificiali; • mareggiata, penetrazione di acqua marina; • formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; • gelo; • sovraccarico neve; • umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; • franamento, cedimento o smottamento del terreno; Non sono indennizzabili i danni subiti da: • alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere; • cavi aerei, insegne, antenne, pannelli solari e simili installazioni esterne; • cose all’aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione; • fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti - anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro - (salvo che si tratti di porticato formato dal prolungamento della soletta e della copertura del fabbricato stesso), capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche di legno o plastica, e quanto in essi contenuto; • tende esterne, • vetrate e lucernari in genere, lastre in fibrocemento e manufatti in plastica; • serramenti, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; |
Sovraccarico Neve | Non sono indennizzabili i danni causati: • ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto; • ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) e al loro contenuto; • a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto; • a tende esterne, serramenti, vetrate e lucernari in genere, insegne, antenne, pannelli solari e simili installazioni esterne, nonché all’impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato provocato da sovraccarico di neve; • da valanghe e slavine; • da gelo, ancorché conseguente agli eventi di cui sopra. |
Furto, Rapina e Scippo | Non sono indennizzabili i danni : • verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; • verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; • causati con dolo del Contraente, dell’Assicurato o dei loro familiari conviventi; • avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati; relativamente a gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, non riposti in armadio forte o cassaforte, l’esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno. • indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi; • ai veicoli targati e relativi apparecchi fonici (esclusi ciclomotori). |
Acqua Condotta | Non sono indennizzabili : • i danni causati da infiltrazioni e spargimento d’acqua, umidità e stillicidio; • i danni da gelo verificatisi in conduttore: ⭘ installate all’esterno della costruzione o interrate; ⭘ installate in locali sprovvisti di riscaldamento oppure locali con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro. |
Fenomeno Elettrico | La presente opzione non indennizza i danni causati da carenza di manutenzione, usura o manomissioni. |
Vetri e Cristalli | Non sono indennizzabili i danni : • avvenuti in occasione di rimozioni, traslochi e lavori di straordinaria manutenzione; • alle lastre che non siano perfettamente integre ed esenti da incrinature alla data di entrata in vigore della presente polizza nonché i danni dovuti a vizio di costruzione, rigature, segnature e scheggiature. |
Rc verso terzi | Non sono considerati terzi : • ai soli fini della Responsabilità civile derivante dalla proprietà dell’abitazione, se conviventi, il coniuge, i parenti e gli affini dell’Assicurato. • relativamente ai rischi della vita privata il coniuge, il convivente di fatto, i genitori e i figli dell’Assicurato, compresi i minori in affidamento, nonché, se convivente, qualsiasi parente od affine. Non sono indennizzabili i danni: • causati con dolo dell’Assicurato / Contraente o dei loro familiari conviventi; • derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; • derivanti dall’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo; • derivanti dalla proprietà, possesso, uso e guida di mezzi di locomozione, navigazione o trasporto in genere; • derivanti da proprietà ed uso di unità naviganti a motore, a vela con motore ausiliario e di aeromobili; • da furto; • causati a cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo; • causati alle cose altrui da incendio, esplosione o scoppio di cose dell’Assicurato o da lui detenute quando tali eventi (incendio, esplosione e scoppio) si siano verificati in abitazioni di proprietà o in conduzione all’Assicurato (questi eventi sono assicurabili con la garanzia Ricorso terzi prevista alla Sezione I – Incendio); • derivanti dalla fuoriuscita d’acqua per l’occlusione o la rottura accidentale, anche a seguito di gelo, delle condutture degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento del fabbricato; • derivanti da lavori di manutenzione straordinaria; • da detenzione o impiego di esplosivi; • derivanti dall’esercizio di una professione od attività comunque retribuita; • derivanti da inadempimenti di natura contrattuale; • derivanti dalla pratica del paracadutismo e degli sport aerei in genere; • derivanti dall’esercizio dell’attività venatoria; • comunque determinati, in tutto o in parte, dall’azione o dalla presenza in qualsiasi forma dell’amianto. |
Assistenza | Tutte le prestazioni sono fornite ad ogni Assicurato per un massimo di tre volte per tipo per ogni anno di validità della polizza. • Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da: ⭘ scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; ⭘ guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; ⭘ abuso di alcoolici o psicofarmaci, nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. ⭘ dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; • Sono a carico dell’Assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti dell’abitazione interessate dall’intervento di assistenza. • Qualora l’Assicurato non usufruisca delle prestazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione • I diritti nei confronti dell’Impresa si prescrivono entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all’articolo 2952 del Codice Civile; • A parziale deroga di quanto previsto all’articolo 1910 del Codice Civile, all’Assicurato che godesse di prestazioni |
analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Impresa assicuratrice e specificatamente all’Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni di assistenza saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso dell’Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall’Impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione di assistenza. • Per quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge. • Il diritto alle assistenze fornite dall’Impresa decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro • La presente sezione è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie sono soggette alla giurisdizione italiana. | |
Tutela legale | Non sono indennizzabili : • danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; • il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere; • gli oneri fiscali; • le spese, le competenze e gli onorari attinenti alle controversie di recupero del credito, intendendo per tali sia le ipotesi in cui l’Assicurato rivesta la qualifica di creditore sia l’ipotesi in cui sia soggetto passivo della controversia (debitore); • le spese, le competenze e gli onorari per controversie in materia amministrativa, fiscale o tributaria; • le spese, le competenze e gli onorari per controversie derivanti da fatti dolosi dell’Assicurato; • le spese, le competenze e gli onorari per controversie relative a successioni e/o donazioni; • le spese, le competenze e gli onorari per controversie derivanti da compravendita e/o permuta d’immobili, terreni e beni mobili registrati; • le spese, le competenze e gli onorari per controversie derivanti da contratti di locazione; • le spese, le competenze e gli onorari per controversie tra assicurati (più persone assicurate nell’ambito dello stesso contratto); • le tasse di registro; • fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;; • controversie e procedimenti relativi all’utilizzo e/o alla proprietà e/o alla conduzione e/o al possesso di veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere; • controversie nei confronti dell’Impresa. |
CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L’IMPRESA? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: Denuncia di sinistro: Per la garanzia “Tutela Legale” il Contraente e/o l’Assicurato devono avvisare telefonicamente la Centrale Operativa chiamando il numero verde 800.894148. Per le altre garanzia acquistate fa fede e riferimento quanto inserito nel Set Informativo. |
Assistenza diretta/in convenzione: si specifica che il contratto non prevede la presenza di prestazioni fornite direttamente all’Assicurato da enti/strutture convenzionate con l’Impresa. | |
Gestione da parte di altre imprese: si specifica che il contratto non prevede la trattazione dei sinistri da parte di altre Compagnie. | |
Prescrizione: ai sensi dell’art. 2952 c.c., i diritti dell’assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questi azione. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Qualora in merito alle circostanze del rischio oggetto della copertura assicurativa, il contraente/assicurato effetui dichiarazioni false o reticenti in sede di preventivazione e le confermi con la sottoscrizione del contratto, o ometta di comunicare all’impresa ogni variazione significativa, tali circostanze potrebbero pregiudicare in forma totale o parziale il pagamento del danno (indennizzo) da parte dell’Impresa. |
Obblighi dell’Impresa | L’Impresa si obbliga a istruire il sinistro nel più breve tempo possibile, e sempre nel più breve tempo possibile, a provvedere alla liquidazione del danno a seguito della ricezione di tutta la documentazione necessaria e dell’accertamento del diritto all’indennizzo.. |
QUANDO E COME DEVO PAGARE? | |
Premio | Il contraente dovrà pagare la prima rata di premio. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, e sarà dovuto per intero anche nel caso di frazionamento del premio in piu’ rate, con relativa applicazione di un onere aggiuntivo del 3%. L’Impresa accetterà il pagamento del premio a mezzo bonifico, assegno bancario/circolare, contanti nei limiti delle norme valutarie, di quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 40 ed ogni altro mezzo conforme alle vigenti norme accettato dall’eventuale intermediario comunque inteso. |
Rimborso | Non sono previsti rimborsi di premio per il prodotto Nobis Casa Serena. |
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE? | |
Durata | Il contatto ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il premio è determinato per periodi di assicurazione di almeno un anno ed è dovuto per intero, anche se sia stato concesso il pagamento rateale. Se l’Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza. Trascorsi ulteriori 15 giorni da tale termine, l’Impresa ha diritto di dichiarare, con lettera Raccomandata, la risoluzione del contratto, fermo il diritto alla riscossione anche giudiziale dei premi scaduti antecedentemente. L’assicurazione sospesa riprende vigore, qualora l’Impresa non abbia dichiarato la risoluzione, dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile. I premi devono essere pagati all’intermediario al quale è assegnata la polizza o all’impresa. |
Sospensione | Non sono previste sospensioni per il prodotto Nobis Casa Serena. |
COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Qualora il contratto preveda la conclusione mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente ha diritto: 1. di scegliere di ricevere e di trasmettere il Set Informativo e la documentazione di cui al Capo III del Regolamento IVASS n. 40/2018 su supporto cartaceo o su altro supporto durevole; 2. di richiedere in ogni caso e senza oneri la ricezione della documentazione di cui sopra su supporto cartaceo e di modificare la tecnica di comunicazione a distanza; 3. di utilizzare, a seguito della richiesta dell’Impresa di sottoscrivere e ritrasmettere il contratto inviatole, a sua scelta il supporto cartaceo o altro supporto durevole; 4. nel caso di contratto a distanza tramite Call Center i cui addetti non siano dipendenti dell’impresa, di essere messo in contatto con il responsabile del coordinamento e del controllo dell’attività di promozione e collocamento dei contratti di assicurazione svolta dal Call Center. |
Risoluzione | Ogni variazione al contratto sarà comunicata da parte dell’Impresa al contraente/assicurato, per tramite dell’Intermediario che ha in carico il contratto, entro 45 giorni dall’eventuale rinnovo annuale del medesimo. L’assicurato, qualora non accettasse le nuove condizioni di premio e/o la somma assicurata proposta per l’annualità successiva, avrà facoltà, previa lettera raccomandata AR all’Impresa spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, di risolvere il contratto. |
Il presente contratto è rivolto a proprietari di Immobili destinati a civili abitazioni, aventi le caratteristiche indicate nel DIP Base, per offrire loro una protezione verso gli accadimenti dannosi più frequenti.
A CHI È RIVOLTO QUESTO PRODOTTO?
L’Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione dovrà sostenere il costo relativo al premio quantificato secondo la tariffa predisposta per la tipologia di garanzie prescelte.
Costi d’intermediazione: in base alle garanzie acquistate e i relativi rami di appartenenza la quota media spettante all’Intermediario per il Ramo 8 (Incendio) è pari al 22,11%, per il Ramo 9 (Altri danni a beni) è pari al 15,89%, per il Ramo 13 (rc generale) è pari al 23,15%, per il Ramo 17 (Tutela legale) è pari al 24,87% e per il Ramo 18 ( Assistenza ) è pari al 48,42%.
QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all’Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 21 – 20864 – Xxxxxx Xxxxxxx – MB – fax 039/6890.432 – xxxxxxx@xxxxx.xx. Risposta entro 45 giorni. |
All’IVASS | L’Assicurato qualora non si ritenga soddisfatto dalla risposta dell’Impresa potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00, - 00000 – Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx, utilizzando l’apposito modulo denominato “Allegato 2” (reperibile dal sito xxx.xxxxx.xx, sezione “guida reclami”, “come presentare un reclamo”) corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98) |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | - Verificata la fondatezza del diritto all’indennizzo da parte dell’assicurato, le controversie di natura medica sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre Medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Collegio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO
INDICE
SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI 1
SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 5
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 5
Art. 2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 5
Art. 3 – Modifiche dell’assicurazione 5
Art. 4 – Aggravamento del rischio 5
Art. 5 – Diminuzione del rischio 5
Art. 6 – Recesso in caso di sinistro 5
Art. 7 – Durata del contratto – proroga dell’assicurazione - tacito rinnovo 5
Art. 8 – Oneri fiscali 5
Art. 9 – Rinvio alle norme di legge 5
Art. 10 – Modifiche al contratto 5
Art. 11 – Esagerazione dolosa del danno 6
Art. 12 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza 6
Art. 13 – Procedura per la stima del danno 6
Art. 14 – Competenze peritali 6
Art. 15 – Criteri per la determinazione del valore delle cose assicurate e del danno 6
Art. 16 – Regola proporzionale 7
Art. 17 – Assicurazione presso diversi assicuratori 7
Art. 18 – Pagamento dell’indennizzo 7
Art. 19 – Limite xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 7
Art. 20 – Anticipo dell’indennizzo 7
Art. 21 – Facoltà di documentazione degli oggetti e diritto di ispezione 7
Art. 21 Bis – estensione territoriale 7
SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL’ASSICURAZIONE 8
CAPITOLO 1 – INCENDIO 8
Art. 22 – Oggetto dell’assicurazione 8
Art. 22.1 – Fabbricato 8
Art. 22.2 - Contenuto dell’abitazione 8
Art. 22.3 - Contenuto dell’abitazione a primo rischio assoluto – Pra 8
Art. 23 – Garanzie in copertura – Eventi assicurati 8
Art. 23.1 Incendio (garanzia obbligatoria all’interno del presente capitolo) 8
Art. 23.2 Eventi sociopolitici e dolosi 9
Art. 23.3 Eventi atmosferici 9
Art. 23.4 Grandine 10
Art. 23.5 Sovraccarico neve 10
Art. 23.6 Ricorso terzi 10
Art. 24 – Esclusioni 10
Art. 25 – Condizioni particolari relative al presente capitolo 11
Art. 26 – Forma di assicurazione per il presente capitolo 11
CAPITOLO 2 – FURTO, RAPINA E SCIPPO 11
Art. 27 – Oggetto dell’assicurazione 11
Art. 28 – Garanzie in copertura – Eventi assicurati 12
Art. 28.1 Infedeltà del personale domestico 12
Art. 29 – Condizioni particolari relative al presente capitolo 13
Art. 30 – Forma di assicurazione per il presente capitolo 14
Art. 31 – Concomitanza di più scoperti 14
Art. 32 – Esclusioni 14
Art. 33 – Recupero delle cose rubate 14
CAPITOLO 3 – ALTRI DANNI 14
Art. 34 – Acqua condotta 14
Art. 34.1 - Danni a terzi 15
Art. 34.2 - Danni a cose in locali interrati o semi interrati 15
Art. 34.3 – Condutture ed impianti fissi ed interrati 15
Art. 34.4 – Rimborso consumo di acqua 15
Art. 35 – Spese di ricerca e riparazione del danno 15
Art. 36 – Esclusioni relative alle garanzie acqua condotta e spese di ricerca e riparazione 15
Art. 37 – Fenomeno elettrico (danni elettrici ad apparecchiature ed impianti) 15
Art. 37.1 - Riduzione delle somme assicurate 16
Art. 38 – Vetri, cristalli 16
Art. 39 – Esclusioni comuni relative al presente capitolo – Altri danni 16
CAPITOLO 4 - RESPONSABILITÀ CIVILE 16
Art. 40 – Oggetto dell’assicurazione 16
Art. 41 – Responsabilità civile vita privata 16
Art. 42 – Responsabilità civile dell’abitazione 17
Art. 43 – Responsabilità civile bed and breakfast 17
Art. 44 – Responsabilità civile venatoria 17
Art. 45 - Esclusioni 18
Art. 46 – Estensione territoriale 18
Art. 47 – Persone non considerate terzi 18
Art. 48 – Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro 18
Art. 49 – Gestione delle vertenze di danno – spese legali 18
Art. 50 – Assicurazione presso diversi assicuratori 19
CAPITOLO 5 – ASSISTENZA 19
Art. 51 – Oggetto dell’assicurazione 19
Art. 52 – Esclusioni 20
Art. 53 – Modalità per la richiesta di assistenza 20
CAPITOLO 6 – TUTELA LEGALE 20
Art. 54 – Ambito di applicazione 20
Art. 55 – Esclusioni 21
Art. 56 – Estensione territoriale 21
Art. 57 – Coesistenza con assicurazione di responsabilità civile 21
Art. 58 – Decorrenza della garanzia 21
Art. 59 – Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro 21
Art. 60 – Gestione del sinistro 22
Art. 61 – Scelta del legale 22
Art. 62 – Oggetto dell’assicurazione 22
Art. 63 – Qualifica di assicurato 22
SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO 23
Art. 64 – Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro 23
Art. 65 – Denuncia del sinistro 23
Art. 66 – Modalità per la richiesta di assistenza 23
Art. 67 – Indennizzo in forma specifica 23
APPENDICE NORMATIVA 24
Informativa ai sensi del capo III sezione 2 del Regolamento UE 2016 / 679 (GDPR) 27
SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI
Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del presente documento si riporta di seguito la spiegazione di alcuni termini del glossario assicurativo, nonché quei termini che all’interno polizza assumono un significato specifico. Quando i termini di cui alla presente sezione sono riportati, all’interno della polizza, essi assumono il significato di seguito indicato.
ABITAZIONE PRINCIPALE - L’abitazione, ubicata nel territorio dello Stato Italiano, presso cui l’assicurato ha la propria residenza anagrafica.
APPARECCHI ELETTRONICI - Computer, stampanti, scanner, masterizzatori, apparecchi fax, apparecchi telefonici portatili e
non, etc.
APPARECCHI FONICI E TELEVISIVI – Radio, autoradio, televisori, videoregistratori, complessi stereofonici, registratori, dvd ecc.
APPARECCHI OTTICI - Macchine fotografiche, cineprese, videocamere, proiettori, binocoli, telescopi, etc.
ARBITRATO - Istituto giuridico in base al quale le Parti concordemente rinunciano ad adire l’Autorità Giudiziaria per la risoluzione di contenziosi concernenti l’interpretazione o l’esecuzione di un contratto e demandano la decisione ad un Collegio Arbitrale.
ARMADIO CORAZZATO - Mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche:
a) pareti e battenti costituiti da involucro esterno in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm., strato di conglomerato cementizio od altro materiale refrattario; protezione di acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell’acciaio al manganese, di spessore non inferiore a 2 mm., estesa a tutta la superficie del corpo e dei battenti, battenti con sagomatura antistrappo sul lato cerniere;
b) movimento di chiusura:
I. manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli ad espansione su tre lati di un battente (almeno un catenaccio sul lato orizzontale superiore, tre sul lato verticale serrature ed uno sul lato orizzontale inferiore);
II. rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o laterale con almeno tre dischi coassiali;
c) peso minimo: 200 Kg.
ASSICURATO - Il soggetto che stipula l’assicurazione ed il cui interesse è protetto dalla stessa.
ASSICURAZIONE - Il contratto di assicurazione.
ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE - E’ l’attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre
bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice.
AUTOCOMBUSTIONE - Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma.
BED & BREAKFAST - Servizio di alloggio con colazione in case private, dove i proprietari mettono a disposizione dei clienti alcuni locali dell’abitazione che si trovano nell’ubicazione indicata sul modulo di polizza.
CARENZA ASSICURATIVA - Il periodo dove non c’è copertura contrattuale.
CASSAFORTE - Mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche:
a) pareti in acciaio;
b) battente in acciaio con spessore massiccio non inferiore a 10 mm.;
c) movimento di chiusura azionante catenacci ad espansione, rifermato da serratura di sicurezza a chiave e/o da serratura a combinazione numerica o letterale. Nel caso il battente sia con sagomatura antistrappo sul lato cerniere, su questo lato non sono necessari catenacci ad espansione;
d) dispositivo di ancoraggio ricavato od applicato sul corpo della cassaforte in modo che questa, una volta incassata e
cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo.
Oppure avente le seguenti caratteristiche:
a) pareti a battente di adeguato spessore, costituiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc.);
b) movimento di chiusura:
I. manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli ad espansione su tre lati di un battente (almeno un catenaccio sul lato orizzontale superiore, tre sul lato verticale serrature ed uno sul lato orizzontale inferiore);
II. rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o laterale con almeno tre dischi coassiali;
c) peso minimo: 200 Kg.
CASSAFORTE A MURO - La cassaforte munita di alette di ancoraggio incastonata con cemento nella muratura con sportello di
apertura a filo della parete.
CENTRALE OPERATIVA - La struttura dell’Impresa in funzione tutti i giorni dell’anno 24 ore su 24, che organizza ed eroga le prestazioni di assistenza, previste in polizza, richieste dell’assicurato.
COLLABORATORI DOMESTICI - Le persone – in regola con gli obblighi di legge – addette, continuativamente o con periodicità
regolare, ai servizi domestici con mansioni svolte nell’abitazione assicurata.
COLLEZIONE - Una raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi o di
un certo interesse e valore.
CONTAMINAZIONE - Inquinamento, avvelenamento, uso mancato o limitato di beni a causa dell’impiego di sostanze chimiche
e/o biologiche.
CONTENUTO DELL’ABITAZIONE
a) addizioni e migliorie apportate dall’assicurato locatario anche se rientranti nella definizione di “Fabbricato”;
b) mobilio, arredamento ed effetti personali: mobili ed oggetti d’arredamento, impianti di prevenzione e d’allarme; armadi corazzati, casseforti; attrezzature e provviste domestiche; elettrodomestici apparecchi audiovisivi ad uso domestico quali radio, televisori, videoregistratori, DVD, impianti stereofonici; fotocamere, videocamere, cineprese, binocoli; apparecchiature elettroniche quali computer fissi o portatili, telefonini, fax; strumenti musicali, armi da fuoco, capi
di vestiario ed oggetti personali in genere; devono intendersi compresi anche oggetti personali dei collaboratori domestici ovvero beni mobili di proprietà di Terzi che l’assicurato gode in locazione o in comodato d’uso; si intendono altresì compresi - purché di valore unitario inferiore a Euro 2.500,00 - tappeti, arazzi, quadri, sculture, oggetti aventi particolare valore artistico o storico, orologi in metallo non prezioso, mobili d’antiquariato, pellicce, raccolte e collezioni;
c) oggetti pregiati: oggetti in argento di valore unitario inferiore a Euro 10.000,00; tappeti, arazzi, quadri, sculture, oggetti aventi particolare valore artistico o storico, orologi in metallo non prezioso, mobili d’antiquariato, pellicce, raccolte e collezioni purché di valore unitario superiore a Euro 2.500,00 e comunque inferiore a Euro 10.000,00;
d) oggetti preziosi: tappeti, arazzi, quadri, sculture, oggetti in argento, orologi in metallo non prezioso, mobili d’antiquariato, pellicce, raccolte e collezioni purché di valore unitario superiore a Euro 10.000,00; gioielli, oro e platino grezzi o lavorati ed oggetti fabbricati o montati su tali metalli; pietre preziose, perle naturali o coltivate;
e) valori: denaro, carte valori, titoli di credito in genere.
CONTENUTO DELLE DIPENDENZE - Provviste di famiglia (anche se di proprietà di terzi) e quant’altro inerente l’abitazione o in uso all’Assicurato, compresi i ciclomotori, esclusi: apparecchi fonici e televisivi, ottici, elettronici, veicoli targati, oggetti pregiati, preziosi e valori, armi da fuoco, strumenti musicali, orologi.
CONTRAENTE - Il soggetto che stipula l’assicurazione.
CONTRAVVENZIONE - È un reato. Nelle contravvenzioni non si considera l’elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l’arresto o l’ammenda.
CUSTODIA DEI LOCALI
a) Custodia 24 ore su 24: locali custoditi senza soluzione di continuità per tutto l’arco delle 24 ore e per 365 giorni all’anno
da personale addetto;
b) Custodia solo diurna: locali custoditi senza soluzione di continuità per almeno 6 ore al giorno, con esclusione dei giorni festivi;
c) Locali non custoditi: locali con custodia effettuata da parte di personale addetto inferiore a quanto previsto ai precedenti
punti a) e b) ovvero privi di custodia.
DANNO EXTRACONTRATTUALE - Danno conseguente a fatto illecito.
XXXXXXX - È un reato (vedi alla voce Reati) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:
› delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia;
› delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
› delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto.
Il delitto è punito con la multa o la reclusione.
DIPENDENZE - Locali anche posti in corpi separati, purché negli spazi adiacenti al fabbricato (quali a titolo esemplificativo cantine, soffitte, box) aventi caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura identici a quelli dell’abitazione di cui costituiscono pertinenza.
DIRITTO CIVILE - È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.
DIRITTO PENALE - È il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza di quella derivante dalla violazione della legge civile che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche
Mentre nelle cause civili le parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell’interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l’imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato.
DIRITTO REALE - Diritto che attribuisce al titolare la disponibilità di un determinato bene (disponibilità piena nel caso, ad es. di proprietà, e limitata nel caso ad es. di usufrutto) e conseguente dovere per i terzi di astensione dal turbamento dell’esercizio del diritto stesso.
DISABITAZIONE - Assenza continuativa dall’abitazione dell’assicurato, dei suoi familiari o delle persone con lui conviventi risultanti dallo Stato di Famiglia. La visita dei locali contenenti le cose assicurate per pulizie e riparazioni non costituisce interruzione della disabitazione.
ESPLOSIONE - Repentino sviluppo di gas o vapori ad elevata temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga ad alta velocità.
ESTORSIONE - Costringere qualcuno con violenza o minaccia a fare o non fare qualcosa per ottenerne ingiusto profitto. (art.
629 del Codice Penale)
FABBRICATO - L’intera costruzione edile, ovvero porzione di questa (appartamento), adibita ad abitazione, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento di aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, moquette, pavimentazioni, soffittature e contro-soffittature, affreschi e statue che non abbiano valore artistico, muri di recinzione e cancelli anche se azionati elettronicamente, piscine e dipendenze del fabbricato purché ubicate nello stesso fabbricato o nelle immediate vicinanze; sono comunque esclusi parchi, giardini, orti e similari, attrezzature sportive e per giochi, strade private. Nel caso di assicurazione di porzione di fabbricato, l’assicurazione deve intendersi riferita anche alla rispettiva quota di proprietà comune. Si intende escluso quanto rientra nella definizione di “Contenuto”.
FISSI E INFISSI - Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni e in genere quanto
è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.
FURTO - L’impossessarsi di una cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per
gli altri. (art. 624 del Codice Penale)
FRANCHIGIA - La somma che, per ogni sinistro, viene dedotta dall’ammontare dell’indennizzo e che resta a carico dell’assicurato.
ILLECITO AMMINISTRATIVO DEPENALIZZATO - Fatto che per la legge non costituisce più reato e che si estingue con il pagamento di una somma di danaro alla Pubblica Amministrazione.
IMPIANTO DI ALLARME
a) Installato: locali contenenti le cose assicurate protetti da impianto automatico di allarme munito di avvisatore acustico del tipo a sirena, lampeggiatore e munito di telecollegamento;
b) Non installato: locali contenenti le cose assicurate non protetti da impianto automatico di allarme ovvero protetti da impianto automatico di allarme sprovvisto dei requisiti minimi richiesti al precedente punto a).
IMPIANTI FISSI IDRICI, IGIENICI, DI RISCALDAMENTO E DI CONDIZIONAMENTO - Insieme di tubazioni, condutture e apparecchiature in dotazione permanente al fabbricato, destinate alla distribuzione dell’acqua, al convogliamento nei sistemi di scarico esterni al fabbricato, allo smaltimento delle acque piovane.
IMPLOSIONE - Repentino cedimento o improvvisa rottura di contenitori e tubazioni per difetto di pressione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati implosione.
IMPRESA - Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
INCENDIO - Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi. INCOMBUSTIBILI - Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
INDENNIZZO - La somma dovuta dall’Impresa in caso di sinistro causato da evento coperto dalle garanzie di polizza. INFORTUNIO - ogni evento improvviso dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche permanenti obiettivamente constatabili.
INSORGENZA (del caso assicurativo/sinistro) - Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella polizza di Tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l’insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso.
Più specificamente, l’insorgenza è:
› nell’ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato;
› nell’ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l’evento dannoso;
› nell’ipotesi di vertenza contrattuale: il momento in cui una delle parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in
violazione di norme contrattuali.
ISTITUTO DI CURA - l’ospedale, la casa di cura, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), la clinica universitaria, regolarmente autorizzati dalle competenti autorità – in base ai requisiti di legge – all’erogazione dell’assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le strutture sanitarie di riabilitazione e rieducazione, le residenze sanitarie per anziani (RSA), le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche nonché i centri, comunque intesi, eroganti le prestazioni definite all’art. 2 della legge 15.03.2010 n. 38.
LIMITE DI INDENNIZZO - L’importo massimo, espresso in quota percentuale della somma assicurata o in cifra fissa, che l’Impresa è tenuta ad indennizzare per ciascun sinistro o per uno o più sinistri che avvengano per ciascun periodo di assicurazione.
MASSIMALE - Somma fino a concorrenza della quale l’Impresa risponde per ogni sinistro nell’assicurazione di responsabilità civile verso Terzi e nell’assicurazione Tutela giudiziaria.
OGGETTO DOCUMENTATO - Si considera quale documentato l’oggetto che, rientrante nella definizione di “Contenuto”, sia
corredato da almeno uno dei seguenti documenti:
a) scontrino o ricevuta fiscale d’acquisto o fattura;
b) certificato di garanzia/autenticità redatto e rilasciato dal produttore/costruttore del bene;
Si considerano altresì quali oggetti documentati gli oggetti indicati dall’assicurato nella scheda di polizza e per i quali vi sia stata espressa accettazione da parte dell’Impresa.
ONDA SONICA - Onda d’urto provocata da aeromobili o comunque da oggetti in movimento per effetto del superamento della
velocità del suono.
PIANO
a) Terra: il livello del marciapiede o, in assenza, della sede stradale in prossimità dei quali è ubicato il fabbricato;
b) Rialzato: il livello del primo solaio fuori terra sopraelevato rispetto al marciapiede o, in assenza, rispetto alla sede stradale;
c) Intermedio: tutti i piani diversi da terra, rialzato o ultimo;
d) Ultimo: il livello del solaio immediatamente sottostante al tetto del fabbricato. È equiparato ad ultimo piano il livello del
solaio sottostante all’ultimo qualora l’ultimo sia esclusivamente destinato a sottotetto.
POLIZZA - Il documento che prova l’assicurazione.
PORTA
a) Porta blindata: la porta contrassegnata dal costruttore come appartenente ad una delle quattro classi di resistenza previste dalla Norma UNI 9569;
b) Porta conforme: la porta non contrassegnata dal costruttore come appartenente ad una delle quattro classi di resistenza previste dalla Norma UNI 9569, ma comunque conforme a quanto richiesto dalle condizioni contrattuali.
PREMIO - La somma dovuta dal contraente all’Impresa.
PRIMO FUOCO - PRIMO RISCHIO ASSOLUTO - Forma di assicurazione in base alla quale l’Impresa, a prescindere dal valore delle cose assicurate, risponde del danno fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione del disposto dell’art. 1907 del Codice Civile.
PROCEDIMENTO PENALE - Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l’indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).
RACCOLTE - Complesso di oggetti di una stessa specie e categoria, ordinato secondo criteri precisi di raccolta in cui il valore
dell’insieme supera la somma dei valori degli oggetti che la compongono singolarmente considerati.
RAPINA - Impossessarsi di una cosa mobile di proprietà altrui mediante violenza o minaccia per ottenerne ingiusto profitto.
(art. 628 del Codice Penale).
REATO - Ogni fatto umano cui la legge ricollega una sanzione penale. In relazione alla diversa specie della pena si deve distinguere tra:
a) delitto per il quale è prevista la pena detentiva della reclusione e/o la pena pecuniaria della multa;
b) contravvenzione per la quale è prevista la pena detentiva dell’arresto e/o la pena pecuniaria dell’ammenda.
REGOLA PROPORZIONALE - Se l’assicurazione copre soltanto una parte del valore che la cosa assicurata aveva al momento del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta (articolo 1907del Codice Civile).
RISCHIO - Probabilità che si avveri l’evento dannoso contro cui è prestata l’assicurazione.
SANZIONE AMMINISTRATIVA - Provvedimento dell’Autorità Amministrativa/Giudiziaria conseguente alla violazione di
disposizioni generali.
a) PECUNIARIA: pagamento di una somma di danaro;
b) ACCESSORIA: sanzioni diverse, quali la sospensione, revoca, destituzione, confisca, sequestro, fermo o blocco.
XXXXXX - Xxxxx commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
SCHEDA DI POLIZZA – L’esemplare della polizza.
SCOPERTO - La parte dell’ammontare del danno che, per ogni sinistro, resta a carico dell’assicurato.
SCOPPIO - Repentino cedimento o improvvisa rottura di contenitori e tubazioni per eccesso di pressione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.
SINISTRO - Il verificarsi dell’evento dannoso contro cui è prestata l’assicurazione ovvero, per la garanzia Tutela giudiziaria, l’insorgere della controversia per la quale è prestata l’assicurazione.
SOLAIO - Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse
pavimentazioni e soffittature.
SPESE DI GIUSTIZIA PENALE - Le spese del procedimento, dovute allo Stato dal condannato (art. 535 primo comma del Codice di Procedura Penale).
SPESE DI SOCCOMBENZA - Le spese che la parte soccombente è condannata a rimborsare alla parte vittoriosa nel procedimento
civile, così come liquidate dal Giudice in sentenza.
SPESE PERITALI - Le spese relative all’opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. - consulente tecnico di ufficio) o dalle parti
(consulente di parte).
TETTO - Il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).
TERRORISMO - Atto, inclusivo ma non limitato all’uso della forza o della violenza o minaccia, commesso da qualsiasi persona o gruppo di persone, sia che agiscano per sé o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione
o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o
incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.
TERZO - di norma non rivestono qualifica di Terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’assicurato nonché qualunque altro affine o parente con lui convivente e risultante dallo
stato di famiglia;
b) i dipendenti dell’assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
TIPO DI ABITAZIONE
a) Plurifamiliare: appartamento facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, soprastanti o sottostanti, ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall’interno, ma con accesso comune dall’esterno del fabbricato;
b) Unifamiliare: casa unifamiliare, villa (anche a schiera) o appartamento avente accesso proprio dall’esterno del fabbricato di cui è parte.
TRATTAZIONE STRAGIUDIZIALE - Tutta l’attività che precede o viene esperita in sede diversa e anteriore al giudizio, volta al
componimento del contenzioso.
VALORE A NUOVO - Per il Fabbricato (o per il Rischio Locativo): il costo di riparazione a nuovo con le medesime caratteristiche costruttive, ai costi correnti nel momento in cui si è verificato il sinistro, delle parti danneggiate e/o di ricostruzione a nuovo di quelle distrutte con analoghe caratteristiche costruttive, escluso soltanto il valore del terreno su cui il fabbricato è edificato. VALORE COMMERCIALE - Il valore attribuito ad una cosa dal mercato nella libera trattativa commerciale.
VALORE INTERO - Forma di assicurazione che comporta l’applicazione del disposto dell’art. 1907 del Codice Civile in caso di
sinistro, allorquando la somma assicurata risulti inferiore al valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro. VERTENZA AMMINISTRATIVA – Contenzioso in cui una delle due Parti è lo Stato o un Ente Pubblico, la cui decisione può essere demandata in sede giudiziale, ad esempio, all’Autorità Amministrativa competente quale il T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) o il Consiglio di Stato.
VERTENZA CONTRATTUALE - Controversia inerente l’esistenza, la validità o l’esecuzione di patti, accordi, contratti conclusi tra
le Parti, anche verbalmente, con conseguente inadempimento della relative obbligazioni.
VETRO ANTISFONDAMENTO - Lastre costituite:
a) da più strati di vetro, accoppiati fra loro, con interposto, tra vetro e vetro e per l’intera superficie, uno strato di materiale
plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm.; oppure:
b) da uno strato di materiale sintetico (policarbonato) dello spessore minimo di 6 mm.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Set Informativo.
Il Rappresentante legale Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Condizioni di Assicurazioni Casa Serena Mod. CSR.2018.001-2019.001 – Ultimo aggiornamento 01/11/2019
In questa sezione il contraente trova le norme che regolano il rapporto tra l’Impresa ed il contraente medesimo, prevedendo diritti ed obblighi a carico delle parti.
Art. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del contraente e dell’assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Resta inteso che la mancata comunicazione da parte del Contraente di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni all’atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. L’Impresa ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Art. 2 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati;
altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il premio è determinato per periodi di assicurazione di almeno
un anno ed è dovuto per intero, anche se sia stato concesso il pagamento rateale. Se l’Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalla ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza. Trascorsi ulteriori 15 giorni da tale termine, l’Impresa ha diritto di dichiarare, con lettera Raccomandata, la risoluzione del contratto, fermo il diritto alla riscossione anche giudiziale dei premi scaduti antecedentemente. L’assicurazione sospesa riprende vigore, qualora l’Impresa non abbia dichiarato la risoluzione, dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile. I premi devono essere pagati all’Intermediario al quale è assegnata la polizza o all’Impresa.
I premi devono essere pagati presso l’Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure presso la sede dell’Impresa.
Art. 3 – MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 4 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il contraente o l’assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
Art. 5 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio l’Impresa è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente o dell’assicurato, ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 6 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro, regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo o della prestazione, il contraente o l’Impresa possono recedere dall’assicurazione dandone comunicazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata AR.
Il recesso ha effetto:
a) dalla data di invio della comunicazione da parte dell’assicurato;
b) trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione da parte dell’assicurato della comunicazione inviata dall’Impresa. L’Impresa, entro sessanta giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 7 – DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA DELL’ASSICURAZIONE - TACITO RINNOVO
Il contratto ha durata di un anno.
Se l’assicurazione è stipulata per una durata inferiore, il periodo di assicurazione coincide con la durata stessa del contratto. In caso di durata pluriennale, il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale senza oneri e con preavviso di 60 giorni.
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata AR spedita almeno trenta giorni prima della scadenza, il contratto è
prorogato per un anno e così successivamente.
Art. 8 – ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico dell’assicurato.
Art. 9 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. Tutte le controversie sono soggette
alla giurisdizione italiana.
L’eventuale rivalsa, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di altri soggetti obbligati sarà esercitata dall’Impresa per lo stesso titolo dell’indennizzo pagato.
Art. 10 – MODIFICHE AL CONTRATTO
Ogni modifica al presente contratto deve risultare da atto sottoscritto dall’Impresa e dal Contraente.
Art. 11 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
(operante esclusivamente per le Sezioni INCENDIO e FURTO)
L’assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi e documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, adopera, a giustificazione della perdita, documenti non veritieri o mezzi fraudolenti o che manomette od altera dolosamente i documenti necessari a dimostrare il danno, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 12 – TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
(operante esclusivamente per le Sezioni INCENDIO e FURTO)
La presente polizza è stipulata dal contraente in nome proprio e nell’interesse di chi spetta.
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dall’assicurato e dall’Impresa. Spetta in particolare all’assicurato compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i Terzi, restando esclusa ogni loro facoltà
di impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art. 13 – PROCEDURA PER LA STIMA DEL DANNO
(operante esclusivamente per le Sezioni INCENDIO e FURTO)
Successivamente all’accertamento del diritto all’indennizzo, l’ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dall’Impresa ed uno dall’assicurato con apposito atto unico.
I due Periti devono nominare un terzo Perito quando si verifichi disaccordo fra loro. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso
di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Xxxxxxx Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali,
senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, alle spese per il terzo perito concorrono in eguale misura l’Impresa e l’assicurato.
Art. 14 – COMPETENZE PERITALI
(operante esclusivamente per le Sezioni INCENDIO e FURTO)
I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa, tempo, luogo e modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’assicurato ha adempiuto gli obblighi indicati all’artt. 64 e 65;
c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’art. 15;
d) procedere alla stima del danno in conformità alle condizioni contrattuali e darne comunicazione all’Impresa.
I risultati delle operazioni peritali definiti dai periti concordi oppure dalla maggioranza degli stessi nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo in caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Sarà in ogni caso facoltà delle Parti ovvero di una di esse rivolgersi direttamente all’Autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti.
Art. 15 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DEL DANNO
(operante esclusivamente per le Sezioni INCENDIO e FURTO)
Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza, il valore delle
cose assicurate, illese, danneggiate o distrutte è pari:
a) Fabbricato: al valore a nuovo, deducendo dalla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti del fabbricato distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, il valore dei residui, senza applicazione del deprezzamento per vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso, purché il fabbricato venga ricostruito, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. Per il fabbricato non ricostruito entro il termine prima indicato, resta convenuto che potrà essere indennizzato solo l’importo inferiore tra il valore commerciale al momento del sinistro e il valore a nuovo.
b) Contenuto:
I. per mobilio, arredamento e pellicce (esclusi oggetti d’arte, oggetti di antiquariato e collezioni), al costo di rimpiazzo a condizione che questi risultino classificabili come “Oggetto documentato”. In difetto di detta documentazione l’Impresa provvederà a liquidare il valore di un oggetto avente caratteristiche simili per funzione.
II. per oggetti pregiati, oggetti d’arte e di antiquariato, collezioni e preziosi (escluse pellicce) si stima il valore di mercato al momento del sinistro a condizione che questi risultino classificabili come “Oggetto documentato”. In difetto di detta documentazione l’Impresa provvederà a liquidare il valore di un oggetto avente caratteristiche simili per funzione.
III. per oggetti non documentati, diversi da quelli indicati ai punti elenco che precedono e diversi dai titoli di credito,
l’Impresa provvederà a liquidare il valore di un oggetto avente caratteristiche simili per funzione.
IV. per i titoli di credito l’Impresa non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste; l’Assicurato deve restituire all’Impresa l’indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento (se consentita), i titoli di credito siano divenuti inefficaci; il loro valore è dato dalla somma da essi portata (valore nominale).
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria;
c) per le spese sanitarie da infortunio a seguito di scippo o rapina il rimborso è effettuato a cura ultimata e previa presentazione di cartella clinica e notule di spesa in originale oppure in copia nel caso sia intervenuto il Sistema Sanitario Nazionale. In questo secondo caso l’Impresa rimborserà le spese eccedenti sostenute in proprio dall’Assicurato.
Art. 16 – REGOLA PROPORZIONALE
A parziale deroga dell’art. 1907 del Codice Civile, si conviene fra le Parti che non si farà luogo all’applicazione della regola proporzionale per quelle partite, assicurate a valore intero, la cui somma assicurata maggiorata del 20% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora inferiore, il disposto dell’art. 1907 rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto. In ogni caso, per ciascuna partita, il risarcimento non potrà superare la somma assicurata medesima.
Art. 17 – ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Il contraente e/o l’assicurato è esonerato dalla preventiva comunicazione dell’esistenza o della successiva stipulazione di altre
assicurazioni sulle medesime cose e per il medesimo rischio.
In caso di sinistro il contraente e/o l’assicurato deve tuttavia darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome
degli altri, a norma dell’art. 1910 del Codice Civile e può richiedere a ciascuno di essi l’importo dovuto secondo il rispettivo
contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno. Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente, superi l’ammontare del danno, l’Impresa è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. Se il contraente e/o l’assicurato omette dolosamente di dare la comunicazione l’Impresa non è tenuta a pagare l’indennizzo.
Art. 18 – PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
(operante esclusivamente per le Sezioni INCENDIO, FURTO e ALTRI DANNI)
Verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno, l’Impresa provvederà al pagamento dell’indennizzo dovuto entro 30 giorni dalla data di ricezione dell’atto di liquidazione debitamente sottoscritto dall’assicurato, senza che sia stata fatta opposizione. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro il pagamento sarà effettuato a condizione che dal procedimento stesso risulti che non ricorre il caso di esclusione del dolo.
Per i fabbricati l’Impresa provvederà al pagamento dell’indennizzo nei termini sopra indicati con il limite massimo del valore commerciale dei medesimi al momento del sinistro. L’eventuale restante parte di indennizzo sarà corrisposta entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione a termini del precedente articolo 15.
Art. 19 – LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO
(operante esclusivamente per le Sezioni INCENDIO e FURTO)
Salvo il disposto dell’art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo l’Impresa potrà essere tenuta a pagare somma
maggiore di quella assicurata: le somme assicurate devono pertanto intendersi quale massima disponibilità per
anno assicurativo. Conseguentemente, ove tali somme fossero state pagate in una medesima annualità assicurativa, l’assicurato non potrà pretendere ulteriori indennizzi per tutta la residua durata dello stesso periodo assicurativo.
Art. 20 – ANTICIPO DELL’INDENNIZZO
Il Contraente può richiedere, non prima di 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia di sinistro, il pagamento di un acconto sino al massimo del 50% del presumibile indennizzo a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità e che l’ammontare indennizzabile del sinistro superi complessivamente Euro 5.000,00.
Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.
Art. 21 – FACOLTÀ DI DOCUMENTAZIONE DEGLI OGGETTI E DIRITTO DI ISPEZIONE
(operante esclusivamente per le Sezioni INCENDIO e FURTO)
L’Impresa ha sempre il diritto di visitare o di far procedere alla visita delle cose assicurate e il contraente o l’assicurato ha l’obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 21 bis – ESTENSIONE TERRITORIALE
Per il Capitolo “Incendio”, il Capitolo “Altri Danni” e il Capitolo “Assistenza” la copertura opererà nel territorio della Repubblica
Italiana.
Per il Capitolo “Furto, rapina e scippo” e “Responsabilità Civile” la copertura opererà nel territorio dell’Unione Europea.
SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL’ASSICURAZIONE
Questa sezione è suddivisa in 6 capitoli principali (Incendio – Furto, Rapina e Scippo – Altri danni - Responsabilità Civile
– Assistenza – Tutela Legale) che disciplinano le garanzie, oggetto della presente Assicurazione incluse le relative prestazioni, limiti ed esclusioni.
CAPITOLO 1 – INCENDIO
Art. 22 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’impresa indennizza all’Assicurato i danni materiali e diretti derivanti dai rischi assicurati meglio dettagliati al successivo art. 23. L’assicurazione è operante esclusivamente per le cose esistenti nell’ubicazione indicata sul modulo di polizza ed è prestata nei limiti delle somme assicurate ivi riportate.
Sono assicurate altresì le cose di proprietà di terzi e pertanto, relativamente a tali cose, l’assicurazione si intende stipulata dal
Contraente per conto dei terzi proprietari o comproprietari.
L’impresa assicura:
Art. 22.1 – Fabbricato
La copertura s’intende prestata per il Fabbricato (ovvero porzione di questa) trascritto nell’ubicazione indicata sul Modulo di
polizza e adibito ad abitazione privata.
Per la definizione di Fabbricato si rimanda integralmente al Glossario.
L’assicurazione è prestata in base alla condizione che i locali assicurati o contenenti le cose assicurate siano adibiti ad
abitazione e che il relativo fabbricato:
• sia adibito per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani (compresi quelli sotterranei) ad abitazioni civili, uffici e studi professionali;
• sia costruito totalmente in materiali incombustibili. È tollerata l’esistenza:
• di materiali combustibili per non oltre il 10% delle strutture portanti verticali, delle strutture portanti del tetto, delle pareti esterne, della copertura e dei solai;
• di materiali combustibili ma rivestiti da ogni lato per uno spessore minimo di 3 cm da materiali incombustibili;
• di materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione o rivestimento aderenti in continuo a strutture incombustibili.
Nei fabbricati a più piani è tollerata l’esistenza di strutture portanti del tetto e di solai in materiali combustibili; è considerato
piano, il solaio immediatamente sottostante il tetto.
Art. 22.2 - Contenuto dell’abitazione
Il limite di indennizzo per ciascun oggetto pregiato o prezioso è del 20% della somma assicurata con il massimo di Euro 40.000,00. Il limite d’indennizzo per il denaro è stabilito nel massimo di Euro 1.000,00.
Sono comprese altresì le raccolte e le collezioni ma, qualora la raccolta o la collezione assicurata venga danneggiata parzialmente, l’Impresa indennizza soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o della collezione.
Art. 22.3 - Contenuto dell’abitazione a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto – PRA
(è possibile prestare la garanzia in alternativa al punto 22.2 – Contenuto dell’Abitazione)
Ciascun oggetto pregiato o prezioso sarà indennizzato con il limite del 20% della somma assicurata e con il massimo di Euro
20.000,00. Il limite d’indennizzo per il denaro è stabilito nel massimo di Euro 500,00.
Sono comprese altresì le raccolte e le collezioni ma, qualora la raccolta o la collezione assicurata venga danneggiata parzialmente, l’Impresa indennizza soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o della collezione.
Art. 23 – GARANZIE IN COPERTURA – EVENTI ASSICURATI
La copertura assicurativa si intende estesa alle sotto indicate garanzie per le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sul modulo di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
Art. 23.1 Incendio (garanzia obbligatoria all’interno del presente Capitolo)
L’Impresa si obbliga ad indennizzare l’assicurato dei danni materiali e diretti causati dai seguenti eventi imprevedibili:
a) incendio;
b) fulmine con esclusione dei fenomeni elettrici conseguenti;
c) esplosione, implosione e scoppio;
d) caduta di ascensori e montacarichi compresi i danni subiti dalla cabina e dalle parti meccaniche;
e) caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, veicoli spaziali, meteoriti, satelliti artificiali;
f) bang sonico determinato da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
g) caduta di alberi non appartenenti al Contraente o all’Assicurato;
h) urto di veicoli o di natanti, non appartenenti e/o in uso al Contraente o all’Assicurato;
i) fuoriuscita di fumo a seguito di guasto accidentale degli impianti per la produzione del calore, purché detti impianti siano collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini e siano in regola con le regole manutentive tempo per tempo vigenti;
j) sviluppo di fumi, gas, vapori, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettriche e/o elettroniche, di impianti di riscaldamento,
condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, xxxxxx conseguenti ad eventi in garanzia, che abbiano colpito le cose assicurate oppure altre cose non assicurate poste nell’ambito di 20 metri da esse;
k) atti dolosi, compresi quelli vandalici, non verificatisi in conseguenza degli eventi previsti all’art. 23.2 – Eventi sociopolitici e dolosi, anche se avvenuti in occasione di furto o rapina; relativamente ai danni causati da atti vandalici ai locali ed agli infissi in occasione di furto o rapina, la garanzia è prestata con il limite di Euro 500,00;
l) le spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire in idonea discarica i residui del sinistro. L’importo non potrà essere superiore al 10% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza;
m) la perdita dei canoni di locazione non percepiti dall’Assicurato locatore relativamente all’abitazione, dichiarata totalmente inagibile da ente competente, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, o i canoni che l’Assicurato in qualità di locatario abbia dovuto versare, successivamente al sinistro, al locatore. I canoni di locazione saranno rimborsati per il tempo necessario al ripristino dei locali danneggiati, con il limite di un anno, e l’importo non potrà essere superiore al 10% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza, con il massimo di Euro 2.500,00 per sinistro ed annualità assicurativa.
Tale garanzia è operante solo se è assicurata la partita Fabbricato con la relativa somma:
n) le spese di trasloco e deposito del contenuto presente nei locali resi inagibili da sinistro indennizzabile a termini di polizza, per il tempo necessario al ripristino dei locali danneggiati, con il limite di un anno, e l’importo non potrà essere superiore al 5% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza, con il massimo di Euro 1.500,00 per sinistro e per annualità assicurativa;
Tale garanzia è operante solo se sono assicurate entrambe le partite Fabbricato e Contenuto con le relative somme:
o) le spese di perizia entro il limite del 2% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza, con il massimo di Euro 1.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa, sempreché l’ammontare indennizzabile del sinistro superi complessivamente Euro 25.000,00.
L’impresa non indennizzerà per le garanzie di cui ai punti m), n) e o) importo complessivo superiore ad Euro 3.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa.
Art. 23.2 Eventi Sociopolitici e dolosi
L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari,
sommosse, terrorismo e sabotaggio, compresi gli atti vandalici e dolosi avvenuti in relazione a tali eventi.
Sono compresi i danni causati dall’intervento delle Forze dell’Ordine a seguito di tali eventi.
Sono esclusi i danni:
• da deturpamento ed imbrattamento dei muri esterni del fabbricato e delle relative pertinenze;
• da furto, rapina, estorsione, saccheggio, appropriazione indebita, smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
• verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità di diritto o di fatto;
• causati da atti di terrorismo, diretti o indiretti originati da contaminazione di sostanze biologiche e/o chimiche. Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 200,00.
Art. 23.3 Eventi Atmosferici
L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da eventi atmosferici quali uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose assicurate e non.
L’Impresa indennizza altresì i danni da bagnamento all’interno del fabbricato prodottisi a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, alle pareti ovvero a fissi ed infissi dalla violenza degli eventi atmosferici stessi.
Sono esclusi i danni da:
• intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
• fuoriuscita da sponde di corsi o bacini d’acqua naturali o artificiali;
• mareggiata, penetrazione di acqua marina;
• formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
• gelo;
• sovraccarico neve, salvo quanto previsto all’art. 23.5;
• umidità, stillicidio, trasudamento e infiltrazione;
• franamento, cedimento o smottamento del terreno. Sono altresì esclusi i danni subiti da:
• fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, anche se solo per temporanee esigenze di ripristino, capannoni pressostatici, tensostrutture;
• tende, tendoni esterni;
• vetrate e lucernari in genere, lastre in fibrocemento e manufatti in plastica, salvo quanto previsto all’art. 23.4
- Grandine;
• pannelli solari e fotovoltaici, cavi aerei, insegne e antenne;
• cose all’aperto ad eccezione di serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione;
• serramenti, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti e salvo quanto previsto al successivo art. 23.4 – Grandine;
• alberi o coltivazioni floreali o agricole in genere.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 200,00.
Art. 23.4 Grandine
L’Impresa, a parziale deroga dell’Art. 23.3 - Eventi atmosferici, indennizza i danni materiali e diretti causati da grandine a serramenti, vetrate, lucernari in genere e lastre di fibrocemento solo se facenti parte di fabbricati e sue pertinenze.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 300,00.
In nessun caso l’Impresa pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, somma superiore a Euro 2.500,00.
Art. 23.5 Sovraccarico Neve
L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da crollo totale o parziale del fabbricato, provocato da sovraccarico di neve, nonché i conseguenti danni di bagnamento alle cose medesime.
Sono esclusi i danni causati:
a) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
b) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) e al loro contenuto;
c) a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
d) a tende esterne, serramenti, vetrate e lucernari in genere, insegne, antenne, pannelli solari e simili installazioni esterne, nonché all’impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato provocato da sovraccarico di neve;
e) da valanghe e slavine;
f) da gelo, ancorché conseguente all’evento coperto dalla presente estensione di garanzia.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una
franchigia di Euro 500,00.
In nessun caso l’Impresa pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, somma superiore a Euro 20.000,00.
Art. 23.6 Ricorso Terzi
L’Impresa si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese che egli sia tenuto a corrispondere – quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di Terzi, da sinistro indennizzabile a termini di polizza dovuto ad incendio, esplosione o scoppio che abbiano colpito le cose assicurate.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, artigianali, professionali, commerciali, agricole o di servizi entro il massimale stabilito in polizza e previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 500,00; in nessun caso l’Impresa pagherà, per singolo sinistro, somma superiore a Euro 20.000,00.
L’Impresa non risarcisce i danni:
a) a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli targati di terzi;
b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
Non sono comunque considerati Terzi:
⮚ il coniuge, i genitori, i figli dell’assicurato nonché‚ ogni altro parente e/o affine se con lui convivente e risultante dallo
stato di famiglia;
⮚ quando l’assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
⮚ le Società le quali rispetto all’assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla Legge del 7 giugno 1974 n. 216, nonché, gli amministratori delle medesime.
L’assicurato deve immediatamente informare l’Impresa delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e l’Impresa avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’assicurato. L’assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell’Impresa. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile.
Art. 24 – ESCLUSIONI
Non sono indennizzabili i danni:
a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare e invasione;
b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) causati con dolo del Contraente, dell’Assicurato e dei componenti dei loro nuclei familiari; d) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, maremoti e frane;
e) di smarrimento, furto, rapina, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo delle cose assicurate, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
f) indiretti quali: impossibilità di ricostruire il fabbricato secondo la sua originaria destinazione o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, ad eccezione di quanto indennizzato ai punti m), n), e o) dell’art. 23.1 - Incendio;
g) conseguenti a fenomeno elettrico sul Contenuto, sulle macchine, apparecchi ed impianti elettrici, e relative componenti elettroniche da qualsiasi causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione. Tale esclusione non è operante qualora l’Assicurato abbia acquistato la garanzia Fenomeno Elettrico (vedi art. 37) e abbia pagato il relativo premio;
h) ai veicoli targati (esclusi i ciclomotori), salvo quelli di proprietà di terzi indennizzabili in base alla garanzia Ricorso terzi;
i) verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari, sommosse, terrorismo e sabotaggio, compresi gli atti vandalici e dolosi, avvenuti in relazione a tali eventi. Tale esclusione non è operante qualora l’Assicurato abbia acquistato la garanzia 23.2 – Eventi sociopolitici e dolosi e abbia pagato il relativo premio.
Art. 25 – CONDIZIONI PARTICOLARI relative al presente Capitolo
L’Impresa, secondo le Condizioni di Assicurazione qui di seguito dettagliate, presta anche le seguenti garanzie:
A) Colpa Grave
In deroga al disposto dell’art. 1900 del Codice Civile devono intendersi compresi i danni derivanti da eventi per i quali è prestata la garanzia e determinati da colpa grave dell’assicurato, nonché dai componenti del suo nucleo familiare.
B) Trasloco
In caso di trasferimento dell’abitazione principale e di trasloco del Contenuto assicurato, le garanzie si intendono operanti, nel limite delle rispettive somme assicurate, sia nell’ubicazione indicata in polizza che nella nuova per i dieci giorni successivi alla comunicazione di trasferimento. Il contraente o l’assicurato si impegnano a darne avviso scritto all’Impresa prima dell’effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente il trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del giorno successivo a quello in cui l’Impresa ha ricevuto l’avviso, fatto salvo il disposto dell’art. 4 della Sezione B - Condizioni di Assicurazione per il caso in cui il trasloco comporti aggravamento del rischio.
C) Locali di villeggiatura ed alberghi
Per gli oggetti di uso personale dell’Assicurato o dei familiari conviventi, quali capi di vestiario, pellicce, preziosi e valori, la garanzia rimane operante con il massimo del 10% della somma assicurata Contenuto, anche se gli oggetti stessi sono portati in fabbricati destinati a locali di villeggiatura o alberghi ovunque ubicati, purché il sinistro avvenga durante la permanenza temporanea dell’Assicurato o dei suoi familiari conviventi in tali luoghi.
Art. 26 – FORMA DI ASSICURAZIONE PER IL PRESENTE CAPITOLO
L’assicurazione è prestata:
• per il Fabbricato e il Contenuto a valore intero;
• per il Contenuto con la formula Primo rischio assoluto (P.R.A.) a Primo rischio assoluto;
• per la garanzia Ricorso terzi sino a concorrenza del massimale indicato sul modulo di polizza.
CAPITOLO 2 – FURTO, RAPINA E XXXXXX
Art. 27 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’impresa indennizza all’Assicurato i danni materiali e diretti derivanti dai rischi assicurati meglio dettagliati al successivo art. 28. L’assicurazione è operante esclusivamente per le cose esistenti nell’ubicazione indicata sul modulo di polizza (fatta eccezione per la garanzia Scippo) ed è prestata nei limiti delle somme assicurate ivi riportate.
Sono assicurate altresì le cose di proprietà di terzi e pertanto, relativamente a tali cose, l’assicurazione si intende stipulata dal
Contraente per conto dei terzi proprietari o comproprietari.
L’impresa assicura all’interno dei locali:
1. Mobilio e Arredamento
Sono compresi gli oggetti pregiati documentati che saranno indennizzati con il limite di indennizzo del 20% della somma assicurata per la garanzia Mobilio ed arredamento e con il massimo complessivo di Euro 1.500,00.
2. Oggetti Pregiati in aumento a quanto già assicurato alla garanzia Mobilio e Arredamento
Ciascun oggetto pregiato documentato sarà indennizzato con il limite del 50% della somma assicurata con il massimo di Euro 30.000,00.
3. Preziosi e Valori
Ciascun oggetto pregiato documentato sarà indennizzato con il limite del 20% della somma assicurata.
4. Contenuto in Cassaforte e/o Armadio Forte
Relativamente alle somme Preziosi e Valori e Cassaforte e/o armadio forte, il limite d’indennizzo per il denaro è pari al
50% delle rispettive somme assicurate con il massimo complessivo di Euro 2.000,00.
5. Dipendenze
Sono compresi i beni riposti dall’Assicurato all’interno delle Dipendenze, i quali saranno indennizzati con il limite di indennizzo pari alla somma assicurata per la garanzia Dipendenze e con uno scoperto sempre operante pari al 20%, con il minimo di euro 300,00. La presente garanzia è prestata con il limite d’indennizzo pari a euro 300,00 per ciascun singolo oggetto.
La presente copertura non opera in nessun caso per oggetti pregiati, preziosi, valori e denaro.
L’impresa assicura all’esterno dei locali:
6. Lo scippo
L’assicurazione è operante – esclusivamente per i capi di vestiario, pellicce, oggetti di uso personale o domestico, compresi preziosi e valori e quindi esclusi quelli attinenti ad attività professionali esercitate dall’Assicurato per conto proprio o di terzi – per lo scippo commesso sulla persona dell’Assicurato o dei componenti il nucleo familiare con lui conviventi e risultanti dallo stato di famiglia ed è prestata nei limiti della somma assicurata riportata sul modulo di polizza.
L’assicurazione è operante in tutto il mondo, a condizioni che venga sporta denuncia presso le competenti Autorità e,
nel caso di denuncia xxxxxx, questa deve essere presentata anche davanti alle Autorità italiane.
Art. 28 – GARANZIE IN COPERTURA – EVENTI ASSICURATI
L’Impresa si obbliga a indennizzare l’assicurato dei danni materiali e diretti, causati da:
1. Furto del Contenuto posto nei locali del Fabbricato assicurato e relative dipendenze, a condizione che l’autore del furto
si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:
I. violandone le difese esterne mediante rottura, scasso oppure uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili;
II. per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi
artificiosi o di particolare agilità personale;
III. in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta in un momento successivo alla
chiusura del Fabbricato;
IV. con uso fraudolento di xxxxxx vere smarrite o sottratte all’assicurato o ai suoi familiari risultanti dallo stato di famiglia, per il periodo compreso tra le ore 24 del giorno della denuncia fatta all’Autorità competente della sottrazione o dello smarrimento e le ore 24 del quinto giorno successivo a quello in cui è stata fatta la denuncia.
Per i valori e gli oggetti preziosi custoditi in cassaforte, cassaforte a muro ed armadi corazzati, l’assicurazione è operante a condizione che l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali, abbia violato la cassaforte, cassaforte a muro o l’armadio corazzato mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili;
Se sono previsti in polizza dei mezzi di custodia e questi sono dichiarati al momento della sottoscrizione, per le cose assicurate, l’impresa è obbligata soltanto qualora l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali nei modi sopra descritti, abbia violato tali mezzi mediante rottura o scasso.
2. Rapina o estorsione avvenuta nel Fabbricato contenente le cose assicurate, quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
3. Atti vandalici e guasti al Contenuto compiuti dagli autori del furto, della rapina o dell’estorsione consumati o tentati,
con il limite del 50% della somma assicurata.
4. Atti vandalici, danni causati ai locali e agli infissi compiuti dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati, con il limite del 20% della somma assicurata per la garanzia Mobilio e Arredamento;
5. Le spese documentate con il massimo di Euro 500,00 per l’avvenuta sostituzione delle serrature dei locali contenenti le cose assicurate con altre uguali od equivalenti, nel caso in cui le chiavi siano state sottratte all’Assicurato, ai componenti del suo nucleo familiare, al personale domestico o agli eventuali ospiti oppure in seguito ad un furto commesso con uso fraudolento di chiavi;
6. Le spese documentate per la duplicazione dei documenti personali sottratti all’Assicurato o ai componenti del suo
nucleo familiare con lui conviventi, con il massimo di Euro 500,00;
7. Xxxxxx, rapina, furto ed estorsione degli effetti personali, oggetti preziosi e valori portati con sé all’esterno dei locali che costituiscono abitazione dell’assicurato da parte dell’assicurato stesso e/o dei suoi familiari risultanti dallo stato di famiglia, purché abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età al momento del sinistro. La garanzia è prestata fino al 20% della somma assicurata con il massimo di Euro 1.000,00. Xxxx intendersi compreso il furto subito in seguito a malore della persona derubata, nonché i danni subiti dalle cose assicurate nell’esecuzione dello scippo, rapina o estorsione tentati o consumati. La presente garanzia è prestata entro il territorio dell’Unione Europea, Svizzera, Principato di Monaco, Andorra, Liechtenstein, Repubblica di X. Xxxxxx e Città del Vaticano;
8. Xxxxxx, Xxxxxx, Furto a seguito di infortunio o improvviso malore, all’esterno dei locali contenenti le cose assicurate. In caso di sinistro il denaro sarà indennizzato con il limite del 50% della somma assicurata con il massimo complessivo di Euro 1.000,00;
9. Le spese sanitarie documentate (esclusi i medicinali) conseguenti ad infortunio, subito dall’Assicurato e dai componenti del suo nucleo familiare con lui conviventi, a seguito di scippo o rapina consumati o tentati, indennizzabile a termini della presente Sezione con il limite di Euro 1.000,00.
Art. 28.1 Infedeltà del Personale Domestico
(operante solo se è stato dichiarato in Polizza e corrisposto il premio relativo)
La presente garanzia opera in caso di furto, rapina, appropriazione indebita commessi dal personale domestico (regolarmente assunto secondo le leggi tempo per tempo vigenti) nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti, con l’intenzione di arrecare a sè o ad altri un illecito profitto e a condizione che:
• gli atti idonei al compimento del reato, e la consumazione dello stesso, siano avvenuti durante la validità
dell’assicurazione;
• il reato sia stato accertato dall’Assicurato entro il termine di sei mesi dalla consumazione.
Nel caso in cui da una stessa persona siano state compiute più azioni delittuose, l’Impresa risponderà solo se la prima attività criminosa ha avuto inizio durante la validità dell’assicurazione.
Qualora, nel periodo intercorrente tra dette azioni, l’assicurazione sia venuta a cessare, l’Impresa risponderà unicamente delle perdite derivate dalle azioni consumate anteriormente al termine dell’assicurazione, ancorché le violazioni di legge compiute prima o dopo tale termine siano state considerate agli effetti penali, come costituenti un unico reato.
L’assicurazione non è operativa se il Contraente o l’Assicurato:
1. non denuncia il domestico infedele all’autorità giudiziaria e di costituirsi parte civile con l’obbligo di non revocare la sua costituzione senza il consenso dell’Impresa;
2. addiviene, senza il consenso dell’Impresa, a transazioni con il domestico infedele o con chi per esso.
Art. 29 – CONDIZIONI PARTICOLARI relative al presente Capitolo
Agli effetti del presente Capitolo vale altresì il disposto delle seguenti clausole:
A. Caratteristiche costruttive del fabbricato e Mezzi di Protezione e chiusura dei locali
L’assicurazione di cui al presente Capitolo è prestata a condizione, essenziale ai fini dell’efficacia della medesima, che i
locali contenenti le cose assicurate:
a) siano costruiti e coperti in laterizio, pietra, calcestruzzo, vetro antisfondamento, vetrocemento, cemento armato; sono ammessi legno e metallo in misura non superiore al 20%;
Qualora in caso di sinistro si riscontri che le caratteristiche costruttive dei locali non siano conformi a quanto sopra indicato, si applicherà uno scoperto del 20%;
b) abbiano ogni apertura verso l’esterno – situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale – adeguatamente difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure sia protetta da inferriate di metallo o in lega metallica infisse nel muro o nella struttura dei serramenti. Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci, purché le loro dimensioni non consentano l’introduzione nei locali contenenti le cose assicurate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.
In deroga a quanto sopra, se l’introduzione nei locali avviene in presenza di ponteggi installati per lavori di manutenzione al fabbricato contenente le cose assicurate, l’Impresa applicherà uno scoperto del 20% sull’ammontare del danno indennizzabile.
Inoltre in presenza di persone all’interno dei locali, la garanzia è operante anche se non vengono posti in essere i mezzi di protezione e chiusura delle finestre o porte finestre, ma in questa evenienza si applica lo scoperto del 20%.
B. Impianto di allarme antifurto e/o portoncino blindato (valida se viene indicato Si all’interno del Modulo di Polizza)
In caso di furto avvenuto nei locali contenenti le cose assicurate verrà applicato lo scoperto del 10% qualora:
• siano presenti nell’abitazione l’impianto di allarme antifurto e il portoncino blindato ed entrambi non abbiano le
caratteristiche dichiarate;
• siano presenti nell’abitazione l’impianto di allarme antifurto e il portoncino blindato e l’impianto d’allarme
xxxxxxxxx non sia stato regolarmente attivato ed il portoncino blindato non abbia le caratteristiche dichiarate;
• l’abitazione sia provvista di solo impianto d’allarme antifurto conforme alle caratteristiche dichiarate e non sia
stato regolarmente attivato;
• l’abitazione sia provvista di solo impianto d’allarme antifurto e questo non abbia le caratteristiche dichiarate; Xxxxx scoperto non verrà applicato qualora la difformità sia stata ininfluente ai fini dell’introduzione dei ladri nei locali.
C. Locali di villeggiatura ed alberghi
Per gli oggetti di uso personale dell’Assicurato o dei familiari conviventi, quali capi di vestiario, pellicce, preziosi e valori, la garanzia rimane operante con il massimo del 10% delle rispettive somme assicurate e con il massimo di Euro 2.000,00 per sinistro e per anno, anche se gli oggetti stessi sono portati in fabbricati destinati a locali di villeggiatura o alberghi ovunque ubicati, purché il sinistro avvenga durante la permanenza temporanea dell’Assicurato o dei suoi familiari conviventi in tali luoghi.
D. Collezioni o raccolte
Le collezioni e le raccolte sono comprese nell’ambito e con i limiti previsti in ciascuna somma assicurata.
Qualora la collezione o la raccolta assicurata venga asportata parzialmente, l’Impresa indennizza soltanto il valore dei
singoli pezzi rubati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione.
E. Trasloco
In caso di trasferimento dell’abitazione principale e di trasloco delle cose assicurate, le garanzie si intendono operanti, nel limite delle rispettive somme assicurate, sia nell’ubicazione indicata in polizza che nella nuova per i sette giorni successivi alla comunicazione di trasferimento. Il contraente o l’assicurato si impegnano a darne avviso scritto all’Impresa prima dell’effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente il trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del giorno successivo a quello in cui l’Impresa ha ricevuto l’avviso, fatto salvo il disposto dell’art. 4 della Sezione B - Condizioni di Assicurazione per il caso in cui il trasloco comporti aggravamento del rischio.
F. Riduzione delle somme assicurate
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza e, in proporzione, anche i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio. È facoltà dell’Impresa reintegrare le somme assicurate su esplicita richiesta del contraente: in tale evenienza il contraente è obbligato a corrispondere il rateo di premio relativo all’importo reintegrato per il tempo intercorrente tra la data in cui ha effetto il reintegro ed il termine del periodo di assicurazione in corso.
L’eventuale reintegro non pregiudica la facoltà dell’Impresa di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 6 della Sezione B
Condizioni di Assicurazione.
X. Xxxxxx non abituale (operante solo se è stato dichiarato in Polizza e corrisposto il premio relativo)
La garanzia furto è operante a prescindere da quale sia la durata della disabitazione per il contenuto riposto nella dimora non abituale, con l’esclusione di oggetti preziosi e valori per i quali la garanzia è limitata al periodo di abitazione da parte dell’assicurato o dei suoi familiari risultanti dallo stato di famiglia.
In caso di sinistro relativo alla dimora non abituale, dichiarato in polizza al momento della sottoscrizione del contratto,
l’impresa applicherà uno scoperto del 20% sull’ammontare del danno indennizzabile.
Art. 30 – FORMA DI ASSICURAZIONE PER IL PRESENTE CAPITOLO
L’assicurazione si intende prestata a “Primo rischio assoluto” (vedi Glossario) e pertanto non si applica la regola proporzionale prevista dall’art. 1907 del Codice Civile. La determinazione del danno è effettuata sulla base del valore a nuovo secondo i criteri e con i limiti indicati agli artt. 64 e 65 della Sezione D Denuncia di sinistro ed indennizzo.
Art. 31 – CONCOMITANZA DI PIU’ SCOPERTI
In concomitanza di più scoperti, verrà applicato un unico scoperto del 30%.
Art. 32 – ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, confische, requisizioni, occupazioni militari, invasioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l’assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti e/o calamità della natura;
c) agevolati con dolo o colpa grave dal contraente, dall’assicurato o se l’assicurato e/o il contraente non sono persone fisiche, dai legali rappresentanti e/o dai soci a responsabilità illimitata;
d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
i. da persone che abitano con il contraente e/o l’assicurato o occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
ii. da incaricati dalla sorveglianza delle cose stesse o dei locali che contengono;
iii. da persone legate al contraente e/o all’assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
iv. da persone del fatto delle quali il contraente o l’assicurato deve rispondere;
e) salvo il caso previsto al precedente art. 29, punto G), avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati; relativamente a gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, non riposti in armadio forte o cassaforte, l’esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno;
f) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso, così come gli altri eventuali pregiudizi; g) ai veicoli targati (esclusi i ciclomotori) e relativi apparecchi fonici;
h) causati da uso del codice segreto P.I.N. da parte di soggetti diversi dall’assicurato;
i) verificatisi nel momento in cui non risultino operanti i sistemi di sicurezza poiché, pur essendo installati, risultino guasti e/o non adeguatamente manutenuti e/o non attivati da chi ne aveva titolo.
Art. 33 – RECUPERO DELLE COSE RUBATE
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’assicurato deve darne avviso all’Impresa appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà dell’Impresa, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l’assicurato rimborsi all’Impresa l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece l’Impresa ha indennizzato il danno solo in parte, l’assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dall’Impresa per le stesse ovvero di farle vendere.
In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene calcolato nuovamente l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla data di avviso del sinistro, l’Impresa è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L’assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare all’Impresa le cose recuperate che siano d’uso personale o domestico, salvo il diritto dell’Impresa di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.
CAPITOLO 3 – ALTRI DANNI
Art. 34 – ACQUA CONDOTTA
È possibile sottoscrivere la presente garanzia solo se è stato sottoscritto il Capitolo I – Incendio.
(garanzia operante solo se è stata sottoscritta in Polizza e corrisposto il premio relativo)
L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati al fabbricato ed al contenuto, per la fuoriuscita d’acqua a seguito di gelo, di occlusione e/o di rottura accidentale di pluviali, grondaie, tubazioni e condutture di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato, inclusi quelli interrati. L’Impresa indennizza altresì i danni materiali e diretti causati da occlusione di tubazioni e condutture di impianti idrici che la contengono nonché rigurgito di fognature. Tale garanzia è prestata con una franchigia di Euro 200,00.
Per i danni provocati dal gelo, in caso di uno o più sinistri avvenuti nel medesimo periodo assicurativo annuo, l’indennizzo
complessivo non potrà superare la somma di Euro 1.500,00 con il massimo per singolo sinistro di Euro 1.000,00.
Art. 34.1 - Danni a Terzi
Con riferimento al Capitolo IV - Responsabilità Civile verso terzi ed alle condizioni tutte per la stessa previste, l’Impresa si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, sino ad un massimo di Euro 200.000,00, di quanto questi sia tenuto a pagare in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi di cui all’art. 34 – Acqua Condotta.
In caso di sinistro che interessi tale garanzia verrà applicata una franchigia di Euro 200,00.
Art. 34.2 - Danni a cose in locali interrati o semi interrati
L’esborso massimo dell’Impresa, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, relativamente ai danni a cose in locali interrati o semi interrati, non potrà superare la somma di Euro 20.000,00 ad eccezione degli autoveicoli per i quali sarà operante l’intero massimale. In caso di sinistro verrà applicata una franchigia di Euro 200,00.
Art. 34.3 – Condutture ed impianti fissi ed interrati
L’esborso massimo dell’Impresa, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, relativamente a condutture ed impianti fissi ed interrati del fabbricato, non potrà superare per sinistro e per anno la somma di Euro 3.000,00.
In caso di sinistro verrà applicata una franchigia di Euro 200,00.
Art. 34.4 – Rimborso Consumo di Acqua
L’Impresa rimborsa il costo del consumo dell’acqua derivante da sinistro indennizzabile a termini della presente garanzia. Tale importo sarà determinato sull’eccedenza degli importi pagati, riferito al periodo in cui si è verificata la rottura, calcolato sulla media delle bollette dell’anno precedente.
L’Impresa indennizzerà in nessun caso importo superiore ad Euro 500,00 nei limiti della somma assicurata; verrà inoltre
applicata una franchigia di Euro 50,00.
Art. 35 – SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEL DANNO
È possibile sottoscrivere la presente garanzia solo se è stato sottoscritto il Capitolo I – Incendio.
(garanzia operante solo se è stata sottoscritta in Polizza e corrisposto il premio relativo)
L’Impresa, a seguito di fuoriuscita d’acqua in caso di occlusione e/o di rottura accidentale di pluviali, grondaie, tubazioni e condutture di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento, anche a seguito di gelo, al servizio del fabbricato assicurato, rimborsa le spese necessariamente sostenute e documentate per riparare o sostituire le parti di condutture e dei relativi raccordi, che hanno dato origine allo spargimento d’acqua e le spese sostenute e documentate per la demolizione ed il conseguente ripristino delle parti del fabbricato oggetto dell’intervento.
Per ogni sinistro il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato con detrazione di una franchigia di Euro 150,00 e sino alla
concorrenza di Euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Inoltre in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell’Assicurato e posti al servizio del fabbricato assicurato, accertata dall’Azienda di Distribuzione e comportante da parte dell’Azienda stessa il blocco dell’erogazione, l’impresa indennizza le spese sostenute e documentate per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas e le spese necessariamente sostenute e documentate per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato.
Per ogni sinistro il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato con detrazione di una franchigia di Euro 150,00 e sino alla
concorrenza di Euro 1.500,00 per sinistro e per annualità assicurativa.
Art. 36 – ESCLUSIONI RELATIVE ALLE GARANZIE ACQUA CONDOTTA E SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEL DANNO
Sono esclusi i danni:
a) derivanti da infiltrazione di acqua (anche piovana) non conseguenti a rottura di tubazioni o condutture; b) i danni causati da umidità o stillicidio;
c) i danni da traboccamento o rigurgito della rete fognaria non di esclusiva pertinenza del Fabbricato assicurato o di proprietà Pubblica;
d) i danni da gelo:
⮚ verificatisi in condutture installate all’esterno del fabbricato assicurato, anche se interrate;
⮚ avvenuti in fabbricati sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.
Art. 37 – FENOMENO ELETTRICO (Danni Elettrici ad Apparecchiature ed impianti)
È possibile sottoscrivere la presente garanzia solo se è stato sottoscritto il Capitolo I – Incendio.
(garanzia operante solo se è stata sottoscritta in Polizza e corrisposto il premio relativo)
L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati al fabbricato ed al contenuto (se assicurati con la relativa somma presente sul modulo di Polizza) in conseguenza di fenomeno elettrico ad apparecchiature ed impianti elettrici ed elettronici, compresi elettrodomestici, per effetto di correnti, scariche elettriche, elettricità atmosferica od altri fenomeni elettrici, anche se conseguenti a fulmine.
In caso di sinistro, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 15% con il minimo di
Euro 50,00.
La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto con il limite indicato in polizza per ciascun periodo assicurativo.
L’Impresa non risponde dei danni:
a) causati da usura, da carenza di manutenzione o da manomissione;
b) causati da imperizia e negligenza degli addetti durante le fasi di montaggio, manutenzione o revisione, nonché i danni comunque verificatisi durante le operazioni di collaudo;
c) dovuti a difetti noti all’assicurato all’atto della stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.
Art. 37.1 - Riduzione delle somme assicurate
Relativamente alla garanzia Fenomeno elettrico di cui all’art. 37, dopo ogni sinistro indennizzato a termini di polizza, la somma assicurata si riduce, con effetto immediato e sino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile, al netto di eventuali scoperti senza corrispondente restituzione del premio.
Il Contraente può richiedere il reintegro di tali somme assicurate. In tal caso la somma assicurata sarà reintegrata nel valore originario; il Contraente si impegna a pagare il corrispondente pro-rata di premio in coincidenza con il pagamento dell’indennizzo.
L’eventuale reintegro non pregiudica la facoltà dell’Impresa di recedere dal contratto.
Art. 38 – VETRI, CRISTALLI
È possibile sottoscrivere la presente garanzia solo se è stato sottoscritto il Capitolo I – Incendio.
(garanzia operante solo se è stata sottoscritta in Polizza e corrisposto il premio relativo)
L’Impresa indennizza, sino ad un massimo di Euro 800,00, la rottura accidentale di tutte le lastre, piane o curve, di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro, anche se lavorate o decorate, facenti parte del Contenuto o parte del Fabbricato, in quanto assicurati, e stabilmente collocate su vetrine, porte finestre, tavoli, mensole e simili purché collocate all’interno dei locali assicurati.
Xxxxxx intendersi esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedono la prestazione di operai; b) dovuti a installazione difettosa o a difetto di costruzione nonché a rigature e/o scheggiature.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 80,00. La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto con il limite di Euro 800,00 per ciascun periodo assicurativo.
Art. 39 – ESCLUSIONI COMUNI RELATIVE AL PRESENTE CAPITOLO – ALTRI DANNI
L’Impresa non indennizza i danni:
a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare e invasione;
b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) causati con dolo e colpa grave del Contraente, dell’Assicurato e dei componenti dei loro nuclei familiari e delle persone delle quali devono rispondere;
d) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, maremoti e frane.
CAPITOLO 4 - RESPONSABILITÀ CIVILE
Art. 40 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa si obbliga – fino alla concorrenza dei massimali indicati in polizza – a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a Terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti, deterioramento o distruzione di cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell’ambito dell’attività extraprofessionale.
Art. 41 – RESPONSABILITÀ CIVILE VITA PRIVATA
(garanzia operante solo se è stata sottoscritta in Polizza e corrisposto il premio relativo)
L’assicurazione vale inoltre:
a) per la responsabilità civile dei familiari risultanti dallo stato di famiglia;
b) per la responsabilità civile che possa derivare all’assicurato da fatto illecito cagionato da persone delle quali debba rispondere (figli minori e collaboratori familiari);
c) per la responsabilità civile di ogni altra persona stabilmente convivente e residente con l’assicurato, risultante dallo
stato di famiglia.
L’assicurazione vale altresì per le responsabilità derivanti:
d) dalla proprietà e/o conduzione di locali adibiti a uffici o studi professionali, se comunicanti con l’abitazione, avvenuti durante l’orario di apertura al pubblico;
e) per i danni provocati dai figli minori dell’Assicurato, temporaneamente affidati a parenti o affini;
f) da intossicazione od avvelenamento causati da cibi o bevande preparate o somministrate dall’assicurato, purché dette
fattispecie si concretizzino entro 12 ore e siano documentate attraverso referti medici;
g) per i danni provocati dai componenti del nucleo familiare dell’Assicurato in relazione all’attività di babysitter;
h) dalla proprietà o uso di giocattoli anche a motore (esclusi droni e simili), golfcars e veicoli a motore destinati all’uso da parte di bambini o invalidi non soggetti all’assicurazione obbligatoria di cui al Codice delle Assicurazioni Private Dlgs 7 settembre 2005 n. 209 e relativi regolamenti di attuazione;
i) dalla proprietà e/o uso di biciclette anche con servo assistenza a batteria;
j) dall’esercizio di attività sportive a carattere ricreativo purché non praticate sotto l’egida di Federazioni ovvero per cui l’assicurato percepisca una qualche forma di retribuzione;
k) dalla proprietà di cani, gatti, altri animali domestici da compagnia e di animali da sella (cavalli, asini e muli), compresa
la responsabilità di coloro che, su richiesta dell’assicurato, detengano a titolo oneroso i suddetti animali. In tutti i casi
l’Impresa applicherà una franchigia pari a Euro 200,00, salvo il caso degli animali da sella ove detta franchigia s’intende
elevata a euro 1.000,00.
Restano espressamente esclusi gli animali selvatici di qualsiasi specie.
l) dagli infortuni sofferti dai collaboratori familiari e dai dipendenti, in occasione dell’espletamento delle loro mansioni (escluse le malattie professionali), a condizione che questi siano in regola con tutti gli adempimenti previsti dalle norme vigenti, nessuno eccettuato, idem compreso la denuncia nominativa e l’assicurazione obbligatoria presso l’INAIL.
La garanzia comprende anche le somme che l’assicurato debba pagare a seguito di esercizio dell’azione di regresso da parte dell’INAIL.
L’assicurazione deve intendersi limitata esclusivamente al caso di morte e di lesioni personali da cui sia derivata un’invalidità permanente di grado superiore al 5% calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati DPR 30.06.1965 n. 1124;
m) dalla guida o messa in moto di veicoli e natanti a motore – da parte dei figli dell’assicurato minori di anni 16 – in violazione delle norme prescritte dalla legge per la loro guida ed uso e ad insaputa di genitori, con esclusione comunque dei danni subiti dai veicoli guidati e per il solo caso di rivalsa dell’assicuratore della Responsabilità Civile Auto in conformità alla Legge n. 990/69 e successive modifiche;
n) per danni provocati in qualità di trasportato su autoveicoli, motoveicoli e natanti di proprietà altrui, per danni provocati a Xxxxx non trasportati sui medesimi con esclusione dei danni arrecati ai veicoli stessi;
o) a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, da interruzione o sospensione – totale o parziale – dell’utilizzo di beni di Terzi nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, con il limite di Euro 20.000,00 per periodo annuo di assicurazione e con detrazione di una franchigia di Euro 500,00;
p) per i danni da incendio, esplosione o scoppio di veicoli o natanti a motore che non siano in circolazione su strade di uso pubblico o aree ad esse equiparate. La presente garanzia comprende i danni arrecati ai locali di proprietà di terzi (box o rimesse private) anche se locati all’Assicurato;
q) per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio, di cose dell’assicurato o da lui detenute, purché tali
eventi avvengano fuori dalla sua abitazione.
Qualora l’Assicurato affitti un’abitazione per villeggiatura, l’Impresa risponde delle somme che l’Assicurato stesso sia tenuto a pagare nei casi di sua responsabilità a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile per i danni materiali e diretti causati ai locali tenuti in locazione e all’arredamento ivi contenuto; questa garanzia si intende prestata nei limiti del massimale di garanzia per danni a cose ma con un limite di risarcimento di Euro 30.000,00 per sinistro.
Art. 42 – RESPONSABILITÀ CIVILE DELL’ABITAZIONE
(garanzia operante solo se è stata sottoscritta in Polizza e corrisposto il premio relativo)
L’assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni di cui debba rispondere in proprio, nonché, per la quota a suo carico, per i danni dalla proprietà e/o conduzione del Fabbricato adibito ad abitazione principale, compresi i relativi impianti, dipendenze, giardini, strade private, alberi anche ad alto fusto, attrezzature sportive e piscine, recinzioni in genere, nonché cancelli automatici.
In conformità a quanto previsto dalla definizione di Fabbricato, se il Fabbricato fa parte di un condominio l’Assicurazione comprende tanto i danni di cui l’assicurato debba rispondere in proprio quanto la quota proporzionale a suo carico dei danni derivanti dalla proprietà comune, escluso ogni maggior onere conseguente al suo obbligo solidale con gli altri condomini.
Deve intendersi compresa la responsabilità dell’assicurato per i lavori di ordinaria manutenzione nonché la responsabilità dell’assicurato quale committente per i lavori di straordinaria manutenzione, anche se rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto Legislativo n. 81/08 e successive ed eventuali modifiche. La presente estensione di garanzia è operante a condizione che i lavori siano effettuati con le prescritte licenze edilizie e comunque in conformità alle disposizioni di legge vigenti.
L’assicurazione comprende inoltre la responsabilità civile per i danni da caduta neve.
Art. 43 – RESPONSABILITÀ CIVILE BED AND BREAKFAST
(garanzia operante solo se è stata sottoscritta in Polizza e corrisposto il premio relativo)
La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato e al suo nucleo familiare (vedi art. 41, lett. c) dall’attività di gestione di un Bed & Breakfast.
L’operatività della copertura è espressamente subordinata al congiunto ricorrere delle seguenti condizioni:
1. l’attività deve essere in regola con tutte le prescrizioni normative applicabili alla fattispecie, nessuna eccettuata; 2. l’attività deve essere svolta nell’abitazione ove il Contraente ha la sua residenza anagrafica;
3. l’attività comporta l’utilizzo di un numero massimo di camere pari a cinque;
4. l’attività prevede la possibilità di ospitare contemporaneamente all’interno dell’abitazione un numero massimo di clienti pari a 15.
La garanzia comprende esclusivamente i danni derivanti dalla somministrazione ai clienti, limitatamente alla prima colazione, di generi alimentari e opera purché:
• i prodotti siano confezionati e non abbiano subito alcuna manipolazione da parte del Contraente;
• la somministrazione e il danno siano avvenuti durante il periodo di validità dell’assicurazione. Sono esclusi anche i danni:
🗸 dovuti a difetto originario dei generi alimentari somministrati;
🗸 subiti dalle cose di proprietà e/o comunque detenute dai clienti, indipendentemente dai motivi che li hanno originati.
Per i danni patiti da cose di proprietà dei Clienti – unicamente nel caso in cui detti danni siano derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose di proprietà del Contraente – la garanzia opera con un limite di risarcimento pari a Euro 30.000,00 per sinistro.
I clienti sono considerati terzi, sempreché non rientrino tra i soggetti indicati all’art.47.
Art. 44 – RESPONSABILITÀ CIVILE VENATORIA
L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all’assicurato:
1. dall’uso personale e quale proprietario (escluso l’affidamento a terzi anche a titolo gratuito) di armi da fuoco a scopo di caccia;
2. dall’uso personale per l’esercizio della caccia.
L’assicurazione vale per i danni che avvengono esclusivamente all’interno della Repubblica Italiana.
Sono esclusi:
a) i danni derivanti da armi da fuoco destinate per loro natura ad attività diversa dalla caccia;
b) danni cagionati a persone o cose al di fuori della battuta della caccia, restando espressamente esclusi i danni in itinere;
c) danni cagionati dall’utilizzo di polvere da sparo, di armi bianche, di esplosivi e di sostanze chimiche.
Art. 45 - ESCLUSIONI
L’assicurazione non comprende i danni:
a) derivanti dall’esercizio di attività professionali, di industria o di commercio;
b) derivanti dall’esercizio di una professione od attività comunque retribuita, salvo quanto previsto all’articolo 41 lettera d) e g);
c) derivanti da furto o appropriazione indebita;
d) derivanti dalla proprietà, possesso, guida ed uso di mezzi aerei, di navigazione, di locomozione a motore o trasporto in genere, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 41 lettera h), i), m), n) e p);
e) derivanti da proprietà ed uso di unità naviganti a motore, a vela con motore ausiliario e di aeromobili; f) conseguenti ad inadempienze di obblighi contrattuali, amministrativi e fiscali;
g) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati da: inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo;
h) derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 42;
i) da detenzione o impiego di esplosivi o di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
j) derivanti dalla pratica del paracadutismo e degli sport aerei in genere;
k) a cose che le persone assicurate detengano a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
l) derivanti dalla detenzione a qualsiasi titolo di animali non domestici e di animali selvatici;
m) derivanti dall’esercizio dell’attività venatoria salvo che non sia stata acquistata la garanzia Rc Attività Venatoria e pagato il relativo premio;
n) derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
o) responsabilità, di qualsiasi natura e comunque occasionata, direttamente o indirettamente derivante, seppure in parte, dall’asbesto o amianto da una qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura asbesto;
p) conseguenti all’esercizio di attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e comunque retribuite, salvo unicamente quanto previsto dal precedente art. 43 – Rc Bed and Breakfast;
q) causati da dolo dell’Assicurato/Contraente o dei loro familiari conviventi;
r) derivanti dalla fuoriuscita d’acqua per l’occlusione o la rottura accidentale, anche a seguito di gelo, delle condutture degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento del fabbricato, salvo che non sia stata acquistata la garanzia Acqua Condotta art. 34;
s) causati alle cose altrui da incendio, esplosione o scoppio di cose dell’Assicurato o da lui detenute quando tali eventi (incendio, esplosione e scoppio) si siano verificati in abitazioni di proprietà o in conduzione all’Assicurato (questi eventi sono assicurabili con la garanzia Ricorso terzi prevista al Capitolo I – Incendio);
Art. 46 – ESTENSIONE TERRITORIALE
La garanzia opera nell’ubicazione del rischio indicata sul modulo di polizza per la Responsabilità Civile dell’abitazione e in tutta l’Unione Europea per gli altri rischi.
Art. 47 – PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
Ai fini della presente assicurazione non sono considerati Terzi:
• ai soli fini della Responsabilità Civile derivante dalla Proprietà dell’abitazione: se conviventi, il coniuge, i parenti e gli affini dell’Assicurato.
• ai soli fini della Responsabilità Civile della Vita Privata: il coniuge, il convivente di fatto, i genitori e i figli dell’Assicurato compresi i minori in affidamento, nonché, se convivente, qualsiasi parente od affine e risultante dallo stato di famiglia.
Art. 48 – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso scritto all’Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure all’Impresa, entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 del Codice Civile).
Art. 49 – GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI
L’Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’assicurato stesso. L’Impresa si impegna a proseguire nella difesa penale dell'assicurato fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione della parte lesa. Sono a carico dell’Impresa le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Impresa ed assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L’Impresa non riconosce spese incontrate dall’assicurato per legali o tecnici che non siano espressamente da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 50 – ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Il Contraente o l’Assicurato deve comunicare per iscritto all’Impresa l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (articolo 1910 del Codice Civile).
CAPITOLO 5 – ASSISTENZA
Art. 51 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa si obbliga a garantire, secondo le modalità ed i limiti di seguito precisati:
Tutte le seguenti prestazioni hanno valore solo sul territorio nazionale Italiano
a) l’invio di un elettricista a domicilio: in caso di mancanza improvvisa di corrente elettrica in tutta la casa a seguito di guasto o corto-circuito dell'impianto elettrico del domicilio dell'assicurato, la Centrale Operativa 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, provvede ad attivare un tecnico elettricista presso l'abitazione. Sono a carico dell’Impresa il diritto d'uscita, il trasferimento del tecnico e la manodopera per la risoluzione dell’emergenza fino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro. Sono a carico dell’assicurato la manodopera eccedente, i costi relativi ad eventuali pezzi di ricambio e il materiale utilizzato per la riparazione. La prestazione è garantita sino a 3 eventi per anno assicurativo. Non danno luogo alla prestazione:
1) i guasti al cavo di alimentazione dell’abitazione;
2) l’interruzione della fornitura elettrica da parte dell’ente erogatore;
3) il corto circuito provocato da imperizia, negligenza o dolo dell’Assicurato.
b) l’invio di un idraulico a domicilio: in caso di otturazione/rottura delle tubature fisse o mobili dell'impianto idraulico o igienico sanitario del domicilio dell'assicurato e conseguente allagamento e/o infiltrazione e/o mancanza d'acqua in tutta la casa, la Centrale Operativa provvede 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, ad attivare un tecnico idraulico presso l'abitazione. Sono a carico dell’Impresa il diritto d'uscita, il trasferimento del tecnico e la manodopera per la risoluzione dell’emergenza fino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro. Sono a carico dell'assicurato la manodopera eccedente, eventuali pezzi di ricambio e il materiale utilizzato per la riparazione. La prestazione è garantita sino a 3 eventi per anno assicurativo. Non danno luogo alla prestazione:
1) l’interruzione della fornitura da parte dell’ente erogatore;
2) il semplice guasto di xxxxxxxxx o la loro otturazione;
3) negligenza dell’Assicurato;
4) rottura di tubature esterne all’edificio.
c) l’invio di un fabbro a domicilio, in caso di:
1) furto, smarrimento, rottura delle chiavi o della serratura della porta d'ingresso;
2) furto o tentato furto al domicilio che compromettano la funzionalità della porta d'ingresso, fissi ed infissi e non
garantiscano la sicurezza della stessa;
la Centrale Operativa provvede 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, ad attivare un fabbro presso l'abitazione. Sono a carico dell’Impresa il diritto d'uscita, il trasferimento del tecnico e la manodopera per la risoluzione dell’emergenza fino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro. Sono a carico dell'assicurato la manodopera eccedente, eventuali pezzi di ricambio e il materiale utilizzato per la riparazione.
La prestazione è garantita sino a 3 eventi per anno assicurativo;
d) il soggiorno in albergo: qualora uno degli eventi che possono generare le prestazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c) oppure un sinistro indennizzabile a termini della presente polizza per furto, tentato furto, guasti cagionati dai ladri, atti vandalici, incendio, fulmine o scoppio, rendano inagibile la casa, la Centrale Operativa organizzerà il soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione) dell'assicurato e dei familiari risultanti dallo Stato di Famiglia fino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro.
Non danno luogo alla prestazione le spese di albergo diverse da quelle sopra indicate. La prestazione è garantita sino
a 3 eventi per anno assicurativo;
e) il rientro immediato: qualora uno degli eventi che possono generare le prestazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c) oppure un sinistro indennizzabile a termini della presente polizza per furto, tentato furto, guasti cagionati dai ladri, atti vandalici, incendio, fulmine o scoppio, rendano necessario e improrogabile il rientro all’abitazione principale dell’assicurato in viaggio o di un suo familiare risultante dallo Stato di Famiglia, la Centrale Operativa organizzerà il rientro immediato dell'assicurato o del familiare risultante dallo Stato di Famiglia fornendo un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata, fino ad un massimo complessivo di Euro 400,00 per sinistro. Nei casi in cui l’Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, la Centrale Operativa metterà a disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso, tenendo l’Impresa a proprio carico la relativa spesa.
La prestazione non viene erogata se l’assicurato nel contattare la Centrale Operativa, non fornisca adeguata motivazione
delle cause che rendono non procrastinabile il rientro.
La prestazione è garantita sino a 3 eventi per anno assicurativo;
f) invio di un sorvegliante: qualora uno degli eventi che possono generare le prestazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c) oppure un sinistro indennizzabile a termini della presente polizza per furto, tentato furto, guasti cagionati dai ladri, atti vandalici, incendio, fulmine o scoppio, rendano necessaria la salvaguardia del Contenuto dell’abitazione, la Centrale Operativa organizzerà la vigilanza dell’abitazione ovvero la custodia del Contenuto dell’abitazione riposto nel luogo indicato dall’assicurato per il tempo necessario a ripristinare la sicurezza dell’abitazione. Sono a carico dell’Impresa le relative spese fino a un massimo di 48 ore. La prestazione è garantita sino a 3 eventi per anno assicurativo.
g) Pensione per gli animali domestici di proprietà dell’assicurato: qualora uno degli eventi che possono generare le prestazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), oppure un sinistro indennizzabile a termini della presente polizza per furto, tentato furto, guasti cagionati dai ladri, atti vandalici, incendio, fulmine o scoppio, rendano necessaria la salvaguardia degli animali domestici di proprietà dell’assicurato, quali cani o gatto, la Centrale Operativa organizzerà il
pensionamento di tali animali per il periodo di inagibilità dei locali e comunque per un numero di giorni non superiore a 10. Sono a carico dell’Impresa le relative spese fino a un massimo di 200,00 Euro per sinistro. Le seguenti prestazioni saranno fornite dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 18,00, esclusi i giorni gestivi infrasettimanali. La prestazione è garantita sino a 3 eventi per anno assicurativo.
h) Trasloco: Qualora si verifichi un sinistro che renda inabitabile l’abitazione dell’Assicurato per un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data del sinistro stesso, la Centrale Operativa organizzerà il trasloco della mobilia dell’Assicurato nella nuova abitazione o deposito ubicato in Italia, tenendo l’Impresa a proprio carico il costo relativo al trasloco stesso fino al massimo di euro 500,00.
Resta a carico dell’Assicurato il costo dell’eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco. L’ Assicurato dovrà richiedere l’effettuazione della presente prestazione entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data del sinistro. Nel caso in cui, in seguito al sinistro che ha reso inabitabile la sua abitazione, l’Assicurato abbia già provveduto a trasportare una parte o la totalità degli oggetti ivi presenti presso altri luoghi, la Centrale Operativa effettuerà il trasloco dei soli oggetti rimasti nell’abitazione.
La prestazione è garantita sino a 3 eventi per anno assicurativo.
Art. 52 – ESCLUSIONI
Sono escluse le prestazioni per eventi causati da:
a) atti di guerra, rivoluzioni, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e di vandalismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni;
b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, altri fenomeni naturali e atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
c) sviluppo comunque insorto, controllato o no, d’energia nucleare o di radioattività; d) dolo dell'assicurato.
L’Impresa non risponde delle spese sostenute dall'assicurato senza le preventive autorizzazioni da parte della Centrale Operativa. Se l'assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. Per qualsiasi richiesta di informazione l'assicurato deve rivolgersi direttamente alla Centrale Operativa, restando inteso che il contraente è esente da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alle prestazioni dell'assicurazione.
La Centrale Operativa non è responsabile per ritardi o impedimenti che possano insorgere durante l'esecuzione delle prestazioni di assistenza, in caso di interventi delle Autorità locali che vietino l'intervento ovvero dovuti a cause di forza maggiore. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, si applicano le disposizioni di legge.
I diritti nei confronti dell’Impresa si prescrivono entro il termine di 2 anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, in conformità con quanto previsto dall’art. 2952 del Codice Civile.
A parziale deroga di quanto previsto all’articolo 1910 del Codice Civile, all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Impresa Assicuratrice e specificatamente a Nobis Compagnia di Assicurazioni, nel termine di tre giorni pena la decadenza del diritto all’indennizzo. Nel caso in cui altra Impresa attivasse le presenti prestazioni di assistenza, saranno operanti nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso dell’Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall’Impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione di assistenza.
Art. 53 – MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA
In caso di necessità o di richiesta di prestazione, l'assicurato dovrà chiamare la Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno al
numero verde 800.894148
(x00.000.0000.000 per chi chiama dall’estero)
ovvero qualora particolari esigenze tecniche lo impediscano, al numero 039.9890.001.
L'assicurato o chi per lui dovrà in ogni caso comunicare con precisione:
1. nome e cognome;
2. numero di polizza;
3. indirizzo e recapito telefonico;
4. luogo dove si trova e recapito ove contattarlo in caso di bisogno.
L'inadempimento di tale obbligo comporta la perdita del diritto alla prestazione.
La Centrale operativa potrà richiedere all’Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza. In ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese.
CAPITOLO 6 – TUTELA LEGALE
Art. 54 – AMBITO DI APPLICAZIONE
L’Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste nella presente polizza, l'onere dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale a seguito di un sinistro rientrante nella copertura assicurativa ai sensi del successivo art. 62 – Oggetto dell’assicurazione.
L'assicurazione, pertanto, è prestata per le spese, competenze ed onorari dei professionisti liberamente scelti dall’assicurato:
a) per l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio;
b) peritali: Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) nella misura della competenza liquidata dal Giudice e Consulente Tecnico di
Parte (CTP);
c) per l’intervento di un informatore (investigatore privato) per la ricerca di prove a difesa;
d) di giustizia nel processo penale (art. 535 del Codice di Procedura Penale);
e) per un legale e/o perito di controparte, in caso di soccombenza dell'assicurato con condanna alle spese, nella misura
liquidata dal Giudice;
f) per arbitrati rituali e/o irrituali, compreso l’arbitrato e azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazioni (escluso Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.), atte a riconoscere il diritto dell’assicurato al risarcimento e/o quantificazione dello stesso, per un valore di lite non inferiore ad Euro 1.000,00;
g) per transazioni preventivamente autorizzate dall’Impresa;
h) per formulazioni di ricorsi ed istanze da presentarsi alle Autorità competenti.
Art. 55 – ESCLUSIONI
Sono esclusi dalla garanzia:
a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere; b) gli oneri fiscali;
c) le spese, competenze ed onorari attinenti a controversie di recupero del credito, intendendo per tali sia le ipotesi in cui l’assicurato rivesta la qualifica di creditore sia l’ipotesi in cui sia soggetto passivo della controversia (debitore);
d) le spese, competenze ed onorari per controversie in materia amministrativa, fiscale e tributaria; e) le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da fatti dolosi dell'assicurato;
f) le spese, competenze ed onorari per controversie relative a successioni, donazioni;
g) le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da compravendita e/o permuta di immobili, terreni e beni mobili registrati;
h) le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da contratti di locazione; i) le spese per controversie nei confronti di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A..;
j) le spese per controversie tra assicurati (più persone assicurate nell’ambito dello stesso contratto); k) le tasse di registro;
l) i sinistri:
I. derivanti dalla circolazione di aeromobili, natanti e veicoli di proprietà e/o condotti dall’assicurato;
II. relativi a reciproci rapporti fra soci, amministratori e società, nonché a fusioni, trasformazioni e modifiche societarie;
III. che comportino controversie con enti previdenziali ovvero controversie in materia di assistenza obbligatoria, nonché vertenze relative all’assegnazione di appalti;
IV. verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
Art. 56 – ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione vale per i sinistri processualmente trattabili:
a) per vertenze di natura extracontrattuale e penale: in Europa geografica, compresi i Paesi del bacino del Mediterraneo;
b) per vertenze di natura contrattuale: nei paesi dell’Unione Europea, Svizzera, Principato di Monaco, Andorra,
Liechtenstein, Repubblica di X. Xxxxxx e Città del Vaticano.
Art. 57 – COESISTENZA CON ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE
Limitatamente al caso in cui l’assicurato debba rispondere per danni arrecati a Terzi o sia convenuto in giudizio in sede civile, l’assistenza legale viene prestata dalla Compagnia di assicurazione che presta la copertura per la Responsabilità Civile per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell’art. 1917, terzo comma del Codice Civile. Pertanto l’Impresa non sarà tenuta ad alcun intervento se non ad integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto dalla Compagnia di assicurazione che presta la copertura per la Responsabilità Civile, con un massimale annuo di Euro 3.000,00.
Art. 58 – DECORRENZA DELLA GARANZIA
La garanzia viene prestata per sinistri determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della polizza, e precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione.
I fatti che hanno dato origine al sinistro si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo di tali atti.
Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.
Art. 59 – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l'assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all’Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure all’Impresa. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile. Unitamente alla denuncia l'assicurato è tenuto a fornire all’Impresa tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari.
In ogni caso l'assicurato deve trasmettere all’Impresa, con la massima urgenza, gli atti giudiziari e, comunque, ogni altra
comunicazione relativa al sinistro al seguente indirizzo:
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Centro Direzionale Colleoni
Viale Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 21 - 20864 Xxxxxx Xxxxxxx (MB)
Art. 60 – GESTIONE DEL SINISTRO
L’assicurato, dopo avere fatto all’Impresa la denuncia del sinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa comunicherà il proprio benestare e l’assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modificazioni.
L'assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare.
L’assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal legale devono essere trasmessi all’Impresa.
In caso di disaccordo tra l’assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri di cui uno scelto dall’assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato.
Art. 61 – SCELTA DEL LEGALE
Qualora non sia possibile definire la controversia in sede stragiudiziale, ovvero in caso di conflitto d’interessi tra l’Impresa e l’assicurato, quest’ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove l’assicurato ha il proprio domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo all’Impresa. La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall’assicurato, il quale fornirà altresì la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.
Art. 62 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Con riferimento all’art. 54, la garanzia opera esclusivamente in merito ai sinistri accaduti nell’ambito dell’attività extraprofessionale dell’assicurato e nella sua qualità di proprietario del Fabbricato indicato in polizza e si riferisce ai seguenti casi:
a) danni subiti dall’assicurato, in conseguenza di fatti/atti di altri soggetti;
b) controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti/atti dell’assicurato;
c) difesa penale per reato colposo o contravvenzione per atti commessi o attribuiti, compresi imputazioni conseguenti alla proprietà o conduzione dell’abitazione principale e/o secondaria indicate in polizza, nonché contravvenzioni originariamente comminate;
d) lavori di modifica, ampliamento ristrutturazione dell’abitazione principale o secondaria indicate in polizza (anche ai sensi della Legge n. 494/96, in qualità di committente), a condizione che l’importo dei lavori sia compreso tra Euro 1.000,00 e Euro 150.000,00;
e) spese legali di avvocato domiciliatario per giudizi civili di valore superiore a Euro 5.000,00. Nel caso in cui l’assicurato debba recuperare danni nei confronti di Xxxxx, qualora il Legale fiduciario prescelto dall’assicurato nella propria città di residenza non abbia studio nel luogo ove ha sede l’Autorità giudiziaria competente e debba farsi rappresentare da altro professionista, l’Impresa corrisponderà anche le spese occorrenti per il Legale domiciliatario. Restano comunque esclusi gli oneri per la trattazione extragiudiziale;
f) controversie di lavoro: tutela dell’assicurato in qualità di dipendente regolarmente assunto, per fatti insorti trascorsi 120 giorni dal perfezionamento del contratto, con il massimale per vertenza di Euro 5.000,00 e di Euro 10.000,00 per anno assicurativo. Sono escluse le spese di soccombenza;
g) contenziosi con il condominio ed i condomini. Azioni relative al contratto di locazione dell’abitazione principale e/o secondaria nei confronti dei/del proprietari/o e/o dei/l locatari/o, escluso lo sfratto, la morosità e determinazione equo canone e/o patti in deroga;
h) controversie nascenti da pretese per inadempienze contrattuali, di controparte, per le quali il valore in lite non sia inferiore a Euro 1.000,00;
i) arbitrato ed azione legale per polizze assicurative aventi per oggetto la copertura degli immobili indicati in polizza.
Art. 63 – QUALIFICA DI ASSICURATO
Oltre all’assicurato stesso, rivestono la qualifica di assicurato anche i suoi familiari risultanti dallo stato di famiglia, nonché i
collaboratori domestici, regolarmente assunti, per fatti/atti accaduti durante l’espletamento delle loro mansioni.
SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO
L’Assicurato dovrà attenersi espressamente alle indicazioni di seguito trascritte per la corretta denuncia del sinistro e la corretta trasmissione all’Impresa della documentazione necessaria all’istruzione del sinistro.
Art. 64 – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso scritto all’Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure all’Impresa,
entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
Il mancato e/o tardivo e/o parziale adempimento di detti obblighi potrebbe pregiudicare – in tutto o in parte – il diritto all’indennizzo ovvero all’esecuzione della prestazione da parte dell’Impresa ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Art. 65 – DENUNCIA DEL SINISTRO
(operante esclusivamente per i capitoli INCENDIO e FURTO)
In caso di sinistro è facoltà dell’assicurato avvisare telefonicamente l’Impresa, contattando il numero verde
800.894148 (x00.000.0000000 per chi chiama dall’estero)
attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, ovvero, qualora particolari esigenze tecniche lo impediscano, il numero 039.9890.001. L’assicurato è comunque tenuto a:
a) inviare per iscritto denuncia all’Intermediario cui è assegnata la polizza oppure all’Impresa entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile;
b) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e per il salvataggio delle cose assicurate; le relative spese sono a carico dell’Impresa secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile;
c) farne nei cinque giorni successivi denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia, per i casi previsti dalla legge, e trasmetterne copia all’Intermediario o all’Impresa; sempre nei cinque giorni successivi denunciare l’eventuale distruzione o sottrazione di titoli di credito anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;
d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la
custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.
L’assicurato deve inoltre:
e) qualora sui medesimi beni e per il medesimo rischio coesistano più assicurazioni, dare avviso del sinistro a tutti gli assicuratori;
f) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino ad avvenuta liquidazione del danno senza avere in conseguenza di ciò
diritto ad indennità di sorta;
g) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose danneggiate, distrutte o sottratte nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dall’Impresa o dai Periti.
Art. 66 – MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA
In caso di necessità o di richiesta di prestazione, l’assicurato dovrà chiamare la Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno al numero verde:
800.894148 (x00.000.0000000 per chi chiama dall’estero)
ovvero qualora particolari esigenze tecniche lo impediscano, al numero 039.9890.001.
L’assicurato o chi per lui dovrà in ogni caso comunicare con precisione:
1. nome e cognome;
2. numero di polizza;
3. indirizzo e recapito telefonico;
4. luogo dove si trova e recapito ove contattarlo in caso di bisogno.
L’inadempimento di tale obbligo comporta la perdita del diritto alla prestazione.
Art. 67 – INDENNIZZO IN FORMA SPECIFICA
In caso di denuncia di un sinistro occorso ai beni dell’Assicurato, l’Impresa al fine di contenere i disagi arrecati dall’evento, potrà assumere direttamente, ove è possibile, l’onere del ripristino delle cose danneggiate avvalendosi di proprie strutture convenzionate.
In tal caso non saranno poste a carico dell’Assicurato eventuali scoperti e/o franchigie previsti dalle garanzie interessate dall’evento denunciato.
GESTIONE DEI RAPPORTI ASSICURATIVI VIA WEB
Il contraente può richiedere le credenziali per l’accesso alla propria area riservata web selezionando nella home page del sito dell’Impresa xxx.xxxxx.xx.xx voce “Xxxxxxxx le tue credenziali” e compilando i dati presenti nell’apposita pagina.
Accertata l’esattezza dei dati inseriti, l’Impresa invia una e-mail all’indirizzo registrato con la login ed una password provvisoria, che dovrà essere sostituita da parte dell’utente al primo nuovo accesso e ogni 6 mesi successivi.
L’accesso all’area riservata da diritto alla consultazione della propria posizione assicurativa relativamente a:
a) le coperture assicurative in essere;
b) le condizioni contrattuali sottoscritte;
c) lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze.
In caso di difficoltà di accesso è possibile ottenere assistenza contattando 24 ore su 24 il Call Center dell’Impresa al numero 039-9890714.
APPENDICE NORMATIVA
In questa sezione vengono richiamate le norme principali citate nel contratto, affinché il contraente possa comprendere meglio i riferimenti di legge.
CODICE CIVILE
Art. 1341 - Condizioni generali di contratto:
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.
Art. 1342 - Contratto concluso mediante moduli o formulari:
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.
Art. 1588 – Perdita e deterioramento della cosa locata
Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.
È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all’uso o al godimento della cosa.
Art. 1589 – Incendio di cosa assicurata
Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l’indennizzo corrisposto dall’assicuratore e il danno effettivo.
Quando si tratta di cosa mobile stimata e l’assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall’assicuratore.
Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell’assicuratore.
Art. 1611 – Incendio di casa abitata da più inquilini
Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall’incendio, proporzionatamente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.
La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l’incendio è cominciato dall’abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l’incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.
Art. 1892 Codice Civile - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave:
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione.
L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
Art. 1893 Codice Civile - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave:
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1894 Codice Civile – Assicurazione in nome o per conto di terzi:
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli art. 1892 e 1893.
Art. 1897 – Diminuzione del rischio
Se il contraente comunica all’assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore (1), l’assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
Art. 1898 - Aggravamento del rischio:
Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato.
L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio.
Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
Art. 1900 – Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell’assicurato o dei dipendenti
L’assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell’assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.
L’assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l’assicurato deve rispondere.
Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell’assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all’assicuratore.
Art. 1901 - Mancato pagamento del premio:
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
Art. 1907 – Assicurazione parziale
Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
Art. 1910 – Assicurazione presso diversi assicuratori
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore .
Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità.
Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori .
Art. 1913 - Avviso all’assicuratore in caso di sinistro:
L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
Art. 1914 – Obbligo di salvataggio
L’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall’assicurato sono a carico dell’assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l’assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L’assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall’assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.
L’intervento dell’assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L’assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall’assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.
Art. 1915 – Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio
L’assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità.
Se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 1916 – Diritto di surrogazione dell’assicuratore
L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
Art. 1917 – Assicurazione della responsabilità civile
Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
L’assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all’assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l’assicurato lo richiede.
Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L’assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l’assicuratore.
Art. 2359 – Società controllate e società collegate
Sono considerate società controllate:
1. le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
2. le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
3. le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa .
Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.
Art. 2952 – Prescrizione in materia di assicurazione
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.
Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.
La comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
La disposizione del comma precedente si applica all’azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell’indennità.
CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
Art. 166 - Criteri di redazione
“Il contratto e ogni altro documento consegnato dall’impresa al contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente.
Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell’assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.”
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Notes
Notes
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è aggiornato alla data del 1 novembre 2019
Set Informativo Casa Serena - modello CSR.2018.001-2019.001 - aggiornamento 01.11.2019