TITOLO I. FINALITÀ E OGGETTO DEL REGOLAMENTO 6
Regolamento Fognario
Z.I.R. Chilivani - Ozieri
Ai sensi del decreto Legislativo 11 maggio 1999 - n° 152 e successive modifiche e integrazioni
TITOLO I. FINALITÀ E OGGETTO DEL REGOLAMENTO 6
Articolo 1. Oggetto e finalità del regolamento 6
Articolo 2. Descrizione dei servizi 6
Articolo 3. Competenze del Consorzio 7
Articolo 4. Obblighi dei Comuni in materia regolamentare 7
TITOLO II. DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARICHI 7
Articolo 5. Classificazione degli scarichi 7
Articolo 7. Sistemi di fognatura 9
TITOLO III. DISCIPLINA GENERALE DEGLI SCARICHI 9
Articolo 8. Corretto e razionale uso dell'acqua 9
Articolo 9. Obbligo di allacciamento alla rete fognaria 10
Articolo 10. Obbligo di separazione delle acque meteoriche 12
Articolo 11. Obbligo dismissione xxxxx xxxx, vasche Xxxxxx, fosse settiche e manufatti simili 12
Articolo 12. Scarichi tassativamente vietati 12
Articolo 13. Sversamenti accidentali 13
Articolo 14. Scarichi autorizzabili 14
Articolo 15. Domanda di autorizzazione allo scarico 14
Articolo 16. Modalità di rilascio dell'autorizzazione allo scarico 15
Articolo 17. Contratto di utenza per lo scarico di acque reflue 15
Articolo 18. Modifiche, cessazioni, volturazioni 15
Articolo 19. Attivazione dello scarico 16
Articolo 20. Responsabilità degli Utenti 16
Articolo 21. Autorizzazione all'immissione delle fognature comunali nei collettori del Consorzio 16
Articolo 22. Norme transitorie per le immissioni delle fognature comunali nei collettori Consortili 18
CAPO IV. SCARICHI DOMESTICI E SCARICHI ASSIMILABILI AI DOMESTICI 18
Articolo 23. Autorizzazione all’allaccio degli scarichi di acque reflue domestiche nelle fognature comunali 18
Articolo 24. Autorizzazione all’allaccio di scarichi di acque reflue domestiche diretto nei collettori del Consorzio 19
Articolo 25. Scarico di acque reflue domestiche fuori dalle pubbliche fognature 20
Articolo 26. Acque assimilate alle reflue domestiche 20
Articolo 27. Prescrizioni per gli scarichi con possibile contenuto di grassi, idrocarburi, oli, sostanze sedimentabili 21
CAPO V. SCARICHI INDUSTRIALI 21
Articolo 28. Autorizzazione allo scarico di reflui industriali 21
Articolo 29.Validità delle autorizzazioni allo scarico 21
Articolo 30. Acque reflue industriali che non recapitano nella rete fognaria 22
Articolo 31. Limiti di accettabilità per lo scarico nelle rete fognaria 22
Articolo 32. Prescrizioni per gli scarichi di acque reflue industriali 23
Articolo 33. Precauzioni contro l’inquinamento delle acque meteoriche 24
Articolo 34. Scarichi di acque reflue industriali; obblighi connessi con la denuncia annuale degli scarichi 24
CAPO VI. SCARICHI DI RIFIUTI LIQUIDI 24
Articolo 35. Tipologie dei rifiuti liquidi conferibili 24
Articolo 36. Scarichi provenienti da xxxxx xxxx, fosse settiche e simili 25
Articolo 37. Requisiti per i conferimenti diretti 25
Articolo 38. Documentazione di accompagnamento per i conferimenti di rifiuti liquidi 26
Articolo 39. Termini e modalità del servizio di trattamento dei rifiuti liquidi 26
Articolo 40. Campionamenti delle singole partite di rifiuti liquidi 27
Articolo 41. Responsabilità nel xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx 00
XXXX XXX. ALLACCI ALLA FOGNATURA 27
Articolo 42. Opere in suolo pubblico 27
Articolo 43. Prescrizioni tecniche per gli allacciamenti alla rete fognaria 28
Articolo 44. Allacciamento di apparecchi e locali a quota inferiore del piano stradale 29
Articolo 45. Allacciamento di fabbricati preesistenti 29
Articolo 46. Allacciamenti multipli 30
Articolo 47. Allacciamenti provvisori di cantiere 30
Articolo 48. Allacciamenti doccioni di facciata 30
Articolo 49. Utilizzo di allacciamento esistente in proprietà privata 30
Articolo 50. Divieto di estensione degli allacciamenti 31
Articolo 51. Messa fuori uso di vecchi allacciamenti 31
Articolo 52. Esecuzione delle opere di allacciamento in contrasto con le prescrizioni 31
Articolo 53. Esecuzione d’ufficio degli allacci 31
Articolo 54. Proprietà dei condotti di allacciamento e relativa manutenzione 32
Articolo 55. Riparazioni dei condotti di allacciamento 32
Articolo 56. Rifacimento delle opere di allacciamento 32
Articolo 57. Modifiche agli allacciamenti 33
Articolo 58. Prescrizioni tecniche per le fognature interne 33
CAPO VIII. MANUTENZIONE CONDOTTE CONSORTILI 34
Articolo 59. Manutenzione ordinaria delle opere di allaccio 34
Articolo 60. Manutenzione straordinaria delle opere di allaccio 34
Articolo 61. Organizzazione del servizio di disostruzione, pulizia e manutenzione straordinaria delle reti 34
Articolo 62. Tariffa d’accesso 36
Articolo 63. Deposito cauzionale 37
Articolo 64. Generalità sulle tariffe di utilizzo per gli scarichi delle acque reflue 38
Articolo 65. Calcolo della tariffa di utilizzo per usi civili 39
Articolo 66. Tariffa di utilizzo per usi industriali 40
Articolo 67. Tariffa di depurazione per i conferimenti saltuari 42
Articolo 68. Addebito e riscossione delle tariffe di utilizzo fognatura e/o depurazione 43
Articolo 69. Recessione anticipata del contratto 43
Articolo 70. Interruzione del servizio 43
TITOLO VII. CONTROLLI E SANZIONI 43
Articolo 71. Qualifica degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria 43
Articolo 72. Accertamenti e controlli 44
Articolo 73. Modalità di esecuzione delle ispezioni 44
Articolo 74. Prelievo dei campioni e analisi 45
Articolo 75. Irrogazione delle Sanzioni 46
Articolo 76. Proventi delle sanzioni amministrative e pecuniarie 46
Articolo 77. Inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico 46
Articolo 78. Sanzioni amministrative e penalità 47
Articolo 79. Criteri per l’applicazione delle sanzioni amministrative 48
Articolo 80. Circostanza attenuante 48
Articolo 81. Sanzioni penali 48
Articolo 82. Norme transitorie 48
ALLEGATO I. MODULO DI DOMANDA PER L’ AUTORIZZAZIONE ALL’ ALLACCIO DELLE FOGNATURE COMUNALI
ALLEGATO II. MODULO DI DOMANDA PER L’ AUTORIZZAZIONE ALL’ ALLACCIO DI ACQUE REFUE DOMESTICHE
ALLEGATO III. MODULO DI DOMANDA PER SCARICO DI ACQUE REFUE ASSIMILABILI ALLE DOMESTICHE
ALLEGATO IV. MODULO DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ALLACCIO E ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFUE INDUSTRIALI.
ALLEGATO V. MODULO DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AL CONFERIMENTO DI RIFIUTI LIQUIDI ALLEGATO VI. MODULO DI RICHIESTA DI VOLTURAZIONE
ALLEGATO VII. MODULO DI DENUNCIA DELL’IMPORTO DI ACQUA PRELEVATO ALLEGATO VIII. MODULO DI DENUNCIA DEGLI SCARICHI INDUSTRIALI
ALLEGATO IX. LIMITI DI ACCETTABILITA' DEGLI EFFLUENTI INDUSTRIALI IN FOGNATURA - TABELLA 3 ALLEGATO 5 DEL D.LGS N° 152/99 E SUCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.
ALLEGATO X. LIMITI DI ACCETTABILITÀ DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI ISOLATI INFERIORI O UGUAKLI A 100 ABITANTI EQUIVALENTI
ALLEGATO XI. CARATTERISTICHE TECNICHE STRUMENTAZIONE SCARICHI INDUSTRIALI ALLEGATO XII. MODULO RAPPORTO AUTOSPURGO
ALLEGATO XIII. MODULO DI COMUNICAZIONE OSTRUZIONE
ALLEGATO XIV. MODULO DI COMUNICAZIONE DISFUNZIONE - ROTTURE ALLEGATO XV. VERBALE DI CAMPIONAMENTO O ISPEZIONE
ALLEGATO XVI. VERBALE DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
ALLEGATO XVII. ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO CON RICORSO
ALLEGATO XVIII. SCHEMA DI ALLACCIO TIPO
TITOLO I. FINALITÀ E OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Articolo 1. Oggetto e finalità del regolamento.
Il presente Regolamento disciplina l’uso dei collettori fognari e del relativo impianto di depurazione realizzati e gestito dalla Z.I.R. CHILIVANI - OZIERI di seguito denominato Consorzio nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni.
Il presente regolamento ha per oggetto:
▪ I procedimenti di autorizzazione degli scarichi idrici di qualsiasi tipo
▪ Le norme tecniche e generali di allacciamento e d’uso dei collettori consortili
▪ Le modalità di controllo delle utenze allacciate in fognatura
▪ La disciplina del conferimento di rifiuti costituiti da acque reflue presso l’impianto di depurazione di cui all’Articolo 36 del D. Lgs. 152/99
▪ La gestione amministrativa dell’utenza
▪ Le tariffe per il servizio di fognatura e depurazione
▪ Le sanzioni amministrative
▪ L’informazione degli utenti
Il Regolamento persegue le seguenti finalità:
▪ la tutela delle acque col miglioramento della qualità degli scarichi idrici, ove possibile anche oltre le prescrizioni di legge;
▪ l’equità tributaria per quanto riguarda i canoni corrisposti dagli utenti, e la loro trasparenza determinando i canoni in funzione dei servizi resi.
Articolo 2. Descrizione dei servizi
Il Consorzio provvede all’esercizio, alla gestione e alla manutenzione dell’impianto di depurazione, dei relativi collettori consortili.
In particolare i servizi di consortili riguardano:
a) la raccolta e l'allontanamento delle acque di rifiuto provenienti dagli insediamenti domestici o industriali allacciati alla pubblica fognatura o ai collettori consortili tramite una rete fognaria nera e/o mista e relativo impianto terminale di trattamento. Inoltre, si precisa che sarà oggetto di gestione e manutenzione, da parte del Consorzio, il tratto di fognatura cittadina del Comune di Ozieri ricadente nella Via Roma tra l’incrocio con Via Stazione e Via Xxxxxxxx Veneto. Per quanto attiene la fognatura mista i Comuni provvederanno nei modi e tempi previsti dalla normativa vigente ad eliminare gli apporti idrici naturali (acque sorgive e piovane).
b) la depurazione e lo scarico delle acque di cui sopra;
c) la raccolta, l'allontanamento e lo scarico delle acque meteoriche decadenti dalle superfici occupate da aziende, nonché da altre superfici dell’agglomerato ricadente nell’area consortile, tramite una rete pluviale, distinta dalla precedente
La gestione dei servizi di fognatura e depurazione viene fornita dal Consorzio secondo la vigente legislazione in materia ed in conformità delle norme e delle disposizioni del presente Regolamento e segnatamente nel rispetto della normativa nazionale e in
particolare del Decreto Legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni introdotte con il Decreto Legislativo n° 258/00 e della Legge Regionale n°14 del 19-07-00 e del X.X.X.X. x. 00/00 xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx.
Articolo 3. Competenze del Consorzio
Sono di competenza del Consorzio:
▪ L’esercizio, la gestione e la manutenzione delle opere consortili
▪ il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche, urbane o industriali, o al conferimento di rifiuti liquidi
▪ Il rilascio delle Convenzioni di Utenza, degli atti amministrativi, dei certificati,delle attestazioni.
▪ la determinazione dei limiti e delle norme di accettabilità dei reflui nei collettori consortili che recapitano nell'impianto centralizzato;
▪ la definizione dei canoni di utenza secondo le vigenti disposizioni di legge
▪ i controlli degli scarichi allacciati ai collettori consortili o alle fognature comunali al fine di accertamenti tariffari o dell’osservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento
▪ le penalità e le sanzioni previste per i trasgressori
Articolo 4. Obblighi dei Comuni in materia regolamentare
Tutti i comuni facenti parte del Consorzio, sono obbligati a far rispettare il presente regolamento, attraverso i propri organi di vigilanza, e ad emanare tutti i provvedimenti, ordinativi e sanzionatori, derivanti dall’applicazione delle norme vigenti (D.Lgs. 152/99) finalizzati alla salvaguardia della salute pubblica.
Le amministrazioni comunali provvederanno altresì ad uniformare i propri regolamenti di fognatura alle disposizioni del presente regolamento.
I relativi provvedimenti saranno adottati dal consiglio comunale entro due mesi dall’approvazione del presente regolamento.
Qualora il consiglio comunale non provveda entro il termine sopraindicato, fino all’adozione dei provvedimenti stessi, il Consorzio non potrà rilasciare al comune l’autorizzazione all’allacciamento. Le autorizzazioni già concesse si riterranno decadute.
TITOLO II. DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARICHI
Articolo 5. Classificazione degli scarichi
In base alla provenienza gli scarichi si classificano in:
Acque meteoriche di dilavamento: acque derivanti da eventi atmosferici che, non assorbite e non evaporate, dilavano aree e superfici scoperte e sono canalizzate.
Acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.
Acque reflue assimilabili a domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti non di tipo residenziale aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale (D.Lgs. 152/99 articolo 28 comma 7 lettera e).
Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali, di produzione di beni o di servizi, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.
Acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato.
In base alle caratteristiche qualitative dei reflui gli scarichi si classificano in:
Acque bianche: acque meteoriche di dilavamento, non usate e non trattate, acque destinabili al consumo umano, non usate, e acque sotterranee di drenaggio qualora abbiano i requisiti per lo scarico diretto in corpi idrici superficiali nel rispetto delle norme di legge e senza trattamenti.
Acque nere, che comprendono:
acque reflue domestiche;
acque reflue assimilabili a domestiche; acque reflue industriali,
acque meteoriche di dilavamento, quando assumono caratteristiche chimico - fisiche tali da non poter essere scaricate in corpi idrici superficiali senza ulteriori trattamenti.
Articolo 6. Definizioni
▪ Fognolo: canalizzazione elementare che convoglia le acque in uscita dalle singole utenze fino all’allaccio alla fogna;
▪ Fogna: canalizzazione che raccoglie le acque proveniente dai fognoli di allacciamento e/o da caditoie stradali o private, convogliandole ai collettori;
▪ Collettore: canalizzazione costituente l'ossatura principale della rete, che raccoglie le acque provenienti dalle fogne. I collettori a loro volta confluiscono all'impianto di depurazione, o, in mancanza di esso, nell'emissario;
▪ Emissario: ultimo tratto della rete di canalizzazione che adduce l'affluente depurato o no, al corpo ricettore.
▪ Scarico in fognatura: l'immissione diretta, tramite condotta, di acque reflue in fognatura.
▪ Impianto di trattamento di acque reflue o impianto di depurazione: impianto atto a migliorare le caratteristiche delle acque reflue ai fini dello scarico in un corpo recettore superficiale o in una fognatura.
▪ Agglomerato: area in cui la popolazione o le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile, e cioè tecnicamente ed economicamente realizzabile, la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di scarico finale
▪ abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
▪ valore limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo.
Articolo 7. Sistemi di fognatura.
Il sistema di fognature sul territorio gestito dal Consorzio è suddiviso in:
a) Reti fognarie o fognature unitarie o miste: sistemi di condotte che raccolgono e convogliano congiuntamente acque bianche ed acque nere.
b) Reti fognarie o fognature separate: il sistema separato può essere di due tipologie
▪ rete fognaria bianca che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento e può essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia
▪ rete fognaria nera che canalizza le altre acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia
Nelle zone di nuova urbanizzazione e nei rifacimenti di quelle preesistenti si deve di norma, salvo ragioni tecniche, economiche ed ambientali contrarie, prevedere il sistema separato.
TITOLO III. DISCIPLINA GENERALE DEGLI SCARICHI
Articolo 8. Corretto e razionale uso dell'acqua.
I proprietari di insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni e di nuova costruzione che intendono recapitare i propri scarichi nella rete fognaria sono tenuti a realizzare reti duali di adduzione al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili e a rispettare fin dalla data di attivazione dello scarico nella rete fognaria, i criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua di cui all'allegato 2 della deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento ed al disposto della Legge 5 gennaio 1994 n° 36.
In particolare essi dovranno:
a) attuare scelte razionali dell'approvvigionamento idrico in relazione ai differenti impieghi, eventualmente diversificandone le fonti per garantire a ciascun uso la risorsa più idonea, soprattutto dal punto di vista della qualità;
b) limitare progressivamente l'impiego di acqua di falda o di sorgente, utilizzando, qualora disponibili, approvvigionamenti alternativi ugualmente validi;
c) limitare il prelievo dell'acqua di falda, ai fini del raffreddamento, tramite il riciclo della medesima o suo riutilizzo in altri impieghi successivi;
d) controllare la funzionalità delle reti di scarico.
Le reti fognarie interne degli stabilimenti dovranno rispondere ad una razionale strutturazione in relazione ai tipi diversi di liquami adotti allo scarico; nelle progettazioni dovrà anche essere tenuta presente la possibilità di consentire agevolmente il recupero o il riutilizzo anche parziale delle acque usate; dovrà essere evitato l'inquinamento, anche accidentale, delle acque del ciclo naturale, sia meteoriche che della rete idrografica; dovranno anche essere predisposti adeguati sistemi di sicurezza sulle reti, atti ad ovviare tempestivamente all'inconveniente di un'accidentale messa fuori servizio dell'impianto di depurazione.
Negli stabilimenti industriali esistenti, già allacciati alla rete fognaria, l'adeguamento dei servizi ai criteri sopra esposti, dovrà essere attuato progressivamente, in relazione alla disponibilità di fonti d'approvvigionamento diverse dal pubblico acquedotto e dall'emungimento d'acque sotterranee.
Il Gestore, oltre al controllo sul rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, svolge funzioni d'indirizzo e di consulenza nei confronti degli insediamenti produttivi allacciati alla rete fognaria e fornisce l'assistenza necessaria volta a conseguire l'uso ottimale della risorsa idrica commisurato alle sue reali disponibilità.
Articolo 9. Obbligo di allacciamento alla rete fognaria.
Tutte le acque reflue, bianche e nere, provenienti da edifici ed installazioni di ogni specie, da cortili e da altri spazi scoperti, ubicati in aree servite da fognatura, in essa devono essere immesse direttamente con apposite condutture secondo le prescrizioni del Regolamento e nel rispetto delle Specifiche Tecniche impartite dal Consorzio.
L'obbligo non esiste:
▪ per le acque reflue provenienti da allevamenti e destinate ad utilizzazione agronomica, previa autorizzazione dell'Autorità competente,
▪ per le acque meteoriche qualora ne sia possibile il recapito nella rete di drenaggio superficiale, anche in relazione a quanto previsto all’articolo 39 del D.Lgs. 152/99, o l’utilizzazione a scopo irriguo.
È comunque vietato lo scarico diretto sulla sede stradale di acque provenienti da edifici ed installazioni.
In forza del presente regolamento sono tenuti ad allacciarsi alla rete fognaria tutti i titolari di scarichi d'acque reflue domestiche qualora il tracciato minimo tecnicamente fattibile, individuato dal Comune, dal confine di proprietà sia ad una distanza non superiore a m 100 dalla rete fognaria. Qualora la distanza fra il perimetro del fabbricato ed il confine di proprietà fosse superiore a 100 m, sarà facoltà del Comune imporre l'obbligo all'allaccio alla fognatura.
Il Comune determina, previa verifica tecnica, il termine entro il quale i titolari degli scarichi d'acque reflue domestiche esistenti, debbono provvedere all'allacciamento alla pubblica fognatura, con spese a proprio carico, previa richiesta, ove necessario, della concessione edilizia relativa alle opere fognarie interne.
A titolo informativo vengono riportati alcuni esempi esplicativi per la definizione di tracciato tecnicamente fattibile
Fig. 1: Esempi esplicativi per la definizione di tracciato tecnicamente fattibile
Articolo 10. Obbligo di separazione delle acque meteoriche
Nelle zone dove esiste la fognatura a sistema misto gli utenti domestici sono obbligati, nei limiti di quanto stabilito dal presente Regolamento, ad immettervi sia le acque reflue domestiche sia le acque meteoriche.
Nelle zone in cui esiste la fognatura a sistema separato gli utenti sono tenuti a separare nei loro stabili le acque reflue domestiche dalle meteoriche ed inviare con distinti condotti interni le acque reflue domestiche nelle canalizzazioni della rete nera e quelle meteoriche nelle canalizzazioni della rete bianca. Le proprietà vicine ad un corso d’acqua naturale o artificiale possono versarvi direttamente le acque meteoriche, previo parere favorevole del l’Ente preposto.
All’interno degli insediamenti produttivi gli scarichi delle acque meteoriche devono essere rigorosamente separati da quelli delle acque inquinate di qualunque origine e non potranno essere recapitate al collettore fognario. Le acque meteoriche defluiranno dallo stabilimento attraverso un’adeguata rete di canalizzazioni chiuse o a cielo aperto verso condotte pubbliche di raccolta.
E’ comunque ammesso, ai sensi dell’articolo 29 D.Lgs. 152/99, lo scarico sul suolo delle acque meteoriche convogliate in reti separate.
E’ sempre vietato, ai sensi dell’articolo 39 D.Lgs. 152/99, lo scarico di acque meteoriche nelle acque sotterranee.
Articolo 11. Obbligo dismissione xxxxx xxxx, vasche Imhoff, fosse settiche e manufatti simili
Quando l'utenza viene allacciata alla pubblica fognatura, è vietato l'uso dei xxxxx xxxx, fosse biologiche, vasche Imhoff e simili manufatti che comportino la sosta prolungata dei liquami, nonché ogni sistema di dispersione.
Pertanto, tali manufatti sono opportunamente by - passati e messi fuori uso previa pulizia, disinfezione, e demolizione ovvero riempimento con materiale inerte costipato.
L'allacciamento alla pubblica fognatura è contestualmente coordinato con le operazioni suddette.
Il Comune, in funzione degli stati di realizzazione delle opere di pubblica fognatura e di depurazione e/o per altre esigenze tecniche contingenti, ha facoltà di concedere deroga al divieto di cui sopra.
Articolo 12. Scarichi tassativamente vietati.
Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità previsti dal presente Regolamento, è tassativamente vietato scaricare nella rete fognaria reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per il personale operante nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento e per i manufatti fognari e i relativi impianti terminali o che possano ostacolare il regolare deflusso dei reflui in fognatura.
In particolare è vietato lo scarico di:
▪ benzina, benzene ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione od in sospensione che
possano determinare condizioni di esplosività od infiammabilità nel sistema fognario;
▪ ogni quantità di petrolio e prodotti raffinati del medesimo o prodotti derivanti da oli da taglio che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
▪ sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici, quali, ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
▪ sostanze tossiche, bioaccumulabili e persistenti che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano comunque pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
▪ reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
▪ reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 ed i 35°C possono precipitare, solidificare o divenire gelatinose;
▪ ogni sostanza assimilabile ad un rifiuto solido (rottami, carcasse di animali, fanghi di risulta da trattamento di depurazione, stracci, piume, paglie, peli, carnicci, rifiuti triturati ecc.);
▪ reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone e gli animali esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
▪ acque provenienti da cabine di verniciatura, morchie ed oli esausti, fanghi organici ed inorganici, acque provenienti da bagni di fosfosgrassaggio e comunque reflui ad elevato contenuto di sostanze non degradabili biologicamente.
▪ Reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possono costituire rischio per le persone esposte
▪ reflui aventi temperature superiori a 35°C
E’ altresì vietato lo scarico di acque superficiali e acque di falda nella condotta fognaria.
L'inosservanza degli elencati divieti espone l'autore del fatto a rispondere, nei confronti del Comune e del Consorzio, dei danni causati a persone e cose ai sensi dell'Articolo 2043 del codice civile, ferme restando le sanzioni penali ed amministrative di cui alla legislazione vigente in materia.
Articolo 13. Sversamenti accidentali
Qualora si verifichino eventi accidentali che possono comportare l’immissione nella fognatura gestita dal Consorzio di scarichi o comunque di sostanze liquide o idrosolubili non conformi alle disposizioni del presente regolamento, è fatto obbligo al responsabile dell’evento di darne immediata comunicazione al Sindaco e al Consorzio gestore e di adottare tutte le misure necessarie per contenere l’inquinamento prodotto e limitare i danni alla fognatura stessa ed all’impianto centralizzato di depurazione.
Restano in ogni caso salve sia l’azione per responsabilità penale sia l’azione per risarcimento che il Consorzio riterrà di promuovere in correlazione a fatti lesivi aventi incidenza sulle fognature e sull’impianto centralizzato nel senso previsto dall’Articolo 18 della legge 349/86.
Articolo 14. Scarichi autorizzabili
Gli scarichi ammessi nei collettori e nell’impianto centralizzato di depurazione Consorzio possono derivare da :
1. Acque reflue domestiche e assimilabili alle domestiche
2. Acque reflue industriali
3. Acque reflue urbane
4. Acque meteoriche di dilavamento nei casi previsti dall’articolo 39 D.Lgs. 152/99, ossia acque con caratteristiche chimico - fisiche tali da non poter essere scaricate in corpi idrici superficiali senza ulteriori trattamenti
5. Rifiuti liquidi costituiti da acque reflue ai sensi dell’art 14 Legge 36/94
Articolo 15. Domanda di autorizzazione allo scarico.
I proprietari degli stabili e insediamenti domestici e industriali che intendono allacciare le relative opere fognarie interne alla rete fognaria consortile, devono presentare domanda a Consorzio dopo aver provveduto al versamento della somma fissata intesa come tariffa d’accesso di cui al successivo articolo 62.
Negli stabili che ospitano più di una civile abitazione e/o attività produttiva, sebbene l’allaccio alla fognatura sia unico, ogni singolo utente deve presentare domanda di allaccio separatamente. In tale occasione l’Utente verrà messo a conoscenza delle norme e prescrizioni a cui si deve attenere nello scarico dei propri reflui.
La domanda d'autorizzazione deve essere presentata su apposito modulo, predisposto dal Consorzio, completo in tutte le sue parti e di tutti gli allegati relativi al tipo d'insediamento da cui proviene lo scarico.
La domanda deve, altresì, essere accompagnata dalle seguenti dichiarazioni sottoscritte dal titolare dell’utenza:
▪ impegno ad osservare le norme statali e regionali in materia di protezione delle acque dall’inquinamento
▪ impegno a rispettare le norme del regolamento fognario consortile
▪ impegno a versare, nella misura dovuta, la tariffa relativa al servizio fognario e depurativo
▪ impegno a consentire l’accesso al personale addetto al pozzetto per ispezione dello scarico
▪ impegno a comunicare tutte le variazioni inerenti la titolarità dello scarico e la modifica sostanziale della qualità e quantità delle acque scaricate che dovesse intervenire, successivamente alla concessione della autorizzazione
Qualora l’Utente disattenda agli impegni presi con la suddetta dichiarazione, il Consorzio si riserva la facoltà di revocare temporaneamente l’Autorizzazione allo scarico sin tanto che l’Utente non provveda a regolarizzare la propria posizione.
La richiesta d'allacciamento per chi realizza nuove costruzioni o ristrutturazioni d'edifici va presentata alla Autorità competente successivamente al rilascio della concessione edilizia.
Non potranno allacciarsi altre parti degli insediamenti, e tanto meno altri stabili, attraverso l’allaccio autorizzato, ancorché della stessa proprietà; in ogni caso ampliamenti o modifiche delle reti interne sottese all’allaccio, dovranno essere assoggettati a preventiva autorizzazione comunale o Consortile.
Articolo 16. Modalità di rilascio dell'autorizzazione allo scarico.
Il Consorzio verifica l'effettiva natura degli scarichi, e cioè se dagli stessi provengono acque reflue industriali, acque reflue domestiche o ad esse assimilate in base alla legislazione vigente ed alle disposizioni del presente Regolamento e, se del caso, può richiedere tutta la documentazione aggiuntiva necessaria all'istruttoria della pratica.
Il Consorzio cura, con l'effettuazione dei rilievi, degli accertamenti, dei controlli e dei sopralluoghi, la verifica di quanto dichiarato nella domanda.
Il Consorzio completata l'istruttoria nel termine di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda da parte del richiedente provvede al rilascio dell'autorizzazione allo scarico. Tale termine potrà essere interrotto in caso di richiesta di documentazione integrativa e ricomincerà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento della suddetta documentazione.
Nel provvedimento autorizzativo saranno indicati i limiti d'accettabilità, le norme e le prescrizioni poste dal presente Regolamento alle quali lo scarico deve essere adeguato.
Articolo 17. Contratto di utenza per lo scarico di acque reflue.
Il contratto di utenza deve essere sottoscritto dai titolari di scarichi di acque reflue domestiche e/o industriali che intendono avvalersi del servizio di fognatura e depurazione offerto dal Consorzio
L'autorizzazione allo scarico è l’atto propedeutico alla stipula del contratto di utenza.
Nell'atto autorizzativo e nel contratto di utenza sono indicati i limiti di accettabilità non superabili nonché le condizioni tecniche e gestionali inderogabili. Tali valori limite rimarranno validi fino a quando eventuali variazioni, accertate dal Consorzio o richieste dall’Utente, non necessiteranno un loro aggiornamento.
Nel contratto di utenza sono altresì specificate le condizioni che regolano i rapporti tra il Consorzio e gli Utenti del servizio.
Il Contratto di Utenza ha decorrenza dalla data di stipula ed ha durata pari all’autorizzazione allo scarico o al conferimento (salvo disdetta anticipata da parte dell’Utente).
L’eventuale sospensione dell’autorizzazione allo scarico o al conferimento non comporta la conseguente sospensione automatica della validità del Contratto.
L’eventuale revoca dell’autorizzazione allo scarico o al conferimento comporta invece anche la decadenza del Contratto di utenza.
Per particolari esigenze di attività temporanee o per particolari situazioni, il Consorzio potrà stipulare contratti di durata più limitata nel tempo.
Articolo 18. Modifiche, cessazioni, volturazioni
Per gli insediamenti soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento e ristrutturazione, o la cui attività sia trasferita in altro luogo, deve essere richiesta al Consorzio, una nuova
autorizzazione allo scarico, ove prevista, fatta salva la disciplina relativa alla concessione edilizia per quanto attiene alle opere ad essa soggette.
Il titolare dell’attività che origina scarichi di acque reflue industriali, o di acque reflue assimilabili a domestiche, prima che si determini una variazione qualitativa o quantitativa dello scarico, deve presentare domanda di nuova autorizzazione. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dello scarico deve essere fatta comunicazione al Consorzio entro 60 giorni dalla chiusura dello stesso.
E’ fatto obbligo ai titolari di scarichi che, nell'apportare modifiche all'insediamento, abbiano variato la volumetria, di integrare la quota versata come tariffa di accesso.
Sarà consentito presentare soltanto un’autocertificazione in caso che sia variato il punto di allaccio alla fognatura e sia cambiato il tracciato della fognatura interna, allegando ovviamente in tali casi elaborati grafici di aggiornamento.
Chi subentra in un’utenza domestica o in un’attività che origina scarichi di acque reflue industriali, o di acque reflue assimilabili a domestiche, senza che ciò comporti modifiche quali-quantitative dello scarico, deve comunicarlo all’Ente gestore entro 60 giorni ai fini della volturazione dell’autorizzazione in essere. La richiesta di volturazione deve essere presentata su modulo predisposto dal Consorzio e riportato nell’Allegato VI del presente Regolamento. La richiesta di volturazione è corredata con atto di acquisto dell’immobile o, in sua mancanza, con dichiarazione sostitutiva di notorietà.
Articolo 19. Attivazione dello scarico
L'attivazione d'ogni nuovo scarico s'intende autorizzata dalla data d'emissione dell'autorizzazione allo scarico.
Articolo 20. Responsabilità degli Utenti
L'autorizzazione concessa dall'Ente non comporta in alcun modo una assunzione di responsabilità, circa degli eventuali impianti di pretrattamento, ad assicurare adeguate condizioni di funzionamento ed il rispetto dei limiti di accettabilità. Tale responsabilità resta quindi di esclusiva competenza degli utenti, per danni conseguenti all'abusiva immissione nella fognatura di acque di rifiuto aventi caratteristiche non compatibili con i limiti di accettabilità previsti o con quanto stabilito dal presente Regolamento. L'utente resta responsabile anche qualora il danno si verifichi a distanza di tempo dal fatto.
Articolo 21. Autorizzazione all'immissione delle fognature comunali nei collettori del Consorzio.
Alla rete consortile possono essere allacciate tutte le fognature comunali dei Comuni Soci.
L'estensione del servizio di raccolta e depurazione ad altri Comuni non azionisti è subordinato all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.
L'immissione delle fognature comunali nei collettori consortili deve essere preceduta dal rilascio dell'autorizzazione, da parte del consorzio, al Comune proprietario della condotta.
La richiesta di allacciamento, presentata dal Comune secondo lo schema dell’allegato I, dovrà essere corredata con la seguente documentazione:
a) Planimetria aggiornata dell'area servita e tracciato delle condotte fognarie da allacciare al collettore consortile( possibilmente in scala 1 : 2000 con l’indicazione delle strade, piazze, ecc… );
b) Relazione tecnica che riporti :
▪ i dati relativi alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta di autorizzazione, relativamente alla zona servita dal tratto fognario da allacciare;
▪ la portata media giornaliera in tempo asciutto;
▪ le industrie presenti nell'area interessata con i relativi dati sulla quantità e qualità delle acque scaricate nella fognatura comunale, nonché l’elenco delle autorizzazioni ad esse rilasciate;
▪ qualsiasi ulteriore dato tecnico ritenuto importante per il rilascio dell'autorizzazione.
c) Relazione idraulica (dimensionamento dei condotti e dei manufatti di sfioro);
d) Xxxxxxx relativi al pozzetto di ispezione e/o allo sfioratore da collocare immediatamente prima dell'immissione nel collettore consortile e delle opere di xxxxxxx atte a by–passare l'immissione in caso di necessità.
L'immissione dovrà avvenire in una cameretta esistente del condotto consortile e le opere di allacciamento dovranno realizzarsi secondo le modalità che verranno indicate nelle prescrizioni di allaccio; il Comune dovrà inoltre dotarsi di idoneo strumento per la misura e campionamento dei reflui sversati.
Nei comuni che dispongono, all’interno dei centri abitati, di rete fognaria di tipo separato non sono consentiti allacci e scarichi di acque meteoriche nei collettori di utilizzati per il trasporto delle acque nere .
L'autorizzazione si intenderà rilasciata se entro 30 gg. dalla data di presentazione della richiesta, corredata dalla documentazione completa, non saranno state sollevate dal Consorzio eccezioni e/o richieste di integrazione.
Il collegamento sarà eseguito dal Comune Socio, sotto il controllo del Consorzio.
Qualora nelle fognature comunali ci siano allacciamenti di Scarichi Industriali, il Consorzio provvederà direttamente al rilascio di una nuova Autorizzazione allo scarico ed alla sorveglianza degli stessi.
Le autorizzazioni allo scarico delle fognature comunali nei collettori consortili sono concesse a tempo indeterminato nel presupposto che la situazione riportata negli allegati tecnici e accertata al momento del rilascio non muti nel tempo.
Le immissioni potranno essere sospese e/o limitate quando, per ragioni tecniche o di emergenza, sia necessario provvedere ad interrompere il funzionamento di un ramo delle canalizzazioni consortili e/o di tutto o di parte dell’impianto di depurazione.
Il Comune dovrà a tal fine mantenere sempre in perfetta efficienza le paratoie, gli sfioratori e/o scaricatori di emergenza di propria competenza.
Le immissioni potranno altresì essere sospese o parzializzate quando risultassero non conformi a quanto prescritto nell'autorizzazione.
I singoli Comuni, ciascuno per quanto di competenza, sono responsabili dei danni provocati da realizzazioni difformi da quanto autorizzato dal Consorzio e/o da quanto previsto dal presente Regolamento.
Articolo 22. Norme transitorie per le immissioni delle fognature comunali nei collettori Consortili
Tutte le fognature pubbliche attualmente esistenti ( in esercizio ) possono essere collegate alla rete di collettamento del Consorzio solo se, prima dell'immissione nel collettore fognario, esiste un idoneo sfioratore.
La portata delle fognature miste che ogni Comune può immettere nella rete del Consorzio non deve, di norma, superare il limite di cinque volte la portata media giornaliera in tempo secco, limitatamente al periodo in cui si registrano gli eventi climatici.
Nei Comuni con più immissioni nel collettore del Consorzio, ogni singola immissione dovrà essere comunque congruente con la portata ammissibile prevista nel collettore ricevente.
Le opere di sfioro della portata eccedente dovranno essere realizzate, salvo diverso accordo tra le parti, a cura e a spese dei Comuni Soci, che saranno altresì responsabili della manutenzione e dei relativi scarichi.
Ogni Comune Socio è tenuto ad effettuare i necessari interventi e ad adottare gli opportuni accorgimenti per evitare il superamento delle quantità massime di acque reflue urbane da immettere nei collettori consortili stabilite al momento del rilascio dell’autorizzazione.
CAPO IV. SCARICHI DOMESTICI E SCARICHI ASSIMILABILI AI DOMESTICI
Articolo 23. Autorizzazione all’allaccio degli scarichi di acque reflue domestiche nelle fognature comunali
Le immissioni degli scarichi domestici in fognature comunali allacciate ai collettori consortili sono sottoposte al controllo del Comune, ma devono essere realizzate secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.
In deroga al comma 1 dell'Articolo 45 del D.lgs.152/99, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza di quanto disposto dal presente regolamento. L’autorizzazione allo scarico per gli insediamenti civili è costituita dalla Concessione del permesso di allaccio.
Le domande di Concessione allo scarico, di cui al precedente comma, devono essere redatte in carta legale in conformità agli schemi riportati nell’Allegato II e nell’Allegato III. La domanda deve contenere in allegato la seguente documentazione:
• Copia della licenza edilizia
• Copia della planimetria catastale
• Planimetria delle rete fognaria interna con indicato il punto d’allaccio alla fognatura Per gli scarichi domestici e assimilabili provenienti da edifici che superano i 2.000 mc deve essere allegata, inoltre, la seguente documentazione:
a) pianta generale della proprietà in scala 1:500
b) Pianta in scala 1:100del piano terreno del fabbricato, con l’indicazione delle rete di distribuzione sotterranea dalla quale risultino i diametri dei tubi, i sifoni e i dettagli relativi alla immissione nella fogna stradale e quant’altro può interessare il regolare funzionamento della condotta
c) Sezioni verticali del fabbricato dalla quale risultino chiaramente indicate le condotte di scarico e quelle di aerazione, i loro percorsi fino al piede del fabbricato e l’immissione dei pozzetti posti alla base delle condotte discendenti
d) Relazione tecnica, contenente il calcolo dimensionale e funzionale e disegni dettagliati in scala 1:50 degli eventuali impianti di sollevamento qualora si rendessero necessari per assicurare l’allontanamento delle acque sia bianche sia nere
e) Relazione illustrativa per una completa comprensione del progetto con le seguenti indicazioni
▪ Area complessiva della proprietà
▪ Area coperta e quella sistemata ad orto, giardino, parcheggio, strade interne, ecc..
▪ Numero, superficie e cubatura dei piani, compreso il sottotetto se abitabile.
Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, è definito dalla Regione Sardegna nell'ambito della disciplina di cui all'Articolo 28, commi 1 e 2 del D.lgs.152/99.
Negli edifici ed installazioni originanti scarichi di acque reflue assimilabili a domestiche è prescritta l'installazione di un idoneo pozzetto per il prelievo di campioni.
Articolo 24. Autorizzazione all’allaccio di scarichi di acque reflue domestiche diretto nei collettori del Consorzio.
Di norma, solamente gli scarichi delle acque reflue urbane ed industriali possono essere allacciati direttamente ai collettori fognari del Consorzio.
Gli scarichi delle acque reflue domestiche dovranno preferibilmente essere collettati in un ramo di fognatura comunale con un unico punto di allaccio al collettore Consortile.
Qualora ricorrano particolari circostanze (inesistenza di fognature comunali e/o possibilità alternative), il Consorzio, di concerto con l'Amministrazione Comunale interessata, potrà rilasciare apposita autorizzazione all'immissione diretta di detti scarichi domestici nei propri collettori.
L'autorizzazione all'allacciamento dovrà essere richiesta secondo quanto riportato nel precedente articolo 18 e comunicata contestualmente, per conoscenza, al Sindaco del Comune in cui ha sede l'insediamento.
Nella domanda di allacciamento inoltre dovranno essere specificate le cause che rendono impossibile convogliare i suddetti scarichi nelle fognature comunali.
Salvo formale comunicazione di diniego, l’autorizzazione all’allacciamento e allo scarico sarà rilasciata entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda corredata dalla documentazione completa.
La validità dell’autorizzazione all’allacciamento è subordinata all’ottenimento del certificato di abitabilità / agibilità e al versamento, da parte dell'Utente, della tariffa d’accesso di cui al successivo articolo..
A garanzia della puntuale osservanza delle prescrizioni tecniche di esecuzione dell'allacciamento, il Consorzio potrà anche richiedere la costituzione di una cauzione per un importo pari all'ammontare presunto dei lavori di allacciamento.
Detta cauzione sarà svincolata entro 60 giorni dal termine dei lavori previa verifica della osservanza delle prescrizioni connesse all'allacciamento.
Ulteriori o modificati allacciamenti a tratti di fognatura privata già recapitate nel collettore consortile sono soggetti all'aggiornamento dell'autorizzazione con la procedura sopra indicata.
Il Consorzio potrà richiedere la fornitura e l’installazione di idoneo strumento di misura della portata prima dell'allacciamento al collettore a cura ed onere dell’Utente.
Non potranno allacciarsi altre parti degli insediamenti, e tanto meno altri stabili, attraverso l’allaccio autorizzato, ancorché della stessa proprietà; in ogni caso ampliamenti o modifiche delle reti interne sottese all’allaccio, dovranno essere assoggettati a preventiva autorizzazione comunale.
Articolo 25. Scarico di acque reflue domestiche fuori dalle pubbliche fognature.
La legge Regionale n. 14/2000, in deroga all’articolo 45, comma 6 del D.lgs.152/99 e s.m.i, attribuisce al Comune la competenza al rilascio delle autorizzazioni allo scarico fuori dalle pubbliche fognature di acque reflue domestiche, provenienti da insediamenti isolati inferiori o uguali a 100 abitanti equivalenti.
Ai fini del presente regolamento tali scarichi devono essere conformi ai limiti della tab. 4 All. V D. Lgs. 152/99 s.m.i.. Qualora lo ritenga opportuno il Comune può fissare limiti meno restrittivi eccetto per le sostanze riportate nella tab. 5 del medesimo allegato.
La tabella 4, con evidenziati i parametri per i quali non è possibile fissare limiti meno restrittivi, è riportata nell’ Allegato X del presente regolamento.
Articolo 26. Acque assimilate alle reflue domestiche.
Ai sensi del comma 7, articolo 28, D. Lgs. 152/99, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche quelle che presentano caratteristiche qualitative equivalenti ossia, acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti, prevalentemente, da metabolismo umano e da attività domestiche.
In attesa di indicazioni provenienti dalla normativa regionale si considerano assimilabili ai domestici gli scarichi delle attività individuate dalla precedente legislazione ossia gli scarichi provenienti dalle attività sottodescritte:
a) Servizi igienici, cucine e mense di insediamenti industriali
b) Alberghiera
c) Turistica
d) Sportiva
e) Ricreativa
f) Scolastica
g) Sanitaria
h) Prestazione di servizi (parrucchieri, officine meccaniche, bar, ristoranti, negozi ecc..)
i) Imprese agricole e di allevamento descritte nei punti a, b, c, d, del citato articolo 28.
Articolo 27. Prescrizioni per gli scarichi con possibile contenuto di grassi, idrocarburi, oli, sostanze sedimentabili.
Le mense, i ristoranti, i distributori di carburante, gli autolavaggi, le officine meccaniche, gli elettrauto, le carrozzerie, le verniciature, le attività di rottamazione e gli edifici ed installazioni che possano dar luogo a scarichi, anche saltuari, in fognatura bianca, mista o nera, di oli e grassi, di idrocarburi, di sostanze sedimentabili e simili, devono installare idonei separatori per trattenere tali sostanze. I separatori devono essere dimensionati in funzione della qualità e della quantità delle acque reflue da trattare. I separatori devono essere periodicamente puliti secondo le necessità ed il materiale separato deve essere correttamente smaltito.
Articolo 28. Autorizzazione allo scarico di reflui industriali
Tutti gli scarichi di acque reflue industriali devono essere preventivamente autorizzati ai sensi dell'Articolo 45 comma 1, D.lgs.152/99.
L’utente deve presentare al Consorzio domanda di autorizzazione allo scarico e di rinnovo, in bollo, utilizzando l’apposita modulistica riportata nell’Allegato IV.
Secondo le disposizioni dell’articolo 46 del D.Lgs. 152/99 e successive modificazioni, la domanda di rinnovo o di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, deve essere accompagnata dai seguenti dati:
▪ caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico
▪ quantità di acqua da prelevare nell’anno solare
▪ punto previsto per il prelievo di fine controllo
▪ descrizione del sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse
▪ eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi, ove richiesto
▪ mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico
▪ sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione.
Il Consorzio provvede all’autorizzazione entro novanta giorni dalla ricezione della domanda.
Il rilascio della autorizzazione allo scarico resta subordinata alla verifica da parte del Consorzio della compatibilità degli scarichi con la potenzialità dei sistemi di convogliamento e depurazione disponibili.
Articolo 29.Validità delle autorizzazioni allo scarico
Le autorizzazioni allo scarico sono valide per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo ai sensi dell'Articolo 45, comma 7 D.lgs.152/99.
Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'Articolo 34 del D.lgs.152/99 (Tab. 5 dell'All. 5), il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi
dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente.
Articolo 30. Acque reflue industriali che non recapitano nella rete fognaria
Per gli scarichi d'acque reflue industriali che non recapitano nella rete fognaria, salvo diversa disciplina regionale, la domanda d'autorizzazione deve essere presentata alla Provincia.
Articolo 31. Limiti di accettabilità per lo scarico nelle rete fognaria.
Gli scarichi di acque reflue industriali devono essere conformi ai limiti di emissione indicati nella seconda colonna della tab. 3, All. V, D.Lgs. 152/99 e nella tab. 3/A del medesimo allegato, per i cicli produttivi ivi indicati.
I reflui industriali pertanto, se necessario, dovranno essere preventivamente sottoposti, nell’ambito dell’azienda, a idoneo trattamento per renderli compatibili con le caratteristiche prescritte.
L'adozione di valori limite di emissione diversi da quelli della tabella 3 dell'allegato V al D.Lgs. 152/99 e s.m.i. può essere concessa, in sede di rilascio dell’autorizzazione, qualora il Consorzio lo ritenga opportuno, e a condizione che l’ impianto di depurazione terminali sia in grado di trattare detti liquami in sicurezza e senza pericoli di scompensi al ciclo di depurazione.
Le autorizzazioni di detti scarichi hanno validità di 1 anno, ma possono essere sospesi o revocati in qualsiasi momento, qualora l’impianto di depurazione non garantisca un adeguato trattamento.
Con l’autorizzazione allo scarico e con la conseguente convenzione di utenza, vengono stabilite le tariffe aggiuntive che saranno applicate dal Consorzio per il trattamento dei suddetti reflui.
In caso di effettiva impossibilità di garantire il proprio servizio di depurazione, il Consorzio potrà chiedere la riduzione del carico inquinante, concordando col titolare dell’insediamento un congruo termine per l’adeguamento degli impianti di trattamento dei suddetti scarichi.
Qualora lo scarico non rispetti più i limiti di accettabilità fissati nel dispositivo di Autorizzazione, il Consorzio può prescrivere all'Utente l’installazione e l’esercizio di adeguati trattamenti atti a ricondurre lo scarico entro i limiti richiesti, l'Utente dovrà adeguarsi alla prescrizione entro 90 giorni pena la revoca dell’Autorizzazione stessa.
In tutti i casi non possono essere stabiliti limiti meno restrittivi di quelli fissati nella tab. 3/A dell’allegato V per i cicli produttivi ivi indicati, e nella tab. 3 per quelle sostanze indicate nella tab. 5 del medesimo allegato.
La tabella 3, con evidenziati i parametri contenuti nella Tab. 5 dell'allegato V al D.Lgs. 152/99, è riportata nell’ Allegato IX del presente Regolamento. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
Gli scarichi di acque reflue industriali che non rispettano i sopraccitati limiti sono vietati.
Articolo 32. Prescrizioni per gli scarichi di acque reflue industriali
Le acque di scarico provenienti da utilizzazioni civili all'interno dell'insediamento (bagni, cucine) dovranno essere di norma, tenute separate da quelle provenienti dal processo produttivo e recapitate nella rete fognaria nel rispetto delle norme previste dal presente Regolamento per gli scarichi d'acque reflue domestiche.
Negli edifici ed installazioni originanti scarichi di acque reflue industriali o assimilabili a domestiche (esclusi gli scarichi di acque reflue domestiche propriamente dette) è prescritta l'installazione di un idoneo pozzetto per il prelievo di campioni, posizionato sulla linea di raccolta delle sole acque reflue non domestiche. Tale pozzetto deve essere accessibile dall'interno o dall’esterno dell'insediamento e posto prima dell'immissione nel collettore Consortile o nella pubblica fognatura.
I pozzetti di cui ai precedenti punti dovranno essere realizzati a cura e spese dell'Utente, nei tempi prescritti dal consorzio.
Qualora se ne verifichi la necessità, il Consorzio può prescrivere l'installazione, sulla linea di raccolta delle sole acque reflue industriali, di adeguati strumenti per il campionamento in continuo degli scarichi tecnologici : tali strumenti, rispondenti alle caratteristiche di cui all'Allegato XI, dovranno essere installati e posizionati a cura e spese dell'Utente sull'ultimo punto accessibile degli scarichi all'interno dell'insediamento.
Il titolare di scarichi di acque reflue industriali deve predisporre, a sua cura e spese, un idoneo sistema per la misura della quantità dello scarico.
Tale sistema dovrà essere preventivamente autorizzato dal Consorzio che, solo nel caso di problemi particolari (scarichi di entità ridotta, mancanza di spazio, problemi igienici, ecc…), potrà autorizzare sistemi alternativi di misura.
Gli strumenti di misura devono essere sigillabili ed accessibili da parte del personale all'uopo incaricato dal Consorzio.
L'Utente è responsabile del regolare funzionamento dello strumento ed è tenuto a segnalare, immediatamente, ogni anomalia che dovesse capitare a detto strumento.
Il Consorzio può prescrivere, nell'autorizzazione allo scarico, la realizzazione di particolari impianti di trattamento individuali, con o senza vasche di accumulo o equalizzazione, nonché imporre limiti di portata e particolari modalità di scarico dei reflui. In relazione alla ricettività idraulica della rete fognaria nonché al livello di saturazione dell'impianto di depurazione terminale, il Consorzio potrà imporre nel provvedimento autorizzativo rilasciato, limiti quantitativi giornalieri allo scarico, anche diversificati nelle 24 ore, nonché ulteriori prescrizioni atte a salvaguardare le succitate
infrastrutture.
Le reti fognarie interne di raccolta delle acque reflue industriali devono essere di norma dotate di una o più vasche di accumulo, in grado di contenere il refluo prodotto in almeno 2 giorni di lavorazione, da utilizzare in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario - depurativo. L’obbligo di cui al presente comma può essere derogato, a richiesta del titolare dell’autorizzazione allo scarico, senza che ciò dia diritto di rivalsa nei confronti del Consorzio nel caso di sospensione temporanea delle autorizzazioni allo scarico.
Qualora l'autorizzazione allo scarico venisse revocata, l'Utente non potrà più scaricare i propri reflui; il rilascio della nuova autorizzazione sarà subordinato alla
presentazione di formale richiesta la quale, oltre alla normale documentazione, dovrà riportare le soluzioni adottate per rimuovere le cause che avevano originato il provvedimento di revoca.
Articolo 33. Precauzioni contro l’inquinamento delle acque meteoriche
La raccolta ed il convogliamento delle acque meteoriche dovrà avvenire mediante sistemi di fognatura interna in cui dovrà essere evitata qualsiasi emissione di acque inquinate. Le utenze industriali dovranno adottare tutte le misure necessarie ad evitare l’inquinamento delle acque meteoriche. In particolare sono vietati i cumuli all’aperto di materie prime, di prodotti e di sotto prodotti di lavorazione che possano essere causa di fenomeni di trascinamento o di solubilizzazione di inquinanti da parte delle acque di pioggia. Qualora per la natura delle operazioni svolte, non sia possibile eliminare il rischio di inquinamenti delle acque meteoriche, in alcune zone del complesso produttivo, il Consorzio ne potrà richiedere la raccolta separata ed il successivo allontanamento con modalità da definirsi caso per caso.
Articolo 34. Scarichi di acque reflue industriali; obblighi connessi con la denuncia annuale degli scarichi.
Il titolare di scarico di acque reflue industriali è tenuto a presentare al Consorzio denuncia annuale degli scarichi effettuati.
La denuncia deve essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell’anno solare precedente.
La denuncia può essere effettuata unicamente utilizzando l’apposita modulistica riportata nell’Allegato VIII e deve riportare i seguenti elementi:
▪ la quantità degli attingimenti idrici dello stabilimento, suddivisa per fonte di approvvigionamento;
▪ la quantità di acque reflue scaricate (solo nel caso di presenza di misuratore di portata sullo scarico regolarmente autorizzato e piombato dall’Ente gestore).
▪ i valori di COD, BOD5, Solidi Sospesi Totali relativi a campioni prelevati nell’anno solare di riferimento, necessari alla determinazione della tariffa per il servizio di fognatura e depurazione.
Alla denuncia devono essere allegate le analisi descrittive del refluo, in numero definito dalla autorizzazione allo scarico, relative a campioni prelevati nell’anno di riferimento e riportanti tutti i parametri presenti nella tabella 3, All. V, D. Lgs, 152/99.
I prelievi dei campioni e le analisi descrittive del refluo devono essere effettuate da laboratori accreditati sulla base della certificazione ISO 9002/VISION 2000. I relativi certificati analitici devono essere sottoscritti, per parametri chimici, da un tecnico abilitato iscritto al relativo albo professionale, e per i parametri microbiologici, da un iscritto all’Ordine dei Biologi.
CAPO VI. SCARICHI DI RIFIUTI LIQUIDI
Articolo 35. Tipologie dei rifiuti liquidi conferibili.
I conferimenti al sistema fognario consortile, tramite mezzi mobili, sono ammessi, nel rispetto delle norme del Regolamento e della Autorizzazione Provinciale all’uopo
rilasciata, e soltanto entro i limiti e per quanto consentito dalla capacità potenziale residua dell'impianto di depurazione.
Ai sensi dell’art. 36, DLgs 152/99 possono essere accettati due classi di rifiuti liquidi:
1. rifiuti liquidi limitatamente alle tipologie compatibili col processo di depurazione
2. rifiuti liquidi derivanti dal ciclo tecnologico del servizio idrico, se provenienti dal medesimo ambito territoriale ottimale (di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36), se non compromettono il riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi e se rientrano nelle seguenti tipologie:
▪ acque reflue, che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;
▪ rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche;
▪ materiali derivanti dalla manutenzione della rete fognaria nonché derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi risulti tecnicamente o economicamente irrealizzabile.
I conferimenti di tali scarichi possono avvenire solo previo ottenimento della specifica autorizzazione, rilasciata dall’Ente gestore.
Articolo 36. Scarichi provenienti da xxxxx xxxx, fosse settiche e simili.
Le attività produttive e non, che intendono ottenere l’autorizzazione allo scarico saltuario presso il depuratone consortile di reflui provenienti da xxxxx xxxx, fosse settiche, vasche di accumulo e simili, dovranno fare richiesta al Consorzio precisando:
• provenienza ed entità dello scarico;
• composizione chimica del refluo se originato da attività artigianale;
• modalità di conferimento dei liquami dal punto di prelievo all’impianto di depurazione;
• autorizzazione degli scarichi da parte degli Organi competenti ai sensi delle leggi in vigore;
• frequenza del conferimento;
Articolo 37. Requisiti per i conferimenti diretti
Il conferimento di Rifiuti Liquidi presso gli impianti del Consorzio può essere effettuato unicamente da Ditte in possesso dei seguenti requisiti :
▪ Iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.
▪ Soggetti conferenti in proprio il trasporto di rifiuti liquidi.
▪ Convenzione di Utenza con il Consorzio.
▪ Consenso rilasciato dal Responsabile del processo di depurazione.
L'Autorizzazione potrà essere rilasciata per un periodo di quattro anni e potrà essere rilasciata al produttore del rifiuto, al trasportatore o eccezionalmente all’intermediario.
Il rinnovo dell’autorizzazione potrà avvenire solo in modo esplicito.
L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione o per il relativo rinnovo dovrà essere presentata in conformità dell’Allegato X.
Xxxxxxxx 00. Documentazione di accompagnamento per i conferimenti di rifiuti liquidi
Ogni carico di Rifiuto Liquido dovrà essere accompagnato da idoneo formulario o documento di trasporto ai sensi della normativa vigente (Decreto Legislativo 05.02.1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni).
Il suddetto documento deve essere redatto in 4 esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti, controfirmato dal trasportatore.
Una copia del formulario deve rimanere presso il detentore; delle altre tre copie, controfirmate e datate in arrivo dal Consorzio, due vengono restituite al trasportatore che deve provvedere a ritrasmetterne una al produttore.
Il Consorzio ha facoltà di richiedere un’analisi e un campione preliminare così come indicato al successivo articolo ed il cui numero dovrà essere riportato sul formulario di trasporto.
Articolo 39. Termini e modalità del servizio di trattamento dei rifiuti liquidi.
Di norma, il conferimento dei Rifiuti Liquidi presso gli impianti di depurazione Consortili può essere effettuato dalle ore 8.00 alle ore 16.30 di ciascun giorno feriale (sabato escluso).
Solo eccezionalmente, nel caso di motivate esigenze, potrà essere consentita l'effettuazione del conferimento con orari diversi, previa specifica autorizzazione del Responsabile dell’impianto Consortile.
Lo scarico del liquame può essere iniziato solo dopo l’eventuale campionamento e ad ottenuto specifico consenso all’immissione nell’apposito punto localizzato in testa all’impianto (o in altre sezioni idonee).
Il Personale consortile potrà interrompere, in qualsiasi momento, tale operazione di immissione, qualora si verificasse una delle condizioni sotto elencate:
⮚ situazioni di pericolo per gli operatori presenti ;
⮚ non conformità del liquame scaricato a quanto autorizzato ;
⮚ possibile impatto negativo sul processo depurativo (inibizione) o sull’ambiente circostante (odori molesti, sversamenti accidentali, ecc…);
⮚ problemi di funzionamento della sezione di immissione (intasamento, anomalie alle pompe, ecc….).
Al termine del conferimento, il trasportatore deve effettuare la pulizia della zona eventualmente sporcata durante lo scarico.
Articolo 40. Campionamenti delle singole partite di rifiuti liquidi.
Prima di autorizzare il conferimento di Rifiuti Liquidi, il Consorzio ha facoltà di richiedere:
1. analisi preliminare effettuata sul campione rispondente al futuro conferimento e risalente a non più di 12 mesi; il referto analitico dovrà contenere i parametri chimico – biologici che permettono di caratterizzare in modo completo e certo la tipologia del rifiuto liquido (oltre all’identificazione dello stesso secondo il D. Lvo. 22/97 e sue successive modifiche ed integrazioni). Il Consorzio, sulla base dei dati raccolti, eseguirà uno screening preliminare della compatibilità dello stesso con la capacità ricettiva dell’impianto di depurazione.
2. campione - test significativo del futuro conferimento e rispondente alle analisi preliminari del precedente punto 1). Il Consorzio potrà effettuare gli opportuni riscontri analitici presso i propri laboratori.
Articolo 41. Responsabilità nel corso dei conferimenti di rifiuti liquidi.
Il soggetto autorizzato al conferimento di rifiuti liquidi agli impianti di depurazione del Consorzio è il solo responsabile della corrispondenza tra ciò che viene conferito e quanto è stato precedentemente autorizzato dal consorzio.
CAPO VII. ALLACCI ALLA FOGNATURA
Articolo 42. Opere in suolo pubblico.
L'utente, prima di eseguire i lavori di allaccio alla fognatura pubblica, deve richiedere, presso la competente sezione dell'Ufficio Tecnico Comunale, l’autorizzazione all'esecuzione dei lavori nel suolo pubblico.
L'utente, nell'effettuare le opere, deve attenersi scrupolosamente alle modalità ed ai tempi prescritti nel provvedimento di autorizzazione, nonché alle norme tecniche ed igienico-sanitarie prescritte dal Regolamento locale di igiene.
I lavori dovranno essere eseguiti a cura e spese dell’utente sotto il controllo dell’ Ufficio Tecnico Comunale e dell'Ente Gestore degli impianti di trattamento.
L’impresa specializzata scelta dal richiedente dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti (iscrizione camera commercio e adeguate coperture assicurative).
I collegamenti idraulici, la posa in opera delle tubazioni, le opere di controllo e campionamento, dovranno essere eseguite sotto la vigilanza del Comune.
Il riempimento degli scavi, il ripristino della pavimentazione stradale, i marciapiedi e qualsiasi altro manufatto manomesso per la costruzione dell'allaccio alla fognatura pubblica, dovrà essere ripristinato a perfetta regola d'arte con materiali e tecniche prescritte dall'Ufficio Tecnico Comunale.
Articolo 43. Prescrizioni tecniche per gli allacciamenti alla rete fognaria.
Il tracciato delle tubazioni d’allaccio nonché il punto e le modalità di allaccio dovranno essere concordate con l’Ufficio Tecnico Comunale, che fornirà le ulteriori prescrizioni tecniche relative ai materiali e alle modalità esecutive. L’allaccio fognario dovrà essere conforme allo schema riportato nell’Allegato XVIII del presente Regolamento.
Per le immissioni nella fognatura urbana si dovranno utilizzare gli imbocchi predisposti durante la costruzione della fognatura e la tubazione di allaccio non dovrà eccedere i diametri degli imbocchi medesimi.
Qualora non risultassero disponibili imbocchi predisposti, si dovrà precedere alla formazione di un foro nella condotta fognaria tramite carotatrice. L’innesto della tubazione dovrà avvenire a regola d’arte, in modo da evitare qualsiasi sporgenza all’interno del condotto comunale ed inoltre dovrà essere collocata un’idonea guarnizione di tenuta.
In caso di tubazioni di particolari materiali (PRFV, PE o spiralato, etc ) che non rendano consigliabile la realizzazione di innesti mediante foro, gli innesti dovranno essere realizzati in corrispondenza di pozzetti o altri punti appositamente predisposti, anche se non corrispondenti alla posizione di uscita della fognatura privata dalla proprietà.
Le tubazioni di allaccio in sede stradale seguiranno normalmente il corso più breve tra il condotto di discesa e il punto di attacco al collettore comunale.
Il profilo delle tubazioni di allaccio sarà posizionato in modo da garantire in normali condizioni di esercizio, lo scarico a gravità nella rete comunale di tutti gli scarichi ubicati a livello superiore del piano stradale.
Tutte le utenze dovranno, prima di allacciare i propri scarichi alle fognature comunali, predisporre opportuni pozzetti sifonati secondo lo schema riportato nell’Allegato XVIII del presente Regolamento.
Le utenze produttive e quelle assimilabili ai civili dovranno realizzare i pozzetti in modo che siano ispezionabili e atti al prelievo di campionatura per il controllo dell'effluente, da eseguirsi con le dimensioni e nell'ubicazione indicata dall'Ufficio Tecnico di cui al primo comma del presente articolo.
In ogni caso a monte del pozzetto di campionamento non dovranno avvenire immissioni di acque di qualsiasi provenienza tendenti a diluire o a modificare i parametri dell'effluente scaricato. I fognoli di immissione e di allacciamento dovranno avere, di norma, diametro interno non inferiore a cm. 15, salvo espressa deroga dell'Ufficio competente, e dovranno essere realizzati in materiali conformi e posti in opera con le modalità previste dalle vigenti norme.
Salvo quanto diversamente indicato nel documento autorizzativo, le competenze e le responsabilità del Consorzio circa l'allacciamento sono limitate al tratto situato in area comunale o consortile, pertanto saranno a totale carico del richiedente le competenze e le responsabilità per tutti gli allacciamenti preesistenti alla data d'affidamento del servizio di fognatura realizzati da privati.
Articolo 44. Allacciamento di apparecchi e locali a quota inferiore del piano stradale
Qualora i liquami provengano da utenza posta oltre 0.5 m sotto il piano stradale, e ad una quota finale della conduttura di allacciamento tale che non sia possibile l'immissione per gravità nel ricettore, sarà a cura e carico del richiedente la realizzazione delle opere di sollevamento e di tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione della fognatura. In particolare la condotta naturale deve essere disposta in modo da prevenire rigurgiti all’interno, anche in caso di sovrapressione del collettore recipiente.
In tali casi, si deve prevedere l'installazione di un impianto di sollevamento, che abbia le seguenti caratteristiche:
La portata massima delle apparecchiature di pompaggio non deve essere superiore al 25% della portata massima istantanea di scarico dichiarata nella domanda d'autorizzazione.
·La prevalenza deve essere adeguata alla quota d'immissione nella fognatura.
·Le acque di scarico devono essere pompate fino ad un pozzetto posto ad altezza pari a quella del piano stradale, collegato per caduta al collettore.
Si deve obbligatoriamente predisporre un sistema di avviamento ed arresto automatico delle apparecchiature e un sistema di allarme che entri in funzione in caso di mancato funzionamento.
Si deve obbligatoriamente installare idonea valvola di non ritorno o antiriflusso.
In nessun caso è ammesso lo scarico dei reflui in recipienti diversi dalla fognatura. All'uopo possono essere imposte apparecchiature di sollevamento di riserva e/o adeguati volumi d'accumulo.
È ammessa la riunione di più scarichi, a valle dei rispettivi pozzetti d'ispezione, prelievo e misura, in un unico impianto di sollevamento.
Incomberà esclusivamente al titolare dello scarico ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che da questi scarichi potessero derivare al proprio immobile ed ai terzi per rigurgiti della rete fognaria. Per nessuna ragione l’Ente potrà essere ritenuto responsabile dei danni che tali situazioni possono determinare.
Articolo 45. Allacciamento di fabbricati preesistenti.
I proprietari degli stabili preesistenti alla fognatura devono provvedere, a loro cura e spese, entro il termine che verrà loro stabilito, alla eliminazione di eventuali xxxxx xxxx, fosse settiche esistenti o altri sistemi di trattamento e, nello stesso tempo, all'allacciamento della canalizzazione interna alla fognatura ed all'esecuzione dei lavori previsti nel presente regolamento.
Nel caso siano presenti reti di acque bianche e nere interne alla proprietà privata, queste saranno allacciate, previa verifica della loro identità da parte dell'Ente autorizzatore.
Articolo 46. Allacciamenti multipli.
E' pure ammesso che due o più fabbricati siano allacciati in unico punto nella rete urbana, sempreché ne sia fatta specifica domanda documentata all'Ente autorizzatore di cui all'art. 3 del presente Regolamento, che, previa verifica del progetto, ne dia la relativa autorizzazione.
Articolo 47. Allacciamenti provvisori di cantiere.
Al fine di evitare l’inquinamento del suolo sul quale si vuole erigere un fabbricato, il Consorzio c/o il Comune permetterà l’uso di una o più immissioni nella fognatura urbana, ove esista, per scarico provvisorio di servizi igienici per gli operai addetti alla costruzione.
Gli allacciamenti per tale scarico provvisorio dovranno essere scelti a cura del proprietario dello stabile, tra quelli destinati a servire in modo definitivo al fabbricato.
Il proprietario dovrà allacciare il servizio igienico di cantiere entro 30 giorni dalla installazione dello stesso.
Articolo 48. Allacciamenti doccioni di facciata.
Per gli edifici di nuova costruzione i doccioni di facciata verso la pubblica via devono essere incassati nel marciapiede ed aprirsi nelle cunette laterali di scolo. Nel caso di complessi di edifici i cui doccioni di facciata si riuniscano in un unico collettore è prescritto l’allacciamento di tale collettore alla rete fognaria delle acque bianche.
Il sifone è però prescritto quando al di sopra della grondaia vi siano abitazioni o terrazzi accessibili.
I doccioni dovranno essere di sezione sufficiente, ma di diametro interno non maggiore di cm 12, ed in numero non inferiore ad 1 per ogni 40 metri quadrati di tetto misurato in proiezione orizzontale.
È vietato introdurre in questi doccioni qualsiasi scarico all’infuori dell’acqua di pioggia proveniente dal tetto.
Fermo restando quanto è in proposito disposto dal Regolamento Edilizio vigente, i condotti non devono sporgere sulla proprietà comunale.
In caso di costruzione su confine della proprietà del Comune, i condotti dovranno essere incassati nel muro dell’edificio, per una altezza minima di m 2 dal piano del marciapiede.
Per gli edifici preesistenti alla approvazione del presente Regolamento fognario la prescrizione di cui al comma precedente potrà essere disposta in caso di ristrutturazione se tecnicamente fattibile e in alternativa dovrà essere realizzato con tubazione esterna in ghisa.
Articolo 49. Utilizzo di allacciamento esistente in proprietà privata
Qualora, a giudizio dell’Ufficio tecnico, risulti impossibile o estremamente disagevole per un insediamento o per una sua parte allacciarsi alla fognatura comunale, è consentito, previo accordo con le altre parti interessate, utilizzare i condotti più vicini, fermo restando l’obbligo di sostenere le spese per il loro adeguamento, di contribuire alla
loro manutenzione, nonché di realizzare pozzetti d’ispezione nel senso che verrà prescritto dallo stesso Xxxxxxx.
In caso di mancato accordo potrà, a norma di legge, salvo le separate osservazioni, richiedere all’autorità giudiziaria, in caso di mancato accordo, l’istituzione di una servitù di scarico coattivo ai sensi dell'art. 1043 del Codice Civile.
Quando la costruzione di una rete fognaria comunale sgravi la proprietà servente da tale obbligo, il proprietario del fondo dominante è obbligato ad eliminare la servitù predetta.
Se il fondo servente è dotato di propria canalizzazione, il proprietario potrà impedire la costruzione nuove condotte sul proprio fondo, consentendo l'immissione delle acque nelle proprie canalizzazioni purché le stesse siano idonee allo scopo (art. 1034 del Codice Civile).
In ogni caso i progetti per l’attraversamento devono essere approvati dall’Ente competente.
Articolo 50. Divieto di estensione degli allacciamenti.
I proprietari degli impianti privati di fognatura collegati alla fognatura comunale o consortile non possono consentire ad altri di immettere negli impianti stessi i propri scarichi in assenza delle specifiche autorizzazioni previste dal presente regolamento.
Articolo 51. Messa fuori uso di vecchi allacciamenti.
Qualora, a causa della demolizione di edifici, vengano messi fuori uso allacciamenti esistenti, il proprietario ha l’obbligo di comunicarlo al Consorzio e per conoscenza al Sindaco e di sigillare il condotto di allacciamento alla fognatura comunale secondo tempi e modalità stabiliti dall’Ufficio tecnico comunale.
Articolo 52. Esecuzione delle opere di allacciamento in contrasto con le prescrizioni.
Se i lavori di allacciamento non risultano conformi al presente regolamento ed alle prescrizioni dell’Ufficio Tecnico competente, dovranno essere apportate le necessarie modifiche entro la scadenza fissata dal Responsabile del servizio.
Articolo 53. Esecuzione d’ufficio degli allacci.
Nei casi in cui l'utente non esegua i lavori entro i termini e nei modi stabiliti dagli organi tecnici preposti al controllo, il L’Ente, dopo aver diffidato per iscritto l’interessato, potrà far eseguire i lavori d'ufficio addebitandone le spese all'inadempiente secondo le procedure dettate dalla normativa vigente.
L’interessato è tenuto al rimborso delle spese sostenute dal Comune /Consorzio entro 30 giorni dalla data di notifica della relativa liquidazione.
In caso di mancato pagamento si provvederà al recupero con la procedura coattiva prevista per le entrate patrimoniali dei Comuni.
Articolo 54. Proprietà dei condotti di allacciamento e relativa manutenzione
Le tubazioni di allaccio in sede stradale restano di esclusiva proprietà del Comune e/o del Consorzio; al privato che le utilizza spetta il controllo della funzionalità idraulica e la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria.
La condotta di allacciamento alla rete fognaria che convoglia uno o più scarichi esclusivamente da insediamenti, strade, aree, piazzali civili o produttivi di proprietà non pubblica o consortile, è a tutti gli effetti, se non presa in carico dal Consorzio e dal Comune, una rete fognaria privata e quindi la manutenzione ordinaria e straordinaria è competenza del titolare della fognatura. A titolo informativo vengono riportati alcuni esempi esplicativi per la definizione di fognatura privata.
Fig. 2: Esempi esplicativi per la definizione di fognatura privata
Articolo 55. Riparazioni dei condotti di allacciamento
Le riparazioni alle tubazioni esistenti in sede stradale saranno direttamente eseguite dall’utente a proprie cure e spese, previa autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico.
Articolo 56. Rifacimento delle opere di allacciamento
In caso di ristrutturazione dei condotti della rete di fognatura, il Comune o il Consorzio provvederà all’esecuzione delle opere, in sede stradale, di rifacimento, riordino o ricostruzione degli allacciamenti privati.
Tali opere saranno a totale carico dell’Ente Competente qualora gli allacciamenti preesistenti fossero conformi alle prescrizioni del presente Regolamento. Diversamente gli oneri relativi saranno a carico degli utenti come nel caso di nuovi allacciamenti.
A richiesta dell’Ufficio Tecnico i proprietari dovranno fornire tutte le indicazioni relative a tutti gli scarichi esistenti, nonché quelle necessarie per predisporne dei nuovi, in relazione alla futura canalizzazione interna dei loro stabili.
Il rifiuto o l’omissione di fornire le indicazioni di cui sopra, oltre a rendere applicabili le penalità stabilite dal presente Regolamento, daranno facoltà al Comune e/o all’Ente di provvedere d’ufficio alle opere di allacciamento degli scarichi, ponendo a carico dei proprietari, che dovranno rimborsargliele tutte le spese che avrà sostenuto per la mancanza di dette indicazioni.
Articolo 57. Modifiche agli allacciamenti
Eventuali modificazioni agli allacciamenti richiesti dal proprietario dello stabile e autorizzati dal Consorzio o dal Comune saranno eseguite a spese del proprietario stesso.
Articolo 58. Prescrizioni tecniche per le fognature interne
Gli edifici con facciate, cortili o giardini devono essere allacciati mediante idonee tubazioni alle fognature stradali salvo casi speciali.
Pertanto le diverse colonne verticali di scarico delle acque bianche e nere dovranno essere collegate tramite reti interne, alla tubazione di uscita dotata di idoneo pozzetto a doppio chiusino per le ispezioni ubicato entro la proprietà privata.
Ai piedi delle colonne verticali e nei punti di incrocio della rete interna debbono essere sempre previsti idonei pozzetti di ispezione con fondo sagomato per impedire il deposito di materiali. Nell’ipotesi che una collocazione interna fosse tecnicamente impossibile, i chiusini dei pozzetti da ubicare lungo i marciapiedi e le strade pubbliche dovranno essere in ghisa, atti a sopportare il traffico stradale.
Le condotte interne dei fabbricati, eseguite in orizzontale, dovranno essere costituite da tubi in materiale assolutamente impermeabile ed inattaccabile all'azione chimica (corrosione) e meccanica (abrasione) delle acque che le percorrono, assicurare inoltre la perfetta impermeabilità dei vari manufatti levigati internamente.
E' comunque vietato l’utilizzo di canalizzazioni in cemento pressato per la esecuzione dei fognoli di allaccio alla fognatura Comunale o Consortile da realizzarsi nella sede stradale o del marciapiede.
Nel sotterraneo le tubazioni saranno mantenute possibilmente al di sopra del pavimento; in caso contrario dovranno collocarsi in apposita incassatura di muro o di pavimento facilmente ispezionabile.
In casi diversi si potrà sostenere la condotta con appositi tiranti e soffitto o con delle mensole a parete; in ogni caso si metterà un sostegno in ogni giunto.
Tutti gli apparecchi per l'evacuazione delle materie di rifiuto in comunicazione con la rete fognaria dovranno essere muniti di chiusura idraulica e sifone a tenuta stagna.
Le caditoie per la raccolta delle acque meteoriche dai cortili e le pilette per la raccolta delle acque dagli ambienti siti al piano terra dovranno essere muniti di interruzione idraulica o sifone.
Le caditoie dovranno essere inoltre dotate di vaschette ispezionabili per la trattenuta dei materiali grossolani.
Le tubazioni interne ed il collettore in uscita non dovrebbero avere pendenze inferiori all'1% e diametri inferiori a 15 cm. e dovranno essere eseguite in materiali idonei levigati internamente e con giunti posti in opera con la massima cura.
L’Ente competente potrà chiedere, a proprio insindacabile giudizio, i calcoli idraulici per il dimensionamento delle condutture quando le aree private da servire sono di notevoli dimensioni.
Le canalizzazioni interne devono presentare sempre tracciati rettilinei ed ogni cambiamento di direzione deve essere realizzato con l'interposizione di pozzetti a fondo sagomato di idonee dimensioni per l'esecuzione delle operazioni di pulizia delle condotte.
CAPO VIII. MANUTENZIONE CONDOTTE CONSORTILI
Articolo 59. Manutenzione ordinaria delle opere di xxxxxxxx
Le condotte fognarie consortili nonché i collegamenti alle medesime sono sottoposte a manutenzione e pulizia da parte del Consorzio; tutte le condotte fognarie interne agli stabilimenti produttivi devono essere tenute in perfetta efficienza a cure e spese di ciascun insediamento.
Articolo 60. Manutenzione straordinaria delle opere di xxxxxxxx
La gestione delle condotte, in capo al Consorzio, avviene dal pozzetto esterno sifonato per gli utenti ricadenti nell’area industriale e artigianale e dal pozzetto finale della fognatura comunale individuato nel provvedimento autorizzativi per quanto attiene i Comuni consorziati. Qualora a seguito di interventi di manutenzione straordinaria sulle condotte esistenti si riscontra una esecuzione della medesima difforme dalle norme tecniche, di cui al presente regolamento, gli oneri di intervento e di adeguamento costruttivo saranno a totale carico dell’utente o del Comune competente.
Articolo 61. Organizzazione del servizio di disostruzione, pulizia e manutenzione straordinaria delle reti
Le reti fognarie interne degli insediamenti produttivi e/o dei comuni che per contratto le affideranno in gestione al Consorzio saranno sottoposte a pulizia e manutenzione secondo la seguente organizzazione del servizio.
Organizzazione generale
Attivazione di un numero telefonico e di un indirizzo di posta elettronica per l'accesso al servizio.
Il numero sarà attivo in automatico 24 ore su 24 e mediante operatore dalle ore 8.30 alle ore 12.00 di ogni giorno feriale.
Potranno essere inoltrate:
- comunicazioni di ostruzioni con richiesta anche verbale di intervento (Allegato XIII);
- comunicazioni di rotture o disfunzioni con richiesta a mezzo fax o posta elettronica di intervento di pulizia programmata o straordinaria (Allegato XIV).
Dalle 12.00 alle ore 8.00 del giorno feriale successivo e tutti i giorni festivi verranno accolte le sole chiamate di emergenza che segnalano ostruzioni della fognatura con sversamento di liquami.
Interventi su chiamata per disostruzione
Le chiamate di emergenza potranno essere soddisfatte esclusivamente previa individuazione del richiedente ed eventuale sopraluogo degli addetti al servizio per
verificarne la natura e l'urgenza e non potranno interessare in alcun caso gli allacci privati, ma esclusivamente i rami principali della fognatura comunale sino al sifone.
Gli interventi di disostruzione saranno eseguiti preferibilmente durante il normale orario di lavoro o, in emergenza, entro tre ore dalla chiamata.
Per ogni chiamata/ispezione/intervento verrà compilato un rapporto di servizio secondo lo schema predisposto da Consorzio (Allegato XII).
Interventi di pulizia programmata
Gli interventi di pulizia programmata, per un monte ore complessivo fissato annualmente dal Consorzio, saranno eseguiti secondo un programma trimestrale concordato dall'ufficio tecnico del Consorzio con gli uffici tecnici dei comuni interessati.
Gli interventi di pulizia programmata saranno eseguiti esclusivamente nelle ore di lavoro ordinario dell'autospurgo che vanno dalle ore 8.00 alle ore 13.30 di ogni giorno feriale dell'anno.
Il monte ore complessivo annuale fissato dal Consorzio sarà distribuito proporzionalmente al numero di abitanti di ogni comune.
Gli uffici tecnici dei comuni potranno comunicare disfunzioni delle reti e chiedere l'intervento di pulizia programmata compilando e inviando l'apposito modulo predisposto dal Consorzio.
Le richieste di intervento di pulizia programmata provenienti da un comune che ha raggiunto il proprio monte ore a disposizione per l'anno in corso seguiranno la procedura autorizzativa prevista per gli interventi di manutenzione straordinaria.
Per ogni richiesta/intervento di pulizia programmata verrà compilato un rapporto di servizio secondo lo schema predisposto dal Consorzio.
Interventi di manutenzione straordinaria delle reti
Si intendono per interventi straordinari gli interventi di pulizia delle reti fognari oltre il monte ore a disposizione di ciascun comune, le riparazioni o sostituzioni di tratti fognari danneggiati, la realizzazione di nuovi tratti fognari.
Gli uffici tecnici dei comuni potranno comunicare richieste di manutenzione straordinaria compilando e inviando l'apposito modulo predisposto dal Consorzio.
Tutte le richieste di manutenzione straordinaria nonché le richieste di pulizia programmata provenienti dai comuni che hanno raggiunto il monte ore a propria disposizione per tali interventi saranno sottoposte a verifica di fattibilità tecnico- economica da parte dell'ufficio tecnico del Consorzio, che provvederà in caso di esito positivo ad autorizzare l'esecuzione dell'intervento ovvero a comunicare al comune l'esito dell'esame con le eventuali richieste di partecipazione alle spese.
Tutte le richieste di manutenzione straordinaria e/o di pulizia programmata delle reti eccedenti le ore a disposizione saranno soggette a preventivazione da parte della società di gestione.
Per ogni richiesta/intervento di manutenzione straordinaria verrà compilato un rapporto di servizio secondo lo schema predisposto dal Consorzio.
Chi esercita il servizio di autospurgo, per ottenere l’autorizzazione al conferimento, deve inoltrare domanda al Consorzio.
L'autorizzazione si intende rilasciate per tipologia di conferimento e non è estensibile. Per ogni tipo di refluo di cui si richiede l’autorizzazione al conferimento l’esercente il servizio deve essere autorizzato alla specifica attività dagli Organi competenti.
Le modalità di conferimento all’impianto verranno specificate nel dispositivo di autorizzazione.
TITOLO VI. TARIFFE
Articolo 62. Tariffa d’accesso.
Tutte le utenze domestiche e assimilabili alle domestiche, all'atto della richiesta di allaccio alla fognatura, dovranno corrispondere all'Ente competente al rilascio della autorizzazione a scaricare una tariffa di accesso quale diritto fisso di allaccio secondo la seguente formula:
A.E. x € 30,00
Dove:
A.E. = numero di abitanti equivalenti
€ 30,00 = coefficiente fisso per abitante equivalente
Per il calcolo degli utenti equivalenti relativi a ciascuna utenza si dovranno utilizzare le indicazioni riportate nella seguente tabella.
Tipo di comunità | Parametro |
Residenziale (stimato sulla superficie delle singole camere da letto) | 1 A.E. per superfici fino a 14 m2 2 A.E. per superfici comprese tra 14 e 20 m2 1 A.E. aggiuntivo ogni 6 m2 di superficie eccedenti i 14 m2 |
Xxxxxxxx e complessi ricettivi | 1 A.E. per avventore stimato sulla capacità ricettiva complessiva (la potenzialità ricettiva è determinata sulla base degli atti di autorizzazione sanitaria o usando il criterio del conteggio dei posti letto come per le civili abitazioni) |
Fabbriche, laboratori artigiani e utenze industriali che non scaricano acque di processo | 1 A.E. ogni 2 dipendenti fissi e stagionali |
Ditte e uffici commerciali | 1 A.E: ogni 3 dipendenti fissi e stagionali |
Mense | 1 A.E. ogni 3 persone risultanti dalla somma del personale dipendente e dal numero di avventori (il numero degli avventori è calcolato dividendo le superfici complessive delle sale da pranzo per 1 m2). |
Ristoranti e trattorie | 1 A.E. ogni 3 persone risultanti dalla somma del personale dipendente e dal numero di avventori (il numero degli avventori è calcolato dividendo le superfici complessive delle sale da pranzo per 1,5 m2). |
Bar, circoli, club | 1 A.E. ogni 7 persone risultanti dalla somma del personale dipendente e dal numero di avventori (il numero degli avventori è calcolato dividendo le superfici complessive per 1,5 m2). |
Cinema, stadi, teatri | 1 A.E. ogni 30 unità di capacità massima ricettiva rilevata dai provvedimenti di agibilità ex TULPS |
Scuole | 1 A.E. ogni 10 alunni stimati sulla potenzialità ricettiva complessiva |
Le utenze industriali che hanno per lo scarico in fognatura l’obbligo di rispettare i valori – limite della tab. 3 del D. Lgs. 152/99 il numero di A.E. viene calcolato applicando al volume presuntivo dello scarico il valore tabellare di 250 mg/l di BOD5 e trasformando il valore ottenuto in A. E. secondo la seguente formula:
A.E. = volume scarico (litri) x 250 mg/l
60 mg/l
dove:
volume scarico = volume di refluo previsto espresso in litri 250 = valore limite di BOD espresso in mg/l
60 = BOD5 attribuito al carico organico prodotto da un A.E.
Per le utenze industriali autorizzate dal Gestore a scaricare in fognatura senza alcun pretrattamento, e quindi senza vincolo al rispetto dei parametri di legge, il numero di A. E. sarà determinato caso per caso dal Consorzio sulla base della quantità di materia prima lavorata secondo i valori riportati nella seguente tabella.
Tipo di industria | Unità produttiva | Popolazione Equivalente (ab.) |
Latterie senza caseificio | 1.000 l di latte | 25 – 70 |
Latterie con caseificio | 1.000 l di latte | 45 – 230 |
Macello | 1 bue = 2,5 maiali 1 t di carne | 20 – 200 130 – 400 |
Stalle per bovini | 1 bovino | 5 -10 |
Stalle per suini | 1 suino | 3 |
Allevamenti di polli | 1 pollo | 0,12. 0,25 |
Silos di foraggio | 1 t di riempimento o globalmente | Ab. / giorno 200 - 650 |
Lavorazione delle patate | 1 t di patate | 25 – 50 |
Zuccherifici | 1 t di barbabietole | 45 – 70 |
Fabbriche di malto | 1 t di cereali | 10 – 100 |
Birrifici | 1.000 l di birra | 150 – 350 |
Distillerie | 1.000 l di cereali | 2.000 – 3.500 |
Fabbriche di lievito di birra | 1 t di lievito | 5.000 – 7.000 |
Fabbriche di amido | 1 t di mais o frumento | 500 – 900 |
Cantine | 1.000 l di vino | 100 – 140 |
Cantine | 1 ha di vigna | 350 – 60 |
Concerie | 1 t pellame | 1.000 – 3.500 |
Lavatura lane | 1 t di lana | 2.000 – 4.500 |
Candeggerie | 1 t di panni | 1.000 – 3.500 |
Colorificio con colori allo zolfo | 1 t di materiale | 2.000 – 3.000 |
Macerazione della canapa | 1 t di canapa | 700 – 1.000 |
Fabbriche di cellulosa al solfito | 1 t di cellulosa | 3.500 – 5.500 |
Cartiere | 1 t di polpa | 45 – 70 |
Cartiere | 1 t di carta | 200 – 900 |
Fabbriche di lana sintetica | 1 t di lana sintetica | 300 – 450 |
Lavanderie | 1 t di biancheria | 350 – 900 |
Scarichi di oli minerali | 1 t di olio | 11.000 |
Articolo 63. Deposito cauzionale.
Prima della stipula della Convenzione di Utenza, ogni Utente che effettua scarichi industriali è tenuto a depositare presso il Consorzio una cauzione a garanzia del regolare pagamento dei canoni e/o a copertura di eventuali danni derivanti dal mancato rispetto del presente Regolamento e/o del Contratto di Utenza.
L’importo del deposito cauzionale è pari al 10 % del canone annuo ( comprensivo di IVA ) e viene calcolato in base ai dati accertati in fase di istruttoria, secondo la tariffa vigente al momento della stipula.
Esso sarà corrisposto mediante versamento in denaro o tramite deposito di titoli pubblici o con polizza fidejussoria, dovrà essere immediatamente integrato dall’Utente nel caso di utilizzo e sarà infruttifero di interessi.
Per i conferimenti di rifiuti liquidi, l’importo del deposito cauzionale viene fissato contrattualmente, tenendo conto della quantità, della qualità e della frequenza dei conferimenti stessi.
Il deposito cauzionale ( o la garanzia fidejussoria ) viene restituito al termine del rapporto contrattuale, previa verifica del puntuale adempimento di tutti gli obblighi previsti a carico dell’Utente.
Anche la revisione dell’autorizzazione e/o della Convenzione di Utenza è soggetta all’aggiornamento dell’importo del deposito cauzionale.
Per gli scarichi di acque reflue domestiche, il versamento del deposito cauzionale può essere richiesto, a discrezione del Consorzio, a garanzia della buona esecuzione dell’allacciamento e/o del regolare pagamento dei canoni.
In particolare i comuni associati sono tenuti, dalla data di comunicazione dell’avvio del servizio, a corrispondere al Consorzio una somma pari al 20% + iva del canone annuale previsto, a titolo di anticipazione sugli oneri di gestione.
Articolo 64. Generalità sulle tariffe di utilizzo per gli scarichi delle acque reflue.
I canoni applicati agli scarichi di acque urbane, domestiche e industriali sono determinati in modo che ciascun utente contribuisca alla copertura del costo del servizio in modo proporzionale alla quantità e alla qualità dell’acqua effettivamente scaricata/trattata presso l’impianto consortile. Il Consorzio stabilirà annualmente, nei modi di Legge, la quota tariffaria per l’utilizzo dei propri collettori e dei relativi depuratori.
In generale, il volume di effluente sul quale sarà calcolata la tariffa è pari al 100% del volume d’acqua prelevato dall’Acquedotto Pubblico e/o approvvigionata autonomamente dall’Utente.
Salvo diversa decisione, fino all’entrata in vigore della tariffa idrica integrata di cui alla Legge 36/94, il calcolo del canone e la sua riscossione sono affidati all’Ente che gestisce localmente il servizio Acquedotto.
Alla riscossione del canone di fognatura e depurazione degli Utenti con approvvigionamento idrico autonomo provvede direttamente il Consorzio.
Alla lettura del contatore e alla denuncia dell’acqua prelevata provvederà direttamente l’utente il quale dovrà, a tal fine, segnalare al Consorzio, entro il 31 Gennaio di ciascun anno, le quantità prelevate nell’anno precedente. La denuncia dell’acqua prelevata per gli utenti civili autonomi deve essere conforme al modulo riportato nell’Allegato VII del presente Regolamento; per gli utenti autonomi industriali verrà fatta contestualmente alla Denuncia annuale di scarico di cui all’articolo 34.
E’ sempre consentito al personale comunale il libero accesso al locale in cui è posto il contatore per ogni eventuale verifica.
In caso di mancata installazione del misuratore di portata dell’acqua prelevata il Consorzio potrà applicare il canone minimo di fognatura e di depurazione, calcolato su 73 mc/anno per ogni abitante – utilizzatore.
Ai fini dell'applicazione del diritto o canone nel caso che l'acqua prelevata venga utilizzata promiscuamente per usi civili e produttivi, dovranno essere installati separati contatori per la misura dell'acqua destinata a ciascun uso.
Nel caso in cui parte delle acque approvvigionate vengano usate per scopi diversi (es. irrigazione dei giardini) la tariffa è dovuta sull’intero ammontare dell’acqua approvvigionata. Pertanto, chi dispone di vaste aree a verde dovrà chiedere all’Ente erogatore l’installazione di un nuovo contatore stipulando un contratto per uso agricolo.
Ove non sia possibile stabilire le quantità di acqua destinate ad usi diversi sarà applicata la tariffa maggiore prevista dalla Legge.
Nel caso di acque reflue industriali che giungono all’ impianto consortile utilizzando sia la fognatura comunale che i collettori consortili, la tariffa di fognatura sarà ripartita in parti proporzionali alla lunghezza delle tratte fognarie che vengono percorse dal refluo scaricato.
Per effetto della Legge 23.12.1998 n. 448, a decorrere dal 01.01.1999, il corrispettivo dei servizi di fognatura e depurazione costituisce quota di tariffa ai sensi degli artt. 13 e seguenti della Legge 5 gennaio 1994 n. 36, con l’applicazione dell’aliquota I.V.A. nella misura del 10%, con esclusione dei servizi resi dai Comuni fino al 31.12.1998 e riscossi successivamente.
Articolo 65. Calcolo della tariffa di utilizzo per usi civili
Le tariffe per il servizio di fognatura e depurazione dovute dagli insediamenti civili sono determinate solo sulla quantità di acqua scaricata nella fognatura assunta pari a quella approvvigionata.
Le somme dovute vengono determinate dagli Enti erogatori dell’acqua potabile sulla base delle letture effettuate periodicamente sui contatori, installati in ogni insediamento, che registrano i consumi. Salvo misurazione di una maggiore quantità di acqua scaricata, la somma minima dovuta annualmente per lo scarico delle acque reflue domestiche, è calcolata secondo la formula
T1 = 73 x Na x ( Tf + Td )
Ove : Na è il numero degli abitanti / residenti / utilizzatori ;
Tf è la tariffa di fognatura in €. al mc ;
Td è la tariffa di depurazione in €. al mc.;
Le tariffe di fognatura e depurazione dovute vengono fatturate di norma trimestralmente. Nell’ambito delle sue funzioni l’Ufficio Utenze informa gli utenti, tramite servizio di assistenza telefonica, sulle procedure da seguire per ottenere il rimborso o lo sgravio delle
tariffe versate in esubero a causa di consumi anomali, sempre per cause non imputabili agli utenti.
Per i comuni consorziati il canone è stabilito in 0,26 €/m3 per la depurazione e di 0,09 €/m3 per il servizio di fognatura, salvo eventuali determinazioni annuali.
Su entrambe le tariffe, il cui volume di calcolo è pari a quello approvvigionato, viene applicata l’I.V.A. nella misura del 10%.
Articolo 66. Tariffa di utilizzo per usi industriali
Le tariffe per il servizio di fognatura e depurazione dovute dalle aziende sono determinate non solo sulla quantità di acqua scaricata nella fognatura ma anche sulla loro qualità.
L’applicazione della tariffa alle utenze produttive avviene utilizzando la formula tariffaria stabilita dal Decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1977 e successiva modifiche e integrazioni così articolata:
T2 = F2 + [f2 + dv + K2 (Oi/Of x db + Si/Sf x df) + da]V T2 = tariffa (€/anno)
F2 = termine fisso per utenza, comprende spese amministrative e gestionali (€/anno)
f2 = coefficiente servizio fognatura; è deliberato annualmente dall’Ente gestore sulla base di quanto stabilito dalla Regione (€/m3)
dv = coefficiente di costo trattamenti primari e sollevamenti (€/m3)
K2 = coefficiente che individua le caratteristiche dell’effluente industriale (numero puro). Si calcola come segue:
Oi = COD (chemical oxigen demand) dell’effluente industriale considerato (mg/litro) Of = COD (chemical oxigen demand) del liquame affluente all’impianto (mg/litro) db = coefficiente di costo trattamento secondario (€/m3)
Si = solidi sospesi totali dell’effluente industriale considerato (mg/litro) Sf = solidi sospesi totali del liquame affluente all’impianto (mg/litro) df = coefficiente di costo trattamento e smaltimento fanghi (€/m3) da = coefficiente di costo trattamento sostanze diverse (€/m3) V = volume dell’effluente scaricato in fognatura (m3/anno)
Nell’allegato A del Decreto dell’Assessore per la Difesa dell’Ambiente n. 202 del 25 giugno 1982 si rileva il seguente metodo di calcolo per il coefficiente K2:
▪ Si ≤ 80 mg/l e Oi ≤160 mg/l K2 = 0
▪ 80 < Si < 200 K2 = 0,0083 Si – 0,67
160 < Oi< 500 K2 = 0,0029 Oi – 0,47
Nel caso di valori di K2 differenti, si adotta il più alto tra i due.
▪ 200 ≤ Si ≤ limiti tabelle comunali o consortili
e K2 = 1
500 ≤ Oi ≤ limiti tabelle comunali o consortili
▪ 200 ≤ Si e 500 ≤ Oi
K2 assume i valori riportato nella seguente tabella secondo le classificazioni della tabella “1” del Decreto Assessore Difesa Ambiente 25 giugno 1982 n.202).
K2 | CLASSE |
1 | 1 |
1,2 | 2 |
1,4 | 3 |
1,6 | 4 |
CLASSE 1 | CLASSE 2 | CLASSE 3 | CLASSE 4 |
Industrie alimentari, zootecniche e affini | Industria mineraria, pietre e materiali da costruzione | Industrie del legno e della carta | Petrolchimiche, chimiche, farmaceutiche, tessili. |
Industrie vinicole Oleifici Industrie del latte e suoi derivati Industrie conserviere Bevande gassate e acque minerali Pastifici e panifici industriali Macelli Industria molitoria Zuccherifici Fabbriche di birra Riserie Allevamenti zootecnici Industria dolciaria Etc.. | Cave di ghiaia e sabbia Cementifici Produzione calce Fabbrica laterizi Prefabbricati in cemento e calcestruzzo Agglomerati bituminosi Segherie marmi Fabbriche di piastrelle e mattonelle Prodotti ceramici | Cartotecniche Compensati e pannelli truciolati Mobili Sugherifici Isolanti per l’edilizia Etc.. | Raffinazione delle frazioni del petrolio Fabbriche di materie plastiche Industrie vernici e smalti Fabbrica cosmetici Lavorazione olii industriali Fabbrica saponi |
La formula suddetta viene applicata sui volumi che i titolari degli insediamenti industriali dichiarano, a mezzo della denuncia di scarico delle acque reflue in fognatura prevista dal Regolamento Fognario, tenendo conto di molti fattori, quali la tipologia dell’insediamento, il volume di acque scaricate, il tipo di impianto di depurazione che riceverà le acque, ecc.
Tale denuncia deve essere redatta in conformità al modulo dell’Allegato VIII e presentata al Consorzio, in triplice copia, entro il 31 Gennaio di ciascun anno
Il Consorzio determina le tariffe di allontanamento, depurazione e scarico dovute per ciascuno insediamento produttivo allacciato alla fognatura effettuando le opportune verifiche dei dati dichiarati sulla denuncia di scarico sia per quanto concerne i volumi indicati (il controllo viene eseguito anche incrociando i dati degli Enti erogatori di acqua potabile) sia per quanto riguarda le caratteristiche qualitative degli scarichi. Le somme determinate, riportate in un avviso di emissione di fattura, vengono notificate ai titolari degli insediamenti produttivi tramite il servizio postale
I valori di COD e SS dell’effluente industriale da utilizzarsi per il calcolo del canone sono quelli medi mensili accertati, ad esclusione dei fuori norma che verranno considerati secondo quanto successivamente specificato.
Xxxxx restando il vincolo assoluto dei limiti di accettabilità così come previsto nella apposita tabella, qualora venissero riscontrati dei fuori norma, il calcolo del canone verrà effettuato nel modo seguente:
• se nell’arco di un mese, a seguito di almeno due controlli, vengono riscontrati valori di COD e/o di SS superiori ai limiti di accettabilità in percentuale non superiore al 15%, i valori che verranno utilizzati per il calcolo del canone saranno le punte massime accertate di COD e/o SS considerate per tutto il periodo del fuori norma e comunque per un periodo minimo di sette giorni;
• qualora invece le concentrazioni di COD e/o di SS accertate con le stesse modalità precedenti fossero superiori al 15%, per il calcolo verranno utilizzate le punte massime per l’intero mese
• qualora i parametri medi di COD e/o SS accertati superino del 25% quelli dichiarati dall’Azienda il canone verrà calcolato come specificato nel punto precedente ed inoltre verrà applicata una soprattassa, sino al 50%, sul canone accertato come meglio specificato in ogni singolo contratto.
• il continuo ripetersi dei fuori norma potrà comportare, a giudizio insindacabile del Consorzio, la sospensione dell’autorizzazione allo scarico e, nei casi più gravi e quindi a salvaguardia del sistema depurativo, la revoca dell’autorizzazione.
Le interruzioni dello scarico, a qualunque titolo avvengano se non diversamente concordate nel contratto di utenza, saranno considerate, ai fini dell’applicazione del canone, in modo tale che per i giorni di interruzione il volume di scarico da considerare nella formula è quello minimo dichiarato nella scheda di dichiarazione dell’Azienda.
E’ previsto, conseguentemente, un impegno minimo di scarico per l’Utente, valutato sulla base dei valori minimi dichiarati sia per il volume che per i parametri inseriti nella formula del calcolo del canone.
I valori minimi dichiarati non possono avere uno scarto superiore al 25% rispetto a quelli medi.
In sede di stipula del contratto di utenza verrà inoltre determinato un eventuale sovrapprezzo per il trattamento dei reflui, nel caso questi contengano particolari sostanze inquinanti o concentrazioni oltre il limite previsto nell’allegata tabella.
Il canone minimo è comunque dovuto al Consorzio.
Articolo 67. Tariffa di depurazione per i conferimenti saltuari
Il canone per i conferimenti saltuari è stabilito nel seguente modo:
a) liquami di scarchi domestici: per gli utenti provvisti di vasca Imhoff o similare che si approvvigionano dal pubblico acquedotto, l’Ente Gestore dell’acquedotto provvede a versare al Consorzio l’importo dovuto dall’utente come tariffa di depurazione determinato in misura pari al 100% dell’acqua prelevata ; gli utenti con approvvigionamento autonomo devono versare direttamente al Consorzio la tariffa di depurazione calcolata sulla base della denuncia di cui all’articolo 64.
b) liquami di scarichi industriali: il canone verrà stabilito ed indicato nell’atto autorizzativo in funzione delle caratteristiche del liquame.
Articolo 68. Addebito e riscossione delle tariffe di utilizzo fognatura e/o depurazione.
Le tariffe relative agli scarichi delle acque reflue industriali saranno fatturate all’inizio di ogni trimestre solare
Il pagamento dovrà avvenire entro il 30mo giorno del 1° mese del trimestre successivo.
Con la fatturazione del 1° trimestre dell’anno solare, saranno conguagliate anche le somme relative all’anno precedente.
Le tariffe relative ai conferimenti di acque reflue urbane saranno fatturate mensilmente.
Il pagamento delle relative fatture dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data della fattura.
Il pagamento delle fatture relative agli scarichi di cui all’art. 27 deve avvenire entro la data indicata sulla fattura stessa.
Eventuali ritardati pagamenti saranno così sanzionati :
INTERESSI : Somma dovuta x giorni di ritardo x tasso Xxxxxxx a sei mesi, maggiorato di 3 punti percentuali, diviso 360 ; il tasso Euribor sarà quello del giorno di emissione della fattura di richiesta interessi.
Per il contenzioso si applicano le disposizioni dell'art. 20 del D.P.R. n° 638 del 26/10/1972.
Articolo 69. Recessione anticipata del contratto
L’Utente può decidere, in qualsiasi momento, di recedere dal contratto in essere col Consorzio ; dovrà però corrispondere tutte le somme maturate per gli scarichi / conferimenti effettuati fino a quel momento.
Per gli scarichi di acque reflue industriali, il termine F2 di cui al precedente art. 38 è dovuto per l’intera annualità in corso. Xxxx l’incameramento della cauzione di cui all’art. 62, il recesso anticipato di Utenza deve essere inoltrata per iscritto con almeno 3 mesi di anticipo.
Articolo 70. Interruzione del servizio.
Il Consorzio, fatte salvo quelle specificatamente impostegli dalla legge, non assume alcuna responsabilità per le interruzioni del servizio derivanti da cause di forza maggiore o ad altra causa. Resta comunque impegnato ad intervenire tempestivamente per rimuovere le cause che abbiano provocato l’interruzione o ad attenuare le conseguenze. L’utente non potrà pretendere risarcimenti, nei confronti del Consorzio, per gli eventuali danni che dovessero derivargli dalle interruzioni stesse.
TITOLO VII. CONTROLLI E SANZIONI
Articolo 71. Qualifica degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 57 del Codice di Procedura Penale, agli addetti che effettuano le attività ispettive previste dall'art. 49 del D. L.vo 152/99 può essere riconosciuta la qualifica di Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria.
L’eventuale qualifica di Ufficiale o di Agente di Polizia Giudiziaria permane esclusivamente nei limiti del servizio effettuato, fintantoché sono esercitate le attività ispettive.
Articolo 72. Accertamenti e controlli.
Per gli scarichi nella rete fognaria il Gestore, ai sensi dell'art. 26 della legge 5 gennaio 1994, n° 36, organizza un adeguato servizio di controllo al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento e per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'art.1.
Gli addetti al controllo, assumono la qualifica di personale incaricato di un pubblico servizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 358 del Codice Penale e sono abilitati a compiere sopralluoghi ed ispezioni all'interno del perimetro dell'insediamento oggetto del controllo in presenza del titolare dello scarico o di persona all'uopo delegata, ad accedere liberamente a tutti i reparti o locali in cui si svolga il ciclo di produzione al fine di verificare la natura e l'accettabilità degli scarichi, la funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua e, più in generale, l'osservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.
I controlli in oggetto riguardano, fra l'altro, la rilevazione del consumo d'acqua prelevata da fonti diverse dal pubblico acquedotto, e per gli insediamenti industriali anche la natura delle materie prime lavorate, le fasi di lavorazione e, se del caso, le caratteristiche degli scarichi derivanti dall'insediamento tramite prelievi finalizzati alla verifica della qualità delle acque immesse nella rete fognaria. I prelievi serviranno a stabilire la rispondenza ai fini tariffari tra le caratteristiche del liquame accertate in tali controlli e quanto dichiarato dal titolare dello scarico nell'autodenuncia annuale.
Durante le descritte operazioni di controllo verrà, inoltre, assunta ogni informazione relativa all'avvenuta denuncia e/o autorizzazione degli scarichi nella rete fognaria.
Le informazioni raccolte sui soggetti controllati sono coperte da segreto d'ufficio.
Articolo 73. Modalità di esecuzione delle ispezioni.
Il personale consortile incaricato del controllo, prima di accedere alla proprietà privata, deve sempre qualificarsi mediante esibizione della tessera di riconoscimento personale rilasciata dal Consorzio, timbrata e firmata, con indicazione dei connotati e delle generalità e qualifica del titolare.
Durante la visita di controllo lo stesso deve richiedere immediatamente l'assistenza del Responsabile dell'insediamento (o di persona da esso incaricata), per poter accedere all'ultimo punto accessibile prima dell'immissione delle acque reflue nelle fognatura.
In caso di indisponibilità o di prolungato ritardo (oltre 10 minuti) nella fornitura dell'assistenza richiesta, il personale incaricato procederà comunque all’ispezione, menzionando il fatto nella relazione di sopralluogo e nell'eventuale verbale di prelievo.
Per tutta la durata della verifica, il responsabile degli scarichi dell'insediamento (o chi per esso) non deve mutare le condizioni operative ordinarie che danno luogo alla formazione degli scarichi.
Dopo aver preso visione dell'esistenza (o meno) di scarichi in corso e dopo aver effettuato l'eventuale campionamento, l’incaricato potrà procedere alla verifica dei flussi interni e dei processi che coinvolgono l'utilizzo dell'acqua. Al termine della visita l’incaricato compilerà il relativo verbale di campionamento o di ispezione (Allegato XV del presente Regolamento) in triplice copia, sul quale il rappresentante della Ditta può riportare le proprie dichiarazioni.
Copia del verbale, sottoscritto dai presenti al prelievo, viene rilasciata al titolare dell’insediamento ispezionato.
Durante le visite di controllo, nell’ambito della proprietà privata, il personale del Consorzio sarà tenuto ad osservare tutte le norme di sicurezza ivi prescritte.
I titolari delle aziende o gli aventi causa non saranno ritenuti responsabili di qualsiasi incidente possa toccare al personale del Consorzio, mentre il Consorzio sarà tenuto ad indennizzare la ditta per eventuali danni causati dai propri incaricati, fatta eccezione per il caso in cui tali danni siano dovuti a negligenza o ad incuria da parte dei proprietari.
Articolo 74. Prelievo dei campioni e analisi.
Il personale tecnico preposto dal Consorzio, ASL, Provincia e altri organi competenti, potrà accedere in qualsiasi momento presso gli insediamenti produttivi per prelevare campioni da sottoporre a controllo analitico. Al momento del campionamento verrà richiesta la presenza di un rappresentante dell’Azienda e verrà compilato apposito verbale di campionamento.
La stessa procedura verrà disposta per i conferimenti saltuari.
Il campionamento e le analisi verranno effettuate seguendo procedure e metodi previsti nelle norme di legge, descritti nei volumi “Metodi analitici per le acque” IRSA-CNR e successivi aggiornamenti.
La tipologia dello scarico verificato ed il tipo di campionamento adottato devono essere chiaramente indicati sul verbale di prelievo campioni.
Sul medesimo verbale deve altresì risultare la motivazione della scelta della tipologia di campionamento da parte dei prelevatori, in conformità alle direttive societarie in materia.
Il campione destinato alle analisi chimiche, opportunamente omogeneizzato, verrà suddiviso in tre aliquote, di 4 litri ciascuna, che verranno immediatamente sigillate e contrassegnate da etichetta numerata e firmata dagli Ispettori del Consorzio e dall'incaricato dell'insediamento presente al prelievo. Di queste tre aliquote una verrà consegnata al rappresentante dell’Azienda con la relativa copia del verbale, una verrà recapitata, a cura del Consorzio e nel più breve tempo possibile, al Laboratorio A.R.P.A.
/A.S.L. per le analisi di xxxx, dando comunicazione all’Utente circa l’inizio delle operazioni di analisi, la terza aliquota si conserverà presso l’impianto di depurazione a disposizione per una eventuale analisi, nel caso di controversie, da effettuarsi in contraddittorio entro 3 giorni dal prelievo.
Per l’effettuazione delle analisi microbiologiche e tossicologiche devono essere prelevati, con recipienti sterili, tre campioni da un litro ciascuno. L’iter seguito sarà lo stesso visto precedentemente per i campioni destinati alle analisi chimiche.
Qualora per motivi tecnici si debba procedere alla formazione del campione con aliquote di volume unitario minore, la modalità di prelievo e le motivazioni della medesima debbono essere riportate dettagliatamente sul verbale di prelievo.
Dal momento del prelievo e sino alla consegna al Laboratorio A.R.P.A. / A.S.L. (o ad altro Laboratorio), i campioni vanno conservati, refrigerati a + 4°C.
Qualunque tipo di incidente occorso ai campioni durante le fasi di trasporto e/o di deposito sarà riportato sul verbale di prelievo ovvero riportato su specifico rapporto.
Nel caso di prelievo dei campioni conoscitivi (cioè non validi ai fini della tariffazione), il Consorzio, potrà utilizzare metodologie di campionamento diverse, da definirsi caso per caso in funzione delle modalità di scarico, recapitando i contenitori dei campioni ad un proprio laboratorio con relativa copia/verbale.
Le modalità di prelievo adottate dovranno essere comunque indicate sul verbale.
L'adeguamento delle disposizioni operative relative all'effettuazione dei sopralluoghi ed al prelievo dei campioni di controllo nonché eventuali nuove disposizioni normative (sia nazionali che locali) o direttive della Procura della Repubblica nella materia in questione, vengono realizzate tramite apposite procedure interne e/o ordini di servizio emanati dal Consorzio.
Articolo 75. Irrogazione delle Sanzioni
Ai sensi del comma 1 articolo 3 della L.R. 14/2000, all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D. Lgs. 152/99 provvedono le autorità competenti al rilascio della autorizzazione allo scarico.
Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs. 152/99 e succ. mod e integr., non si applica il pagamento in misura ridotta, di cui all’art. 16 della l. 24 novembre 1981 n° 689.
Le eventuali irregolarità e trasgressioni constatate al momento nel sopraluogo o della effettuazione delle analisi verranno contestate alla Ditta tramite Verbale di Accertamento di violazione amministrativa riportato nella Allegato XVI del presente Regolamento. L’importo della sanzione verrà comunicato con ordinanza ingiuntiva emessa dal Consorzio secondo l’Allegato XVII del presente Regolamento.
Ai sensi dell’art. 18 della Legge 689/81, l’interessato ha facoltà, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione, di far pervenire scritti difensivi, documenti e richiesta di audizione personale alla medesima Autorità.
Articolo 76. Proventi delle sanzioni amministrative e pecuniarie.
Ai sensi dell’articolo 57 del D. Lgs. 152/99 le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dal medesimo decreto sono versate all’entrata del bilancio consortile e riassegnate ai capitoli di spesa destinati alle opere di risanamento e riduzione dell’inquinamento dei corpi idrici.
Articolo 77. Inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico.
Ferma restando l’applicazione delle norme sanzionatorie previste dalla normativa vigente, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico, l’autorità competente al controllo procede, secondo la gravità dell’infrazione:
▪ alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
▪ alla diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente
▪ alla revoca dell’autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente
Tutte le determinazioni analitiche dopo la diffida verranno effettuate dai laboratori del Presidio Multizonale di Prevenzione della ASL/ARPA su campioni raccolti dal Consorzio, avvertita la parte interessata.
Se poi il mancato rispetto delle condizioni per lo scarico nel sistema fognario consortile da parte del singolo utente supera la capacità depurativa dell’impianto e porta ad infrangere i limiti fissati dalla legge vigente per lo scarico finale nel corpo idrico ricettore, dell'infrazione risponderà direttamente colui che avrà dato luogo al fenomeno, inquinante sottraendosi agli obblighi normativi e contrattuali con conseguenze di rilievo penale.
Stante la fisionomia pubblicistica dell’organismo consortile la denuncia dell’accaduto all’Autorità Giudiziaria, è atto dovuto da parte degli uffici direttivi del Consorzio.
Perdurando la perpetrazione dei reati contravvenzionali di cui al titolo V del Decreto Legislativo n. 152/99 il Consorzio ha facoltà di intercettare gli scarichi abnormi, onde evitare il protrarsi della ulteriore consumazione del reato, senza che l’utente possa reclamare danno.
In ogni caso l’utente responsabile pagherà tutte le spese che il Consorzio incontrasse per danni alle opere di fognatura ed all’impianto, nonché per la sospensione e riattivazione del Servizio.
Articolo 78. Sanzioni amministrative e penalità
Salvo che il fatto costituisca reato per le violazioni di seguito riportate si applicano le sanzioni amministrative previste dall’articolo 54 D. Lgs. 152/99.
▪ Superamento dei valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all’allegato 5, ovvero i diversi limiti fissati dalla regione o dal gestore dell’impianto di depurazione
Sanzione amministrativa da € 2.582,28 a € 25.822,84
▪ Effettuazione di scarichi acque reflue domestiche o reti fognarie senza autorizzazione o mantenimento di detti scarichi con autorizzazione sospesa o revocata
Sanzione amministrativa da € 5.164,57 a € 51.645,69
▪ Effettuazione o mantenimento scarico senza osservare le prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativi, nonché le prescrizioni tecniche e regolamentari fissate dal gestore dell’impianto.
Sanzione amministrativa da € 1.032,91 a € 12.911,42
▪ Smaltimento dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue in acque superficiali dolci o salmastre
Sanzione amministrativa da € 5.164,57 a € 51.645,69
Ferme le sanzioni viste precedentemente, e fatto salvo l’obbligo di provvedere all’immediata regolarizzazione della situazione, si applicano le seguenti penalità:
▪ Mancata installazione del contatore
ammenda da € 250,00 a € 500,00
▪ Accesso impedito agli scarichi
ammenda da € 1000,00 a € 2000,00
▪ Scarico di acque meteoriche in fognatura
ammenda da € 500,00 a € 2.000,00
▪ allacciamento abusivo alla fognatura comunale o l’allacciamento non conforme alle norme tecniche impartite dall’Ufficio tecnico
ammenda da € 258,00 a € 1031,00
Articolo 79. Criteri per l’applicazione delle sanzioni amministrative.
In base ai criteri previsti dall’art. 11 della legge 689/81 nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.
Articolo 80. Circostanza attenuante
Ai sensi dell’articolo 61 del D. Lgs 152/99 chi prima dell’ordinanza di ingiunzione, ha riparato interamente il danno, le sanzioni amministrative previste sono diminuite dalla metà a due terzi.
Articolo 81. Sanzioni penali.
Il D.Lgs.152/99 con successive integrazioni e modifiche riporta all’art. 59 le sanzioni penali. Si richiamano in particolare a carattere indicativo i seguenti commi :
Comma 1. Chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione, ovvero continua ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da €uro 1.032,91 ad €uro 7.746,85.
Comma 3. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3A dell'allegato 5, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.
Articolo 82. Norme transitorie
Le presenti disposizioni si applicano anche ai procedimenti istruttori in corso, nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. n° 152/99 e, comunque, in modo da non comportare disagio all'utente in termini di documentazione già presentata e di pareri già acquisiti, dai quali è possibile, comunque, ricavare notizie utili al fine del rilascio dell'autorizzazione.
Le autorizzazioni allo scarico rilasciate prima dell'entrata in vigore del Regolamento, saranno rinnovate secondo le procedure di cui agli articoli del presente Regolamento. Alla domanda di rinnovo dovrà inoltre essere allegata la ricevuta di un versamento a favore del Consorzio per le spese inerenti l’istruzione della pratica, sopralluoghi e controlli relativi alla pratica di allaccio.
Nelle more di approvazione delle norme nazionali e regionali applicative del D. Lgs. n°152/99, le autorizzazioni vengono rilasciate sulla base dei contenuti generali del D. Lgs. n°152/99 e, ove non in contrasto, delle norme tecniche nazionali e regionali vigenti, in modo, comunque, da assicurare il mantenimento dei livelli depurativi attuali ed evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento.
Il passaggio delle competenze avverrà previo accordi con le amministrazioni interessate.
Le norme contenute nel presente Regolamento integrano quelle del Regolamento di fognatura approvato dai singoli comuni.