POLIZZA DI ASSICURAZIONE INCENDIO/FURTO/KASKO
POLIZZA DI ASSICURAZIONE INCENDIO/FURTO/KASKO
VEICOLI DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI
(lotto 6)
La presente polizza è stipulata tra
INSIEL Spa |
Xxx Xxx Xxxxxxxxx x’Xxxxxx, 00 |
00000 XXXXXXX (XX) |
C.F./P.I. 00118410323 |
Codice CIG: 6242022780 |
e
Compagnia assicurativa |
Durata della polizza
Dalle ore 24.00 del : | 30.06.2015 |
Alle ore 24.00 del : | 30.06.2018 |
rateazione annuale | Scad. 31.12 di ogni anno |
Prospetto scadenze: | 30.06.2015- 31.12.2015 31.12.2015- 31.12.2016 31.12.2016-31.12.2017 31.12.2017-30.06.2018 |
SOMMARIO
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E VEICOLI ASSICURATI
Art.1 | Definizioni |
Art.2 | Veicoli assicurati |
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.1 | Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio |
Art.2 | Assicurazione presso diversi Assicuratori |
Art.3 | Durata del contratto |
Art.4 | Pagamento del premio e decorrenza della garanzia |
Art.5 | Regolazione del premio |
Art.6 | Recesso a seguito di sinistro |
Art.7 | Modifiche dell’assicurazione |
Art.8 | Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società |
Art.9 | Oneri fiscali |
Art.10 | Foro competente |
Art.11 | Interpretazione del contratto |
Art.12 | Ispezione delle cose assicurate |
Art.13 | Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio |
Art.14 | Associazione temporanea d’impresa (opzionale) |
Art.15 | Clausola Broker |
Art.16 | Rinvio alle norme di legge |
Art.17 | Estensioni territoriali |
Art. 18 | Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. 136/2010 |
SEZIONE 3 RISCHI COPERTI
Art.1 | Oggetto dell’assicurazione |
Art.2 | Prestazioni aggiuntive |
SEZIONE 4 ESCLUSIONI
Art.1 | Eventi esclusi |
SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI
Art.1 | Obblighi in caso di sinistro |
Art.2 | Esagerazione dolosa del danno |
Art.3 | Procedura per la valutazione del danno |
Art.4 | Determinazione/Valutazione del danno |
Art.5 | Mandato periti |
Art.6 | Identificazione dei veicoli |
Art.7 | Limite massimo dell’indennizzo |
Art.8 | Riparazioni |
Art.9 | Pagamento dell’indennizzo |
Art.10 | Rinuncia all’azione di surroga |
SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art.1 | Partite, somme assicurate e calcolo del premio |
Art.2 | Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti |
Art.3 | Riparto di suddivisione del rischio (opzionale) |
Art.4 | Disposizione finale |
SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI
Art. 1 - Definizioni
Assicurazione: | Il contratto di assicurazione |
Polizza: | Il documento che prova l'assicurazione; |
Contraente: | Il soggetto che stipula l’assicurazione, riportato nel frontespizio della presente polizza. |
Assicurato: | La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione |
Società: | L’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici; |
Broker: | La Marsh S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società. |
Premio: | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Rischio: | la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
Sinistro: | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Indennizzo: | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Franchigia: | La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Scoperto: | La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Massimale per sinistro: | La massima esposizione della Società per ogni sinistro. |
Annualità assicurativa o periodo assicurativo: | Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. |
Cose assicurate: | Beni oggetto di copertura assicurativa. Sono detti anche enti assicurati |
Danno Parziale: | Danno le cui spese di riparazione risultano inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. |
Danno Totale: | Il danno si considera “totale” nei casi in cui il veicolo, in seguito a: ❑ Furto o Rapina, non sia più stato ritrovato ovvero ❑ ad eventi che diano luogo a danni materiali, le spese per la riparazione del veicolo superino il 75% del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro e sempreché l’Assicurato abbia provveduto alla demolizione del relitto. |
Accessorio: | L’installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional. |
Optional: | L’installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino. |
Veicolo: | Veicoli di proprietà od in uso degli Amministratori, dei Consiglieri, del Direttore Generale/Segretario e dei dipendenti della Società Contraente, anche se dei loro familiari e/o di terzi. |
Art. 2 – Veicoli assicurati
A – Veicoli di proprietà e/o in uso dei dipendenti e o collaboratori autorizzati (anche se di familiari e/o di terzi);
B – Veicoli di proprietà e/o in uso del Presidente, dei Consiglieri di Amministrazione e del Direttore Generale (anche se di familiari e/o di terzi);
utilizzati in occasione di missione o per adempimenti di servizio, limitatamente al tempo necessario per l’esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi.
SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.
Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.
Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistano altre coperture, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi. La Società rinuncia fin d’ora alla facoltà concessale dal disposto dell’art.1910 del Codice Civile.
Si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l’obbligo di farlo in caso di sinistro, se richiesto dalla Società.
Art. 3 - Durata e proroga del contratto
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. La Società ed il Contraente hanno facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza infrannuale, con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata.
E’ inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.
Pur precisando che i servizi oggetto della procedura che ha portato alla stipula della presente polizza, al momento dell’ indizione, non costituivano oggetto di convenzioni CONSIP e non erano disponibili nel MEPA, si precisa che il presente contratto é sottoposto alla condizione risolutiva, ai sensi dell’ art.1, comma 7 del
D.L. 95/2012 (come convertito con L.n. 135/2012), in caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o di centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. In tal caso resta quindi salva la possibilità per il contraente di adeguarsi ai predetti corrispettivi più favorevoli previsti nelle suddette convenzioni e di rescindere il presente contratto con lettera raccomandata da inviarsi con preavviso di tre mesi.
Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore
24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Art. 5 – Regolazione del premio
Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.
A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine d'ogni periodo annuo d'assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.
Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio, non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
Art. 6 - Recesso a seguito di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’idennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 180 (centottanta) giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 180 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente.
In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.
Art. 7 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.
Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte tramite PEC (posta elettronica certificata od altro mezzo certo (telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 9 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio , agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 10 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art. 11 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 12 – Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 13 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società, con cadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo riservato);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Art. 14 – Associazione temporanea d’impresa (opzionale)
L’assicurazione può essere ripartita per quota esclusivamente tra le Società all’uopo costituitesi in associazione temporanea d’imprese ai sensi di legge. Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell’art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore. La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.
Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall’una all’altra parte solo per il tramite della Spettabile........
……………………… la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 15 - Clausola Broker
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al broker incaricato Marsh SpA, con sede legale in Xxxxxx - Xxxxx Xxxxx Xxxxx, 00 - P.IVA n. 01699520159, ai sensi del D. Lgs. 209/2005.
La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker medesimo.
La Società prende atto che tra la Contraente e il sopraindicato broker è in corso un contratto di brokeraggio in base al quale non viene posto a carico della Società alcun onere provvigionale, in quanto la remunerazione del Broker resta per intero ad esclusivo carico della Contraente stessa. Inoltre si prende atto che il pagamento del premio annuo di polizza, come di eventuali ratei e/o regolazioni, verrà effettuato direttamente dal Contraente alla Società, senza transitare attraverso il broker.
Art. 16 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 17 – Estensioni territoriali
Le garanzie della presente polizza valgono per il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino nonché per i Paesi per i quali è prevista la “carta verde”.
Art. 18 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. 136/2010
a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
c) La Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
d) Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
SEZIONE 3 - RISCHI COPERTI
Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi di cui alla Sezione 6, e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati indicati alla Sezione 1, Art. 2), anche se derivanti da colpa grave dell’Assicurato o dei conducenti del veicolo assicurato, utilizzati in occasione di missione o per adempimenti di servizio, limitatamente al tempo necessario per l’esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi, in conseguenza e/o occasione di:
a) Incendio, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e di scoppio del serbatoio stesso, azione del fulmine (anche senza successivo incendio);
b) furto totale o parziale (consumato o tentato), rapina ed estorsione. Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati al veicolo nell’esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina del veicolo stesso e dei suoi componenti ed accessori o di oggetti non assicurati posti all’interno dello stesso, compresi i danni materiali e diretti da effrazione o da scasso. Per ciò che concerne i danni subiti dal veicolo assicurato dopo il furto o la rapina per effetto della circolazione, la garanzia non opera per i danni alle parti meccaniche non conseguenti a collisione e per quelli consistenti unicamente in abrasione dei cristalli;
c) ribaltamento, uscita di strada, collisione con altri veicoli, persone e/o animali, urto con ostacoli di qualsiasi genere verificatisi durante la circolazione;
d) traino attivo e/o passivo, nonché la manovra a spinta o a mano purché conseguenti ad operazioni necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il veicolo al luogo di ricovero o riparazione a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
e) caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti e oggetti da essi trasportati
nonché meteoriti e relative scorie;
f) rottura di cristalli comunque verificatasi.
La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all’Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6)
Art. 2 – Prestazioni aggiuntive
Nei limiti di indennizzo per singolo veicolo indicato nella Sezione 6), si intendono prestate altresì le seguenti garanzie:
a) Soccorso stradale
La Società Assicuratrice rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto dell'autovettura danneggiata a seguito di sinistro rientrante nel precedente art.1.
b) Autovettura in sostituzione
La Società Assicuratrice rimborsa le spese sostenute per il noleggio di un'autovettura in sostituzione di quella assicurata indisponibile a seguito di sinistro rientrante nella garanzia del precedente art.1. Il noleggio deve essere comprovato da regolare fattura o ricevuta.
c) Mancato uso del veicolo
In caso di sinistro di cui al precedente articolo, la Società Assicuratrice corrisponderà l’importo dovuto a termini di polizza per il sinistro stesso, maggiorato del dieci per cento a titolo di indennizzo per il mancato uso del veicolo.
SEZIONE 4 - ESCLUSIONI
Art. 1 – Eventi esclusi
La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) a indennizzare i danni causati da:
1. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
2. esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
3. dolo del Contraente e dell'Assicurato; la colpa grave dei predetti invece, non pregiudica l’indennizzabilità di eventuali sinistri;
4. derivanti dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
5. avvenuti quando il veicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
SEZIONE 5 - GESTIONE DEI SINISTRI
Art. 1 – Obblighi in caso di sinistro
Il Contraente deve trasmettere alla Società, entro 15 giorni dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza, una denuncia contenente la data ed il luogo del sinistro, le modalità e le causali dell’evento dannoso, la natura e l’entità - almeno approssimativa - dei danni subiti, nonché gli estremi dell’Assicurato, del danneggiato, dell’Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.
In caso di furto o rapina del veicolo, il Contraente deve altresì presentare denuncia del sinistro alla Pubblica Autorità ed inviare copia alla Società.
A richiesta della Società il Contraente dovrà fornire dichiarazione che il veicolo si trovava in missione per conto e autorizzazione dello stesso.
Art. 2 – Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
Art. 3 – Procedura per la valutazione del danno
Per la determinazione del valore del veicolo al momento del sinistro, si farà riferimento alla tariffa EUROTAX giallo in vigore al momento del sinistro.
Nella determinazione dell’ammontare del danno si terrà conto dell’incidenza dell’IVA, ove l’Assicurato la tenga a suo carico.
Sono escluse in ogni caso dall’indennizzo, le spese per le modifiche, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.
La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sui veicoli.
Art. 4 – Determinazione/Valutazione del danno
Danno Parziale: In caso di danno parziale l’indennizzo è determinato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro.
L’indennizzo viene determinato senza tenere conto del degrado per uso e vetustà e senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del C.C., sulla base del valore commerciale di acquisto al momento del sinistro, delle parti del veicolo danneggiato o distrutto, fino alla concorrenza del massimale ed al netto della franchigia rispettivamente indicati alle Sezione 6);
Danno Totale: In caso di danno totale la Società rimborserà il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero, fino alla concorrenza del massimale ed al netto della franchigia rispettivamente indicati alle Sezione 6);
Ferma la franchigia ed il massimo indennizzo in precedenza richiamati, in caso di perdita totale del veicolo la Società rimborserà all'Assicurato:
• il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione;
• il valore più elevato riportato nei listini Eurotax, successivamente ai primi 6 mesi.
Art. 5 – Mandato dei periti
La liquidazione dell’indennizzo viene effettuata mediante accordo tra le parti stesse, oppure, a richiesta anche di una sola di esse, tra due Periti che le Parti devono nominare una per ciascuna. In caso di disaccordo ne viene eletto un terzo dai due nominati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto, ed i tre Periti decideranno a maggioranza di voti.
I risultati della liquidazione concretati dai Periti concordi, ovvero dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste sin da ora a qualsiasi impugnativa.
Ciascuna della Parti sopporta le spese del proprio Perito; quelle del terzo fanno carico per metà all’Assicurato che conferisce alla Società la facoltà di liquidare dette spese e di prelevare la sua quota dall’indennizzo spettantegli.
Art. 6 – Identificazione dei veicoli
Il Contraente è esonerato dall’obbligo della preventiva denuncia delle targhe assicurate, nonché delle generalità delle persone che usano tali veicoli.
Per l’identificazione di tali elementi e per il computo del premio si farà riferimento alle risultanze dei registri o di altri documenti equipollenti sui quali il Contraente s'impegna a registrare in modo analitico:
1. data e luogo della trasferta;
2. generalità del dipendente/sindaco/amministratore/consigliere autorizzato alla trasferta/missione/servizio;
3. numero dei chilometri percorsi.
Art. 7– Limite massimo dell’indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 8 – Riparazioni
Salvo che per le riparazione di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell’officina, l’Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.
L’Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere per tale titolo diritto a particolari indennità.
Qualora tuttavia il perito incaricato dalla Società non provveda a visionare il veicolo danneggiato entro 8 giorni lavorativi dalla denuncia del sinistro da parte della Contraente, l’Assicurato è autorizzato a procedere alle riparazioni fermi restando gli obblighi di cui al comma precedente.
Art. 9 - Pagamento dell’indennizzo
Per i danni parziali, il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.
Per i danni totali, non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia (all'Autorità Giudiziaria per i soli danni verificatisi in occasione di eventi sociopolitici), con riserva della Società di ottenere dall’Assicurato, alla presentazione della documentazione ufficiale PRA, il rimborso delle eventuali somme corrisposte per le quali non esisteva titolo alla percezione.
Art. 10 - Rinuncia all'azione di xxxxxxx
La Società rinuncia all’azione di rivalsa ai sensi dell’art. 1916 del C.C. nei confronti del conducente e dei trasportati del veicolo danneggiato.
Art. 11 – Pagamento delle franchigie
La Società s’impegna ad accertare l’entità dei danni e a gestire e definire i sinistri denunciati anche per gli importi rientranti nel limite della franchigia. Le Parti convengono che i sinistri saranno liquidati agli assicurati al lordo della franchigia contrattuale, che resterà a carico del Contraente.
Il Contraente, alla scadenza di ciascun periodo assicurativo annuo ed entro 30 giorni dalla richiesta da parte della Società, si obbliga a versare alla medesima l’importo totale delle franchigie inerenti ai sinistri liquidati e pagati.
SEZIONE 6 - SOMME ASSICURATE CALCOLO DEL PREMIO, FRANCHIGIE E SCOPERTI
Art.1 – Somme assicurate e calcolo del premio
A – Veicoli di proprietà e/o in uso dei dipendenti e o collaboratori autorizzati (anche se di familiari e/o di terzi);
B – Veicoli di proprietà e/o in uso del Presidente, dei Consiglieri di Amministrazione (anche se di familiari e/o di terzi);
utilizzati in occasione di missione o per adempimenti di servizio, limitatamente al tempo necessario per l’esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi.
Massimale a PRA per singolo veicolo/sinistro | € | 35.000,00 |
Premio netto €/Km | € | Vedi scheda offerta economica |
Percorrenza minima chilometrica prevista | Km | 1.000.000 (unmilione) |
Scomposizione del premio
Premio annuo imponibile | € | Vedi scheda offerta economica |
Imposte | € | Vedi scheda offerta economica |
TOTALE | € | Vedi scheda offerta economica |
Art. 2 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti
Si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l’applicazione dei relativi scoperti e franchigie per singolo veicolo e sinistro.
Garanzia | Limiti di indennizzo Euro | Scoperto e/o franchigia % / Euro |
Sezione 3, Art, 1, Lettera a), b), c), d), e) | Somma assicurata | 250,00 |
Sezione 3, Art. 1, Lettera h) Cristalli | 500,00 | ==== |
Sezione 3, Art. 2, Lettera a) Soccorso stradale | 250,00 | ==== |
Sezione 3, Art. 2, Lettera b) Sostituzione vettura | 250,00 | ==== |
Sezione 3, Art. 2, Lettera c) Mancato uso | 500,00 | ==== |
Sezione 5, Art. 4) Danno parziale | 75% del valore | ==== |
Beni trasportati | 2.500,00 |
Nessun altro limite, sottolimite, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.
Art. 3 – Riparto di suddivisione del rischio (opzionale)
Qualora la polizza venga assegnata ad un’associazione temporanea d’impresa, il rischio viene ripartito tra le Società che costituiscono l’ATI secondo le percentuali qui di seguito indicate
Società | Agenzia | Percentuale di ritenzione |
Art. 4 – Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e dell’ eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all’ATI.
IL CONTRAENTE | LA SOCIETÀ |
Agli effetti degli artt. 1341/1342 C.C. il sottoscritto Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
• Art. 3 sez. 2 – Durata della polizza;
• Art. 6, sez. 2 – Recesso in caso di sinistro ;
• Art. 10, sez. 2 – Foro competente;
• Art. 1, sez. 5 – Obblighi in caso di sinistro
IL CONTRAENTE