ACCORDO NAZIONALE
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi
del giorno 11 marzo 2021, tra la delegazione di parte datoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nella persona della Capo del Dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi, dr.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx, ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali nazionali del Comparto Funzioni Centrali e dell’Area Funzioni Centrali che hanno sottoscritto i rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro.
Le Parti concordano
Le risorse di cui all’articolo 4 del decreto ministeriale del 9 novembre 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 19 novembre 2020 al numero 1406, pari ad euro 67.166.704,00, sono destinate, per l’annualità 2019, all’incentivazione del personale del Ministero dell’economia e delle finanze, ferma restando l’applicazione dell’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
Atteso il concorso del personale tutto alla realizzazione degli obiettivi di performance correlati alle attività di cui all’art. 3, comma 165, L. 350/2003, ai sensi della Tabella A del citato decreto del Ministro, le risorse, come sopra individuate, sono ripartite secondo le seguenti percentuali:
90%, al personale inquadrato nelle aree professionali;
10%, al personale dirigente. Il 10% delle risorse stanziate per la dirigenza viene ripartito tra i dirigenti titolari di incarichi di livello dirigenziale generale.
PERSONALE NON DIRIGENTE
Le risorse disponibili sono attribuite in virtù della valutazione della performance organizzativa, il cui livello di conseguimento è verificato attraverso l’apposita Griglia di valutazione degli obiettivi di risultato assegnati al dirigente di ciascun ufficio (XXXXX), cui corrisponde la quota/parametro di commisurazione delle risorse da riconoscere alla struttura. In ragione di tale quota, il compenso spettante al singolo dipendente è definito in funzione della valorizzazione del contributo lavorativo secondo la Scala parametrale e correlato al tempo lavorato secondo la vigente normativa in base all’apporto partecipativo.
Nel caso di avvicendamento di diversi dirigenti nella stessa struttura, nel corso dell’anno di riferimento, la quota è individuata dalla media ponderata dei punteggi. Il livello di conseguimento degli obiettivi è comunicato dai competenti uffici di ciascun Dipartimento.
Griglia di valutazione | ||
Livello di raggiungimento obiettivi di risultato | Quota | |
< | 40 % | 0 |
≥ 40 % < | 60 % | 60 % |
≥ 60 % < | 80 % | 80 % |
≥ 80 % ≤ | 100 % | 100 % |
Scala parametrale | |
Xxxx XXX X0 – X0 | 000 |
Xxxx XXX F1 – F3 | 140 |
Area II | 130 |
Area I | 100 |
Per il personale in servizio presso le segreterie delle Commissioni tributarie provinciali non dirigenziali, si applica la quota corrispondente a quella conseguita dal Responsabile dell’ufficio di segreteria della relativa Commissione tributaria regionale di livello dirigenziale non generale. Per il personale in servizio presso le segreterie delle Commissioni tributarie provinciali di livello dirigenziale, è applicata la regola di carattere generale.
Per il personale in servizio presso le segreterie delle Commissioni tributarie regionali di livello non dirigenziale, nonché per il personale in servizio presso le segreterie delle Commissioni tributarie provinciali collegate territorialmente alle predette segreterie delle Commissioni tributarie regionali, si applica la quota corrispondente a quella del Responsabile dell’ufficio di segreteria della Commissione tributaria regionale di coordinamento, come dal seguente prospetto:
Dirigente della segreteria della Commissione tributaria regionale della Campania | segreterie delle Commissioni tributarie della regione Molise |
Dirigente della segreteria della Commissione tributaria regionale della Puglia | segreterie delle Commissioni tributarie della regione Basilicata |
Dirigente della segreteria della Commissione tributaria regionale del Piemonte | segreterie delle Commissioni tributarie della regione Valle d’Aosta |
Dirigente della segreteria della Commissione tributaria regionale della Lazio | segreterie delle Commissioni tributarie della regione Umbria |
Dirigente della segreteria della Commissione tributaria regionale della Lombardia | segreterie delle Commissioni tributarie delle province autonome di Trento e Bolzano |
In presenza di sanzioni disciplinari per fatti relativi al 2019, il compenso è ridotto in ragione del prodotto tra la quota di compenso giornaliera ed il numero di giorni di sospensione per sanzioni da uno a dieci giorni. Nessuna somma, invece, è erogata al personale al quale siano state irrogate le sanzioni disciplinari del licenziamento e della sospensione dal servizio oltre i dieci giorni.
PERSONALE DIRIGENTE
1) PERSONALE DIRIGENTE II FASCIA
Il 50% delle risorse disponibili destinate al personale dirigente di seconda fascia è ripartito tra i dirigenti titolari di incarichi di funzione nel 2019 in proporzione al periodo di effettivo svolgimento dell’incarico.
Il restante 50% delle somme è corrisposto in relazione alla valutazione conseguita dai dirigenti secondo le fasce di risultato (Griglia di valutazione) di seguito riportate:
Griglia di valutazione | ||
Livello di raggiungimento obiettivi di risultato | Quota | |
< | 40 % | 0 |
≥ 40 % < | 60 % | 60 % |
≥ 60 % < | 80 % | 80 % |
≥ 80 % ≤ | 100 % | 100 % |
2) PERSONALE DIRIGENTE I FASCIA
Per il personale dirigente di I fascia titolare di incarichi di funzione nel 2019, le risorse, tenuto conto del limite massimo retributivo, sono ripartite in proporzione al periodo di effettivo svolgimento dell’incarico, considerati gli obiettivi assegnati ed i risultati raggiunti, ed in base ai criteri di seguito riportati:
quota 1,2 ai dirigenti di I fascia con incarichi di direzione di struttura ed ai dirigenti di I fascia senza incarichi di direzione di struttura che svolgono direttamente, ovvero con delega, le attività di cui all’art. 3, comma 165, della L. 350/2003 e successive modifiche ed integrazioni;
quota 1 ai dirigenti di I fascia senza incarichi di direzione di struttura.
L’erogazione delle risorse alla dirigenza di I fascia avviene in maniera proporzionale al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati in relazione alla valutazione conseguita secondo le fasce di risultato (Griglia di valutazione) di seguito riportate:
Griglia di valutazione | ||
Livello di raggiungimento obiettivi di risultato | Quota | |
< | 40 % | 0 |
≥ 40 % < | 60 % | 60 % |
≥ 60 % < | 80 % | 80 % |
≥ 80 % ≤ | 100 % | 100 % |
I Capi Dipartimento sono esclusi dal riparto delle somme di cui al presente accordo.
Nessuna somma è erogata ai dirigenti di 1^ e 2^ fascia licenziati ed a quelli condannati con sentenza irrevocabile per delitti dolosi inerenti a fatti d’ufficio, o particolarmente gravi, per cui vi è obbligo di risoluzione del contratto, anche in fase di attivazione/svolgimento delle procedure amministrative volte alla risoluzione del rapporto di lavoro. Nessuna somma è erogata ai dirigenti condannati per danno erariale negli anni 2019 e 2020.
Nell’erogazione delle risorse di cui al presente accordo non si tiene conto delle maggiorazioni previste dalla contrattazione integrativa per i dirigenti cui siano stati affidati incarichi di reggenza di altri uffici in aggiunta a quello di cui sono titolari.
La delegazione di parte datoriale La delegazione sindacale
Comparto Funzioni Centrali
UIL PA
FED. CONFSAL UNSA
CISL FP
FP CGIL
USB PI
FED. INTESA FP
FLP
La delegazione sindacale Area Funzioni Centrali
(*Nota all’accordo) ANMI ASSOMED
SIVEMP FPM
UNADIS
UIL PA
CISL FP
DIRSTAT FIALP
FP CGIL
CIDA FC
FLEPAR
FEMEPA
(*)
ANMI-ASSOMED SIVEMP- FPM
Sede FPM
Telefono 0000000000
e-mail: xxxxxxxxx.xxx@xxxxx.xx
NOTA ALL’ACCORDO DELL’11 MARZO 2021- CARTOLARIZZAZIONE 2018 (comma 165,
dell’articolo 3, della legge 350/2003)
La scrivente Organizzazione sindacale, maggiormente rappresentativa della Dirigenza area Funzioni centrali, in godimento della rappresentatività di oltre il 48% presso il Mef, è addivenuta alla firma dell’accordo per consentire ai colleghi di percepirne la relativa retribuzione, evidenzia tuttavia che lotta da anni contro la non corretta individuazione dei dipendenti destinatari della retribuzione
c.d. “Cartolarizzazione”.
In merito stigmatizza le discrasie tra quanto previsto nel DM 9 novembre 2020 e la bozza di accordo 11 marzo 2021 in oggetto:
- Nel relativo DM 9 novembre 2020, l’individuazione delle risorse è operata sulla base dei dati del rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato per l’esercizio finanziario 2018;
- nel corpo del DM, infatti, si legge:
“Considerati gli obiettivi e le linee strategiche dell’azione amministrativa indicati nella Direttiva Generale per l’anno 2018”
“Considerato che agli obiettivi fissati dalla predetta Direttiva e dal citato Atto di indirizzo ha contribuito l’azione degli uffici adibiti alle attività di cui all’articolo 12, comma 1 , del richiamato decreto legge 79 del 1997….”
“Tenuto conto che detti uffici hanno conseguito gli obiettivi connessi alle attività di cui all’articolo 12, comma 1, del richiamato decreto legge 79 del 1997 come illustrato nella tabella A allegata al presente decreto”
“Considerato che si è provveduto alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di produttività in termini monetari in correlazione alle attività indicate nella richiamata tabella A”
E, per finire, nella tabella A vengono individuate le unità di personale che hanno svolto le attività in attuazione dell’articolo 12, comma 1, del D.L. 79/1997, nei presenti in servizio al 31.12.2018.
Tuttavia nella bozza di Accordo in argomento, le risorse sono destinate all’incentivazione per l’annualità 2019, ciò vuol dire che per il personale appartenete alla aree professionali l’assiduità partecipativa considerata nella liquidazione sarà quella del 2019, con riferimento al personale dirigente vengono chiaramente individuati i titolari di funzione per l’anno 2019.
Ai sensi dell’accordo, dunque, la “Cartolarizzazione 2018” sarà attribuita al personale in servizio nell’anno 2019 e non nell’anno 2018!
Ciò comporterà che la retribuzione sarà corrisposta a personale che nell’anno 2018 non era ancora in servizio, e che quindi non può aver partecipato al processi amministrativi e alle attività individuate al DM, mentre non sarà corrisposta a coloro che essendo presenti nel 2018 e non più nel 2019, hanno contribuito concretamente alla realizzazione degli obiettivi previsti nella Direttiva e nell’Atto di indirizzo per l’anno 2018, come correttamente dettato dal DM.
Va poi condannata la conferma della scala parametrale ridotta già nel precedente anno per il personale di area terza i cui coefficienti da 150 e 145 sono passati a 145 e 140. E’ appena il caso di sottolineare che, data la maggiore aliquota fiscale sopportata, tali coefficienti non garantiscono nemmeno lo stesso importo netto percepito, mentre dovrebbero trovare applicazione le differenziazioni esistenti per il trattamento stipendiale, l’indennità di amministrazione e lo straordinario. Lo svilimento della retribuzione accessoria attribuita alle posizioni apicali di area terza si ritorce contro la dirigenza con una minore disponibilità alla collaborazione.
Firmiamo l’accordo per non ritardare il pagamento del compenso, ma confermiamo la vibrante protesta per quanto deciso in merito all’individuazione dei destinatari, difenderemo nelle sedi opportune i diritti violati dei colleghi che si vedono sottratta la meritata retribuzione.
Roma, 12.03.2021
Delegazione trattante ANMI ASSOMEDSIVEMP FPM
Firmato digitalmente da
XXXX XXXXXXXX
O = Progetto CNS Arubapec/Unical
C = IT