CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CANILE RIFUGIO PER I CANI EX RANDAGI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO – A.A. 2023-2027
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CANILE RIFUGIO PER I CANI EX RANDAGI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI XXXXX XXXXXXXXXX – A.A. 2023-2027
L'anno duemilaventuno (202
) addì
del mese di in
, presso la sede dell’Amministrazione Comunale sono presenti i Signori:
- Comune di Xxxxx Xxxxxxxxxx, (C.F./P.IVA: 00420010480), con sede in Xxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx xx 0, nella persona del
, nato a Firenze il , domiciliato per la carica
presso la sede del Comune posta in Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx 0, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente del Settore Infrastrutture e Ambiente del predetto Comune, e legale rappresentante, autorizzato alla stipula del presente atto in forza dello statuto comunale e del Decreto Sindacale n. 12 del 05.10.2021, di seguito denominato “Comune”;
- Associazione con sede in
Via n. , CF
partita IVA , rappresentata dal Legale
Rappresentante, Presidente Pro-Tempore, sig./sig.ra
nata a ( )
in data e residente in Via
n. , C.F. e avente sede operativa per la presente convenzione presso
;
Premesso che:
- ai sensi della L. 281/1991, e della L.R. 59/2009, l’Amministrazione Comunale è tenuta a custodire e mantenere i cani ritrovati vaganti e per i quali non è possibile risalire al proprietario;
- il Comune di Xxxxx Xxxxxxxxxx non è dotato, ai sensi dell’art. 30 della legge 59/2009 di canile rifugio;
- l’Amministrazione si è avvalsa, ai sensi dell’art 32 – comma 8 - della
L.R. 59/2009, di canili rifugio gestiti da soggetti terzi ricadenti nel territorio di altri comuni della Regione Toscana, regolarmente autorizzati ai sensi delle normative vigenti;
- il comma 8 dell’art. 32 della L.R. 59/2009, in accordo alle disposizioni della L.R. 43/1995, recita: “I comuni provvedono alla conduzione dei canili rifugio in forma diretta o tramite convenzioni da stipulare con associazioni senza scopo di lucro e imprese sociali, riconosciute ed iscritte in albi istituiti con leggi regionali, aventi finalità di protezione degli animali, o con altri soggetti privati, quando non sia altrimenti possibile”; ------------------------------
- L’Associazione con sede in
Via n. codice fiscale
, è stata individuata come soggetto idoneo allo svolgimento delle attività di custodia e cura per i cani ex randagi del comune di Xxxxx Xxxxxxxxxx, per le quali è riconosciuto un rimborso spese di
euro al giorno per ciascun cane ritrovato vagante sul territorio comunale o derivante dalla chiusura dell’ex-canile del Termine nel Comune di Sesto X.xx, richiesto dall’Associazione per le attività ordinarie di cui alla manifestazione di interesse approvata con determinazione dirigenziale n. del ; ------------------------------
- la stessa determinazione dirigenziale n. del ha
stabilito che la convenzione che l’AC potrà stipulare con uno o più soggetti avrà decorrenza a partire dalla presa in carico degli animali, che non potrà avvenire prima del 01/01/2023, per un periodo di cinque anni--------------------
- con Determinazione del Responsabile n. del
è stato approvato lo schema della Convenzione per il servizio di canile rifugio in oggetto per gli anni 2023-2027 ed assunto il relativo impegno di spesa;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti come dinnanzi costituite addivengono alla stipulazione di quanto segue:
ART. 1 OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO -----------------------------------
Il servizio oggetto della presente convenzione comprende:------------------------
1) per i cani ex randagi di proprietà del Comune di Xxxxx Xxxxxxxxxx ritrovati vaganti sul territorio comunale o derivanti dalla chiusura dell’ex-canile rifugio del Termine posto a Sesto X.xx o conferiti da privati ai sensi dell’art.28 della
L.R. 59/2009 o già presenti nella struttura del canile di ENPA Sez. Pistoia nell’anno 2022 e derivanti da precedente convenzione con l’Amministrazione Comunale di Sesto X.xx, l’Associazione
provvederà a proprio carico all’esecuzione delle seguenti prestazioni ordinarie:
a) la messa a disposizione di un numero massimo di box pari a n.
annui, come indicato nella proposta di manifestazione di interesse prot.
del , per gli anni 2023-2027;-----------------------------------
b) trasporto dei cani dal canile sanitario al canile rifugio; -------------------
c) la custodia e il mantenimento quotidiano dei suddetti animali, secondo regole di buona condotta e diligente cura veterinaria, in box conformi al dettato della Legge Regionale n. 59/2009, di quotidiani esercizi di sgambatura in aree adeguate e degli ordinari trattamenti di igiene; -----------------------------
d) l’assistenza sanitaria medico-veterinaria ordinaria comprendente: ------
- visita clinica generale all’ingresso del soggetto; ---------------------------
- visite periodiche di controllo;
- test ematologico per filaria e profilassi; -------------------------------------
- test ematologico per leishmania; ---------------------------------------------
- toilette periodica e tosatura se necessaria: ----------------------------------
- visita veterinaria urgente;
- vaccinazione per cimurro canino, epatite contagiosa canina, parvovoirosi canina, tosse dei canile e leptospirosi; ----------------------------------------
- trattamenti antiparassitari.
e) operazioni da effettuarsi relativamente ad eventuali decessi di cani presenti nella struttura (eutanasia, smaltimento carcasse, comunicazioni varie, ecc).
f) tenuta di adeguata documentazione, dal quale risulti il numero di tatuaggio e/o microchip, la data di ingresso – con foto del cane – la data e il tipo di eventuali vaccinazioni, l’eventuale data di uscita, il numero progressivo della scheda di affidamento e l’eventuale data del decesso; --------
g) attività di promozione per l’adozione dei cani ricoverati nella struttura anche mediante inserimento di foto su siti web o tramite specifiche iniziative;
h) garantire l’apertura al pubblico della struttura per almeno 2 ore nell’arco della giornata, al fine di favorire, se possibile, le adozioni; ------------
Le prestazioni veterinarie non di carattere ordinario e specificate nella manifestazione di interesse di cui determinazione dirigenziale n.
del , ove possibile, verranno comunicate preventivamente al
Comune.
ART. 2 DURATA DELL’AFFIDAMENTO --------------------------------------
L’affidamento delle attività descritte al precedente art. 1, ha durata di anni 5
(cinque) a decorrenza dal / /2023 al 31/12/2027, in attuazione della
manifestazione di interesse di cui alla determinazione dirigenziale n.
del . La convenzione è stipulata ai sensi del vigente regolamento
comunale per la disciplina dei contratti di lavori, servizi e fornitura approvato con. deliberazione C.C. n. 29 del 16/4/2009, con decorrenza per l’anno 2021. - ART. 3 CORRISPETTIVO ----------------------------------------------------------
Per i cani ricoverati presso la struttura rifugio gestita da
Associazione per il periodo 2023-2027, il Comune di Xxxxx
Xxxxxxxxxx garantisce all’Associazione importo
omnicomprensivo giornaliero pari a € per ciascun cane ospitato,
compreso il giorno di ricovero ed il giorno di dimissione. Il suddetto corrispettivo sarà applicato per tutto il periodo di durata della convenzione. --- Tale importo comprende tutti i servizi di cui all’articolo 1 della presente Convenzione. Risultano invece esclusi da tale importo le seguenti prestazioni straordinarie, che dovranno essere preventivamente autorizzate dall’Amministrazione Comunale:
- Terapia per leishmania su cani risultati positivi, per la quale per ogni ciclo di cura (compreso quindi esami diagnostici, collari e simili) si corrisponderanno i seguenti importi a seconda della fascia di peso del cane; ---
• € ,00 (euro ,00) per cani fino a 10 kg di peso
• € ,00 (euro ,00) per cani fra 11 e 20 kg di peso
• € ,00 (euro ,00) per cani oltre i 20 kg -------------
ovvero il costo effettivamente sostenuto per la cura stante la diversificazione dei protocolli di cura con minori spese per l’amministrazione (es. solo monitoraggio dei profili renali, apposizione annuale di collare, etc); ------------
- Terapia per filaria su cani positivi, per la quale si corrisponderà il rimborso del costo sostenuto;
- Nel caso che i cani conferiti alla presa in carico del servizio siano sprovvisti di alcuni trattamenti sanitari (test e/o profilassi Leishmania, profilassi da filaria, ecc) verrà corrisposto un rimborso delle sole spese
sostenute dall’Associazione ;-------------------------------------
- L’intervento di sterilizzazione, obbligatorio ai sensi della L.R. 59/2009 art. 31 comma 4 ( che verrà effettuata su ogni cane quantomeno a seguito di richiesta di adozione) se non svolto prima del ritiro dal canile sanitario, da effettuarsi anche a seguito di preaffido (dovuto ad età del cane non compatibile con l’intervento chirurgico); ---------------------------------------------
- Prestazioni chirurgiche diagnostiche e cure mediche diverse dalle ordinarie, dovranno essere concordate con l’Amministrazione Comunale ad eccezione di situazioni di emergenza, per le quali verranno poste a rimborso le fatture/notule pervenute dalle cliniche veterinarie che collaborano con l’Associazione;
- Eventuali ulteriori prestazioni che si rendessero necessarie per la salute stessa dei cani dovranno essere concordate con l’Amministrazione Comunale, sotto tale voce ricadono, a titolo di esempio, le casistica tipiche della
popolazione anziana dei cani, che può necessitare di una alimentazione diversa o integrata per cicli di cura, ausilio per la deambulazione, etc.
- Le spese di recupero comportamentale dei cani a qualunque titolo conferiti dall’Amministrazione resesi necessarie per il trattamento da comportamenti aggressivi o comunque finalizzati al recupero del cane ai fini dell’acquisizione dello stato di affido.
Le cifre sono lorde da intendere al netto di IVA quando dovuta, escluso il contributo giornaliero reso in funzione delle finalità proprie dell’Ente stesso e quindi disciplinato dall’art. 4, comma 4 del D.P.R. 633/72 e s.m.i., non assoggettato all’ imposta sul valore aggiunto, ma che prevede comunque l’emissione di fattura elettronica.
In caso di omesso pagamento, l’Associazione è
autorizzata a non accogliere ulteriori ingressi. ---------------------------------------
ART.4 LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO ----------------------------
La liquidazione dei corrispettivi spettanti all’Associaizone convenzionata avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla data della rendicontazione, utile ad attestare gli importi dovuti con cadenza semestrale, previa verifica da parte dell’ufficio comunale della regolarità contributiva dell’affidatario del servizio. ART. 5 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO --------------
PRESA IN CARICO DEI CANI
Il canile dell’Associazione non potrà accettare la diretta consegna di animali effettuata da parte di privati (se non dietro autorizzazione del Comune). Il Comune di Xxxxx Xxxxxxxxxx comunica
all’Associazione l’eventuale richiesta di
trasferimento dei cani dal canile sanitario al canile rifugio. Nell’ambito delle
rendicontazioni quadrimestrali, di cui all’art. 4, verranno comunicati i movimenti relativi al servizio svolto (affidi, ingressi, ecc). Della presa in carico dovrà essere data comunicazione scritta all’Ufficio Ambiente del Comune di Xxxxx Xxxxxxxxxx. I cani, a seguito del protocollo sanitario attuato dalla ASL competente (comprensivo di inserimento microchips) saranno trasferiti dal canile sanitario al canile rifugio. Contestualmente alla presa in
carico del cane da parte dell’Associazione , la ASL
consegna la scheda di identificazione e il libretto sanitario compilato in ogni sua parte, eventuale scheda sanitaria con accertamenti diagnostici, terapeutici o interventi chirurgici che si fossero resi necessari durante il periodo di soggiorno nel canile sanitario. Nel caso di cani già identificati al momento della cattura verrà consegnata anche la documentazione attestante le ricerche effettuate sull’identificativo e nel caso di microchip sulle verifiche effettuate (BDL, BDR, BDN, produttore mcip). Durante la permanenza dei cani presso il canile, dovranno essere adottate tutte le misure utili ed eventualmente necessarie atte ad impedire ulteriori nascite di animali. Il Comune di Xxxxx Xxxxxxxxxx non riconoscerà il mantenimento presso la struttura dei cani nati in regime di cattività.
RICOVERO CANI DI PROPRIETA’ DI PRIVATI ----------------------------------
Nel caso in cui, per gravi motivi, il proprietario di un cane, sia impossibilitato a tenere lo stesso presso di sé, può far domanda, debitamente documentata, al Sindaco del Comune di residenza per ottenere l’autorizzazione a consegnare il cane al canile rifugio convenzionato, ai sensi dell’art. 28 della L.R. n. 59/2009. Il Sindaco si pronuncia sulla domanda entro quindici giorni dal ricevimento. Gli uffici comunali preposti trasmettono l’atto delle G.M.
all’Associazione, la quale solo in caso di esito favorevole è autorizzata ad accogliere cani di proprietà di abitanti del Comune di Xxxxx Xxxxxxxxxx. Il Comune si riserva di riconoscere le spese sostenute dall’Associaizone per la degenza di cani derivanti da privati cittadini e per i quali non è stato emesso nessun dispositivo da parte del Sindaco o dalla G.M. ------------------------------
PASSEGGIATE DEI CANI ESTERNE ALLA STRUTTURA
Sono consentite le passeggiate dei cani oggetto della presente convenzione anche all’esterno della struttura rifugio (così dette “Passeggiate a 6 zampe”). I cani saranno accompagnati a guinzaglio da persone dedicate, volontari o cittadini, e le uscite annotate su apposito registro. Tale istituto permette di instaurare solide relazioni uomo-cane facilitando l’adozione anche dei soggetti più anziani o con problemi comportamentali. L’istituto è coperto da polizza assicurativa a carico dell’Associazione. -------------------------------------
ACCESSI ED ISPEZIONI
Il canile convenzionato si impegna a consentire al personale della ASL competente e del Comune, in ogni momento ed a semplice richiesta, l’accesso e l’ispezione ai luoghi ed alla struttura dove viene svolto il servizio, nonché alla documentazione di cui all’art. 1 del presente disciplinare. --------------------
ADOZIONI
I cani oggetto della presente convenzione, di proprietà del Comune di Xxxxx Xxxxxxxxxx, sono ceduti in possesso all’Associazione , la quale è autorizzata alla loro cessione in adozione a privati che ne facciano richiesta e che diano garanzia di buon trattamento. L’affidatario si impegnerà a favorire l’adozione dei cani accolti presso il canile, che potranno essere ceduti a soggetti privati che diano garanzie di buon trattamento. Tenuto conto
che trattasi di cani adulti è comunque riconosciuto un periodo di prova con reingresso in canile entro i 60 giorni successivi all’adozione con reintestazione al Comune. Al momento dell’adozione dovrà essere redatta apposita scheda di affido riportante in modo chiaro i seguenti elementi identificativi dell’animale: razza, mantello, sesso, età approssimativa, microchip e foto, nonché l’impegno sottoscritto dalla persona che adotta il cane a mantenere l’animale in buone condizioni presso di sé. La scheda dovrà contenere anche i dati della persona che adotta il cane e copia della stessa sarà conservata presso il canile. Al fine inoltre di sensibilizzarne l’adozione l’Associazione è autorizzata a dare in adozione a distanza i cani di proprietà del Comune e a porli sul sito o su social network con immagini fotografiche. - ART. 6 RESPONSABILITÀ
Il Comune non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovessero derivare al personale dell’associazione nello svolgimento dei servizi oggetto della presente convenzione, per qualsiasi causa ritenendosi la medesima compensata a tale riguardo dal corrispettivo determinato nel precedente art.3. Il soggetto affidatario del servizio risponderà direttamente della sicurezza ed incolumità del proprio personale e dei danni che potrebbero subire terzi e/o cose, anche dell’Amministrazione, durante la esecuzione del servizio. Il soggetto affidatario è tenuto ad avere idonea copertura assicurativa, da attestare al Servizio Ambiente del Comune di Xxxxx Xxxxxxxxxx a garanzia della responsabilità civile per danni a cose e a terzi, compresa l’Amministrazione Comunale, nell’esecuzione del servizio affidato. Il massimale di polizza è individuato in almeno € 500.000,00, unico per danni a persone e cose e per sinistro.
ART. 7 OSSERVANZA DI NORME E DIRETTIVE --------------------------
Il soggetto aggiudicatario si impegna ad adeguare il servizio alle eventuali norme in materia che dovessero entrare in vigore successivamente alla data di inizio del servizio di cui al presente disciplinare, qualora non sussistano i requisiti per il recesso della convenzione. --------------------------------------------
ART. 8 DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE ----------------
E' fatto divieto all’affidatario di cedere a terzi in tutto o in parte i servizi oggetto del presente capitolato, pena l’immediata risoluzione. -------------------
ART. 9 RISOLUZIONE DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO- RECESSO --------------------------------------------------------------------------------
Il Comune ha facoltà di risolvere la convenzione in danno dell’Associazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e con eventuale richiesta del danno subito, quando si dovesse verificare una delle seguenti fattispecie:
- fatto che costituisca frode o grave inadempimento; ------------------------
- esercizio di attività illecite;
- cessione a terzi dell’affidamento oggetto della presente convenzione; -
- negligenze e imperizie che compromettano gravemente l’ordinato svolgimento delle attività;
- negligenze ripetute o gravi relative all’alimentazione o allo stato di salute fisica dei cani affidati;
- mancata o non corretta osservanza delle disposizioni di cui alla presente convenzione;
Il canile convenzionato contraente, analogamente, ha la facoltà di recedere la presente convenzione per giustificati motivi dandone comunicazione al
Comune con un preavviso di almeno 60 giorni. È fatta comunque salva la possibilità per l’Amministrazione di recedere unilateralmente per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o normativi, salvo l’obbligo di indennizzo dell’eventuale pregiudizio arrecato all’affidatario del servizio, ai sensi dell’art. 11, 4° co. della legge n. 241/1990 e s.m.i. --------------------------
ART. 10 FORO COMPETENTE --------------------------------------------------
Il foro competente a decidere su qualsiasi controversia che dovesse sorgere in ordine alla presente convenzione è esclusivamente quello di Firenze. -----------
ART. 11 NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle norme vigenti in materia di tutela degli animali, alle norme in materia di appalti pubblici e alle norme del Codice Civile. ----------------------------------------------
ART. 12 SPESE DI REGISTRAZIONE: Le spese di registrazione del presente atto fanno carico all’Associazione stipulante. Si dà atto che
l’Associazione ha dichiarato di essere esente IVA
ai sensi della Legge 266/91 art. 8, comma 2, nonché ex art. 8 comma 1 della medesima legge dal pagamento dell’imposta di bollo e di registro. --------------
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Per il Comune di Xxxxx Xxxxxxxxxx
Per l’Associazione
Xxxxx Xxxxxx --------------------------------