PER CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI
REGOLAMENTO AZIENDALE RECANTE NORME E CRITERI DI COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER
LE FUNZIONI TECNICHE
di cui all’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
PER CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI
Approvato con Deliberazione n 717 del 30.09.2021
PREMESSE 3
ARTICOLO N. 1 – OGGETTO E FINALITA’ _ 4
ARTICOLO N. 2 – DEFINIZIONI GENERALI E PRINCIPI 4
ARTICOLO N. 3 – CAMPO DI APPLICAZIONE 5
ARTICOLO N. 4 – CRITERI E PERCENTUALI PER LA DETERMINAZIONE DEL FONDO 6 ARTICOLO N. 5 – SOGGETTI CHE HANNO DIRITTO ALL’INCENTIVO 13
ARTICOLO N. 6 – COMPATIBILITA’ E LIMITI DI IMPIEGO 14
ARTICOLO N. 7 – RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO A GRAVARE SUL FONDO 15
ARTICOLO N. 8 – CORRESPONSIONE E LIQUIDAZIONE DELL’INCENTIVO 16
ARTICOLO N. 9 – CORRELAZIONE CON ALTRE FORME DI INCENTIVO 18
ARTICOLO N. 10 – APPLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE 18
ARTICOLO N. 11 – NORME FINALI, TRANSITORIE E DI RINVIO 19
ARTICOLO N. 12 – PUBBLICAZIONE 19
PREMESSE
Il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. di seguito "Codice dei contratti" prevede all'art. 113 una nuova disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche, in sostituzione della precedente disciplina, ora abrogata.
I commi 1, 2, 3 e 4 del sopra citato art .113 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. testualmente recitano:
“1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti , di valutazione preventiva dei progetti , di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono a si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.
3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori . Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo
di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo usa di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
ARTICOLO N. 1 - OGGETTO E FINALITA'
Il presente Regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative e delle indicazioni fornite da Regione Lombardia con DGR Xl/2672 del 16/12/2019- Sub Allegato n.1, disciplina le modalità e i criteri per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori e dei servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente Regolamento.
ARTICOLO N. 2 - DEFINIZIONI GENERALI E PRINCIPI
Ai fini del presente Regolamento si intende:
per "Codice dei contratti pubblici" il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
per "Incentivo" il fondo dì cui all' art. 113, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
per "Agenzia" o per “ATS” l’ATS della Montagna;
per ""RUP" il Responsabile Unico del Procedimento;
per “DL” il Direttore dei Lavori;
per "DEC" il Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
per "Gara" qualsiasi procedura sia essa ad evidenza pubblica o negoziata di aggiudicazione e/o di affidamento di cui al D. Lgs. n. 50/2016;
il referente della programmazione triennale dei lavori pubblici;
il referente della programmazione biennale di beni e servizi;
il Collaudatore/i e gli altri soggetti incaricati delle funzioni / attività elencate nell’art. 3 del presente regolamento, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all’acquisizione di servizi o forniture.
i collaboratori dei soggetti di cui ai punti precedenti con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s’intendono coloro che, tecnici, giuridici o
amministrativi, in rapporto alla funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l’insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
ARTICOLO N. 3 - CAMPO DI APPLICAZIONE
Il fondo incentivante di cui al comma 2 del citato art. 113 del Codice è costituito dalla percentuale da applicare all'importo posto a base di gara, con riguardo alle gare di lavori e di servizi e forniture (con esclusione dei contratti di concessione), da ripartire, per ciascun lavoro, servizio o fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 del citato art. 113, nonché tra i loro collaboratori.
Il presente Regolamento si applica anche ai lavori, ai servizi e forniture che vengono acquisiti attraverso le Centrali di Committenza Aria SpA o Consip SpA.
Ai sensi dell'art. 113, comma 2, gli incentivi in argomento sono riconosciuti per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti per le attività:
di programmazione della spesa per investimenti, intesi come approvvigionamenti in genere (fase di programmazione);
di valutazione preventiva dei progetti;
di predisposizione e di controllo delle procedure di gara (fase di affidamento);
di esecuzione dei contratti pubblici (fase di esecuzione);
di RUP;
di direzione dei lavori;
di direzione dell'esecuzione,
di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, dei tempi e costi prestabiliti.
Non rientrano nelle funzioni incentivabili:
la progettazione;
il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.
In caso di appalti relativi a servizi o forniture, l’accantonamento del fondo avviene esclusivamente nel caso in cui sia nominato il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi dell’art. 113 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 3/2016, paragrafo 10.2.
Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente Regolamento, non rientrando nelle funzioni incentivabili:
le fattispecie espressamente enunciate ai sensi dell'art.1, comma 3, del Codice dei contratti pubblici;
le procedure ad affidamento diretto, senza procedura comparativa;
le procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando quando i lavori, le forniture e i servizi possono essere forniti unicamente da un operatore (art. 63 del D. Lgs. 50/2016);
le proroghe e i rinnovi contrattuali;
l’adesione a gare già aggiudicate per le quali non sia stata prevista la costituzione del fondo nel quadro economico;
le procedure il cui valore sia inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa;
lavori di manutenzione ordinaria di qualsiasi importo.
ARTICOLO N. 4 - CRITERI E PERCENTUALI PER LA DETERMINAZIONE DEL FONDO
I criteri e le percentuali per la determinazione dell'ammontare del fondo vengono individuati secondo le disposizioni appresso indicate.
Criteri per la determinazione del fondo:
La valorizzazione del fondo matura solo per procedure di gara effettuate con modalità comparativa per importi superiori a € 40.000,00 IVA esclusa. Gli acquisti, anche effettuati con procedura comparativa, per importi fino a € 40.000,00 IVA esclusa sono esclusi dall'accantonamento del fondo (rientrano in tale fattispecie anche le adesioni a gare aggregate e/o convenzioni centralizzare ARIA/Consip per importi complessivi inferiori a € 40.000,00 IVA esclusa).
Il fondo si costituisce:
per le gare autonome (a livello di singola azienda): al momento della pubblicazione del bando (per acquisti di valore superiore alla soglia comunitaria) o del lancio della procedura sulle piattaforme telematiche di negoziazione Sintel/MEPA (per acquisti di valore compreso tra € 40.000,00 e la soglia comunitaria);
per le gare aggregate: per la quota parte dell’ATS al momento della pubblicazione del bando e/o del lancio della procedura sulle piattaforme Sintel/MEPA se I' Agenzia riveste il ruolo di azienda capofila; qualora invece I' ATS rivesta il ruolo di "azienda aggregata", al momento dell'adesione per la quota parte di propria competenza;
per le gare ARIA SpA o CONSIP SpA: al momento dell'adesione da parte dell’ATS alla convenzione centralizzata.
In caso di procedure inerenti l'acquisizione di beni e servizi finanziate dalla Comunità Europea o con altri finanziamenti a destinazione vincolata, il fondo è ridotto del 20% destinato ad investimenti, non essendo applicabile a dette procedure il comma 4 dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e xx.xx. ii..
Fasce di importo e percentuali per la determinazione del fondo:
La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base d'asta della correlata procedura di affidamento. Nella Tabella 1 appresso riportata vengono definite le fasce di importo e le percentuali da applicarsi alle stesse (le percentuali della tabella sono già comprensive della quota pari al 20% da destinare all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici, ecc., ai sensi del comma 4 dell'art. 113).
Tabella 1: fasce importo dei Servizi e Forniture
Classi di importo dei Servizi o delle Forniture | % da applicare |
fino a € 500.000,00 | 1,0% |
da € 500.001,00 fino a € 1.500.000,00 | |
- per la parte fino a € 500.000,00 | 1,0% |
- per la parte da € 500.001,00 fino a € 1.500.000,00 | 0,8% |
da € 1.500.001,00 fino a € 5.000.000,00 | |
- per la parte fino a € 500 .000,00 | 1,0% |
- per la parte da € 500.001,00 fino a € 1.500.000,00 | 0,8% |
- per la parte da € 1.500.001,00 fino a € 5.000.000,00 | 0,6% |
da € 5.000.001,00 fino a € 20.000.000,00 | |
- per la parte fino a € 500.000,00 | 1,0% |
- per la parte da € 500.001,00 fino a € 1.500.000,00 | 0,8% |
- per la parte da € 1.500.001,00 fino a € 5.000.000,00 | 0,6% |
- per la parte da € 5.000.001,00 fino a € 20.000.000,00 | 0,4% |
oltre 20.000.001,00 | |
- per la parte fino a € 500.000,00 | 1,0% |
- per la parte da € 500.001,00 fino a € 1.500.000,00 | 0,8% |
- per la parte da € 1.500.001,00 fino a € 5.000.000,00 | 0,6% |
- per la parte da € 5.000.001,00 fino a € 20.000.000,00 | 0,4% |
oltre 20.000.001,00 | 0,0% |
Tenuto conto delle vigenti disposizioni normative inerenti l'obbligo di ricorrere in via prioritaria alle procedure centralizzate, sono definiti i coefficienti di pesatura della complessità delle procedure (Tabella 2) con diminuzione delle risorse da destinarsi all'incentivo ex art. 113 valorizzato secondo i seguenti moltiplicatori:
Tabella 2: Grado di complessità delle procedure
Tipologia di procedura di gara | moltiplicatore |
Procedure ARIA/CONSIP/Centrali di committenza | 1 (100%) |
Gare aggregate a livello di unione formale d'acquisto | 0,7 (70%) |
Gare autonome/a livello di singola azienda | 0,5 (50%) |
Si precisa che, in caso di adesione a convenzioni ARIA/Consip per farmaci e vaccini (categorie merceologiche di cui al DPCM 11 luglio 2018), le percentuali indicate nella Tabella 1 saranno ridotte del 50% fino a € 20.000.000,00, in osservanza alle disposizioni fornite da Regione Lombardia con DGR Xl/2672 del 16/12/2019 - Sub Allegato 1.
Tabella 1A – Fasce d'importo dei Lavori
Classi di importo dei Lavori | Percentuale da applicare |
fino a € 500.000,00 | 2,00% |
da € 500.001,00 fino a € 1.500.000,00 | |
- per Ia parte fino a € 500.000,00 | 2,00% |
- per Ia parte da € 500.000,00 fino a € 1.500.000,00 | 1,70% |
da € 1.500.001 fino a € 5.000.000,00 | |
- per Ia parte fino a € 500.000,00 | 2,00% |
- per Ia parte da € 500.001,00 fino a € 1.500.000,00 | 1,70% |
- per Ia parte da € 1.500.001,00 fino a € 5.000.000,00 | 1,50% |
da € 5.000.001,00 fino a € 20.000.000,00 | |
- per Ia parte fino a € 500.000,00 | 2,00% |
- per Ia parte da € 500.000,00 fino a € 1.500.000,00 | 1,70% |
- per Ia parte da € 1.500.001,00 fino a € 5.000.000,00 | 1,50% |
- per Ia parte da € 5.000.001,00 fino a € 20.000.000,00 | 1,00% |
oltre € 20.000.001 | |
- per Ia parte fino a € 500.000,00 | 2,00% |
- per Ia parte da € 500.000,00 fino a €1.500.000 | 1,70% |
- per Ia parte da € 1.500.001,00 fino a € 5.000.000 | 1,50% |
- per Ia parte da € 5.000.001,00 fino a € 20.000.000,00 | 1,00% |
oltre € 20.000.001,00 | 0,50% |
Tabella 2A – Grado di complessità* dei Lavori
Categoria - Destinazione funzionale | ID. Oper e | Identificazione Delle Opere | Gradi di complessità G | Percentuale ** da applicare |
EDILIZIA Residenza | E.0 5 | Edifici, pertinenze, autorimesse semplici, senza particolari esigenze tecniche. Edifici provvisori di modesta importanza | 0,65 | 0,65 |
E.0 6 | Edilizia residenziale privata e pubblica di tipo corrente con costi di costruzione nella media di mercato e con tipologie standardizzate. | 0,95 | 0,95 | |
E.0 7 | Edifici residenziali di tipo pregiato con costi di costruzione eccedenti la media di mercato e con tipologie diversificate. | 1,20 | 1,00 | |
EDILIZIA Sanità, Istruzione, Ricerca | E.0 8 | Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Xxxxx Xxxx, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi | 0,95 | 0,95 |
E.0 9 | Scuole secondarie di primo grado oltre 24 classi- Istituti scolastici superiori oltre 25 classi- Case di cura | 1,15 | 1,00 | |
E.1 0 | Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria | 1,20 | 1,00 | |
EDILIZIA Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto | E.1 1 | Padiglioni provvisori per esposizioni - Costruzioni relative ad opere cimiteriali di tipo normale (colombari, ossari, loculari, edicole funerarie con caratteristiche costruttive semplici), Case parrocchiali, Oratori - Stabilimenti balneari - Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice | 0,95 | 0,95 |
E.1 2 | Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo complesso- Palestre e piscine coperte | 1,15 | 1,00 | |
E.1 3 | Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro Culturale, Sede congressuale, Auditorium, Museo, Galleria d'arte, Discoteca, Studio radiofonico o televisivo o di produzione cinematografica - Opere cimiteriali di tipo monumentale, Monumenti commemorativi, Palasport, Stadio, Chiese | 1,20 | 1,00 | |
EDILIZIA Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenziali allestite | E.1 7 | Verde ed opere di arredo urbano improntate a grande semplicità, pertinenziali agli edifici ed alla viabilità, Campeggi e simili | 0,65 | 0,65 |
E.1 8 | Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all’aperto | 0,95 | 0,95 | |
E.1 9 | Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche, | 1,20 | 1,00 |
Opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale di aree urbane. | ||||
EDILIZIA Edifici e manufatti esistenti | E.2 0 | Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti | 0,95 | 0,95 |
E.2 1 | Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico non soggetti a tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004 | 1,20 | 1,00 | |
E.2 2 | Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004, oppure di particolare importanza | 1,55 | 1,00 | |
STRUTTURE Strutture, Opere infrastrutturali puntuali, non soggette ad azioni sismiche, ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni | S.01 | Strutture o parti di strutture in cemento armato, non soggette ad azioni sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata inferiore a due anni | 0,70 | 0,70 |
S.02 | Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo | 0,50 | 0,50 | |
STRUTTURE Strutture, Opere infrastrutturali puntuali | S.03 | Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni. | 0,95 | 0,95 |
S.04 | Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative. | 0,90 | 0,90 | |
IMPIANTI Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni | IA.0 1 | Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell’aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio | 0,75 | 0,75 |
IA.0 2 | Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell’aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico | 0,85 | 0,85 | |
IMPIANTI Impianti elettrici e speciali a servizio | IA.0 3 | Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice | 1,15 | 1,00 |
delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota | IA.0 4 | Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza , di rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso | 1,30 | 1,00 |
IDRAULICA Acquedotti e fognature | D.0 4 | Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario | 0,65 | 0,65 |
D.0 5 | Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - Fognature urbane - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, con problemi tecnici di tipo speciale. | 0,80 | 0,80 | |
TECNOLOGIE DELL’ INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZION E Sistemi informativi | T.01 | Sistemi informativi, gestione elettronica del flusso documentale, dematerializzazione e gestione archivi, ingegnerizzazione dei processi, sistemi di gestione delle attività produttive, Data center, server farm. | 0,95 | 0,95 |
TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZION E Sistemi e reti di telecomunicazione | T.02 | Reti locali e geografiche, cablaggi strutturati, impianti in fibra ottica, Impianti di videosorveglianza, controllo accessi, identificazione targhe di veicoli ecc. Sistemi wireless, reti wifi, ponti radio. | 0,70 | 0,70 |
*Riferimento: Tavola Z-1 “Categorie delle opere - parametro del grado di complessità – Classificazione dei servizi e corrispondenze”
**Percentuale da applicare sui coefficienti dei Gradi di complessità G ricondotta
Fasi della procedura di acquisto:
Una volta definito l'importo complessivo del fondo lo stesso deve essere ripartito tra le 3 fasi in cui si articola ogni procedura di acquisto, secondo le percentuali appresso indicate:
Tabella 3 – fasi della procedura
Fasi della procedura | Ripartizione del fondo tra le fasi | Quota della percentuale erogabile al personale (80%), al netto della quota di cui al c.4 dell'art. 113 del codice | Accantonamento ex art. 113 c.4 del codice (20%) per investimenti e formazione |
Fase 1: fase di programmazione | 10% del valore del fondo | 8% | 2% |
Fase 2: fase procedura di affidamento | 35% del valore del fondo | 28% | 7% |
Fase 3: fase di esecuzione | 55% del valore del fondo | 44% | 11% |
Come indicato nel primo capoverso dell'art. 3 del presente Regolamento, il fondo incentivante di cui al comma 2 del citato art. 113 del Codice è costituito dalla percentuale da applicare all'importo posto a base di gara.
Il fondo si registra a bilancio per competenza e quindi sul bilancio del primo anno si registrano i valori relativi alle fasi 1 e 2 (fase 1- programmazione dei fabbisogni, fase 2- procedura di affidamento) e la quota parte di spettanza dell'anno della fase 3 (fase 3 - esecuzione).
Per quanto concerne l'importo posto a base di gara e l'imputazione a bilancio si precisa quanto segue:
Per le gare autonome indette dall' ATS a livello di singola azienda, la valorizzazione delle risorse da destinare all'incentivo ex art. 113 ha come riferimento il valore complessivo della gara (intendendo il fabbisogno della singola azienda non tenendo conto di eventuali estensioni per adesioni successive previste per altre aziende) e grava sul bilancio dell'anno della pubblicazione del bando e/o del lancio della procedura al 100% per la fase 1 e la fase 2 e in quota parte, proporzionale alla durata, per la fase 3, imputando agli anni successivi le restanti quote di competenza della fase 3;
Per le gare aggregate nelle quali I' ATS riveste il ruolo di azienda capofila:
La valorizzazione delle risorse da destinare all'incentivo ex art. 113, è determinata al momento della pubblicazione del bando e/o lancio della procedura, calcolando l'importo delle fasi 1 e 3 in relazione al valore dei propri fabbisogni e calcolando l'importo della fase 2 sul valore complessivo a base d'asta della procedura, comprensivo degli importi anche delle aziende aggregate (con esclusione di eventuali estensioni per adesioni successive previste per altre aziende);
Il fondo determinato grava sul bilancio dell'anno della pubblicazione del bando e/o lancio della procedura al 100% per la fase 1 e la fase 2 e in quota parte, proporzionale alla durata, per la fase 3, imputando agli anni successivi le restanti quote di competenza della fase 3;
Per le gare aggregate nelle quali l’ATS riveste il ruolo di azienda aggregata:
La valorizzazione delle risorse da destinare all'incentivo ex art. 113, è determinata al momento della
presa d’atto degli esiti di gara calcolando l'importo delle sole fasi 1 e 3 in relazione al valore dei propri fabbisogni, in quanto la fase 2 è di competenza della sola azienda capofila; il fondo determinato grava sul bilancio dell'anno dell'adesione al 100% per la fase 1 e in misura proporzionale alla durata, per la fase 3, imputando agli anni successivi le restanti quote di competenza della fase 3.
Per le gare ARIA e CONSIP:
La valorizzazione delle risorse da destinare all’incentivo ex art. 113, è determinata dall’ ATS al momento dell'adesione avendo a riferimento il valore del proprio fabbisogno per le sole fasi 1 e 3, in quanto la fase 2 non è di competenza dell’Agenzia. Il fondo determinato grava sul bilancio dell’anno dell’adesione al 100% per la fase 1 e in misura proporzionale alla durata, per la fase 3, imputando agli anni successivi le restanti quote di competenza della fase 3. Per valore del proprio fabbisogno si intende complessivo di adesione alla singola gara centralizzata anche se effettuata in diverse tranches. Quando l’Agenzia si avvale delle attività di una centrale di committenza per l’acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, non destina alcuna quota al personale di tale centrale di committenza, in quanto trattasi di Ente preposto esclusivamente alla gestione delle gare. La relativa quota resta nel bilancio dell’Agenzia
ARTICOLO N. 5 - SOGGETTI CHE HANNO DIRITTO ALL'INCENTIVO
Ai sensi di quanto previsto al comma 3 dell'art. 113, il fondo di cui al presente Regolamento non può essere devoluto a personale con qualifica dirigenziale. I soggetti beneficiari del fondo, di qualifica non dirigenziale sono individuati nei dipendenti dell’ATS che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni tecniche inerenti le attività di cui all'art. 3 del presente Regolamento, nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative, come di seguito individuati. I soggetti individuati per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture pubbliche possono partecipare anche contemporaneamente, a più appalti e devono essere designati necessariamente attraverso il criterio della rotazione. Nel caso in cui non siano presenti tutte le professionalità tecniche necessarie tra i dipendenti, il Responsabile unico del procedimento (d’intesa con il Dirigente responsabile dell’assetto competente alla realizzazione del lavoro o all’acquisizione del servizio o fornitura) può proporre alla direzione dell’Agenzia il ricorso all’utilizzo di dipendenti di altre Stazioni Appaltanti. Se la proposta è assentita dalla direzione dell’ATS verrà formalizzato apposito accordo tra le amministrazioni interessate. L’Agenzia può, inoltre, formalizzare accordi che prevedano l’utilizzo, da parte di altre Stazioni Appaltanti, di professionalità presenti nell’Agenzia stessa per ricoprire funzioni previste dall’articolo 3.
Elenco dei soggetti, di qualifica non dirigenziale che hanno diritto all’incentivo:
Coloro che svolgono attività di "Programmazione della spesa" (art. 21 e disposizioni regionali);
Coloro che svolgono attività di "Responsabile del procedimento" (art. 31 Codice e Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice);
Coloro che svolgono attività di "Valutazione preventiva dei progetti (capitolato tecnico)";
Coloro che svolgono attività di "Predisposizione e controllo procedure di gara" (quali: attività
relative all'individuazione della procedura di scelta del contraente più idonea; alla redazione degli atti di gara tra cui bando, disciplinare, lettera invito, alla pubblicità legale; attività eventualmente necessarie per l'espletamento di una procedura in forma aggregata o per adesione a convenzioni stipulate da centrali di committenza; ogni attività svolta dalla pubblicazione del bando fino all'individuazione del contraente, tra cui attività seggio di gara e segreteria commissione di gara, stesura verbali di gara, delibera di aggiudicazione; attività propedeutiche alla stipula del contratto);
Coloro che svolgono attività di "Supporto tecnico/amministrativo al RUP post stipulazione contratto" (provvedimenti di adesione a convenzioni o di recepimento esito, lettere seguenti queste prime due attività in assenza della fase 2, gestione fideiussioni, adempimenti Osservatori, reportistica verso soggetti esterni quali ANAC, Ministero della Salute, MEF, Regione, Corte dei Conti; emissioni ordinativi, ricezione merci presso magazzino economale e/o tecnico e/o farmaceutico, liquidazione fatture e verifiche contabili, ecc.);
Coloro che svolgono attività di “Direzione dei Lavori” ed eventuali assistenti (con nota del RUP);
Coloro che svolgono attività di "Direzione dell'Esecuzione";
Coloro che svolgono attività di supporto/collaborazione al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, solo se formalmente nominati (con nota del DEC), (attestazione della corretta esecuzione);
Coloro che svolgono attività di "Collaudo tecnico-amministrativo ovvero Verifiche di conformità/certificato di regolare esecuzione" (a cura del Direttore dei Lavori e del Direttore dell'Esecuzione del Contratto).
ARTICOLO N. 6 - COMPATIBILITA’ E LIMITI DI IMPIEGO
I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l’acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.
Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano confluite più funzioni separatamente considerate ai fini dell’incentivo, si sommano le relative percentuali.
In assenza di collaboratori per l’attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell’attività.
Per le finalità di cui al comma precedente, l’Agenzia provvede ad acquisire le necessarie informazioni relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Amministrazioni. Per le medesime finalità l’ATS fornisce le informazioni necessarie alle Stazioni Appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti da personale dipendente delle stesse.
ARTICOLO N. 7 - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO A GRAVARE SUL FONDO
La ripartizione dell'importo complessivo relativo alla quota di incentivo erogabile al personale (80%) al netto della quota di cui al comma 4 dell'art. 113 (20%), calcolato secondo le modalità di cui al precedente art. 4 del presente Regolamento, è operata dal dirigente apicale preposto alla struttura competente, secondo le percentuali riportate nella tabella seguente, con la precisazione che vengono stabilite percentuali ad hoc, in caso di partecipazione a progetti regionali, in base ai quali un’ATS acquista e distribuisce per tutte le altre ATS, es. progetto diabetica, vaccini, farmaci in PHT, DM per pazienti diabetici:
Fasi della procedura | Quota della % erogabile al personale (80%), al netto della quota di cui al c. 4 113 del codice | Funzione/ attività Rientrante in ogni fase | Ripartizione del valore determinato per singola fase erogabile al personale in % sul valore della fase | |
% esclusi progetti | % per progetti | |||
F1: fase di programmazione | 8% | Programmazione della Spesa (RUP) | 70% | 80% |
Supporto/collaborazione al RUP | 30% | 20% | ||
Responsabile del procedimento (RUP) | 30% | 40% | ||
Supporto/collaborazione al | ||||
RUP per la valutazione preventiva dei | 10% | 10% | ||
F2:fase procedura di affidamento | 28% | progetti/documenti di gara | ||
Supporto/collaborazione | ||||
al RUP per la predisposizione, | 60% | 50% | ||
controllo ed espletamento | ||||
procedure di gara | ||||
Responsabile del | 5% | 15% | ||
Procedimento (RUP) | ||||
Supporto | ||||
tecnico/amministrativ | 20% | 15% | ||
o al RUP post stipula | ||||
Direzione | ||||
dell'Esecuzione/Direttore | 40% | 43% | ||
F3: fase di esecuzione | 44% | Lavori (DEC/D.L.) | ||
Supporto/Collaborazion | ||||
e al Direttore | 30% | 25% | ||
dell'Esecuzione del | ||||
Contratto/D.L. (*) | ||||
Collaudo tecnico- | ||||
amministrativo ovvero | 5% | 2% | ||
Verifiche di conformità / | ||||
certificato di regolare | ||||
esecuzione |
(*) In caso di mancata nomina formale dei soggetti a supporto del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, la relativa quota prevista nella tabella di cui sopra (30%) sarà assegnata all'attività di Direzione dell'Esecuzione del Contratto/DL, la cui quota diventerà pertanto del 70% (40% + 30%).
La corresponsione è regolata dall'art. 8 del presente Regolamento, previo accertamento dell'effettivo svolgimento delle attività.
ARTICOLO N. 8 - CORRESPONSIONE E LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO
Con provvedimento a contrarre (per le procedure autonome e/o per le procedure aggregate in cui I'ATS svolge il ruolo di capofila) si provvede alla quantificazione delle risorse destinate al fondo incentivi, calcolate secondo le modalità di cui al precedente art. 4 del presente Regolamento.
Con provvedimento di adesione (per le adesioni a convenzioni ARIA/Consip o per la presa d'atto dell'aggiudicazione di procedure in forma aggregata in cui I' ATS svolge il ruolo di azienda aggregata), si provvede alla quantificazione delle risorse destinate al fondo incentivi, calcolate secondo le modalità di cui al precedente art. 4 del presente Regolamento.
La liquidazione degli incentivi è disposta, almeno annualmente, dal Direttore dell'UOC competente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture a conclusione del contratto, approvata con deliberazione del Direttore Generale per la quantificazione, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati, effettuato di concerto con il RUP.
Il provvedimento per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi è successivamente trasmesso dal Direttore dell'UOC competente all'acquisizione dei lavori, dei servizi o delle forniture al Direttore dell'UOC Risorse Umane, con l'indicazione degli importi spettanti a ciascuno dei dipendenti incaricati.
Resta inteso che:
1) nel caso in cui nell'ambito di una medesima procedura le prestazioni vengano svolte da più soggetti, la quota dell'incentivo da attribuire al singolo soggetto terrà conto delle attività effettivamente svolte in relazione alle giornate di presenza;
2) nel caso in cui un soggetto svolga nell'ambito di una medesima procedura più prestazioni, la quota dell'incentivo da attribuire al singolo dipendente fa riferimento alla pluralità delle prestazioni svolte;
3) le quote parti del compenso incentivante corrispondenti a:
- prestazioni non svolte da dipendenti dell'ATS in quanto affidate a personale esterno all'organico aziendale;
- prestazioni svolte da personale dipendente con qualifica dirigenziale;
- prestazioni per le quali non sia stato effettuato l'accertamento delle specifiche attività svolte dai singoli dipendenti;
incrementano il fondo di cui al comma 4 dell'art. 113.
L'importo dell'incentivo - comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali a carico dell'Amministrazione con esclusione dell'IRAP - corrisposto al singolo dipendente nel corso dell'anno non può superare il 50% del trattamento complessivo annuo lordo (art. 113, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).
Al fine di assicurare il rispetto di tale limite, l'UOC Risorse Umane:
- monitora l'effettivo andamento del trattamento economico lordo del dipendente e, in caso di scostamento dal reddito previsto, ne dà immediata comunicazione scritta al Direttore della struttura competente per la quantificazione degli incentivi e al dipendente interessato;
- annota le eventuali autorizzazioni date al dipendente a svolgere funzioni per amministrazioni terze, incentivate a gravare sui fondi di quelle amministrazioni ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e gli incentivi effettivamente erogati da quelle amministrazioni;
- contabilizza gli incentivi percepiti dal dipendente ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 anche corrisposti da altre amministrazioni;
- interrompe i pagamenti ed avvisa immediatamente il Direttore della struttura competente alla quantificazione degli incentivi a gravare sul fondo nel caso di raggiungimento della quota del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.
L'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti designati per l'espletamento della procedura di acquisto del bene/ servizio è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o della rilevanza che l'errore ha avuto sull'affidamento/ andamento del servizio o della fornitura. Nello specifico, quindi, il mancato rispetto dei tempi non giustificato da comprovati motivi d'ufficio, comporterà una decurtazione delle percentuali dovute a titolo di incentivo nella misura del 10% della quota spettante per ogni 30 giorni di ritardo. Il mancato rispetto dei costi previsti nel quadro economico della procedura, qualora imputabile al personale incaricato, comporterà una decurtazione delle percentuali dovute a titolo di incentivo proporzionale all'incremento del costo.
Nel caso di cui al precedente paragrafo, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Direttore della UOC competente all'acquisizione dei lavori, della fornitura o servizio, contesta per iscritto gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti incrementano il fondo di cui al comma 4 dell'art. 113.
Non può essere disposto il pagamento di prestazioni a gravare sul fondo nel caso in cui sia accertato che il dipendente, per dolo o colpa grave, abbia commesso azioni che abbiano cagionato interruzioni, revoca, annullamento, recesso o risoluzione del contratto d'appalto o della procedura in corso di aggiudicazione. Nel caso in cui alcune prestazioni siano state pagate a gravare sul fondo, prima dell'accertamento dell'evento ascrivibile al dolo o colpa grave del dipendente che ne avrebbe impedito il pagamento, la relativa somma è recuperata sui pagamenti successivi o, qualora il rapporto di lavoro non sia più in corso, in ogni altro modo consentito dall'ordinamento.
Qualora, in corso di esecuzione del contratto di una procedura che includa prestazioni incentivabili a gravare sul fondo, lo stesso debba essere sospeso (art. 107, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) per un periodo superiore a un mese, sono liquidati gli incentivi a gravare sul fondo erogabili per le prestazioni effettivamente rese fino al momento della sospensione. Le ulteriori prestazioni sono pagabili dopo la conclusione del periodo di sospensione.
Qualora, in corso di svolgimento di una procedura che includa prestazioni pagabili a gravare sul fondo, la stessa debba essere interrotta, revocata, annullata o si abbia risoluzione o recesso dal contratto, sono liquidati gli incentivi a gravare sul fondo erogabili per le prestazioni effettivamente rese fino al momento
dell'interruzione, della revoca, dell'annullamento, del recesso o della risoluzione.
Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, si provvederà ad erogare gli incentivi, come da tabelle sopra riportate, tenuto conto dei limiti delle somme riconosciute da Regione per i servizi e le forniture e dei limiti indicati nel quadro economico per i lavori.
ARTICOLO N. 9 - CORRELAZIONE CON ALTRE FORME DI INCENTIVO
Ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti l'incentivo è comunque compatibile e cumulabile con altre forme di incentivazione previste dai contratti collettivi e con il compenso per il lavoro straordinario.
Le disposizioni del presente Regolamento valgono anche per il personale che sia titolare di un incarico di funzione che usufruisce, oltre il trattamento economico fondamentale, anche della retribuzione di posizione e di risultato previste per questa figura.
ARTICOLO N. 10 - APPLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE
Il presente Regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o la lettera di invito (per procedure autonome o procedure aggregate con ATS con ruolo di azienda capofila) ovvero il provvedimento di adesione (per adesioni a convenzioni ARIA/Consip o adesioni a procedure aggregate con ATS con ruolo di azienda aggregata), sono stati rispettivamente pubblicati/trasmessi o adottati successivamente all'entrata in vigore del Regolamento stesso.
Inoltre, il presente Regolamento si applica alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o la lettera di invito (per procedure autonome o procedure aggregate con ATS con ruolo di azienda capofila) ovvero il provvedimento di adesione (per adesioni a convenzioni ARIA/Consip o adesioni a procedure aggregate con ATS con ruolo di azienda aggregata), sono stati rispettivamente pubblicati/trasmessi o adottati dal I° gennaio 2018, a condizione che sia stato effettuato l'accantonamento delle risorse necessarie e nei limiti delle somme riconosciute da Regione.
ARTICOLO N. 11 - NORME FINALI, TRANSITORIE E DI RINVIO
Qualora il presente Regolamento risultasse incompatibile, in tutto o in parte, con disposizioni legislative sopravvenute, esso dovrà considerarsi automaticamente modificato in conformità alle nuove norme, se esse risultino automaticamente applicabili; diversamente, esso deve essere modificato, seguendo la procedura di legge, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle norme sopravvenute.
Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente Regolamento si intendono di natura dinamica e formale e, pertanto, a modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o, comunque l'emanazione di nuove, al posto delle stesse, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente Regolamento.
ARTICOLO N. 12 - PUBBLICAZIONE
Il presente Regolamento viene pubblicato sull'Albo Pretorio on-line dell'ATS della Montagna e resta
permanentemente pubblicato sul sito internet dell'Azienda (xxx.xxx-xxxxxxxx.xx) - Sezione “Amministrazione Trasparente - Disposizioni generali - Atti generali - Regolamenti".