Contract
I N D I C E
SCHEMA CONTRATTO D’APPALTO 3
PREMESSO 3 Art 1. OGGETTO DEL CONTRATTO 4
Art. 2. CAPITOLATO SPECIALE E NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO 4
Art 3. AMMONTARE DEL CONTRATTO 4
Art. 4. DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE 4
Art 5. TEMPO UTILE E PENALI 5
Art. 6. PROGRAMMA DI ESECUZIONE LAVORI 5
Art 7. SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI 5
Art. 8. ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 6
Art 9. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 6
Art. 10. INVARIABILITA’ DEL CORRISPETTIVO 7
Art. 11. VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO 7
Art. 12. PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO 7
Art 13. RITARDO NEI PAGAMENTI 8
Art. 14. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 8
Art. 15. REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, GRATUITA MANUTENZIONE 9
Art 16. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 9
Art. 17. CAUSA DI NULLITA’ DEL CONTRATTO 10
Art 18. CONTROVERSIE 10
Art. 19. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA 10
Art. 20. ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’ DELLA REGIONE VENETO E PREFETTURE AL QUALE HA ADERITO IL COMUNE DI ROVIGO CON DELIBERA DI G.C. N. 64 DEL 07.03.2013 11
Art. 21. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN CASO DI VIOLAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’ SOTTOSCRITTO DALLA REGIONE VENETO E PREFETTURE AL QUALE HA ADERITO IL COMUNE DI ROVIGO CON DELIBERA DI G.C. N. 64 DEL 07.03.2013 12
Art. 22. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE 12
Art 23. SUBAPPALTO 13
Art. 24. GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA 13
Art. 25. RESPONSABILITA’ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE 14
Art. 26. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 14
Art. 27. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI 14
Art 28. SPESE DI CONTRATTO 15
Art 29. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 15
REPUBBLICA ITALIANA
SCHEMA CONTRATTO D’APPALTO
Repertorio n. ……..
del ….…………….
per l’esecuzione dei lavori di “MANUTENZIONE STAORDINARIA CIMITERI”
L’anno …………………., il giorno ………………….. del mese di ……………………….., nella residenza comunale di Rovigo ,
Avanti a me, dott Segretario Generale del Comune di Rovigo, e come tale
Ufficiale Rogante del Comune stesso, sono personalmente comparsi i signori:
a)- ……………………………………………………………………………………………………………….
nato a …………………………… il ………………………, domiciliato per la carica presso la sede Municipale che dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di Dirigente Responsabile Settore OO.PP.-Gest.Patrimonio-Gest.Tecnica del Comune di Rovigo e, quindi, esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune medesimo , ai sensi dell’art. 107 – 3° comma – del D.lgv. n 267 del 18.8.2000 ( c.f del Comune 00192630291);
b)- ……………………………………………………………………………………………………………….
nato a …………………………… il ………………………, residente in ,
via ……………………………………., in qualità di ………………………………………………………….
dell’impresa con
sede in ……………………………………, via …………………………………………………………..
codice fiscale e partita IVA
(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un’associazione temporanea di imprese )
- …………………………….., nato a………….il ………….., in qualità di legale rappresentante dell’Impresa …………………capogruppo del raggruppamento costituito dalle seguenti imprese mandanti :
1) impresa ……………con sede legale in……………via C.F
e partita IVA
2) impresa ……………con sede legale in……………via C.F
e partita IVA
3) impresa ……………con sede legale in……………via C.F
e partita IVA
( il mandato collettivo speciale autenticato dal Dott………Notaio …… rep.n………del )
( ovvero in alternativa nel caso di Consorzio )
- …………………………….., nato a………….il ………….., in qualità di legale rappresentante del consorzio …………………con sede in ………….., via…………. C.F e partita IVA iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di
al numero ,
I predetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario rogante sono certo e che, fra loro d'accordo, con il mio consenso, hanno rinunciato all’assistenza dei testimoni, mi chiedono di redigere il presente atto, mediante il quale:
PREMESSO
- che con Delibera di G.C. n . ………… in data ………………, esecutiva ai sensi di legge ( oppure Determina Dirigenziale n …..del ……...) , è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di
“MANUTENZIONE STAORDINARIA CIMITERI”, per l’importo complessivo di €. 150.000,00=
(Euro CENTOCINQUANTAMILA/00).
- che a seguito di procedura di gara esperita secondo la normativa vigente, il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione del Dirigente del Settore OO.PP. n del…… i lavori di cui
sopra sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, per il prezzo di
€.…………………………………….. (Euro ……………………) oltre €. 3.000,00. (Euro TREMILA/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed I.V.A.;
- che sono stati compiuti gli adempimenti di cui all’art. 79, comma 5 lettera a) del D. lgs. n. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. e che sono decorsi almeno trentacinque giorni dall’ultima di tali comunicazioni, ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
(+++ QUALORA I LAVORI SIANO CONSEGNATI IN VIA D’URGENZA RIPORTARE LE MOTIVAZIONI PER L’INOSSERVANZA DEL TERMINE)
- che il responsabile del procedimento e l’appaltatore hanno sottoscritto in data ……… , ai sensi dell’articolo 106, comma 3°, del D.P.R. n. 207 del 2010 il verbale, acquisito agli atti ,dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente atto;
- che è stata acquisita agli atti dell’Ente appaltante il certificato camerale.
Tutto ciò premesso e formante parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1. OGGETTO DEL CONTRATTO
Il Comune di Rovigo concede l’appalto relativo ai lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI”, all’appaltatore che, come sopra costituito, accetta senza riserva alcuna l’esecuzione dell’intervento di cui sopra alle condizioni di cui al presente contratto.
Art. 2. CAPITOLATO SPECIALE E NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO .
L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dagli atti a questo allegati o da questo richiamati, che le parti dichiarano di conoscere e di accettare integralmente e che si richiamano per formarne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura.
Art. 3. AMMONTARE DEL CONTRATTO
1. L’importo contrattuale ammonta a €. …………….. ( Euro …………..) al netto del ribasso d’asta del……% compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 3.000,00 (Euro TREMIALA/00) e al netto dell’I.V.A., tenuto conto dell’offerta presentata e salva la liquidazione finale .
2. Il contratto è stipulato interamente “ a misura “
Art. 4. DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE
1. Ai sensi e per gli effetti del presente contratto, l’appaltatore ha eletto domicilio nel comune di
………………………. all’indirizzo ………………………
Art. 5. TEMPO UTILE E PENALI
1. La consegna dei lavori deve avvenire con le modalità di cui all’art. 153 del D.P.R. 207/2010 entro 45 giorni dalla stipulazione del presente contratto e deve risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio con l’appaltatore; dalla data di consegna decorre il termine ultimo per la realizzazione dei lavori.
OVVERO PER I LAVORI URGENTI DA INIZIARE NELLE MORE DELLA STIPULA DEL CONTRATTO
1. I lavori sono stati consegnati ed iniziati prima della stipula del contratto per i motivi descritti nel verbale di consegna che qui s’intende integralmente riportato, ai sensi dell’art.129, commi 1 e 4 del regolamento approvato con D.P.R. n 207/2010 s s.m.i..
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 90 (NOVANTA) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. L’Appaltatore non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare i lavori.
3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all’1‰ dell’ammontare netto contrattuale o degli importi delle singole parti dell’eventuale programma temporale fino ad un massimo del 10%.
4. La penale, con l’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 3 e con le modalità previste dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.
5. La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.
6. Non è previsto alcun premio di accelerazione
Art. 6. PROGRAMMA DI ESECUZIONE LAVORI
I lavori saranno eseguiti secondo il programma di esecuzione dei lavori predisposto dall'Appaltatore a seguito delle esigenze manifestate dall’Amministrazione e sulla base delle priorità individuate dai tecnici comunali, ai sensi dell'art. 43, comma 10, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Art. 7. SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI
1. E’ ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei Lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori stessi, compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 132 del D.lgs n 163/2006.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l’interruzione. Trovano all’uopo applicazione gli artt. 158 e 159 del regolamento approvato con il D.P.R. n. 207/2010.
Art. 8. ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri ed obblighi già previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale. In particolare ai sensi dell’art. 4 del capitolato generale d’appalto, l’appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato di rappresentanza, per atto pubblico e depositato presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti tecnici e morali, per l’esercizio delle attività necessarie per l’esecuzione dei lavori a norma del contratto. L’appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante. L’appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivazione scritta.
2. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrari, è sollevata da ogni responsabilità.
3. L’appaltatore è altresì responsabile in solido verso la stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
Art. 9. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia.
2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazione che sono eseguite sono desunte da valutazione autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misurazioni in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni ( art.186 D.P.R. 207/2010).
6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.
Art. 10. INVARIABILITA’ DEL CORRISPETTIVO
1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, D. Lgs 163/2006.
Art. 11. VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO
1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’appaltatore se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dal Responsabile del Procedimento nel rispetto delle condizioni e dei limiti di legge.
2. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della Direzione Lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 132 del D.Lgs n 163/2006 le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’articolo 163 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010.
Art. 12. PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO
1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 26-ter della legge 09.08.2013 n. 98 è prevista la corresponsione a favore dell’appaltatore di una anticipazione pari al 10% dell’importo contrattuale. Trovano applicazione l’art. 124, commi 1 e 2 e l’art. 140, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 207/2010.
2. All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti, previo accertamento della regolarità contributiva (DURC), in acconto al maturare dello stato di avanzamento dei lavori, compresi gli oneri per la sicurezza, di importo al netto della ritenuta dello 0,50%, non inferiore ad € 50.000,00 (Euro CINQUANTAMILA/00).
3. Ogni impresa costituente il Raggruppamento provvederà alla fatturazione diretta alla Stazione Appaltante relativamente alla propria quota di lavorazioni eseguite, per cui, ogni stato d’avanzamento o finale dei lavori dovrà essere corredato dalla fattura o dalle fatture che hanno determinato la contabilizzazione dello stato d’avanzamento o finale considerato. La liquidazione dello stesso, sia esso corredato da una o più fatture, sarà effettuato a favore dell’impresa Capogruppo, alla quale è stato conferito mandato di rappresentanza esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante.
4. Ai sensi e per gli effetti dell’art, 118 – 3° comma – del D.Lgs. n. 163/2006 la Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. L’affidatario dovrà comunicare la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo e con la proposta motivata di pagamento.
5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore e, comunque, non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato d’avanzamento ed all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 2.
6. Il pagamento della rata di saldo dell’importo pari almeno al 10% (diecipercento) dell’importo contrattuale e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale, entro 90 giorni dall’emissione del certificato di regolare esecuzione, ovvero collaudo provvisorio a seconda dei casi.
7. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile ed è corrisposto previo accertamento della regolarità contributiva (DURC).
8. Le parti convengono e concordano fra loro che i pagamenti delle fatture (o documenti contabili equivalenti) avverranno entro 60 (sessanta) giorni dalla data di acquisizione delle medesime al protocollo di questa Amministrazione.
Art. 13. RITARDO NEI PAGAMENTI
1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'articolo 133 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. e art. 144 D.P.R. n. 207/2010.
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
Art. 14. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Ai sensi dell’art. 3 della legge n 136/2010 e s.m.i., l’ appaltatore deve utilizzare uno o più Conti Correnti Bancari o Postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, della citata normativa alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati; all’uopo, l’appaltatore, ai sensi del comma 7 del citato art. 3 della legge n. 136/2010, nonché dell’art. 3 comma 1, lett. b) e seguenti del capitolato generale d’appalto, con nota del , ha comunicato quanto segue:
- c/c bancario (o postale) dedicato alle transazioni con il Comune di Rovigo: ………..
- la persona delegata ad operare sul/i conto/i predetto/i è il Sig. ……………….. nato a
………..., il …………………., residente a …………………., c.f ;
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, i sotto specificati codici:
- CIG …………..
- CUP ;
3. L’appaltatore dovrà comunicare, altresì, ogni modifica relativa ai dati trasmessi anzidetti.
Art. 15. REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, GRATUITA MANUTENZIONE
1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
Art. 16. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) grave negligenza e/o frode nell'esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori, pregiudizievole del rispetto dei termini di ultimazione dei lavori stessi;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, nonché in materia di versamenti contributivi a favore di tutti degli Enti Previdenziali;
e) sospensione o rallentamento dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori stessi nei termini previsti dal contratto;
f) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
h) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), D. lds n. 81/2008;
i) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
j) Gravi e ripetute violazioni alle disposizioni contenute nei piani di sicurezza previa formale costituzione in mora dell’appaltatore, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno;
k) Revoca dell’attestazione di qualificazione con provvedimento dell’Autorità di Xxxxxxxxx
sui Contratti pubblici, dovuta alla produzione di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
Art. 17. CAUSA DI NULLITA’ DEL CONTRATTO
1. A pena di nullità assoluta del presente contratto l’appaltatore assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3- comma 8- della legge n 136/2010 e s.m.i.-
2. L’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al succitato art. ne dà immediata comunicazione alla stazione ed alla prefettura della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l’amministrazione concedente.
3. Saranno applicabili le sanzioni di cui all’art. 6 della legge n. 136/2010.
4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto, ex art. 9- bis della legge n. 136/2010 e s.m.i..-
Art. 18. CONTROVERSIE
1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo xxxxxxx sulla quale la stazione appaltante delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.
2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.
3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario ai sensi dell’articolo 240 del D.lgs n 163/2006 saranno rimesse alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria ed il foro competente in via esclusiva è quello di Rovigo. L’insorgere di un eventuale contenzioso non esime, comunque, l’Impresa dall’obbligo di proseguire i lavori. Ogni sospensione sarà, pertanto, ritenuta illegittima.
Art. 19. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA
1. L’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro corrispondente alla propria categoria e negli accordi integrativi territoriali ed aziendali ivi compresi gli adempimenti di accantonamento e contribuzione verso tutti gli Istituti previdenziali, assicurativi ed infortunistici.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
Art. 20. ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’ DELLA REGIONE VENETO E PREFETTURE AL QUALE HA ADERITO IL COMUNE DI ROVIGO CON DELIBERA DI G.C. N. 64 DEL 07.03.2013
L’appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al “Protocollo di legalità” sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 ed al quale ha aderito il Comune di Rovigo con delibera di G.C. n 64 del 7.3.2013, ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
1. L'appaltatore ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti o in qualsiasi relazione, anche di atto, che abbia comportato che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale e di non essersi accordato o di non accordarsi con altri partecipanti alla gara.
2. L’appaltatore si impegna a denunciare immediatamente alle Forse di Polizia ao all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità formulata prima della gara o nel corso dell’esecuzione dei lavori, ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi famigliari, impegnandosi a segnalare la formalizzazione di tale denuncia alla Prefettura.
3. L’appaltatore s’impegna a non affidare mediante subappalto o subcontratto alcuna prestazione relativa al contratto in oggetto a imprese che abbiano partecipato autonomamente alla procedura di gara per l’affidamento dello stesso. Il medesimo impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori in relazione all’individuazione dei subcontraenti che non dovranno avere partecipato autonomamente alla suddetta gara. L’appaltatore è consapevole che la stazione appaltante non autorizzerà richieste di subappalto in violazione del suddetto impegno.
4. Qualora successivamente alla sottoscrizione del presente contratto o all’autorizzazione dei subappalti o subcontratti vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell’esecuzione dell’opera, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito positivo i relativi contratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti e le autorizzazioni ai subappalti ed ai subcontratti revocate.
5. L’appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante, ad inizio lavori, l’elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, che intende coinvolgere direttamente e indirettamente nella realizzazione dell’opera a titolo di subappaltatori, nonché a titolo di subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all’Allegato 1, lett. a) del “Protocollo di legalità”. L’appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
6. L’appaltatore si obbliga a nominare un Referente di cantiere con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l’elenco nominativo
del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all’art. 5 bis del decreto legislativo n. 490/1994.
7. 7 Il c.d. “rapporto di cantiere” dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.
8. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.”
Art. 21. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN CASO DI VIOLAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’ SOTTOSCRITTO DALLA REGIONE VENETO E PREFETTURE AL QUALE HA ADERITO IL COMUNE DI ROVIGO CON DELIBERA DI G.C. N. 64 DEL 07.03.2013
1. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo delle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
2. L’appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all’Allegato 1, lett. a) del “Protocollo di legalità”, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell’autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. L’appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l’applicazione a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall’applicazione delle penali saranno affidate in custodia all’appaltatore e destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.
Art. 22. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE
1. L'appaltatore è tenuto a produrre :
a) il documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17 del D.lgs n 81 del 9.4.2008;
b) un proprio piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del D. Lgs. N. 81 del 9.4.2008, con i contenuti di quest’ultimo.
2. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al RUP gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
Art. 23. SUBAPPALTO
1) Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2) Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del D.Lgs n 163/2006 possono essere subappaltati i lavori che l'appaltatore ha indicato in sede di gara nella misura di legge.
3) L’Appaltatore che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata documentazione prevista per legge:
a) copia del contratto di subappalto dal quale emerga, tra l’altro, che il prezzo praticato dall’impresa esecutrice di tali lavori non superi il limite indicato dall’art. 118- comma 4 del D. Lgs n. 163/2006;
b) attestazione SOA riferita all’impresa subappaltatrice, ovvero, per i lavori di importo inferiore ad €. 150.000,00 comprova dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010;
c) autocertificazione resa ai sensi di legge attestante il possesso di certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura
Qualora l’istanza di subappalto provenga priva di tutta o di parte della documentazione richiesta il Comune di Rovigo non procederà al rilascio dell’autorizzazione.
4) La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori.
5) Qualora l'aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto oppure non abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare, non è ammesso il subappalto.
6) L’impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
7) L’affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante sentito in direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione di questa disposizione. L’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
8) l’Appaltatore, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto, ha l’obbligo di inserire, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i..
Art. 24. GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante ………………………….…….. numero …………………… in data ………………….
rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale
di ………………….. per l'importo di €. ………………….. (Euro …………………) pari al ……….
per cento dell'importo del presente contratto.
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
3. La garanzia sarà svincolata ai sensi dell’art. 113 del D.lgs n 163/2006.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all’emissione del certificato di regolare esecuzione, ovvero del collaudo provvisorio, a seconda del caso.
5. Nei casi di inadempienze contrattuali dell’appaltatore, la stazione appaltante ha diritto di rivalersi sulla polizza anzidetta. La stazione appaltante può inoltre richiedere all’appaltatore la reintegrazione della garanzia ove la stessa sia venuta meno del tutto od in parte.
Art. 25. RESPONSABILITA’ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE
1. Ai sensi dell’articolo 129 del D.Lgs n 163/2006 e s.m.i. e nei termini e modalità di cui all’art.
125 del Regolamento approvato con il D.P.R. n 207/2010, l’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore stipula a tale scopo un'assicurazione per danni nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di esecuzione per la somma di €. 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00).
3. L'appaltatore stipula inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per un massimale pari al 5% della somma di cui al precedente comma, con un minimo di €. 500.000,00= Euro (Cinquecentomila/00) ed un massimo di
5.000.000 di Euro (Cinquemilioni/00)
Art. 26. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti ad eccezione del capitolato speciale d’appalto ed elenco prezzi che, comunque vengono allegati al presente contratto ai sensi di quanto disposto dall’art. 137 comma 3, D.P.R. n. 207/2010:
- il capitolato generale d’appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145;
- il capitolato speciale d’appalto;
- l’elenco prezzi unitari;
- il verbale di coordinamento di cui all’art. 26 comma 3 del D. Lgs n.81/2008 (se dovuto)
- cronoprogramma;
- le polizze di garanzia.
I richiamati documenti, già sottoscritti dalle parti per integrale accettazione, sono depositati agli atti del Settore Amm.vo LL.PP. unitamente alla citata deliberazione/determina di approvazione del progetto e, come sopra precisato, si intendono facenti parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati.
Art. 27. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D. Lgs. 163/06 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture” e s.m.i. in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, il Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, per quanto applicabile, il Capitolato Generale d’Xxxxxxx approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145.
Art. 28. SPESE DI CONTRATTO
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del
X.X.X. 00 xxxxxx 0000, x. 000.
0. X'Xxxxxxx xxx Xxxxxx Aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.
5. Si richiede la registrazione a imposta fissa essendo l’importo dei lavori soggetto ad I.V.A.
Art. 29. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 10 della legge 31.12.1996 n 675 e successive modificazioni, l’informa l’Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.
E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.
Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:
Il Rappresentante della stazione appaltante l'Appaltatore
Il Segretario Comunale